Art. 99 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai  soggetti  nei  confronti
dei quali e' disposta la riduzione o la conversione  degli  strumenti
di capitale, all'ente-ponte  e  al  veicolo  per  la  gestione  delle
attivita' non si applicano: 
    a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo,  2365,  2376,
2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche'  le  Sezioni
II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile; 
    b) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 
  2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti  a
risoluzione, dei soggetti nei confronti  dei  quali  e'  disposta  la
riduzione   o   la   conversione   degli   strumenti   di   capitale,
dell'ente-ponte  e  del  veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'
avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h). 
  3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione,
di soggetti nei confronti dei quali e' disposta  la  riduzione  o  la
conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o  di  veicoli
per la gestione delle attivita': 
    a) l'operazione  e'  disposta  dalla  Banca  d'Italia  o,  previa
autorizzazione  di  quest'ultima,  dal  commissario  speciale.   Essa
produce gli effetti  previsti  dal  codice  civile  a  seguito  della
pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia,
anche in  assenza  degli  adempimenti  pubblicitari  richiesti  dalla
legge; 
    b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla  lettera  a),
la Banca d'Italia o il commissario speciale  svolge  gli  adempimenti
pubblicitari richiesti dalla legge. 
  4. Alle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati
italiani o di un altro Stato membro sottoposte a  risoluzione  o  nei
confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione degli
strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo  per  la  gestione
delle attivita' se hanno  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati
italiani o di un altro Stato membro non si applicano: 
    a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; 
    b) gli articoli 83-sexies,  125-bis,  125-ter,  125-quater,  126,
126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le Sezioni II-ter e  III  del
Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza. 
  5. La comunicazione al pubblico  ai  sensi  dell'articolo  114  del
Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei  presupposti
per la riduzione e conversione o per  l'avvio  della  risoluzione  ai
sensi dell'articolo  20,  nonche'  in  merito  al  provvedimento  che
dispone la riduzione e la conversione ai  sensi  dell'articolo  29  o
l'avvio della risoluzione ai sensi  dell'articolo  32  e'  effettuata
contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3,
anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non  divulgata
al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei  suoi
organi di amministrazione e controllo in data  anteriore.  La  Consob
puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta
comunicazione puo' essere rinviata. 
  6. Se, a seguito della conversione degli strumenti  di  capitale  o
del  bail-in,  un  soggetto  detiene  una   partecipazione   indicata
all'articolo 106, commi 1, 1-bis  o  1-ter,  del  Testo  Unico  della
Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo  106  del  Testo
Unico della Finanza non sussiste. 
  7. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie  o
all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria  con  costituzione
di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di  netting  per
close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si
applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e  8  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170. 
 
          Note all'art. 99: 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2343,
          2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2445, 2446 e 2447: 
              "Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura  e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede   la   societa',
          contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
          l'attestazione che il loro valore e' almeno pari  a  quello
          ad  essi  attribuito  ai  fini  della  determinazione   del
          capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i  criteri
          di valutazione seguiti. La relazione deve  essere  allegata
          all'atto costitutivo. 
              L'esperto risponde dei danni causati alla societa',  ai
          soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art.  64
          del codice di procedura civile. 
              Gli amministratori devono, nel termine  di  centottanta
          giorni dalla  iscrizione  della  societa',  controllare  le
          valutazioni contenute nella relazione  indicata  nel  primo
          comma e, se sussistano  fondati  motivi,  devono  procedere
          alla revisione della stima. Fino a  quando  le  valutazioni
          non sono state controllate,  le  azioni  corrispondenti  ai
          conferimenti sono inalienabili e devono restare  depositate
          presso la societa'. 
              Se risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei  crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni  che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare la differenza in danaro o recedere dalla  societa';
          il  socio  recedente  ha  diritto  alla  restituzione   del
          conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte  in
          natura. L'atto costitutivo puo' prevedere,  salvo  in  ogni
          caso quanto disposto dal quinto comma dell'art.  2346,  che
          per effetto dell'annullamento  delle  azioni  disposto  nel
          presente comma si determini una loro  diversa  ripartizione
          tra i soci." 
              "Art. 2365  (Assemblea  straordinaria).  -  L'assemblea
          straordinaria delibera sulle modificazioni  dello  statuto,
          sulla  nomina,  sulla  sostituzione  e   sui   poteri   dei
          liquidatori  e  su   ogni   altra   materia   espressamente
          attribuita dalla legge alla sua competenza. 
              Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter  e  2443,
          lo statuto  puo'  attribuire  alla  competenza  dell'organo
          amministrativo  o  del  consiglio  di  sorveglianza  o  del
          consiglio  di  gestione  le  deliberazioni  concernenti  la
          fusione nei casi previsti dagli articoli 2505  e  2505-bis,
          l'istituzione o la  soppressione  di  sedi  secondarie,  la
          indicazione  di  quali  tra  gli  amministratori  hanno  la
          rappresentanza della societa', la riduzione del capitale in
          caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto  a
          disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale
          nel territorio nazionale. Si applica in  ogni  caso  l'art.
          2436." 
              "Art. 2376 (Assemblee speciali). - Se esistono  diverse
          categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono
          diritti amministrativi,  le  deliberazioni  dell'assemblea,
          che pregiudicano i diritti di una di  esse,  devono  essere
          approvate anche dall'assemblea speciale degli  appartenenti
          alla categoria interessata. 
              Alle assemblee speciali si  applicano  le  disposizioni
          relative alle assemblee straordinarie . 
              Quando  le  azioni  o  gli  strumenti  finanziari  sono
          ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione
          all'intervento  e  al  voto  nella  relativa  assemblea  e'
          disciplinata dalle leggi speciali." 
              "Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione  delle
          modificazioni).  -  Il  notaio  che  ha   verbalizzato   la
          deliberazione  di  modifica  dello  statuto,  entro  trenta
          giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
          dalla legge, ne richiede l'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese contestualmente al deposito e allega  le  eventuali
          autorizzazioni richieste. 
              L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
              Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste dalla legge  e  sentito  il  pubblico  ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con  decreto
          soggetto a reclamo. 
              La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
              Dopo  ogni  modifica   dello   statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata ." 
              "Art.   2437-sexies   (Azioni   riscattabili).   -   Le
          disposizioni  degli  articoli  2437-ter  e  2437-quater  si
          applicano, in quanto compatibili, alle azioni  o  categorie
          di azioni per le quali lo  statuto  prevede  un  potere  di
          riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
          tal caso l'applicazione  della  disciplina  degli  articoli
          2357 e 2357-bis." 
              "Art. 2445  (Riduzione  del  capitale  sociale).  -  La
          riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
          liberazione dei soci  dall'obbligo  dei  versamenti  ancora
          dovuti, sia mediante rimborso del  capitale  ai  soci,  nei
          limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. 
              L'avviso di convocazione dell'assemblea  deve  indicare
          le ragioni e le modalita'  della  riduzione.  Nel  caso  di
          societa' cui si  applichi  l'art.  2357,  terzo  comma,  la
          riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali  che
          le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
          non eccedano la quinta parte del capitale sociale. 
              La deliberazione puo'  essere  eseguita  soltanto  dopo
          novanta giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel  registro
          delle  imprese,  purche'  entro   questo   termine   nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione. 
              Il tribunale, quando ritenga infondato il  pericolo  di
          pregiudizio  per  i  creditori  oppure  la  societa'  abbia
          prestato idonea garanzia, dispone  che  l'operazione  abbia
          luogo nonostante l'opposizione." 
              "Art. 2446 (Riduzione  del  capitale  per  perdite).  -
          Quando risulta che il capitale e'  diminuito  di  oltre  un
          terzo in conseguenza di perdite, gli  amministratori  o  il
          consiglio di gestione,  e  nel  caso  di  loro  inerzia  il
          collegio sindacale ovvero  il  consiglio  di  sorveglianza,
          devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per   gli
          opportuni   provvedimenti.   All'assemblea   deve    essere
          sottoposta  una  relazione  sulla  situazione  patrimoniale
          della societa', con le osservazioni del collegio  sindacale
          o  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione.   La
          relazione e le osservazioni devono  restare  depositate  in
          copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
          precedono l'assemblea, perche'  i  soci  possano  prenderne
          visione.  Nell'assemblea  gli  amministratori  devono  dare
          conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
          relazione. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'art. 2436." 
              "Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di  sotto
          del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un  terzo
          del capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del  minimo
          stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
          di gestione e, in caso di loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa' .". 
              - Per il riferimento al testo  degli  articoli  2441  e
          2443 del codice civile, vedasi nelle Note all'art. 58. 
              - La Sezione II del Capo X del Titolo V del Libro V del
          codice civile comprende gli articoli da 2501 a 2505  quater
          e la Sezione III da 2506 a 2506-quater. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  108
          recante: "Attuazione della direttiva  2005/56/CE,  relativa
          alle fusioni transfrontaliere delle societa'  di  capitali"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno  2008,  n.
          140. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2370  e
          2372 del codice civile: 
              "Art.  2370  (Diritto  d'intervento  all'assemblea   ed
          esercizio del voto). -  Possono  intervenire  all'assemblea
          coloro ai quali spetta il diritto di voto. 
              Lo statuto  delle  societa'  le  cui  azioni  non  sono
          ammesse  alla  gestione  accentrata,  puo'  richiedere   il
          preventivo deposito delle azioni presso la sede  sociale  o
          presso le  banche  indicate  nell'avviso  di  convocazione,
          fissando  il  termine  entro  il   quale   debbono   essere
          depositate ed  eventualmente  prevedendo  che  non  possano
          essere ritirate prima che l'assemblea  abbia  avuto  luogo.
          Qualora le azioni emesse dalle societa' indicate  al  primo
          periodo siano diffuse fra il pubblico in  misura  rilevante
          il termine non puo'  essere  superiore  a  due  giorni  non
          festivi. 
              Se le azioni sono nominative, le  societa'  di  cui  al
          secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei  soci
          di coloro che hanno partecipato all'assemblea o  che  hanno
          effettuato il deposito. 
              Lo statuto puo' consentire  l'intervento  all'assemblea
          mediante mezzi di  telecomunicazione  ovvero  l'espressione
          del voto per  corrispondenza  o  in  via  elettronica.  Chi
          esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica  si
          considera intervenuto all'assemblea. 
              Resta fermo quanto previsto  dalle  leggi  speciali  in
          materia di legittimazione  all'intervento  e  all'esercizio
          del diritto di voto nell'assemblea nonche'  in  materia  di
          aggiornamento del libro  soci  nelle  societa'  con  azioni
          ammesse alla gestione accentrata." 
              "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Coloro ai
          quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
          nell'assemblea salvo che,  nelle  societa'  che  non  fanno
          ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa'
          cooperative,   lo   statuto   disponga   diversamente.   La
          rappresentanza deve  essere  conferita  per  iscritto  e  i
          documenti relativi devono essere conservati dalla societa'. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
          solo per  singole  assemblee,  con  effetto  anche  per  le
          successive convocazioni, salvo che  si  tratti  di  procura
          generale  o  di  procura   conferita   da   una   societa',
          associazione,  fondazione  o  altro   ente   collettivo   o
          istituzione ad un proprio dipendente. 
              La delega non puo' essere rilasciata con  il  nome  del
          rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
          ogni  patto  contrario.  Il   rappresentante   puo'   farsi
          sostituire solo da chi  sia  espressamente  indicato  nella
          delega. 
              Se la rappresentanza  e'  conferita  ad  una  societa',
          associazione,  fondazione  od  altro  ente   collettivo   o
          istituzione, questi possono delegare  soltanto  un  proprio
          dipendente o collaboratore. 
              La rappresentanza non  puo'  essere  conferita  ne'  ai
          membri degli organi amministrativi  o  di  controllo  o  ai
          dipendenti  della  societa',  ne'  alle  societa'  da  essa
          controllate o ai membri degli organi  amministrativi  o  di
          controllo o ai dipendenti di queste. 
              La stessa persona non puo' rappresentare  in  assemblea
          piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel
          secondo comma di questo articolo, piu' di cinquanta soci se
          la societa' ha capitale non superiore a cinque  milioni  di
          euro, piu'  di  cento  soci  se  la  societa'  ha  capitale
          superiore a cinque  milioni  di  euro  e  non  superiore  a
          venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se  la
          societa' ha capitale superiore  a  venticinque  milioni  di
          euro. 
              Le disposizioni del quinto e del sesto comma di  questo
          articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni
          per procura. 
              Le disposizioni del quinto e del  sesto  comma  non  si
          applicano alle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati diverse  dalle  societa'  cooperative.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 2539.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 83-sexies,
          125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis,  127,  127-bis,
          127-ter del Testo Unico della Finanza  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in  assemblea  ed
          esercizio del voto). - 1. La legittimazione  all'intervento
          in  assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  e'
          attestata da una  comunicazione  all'emittente,  effettuata
          dall'intermediario, in conformita' alle  proprie  scritture
          contabili, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto
          di voto. 
              2.  Per  le  assemblee  dei  portatori   di   strumenti
          finanziari  ammessi  alla  negoziazione  con  il   consenso
          dell'emittente nei  mercati  regolamentati  o  nei  sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea, la comunicazione prevista al  comma  1
          e' effettuata dall'intermediario sulla base delle  evidenze
          dei conti indicati all'art. 83-quater, comma 3, relative al
          termine della giornata  contabile  del  settimo  giorno  di
          mercato aperto precedente la data fissata per  l'assemblea.
          Le registrazioni in accredito o in  addebito  compiute  sui
          conti successivamente a tale termine non rilevano  ai  fini
          della legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
          nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione  si  ha
          riguardo alla data della prima convocazione purche' le date
          delle  eventuali  convocazioni  successive  siano  indicate
          nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si  ha
          riguardo alla data di ciascuna convocazione. 
              3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma
          2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti  finanziari
          oggetto di comunicazione siano  registrati  nel  conto  del
          soggetto a cui spetta il diritto di voto a  partire  da  un
          termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non
          possano essere ceduti fino  alla  chiusura  dell'assemblea.
          Con riferimento alle  assemblee  dei  portatori  di  azioni
          diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine  non
          puo' essere superiore a due giorni non festivi. Qualora  lo
          statuto  non  impedisca   la   cessione   degli   strumenti
          finanziari,  l'eventuale  cessione  degli  stessi  comporta
          l'obbligo   per   l'intermediario   di    rettificare    la
          comunicazione precedentemente inviata. 
              4.  Le  comunicazioni  indicate  nel  comma  1   devono
          pervenire all'emittente entro la fine del terzo  giorno  di
          mercato aperto precedente la data  indicata  nel  comma  2,
          ultimo periodo ovvero il diverso  termine  stabilito  dalla
          Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia  con  regolamento,
          oppure entro il successivo termine indicato  nello  statuto
          ai sensi del  comma  3  e  del  comma  5.  Resta  ferma  la
          legittimazione  all'intervento  e  al   voto   qualora   le
          comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
          indicati nel presente comma,  purche'  entro  l'inizio  dei
          lavori assembleari della singola convocazione. 
              5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
          emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3
          e 4.  Con  riferimento  alle  assemblee  dei  portatori  di
          strumenti  finanziari  ammessi  alla  negoziazione  con  il
          consenso dell'emittente nei  mercati  regolamentati  o  nei
          sistemi multilaterali di negoziazione italiani o  di  altri
          Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al  comma  3
          non puo' essere superiore a due giorni non festivi." 
              "Art. 125-bis (Avviso di convocazione  dell'assemblea).
          - 1. L'assemblea e' convocata  mediante  avviso  pubblicato
          sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno
          precedente la data dell'assemblea,  nonche'  con  le  altre
          modalita' ed entro i  termini  previsti  dalla  Consob  con
          regolamento emanato ai sensi dell'art.  113-ter,  comma  3,
          ivi inclusa la  pubblicazione  per  estratto  sui  giornali
          quotidiani. 
              2. Nel  caso  di  assemblea  convocata  per  l'elezione
          mediante voto di  lista  dei  componenti  degli  organi  di
          amministrazione   e   controllo,   il   termine   per    la
          pubblicazione dell'avviso di convocazione e' anticipato  al
          quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. 
              3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446,  2447
          e 2487 del codice civile, il termine indicato nel  comma  1
          e' posticipato al ventunesimo  giorno  precedente  la  data
          dell'assemblea. 
              4. L'avviso di convocazione reca: 
              a) l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo
          dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare; 
              b) una descrizione chiara e precisa delle procedure  da
          rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi
          comprese le informazioni riguardanti: 
              1) i termini  per  l'esercizio  del  diritto  di  porre
          domande prima dell'assemblea e  del  diritto  di  integrare
          l'ordine del giorno o di presentare ulteriori  proposte  su
          materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante
          riferimento al sito Internet della societa',  le  eventuali
          ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti; 
              2) la procedura per l'esercizio del voto per delega  e,
          in particolare, le modalita' per il reperimento dei  moduli
          utilizzabili in via facoltativa  per  il  voto  per  delega
          nonche'  le  modalita'  per  l'eventuale  notifica,   anche
          elettronica, delle deleghe di voto; 
              3) la procedura per il conferimento  delle  deleghe  al
          soggetto eventualmente designato dalla  societa'  ai  sensi
          dell'art. 135-undecies, con la precisazione che  la  delega
          non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali  non
          siano state conferite istruzioni di voto; 
              4) le procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
          elettronici, se previsto dallo statuto; 
              c) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma  2,  con
          la precisazione che coloro che diventeranno titolari  delle
          azioni solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
          diritto di intervenire e votare in assemblea; 
              d) le modalita' e i termini di reperibilita' del  testo
          integrale delle proposte di deliberazione, unitamente  alle
          relazioni  illustrative,  e  dei  documenti   che   saranno
          sottoposti all'assemblea; 
              d-bis) le modalita' e i termini di presentazione  delle
          liste  per  l'elezione  dei  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione e del componente di minoranza del  collegio
          sindacale o del consiglio di sorveglianza; 
              e) l'indirizzo del  sito  Internet  indicato  nell'art.
          125-quater; 
              f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso
          di convocazione e' richiesta da altre disposizioni." 
              "Art. 125-ter (Relazioni sulle materie  all'ordine  del
          giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre  disposizioni
          di legge, l'organo di amministrazione entro il  termine  di
          pubblicazione dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea
          previsto in ragione di ciascuna  delle  materie  all'ordine
          del giorno, mette a disposizione  del  pubblico  presso  la
          sede sociale, sul sito Internet della societa',  e  con  le
          altre modalita' previste dalla Consob con regolamento,  una
          relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno. 
              2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme  di
          legge sono messe a disposizione del  pubblico  nei  termini
          indicati dalle medesime norme, con  le  modalita'  previste
          dal comma 1. La  relazione  di  cui  all'art.  2446,  primo
          comma, del  codice  civile  e'  messa  a  disposizione  del
          pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 154-ter, commi 1,  1-bis  e
          1-ter. 
              3. Nel caso di  convocazione  dell'assemblea  ai  sensi
          dell'art.  2367  del  codice  civile,  la  relazione  sulle
          materie da trattare e' predisposta dai soci che  richiedono
          la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
          ovvero i sindaci  o  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
          comitato per  il  controllo  sulla  gestione,  ove  abbiano
          provveduto  alla  convocazione  ai  sensi  dell'art.  2367,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono  a
          disposizione del pubblico la relazione, accompagnata  dalle
          proprie   eventuali   valutazioni,   contestualmente   alla
          pubblicazione dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea
          con le modalita' di cui al comma 1." 
              "Art. 125-quater (Sito Internet). - 1.  Fermo  restando
          quanto previsto negli  articoli  125-bis  e  125-ter,  sono
          messi a disposizione sul sito Internet della societa': 
              a) entro il termine  di  pubblicazione  dell'avviso  di
          convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine
          del giorno a  cui  si  riferiscono,  ovvero  il  successivo
          termine previsto dalla legge per la loro  pubblicazione,  i
          documenti che saranno sottoposti all'assemblea; 
              b) entro il termine  di  pubblicazione  dell'avviso  di
          convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa  per
          il voto per delega e, qualora previsto dallo  statuto,  per
          il voto per corrispondenza; qualora i  moduli  non  possono
          essere resi disponibili in  forma  elettronica  per  motivi
          tecnici, sul medesimo sito sono indicate le  modalita'  per
          ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la societa'  e'
          tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta,  per
          corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari; 
              c) entro il termine  di  pubblicazione  dell'avviso  di
          convocazione,  informazioni  sull'ammontare  del   capitale
          sociale con l'indicazione del numero e delle  categorie  di
          azioni in cui e' suddiviso. 
              2. Un rendiconto sintetico delle  votazioni  contenente
          il numero di azioni  rappresentate  in  assemblea  e  delle
          azioni  per  le  quali  e'  stato  espresso  il  voto,   la
          percentuale di  capitale  che  tali  azioni  rappresentano,
          nonche' il  numero  di  voti  favorevoli  e  contrari  alla
          delibera e il numero di astensioni, e' reso disponibile sul
          sito Internet della societa' entro cinque giorni dalla data
          dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di  cui  all'art.
          2375 del codice civile e'  comunque  reso  disponibile  sul
          sito   Internet   entro   trenta    giorni    dalla    data
          dell'assemblea." 
              "Art. 126 (Convocazioni successive alla prima). - 1. 
              2.  Qualora  lo  statuto  preveda  la  possibilita'  di
          convocazioni successive alla prima, se  il  giorno  per  la
          seconda  convocazione  o  per  quelle  successive  non   e'
          indicato  nell'avviso  di  convocazione,   l'assemblea   in
          seconda o successiva convocazione e'  tenuta  entro  trenta
          giorni. In tal caso i termini previsti  dall'art.  125-bis,
          commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco
          delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di
          assemblea convocata ai sensi dell' art. 125-bis,  comma  2,
          le liste per l'elezione dei  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione e del componente di minoranza del  collegio
          sindacale o del consiglio di sorveglianza  gia'  depositate
          presso  l'emittente  sono  considerate  valide   anche   in
          relazione  alla  nuova  convocazione.  e'   consentita   la
          presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'art.
          147-ter,  comma  1-bis,  sono  ridotti  rispettivamente   a
          quindici e dieci giorni. 
              3. 
              4. 
              5. " 
              "Art.  126-bis  (Integrazione  dell'ordine  del  giorno
          dell'assemblea  e  presentazione  di  nuove   proposte   di
          delibera).  -  1.  I  soci   che,   anche   congiuntamente,
          rappresentino almeno un quarantesimo del  capitale  sociale
          possono chiedere, entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di convocazione  dell'assemblea,  ovvero  entro
          cinque giorni nel caso di convocazione ai  sensi  dell'art.
          125-bis, comma 3, o dell'art. 104, comma 2,  l'integrazione
          dell'elenco delle  materie  da  trattare,  indicando  nella
          domanda gli ulteriori argomenti  da  essi  proposti  ovvero
          presentare  proposte  di  deliberazione  su  materie   gia'
          all'ordine  del  giorno.  Le   domande,   unitamente   alla
          certificazione    attestante    la    titolarita'     della
          partecipazione, sono presentate  per  iscritto,  anche  per
          corrispondenza ovvero  in  via  elettronica,  nel  rispetto
          degli  eventuali  requisiti  strettamente   necessari   per
          l'identificazione dei richiedenti indicati dalla  societa'.
          Colui al quale spetta il diritto di  voto  puo'  presentare
          individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per
          le  societa'  cooperative  la  misura   del   capitale   e'
          determinata dagli statuti anche in deroga all'art. 135. 
              2. Delle integrazioni all'ordine  del  giorno  o  della
          presentazione di ulteriori  proposte  di  deliberazione  su
          materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del  comma  1,
          e' data notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte  per  la
          pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno  quindici
          giorni  prima  di  quello  fissato  per   l'assemblea.   Le
          ulteriori  proposte  di  deliberazione  su   materie   gia'
          all'ordine  del  giorno  sono  messe  a  disposizione   del
          pubblico con le modalita' di cui all'art. 125-ter, comma 1,
          contestualmente  alla  pubblicazione  della  notizia  della
          presentazione. Il termine e' ridotto  a  sette  giorni  nel
          caso di assemblea convocata ai sensi dell'art.  104,  comma
          2, ovvero nel caso di assemblea convocata  ai  sensi  dell'
          art. 125-bis, comma 3. 
              3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa
          per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera,  a  norma
          di legge, su  proposta  dell'organo  di  amministrazione  o
          sulla base di un  progetto  o  di  una  relazione  da  essi
          predisposta, diversa da quelle indicate  all'art.  125-ter,
          comma 1. 
              4. I soci che richiedono l'integrazione  ai  sensi  del
          comma  1  predispongono  una  relazione  che   riporti   la
          motivazione delle proposte  di  deliberazione  sulle  nuove
          materie di cui essi propongono  la  trattazione  ovvero  la
          motivazione   relativa   alle   ulteriori    proposte    di
          deliberazione presentate su  materie  gia'  all'ordine  del
          giorno.   La   relazione   e'   trasmessa   all'organo   di
          amministrazione   entro   il   termine   ultimo   per    la
          presentazione della richiesta di integrazione. L'organo  di
          amministrazione  mette  a  disposizione  del  pubblico   la
          relazione,    accompagnata    dalle    proprie    eventuali
          valutazioni,  contestualmente  alla   pubblicazione   della
          notizia dell'integrazione o  della  presentazione,  con  le
          modalita' indicate all'art. 125-ter, comma 1. 
              5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in  caso  di
          inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di
          sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
          non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno  con
          le nuove materie o proposte presentate ai sensi  del  comma
          1, il tribunale,  sentiti  i  componenti  degli  organi  di
          amministrazione  e  di  controllo,  ove   il   rifiuto   di
          provvedere  risulti  ingiustificato,  ordina  con   decreto
          l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con  le  modalita'
          previste dall'art. 125-ter, comma 1." 
              "Art.  127  (Voto   per   corrispondenza   o   in   via
          elettronica). - 1. La Consob stabilisce con regolamento  le
          modalita'  di  esercizio  del   voto   e   di   svolgimento
          dell'assemblea nei  casi  previsti  dall'art.  2370,  comma
          quarto, del codice civile." 
              "Art. 127-bis  (Annullabilita'  delle  deliberazioni  e
          diritto di recesso). - 1. Ai fini dell'art. 2377 del codice
          civile colui a cui favore sia effettuata  la  registrazione
          delle azioni successivamente alla data  indicata  nell'art.
          83-sexies,  comma  2  e  prima  dell'apertura  dei   lavori
          dell'assemblea, e' considerato assente all'assemblea. 
              2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  recesso
          previsto dall'art. 2437 del  codice  civile,  colui  a  cui
          favore sia effettuata, successivamente  alla  data  di  cui
          all'art. 83-sexies, comma  2,  e  prima  dell'apertura  dei
          lavori dell'assemblea,  la  registrazione  in  conto  delle
          azioni e' considerato non  aver  concorso  all'approvazione
          delle deliberazioni. 
              3. La  presente  disposizione  si  applica  anche  alle
          societa'  italiane   con   azioni   ammesse   nei   sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea con il consenso dell'emittente." 
              "Art.  127-ter  (Diritto   di   porre   domande   prima
          dell'assemblea). - 1. Coloro ai quali spetta il diritto  di
          voto possono porre domande  sulle  materie  all'ordine  del
          giorno anche prima dell'assemblea. Alle  domande  pervenute
          prima dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
          la stessa. La societa' puo' fornire una  risposta  unitaria
          alle domande aventi lo stesso contenuto. 
              1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro
          il quale  le  domande  poste  prima  dell'assemblea  devono
          pervenire  alla  societa'.  Il  termine  non  puo'   essere
          anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in
          prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni  qualora
          l'avviso di convocazione preveda che la societa'  fornisca,
          prima dell'assemblea, una risposta alle domande  pervenute.
          In tal caso le risposte  sono  fornite  almeno  due  giorni
          prima dell'assemblea anche mediante  pubblicazione  in  una
          apposita sezione del sito Internet della societa'. 
              2. Non e' dovuta una risposta,  neppure  in  assemblea,
          alle  domande  poste  prima   della   stessa,   quando   le
          informazioni richieste siano gia'  disponibili  in  formato
          "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet  della
          societa' indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta
          sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. 
