(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                           ALLEGATO A
Istruzioni per la compilazione - Introduzione             Modello 730
    1 INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI
    1.1 Perche' conviene questo modello
    Il   modello   730,  riservato  ai  lavoratori  dipendenti  e  ai
pensionati,  presenta  numerosi  vantaggi:  e'   piu'   semplice   da
compilare,  non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere
gli eventuali rimborsi direttamente in busta paga o con la  pensione,
in  tempi  molto piu' rapidi. Il modello 730 e' composto da una parte
iniziale con i dati anagrafici (detta  "frontespizio")  e  da  alcune
sezioni  chiamate  "quadri". Alcune parti del modello vanno compilate
sempre, altre devono esserlo solo in alcuni casi ad esempio, in  caso
di variazioni rispetto all'anno precedente).
    In  questa  introduzione  diamo  alcune informazioni di carattere
generale  sul  modello  730  e  illustriamo  il   percorso   che   il
contribuente deve seguire per una corretta compilazione.
    1.2 La prima cosa da fare
    La  prima cosa che il contribuente deve fare e' controllare se e'
tenuto o meno a fare la dichiarazione.
    Nel paragrafo 2, a pagina 5, sono indicati i casi in  cui  si  e'
esonerati  da  quest'obbligo.  Anche  nel  caso  in  cui  non  vi sia
obbligato  il  contribuente  rimane  pero'   libero   di   presentare
ugualmente la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti
o  detrazioni  non  attribuite  oppure  per  chiedere  il rimborso di
eccedenze di imposta risultanti dalla  dichiarazione  presentata  nel
1997 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.
    Una  volta  verificato  che  ha  l'obbligo (oppure l'interesse) a
presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare  se  ha
diritto  meno  a  utilizzare  questo  modello  cosa che non sempre si
verifica. Ci sono infatti dei casi in cui il lavoratore dipendente  o
il pensionato non possono presentare il modello 730. Questi casi sono
descritti a pagina 6.
    1.3 A chi si presenta
    Chi  puo'  utilizzare  il  730,  lo presenta tramite il datore di
lavoro (o, se e' pensionato, il proprio  ente  pensionistico)  oppure
tramite  un  Centro  autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e pensionati (Caaf). Il  modello  deve  essere  consegnato
gia'  compilato  al datore di lavoro o all'ente pensionistico. Chi si
rivolge al Caaf puo' consegnare il modello gia' compilato, (nel  qual
caso  il  servizio e' completamente gratuito) oppure puo' chiedere di
essere aiutato nella compilazione. In  questo  caso  i  Caaf  possono
chiedere un compenso per il servizio.
    Gli indirizzi del Caaf sono consultabili tramite l'opuscolo e gli
sportelli  self-service  presso  gli  uffici  finanziari  o  il  sito
Internet delle Finanze (www.finanze.it)
    1.4 Quando si presenta
    Chi ne ha fatto richiesta per iscritto puo' presentare il modello
730 tramite il datore di lavoro o, se  pensionato,  il  proprio  ente
pensionistico.
    Si  tenga  presente che solo i datori di lavoro che occupano piu'
di cento dipendenti sono obbligati ad accettare il modello  730;  gli
altri  sono  liberi  di  farlo  o meno. Tutti i datori di lavoro sono
comunque tenuti a effettuare i conguagli relativi alla  dichiarazione
730 presentata al Caaf.
    I termini per la presentazione sono:
    entro  il  31  marzo  modello  presentato  al  datore di lavoro o
all'ente pensionistico;
    entro il 30 aprile modello presentato al Caaf.
    1.5 Come si compila il modello
    * Frontespizio
    La  compilazione  di  questa  parte  non   presenta   particolari
problemi.  Occorre  solo fare attenzione a riportare correttamente il
codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e  i  dati
relativi  ai familiari a carico. Le relative istruzioni sono a pagina
7.
    * Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati)
    Il quadro A non va compilato sempre ma solo quando ricorre almeno
una delle seguenti condizioni:
    - se si presenta la dichiarazione per la prima volta;
    - se sono variati i redditi  rispetto  a  quelli  indicati  nella
dichiarazione presentata nel 1997;
    -  se  si  posseggono terreni dati in affitto in regime legale di
determinazione del canone;
    - se viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Cssn per
le aziende agricole site in territori montani o nelle  zone  agricole
svantaggiate.
    Se  ricorre  almeno  una  di  queste  condizioni,1l  quadro  A va
interamente compilato.
    In caso contrario ci si puo' limitare  a  compilare  il  riquadro
finale  denominato  "Totale  redditi dei terreni" (se lo ritiene piu'
agevole, il contribuente puo' comunque utilizzare il quadro A).
    Il quadro B, invece, va compilato in ogni caso.
    Le istruzioni per la compilazione dei  quadri  A  e  B  vanno  da
pagina 9 a pagina 13.
    * Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
    Il  quadro C e' diviso in due sezioni: nella prima vanno indicati
i redditi di lavoro dipendente  e/o  di  pensione  nonche'  quelli  a
questi  assimilati  per  i  quali  spettano  le  detrazioni di lavoro
dipendente. Nella seconda vanno, invece,  inseriti  tutti  gli  altri
redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni.
    I contribuenti che presentano il Mod. 730 a un Caaf (direttamente
o  anche  tramite  il  proprio  datore  di  lavoro,  se  questi si e'
convenzionato  con  un  Caaf  per  poter  dare  l'assistenza)  devono
indicare  in  questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o di
pensione  conseguiti  nel  1997.  Coloro  che  si  rivolgono   invece
direttamente  al  proprio  sostituto di imposta non devono indicare i
redditi di lavoro o di pensione da lui erogati.
    Le relative istruzioni si trovano a pagina 13.
    * Quadro D - Altri redditi
    Questo  quadro  deve  essere  compilato   solo   dai   lavoratori
dipendenti e pensionati che posseggono anche redditi di capitale o di
lavoro  autonomo o i redditi diversi (tra i quali rientrano i redditi
derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente).
    Le relative istruzioni si trovano a pagina 14.
    * Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
    In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a  una
detrazione  di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e
quelle che possono essere sottratte dal  reddito  complessivo  (oneri
deducibili).
    Le relative istruzioni si trovano a pagina 16.
    * Quadro F - Altri Dati
    Il  quadro  F,  l'ultimo  del  Mod.  730, e' diviso in 6 sezioni.
Nella  prima  vanno  indicati  i  versamenti  di  acconto  effettuati
nell'anno  '97; nella seconda le eventuali eccedenze risultanti dalla
precedente dichiarazione; nella terza il minor  importo  dell'acconto
Irpef  per  il  1998  e  il numero di rate (nel caso in cui s'intende
chiedere la rateizzazione dei versamenti delle  imposte  e  del  Cssn
risultanti  dalla dichiarazione). Nella quarta sezione vanno indicati
i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta  il
credito di imposta. Nella quinta sezione vanno indicati gli eventuali
redditi  soggetti a tassazione separata. La sesta sezione deve essere
compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi
previdenziali.
    Le relative istruzioni si trovano a pagina 21.
    * La scelta dell'8 per mille e del 4 per mille dell'Irpef
    Il contribuente  ha  la  possibilita'  di  destinare,  a  propria
scelta,  una certa parte dell'Irpef riscossa annualmente dall'erario.
Puo' scegliere di destinare:
    - una quota pari all'8 per mille allo Stato  o  alle  Istituzioni
religiose,  per  scopi  di carattere sociale, umanitario, religioso o
culturale;
    -  una  quota  pari  al  4  per  mille  della  propria  Irpef  al
finanziamento dei partiti e movimenti politici.
    Le relative istruzioni si trovano a pagina 7.
    Al  modello  730  sono  allegati  il modello 730-1, che serve per
esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare  la  quota  dell'8
per  mille dell'Irpef e la scheda per la destinazione del 4 per mille
dell'Irperf al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
    ATTENZIONE Il contribuente puo' effettuare contemporaneamente  la
scelta  dell'8  per  mille  e  quella del 4 per mille, oppure l'una o
l'altra di esse. In ogni caso, la scelta  non  determina  un  aumento
delle imposte da pagare.
    1.6 Altre istruzioni per la compilazione
    * Arrotondamenti
    Tutti  gli  importi  indicati  nella  dichiarazione devono essere
arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano
le cinquecento lire e a  quelle  inferiori  nel  caso  contrario,  ad
esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000 1.499 diventa 1.000.
    Per  semplificare  la compilazione sul modello sono prestampati i
tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere
indicati gli importi.
    * Modelli aggiuntivi
    Se lo spazio disponibile nel modello non  e'  sufficiente  per  i
dati  che  e'  necessario inserire occorrera' riempire altri modelli,
numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta  in  alto  a
destra nella prima facciata.
    * Proventi sostitutivi e interessi
    I  proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per
dilazioni di  pagamento  devono  essere  dichiarati  utilizzando  gli
stessi quadri nei quali vanno dichiarati i reddditi che sostituiscono
o  i  crediti  a  cui  si  riferiscono  (vedere  in Appendice la voce
"Proventi sostitutivi e interessi).
    * Conversione in lire
    In tutti i casi in cui e' necessario convertire in lire  redditi,
spese  e  oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere
utilizzato il cambio ufficiale del giorno  in  cui  gli  stessi  sono
stati  percepiti  o  sostenuti  o  quello del giorno antecedente piu'
prossimo. Se in quei giorni  il  cambio  non  e'  stato  fissato,  va
utilizzato  il  cambio  medio  del  mese.  I  cambi  del  giorno sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo.  I  numeri
arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello
Stato o alle loro corrispondenti.
    Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si
puo'   anche   rivolgere,   via   fax,   all'Ufficio   centrale   per
l'informazione del contribuente (06- 59972934) o si  puo'  consultare
il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
    ATTENZIONE  La  dichiarazione  Mod.  730/98,  relativa ai redditi
1997, presenta alcune novita'; le principali sono  evidenziate  nelle
istruzioni con colore verde.
    1.7 Come si presenta il mod. 730
    Una  volta  compilato e attentamente controllato, il modello deve
essere consegnato al Caaf o al sostituto  d'imposta  ovvero  al  Caaf
convenzionato  con il sostituto d'imposta stesso. Insieme al Mod. 730
deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod.  730-1  che
va inserito nella busta anche se non compilato. Nella stessa busta va
eventualmente  inserita  la  scheda  per  la destinazione del 4 mille
dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
    I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare
il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta
(che puo' anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello
che,  secondo  le  indicazioni  del   sostituto   d'imposta,   svolge
l'attivita' di assistenza o e' incaricato della raccolta dei modelli.
    ATTENZIONE  Alla  dichiarazione  non  deve essere allegata alcuna
documentazione che deve pero' essere conservata dal contribuente  per
tutto  il  periodo  entro  il  quale l'amministrazione ha facolta' di
richiederla e cioe' per la dichiarazione di  quest'anno  fino  al  31
dicembre 2003.
    * Investimenti e attivita' finanziarie all'estero
    I  contribuenti  che si servono dell'assistenza fiscale e che nel
1997 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero  attivita'  estere
di natura finanziaria oltre al 730 devono presentare anche l'apposito
modulo,  disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate. Tale
modulo deve essere presentato agli  uffici  competenti  entro  il  30
giugno.
    1.8   Errori  e  dimenticanze.  Il  controllo  del  prospetto  di
liquidazione
    Entro il 15 maggio il datore di lavoro, l'ente pensionistico o il
Caaf devono consegnare al contribuente cui  hanno  dato  l'assistenza
una   copia   della   dichiarazione   compilata  e  il  prospetto  di
liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione  delle  trattenute  o  dei
rimborsi che saranno effettuati.
    Si  consiglia  di  controllare attentamente questo prospetto allo
scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione  o  di  calcolo
commessi  dal  soggetto  che  ha  prestato  l'assistenza  fiscale. Se
riscontra degli errori il contribuente  dovra'  comunicarli  al  piu'
presto a chi ha prestato l'assistenza affinche' quest'ultimo provveda
a  correggerli  in modo che se ne possa tener conto nell'effettuare i
rimborsi o le trattenute sullo stipendio o sulla pensione.
    I contribuenti che, dopo aver compilato il 730  si  accorgono  di
aver  commesso  degli  errori  possono integrare o rettificare i dati
presentando un modello ordinario di dichiarazione "integrativo" entro
il 30 giugno.  La presentazione del modello integrativo non  sospende
pero'  le  procedure  avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi,
non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di  effettuare  i
rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.
    1.9 Le date da ricordare
    Il  contribuente che vuole presentare la dichiarazione tramite il
datore  di  lavoro  o  l'ente  pensionistico  deve  avergliene  fatto
richiesta  per  iscritto (se non ha effettuato tale prenotazione puo'
comunque  rivolgersi  ad  un  Caaf  per   lavoratori   dipendenti   e
pensionati).   Il  datore  di  lavoro  o  l'ente  pensionistico  deve
effettuare entro il mese di giugno (o a partire da tale  mese  se  e'
stata  richiesta  la  rateizzazione)  i  conguagli sulla busta paga o
sulla rata di pensione. Per i pensionati dell'INPS  che  percepiscono
la  pensione  in  rate  bimestrali anticipate, queste operazioni sono
effettuate nel mese di luglio o di agosto (o a partire da  tali  mesi
se e' stata richiesta la rateizzazione).
    Se  la  retribuzione del mese e' insufficiente, la parte residua,
maggiorata dello 0,50 per cento mensile  sara'  trattenuta  nei  mesi
successivi.  A  novembre dovra' essere effettuata la trattenuta delle
somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef  sulla
dichiarazione  dell'anno  successivo. Se il contribuente vuole che la
seconda o unica rata di acconto  Irpef  venga  effettuata  in  misura
minore  rispetto  a  quanto  indicato  nel  prospetto di liquidazione
(perche' ad esempio ha molte spese  da  detrarre  e  calcola  che  le
imposte  da  lui  dovute  dovrebbero  ridursi)  ovvero  che non venga
effettuata affatto, deve comunicarlo al datore di lavoro  o  all'ente
pensionistico entro il mese di settembre.
    Le  scadenze  sono  riepilogate negli appositi prospetti posti in
fondo all'Appendice.
    ATTENZIONE  Se  l'acconto  trattenuto dovesse risultare minore di
quello dovuto, l'Amministrazione finanziaria iscrivera'  a  ruolo  la
differenza e applichera' gli interessi e le sanzioni.
    1.10 Sanzioni
    Le  sanzioni  applicabili  nei  confronti  dei  contribuenti  che
presentano il Mod. 730,  sono  riportate  nella  voce  "Sanzioni"  in
Appendice.
    2 UTILIZZO DEL MOD. 730/98
    2.1 Chi non e' obbligato a presentare la dichiarazione
    Non e' obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha
posseduto:
    -  solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da
un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le  ritenute  di
acconto;
    - solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' sostituti
d'imposta,  se  ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro
di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
    - solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi  assimilati
corrisposti da piu' datori di lavoro per un ammontare complessivo non
superiore  a  lire  9.000.000  se le detrazioni per lavoro dipendente
spettano per l'intero anno;
    - solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti  anche  da  piu'
sostituti  d'imposta, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta)
e reddito  dei  fabbricati,  derivante  esclusivamente  dal  possesso
dell'abitazione  principale  e  di  sue  eventuali  pertinenze  (box,
cantina, ecc.), non  superiore  a  lire  1.100.000.  Tale  limite  va
rapportato  al  periodo  dell'anno  durante il quale il fabbricato e'
stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di  possesso
(ad  esempio  nel  caso  di  coniugi  comproprietari  al 50 per cento
dell'immobile adibito ad abitazione prin cipale per l'intero anno  il
limite e' di lire 550.000 per ciascun coniuge);
    -  solo  reddito  dei  fabbricati  derivante  esclusivamente  dal
possesso dell'abitazione principale e  di  sue  eventuali  pertinenze
(box,  cantina,  ecc.) non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va
rapportato al periodo dell'anno durante il  quale  il  fabbricato  e'
stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
    -  solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non
superiori  a  lire  360.000.  Se  tra  i   fabbricati   e'   compresa
l'abitazione  principale,  al  fine della verifica del limite di lire
360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni  e  dei  fabbricati
deve  essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante
per l'abitazione principale;
    - solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni  privilegiate
ordinarie  corrisposte  ai  militari  di  leva; pensioni, indennita',
comprese le indennita' di  accompagnamento,  e  assegni  erogati  dal
Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi
civili,  sussidi  a  favore  degli  hanseniani,  pensioni  sociali) o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es.  interessi
sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri
titoli  del  debito  pubblico).  Sono esenti anche le borse di studio
corrisposte a studenti  universitari  e  le  altre  borse  di  studio
indicate  in  Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le
rendite erogate dall'Inail.
    Per  maggiori  informazioni  vedere in Appendice la voce "Redditi
esenti e rendite che non costituiscono reddito"
    ATTENZIONE Sono in ogni  caso  esonerati  dalla  dichiarazione  i
contribuenti,  non  obbligati  alla tenuta delle scritture contabili,
che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo  che
diminuita  delle  detrazioni  per  redditi di lavoro dipendente e per
carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.
    Nel prospetto posto a fianco sono indicati i  limiti  di  reddito
per  l'esonero  nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e
per carichi di famiglia spettano per l'intero anno.
    LIMITI  DI  REDDITO  PER  L'ESONERO  DALLA  PRESENTAZIONE   DELLA
DICHIARAZIONE  PER  EFFETTO  DELLE  DETRAZIONI  D'IMPOSTA (lavoratori
dipendenti e pensionati  per  i  quali  le  detrazioni  spettano  per
l'intero anno)
     Senza coniuge a carico          Con coniuge a carico e con
 e con reddito comlessivo fino     reddito comlessivo fino a lire
             a lire
9.000.000                           13.506.000
9.129.000 (con 1 figlio a carico)   14.365.000 (con 1 Figlio a
                                    carico)
9.561.000 (con 2 figli a carico)    15.000.000 (con 2 figli a carico)
9.988.000 (con 3 figli a carico)    15.200.000 (con 3 figli a carico)
10.415.000 (con 4 figli a carico)   15.564.000 (con 4 figli a carico)
10.847.000 (con 5 figli a carico)   16.264.000 (con 5 figli a carico)
11.275.000 (con 6 figli a carico)   16.961.000 (con 6 figli a carico)
11.706.000 (con 7 figli a carica)   17.661.000 (con 7 figli a carico)
12.134.000 (con 8 figli a carico)   18.361.000 (con 8 figli a carico)
    2.2 Chi puo' utilizzare il mod. 730
    Possono  utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 1997 honno
posseduto oltre ai redditi di lavoro  dipendente,  anche  i  seguenti
redditi:
    - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
    - redditi dei terreni e dei fabbricati;
    - redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione
in societa' ed enti soggetti all'Irpeg;
    - redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti
da  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi
lordi derivanti dall'utilizzazione economica di  opere  dell'ingegno,
di  invenzioni industriali, e simili da parte dell'autore o inventore
e ai corrispettivi per prestazioni non abituali;
    - alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (se  il
contribuente  desidera  optare  per  la tassazione ordinaria non puo'
utilizzare il Mod. 730  ma  deve  compilare  l'ordinario  modello  di
dichiarazione dei redditi).
    I  lavoratori  con contratto di lavoro a tempo determinato per un
periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730 solo se  il
rapporto  di  lavoro  dura almeno dal mese di marzo al mese di giugno
1998.
    * Altri contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730
    Possono utilizzare il Mod. 730 e fruire  dell'assistenza  fiscale
alle  stesse  condizioni  e  con  le  stesse modalita' dei lavoratori
dipendenti e pensionati:
    -  le  persone  che  percepiscono  nel periodo compreso almeno da
marzo a giugno 1998  indennita'  sostitutive  di  reddito  di  lavoro
dipendente  (quali  il  trattamento  di integrazione, l'indennita' di
mobilita', ecc.);
    - i soci di cooperative  di  produzione  e  lavoro,  di  servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola
pesca;
    - i sacerdoti della Chiesa cattolica;
    -  i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri
titolari  di  cariche  pubbliche  elettive  (consiglieri   regionali,
provinciali, comunali, ecc.).
2.3 Chi non puo' utilizzare il mod. 730
    Non   possono   utilizzare   il  Mod.  730  e  devono  presentare
l'ordinario  modello  di  dichiarazione  dei  redditi  i   lavoratori
dipendenti e pensionati che nel 1997 hanno posseduto:
    - redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
    - redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche in
forma associata;
    -  redditi  di  capitale,  di  lavoro  autonomo  e  "diversi" non
compresi tra  quelli  indicati  nel  pargrafo  2.2  (ad  es.  redditi
soggetti  a  Ilor  redditi  derivanti  da lastrici solari, dalle aree
urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati  in  affitto
per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica
di  opere  dell'ingegno,  di  invenzioni  industriali  e  simili  non
conseguiti dall'autore o inventore).
    Non possono utilizzare il Mod. 730 anche i contribuenti che:
    - devono presentare la dichiarazione per conto  dei  contribuenti
deceduti, dei minori e delle persone interdette;
    -  hanno  usufruito  della  sospensione  dei  termini  prevista a
seguito degli eventi sismici iniziati il  giorno  26  settembre  1997
nelle regioni Umbria e Marche;
    -  nel  1998  percepiscono  redditi  di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non  obbligati  ad  effettuare  le
ritenute  d'acconto  (ad  es. collaboratori familiari e altri addetti
alla casa, ecc.).
    2.4 La dichiarazione congiunta
    Il contribuente puo' presentare insieme al coniuge il Mod.    730
solo  se questi e' fiscalmente a suo carico (se, cioe', possiede solo
redditi dei terreni e dei fabbricati  di  ammontare  complessivo  non
superiore a lire 5.500.000).
    La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata:
    -  dai  coniugi che, avendo presentato la dichiarazione congiunta
nel 1997, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
    - dai coniugi che non hanno effettuato i  versamenti  di  acconto
Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui
avrebbero  dovuto  effettuarli,  hanno  fruito  dell'esonero  da tali
versamenti;
    - nel caso di morte di  uno  dei  coniugi  avvenuta  prima  della
presentazione  della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite
non puo' presentare dichiarazione congiunta anche se gli  acconti  di
imposta  per  il  1997  sono  stati versati congiuntamente o e' stata
presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.
    2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef
in 0
Istruzioni per la compilazione -
Come si compilano i quadri                                Modello 730
    2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef
    *  Destinazione  dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle
Istituzioni religiose
    Sulla  base  delle  scelte  effettuate  dai  contribuenti   nella
dichiarazione   dei   redditi  una  quota  pari  all'otto  per  mille
dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni  annuali
e' destinata:
    -  a  scopi  di  interesse  sociale  o  di carattere umanitario a
diretta questione statale;
    - a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta  gestione
della Chiesa cattolica;
    -  per  interventi  sociali ed umanitari anche a favore dei paesi
del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese  cristiane
avventiste del 7 giorno;
    -  per  interventi  sociali ed umanitari anche a favore dei paesi
del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
    - a scopi  di  carattere  sociale,  assistenziale,  umanitario  o
culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese;
    -   per   gli  interventi  sociali,  assistenziali,  umanitari  e
culturali  in  Italia  e  all'estero,   direttamente   dalla   Chiesa
Evangelica  Luterana  in  Italia  e  attraverso  le Comunita' ad essa
collegate;
    - per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in  Italia,
per  la  promozione  della  conservazione del e tradizioni e dei beni
culturali ebraici, con particolare riguardo alle attivita' culturali,
alla salvaguardia del  patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,
nonche'  ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla
tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta
gestione dell'Unione delle Comunita' ebraiche.
    La  ripartizione  tra  le  Istituzioni  beneficiarie  avviene  in
proporzione  alle  scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita
viene  ripartita  secondo  la  proporzione  risultante  dalle  scelte
espresse;  le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in
Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono devolute  alla  gestione
statale.
    La  scelta  per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si
effettua  mettendo  la   propria   firma   sul   modello   730-1   in
corrispondenza dell'Istituzione prescelta.
    *  Destinazione  del  quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e
partiti politici
    Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef  risultante  dalle
dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono e' destinata
al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
    Per  effettuare  la  scelta  per  la destinazione del quattro per
mille dell'Irpef  occorre  mettere  la  propria  firma  nell'apposita
scheda.
    ATTENZIONE  Come gia' precisato nell'introduzione il contribuente
puo' effettuare contemporaneamente  la  scelta  dell'8  per  mille  e
quella  del  4  per  mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni
caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.
    Se  la  dichiarazione e' presentata ad un CAAF, questi acquisisce
le   scelte   eventualmente    effettua    te    e    le    trasmette
all'Amministrazione   finanziaria,   riportandole  nel  prospetto  di
liquidazione (Mod. 730-3) che consegna al contribuente  entro  il  15
maggio  (se  l'assistenza e' prestata da un Caaf convenzionato con il
sostituto d'imposta le predette scelte non vanno riportate  nel  Mod.
730-3).  Se  la  dichiarazione  e' presentata al sostituto d'imposta,
questi consegna la busta chiusa ad una banca o ad un ufficio  postale
le  quindi  non  riporta  nulla nel Mod. 730-3) i quali provvedono ad
acquisire   le   scelte   del   contribuente   e    a    trasmetterle
all'Amministrazione finanziaria.
    3 COME SI COMPILANO I QUADRI
    3.1 Compilazione del frontespizio
    * Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza
    Il  codice  fiscale puo' essere rilevato dal tesserino rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria
    Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome,  sesso,  luogo  e
data  di  nascita)  indicati nel tesserino e' errato, il contribuente
deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte  per  ottenere
la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non
e' stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale
attribuitogli.
    Il  cognome  ed  il  nome  vanno  indicati senza alcun titolo (di
studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da
nubile.
    Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
    La residenza  anagrafica  deve  essere  indicata  se  e'  variata
rispetto   alla  dichiarazione  presentata  nel  1997  oppure  se  la
dichiarazione viene presentata per la prima  volta.  Vedere  in  tali
casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente puo'
comunque  indicare  la  residenza  anche se non e' variata, se questa
modalita' di compilazione risulta piu' agevole  per  lui  o  per  chi
presta l'assistenza fiscale.
    Non  costituisce variazione di residenza l'istituzione diun nuovo
Comune o di una nuova provincia.
    Chi e' nato all'estero deve indicare, in  luogo  del  Comune,  lo
Stato  di  nascita  e  lasciare  in  bianco  lo  spazio relativo alla
provincia.
    Lo  stato  civile  deve  essere  indicato  se,   alla   data   di
presentazione  del  Mod.  730, e' variato rispetto alla dichiarazione
presentata nel 1997 oppure se la dichiarazione viene  presentata  per
la prima volta.
    * Coniuge e familiari a carico
    1  Il  codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non
e' a carico o non viene presentata la  dichiarazione  congiunta;  non
deve,  invece,  essere  indicato nei casi di annullamento, divorzio e
separazione legale ed effettiva.
    Sono considerati fiscalmente a carico,  se  nel  1997  non  hanno
posseduto   redditi   che   concorrono  alla  formazione  de  reddito
complessivo per un ammontare superiore a L. 5.500.000:
    1 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    2 i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi,  affidati  o
affiliati), minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro;
    3  i figli di eta' non superiore a 26 anni, dediti agli studi o a
tirocinio gratuito;
    4 i seguenti altri familiari:
    - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    - i figli che non si trovano nelle condizioni  di  cui  al  punto
precedente e in mancanza i di scendenti prossimi, anche naturali;
    -  i  genitori  e,  in  mancanza,  gli ascendenti prossimi, anche
naturali;
    - i genitori adottivi;
    - i generi e le nuore;
    - il suocero e la suocera;
    - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
    L. 5.000.000 e' il  limite  di  reddito  per  essere  considerati
fiscalmente a carico.
    Per  poter  fruire  della  detrazione per i familiari indicati al
punto 4 (c.d. "altri familiari a carico") e' necessario  che  questi,
oltre  a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano
con il contribuente oppure ricevano da  lui  assegni  alimentari  non
risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria.
    Rientrano  nella categoria degli "altri familiari a carico" anche
il figlio maggiorenne o il figlio dedito agli studi  o  al  tirocinio
gratuito  ma  di  eta'  superiore a 26 anni, purche' convivano con il
contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare.
    ATTENZIONE La detrazione  per  familiari  a  carico  non  spetta,
neppure  in  parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare
ha superato il limite di L. 5.500.000.
    Le detrazioni per coniuge e figli  a  carico  spettano  anche  se
questi non risiedono in Italia.
    Non  possono  essere  considerati a carico i familiari che per il
1997 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative
produttive.
    La prestazione nel corso del 1997 del servizio militare  di  leva
da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.
    Se  nel  corso del 1997 e' cambiata la situazione di un familiare
(ad es. un figlio che nel corso dell'anno ha compiuto il 26  anno  di
eta'  per  il  quale  spetta, fino al mese nel quale si e' verificato
questo evento, la  detrazione  per  "figlio  a  carico"  e  dal  mese
successivo  quella  per "altro familiare a carico") bisogna compilare
un rigo per ogni situazione.
    * Come si applica la detrazione per figli a carico
    La detrazione per figli  a  carico  spetta  in  misura  uguale  a
entrambi i genitori, anche se sono separati.
    La  detrazione  per figli a carico spetta in misura doppia ad uno
solo dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a carico del
primo e nelle ipotesi descritte alla voce"  Detrazione  per  figli  a
carico" in Appendice.
    Si  ha,  invece,  diritto  per  il  primo  figlio alla detrazione
prevista per coniuge a carico e per gli altri figli  alla  detrazione
in  misura  doppia  quando l'altro genitore manca (ad esempio perche'
deceduto) e il contribuente non si e' risposato o, se risposato si e'
legalmente ed  effettivamente  separato,  nonche'  negli  altri  casi
descritti alla voce "Detrazioni per figli a carico" in Appendice.
    Indicare nella casella misura della detrazione il codice:
    -  1  se  la  detrazione  spetta  in  uguale misura ad entrambi i
genitori;
    - 2 se la detrazione spetta in misura doppia;
    - 3 se per il primo figlio spetta la  detrazione  per  coniuge  a
carico;
Istruzioni per la compilazione - Quadro A                 Modello 730
    * Detrazione per altri familiari a carico
    Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a piu' persone
(ad  es.,  per  i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori o
anche per il figlio ultraventiseienne di genitori separati  che  vive
con  un  genitore  e  percepisce  dall'altro  assegni  alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) la detrazione
per gli altri familiari a carico va divisa  proporzionalmente  fra  i
contribuenti  aventi diritto. In tal caso, nella casella misura della
detrazione deve essere indicata la  percentuale  di  spettanza  della
detrazione.
    * Dati del sostituto d'imposta che effettuera' il conguaglio
    Il   lavoratore   dipendente   o   pensionato   che  presenta  la
dichiarazione  tramite  il  Caaf  (sia  perche'  vi  si  e'   rivolto
direttamente,  sia perche' il proprio sostituto ha stipulato con esso
una convenzione) e' tenuto a indicare i dati del sostituto  d'imposta
che dovra' provvedere al conguaglio.  Tali dati sono rilevabili dalla
certificazione  (ex  Modd.    101 o 201 ) consegnata dal sostituto di
imposta. Se, pero', il sostituto attuale e' diverso da quello che  ha
compilato   la  certificazione,  i  dati  vanno  richiesti  al  nuovo
sostituto.
    Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro  e/o
enti  pensionistici  vanno  indicati  i  dati  di quello che eroga il
trattamento economico piu' elevato.
    3.2 Quadro A Redditi dei terreni
    Questo quadro deve essere utilizzato:
    a) da coloro che possiedono a titolo  di  proprieta',  enfiteusi,
usufrutto  o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello
Stato che sono o devono essere iscritti in catasto  con  attribuzione
di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il
titolare della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il terreno;
    b) dagli affittuari che esercitano l'attivita' agricola nei fondi
condotti  in  affitto  e  dagli  associati  nei  casi  di  conduzione
associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa
al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito  agrario
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
    c)  dal  socio,  dal  partecipante  dell'impresa  familiare o dal
titolare  d'impresa  agricola  individuale  non  in  forma  d'impresa
familiare  che  conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la
colonna del reddito agrario se tali contribuenti  non  possiedono  il
terreno  a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale.
