Art. 99.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite alle  regioni  e  agli  enti locali,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge  15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del
presente  capo  e   tra  queste,  in  particolare,   le  funzioni  di
programmazione,  progettazione, esecuzione,  manutenzione e  gestione
delle  strade  non  rientranti  nella rete  autostradale  e  stradale
nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
  2.  La progettazione,  esecuzione,  manutenzione  e gestione  delle
strade di cui al comma  1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli
enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale
per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
  3. Sono,  in particolare,  trasferite alle  regioni le  funzioni di
programmazione  e coordinamento  della rete  viaria. Sono  attribuite
alle   province  le   funzioni   di   progettazione,  costruzione   e
manutenzione della  rete stradale, secondo  le modalita' e  i criteri
fissati dalle leggi regionali.
  4.  Alle funzioni  di progettazione,  costruzione, manutenzione  di
rilevanti  opere di  interesse  interregionale  si provvede  mediante
accordi di programma tra le regioni interessate.
 
          Nota all'art. 99:
            - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.