(Allegato-art. 99)
                              Art. 99. 
      Indennita' professionale specifica di rischio radiologico 
                 e indennita' di rischio radiologico 
 
    1. Si conferma l'art. 29, comma 1, del C.C.N.L. 10 febbraio  2004
(Indennita' di rischio radiologico) Area IV, con le modifiche di  cui
al  presente  articolo.  L'indennita'  professionale  specifica   ivi
prevista  spetta  ai   medici   specialisti   di   radio-diagnostica,
radio-terapia e medicina nucleare di cui all'art. 5. comma  1,  della
legge n. 724/1994, nonche' ai fisici-sanitari, nella misura  di  euro
103,29 lorde per dodici mensilita'. 
    2. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  1,  ai  dirigenti
esposti in modo permanente al rischio  radiologico,  l'indennita'  di
rischio radiologico continua ad essere corrisposta  nella  misura  di
euro 103,29 lorde per dodici  mensilita'  per  tutta  la  durata  del
periodo di esposizione. 
    3. L'accertamento delle condizioni ambientali che  caratterizzano
l'esposizione  al  rischio  da  radiazioni  deve  avvenire  con   gli
organismi aziendali a cio' deputati in base alle vigenti disposizioni
e ai sensi delle medesime disposizioni. Le visite mediche  periodiche
dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni  avvengono  con  la
cadenza prevista dalle vigenti disposizioni. 
    4. Alla  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al  presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96  (Fondo  per  la
retribuzione  delle  condizioni  di  lavoro).  Essa  e'   pagata   in
concomitanza con lo stipendio, e non e' cumulabile  con  l'indennita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,  n.
146 e con altre indennita' eventualmente previste a titolo di  lavoro
nocivo o rischioso. 
    5. Ai dirigenti di cui ai commi 1  e  2,  spetta  un  periodo  di
riposo biologico pari  a  15  giorni  consecutivi  di  calendario  da
fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione.