Relazione Introduttiva
1. Introduzione
Il Governo, con il Decreto Legge dell'11 giugno 1998 n. 180, ha
emanato misure straordinarie ed urgenti per garantire un livello di
protezione adeguato alle popolazioni soggette a rischio
idrogeologico.
In particolare, il decreto stabilisce che le Autorita' di Bacino di
rilievo nazionale ed interregionale, nonche' le regioni per gli altri
bacini, adottano i Piani Stralcio di bacino, di tipo emergenziale,
finalizzati all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico. Per tali aree, e' necessario adottare idonee
misure di salvaguardia finalizzate alla mitigazione dei rischi
presenti.
Successivamente, ai sensi dell'art. 9 della legge 226/99, sono state
emanate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. In
particolare, tra l'altro, e' stato stabilito che entro il 31 ottobre
1999, le Autorita' di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e
le Regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della
legge 18 maggio 1989 n. 183 e in virtu' dell'art. 9 comma 1 bis del
D.L. 132/99 convertito con L. 226/99 approvano, ove non si sia gia'
provveduto, Piani Straordinari diretti a rimuovere le situazioni a
rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle
Regioni e degli Enti Locali. I Piani Straordinari devono
ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idroeologico per le
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. I Piani
Straordinari contengono in particolare l'individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per
l'incolumita' delle persone, per la sicurezza delle infrastrutture e
del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate
le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis
dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti
di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17 qualora
le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani
stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter della legge n. 183 del
1989. Esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani.
Al fine di adempiere a tale complessa attivita', il Governo aveva
gia' impartito, con il DPCM 29/9/98, alcune norme di indirizzo e
coordinamento che, anche se finalizzate alla realizzazione dei Piani
Stralcio, costituiscono un utile indirizzo per la redazione del Piano
Straordinario.
In particolare, le norme stabiliscono che il contenuto di
quest'ultimo deve essere tale da rispondere, in via prioritaria, ai
seguenti punti:
- l'individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e
potenziali di degrado del sistema fisico, nonche' le relative cause;
- le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque
e dei suoli;
- l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei
pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto
per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale
o per il riequilibrio territoriale;
- l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
finalizzate alla conservazione del suolo ed alla tutela
dell'ambiente;
- la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi;
- l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche.
Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le attivita' svolte per
dare attuazione, con il presente Piano Straordinario, alla normativa
vigente, in simbiosi lavorativa con le autonomie locali.
2. Autorita' di Bacino Interregionale del fiume Sele
L'Autorita' di Bacino Interregionale del fiume Sele, considera il
bacino idrografico come ecosistema unitario, cosi' come e' scritto
all'art. 12 della Legge istitutiva del 18 maggio 1989, n. 183,
contenente "norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
Difesa del Suolo", trae ordinamento da tutta la normativa
comunitaria, nazionale e regionale sulla Difesa del Suolo e sulle
acque.
Le norme statali istitutive delle Autorita' di Bacino considerano due
categorie di ecosistemi unitari, giuridicamente configurate in enti
strumentali a competenza territoriale:
a)le Autorita' di Bacino Nazionali e Interregionali, entrambe
contraddistinte da una puntuale e specifica destinazione della
normativa statale, sono ordinate dall'art. 15 (che ne determina la
perimetrazione geografica) e dall' art. 18 (che ne specifica i
termini per l'adozione del Piano di Bacino) della Legge 183/89
citata;
b)le Autorita' di Bacino regionali, che traggono fondamento
istituzionale dalle succitate leggi e trovano, poi, attuazione
regolamentare nelle leggi della regione di appartenenza.
Per l'istituzione dell'Autorita' di Bacino Interregionale del fiume
Sele le Regioni Campania e Basilicata (come ordinato dal comma 3,
dall'art. 15, della legge 183/89 citata), hanno raggiunto una
specifica intesa, approvata con delibera della Regione Basilicata n.
212, del 26 giugno 1991 e con delibera della Regione Campania n. 306,
del 2 febbraio 1993.
La competenza territoriale dell'Autorita' di Bacino e', quindi,
relativa ai territori della Regione Campania e della Regione
Basilicata, nel comprensorio del Bacino Idrogeologico del Fiume Sele.
Cioe', l'Autorita' di Bacino Interregionale del Sele opera in
applicazione della normativa, sulla difesa del suolo e sulle acque,
relativamente al governo del complesso territoriale del sistema
idrografico naturale delineato dal fiume Sele e che comprende anche i
bacini dei fiumi Calore, Tanagro, Bianco e dei bacini dei relativi
affluenti.
In esecuzione di tale fine e di tanta normativa, compito primario
dell'Autorita' di Bacino e' la redazione del piano di bacino
idrografico, quale strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo, per affrontare in una visione sistematica tutte le
problematiche legate alla salvaguardia del territorio ed alla
corretta gestione delle sue risorse.
L'attivita' dell'Autorita' di Bacino, sia essa nazionale e
interregionale, o regionale, ha il fine della prevenzione
idrogeologica, nella scientifica considerazione della natura con la
sua fenomenologia e con le sue leggi, in attuazione delle leggi
comunitarie, nazionali e regionale sulla difesa del suolo e delle
acque.
Ne consegue che nel sistema di gerarchia delineato dalla legge, il
piano di bacino assume una posizione sovraordinata nei confronti
degli altri strumenti di pianificazione di settore, ponendosi come
vincolo anche rispetto alla pianificazione urbanistica e ad ogni
altra pianificazione territoriale, cosi' come risulta dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 85190 la quale, sostanzialmente,
stabilisce che, di fatto, la legge 183189 non contiene alcuna lesione
dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti territoriali,
dal momento che si limita a definire un ruolo di programmazione
giustificato dall'esigenza di perseguire un determinato obiettivo,
ovvero la difesa del suolo.
Per l'attivita' conoscitiva, l'Autorita' di Bacino ha acquisito dal
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania lo studio delle
caratteristiche territoriali e socioeconomiche, redatto in esecuzione
della Legge 26 febbraio 1982, n. 53.
La Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorita' di Bacino, utilizzando
i dodici volumi e le cartografie tematiche, del sopracitato studio,
sta dando risposta alla normativa del D.L. 180/98 convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, e del D.L. 132 del 13
maggio 1999 convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999
n. 226, che dispone come completare, aggiornare e perfezionare il
documento di base predisposto dal Ministero, gia' redatto dallo
Studio Viparelli.
3. Inquadramento generale del bacino del fiume Sele
Al fiume Sele, che sottende complessivamente un bacino di superficie
pari a circa 3250 KM2, va attribuito un regime prettamente
appenninico, in dipendenza non solo degli afflussi meteorici che si
verificano, in modo efficace, nel periodo tardo autunno-inverno
inizio primavera, ma anche dalla rapidita' con cui si esauriscono, al
cessare delle piogge, i deflussi superficiali da esse prodotti, nelle
aree montagnose e collinari.
Il bacino del fiume Sele e' divisibile in tre grandi contesti
geomorfologici:
- le aree sub-pianeggianti, sovente terrazzate, formate da depositi
alluvionali, sia presso la costa, sia episodicamente in conche
endoreiche;
- le aree collinari, con cui si presentano unita' litologiche non
lapidee, depositatesi nel terziario e nel quaternario tra le aree
sub-pianeggianti costiere e le montagne;
- le aree montagnose, formate da rocce lapidee, emergenti quasi
sempre con pareti subverticali, dalle aree collinari. Conviene
precisare che le aree montagnose constano sostanzialmente delle
grandi strutture carbonatiche, costituite quindi da calcari o
dolomie, che fanno da basamento ai terreni di ere piu' recenti
affioranti al loro contorno.
Dal punto di vista idrografico, il bacino del Fiume Sele e'
caratterizzato dalla geologia territoriale che determina la
formazione del bacino idrogeologico, vero e proprio, del Sele per un
21 %; il bacino dell'affluente Tanagro per un 58%; il bacino
dell'affluente Calore Lucano per il restante 21%. Entrambi questi due
affluenti confluiscono nel Sele sulla sinistra del corso principale,
sicche' la porzione di bacino da attribuire esclusivamente al Sele si
sviluppa interamente sul bordo occidentale, lasciando ad oriente i
due bacini di detti affluenti.
Il ramo iniziale del Sele parte a nord dalla grande sorgente di
Caposele sgorgante al margine orientale della struttura carbonatica
del massiccio del Cervialto, lungo il cui piede muove da nord a sud,
fino a raggiungere il margine orientale dell'altra area montagnosa
rappresentata dal Monte Polveracchio. Da questa, il Sele, sempre con
corso nord-sud, si distacca per solcare quasi al centro le aree
collinari, che dividono il Cervialto ed il Polveracchio dalle aree
montagnose ad est, in cui spiccano i Monti Marzano ed Ogna. A partire
da Contursi il corso del Sele volge a sud-ovest solcando ancora aree
collinari, delimitate ad ovest inizialmente dalle ultime propaggini
del Monte Polveracchio: Monte Raione e Monte Ripalta. Infine piu'
avanti il corso, sempre in direzione nord-ovest sud-est, attraversa
le alluvioni delle aree pianeggianti costiere.
Se ora si ritorna a nord, ai due lati est e sud della struttura
carbonatica in cui si elevano i gia' citati monti Marzano ed Ogna, si
ritrovano due aree collinari, di cui la fascia a sud e solcata
dall'ultimo tronco del Tanagro, prima della confluenza nel Sele a
Contursi. In questa fascia, a non grande distanza da Contursi, si ha
la confluenza nel Tanagro del torrente Bianco, il cui bacino ad est
comprende le aree collinari che dai citati monti Marzano ed Ogna si
estendono fino allo spigolo nord-est del bacino del Sele, inglobando
nel loro interno terreni della Basilicata.
Il corso del Tanagro, e qui conviene seguirlo risalendo dalla
confluenza nel Sele a Contursi verso l'origine, si svolge dapprima
nella fascia di aree collinari, in cui si ha anche la confluenza,
gia' citata, del Bianco. In tale tratto la fascia di aree collinari
confina a sud con i Monti Alburni. Risalendo ulteriormente verso
l'origine, il corso del Tanagro prosegue ancora verso sud est al
centro dell'area pianeggiante della conca del Vallo di Diano,
delimitata a nord dai Monti della Maddalena, a sud dall'estremita'
nord del massiccio del Cervati. Solo episodicamente si hanno strati
di rocce non lapidee lungo la linea di contatto tra le alluvioni del
Vallo di Diano e le strutture carbonatiche dei Monti della Maddalena
a nord e del Cervati a sud.
Il bacino dell'altro grande affluente il Calore Lucano si presenta
come una chiostra di monti a forma di U, riempita al centro da aree
collinari che degradano verso la costa, dove subentrano aree
pianeggianti alluvionali. Lungo il contorno si susseguono, gli
Alburni che fanno da spartiacque tra Tanagro e Calore Lucano, il
Monte Motola, il Monte Cervati, i Monte Vesole e Monte Soprano;
questi ultimi due costituiscono una esile corona di aree montagnose
alle aree collinari centrali.
La rete idrografica del bacino del Sele puo' essere classificata
attraverso tre livelli di importanza: un primo livello costituito dai
corsi d'acqua principali, un secondo livello costituito dagli
affluenti principali, un terzo livello costituito dai corsi d'acqua
minori.
Nel primo gruppo va senz'altro ricompreso il fiume Sele, fino alla
confluenza con il fiume Tanagro, nel secondo il fiume Tanagro ed il
fiume Calore, entrambi limitatamente all'asta principale, e nel terzo
tutti gli altri corsi d'acqua.
4. Attivita' preliminari
L'atto d'indirizzo e coordinamento ha previsto una prima fase nella
quale si e' realizzata una carta dei fenomeni franosi, in base ad
elementi noti ed a dati gia' disponibili, in scala almeno 1:25.000,
utile per definire le zone a differente pericolosita' e quindi alla
perimetrazione speditiva delle aree a rischio.
Per costruire le carte della pericolosita', tenendo presente tale
direttiva si e' partito dagli studi ed indagini gia' effettuati dallo
Studio Viparelli, in base alla legge 53/82, per conto del Ministero
del LL.PP. Provveditorato alle OO.PP. per la Campania.
In particolare si sono utilizzate le notizie e le cartografie
elaborate a suo tempo, aggiornandole alla data attuale. In effetti
sia la carta idraulica, sia la carta di stabilita' e sia la carta
geologica del bacino sono elementi ricavati, anche se opportunamente
rivisitati, dallo studio generale del 1990. Detti elementi sono
risultati indispensabili e fondamentali per procedere alle successive
fasi di pianificazione del lavoro.
Per quanto attiene il quadro cartografico di riferimento, va rilevato
che e' stata utilizzata la base cartografica fornita dall'Autorita'
di Bacino, relativa ad una copertura aerea in scala 1:25.000
aggiornata al 1992.
Al fine di acquisire ulteriori ed aggiornate informative dell'impatto
antropico sul territorio, per la Regione Campania si e' utilizzato il
materiale messo a disposizione dagli uffici regionali. In particolare
con l'ausilio delle foto Telespazio relative all'anno 1998 e' stato
possibile individuare la presenza di elementi nuovi sul territorio.
Tale carta, con i necessari limiti dalla scala 1:25.000, contiene
informazioni sugli insediamenti esistenti e sulle attivita'
antropiche in atto, nonche' informazioni sul patrimonio ambientale di
particolare rilievo. Nei grafici che accompagnano il presente studio
e' possibile rilevare, grazie allo studio predisposto da tecnici
particolarmente esperti nel settore della interpretazione delle
informazione da foto restituzione, il notevole espansionismo di
infrastrutture, abitazioni, coperture di aree agricole nel bacino del
fiume Sele.
Quanto alla suddivisione di geografia politica del territorio della
Regione Basilicata, in competenza normativa e naturale dell'Autorita'
di Bacino Interregionale del fiume Sele, il bacino idrografico del
fiume Sele si estende ad Est, inglobando parte del territorio della
Regione Basilicata e comprende 20 Comuni, tutti della Provincia di
Potenza, per un totale di circa 1300 Kmq di superficie; ed e' in
questo territorio della Basilicata, che forma parte costitutiva del
Bacino idrografico del fiume Sele, che nascono i suoi principali
affluenti di sinistra, il Platano ed il Melandro, che scorrono in
territorio Lucano e rientrano nel secondo livello di classificazione
della rete idrografica del bacino.
Nella zona Nord-Est sono, invece, presenti corsi d'acqua minori come
il torrente Pergola, che alimenta le acque del Melandro, e le fiumare
di Tito, Avigliano, Muro e Picerno, che rientrano nel terzo livello
della rete idrografica. La parte Sud-Est del bacino del Sele, sempre
in territorio della Basilicata, si presenta prevalentemente montuosa
ed e' caratterizzata dai massicci dei Monti Facito, di Tigliano e
Longa ricchi di conche e bacini carsici. Zona idrogeologica, quindi,
vitale alla esistenza e caratterizzazione dell'unico bacino del fiume
Sele.
Per le aree della Regione Basilicata ricadenti nel bacino
idrografico, nonostante le sollecitazioni piu' volte effettuate da
questa Autorita' di Bacino, non si sono potute acquisire notizie,
cartografie, fotorestituzioni o dati piu' aggiornati rispetto allo
studio "Viparelli". In queste aree, pertanto, facendo riferimento
alla cartografia del Piano elaborato ai sensi della gia' citata
L.53/82 si e' riuscito con le numerose e qualificate considerazioni e
rilevazioni sul territorio effettuate in comparazione con le
informazioni storiche disponibili presso gli Enti territoriali, con
il doveroso coinvolgimento delle autonomie locali nell'attivita' di
programmazione, cosi' come specificatamente ordinato dalla L.267/98 e
successive modifiche ed integrazioni.
E' stato notevole l'apporto delle strutture tecniche degli Enti
Locali, in quanto territorialmente competenti, sono state coinvolte,
a partire dalla nota n.863 del 17 giugno 1999, in un'osmosi
lavorativa, che, nell'ottica complessiva dell'intero contesto della
vasta normativa sulla difesa del suolo e delle acque, ha considerato
Regolamenti Edilizi, Programmi di Fabbricazione e Piani Regolatori,
unitamente alle regole e programmi dei Consorzi di Bonifica, Parchi e
Amministrazioni Provinciali di Salerno e Potenza. Solo dopo il 31
Ottobre si e' ottenuta in fotocopia dal Ministero dell'Ambiente, una
quota parte degli studi, riguardanti il territorio della Basilicata a
competenza dell'Autorita' di Bacino del Fiume Sele. Gli uffici della
Regione Basilicata, avevano inviato e consegnato tale parte di studi,
sia pure effettuati in modo superficiale, direttamente al Ministero,
ponendoli come base per la definizione del programma di interventi
urgenti, inglobandoli nella progettazione generale della Regione
Basilicata, contravvenendo, cosi', a quanto disposto dalle vigenti
leggi (ed in particolare all'art.1 del D.L. dell'11 Giugno 1998,
n.180) e mettendo la Segreteria Tecnica Operativa in condizione di
non poter utilizzare il materiale necessario ed essenziale per la
compilazione di questo Piano Straordinario.
I dati di base utilizzati sono stati forniti per la maggior parte
dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorita' di Bacino.
Ulteriori informazioni sono state acquisite presso le Strutture
Commissariali di cui all'OPCM 2499/97. I dati provenienti dagli Enti
locali, dai Consorzi di Bonifica ed altri Enti sono stati elaborati
dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorita' di Bacino e
trasmessi per l'acquisizione dell'informazione al redattore del
presente Piano Straordinario.
Ulteriori dati sono stati ricavati, cosi' come indicato nel documento
di indirizzo, tra le informazioni archiviate dal Gruppo Nazionale per
la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate
italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in
rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR.
5. Redazione delle carte
Nell'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione
dei criteri relativi agli adempimenti necessari per procedere alla
definizione delle aree soggette a rischio idraulico sono state
previste tre fasi successive di approfondimento. La prima prevede
l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sullo stato del
dissesto, la seconda e' finalizzata alla perimetrazione delle aree e
la terza avvia la fase di programmazione sul territorio.
Particolare importanza viene data alla fase seconda poiche' essa
consente la perimetrazione, attraverso "valutazioni speditive", delle
aree nelle quali applicare le misure di salvaguardia. Per la
definizione di dette aree, lo stesso documento d'indirizzo suggerisce
di utilizzare, ove disponibili, adeguati studi idraulici,
idrogeologici, geomorfologici e di stabilita'. In casi particolari e'
chiesto alle Autorita' di Bacino di suffragare le stime delle aree
inondabili con calcoli idraulici semplificati.
Questa Autorita' di Bacino nel suo percorso di costituzione ha gia'
sviluppato tali tipi di studi sull'intero territorio ed, inoltre, ha
potuto avvalersi di precedenti studi redatti dall'ing. Viparelli,
approvati dal Ministero del LL. PP.. Pertanto, ha ritenuto opportuno
rivisitare ed integrare, con la collaborazione di detto tecnico, gli
studi e gli strumenti conoscitivi gia' predisposti. Partendo da detti
dati, si e' potuto passare alle fasi successive per procedere alla
perimetrazione "speditiva" delle aree a rischio. Tale perimetrazione,
per quanto attiene al rischio idraulico, e' stata limitata ai corsi
d'acqua definiti di primo e secondo livello. La necessita' di
limitare gli studi a questi alvei e', ovviamente, conseguenza dei
tempi molto ristretti messi a disposizione per sviluppare l'indagine.
Pertanto a tale prima fase di studio, si dovra' dar corso alla
successiva che richiedera' tempi ed impegni economici di gran lunga
superiori a quelli oggi disponibili.
Operativamente, l'ing. Giulio Viparelli, incaricato da questa
Autorita' di Bacino a dare risposta alle prescrizioni riportate nelle
norme di indirizzo e coordinamento, ha proceduto a rivisitare i dati
elaborati, gia' a suo tempo, per conto del Ministero dei LL.PP. ed a
confrontare detti risultati con quelli del progetto VAPI messo a
disposizione dal GNDCI-CNR. Mediante la rielaborazione delle carte
del territorio si e' proceduto ad individuare le aree a rischio molto
elevato e quelle a rischio elevato. Il risultato di tale attivita' di
studio e' rappresentata cartograficamente negli elaborati grafici
alla scala 1:25.000 costituenti parte integrante del Piano
Straordinario.
5.1 Carta delle Aree Inondabili
Definiti i valori delle portate rispetto ai quali verificare il
funzionamento idraulico degli alvei di primo e secondo livello, lo
Studio Viparelli ha provveduto ad implementare, previa acquisizione
delle sezioni piu' significative, detti dati nel modello matematico
del fiume Sele. Partendo dai valori delle portate riferite a diversi
periodi di ritorno, si sono ricavati i volumi di allagamento
necessari per la definizione della carta delle aree inondabili.
Per le aree soggette a rischio di alluvioni ed esondazioni, lungo le
aste dei corsi d'acqua di 1 e 2 livello, sono state individuate
diverse classi di pericolosita' in funzione del numero degli anni con
cui si ripetono i fenomeni di esondazione. In particolare si sono
indicate con:
- Aa, le aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni di inondazione
con pericolosita' molto elevata o elevata (periodo di ritorno Tr< 100
anni);
- Ac, le aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni di inondazione
con pericolosita' bassa o molto bassa (tempo di ritorno Tr> 100
anni).
In funzione dei risultati acquisiti con le indagini indicate nei
precedenti paragrafi e degli studi sopra riportati, sono state
individuate per il territorio dell'Autorita' di Bacino, le due classi
di rischio idraulico e idrogeologico:
- rischio elevato, dove e' possibile l'instaurarsi di fenomeni
comportanti rischi per l'incolumita' delle persone, di danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilita' degli stessi e l'interruzione delle attivita'
socioeconomiche danni al patrimonio culturale;
- rischio molto elevato, dove e' possibile l'instaurarsi di fenomeni
tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al
patrimonio culturale e la distruzione di attivita' socio-economiche.
5.2 Carta delle Aree Critiche
I fattori presi come riferimento essenziale per la valutazione del
grado di stabilita' del territorio del bacino del Fiume Sele sono:
- Litologia e tipologia dei dissesti;
- Distribuzione delle aree in frana nei vari tipi litologici.
Al fine di omogenizzare le tipologie dei fenomeni franosi e' stato
realizzato un "accorpamento" tenendo conto dei meccanismi di frana e
della litologia entro cui si sviluppano tali fenomeni.
Sulla base di tale distinzione sono scaturiti tre grandi complessi:
a) il complesso delle rocce lapidee (calcari, dolomie, rocce silicee
delle unita' lagonegresi)
b) i depositi detritico alluvionali sabbioso-ghiaiosi-plioquaternari
c) i complessi eterogenei argilloso-calcarei e
argilloso-marnoso-arenacei.
Individuati questi tre complessi, si e' proceduto alla definizione
delle relative classi di stabilita'. In particolare sono state
cartografate con opportuna simbologia tre classi di stabilita'.
Sono state classificate come aree stabili quelle parti del territorio
con scarsa probabilita' di frequenza di eventi franosi e nelle quali
l'uso del territorio stesso puo' avvenire in condizioni di
sufficiente sicurezza nel rispetto delle norme del buon costruire.
Questi corrispondono alla gran parte dei territori pianeggianti e
poco acclivi (pendenze < 50%) ove affiorano i terreni detritici e
sabbioso-conglomeratici plio-quaternari nonche' gli altipiani dei
massicci carbonatici e settori di versanti dei medesimi meno acclivi
e le aree di cresta delle innumerevoli dorsali in terreni "difficili"
(complessi eterogenei), ove si osserva una forte riduzione delle
pendenze e la rarefazione del reticolo idrografico e quindi la
pressoche' totale assenza degli effetti negativi del medesimo
(erosione).
Le aree potenzialmente instabili corrispondono a quelle parti di
territorio nelle quali l'evoluzione dei versanti avviene con
velocita' rapportabile alla durata delle opere umane; pertanto la
probabilita' di occorrenza di eventi franosi lungo i pendii
attualmente stabili' deve considerarsi significativa.
In questa classe sono stati inseriti terreni molto diversi tra loro,
attualmente non in frana, ma giudicati in condizioni geomorfologiche
precarie (pendenza accentuata; notevole sviluppo locale del reticolo
idrografico; grado di discontinuita' dell'ammasso).
Nei "complessi eterogenei", ove e' stata osservata la maggiore
percentuale di aree in frana e ove le frane attuali si sono
manifestate gia' per pendenze dei versanti dell'ordine del 10/15%, e'
apparso doveroso assumere un criterio assai cautelativo e far
rientrare tutte le aree in pendio (salvo le zone di cresta gia'
introdotte nelle aree stabili) nella categoria delle zone
"potenzialmente instabili".
Sicuramente piu' difficile e' stata la individuazione di "aree
potenzialmente instabili" nei terreni diversi dai complessi
eterogenei (essenzialmente negli estesi affioramenti in pendio di
sabbie e conglomerati plio-quaternari e di rocce lapidee), cioe' ove
e' stato, non a caso, osservato uno scarso numero di frane, tant'e'
che essi caratterizzano gran parte delle aree definite stabili.
Tenuto conto del fatto che si e' osservata qualche frana in terreni
detritici per pendenze intorno al 50% (versante a nord di Baragiano),
si e' ritenuto di estendere la qualifica di "dubbia stabilita'" a
quei tratti di versante oggi esenti da dissesti, ma dotati di uguale
pendenza (50%).
Le aree instabili corrispondono a quelle nelle quali sono in atto
frane e/o diffusi fenomeni di erosione connessi ad una locale
particolare densita' del reticolo idrografico.
Le piu' diffuse ed estese aree attualmente instabili sono state
osservate nel bacino del F. Calore e nell'alto Sele.
Sono stati altresi' considerate "instabili" (nel senso d aree ad
elevata probabilita' di dissesto) anche pareti sub verticali in rocce
lapidee di fatto interessate da distacchi piu' o meno isolati di
blocchi e da situazioni strutturali sfavorevoli, individuabili
tuttavia solo attraverso analisi di dettaglio. Lo studio della
stabilita' ha, inoltre, esaminato la condizione di alcuni centri
abitati, al fine di dare risposta alla normativa 445 del 1908.
6. Misure di salvaguardia
L'individuazione delle aree a rischio idraulico e frane sono state
articolate, come innanzi detto, in due livelli:
- rischio elevato, dove e' possibile l'instaurarsi di fenomeni
comportanti rischi per l'incolumita' delle persone, di danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilita' degli stessi e l'interruzione delle attivita'
socioeconomiche, nonche' di danni al patrimonio culturale;
- rischio molto elevato, dove e' possibile l'instaurarsi di fenomeni
tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al
patrimonio culturale e la distruzione di attivita' socio-economiche.
Per dette aree, sono state elaborate le norme di salvaguardia, che
rappresentano il momento conclusivo della redazione del Piano
Straordinario. Dette norme regolano l'uso del territorio e sono
rivolte soprattutto alla messa in sicurezza delle aree a rischio,
delle opere esistenti, ovviamente in regola con gli strumenti
urbanistici vigenti, e delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico in esse presenti.
In linea generale, rinviando allo specifico allegato di Piano
Straordinario, nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti
esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza
delle aree a rischio tali da migliorare significativamente le
condizioni di funzionalita' idraulica, tali da non aumentare il
rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile
attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. Sono altresi'
consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo senza aumento di superficie o volume, interventi volti a
mitigare la vulnerabilita' dell'edificio.
Sono altresi' consentiti interventi di manutenzione, ampliamento,
ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, purche'
risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli
interventi d'emergenza di protezione civile.
Nelle aree ad elevato rischio sono consentiti esclusivamente, oltre
agli interventi innanzi indicati, gli interventi di ristrutturazione
edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di
rischio.
Naturalmente tutti gli interventi sopra indicati potranno essere
realizzati previo accertamento di compatibilita' ambientale ed
idrogeologico da parte degli Enti locali competenti per territorio.
Misure di Salvaguardia per le aree arischio idrogeologico
1. Premesse
Il Piano Straordinario per il Rischio Idrogeologico, di seguito
indicato (Piano Straordinario) redatto ai sensi della intervenuta L.
267/98 art. 1 bis cosi' come modificata dalla L. 226/99 art. 9 -
comma 2 -, disciplina, con le presenti norme, le azioni da
intraprendere al fine di mitigare le condizioni di rischio molto
elevato (frane ed alluvioni) presenti nell'ambito del territorio di
competenza dell'Autorita' di Bacino Interregionale del fiume Sele, di
seguito indicato Autorita' di Bacino.
Il Piano Straordinario e' redatto, adottato ed approvato tenuto conto
di quanto previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 quale piano
propedeutico alla formazione del "Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico" e del definitivo "Piano di Bacino".
Il Piano Straordinario, attraverso le sue disposizioni, persegue
l'obiettivo di garantire al territorio dell'Autorita' di Bacino,
mediante la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato e le relative misure di salvaguardia, una mitigazione delle
condizioni di rischio per ottemperare ad un livello di sicurezza
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico
ivi presenti.
Il Piano Straordinario rappresenta un primo livello di
pianificazione, sino alla data della redazione del Piano Stralcio per
l'assetto idrogeologico (previsto in base alla normativa attualmente
vigente, entro il 30 giugno 2001).
Con l'adozione del Piano Straordinario, l'Autorita' di Bacino dovra'
attivare una serie di azioni organiche finalizzate:
- al recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque;
- alla programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni e del recupero delle
aree fluviali.
Le finalita' del Piano Straordinario saranno perseguite mediante:
- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in
relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- la costituzione e/o la revisione dei vincoli, delle prescrizioni,
degli incentivi e delle destinazioni d'uso del suolo;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero
naturalistico ed ambientale, nonche' alla tutela ed al recupero dei
valori presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di
ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche
con finalita' di rilocalizzazione;
- l'adeguamento delle norme urbanistico-territoriali;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione
degli abitati e delle infrastrutture con l'utilizzo di tecniche anche
naturalistiche;
- la modulazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi
d'acqua;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed
integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado
di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed
efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di
quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei
fenomeni di dissesto;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.
I Programmi ed i Piani regionali e nazionali nonche' quelli degli
Enti Locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela
ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano
Straordinario. Di conseguenza gli organismi competenti provvederanno,
ove necessario, ad adeguare alle prescrizioni del presente Piano
Straordinario, cosi' come previsto dall'art. 17, comma 4 della L. 18
maggio 1989, n. 183.
Sono fatte salve, in ogni caso, disposizioni piu' restrittive di
quelle previste dalle presenti norme, contenute nella legislazione
regionale e statale in materia di beni culturali ed ambientali e di
aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione
territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in
altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici.
Le previsioni e le prescrizioni del presente Piano Straordinario
hanno valore, a norma di legge, fino all'approvazione del Piano
Stralcio e comunque per un periodo non superiore ai tre anni. Esse
sono inoltre verificate periodicamente in funzione dello stato di
realizzazione delle opere programmate e dal variare della situazione
morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione
dell'approfondimento degli studi conoscitivi in corso e/o da
attivare.
L'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche agli elaborati
costituenti il Piano Straordinario possono essere effettuati, in
conformita' dei disposti normativi, con deliberazione del Comitato
Istituzionale, dell'Autorita' di Bacino, su proposta dei soggetti
comunque interessati.
2. Natura, contenuti ed effetti del Piano Straordinario
2.1 - Generalita'
Il Piano Straordinario per il rischio idrogeologico ha valore di
piano territoriale di settore. Esso e' lo strumento mediante il quale
sono pianificate e programmate le norme d'uso riguardanti l'assetto
idraulico ed idrogeologico del bacino idrogeologico fino alla
redazione del Piano Stralcio di cui al comma 1 bis della L. 267/98
cosi' come modificato dall'art. 9 della L. 226/99.
2.2 - Ambito territoriale
Le norme contenute nel presente Piano Straordinario si applicano
all'intero territorio di competenza dell'Autorita' di Bacino, cosi'
come definito dalla L. 183/89, la cui delimitazione e' riportata
nell'allegata planimetria, in scala 1:100.000. Sono ricompresi nel
bacino del fiume Sele i territori comunali riportati nella tabella 1
allegata al presente documento.
2.3 - Elaborati del Piano Straordinario
Sono elaborati fondamentali del Piano Straordinario per la parte
afferente il rischio idrogeologico (frane ed alluvioni) i seguenti
elaborati:
A) Parte generale.
A.1. Relazione illustrativa delle attivita' svolte e dei risultati
ottenuti;
A.2. Carta del reticolo idrografico in scala 1:100.000;
A.3. Carta dell'aggiornamento antropico al 1998 su base Telespazio in
scala 1:25.000;
A.3.1 Quadrante 186-IV
A.3.2 Quadrante 186-III
A.3.3 Quadrante 186-II
A.3.4 Quadrante 197-I
A.3.5 Quadrante 198-IV
A.3.6 Quadrante 198-I
A.3.7 Quadrante 199-IV
A.3.8 Quadrante 197-II
A.3.9 Quadrante 198-III
A.3.10 Quadrante 198-II
A.3.11 Quadrante 199-III
A.3.12 Quadrante 209-I
A.3.13 Quadrante 210-IV
A.3.14 Quadrante 210-I
A.3.15 Quadrante 210-II
A4. Carta degli insediamenti, delle attivita' antropiche e del
patrimonio ambientale in scala 1:25.000
A.4.1 Quadrante 186-III
A.4.2 Quadrante 186-II
A.4.3 Quadrante 197-I
A.4.4 Quadrante 198-IV
A.4.5 Quadrante 198-I
A.4.6 Quadrante 199-IV
A.4.7 Quadrante 197-II
A.4.8 Quadrante 198-III
A.4.9 Quadrante 198-II
A.4.10 Quadrante 199-III
A.4.11 Quadrante 209-I
A.4.12 Quadrante 210-IV
A.4.13 Quadrante 210-I
A.5. Censimento e schedatura delle frane e delle inondazioni su
segnalazioni provenienti dai dati AVI (Aree Vulnerate Italiane);
B) Frane
B.1. Carta geolitologica in scala 1:100.000 (prima stesura L.53/82 a
cura del prof. Roberto De Riso);
B.2. Carta della stabilita' in scala 1:100.000 (pdma stesura L.53/82
a cura del prof. Roberto De Riso);
B.3. Carta delle aree critiche in scala 1:25.000 con individuazione
delle aree instabili, ad incerta stabilita' e stabili;
B.3.1 Quadrante 186-III
B.3.2 Quadrante 186-II
B.3.3 Quadrante 198-IV
B.3.4 Quadrante 198-I
B.3.5 Quadrante 199-IV
B.3.6 Quadrante 198-III
B.3.7 Quadrante 198-II
B.3.8 Quadrante 199-III
B.3.9 Quadrante 209-I
B.3.10 Quadrante 210-IV
B.3.11 Quadrante 210-I
B.3.12 Tavola 36 - Regione Basilicata
B.4. Carta degli scenari delle aree a rischio piu' alto: prima
perimetrazione - in scala 1:25.000;
B.4.1 Quadrante 186-III
B.4.2 Quadrante 186-II
B.4.3 Quadrante 198-IV
B.4.4 Quadrante 198-I
B.4.5 Quadrante 199-IV
B.4.6 Quadrante 198-III
B.4.7 Quadrante 198-II
B.4.8 Quadrante 199-III
B.4.9 Quadrante 209-I
B.4.10 Quadrante 210-IV
B.4.11 Quadrante 210-I
B.4.12 Tavola 36 - Regione Basilicata
C) Alluvioni
C.1. Relazione idrologica;
C.2. Relazione idraulica e modello idraulico;
C.3. Carta delle aree inondabili in scala 1:25.000;
C.3.1 Quadrante 197-I
C.3.2 Quadrante 198-IV
C.3.3 Quadrante 198-I
C.3.4 Quadrante 199-IV
C.3.5 Quadrante 197-II
C.3.6 Quadrante 198-III
C.3.7 Quadrante 199-III
C.4. Carta degli scenari delle aree a rischio piu' alto: prima
perimetrazione - in scala 1:25.000;
C.4.1 Quadrante 197-I
C.4.2 Quadrante 198-IV
C.4.3 Quadrante 198-I
C.4.4 Quadrante 199-IV
C.4.5 Quadrante 197-II
C.4.6 Quadrante 198-III
C.4.7 Quadrante 199-III
D) Norme di salvaguardia e linee guida.
D.1. Misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico.
D.2. Linee guida per la programmazione e la pianificazione degli
interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del
rischio.
D.3. Patrimonio ambientale di interesse
D.4. Capitolato del Ministero dell'Ambiente
D.5. Quaderno delle opere tipo
2.4 - Effetti del Piano Straordinario
Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989 n. 183, le
prescrizioni di cui agli articoli successivi sono dichiarate di
carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti
pubblici nonche' per i soggetti privati.
Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle
prescrizioni di cui al precedente comma, le Regioni Campania e
Basilicata, ai sensi del citato art. 17, comma 5, della L. 18 maggio
1989, n. 183, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto di approvazione del Piano Straordinario, emanano, ove lo
ritengano necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del Piano
Straordinario nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli Enti
territorialmente interessati dal Piano Straordinario sono comunque
tenuti a rispettarne le prescrizioni, adottando i necessari
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici in analogia con
quanto disposto dall'art. 17, comma 6, della L. n. 183/89.
In tutti i casi in cui gli interventi e/o le opere riguardino o
interferiscano con beni o aree tutelate ai sensi della L. 1 giugno
1939, n. 1089 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive
modificazioni ed integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure
autorizzative previste dalle stesse.
Restano ferme, ove piu' restrittive, le altre norme vigenti in
materia di tutela e difesa del territorio, per cui qualsiasi
intervento e/o opera dovra' acquisire i rispettivi pareri e/o nulla
osta rilasciati dagli Enti territorialmente competenti.
2.5 - Definizione delle aree a rischio idrogeologico
Il presente Piano Straordinario individua le aree a rischio
idrogeologico molto elevato in funzione delle valutazioni e delle
analisi illustrate nella relazione generale di cui agli elaborati di
sintesi e finali.
Tali analisi sono state effettuate sulla base delle conoscenze
acquisite dall'Autorita' di Bacino al momento dell'adozione del
presente atto.
Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze sulle
condizioni di rischio, i contenuti del Piano Straordinario saranno
periodicamente aggiornati a cura dell'Autorita' di Bacino in
attuazione delle modalita' previste dalla normativa vigente in
materia.
Le Regioni, gli altri Enti Locali nonche' tutti gli organismi
operanti in materia di difesa del suolo, interessati dal presente
Piano Straordinario, sono tenuti a comunicare all'Autorita' di Bacino
i dati e le variazioni in relazione allo stato di realizzazione delle
opere programmate in relazione al variare dei rischi sul territorio.
2.6 - Individuazione e perimentrazione delle aree interessate da
dissesto idrogeologico.
Il Piano Straordinario individua, all'interno dell'ambito
territoriale di competenza, le aree interessate da fenomeni di
dissesto idrogeologico. Le aree sono distinte secondo la metodologia
indicata negli elaborati del Piano Straordinario.
La perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di dissesto e'
stata articolata nelle classi di cui al successivo art. 7, ed e'
rappresentata cartograficamente negli elaborati grafici alla scala
1:25.000 costituenti parte integrante del Piano Straordinario.
In funzione delle indagini e degli studi riportati nella relazione
illustrativa sopra citata, sono state individuate per il territorio
dell'Autorita' di Bacino le seguenti classi di rischio idrogeologico:
- rischio elevato, in quanto e' possibile l'instaurarsi di fenomeni
comportanti rischi per l'incolumita' delle persone, di danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilita' degli stessi e l'interruzione delle attivita'
socio-economiche danni al patrimonio culturale;
- rischio molto elevato, in quanto e' possibile l'instaurarsi di
fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni
al patrimonio culturale o la distruzione di attivita'
socio-economiche.
Gli Enti in funzione di dati aggiornati, indagini e studi specifici,
realizzazione di opere ed interventi per la mitigazione del rischio
possono avanzare, in conformita' al comma precedente, proposte di
modifica alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico elevato e molto elevato.
Queste saranno in ogni caso valutate dall'Autorita' di Bacino che,
sentiti i redattori del Piano Straordinario, e previa istruttoria
della Struttura Tecnica Operativa, provvedera' in merito,
comunicandone gli esiti positivi e/o negativi al soggetto
richiedente.
2.7 - Misure di salvaguardia derivanti dalle condizioni di dissesto
idrogeologico
2.7.1 - Generalita'
Le aree interessate dai fenomeni di dissesto sono classificate in
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici cosi'
come sono definiti nell'ambito degli specifici elaborati del Piano
Straordinario.
In particolare, per le aree soggette a rischio di frana, sono state
individuate due classi di pericolosita' : Fa e Fp:
- Fa, aree interessate da frane attive - con pericolosita' da elevata
a molto elevata;
- Fp, aree interessate da frane potenziali - con pericolosita' da
elevata a media;
Per le aree soggette a rischio di alluvioni ed esondazioni lungo le
aste dei corsi d' acqua di 1 e 2 livello sono state individuate due
classi di pericolosita' : Aa, Ap, ed un'area di attenzione Ac, da
sottoporre a piani di protezione civile:
- Aa, aree ad alta probabilita' di inondazione (periodo di ritorno
Tr= 20-50 anni);
- Ap, aree a moderata probabilita' di inondazione (periodo di ritorno
Tr=100-200 anni);
- Ac, aree a bassa probabilita' di inondazione (tempo di ritorno Tr=
300-500 anni).
2.7.2 - Interventi nelle aree soggette a rischio di frana.
Nelle aree Fa sono consentiti:
- gli interventi di demolizione, senza ricostruzione e gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, cosi' come
definiti alla lettera a) b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978
n. 457, purche' in regola con gli strumenti urbanistici e che non
comportino aumenti di superficie o di volume ne' aumento del carico
urbanistico;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita' degli edifici
esistenti, quelli volti a migliorare la tutela della pubblica
incolumita' senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti
di destinazione d'uso e che comportino aumento del carico insediativo
ed urbanistico;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli
interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere
pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di
localizzazione.
- le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- le opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee.
Nelle aree Fp, oltre agli interventi indicati nel comma precedente,
sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, cosi' come definiti dalle lettere a), b) e
c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume, purche' in regola con gli strumenti urbanistici
e che non comportino aumenti di superficie o di volume ne' aumento
del carico urbanistico;
- gli interventi di adeguamento igienico funzionale degli edifici
esistenti, ove necessario, per il rispetto dalla legislazione in
vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze
delle attivita' e degli usi in atto;
- l'ampliamento e/o la ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o
di interesse pubblico esistenti purche' compatibili con lo stato di
dissesto esistente.
Nelle aree Fp compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
regolamentare le attivita' consentite, i limiti e i divieti, tenuto
anche conto delle indicazioni dei Piani di protezione civile, nonche'
dei programmi di previsione e prevenzione redatti ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225.
2.7.3 - Interventi nelle aree soggette a rischio di inondazioni ed
alluvioni.
Nelle aree Aa sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione, senza ricostruzione e gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, cosi' come
definiti alla lettera a) b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978
n. 457, purche' in regola con gli strumenti urbanistici e che non
comportino aumenti di superficie o di volume ne' aumento del carico
urbanistico;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita' degli edifici
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumita' senza
aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione
d'uso che comportino aumento del carico insediativo, purche' in
regola con gli strumenti urbanistici;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli
interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambi colturali, purche' non interessanti una ampiezza di 5 m dal
ciglio della sponda;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali
alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori
incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa e di sistemazione idraulica;
- la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere
pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di
localizzazione.
Nella aree Ap, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono
consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, cosi' come definiti dalle lettere a), b) e
c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume, purche' in regola con gli strumenti urbanistici
e che non comportino aumenti di superficie o di volume ne' aumento
del carico urbanistico;
- gli interventi di adeguamento igienico funzionale degli edifici
esistenti e necessari per il rispetto della legislazione in vigore
anche in materia di sicurezza sul lavoro connessi ad esigenze delle
attivita' e degli usi in atto, purche' in regola con gli strumenti
urbanistici;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico nonche' l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti
purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente;
2.7.4 - Misure di salvaguardia nelle altre aree
Nelle aree classificate Ac, compete alle Regioni e agli Enti Locali,
attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, regolamentare le attivita' consentite, i limiti e i
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di
previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
2.8 - Verifica di compatibilita' per gli interventi
Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono
subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza
alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 volta a dimostrare la
compatibilita' tra l'intervento e le condizioni di dissesto e/o il
livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili
aggravamenti delle condizioni di instabilita' presenti sia in
relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve
essere allegata al progetto d'intervento, redatta e firmata da un
tecnico abilitato.
Il controllo sui divieti e sulla compatibilita' degli interventi
consentiti sara' effettuata dagli enti e dagli organismi competenti
in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali,
non ultimo il D. Lgs. n. 112/98.
Le integrazioni e le modifiche agli elaborati costituenti il Piano
Straordinario possono essere effettuate, su proposta dei soggetti
comunque interessati, corredata da studi ed indagini di maggior
dettaglio, in conformita' dei disposti normativi, con deliberazione
del Comitato Istituzionale, dell'Autorita' di Bacino.
L'Autorita' di Bacino provvede, attraverso gli Enti Locali, ad
aggiornare il Piano Straordinario con le modalita' previste dalla
normativa ed in conformita' a quant'altro previsto nelle presenti
norme.
Nella Regione Campania continuano ad applicarsi le norme transitorie
previste dall'art.14 della L.R. n.8/94, considerando, altresi', la
Legge della Regione Basilicata 16 luglio 1994, n. 29.
Nella Regione Basilicata continuano ad applicarsi le norme vigenti in
materia.
2.9 - Interventi autorizzati in area a rischio
I Comuni dovranno notificare ai titolari di concessioni, nel termine
di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente Piano
Straordinario, le condizioni di rischio rilevato.
I titolari di concessioni ricadenti in aree a rischio, dovranno
trasmettere, pena decadenza della concessione, nel termine di
sessanta giorni decorrenti dalla notifica del Comune, la
documentazione tecnica completa anche degli elaborati indicati nelle
linee guida. Gli elaborati tecnici dovranno essere sottoscritti da
tecnici abilitati che se ne assumeranno la piena, incondizionata e
totale responsabilita'.
Nei successivi sessanta giorni dalla data di acquisizione dei
predetti elaborati tecnici, i Comuni dovranno esprimersi nel merito.
Nel caso di parere favorevole sul rilascio della concessione, i
Comuni ne daranno immediata comunicazione all'Autorita' di Bacino.
Gli interventi di interesse pubblico e quelli gia' autorizzati o per
i quali sia stata gia' presentata denuncia di inizio di attivita' (ai
sensi dell'art. 4 comma 7 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, cosi' come
convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993), i cui lavori
dovranno essere completati entro tre anni dalla data di inizio,
potranno essere completati esclusivamente previa verifica di
compatibilita' idrogeologica da parte dei Comuni ed a condizione che
gli stessi ricadano nella zona A o B degli strumenti urbanistici o
nella zona C purche', in quest'ultimo caso, destinati a edilizia
residenziale pubblica e/o ad insediamenti di interesse pubblico.
3. Attivita' di programmazione
3.1 - Piena di progetto
L'Autorita' di Bacino definisce, con atto formale, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme:
- i criteri ed i metodi di calcolo per determinare i tempi di ritorno
delle portate di piena da impiegare nel dimensionamento o nella
verifica delle diverse opere;
- i valori delle portate di piena e delle precipitazioni intense da
assumere come base di progetto e relativi metodi e procedure di
valutazione per le diverse aree del bacino;
- i criteri e i metodi di calcolo dei profili di piena nei corsi
d'acqua;
- i franchi (la distanza dalla sommita' dell'argine al pelo libero
dell'acqua) da assumere per rilevati arginali e per le opere di
contenimento ed attraversamento.
Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di
consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i
corsi d'acqua, le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare
la direttiva di cui al precedente comma. Le stesse Amministrazioni
possono applicare deroghe, in relazione a particolari situazioni
collegate sia a specifiche modalita' di uso del territorio e dei
relativi insediamenti, sia alle caratteristiche dei corsi d'acqua,
esplicitando le motivazioni delle scelte ed indicando gli effetti
sulle opere progettate e sul livello di rischio.
3.2 - Portate limite di deflusso nella rete idrografica
I valori limite delle portate o dei livelli idrometrici nelle sezioni
critiche delle aste dei fiumi presenti l'interno del bacino
idrografico di competenza, da assumere come base di progetto, sono
definiti dall'Autorita' di Bacino con apposita direttiva che sara'
emanata entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti norme.
Le sezioni critiche attualmente individuate devono essere oggetto, a
cura delle Amministrazioni competenti, di monitoraggio ideologico
continuativo con aggiornamento costante della geometria dell'alveo,
misura dei livelli idrometrici, costruzione ed aggiornamento delle
scale di deflusso.
I valori fissati rappresentano condizioni di vincolo per la
progettazione degli interventi di difesa dalle piene sul reticolo
idrografico del bacino. La sistemazione dei tratti fluviali a monte
delle sezioni critiche di cui al precedente comma 2, devono essere
fatte in modo tale che nelle stesse sezioni non venga convogliata una
portata massima superiore a quella limite. A questo fine i singoli
interventi di difesa devono essere definiti dall'Autorita' idraulica
competente all'interno di un progetto preliminare che interessi la
porzione di corso d'acqua significativamente influenzabile dagli
effetti di dette opere.
Ai fini del rispetto dei valori limite, di cui ai commi precedenti,
le Amministrazioni competenti devono provvedere alla progettazione e
alla realizzazione degli interventi necessari a garantire, mantenere
e/o ripristinare i volumi idrici invasabili all'interno della fascia
di espansione ove individuata nel presente Piano Straordinario, per
ciascun tratto di corso d'acqua. Nell'ambito delle attivita' di
progettazione ed a seguito della realizzazione degli interventi, le
Amministrazioni sopra indicate attuano adeguate operazioni di
monitoraggio sulla morfologia e sulle caratteristiche idrauliche
dell'alveo, finalizzate all'approfondimento della valutazione dei
volumi invasati ed al controllo nel tempo degli stessi.
Ogni variazione rispetto al valori limite delle portate e dei livelli
idrometrici viene comunicata all'Amministrazione competente ed
all'Autorita' di Bacino che provvede a verificare i dati ed
aggiornare le relative tabelle di riferimento.
3.3 - Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio
artificiali
L'Autorita' di Bacino definisce, con atto formale, le modalita' ed i
limiti a cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle
acque pluviali dalle aree urbanizzate e quelle individuate come
future espansioni nel reticolo idrografico.
Nella realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali deve essere
limitato lo sviluppo delle aree impermeabili, e nel contempo, sono
definite opportune aree nell'ambito delle quali possa essere favorito
il temporaneo ristagno delle acque di precipitazione meteoriche.
Per i territori dei comuni individuati nella direttiva, gli strumenti
urbanistici comunali generali ed attuativi devono contenere la
progettazione preliminare delle reti di smaltimento delle acque
meteoriche, comprensiva della compatibilita' delle portate scaricate
nei corpi idrici ricettori nel rispetto dei limiti di cui al medesimo
comma.
I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilita'
degli scarichi delle nuove aree urbanizzate o di nuovi impianti di
serre con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni
necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni e
livelli di sicurezza idonei al grado di urbanizzazione presente al
contorno e/o nelle aree d'influenza.
4. Programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio
4.1 - Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi annuali
e pluriennali
Gli interventi coerenti con il Piano Straordinario sono attuati in
tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso
programmi annuali e pluriennali di intervento, in analogia con quanto
previsto dall'articolo 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989 n. 183,
redatti tenendo conto delle finalita' e dei contenuti del Piano
stesso e dei suoi allegati.
I Programmi di cui al precedente comma riguardano principalmente le
seguenti categorie di intervento:
- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
opere di sistemazione e difesa del suolo;
- interventi di manutenzione dei sistemi fluviali e dei versanti
- opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa
idraulica e idrogeologica;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento.
Il Piano Straordinario puo' essere attuato, per gli interventi che
coinvolgono piu' soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, delle
province autonome nonche' degli enti locali, anche mediante le forme
di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti
dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n.662 (Accordi di programma,
Contratti di programma, Programmazione negoziata, Intese
istituzionali di programma, ecc.).
Nell'ambito delle procedure di cui al precedente comma, l'Autorita'
di Bacino puo' assumere il compito di promozione delle intese e anche
di Autorita' preposta al coordinamento degli interventi programmati.
L'Autorita' di Bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalita'
del Piano di Bacino e dei suoi stralci, tenuto conto delle
indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi di
intervento ai sensi degli art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989,
n. 183 ed aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli
indirizzi di formulazione della programmazione nonche' di
progettazione degli interventi oggetto di programmazione.
L'Autorita' di Bacino definisce e aggiorna un quadro del fabbisogno
di interventi tenendo conto delle linee di intervento, anche sulla
base delle indicazioni delle Amministrazioni regionali. Il quadro di
fabbisogno di interventi individua le opere strutturali da realizzare
ed i relativi costi di massima ed e' ordinato secondo criteri di
priorita'.
Le Amministrazioni competenti, ai fini della programmazione,
sviluppano a livello di progetto preliminare gli interventi
prioritari ricadenti nelle aree a rischio molto elevato di cui al
presente Piano Straordinario. L'Autorita' di Bacino, su tale base,
predispone un parco progetti da proporre agli organismi nazionali ed
internazionali per il relativo finanziamento.
I Progetti preliminari realizzati in conformita' del comma
precedente, potranno costituire un Parco progetti da attivare
periodicamente in funzione delle disponibilita' finanziarie.
Detti progetti oltre ad essere compatibili con le norme contenute nel
presente Piano Straordinario devono garantire un corretto inserimento
paesaggistico ambientale.
A tal fine:
- i progetti delle opere strutturali di modesta rilevanza devono
uniformarsi alle indicazioni delle Linee Guida;
- i progetti delle opere strutturali e delle opere rilevanti, devono
contenere uno studio di inserimento ambientale che tenga conto degli
elementi di rilevanza naturalistica e paesaggistica presenti, con
riferimento a quanto indicato nelle suddette Linee Guida.
Il Programma pluriennale e' redatto sulla base del Parco progetti e
tiene conto della programmazione finanziaria, con priorita' per gli
interventi sui nodi critici individuati nell'ambito del presento
Piano Straordinario. Possono, inoltre, essere considerati interventi
di rilevanza locale sulla base di necessita' documentata e in
coerenza con le linee di intervento fissate negli elaborati del Piano
Straordinario.
I progetti preliminari inseriti nel Programma di cui al precedente
comma, qualora riguardino o interferiscano con le aree o i beni,
tutelati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939
n. 14/97, dovranno ottenere preventivo parere favorevole dagli Uffici
competenti alla tutela archeologica architettonica, storica
artistica, paesaggistica e ambientale.
I progetti degli interventi inseriti nel suddetto Programma devono
contenere, unitamente alla definizione delle opere strutturali
previste, la perimetrazione delle aree di dissesto conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e le relative norme d'uso del suolo.
Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione vengono
costituiti e aggiornati appositi archivi presso l'Autorita' di
Bacino, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni
competenti. Gli archivi contengono:
- il censimento e la caratterizzazione dei tratti fluviali aventi
maggiori necessita' di manutenzione periodica;
- il parco dei progetti di ristrutturazione, redatti a livello
preliminare.
I progetti sono ordinati secondo un parametro di priorita' definito
in base alle linee d'intervento indicate nel presente Piano
Straordinario.
Il Programma pluriennale di manutenzione e' redatto sulla base di
appositi progetti di manutenzione, redatti e/o proposti dagli Enti
locali, e tiene conto della programmazione finanziata.
4.2 - Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica
Il Piano Straordinario ha quale obiettivo primario quello di
promuovere gli interventi di manutenzione e le opere di difesa del
territorio, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle
condizioni di sicurezza e della qualita' ambientale.
Gli interventi di manutenzione devono essere realizzati tenendo conto
di quanto previsto dal DPR 14/4/93 (Atto d'indirizzo e coordinamento
- Criteri e modalita' per la redazione di programmi di manutenzione
idraulica e forestale).
In particolare, lo scopo del Piano Straordinario e' di mantenere:
- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico
eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
- in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
- in piena funzionalita' le opere di difesa essenziali per la
sicurezza idraulica e idrogeologica.
Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le
caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varieta' e la
molteplicita' delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle
risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3 comma 3, della
L. 16 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere
le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi
ripariali.
Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano
l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere
conformi alle direttive in materia di attivita' estrattive
attualmente vigenti nelle aree fluviali.
Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di
consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere
al mantenimento di condizioni di stabilita', alla protezione del
suolo da fenomeni di erosione accelerati e instabilita', al
trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso
superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In
particolare, devono privilegiare il ripristino di boschi, la
ricostruzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il
cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde.
Detti interventi sono inoltre effettuati in maniera tale da non
compromettere le caratteristiche naturali degli ecosistemi.
Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo
modalita' coordinate con l'Autorita' di Bacino, un catasto delle
opere di difesa idraulica e di consolidamento dei versanti ai fini
della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto ed
i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle
Amministrazioni competenti all'Autorita' di Bacino.
L'Autorita' di Bacino aggiorna periodicamente le linee guida per la
programmazione e la pianificazione degli interventi strutturali,
nonche', provvede alla formulazione di appositi programmi di
manutenzione delle opere esistenti.
Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici
nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo canali
consortili sono estese rispetto ai limiti di cui all'art. 140, lett.
e ) del RD 8/5/1904 n.368 fino a 5 m.
4.3 - Interventi di riqualificazione ambientale e di
rinaturalizzazione
Il Piano Straordinario promuove interventi di riqualificazione e
rinaturalizzazione al fine di favorire:
- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il
ripristino o la creazione di ambienti umidi naturali;
- il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea
allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e
idrogeologici;
- il recupero dei territori fluviali ad uso naturalistico e
ricreativo o scientifico educativo.
4.4 - Interventi di sistemazione idraulica e di difesa del suolo
Il complesso delle opere di sistemazione e difesa del suolo
necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano Straordinario e'
definito sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida.
Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una
attivita' di verifica e monitoraggio di attuazione da svolgere a cura
dell'Autorita' di Bacino in collaborazione con le Amministrazioni
competenti con le seguenti finalita':
- la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli
interventi finanziati e l'individuazione di azioni correttive che
dovessero risultare utili o necessarie sulla base delle risultanze
circa lo stato di avanzamento degli interventi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione e la
rilevazione dello stato di attuazione dal punto di vista dei
finanziamenti impegnati;
- l'analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti.
4.5 - Interventi idraulico-forestali ed idraulico-agrari
Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella
gestione forestale, sono considerati prioritari quelli finalizzati a:
- migliorare il patrimonio forestale esistente;
- favorire l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei
terreni abbandonati dall'agricoltura;
- monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare
condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
- gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico agrarie e
idraulico forestali;
- incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
- mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture
specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
- realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed
inerbimenti a completamento di opere o di interventi di tipo
intensivo);
- realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le
tecniche di ingegneria naturalistica
Ai sensi dell'art. 9 della L. 31 gennaio 1994 n. 97, le Comunita'
montane sono tenute a promuovere la costituzione di forme programmate
di gestione del patrimonio forestale (Piani di assestamento
forestale) redatti in conformita' alla normativa nazionale e
regionale vigente. In conformita' a tali piani e' sviluppata la
gestione compatibile delle superfici forestali.
Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di
equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti
adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola,
funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di
consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena.
Laddove non risultino adottati tali criteri, l'Autorita' di Bacino
interverra' in via sostitutiva ai sensi e per gli effetti della
normativa sulla difesa del suolo e delle acque.
4.6 - Indicazioni alla pianificazione urbanistica
Le Regioni, ove lo ritengano opportuno, emanano disposizioni
concernenti l'adeguamento delle norme degli strumenti urbanistici
comunali rispetto alle condizioni di dissesto idrogeologico
individuate e perimetrate nella cartografia di cui al presente Piano
Straordinario. Tali disposizioni hanno validita' fino alla redazione
del Piano Stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre
anni.
Per tali zone, esposte a condizioni di "rischio molto elevato", ove
non provvedano le Regioni interessate, valgono le limitazioni d'uso
del suolo di cui all'art. 2 delle presenti norme.
Le stesse Regioni definiscono, eventualmente, i Comuni esonerati da
tali disposizioni in quanto gia' dotati di strumenti urbanistici
compatibili con le condizioni di dissesto individuate nel presente
Piano Straordinario e/o perche' gia' soggetti ad altre limitazioni
piu' restrittive.
I Comuni, in sede di formazione ed adozione degli strumenti
urbanistici generali o di variante, sono tenuti a tenere in debita
considerazione le risultanze del Piano Straordinario, adeguando le
loro previsioni alle delimitazioni e alle disposizioni di cui al
comma precedente. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di
prevenzione, i Comuni devono effettuare una verifica della
compatibilita' idraulica e idrogeologica delle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti
o potenziali rilevate nella citata cartografia di Piano
Straordinario, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior
dettaglio eventualmente disponibili in sede Regionale, Provinciale o
della Comunita' Montana di appartenenza.
La verifica di compatibilita' deve essere effettuata con le seguenti
modalita' e contenuti:
- rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico
e idrogeologico attivi o potenzialmente attivi che sulla base di
ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano
il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti
urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- delimitazione, in scala opportuna, delle porzioni del territorio
soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a
riferimento quelle contenute negli elaborati del Piano Straordinario,
in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente
condotti, di cui al punto precedente;
- descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio,
riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle
interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale e le
previsioni del piano regolatore generale, e/o degli strumenti di
attuazione;
- indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili
le previsioni degli strumenti urbanistici con lo stato dei dissesti
presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosita',
ai tempi necessari per gli interventi ed agli oneri conseguenti.
I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o
relative varianti, allegano la verifica di compatibilita' idraulica o
idrogeologica redatta in conformita' alle disposizioni richiamate nel
presente articolo.
I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Autorita' di Bacino le
risultanze della verifica di compatibilita' di cui ai commi
precedenti, comprensiva delle eventuali proposte di modifiche
apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative
limitazioni d'uso del suolo.
I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle
previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al
precedente art. 2 e sugli interventi prescritti nei territori
delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la
loro messa in sicurezza. Provvedono altresi' ad inserire nel
certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti
disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione
del dissesto individuato dal presente Piano Straordinario. Il
soggetto attuatore e' tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che
escluda ogni responsabilita' dell'amministrazione pubblica in ordine
ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal
dissesto segnalato.
Sono fatte salve in ogni caso le norme di cui al R.D. 3267/23, della
L. 9 luglio 1908, n. 445, della L. 2 febbraio 1974, n. 64, nonche',
quella dettata dalla Legge 1 giugno 1989, n. 1089 e dalla Legge 29
giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616
e successive modificazioni.
4.7 - Opere di attraversamento
Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque
le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico, devono
essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni
tecniche per la verifica idraulica di cui all'apposita direttiva che
verra' successivamente emanata dall'Autorita' di Bacino.
Gli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del
reticolo idrografico predispongono, entro un anno dalla data di
pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano, una
verifica di compatibilita' idraulica delle stesse sulla base
dell'apposita direttiva emanata dall'Autorita' di Bacino. Laddove non
risultino adottati tali criteri l'Autorita' di Bacino, interverra',
in via sostitutiva ai sensi e per gli effetti della normativa sulla
difesa del suolo e delle acque.
Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica
menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi
strutturali correttivi e di adeguamento necessari.
L'Autorita' di Bacino, anche su proposta degli Enti proprietari ed in
coordinamento con i settori regionali competenti, delibera specifici
Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti
della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di
cui al precedenti comma, con priorita' per le opere che comportano
condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione
di opere di notevole valore culturale ed ambientale.
4.8 - Infrastrutture pubbliche ed impianti tecnologici a carattere
pubblico
L'Autorita' di Bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche
carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza ambientale a cui
devono esser adeguati le infrastrutture e gli impianti, qualora
esistenti, che ricadono all'interno delle aree inondabili con diverso
periodo di ritorno, nonche' in aree potenzialmente interessate da
condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti del
Piano Straordinario dell'Autorita' di Bacino stessa.
4.9 - Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali
I soggetti pubblici o privati, proprietari o concessionari,
predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di
approvazione del Piano Straordinario, una verifica idraulica delle
opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza
degli attraversamenti dei centri urbani e/o in aree urbanizzate,
sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorita' di Bacino. Le
Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica
menzionata, individuano e progettano, gli eventuali interventi
strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ove possibile il
ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero. Laddove non
risultino attuate tali verifiche l'Autorita' di Bacino, interverra',
in via sostitutiva, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla
difesa del suolo e delle acque.
L'Autorita' di Bacino, su proposta delle Amministrazioni locali e in
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce
nei programmi annuali di intervento di cui agli art. 21 e seguenti
della L. 18 maggio 1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui
al precedente comma, con priorita' per le opere che comportano
condizioni di rischio idraulico per le aree abitate.
4.10 - Compatibilita' dalle attivita' estrattive
Le attivita' di escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi
d'acqua, al di fuori del demanio fluviale, per il quale valgono le
prescrizioni di cui ai R.D. 25 luglio 1904 n. 523, nelle spiagge e
nei fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere (cosi' come
definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) sono individuate
nell'ambito dei Piani di settore, i quali devono garantire la
compatibilita' delle stesse con le finalita' del Piano Straordinario.
A tal fine, i piani di settore regionali e provinciali e loro
varianti devono essere corredati da uno studio di compatibilita'
idraulico -geologico - ambientale; dell'adozione del Piano
Straordinario di settore deve essere data comunicazione all'Autorita'
di Bacino.
I piani di settore devono definire le modalita' di ripristino
ambientale, coerente con le finalita' e gli effetti del piano delle
aree estrattive al termine della coltivazione, nonche' di
manutenzione e gestione a conclusione dell'attivita' di recupero
ambientale per quelle insistenti in aree protette.
I piani di settore, vigenti alla data di approvazione del presente
Piano, devono essere adeguati alle presenti norme.
Nelle more di approvazione dei piani di settore, i progetti delle
attivita' di cava devono essere corredati da uno studio di
compatibilita' idraulica redatto da un ingegnere idraulico e da uno
studio geologico-ambientale, redatto da un geologo.
4.11 - Protezione civile
Gli Enti competenti, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225,
predispongono Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto
delle ipotesi di rischio indicate nel presente Piano Straordinario.
Gli Enti di cui sopra, nell'ambito delle rispettive competenze,
curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano Straordinario,
per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di
Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della richiamata L. 225/92,
ovvero per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di
Protezione Civile, secondo quanto disposto dal dettato dell'art. 108
del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
----> Vedere TABELLA da pag. 59 a pag. 63 <----
Linee guida per la programmazione e la pianificazione degli
interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del
rischio
PARTE I
NOTIZIE GENERALI
1. Lineamenti generali
1.1 Premesse
Con legge n. 267 del 3 agosto 1998, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 183 del 7 agosto 1998, venivano emanate norme per la
prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare con detta legge
veniva stabilito che "entro il 31 ottobre 1999, le Autorita' di
Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni per i
restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989
n. 183 approvano, ove non si sia gia' provveduto, piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche
sulla base delle proposte delle Regioni e degli Enti Locali. I piani
straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio
idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. I piani
straordinari contengono in particolare l'individuazione e la
perimetrazione, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per
l'incolumita' delle persone, per la sicurezza delle infrastrutture e
del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate
le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis
dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti
di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. ...
omissis .... qualora le misure di salvaguardia siano adottate in
assenza del piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter della
legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione
di detti piani".
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
settembre 1999 veniva approvato l'atto di indirizzo e coordinamento
dei criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a
rischio. In detto documento veniva specificato che l'individuazione e
la perimetrazione delle aree a rischio idraulico deve essere
formulata sulla base:
- delle segnalazioni provenienti dagli Enti locali;
- delle segnalazioni provenienti dalle attivita' di emergenza
idrogeologica (per la Regione Campania Commissariato O.P.C.M. 2499/97
e 2787/98);
- delle conoscenze storiche disponibili riguardanti la localizzazione
e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato integrato dalle
informazioni archiviate dal Gruppo Nazionale per la difesa delle
catastrofi idrogeologiche;
- di rilievi e campagne di indagini speditive;
- su valutazioni idrologiche basate su applicazioni, a scala di
bacino, di studi a carattere regionale;
- su calcoli idraulici semplificati elaborati sulla base del D.P.C.M.
29/9/98.
La predisposizione di tali atti rappresenta una prima fase di studio
e definizione delle aree soggette a rischio di esondazione.
L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico,
elevato ed molto elevato, infatti, secondo i dettati dell'atto di
indirizzo sono necessariamente soggetti a successivi approfondimenti
piu' ampi e rigorosi. Con tempi e disponibilita' economiche piu'
adeguate, oltre che, ovviamente, con accertamenti di maggior
dettaglio, le Autorita' potranno definire la reale entita' ed
estensione del rischio.
L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosita',
dipendenti dalle condizioni idrauliche ed idrogeologiche del
territorio, potra' essere realizzata attraverso indagini e rilievi di
dettaglio, anche sullo stato delle antropizzazioni esistenti.
Tali accertamenti una volta definito il reale stato di
antropizzazione del territorio, ivi comprese le aree di espansione,
renderanno possibile l'applicazione di metodologie complesse capaci
di valutare la probabilita' di accadimento in aree mai interessate,
in epoca storica, da tali fenomeni.
1.2 Campo di applicazione
La nuova formulazione del Piano Straordinario, introdotta dalla Legge
di conversione del D.L. 132/99 (art. 9 L. 226/99), prevede, oltre
all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato, l'adozione di misure di salvaguardia con
il disposto del comma 6-bis e del comma 3 lettera d) dell'articolo 17
della L. 183/89.
Il comma 6-bis, sopra citato, prevede che, in assenza dei Piani
Stralcio, le Autorita' di Bacino adottino idonee misure di
salvaguardia nei corsi d'acqua, in particolare nelle zone nelle quali
la maggiore vulnerabilita' dei territori si lega a maggiori pericoli
per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
La nuova formulazione del Piano Straordinario, introdotta dalla Legge
di conversione del D.L. 132/99 (art. 9 L. 226/99) prevede, oltre
all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato, l'adozione di misure di salvaguardia con
il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della L. 183/89
oltre che ai contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del
medesimo art. 17.
Il comma 6-bis, sopra citato, (introdotto dalla L. 493/93) prevede
che, in attesa del Piano di Bacino, le Autorita' adottano idonee
misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai
contenuti di cui alle lettere b) c) f) l) ed m) del comma 3.
I contenuti del comma 3, dell'art. 17 della L. 183/89, relativamente
alle lettere sopra citate, prevedono:
b. individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e
potenziali di degrado del sistema fisico, nonche' le relative cause;
c. le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque
e dei suoli;
d. l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei
pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto,
del perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale o
di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per
assicurare l'efficacia degli interventi;
f. l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche, idrauliche agrarie, idraulico-forestali, di bonifica
idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed ogni
altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione
del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
l. la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m. l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
dalla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi
antropici.
La sola lettura dei commi sopra richiamati evidenzia l'imponente mole
di lavoro che occorrerebbe mettere in piedi per attuare alla lettera
tale complessa normativa, risultando, di fatto, inattuabile nei tempi
e con le modalita' imposte dal dettato normativo sopra citato.
Si e' quindi cercato nell'ambito dell'articolazione del presente
lavoro di dare comunque una risposta, anche se in forma sintetica,
alle norme sopra riportate facendo tesoro di quanto elaborato dalle
altre Autorita' di Bacino Nazionali e Regionali in modo da fornire,
per quanto possibile, testi e norme vincolistiche piu' o meno
congruenti, e comunque rispecchianti le specifiche connotazioni e
caratterizzazioni degli areali di rispettiva competenza.
Partendo dall'atto di indirizzo di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998,
che prescrive al punto 2.2 che nella seconda fase delle attivita' da
svolgere per il conseguimento degli scopi del precitato atto, si deve
procedere alla perimetrazione delle aree a rischio, nell'ambito della
perimetrazione sono state individuate per il territorio
dell'Autorita' di Bacino le seguenti classi di rischio idraulico e
idrogeologico:
- aree a rischio elevato, nelle quali e' possibile l'instaurarsi di
fenomeni comportanti rischi per l'incolumita' delle persone, di danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilita' degli stessi ed l'interruzione delle attivita'
socio-economiche danni al patrimonio culturale;
- aree a rischio molto elevato, nelle quali e' possibile
l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane
e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle
infrastrutture, danni al patrimonio culturale e la distruzione di
attivita' socio-economiche.
Per dette aree sono state individuate le misure di salvaguardia da
adottare al fine di limitare i danni e l'aumento di insediamenti
potenzialmente a rischio.
Si e' cercato nell'ambito dell'articolazione del presente lavoro di
dare attuazione, anche se in forma sintetica, alle norme sopra
riportate, fornendo, per quanto possibile, indirizzi e norme
vincolistiche piu' o meno congruenti e di immediata applicabilita'.
Pertanto, mentre nelle misure di salvaguardia sono stati evidenziati
i vincoli e le prescrizioni da osservare nelle aree individuate e
perimetrate ad alto rischio idrogeologico, nel presente documento
vengono fornite indicazioni sulle tipologie degli interventi
consentiti nonche' le modalita' tecniche (linee guida) a cui far
riferimento per una corretta progettazione degli stessi, fermo
restando, la normativa tecnica di riferimento e la sfera di autonomia
di ogni singolo progettista.
Le aree sottoposte a misura di salvaguardia possono essere modificate
ed integrate in qualsiasi direzione secondo le modalita' previste
dall'art. 1 comma 1 bis della D.L. 180/98 e dell'art. 9 della legge
226/99. In particolare le variazione al Piano Straordinario sono
ammesse purche' gli interessati presentino indagini e studi di
maggiore dettaglio, risultanze di studi specifici o nuove conoscenze
tecniche. Sono altresi' consentite variazioni al Piano allorquando,
per effetto di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle
aree a rischio, si verificano variazioni delle condizioni del
rischio.
Tutte le misure di cui ai successivi articoli sono immediatamente
vincolanti per la gestione del territorio e restano in vigore, salvo
precedenti variazioni, per un periodo di tempo non superiore ai tre
anni a decorrere dalla data del presente atto.
L'osservanza delle misure stabilite nel presente documento e'
assicurata dagli Enti competenti per territorio, a cui e' demandata
la vigilanza ed il controllo sulle attivita' consentite e non dalle
presenti norme.
PARTE II
RISCHIO ALLUVIONI
1. Studio di compatibilita' idraulica
I progetti relativi ad interventi ammessi nelle aree a rischio devono
essere corredati da uno studio di compatibilita' idraulica
commisurato all'importanza ed al dimensionamento degli stessi.
Detto studio non sostituisce gli altri studi di settore ed in
particolare le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli
atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalla normativa vigente
nell'ambito della zona oggetto d'intervento;
Lo studio di compatibilita' idraulica dovra' valutare gli eventuali
effetti che l'evento produce sulla dinamica fluviale ed, in
particolare, sulle condizioni di stabilita' dell'alveo, sull'assetto
vegetazionale preesistente nella zona di intervento, sull'ecosistema
fluviale e sui valori paesaggistici ed ambientali.
A corredo dello studio di compatibilita' in funzione della criticita'
dell'area (concomitanza di fenomeni franosi e/o aree potenzialmente
instabili) e dei vincoli ivi presenti e' obbligatorio allegare i
seguenti elaborati:
- una relazione geologica e geotecnica finalizzata
all'individuazione, per il tratto d'alveo di influenza, del grado di
stabilita' attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti
in atto e/o potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli
stessi, anche in connessione con la stabilita' dei versanti. La
relazione, redatta in conformita' del D.M. 11/3/88, dovra' contenere
una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle
condizioni di stabilita' attuali per un significativo tratto del
corso d'acqua (non inferiore ai 300 m), sia a monte che a valle
dell'intervento;
- una relazione idrologica ed idraulica finalizzata
all'individuazione, per il tratto d'alveo di influenza, dei parametri
idrologici ed idraulici in relazione sia allo stato di fatto che alle
previsioni di progetto, in cui dovranno essere evidenziati gli
effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale. Le
verifiche dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni
contenute nel presente documento;
- ove vi siano presenze arboree ed arbustive di un certo interesse
paesagaistico-ambientali e/od in presenza di essenze vegetali
autoctone di particolare pregio, va redatta una relazione che
descriva le caratteristiche della vegetazione presente nella zona di
intervento e nel territorio circostante; ove necessario dovra' essere
redatta una carta tematica e dovranno quindi essere valutati gli
effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale
preesistente.
Gli interventi consentiti nelle aree a rischio debbono essere
realizzati, in accordo con le presenti linee guida, per la
definizione degli interventi strutturali e non strutturali per la
mitigazione del rischio.
Di seguito vengono descritte le categorie principali degli interventi
che si ritengono a grandi linee ammissibili in tali zone lasciando
ampia liberta' e responsabilita' al professionista incaricato di
valutare caso per caso l'azione piu' opportuna per mitigare le
condizioni di rischio ivi presenti.
2. Interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione idraulica sono finalizzati alla
eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le
infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso,
derivanti da carenze dello stato manutentorio degli alvei e delle
opere idrauliche, (Atto di indirizzo e coordinamento-Criteri e
modalita' per la redazione di programmi di manutenzione idraulica e
forestale - DPR 14/4/93).
In particolare, gli interventi devono avere finalita' di manutenzione
e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali
dello stato dei luoghi. Gli interventi devono porsi come obiettivo
primario il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico
delle acque, il recupero della funzionalita' delle opere idrauliche e
la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto
possibile, l'uso dei mezzi meccanici.
3. Tipologie degli interventi
3.1 Interventi nei corsi d'acqua non regimati
Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi secondo la
norma sopra citata, nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti:
- rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo,
intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua
dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attivita' umane e
collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli
alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare
deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno
orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o
valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto
dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque,
nonche' delle alberature pregiudizievoli per la difesa e
conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la
conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo
permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale
adiacenti;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle
sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente
rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa
l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto e'
possibile, gli interventi non devono essere realizzati
contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la
colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare
l'ecosistema fluviale preesistente;
- ripristino della sezione di deflusso, inteso come eliminazione,
nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei
materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati
dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La
sistemazione degli stessi di norma deve avvenire nell'ambito dello
stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di manifesto
sovralluvionamento puo' essere prevista l'asportazione dall'alveo del
materiale estratto, nel rispetto delle vigenti normative;
- sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura e
sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di Erosioni
spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica
deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od
in frana, utilizzando tecnologie di ingegneria ambientale;
- interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come
rinaturazione delle protezioni spondali con tecnologie di ingegneria
ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della
stratificazione vegetazionale;
- ripristino della funzionalita' di tratti tombati, tombini stradali,
ponticelli ecc., inteso come ripristino del regolare deflusso sotto
le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario
accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle
pile od in altre opere d'arte;
- ripristino della stabilita' dei versanti, inteso come ripristino
della stabilita' dei versanti prospicienti le sponde di corsi
d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.
3.2 Interventi nei corsi d'acqua regimati
Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi
d'acqua regimati sono le seguenti:
- manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio
di vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di
sommita' arginale, interventi di conservazione e ripristino del
parametro, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al
sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone ecc.),
manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione
topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per
una attiva individuazione dei tratti fluviali;
- rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come
eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei
materiali di rifiuto provenienti da attivita' antropiche e
collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli
alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare
deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno
orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o
valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto
dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque,
nonche' delle alberature pregiudizievoli per la difesa e
conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la
conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo
permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale
adiacenti;
- rimozione di materiale di sedime dalle banchine pavimentate, intesa
come allontanamento a discariche autorizzate del materiale presente
sulle banchine del corso d'acqua;
- taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su
banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e
rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica
del corso d'acqua;
- rinnovo di pavimentazioni di banchine, inteso come rimozione e
ripristino di tratte di pavimentazione fatiscenti con analoghi
materiali;
- rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese
pubbliche a fiume con trasporto a pubbliche discariche autorizzate;
- rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti,
intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti,
con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei
sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre
opere d'arte;
- ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo
(gabbioni e scogliere), inteso come risagomatura e sistemazione di
materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondili;
sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata o
instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana,
utilizzando, ove possibile, tecnologie di ingegneria ambientale;
- manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione
delle briglie ed idonei interventi a salvaguardia di possibili
fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte
delle acque, interventi di mitigazione dell'impatto visivo;
- ripristino della stabilita' dei versanti, inteso come ripristino
della stabilita' dei versanti prospicienti le sponde di corsi
d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.
4. Attuazione degli interventi
Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione degli interventi
provvedono le regioni, le province, gli enti locali nonche' i vari
organismi subdelegati, secondo le rispettive competenze territoriali.
Per la esecuzione dei lavori, detti enti ed organismi possono
avvalersi dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 1, della legge 18
maggio 1989, n. 183.
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio naturalistico, gli
interventi di manutenzione ordinaria, rientranti tra quelli previsti
dal suddetto Atto d'indirizzo, vanno eseguiti sotto la vigilanza
degli enti competenti e/o dal Corpo forestale dello Stato,
nell'ambito delle funzioni allo stesso demandate ai sensi dell'art.
8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Ove occorra, i soggetti preposti alla vigilanza sulla attuazione
degli interventi possono avvalersi dei servizi tecnici di altri enti
pubblici anche nazionali competenti per materia.
Per quanto attiene i criteri di priorita' per la redazione dei
programmi di manutenzione possono essere seguite le indicazione
contenute nel DPR 14/4/93.
Pertanto, oltre al presupposto di base costituito dalla
individuazione e perimetrazione di aree a rischio i programmi
d'intervento possono essere realizzati in funzione della valutazione
dei seguenti elementi:
a) situazione a rischio di evento dannoso a causa di:
- officiosita' delle sezioni;
- condizioni delle arginature;
- condizioni delle opere d'arte interessanti il corso d'acqua;
- mancata osservanza delle norme di polizia idraulica;
b) situazione a rischio ambientale a causa di:
- mancata conservazione degli habitat naturali;
- potenziale perdita delle caratteristiche naturali degli alvei.
5. Interventi di regimazione e difesa idraulica
Gli interventi di regimazione e difesa idraulica sono identificabili
in una serie di interventi strutturali capaci di aumentare il periodo
di ritorno critico dell'asta fluviale e possono essere di tipo attiva
o passivo.
Nel tempo di vigenza delle presenti misure di salvaguardia, la
realizzazione di ulteriori nuove opere di regimazione e di difesa
idraulica nelle aree a rischio e' consentita soltanto nei casi in cui
sia dimostrata la necessita', l'urgenza e l'indifferibilita' degli
stessi, in funzione di situazione connesse a motivi di pubblica
incolumita' e finalizzati ad azioni di protezione degli abitati e
delle infrastrutture o comunque mirate alla mitigazione del rischio.
Gli interventi di regimazione e di difesa idraulica devono favorire,
ove possibile, la progressiva dismissione e rinaturazione delle opere
non funzionali alla sicurezza idraulica.
Qui di seguito, vengono riportati i criteri guida per la
pianificazione degli interventi di regimazione e difesa idraulica:
- il valore della portata di piena da assumere per il dimensionamento
delle opere finalizzate alla regimazione ed alla difesa idraulica e'
fissato pari a quello corrispondente ad un periodo di ritorno Tr di
100 anni, salvo casi particolari in cui, il progettista incaricato o
per situazioni locali, sia necessario assumere un periodo di ritorno
superiore, oppure in tratti di alveo in cui le opere di protezione e
di sistemazione idraulica siano dimensionate per un periodo di
ritorno piu' elevato;
- il progetto elaborato dovra' evidenziare inoltre che per la scelta
delle opere sono state esaminate diverse soluzioni, tenendo conto
della valutazione costi-benefici e considerando anche i costi e i
benefici di carattere ambientale, optando per la soluzione che
realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obbiettivi.
A livello di progetto preliminare o di fattibilita', oltre agli
elaborati standard previsti dalla normativa vigente, (vedi L.
415/98), dovranno essere allegati:
- una relazione sintetica con la giustificazione del progetto, la
descrizione dei risultati che con esso si intendono raggiungere e le
eventuali interconnessioni con i progetti riguardanti altre aree
critiche;
- una cartografia, in scala possibilmente 1:10.000 o superiore, con
la localizzazione delle opere e degli interventi proposti;
- una scheda con l'indicazione delle caratteristiche dell'intervento;
il grado di dettaglio nella descrizione dell'opera deve essere
sufficiente per un'attendibile stima dei costi;
- l'analisi costi - benefici delle soluzioni esaminate.
All'atto della progettazione definitiva e/o esecutiva, oltre agli
elaborati standard previsti dalla normativa vigente, (vedi L.
415/98), il dimensionamento delle opere di difesa idraulica andra'
definito in funzione:
- degli elementi idrologici del corso d'acqua in termini di portate
(definendo la piena di progetto, ed eventualmente di altre portate
caratteristiche del corso d'acqua nel caso di opere di regimazione
idraulica);
- delle valutazioni sull'assetto morfologico dell'alveo e della
relativa tendenza evolutiva (erosioni di sponda e di fondo, depositi,
caratteristiche tipologiche dell'alveo);
- delle caratteristiche idrauliche della corrente in relazione alle
portate di dimensionamento delle opere (velocita' della corrente,
altezza idrica, resistenza dell'alveo, ecc.);
- della dinamica del trasporto solido e delle relative fonti di
alimentazione, per tutti gli aspetti interferenti con il buon
funzionamento delle opere in progetto;
- degli effetti indotti dalle opere in progetto sul comportamento del
corso d'acqua per i tratti di monte e di valle;
- delle condizioni d'uso a cui destinare le pertinenze demaniali in
rapporto alla situazione in atto;
- delle valutazioni sulle componenti naturali proprie del corso
d'acqua e sulle relative esigenze di protezione, ripristino,
conservazione.
Deve costituire parte integrante del progetto la definizione delle
esigenze di manutenzione delle opere da realizzare, corredata da una
stima dei costi connessi ai sensi della nuova normativa vigente, in
materia di opere pubbliche (vedi anche le direttive in materie di
manutenzione previste dalla L. 415/98).
Gli eventuali interventi stralcio (lotti esecutivi), rispetto al
progetto generale complessivo, devono avere comunque carattere di
completezza e funzionalita' in rapporto al conseguimento parziale
delle finalita' generali che presiedono all'insieme delle azioni da
attuare.
Oltre alla documentazione progettuale prevista dalla normativa
vigente, dovra' essere predisposta:
- la documentazione attestante le finalita' da conseguire attraverso
l'intervento proposto e le conseguenti modalita' esecutive prescelte;
- una relazione geologica, finalizzata alla individuazione, per il
tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilita' attuale dell'alveo
e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle
probabili tendenze evolutive degli stessi; la relazione dovra'
contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce
sulle condizioni di stabilita' attuali per un significativo tratto
del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;
- una relazione idrologica e una relazione idraulica, finalizzate
all'individuazione, per il tratto d'asta di influenza, dei parametri
idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che alle
previsioni di progetto; infine, dovranno essere evidenziati gli
effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;
- ove significativa, una relazione che illustri la vegetazione
presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con
relativa carta tematica; verranno quindi valutati gli effetti che
l'intervento produce sull'assetto vegetazionale preesistente;
- qualora nelle zone oggetto di intervento siano presenti opere
d'arte o manufatti, dovranno essere allegate sezioni eseguite in
corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate
dimensioni e caratteristiche.
6. Interventi nei bacini montani e/o per corsi d'acqua a forte
pendenza
In attesa della predisposizione di apposita direttiva da parte
dell'Autorita' di Bacino Interregionale, i progetti di sistemazione
idraulica, in aree montane e/o per corsi d'acqua a forte pendenza,
vanno redatti seguendo le norme emanate con D.M. 20/8/1912 nonche'
quelle previste dalla L. 24/12/1928 n. 3134 e del R.D. 2477/1930 n.
1145, ove non in contrasto con quanto riportato nelle presenti norme.
Vanno altresi' tenute in debita considerazione le norme per la
"Compilazione dei progetti e norme esecutive per la sistemazione dei
corsi d'acqua a forte pendenza" riportate nella Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 6122 del 3/7/1969.
7. Interventi di idraulica forestale
Gli interventi di idraulica forestale sono finalizzati alla riduzione
del grado di compromissione di aree soggette ad erosione in ambiti
montani e/o in aree forestali.
Tali interventi attengono, specificamente, ai seguenti aspetti:
- consolidamento dello strato superficiale dei versanti attraverso
opere di bonifica montana e/o idraulico forestale;
- ripristino di superfici forestali in zone montane destinate a bosco
e distrutte da incendi e/o da altre cause naturali o antropiche.
- essi sono sempre di tipo passivo e devono essere in sintonia con
quelli di rinaturazione di seguito riportati.
Il valore della portata di piena, da assumere per il dimensionamento
del ripristino delle sezioni idrauliche in tali ambiti, e' fissato
pari a quello avente un periodo di ritorno di 30 anni, salvo casi
particolari in cui sia necessario assumere un periodo di ritorno
superiore, ovvero tratti in cui le opere di protezione e di
sistemazione presenti siano dimensionate per un periodo di ritorno
superiore.
I progetti di manutenzione idraulica e di idraulica forestale devono
tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche
ambientali degli alvei.
Il progetto esecutivo delle opere di manutenzione e di idraulica
forestale deve contenere, oltre alla descrizione degli interventi,
una relazione concernente:
- le finalita' e gli obiettivi dell'intervento;
- la descrizione del contesto ambientale entro cui l'intervento si
inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di
dettaglio dell'area;
- gli aspetti idrologici caratterizzanti il regime delle portate di
piena del corso d'acqua;
- per il tratto d'asta d'influenza, il grado di stabilita' attuale
dell'alveo e delle sponde, gli eventuali dissesti in atto e
potenziali e le probabili tendenze evolutive degli stessi anche in
connessione con la stabilita dei versanti;
- la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle
condizioni di stabilita' attuali per un significativo tratto del
corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;
- ove significativa, dovra' essere effettuata una descrizione della
vegetazione presente nella zona d'intervento e nel territorio
circostante nonche' degli effetti che l'intervento produce
sull'assetto vegetazionale preesistente; inoltre in caso di presenza
di specie di particolare pregio dovra' essere realizzata apposita
carta tematica;
- l'indicazione delle sezioni da tenere sotto osservazione per
valutare gli effetti degli interventi;
- Quando si prevede la ricollocazione in alveo del materiale di
risulta degli interventi, il progetto dovra' contenere
l'individuazione cartografica delle aree di accumulo, la
giustificazione e le finalita' perseguite da tale proposta.
L'asportazione di materiale dal corso d'acqua dovra' essere
giustificata da situazioni di manifesto sovralluvionamento (art. 2,
comma 1, lett. C, D.P.R. 14/4/93), verificando comunque la
compatibilita' dell'operazione con il complessivo equilibrio
trasporto/sedimentazione del corso d'acqua.
Le alberature interessate dagli eventi di piena con periodo di
ritorno trentennale, nei tratti fluviali di intervento, devono essere
sottoposte a taglio selettivo, al fine di evitare la formazione di
sezioni critiche in occasione del possibile sradicamento; la
vegetazione arbustiva sulle sponde potra' essere controllata nel suo
sviluppo attraverso il taglio periodico (ceduazione).
8. Interventi di rinaturalizzazione
Gli interventi di rinaturalizzazione sono finalizzati alla
riqualificazione e alla protezione delle aree naturali esistenti.
Tali interventi sono favoriti, in particolare, nell'alveo inciso,
limitatamente alla parte non attiva dello stesso.
Essi attengono, specificamente, ai seguenti elementi:
- mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche
attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, la
dismissione delle concessioni in atto (intervento di tipo attivo);
- riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi.
Tali interventi devono assicurare la compatibilita' con l'assetto
delle opere idrauliche di difesa e la ridotta incidenza sul bilancio
del trasporto solido del tronco.
9. Interazioni tra le infrastrutture e la rete idrografica
Per la progettazione dei ponti stradali si richiamano le norme
vigenti, D.M. 2 agosto 1980 e D.M. 4 maggio 1990 Norme tecniche per
la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali e la
Circolare del Ministero LL.PP. n. 34233 del 25 febbraio 1991 recante
istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali in cui
sono contenuti indirizzi e prescrizioni circa il dimensionamento
idraulico dei manufatti; ulteriori riferimenti, utili alla
progettazione di tali manufatti, potranno essere desunti, anche dalla
delibera n. 2/99 dell'11/5/99 dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po -
G.U. n. 225 del 24/9/99.
Il valore della portata di piena da assumere per le verifiche
idrauliche delle opere interferenti con la rete idrografica e'
fissata pari a quella avente un periodo di ritorno di 100 anni. salvo
casi particolari in cui sia necessario assumere un periodo di ritorno
superiore ovvero in cui le opere di protezione e sistemazione
presenti siano dimensionate per un periodo di ritorno superiore.
Il progetto delle opere infrastrutturali, oltre alla documentazione
prevista dalla specifica normativa di settore vigente, dovra' essere
corredato da una relazione idrologica e da una relazione di progetto
idraulico dei manufatti, contenenti:
- descrizione e giustificazione della soluzione progettuale proposta
in relazione all'ubicazione e alle dimensioni degli elementi
strutturali interessanti l'alveo (sia in fase di costruzione che
d'esercizio) in rapporto all'assetto morfologico attuale dello stesso
e alla sua prevedibile evoluzione, alla natura geologica della zona
interessata, al regime idraulico del corso d'acqua;
- definizione della portata di piena di progetto e del relativo
periodo di ritorno;
- calcolo del profilo di corrente per la piena di progetto, in
condizioni di moto stazionario, in assenza e in presenza dei
manufatti stradali o ferroviari, con evidenziazione degli effetti di
rigurgito eventualmente indotti;
- evidenziazione delle interazioni con l'alveo di piena in termini di
eventuale restringimento della sezione di piena, orientamento delle
pile in alveo in rapporto alla direzione della corrente, eventuale
riduzione delle aree allagabili, eventuali effetti di possibili
parziali ostruzioni delle luci a causa del materiale galleggiante
trasportato dall'acqua;
- individuazione e progettazione degli eventuali interventi di
sistemazione idraulica (difesa di sponda, soglie di fondo, argini,
ecc.) che si rendano necessari in relazione alla realizzazione delle
opere secondo criteri di compatibilita' e integrazione con le opere
idrauliche esistenti;
- quantificazione dello scalzamento prevedibile in corrispondenza
delle fondazioni delle pile in alveo, delle spalle e dei rilevati e
progettazione delle eventuali opere di protezione necessarie;
- indicazione delle eventuali interferenze delle opere di
attraversamento con le sistemazioni idrauliche presenti (argini,
difese di sponda, ecc.) e delle soluzioni progettuali che consentano
di garantirne la compatibilita';
- l'ampiezza e l'approfondimento del progetto idraulico e delle
indagini che ne costituiscono la base dovranno essere commisurati al
grado di elaborazione del progetto generale.
I progetti degli attraversamenti dovranno prevedere, ai fini della
sicurezza delle stesse strutture, le seguenti verifiche:
- franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota di
intradosso del ponte pari a 0.5 volte l'altezza cinetica della
corrente e, comunque, non inferiore a 1.00 m;
- interasse minimo tra le pile adeguato a non provocare fenomeni di
ostruzione;
- scalzamento massimo, in corrispondenza delle fondazioni delle pile
e delle spalle, che tenga conto dello scalzamento diretto e della
tendenza evolutiva dell'alveo, tale da non compromettere la
stabilita' della struttura.
Il progetto dei rilevati in area golenale dovra' prevedere le
seguenti verifiche:
- franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota del
piano viabile pari a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e,
comunque, non inferiore a 1,00 m;
- scalzamento massimo ammissibile al piede compatibile con la
stabilita' del rilevato ed eventuali opere di protezione.
Dovra' essere inoltre verificato che la presenza dell'attraversamento
e/o del rilevato non provochi ostruzioni e condizionamenti delle
modalita' di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le
condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le
caratteristiche delle opere di difesa esistenti.
Dovra' pertanto essere condotta la valutazione della compatibilita'
dei manufatti con l'assetto dell'alveo in termini di:
- effetti di restringimento dell'alveo e/o di indirizzamento della
corrente: - effetti di rigurgito a monte;
- compatibilita' locale con le opere idrauliche esistenti;
- effetto di riduzione della capacita' di invaso dovuto alla
realizzazione dei rilevati.
Per le opere minori di attraversamento (ponticelli e scatolari), il
dimensionamento idraulico dei manufatti dovra' considerare e definire
i seguenti elementi essenziali: - condizioni di deflusso in funzione
della portata liquida di progetto;
- condizioni di deflusso in funzione della portata solida di
progetto;
- effetti di erosione allo sbocco e relative protezioni.
PARTE III
RISCHIO FRANE
1. Studio di compatibilita' geologica
I progetti relativi ad interventi ammessi nelle aree a rischio devono
essere corredati da uno studio di compatibilita' geologica
commisurato all'importanza ed al dimensionamento delle opere previste
in progetto o in funzione del grado di dissesto presente sul
territorio.
Detto studio non sostituisce gli altri studi di settore ed in
particolare quello di impatto ambientale, gli studi e gli atti
istruttori di qualunque tipo richiesti dalla normativa vigente
nell'ambito della zona oggetto d'intervento.
Lo studio di compatibilita' geologica dovra' valutare gli eventuali
effetti che l'evento produce sulla dinamica del fenomeno ed, in
particolare, sulle condizioni di stabilita' generale del versante,
sull'assetto vegetazionale preesistente nella zona di intervento,
sull'ecosistema e sui valori paesaggistici ed ambientali.
A corredo dello studio di compatibilita', in funzione della
criticita' dell'area e dei vincoli ivi presenti e' obbligatorio
allegare i seguenti elaborati:
- una relazione geologica e una relazione geotecnica, opportunamente
estese a tutta la zona di influenza, finalizzate all'individuazione
del grado di stabilita' attuale, ed alla definizione di eventuali
dissesti in atto e/o potenziali e delle probabili tendenze evolutive
degli stessi. Le relazioni, redatte in conformita' del DM 11/3/88,
dovranno contenere una valutazione degli effetti che l'evento produce
sulle condizioni di stabilita', opportunamente estese alle aree
adiacenti alla zona d'intervento;
- (in concomitanza di fenomeni alluvionali) una relazione idrologica
ed idraulica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'alveo di
influenza, dei parametri idrologici ed idraulici in relazione sia
allo stato di fatto che alle previsioni di progetto, in cui dovranno
essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla
dinamica fluviale. Le verifiche dovranno essere realizzate secondo le
prescrizioni contenute nel presente documento;
- ove vi siano presenze arboree ad arbustive di un certo interesse
paesaggistico-ambientali e/od in presenza di essenze vegetali
autoctone di particolare pregio, va redatta una relazione che
descriva le caratteristiche della vegetazione presente nella zona di
intervento e nel territorio circostante; ove necessario dovra' essere
redatta una carta tematica e dovranno quindi essere valutati gli
effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale
preesistente.
Gli interventi consentiti nelle aree a rischio debbono essere
realizzati in accordo con le presenti linee guida per la definizione
degli interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del
rischio.
Di seguito vengono descritte le categorie principali degli interventi
che si ritengono a grandi linee ammissibili in tali zone lasciando
ampia liberta' al professionista incaricato di valutare caso per caso
l'azione piu' opportuna per mitigare le condizioni di rischio ivi
presenti.
2. Interventi non strutturali
2.1 Presidio territoriale
I classici interventi non strutturali che si attivano in occasione di
un dissesto e/o di un evento che produce un certo impatto sul
territorio, si concretizzano, di fatto, nell'apposizione di vincoli,
divieti e/o limitazioni d'uso del territorio ( vedi a tal proposito
il D.M. 14/2/96).
Poiche' questa parte e' stata ampiamente definita nell'ambito
dell'elaborato specifico relativo alla definizione delle misure di
salvaguardia, previste nell'ambito della L.267/98 e del DPCM 29/9/98,
di seguito viene descritta una serie di attivita' non strutturali che
possono essere programmate ed attivate nelle zone individuate e
perimetrate come aree ad alto rischio idrogeologico, le quali
recentemente vengono sintetizzate e definite con il generico termine
di: "osservatorio o presidio territoriale".
Questa attivita' sta trovando larghi consensi anche attraverso il
coinvolgimento degli Enti a carattere locale, regionale e nazionale,
per gli evidenti risvolti di tipo economico nonche' istituzionali.
Comunque, ritenendo l'iniziativa piu' che valida e degna di essere
supportata, di seguito, vengono delineate le attivita' connesse
all'attivazione di un presidio o di un osservatorio territoriale, da
realizzare chiaramente in ambiti omogenei ed in situazioni con
contesti territoriali ben definiti, oltre ad avere, possibilmente,
una sede baricentrica nell'ambito di zone riconosciute ad alto
rischio e/o con situazioni di incombente pericolo.
Sottoliniamo anche che le attivita' di presidio territoriale, oltre
ad essere inquadrabili come un intervento di mitigazione del rischio
di tipo non strutturale, costituiscono, di fatto, un vero e proprio
monitoraggio in continuo dei fenomeni, per cui dette attivita'
possono essere inquadrabili anche come vere e proprie azioni di
monitoraggio e quindi finanziabili e/o attivabili in tale ottica.
2.2 Descrizione delle attivita'
Le azioni di monitoraggio, da attivare attraverso la costituzione
dell'osservatorio o del presidio territoriale prima descritto,
consistono nella realizzazione di una serie di attivita' sistematiche
da porre in essere periodicamente e finalizzate ad acquisire una
serie di elementi mediante procedure o metodi standardizzati e/o
innovativi da definire mediante il supporto di una unita' di
coordinamento tecnico scientifica.
Le azioni da intraprendere propedeuticamente tendono ad individuare
nell'ambito delle aree a rischio i siti e/o le situazioni, per le
quali e' ragionevole ipotizzare allo stato attuale delle conoscenze
situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata
incolumita'.
Una volta individuati tali siti occorre stabilire dei "protocolli" di
attivita' e/o di operazioni da realizzare nel tempo per seguire
l'evoluzione dei fenomeni ritenuti degni di attenzione.
Pertanto oltre ad azioni di primo impatto e di tipo semplicistico,
tese ad una prima individuazione ed alla perimetrazione delle aree
critiche, dovranno essere successivamente realizzate una serie di
operazioni, sempre piu' approfondite ed a scala di dettaglio.
Poiche' non esiste una procedura standardizzata o codificata, ci
permettiamo di segnalare alcune attivita' che a nostro giudizio sono
sicuramente fondamentali per l'avvio di una attivita' di presidio e
di monitoraggio.
Sicuramente l'elencazione di seguito effettuata non e' esaustiva
delle attivita' che possono essere realizzate ma puo' costituire
l'avvio di una azione di controllo sistematico da porre in essere da
parte delle unita' territoriali precedentemente descritte e che
potranno essere implementate da professionisti incaricati e/o
costituenti l'unita' di supporto tecnico scientifico.
Tra le attivita' propedeutiche si evidenziano quindi:
- rilievi geologici, idrogeologici, geomorfologici e nel caso di
costoni rocciosi, rilievi strutturali (secondo metodologie classiche)
per la caratterizzazione degli ammassi rocciosi Bieniawski, Romana,
ecc.) e per la caratterizzazione e tipicizzazione dei fenomeni in
atto (stato di attivita', tipologia, ecc. - Cruden e Varnes 1993);
- osservazioni sui tipi colturali presenti in zona e valutazione di
eventuali squilibri presenti;
- apposizioni di picchetti, caposaldi, identificativi e quanto altro
necessario per la verifica periodica degli eventuali spostamenti del
terreno e per il riconoscimento univoco dei punti stazione e delle
zone tenute sotto controllo:
- controllo sistematico dell'evoluzione dei fenomeni;
- eventuali rilievi sui manufatti antropici presenti al contorno e
definizione, attraverso grafici e foto, del quadro fessurativo ed
eventualmente presente.
In questo ultimo caso si ritiene utile suggerire la messa in opera di
spie e mirini per il controllo degli eventuali spostamenti delle
fessure.
Gli esiti degli accertamenti e dei sopralluoghi dovranno essere
riportati su moduli standardizzati (a schede) e dovranno riportare
fondamentalmente una serie di informazioni identificative del sito,
dati sul tipo di fenomeno e sullo stato di attivita'. Essi, inoltre,
dovranno evidenziare le infrastrutture presenti ed eventualmente
coinvolte.
Detti moduli, descrittivi anche delle operazioni effettuate, dovranno
essere corredate da foto, grafici, diagrammi e quanto altro
necessario per dare un quadro informativo quanto piu' possibile
completo sul fenomeno in atto.
Le azioni di monitoraggio possono essere finalizzate anche
all'accertamento dello stato di fatiscienza dei manufatti e delle
opere presenti in zona al fine di redigere programmi di manutenzione
finalizzati al ripristino della funzionalita' delle opere dismesse,
al recupero di quelle che potrebbero risultare obsolete e la
sostituzione di quelle oramai coinvolte e/o dissestate da fenomeni in
atto.
Appare evidente che per l'organizzazione e l'espletamento di dette
attivita' occorre costituire un gruppo tecnico sia a livello
operativo che a livello di coordinamento.
Chiaramente le attivita', i programmi e l'entita' dei gruppi potranno
variare da zona a zona e potranno essere implementati, di volta in
volta, in funzione delle necessita' che via via potrebbero
presentarsi.
Secondo procedure che vanno man mano consolidandosi, le attivita' di
monitoraggio e di controllo tendono a realizzare una serie di
elaborati tematici, ad implementazione successiva, con scale di
analisi sempre piu' dettagliate (rispetto a quello di base). Gli
elementi di base possono essere individuate in:
- carta geolitologica e strutturale;
- carta delle coperture;
- carta degli elementi geomorfologici significativi e dei fenomeni
franosi in atto;
- carta inventario fenomeni franosi;
- carta idrogeologica di dettaglio;
- carta degli insediamenti e delle infrastrutture;
- schede per il rilevamento dei dissesti, di tipo semplificato, con
indicazione, per ogni fenomeno franoso, (univocamente individuabile
attraverso una apposita sigla distintiva) dalla natura dei terreni
interessati e dei parametri morfologici piu' significativi;
- schede semplificate per il rilevamento dello stato di
antropizzazione, riportanti il tipo di strutture ed infrastrutture
presenti nell'area in frana e del relativo stato di conservazione, ed
eventualmente, ove presenti, il rilievo dei dissesti (ausilio di foto
con note e grafici di dettaglio relativi al quadro fessurativo).
I risultati dell'attivita' di presidio territoriale dovranno essere
inoltre forniti agli organismi competenti in materia di Protezione
Civile che ne trarranno le indicazioni necessarie per la gestione del
rischio e l'eventuale attivazione, quando esistenti, di soglie di
allerta e/o di allarme ( vedi "Gestione dell'emergenza nel rischio di
inondazione" P. Versace Roma 1996).
2.3 Attivita' intermedia (6 - 12 mesi) - Revisione e/o adeguamento
della normativa relativa ai vincoli territoriali
Come precedentemente evidenziato, la costituzione di un presidio
territoriale ben si concilia con operazioni di tipo emergenziale da
attivare a valle di eventi calamitosi, mentre una operazione di
questo genere, in tempi normali, trova una serie di ostacoli talvolta
di difficile soluzione.
Una operazione intermedia potrebbe essere costituita dall'attivazione
di un centro pilota, nell'ambito del bacino d'interesse, costituito
da tecnici locali che, saltuariamente o in occasione di eventi
meteorici particolari, effettuano una serie di osservazioni
standardizzate su di un areale definito o su un fenomeno specifico,
con procedure codificate da parte di un gruppo di consulenti tecnici.
Tali azioni potrebbero sensibilizzare maggiormente le comunita'
locali che in mancanza di un livello di attenzione adeguato (dovuto
alla mancanza di un evento catastrofico e/o emergenziale) tendono a
finalizzare le attivita' e le azioni verso i soliti interventi di
tipo strutturali ben visibili e spesso richiesti dalle Comunita'
locali.
L'"handicap" maggiore e' costituito dal fatto che, vista l'ampiezza
del territorio d'interesse e l'estensione delle aree a rischio
elevato, non essendoci un evento certo o piu' probabile rispetto agli
altri, l'individuazione della zona e/o del fenomeno da tenere sotto
costante controllo appare molto soggettiva e facilmente attaccabile
senza la costruzione di un modello oggettivamente sostenibile.
Per cui l'unica forma di controllo attivabile concretamente deve
seguire necessariamente un modello, creando diversi nuclei operativi
presso ogni singola comunita' locale (Comunita' Montane, Enti Parco,
ecc.).
Nell'ambito di tali strutture, come precedentemente evidenziato,
tecnici qualificati, anche mediante apposito corso di formazione,
effettuano con cadenza sistematica rilievi ed accertamenti,
infittendo il controllo nel periodo invernale e/o in occasione di
eventi meteorici particolari.
Nel contempo occorre sicuramente mettere mano ad una revisione della
normativa vincolistica presente sul territorio ai sensi dell'art.3
della L.183/89 ed in particolare:
- consolidamento abitati, ex L.445/1908;
- vincolo idrogeologico, ex R.D. 3267/1923;
- estrazione d'inerti dai corsi d'acqua, ex T.U. 523/1904;
- servizio di polizia idraulica, ex L.2248/1865 allegato F;
- regolamentazione degli interventi di manutenzione e straordinaria
delle opere finalizzate alla difesa del suolo;
- valutazione impatto ambientale, D.P.R. 12/4/96.
L'elencazione sopra effettuata sicuramente non e' esaustiva delle
varie problematiche territoriali (infatti non sono state citate le
norme di tutela paesaggistiche ed ambientali); ma questa attivita',
di tipo non strutturale, costituisce, di fatto, un altro sistema
attraverso il quale si puo' procedere alla mitigazione del rischio in
zone particolarmente "sensibili" e di fatto gia' soggette per le loro
caratteristiche intrinseche ad una serie di norme cautelative.
Dette attivita' si concretizzano in divieti ed autorizzazioni che di
fatto mitigano le azioni antropiche prescrivendo, in caso positivo,
una serie di opere per la mitigazione di alcuni effetti notoriamente
pregiudizievoli per la stabilita' di siti riconosciuti storicamente
vulnerabili.
Quindi, attraverso una revisione di tali norme (totalmente trasferite
alle Regioni per effetto del D.P.R. 616/77 e del recente D.P.R.
n.112/97), e delle relative forme di utilizzo del territorio,
attraverso un controllo sistematico delle richieste di
autorizzazione, si puo' sicuramente incidere meglio sulle singole
attivita' antropiche, cercando di mitigare le condizioni di rischio
presenti nell'ambito del territorio di competenza che, tra l'altro,
evidenzia anche un'altissima pericolosita' sismica (vedi progetto
Finalizzato Geodinamica, D.M. 7/6/81 ed Individuazione delle zone ad
elevato rischio Sismico del territorio nazionale (O.P.C.M. 2788 del
12/6/1998 - G.U. n.112 del 25/6/1998).
2.4 Attivita' di Protezione Civile
In conformita' a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 del D.L.
180/98, entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
individuazione e perimetrazione delle aree ad alto rischio
idrogeologico, gli organi di protezione civile, cosi come definiti
dalla L.24/2/92 n.225, e dal D.Lgs 31/3/98 n. 112, provvedono a
predisporre per le suddette aree, con priorita' assegnata a quelle
zone in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a
maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio
ambientale. Piani Urgenti di Emergenza contenenti le misure per la
salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso
il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche
utilizzando appositi sistemi di monitoraggio, da programmare anche
con i disposti di cui al comma 7 dell'art.2 dello stesso D.L. 180/98.
Le azioni sopra descritte costituiscono interventi non strutturali
per la mitigazione del rischio e debbono essere attivate ai vari
livelli istituzionali in conformita' della normativa vigente.
Cio' significa che oltre al Sindaco e alle Amministrazioni
Provinciali, (D. Lgs. 112/98) compete anche agli organismi di livello
nazionale attivarsi per la realizzazione di Piani Urgenti di
Emergenza per garantire un livello di sicurezza adeguato alla
popolazione esposta a rischio idrogeologico.
In funzione di tali finalita', appare indispensabile trasmettere gli
elaborati costituenti il Piano Straordinario a tutti gli Enti
cointeressati in materia di protezione civile affinche' gli stessi,
prendendo coscienza delle condizioni di rischio esistenti nell'ambito
del territorio di competenza, si attivino ognuno per quanto di
propria competenza.
3. Manutenzione
3.1 Interventi di manutenzione
Per quanto attiene le attivita' di manutenzione si fa espresso
riferimento a quanto riportato nel D.P.R. 14/4/93 "Atto d'indirizzo e
coordinamento recante criteri e modalita' per la redazione dei
programmi di manutenzione idraulica e forestale".
Va altresi' evidenziato che tale atto si riferisce in modo
particolare ad una manutenzione di tipo idraulico (trattata nelle
linee guida idrauliche), per cui di seguito si fara' riferimento
specificatamente ad opere di manutenzione dei versanti fermo restando
la stretta interconnessione dei due fenomeni.
Le finalita' e le caratteristiche degli interventi di manutenzione
sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i
centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi
critici derivanti da carenze dello stato manutentorio degli alvei,
delle opere idrauliche e delle opere di difesa del suolo.
Pertanto, di seguito vista la molteplicita' di casi, si fara'
riferimento ad una serie di interventi, generalmente, limitati e di
semplice esecuzione. Questi, ogni qualvolta sia possibile ed a
seguito di accurate valutazioni di un Geologo, potranno essere
realizzati facendo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica
descritte nelle linee guida del Ministero dell'Ambiente (in
allegato), lasciando in ogni caso al progettista incaricato la
possibilita' di valutare i fenomeni in atto e la soluzione ritenuta
piu' idonea per mitigare lo squilibrio rilevato.
3.2 Costoni rocciosi
In questi casi la manutenzione assume una importanza considerevole,
tenuto conto del fatto che questa va effettuata nelle situazioni che
richiedono interventi mirati attraverso la individuazione di una
serie di situazioni particolari, quali:
- zone nelle quali si puo' verificare di frequente il distacco di
masse lapidee con volumi di limitata estensione;
- zone in cui si rilevano reti riempite di materiale detritico, e/o
fatiscenti o obsolete;
- reti paramassi dissestate o in condizioni di non svolgere piu' le
loro funzioni di contenimento, ecc.
Le attivita' manutentorie possono essere indirizzate quindi verso due
tipi di finalita':
- ridurre la probabilita' dell'evento franoso; br; - restituzione
efficienza alle opere di consolidamento eventualmente presenti in
zona.
Nel primo caso queste potranno, quindi, consistere in una serie di
azioni di dimensioni contenute dirette alla rimozione delle
specifiche cause d'innesco dei fenomeni che spesso precedono la
rottura. Tra queste segnaliamo le azioni di radici nelle fratture, le
azioni del ghiaccio o della pressione dell'acqua nelle fratture,
erosione alla base dei blocchi rocciosi, ecc.).
Nel secondo caso si tratta di realizzare interventi piuttosto
limitati con l'utilizzo prevalente di mano d'opera e senza mezzi
meccanici. Tra questi possiamo individuare in modo non esaustivo:
- realizzazione di opere atte a ridurre l'erosione al piede di
blocchi di roccia fratturati;
- pulizia e ripristino delle reti paramassi ostruite dall'accumulo di
materiale detritico;
- ripristino delle opere di consolidamento soggette a fenomeni di
corrosione, mediante sostituzione di parti o integrazione del sistema
con elementi aggiuntivi;
- ripristino e riqualificazione di opere strutturali lesionate,
mediante rinforzi, ecc.
Al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse economiche potra'
essere opportuno svolgere, durante l'esecuzione delle opere di
manutenzione, tutti quei rilievi in parete che sono spesso resi
impraticabili dall'inaccessibilita' dei luoghi e che risultano di
fondamentale importanza nella progettazione dei piu' impegnativi
interventi di consolidamento.
3.3 Colate di materiale incoerente
Va precisato che nel territorio d'interesse le disastrose colate
rapide di fango, che in Campania negli ultimi anni hanno fatto
registrare una serie di eventi luttuosi, hanno una scarsissima
incidenza nell'ambito del bacino di riferimento in quanto i depositi
piroclastici affioranti in tali aree sono pressoche' nulli e, ove
presenti, gli spessori sono relativamente trascurabili.
Pertanto, nell'ambito del bacino del F. Sele, possono verificarsi
fenomeni di colate rapide soprattutto per mobilitazione di materiali
diversificati per lo piu' detriti e/o depositi alluvionali posti su
versanti in condizioni giaciturali di precario equilibrio.
Nelle zone soggette a questo tipo di rischio, indipendentemente dalla
natura del materiale mobilitato, gli interventi di manutenzione
esplicano una azione fondamentale, considerando che anche in questo
caso l'evento di prima generazione e' scarsamente prevedibile.
Poiche' tra le cause d'innesco principali vengono annoverate le
azioni destabilizzanti operate dalle acque meteoriche, una prima
azione fondamentale, in linea quanto previsto nell'Atto d'indirizzo e
coordinamento (D.P.R. 14/4/93) e' costituita dal controllo del regime
delle acque superficiali.
Tale azione puo' essere esplicata attraverso una serie di interventi
capaci di evitare che un deflusso incontrollato vada man mano
concentrandosi producendo una serie di fenomeni di erosione
accelerata con vistosi effetti non sempre controllabili.
Gli interventi che potrebbero essere facilmente attivati con una
certa rapidita', possono essere, ad esempio :
- verifica e controllo del reticolo drenante superficiale (pattern);
- misure periodiche delle portate idriche defluenti in zona;
- controllo delle eventuali fratture presenti nel terreno;
- controllo del grado di saturazione dei terreni di copertura;
verifica delle condizioni di pressioni neutre in profondita'.
In contemporanea un'altra azione fondamentale che puo' essere
attivata facilmente e rapidamente consiste nel controllo sistematico
dell'efficienza dei manufatti destinati alla riduzione dell'erosione
presenti nella zona d'interesse (bacino e/o sottobacino idraulico).
Una verifica della integrita' delle opere idrauliche condizionanti il
deflusso delle acque superficiali (cunette, briglie, canali, trincee
drenanti, ecc.) e della funzionalita' delle opere destinate alla
protezione degli insediamenti (vasche di laminazione e di accumulo,
ecc.) garantisce un ulteriore margine di sicurezza rispetto
all'innesco di eventuali fenomeni erosionali.
Tra gli interventi che possono essere attivati facilmente, fermo
restando la piena autonomia e responsabilita' del progettista
incaricato, citiamo alcune opere che nella prassi consolidata degli
interventi di consolidamento vengono utilizzati per eliminare o
quanto meno ridurre alcune di queste cause:
- messa in opera e/o l'integrazione su modeste superfici, di specie
arbustive ed arboree capaci di ridurre l'infiltrazione superficiale e
consolidare col proprio apparato radicale gli strati piu'
superficiali;
- la rimodellazione dei versanti;
- la pulizia delle linee impluviali e dei fossi.
Va precisato che oltre alle azioni delle acque meteoriche e di
ruscellamento sopra descritte tra le altre cause d'innesco di
fenomeni franosi vengono annoverate :
- azioni sismiche;
- azioni antropiche.
Nella casistica maggiormente presente nell'ambito del bacino del
Fiume Sele (frane in materiali argillosi o flyschoidi), le operazioni
di manutenzione assumono una importanza fondamentale in quanto
dirette al ripristino della funzionalita' di tutte le opere di
presidio eventualmente esistenti sul versante.
Quindi fermo restando gli interventi finalizzati a ridurre l'afflusso
idrico nelle aree instabili mediante la costruzione di canali di
gronda, trincee drenanti, ecc. e di tutte le opere destinate al
controllo dell'erosione, le attivita' di manutenzione devono essere
improntate fondamentalmente al ripristino di tutte le opere
strutturali presenti sul territorio (muri, paratie, pozzi, ancoraggi,
opere in terra rinforzata, ecc.) che possono aver subito, per una
serie di cause, una perdita di efficienza,
4. Indagini
4.1 Premessa
Secondo la recente normativa in materia di opere pubbliche le
attivita' di progettazione (art.16 L. 11 febbraio 1994 n.109 e
successive modifiche ed integrazioni - testo aggiornato Supplemento
ordinario G.U. n.234 del 5/10/99) evidenzia la necessita' di
procedere alla realizzazione di indagini sin dalla fase preliminare
al fine di definire la soluzione migliore da adottare rispetto alle
problematiche oggetto delle attivita' (nel nostro caso interventi
strutturali per la mitigazione del rischio).