    Per quanto riguarda le attivita'  considerate  agricole  ai  fini
della  determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce
"Attivita' agricole".
    ATTENZIONE La compilazione del quadro A e' obbligatoria solo  nei
casi  indicati nell'introduzione. Fuori di tali casi, il contribuente
puo' limitarsi a compilare  il  solo  riquadro  (Totale  redditi  dei
terreni).
    I   redditi   dominicale   e   agrario  possono  essere  rilevati
direttamente  dagli  atti  catastali  se  la  coltura  effettivamente
praticata  corrisponde  a  quella  risultante  dal  catasto;  se  non
corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni  di  coltura
dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni destinati
a  colture  in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la
voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".
    Non danno luogo a  reddito  dominicale  e  agrario  e  non  vanno
pertanto dichiarati:
    - i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
    -  i  terreni,  parchi  e  giardini  aperti  al pubblico o la cui
conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i  Beni  Culturali  e
Ambientali  di  pubblico  interesse,  quando  al  possessore  non  e'
derivato per tutto il periodo  d'imposta  alcun  reddito  dalla  loro
utilizzazione.  Tale  circostanza  deve essere denunciata all'ufficio
delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
    *Come si compila il Quadro A
    Ogni terreno  (o  gruppo  di  terreni  identificato  da  un'unica
partita  catastale)  va  indicato  in  un singolo rigo. Se la partita
catastale comprende sia particelle situate in territori montani o  in
zone  agricole  svantaggiate  sia  particelle  situate in altre zone,
devono essere compilati righi distinti.
    Nelle  colonne  1  e  3  indicare,  rispettivamente,  il  reddito
dominicale e agrario risultante dagli atti catastali.
    ATTENZIONE  Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal
quadro A (Variazioni dei redditi dei terreni) del Mod. 740  del1'anno
precedente,  gli  importi  di  colonna  1 e 3 vanno indicati al netto
delle rivalutazioni rispettivamente del 55 e del 45 per cento operate
lo scorso anno.
    In caso di conduzione associata,  nella  colonna  3  deve  essere
indicata  la  quota  di  reddito agrario relativa alla percentuale di
partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale
e' quella che risulta da apposito  atto  sottoscritto  da  tutti  gli
associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti
uguali.
    In  caso di societa' semplici costituite per l'esercizio in forma
associata di attivita' agricola la cui attivita' e i cui redditi sono
compresi nei limiti di cui  all'art.  29  del  Tuir,  i  soci  devono
indicare  le  quote  di  partecipazione  agli  utili che si presumono
proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate
dall'atto  pubblico  o  dalla  scrittura   privata   autenticata   di
costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
    Per  coloro  che  si  sono  avvalsi  delle  disposizioni  per  la
regolarizzazione delle societa' in agricoltura (di fatto o irregolari
e semplici) e per la modificazione delle comunioni  tacite  familiari
in   agricoltura,  vedere  in  appendice  la  voce  "Regolarizzazione
societa' agricole".
    Nella colonna 2 indicare, riportando i  codici  sottoelencati,  i
seguenti casi:
    - 1 proprietario del terreno;
    - 2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale
di determinazione del canone;
    -  3  proprietario  del terreno concesso in affitto in assenza di
regime legale di determinazione del canone;
    -  4  conduttore  del  fondo   (diverso   dal   proprietario)   o
affittuario;
    - 5 socio di societa' semplice;
    -  6  partecipante  dell'impresa  familiare  agricola diverso dal
titolare;
    - 7 titolare dell'impresa agricola individuale non  in  forma  di
impresa familiare.
    Nella  colonna  4  indicare  il  periodo  di possesso del terreno
espresso in giorni (365 se per l'intero anno).
    Nella colonna  5  indicare  la  quota  di  possesso  espressa  in
percentuale (100 se per intero).
    Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime
legale  di  determinazione del canone (regime vincolistico), indicare
l'ammontare del canone risultante dal  contratto,  corrispondente  al
periodo di colonna 4.
    Nella  colonna  7  indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi particolari:
    - 1 mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera  annata
agraria  e  per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo
rustico costituito per almeno due terzi da terreni  qualificati  come
coltivati  a  prodotti  annuali;  rientrano in questa ipotesi anche i
casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreche'  i  terreni
costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per
l'intera  annata  agraria,  senza sostituzione, neppure parziale, con
altra diversa coltivazione;
    - 2 perdita per eventi naturali di almeno il  30  per  cento  del
prodotto  ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato
ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre
mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la  data  non  sia
esattamente  determinabile,  almeno  15  giorni prima dell'inizio del
raccolto;
    - 3 terreno in conduzione associata;
    - 4 azienda agricola situata in  territorio  montano  di  cui  al
D.P.R.  29  settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
    - 5 se ricorrono  contemporaneamente  le  condizioni  di  cui  al
codice 1 e al codice 4;
    -  6  se  ricorrono  contemporaneamente  le  condizioni di cui al
codice 3 e al codice 4.
    Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni  diverse  per
uno  stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in
affitto,  ecc.),  occorre  compilare  un  rigo  per  ogni  situazione
indicando  nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare
la casella di colonna 8 per  indicare  che  si  tratta  dello  stesso
terreno  del  rigo  precedente.  Occorre compilare due distinti righi
senza barrare la casella di  colonna  8,  nelle  ipotesi  in  cui  la
percentuale  di  possesso del reddito dominicale e' diversa da quella
del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo  una  parte  del
terreno  e' concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in
Appendice alla voce "Regolarizzazione societa' agricole").
                                                           ALLEGATO A
Istruzioni per la compilazione - Quadro B                 Modello 730
    3.3 Totale redditi dei terreni
    Se  il  contribuente  ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i
redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito  di
terreni  concessi  in  affitto in regime legale di determinazione del
canone,  puo'  compilare  direttamente  il  presente  riquadro  senza
riempire il quadro A.
    In  ogni caso, il contribuente puo' indicare nel quadro A tutti i
dati  relativi  ai  terreni  posseduti,  se   questa   modalita'   di
compilazione gli risulta piu' agevole.
    I  dati  dei  terreni  si considerano variati quando i redditi da
dichiarare  sono  diversi  da  quelli   indicati   nella   precedente
dichiarazione,  ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o
del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute  nel
corso  dell'anno  oppure  per  effetto  del  sorgere  o venir meno di
agevolazioni (perdite  per  eventi  naturali,  mancata  coltivazione,
ecc.)
    Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi
dominicali  e  agrari (pari da quest'anno rispettivamente, all'80 per
cento e al 70 per cento) che verra' effettuata  direttamente  da  chi
presta l'assistenza fiscale.
    ATTENZIONE  Se  il  contribuente presenta la dichiarazione per la
prima volta o chiede l'agevolazione prevista ai fini  del  Contributo
al  Servizio  sanitario  nazionale  per  le  aziende agricole site in
territori montani o nelle zone agricole svantaggiate  deve  compilare
il quadro A e non il presente riquadro.
    Nel rigo A riportare:
    a  colonna  1 l'importo totale del reddito dominicale dei terreni
indicato nel rigo A, colonna 1 oppure nel rigo A10,  colonna  4,  del
Mod.  740/97 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto
al quale e' stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997;
    a colonna 2 l'importo totale  del  reddito  agrario  dei  terreni
indicato  nel  rigo  A colonna 2, oppure nel rigo A10, colonna 5, del
Mod. 740/97 oppure nel rigo 2 del Mod.  730-3 rilasciato dal soggetto
al quale e' stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997.
    3.4 Quadro B Redditi dei fabbricati
    Il  quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a
titolo di proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  fabbricati
situati  nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti
con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.  Si  ricorda
che   tra   gli   altri  diritti  reali  rientra,  se  effettivamente
esercitato, il  diritto  di  abitazione  spettante,  ad  esempio,  al
coniuge  superstite  ai  sensi  dell'art.  540 del c.c. ed al coniuge
separato convenzionalmente o per sentenza.
    In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola
"nuda proprieta'" non deve dichiarare il fabbricato.
    ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere  e
per  gli  altri  servizi  oggetto  di  proprieta' condominiale cui e'
attribuibile un'autonoma rendita catastale devono  essere  dichiarati
dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per
ciascuna  unita'  immobiliare  e'  complessivamente  superiore a lire
50.000. L'esclusione non si applica  per  gli  immobili  concessi  in
locazione e per i negozi.
    I  soci  di  cooperative  edilizie  non  a  proprieta'  indivisa,
assegnatari  di  alloggi  anche  se  non  ancora  titolari  di  mutuo
individuale,  sono  tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il
reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale  di  assegnazione
della  cooperativa.  Analogo  obbligo  vale  per  gli  assegnatari di
alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da  parte  di  Enti
(es.: Iacp, ex Incis, ecc.).
    Non  danno  luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto,
dichiarate:
    - le costruzioni rurali, comprese quelle ad  uso  non  abitativo,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono,
effettivamente  adibite agli usi agricoli.  Le unita' immobiliari che
sulla base delle norme in vigore non hanno  i  requisiti  per  essere
considerate  rurali  devono essere dichiarate utilizzando, in assenza
di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque  considerate
produttive   di   reddito   dei   fabbricati  le  unita'  immobiliari
iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche
di lusso; per ulteriori precisazioni  vedere  in  Appendice  la  voce
"Costruzioni rurali"
    -  le  unita'  immobiliari,  anche  ad  uso  diverso da quello di
abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni   per    restauro,    risanamento    conservativo    o
ristrutturazione  edilizia, limitatamente al periodo di validita' del
provvedimento, durante il quale l'unita' immobiliare non deve  essere
comunque utilizzata;
    - gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di
musei,  biblioteche,  archivi,  cineteche  ed  emeroteche,  quando al
possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione  dell'immobile
per   l'intero   anno.   Tale   circostanza  deve  essere  denunciata
all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui  ha  avuto
inizio;
    -  le  unita'  immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio
del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.
    Nella  colonna  1 indicare la rendita catastale. La rivalutazione
del 5 per cento, prevista a partire da quest'anno, verra'  effettuata
direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.
    Per  i  fabbricati  non  censiti  o con rendita non piu' adeguata
indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili
o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in  Appendice
la  relativa  voce  "Immobili  inagibili  o  di  interesse  storico o
artistico".
    Nella colonna 2 indicare, riportando i  codici  sottoelencati,  i
seguenti casi:
    - 1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale;
    -  2  unita'  immobiliare  tenuta  a disposizione per la quale si
applica l'aumento di un terzo;
    - 3 unita' immobiliare locata in  assenza  di  regime  legale  di
determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
    -  4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione
del canone 1equo canone);
    - 5 unita'  immobiliare  costituente  pertinenza  dell'abitazione
principale  (box,  cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma
rendita;
    - 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
    - Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale
    Si  considera  abitazione  principale  quella  nella   quale   il
contribuente dimora abitualmente (che normalmente coincide con quella
di residenza anagrafica).
    Dall'ammontare  complessivo  del  reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze  il
soggetto   che  presta  l'assistenza  dedurra',  fino  a  concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di  lire  1.100.000,  rapportato  al
periodo   dell'anno   durante  il  quale  l'immobile  ha  avuto  tale
destinazione e alla quota di possesso.
    Sono considerate pertinenze, da indicare con il  codice  "5",  le
unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili  nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente  utilizzate  in
modo  durevole  a  servizio  dell'abitazione principale (anche se non
appartengono allo stesso fabbricato).
    - Unita' immobiliari tenute a disposizione
    Per unita' immobiliari a disposizione (per le quali  il  soggetto
che  presta  l'assistenza operera' la maggiorazione di un terzo della
rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione e possedute in aggiunta a quella
utilizzata come  abitazione  principale.  Per  maggiori  informazioni
vedere   in   Appendice   la   voce   "Unita'  immobiliari  tenute  a
disposizione".
    Nella colonna 3 indicare  il  periodo  di  possesso  espresso  in
giorni (365 per l'intero anno).
    Il  reddito  dei  fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a
partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso  cui
e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
    Nella  colonna  4  indicare  la  quota  di  possesso  espressa in
percentuale (100 se per intero).
    - Fabbricati dati in locazione
    Nella colonna 5 indicare l'85 per cento del canone  di  locazione
(per  i  fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75  per  cento  del
canone). L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di
locazione  (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base
dell'indice  Istat  e  la  maggiorazione   spettante   in   caso   di
sublocazione  ed  escluse  le  spese di condominio, luce, acqua, gas,
portiere, ascensore riscaldamento e  simili,  se  sono  comprese  nel
canone)  ed  e'  relativo  al  periodo  di  possesso  di  colonna  3.
L'ammontare  del  canone  va  considerato   indipendentemente   dalla
effettiva percezione.  In caso di comproprieta' il canone va indicato
per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
    Se  il  contratto  di  locazione  si  riferisce,  oltre  che alla
abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.)   iscritte
in  catasto  con  autonoma  rendita,  indicare  nella  colonna  5 per
ciascuna unita' immobiliare la quota del  canone  ad  essa  relativa;
quest'ultima  va  determinata  ripartendo  il canone stesso in misura
proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare.
Istruzioni per la compilazione - Quadro C            Modello 730
    Nella colonna 6 indicare, riportando i  codici  sottoelencati,  i
seguenti casi particolari:
    -  I  fabbricati  distrutti  o  inagibili  a seguito degli eventi
sismici, che  per  legge  siano  stati  esclusi  da  imposizione  (la
condizione  che  sia  stato  rilasciato  un  certificato  del  Comune
attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
    - 3 unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata chiesta la
revisione della rendita.
    Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni  diverse  per
uno  stesso fabbricato (variazioni di quote di ossesso utilizzo ecc.)
occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella
colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la  casella  di
colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo
precedente.
    3.5 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
    I  lavoratori  dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi
assimilati, che presentano il Mod. 730 tramite un Caaf sia perche' vi
si sono rivolti direttamente, sia perche'  il  proprio  sostituto  di
imposta  ha stipulato con esso una convenzione (anche nel caso in cui
la raccolta  dei  Modd.  730  e'  effettuata  dal  sostituto)  devono
indicare  tutti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  e/o  di pensione
percepiti; coloro, invece, che  ottengono  l'assistenza  direttamente
dal  sostituto  d'imposta  non  devono  indicare  i redditi di lavoro
dipendente o di pensione erogati dal datore  di  lavoro  o  dall'ente
pensionistico al quale si sono rivolti.
    Il  quadro C e' diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati
i redditi di lavoro  dipendente  e  di  pensione  e  quelli  ad  essi
assimilati  che  fruiscono  delle detrazioni d'imposta previste per i
possessori di redditi  di  lavoro  dipendente;  nella  seconda  vanno
indicati  tutti  gli  altri  redditi  assimilati  a  quelli di lavoro
dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.
    In  Appendice  sotto  la  voce  "Stipendi  e  pensioni   prodotti
all'estero"  sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale
di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
    * Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
    In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3
    - i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
    -   le  indennita'  e  le  somme  da  assoggettare  a  tassazione
corrisposte a qualunque titolo  ai  lavoratori  dipendenti  da  parte
dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennita' e somme
erogate   dall'INPS   o  da  altri  Enti"  sono  elencate,  a  titolo
esemplificativo, le indennita' piu' comuni;
    - le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione  di  cui
al D.Lgs. n. 124 del 1993;
    -  i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati, per effetto di
specifiche disposizioni normative in lavori socialmente utili;
    -  le  retribuzioni  corrisposte   dai   privati   agli   autisti
giardinieri,  collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai
condomini di fabbricati urbani ai portieri e  le  altre  retribuzioni
sulle  quali,  in base alla legge, non sono state effettuate ritenute
d'acconto;
    - i compensi dei lavoratori soci di cooperative di  produzione  e
lavoro  di  servizi  agricole  e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e della  piccola  pesca,  nei  limiti  dei  salari  correnti
maggiorati del 20 per cento;
    -  le  somme  percepite  a titolo di borsa di studio o di assegno
premio  o  sussidio  per  fini   di   studio   e   di   addestramento
professionale,  se  erogate  al  di  fuori  di  un rapporto di lavoro
dipendente e sempreche' non sia  prevista  una  specifica  esenzione.
Vedere  al  riguardo,  in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite
che non costituiscono reddito";
    - le remunerazioni dei  sacerdoti  della  Chiesa  cattolica;  gli
assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del
7   giorno  per  il  sostentamento  dei  ministri  del  culto  e  dei
missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in  Italia
per  il  sostentamento  dei  propri  ministri  di  culto; gli assegni
corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il
sostentamento dei propri ministri di culto; gli  assegni  corrisposti
per  il  sostentamento  totale o parziale dei ministri di culto della
Chiesa Evangelica Luterana  in  Italia  e  delle  Comunita'  ad  essa
collegate;
    -  i  compensi  corrisposti  ai  medici specialisti ambulatoriali
operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad  esempio
biologi, psicologi, ecc.).
    ATTENZIONE  I lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno hanno
intrattenuto piu' rapporti di lavoro e hanno  chiesto  al  successivo
sostituto  d'imposta  di  tener  conto dei redditi erogati durante il
precedente  rapporto,  devono  indicare  i  dati   risultanti   dalla
certificazione consegnata dall'ultimo sostituto.
    Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1
della certificazione).
    Nella  colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 9 della
certificazione).
    Nel rigo C4 indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di
durata del rapporto di lavoro  o  di  pensione  relativo  ai  redditi
dichiarati  nei  righi  precedenti,  per  il quale il contribuente ha
diritto alle detrazioni  per  lavoro  dipendente  (365  per  l'intero
anno).  In  tale  numero  di  giorni  vanno  in ogni caso compresi le
festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni  non  lavorativi;
vanno  sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione,
neanche differita (ad esempio, in caso  dl  assenza  per  aspettativa
senza corresponsione di assegni).
    In particolare, se e' stato compilato un solo rigo, si puo' tener
conto   del   numero   dei   giorni  indicato  nel  punto  1.1  della
certificazione.
    Se sono stati compilati piu' righi indicare nel rigo C4 il numero
totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli
compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
    ATTENZIONE Se il contribuente  si  e'  rivolto  per  l'assistenza
direttamente  al  proprio  sostituto  d'imposta, non vanno indicati i
giorni compresi in periodi di lavoro o di  pensione  contemporanei  a
quello relativo ai redditi da lui corrisposti. In Appendice alla voce
"Periodo  di  lavoro  -  casi  particolari"  sono contenute ulteriori
precisazioni per  il  calcolo  dei  giorni  che  danno  diritto  alle
detrazioni  per  lavoro  dipendente  in  caso  di  contratti  a tempo
determinato, di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri  enti
e di borse di studio.
    *  Sezione  II  -  Redditi assimilati per i quali non spettano le
detrazioni per lavoro dipendente
    In questa sezione, nei righi da C5 a C7, vanno indicati gli altri
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioe':
    a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione  di
quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli,  in  conseguenza  di
separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
    b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui  produzione
non concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le rendite perpetue),
compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
    c)  i  compensi e le indennita' corrisposte dalle amministrazioni
statali ed enti pubblici territoriali per  l'esercizio  di  pubbliche
funzioni;
    d)  i  compensi  corrisposti  ai giudici tributari, ai giudici di
pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
    e) le indennita' e gli assegni vitalizi percepiti per l'attivita'
parlamentare e le  indennita'  percepite  per  le  cariche  pubbliche
elettive  (consiglieri  regionali,  provinciali,  comunali),  nonche'
quelle percepite dai giudici costituzionali;
    f)  le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo  determinato
costituite a titolo oneroso;
    g)  i  compensi  corrisposti per l'attivita' libero professionale
intramuraria svolta del personale dipendente del  Servizio  sanitario
nazionale.
    Le  condizioni e le categorie professionali alle quali si applica
la nuova disciplina fiscale dell'attivita' intramuraria sono indicate
in Appendice alla voce "Attivita' libero professionale intramuraria".
    Nella casella di colonna 1 indicare:
    - 1 se il reddito  dichiarato  nella  colonna  2  e'  gia'  stato
completamente   assoggettato,   anche   sulla   base  di  un  reddito
figurativo, al contributo al Servizio sanitario nazionale (Cssn);
    - 2 se vengono dichiarati le indennita' e  gli  assegni  vitalizi
indicati alla lettera e);
    -  3  se  vengono  dichiarati gli assegni periodici indicati alla
lettera a);
    - 9 negli altri casi.
    - Imponibile assoggettato al  contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale.
    Nel  rigo  C8 indicare il totale degli imponibili assoggettati al
Cssn rilevabili dal punto 35 della certificazione relativa ai redditi
di  lavoro  dipendente  o  assimilati  o  da   altra   certificazione
consegnata   dal   sostituto   d'imposta;   in  Appendice  alla  voce
"Imponibile assoggettato al Cssn" viene fornito un  esempio  su  come
compilare il rigo nei casi di indennita' percepite per l'esercizio di
cariche elettive.
Istruzioni per la compilazione - Quadro D                 Modello 730
    3.6 Quadro D Altri redditi
    * Redditi di capitale
    Nel rigo D1 indicare:
    nella  colonna  1  1a  somma  dei seguenti redditi, percepiti nel
1997, al lordo delle ritenute alla fonte:
    a) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata
dalle societa' ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.
b), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dopo la chiusura
dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988;
    b)  utili  derivanti  dalla  distribuzione  di  riserve  e  fondi
affrancati  ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990,
n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23  febbraio
1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n.  85.
    In  Appendice,  alla relativa voce sono contenute le informazioni
circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.
    Nella  colonna  2  indicare  il  totale  dei  crediti   d'imposta
calcolato nella misura seguente:
    -  56,25  per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di
cui alla lettera a);
    - 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b).
    Nella  colonna  3  indicare  l'importo  totale   delle   ritenute
d'acconto subite.
    Nel  rigo  D2  indicare  la quota del credito d'imposta di cui al
rigo D1, colonna 2, riferibile agli utili derivanti da  dividendi  di
societa'  figlie  residenti  nella UE. Tali utili vanno desunti dalla
comunicazione  fatta  a  ciascun  socio   dalla   societa'   italiana
distributrice degli utili stessi.
    * Redditi di lavoro autonomo
    Nel rigo D3 indicare:
    nella  colonna  1,  i  compensi  lordi,  in  denaro  o in natura,
percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione  agli  utili
(con  esclusione  delle  somme  documentate  e  ricevute  a titolo di
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni
effettuate  fuori  del  Comune  di  residenza   inerenti   l'incarico
ricevuto) per:
    -  cariche  di  amministratori  sindaci  o  revisori di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'  giuridica,  salvo
che rientrino nell'oggetto proprio dell'attivita';
    -  collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con
esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
    - partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non  derivino
da  incarichi  attribuiti  in  relazione  alla specifica attivita' di
lavoratore dipendente, rientranti tra i  redditi  assimilati  di  cui
all'art. 47, comma 1, lettera b), del Tuir;
    -  altri  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
contenuto  artistico  o  professionale  svolti   senza   vincolo   di
subordinazione.
    Nella  colonna  3  indicare  l'importo  delle ritenute di acconto
subite.
    ATTENZIONE Non concorrono alla formazione del reddito complessivo
e pertanto non devono essere  dichiarati,  i  compensi  derivanti  da
rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa percepiti dal
coniuge,  dai  figli,  affidati  o  affiliati,  minori  di   eta'   o
permanentemente  inabili  al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o
professionista  se  corrisposti  dal  coniuge  o   dal   genitore   o
dall'ascendente.
    Nel rigo D4 indicare:
    nella  colonna  1  le  indennita',  percepite  nel  1997,  per la
cessazione di rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa
non   assoggettabili   a  tassazione  separata  (le  indennita'  sono
assoggettabili a tassazione  separata  se  il  diritto  a  percepirle
risulta  da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e se
derivano da controversie o transazioni in materia di  cessazione  del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).
    Le  indennita'  non  assoggettabili  a  tassazione separata vanno
dichiarate nella loro intera  misura  e  non  beneficiano  di  alcuna
riduzione  forfetaria  a  titolo  di spese; nella colonna 3 l'importo
delle ritenute di acconto subite.
    Nel rigo D5 indicare:
    nella colonna 1 i proventi percepiti nel  1997,  al  lordo  della
riduzione forfetaria, derivanti dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno   e   di   invenzioni  industriali  e  simili  da  parte
dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di
utilita', know-how, libri e articoli per riviste o  giornali,  ecc.),
vale  a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di
opere e  invenzioni,  tutelate  dalle  norme  sul  diritto  d'autore,
conseguiti anche in via occasionale;
    nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite.
    * Redditi diversi
    Nel rigo D6 indicare:
    nella colonna 1 i corrispettivi, percepiti nel 1997, derivanti da
attivita'   di   lavoro   autonomo   non  esercitate  abitualmente  o
dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere  (tra  cui
rientra  la  c.d.  indennita'  di  rinuncia percepita, per la mancata
assunzione, dal personale avviato al  lavoro  ai  sensi  della  L.  2
aprile 1968, n. 482);
    nella  colonna 2 le spese inerenti i corrispettivi indicati nella
colonna 1. Non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite,
spese superiori  ai  corrispettivi  ricavati  in  ciascuna  di  esse,
nonche' quelle relative alla c.d.  indennita' di rinuncia;
    nella colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite.
Istruzioni per la compilazione - Quadro E                 Modello 730
    3.7 Quadro E Oneri
    Nel quadro E indicare:
    nella  sezione  I  gli  oneri  per  i  quali  e'  riconosciuta la
detrazione del 22 per cento;
    nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
    nella  sezione  III  le  spese  per  interventi  di  recupero del
patrimonio edilizio relativo al sisma nelle regioni Emilia Romagna  e
Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%.
    La  detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono
stati sostenuti nel 1997 dal dichiarante nell'interesse proprio.
    Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla  vita  e  contro
gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e
le   spese   per  frequenza  di  corsi  di  istruzione  secondaria  e
universitaria danno diritto alla detrazione  anche  se  la  spesa  e'
stato sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
    Quando  l'onere e' sostenuto per i figli, la detrazione spetta al
genitore al quale e' intestato il documento che certifica  la  spesa.
Se  il  documento  e'  intestato  al  figlio,  le spese devono essere
suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, pero', la spesa  e'
stata  sostenuta da uno solo dei genitori, questi potra' tenere conto
dell'intero  importo  per  calcolare  la  detrazione,  annotando  nel
documento  comprovante  la  spesa  di  averla  sostenuta interamente.
Ovviamente,  se  uno  dei  due  coniugi  e'  fiscalmente   a   carico
dell'altro,  quest'ultimo  puo'  sempre  considerare  l'intera  spesa
sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
    Le spese mediche e quelle di assistenza specifica  dei  portatori
di  handicap  di  cui al rigo E16 sono deducibili anche se sono state
sostenute per i familiari indicati ai punti da 1 a  4  del  paragrafo
3.1  (c.  d. "altri familiari a carico"). Le spese sostenute per tali
familiari sono deducibili anche se  questi  non  sono  fiscalmente  a
carico.
    *  Sezione  I  -  Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione
d'imposta del 22 per cento
    Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta  la
detrazione d'imposta del 22 per cento
    - spese sanitarie
    Nei  righi  E1  ed E2 indicare le spese sanitarie nel loro intero
importo. Il soggetto che presta l'assistenza  fiscale  calcolera'  la
detrazione spettante.
    Nel rigo E1 indicare le spese sostenute per:
    - prestazioni chirurgiche;
    - analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
    - prestazioni specialistiche;
    - acquisto o affitto di protesi sanitarie;
    - prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni
rese per visite e cure di medicina omeopatica);
    -  ricoveri per degenze o collegati ad una operazione chirurgica.
In caso di ricovero di un anziano in  un  istituto  di  assistenza  e
ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di
ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che
devono  essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata
dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di  handicap
vedere le istruzioni del rigo E16);
    - acquisto di medicinali;
    -  importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state
sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
    ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare  nel  rigo  E1
anche  le  erogazioni,  indicate  al  punto  14 della certificazione,
effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.
    Nel  rigo  E2 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per
la deambulazione, la locomozione e il sollevamento  di  portatori  di
menomazioni  funzionali  permanenti  con ridotte o impedite capacita'
motorie  e  quelle  per  sussidi  tecnici  e  informatici  rivolti  a
facilitare  l'autosufficienza  e  le possibilita' di integrazione dei
portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3  e  4
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, per le quali la detrazione
spetta sull'intero importo.
    ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare  nel  rigo  E2
anche  le  erogazioni,  indicate al punto 14bis della certificazione,
effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.
    Non vanno indicate nei righi  E1  e  E2  alcune  spese  sanitarie
sostenute  nel  1997  che  hanno  dato  luogo  nello stesso anno a un
rimborso da parte di terzi, come ad esempio:
    - le spese nel caso di danni  alla  persona  arrecati  da  terzi,
risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
    -  le  spese  sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati
dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi  esclusivamente
fine  assistenziale  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge,  di
contratti o di accordi o regolamenti aziendali se tali contributi non
hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro  dipendente.
La  presenza  dei  predetti contributi e' segnalata al punto 39 della
certificazione consegnata al lavoratore.
    Si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
    -  le  spese  sanitarie  rimborsate  per  effetto  di  premi   di
assicurazioni  sanitarie  da  lui  versati (per i quali non spetta la
detrazione d'imposta del 22 per cento);
    -  le  spese  sanitarie  rimborsate  a  fronte  di  assicurazioni
sanitarie  stipulate  dal datore di lavoro in conformita' a contratti
collettivi a ad accordi e  regolamenti  aziendali.    L'esistenza  di
premi  versati  dal  datore  di  lavoro  o  dal  dipendente  per tali
assicurazioni  e'  segnalata  al  punto   38   della   certificazione
consegnata al lavoratore;
    - le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati
dal  contribuente  o da altri che concorrono a formare il suo reddito
(salvo che il sostituto d'imposta ne abbia riconosciuto la detrazione
in sede di ritenuta).
    Informazioni piu' dettagliate in merito alle  spese  sanitarie  e
chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate
in Appendice alla voce "Spese sanitarie".
    * Interessi passivi
    Vanno   indicate   esclusivamente   le   somme  pagate  nel  1997
indipendentemente dalla scadenza della rata.
    Nel rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e
le quote di rivalutazione dipendenti da  clausole  di  indicizzazione
per  mutui  ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad
abitazione principale.
    Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 gennaio 1993:
    - la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita'  immobiliare
sia   stata   adibita   ad   abitazione  principale  entro  sei  mesi
dall'acquisto  (ovvero  entro  l'8  giugno  1994  per  i  soli  mutui
stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei
sei  mesi  antecedenti  o  successivi  alla  data di stipulazione del
mutuo. In questo caso il diritto alla  detrazione  non  si  perde  se
l'unita'  immobiliare non e' adibita ad abitazione principale entro i
sei mesi a causa di un trasferimento per motivi  di  lavoro  avvenuto
dopo l'acquisto;
    -  la  detrazione  spetta  su  un importo massimo di 7 milioni di
lire. In caso di contitolarita' del contratto  di  mutuo  o  di  piu'
contratti  di  mutuo  il  limite  di  7  milioni  di lire e' riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti (ad es.: marito  e  moglie  cointestatari  in
parti  uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale
possono  indicare  al  massimo  un  importo  di  3  milioni  e  mezzo
ciascuno);
    -  la  detrazione  e'  ammessa  anche  per  i  contratti di mutuo
stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno  Stato  membro
dell'Unione europea;
    -  la  detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioe' al
proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra
persona) sempreche' ricorrano tutte le condizioni  richieste,  mentre
non  compete  mai  all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista
l'unita' immobiliare;
    - il diritto alla detrazione viene meno  a  partire  dal  periodo
d'imposta   successivo  a  quello  in  cui  l'immobile  non  e'  piu'
utilizzato come abitazione principale;
    - la detrazione non compete nel caso in cui il  mutuo  sia  stato
stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione
principale.
    Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:
    - la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire
per  ciascun  intestatario  del  mutuo ed e' ammessa a condizione che
l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale  alla
data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in
quelli  successivi,  il  contribuente  non abbia variato l'abitazione
principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
    Nel rigo E4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di
lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi  passivi,  gli
oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione  per  mutui  ipotecari  su  immobili diversi da quelli
utilizzati come  abitazione  principale  stipulati  anteriormente  al
1993.
    Per  i  mutui  stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta
solo per quelli  relativi  all'acquisto  di  immobili  da  adibire  a
propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono
invece  le  istruzioni  relative  al  rigo  E3) e per i quali non sia
variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e  in  quelli
successivi  (ad  es.  si  verifica  variazione  se  l'immobile  viene
concesso in locazione).
    Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e  dagli
acquirenti   di   unita'   immobiliari   di  nuova  costruzione  alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a  titolo  di  rimborso  degli
interessi  passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
a mutui ipotecari contratti dalla  stessa  e  ancora  indivisi  vanno
indicate   nel  rigo  E3  o  nel  rigo  E4  in  base  alle  modalita'
precedentemente indicate.  Per quanto riguarda le somme pagate  dagli
assegnatari  va  fatto  riferimento  al  momento  della  delibera  di
assegnazione dell'alloggio e dell'immissione in possesso  anziche'  a
quello dell'acquisto.
    In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1 gennaio
1993  le condizioni di detraibilita' previste per i mutui stipulati a
partire da tale data devono ricorrere nei confronti del  contribuente
che si e' accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione
del  contratto  di  mutuo  deve intendersi quella di stipulazione del
contratto di accollo del mutuo.
    In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato  per
l'acquisto  di  propria  abitazione  anteriormente al 1 gennaio 1993,
vedere in Appendice  la  voce  "Rinegoziazione  di  un  contratto  di
mutuo".
    In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi
dallo  Stato  o  da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli
interessi  passivi  danno  diritto  alla   detrazione   limitatamente
all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.
    Per  gli  immobili per i quali e' variata la destinazione, vedere
in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad  immobile  per  il
quale e' variata la destinazione".
    Tra  gli oneri accessori da indicare nel rigo E3 o nel rigo E4 e'
compreso anche l'intero importo delle maggiori  somme  corrisposte  a
causa  delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o
in altra valuta.
    Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
    - mutui  stipulati  nel  1991  o  nel  1992  per  motivi  diversi
dall'acquisto   della   propria   abitazione:   ad   esempio  per  la
ristrutturazione);
    -  mutui  stipulati  a  partire  dal  1993  per  motivi   diversi
dall'acquisto  della  propria  abitazione  principale (ad esempio per
l'acquisto di una residenza secondaria);
    -   aperture   di   credito   bancarie,   anche   se    garantite
ipotecariamente.
    Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a
seguito  di  cessione  di  stipendio  e,  in  generale, gli interessi
derivanti da tipi di  finanziamento  diversi  da  quelli  relativi  a
contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
    In  caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi
puo' fruire della detrazione  unicamente  per  la  propria  quota  di
interessi.  Non  e'  possibile imputarsi la quota dell'altro coniuge,
anche se questi e' fiscalmente a carico.
    Nel rigo E5 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e
le quote di rivalutazione dipendenti da  clausole  di  indicizzazione
per  mutui  (anche  non  ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare
interventi  di  manutenzione,  restauro  e   ristrutturazione   degli
edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000
e  in  caso  di  contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o di piu'
contratti di mutuo detto limite e' riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione  sostenuti.
Se  il contratto di mutuo e' stipulato da un condominio la detrazione
spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprieta'.
    Le informazioni in merito ai tipi di interventi di  manutenzione,
restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalita' per fruire
della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Interventi di
recupero edilizio".
    Nel  rigo  E6  indicare  gli  interessi  passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da  clausole
di  indicizzazione  per  prestiti  e  mutui agrari di ogni specie. La
detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verra'
calcolata su un importo  non  superiore  a  quello  dei  redditi  dei
terreni dichiarati.
    - Premi di assicurazione
    Nel  rigo  E7 indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i
premi per le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  e  i  contributi
previdenziali  non obbligatori per legge, anche se versati all'estero
o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire
2.500.000.
    La detrazione relativa ai premi di assicurazione  sulla  vita  e'
ammessa  a  condizione  che il contratto abbia durata non inferiore a
cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo  di
durata minima.
    Rientrano  tra  i contributi previdenziali non obbligatori quelli
pagati  per  la  prosecuzione  di  una  assicurazione   obbligatoria,
compresi   quelli   relativi   alla   prosecuzione  o  all'iscrizione
volontaria alla gestione  separata  dell'INPS  (ad  esempio  per  gli
ultrasessantacinquenni)  nella misura effettivamente rimasta a carico
del  contribuente  come  risultante  da  idonea  documentazione,   il
riscatto   degli   anni   di  laurea  e  del  servizio  militare,  la
ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.
    ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare  nel  rigo  E7
anche  le erogazioni per premi di assicurazione versati dal sostituto
d'imposta riportati al punto 12  della  certificazione,  nonche'  gli
eventuali  contributi  volontari  trattenuti  dal sostituto d'imposta
indicati nello spazio delle annotazioni della certificazione.
    - Contributi per previdenza complementare
    Nel rigo E8 indicare i contributi versati ai fondi pensione  gia'
indicati  nel  punto  13 della certificazione. La somma degli importi
indicati nei righi E7 ed E8 non puo' risultare superiore  all'importo
di  lire  2.500.000.  Tale limite e' elevato a lire 3.000.000 solo se
nel rigo E8 e' indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.
    - Spese di istruzione
    Nel rigo E9 indicare  le  spese  sostenute  nel  1997,  anche  se
riferibili  a  piu' anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso),
per la frequenza di corsi di istruzione secondaria,  universitaria  e
di   specializzazione   universitaria,   tenuti   presso  istituti  o
universita' italiane o straniere, pubbliche o private, in misura  non
superiore  a  quella  stabilita'  per  le  tasse e i contributi degli
istituti statali italiani.
    - Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici
    Nel rigo E10  indicare  le  erogazioni  liberali  in  favore  dei
movimenti  e  partiti politici comprese tra un importo minimo di lire
500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.
    L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o
bancario a favore di uno o piu' movimenti e partiti;  questi  possono
raccogliere  le  erogazioni  sia per mezzo di un unico conto corrente
nazionale che per mezzo di piu' conti correnti.
    ATTENZIONE La detrazione non  spetta  se  il  contribuente  nella
dichiarazione  dei  redditi  1996  ha  dichiarato  perdite  che hanno
determinato un reddito complessivo negativo.
    - Spese funebri
    Nel  rigo  E11  indicare le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di familiari compresi tra quelli  elencati  in  Appendice
alla voce "Familiari indicati nell'articolo 433 c.c." e di affidati o
affiliati,  per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore
ad un milione di lire.
    - Altri oneri per i quali spetta la detrazione
    Nel rigo E12 indicare tutti  gli  altri  oneri  per  i  quali  e'
prevista  la  detrazione  d'imposta,  diversi  da quelli indicati nei
precedenti righi della sezione (in  particolare:  spese  obbligatorie
relative  a  beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali
in denaro per attivita' culturali e artistiche; erogazioni liberali a
favore di enti che operano nel settore dello  spettacolo;  erogazioni
liberali  a  favore  delle fondazioni di diritto privato operanti nel
settore musicale).
    Le  informazioni  relative  ai  cosiddetti  "Altri  oneri"   sono
riportate  in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la
detrazione".
    * Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo
    In questa sezione vanno indicati gli  oneri  che  possono  essere
dedotti dal reddito complessivo.
    - Contributi obbligatori
    Nel rigo E13 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali
versati  in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza
da' luogo a sanzioni dirette o indirette.
    Rientrano in questa voce anche:
    - i contributi sanitari obbligatori  effettivamente  versati  nel
1997  per  l'assistenza  erogata  nell'ambito  del Servizio sanitario
nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il
premio di assicurazione di  responsabilita'  civile  per  i  veicoli.
Vanno  esclusi,  invece,  quelli trattenuti direttamente dal soggetto
che eroga gli emolumenti. Coloro che si sono avvalsi  dell'assistenza
fiscale  trovano  indicati  nella  certificazione  gli importi che e'
possibile dedurre  ai  punti  36  "Saldo  del  contributo  al  S.S.N.
trattenuto nel 1997", al punto 30 "Primo acconto trattenuto nell'anno
e al punto 32 Secondo o unico acconto trattenuto nell'anno";
    -  il  contributo del 10 per cento versato alla gestione separata
dell'INPS  nella  misura  effettivamente   rimasta   a   carico   del
contribuente  (un  terzo  dell'importo  del  contributo  versato  dal
soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
    - i contributi agricoli unificati  versati  all'Inps  -  Gestione
ex-Scau   per   costituire   la  propria  posizione  previdenziale  e
assistenziale  (e'  indeducibile  la  parte  dei  contributi  che  si
riferisce ai lavoratori dipendenti).
    In   caso  di  contributi  corrisposti  per  conto  di  altri,  e
sempreche' la legge preveda l'esercizio del diritto  di  rivalsa,  la
deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono
versati.
    - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
    Nel  rigo  E14 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore
delle seguenti istituzioni religiose:
    - Istituto centrale per il sostentamento del clero  della  Chiesa
cattolica italiana;
    - Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno,
per  il  sostentamento  dei  ministri  di  culto  e  dei missionari e
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
    - Ente morale Assemblee di Dio in Italia,  per  il  sostentamento
dei  ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e
di amministrazione ecclesiastica;
    - Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza, che
le sono propri e per i  medesimi  fini  delle  Chiese  e  degli  enti
facenti parte dell'ordinamento valdese;
    -  Unione  Cristiana  Evangelica  Battista  d'Italia  per fini di
culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per  i  medesimi
fini delle Chiese e deqli enti aventi parte nell'Unione;
    -  Chiesa  Evangelica  Luterana  in  Italia  e  Comunita' ad essa
collegate per fini di sostentamento  dei  ministri  di  culto  e  per
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
    -  Unione  delle  Comunita'  ebraiche  italiane. Per le Comunita'
ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
    Ciascuno di tali erogazioni (compresi, per le Comunita' ebraiche,
i contributi annuali) e' deducibile fino ad un importo di due milioni
di lire.
    I contribuenti devono conservare le  ricevute  di  versamento  in
conto  corrente  postale,  le quietanze liberatorie e le ricevute dei
bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.
    - Contributi per i paesi in via di sviluppo
    Nel rigo E15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via
di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del
2 per cento del reddito complessivo.
    I contribuenti  interessati  devono  conservare  le  ricevute  di
versamento  in  conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le
ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.
    - Spese mediche  e  di  assistenza  specifica  dei  portatori  di
handicap
    Nel  rigo  E16 indicare l'importo delle spese mediche generiche e
di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art.
10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali  ai
sensi  degli  artt.  3  e 4 della L.   5 febbraio 1992, n. 104 (cioe'
coloro che presentano una minorazione fisica, psichica  o  sensoriale
stabilizzata   o   progressiva   che   e'  causa  di  difficolta'  di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa  e  tale  da
determinare  un  processo  di svantaggio sociale o di emarginazione),
indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno
di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore  di  handicap
in  un  istituto di assistenza e ricovero non e' possibile portare in
deduzione l'intera retta pagata ma solo  la  parte  che  riguarda  le
spese  mediche  e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal
fine e' necessario che  le  spese  risultino  indicate  distintamente
nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
    Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi
dentarie  e  sanitarie,  nonche' per i mezzi di deambulazione e per i
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare  l'autosufficienza
e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle
per  le  quali  spetta  la detrazione da indicare nella Sezione I nei
righi E1 e E2.
    - Assegno periodico corrisposto al coniuge
    Nel  rigo  E17  indicare  gli  assegni  periodici  corrisposti al
coniuge, anche se  residente  all'estero,  ad  esclusione  di  quelli
destinati  al  mantenimento  dei figli, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio  o
di   divorzio,   nella  misura  in  cui  risultino  da  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. Se tale provvedimento  non  distingue  la
quota  per  l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il
mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato  al  coniuge
per meta' del suo ammontare.
    - Altri oneri deducibili
    Nel  rigo  E18  indicare  tutti  gli  oneri deducibili diversi da
quelli indicati nei  precedenti  righi  (in  particolare:  50%  delle
imposte  arretrate;  rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni,
livelli e censi  gravanti  sui  redditi  degli  immobili;  indennita'
corrisposte per la perdita dell'avviamento).
    Le  donazioni  e  le  oblazioni  erogate  in  favore  degli  enti
impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili  dal  reddito
complessivo.
    Maggiori   informazioni   su   questi  oneri  sono  contenute  in
Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili".
Istruzioni per la compilazione - Quadro F               Modello 730
    * Sezione III - Spese per interventi di recupero  del  patrimonio
edilizio a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria,
per le quali spetta la detrazione del 41%
    Vanno  indicate  in  questa  Sezione le spese sostenute nel 1997,
limitatamente agli  interventi  effettuati  in  seguito  agli  eventi
sismici  verificatisi  nell'anno  1996 nelle regioni Emilia Romagna e
Calabria, per il ripristino delle unita' immobiliari per le quali  e'
stata  emanata  ordinanza  di inagibilita' da parte dei comuni ovvero
che risultino inagibili sulla base  di  apposite  certificazioni  del
Commissario  Delegato,  nominato  con  ordinanza  del Ministro per il
coordinamento della protezione civile. Tali spese  danno  diritto  ad
una  detrazione  di  imposta  nella  misura  del 41 % che deve essere
ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo.
    Nel rigo E19 indicare:
    a colonna 1 l'intero importo delle spese sostenute;
    a colonna 2 il numero di rate (5 o 10) per le  quali  si  intende
suddividere la detrazione di imposta.
    ATTENZIONE  Con  apposito  regolamento  in  corso di approvazione
saranno  fissate  le  modalita'  applicative  e   la   documentazione
necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione.
    3.8 Quadro F Altri dati
    * Sezione I - Versamenti di acconto effettuati nell'anno 1997
    Nei  righi  F1  e  F2  indicare  i dati relativi ai versamenti di
acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1997.
    Se il contribuente ha fruito  dell'assistenza  fiscale  nell'anno
precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla
retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta
deve riportare:
    -   nel  rigo  F1,  colonna  3,  l'importo  del  punto  29  della
certificazione;
    -  nel  rigo  F1,  colonna  6,l'importo  del   punto   31   della
certificazione;
    -   nel  rigo  F2,  colonna  3,  l'importo  del  punto  30  della
certificazione;
    -  nel  rigo  F2,  colonna  6,l'importo  del   punto   32   della
certificazione.
    Se   il   contribuente  presenta  la  dichiarazione  allo  stesso
sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei righi  F1  e
F2  non  deve  indicare alcun importo. Il contribuente dovra', invece
compilare  i  righi  suddetti  se  il  sostituto   d'imposta   presta
l'assistenza fiscale attraverso un Caaf convenzionato.
    In  Appendice  alla voce "Versamenti" sono contenute informazioni
riguardanti  i  versamenti  integrativi  e  i  versamenti  effettuati
congiuntamente   dai   coniugi  che  quest'anno  presentano  separate
dichiarazioni dei redditi.
    Sezione II - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione
    Nel rigo F3 indicare:
    a colonna 1 l'eventuale  eccedenza  dell'Irpef  risultante  dalla
precedente  dichiarazione  (rigo N24 del Mod. 740/97 o punto 33 della
certificazione relativa ai redditi 1997).
    Se il contribuente nel 1997 ha presentato dichiarazione congiunta
e quest'anno presenta la  dichiarazione  separatamente  dal  coniuge,
nella  colonna  1  deve  indicare la parte di eccedenza proporzionale
all'imposta individuate (a  debito  o  a  credito)  risultante  dalla
dichiarazione  presentata  nel  1997.  L'imposta  individuale e' pari
all'imposta netta di  ciascun  comune  diminuita  dell'ammontare  dei
relativi crediti e ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali
un  coniuge  risulta  a  debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve
essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge;
    Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza
di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".
    a colonna 2 l'eventuale eccedenza  del  contributo  straordinario
per  l'Europa risultante dalla precedente dichiarazione (rigo N31 del
Mod. 740/97). Se erroneamente sono state versate o  trattenute  somme
eccedenti  gli  importi  dovuti, che non sono state gia' comprese nei
righi N31 o N32 del Mod. 740/97 o  utilizzate  in  diminuzione  della
seconda  rata  del contributo le stesse vanno indicate in questo rigo
unitamente all'importo di rigo N31 del Mod. 740/97;
    a colonna 3  l'eventuale  eccedenza  del  Cssn  risultante  dalla
precedente  dichiarazione  (rigo  V7 del Mod. 740/97 o punto 34 della
certificazione relativa ai redditi 1997.
