AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2) di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A031 Il comune di ACQUAVIVA COLLECROCE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A032 Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sul territorio si questo comune, per come di seguito: a) nella misura unica del 4 per le abitazioni principali, pertinenze ed aree fabbricabili, con detrazione prima casa pari a L. 250.000; b) nella misura del 6 , per le seconde case, garage e magazzini (art. 8 regolamento I.C.I.); c) gli immobili destinati ad attivita' produttive sono esenti dal tributo; d) le coppie di nuova costituzione, con riferimento all'art. 10 del regolamento I.C.I., sono esenti dal tributo; e) per le famiglie con portatori di handicap, di cui all'art. 11 del regolamento I.C.I., sono esenti dal tributo; f) per gli anziani ed invalidi di cui all'art. 12 del regolamento I.C.I., sono esenti per il 50% del tributo; g) valore dei terreni ed aree fabbricabili, ai sensi del regolamento I.C.I. e per il calcolo del tributo, e' determinato il L. 6.000 al metro quadrato. (Omissis). 02A033 Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, in Euro 124,00 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6 e relarive pertinenze, quali definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.". (Omissis). 02A034 Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2002: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2002 e' stabilita nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille. E' considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille ed anche per le detrazioni per queste previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, purche' accatastati con il codice C1 i negozi, con il codice C3 le botteghe e con il codice C6 le autorimesse, in cui il proprietario eserciti direttamente l'attivita' anche come legale rappresentante o amministratore di Societa'. Tale aliquota vale per un solo immobile commerciale. Eventuali comproprietari diversi dai parenti fino al secondo grado scontano l'aliquota del 6 (sei) per mille; 1) e' approvato, in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto: la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata ad Euro 129,00; ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 129,00 per: A. disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno n. 2 (due) anni a far data dal 1o gennaio 2002; B. inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno 2001; C. lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi; D. lavoratori in cassa integrazione; E. nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%); F. coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2001; PER POTER FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (Euro 129,00) E' NECESSARIO CHE: nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita' immobiliari sul territorio nazionale; Il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annue (pari ad Euro 9.296,22), incrementata di L. 2.000.000 (pari ad Euro 1.032,91) per ogni componente in piu' rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale e' elevato a L. 28.000.000 (pari ad Euro 14.460,79); viene - inoltre - riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 129,00 a quei proprietari che, per i motivi di anzianita' o di infermita', siano residenti presso un Istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con alleagato certificato di degenza o di ricovero. (Omissis). 02A035 Il comune di ALBOSAGGIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, gia' in vigore dell'anno 1994. (Omissis). 02A036 Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare nel cinque virgola cinquanta per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; dare atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02A037 Il comune di ALTOMONTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare in misura diversificata l'aliquota dell' I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002 e cioe' del 6 per mille per le abilitazioni occupate e del 7 per mille per le abitazioni non occupate e/o tenute a disposizione; 3. di stabilire nella misura unica Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale; (Omissis). 02A038 Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliq. ===================================================================== |Persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare| |adibita direttamente ad abitazione principale e | 1 |relative pertinenze. | 5 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari non adibite direttamente a prima | 2 |abitazione (e relative pertinenze) | 6,50 --------------------------------------------------------------------- 3 |Tutti gli altri soggetti passivi | 6 Riduzioni e le detrazioni d'imposta: ===================================================================== |Tipologia degli immobili nonche' categorie di | |soggetti in situazioni di particolare disagio | N.D.| economico-sociale |Riduzione Imposta ===================================================================== |Persone fisiche soggetti passivi per unita' | |immobiliare adibita direttamente ad abitazione| 1 |principale. | Euro 103,29 (Omissis). 02A039 Il comune di ANZOLA dell'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002 nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativi all'abitazione principale e nel 5,5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili relativa a tutti gli altri beni; aumentare la detrazione I.C.I. da Euro 103,29 a Euro 216,00 per l'anno 2002 allorche' ricorrano le seguenti situazioni: nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a Euro 11.116,72 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a Euro 7.411,16 - i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di eta' alla data del 1o gennaio 2001 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa; coppia di coniugi con almeno quattro figli di eta' inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es.: figli studenti con eta' inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a Euro 31.762,09; coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente Euro 10.587,36 aventi un figlio con eta' inferiore ai 18 anni al 1o gennaio 2001 che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero: invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con impossibilita' di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore; invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita; (Omissis). 02A0310 Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille; altri immobili: 6 per mille; abitazioni non locate: 6,5 per mille; 2. di applicare la sola detrazione di imposta di Euro 103,29 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo e comunque una sola volta per ogni soggetto passivo. (Omissis). 02A0311 Il comune di ARGENTA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille ad eccezione delle seguenti fattispecie: a) aliquota nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: - recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'inagibilita' o inabitabilita' dell'unita' immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale; - recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona A ai sensi dell'art. 29 delle "norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale"º per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 tipo A e tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere c) e d) dell'art. 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978, n. 457; - recupero di sottotetti. Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati; b) aliquota nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; c) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni a partire dalla data di inizio dell'attivita' idustriale e/o artigianale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni; d) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati, gia' esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni a partire dalla data di avvio dell'attivita' industriale e/o artigianale, attestata da specifica dichiarazione rilasciata dallo sportello unico per le attivita' produttive del comune; e) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. Si precisa che per "alloggio non locato" deve intendersi l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), ad eccezione delle seguenti fattispecie (per le quali si applica l'aliquota ordinaria): 1 - unita' immobiliari tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; 2 - unita' immobiliari date in comodato o in uso gratuito a terzi; 3 - unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; 4 - unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio e' rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza. Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2), 3) e 4) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001; f) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture "a frutteto", posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo all'avvenuto nuovo impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni; g) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle politiche agricole che riconoscono l'eccezionalita' delle calamita' atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla legge n. 185/1992; 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di dare atto, altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, che la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed itegrazioni, viene elevata da Euro 103,291 a Euro 258,228 esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalita' sottoindicate: a) pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 8.197,72; b) pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 13.238,34, aumentato di Euro 1.012,77 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali; c) disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 13.238,34, aumentato di Euro 1.012,77 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali. I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001, apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio. I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2002, fatta salva la potesta' del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge. (Omissis). 02A0312 Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per le abitazioni principali, 6 per gli altri fabbricati e 5 per le aree edificabili. (Omissis). 02A0313 Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille. (Omissis). di elevare la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 258,23. (Omissis). 02A0314 Il comune di BADIA PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). 02A0315 Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni: ordinaria nella misura del 6,5 per mille; abitazione principale nella misura del 5 per mille; misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 113,62; 2. dare atto che ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., le unita' immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni. 3. dare atto altresi' che la categoria catastale che deve godere dell'agevolazione per l'abitazione principale e' la categoria A e le pertinenze (cat. C/2 o C/6) facenti parte della stessa unita' immobiliare. (Omissis). 02A0316 Il comune di BAISO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, omissis, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 154,94 (legge n. 622/1996, art. 3, comma 55). (Omissis). 02A0317 Il comune di BARICELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. 2. di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue: al 5,4 per mille per: abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale; abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; al 7 per mille: per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione; al 3 per mille: per le abitazioni principali concesse in locazione a canone concordato secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 431/1998; al 4 per mille: per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attivita' imprenditoriali purche' si tratti di fabbricati costruiti dopo il 1o gennaio 2002 e purche' si tratti di immobili strumentali per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purche' asseriti al fabbricato strumentale) e D; 3. di determinare in Euro 41,32 (pari a L. 80.000) l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 2002, esclusivamente nei casi e con le modalita' stabilite nell'allegato A al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge; 5. di dare atto che: per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata ne' data in comodato a terzi per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione; i contribuenti che intendono avvalersi dell'aliquota agevolata del 3 per mille debbono comprovare il diritto all'agevolazione presentando apposita dichiarazione sostitutiva o copia del contatto di locazione a canone concordato; per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A, arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legiaslativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14; la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento; l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). ALLEGATO A alla delibera n. 200 del 29. 12. 2001 SERVIZIO TRIBUTI L'Amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2002, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento della detrazione di Euro 41,32 (pari a L. 80.000) da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) gia' prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di Euro 144,61 (pari a L. 280.000), sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati: 1. a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; c) essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 7.230,40 (pari a L. 14.000.000) - (reddito di riferimento 2001 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione); 2. a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidita' superiore all'80%; c) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 10.329,14 (pari L. 20.000.000) - (reddito di riferimento anno 2001 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione). PROCEDURA Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 144,61 (pari a L. 280.000). La predetta dichiarazione dovra' essere inviata entro il termine fissato per il versamento dell'imposta per il 2002, all'Ufficio Tributi del Comune di Baricella, via Roma n. 76 - 40052 Baricella (BO). I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02A0318 Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 nella misura 5,5 per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A0319 Il comune di BARONISSI (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota I.C.I. anno 2002 "ordinaria" 7 per mille; aliquota I.C.I. anno 2002 "abitazione principale e sue pertinenze" 5,5 per mille; aliquota I.C.I anno 2002 "abitazione concessa in locazione alle condizioni della legge n. 431/98 e dell'accordo territoriale del 24 febbraio 2000" 6 per mille; aliquota I.C.I. anno 2002 "abitazione non locata, per la quale non risulta essere registrato da almeno due anni contratto di locazione" 9 per mille; aliquota I.C.I. anno 2002 "abitazione non venduta o non locata da imprese di costruzione" 7 per mille; detrazione abitazione principale Euro 103,29; riduzione d'imposta deI 50% "fabbricati dichiarati inagibili". (Omissis). 02A0320 Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.I.: aliquota del 5 per mille per: a) abitazione principale del contribuente e relativa pertinenza (si intende per pertinenza l'unita' immobiliare classifcata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7, durevolmente asservita all'abitazione principale ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare, per non piu' di una pertinenza per abitazione principale); b) abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale; aliquota del 6 per mille per: a) fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D; b) abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; aliquota del 7 per mille per: a) fabbricati classificati nella categoria catastale A/10: b) abitazioni non locate; c) fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione; d) altri fabbricati; e) terreni agricoli; f) aree fabbricabili; 2. di stabilire che nei casi di: abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale; abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; per poter beneficiare delle relative aliquote agevolate, il soggetto passivo e' tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da presentarsi entro il 31 dicembre 2002. La suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste. Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni gia' dichiarate per il 2001 dovranno essere comunicate sempre entro il 31 dicembre 2002; 3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale: Euro 104, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale; ulteriori Euro 52, per una detrazione massima complessiva pari a Euro 156, per la seguente categoria di contribuenti: pensionati con un reddito familiare lordo complessivo, come risultante ai fini irpef per l'anno 2001, inferiore a Euro 11.000; stabilendo che il beneficio dell'ulteriore detrazione compete a domanda dell'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto dle Presidente della Repubblica 445/2000. (Omissis). 02A0321 Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato, il 5 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) 5,5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; 3) 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; 7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo di lucro; 8) 2 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; 9) 6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 10) 7 per mille per gli alloggi non locati; di determinare, per l'anno 2002, in Euro 104,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per: a) l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; (Omissis). 02A0322 Il comune di BELLOSGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. omissis; 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), omissis, nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili (prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale (prevista dalIart. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504); 3. Omissis (omissis). 02A0323 Il comune di BERGEGGI (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per le motivazioni citate in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 5 per mille - unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 6 per mille - per immobili destinati ad attivita' produttive (cat. C1 - C3 e gruppo D); 6 per mille - per i terreni ricadenti in aree edificabili; 4 per mille - per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e per i casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.; 2. di confermare l'importo della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura stabilita con deliberazione di G.C. n. 3 del 20 gennaio 2000 e fatta propria con delibera C.C. n. 4 del 24 febbraio 2000 di L. 300.000 (pari a Euro 154,94). (Omissis). 02A0324 Il comune di BESANA in BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002, nel seguente modo: nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria valida per tutti gli immobili non compresi nel punto successivo. nella misura del 5,6 per mille per le unita' immobiliari adibite a: a) abitazione principale di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 2. di confermare in Euro 103,29 ( pari a L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02A0325 Il comune di BIELLA ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta sugli immobili come segue: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati; 7 per mille; aliquota per gli immobili locati in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02A0326 Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente; 5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. L'inagibilita' o l'inabitabilita' sono accertate dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (Omissis). 02A0327 Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A0328 Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, determinate con deliberazione di C.C. n. 9 del 3 marzo 1999, esecutiva, e vigenti nell'anno 2001 nelle sottoindicate misure: immobili adibiti ad abitazione principale: 4,75 per mille; altri immobili: 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Hanno lo stesso trattamento dell'abitazione principale le sue pertinenze e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta come meglio specificato nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta. (Omissis). 02A0329 Il comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2002, le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; costituiscono pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. L'assimilazione ai fini delII.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna unita' immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza. Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovra' presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente. b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unita' come abitazione principale. Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille trovera' applicazione per l'intero arco dell'anno allorche' il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al 30 giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno; 2. elevare l'importo della detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) - prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - a Euro 258,23 (L. 500.000), dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. Il beneficio dell'elevazione e' esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1. lett. a). (Omissis). 02A0330 Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b); b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze ed abitazioni date in comodato gratuito a parenti ed affini entro il 2o grado, come da regolamento; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3. di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata: ===================================================================== componenti della famiglia | limiti di reddito Euro | detrazione ===================================================================== 1 | 8.090,00 | 206,58 2 | 10.113,00 | 206,58 3 | 12.134,00 | 206,58 4 | 14.156,00 | 206,58 5 | 16.135,00 | 206,58 6 | 18.200,00 | 206,58 7 | 21.025,00 | 206,58 (Omissis). 02A0331 Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002: in Euro 180,76 (L. 350.000) la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore catastale non superi Euro 43.382,38 (L. 84.000.000) di valore catastale; in Euro 134,28 (L. 260.000) la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di Euro 43.382,38 (L. 84.000.000) di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio di bilancio. 2. di confermare per l'anno 2002 quanto gia' previsto per il 2001 in materia di agevolazioni; 3. di confermare per l'anno 2002: l'aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili posseduti dalle I.P.A.B.; l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi, quali: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale "A"; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili; 4. di confermare per l'anno 2002: l'aliquota al 5 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. (Omissis). 02A0332 Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille; 2. di determinare altresi', per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale nonche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione annua di Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota. (Omissis). 02A0333 Il comune di BOTTANUCO (provincia di Bergamo) ha adottato il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come appresso: aliquota ordinaria del 7 per mille; aliquota del 6 per mille per la prima casa. Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento di disciplina per l'applicazione dell'I.C.I. le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa. detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,30; uteriore detrazione di Euro 62 per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile con un grado di invalidita' del 75% ed aventi un reddito famigliare non superiore a Euro 12.230,50. Tale agevolazione e' subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante sia il grado di invalidita' che il reddito. (Omissis). 