              3. Si considera fornita in  assemblea  la  risposta  in
          formato   cartaceo   messa   a   disposizione,   all'inizio
          dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.". 
              - La Sezione II-ter del Capo II del  Titolo  III  della
          Parte IV del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo
          n. 58 del 1998) comprende gli articoli da 135 novies a  135
          duodecies e la Sezione III comprende gli articoli da 136  a
          144. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 114 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1.  Fermi  gli
          obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
          di legge, gli emittenti  quotati  comunicano  al  pubblico,
          senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art.
          181  che  riguardano  direttamente  detti  emittenti  e  le
          societa' controllate. La CONSOB stabilisce con  regolamento
          le  modalita'  e   i   termini   di   comunicazione   delle
          informazioni, ferma restando la necessita' di pubblicazione
          tramite  mezzi  di  informazione  su  giornali   quotidiani
          nazionali, detta disposizioni per  coordinare  le  funzioni
          attribuite alla societa' di gestione  del  mercato  con  le
          proprie e puo' individuare  compiti  da  affidarle  per  il
          corretto svolgimento delle funzioni previste dall'art.  64,
          comma 1, lettera b). 
              2. Gli emittenti quotati impartiscono  le  disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 
              3. Gli emittenti  quotati  possono,  sotto  la  propria
          responsabilita', ritardare  la  comunicazione  al  pubblico
          delle   informazioni   privilegiate,   al   fine   di   non
          pregiudicare i loro legittimi interessi,  nelle  ipotesi  e
          alle condizioni stabilite  dalla  Consob  con  regolamento,
          sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico  su
          fatti e circostanze essenziali e che  gli  stessi  soggetti
          siano in grado di garantirne la  riservatezza.  La  CONSOB,
          con regolamento, puo'  stabilire  che  l'emittente  informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate e puo'  individuare  le  misure  necessarie  a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato. 
              4. Qualora i  soggetti  indicati  al  comma  1,  o  una
          persona  che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro   conto,
          comunichino  nel  normale  esercizio  del   lavoro,   della
          professione, della funzione o dell'ufficio le  informazioni
          indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad  un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale, gli stessi soggetti indicati al  comma  1  ne
          danno integrale comunicazione al pubblico,  simultaneamente
          nel caso di divulgazione intenzionale e  senza  indugio  in
          caso di divulgazione non intenzionale. 
              5. La CONSOB puo', anche in  via  generale,  richiedere
          agli  emittenti,  ai  soggetti  che  li  controllano,  agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione  e
          controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120  o  che
          partecipano a un patto previsto  dall'art.  122  che  siano
          resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,  notizie
          e documenti necessari per l'informazione del  pubblico.  In
          caso di inottemperanza, la CONSOB provvede  direttamente  a
          spese del soggetto inadempiente. 
              6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano
          e gli emittenti quotati aventi l'Italia come  Stato  membro
          d'origine  oppongano,  con  reclamo  motivato,  che   dalla
          comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta  ai
          sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave  danno,  gli
          obblighi di comunicazione sono sospesi.  La  CONSOB,  entro
          sette  giorni,  puo'   escludere   anche   parzialmente   o
          temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
          che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
          circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il  reclamo
          si intende accolto. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di controllo o di direzione in un  emittente  quotato  e  i
          dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
          privilegiate indicate al comma 1 e detengano il  potere  di
          adottare  decisioni  di  gestione  che   possono   incidere
          sull'evoluzione e sulle prospettive  future  dell'emittente
          quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno  pari  al
          10 per cento  del  capitale  sociale,  nonche'  ogni  altro
          soggetto  che   controlla   l'emittente   quotato,   devono
          comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,  aventi
          ad oggetto azioni emesse dall'emittente o  altri  strumenti
          finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
          interposta  persona.   Tale   comunicazione   deve   essere
          effettuata anche dal coniuge non separato  legalmente,  dai
          figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
          parenti  e  gli  affini  conviventi  dei   soggetti   sopra
          indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
          con regolamento, in attuazione della  direttiva  2004/72/CE
          della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB  individua
          con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita'  e  i
          termini delle comunicazioni, le modalita' e  i  termini  di
          diffusione al pubblico delle informazioni, nonche'  i  casi
          in cui detti obblighi si applicano  anche  con  riferimento
          alle societa' in  rapporto  di  controllo  con  l'emittente
          nonche' ad ogni altro  ente  nel  quale  i  soggetti  sopra
          indicati svolgono le funzioni previste  dal  primo  periodo
          del presente comma. 
              8. I soggetti che producono  o  diffondono  ricerche  o
          valutazioni, con l'esclusione  delle  societa'  di  rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
          comma 1, lettera a), o gli  emittenti  di  tali  strumenti,
          nonche'  i  soggetti  che  producono  o  diffondono   altre
          informazioni che raccomandano  o  propongono  strategie  di
          investimento destinate  ai  canali  di  divulgazione  o  al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di  interessi  riguardo  agli  strumenti   finanziari   cui
          l'informazione si riferisce. 
              9. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
              a) disposizioni di attuazione del comma 8; 
              b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle
          informazioni indicate al comma  8  prodotte  o  diffuse  da
          emittenti quotati  o  da  soggetti  abilitati,  nonche'  da
          soggetti in rapporto di controllo con essi. 
              10.  Fatto  salvo  il  disposto   del   comma   8,   le
          disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a),  non
          si  applicano  ai   giornalisti   soggetti   a   norme   di
          autoregolamentazione   equivalenti    purche'    la    loro
          applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti.  La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni. 
              11. Le istituzioni che diffondono al  pubblico  dati  o
          statistiche idonei ad influenzare sensibilmente  il  prezzo
          degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma  1,
          lettera a), devono  divulgare  tali  informazioni  in  modo
          corretto e trasparente. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
          finanziari per i quali sia stata presentata  una  richiesta
          di ammissione alle negoziazioni nei  mercati  regolamentati
          italiani.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
          1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di  maggiorazione
          dei diritti di voto, venga a  detenere  una  partecipazione
          superiore  alla  soglia  del  trenta  per  cento  ovvero  a
          disporre di diritti di voto in misura superiore  al  trenta
          per cento dei  medesimi  promuove  un'offerta  pubblica  di
          acquisto rivolta a  tutti  i  possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
              1-bis. Nelle societa' diverse dalle  PMI  l'offerta  di
          cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito  di
          acquisti, venga a  detenere  una  partecipazione  superiore
          alla soglia del venticinque per cento in assenza  di  altro
          socio che detenga una partecipazione piu' elevata. 
              1-ter. Gli statuti  delle  PMI  possono  prevedere  una
          soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
          inferiore  al  venticinque  per  cento  ne'  superiore   al
          quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
          dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un  mercato
          regolamentato, i soci che non hanno concorso alla  relativa
          deliberazione hanno diritto di recedere per tutti  o  parte
          dei  loro  titoli;  si  applicano  gli  articoli  2437-bis,
          2437-ter e 2437-quater del codice civile. 
              2. Per  ciascuna  categoria  di  titoli,  l'offerta  e'
          promossa entro venti giorni a un  prezzo  non  inferiore  a
          quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone  che
          agiscono di concerto  con  il  medesimo,  nei  dodici  mesi
          anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma  1,
          per acquisti di titoli della  medesima  categoria.  Qualora
          non siano stati effettuati acquisti  a  titolo  oneroso  di
          titoli  della  medesima  categoria  nel  periodo  indicato,
          l'offerta e' promossa per tale categoria di  titoli  ad  un
          prezzo non inferiore a quello medio  ponderato  di  mercato
          degli ultimi dodici mesi o del minor  periodo  disponibile.
          Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
          prezzo piu' elevato, in caso di  superamento  della  soglia
          relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
          ai sensi dell'art. 127-quinquies. 
              2-bis.  Il  corrispettivo  dell'offerta   puo'   essere
          costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
          titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta  non  siano
          ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
          uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le  persone  che
          agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso  un
          corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al  comma  2  e
          fino alla chiusura dell'offerta,  titoli  che  conferiscono
          almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
          nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto  di
          offerta,   l'offerente   deve   proporre   ai   destinatari
          dell'offerta, almeno in  alternativa  al  corrispettivo  in
          titoli, un corrispettivo in contanti. 
              3. La Consob disciplina con regolamento le  ipotesi  in
          cui: 
              a) la partecipazione indicata  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni  o
          la maggiorazione dei diritti di voto, in  societa'  il  cui
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  titoli  emessi
          da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1; 
              b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti  superiori
          al cinque per cento o alla  maggiorazione  dei  diritti  di
          voto in misura superiore al cinque per cento dei  medesimi,
          da parte di coloro che  gia'  detengono  la  partecipazione
          indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la  maggioranza
          dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; 
              c)  l'offerta,  previo  provvedimento  motivato   della
          Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore  a  quello  piu'
          elevato pagato, fissando i  criteri  per  determinare  tale
          prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze: 
              1) i prezzi  di  mercato  siano  stati  influenzati  da
          eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto  che  siano
          stati oggetto di manipolazione; 
              2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
          persone che  agiscono  di  concerto  con  il  medesimo  nel
          periodo di cui al comma 2 sia il prezzo  di  operazioni  di
          compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate  a
          condizioni  di  mercato  e   nell'ambito   della   gestione
          ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
          il prezzo di  operazioni  di  compravendita  che  avrebbero
          beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; 
              d)  l'offerta,  previo  provvedimento  motivato   della
          Consob, e' promossa ad un prezzo superiore  a  quello  piu'
          elevato pagato purche' cio' sia necessario  per  la  tutela
          degli investitori  e  ricorra  almeno  una  delle  seguenti
          circostanze: 
              1) l'offerente o le persone che  agiscono  di  concerto
          con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
          prezzo piu' elevato di  quello  pagato  per  l'acquisto  di
          titoli della medesima categoria; 
              2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
          che agiscono di concerto con  il  medesimo  e  uno  o  piu'
          venditori; 
              3). 
              4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi  di  mercato
          siano stati oggetto di manipolazione. 
              3-bis. La Consob, tenuto  conto  delle  caratteristiche
          degli  strumenti  finanziari  emessi,  puo'  stabilire  con
          regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
          ad acquisti che  determinino  la  detenzione  congiunta  di
          titoli e altri strumenti finanziari  con  diritto  di  voto
          sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura  tale  da
          attribuire un potere  complessivo  di  voto  equivalente  a
          quella di chi detenga la partecipazione indicata nei  commi
          1, 1-bis e 1-ter. 
              3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d)  del
          comma 3 sono resi pubblici con le  modalita'  indicate  nel
          regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f). 
              3-quater. L'obbligo di offerta previsto  dal  comma  3,
          lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che  cio'
          sia previsto dallo statuto, sino alla  data  dell'assemblea
          convocata per approvare  il  bilancio  relativo  al  quinto
          esercizio successivo alla quotazione. 
              4.  L'obbligo   di   offerta   non   sussiste   se   la
          partecipazione indicata nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  e'
          detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o  di
          scambio rivolta a tutti  i  possessori  di  titoli  per  la
          totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
          offerta pubblica di scambio, siano offerti  titoli  quotati
          in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o  sia
          offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. 
              5. La Consob stabilisce con regolamento i casi  in  cui
          il superamento della partecipazione indicata nei  commi  1,
          1-bis e 1-ter o nel  comma  3,  lettera  b),  non  comporta
          l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di  uno
          o piu' soci che detengono il controllo  o  sia  determinato
          da: 
              a) operazioni dirette al  salvataggio  di  societa'  in
          crisi; 
              b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105  tra
          soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; 
              c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente; 
              d)  operazioni  ovvero  superamenti  della  soglia   di
          carattere temporaneo; 
              e) operazioni di fusione o di scissione; 
              f) acquisti a titolo gratuito. 
              6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
          che il superamento della partecipazione indicata nei  commi
          1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera  b),  non  comporta
          obbligo di offerta con riguardo a casi  riconducibili  alle
          ipotesi di cui al comma 5, ma  non  espressamente  previsti
          nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5, 6, 7
          e 8 del citato decreto legislativo n. 170 del 2004: 
              "Art. 4 (Escussione del pegno). - 1. Al verificarsi  di
          un evento  determinante  l'escussione  della  garanzia,  il
          creditore  pignoratizio  ha  facolta',  anche  in  caso  di
          apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione,
          di  procedere  osservando  le   formalita'   previste   nel
          contratto: 
              a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto del
          pegno, trattenendo il corrispettivo a  soddisfacimento  del
          proprio   credito,   fino   a   concorrenza   del    valore
          dell'obbligazione finanziaria garantita; 
              b)  all'appropriazione  delle   attivita'   finanziarie
          oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza
          del  valore  dell'obbligazione  finanziaria  garantita,   a
          condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto  di
          garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda  i  criteri
          di valutazione; 
              c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per
          estinguere l'obbligazione finanziaria garantita. 
              2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1   il   creditore
          pignoratizio informa immediatamente per iscritto il  datore
          della garanzia stessa o, se  del  caso,  gli  organi  della
          procedura di risanamento o di liquidazione in  merito  alle
          modalita' di escussione adottate e all'importo  ricavato  e
          restituisce contestualmente l'eccedenza." 
              "Art.  5  (Potere  di  disposizione   delle   attivita'
          finanziarie  oggetto  del  pegno).  -   1.   Il   creditore
          pignoratizio puo'  disporre,  anche  mediante  alienazione,
          delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se  previsto
          nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente  alle
          pattuizioni in esso contenute. 
              2. Il creditore pignoratizio che si sia  avvalso  della
          facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di  ricostituire
          la garanzia  equivalente  in  sostituzione  della  garanzia
          originaria entro  la  data  di  scadenza  dell'obbligazione
          finanziaria garantita. 
              3. La ricostituzione  della  garanzia  equivalente  non
          comporta costituzione di una nuova garanzia e si  considera
          effettuata  alla  data  di   prestazione   della   garanzia
          originaria. 
              4.   Qualora,   prima   dell'adempimento   dell'obbligo
          indicato nel comma 2, si verifichi un  evento  determinante
          l'escussione  della  garanzia,  tale  obbligo  puo'  essere
          oggetto della clausola di «close-out netting». In  mancanza
          di  tale  clausola,  il  creditore   pignoratizio   procede
          all'escussione della garanzia equivalente in conformita'  a
          quanto previsto nell'art. 4. 
              4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti." 
              "Art. 6 (Cessione del  credito  o  trasferimento  della
          proprieta' con funzione di garanzia). - 1. I  contratti  di
          garanzia finanziaria che prevedono il  trasferimento  della
          proprieta' con funzione di garanzia, compresi  i  contratti
          di pronti contro termine, hanno effetto in  conformita'  ai
          termini in essi  stabiliti,  indipendentemente  dalla  loro
          qualificazione. 
              2. Ai contratti di garanzia finanziaria  che  prevedono
          il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia,
          compresi i contratti  di  pronti  contro  termine,  non  si
          applica l'art. 2744 del codice civile. 
              3.  Ai  contratti  di  cessione  del   credito   o   di
          trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia  si
          applica quanto previsto dall'art. 5, commi da 2 a 4." 
              "Art. 7 (Clausola di  «close-out  netting»).  -  1.  La
          clausola di «close-out netting» e' valida ed ha effetto  in
          conformita' di quanto dalla stessa previsto, anche in  caso
          di  apertura  di  una  procedura  di   risanamento   o   di
          liquidazione nei confronti di una delle parti." 
              "Art.  8  (Condizioni  di   realizzo   e   criteri   di
          valutazione).  -  1.  Le  condizioni  di   realizzo   delle
          attivita' finanziarie ed i  criteri  di  valutazione  delle
          stesse e delle obbligazioni  finanziarie  garantite  devono
          essere ragionevoli  sotto  il  profilo  commerciale.  Detta
          ragionevolezza si presume  nel  caso  in  cui  le  clausole
          contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche'
          i  criteri  di  valutazione,  siano  conformi  agli  schemi
          contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con
          la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate
          nell'ambito della prassi internazionale. 
              2. La violazione della ragionevolezza sotto il  profilo
          commerciale delle condizioni di  realizzo  delle  attivita'
          finanziarie puo' essere fatta valere in giudizio entro  tre
          mesi dalla comunicazione indicata  nell'art.  4,  comma  2,
          qualora non  siano  state  previamente  concordate  tra  le
          parti, ai fini della rideterminazione di quanto  dovuto  ai
          sensi del medesimo articolo. 
              3. Gli organi della procedura  di  liquidazione,  entro
          sei mesi dal momento di apertura  della  procedura  stessa,
          possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma  2,
          anche la violazione della ragionevolezza sotto  il  profilo
          commerciale  nella  determinazione  tra  le   parti   delle
          condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie, nonche'
          dei  criteri  di   valutazione   delle   stesse   e   delle
          obbligazioni    finanziarie    garantite,    qualora     la
          determinazione sia intervenuta  entro  l'anno  che  precede
          l'apertura della procedura di liquidazione stessa.".