Art. 99 
                            Foglio di via 
 
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo  della  idoneita'  tecnica,
per  recarsi  ai  transiti  di  confine   per   l'esportazione,   per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre  o
a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per  i  quali  non  e'
stata pagata la tassa di circolazione, devono  essere  muniti  di  un
foglio di via e di una targa provvisoria  rilasciati  da  un  ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
  1-bis. Alle  fabbriche  costruttrici  di  veicoli  a  motore  e  di
rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri  soggetti
abilitati, per il tramite  di  veicoli  nuovi  di  categoria  N  o  O
provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi  ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'. 
  1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria  N
o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria  per  partecipare  a
riviste prescritte  dall'autorita'  militare,  a  mostre  o  a  fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'. 
  2. Il foglio di via deve indicare  il  percorso,  la  durata  e  le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere
i  giorni   sessanta.   Tuttavia,   per   particolari   esigenze   di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,  l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare
alla  fabbrica  costruttrice  uno  speciale  foglio  di  via,   senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. 
  3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio  di  via  e/o  la
targa provvisoria di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a €  102)).  (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) 
  4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le  prescrizioni
tecniche del foglio di via e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29)  (43)  (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) 
  5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per  piu'
di tre volte, alla  successiva  la  sanzione  amministrativa  e'  del
pagamento di una somma ((da € 87 a € 345)) e ne consegue la  sanzione
amministrativa accessoria della  confisca  del  veicolo,  secondo  le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) ((145)) 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.