(Allegato-Dichiarazione congiunta n. 1)
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma  11  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF -  Dip.  Ragioneria  generale  Stato  prot.  77389  del  14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9  novembre  2012  -  Dip.  funzione
pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033  dell'8  ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio  le  ferie  non  fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui  l'impossibilita'  di  fruire
delle ferie non e' imputabile  o  riconducibile  al  dipendente  come
nelle ipotesi di decesso,  malattia  e  infortunio,  risoluzione  del
rapporto di lavoro per  inidoneita'  fisica  permanente  e  assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.