ALLEGATO A
Istruzioni per la compilazione - Introduzione Modello 730
1 INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI
1.1 Perche' conviene questo modello
Il modello 730, riservato ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati, presenta numerosi vantaggi: e' piu' semplice da
compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere
gli eventuali rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione,
in tempi molto piu' rapidi. Il modello 730 e' composto da una parte
iniziale con i dati anagrafici (detta "frontespizio") e da alcune
sezioni chiamate "quadri". Alcune parti del modello vanno compilate
sempre, altre devono esserlo solo in alcuni casi ad esempio, in caso
di variazioni rispetto all'anno precedente).
In questa introduzione diamo alcune informazioni di carattere
generale sul modello 730 e illustriamo il percorso che il
contribuente deve seguire per una corretta compilazione.
1.2 La prima cosa da fare
La prima cosa che il contribuente deve fare e' controllare se e'
tenuto o meno a fare la dichiarazione.
Nel paragrafo 2, a pagina 5, sono indicati i casi in cui si e'
esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non vi sia
obbligato il contribuente rimane pero' libero di presentare
ugualmente la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti
o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di
eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel
1997 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.
Una volta verificato che ha l'obbligo (oppure l'interesse) a
presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare se ha
diritto meno a utilizzare questo modello cosa che non sempre si
verifica. Ci sono infatti dei casi in cui il lavoratore dipendente o
il pensionato non possono presentare il modello 730. Questi casi sono
descritti a pagina 6.
1.3 A chi si presenta
Chi puo' utilizzare il 730, lo presenta tramite il datore di
lavoro (o, se e' pensionato, il proprio ente pensionistico) oppure
tramite un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e pensionati (Caaf). Il modello deve essere consegnato
gia' compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico. Chi si
rivolge al Caaf puo' consegnare il modello gia' compilato, (nel qual
caso il servizio e' completamente gratuito) oppure puo' chiedere di
essere aiutato nella compilazione. In questo caso i Caaf possono
chiedere un compenso per il servizio.
Gli indirizzi del Caaf sono consultabili tramite l'opuscolo e gli
sportelli self-service presso gli uffici finanziari o il sito
Internet delle Finanze (www.finanze.it)
1.4 Quando si presenta
Chi ne ha fatto richiesta per iscritto puo' presentare il modello
730 tramite il datore di lavoro o, se pensionato, il proprio ente
pensionistico.
Si tenga presente che solo i datori di lavoro che occupano piu'
di cento dipendenti sono obbligati ad accettare il modello 730; gli
altri sono liberi di farlo o meno. Tutti i datori di lavoro sono
comunque tenuti a effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione
730 presentata al Caaf.
I termini per la presentazione sono:
entro il 31 marzo modello presentato al datore di lavoro o
all'ente pensionistico;
entro il 30 aprile modello presentato al Caaf.
1.5 Come si compila il modello
* Frontespizio
La compilazione di questa parte non presenta particolari
problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il
codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e i dati
relativi ai familiari a carico. Le relative istruzioni sono a pagina
7.
* Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati)
Il quadro A non va compilato sempre ma solo quando ricorre almeno
una delle seguenti condizioni:
- se si presenta la dichiarazione per la prima volta;
- se sono variati i redditi rispetto a quelli indicati nella
dichiarazione presentata nel 1997;
- se si posseggono terreni dati in affitto in regime legale di
determinazione del canone;
- se viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Cssn per
le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole
svantaggiate.
Se ricorre almeno una di queste condizioni,1l quadro A va
interamente compilato.
In caso contrario ci si puo' limitare a compilare il riquadro
finale denominato "Totale redditi dei terreni" (se lo ritiene piu'
agevole, il contribuente puo' comunque utilizzare il quadro A).
Il quadro B, invece, va compilato in ogni caso.
Le istruzioni per la compilazione dei quadri A e B vanno da
pagina 9 a pagina 13.
* Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Il quadro C e' diviso in due sezioni: nella prima vanno indicati
i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonche' quelli a
questi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri
redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni.
I contribuenti che presentano il Mod. 730 a un Caaf (direttamente
o anche tramite il proprio datore di lavoro, se questi si e'
convenzionato con un Caaf per poter dare l'assistenza) devono
indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o di
pensione conseguiti nel 1997. Coloro che si rivolgono invece
direttamente al proprio sostituto di imposta non devono indicare i
redditi di lavoro o di pensione da lui erogati.
Le relative istruzioni si trovano a pagina 13.
* Quadro D - Altri redditi
Questo quadro deve essere compilato solo dai lavoratori
dipendenti e pensionati che posseggono anche redditi di capitale o di
lavoro autonomo o i redditi diversi (tra i quali rientrano i redditi
derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente).
Le relative istruzioni si trovano a pagina 14.
* Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una
detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e
quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri
deducibili).
Le relative istruzioni si trovano a pagina 16.
* Quadro F - Altri Dati
Il quadro F, l'ultimo del Mod. 730, e' diviso in 6 sezioni.
Nella prima vanno indicati i versamenti di acconto effettuati
nell'anno '97; nella seconda le eventuali eccedenze risultanti dalla
precedente dichiarazione; nella terza il minor importo dell'acconto
Irpef per il 1998 e il numero di rate (nel caso in cui s'intende
chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte e del Cssn
risultanti dalla dichiarazione). Nella quarta sezione vanno indicati
i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il
credito di imposta. Nella quinta sezione vanno indicati gli eventuali
redditi soggetti a tassazione separata. La sesta sezione deve essere
compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi
previdenziali.
Le relative istruzioni si trovano a pagina 21.
* La scelta dell'8 per mille e del 4 per mille dell'Irpef
Il contribuente ha la possibilita' di destinare, a propria
scelta, una certa parte dell'Irpef riscossa annualmente dall'erario.
Puo' scegliere di destinare:
- una quota pari all'8 per mille allo Stato o alle Istituzioni
religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o
culturale;
- una quota pari al 4 per mille della propria Irpef al
finanziamento dei partiti e movimenti politici.
Le relative istruzioni si trovano a pagina 7.
Al modello 730 sono allegati il modello 730-1, che serve per
esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare la quota dell'8
per mille dell'Irpef e la scheda per la destinazione del 4 per mille
dell'Irperf al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
ATTENZIONE Il contribuente puo' effettuare contemporaneamente la
scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o
l'altra di esse. In ogni caso, la scelta non determina un aumento
delle imposte da pagare.
1.6 Altre istruzioni per la compilazione
* Arrotondamenti
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere
arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano
le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario, ad
esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione sul modello sono prestampati i
tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere
indicati gli importi.
* Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non e' sufficiente per i
dati che e' necessario inserire occorrera' riempire altri modelli,
numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a
destra nella prima facciata.
* Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per
dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli
stessi quadri nei quali vanno dichiarati i reddditi che sostituiscono
o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce
"Proventi sostitutivi e interessi).
* Conversione in lire
In tutti i casi in cui e' necessario convertire in lire redditi,
spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere
utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono
stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente piu'
prossimo. Se in quei giorni il cambio non e' stato fissato, va
utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo. I numeri
arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello
Stato o alle loro corrispondenti.
Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si
puo' anche rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per
l'informazione del contribuente (06- 59972934) o si puo' consultare
il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 730/98, relativa ai redditi
1997, presenta alcune novita'; le principali sono evidenziate nelle
istruzioni con colore verde.
1.7 Come si presenta il mod. 730
Una volta compilato e attentamente controllato, il modello deve
essere consegnato al Caaf o al sostituto d'imposta ovvero al Caaf
convenzionato con il sostituto d'imposta stesso. Insieme al Mod. 730
deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1 che
va inserito nella busta anche se non compilato. Nella stessa busta va
eventualmente inserita la scheda per la destinazione del 4 mille
dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare
il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta
(che puo' anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello
che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge
l'attivita' di assistenza o e' incaricato della raccolta dei modelli.
ATTENZIONE Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna
documentazione che deve pero' essere conservata dal contribuente per
tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facolta' di
richiederla e cioe' per la dichiarazione di quest'anno fino al 31
dicembre 2003.
* Investimenti e attivita' finanziarie all'estero
I contribuenti che si servono dell'assistenza fiscale e che nel
1997 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria oltre al 730 devono presentare anche l'apposito
modulo, disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate. Tale
modulo deve essere presentato agli uffici competenti entro il 30
giugno.
1.8 Errori e dimenticanze. Il controllo del prospetto di
liquidazione
Entro il 15 maggio il datore di lavoro, l'ente pensionistico o il
Caaf devono consegnare al contribuente cui hanno dato l'assistenza
una copia della dichiarazione compilata e il prospetto di
liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei
rimborsi che saranno effettuati.
Si consiglia di controllare attentamente questo prospetto allo
scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo
commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Se
riscontra degli errori il contribuente dovra' comunicarli al piu'
presto a chi ha prestato l'assistenza affinche' quest'ultimo provveda
a correggerli in modo che se ne possa tener conto nell'effettuare i
rimborsi o le trattenute sullo stipendio o sulla pensione.
I contribuenti che, dopo aver compilato il 730 si accorgono di
aver commesso degli errori possono integrare o rettificare i dati
presentando un modello ordinario di dichiarazione "integrativo" entro
il 30 giugno. La presentazione del modello integrativo non sospende
pero' le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi,
non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i
rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.
1.9 Le date da ricordare
Il contribuente che vuole presentare la dichiarazione tramite il
datore di lavoro o l'ente pensionistico deve avergliene fatto
richiesta per iscritto (se non ha effettuato tale prenotazione puo'
comunque rivolgersi ad un Caaf per lavoratori dipendenti e
pensionati). Il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve
effettuare entro il mese di giugno (o a partire da tale mese se e'
stata richiesta la rateizzazione) i conguagli sulla busta paga o
sulla rata di pensione. Per i pensionati dell'INPS che percepiscono
la pensione in rate bimestrali anticipate, queste operazioni sono
effettuate nel mese di luglio o di agosto (o a partire da tali mesi
se e' stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione del mese e' insufficiente, la parte residua,
maggiorata dello 0,50 per cento mensile sara' trattenuta nei mesi
successivi. A novembre dovra' essere effettuata la trattenuta delle
somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef sulla
dichiarazione dell'anno successivo. Se il contribuente vuole che la
seconda o unica rata di acconto Irpef venga effettuata in misura
minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione
(perche' ad esempio ha molte spese da detrarre e calcola che le
imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non venga
effettuata affatto, deve comunicarlo al datore di lavoro o all'ente
pensionistico entro il mese di settembre.
Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in
fondo all'Appendice.