02A0334 Il comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, omissis, per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 5 per mille, per Iabitazione principale e sue dirette pertinenze; b) 6,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3, cinquantatreesimo comma e segg. della legge n. 662/1997 nonche' decreto legislativo n. 446/1997; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02A0335 Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi, e del 5 per mille per le unita' immobiliari non locate; 2. di darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000 (duecentomlla) pari ad Euro 103,29 tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del codice civile n. 10 del 17 febbraio 2000 per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale. (Omissis). 02A0336 Il comune di BROGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000 (Euro 103,29); 3. di aumentare la detrazione da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 500.000 (Euro 258,23) in presenza di situazioni di disagio sociale come individuate in premessa; 4. di dare atto che l'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura di cui al punto 1. (Omissis). Per l'anno 2002, si individua, pertanto, la seguente situazione di carattere sociale: abitazione occupata da nucleo familiare con handicappati e disabili (con invalidita' superiore al 66%) la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; Le condizioni debbono sussistere alla data del 1o gennaio 2002. In presenza di tali situazioni la detrazione d'imposta per l'abitazione principale viene aumentata da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 500.000 (Euro 258,23). Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale. Tale agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultano nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile (fabbricati o terreni). (Omissis). 02A0337 Il comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A0338 Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nel rispetto delle esigenze d'equilibrio di bilancio, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., cosi' determinate: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta 5,5 per mille per abitazione principale e terreni (agricoli); di proporre al Consiglio di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per le abitazioni principali. (Omissis). 02A0339 Il comune di BUTTAPIETRA (provincia di Verona) ha adottato, il 2 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002. (Omissis). 02A0340 Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille a favore di: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con cotratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza; abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta. aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'articolo 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 3. di stabilire anche per il corrente anno l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e sue pertinenze. 4. di stabilire l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29 anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unita' immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; in nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unita' immobiliare potra' superare l'importo massimo stabilito. (Omissis). 02A0341 Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, di confermare la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale (come da art. 3 comma 55 della manovra finanziaria 1998). (Omissis). 02A0342 Il comune di CALTO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., nella misura del 5,75 per mille e di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in lire 200.000. (Omissis). 02A0343 Il comune di CALVATONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 5 per mille; c) terreni agricoli 5 per mille; d) aree edificabili 5 per mille; e) aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 4 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 4 per mille; Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997; g) aliquota agevolata per un periodo massimo di tre anni per i soli fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili 4 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A0344 Il comune di CAMISANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di fissare in L. 240.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione. (Omissis). 02A0345 Il comune di CAMPLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille; 2. determinare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 113,62 (art. 8 del D.Lgs. n. 504/92) come sostituito dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/96). 3. Comunare la predetta aliquota al concessionario per la riscossione competente per la circoscrizione di questo comune. (Omissis). 02A0346 Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02A0347 Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, la seguente struttura dell'I.C.I.: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille; detrazione per la prima abitazione Euro 150,00. (Omissis). 02A0348 Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote I.C.I. anno 2002: a) unita' immobiliari abitazione principale ed adibite ad abitazione principale locate a residenti, 5,5 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione locate a non residenti, sfitte, tenute a disposizione ed unita' immobiliari categoria A/10, 7 per mille; c) unita' immobiliari categoria B, C, C/1, D, 6,5 per mille; detrazione spettante L. 200.000. (Omissis). 02A0349 Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale: aliquota 6 per mille; terreni agricoli: aliquota 7 per mille; aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; altri fabbricati: aliquota 7 per mille. 2. di confermare in Euro 129,00 (L. 250.000 circa) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A0350 Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le agevolazioni deliberate per l'anno 2001 come risulta dalla deliberazione consiliare n. 5 del 29 gennaio 2001; 1. di stabilire che le agevolazioni l.C.l. per l'anno 2002 sono le seguenti: a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale; 5,5 per mille per le pertinenze delle case locate con regolare contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo alla data del 01/06 dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno tre mesi; 5,5 per mille per le pertinenze delle case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1o grado residenti nel comune di Canzo alla data del 01/06 dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno tre mesi; b) nei casi di ristrutturazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1978 art. 31 comma 1 lettera c), d), e), d'immobili ubicati nel centro storico, cosi' com'e' individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata a partire dalla data d'ultimazione lavori e fino al 31/12 del quinto anno solare successivo. Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2002: 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione secondaria. Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote I.C.I. fino l'anno 2007, la definizione dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno. 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 3. di stabilire per l'anno 2002, com'e' definito con deliberazione di C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 1 al 2o comma del vigente regolamento l.C.l.: ===================================================================== Zone Omogenee | Valore aree fabbricabili ===================================================================== Resideziali | Euro 103/mq Produttive | Euro 52/mq Commerciali | Euro 129/mq Turistiche | Euro 129/mq 4. Di fissare in Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unita' immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita' superiore al 70%. (Omissis). 02A0351 Il comune di CARBONERA (provincia di Treviso) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Sono determinate, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando atto che sono applicate nella stessa misura dell'anno 2001, e precisamente: a) del 5,5 per mille, aliquota ordinaria, per terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati; b) deI 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie: abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri Comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992); abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi. Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovra' essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968; c) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); 2. e' determinata, per l'anno 2002, in Euro.... 124,00, pari a L. 240.097, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come individuate al comma 2, dell'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER); e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2o grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purche' la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; f) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 02A0352 Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune, nella misura del 5 per mille. 2. di dare atto che non e' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del medesimo decreto. (Omissis). 02A0353 Il comune di CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando quella gia' determinata per l'anno 2001; di determinare, inoltre, per l'anno 2002 quale detrazione per l'abitazione principale, nella misura unica, la somma di L. 200.000 anch'essa gia' determinata per l'anno 2001. (Omissis). 02A0354 Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 4,5 per mille Abitazione principale; 6,5 per mille Altri immobili; di estendere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale alle pertinenze intendendosi come tali quelli appartenenti alle categorie catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 autorimesse); di applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale; di confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A0355 Il comune di CASALBUTTANO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'l.C.l. - imposta comunale sugli immobili - in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: 1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 3,5 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3,5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 3,5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta; 4. di rinviare al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui al titolo IV del citato regolamento; 5. (omissis). 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; 7. (omissis). (Omissis). 02A0356 Il comune di CASALGRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare e confermare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille; 2) di stabilire e di confermare, per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: - ; detrazione d'imposta: Euro 104,00. (Omissis). 02A0357 Il comune di CASALPUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: A) 5 per mille per l'abitazione principale; B) 5 per mille per gli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 lettera d) del decreto legislativo n. 114/98, purche' direttamente condotti; C) 4 per mille per gli immobili oggetto di interventi volti a (art. 1, comma 5, legge n. 449/97): recupero unita' immobiliari inagibili o inabitabili; recupero immobili di interesse artistico o architettonico situati nei centri storici (ai sensi del D.L. n. 490/01 e dell'elenco norme tecniche di attuazione del PRG); realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. D) 6 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nelle lettere A, B, C; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.: Euro 104,00 annue, pari a L. 201.372 annue, per l'abitazione principale del contribuente I.C.I.; Euro 154,00 annue, pari a L. 298,185 annue, per l'abitazione principale posseduta da persone appartenenti alle seguenti categorie, ed in possesso della sola abitazione ed eventuale box: pensionati, di eta' superiore a 65 anni con solo reddito da pensione non superiore a Euro 7.230,40 (una persona) oppure Euro 10.845,59 (due o, piu' persone); famiglie di sei o piu' persone, in possesso della sola abitazione e box con imponibile IRPEF di Euro 30.987,41 piu' Euro 5.164,57 per ogni ulteriore componente. (Omissis). 02A0358 Il comune di CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,5 per mille - immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 7 per mille - immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille - immobili non locati; 7 per mille - aree edificabili; di fissare a Euro 103,29 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente. (Omissis). 02A0359 Il comune di CASSANO allo IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze nella misura minima di Euro 103,29 (pari a lire duecentomila) nei modi e nei termini di legge; 2) di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come e' previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis). 02A0360 Il comune di CASSANO d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille; 2. la suddetta aliquota e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze, in conformita' al regolamento in vigore; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di Euro 129,114. (Omissis). 02A0361 Il comune di CASTAGNARO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: aliquota ordinaria 6,25 per mille; aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29); aumento della detrazione per abitazione principale a L. 280.000 (Euro 144,61) a favore dei nuovi nuclei familiari costituiti a partire dal 1o gennaio 1997" (Omissis). 02A0362 Il comune di CASTEGNERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: 5 per mille abitazione principale; 6 per mille tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle aree fabbricabili; 7 per mille aree fabbricabili; 2) di confermare una detrazione di Euro 103,30 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi: soggetto passivo ove dimora abitualmente nella sua abitazione; soggetto anziano o disabile, con la sola pensione sociale, residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purche' l'abitazione, non locata, sia posseduta dallo stesso a titolo di proprieta' o di usufrutto e che il soggetto vi dimorasse prima del suo trasferimento in istituto di ricovero o sanitario; soggetto passivo che dimora in abitazione a riscatto a condizione che l'assegnatario vi risieda stabilmente e non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale. (Omissis). 02A0363 Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni; 2) di stabilire altresi' nell'importo di Euro 186,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/96. (Omissis). 02A0364 Il comune di CASTEL d'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge di Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). 02A0365 Il comune di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di aumentare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille, per le altre tipologie di immobili; 3. di confermare in Euro 103,29 (L. 200.000) annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione. (Omissis). 02A0366 Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria 6,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti; b) aliquota ridotta 4,4 per mille, da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 46 del 21 dicembre 1998, successivamente modificate con delibere consiliari n. 5 del 9 febbraio 1999, e n. 2 del 27 febbraio 2000, che per chiarezza si elencano di seguito: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al primo grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; c) aliquota ridotta 6 per mille, da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota maggiorata 9 per mille, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da applicare agli alloggi non locati; 2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta: Euro 103,29 (L. 200.000) da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del succitato regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 02A0367 Il comune di CASTEL GUELFO di BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 5 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille. aliquota ridotta nella misura deI 5,3 per mille esclusivamente in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art, 12-bis del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario; b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 12-bis del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 19 del vigente regolamento l.C.I.; c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 12-bis del vigente regolamento l.C.I.); detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 103,29. un'ulteriore detrazione di Euro 61,98 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale), in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprieta' o d'usufrutto successivamente aI 30 giugno 2002) presentino all'Ufficio Tributi idonea autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni: condizione generale: possesso (a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva) da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto; ulteriori condizioni: A) - Pensionati: avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001; essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini IRPEF riferiti all'anno 2001; fino a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007) pro-capite con l'aggiunta della somma di Euro 1.549,37 (L. 2.999.999) per ogni persona a carico ai fini fiscali; B) - Famiglie con basso reddito: contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito al 2001 non superiore a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007) pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia; C) - Famiglie con presenza di disagio: contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 70% o anziani non autosufficienti. Reddito pro capite complessivo annuale ai fini IRPEF riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007), con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di Euro 7.230,40 (L. 14.000.007) per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente. La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini. L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni. (Omissis). 02A0368 Il comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che per il periodo d'imposta relativa all'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siano rideterminate nella seguente misura: 1.1) 5 per mille: a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti cosi' individuati: possessori residenti; detrazione per abitazione principale : Euro 103,29; la detrazione e' aumentata a Euro 154,93 per i residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: Persone anziane: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare; avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1oo gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione non superiore a Euro 5.164,57 annui lordi, riferito all'anno 2001, aumentato di Euro 2.582,28 per ogni familiare a carico. Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna prorieta' immobiliare; nucleo familiare composto, al 1o gennaio 2002, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona; reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare; Famiglia con persona portatrice di handicap: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare; nucleo familiare composto, al 1o gennaio 2002, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative; reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare; Famiglie numerose: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1oogennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare; nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1o gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 25.822,84 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente superiore a cinque; b) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). L'assimilazione opera cosi' come indicato nell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; detrazione: rientra nella detrazione per abitazione principale e nei limiti della stessa; c) alloggio locato con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale; senza detrazione; d) alloggio concesso dal titolare del diritto reale di godimento (proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado con contratto debitamente registrato; senza detrazione; 1.2) 7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati; 1.3) 9 per mille: alloggi posseduti e non locati, per i quali non risultano contratti di locazione registrati da almeno due anni. (Omissis). 02A0369 Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che confermano le misure gia' fissate per l'anno 2001: ===================================================================== N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote ===================================================================== 1. | Immobili in genere | 4 per mille 2. | Abitazione principale | 4 per mille 2. di fissare, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli immobili | | nonche' categorie di soggetti | | in situazione di particolare | Detrazione d'imposta (Euro in N.D.| disagio economico-sociale | ragione annua) ===================================================================== | | Lire Euro --------------------------------------------------------------------- |Soggetti pensionati | |ultrasessantenni alla data del | |1o gennaio 2002 con reddito | |complessivo, prodotto da | |pensione, terreni e fabbricati,| |non superiore ad Euro | 1 |6713.93968 (L. 13.000.000). | 500.000 258.22844 (Omissis). 02A0370 Il comune di CASTELLETTO d'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A0371 Il comune di CASTELLO d'AGOGNA (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis). Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Aliquote e detrazioni anno 2002 Abitazione principale: 6 per mille; Altri fabbricati: 7 per mille; Terreni agricoli: 7 per mille; Aree fabbricabili: 7 per mille. Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,30. (Omissis). 02A0372 Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta al 4,75 per mille: a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica; b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione; aliquota elevata al 6 per mille: a) alle abitazioni non locate. Di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura annua di Euro 103,29; Di elevare a Euro 154,94 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato avente reddito complessivo annuo di importo non superiore a Euro 7.230,40; b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a Euro 11.362,05 maggiorato di Euro 3.615,20 per ogni pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/8 - A/9 - A/10; c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a Euro 18.592,45; di determinare i seguenti criteri applicativi: 1) il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale dovra' dichiarare: nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 154,94; 2) la richiesta dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio tributi del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale 1, entro il mese di giugno 2002; 3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta; 4) l'Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze, liberamente individuate dal contribuente in numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel catasto fabbricati. (Omissis). 02A0373 Il comune di CASTELNOVO di SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare le aliquote l.C.l. per l'anno 2002 cosi' distinte: 1 - aliquota agevolata del 5,5 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano: A) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: * C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita'; * C/6 (garage) limitatamente a due unita'; * C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita', destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); a*) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto a*) - (5,5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unita' immobiliare non sia stata concessa in locazione; B) immobili locati (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato); 1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta'; * per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione (si precisa che in attuazione dell'art. 16, comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto, in quanto rientranti nella fattispecie): a) copia del contratto registrato presso l'Ufficio del registro; b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia gia' negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta'; 2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1) e' concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati"). Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta; C) unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 1o grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1, lettera c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.; * per usufruire dell'aliquota di cui al punto c) - (5,50 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente; D) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; E) gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.; 2 - Aliquota ordinaria deI 6,2 per mille: a) fabbricati diversi dalle abitazioni; b) aree fabbricabili; c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4 in appendice) d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente; f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili; g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente; h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75); 3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario. avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente; 4 - Detrazione di Euro 104. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale (ecc... e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: * unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; * alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.; * unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; * le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5 - Riscossione diretta. Si riconferma la riscossione diretta dell'I.C.I. anche per l'anno 2002, ricordando che il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 12002440 intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto - I.C.I. - servizio tesoreria. APPENDICE Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.: 1) all'art. 12, comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento; 2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi; 3) all'art. 8, comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'abitabilita', le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dall'ottenimento dell'abitabilita'. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assggettata ad imposizione come fabbricato; 4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 5) all'art. 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo, n. 504/1992, l'imposta e' ridotta deI 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale; c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. * Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni. (Omissis). 02A0374 Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 6,5 per mille aliquota ordinaria. Detrazioni: Euro 104,00 per abitazione principale e relative pertinenze; Euro 130,00. a) per abitazione principale a favore di nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge; b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%. (Omissis). 02A0375 Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, per ogni tipologia d'immobile; stabilire per l'anno 2002 la deduzione d'imposta per l'abitazione principale in Euro 104,00. .Convertire in euro le sanzioni in misura fissa per troncamento elminando i decimali, art. 51, decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. (Omissis). 02A0376 Il comune di CASTIGLIONE dei PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 6,50 per mille; 2. aliquota ridotta: 5,50 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, cosi' come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.; 3. aliquota agevolata: 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi: a) volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, d) tesi all'utilizzo dei sottotetti. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione di Euro 104,00. (Omissis). 02A0377 Il comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (provincia di Teramo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare, (omissis), nella misura unica dl 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002. (Omissis). 02A0378 Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). L'aliquota ordinaria da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 e' stabilita nella misura del 5 per mille; resta fissata al 4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale o dati in locazione gratuita a parenti fino al 3o grado; 2. fissare, nell'importo massimo di lire 250.000, la detrazione prevista per l'unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (Omissis). 02A0379 Il comune di CAVENAGO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere inalterata, (omissis), l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le altre condizioni determinate per l'anno 2001 con deliberazione n. 32 del 12 febbraio 2001. (Omissis). 02A0380 Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata, come previsto dalla legge 449/1997, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del decreto legislativo 490/1999 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15 aprile 1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L' aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A0381 Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: terreni agricoli: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; abitazione principale: 7 per mille; altri fabbricati: 7 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2002 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate: abitazione principale: Euro 103,29 annue; 3. di dare atto che il valore delle aree fabbricabili e' pari a Euro 79,61/mq per aree con destinazione d'uso residenziale ed e' pari a Euro 39,00/mq, per aree con destinazione d'uso industriale ed artigianale. (Omissis). 02A0382 Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) e relative detrazioni d'imposta espresse in euro; 1. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di Euro 104,00); 2. aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni: a) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A0383 Il comune di CERVESINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; 3. di comunicare copia della presente deliberazione agli Uffici interessati ed al funzionario responsabile dell'attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza. (Omissis). 02A0384 Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di lasciare invariata per l'anno 2002 Ialiquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione e al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le restanti categorie; 3. di confermare per Ianno 2002 la detrazione per Iabitazione principale in Euro 103,30 corrispondente a L. 200.000; 4. di confermare per Ianno 2002 la detrazione per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I. in Euro 129,12 corrispondente a L. 250.000; (Omissis). 02A0385 Il comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili; di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione): l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale; di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate; di elevare da Euro 103,29 a Euro 154,94 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. (Omissis). 02A0386 Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I ordinaria nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e di fissare la relativa detrazione d'imposta nella misura di Euro 104,00; 3. di confermare per l'anno 2002 l`aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero; (Omissis). 