Art. 99. Indennita' professionale specifica di rischio radiologico e indennita' di rischio radiologico 1. Si conferma l'art. 29, comma 1, del C.C.N.L. 10 febbraio 2004 (Indennita' di rischio radiologico) Area IV, con le modifiche di cui al presente articolo. L'indennita' professionale specifica ivi prevista spetta ai medici specialisti di radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare di cui all'art. 5. comma 1, della legge n. 724/1994, nonche' ai fisici-sanitari, nella misura di euro 103,29 lorde per dodici mensilita'. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai dirigenti esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennita' di rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura di euro 103,29 lorde per dodici mensilita' per tutta la durata del periodo di esposizione. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione al rischio da radiazioni deve avvenire con gli organismi aziendali a cio' deputati in base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con la cadenza prevista dalle vigenti disposizioni. 4. Alla corresponsione delle indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). Essa e' pagata in concomitanza con lo stipendio, e non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennita' eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. 5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione.