Art. 99 
 
 
                         Modifiche normative 
 
  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali  e
provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad
essa, per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,  la
legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella
sezione organizzazioni di volontariato del registro  unico  nazionale
del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non  diversamente
disposto dal presente decreto, il codice del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106»; 
    b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da  parte
della Associazione delle risorse  disponibili  a  livello  nazionale,
regionale e locale per  le  Associazioni  di  promozione  sociale  e'
condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e'  stabilita  la
misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per  quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, la legge  7  dicembre
2000,  n.  383»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella   sezione
organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo
settore, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n.  125  le
parole «Organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)»
sono sostituite dalle seguenti «enti  del  Terzo  settore  (ETS)  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106». 
  3. Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma  2,  lettera
h), all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35
dopo le parole: «Le liberalita' in denaro  o  in  natura  erogate  da
persone fisiche o da enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
societa'» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9,
del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  nonche'  quelle
erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte  nel
registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383,». 
 
          Note all'art. 99: 
              - Si  riporta  il  testo  del  decreto  legislativo  28
          settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione  dell'Associazione
          italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a  norma  dell'art.  2
          della legge 4 novembre  2010,  n.  183),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre  2012,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Trasferimento  di  funzioni  alla  costituenda
          Associazione della Croce Rossa italiana). -1.  Le  funzioni
          esercitate dall'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
          (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma  4,  sono
          trasferite,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2016,   alla
          costituenda Associazione della  Croce  Rossa  italiana,  di
          seguito denominata Associazione, promossa  dai  soci  della
          CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui  all'art.
          3, comma 2. L'Associazione e' persona giuridica di  diritto
          privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo  II,  del
          codice civile  ed  e'  iscritta  di  diritto  nel  registro
          nazionale,  nonche'   nella   sezione   organizzazioni   di
          volontariato  del  registro  unico  nazionale   del   Terzo
          settore, applicandosi ad essa, per quanto non  diversamente
          disposto dal presente decreto, il  decreto  legislativo  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e'
          ausiliaria dei pubblici poteri nel settore  umanitario;  e'
          posta  sotto  l'alto   Patronato   del   Presidente   della
          Repubblica.». 
              2.  Dal  1°  gennaio  2016  l'Associazione  e'  l'unica
          Societa' nazionale di Croce rossa  autorizzata  ad  operare
          sul territorio nazionale quale organizzazione  di  soccorso
          volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra  del  1949,
          ai relativi protocolli aggiuntivi,  di  seguito  denominati
          Convenzioni e  protocolli,  ai  principi  fondamentali  del
          Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna  Rossa,
          di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e
          decisioni  degli  organi  del  medesimo,  utilizzando   gli
          emblemi  previsti  e  autorizzati  dai  predetti  atti.  La
          Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da  parte
          del   Comitato   Internazionale   della   Croce   Rossa   e
          nell'ammissione  alla  Federazione   Internazionale   delle
          Societa' di Croce rossa e Mezzaluna  Rossa,  assumendone  i
          relativi obblighi e privilegi. 
              3.  La  Repubblica  italiana  rispetta  in  ogni  tempo
          l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui
          al comma 2. 
              4.  L'Associazione  e'  autorizzata  ad  esercitare  le
          seguenti attivita' d'interesse pubblico: 
                a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva
          per assicurare  allo  Stato  Italiano  l'applicazione,  per
          quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle
          risoluzioni  internazionali,   nonche'   il   supporto   di
          attivita' ricomprese nel servizio nazionale  di  protezione
          civile; 
                b) collaborare con le societa' di Croce  rossa  e  di
          Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; 
                c) adempiere a quanto  demandato  dalle  Convenzioni,
          risoluzioni e  raccomandazioni  degli  organi  della  Croce
          rossa internazionale alle  societa'  della  Croce  rossa  e
          Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; 
                d) organizzare e svolgere, in  tempo  di  pace  e  in
          conformita' a quanto previsto dalle vigenti  convenzioni  e
          risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e
          di soccorso  sanitario  in  favore  di  popolazioni,  anche
          straniere, in occasione di calamita'  e  di  situazioni  di
          emergenza,  di  rilievo  locale,  regionale,  nazionale   e
          internazionale; 
                e) svolgere attivita' umanitarie presso i  centri  di
          permanenza per i rimpatri di immigrati  stranieri,  nonche'
          gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza  degli
          immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; 
                f) svolgere in tempo di conflitto armato il  servizio
          di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli
          internati, dei dispersi,  dei  profughi,  dei  deportati  e
          rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle
          persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; 
                g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze  Armate,
          in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave  crisi
          internazionale, attraverso il Corpo militare  volontario  e
          il Corpo delle Infermiere  volontarie,  secondo  le  regole
          determinate dal Movimento; 
                h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri,
          in Italia e all'estero, sentito il  Ministro  degli  affari
          esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; 
                i)  agire  quale  struttura  operativa  del  servizio
          nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; 
                l)  promuovere  e  diffondere,  nel  rispetto   della
          normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della
          protezione civile e dell'assistenza alla persona; 
                m)  realizzare  interventi   di   cooperazione   allo
          sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in  raccordo  con  il
          Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro
          per la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
                n) collaborare con  i  componenti  del  Movimento  in
          attivita' di sostegno alle popolazioni  estere  oggetto  di
          rilevante vulnerabilita'; 
                o)  svolgere  attivita'  di  advocacy  e   diplomazia
          umanitaria,  cosi'  come   intese   dalle   convenzioni   e
          risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; 
                p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore
          dei piu'  giovani,  anche  attraverso  attivita'  formative
          presso le scuole di ogni ordine e grado; 
                q) diffondere e promuovere i principi e gli  istituti
          del diritto internazionale umanitario  nonche'  i  principi
          umanitari ai quali si ispira il Movimento; 
                r)   promuovere   la   diffusione   della   coscienza
          trasfusionale e della cultura della  donazione  di  sangue,
          organi  e  tessuti  tra  la  popolazione  e  organizzare  i
          donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente  e
          delle norme statutarie; 
                s) svolgere, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della
          legge 3 aprile 2001, n. 120,  e  successive  modificazioni,
          nell'ambito   della   programmazione   regionale   ed    in
          conformita'  alle  disposizioni  emanate   dalle   regioni,
          attivita' di formazione per il personale  non  sanitario  e
          per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in
          sede   extra   ospedaliera   e   rilasciare   le   relative
          certificazioni di idoneita' all'uso; 
                t)   svolgere,   nell'ambito   della   programmazione
          regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle
          regioni,  attivita'   di   formazione   professionale,   di
          formazione sociale, sanitaria e  socio-sanitaria,  anche  a
          favore delle altre componenti  e  strutture  operative  del
          Servizio nazionale di protezione civile. 
              5. L'Associazione svolge ogni  altro  compito  previsto
          dal proprio statuto. 
              6.  L'Associazione,  anche  per   lo   svolgimento   di
          attivita' sanitarie  e  socio  sanitarie  per  il  Servizio
          sanitario nazionale (SSN), puo'  sottoscrivere  convenzioni
          con pubbliche amministrazioni, partecipare a  gare  indette
          da pubbliche amministrazioni  e  sottoscrivere  i  relativi
          contratti. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.   165   sono   autorizzate   a   stipulare   convenzioni
          prioritariamente con l'Associazione.  L'Associazione  e  le
          sue    strutture    territoriali     possono     concorrere
          all'erogazione di  fondi  per  attivita'  di  volontariato,
          compresi quelli derivanti dalla donazione del 5  per  mille
          di cui alla normativa vigente in materia,  nonche'  per  la
          protezione civile territoriale. L'Associazione  e'  inoltre
          autorizzata  a  presentare  progetti  e  a  concorrere   ai
          finanziamenti  previsti  dalle  disposizioni   vigenti   in
          materia di cooperazione internazionale.». 
              - Per i riferimenti della legge n.  383  del  2000,  si
          veda nelle note all'art. 73. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b),  della
          legge n. 106 del 2016, si veda nelle note al titolo. 
              -  Si  riporta  l'art.   1-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 178 del 2012, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati provinciali delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, assumono,  alla  data  del  1°  gennaio  2014,  la
          personalita'   giuridica   di   diritto    privato,    sono
          disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo  del
          codice civile e sono  iscritti  di  diritto  nella  sezione
          organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale
          del Terzo settore, applicandosi ad  essi,  per  quanto  non
          diversamente disposto  dal  presente  decreto,  il  decreto
          legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106. Entro venti giorni dalla  data
          di entrata in vigore  del  presente  articolo,  i  predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4,
          5, 6, 7 e 8.  I  restanti  rapporti  proseguono  fino  alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.». 
              - Si riporta l'art. 26, comma 2, della citata legge  n.
          125 del 2014, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed altri
          soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia  promuove
          la partecipazione alla  cooperazione  allo  sviluppo  delle
          organizzazioni della societa' civile e  di  altri  soggetti
          senza finalita' di  lucro,  sulla  base  del  principio  di
          sussidiarieta'. 
              2. Sono soggetti della cooperazione  allo  sviluppo  le
          organizzazioni della societa' civile e gli  altri  soggetti
          senza finalita' di lucro di seguito elencati: 
                a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
          nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
                b) enti del Terzo settore (ETS)  non  commerciali  di
          cui all'art. 79, comma 5, del decreto  legislativo  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
          n. 106; 
                c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
          finanza etica e del microcredito che  nel  proprio  statuto
          prevedano  come  finalita'  prioritaria   la   cooperazione
          internazionale allo sviluppo; 
                d)  le  organizzazioni  e   le   associazioni   delle
          comunita' di immigrati che mantengano con le comunita'  dei
          Paesi di origine rapporti di cooperazione e  sostegno  allo
          sviluppo o  che  collaborino  con  soggetti  provvisti  dei
          requisiti di cui al presente articolo e  attivi  nei  Paesi
          coinvolti; 
                e)   le   imprese   cooperative   e    sociali,    le
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori    e    degli
          imprenditori,   le   fondazioni,   le   organizzazioni   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano  la
          cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; 
                f) le organizzazioni con sede legale  in  Italia  che
          godono da  almeno  quattro  anni  dello  status  consultivo
          presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
          (ECOSOC). 
              3. Il Comitato congiunto di cui  all'art.  21  fissa  i
          parametri  e  i  criteri  sulla  base  dei  quali   vengono
          verificate le competenze  e  l'esperienza  acquisita  nella
          cooperazione allo sviluppo  dalle  organizzazioni  e  dagli
          altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  che
          sono iscritti, a seguito di  tali  verifiche,  in  apposito
          elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
          La verifica delle capacita' e dell'efficacia  dei  medesimi
          soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 
              4.    Mediante    procedure    comparative    pubbliche
          disciplinate dal regolamento di cui all'art. 17, comma  13,
          sulla  base  di   requisiti   di   competenza,   esperienza
          acquisita, capacita', efficacia  e  trasparenza,  l'Agenzia
          puo' concedere contributi o affidare  la  realizzazione  di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo ad  organizzazioni
          e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
          ultimi sono tenuti a rendicontare, per  via  telematica,  i
          progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia  e
          le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   la   cui
          realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 
              5. Le  cessioni  di  beni  e  le  relative  prestazioni
          accessorie  effettuate,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei
          confronti delle amministrazioni dello Stato e dei  soggetti
          della cooperazione allo sviluppo  iscritti  nell'elenco  di
          cui al comma 3, destinati ad essere trasportati  o  spediti
          fuori  dell'Unione  europea  in  attuazione  di   finalita'
          umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare  programmi
          di cooperazione allo sviluppo,  sono  non  imponibili  agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.
          8-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633.». 
              -  Si  riporta  l'art.  14,   comma   1,   del   citato
          decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 14 (ONLUS e terzo settore). - 1.  Le  liberalita'
          in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da  enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  in  favore
          di  fondazioni  e  associazioni  riconosciute  aventi   per
          oggetto  statutario  la  tutela,   la   promozione   e   la
          valorizzazione dei beni di interesse artistico,  storico  e
          paesaggistico di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e  in  favore  di  fondazioni  e  associazioni
          riconosciute aventi per scopo statutario lo  svolgimento  o
          la  promozione  di  attivita'   di   ricerca   scientifica,
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
          delle   finanze    e    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  sono  deducibili   dal
          reddito complessivo del soggetto erogatore nel  limite  del
          dieci per  cento  del  reddito  complessivo  dichiarato,  e
          comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
              2.   Costituisce   in   ogni   caso   presupposto   per
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1  la
          tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni,  di
          scritture contabili atte a rappresentare con completezza  e
          analiticita' le operazioni poste in essere nel  periodo  di
          gestione, nonche' la redazione, entro  quattro  mesi  dalla
          chiusura  dell'esercizio,  di  un  apposito  documento  che
          rappresenti  adeguatamente  la   situazione   patrimoniale,
          economica e finanziaria. 
              3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
          di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
          erogatore  delle   liberalita'   siano   esposte   indebite
          deduzioni  dall'imponibile,  operate  in   violazione   dei
          presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n.  471,  e'  maggiorata  del  duecento  per
          cento. 
              5. Se la deduzione di cui al comma 1  risulta  indebita
          in  ragione  della  riscontrata  insussistenza,   in   capo
          all'ente  beneficiario   dell'erogazione,   dei   caratteri
          solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
          al pubblico  ovvero  rappresentati  ai  soggetti  erogatori
          delle   liberalita',   l'ente   beneficiario   e   i   suoi
          amministratori sono obbligati  in  solido  con  i  soggetti
          erogatori per  le  maggiori  imposte  accertate  e  per  le
          sanzioni applicate. 
              6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
          comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non  puo'
          cumularsi con ogni altra agevolazione  fiscale  prevista  a
          titolo di deduzione o di detrazione  di  imposta  da  altre
          disposizioni di legge. 
              7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 10, comma 1,  dopo  la  lettera  l-ter)  e'
          aggiunta, in fine, la seguente: 
              «l-quater) le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          a favore di universita', fondazioni  universitarie  di  cui
          all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e di istituzioni universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»; 
              b) all'art. 100, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              «c) le erogazioni liberali  a  favore  di  universita',
          fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   e   di   istituzioni
          universitarie pubbliche, degli enti  di  ricerca  pubblici,
          delle  fondazioni   e   delle   associazioni   regolarmente
          riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,
          aventi  per  oggetto  statutario  lo   svolgimento   o   la
          promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, ovvero degli enti di  ricerca  vigilati  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;». 
              8. 
              8-bis. Il  comma  7-bis  dell'art.  2  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 
              8-ter. La deroga di cui all'art. 4,  comma  104,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  si  applica  anche  a
          decorrere dall'anno 2005.». 
              - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo  n.
          460 del 1997, si veda nelle note all'art. 89. 
              - Si riporta l'art. 7, commi 1 e 2, della citata  legge
          n. 383 del 2000: 
              «Art. 7 (Registri).  -  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite  ed
          operanti da almeno un anno. Alla  tenuta  del  registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,
          che  svolgono   attivita',   rispettivamente,   in   ambito
          regionale o provinciale.».