02A0387 Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta ccmunale sugli immobili (I.C.I): a) aliquota nella misura del 5 per mille (cinque per ogni mille lire) del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case non affittate e dei fabbricati appartenenti alla categoria D; b) aliquota nella misura del 6 per mille (sei per ogni mille lire) del loro valore sui fabbricati appartenenti alla categoria D; c) aliquota nella misura del 7 per mille (sette per ogni mille lire) del valore degli immobili per le case non affittate ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2. della legge 662/1996; d) aliquota nella misura deI 5 per mille (cinque per ogni mille lire) del loro valore per fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado nonche' a collaterali di secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale; e) aliquota agevolata nella misura del 3 per mille (tre per ogni mille lire), ai sensi dell'art. 1, comma 55, punto 3. della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali' oppure all'utilizzo di sottotetti, con la precisazione che detta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; f) detrazione di Euro 104,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l'unita' immobiliare adlibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/1996; g) detrazione di Euro 52,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per i fabbricati di cui al precedente punto c), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/1996. Tale detrazione e' alternativa e non in aggiunta a quella prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 02A0388 Il comune di CIVIDALE del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, l'aliquota applicabile e' pari al 4,5 per mille; per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale l'aliquota applicabile e' pari al 5,8 per mille; 2. di stabilire che per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 (Lire 201.372) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A0389 Il comune di CIVITANOVA MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2002, le rimanenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura prevista per l'anno 2001. (Omissis). 02A0390 Il comune di COAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) aliquota unica del 6 per mille; 2) detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02A0391 Il comune di CODOGNO (provincia di Lodi) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2002, nella misura del 5,75 per mille, per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni: abitazioni sfitte, intendendosi per esse le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) abitabili ai sensi delle norme edilizie ed igienico-sanitarie e di fatto non utilizzate, per le quali l'aliquota viene fissata al 7 per mille; unita' immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero richiedenti una concessione edilizia: aliquota stabilita nella misura dell'1 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, 449; 2. di riconfermare, anche per l'anno 2002, le seguenti detrazioni per l'abitazione principale: L. 200.000, Euro 103,29 detrazione ordinaria; L. 300.000 detrazione da effettuare nella circostanza di proprietari di unica abitazione il cui reddito familiare imponibile pro-capite non superi L. 11.000.000, Euro 5.681,02, sulla base della dichiarazione dei redditi del 2001. (Omissis). 02A0392 Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 7 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione: aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8 comma 2 secondo periodo del decreto legislativo 504/1992; aliquota del 5,5 per mille per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali; aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, cosi' come consentito dall'art. 2 comma 4 della legge 431/1998; aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori; aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori; aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; esenzione per i terreni agricoli (purche' non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria); 2. di determinare, per l'anno 2002, in L. 200.000 - Euro 103,29 l'importo della detrazione annua per abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'. (Omissis). 02A0393 Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di prendere atto della delibera della Giunta Comunale n. 2 del 18 gennaio 2002, che determina per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A0394 Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota I.C.I. unita' abitativa principale 5,5 per mille; aliquota altri immobili 6 per mille; aliquota unita' abitative sfitte 7 per mille; lasciando inalterata la detrazione per l'unita' abitativa principale in euro 103,29 (L. 200.000). 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'unita' abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994 n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge 662/1996 verra' mantenuta in euro 103,29 (L. 200.000) per l'anno 2002 e deliberata dal Consiglio comunale in sede di modifica del relativo regolamento per l'applicazione dell'imposta. 3. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 cosi come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. 4. di considerare direttamente adibita ad unita' abitativa principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 cosi come modificato dall'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. 5. di comunicare al Ministero delle finanze, direzione compartimentale del territorio per la Regione Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Sezione staccata di Vercelli, le aliquote I.C.I. applicate nelle misure appena sopra evidenziate per l'anno 2002, congiuntamente alla detrazione per l'abitazione principale stabilita in euro 103,29 (L. 200.000) che verra' stabilita dal Consiglio comunale in sede di modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta. 6. di provvedere, altresi', all'inoltro della sopracitata comunicazione, comprensiva di numero e data relativa alla delibera adottata, al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile, direzione centrale finanza locale e servizi finanziati, a seguito circolare telegrafica F.L. 26/1995 datata 3 novembre 1995, trasmessa a questo Comune dalla Prefettura di Biella in data 30 novembre 1995 e pervenuta l'11 dicembre 1995. (Omissis). 02A0395 Il comune di Cossogno (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A0396 Il comune di Costa Serina (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazioni principali e relative pertinenze 5,5 per mille; b) categoria catastali C/1 - Negozi e botteghe 5 per mille; c) categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni 5 per mille; d) altri immobili non precedentemente elencati 6,5 per mille; e) aree fabbricabili 6 per mille; applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dalla vigente legislazione di Euro 103,29 (L. 200.000); assimilazione alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al primo grado, a condizione che venga formato un nuovo nucleo familiare formato da almeno due persone residenti e che venga presentato entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 446/1997; assimilazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A0397 Il comune di Costacciaro (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per tutte le situazioni tassabili e la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000, pari ad Euro 113,62. (Omissis). 02A0398 Il comune di Costermano (provincia di Verona) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune come segue: aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale; aliquota del 7 per mille ordinaria; aliquota deI 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni; aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte; detrazione per l'abitazione principale euro 105,00; con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di euro 105,00 viene applicata solo all'abitazione di cui all'art. 11, comma 2 e 3, lettere a), c) e), f) del vigente regolamento sull'I.C.I.. (Omissis). 02A0399