ATTENZIONE Se l'acconto trattenuto dovesse risultare minore di
quello dovuto, l'Amministrazione finanziaria iscrivera' a ruolo la
differenza e applichera' gli interessi e le sanzioni.
1.10 Sanzioni
Le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che
presentano il Mod. 730, sono riportate nella voce "Sanzioni" in
Appendice.
2 UTILIZZO DEL MOD. 730/98
2.1 Chi non e' obbligato a presentare la dichiarazione
Non e' obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha
posseduto:
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da
un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di
acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' sostituti
d'imposta, se ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro
di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati
corrisposti da piu' datori di lavoro per un ammontare complessivo non
superiore a lire 9.000.000 se le detrazioni per lavoro dipendente
spettano per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da piu'
sostituti d'imposta, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta)
e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso
dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va
rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e'
stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso
(ad esempio nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento
dell'immobile adibito ad abitazione prin cipale per l'intero anno il
limite e' di lire 550.000 per ciascun coniuge);
- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal
possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
(box, cantina, ecc.) non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va
rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e'
stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non
superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati e' compresa
l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire
360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati
deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante
per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennita',
comprese le indennita' di accompagnamento, e assegni erogati dal
Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi
civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi
sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri
titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio
corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio
indicate in Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le
rendite erogate dall'Inail.
Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Redditi
esenti e rendite che non costituiscono reddito"
ATTENZIONE Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i
contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili,
che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che
diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per
carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.
Nel prospetto posto a fianco sono indicati i limiti di reddito
per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e
per carichi di famiglia spettano per l'intero anno.
LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (lavoratori
dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per
l'intero anno)
Senza coniuge a carico Con coniuge a carico e con
e con reddito comlessivo fino reddito comlessivo fino a lire
a lire
9.000.000 13.506.000
9.129.000 (con 1 figlio a carico) 14.365.000 (con 1 Figlio a
carico)
9.561.000 (con 2 figli a carico) 15.000.000 (con 2 figli a carico)
9.988.000 (con 3 figli a carico) 15.200.000 (con 3 figli a carico)
10.415.000 (con 4 figli a carico) 15.564.000 (con 4 figli a carico)
10.847.000 (con 5 figli a carico) 16.264.000 (con 5 figli a carico)
11.275.000 (con 6 figli a carico) 16.961.000 (con 6 figli a carico)
11.706.000 (con 7 figli a carica) 17.661.000 (con 7 figli a carico)
12.134.000 (con 8 figli a carico) 18.361.000 (con 8 figli a carico)
2.2 Chi puo' utilizzare il mod. 730
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 1997 honno
posseduto oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche i seguenti
redditi:
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione
in societa' ed enti soggetti all'Irpeg;
- redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi
lordi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno,
di invenzioni industriali, e simili da parte dell'autore o inventore
e ai corrispettivi per prestazioni non abituali;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (se il
contribuente desidera optare per la tassazione ordinaria non puo'
utilizzare il Mod. 730 ma deve compilare l'ordinario modello di
dichiarazione dei redditi).
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un
periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730 solo se il
rapporto di lavoro dura almeno dal mese di marzo al mese di giugno
1998.
* Altri contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730
Possono utilizzare il Mod. 730 e fruire dell'assistenza fiscale
alle stesse condizioni e con le stesse modalita' dei lavoratori
dipendenti e pensionati:
- le persone che percepiscono nel periodo compreso almeno da
marzo a giugno 1998 indennita' sostitutive di reddito di lavoro
dipendente (quali il trattamento di integrazione, l'indennita' di
mobilita', ecc.);
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola
pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri
titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali,
provinciali, comunali, ecc.).
2.3 Chi non puo' utilizzare il mod. 730
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare
l'ordinario modello di dichiarazione dei redditi i lavoratori
dipendenti e pensionati che nel 1997 hanno posseduto:
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche in
forma associata;
- redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" non
compresi tra quelli indicati nel pargrafo 2.2 (ad es. redditi
soggetti a Ilor redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree
urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto
per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili non
conseguiti dall'autore o inventore).
Non possono utilizzare il Mod. 730 anche i contribuenti che:
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti
deceduti, dei minori e delle persone interdette;
- hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a
seguito degli eventi sismici iniziati il giorno 26 settembre 1997
nelle regioni Umbria e Marche;
- nel 1998 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti
alla casa, ecc.).
2.4 La dichiarazione congiunta
Il contribuente puo' presentare insieme al coniuge il Mod. 730
solo se questi e' fiscalmente a suo carico (se, cioe', possiede solo
redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivo non
superiore a lire 5.500.000).
La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato la dichiarazione congiunta
nel 1997, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto
Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui
avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali
versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite
non puo' presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di
imposta per il 1997 sono stati versati congiuntamente o e' stata
presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.
2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef
in 0
Istruzioni per la compilazione -
Come si compilano i quadri Modello 730
2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef
* Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle
Istituzioni religiose
Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella
dichiarazione dei redditi una quota pari all'otto per mille
dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali
e' destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta questione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione
della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi
del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7 giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi
del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o
culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa
Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunita' ad essa
collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia,
per la promozione della conservazione del e tradizioni e dei beni
culturali ebraici, con particolare riguardo alle attivita' culturali,
alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale,
nonche' ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla
tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta
gestione dell'Unione delle Comunita' ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in
proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita
viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte
espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in
Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono devolute alla gestione
statale.
La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si
effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in
corrispondenza dell'Istituzione prescelta.
* Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e
partiti politici
Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle
dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono e' destinata
al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per
mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposita
scheda.
ATTENZIONE Come gia' precisato nell'introduzione il contribuente
puo' effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e
quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni
caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.
Se la dichiarazione e' presentata ad un CAAF, questi acquisisce
le scelte eventualmente effettua te e le trasmette
all'Amministrazione finanziaria, riportandole nel prospetto di
liquidazione (Mod. 730-3) che consegna al contribuente entro il 15
maggio (se l'assistenza e' prestata da un Caaf convenzionato con il
sostituto d'imposta le predette scelte non vanno riportate nel Mod.
730-3). Se la dichiarazione e' presentata al sostituto d'imposta,
questi consegna la busta chiusa ad una banca o ad un ufficio postale
le quindi non riporta nulla nel Mod. 730-3) i quali provvedono ad
acquisire le scelte del contribuente e a trasmetterle
all'Amministrazione finanziaria.
3 COME SI COMPILANO I QUADRI
3.1 Compilazione del frontespizio
* Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza
Il codice fiscale puo' essere rilevato dal tesserino rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e
data di nascita) indicati nel tesserino e' errato, il contribuente
deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere
la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non
e' stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale
attribuitogli.
Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di
studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da
nubile.
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
La residenza anagrafica deve essere indicata se e' variata
rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 oppure se la
dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali
casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente puo'
comunque indicare la residenza anche se non e' variata, se questa
modalita' di compilazione risulta piu' agevole per lui o per chi
presta l'assistenza fiscale.
Non costituisce variazione di residenza l'istituzione diun nuovo
Comune o di una nuova provincia.
Chi e' nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo
Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla
provincia.
Lo stato civile deve essere indicato se, alla data di
presentazione del Mod. 730, e' variato rispetto alla dichiarazione
presentata nel 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per
la prima volta.
* Coniuge e familiari a carico
1 Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non
e' a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta; non
deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, divorzio e
separazione legale ed effettiva.
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1997 non hanno
posseduto redditi che concorrono alla formazione de reddito
complessivo per un ammontare superiore a L. 5.500.000:
1 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2 i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati), minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro;
3 i figli di eta' non superiore a 26 anni, dediti agli studi o a
tirocinio gratuito;
4 i seguenti altri familiari:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto
precedente e in mancanza i di scendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
L. 5.000.000 e' il limite di reddito per essere considerati
fiscalmente a carico.
Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al
punto 4 (c.d. "altri familiari a carico") e' necessario che questi,
oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano
con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria.
Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche
il figlio maggiorenne o il figlio dedito agli studi o al tirocinio
gratuito ma di eta' superiore a 26 anni, purche' convivano con il
contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare.
ATTENZIONE La detrazione per familiari a carico non spetta,
neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare
ha superato il limite di L. 5.500.000.
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se
questi non risiedono in Italia.
Non possono essere considerati a carico i familiari che per il
1997 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative
produttive.
La prestazione nel corso del 1997 del servizio militare di leva
da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.
Se nel corso del 1997 e' cambiata la situazione di un familiare
(ad es. un figlio che nel corso dell'anno ha compiuto il 26 anno di
eta' per il quale spetta, fino al mese nel quale si e' verificato
questo evento, la detrazione per "figlio a carico" e dal mese
successivo quella per "altro familiare a carico") bisogna compilare
un rigo per ogni situazione.
* Come si applica la detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico spetta in misura uguale a
entrambi i genitori, anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno
solo dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a carico del
primo e nelle ipotesi descritte alla voce" Detrazione per figli a
carico" in Appendice.
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione
prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione
in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perche'
deceduto) e il contribuente non si e' risposato o, se risposato si e'
legalmente ed effettivamente separato, nonche' negli altri casi
descritti alla voce "Detrazioni per figli a carico" in Appendice.
Indicare nella casella misura della detrazione il codice:
- 1 se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i
genitori;
- 2 se la detrazione spetta in misura doppia;
- 3 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a
carico;
Istruzioni per la compilazione - Quadro A Modello 730
* Detrazione per altri familiari a carico
Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a piu' persone
(ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori o
anche per il figlio ultraventiseienne di genitori separati che vive
con un genitore e percepisce dall'altro assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) la detrazione
per gli altri familiari a carico va divisa proporzionalmente fra i
contribuenti aventi diritto. In tal caso, nella casella misura della
detrazione deve essere indicata la percentuale di spettanza della
detrazione.
* Dati del sostituto d'imposta che effettuera' il conguaglio
Il lavoratore dipendente o pensionato che presenta la
dichiarazione tramite il Caaf (sia perche' vi si e' rivolto
direttamente, sia perche' il proprio sostituto ha stipulato con esso
una convenzione) e' tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta
che dovra' provvedere al conguaglio. Tali dati sono rilevabili dalla
certificazione (ex Modd. 101 o 201 ) consegnata dal sostituto di
imposta. Se, pero', il sostituto attuale e' diverso da quello che ha
compilato la certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo
sostituto.
Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro e/o
enti pensionistici vanno indicati i dati di quello che eroga il
trattamento economico piu' elevato.
3.2 Quadro A Redditi dei terreni
Questo quadro deve essere utilizzato:
a) da coloro che possiedono a titolo di proprieta', enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello
Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione
di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il
titolare della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il terreno;
b) dagli affittuari che esercitano l'attivita' agricola nei fondi
condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione
associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa
al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
c) dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal
titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa
familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la
colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il
terreno a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale.
Per quanto riguarda le attivita' considerate agricole ai fini
della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce
"Attivita' agricole".
ATTENZIONE La compilazione del quadro A e' obbligatoria solo nei
casi indicati nell'introduzione. Fuori di tali casi, il contribuente
puo' limitarsi a compilare il solo riquadro (Totale redditi dei
terreni).
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati
direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente
praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non
corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura
dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni destinati
a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la
voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno
pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui
conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non e'
derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro
utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio
delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
*Come si compila il Quadro A
Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica
partita catastale) va indicato in un singolo rigo. Se la partita
catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in
zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone,
devono essere compilati righi distinti.
Nelle colonne 1 e 3 indicare, rispettivamente, il reddito
dominicale e agrario risultante dagli atti catastali.
ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal
quadro A (Variazioni dei redditi dei terreni) del Mod. 740 del1'anno
precedente, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto
delle rivalutazioni rispettivamente del 55 e del 45 per cento operate
lo scorso anno.
In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere
indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di
partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale
e' quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli
associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti
uguali.
In caso di societa' semplici costituite per l'esercizio in forma
associata di attivita' agricola la cui attivita' e i cui redditi sono
compresi nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, i soci devono
indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono
proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate
dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di
costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la
regolarizzazione delle societa' in agricoltura (di fatto o irregolari
e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari
in agricoltura, vedere in appendice la voce "Regolarizzazione
societa' agricole".
Nella colonna 2 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi:
- 1 proprietario del terreno;
- 2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale
di determinazione del canone;
- 3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di
regime legale di determinazione del canone;
- 4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o
affittuario;
- 5 socio di societa' semplice;
- 6 partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal
titolare;
- 7 titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di
impresa familiare.
Nella colonna 4 indicare il periodo di possesso del terreno
espresso in giorni (365 se per l'intero anno).
Nella colonna 5 indicare la quota di possesso espressa in
percentuale (100 se per intero).
Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime
legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare
l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al
periodo di colonna 4.
Nella colonna 7 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi particolari:
- 1 mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata
agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo
rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
coltivati a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i
casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreche' i terreni
costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per
l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con
altra diversa coltivazione;
- 2 perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del
prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato
ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre
mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia
esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del
raccolto;
- 3 terreno in conduzione associata;
- 4 azienda agricola situata in territorio montano di cui al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
- 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al
codice 1 e al codice 4;
- 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al
codice 3 e al codice 4.
Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per
uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in
affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione
indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare
la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso
terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi
senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la
percentuale di possesso del reddito dominicale e' diversa da quella
del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del
terreno e' concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in
Appendice alla voce "Regolarizzazione societa' agricole").
ALLEGATO A
Istruzioni per la compilazione - Quadro B Modello 730
3.3 Totale redditi dei terreni
Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i
redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito di
terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del
canone, puo' compilare direttamente il presente riquadro senza
riempire il quadro A.
In ogni caso, il contribuente puo' indicare nel quadro A tutti i
dati relativi ai terreni posseduti, se questa modalita' di
compilazione gli risulta piu' agevole.
I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da
dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente
dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o
del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel
corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di
agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione,
ecc.)
Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi
dominicali e agrari (pari da quest'anno rispettivamente, all'80 per
cento e al 70 per cento) che verra' effettuata direttamente da chi
presta l'assistenza fiscale.
ATTENZIONE Se il contribuente presenta la dichiarazione per la
prima volta o chiede l'agevolazione prevista ai fini del Contributo
al Servizio sanitario nazionale per le aziende agricole site in
territori montani o nelle zone agricole svantaggiate deve compilare
il quadro A e non il presente riquadro.
Nel rigo A riportare:
a colonna 1 l'importo totale del reddito dominicale dei terreni
indicato nel rigo A, colonna 1 oppure nel rigo A10, colonna 4, del
Mod. 740/97 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto
al quale e' stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997;
a colonna 2 l'importo totale del reddito agrario dei terreni
indicato nel rigo A colonna 2, oppure nel rigo A10, colonna 5, del
Mod. 740/97 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto
al quale e' stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997.
3.4 Quadro B Redditi dei fabbricati
Il quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti
con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda
che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente
esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al
coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge
separato convenzionalmente o per sentenza.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola
"nuda proprieta'" non deve dichiarare il fabbricato.
ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e
per gli altri servizi oggetto di proprieta' condominiale cui e'
attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati
dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per
ciascuna unita' immobiliare e' complessivamente superiore a lire
50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in
locazione e per i negozi.
I soci di cooperative edilizie non a proprieta' indivisa,
assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo
individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il
reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione
della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di
alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti
(es.: Iacp, ex Incis, ecc.).
Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto,
dichiarate:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono,
effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unita' immobiliari che
sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere
considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza
di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate
produttive di reddito dei fabbricati le unita' immobiliari
iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche
di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce
"Costruzioni rurali"
- le unita' immobiliari, anche ad uso diverso da quello di
abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del
provvedimento, durante il quale l'unita' immobiliare non deve essere
comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di
musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al
possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile
per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata
all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto
inizio;
- le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio
del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.
Nella colonna 1 indicare la rendita catastale. La rivalutazione
del 5 per cento, prevista a partire da quest'anno, verra' effettuata
direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata
indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili
o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice
la relativa voce "Immobili inagibili o di interesse storico o
artistico".
Nella colonna 2 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi:
- 1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- 2 unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si
applica l'aumento di un terzo;
- 3 unita' immobiliare locata in assenza di regime legale di
determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione
del canone 1equo canone);
- 5 unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione
principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma
rendita;
- 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
- Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale
Si considera abitazione principale quella nella quale il
contribuente dimora abitualmente (che normalmente coincide con quella
di residenza anagrafica).
Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il
soggetto che presta l'assistenza dedurra', fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di lire 1.100.000, rapportato al
periodo dell'anno durante il quale l'immobile ha avuto tale
destinazione e alla quota di possesso.
Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le
unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non
appartengono allo stesso fabbricato).
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto
che presta l'assistenza operera' la maggiorazione di un terzo della
rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unita'
immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella
utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni
vedere in Appendice la voce "Unita' immobiliari tenute a
disposizione".
Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in
giorni (365 per l'intero anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a
partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui
e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in
percentuale (100 se per intero).
- Fabbricati dati in locazione
Nella colonna 5 indicare l'85 per cento del canone di locazione
(per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del
canone). L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di
locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base
dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di
sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas,
portiere, ascensore riscaldamento e simili, se sono comprese nel
canone) ed e' relativo al periodo di possesso di colonna 3.
L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla
effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va indicato
per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla
abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte
in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per
ciascuna unita' immobiliare la quota del canone ad essa relativa;
quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura
proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare.
Istruzioni per la compilazione - Quadro C Modello 730
Nella colonna 6 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi particolari:
- I fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi
sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (la
condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune
attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
- 3 unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata chiesta la
revisione della rendita.
Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per
uno stesso fabbricato (variazioni di quote di ossesso utilizzo ecc.)
occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella
colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di
colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo
precedente.
3.5 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi
assimilati, che presentano il Mod. 730 tramite un Caaf sia perche' vi
si sono rivolti direttamente, sia perche' il proprio sostituto di
imposta ha stipulato con esso una convenzione (anche nel caso in cui
la raccolta dei Modd. 730 e' effettuata dal sostituto) devono
indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione
percepiti; coloro, invece, che ottengono l'assistenza direttamente
dal sostituto d'imposta non devono indicare i redditi di lavoro
dipendente o di pensione erogati dal datore di lavoro o dall'ente
pensionistico al quale si sono rivolti.
Il quadro C e' diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati
i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi
assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i
possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno
indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.
In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti
all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale
di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
* Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennita' e le somme da assoggettare a tassazione
corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte
dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennita' e somme
erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo
esemplificativo, le indennita' piu' comuni;
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui
al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati, per effetto di
specifiche disposizioni normative in lavori socialmente utili;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti
giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai
condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni
sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute
d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e
lavoro di servizi agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno
premio o sussidio per fini di studio e di addestramento
professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro
dipendente e sempreche' non sia prevista una specifica esenzione.
Vedere al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite
che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli
assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del
7 giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei
missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia
per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni
corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il
sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti
per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della
Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunita' ad essa
collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali
operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio
biologi, psicologi, ecc.).
ATTENZIONE I lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno hanno
intrattenuto piu' rapporti di lavoro e hanno chiesto al successivo
sostituto d'imposta di tener conto dei redditi erogati durante il
precedente rapporto, devono indicare i dati risultanti dalla
certificazione consegnata dall'ultimo sostituto.
Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1
della certificazione).
Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 9 della
certificazione).
Nel rigo C4 indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di
durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi
dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha
diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero
anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le
festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi;
vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione,
neanche differita (ad esempio, in caso dl assenza per aspettativa
senza corresponsione di assegni).
In particolare, se e' stato compilato un solo rigo, si puo' tener
conto del numero dei giorni indicato nel punto 1.1 della
certificazione.
Se sono stati compilati piu' righi indicare nel rigo C4 il numero
totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli
compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
ATTENZIONE Se il contribuente si e' rivolto per l'assistenza
direttamente al proprio sostituto d'imposta, non vanno indicati i
giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a
quello relativo ai redditi da lui corrisposti. In Appendice alla voce
"Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori
precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle
detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo
determinato, di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri enti
e di borse di studio.
* Sezione II - Redditi assimilati per i quali non spettano le
detrazioni per lavoro dipendente
In questa sezione, nei righi da C5 a C7, vanno indicati gli altri
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioe':
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione
non concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le rendite perpetue),
compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennita' corrisposte dalle amministrazioni
statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche
funzioni;
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di
pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennita' e gli assegni vitalizi percepiti per l'attivita'
parlamentare e le indennita' percepite per le cariche pubbliche
elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonche'
quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato
costituite a titolo oneroso;
g) i compensi corrisposti per l'attivita' libero professionale
intramuraria svolta del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale.
Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica
la nuova disciplina fiscale dell'attivita' intramuraria sono indicate
in Appendice alla voce "Attivita' libero professionale intramuraria".
Nella casella di colonna 1 indicare:
- 1 se il reddito dichiarato nella colonna 2 e' gia' stato
completamente assoggettato, anche sulla base di un reddito
figurativo, al contributo al Servizio sanitario nazionale (Cssn);
- 2 se vengono dichiarati le indennita' e gli assegni vitalizi
indicati alla lettera e);
- 3 se vengono dichiarati gli assegni periodici indicati alla
lettera a);
- 9 negli altri casi.
- Imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario
nazionale.
Nel rigo C8 indicare il totale degli imponibili assoggettati al
Cssn rilevabili dal punto 35 della certificazione relativa ai redditi
di lavoro dipendente o assimilati o da altra certificazione
consegnata dal sostituto d'imposta; in Appendice alla voce
"Imponibile assoggettato al Cssn" viene fornito un esempio su come
compilare il rigo nei casi di indennita' percepite per l'esercizio di
cariche elettive.
Istruzioni per la compilazione - Quadro D Modello 730
3.6 Quadro D Altri redditi
* Redditi di capitale
Nel rigo D1 indicare:
nella colonna 1 1a somma dei seguenti redditi, percepiti nel
1997, al lordo delle ritenute alla fonte:
a) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata
dalle societa' ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.
b), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dopo la chiusura
dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988;
b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi
affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990,
n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio
1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni
circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.
Nella colonna 2 indicare il totale dei crediti d'imposta
calcolato nella misura seguente:
- 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di
cui alla lettera a);
- 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b).
Nella colonna 3 indicare l'importo totale delle ritenute
d'acconto subite.
Nel rigo D2 indicare la quota del credito d'imposta di cui al
rigo D1, colonna 2, riferibile agli utili derivanti da dividendi di
societa' figlie residenti nella UE. Tali utili vanno desunti dalla
comunicazione fatta a ciascun socio dalla societa' italiana
distributrice degli utili stessi.
* Redditi di lavoro autonomo
Nel rigo D3 indicare:
nella colonna 1, i compensi lordi, in denaro o in natura,
percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili
(con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni
effettuate fuori del Comune di residenza inerenti l'incarico
ricevuto) per:
- cariche di amministratori sindaci o revisori di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, salvo
che rientrino nell'oggetto proprio dell'attivita';
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con
esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino
da incarichi attribuiti in relazione alla specifica attivita' di
lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui
all'art. 47, comma 1, lettera b), del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
contenuto artistico o professionale svolti senza vincolo di
subordinazione.
Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute di acconto
subite.
ATTENZIONE Non concorrono alla formazione del reddito complessivo
e pertanto non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o
professionista se corrisposti dal coniuge o dal genitore o
dall'ascendente.
Nel rigo D4 indicare:
nella colonna 1 le indennita', percepite nel 1997, per la
cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
non assoggettabili a tassazione separata (le indennita' sono
assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e se
derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).
Le indennita' non assoggettabili a tassazione separata vanno
dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna
riduzione forfetaria a titolo di spese; nella colonna 3 l'importo
delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D5 indicare:
nella colonna 1 i proventi percepiti nel 1997, al lordo della
riduzione forfetaria, derivanti dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte
dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di
utilita', know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.),
vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di
opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore,
conseguiti anche in via occasionale;
nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite.
* Redditi diversi
Nel rigo D6 indicare:
nella colonna 1 i corrispettivi, percepiti nel 1997, derivanti da
attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o
dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui
rientra la c.d. indennita' di rinuncia percepita, per la mancata
assunzione, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2
aprile 1968, n. 482);
nella colonna 2 le spese inerenti i corrispettivi indicati nella
colonna 1. Non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite,
spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse,
nonche' quelle relative alla c.d. indennita' di rinuncia;
nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite.
Istruzioni per la compilazione - Quadro E Modello 730
3.7 Quadro E Oneri
Nel quadro E indicare:
nella sezione I gli oneri per i quali e' riconosciuta la
detrazione del 22 per cento;
nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
nella sezione III le spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio relativo al sisma nelle regioni Emilia Romagna e
Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono
stati sostenuti nel 1997 dal dichiarante nell'interesse proprio.
Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro
gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e
le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria danno diritto alla detrazione anche se la spesa e'
stato sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
Quando l'onere e' sostenuto per i figli, la detrazione spetta al
genitore al quale e' intestato il documento che certifica la spesa.
Se il documento e' intestato al figlio, le spese devono essere
suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, pero', la spesa e'
stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potra' tenere conto
dell'intero importo per calcolare la detrazione, annotando nel
documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente.
Ovviamente, se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico
dell'altro, quest'ultimo puo' sempre considerare l'intera spesa
sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori
di handicap di cui al rigo E16 sono deducibili anche se sono state
sostenute per i familiari indicati ai punti da 1 a 4 del paragrafo
3.1 (c. d. "altri familiari a carico"). Le spese sostenute per tali
familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a
carico.
* Sezione I - Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione
d'imposta del 22 per cento
Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la
detrazione d'imposta del 22 per cento
- spese sanitarie
Nei righi E1 ed E2 indicare le spese sanitarie nel loro intero
importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolera' la
detrazione spettante.
Nel rigo E1 indicare le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni
rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri per degenze o collegati ad una operazione chirurgica.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e
ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di
ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che
devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata
dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap
vedere le istruzioni del rigo E16);
- acquisto di medicinali;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state
sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E1
anche le erogazioni, indicate al punto 14 della certificazione,
effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.
Nel rigo E2 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per
la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di
menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacita'
motorie e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali la detrazione
spetta sull'intero importo.
ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E2
anche le erogazioni, indicate al punto 14bis della certificazione,
effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.
Non vanno indicate nei righi E1 e E2 alcune spese sanitarie
sostenute nel 1997 che hanno dato luogo nello stesso anno a un
rimborso da parte di terzi, come ad esempio:
- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi,
risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati
dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di
contratti o di accordi o regolamenti aziendali se tali contributi non
hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
La presenza dei predetti contributi e' segnalata al punto 39 della
certificazione consegnata al lavoratore.
Si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di
assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la
detrazione d'imposta del 22 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni
sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformita' a contratti
collettivi a ad accordi e regolamenti aziendali. L'esistenza di
premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali
assicurazioni e' segnalata al punto 38 della certificazione
consegnata al lavoratore;
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati
dal contribuente o da altri che concorrono a formare il suo reddito
(salvo che il sostituto d'imposta ne abbia riconosciuto la detrazione
in sede di ritenuta).
Informazioni piu' dettagliate in merito alle spese sanitarie e
chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate
in Appendice alla voce "Spese sanitarie".
* Interessi passivi
Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1997
indipendentemente dalla scadenza della rata.
Nel rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad
abitazione principale.
Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 gennaio 1993:
- la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare
sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi
dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui
stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei
sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del
mutuo. In questo caso il diritto alla detrazione non si perde se
l'unita' immobiliare non e' adibita ad abitazione principale entro i
sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto
dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di
lire. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu'
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in
parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale
possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo
ciascuno);
- la detrazione e' ammessa anche per i contratti di mutuo
stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioe' al
proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra
persona) sempreche' ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre
non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista
l'unita' immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non e' piu'
utilizzato come abitazione principale;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato
stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione
principale.
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire
per ciascun intestatario del mutuo ed e' ammessa a condizione che
l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla
data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in
quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione
principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Nel rigo E4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di
lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli
oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli
utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al
1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta
solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a
propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono
invece le istruzioni relative al rigo E3) e per i quali non sia
variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli
successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene
concesso in locazione).
Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno
indicate nel rigo E3 o nel rigo E4 in base alle modalita'
precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli
assegnatari va fatto riferimento al momento della delibera di
assegnazione dell'alloggio e dell'immissione in possesso anziche' a
quello dell'acquisto.
In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1 gennaio
1993 le condizioni di detraibilita' previste per i mutui stipulati a
partire da tale data devono ricorrere nei confronti del contribuente
che si e' accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione
del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del
contratto di accollo del mutuo.
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per
l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993,
vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di
mutuo".
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi
dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli
interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente
all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali e' variata la destinazione, vedere
in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il
quale e' variata la destinazione".
Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo E3 o nel rigo E4 e'
compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a
causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o
in altra valuta.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi
dall'acquisto della propria abitazione: ad esempio per la
ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi
dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per
l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite
ipotecariamente.
Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a
seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi
derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a
contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi. Non e' possibile imputarsi la quota dell'altro coniuge,
anche se questi e' fiscalmente a carico.
Nel rigo E5 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare
interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli
edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000
e in caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu'
contratti di mutuo detto limite e' riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se il contratto di mutuo e' stipulato da un condominio la detrazione
spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprieta'.
Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalita' per fruire
della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Interventi di
recupero edilizio".
Nel rigo E6 indicare gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La
detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verra'
calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei
terreni dichiarati.
- Premi di assicurazione
Nel rigo E7 indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i
premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi
previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero
o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire
2.500.000.
La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita e'
ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a
cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di
durata minima.
Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli
pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria,
compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione
volontaria alla gestione separata dell'INPS (ad esempio per gli
ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico
del contribuente come risultante da idonea documentazione, il
riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la
ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.
ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E7
anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal sostituto
d'imposta riportati al punto 12 della certificazione, nonche' gli
eventuali contributi volontari trattenuti dal sostituto d'imposta
indicati nello spazio delle annotazioni della certificazione.
- Contributi per previdenza complementare
Nel rigo E8 indicare i contributi versati ai fondi pensione gia'
indicati nel punto 13 della certificazione. La somma degli importi
indicati nei righi E7 ed E8 non puo' risultare superiore all'importo
di lire 2.500.000. Tale limite e' elevato a lire 3.000.000 solo se
nel rigo E8 e' indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.
- Spese di istruzione
Nel rigo E9 indicare le spese sostenute nel 1997, anche se
riferibili a piu' anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso),
per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e
di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o
universita' italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non
superiore a quella stabilita' per le tasse e i contributi degli
istituti statali italiani.
- Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici
Nel rigo E10 indicare le erogazioni liberali in favore dei
movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire
500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.
L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o
bancario a favore di uno o piu' movimenti e partiti; questi possono
raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente
nazionale che per mezzo di piu' conti correnti.
ATTENZIONE La detrazione non spetta se il contribuente nella
dichiarazione dei redditi 1996 ha dichiarato perdite che hanno
determinato un reddito complessivo negativo.
- Spese funebri
Nel rigo E11 indicare le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice
alla voce "Familiari indicati nell'articolo 433 c.c." e di affidati o
affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore
ad un milione di lire.
- Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Nel rigo E12 indicare tutti gli altri oneri per i quali e'
prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei
precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie
relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali
in denaro per attivita' culturali e artistiche; erogazioni liberali a
favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni
liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel
settore musicale).
Le informazioni relative ai cosiddetti "Altri oneri" sono
riportate in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la
detrazione".
* Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo
In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere
dedotti dal reddito complessivo.
- Contributi obbligatori
Nel rigo E13 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza
da' luogo a sanzioni dirette o indirette.
Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel
1997 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il
premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli.
Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto
che eroga gli emolumenti. Coloro che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale trovano indicati nella certificazione gli importi che e'
possibile dedurre ai punti 36 "Saldo del contributo al S.S.N.
trattenuto nel 1997", al punto 30 "Primo acconto trattenuto nell'anno
e al punto 32 Secondo o unico acconto trattenuto nell'anno";
- il contributo del 10 per cento versato alla gestione separata
dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del
contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal
soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione
ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e
assistenziale (e' indeducibile la parte dei contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti).
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e
sempreche' la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la
deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono
versati.
- Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
Nel rigo E14 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore
delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno,
per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento
dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e
di amministrazione ecclesiastica;
- Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza, che
le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti
facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di
culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi
fini delle Chiese e deqli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunita' ad essa
collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunita' ebraiche italiane. Per le Comunita'
ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuno di tali erogazioni (compresi, per le Comunita' ebraiche,
i contributi annuali) e' deducibile fino ad un importo di due milioni
di lire.
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in
conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei
bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.
- Contributi per i paesi in via di sviluppo
Nel rigo E15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via
di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del
2 per cento del reddito complessivo.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di
versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le
ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.
- Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di
handicap
Nel rigo E16 indicare l'importo delle spese mediche generiche e
di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art.
10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai
sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioe'
coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale
stabilizzata o progressiva che e' causa di difficolta' di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione),
indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno
di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap
in un istituto di assistenza e ricovero non e' possibile portare in
deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le
spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal
fine e' necessario che le spese risultino indicate distintamente
nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi
dentarie e sanitarie, nonche' per i mezzi di deambulazione e per i
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza
e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle
per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei
righi E1 e E2.
- Assegno periodico corrisposto al coniuge
Nel rigo E17 indicare gli assegni periodici corrisposti al
coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o
di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la
quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il
mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge
per meta' del suo ammontare.
- Altri oneri deducibili
Nel rigo E18 indicare tutti gli oneri deducibili diversi da
quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle
imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni,
livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennita'
corrisposte per la perdita dell'avviamento).
Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti
impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito
complessivo.
Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in
Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili".
Istruzioni per la compilazione - Quadro F Modello 730
* Sezione III - Spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria,
per le quali spetta la detrazione del 41%
Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1997,
limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi
sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e
Calabria, per il ripristino delle unita' immobiliari per le quali e'
stata emanata ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni ovvero
che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del
Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile. Tali spese danno diritto ad
una detrazione di imposta nella misura del 41 % che deve essere
ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo.
Nel rigo E19 indicare:
a colonna 1 l'intero importo delle spese sostenute;
a colonna 2 il numero di rate (5 o 10) per le quali si intende
suddividere la detrazione di imposta.
ATTENZIONE Con apposito regolamento in corso di approvazione
saranno fissate le modalita' applicative e la documentazione
necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione.
3.8 Quadro F Altri dati
* Sezione I - Versamenti di acconto effettuati nell'anno 1997
Nei righi F1 e F2 indicare i dati relativi ai versamenti di
acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1997.
Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno
precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla
retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta
deve riportare:
- nel rigo F1, colonna 3, l'importo del punto 29 della
certificazione;
- nel rigo F1, colonna 6,l'importo del punto 31 della
certificazione;
- nel rigo F2, colonna 3, l'importo del punto 30 della
certificazione;
- nel rigo F2, colonna 6,l'importo del punto 32 della
certificazione.
Se il contribuente presenta la dichiarazione allo stesso
sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei righi F1 e
F2 non deve indicare alcun importo. Il contribuente dovra', invece
compilare i righi suddetti se il sostituto d'imposta presta
l'assistenza fiscale attraverso un Caaf convenzionato.
In Appendice alla voce "Versamenti" sono contenute informazioni
riguardanti i versamenti integrativi e i versamenti effettuati
congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate
dichiarazioni dei redditi.
Sezione II - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione
Nel rigo F3 indicare:
a colonna 1 l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla
precedente dichiarazione (rigo N24 del Mod. 740/97 o punto 33 della
certificazione relativa ai redditi 1997).
Se il contribuente nel 1997 ha presentato dichiarazione congiunta
e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge,
nella colonna 1 deve indicare la parte di eccedenza proporzionale
all'imposta individuate (a debito o a credito) risultante dalla
dichiarazione presentata nel 1997. L'imposta individuale e' pari
all'imposta netta di ciascun comune diminuita dell'ammontare dei
relativi crediti e ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali
un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve
essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge;
Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza
di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".
a colonna 2 l'eventuale eccedenza del contributo straordinario
per l'Europa risultante dalla precedente dichiarazione (rigo N31 del
Mod. 740/97). Se erroneamente sono state versate o trattenute somme
eccedenti gli importi dovuti, che non sono state gia' comprese nei
righi N31 o N32 del Mod. 740/97 o utilizzate in diminuzione della
seconda rata del contributo le stesse vanno indicate in questo rigo
unitamente all'importo di rigo N31 del Mod. 740/97;
a colonna 3 l'eventuale eccedenza del Cssn risultante dalla
precedente dichiarazione (rigo V7 del Mod. 740/97 o punto 34 della
certificazione relativa ai redditi 1997.
* Sezione III - Dati relativi ai versamenti di saldo e degli
eventuali acconti
Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri
sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato
alcun versamento di acconto Irpef deve barrare l'apposita casella 1
del rigo F4.
Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il
1998, deve indicare nella colonna 2 del rigo F4 la minore somma che
deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 1993 e
non barrare la casella 1.
Se il contribuente intende avvalersi della facolta' di
rateizzare i versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20 per cento
sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata
di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il
versamento (da 2 a 6) nella casella 3 del rigo F4.
In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di
conguaglio calcolera' gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari
allo 0,50 per cento mensile.
ATTENZIONE A partire dal 1 gennaio 1998 gli enti pensionistici,
attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni,
effettueranno la tassazione alla fonte delle somme corrisposte
tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici.
Conseguentemente, i titolari di piu' trattamenti pensionistici che
non possiedono altri redditi, a partire dal 1999 sono esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi,
non sono tenuti a versare l'acconto dell'Irpef per il 1998. Per i
titolari di piu' trattamenti pensionistici che possiedono anche altri
redditi l'acconto dell'Irpef per il 1998 sara' dovuto in misura
inferiore.
* Sezione IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero
Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta
l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate
all'estero, nel rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti
all'estero, gia' indicati nei quadri C e D della presente
dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo
vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti
redditi.
* Sezione V - Redditi assoggettabili a tassazione separata
In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi
assoggettabili a tassazione separata:
- redditi di capitale, di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente, di collaborazione coordinata e continuativa, con
esclusione delle indennita' di fine rapporto nonche' diritti di
autore percepiti dagli eredi o dai legatari a causa di morte
dell'avente diritto;
- premi di assicurazione sulla vita del contribuente e contro gli
infortuni, nei casi di riscatto del contratto nel corso del
quinquennio;
- indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' emolumenti
arretrati di lavoro dipendente, compresi quelli relativi al
trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre
1968, n. 1115, erogati da soggetti non obbligati per legge ad
effettuare le ritenute d'acconto;
- indennita' spettanti a titolo di risarcimento anche in forma
assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro
dipendente, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, relative a piu' anni;
- imposte o oneri dedotti o per i quali si e' fruito della
detrazione in anni precedenti e rimborsati nel 1997.
Non devono essere dichiarati, neppure nell'ordinario modello di
dichiarazione, i ratei di pensione e di stipendio percepiti dagli
eredi o dai legatari.
Per le modalita' di compilazione vedere in Appendice la voce
"Redditi assoggettati a tassazione separata".
* Sezione VI - Contributi previdenziali dovuti dai produttori
agricoli
La presente sezione deve essere compilata dai produttori agricoli
tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Per le modalita'
di compilazione vedere in Appendice la voce "Contributi previdenziali
dovuti dai produttori agricoli".
4 APPENDICE
* Abbreviazioni
Art. Articolo
A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
Caaf Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
c.c. Codice Civile
Cssn Contributo per il servizio sanitaria nazionale
D.L. Decreto legge
D.Lgs. Decreto legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
G.U. Gazzetta Ufficiale
Ki Imposta comunale sugli immobili
Ilor Imposta locale sui redditi
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
n. Numero
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi
UE Unione Europea
UTE Ufficio tecnico erariale
* Altri oneri deducibili
Nel rigo E18 vanno indicati:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni
anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei
ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art. 20, comma 2,
del D.PR. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi ecc.) corrisposti dal
dichiarante in forzo di testa mento o di donazione modale e, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433
del c.c. (vedere l'apposito voce nello presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi
degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i
contributi agricoli unificati;
- le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della
locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di
abitazione.
* Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Nel rigo E12 vanno indicate:
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi
della L. 1 giugno 1939 n. 1089, e delD.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, nella misura effettivamente rimasta a carica. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare
da apposita certificazione rilasciata dalla competente
sovrintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato
d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta
nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute, a
condizione che lo necessaria certificazione sia stata rilasciata
entro lo data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se
tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno
d'imposta in cui e' stato completato il rilascio della certificazione
da parte degli uffici competenti.
La detrazione non spetta nei casi seguenti:
1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali;
2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.
ALLEGATO A
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni
che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro
il quale l'Amministrazione finanziaria puo' rettificare la
dichiarazione.
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1
giugno 1939, n. 1089, e nelD.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale delle
case anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente
necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono
essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal
Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la
previsione di spesa e il conto consuntivo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli
enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore
musicale, per i quali e' prevista la trasformazione in fondazioni di
diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.
367. Il limite e' elevato al 30 per cento per le somme versate:
1) al patrimonio della fondazione al momento della sua
costituzione;
2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui e'
pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in
fondazione;
3) come contributo alla gestione della fondazione per i tre
periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto
decreto che approva la trasformazione. Per poter fruire della
detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a
versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di
mancato rispetto dell'impegno si provvedera' al recupero delle somme
detratte.
* Attivita' agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate
attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte
sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti
ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
Se le attivita' menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti
stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attivita' eccedente e'
considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme
contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e per questo motivo non
e' possibile utilizzare il presente modello.
* Attivita' libero professionale intramuraria
L'art 1, comma 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha
previsto, a condizione che venga rispettata la disciplina
amministrativa dell'attivita' intramuraria contenuta nei decreti del
Ministro della Sanita' 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997,
l'assimilazione al rapporto di lavoro dipendente dell'attivita'
libero professionale intramuraria delle seguenti categorie
professionali:
- il personale appartenente ai profili di medico chirurgo,
odontoiatra e veterinario e altre professionalita' della dirigenza
del ruolo sanitario (formacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi) dipendente del Sevizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che
esplicano attivita' assistenziale presso cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle
strutture delle facolta' di medicina e chirurgia delle aree
tecnico-scientifica e socio sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato,
degli enti ed istituti di cui all'art 4, comma 12, del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria e degli enti pubblici
che gia' applicano al proprio personale l'istituto dell'attivita'
libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio
Sanitario, sempreche' i predetti enti e istituti abbiano adeguato i
propri ordinamenti ai principi di cui all'art 1, commi da 5 a 19
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel
decreto del Ministro della Sanita' 28 febbraio 1997 entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In caso
diverso i compensi in questione costituiscono reddito professionale
ai sensi degli artt. 49 e 50 del Tuir e per questo non puo' essere
utilizzato questo modello.
* Cambio di residenza
Se e' stata variata la residenza o la dichiarazione viene
presentata per la prima volta occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod.
730;
- il mese e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se nel
1997 non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare
solo "98" nello spazio relativo all'anno.
Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare
anche l'apposita casella se al momento della consegna del Mod. 730
sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione
anagrafica.
* Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione
applicare la formula:
quota proporzionale canone totale X singola rendita
del canone =
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione
rivalutata del 5%: 900.000
Rendita catastale della pertinenza
rivalutata del 5%: 100.000
Canone di locazione totale: 20.000.000
Quota del canone relativo alla abitazione:
20 000.000 X 900.000
= 18.000.000
(900.000 + 100.000)
Quota del canone relativo alla pertinenza:
20.000.000 X 100.000
= 2.000.000
(900.000 + 100.000)
* Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli
Questa sezione deve essere compilata da:
- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari
coadiuvanti (unita' attive);
- imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;
- concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro
familiari coadiuvanti (unita' attive).
Se il Mod. 730 e' presentato direttamente dai familiari
coadiuvanti, mezzadri, coloni e soccidari, va indicato solo il codice
contribuente INPS attribuito dall'ex SCAU al titolare della posizione
contributiva.
La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola
posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.
Per la compilazione della sezione occorre fare riferimento ai
bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il
pagamento dei contributi dovuti per il 1997 (scadenze: 10 luglio, 10
settembre, 10 novembre 1997 e 10 gennaio 1998).
Nel rigo F9:
- nella colonna 1 riportare il codice indicato sul frontespizio
dei bollettini, alla voce "Codice contribuente":
- nella colonna 2 indicare, la categoria di produttori agricoli
cui si appartiene scrivendo:
1 se coltivatore diretto;
2 se imprenditore agricolo a titolo principale;
3 se concedente a mezzadria, colonia e soccida;
- nella colonna 3 indicare il numero dei soggetti che nel 1997
hanno prestata la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i
contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori
di 21 anni nella colonna 4. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del
frontespizio del bollettino postale;
- nella colonna 5 indicare la fascia di reddito (1, 2, 3 o 4)
attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal
riquadro 2 del frontespizio del bollettino postale;
- nella colonna 6 barrare la casella solo se l'attivita' e'
svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per
le quali sano previste le riduzioni contributive;
- nello colonna 7 indicare l'importo complessivo dei contributi
versati alle previste scadenza del 10 luglio, 10 settembre, 10
novembre del 1997 e 10 gennaio del 1998, ottenuto sommando gli
importi riportati nei bollettini di versamenti inviati dall'INPS.
* Costruzioni rurali
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto,
dichiarate in quanto il relativo reddito e' gia' compreso in quello
catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali
pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono, a condizione che siano effettivamente adibite ad
abitazione o a funzioni strumentali all'attivita' agricola dal
proprietario, dall'affittuaria, dai familiari conviventi a loro
carica o dai dipendenti che esercitano attivita' agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralita' inoltre: il terreno
cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso
Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non
inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate
colture specializzate in serra o a funghicoltura la superficie del
terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attivita' agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del
suo reddito complessivo. Se il dichiarante e' un soggetto non
obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, il suo volume
d'affari si presume pari a quello previsto ai fini dell'esonero
dall'obbligo di presentazione.
In caso di unita' immobiliari utilizzate congiuntamente da piu'
persone i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se
sul terreno esistono piu' unita' immobiliari ad uso abitativo i
requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente per
ciascuna di esse.
Nel caso che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu'
persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti
requisiti e' necessario che per ciascuna unita' sia rispettato anche
il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni
abitante oltre il primo.
Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti
in precedenza precisati, per essere considerate rurali non si
considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita
autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta
degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare
l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
* Detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati
per susseguente matrimonio, i figli adottivi affidati o affiliati da
entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori
quando l'altro genitore e' fiscalmente a suo carico e nei seguenti
casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non
si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento
del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed
effettiva da questi, sono rimasti esclusivamente a carico del
genitore contribuente a condizione che cio' risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se
questi e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, esclusivamente
a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori,
esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi e'
coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o
divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per
coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura
doppia, quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e
il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente
ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori,
esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non e'
coniugato o se coniugato con persona diversa dall'altro genitore, si
e' poi legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente che li ha riconosciuti non e' coniugato o e' legalmente
ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, non
coniugato o legalmente ed effettivamente separato.
La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei
propri figli potra' essere attestata, se richiesta
dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che la
giustifica. Andra' quindi attestato, ad esempio, che il contribuente
e' vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio
dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a
carico di uno dei genitori.
Per il riconoscimento della condizione di figli naturali
adottivi, affidati o affiliati esclusivamente a carico di un genitore
non ha rilevanza il reddito dell'altro genitore.
* Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione
La scelta tra il riporto del credito o il rimborso dell'eccedenza
di imposta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi per
l'intero ammontare dell'eccedenza.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per
il riparto.
Se il contribuente non fa valere il credito nel a dichiarazione
dei redditi successiva, o se questa non e' presentata perche'
ricorrono le condizioni di esonero, puo' chiedere il rimborso
presentando un'apposita istanza alla Direzione Regionale delle
Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo ricorrendo le condizioni
di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, puo',
comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione
successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza
indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli
Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso
dopo aver verificato che lo stesso non sia stato gia' disposto.
* Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.
Sono indicati nell'art 433 del c.c.:
- i coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in
loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- i suocera e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
* Immobili inagibili o di interesse storico o artistico
Nei casi di inagibilita' per accertato degrado fisico (immobili
diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale
strutturale e tecnologico, non superabile con interventi di
manutenzione) e' possibile attivare una procedura catastale volta a
far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria
destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la
variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di
variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di
eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con
effetto per l'anno in cui la denuncia e' stata prodotta e per gli
anni successivi. Cio', naturalmente sempreche' l'unita' immobiliare
non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura
oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi
particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'UTE
e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di
variazione, il reddito di dette unita' immobiliari deve essere
assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,
ai sensi dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando
la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale il fabbricato e' collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve
essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro
B.
* Imponibile assoggettato al Cssn
Di seguito viene fornito un esempio di compilazione del rigo C8
nei casi di indennita' percepite per l'esercizio di cariche elettive.
LAVORATORE DIPENDENTE IN ASPETTATIVA PER L'ESERCIZIO DI UNA CARICA
ELETTIVA
Indennita' percepita
(non assoggettata al Cssn): L. 70 milioni
Reddito figurativo assoggettato al Cssn: L. 50 milioni
Nella Sez. II del quadro C indicare:
- nella colonna 1 del riga C5, il codice 2;
- nella colonna 2 del rigo C5, l'importo di L. 70 milioni
nel rigo C8 il reddito figurativo di L. 50 mlioni sommato ad
eventuali altri redditi gia' assoggettati al Cssn.
* Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle piu' frequenti
indennita' e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da
altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono
assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilita';
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e
nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternita' ed allattamento TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.
Le indennita' e le somme gia' assoggettate a tassazione dal
datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.
* Interventi di recupero edilizio
L'art 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto che ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e
fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di lire
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui
alle lettere a) b), c) e d) dell'art 31, comma 1, della L. 5 agosto
1978, n. 457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente
ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, cioe' quelli che
riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, cioe' le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreche' non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioe'
quelli rivolti ad assicurare le funzionalita' mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioe' quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti.
Al fine di usufruire della detrazione e' necessario che sia
stipulato un contrato di mutuo - cosi' come definito dall'art. 1813
del c.c.; non sono invece ammessi altri tipi di finanzimento come ad
es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc. - con lo specifico
scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che
possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che
secondaria, ma anche unita' immobiliari adibite ad usi diversi (box,
cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreche' gli interventi stessi
siano posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla
normativa che disciplina l'attivita' edilizia.
Il beneficio in questione puo' coesistere con quello previsto per
l'acquisto di unita' immobiliari utilizzate come abitazioni
principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di
proprieta' del contribuente, anche per quelli di proprieta' di terzi,
utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto o titolo
oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L'art 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della
detrazione e' necessario che il contribuente conservi, esibisca o
trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente
documentazione:
- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al
mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso e'
stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra
descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di
realizzazione degli interventi medesimi.
* Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale e' variata
la destinazione ad abitazione principale
Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo
ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se
nel corso dell'anno e' variata la destinazione, occorre prima di
tutti individuare la data di stipulazione del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione
spetta, su un importo massimo di 7.00.000 di lire per ciascun
intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione
principale alla data dell'8.12.1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993 e negli anni
successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale
per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non e' piu' utilizzato come
abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a
partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi
(nonche' oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per
l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di
4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione
spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000 000 di lire, se
sussistono le seguenti condizioni:
- l'unita' immobiliare e' stata adibita ad abitazione principale
entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli
mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto e' avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di stipulazione del mutuo.
Se nel corso del 1997 l'immobile non e' piu' stato utilizzato
come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro)
la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 1998,
il contribuente, sempreche' il trasferimento della dimora abituale
non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha piu' diritto ad alcuna
detrazione.
* Periodo di lavoro - casi particolari
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato
che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori
edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le
festivita', i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi
compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di
fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata
proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate
effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti in
integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo
indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se
decimale, va arrotondato alla unita' successiva.
In caso di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri Enti
le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si
dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 vanno
indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennita', anche se
relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo
C4 e' quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se
relativo ad anni precedenti) per il quale e' stata concessa la borsa
di studio. Pertanto, se la borsa di studio e' stata erogata per il
rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero
anno; se, invece, e' stato corrisposto in relazione alla frequenza di
un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria
prevista.
Per l'indennita' speciale in agricoltura il numero da indicare
nel rigo C4 e' quello dei giorni nei quali il contribuente e' rimasto
disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente
lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennita'.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i
quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli
compresi in periodi di lavoro per i quali gia' si e' fruito in
precedenza delle detrazioni.
* Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per
effetto di cessione dei relativi crediti, le indennita' conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi esclusi quelli dipendenti da
invalidita' permanente o da morte, gli interessi moratori e gli
interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sano maturati. In queste
ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di
dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi
sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa
integrazione, l'indennita' di disoccupazione, la mobilita',
l'indennita' di maternita', le somme che derivano da transazioni di
qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria
a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorita'
giudiziaria
* Redditi assoggettati a tassazione separata
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
Nel rigo F6 indicare i trattamenti di fine rapporto di lavoro
dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa
assoggettabili a tassazione separata, corrisposti da soggetti non
obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto,
specificando:
- nella colonna 1 il tipo di emolumento contraddistinto dal
codice:
1 per indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente;
2 per acconti di indennita' di fine rapporto di lavoro
dipendente;
3 per anticipazioni di indennita' di fine rapporto di lavoro
dipendente;
4 per altre indennita', comprese le indennita' e somme percepite
a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro
dipendente;
5 per indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa assoggettabili a tassazione separata, cioe' quelle il
cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa
anteriore all'inizio del rapporto ovvero derivano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o da transazioni, relativi alla
risoluzione del rapporto;
6 per acconti di indennita' di fine rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
7 per anticipi di indennita' di fine rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
- nella colonna 2 l'anno in cui e' sorto il diritto alla
percezione;
- nella colonna 3 l'ammantare delle somme percepite nel 1997,
tenendo conto che se nella colonna 1 e' stato indicato il codice 4 o
5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le somme e i valori
comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive e' al netto soltanto delle spese legali
sostenute,
- nella colonna 4 l'ammontare totale di dette somme;
- nello colonna 5 il periodo di commisurazione (anni e mesi)
dell'indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione
di eventuali periodi di anzianita' canvenzionali.
REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DALL'EREDE
Nel rigo F7 indicare gli utili, anche in natura, derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Irpeg che sono stati
percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte
dell'avente diritto, specificando:
- nella colonna 1 l'importo del reddito percepito al lordo della
quota dell'imposta sul le successioni proporzionale al credito
indicata nella relativa dichiarazione;
- nella colonna 2 il credito d'imposta sui dividendi relativi ai
redditi dichiarati; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta
a ciascun socio dalla societa' che ha distribuito gli utili e
proporzionalmente ridotta in relazione alla quota di dividendi
dichiarati dall'erede;
- nella colonna 3 la quota del credito d'imposta indicato nella
colonna 2 riferibile agli utili derivanti dai redditi di societa'
figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto
dall'art. 96-bis del Tuir questo dato va desunto dalla comunicazione
fotta a ciascun socio dalla societa' residente che ha distribuito gli
utili e proporzionalmente ridotto in relazione alla quota di
dividendi dichiarati dall'erede;
- nella colonna 4 la quota dell'imposta sulle successioni
proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella colonna 5 la ritenuta d'acconto relativa ai redditi
dichiarati.
IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI NEL 1997 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE
SEPARATA
Nel rigo F8 indicare i seguenti redditi assoggettabili a
tassazione separato, specificando:
- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti
codici:
1 per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o
derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere,
con esclusione dei corrispettivi delle attivita' svolte all'estero,
percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte
dell'avente diritto;
2 per redditi percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a
causa di morte dell'avente diritto derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle
indennita' di fine rapporto che non devono essere indicate nella
dichiarazione dei redditi;
3 per redditi percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a
causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione
economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili
da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli
ornamentali e di utilita', know-how, libri e orticoli per riviste o
giornali, ecc.);
4 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente, dedotti
dal reddito complessivo ovvero per i quali si e' fruito della
detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di
riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
5 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente, corrisposti da
un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute
d'acconto ed eventuali indennita' di disoccupazione assoggettabili,
quali arretrati, a tassazione separata;
6 per indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi di
lavoro dipendente e degli altri redditi individuati dai precedenti
codici, relativi a piu' anni;
7 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri,
ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, che,
dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri
deducibili", nell'anno 1997 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o
comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi,
compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di
assistenza fiscale. L'importo del contributo al Servizio sanitario
nazionale rimborsato dal datare di lavoro ai contribuenti che si sono
avvalsi dell'assistenza fiscale e' indicato al punto 37 della
certificazione;
8 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno
dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1997, sono stati oggetto
di rimborso o comunque restituzione da porte di terzi compreso il
sostituto d'imposta. Rientrano tra tali somme anche i contributi,
erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari,
corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il
contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli
interessi passivi senza tener conto dei detti contributi.
- nella colonna 2:
- l'anno in cui si e' aperta la successione, se a colonna 1 e'
stato indicato il codice 1, 2, o 3;
- l'anno nel quale e' stato chiesto il riscatto, se a colonna 1
e' stato indicato il codice 4;
- l'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione se a colonna
1 e' stato indicato il codice 6;
- l'anno in cui si e' fruito della deduzione o della detrazione
se a colonna 1 e' stato indicato il codice 7 o 8.
- nella colonna 3 l'importo del reddito. Se a colonna 1 e' stato
indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo
dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei
corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 e' stato indicato il
codice 2 o 3, in questa colonna deve essere indicato l'importo dei
compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria,
ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del
deceduto che devono essere invece indicati a colonna 4. Se a colonna
1 e' stato indicato il codice 4, in questa colonna deve essere
indicato l'ammontare dei premi dedotti o per i quali si e' fruito
della detrazione. Le somme di cui al codice 7 e 8 vanno indicate
nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di
sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto o sul quale e' stata
calcolata la detrazione d'imposta.
- nella colonna 5 la quota dell'imposta sulle successioni
relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2 e
3;
- nella colonna 6 l'importo delle eventuali ritenute d'acconto
relative ai redditi dichiarati.
* Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11
luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari
spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato
in qualita' di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento
nonche' di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella
fase terminale del sevizio nonche' le pensioni tabellari corrisposte
ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro
che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo
della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreche'
la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta
durante ed in dipendenza del servizio di leva.
Sono altresi' esenti le pensioni di cui all'art 1, comma 1, della
L. 31 dicembre 1991, n. 437.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto
ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti
universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle universita' e dagli
istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre
1989 n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per
attivita' di ricerca post- dottorato e per i corsi di perfezionamento
all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di
specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia.
Le rendite Inail, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita'
temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno
alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito
le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non
residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita
dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno
subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale
contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al
Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Direzione Centrale
per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII
- Div. XIV una autocertificazione nella quale viene dichiarata la
natura risarcitoria della somma percepita.
Il Ministero delle finanze si riserva di arrivare uno scambio di
informazioni con le Autorita' fiscali estere, al fine di accertare
l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.
* Regolarizzazione societa' agricole
L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la
regolarizzazione ai soli fini fiscali, delle societa' semplici
operanti in agricoltura applicando, in quanto compatibili le
disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesima articolo.
A seguito dell'intervenuta regolarizzazione, ai fini della
dichiarazione dei redditi, la societa' semplice compila il Mod. 750,
indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito
dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.
Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il
Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal
Mod. 750 per il reddito agrario (coincidente con quella indicata
nell'atto di regolarizzazione) e, qualora i terreni siano in
proprieta', la propria quota per quanto concerne il reddito
dominicale.
La regolarizzazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e
pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo
rigo.
Lo stesso art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n.
662, cosi' come inserito dall'art. 9bis, comma 2, del D.L. 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997,
n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali
delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo
comma, del c.c. e delle societa' di fatto esercenti attivita'
indicate dall'art. 2135 del c.c.
A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare
dell'impresa agricola individuale cosi' modificata puo' presentare il
Mod. 730 provvedendo ad indicare nel quadro A, l'intero reddito
agrario del terreno ove viene svolta attivita' agricola e l'eventuale
quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione,
la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione
di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le
modalita' previste dall'art 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, il tutelare della medesima impresa non puo' avvalersi
dell'assistenza fiscale, ma e' tenuto a presentare il modello
ordinario di dichiarazione indicando il totale del reddito agrario e
la quota di proprieta' del reddito dominicale. Nella stessa
dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota
di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dall'anno
di costituzione dell'impresa familiare, nonche' ad attestare che le
quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro
effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e
prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal
titolare possono presentare il mod. 730 indicando nel quadro A la
quota di spettanza del reddito agrario nel limite non eccedente il
49%, oltre alla quota di proprieta' per quanto riguarda il reddito
dominicale.
Anche nei casi di modificazione la dichiarazione ha effetto per
l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro A in questi casi
deve essere compilato un solo rigo.
* Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per
l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993
permane il diritto o godere della detrazione spettante, in base alla
normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto
di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il
cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo
risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo
delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del
semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la
conversione nonche' degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata
della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di
rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si
considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione
avviene, anziche' con il contraente originario, tra la banca e colui
che nel frattempo e' subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di
accollo.
* Sanzioni
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi,
si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duencentocinquanta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con
un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si
applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Se nella dichiarazione e' indicato un reddito imponibile
inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a
quella dovuta a un credito superiore a quello spettante, si applica
la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della
maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione
si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni
d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.
Se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello
approvato dal Ministro delle finanze si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La
medesima sanzione amministrativa si applica altresi' se nella
dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o
completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonche'
per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera
esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai
sensi dell'art 36-bis delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emerga no
irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o
al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di
mora nella misura del 5 per cento annuo, previsti dall'art. 9 del
D.P.R. n. 602 del 1973, e la sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate. Tale sanzione amministrotiva si
applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli
acconti a seguito di richiesta del lavoratore.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2
ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995 n. 507 non
si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente
versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi
dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di
tale dichiarazione sia stato omesso o versato in misura inferiore
rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in
cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino
dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale di cui
all'art 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Se il contribuente, a
richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea
documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta,
delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati
nella dichiarazione e che hanno concorso o determinare l'imposta
dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 4.000.000.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei
redditi e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti
il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione
amministrativo pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il
numero di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello
definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato
in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche
sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in
materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare,
sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di
fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo
reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali
che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le
scritture private autenticate di trasferimento della proprieta' di
unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di
diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti
comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di
diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena
di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo
rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio
1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario
dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e'
stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso il notaio
dovra' trasmettere copia dell'atto o dello scrittura privata
autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle
imposte.
Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
sopra, si ricorda che costituisce reato l'infedele dichiarazione
allorche' sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di
capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva
l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare
complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale
reato e' punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato e'
punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei
redditi dichiarati e' inferiore o quello effettivo di oltre un quarto
di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
Inoltre e' sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire
indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica
falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a
carico diverse dal coniuge.
Se le violazioni sopra indicate sono commesse dai sostituti
d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni
amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse dai
contribuenti. Inoltre, o fronte della possibilita' dei Caaf e dei
sostituti d'imposta di rettificare, entro i termini previsti, gli
importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod.
730-3, e' prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che e'
trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le
modalita' previste per le somme cui afferisce.
Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta
le sanzioni amministrative relative alle violazioni commesse sono
irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la
dichiarazione e' presentata mediante il Caaf le sanzioni
amministrative relative alle violazioni commesse dal Caaf sono
irrogate al contribuente che puo', pero', esercitare il diritto di
rivalsa nei confronti del Caaf stesso.
* Spese sanitarie
Tra le spese sanitarie rientrano:
- spese per mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e
il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con
ridotte o impedite capacita' motorie per le quali spetta la
detrazione sull'intero importo (rigo E2). Sono tali le spese
sostenute per:
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione
dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o
impedite capacita' motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata
fino a 2000 cc., se con motore o benzina e fino a 2500 cc., se con
motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'automobile con
cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non
costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in
tale ipotesi, l'autovettura non e' stata adattata alle ridotte
capacita' motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo
di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non
rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei
costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il
premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione
compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacita' motorie
prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere
architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- la trasformazione dell'ascensore adattata al contenimento della
carrozzella.
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' d'integrazione dei portatori di
handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104
del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un
fax, un modem o un computer.
Documentazione
Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre
conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle
somme.
In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra'
essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico
di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale
rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket
pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza
prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare
idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che puo'
consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare
l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa
sostenuto e in alternativa alla prescrizione medica, puo' rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessita'
per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto
acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve
essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici
finanziari;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o
quietanze occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del
medico curante, salvo che si tratti di attivita' svolte in base alla
specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione
sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia
rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria il medesimo
attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il
contribuente puo' rendere uno dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e
quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici
finanziari), per attestare la necessita' per il contribuente o per i
familiari a carico e la causa per la quale e' stata acquistata la
protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative
fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche
una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio
tecnico e informatico e' volto o facilitare l'autosufficienza e la
possibilita' di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di
handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992.
Spese mediche all'estero
Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso
regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve
essere conservata a cura del dichiarante la documentazione
debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale va
corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la
documentazione e' redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo,
la traduzione puo' essere eseguita a cura del contribuente e da lui
sottoscritta; se e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate
va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aasta e
nella provincia di Bolzano non e' necessaria la traduzione se la
documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
* Stipendi e pensioni prodotti all'estero
Vanna dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati
percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste
convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione
contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono
essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato
estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione
contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono
essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto
al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo ai
sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lette ra c) se i
redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nella Stato estero di
erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha
diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate
nella Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorita' estera
competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalita' di
tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da
contribuenti residenti in italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi
nell'elenco o provenienti da altri paesi e' necessario consultare le
singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro
privato in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina,
Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia
quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' nel
Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente
in Italia;
- l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione o base
fissa che il datare di lavoro ha nell'altro Stato.
2. Pensioni
Sano pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o
privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite
da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore
Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle
quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a
seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sano pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua
suddivisione politica a amministrativa o da un ente locale. In linea
generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui
provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti ed
organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del
trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono
imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Piu' in
particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in
Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono
cosi' assoggettate a tassazione:
- Argentina - Regno Unito - Spagna Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in
Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in
Italia.
- Belgio - Francia - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in
Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana e non anche
quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalita' estera la
pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in
Italia.
- Australia
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono
assoggettate o tassazione solo in Italia.
- Canada
Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a
tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il piu' elevato
dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi a 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sano tassabili sia in
Italia sia in Canoda e in Italia spetta il credito per l'imposta
pagata in Canada in via definitiva.
- Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera
se il contribuente non possiede la nazionalita' Svizzera. Sono
tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la
nazionalita' Svizzera. Le pensioni private sono tassate sala in
Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera
per la vecchiaia e per i superstiti (rendte AVS) non devono essere
dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta.
3. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da
contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una
esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse
di studio corrisposte dalle Universita' ed Istituti di istruzione
universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente
anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito
e gli Stati Uniti, e' previsto che se un contribuente residente in
Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri
considerati ed e' pagato da un soggetto residente nel nostro Paese,
e' tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio e'
pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno,
quest'ultimo puo' tassare il reddito ma il contribuente deve
dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta
pagata all'estero.
- Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle
colture prodotte in serra o alla funghicoltura in mancanza della
corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale sono
determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia dove e' situato il terreno.
* Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliari a disposizione, per le quali si applica
l'aumento di un terzo, si intendono le unita' immobiliari adibite ad
abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione
principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti
entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte
degli stessi3
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che
per abitazione principale si intende quella in cui si dimora
abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella
di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione
principale l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se
la titolarita' o la disponibilita' di essa appartiene ad altro
componente del nucleo medesimo.
In particolare l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione
principale non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione
- l'unita' immobiliare a disposizione e' posseduta in
comproprieta' o acquistata in multiproprieta';
- l'unita' immobiliare destinata alla locazione e' rimasta
sfitta.
L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unita' date in uso gratuito a un proprio familiare a condizione
che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione
anagrafica;
- una delle unita' tenute a disposizione in Italia da
contribuenti residenti all'estero;
- unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale
da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in
altro Comune;
- unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
- unita' immobiliari prive di allacciamento alle reti
dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a
condizione che tali circostanze risultino da apposita
autocertificazione da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate o
tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere
state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento
locazione) l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per
la quale si e' verificata la situazione prevista dalla legge.
Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
* Utili prodotti all'estero
Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia
si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da societa' o
enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni
contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il
prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in
misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore
imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo
effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non puo' essere
recuperata attraverso il credito di imposta, bensi' mediante
un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali
estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente,
vanno specificati, in un'apposita distinta otre allo Stato o agli
Stati esteri di produzione dei redditi anche le relative imposte
pagate all'estero in via definitiva.
* Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la
coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante
dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale
e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla
qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La
tariffa media attribuibile alla qualita' di coltura praticato e'
costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle
diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura e il numero
delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello
stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le
deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita'
di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria piu' vicina
nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova
riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la
tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i
redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono
verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sana verificate le variazioni
di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la
denuncia della variazione all'UTE sia stata presentata entro il
termine previsto dalla legge ovvero se la denuncia e' presentata dopo
il detto termine dal periodo d'imposta in cui la stessa e'
presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le
variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono
verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le
variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del
frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In
caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni
in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila o lire quattro milioni.
Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo o denuncio puo'
essere presentata direttamente dall'affittuario.
* Versamenti
Effettuati congiuntamente dai coniugi
Se nel 1997 e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono
stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il
contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale
separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versata
da indicare nel rigo F1 in proporzione all'imposta individuale (a
debito o o credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del
1996 oppure, se minore a quella presumibilmente dovuta per i redditi
del 1997.
L'imposta individuale e' pari all'imposta netta di ciascun
coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a
debito e l'altro a credito il versamento effettuato deve essere
attribuita per intero al coniuge che risulta a debito.
Esempio:
- importo del versamento Irpef effettuato congiuntamente:
L. 196 000 pari al 98 per cento di L. 200 000 (rigo N18 del Mod.
740/97)
- dati del 1 coniuge:
- imposta netta L. 500.000 (rigo n. 13 del Mod. 740/97 della
scheda del dichiarante)
- ritenute L. 335 000
- imposta individuale: L. 165.000
- dati del 2 coniuge:
- imposta netta L. 200.000 (rigo N13 del Mod. 740/97 dello scheda
del coniuge dichiarante)
- ritenute L. 165.000
- imposta individuale: L. 35.000
- quota di acconto del primo coniuge:
165.000
196.000 x = 161.700 arrot. a L. 162.000
200.000
- quota di acconto del secondo coniuge:
196.000 - 162 000 = L. 34 000.
Versamenti integrativi
In caso di versamento integrativo di altra erroneamente eseguita
sommare l'imparta dell'ulteriore versamento a quello precedente e
indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.
Se uno degli acconti e' stato trattenuto dalla stesso datore di
lavoro o ente pensionistico al quale viene presentata la
dichiarazione indicare solo l'importo del versamento integrativo e i
relativi estremi.
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALLE'ENTE
PENSIONISTICO
SCADENZE IL LAVORATORE DIPENDENTE IL DATORE DI LAVORO
O IL PENSIONATO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 Richiede l'assistenza
gennaio 1998 fiscale al proprio datore
di lavoro o ente
pensionistico
Entro Riceve dal datore di Consegna al dipendente
febbraio 1998 lavoro o ente pensionistico o pensionato la
e dagli altri sostituti certificazione dei
d'imposta la certificazione redditi percepiti e
dei redditi percepiti e delle ritenute subite
delle ritenute subite
Entro Presenta al proprio datore Rilascia ricevuta
marzo 1998 di lavoro o ente dell'avvenuta
pensionistico la presentazione della
dichiarazione Mod. 730 e la dichiarazione e della
busta contenente il Mod. busta da parte del
730-1 per la scelta della dipendente o del
destinazione dell'otto per pensionato
mille dell'Irpef e
eventualmente la scheda per
la destinazione del 4 per
mille dell'Irpef
Entro il 15 Riceve dal datore di lavoro Controlla la
maggio 1998 o ente pensionistico copia, regolarita' formale
corretta e completata con della dichiarazione
l'indicazione dei redditi da presentata dai
quest'ultimo erogati, della lavoratori dipendenti e
dichiarazione Mod. 730 e il pensionati, effettua il
prospetto di liquidazione calcolo dell'imposta
Mod. 730-3 dovuta e del Cssn,
consegna al