ALLEGATO A Istruzioni per la compilazione - Introduzione Modello 730 1 INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI 1.1 Perche' conviene questo modello Il modello 730, riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, presenta numerosi vantaggi: e' piu' semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione, in tempi molto piu' rapidi. Il modello 730 e' composto da una parte iniziale con i dati anagrafici (detta "frontespizio") e da alcune sezioni chiamate "quadri". Alcune parti del modello vanno compilate sempre, altre devono esserlo solo in alcuni casi ad esempio, in caso di variazioni rispetto all'anno precedente). In questa introduzione diamo alcune informazioni di carattere generale sul modello 730 e illustriamo il percorso che il contribuente deve seguire per una corretta compilazione. 1.2 La prima cosa da fare La prima cosa che il contribuente deve fare e' controllare se e' tenuto o meno a fare la dichiarazione. Nel paragrafo 2, a pagina 5, sono indicati i casi in cui si e' esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non vi sia obbligato il contribuente rimane pero' libero di presentare ugualmente la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1997 o derivanti da acconti versati nello stesso anno. Una volta verificato che ha l'obbligo (oppure l'interesse) a presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare se ha diritto meno a utilizzare questo modello cosa che non sempre si verifica. Ci sono infatti dei casi in cui il lavoratore dipendente o il pensionato non possono presentare il modello 730. Questi casi sono descritti a pagina 6. 1.3 A chi si presenta Chi puo' utilizzare il 730, lo presenta tramite il datore di lavoro (o, se e' pensionato, il proprio ente pensionistico) oppure tramite un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caaf). Il modello deve essere consegnato gia' compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico. Chi si rivolge al Caaf puo' consegnare il modello gia' compilato, (nel qual caso il servizio e' completamente gratuito) oppure puo' chiedere di essere aiutato nella compilazione. In questo caso i Caaf possono chiedere un compenso per il servizio. Gli indirizzi del Caaf sono consultabili tramite l'opuscolo e gli sportelli self-service presso gli uffici finanziari o il sito Internet delle Finanze (www.finanze.it) 1.4 Quando si presenta Chi ne ha fatto richiesta per iscritto puo' presentare il modello 730 tramite il datore di lavoro o, se pensionato, il proprio ente pensionistico. Si tenga presente che solo i datori di lavoro che occupano piu' di cento dipendenti sono obbligati ad accettare il modello 730; gli altri sono liberi di farlo o meno. Tutti i datori di lavoro sono comunque tenuti a effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al Caaf. I termini per la presentazione sono: entro il 31 marzo modello presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico; entro il 30 aprile modello presentato al Caaf. 1.5 Come si compila il modello * Frontespizio La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e i dati relativi ai familiari a carico. Le relative istruzioni sono a pagina 7. * Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati) Il quadro A non va compilato sempre ma solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - se si presenta la dichiarazione per la prima volta; - se sono variati i redditi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997; - se si posseggono terreni dati in affitto in regime legale di determinazione del canone; - se viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Cssn per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate. Se ricorre almeno una di queste condizioni,1l quadro A va interamente compilato. In caso contrario ci si puo' limitare a compilare il riquadro finale denominato "Totale redditi dei terreni" (se lo ritiene piu' agevole, il contribuente puo' comunque utilizzare il quadro A). Il quadro B, invece, va compilato in ogni caso. Le istruzioni per la compilazione dei quadri A e B vanno da pagina 9 a pagina 13. * Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati) Il quadro C e' diviso in due sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonche' quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. I contribuenti che presentano il Mod. 730 a un Caaf (direttamente o anche tramite il proprio datore di lavoro, se questi si e' convenzionato con un Caaf per poter dare l'assistenza) devono indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o di pensione conseguiti nel 1997. Coloro che si rivolgono invece direttamente al proprio sostituto di imposta non devono indicare i redditi di lavoro o di pensione da lui erogati. Le relative istruzioni si trovano a pagina 13. * Quadro D - Altri redditi Questo quadro deve essere compilato solo dai lavoratori dipendenti e pensionati che posseggono anche redditi di capitale o di lavoro autonomo o i redditi diversi (tra i quali rientrano i redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente). Le relative istruzioni si trovano a pagina 14. * Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili) In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). Le relative istruzioni si trovano a pagina 16. * Quadro F - Altri Dati Il quadro F, l'ultimo del Mod. 730, e' diviso in 6 sezioni. Nella prima vanno indicati i versamenti di acconto effettuati nell'anno '97; nella seconda le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione; nella terza il minor importo dell'acconto Irpef per il 1998 e il numero di rate (nel caso in cui s'intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte e del Cssn risultanti dalla dichiarazione). Nella quarta sezione vanno indicati i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il credito di imposta. Nella quinta sezione vanno indicati gli eventuali redditi soggetti a tassazione separata. La sesta sezione deve essere compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Le relative istruzioni si trovano a pagina 21. * La scelta dell'8 per mille e del 4 per mille dell'Irpef Il contribuente ha la possibilita' di destinare, a propria scelta, una certa parte dell'Irpef riscossa annualmente dall'erario. Puo' scegliere di destinare: - una quota pari all'8 per mille allo Stato o alle Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale; - una quota pari al 4 per mille della propria Irpef al finanziamento dei partiti e movimenti politici. Le relative istruzioni si trovano a pagina 7. Al modello 730 sono allegati il modello 730-1, che serve per esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare la quota dell'8 per mille dell'Irpef e la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irperf al finanziamento dei movimenti e partiti politici. ATTENZIONE Il contribuente puo' effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di esse. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare. 1.6 Altre istruzioni per la compilazione * Arrotondamenti Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000 1.499 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi. * Modelli aggiuntivi Se lo spazio disponibile nel modello non e' sufficiente per i dati che e' necessario inserire occorrera' riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata. * Proventi sostitutivi e interessi I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i reddditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi). * Conversione in lire In tutti i casi in cui e' necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente piu' prossimo. Se in quei giorni il cambio non e' stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si puo' anche rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06- 59972934) o si puo' consultare il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it). ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 730/98, relativa ai redditi 1997, presenta alcune novita'; le principali sono evidenziate nelle istruzioni con colore verde. 1.7 Come si presenta il mod. 730 Una volta compilato e attentamente controllato, il modello deve essere consegnato al Caaf o al sostituto d'imposta ovvero al Caaf convenzionato con il sostituto d'imposta stesso. Insieme al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1 che va inserito nella busta anche se non compilato. Nella stessa busta va eventualmente inserita la scheda per la destinazione del 4 mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che puo' anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attivita' di assistenza o e' incaricato della raccolta dei modelli. ATTENZIONE Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione che deve pero' essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facolta' di richiederla e cioe' per la dichiarazione di quest'anno fino al 31 dicembre 2003. * Investimenti e attivita' finanziarie all'estero I contribuenti che si servono dell'assistenza fiscale e che nel 1997 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria oltre al 730 devono presentare anche l'apposito modulo, disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate. Tale modulo deve essere presentato agli uffici competenti entro il 30 giugno. 1.8 Errori e dimenticanze. Il controllo del prospetto di liquidazione Entro il 15 maggio il datore di lavoro, l'ente pensionistico o il Caaf devono consegnare al contribuente cui hanno dato l'assistenza una copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati. Si consiglia di controllare attentamente questo prospetto allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Se riscontra degli errori il contribuente dovra' comunicarli al piu' presto a chi ha prestato l'assistenza affinche' quest'ultimo provveda a correggerli in modo che se ne possa tener conto nell'effettuare i rimborsi o le trattenute sullo stipendio o sulla pensione. I contribuenti che, dopo aver compilato il 730 si accorgono di aver commesso degli errori possono integrare o rettificare i dati presentando un modello ordinario di dichiarazione "integrativo" entro il 30 giugno. La presentazione del modello integrativo non sospende pero' le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730. 1.9 Le date da ricordare Il contribuente che vuole presentare la dichiarazione tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve avergliene fatto richiesta per iscritto (se non ha effettuato tale prenotazione puo' comunque rivolgersi ad un Caaf per lavoratori dipendenti e pensionati). Il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare entro il mese di giugno (o a partire da tale mese se e' stata richiesta la rateizzazione) i conguagli sulla busta paga o sulla rata di pensione. Per i pensionati dell'INPS che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate, queste operazioni sono effettuate nel mese di luglio o di agosto (o a partire da tali mesi se e' stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione del mese e' insufficiente, la parte residua, maggiorata dello 0,50 per cento mensile sara' trattenuta nei mesi successivi. A novembre dovra' essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef sulla dichiarazione dell'anno successivo. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perche' ad esempio ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non venga effettuata affatto, deve comunicarlo al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il mese di settembre. Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice. ATTENZIONE Se l'acconto trattenuto dovesse risultare minore di quello dovuto, l'Amministrazione finanziaria iscrivera' a ruolo la differenza e applichera' gli interessi e le sanzioni. 1.10 Sanzioni Le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice. 2 UTILIZZO DEL MOD. 730/98 2.1 Chi non e' obbligato a presentare la dichiarazione Non e' obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto: - solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto; - solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' sostituti d'imposta, se ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto; - solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da piu' datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.000.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno; - solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da piu' sostituti d'imposta, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e' stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione prin cipale per l'intero anno il limite e' di lire 550.000 per ciascun coniuge); - solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e' stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso; - solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati e' compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale; - solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennita', comprese le indennita' di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito" ATTENZIONE Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000. Nel prospetto posto a fianco sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno. LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno) Senza coniuge a carico Con coniuge a carico e con e con reddito comlessivo fino reddito comlessivo fino a lire a lire 9.000.000 13.506.000 9.129.000 (con 1 figlio a carico) 14.365.000 (con 1 Figlio a carico) 9.561.000 (con 2 figli a carico) 15.000.000 (con 2 figli a carico) 9.988.000 (con 3 figli a carico) 15.200.000 (con 3 figli a carico) 10.415.000 (con 4 figli a carico) 15.564.000 (con 4 figli a carico) 10.847.000 (con 5 figli a carico) 16.264.000 (con 5 figli a carico) 11.275.000 (con 6 figli a carico) 16.961.000 (con 6 figli a carico) 11.706.000 (con 7 figli a carica) 17.661.000 (con 7 figli a carico) 12.134.000 (con 8 figli a carico) 18.361.000 (con 8 figli a carico) 2.2 Chi puo' utilizzare il mod. 730 Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 1997 honno posseduto oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche i seguenti redditi: - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi dei terreni e dei fabbricati; - redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Irpeg; - redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, e simili da parte dell'autore o inventore e ai corrispettivi per prestazioni non abituali; - alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (se il contribuente desidera optare per la tassazione ordinaria non puo' utilizzare il Mod. 730 ma deve compilare l'ordinario modello di dichiarazione dei redditi). I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730 solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di marzo al mese di giugno 1998. * Altri contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730 Possono utilizzare il Mod. 730 e fruire dell'assistenza fiscale alle stesse condizioni e con le stesse modalita' dei lavoratori dipendenti e pensionati: - le persone che percepiscono nel periodo compreso almeno da marzo a giugno 1998 indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione, l'indennita' di mobilita', ecc.); - i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; - i sacerdoti della Chiesa cattolica; - i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.). 2.3 Chi non puo' utilizzare il mod. 730 Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare l'ordinario modello di dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 1997 hanno posseduto: - redditi d'impresa anche in forma di partecipazione; - redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche in forma associata; - redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" non compresi tra quelli indicati nel pargrafo 2.2 (ad es. redditi soggetti a Ilor redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili non conseguiti dall'autore o inventore). Non possono utilizzare il Mod. 730 anche i contribuenti che: - devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette; - hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche; - nel 1998 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.). 2.4 La dichiarazione congiunta Il contribuente puo' presentare insieme al coniuge il Mod. 730 solo se questi e' fiscalmente a suo carico (se, cioe', possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivo non superiore a lire 5.500.000). La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata: - dai coniugi che, avendo presentato la dichiarazione congiunta nel 1997, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef; - dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti; - nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non puo' presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1997 sono stati versati congiuntamente o e' stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione. 2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef in 0 Istruzioni per la compilazione - Come si compilano i quadri Modello 730 2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef * Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali e' destinata: - a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta questione statale; - a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; - per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno; - per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia; - a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; - per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunita' ad essa collegate; - per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione del e tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunita' ebraiche. La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono devolute alla gestione statale. La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta. * Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono e' destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposita scheda. ATTENZIONE Come gia' precisato nell'introduzione il contribuente puo' effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare. Se la dichiarazione e' presentata ad un CAAF, questi acquisisce le scelte eventualmente effettua te e le trasmette all'Amministrazione finanziaria, riportandole nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) che consegna al contribuente entro il 15 maggio (se l'assistenza e' prestata da un Caaf convenzionato con il sostituto d'imposta le predette scelte non vanno riportate nel Mod. 730-3). Se la dichiarazione e' presentata al sostituto d'imposta, questi consegna la busta chiusa ad una banca o ad un ufficio postale le quindi non riporta nulla nel Mod. 730-3) i quali provvedono ad acquisire le scelte del contribuente e a trasmetterle all'Amministrazione finanziaria. 3 COME SI COMPILANO I QUADRI 3.1 Compilazione del frontespizio * Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza Il codice fiscale puo' essere rilevato dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino e' errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non e' stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA). La residenza anagrafica deve essere indicata se e' variata rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente puo' comunque indicare la residenza anche se non e' variata, se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole per lui o per chi presta l'assistenza fiscale. Non costituisce variazione di residenza l'istituzione diun nuovo Comune o di una nuova provincia. Chi e' nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia. Lo stato civile deve essere indicato se, alla data di presentazione del Mod. 730, e' variato rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. * Coniuge e familiari a carico 1 Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non e' a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta; non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1997 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione de reddito complessivo per un ammontare superiore a L. 5.500.000: 1 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2 i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro; 3 i figli di eta' non superiore a 26 anni, dediti agli studi o a tirocinio gratuito; 4 i seguenti altri familiari: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato; - i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente e in mancanza i di scendenti prossimi, anche naturali; - i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; - i genitori adottivi; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. L. 5.000.000 e' il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico. Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 4 (c.d. "altri familiari a carico") e' necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria. Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne o il figlio dedito agli studi o al tirocinio gratuito ma di eta' superiore a 26 anni, purche' convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare. ATTENZIONE La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000. Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia. Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1997 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive. La prestazione nel corso del 1997 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni. Se nel corso del 1997 e' cambiata la situazione di un familiare (ad es. un figlio che nel corso dell'anno ha compiuto il 26 anno di eta' per il quale spetta, fino al mese nel quale si e' verificato questo evento, la detrazione per "figlio a carico" e dal mese successivo quella per "altro familiare a carico") bisogna compilare un rigo per ogni situazione. * Come si applica la detrazione per figli a carico La detrazione per figli a carico spetta in misura uguale a entrambi i genitori, anche se sono separati. La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce" Detrazione per figli a carico" in Appendice. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e il contribuente non si e' risposato o, se risposato si e' legalmente ed effettivamente separato, nonche' negli altri casi descritti alla voce "Detrazioni per figli a carico" in Appendice. Indicare nella casella misura della detrazione il codice: - 1 se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori; - 2 se la detrazione spetta in misura doppia; - 3 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico; Istruzioni per la compilazione - Quadro A Modello 730 * Detrazione per altri familiari a carico Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a piu' persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori o anche per il figlio ultraventiseienne di genitori separati che vive con un genitore e percepisce dall'altro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) la detrazione per gli altri familiari a carico va divisa proporzionalmente fra i contribuenti aventi diritto. In tal caso, nella casella misura della detrazione deve essere indicata la percentuale di spettanza della detrazione. * Dati del sostituto d'imposta che effettuera' il conguaglio Il lavoratore dipendente o pensionato che presenta la dichiarazione tramite il Caaf (sia perche' vi si e' rivolto direttamente, sia perche' il proprio sostituto ha stipulato con esso una convenzione) e' tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovra' provvedere al conguaglio. Tali dati sono rilevabili dalla certificazione (ex Modd. 101 o 201 ) consegnata dal sostituto di imposta. Se, pero', il sostituto attuale e' diverso da quello che ha compilato la certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati di quello che eroga il trattamento economico piu' elevato. 3.2 Quadro A Redditi dei terreni Questo quadro deve essere utilizzato: a) da coloro che possiedono a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il terreno; b) dagli affittuari che esercitano l'attivita' agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto; c) dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Per quanto riguarda le attivita' considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attivita' agricole". ATTENZIONE La compilazione del quadro A e' obbligatoria solo nei casi indicati nell'introduzione. Fuori di tali casi, il contribuente puo' limitarsi a compilare il solo riquadro (Totale redditi dei terreni). I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura". Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati: - i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; - i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non e' derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. *Come si compila il Quadro A Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato in un singolo rigo. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone, devono essere compilati righi distinti. Nelle colonne 1 e 3 indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A (Variazioni dei redditi dei terreni) del Mod. 740 del1'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente del 55 e del 45 per cento operate lo scorso anno. In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale e' quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali. In caso di societa' semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attivita' agricola la cui attivita' e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle societa' in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in appendice la voce "Regolarizzazione societa' agricole". Nella colonna 2 indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi: - 1 proprietario del terreno; - 2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone; - 3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone; - 4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario; - 5 socio di societa' semplice; - 6 partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare; - 7 titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare. Nella colonna 4 indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Nella colonna 5 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero). Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4. Nella colonna 7 indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari: - 1 mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivati a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione; - 2 perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto; - 3 terreno in conduzione associata; - 4 azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984; - 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4; - 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4. Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale e' diversa da quella del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno e' concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Regolarizzazione societa' agricole"). ALLEGATO A Istruzioni per la compilazione - Quadro B Modello 730 3.3 Totale redditi dei terreni Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, puo' compilare direttamente il presente riquadro senza riempire il quadro A. In ogni caso, il contribuente puo' indicare nel quadro A tutti i dati relativi ai terreni posseduti, se questa modalita' di compilazione gli risulta piu' agevole. I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, ecc.) Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari da quest'anno rispettivamente, all'80 per cento e al 70 per cento) che verra' effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale. ATTENZIONE Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta o chiede l'agevolazione prevista ai fini del Contributo al Servizio sanitario nazionale per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate deve compilare il quadro A e non il presente riquadro. Nel rigo A riportare: a colonna 1 l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo A, colonna 1 oppure nel rigo A10, colonna 4, del Mod. 740/97 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale e' stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997; a colonna 2 l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo A colonna 2, oppure nel rigo A10, colonna 5, del Mod. 740/97 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale e' stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997. 3.4 Quadro B Redditi dei fabbricati Il quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il fabbricato. ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprieta' condominiale cui e' attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unita' immobiliare e' complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi. I soci di cooperative edilizie non a proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp, ex Incis, ecc.). Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate: - le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unita' immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unita' immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali" - le unita' immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento, durante il quale l'unita' immobiliare non deve essere comunque utilizzata; - gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio; - le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze. Nella colonna 1 indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire da quest'anno, verra' effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice la relativa voce "Immobili inagibili o di interesse storico o artistico". Nella colonna 2 indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi: - 1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale; - 2 unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo; - 3 unita' immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga"); - 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone 1equo canone); - 5 unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita; - 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi. - Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica). Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurra', fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di lire 1.100.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile ha avuto tale destinazione e alla quota di possesso. Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). - Unita' immobiliari tenute a disposizione Per unita' immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza operera' la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unita' immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unita' immobiliari tenute a disposizione". Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore. Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero). - Fabbricati dati in locazione Nella colonna 5 indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed e' relativo al periodo di possesso di colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unita' immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare. Istruzioni per la compilazione - Quadro C Modello 730 Nella colonna 6 indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari: - I fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (la condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato); - 3 unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata chiesta la revisione della rendita. Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di ossesso utilizzo ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. 3.5 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il Mod. 730 tramite un Caaf sia perche' vi si sono rivolti direttamente, sia perche' il proprio sostituto di imposta ha stipulato con esso una convenzione (anche nel caso in cui la raccolta dei Modd. 730 e' effettuata dal sostituto) devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro, invece, che ottengono l'assistenza direttamente dal sostituto d'imposta non devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico al quale si sono rivolti. Il quadro C e' diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni. In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero. * Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3 - i redditi di lavoro dipendente e di pensione; - le indennita' e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennita' piu' comuni; - le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993; - i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative in lavori socialmente utili; - le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto; - i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro di servizi agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento; - le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreche' non sia prevista una specifica esenzione. Vedere al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"; - le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunita' ad essa collegate; - i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, ecc.). ATTENZIONE I lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno hanno intrattenuto piu' rapporti di lavoro e hanno chiesto al successivo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata dall'ultimo sostituto. Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 della certificazione). Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 9 della certificazione). Nel rigo C4 indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso dl assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). In particolare, se e' stato compilato un solo rigo, si puo' tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 1.1 della certificazione. Se sono stati compilati piu' righi indicare nel rigo C4 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. ATTENZIONE Se il contribuente si e' rivolto per l'assistenza direttamente al proprio sostituto d'imposta, non vanno indicati i giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai redditi da lui corrisposti. In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio. * Sezione II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente In questa sezione, nei righi da C5 a C7, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioe': a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio; b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; c) i compensi e le indennita' corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni; d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza; e) le indennita' e gli assegni vitalizi percepiti per l'attivita' parlamentare e le indennita' percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonche' quelle percepite dai giudici costituzionali; f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso; g) i compensi corrisposti per l'attivita' libero professionale intramuraria svolta del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la nuova disciplina fiscale dell'attivita' intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attivita' libero professionale intramuraria". Nella casella di colonna 1 indicare: - 1 se il reddito dichiarato nella colonna 2 e' gia' stato completamente assoggettato, anche sulla base di un reddito figurativo, al contributo al Servizio sanitario nazionale (Cssn); - 2 se vengono dichiarati le indennita' e gli assegni vitalizi indicati alla lettera e); - 3 se vengono dichiarati gli assegni periodici indicati alla lettera a); - 9 negli altri casi. - Imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel rigo C8 indicare il totale degli imponibili assoggettati al Cssn rilevabili dal punto 35 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o assimilati o da altra certificazione consegnata dal sostituto d'imposta; in Appendice alla voce "Imponibile assoggettato al Cssn" viene fornito un esempio su come compilare il rigo nei casi di indennita' percepite per l'esercizio di cariche elettive. Istruzioni per la compilazione - Quadro D Modello 730 3.6 Quadro D Altri redditi * Redditi di capitale Nel rigo D1 indicare: nella colonna 1 1a somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1997, al lordo delle ritenute alla fonte: a) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dalle societa' ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988; b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85. In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero. Nella colonna 2 indicare il totale dei crediti d'imposta calcolato nella misura seguente: - 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a); - 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b). Nella colonna 3 indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite. Nel rigo D2 indicare la quota del credito d'imposta di cui al rigo D1, colonna 2, riferibile agli utili derivanti da dividendi di societa' figlie residenti nella UE. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla societa' italiana distributrice degli utili stessi. * Redditi di lavoro autonomo Nel rigo D3 indicare: nella colonna 1, i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza inerenti l'incarico ricevuto) per: - cariche di amministratori sindaci o revisori di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attivita'; - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore; - partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica attivita' di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del Tuir; - altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di contenuto artistico o professionale svolti senza vincolo di subordinazione. Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute di acconto subite. ATTENZIONE Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista se corrisposti dal coniuge o dal genitore o dall'ascendente. Nel rigo D4 indicare: nella colonna 1 le indennita', percepite nel 1997, per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennita' sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Le indennita' non assoggettabili a tassazione separata vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese; nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite. Nel rigo D5 indicare: nella colonna 1 i proventi percepiti nel 1997, al lordo della riduzione forfetaria, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilita', know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite. * Redditi diversi Nel rigo D6 indicare: nella colonna 1 i corrispettivi, percepiti nel 1997, derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennita' di rinuncia percepita, per la mancata assunzione, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482); nella colonna 2 le spese inerenti i corrispettivi indicati nella colonna 1. Non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse, nonche' quelle relative alla c.d. indennita' di rinuncia; nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite. Istruzioni per la compilazione - Quadro E Modello 730 3.7 Quadro E Oneri Nel quadro E indicare: nella sezione I gli oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione del 22 per cento; nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo; nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1997 dal dichiarante nell'interesse proprio. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se la spesa e' stato sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Quando l'onere e' sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale e' intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento e' intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, pero', la spesa e' stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potra' tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione, annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovviamente, se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo' sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo E16 sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati ai punti da 1 a 4 del paragrafo 3.1 (c. d. "altri familiari a carico"). Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico. * Sezione I - Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta del 22 per cento Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento - spese sanitarie Nei righi E1 ed E2 indicare le spese sanitarie nel loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolera' la detrazione spettante. Nel rigo E1 indicare le spese sostenute per: - prestazioni chirurgiche; - analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; - prestazioni specialistiche; - acquisto o affitto di protesi sanitarie; - prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); - ricoveri per degenze o collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E16); - acquisto di medicinali; - importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E1 anche le erogazioni, indicate al punto 14 della certificazione, effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie. Nel rigo E2 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacita' motorie e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E2 anche le erogazioni, indicate al punto 14bis della certificazione, effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie. Non vanno indicate nei righi E1 e E2 alcune spese sanitarie sostenute nel 1997 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio: - le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto; - le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali se tali contributi non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi e' segnalata al punto 39 della certificazione consegnata al lavoratore. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente: - le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento); - le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi a ad accordi e regolamenti aziendali. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni e' segnalata al punto 38 della certificazione consegnata al lavoratore; - le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati dal contribuente o da altri che concorrono a formare il suo reddito (salvo che il sostituto d'imposta ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta). Informazioni piu' dettagliate in merito alle spese sanitarie e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie". * Interessi passivi Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1997 indipendentemente dalla scadenza della rata. Nel rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 gennaio 1993: - la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. In questo caso il diritto alla detrazione non si perde se l'unita' immobiliare non e' adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto; - la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno); - la detrazione e' ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea; - la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioe' al proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra persona) sempreche' ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unita' immobiliare; - il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non e' piu' utilizzato come abitazione principale; - la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993: - la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Nel rigo E4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E3) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione). Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel rigo E3 o nel rigo E4 in base alle modalita' precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio e dell'immissione in possesso anziche' a quello dell'acquisto. In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1 gennaio 1993 le condizioni di detraibilita' previste per i mutui stipulati a partire da tale data devono ricorrere nei confronti del contribuente che si e' accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo". In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente. Per gli immobili per i quali e' variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale e' variata la destinazione". Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo E3 o nel rigo E4 e' compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da: - mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione: ad esempio per la ristrutturazione); - mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria); - aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente. Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non e' possibile imputarsi la quota dell'altro coniuge, anche se questi e' fiscalmente a carico. Nel rigo E5 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000 e in caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo detto limite e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo e' stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprieta'. Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalita' per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Interventi di recupero edilizio". Nel rigo E6 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verra' calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. - Premi di assicurazione Nel rigo E7 indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi. ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E7 anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal sostituto d'imposta riportati al punto 12 della certificazione, nonche' gli eventuali contributi volontari trattenuti dal sostituto d'imposta indicati nello spazio delle annotazioni della certificazione. - Contributi per previdenza complementare Nel rigo E8 indicare i contributi versati ai fondi pensione gia' indicati nel punto 13 della certificazione. La somma degli importi indicati nei righi E7 ed E8 non puo' risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite e' elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo E8 e' indicato un importo non inferiore a 500.000 lire. - Spese di istruzione Nel rigo E9 indicare le spese sostenute nel 1997, anche se riferibili a piu' anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o universita' italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita' per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. - Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici Nel rigo E10 indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni. L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o piu' movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di piu' conti correnti. ATTENZIONE La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1996 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. - Spese funebri Nel rigo E11 indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'articolo 433 c.c." e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire. - Altri oneri per i quali spetta la detrazione Nel rigo E12 indicare tutti gli altri oneri per i quali e' prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attivita' culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale). Le informazioni relative ai cosiddetti "Altri oneri" sono riportate in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione". * Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo. - Contributi obbligatori Nel rigo E13 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza da' luogo a sanzioni dirette o indirette. Rientrano in questa voce anche: - i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1997 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli. Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale trovano indicati nella certificazione gli importi che e' possibile dedurre ai punti 36 "Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1997", al punto 30 "Primo acconto trattenuto nell'anno e al punto 32 Secondo o unico acconto trattenuto nell'anno"; - il contributo del 10 per cento versato alla gestione separata dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione); - i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (e' indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti). In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreche' la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose Nel rigo E14 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose: - Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; - Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; - Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica; - Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza, che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese; - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e deqli enti aventi parte nell'Unione; - Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunita' ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; - Unione delle Comunita' ebraiche italiane. Per le Comunita' ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati. Ciascuno di tali erogazioni (compresi, per le Comunita' ebraiche, i contributi annuali) e' deducibile fino ad un importo di due milioni di lire. I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni. - Contributi per i paesi in via di sviluppo Nel rigo E15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi. - Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap Nel rigo E16 indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioe' coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non e' possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine e' necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonche' per i mezzi di deambulazione e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1 e E2. - Assegno periodico corrisposto al coniuge Nel rigo E17 indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per meta' del suo ammontare. - Altri oneri deducibili Nel rigo E18 indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennita' corrisposte per la perdita dell'avviamento). Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo. Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili". Istruzioni per la compilazione - Quadro F Modello 730 * Sezione III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41% Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unita' immobiliari per le quali e' stata emanata ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese danno diritto ad una detrazione di imposta nella misura del 41 % che deve essere ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo. Nel rigo E19 indicare: a colonna 1 l'intero importo delle spese sostenute; a colonna 2 il numero di rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione di imposta. ATTENZIONE Con apposito regolamento in corso di approvazione saranno fissate le modalita' applicative e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione. 3.8 Quadro F Altri dati * Sezione I - Versamenti di acconto effettuati nell'anno 1997 Nei righi F1 e F2 indicare i dati relativi ai versamenti di acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1997. Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta deve riportare: - nel rigo F1, colonna 3, l'importo del punto 29 della certificazione; - nel rigo F1, colonna 6,l'importo del punto 31 della certificazione; - nel rigo F2, colonna 3, l'importo del punto 30 della certificazione; - nel rigo F2, colonna 6,l'importo del punto 32 della certificazione. Se il contribuente presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei righi F1 e F2 non deve indicare alcun importo. Il contribuente dovra', invece compilare i righi suddetti se il sostituto d'imposta presta l'assistenza fiscale attraverso un Caaf convenzionato. In Appendice alla voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi e i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi. Sezione II - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione Nel rigo F3 indicare: a colonna 1 l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione (rigo N24 del Mod. 740/97 o punto 33 della certificazione relativa ai redditi 1997). Se il contribuente nel 1997 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nella colonna 1 deve indicare la parte di eccedenza proporzionale all'imposta individuate (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997. L'imposta individuale e' pari all'imposta netta di ciascun comune diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge; Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi". a colonna 2 l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa risultante dalla precedente dichiarazione (rigo N31 del Mod. 740/97). Se erroneamente sono state versate o trattenute somme eccedenti gli importi dovuti, che non sono state gia' comprese nei righi N31 o N32 del Mod. 740/97 o utilizzate in diminuzione della seconda rata del contributo le stesse vanno indicate in questo rigo unitamente all'importo di rigo N31 del Mod. 740/97; a colonna 3 l'eventuale eccedenza del Cssn risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del Mod. 740/97 o punto 34 della certificazione relativa ai redditi 1997. * Sezione III - Dati relativi ai versamenti di saldo e degli eventuali acconti Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto Irpef deve barrare l'apposita casella 1 del rigo F4. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 1998, deve indicare nella colonna 2 del rigo F4 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 1993 e non barrare la casella 1. Se il contribuente intende avvalersi della facolta' di rateizzare i versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 6) nella casella 3 del rigo F4. In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolera' gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile. ATTENZIONE A partire dal 1 gennaio 1998 gli enti pensionistici, attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni, effettueranno la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente, i titolari di piu' trattamenti pensionistici che non possiedono altri redditi, a partire dal 1999 sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, non sono tenuti a versare l'acconto dell'Irpef per il 1998. Per i titolari di piu' trattamenti pensionistici che possiedono anche altri redditi l'acconto dell'Irpef per il 1998 sara' dovuto in misura inferiore. * Sezione IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti all'estero, gia' indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi. * Sezione V - Redditi assoggettabili a tassazione separata In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata: - redditi di capitale, di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennita' di fine rapporto nonche' diritti di autore percepiti dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto; - premi di assicurazione sulla vita del contribuente e contro gli infortuni, nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio; - indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi quelli relativi al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, erogati da soggetti non obbligati per legge ad effettuare le ritenute d'acconto; - indennita' spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, relative a piu' anni; - imposte o oneri dedotti o per i quali si e' fruito della detrazione in anni precedenti e rimborsati nel 1997. Non devono essere dichiarati, neppure nell'ordinario modello di dichiarazione, i ratei di pensione e di stipendio percepiti dagli eredi o dai legatari. Per le modalita' di compilazione vedere in Appendice la voce "Redditi assoggettati a tassazione separata". * Sezione VI - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli La presente sezione deve essere compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Per le modalita' di compilazione vedere in Appendice la voce "Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli". 4 APPENDICE * Abbreviazioni Art. Articolo A.S.L. Azienda Sanitaria Locale Caaf Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale c.c. Codice Civile Cssn Contributo per il servizio sanitaria nazionale D.L. Decreto legge D.Lgs. Decreto legislativo D.M. Decreto Ministeriale D.P.C.M. Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica G.U. Gazzetta Ufficiale Ki Imposta comunale sugli immobili Ilor Imposta locale sui redditi Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche Iva Imposta sul valore aggiunto Lett. Lettera Mod. Modello n. Numero Tuir Testo unico delle imposte sui redditi UE Unione Europea UTE Ufficio tecnico erariale * Altri oneri deducibili Nel rigo E18 vanno indicati: - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art. 20, comma 2, del D.PR. n. 42 del 1988); - gli assegni periodici (rendite, vitalizi ecc.) corrisposti dal dichiarante in forzo di testa mento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433 del c.c. (vedere l'apposito voce nello presente Appendice); - i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati; - le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione. * Altri oneri per i quali spetta la detrazione Nel rigo E12 vanno indicate: - le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089, e delD.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carica. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute, a condizione che lo necessaria certificazione sia stata rilasciata entro lo data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui e' stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta nei casi seguenti: 1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali; 2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati; 3) tentata esportazione non autorizzata dei beni. ALLEGATO A L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria puo' rettificare la dichiarazione. - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e nelD.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale delle case anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo; - le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo; - le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali e' prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite e' elevato al 30 per cento per le somme versate: 1) al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione; 2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui e' pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione; 3) come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione. Per poter fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvedera' al recupero delle somme detratte. * Attivita' agricole Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste; c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso. Se le attivita' menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attivita' eccedente e' considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e per questo motivo non e' possibile utilizzare il presente modello. * Attivita' libero professionale intramuraria L'art 1, comma 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attivita' intramuraria contenuta nei decreti del Ministro della Sanita' 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997, l'assimilazione al rapporto di lavoro dipendente dell'attivita' libero professionale intramuraria delle seguenti categorie professionali: - il personale appartenente ai profili di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario (formacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Sevizio sanitario nazionale; - il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura; - il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio sanitaria; - il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria e degli enti pubblici che gia' applicano al proprio personale l'istituto dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreche' i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanita' 28 febbraio 1997 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In caso diverso i compensi in questione costituiscono reddito professionale ai sensi degli artt. 49 e 50 del Tuir e per questo non puo' essere utilizzato questo modello. * Cambio di residenza Se e' stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare: - i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730; - il mese e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se nel 1997 non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "98" nello spazio relativo all'anno. Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del Mod. 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica. * Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula: quota proporzionale canone totale X singola rendita del canone = totale delle rendite Esempio: Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 900.000 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 100.000 Canone di locazione totale: 20.000.000 Quota del canone relativo alla abitazione: 20 000.000 X 900.000 = 18.000.000 (900.000 + 100.000) Quota del canone relativo alla pertinenza: 20.000.000 X 100.000 = 2.000.000 (900.000 + 100.000) * Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli Questa sezione deve essere compilata da: - coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unita' attive); - imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi; - concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro familiari coadiuvanti (unita' attive). Se il Mod. 730 e' presentato direttamente dai familiari coadiuvanti, mezzadri, coloni e soccidari, va indicato solo il codice contribuente INPS attribuito dall'ex SCAU al titolare della posizione contributiva. La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente. Per la compilazione della sezione occorre fare riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1997 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1997 e 10 gennaio 1998). Nel rigo F9: - nella colonna 1 riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente": - nella colonna 2 indicare, la categoria di produttori agricoli cui si appartiene scrivendo: 1 se coltivatore diretto; 2 se imprenditore agricolo a titolo principale; 3 se concedente a mezzadria, colonia e soccida; - nella colonna 3 indicare il numero dei soggetti che nel 1997 hanno prestata la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nella colonna 4. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale; - nella colonna 5 indicare la fascia di reddito (1, 2, 3 o 4) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 2 del frontespizio del bollettino postale; - nella colonna 6 barrare la casella solo se l'attivita' e' svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali sano previste le riduzioni contributive; - nello colonna 7 indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenza del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1997 e 10 gennaio del 1998, ottenuto sommando gli importi riportati nei bollettini di versamenti inviati dall'INPS. * Costruzioni rurali Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito e' gia' compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, a condizione che siano effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attivita' agricola dal proprietario, dall'affittuaria, dai familiari conviventi a loro carica o dai dipendenti che esercitano attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento. Ai fini del riconoscimento della ruralita' inoltre: il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o a funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati; - il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo. Se il dichiarante e' un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, il suo volume d'affari si presume pari a quello previsto ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione. In caso di unita' immobiliari utilizzate congiuntamente da piu' persone i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono piu' unita' immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu' persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti e' necessario che per ciascuna unita' sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo. Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati, per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas. * Detrazione per figli a carico La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi: - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; - figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi, sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che cio' risulti dalla sentenza; - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; - figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, esclusivamente a carico del genitore contribuente; - figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi e' coniugato con persona diversa dall'altro genitore; - figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia, quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi: - figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non e' coniugato o se coniugato con persona diversa dall'altro genitore, si e' poi legalmente ed effettivamente separato; - l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato; - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, non coniugato o legalmente ed effettivamente separato. La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potra' essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che la giustifica. Andra' quindi attestato, ad esempio, che il contribuente e' vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori. Per il riconoscimento della condizione di figli naturali adottivi, affidati o affiliati esclusivamente a carico di un genitore non ha rilevanza il reddito dell'altro genitore. * Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione La scelta tra il riporto del credito o il rimborso dell'eccedenza di imposta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riparto. Se il contribuente non fa valere il credito nel a dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non e' presentata perche' ricorrono le condizioni di esonero, puo' chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, puo', comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato gia' disposto. * Familiari indicati nell'art. 433 del c.c. Sono indicati nell'art 433 del c.c.: - i coniuge; - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; - gli adottanti; - i generi e le nuore; - i suocera e la suocera; - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. * Immobili inagibili o di interesse storico o artistico Nei casi di inagibilita' per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale strutturale e tecnologico, non superabile con interventi di manutenzione) e' possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia e' stata prodotta e per gli anni successivi. Cio', naturalmente sempreche' l'unita' immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unita' immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato e' collocato. Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro B. * Imponibile assoggettato al Cssn Di seguito viene fornito un esempio di compilazione del rigo C8 nei casi di indennita' percepite per l'esercizio di cariche elettive. LAVORATORE DIPENDENTE IN ASPETTATIVA PER L'ESERCIZIO DI UNA CARICA ELETTIVA Indennita' percepita (non assoggettata al Cssn): L. 70 milioni Reddito figurativo assoggettato al Cssn: L. 50 milioni Nella Sez. II del quadro C indicare: - nella colonna 1 del riga C5, il codice 2; - nella colonna 2 del rigo C5, l'importo di L. 70 milioni nel rigo C8 il reddito figurativo di L. 50 mlioni sommato ad eventuali altri redditi gia' assoggettati al Cssn. * Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti A titolo esemplificativo si elencano alcune delle piu' frequenti indennita' e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione: - cassa integrazione guadagni; - mobilita'; - disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.); - malattia; - maternita' ed allattamento TBC e post-tubercolare; - donazione di sangue; - congedo matrimoniale. Le indennita' e le somme gia' assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730. * Interventi di recupero edilizio L'art 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a) b), c) e d) dell'art 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti: a) interventi di manutenzione ordinaria, cioe' quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, cioe' le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreche' non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioe' quelli rivolti ad assicurare le funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioe' quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Al fine di usufruire della detrazione e' necessario che sia stipulato un contrato di mutuo - cosi' come definito dall'art. 1813 del c.c.; non sono invece ammessi altri tipi di finanzimento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc. - con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unita' immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreche' gli interventi stessi siano posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attivita' edilizia. Il beneficio in questione puo' coesistere con quello previsto per l'acquisto di unita' immobiliari utilizzate come abitazioni principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprieta' del contribuente, anche per quelli di proprieta' di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto o titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. L'art 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione e' necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione: - le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; - copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso e' stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti; - copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi. * Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale e' variata la destinazione ad abitazione principale Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno e' variata la destinazione, occorre prima di tutti individuare la data di stipulazione del mutuo. Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.00.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni: - che l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993; - che nella rimanente parte dell'anno 1993 e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell'anno l'immobile non e' piu' utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonche' oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo. Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000 000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni: - l'unita' immobiliare e' stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993); - l'acquisto e' avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Se nel corso del 1997 l'immobile non e' piu' stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 1998, il contribuente, sempreche' il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha piu' diritto ad alcuna detrazione. * Periodo di lavoro - casi particolari Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festivita', i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti in integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unita' successiva. In caso di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennita', anche se relativi ad anni precedenti. Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 e' quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale e' stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio e' stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, e' stato corrisposto in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Per l'indennita' speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo C4 e' quello dei giorni nei quali il contribuente e' rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennita'. Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali gia' si e' fruito in precedenza delle detrazioni. * Proventi sostitutivi e interessi I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sano maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennita' di disoccupazione, la mobilita', l'indennita' di maternita', le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorita' giudiziaria * Redditi assoggettati a tassazione separata TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO Nel rigo F6 indicare i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto, specificando: - nella colonna 1 il tipo di emolumento contraddistinto dal codice: 1 per indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente; 2 per acconti di indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente; 3 per anticipazioni di indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente; 4 per altre indennita', comprese le indennita' e somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente; 5 per indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, cioe' quelle il cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero derivano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto; 6 per acconti di indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata; 7 per anticipi di indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata; - nella colonna 2 l'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione; - nella colonna 3 l'ammantare delle somme percepite nel 1997, tenendo conto che se nella colonna 1 e' stato indicato il codice 4 o 5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive e' al netto soltanto delle spese legali sostenute, - nella colonna 4 l'ammontare totale di dette somme; - nello colonna 5 il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianita' canvenzionali. REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DALL'EREDE Nel rigo F7 indicare gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Irpeg che sono stati percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, specificando: - nella colonna 1 l'importo del reddito percepito al lordo della quota dell'imposta sul le successioni proporzionale al credito indicata nella relativa dichiarazione; - nella colonna 2 il credito d'imposta sui dividendi relativi ai redditi dichiarati; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla societa' che ha distribuito gli utili e proporzionalmente ridotta in relazione alla quota di dividendi dichiarati dall'erede; - nella colonna 3 la quota del credito d'imposta indicato nella colonna 2 riferibile agli utili derivanti dai redditi di societa' figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir questo dato va desunto dalla comunicazione fotta a ciascun socio dalla societa' residente che ha distribuito gli utili e proporzionalmente ridotto in relazione alla quota di dividendi dichiarati dall'erede; - nella colonna 4 la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione; - nella colonna 5 la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati. IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI NEL 1997 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA Nel rigo F8 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separato, specificando: - nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici: 1 per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attivita' svolte all'estero, percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto; 2 per redditi percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennita' di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi; 3 per redditi percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilita', know-how, libri e orticoli per riviste o giornali, ecc.); 4 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si e' fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio; 5 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto ed eventuali indennita' di disoccupazione assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata; 6 per indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e degli altri redditi individuati dai precedenti codici, relativi a piu' anni; 7 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1997 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale rimborsato dal datare di lavoro ai contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e' indicato al punto 37 della certificazione; 8 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1997, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da porte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. - nella colonna 2: - l'anno in cui si e' aperta la successione, se a colonna 1 e' stato indicato il codice 1, 2, o 3; - l'anno nel quale e' stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 e' stato indicato il codice 4; - l'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 e' stato indicato il codice 6; - l'anno in cui si e' fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 e' stato indicato il codice 7 o 8. - nella colonna 3 l'importo del reddito. Se a colonna 1 e' stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 e' stato indicato il codice 2 o 3, in questa colonna deve essere indicato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto che devono essere invece indicati a colonna 4. Se a colonna 1 e' stato indicato il codice 4, in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi dedotti o per i quali si e' fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 7 e 8 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto o sul quale e' stata calcolata la detrazione d'imposta. - nella colonna 5 la quota dell'imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2 e 3; - nella colonna 6 l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati. * Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualita' di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonche' di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del sevizio nonche' le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreche' la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva. Sono altresi' esenti le pensioni di cui all'art 1, comma 1, della L. 31 dicembre 1991, n. 437. Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: - le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; - le borse di studio corrisposte dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989 n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attivita' di ricerca post- dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; - le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia. Le rendite Inail, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Il Ministero delle finanze si riserva di arrivare uno scambio di informazioni con le Autorita' fiscali estere, al fine di accertare l'effettiva natura risarcitoria di tale somma. * Regolarizzazione societa' agricole L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la regolarizzazione ai soli fini fiscali, delle societa' semplici operanti in agricoltura applicando, in quanto compatibili le disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesima articolo. A seguito dell'intervenuta regolarizzazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, la societa' semplice compila il Mod. 750, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria. Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. 750 per il reddito agrario (coincidente con quella indicata nell'atto di regolarizzazione) e, qualora i terreni siano in proprieta', la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. La regolarizzazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo rigo. Lo stesso art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come inserito dall'art. 9bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle societa' di fatto esercenti attivita' indicate dall'art. 2135 del c.c. A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale cosi' modificata puo' presentare il Mod. 730 provvedendo ad indicare nel quadro A, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta attivita' agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale. In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le modalita' previste dall'art 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il tutelare della medesima impresa non puo' avvalersi dell'assistenza fiscale, ma e' tenuto a presentare il modello ordinario di dichiarazione indicando il totale del reddito agrario e la quota di proprieta' del reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dall'anno di costituzione dell'impresa familiare, nonche' ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta. Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare possono presentare il mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario nel limite non eccedente il 49%, oltre alla quota di proprieta' per quanto riguarda il reddito dominicale. Anche nei casi di modificazione la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo rigo. * Rinegoziazione di un contratto di mutuo In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993 permane il diritto o godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonche' degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziche' con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo e' subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. * Sanzioni Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duencentocinquanta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Se nella dichiarazione e' indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta a un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. Se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica altresi' se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo. Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art 36-bis delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emerga no irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 5 per cento annuo, previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, e la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate. Tale sanzione amministrotiva si applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del lavoratore. Si fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995 n. 507 non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso o determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000. L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativo pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000 La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni. Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali. Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso il notaio dovra' trasmettere copia dell'atto o dello scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce reato l'infedele dichiarazione allorche' sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato e' punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato e' punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati e' inferiore o quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni. Inoltre e' sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge. Se le violazioni sopra indicate sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse dai contribuenti. Inoltre, o fronte della possibilita' dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare, entro i termini previsti, gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, e' prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalita' previste per le somme cui afferisce. Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta le sanzioni amministrative relative alle violazioni commesse sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione e' presentata mediante il Caaf le sanzioni amministrative relative alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che puo', pero', esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso. * Spese sanitarie Tra le spese sanitarie rientrano: - spese per mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacita' motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E2). Sono tali le spese sostenute per: - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; - l'acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacita' motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore o benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non e' stata adattata alle ridotte capacita' motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacita' motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida; - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione; - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; - la trasformazione dell'ascensore adattata al contenimento della carrozzella. - spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer. Documentazione Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare: - la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; - per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che puo' consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuto e in alternativa alla prescrizione medica, puo' rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessita' per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari; - per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attivita' svolte in base alla specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria il medesimo attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente puo' rendere uno dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessita' per il contribuente o per i familiari a carico e la causa per la quale e' stata acquistata la protesi; - per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico e' volto o facilitare l'autosufficienza e la possibilita' di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992. Spese mediche all'estero Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione e' redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione puo' essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aasta e nella provincia di Bolzano non e' necessaria la traduzione se la documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. * Stipendi e pensioni prodotti all'estero Vanna dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia: a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lette ra c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nella Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nella Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorita' estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalita' di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in italia. Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi e' necessario consultare le singole convenzioni. 1. Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' nel Paese estero per meno di 183 giorni; - le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; - l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datare di lavoro ha nell'altro Stato. 2. Pensioni Sano pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sano pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica a amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti ed organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Piu' in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono cosi' assoggettate a tassazione: - Argentina - Regno Unito - Spagna Stati Uniti - Venezuela Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. - Belgio - Francia - Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalita' estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. - Australia Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate o tassazione solo in Italia. - Canada Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il piu' elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi a 12.000.000 di lire. Se viene superato tale limite le pensioni sano tassabili sia in Italia sia in Canoda e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. - Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalita' Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalita' Svizzera. Le pensioni private sono tassate sala in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendte AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 3. Borse di studio Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, e' previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed e' pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, e' tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio e' pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo puo' tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero. - Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia dove e' situato il terreno. * Unita' immobiliari tenute a disposizione Per unita' immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi3 Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarita' o la disponibilita' di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare l'aumento di un terzo si applica anche se: - l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione principale non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione - l'unita' immobiliare a disposizione e' posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta'; - l'unita' immobiliare destinata alla locazione e' rimasta sfitta. L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a: - unita' date in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; - una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero; - unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune; - unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; - unita' immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici. Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento locazione) l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si e' verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare. * Utili prodotti all'estero Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da societa' o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non puo' essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensi' mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta otre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. * Variazioni di coltura dei terreni Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualita' di coltura praticato e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria piu' vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalita' sopra riportate deve avvenire a partire: - dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito; - dal periodo di imposta in cui si sana verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'UTE sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge ovvero se la denuncia e' presentata dopo il detto termine dal periodo d'imposta in cui la stessa e' presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila o lire quattro milioni. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo o denuncio puo' essere presentata direttamente dall'affittuario. * Versamenti Effettuati congiuntamente dai coniugi Se nel 1997 e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versata da indicare nel rigo F1 in proporzione all'imposta individuale (a debito o o credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1996 oppure, se minore a quella presumibilmente dovuta per i redditi del 1997. L'imposta individuale e' pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito il versamento effettuato deve essere attribuita per intero al coniuge che risulta a debito. Esempio: - importo del versamento Irpef effettuato congiuntamente: L. 196 000 pari al 98 per cento di L. 200 000 (rigo N18 del Mod. 740/97) - dati del 1 coniuge: - imposta netta L. 500.000 (rigo n. 13 del Mod. 740/97 della scheda del dichiarante) - ritenute L. 335 000 - imposta individuale: L. 165.000 - dati del 2 coniuge: - imposta netta L. 200.000 (rigo N13 del Mod. 740/97 dello scheda del coniuge dichiarante) - ritenute L. 165.000 - imposta individuale: L. 35.000 - quota di acconto del primo coniuge: 165.000 196.000 x = 161.700 arrot. a L. 162.000 200.000 - quota di acconto del secondo coniuge: 196.000 - 162 000 = L. 34 000. Versamenti integrativi In caso di versamento integrativo di altra erroneamente eseguita sommare l'imparta dell'ulteriore versamento a quello precedente e indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo. Se uno degli acconti e' stato trattenuto dalla stesso datore di lavoro o ente pensionistico al quale viene presentata la dichiarazione indicare solo l'importo del versamento integrativo e i relativi estremi. ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALLE'ENTE PENSIONISTICO SCADENZE IL LAVORATORE DIPENDENTE IL DATORE DI LAVORO O IL PENSIONATO O L'ENTE PENSIONISTICO Entro il 15 Richiede l'assistenza gennaio 1998 fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico Entro Riceve dal datore di Consegna al dipendente febbraio 1998 lavoro o ente pensionistico o pensionato la e dagli altri sostituti certificazione dei d'imposta la certificazione redditi percepiti e dei redditi percepiti e delle ritenute subite delle ritenute subite Entro Presenta al proprio datore Rilascia ricevuta marzo 1998 di lavoro o ente dell'avvenuta pensionistico la presentazione della dichiarazione Mod. 730 e la dichiarazione e della busta contenente il Mod. busta da parte del 730-1 per la scelta della dipendente o del destinazione dell'otto per pensionato mille dell'Irpef e eventualmente la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef Entro il 15 Riceve dal datore di lavoro Controlla la maggio 1998 o ente pensionistico copia, regolarita' formale corretta e completata con della dichiarazione l'indicazione dei redditi da presentata dai quest'ultimo erogati, della lavoratori dipendenti e dichiarazione Mod. 730 e il pensionati, effettua il prospetto di liquidazione calcolo dell'imposta Mod. 730-3 dovuta e del Cssn, consegna al