    * Sezione III - Dati relativi ai  versamenti  di  saldo  e  degli
eventuali acconti
    Se  il  contribuente  ritiene  (ad  esempio  per effetto di oneri
sostenuti o per il venir meno di redditi)  che  non  vada  effettuato
alcun  versamento  di acconto Irpef deve barrare l'apposita casella 1
del rigo F4.
    Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il
1998, deve indicare nella colonna 2 del rigo F4 la minore  somma  che
deve  essere  trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 1993 e
non barrare la casella 1.
    Se  il  contribuente  intende  avvalersi     della  facolta'   di
rateizzare i versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20 per cento
sui  redditi  soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata
di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare  il
versamento (da 2 a 6) nella casella 3 del rigo F4.
    In  tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di
conguaglio calcolera' gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari
allo 0,50 per cento mensile.
    ATTENZIONE A partire dal 1 gennaio 1998 gli  enti  pensionistici,
attraverso  le  informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni,
effettueranno  la  tassazione  alla  fonte  delle  somme  corrisposte
tenendo    conto    del   cumulo   dei   trattamenti   pensionistici.
Conseguentemente, i titolari di piu'  trattamenti  pensionistici  che
non  possiedono  altri  redditi,  a  partire  dal 1999 sono esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei  redditi  e,  quindi,
non  sono  tenuti  a  versare l'acconto dell'Irpef per il 1998. Per i
titolari di piu' trattamenti pensionistici che possiedono anche altri
redditi l'acconto dell'Irpef per  il  1998  sara'  dovuto  in  misura
inferiore.

    * Sezione IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero
    Ai   fini   del   calcolo,  da  parte  del  soggetto  che  presta
l'assistenza  fiscale,  del  credito  relativo  alle  imposte  pagate
all'estero,   nel   rigo   F5  vanno  riportati  i  redditi  prodotti
all'estero,  gia'  indicati  nei  quadri  C  e   D   della   presente
dichiarazione,  per  i quali compete detto credito. Nello stesso rigo
vanno anche indicate le imposte  pagate  all'estero  per  i  suddetti
redditi.
* Sezione V - Redditi assoggettabili a tassazione separata
    In   questa   sezione   vanno   indicati   i   seguenti   redditi
assoggettabili a tassazione separata:
    -  redditi  di  capitale,  di  lavoro  autonomo  non   esercitato
abitualmente,   di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con
esclusione delle indennita'  di  fine  rapporto  nonche'  diritti  di
autore  percepiti  dagli  eredi  o  dai  legatari  a  causa  di morte
dell'avente diritto;
    - premi di assicurazione sulla vita del contribuente e contro gli
infortuni,  nei  casi  di  riscatto  del  contratto  nel  corso   del
quinquennio;
    -   indennita'  di  fine  rapporto  di  lavoro  dipendente  e  di
collaborazione  coordinata   e   continuativa,   nonche'   emolumenti
arretrati   di   lavoro   dipendente,  compresi  quelli  relativi  al
trattamento speciale di disoccupazione di  cui  alla  L.  5  novembre
1968,  n.  1115,  erogati  da  soggetti  non  obbligati  per legge ad
effettuare le ritenute d'acconto;
    - indennita' spettanti a titolo di risarcimento  anche  in  forma
assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro
dipendente,  di  collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, relative a piu' anni;
    - imposte o oneri dedotti o  per  i  quali  si  e'  fruito  della
detrazione in anni precedenti e rimborsati nel 1997.
    Non  devono  essere dichiarati, neppure nell'ordinario modello di
dichiarazione, i ratei di pensione e  di  stipendio  percepiti  dagli
eredi o dai legatari.
    Per  le  modalita'  di  compilazione  vedere in Appendice la voce
"Redditi assoggettati a tassazione separata".
    * Sezione VI - Contributi  previdenziali  dovuti  dai  produttori
agricoli
    La presente sezione deve essere compilata dai produttori agricoli
tenuti  al versamento dei contributi previdenziali.  Per le modalita'
di compilazione vedere in Appendice la voce "Contributi previdenziali
dovuti dai produttori agricoli".
    4 APPENDICE
    * Abbreviazioni
    Art.      Articolo
    A.S.L.    Azienda Sanitaria Locale
    Caaf      Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
    c.c.      Codice Civile
    Cssn      Contributo per il servizio sanitaria nazionale
    D.L.      Decreto legge
    D.Lgs.    Decreto legislativo
    D.M.      Decreto Ministeriale
    D.P.C.M.  Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri
    D.P.R.    Decreto del Presidente della Repubblica
    G.U.      Gazzetta Ufficiale
    Ki        Imposta comunale sugli immobili
    Ilor      Imposta locale sui redditi
    Irpef     Imposta sui redditi delle persone fisiche
    Irpeg     Imposta sui redditi delle persone giuridiche
    Iva       Imposta sul valore aggiunto
    Lett.     Lettera
    Mod.      Modello
    n.        Numero
    Tuir      Testo unico delle imposte sui redditi
    UE        Unione Europea
    UTE       Ufficio tecnico erariale
    * Altri oneri deducibili
    Nel rigo E18 vanno indicati:
    - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per  gli  anni
anteriori  al  1974  (esclusa  l'imposta  complementare) iscritte nei
ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art. 20, comma  2,
del D.PR. n. 42 del 1988);
    -  gli assegni periodici (rendite, vitalizi ecc.) corrisposti dal
dichiarante in forzo di testa mento o di donazione  modale  e,  nella
misura  in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433
del c.c. (vedere l'apposito voce nello presente Appendice);
    - i canoni, livelli, censi ed altri oneri  gravanti  sui  redditi
degli  immobili  che  concorrono  a  formare  il reddito complessivo,
compresi  i  contributi  ai  consorzi  obbligatori  per  legge  o  in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i
contributi agricoli unificati;
    -  le  indennita'  per  perdita  dell'avviamento  corrisposte per
disposizioni di legge al  conduttore  in  caso  di  cessazione  della
locazione  di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di
abitazione.
    * Altri oneri per i quali spetta la detrazione
    Nel rigo E12 vanno indicate:
    -  le   spese   sostenute   dai   contribuenti   obbligati   alla
manutenzione,  protezione  o  restauro  delle cose vincolate ai sensi
della L. 1 giugno 1939 n. 1089, e delD.P.R.  30  settembre  1963,  n.
1409,  nella  misura  effettivamente  rimasta a carica. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve  risultare
da    apposita    certificazione    rilasciata    dalla    competente
sovrintendenza, previo accertamento della loro congruita'  effettuato
d'intesa  con  l'UTE  competente per territorio. La detrazione spetta
nel periodo d'imposta  in  cui  le  spese  sono  state  sostenute,  a
condizione  che  lo  necessaria  certificazione  sia stata rilasciata
entro lo data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi.  Se
tale  condizione  non  si  verifica  la  detrazione  spetta nell'anno
d'imposta in cui e' stato completato il rilascio della certificazione
da parte degli uffici competenti.
    La detrazione non spetta nei casi seguenti:
    1)  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la  preventiva
autorizzazione   dell'Amministrazione   per   i   beni   culturali  e
ambientali;
    2) mancato assolvimento degli obblighi di  legge  per  consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
    3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.
                                                           ALLEGATO A
    L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione,  al competente ufficio delle imposte, delle violazioni
che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il  termine  entro
il   quale   l'Amministrazione   finanziaria   puo'   rettificare  la
dichiarazione.
    - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di  enti
o  istituzioni  pubbliche  di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1
giugno 1939, n. 1089, e nelD.P.R. 30 settembre  1963,  n.  1409,  ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni,  di  rilevante  interesse  scientifico o culturale delle
case  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche   eventualmente
necessari.  Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono
essere autorizzati, previo parere del competente comitato di  settore
del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e ambientali, dal
Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare  la
previsione di spesa e il conto consuntivo;
    -  le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  e  senza  scopo  di  lucro  che svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo;
    -  le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo  dichiarato,  a  favore  degli
enti   di   prioritario  interesse  nazionale  operanti  nel  settore
musicale, per i quali e' prevista la trasformazione in fondazioni  di
diritto  privato  ai  sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.
367. Il limite e' elevato al 30 per cento per le somme versate:
    1)   al   patrimonio   della  fondazione  al  momento  della  sua
costituzione;
    2)  come  contributo  alla  sua  gestione  nell'anno  in  cui  e'
pubblicato   il  decreto  di  approvazione  della  trasformazione  in
fondazione;
    3) come contributo alla  gestione  della  fondazione  per  i  tre
periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto
decreto  che  approva  la  trasformazione.  Per  poter  fruire  della
detrazione, il  contribuente  deve  impegnarsi  con  atto  scritto  a
versare  tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di
mancato rispetto dell'impegno si provvedera' al recupero delle  somme
detratte.
    * Attivita' agricole
    Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate
attivita' agricole:
    a)  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
    b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno  un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la  superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione insiste;
    c) le attivita'  dirette  alla  manipolazione,  trasformazione  e
alienazione  di  prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte
sul terreno, che rientrano  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura
secondo  la  tecnica  che lo governa e che hanno per oggetto prodotti
ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati  su
di esso.
    Se le attivita' menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti
stabiliti,  la parte di reddito imputabile all'attivita' eccedente e'
considerata reddito d'impresa da  determinarsi  in  base  alle  norme
contenute  nel  capo VI del titolo I del Tuir e per questo motivo non
e' possibile utilizzare il presente modello.
    * Attivita' libero professionale intramuraria
    L'art 1, comma 7  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ha
previsto,   a   condizione   che   venga   rispettata  la  disciplina
amministrativa dell'attivita' intramuraria contenuta nei decreti  del
Ministro   della   Sanita'   11   giugno   1997  e  31  luglio  1997,
l'assimilazione  al  rapporto  di  lavoro  dipendente  dell'attivita'
libero    professionale   intramuraria   delle   seguenti   categorie
professionali:
    - il  personale  appartenente  ai  profili  di  medico  chirurgo,
odontoiatra  e  veterinario  e altre professionalita' della dirigenza
del  ruolo  sanitario  (formacisti,  biologi,   chimici,   fisici   e
psicologi) dipendente del Sevizio sanitario nazionale;
    -   il  personale  docente  universitario  e  i  ricercatori  che
esplicano attivita' assistenziale  presso  cliniche  e  gli  istituti
universitari di ricovero e cura;
    -  il  personale  laureato  medico  di  ruolo  in  servizio nelle
strutture  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia   delle   aree
tecnico-scientifica e socio sanitaria;
    -  il  personale  dipendente  degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto  privato,
degli  enti  ed  istituti  di  cui all'art 4, comma 12, del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza,  che  svolgono attivita' sanitaria e degli enti pubblici
che gia' applicano al  proprio  personale  l'istituto  dell'attivita'
libero-professionale   intramuraria   della  dirigenza  del  Servizio
Sanitario, sempreche' i predetti enti e istituti abbiano  adeguato  i
propri  ordinamenti  ai  principi  di  cui all'art 1, commi da 5 a 19
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  ed  a  quelli  contenuti  nel
decreto  del  Ministro  della  Sanita'  28 febbraio 1997 entro trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  di  quest'ultimo.  In  caso
diverso  i  compensi in questione costituiscono reddito professionale
ai sensi degli artt. 49 e 50 del Tuir e per questo  non  puo'  essere
utilizzato questo modello.
    * Cambio di residenza
    Se  e'  stata  variata  la  residenza  o  la  dichiarazione viene
presentata per la prima volta occorre indicare:
    - i dati della nuova residenza alla data  di  consegna  del  Mod.
730;
    -  il  mese  e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se nel
1997 non e' stata presentata la dichiarazione  dei  redditi  indicare
solo "98" nello spazio relativo all'anno.
    Coloro  che  hanno  cambiato  Comune  di residenza devono barrare
anche l'apposita casella se al momento della consegna  del  Mod.  730
sono   trascorsi   meno   di  60  giorni  dalla  relativa  variazione
anagrafica.
    * Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
    Per ottenere la  quota  proporzionale  del  canone  di  locazione
applicare la formula:
  quota proporzionale     canone totale X singola rendita
  del canone          =
                               totale delle rendite
Esempio:
    Rendita catastale dell'abitazione
    rivalutata del 5%:                      900.000
    Rendita catastale della pertinenza
    rivalutata del 5%:                      100.000
    Canone di locazione totale:          20.000.000
    Quota del canone relativo alla abitazione:
    20 000.000 X 900.000
                         = 18.000.000
     (900.000 + 100.000)
    Quota del canone relativo alla pertinenza:
    20.000.000 X 100.000
                         = 2.000.000
     (900.000 + 100.000)
    * Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli
    Questa sezione deve essere compilata da:
    -   coltivatori   diretti,  per  se  stessi  e  per  i  familiari
coadiuvanti (unita' attive);
    - imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;
    -  concedenti,  per  i  mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro
familiari coadiuvanti (unita' attive).
    Se  il  Mod.  730  e'  presentato  direttamente   dai   familiari
coadiuvanti, mezzadri, coloni e soccidari, va indicato solo il codice
contribuente INPS attribuito dall'ex SCAU al titolare della posizione
contributiva.
    La  compilazione  della  sezione  va  effettuata per ogni singola
posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.
    Per la compilazione della sezione  occorre  fare  riferimento  ai
bollettini  di  conto  corrente  postale  inviati  dall'INPS  per  il
pagamento dei contributi dovuti per il 1997 (scadenze:  10 luglio, 10
settembre, 10 novembre 1997 e 10 gennaio 1998).
    Nel rigo F9:
    - nella colonna 1 riportare il codice indicato  sul  frontespizio
dei bollettini, alla voce "Codice contribuente":
    -  nella  colonna 2 indicare, la categoria di produttori agricoli
cui si appartiene scrivendo:
    1 se coltivatore diretto;
    2 se imprenditore agricolo a titolo principale;
    3 se concedente a mezzadria, colonia e soccida;
    - nella colonna 3 indicare il numero dei soggetti  che  nel  1997
hanno prestata la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i
contributi  previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori
di 21 anni nella colonna 4. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del
frontespizio del bollettino postale;
    - nella colonna 5 indicare la fascia di reddito (1,  2,  3  o  4)
attribuita  all'azienda  in  base al reddito agrario, rilevandola dal
riquadro 2 del frontespizio del bollettino postale;
    - nella colonna 6 barrare  la  casella  solo  se  l'attivita'  e'
svolta  nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per
le quali sano previste le riduzioni contributive;
    - nello colonna 7 indicare l'importo complessivo  dei  contributi
versati  alle  previste  scadenza  del  10  luglio,  10 settembre, 10
novembre del 1997 e  10  gennaio  del  1998,  ottenuto  sommando  gli
importi riportati nei bollettini di versamenti inviati dall'INPS.
    * Costruzioni rurali
    Non  danno  luogo  a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto,
dichiarate in quanto il relativo reddito e' gia' compreso  in  quello
catastale   del   terreno,   le   costruzioni  rurali  (ed  eventuali
pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei  terreni
cui  servono,  a  condizione  che  siano  effettivamente  adibite  ad
abitazione  o  a  funzioni  strumentali  all'attivita'  agricola  dal
proprietario,  dall'affittuaria,  dai  familiari  conviventi  a  loro
carica  o  dai   dipendenti   che   esercitano   attivita'   agricole
nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
    Ai fini del riconoscimento della ruralita'  inoltre:  il  terreno
cui  il  fabbricato  si  riferisce  deve  essere situato nello stesso
Comune o in  Comuni  confinanti  e  deve  avere  una  superficie  non
inferiore  a  10.000  metri  quadrati.  Se sul terreno sono praticate
colture specializzate in serra o a funghicoltura  la  superficie  del
terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
    -  il  volume  di  affari  derivante  da  attivita'  agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del
suo reddito  complessivo.  Se  il  dichiarante  e'  un  soggetto  non
obbligato  alla  presentazione della dichiarazione IVA, il suo volume
d'affari  si  presume  pari  a  quello  previsto ai fini dell'esonero
dall'obbligo di presentazione.
    In caso di unita' immobiliari utilizzate congiuntamente  da  piu'
persone i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se
sul  terreno  esistono  piu'  unita'  immobiliari  ad uso abitativo i
requisiti di ruralita' devono essere  soddisfatti  distintamente  per
ciascuna di esse.
    Nel  caso  che  piu'  unita'  abitative  siano utilizzate da piu'
persone dello stesso nucleo  familiare,  in  aggiunta  ai  precedenti
requisiti  e' necessario che per ciascuna unita' sia rispettato anche
il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati  per  ogni
abitante oltre il primo.
    Attenzione:  le  costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti
in  precedenza  precisati,  per  essere  considerate  rurali  non  si
considerano produttive di reddito di fabbricati.
    La  mancata  utilizzazione  deve  essere  comprovata con apposita
autocertificazione con firma  autenticata,  da  fornire  a  richiesta
degli   organi  competenti.     L'autocertificazione  deve  attestare
l'assenza  di  allacciamento  alle  reti  della  energia   elettrica,
dell'acqua e del gas.
    * Detrazione per figli a carico
    La  detrazione  per  figli a carico (compresi i figli legittimati
per susseguente matrimonio, i figli adottivi affidati o affiliati  da
entrambi  i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori
quando l'altro genitore e' fiscalmente a suo carico  e  nei  seguenti
casi:
    -  figli  del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non
si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
    - figli che, nei casi di divorzio, di annullamento,  scioglimento
del  matrimonio  con  l'altro  genitore  e  di  separazione legale ed
effettiva  da  questi,  sono  rimasti  esclusivamente  a  carico  del
genitore contribuente a condizione che cio' risulti dalla sentenza;
    -  figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se
questi e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
    - figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi,  esclusivamente
a carico del genitore contribuente;
    -   figli   naturali   riconosciuti   da   entrambi  i  genitori,
esclusivamente a  carico  del  genitore  contribuente  se  questi  e'
coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
    -  figli  naturali  riconosciuti  di  uno  dei coniugi separati o
divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.
    Si ha, invece, diritto per il primo figlio  alla  detrazione  per
coniuge  a  carico  e  per  gli altri figli alla detrazione in misura
doppia, quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e
il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente
ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
    -  figli  naturali   riconosciuti   da   entrambi   i   genitori,
esclusivamente  a  carico  del genitore contribuente se questi non e'
coniugato o se coniugato con persona diversa dall'altro genitore,  si
e' poi legalmente ed effettivamente separato;
    -  l'altro  genitore  non  ha  riconosciuto i figli naturali e il
contribuente che li ha riconosciuti non e' coniugato o e'  legalmente
ed effettivamente separato;
    - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, non
coniugato o legalmente ed effettivamente separato.
La  sussistenza  della  condizione  di  "esclusivamente a carico" dei
propri    figli    potra'    essere    attestata,    se     richiesta
dall'Amministrazione    finanziaria,   mediante   una   dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che  la
giustifica.  Andra' quindi attestato, ad esempio, che il contribuente
e' vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio
dalla quale risulta che i figli sono  stati  posti  esclusivamente  a
carico di uno dei genitori.
    Per   il   riconoscimento  della  condizione  di  figli  naturali
adottivi, affidati o affiliati esclusivamente a carico di un genitore
non ha rilevanza il reddito dell'altro genitore.
    * Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione
    La scelta tra il riporto del credito o il rimborso dell'eccedenza
di imposta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi per
l'intero ammontare dell'eccedenza.
    La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per
il riparto.
    Se il contribuente non fa valere il credito nel  a  dichiarazione
dei  redditi  successiva,  o  se  questa  non  e'  presentata perche'
ricorrono  le  condizioni  di  esonero,  puo'  chiedere  il  rimborso
presentando   un'apposita  istanza  alla  Direzione  Regionale  delle
Entrate competente in base al domicilio fiscale.
    Se il contribuente nell'anno successivo ricorrendo le  condizioni
di   esonero,  non  presenta  la  dichiarazione  dei  redditi,  puo',
comunque, indicare il credito in questione nella prima  dichiarazione
successivamente presentata.
    Se,  invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza
indicare il credito risultante dalla  precedente  dichiarazione,  gli
Uffici  in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso
dopo aver verificato che lo stesso non sia stato gia' disposto.
    * Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.
    Sono indicati nell'art 433 del c.c.:
    - i coniuge;
    - i figli legittimi o legittimati o naturali o  adottivi,  e,  in
loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
    -  i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali;
    - gli adottanti;
    - i generi e le nuore;
    - i suocera e la suocera;
    - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
    * Immobili inagibili o di interesse storico o artistico
    Nei casi di inagibilita' per accertato degrado  fisico  (immobili
diroccati,  pericolanti  o  fatiscenti) e per obsolescenza funzionale
strutturale  e  tecnologico,  non  superabile   con   interventi   di
manutenzione)  e'  possibile attivare una procedura catastale volta a
far risultare la mancanza dei  requisiti  che  determina  l'ordinaria
destinazione  del  cespite  immobiliare  e,  quindi,  ad  ottenere la
variazione dell'accertamento catastale.
    Tale  procedura  consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di
variazione, corredata dall'attestazione degli organi  comunali  o  di
eventuali  ulteriori  organi  competenti,  entro  il  31 gennaio, con
effetto per l'anno in cui la denuncia e' stata  prodotta  e  per  gli
anni  successivi.  Cio', naturalmente sempreche' l'unita' immobiliare
non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura
oltre ad  indicare  il  valore  3  nella  casella  relativa  ai  casi
particolari,  devono  dichiarare la nuova rendita attribuita dall'UTE
e, in mancanza, la rendita presunta.
    Se  il  contribuente  non  ha  messo  in  atto  la  procedura  di
variazione,  il  reddito  di  dette  unita'  immobiliari  deve essere
assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
    Per gli immobili riconosciuti di interesse storico  o  artistico,
ai  sensi  dell'art. 3 della L. 1  giugno 1939, n.  1089 e successive
modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando
la minore tra le tariffe di estimo previste per le  abitazioni  della
zona censuaria nella quale il fabbricato e' collocato.
    Se  gli  immobili  in  questione  sono concessi in locazione deve
essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5  del  quadro
B.
    * Imponibile assoggettato al Cssn
    Di  seguito  viene fornito un esempio di compilazione del rigo C8
nei casi di indennita' percepite per l'esercizio di cariche elettive.
LAVORATORE DIPENDENTE IN ASPETTATIVA PER L'ESERCIZIO  DI  UNA  CARICA
ELETTIVA
    Indennita' percepita
(non assoggettata al Cssn):                             L. 70 milioni
Reddito figurativo assoggettato al Cssn:                L. 50 milioni
    Nella Sez. II del quadro C indicare:
    - nella colonna 1 del riga C5, il codice 2;
    - nella colonna 2 del rigo C5, l'importo di L. 70 milioni
    nel  rigo  C8  il  reddito  figurativo di L. 50 mlioni sommato ad
eventuali altri redditi gia' assoggettati al Cssn.
    * Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti
    A titolo esemplificativo si elencano alcune delle piu'  frequenti
indennita'  e  somme  erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da
altri Enti, direttamente o tramite il  datore  di  lavoro,  che  sono
assoggettate a tassazione:
    - cassa integrazione guadagni;
    - mobilita';
    - disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e
nell'agricoltura, ecc.);
    - malattia;
    - maternita' ed allattamento TBC e post-tubercolare;
    - donazione di sangue;
    - congedo matrimoniale.
    Le  indennita'  e  le  somme  gia'  assoggettate a tassazione dal
datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.
    * Interventi di recupero edilizio
    L'art 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n.  669,  convertito
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto che ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche si detrae dall'imposta lorda, e
fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a  cinque  milioni  di  lire
degli  interessi  passivi  e  relativi oneri accessori, nonche' delle
quote di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro  della  Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di
mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui
alle  lettere  a) b), c) e d) dell'art 31, comma 1, della L. 5 agosto
1978, n. 457.
    Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio  relativamente
ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
    a)   interventi  di  manutenzione  ordinaria,  cioe'  quelli  che
riguardano opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione  delle
finiture  degli  edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    b) interventi di manutenzione straordinaria, cioe' le opere e  le
modifiche   necessarie   per   rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali degli edifici, nonche'  per  realizzare  ed  integrare  i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempreche' non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
    c)  interventi  di  restauro e di risanamento conservativo, cioe'
quelli rivolti ad assicurare le  funzionalita'  mediante  un  insieme
sistematico  di  opere  che,  nel rispetto degli elementi tipologici,
formali  e   strutturali   dell'organismo   stesso,   ne   consentano
destinazioni  d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il  consolidamento,  il  ripristino  e  il  rinnovo  degli   elementi
costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti  richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
    d)  interventi di ristrutturazione edilizia, cioe' quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un  insieme  sistematico
di  opere  che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte  diverso  dal  precedente.  Tali  interventi   comprendono   il
ripristino   o   la   sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi ed impianti.
    Al  fine  di  usufruire  della  detrazione  e' necessario che sia
stipulato un contrato di mutuo - cosi' come definito dall'art.   1813
del  c.c.; non sono invece ammessi altri tipi di finanzimento come ad
es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc. - con lo specifico
scopo di finanziare i predetti interventi di  recupero  edilizio  che
possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che
secondaria,  ma anche unita' immobiliari adibite ad usi diversi (box,
cantine, uffici, negozi,  ecc.),  sempreche'  gli  interventi  stessi
siano  posti  in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla
normativa che disciplina l'attivita' edilizia.
    Il beneficio in questione puo' coesistere con quello previsto per
l'acquisto  di  unita'   immobiliari   utilizzate   come   abitazioni
principale  e  spetta  oltre  che  in  riferimento  agli  immobili di
proprieta' del contribuente, anche per quelli di proprieta' di terzi,
utilizzati dal contribuente sulla  base  di  un  contratto  o  titolo
oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
    L'art  3  del  D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della
detrazione e' necessario che il  contribuente  conservi,  esibisca  o
trasmetta   a   richiesta   degli   uffici  finanziari,  la  seguente
documentazione:
    - le quietanze di pagamento degli interessi passivi  relativi  al
mutuo;
    - copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso e'
stato  stipulato  per  realizzare  gli  interventi  di recupero sopra
descritti;
    -  copia   della   documentazione   comprovante   le   spese   di
realizzazione degli interventi medesimi.
    *  Mutuo  ipotecario relativo ad immobile per il quale e' variata
la destinazione ad abitazione principale
    Per la detrazione degli interessi passivi  relativi  a  un  mutuo
ipotecario  stipulato  per  l'acquisto dell'abitazione principale, se
nel corso dell'anno e' variata  la  destinazione,  occorre  prima  di
tutti individuare la data di stipulazione del mutuo.
    Per  i  contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione
spetta, su un  importo  massimo  di  7.00.000  di  lire  per  ciascun
intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
    -  che  l'unita'  immobiliare  sia  stata  adibita  ad abitazione
principale alla data dell'8.12.1993;
    -  che  nella  rimanente  parte  dell'anno  1993  e  negli   anni
successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale
per motivi diversi da quelli di lavoro.
    Se  nel  corso  dell'anno  l'immobile non e' piu' utilizzato come
abitazione principale (per motivi diversi da  quelli  di  lavoro),  a
partire  dallo  stesso  anno,  la  detrazione degli interessi passivi
(nonche' oneri accessori  e  quote  di  rivalutazione  dipendenti  da
clausole  di  indicizzazione)  per  il mutuo ipotecario contratto per
l'acquisto di tale abitazione spetta  solo  sull'importo  massimo  di
4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.
    Per  i  contratti  di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione
spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000 000  di  lire,  se
sussistono le seguenti condizioni:
    -  l'unita' immobiliare e' stata adibita ad abitazione principale
entro sei mesi dall'acquisto (ovvero  entro  l'8.6.1994  per  i  soli
mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
    -  l'acquisto  e'  avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di stipulazione del mutuo.
    Se nel corso del 1997 l'immobile non  e'  piu'  stato  utilizzato
come  abitazione  principale (per motivi diversi da quelli di lavoro)
la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 1998,
il contribuente, sempreche' il trasferimento  della  dimora  abituale
non  sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha piu' diritto ad alcuna
detrazione.
    * Periodo di lavoro - casi particolari
    Nei casi di contratti di lavoro dipendente  a  tempo  determinato
che  prevedono  prestazioni  "a  giornata" (ad es.   per i lavoratori
edili e  i  braccianti  agricoli)  la  detrazione  spettante  per  le
festivita',  i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi
compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di
fine  di  tali  rapporti   di   lavoro,   deve   essere   determinata
proporzionalmente    al    rapporto   esistente   tra   le   giornate
effettivamente  lavorate  e  quelle  previste  come  lavorative   dai
contratti   collettivi   nazionali  di  lavoro  e  dai  contratti  in
integrativi  territoriali  applicabili  per  i  contratti   a   tempo
indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se
decimale, va arrotondato alla unita' successiva.
    In  caso  di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri Enti
le detrazioni per lavoro dipendente  spettano  nell'anno  in  cui  si
dichiarano  i  relativi  redditi.  In  tali  casi  nel  rigo C4 vanno
indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennita', anche  se
relativi ad anni precedenti.
    Per  le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo
C4 e' quello compreso nel periodo  dedicato  allo  studio  (anche  se
relativo  ad anni precedenti) per il quale e' stata concessa la borsa
di studio. Pertanto, se la borsa di studio e' stata  erogata  per  il
rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero
anno; se, invece, e' stato corrisposto in relazione alla frequenza di
un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria
prevista.
    Per  l'indennita'  speciale  in agricoltura il numero da indicare
nel rigo C4 e' quello dei giorni nei quali il contribuente e' rimasto
disoccupato e non  di  quelli  che  devono  essere  obbligatoriamente
lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennita'.
    Si  ricorda  che  tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i
quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli
compresi in periodi di lavoro per  i  quali  gia'  si  e'  fruito  in
precedenza delle detrazioni.
    * Proventi sostitutivi e interessi
    I  proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi, anche per
effetto di cessione dei relativi crediti, le  indennita'  conseguite,
anche  in  forma  assicurativa,  a  titolo  di  risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi  esclusi  quelli  dipendenti  da
invalidita'  permanente  o  da  morte,  gli  interessi moratori e gli
interessi per dilazione di  pagamento,  costituiscono  redditi  della
stessa  categoria  di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sano maturati. In queste
ipotesi devono essere utilizzati gli stessi  quadri  del  modello  di
dichiarazione   nei   quali  sarebbero  stati  dichiarati  i  redditi
sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
    Rientrano  tra  gli  altri  in   questa   categoria:   la   cassa
integrazione,   l'indennita'   di   disoccupazione,   la   mobilita',
l'indennita' di maternita', le somme che derivano da  transazioni  di
qualunque  tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria
a dipendenti per i quali  pende  il  giudizio  innanzi  all'Autorita'
giudiziaria
    * Redditi assoggettati a tassazione separata
    TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
    Nel  rigo  F6  indicare  i trattamenti di fine rapporto di lavoro
dipendente   e   di   collaborazione   coordinata   e    continuativa
assoggettabili  a  tassazione  separata,  corrisposti da soggetti non
obbligati per legge  alla  effettuazione  delle  ritenute  d'acconto,
specificando:
    -  nella  colonna  1  il  tipo  di emolumento contraddistinto dal
codice:
    1 per indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente;
    2   per   acconti  di  indennita'  di  fine  rapporto  di  lavoro
dipendente;
    3 per anticipazioni di indennita'  di  fine  rapporto  di  lavoro
dipendente;
    4  per altre indennita', comprese le indennita' e somme percepite
a  seguito  di  provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria   o   di
transazioni,   relative  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
dipendente;
    5 per indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata  e
continuativa  assoggettabili  a  tassazione separata, cioe' quelle il
cui diritto alla percezione risulta da atto  scritto  di  data  certa
anteriore  all'inizio  del  rapporto ovvero derivano da provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria   o   da   transazioni,   relativi   alla
risoluzione del rapporto;
    6  per  acconti  di indennita' di fine rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
    7 per anticipi di indennita' di fine rapporto  di  collaborazione
coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
    -  nella  colonna  2  l'anno  in  cui  e'  sorto  il diritto alla
percezione;
    - nella colonna 3 l'ammantare delle  somme  percepite  nel  1997,
tenendo  conto che se nella colonna 1 e' stato indicato il codice 4 o
5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le  somme  e  i  valori
comunque  percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure  esecutive  e'  al  netto  soltanto  delle   spese   legali
sostenute,
    - nella colonna 4 l'ammontare totale di dette somme;
    -  nello  colonna  5  il  periodo di commisurazione (anni e mesi)
dell'indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione
di eventuali periodi di anzianita' canvenzionali.
    REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DALL'EREDE
    Nel rigo F7 indicare gli utili, anche in natura, derivanti  dalla
partecipazione  in societa' ed enti soggetti all'Irpeg che sono stati
percepiti nel 1997 dagli eredi  o  dai  legatari  a  causa  di  morte
dell'avente diritto, specificando:
    -  nella colonna 1 l'importo del reddito percepito al lordo della
quota  dell'imposta  sul  le  successioni  proporzionale  al  credito
indicata nella relativa dichiarazione;
    -  nella colonna 2 il credito d'imposta sui dividendi relativi ai
redditi dichiarati; questo dato va desunto dalla comunicazione  fatta
a  ciascun  socio  dalla  societa'  che  ha  distribuito  gli utili e
proporzionalmente  ridotta  in  relazione  alla  quota  di  dividendi
dichiarati dall'erede;
    -  nella  colonna 3 la quota del credito d'imposta indicato nella
colonna 2 riferibile agli utili derivanti  dai  redditi  di  societa'
figlie  residenti  nella  UE alle quali si applica il regime previsto
dall'art. 96-bis del Tuir questo dato va desunto dalla  comunicazione
fotta a ciascun socio dalla societa' residente che ha distribuito gli
utili   e  proporzionalmente  ridotto  in  relazione  alla  quota  di
dividendi dichiarati dall'erede;
    -  nella  colonna  4  la  quota  dell'imposta  sulle  successioni
proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
    -  nella  colonna  5  la  ritenuta  d'acconto relativa ai redditi
dichiarati.
    IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI NEL 1997 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE
SEPARATA
    Nel  rigo  F8  indicare  i  seguenti  redditi  assoggettabili   a
tassazione separato, specificando:
    - nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti
codici:
    1  per  redditi  di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o
derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o  permettere,
con  esclusione  dei corrispettivi delle attivita' svolte all'estero,
percepiti nel 1997 dagli eredi  o  dai  legatari  a  causa  di  morte
dell'avente diritto;
    2  per  redditi  percepiti  nel 1997 dagli eredi o dai legatari a
causa  di  morte  dell'avente  diritto  derivanti  da   rapporti   di
collaborazione   coordinata  e  continuativa,  con  esclusione  delle
indennita' di fine rapporto che  non  devono  essere  indicate  nella
dichiarazione dei redditi;
    3  per  redditi  percepiti  nel 1997 dagli eredi o dai legatari a
causa di morte degli  aventi  diritto,  derivanti  dall'utilizzazione
economica  di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili
da  parte  dell'autore  o  inventore  (brevetti,  disegni  e  modelli
ornamentali  e  di utilita', know-how, libri e orticoli per riviste o
giornali, ecc.);
    4 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente, dedotti
dal reddito complessivo  ovvero  per  i  quali  si  e'  fruito  della
detrazione,  da  assoggettare  a  tassazione  separata  nei  casi  di
riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
    5 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente,  corrisposti  da
un  soggetto  non  obbligato  per  legge  ad  effettuare  le ritenute
d'acconto ed eventuali indennita' di  disoccupazione  assoggettabili,
quali arretrati, a tassazione separata;
    6  per  indennita'  spettanti  a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi  di
lavoro  dipendente  e  degli altri redditi individuati dai precedenti
codici, relativi a piu' anni;
    7 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte  o  oneri,
ivi  compreso  il  contributo  al  Servizio sanitario nazionale, che,
dedotti in anni  precedenti  dal  reddito  complessivo  quali  "oneri
deducibili", nell'anno 1997 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o
comunque  restituzione  da  parte degli uffici finanziari o di terzi,
compreso  il  sostituto  d'imposta  nell'ambito  della  procedura  di
assistenza  fiscale.  L'importo  del contributo al Servizio sanitario
nazionale rimborsato dal datare di lavoro ai contribuenti che si sono
avvalsi  dell'assistenza  fiscale  e'  indicato  al  punto  37  della
certificazione;
    8  per  somme  conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno
dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1997, sono  stati  oggetto
di  rimborso  o  comunque  restituzione da porte di terzi compreso il
sostituto d'imposta. Rientrano tra tali  somme  anche  i  contributi,
erogati,  non  in  conto  capitale,  a  fronte  di  mutui  ipotecari,
corrisposti in un periodo d'imposta successivo a  quello  in  cui  il
contribuente   ha   usufruito  della  detrazione  relativamente  agli
interessi passivi senza tener conto dei detti contributi.
    - nella colonna 2:
    -  l'anno  in  cui si e' aperta la successione, se a colonna 1 e'
stato indicato il codice 1, 2, o 3;
    - l'anno nel quale e' stato chiesto il riscatto, se a  colonna  1
e' stato indicato il codice 4;
    -  l'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione se a colonna
1 e' stato indicato il codice 6;
    - l'anno in cui si e' fruito della deduzione o  della  detrazione
se a colonna 1 e' stato indicato il codice 7 o 8.
    -  nella colonna 3 l'importo del reddito. Se a colonna 1 e' stato
indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo
dei  corrispettivi,  ripartendo  fra  gli   eredi   il   totale   dei
corrispettivi  del  deceduto.  Se  a  colonna  1 e' stato indicato il
codice 2 o 3, in questa colonna deve essere  indicato  l'importo  dei
compensi  o  dei  proventi,  in denaro o natura, anche sotto forma di
partecipazione agli  utili,  al  lordo  della  riduzione  forfetaria,
ripartendo  fra  gli  eredi il totale dei compensi o dei proventi del
deceduto che devono essere invece indicati a colonna 4. Se a  colonna
1  e'  stato  indicato  il  codice  4,  in questa colonna deve essere
indicato l'ammontare dei premi dedotti o per i  quali  si  e'  fruito
della  detrazione.  Le  somme  di  cui al codice 7 e 8 vanno indicate
nella misura in cui sono state percepite o hanno formato  oggetto  di
sgravio  e  per  l'importo  a  suo tempo dedotto o sul quale e' stata
calcolata la detrazione d'imposta.
    -  nella  colonna  5  la  quota  dell'imposta  sulle  successioni
relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2 e
3;
    -  nella  colonna  6 l'importo delle eventuali ritenute d'acconto
relative ai redditi dichiarati.
    * Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
    Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent.   n.  387  del  4-11
luglio   1989  della  Corte  Costituzionale)  le  pensioni  tabellari
spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato
in qualita' di allievo ufficiale  e/o  di  ufficiale  di  complemento
nonche'  di  sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella
fase terminale del sevizio nonche' le pensioni tabellari  corrisposte
ai  carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro
che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato,  nel  corpo
della  Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreche'
la menomazione che ha dato luogo alla pensione  sia  stata  contratta
durante ed in dipendenza del servizio di leva.
    Sono altresi' esenti le pensioni di cui all'art 1, comma 1, della
L. 31 dicembre 1991, n. 437.
    Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
    -  le  borse  di  studio  corrisposte  dalle  regioni  a  statuto
ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991,  n.  390,  agli  studenti
universitari  e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
    - le borse  di  studio  corrisposte  dalle  universita'  e  dagli
istituti  di  istruzione  universitaria,  in base alla L. 30 novembre
1989 n. 398, per la frequenza dei corsi di  perfezionamento  e  delle
scuole  di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per
attivita' di ricerca post- dottorato e per i corsi di perfezionamento
all'estero;
    -  le  borse  di  studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto
1991,  n.  257  per  la  frequenza  delle  scuole  universitarie   di
specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia.
    Le rendite Inail, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita'
temporanea  assoluta,  non  costituiscono  reddito e quindi non hanno
alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito
le  rendite  aventi  analoga  natura  corrisposte  da  organismi  non
residenti.
    Nelle   ipotesi  in  cui  i  contribuenti  ricevano  una  rendita
dall'Ente previdenziale estero a titolo  risarcitorio  per  un  danno
subito  a  seguito  di  incidente sul lavoro o malattia professionale
contratta durante  la  vita  lavorativa  dovranno  far  pervenire  al
Ministero  delle  Finanze - Dipartimento Entrate - Direzione Centrale
per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv.  VII
-  Div.  XIV  una  autocertificazione nella quale viene dichiarata la
natura risarcitoria della somma percepita.
    Il Ministero delle finanze si riserva di arrivare uno scambio  di
informazioni  con  le  Autorita' fiscali estere, al fine di accertare
l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.
    * Regolarizzazione societa' agricole
    L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la
regolarizzazione  ai  soli  fini  fiscali,  delle  societa'  semplici
operanti   in   agricoltura  applicando,  in  quanto  compatibili  le
disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesima articolo.
    A  seguito  dell'intervenuta  regolarizzazione,  ai  fini   della
dichiarazione  dei redditi, la societa' semplice compila il Mod. 750,
indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e  il  reddito
dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.
    Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il
Mod.  730 indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal
Mod. 750 per il reddito  agrario  (coincidente  con  quella  indicata
nell'atto   di  regolarizzazione)  e,  qualora  i  terreni  siano  in
proprieta',  la  propria  quota  per  quanto  concerne   il   reddito
dominicale.
    La  regolarizzazione  ha effetto per l'intero periodo d'imposta e
pertanto nel quadro A in questi casi deve essere  compilato  un  solo
rigo.
    Lo  stesso  art.  3,  comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n.
662, cosi' come inserito dall'art. 9bis, comma 2, del D.L.  28  marzo
1997,  n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997,
n. 140, prevede la  modificazione  in  imprese  agricole  individuali
delle  comunioni  tacite  familiari  di  cui all'art. 230-bis, ultimo
comma, del  c.c.  e  delle  societa'  di  fatto  esercenti  attivita'
indicate dall'art.  2135 del c.c.
    A    seguito    dell'intervenuta   modificazione,   il   titolare
dell'impresa agricola individuale cosi' modificata puo' presentare il
Mod. 730 provvedendo ad  indicare  nel  quadro  A,  l'intero  reddito
agrario del terreno ove viene svolta attivita' agricola e l'eventuale
quota di spettanza del reddito dominicale.
    Gli  altri  comproprietari indicano, nella propria dichiarazione,
la sola quota del reddito dominicale.
    In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione
di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997  con  le
modalita'  previste dall'art 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917,  il  tutelare  della  medesima  impresa  non  puo'  avvalersi
dell'assistenza  fiscale,  ma  e'  tenuto  a  presentare  il  modello
ordinario di dichiarazione indicando il totale del reddito agrario  e
la   quota   di  proprieta'  del  reddito  dominicale.  Nella  stessa
dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota
di partecipazione agli utili sulla base di quanto  risulta  dall'anno
di  costituzione  dell'impresa familiare, nonche' ad attestare che le
quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del  lavoro
effettivamente   prestato   nell'impresa   in   modo  continuativo  e
prevalente, nel periodo d'imposta.
    Gli  altri  componenti  l'impresa  familiare,  diversamente   dal
titolare  possono  presentare  il  mod. 730 indicando nel quadro A la
quota di spettanza del reddito agrario nel limite  non  eccedente  il
49%,  oltre  alla  quota di proprieta' per quanto riguarda il reddito
dominicale.
    Anche nei casi di modificazione la dichiarazione ha  effetto  per
l'intero  periodo  d'imposta  e  pertanto nel quadro A in questi casi
deve essere compilato un solo rigo.
    * Rinegoziazione di un contratto di mutuo
    In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato  per
l'acquisto  di  propria  abitazione  anteriormente  al 1 gennaio 1993
permane il diritto o godere della detrazione spettante, in base  alla
normativa  vigente al momento della stipula dell'originario contratto
di mutuo, solo se sono rimasti invariati le  parti  contraenti  e  il
cespite  immobiliare  concesso  in  garanzia e se l'importo del mutuo
risulta non superiore alla residua  quota  di  capitale  (comprensivo
delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del
semestre  in  corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la
conversione nonche' degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata
della  provvista  in  valuta  estera)  da  rimborsare  alla  data  di
rinegoziazione   del  predetto  contratto.  Le  parti  contraenti  si
considerano  invariate  anche  nel  caso  in  cui  la  rinegoziazione
avviene,  anziche' con il contraente originario, tra la banca e colui
che nel frattempo e' subentrato nel rapporto di mutuo  a  seguito  di
accollo.
    * Sanzioni
    Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi,
si   applica   la   sanzione   amministrativa   dal   centoventi   al
duencentocinquanta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con
un minimo di lire cinquecentomila. Se non  sono  dovute  imposte,  si
applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
    Se   nella   dichiarazione  e'  indicato  un  reddito  imponibile
inferiore a quello accertato, o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a
quella  dovuta  a un credito superiore a quello spettante, si applica
la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento  della
maggiore  imposta  o della differenza del credito. La stessa sanzione
si applica se nella dichiarazione sono  esposte  indebite  detrazioni
d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.
    Se la dichiarazione non e'  redatta  in  conformita'  al  modello
approvato   dal   Ministro  delle  finanze  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire  500.000  a  lire  4.000.000.    La
medesima   sanzione  amministrativa  si  applica  altresi'  se  nella
dichiarazione sono omessi o non sono indicati  in  maniera  esatta  o
completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonche'
per  la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera
esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
    Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai
sensi dell'art 36-bis delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emerga  no
irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o
al  Caaf,  sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di
mora nella misura del 5 per cento annuo,  previsti  dall'art.  9  del
D.P.R.   n. 602 del 1973, e la sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle  somme  non  versate.  Tale  sanzione  amministrotiva  si
applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli
acconti a seguito di richiesta del lavoratore.
    Si  fa  presente  che  ai  sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2
ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995 n. 507 non
si  rendono  applicabili  le  sanzioni  per  omesso  o  insufficiente
versamento  di  acconto  quando, essendo stata presentata dai coniugi
dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle  risultanze  di
tale  dichiarazione  sia  stato  omesso o versato in misura inferiore
rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso  in
cui   nell'anno   successivo  uno  o  ambedue  i  coniugi  presentino
dichiarazione separata per  fruire  dell'assistenza  fiscale  di  cui
all'art  78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.  Se il contribuente, a
richiesta  dell'ufficio,  non  esibisce  o   non   trasmette   idonea
documentazione  degli  oneri  deducibili, delle detrazioni d'imposta,
delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti  indicati
nella  dichiarazione  e  che  hanno  concorso o determinare l'imposta
dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa  da  lire
500.000 a lire 4.000.000.
    L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei
redditi e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti
il   contenuto   della   dichiarazione   stessa,   con   la  sanzione
amministrativo pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000
    La stessa pena si applica a carico del soggetto  che  indichi  il
numero  di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello
definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale  rilasciato
in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
    Si   richiama  l'attenzione  dei  contribuenti  sulle  specifiche
sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980,  n.  146,  in
materia  di  dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare,
sono previste le ipotesi di  omessa  denuncia  di  accatastamento  di
fabbricati  e  conseguente  omissione  di  dichiarazione del relativo
reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali
che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
    Si ricorda,  inoltre,  che  gli  atti  pubblici  tra  vivi  e  le
scritture  private  autenticate  di trasferimento della proprieta' di
unita' immobiliari  urbane  o  di  costituzione  o  trasferimento  di
diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti
comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di
diritti  reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena
di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del  suo
rappresentante  legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio
1968,  n.  15,  dalla  quale  risulti  che   il   reddito   fondiario
dell'immobile  e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto,  ovvero  l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e'
stato, in tutto o in parte, dichiarato.  In  questo  caso  il  notaio
dovra'   trasmettere   copia  dell'atto  o  dello  scrittura  privata
autenticata, entro  sessanta  giorni,  al  competente  ufficio  delle
imposte.
    Ferme  restando  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di cui
sopra, si ricorda  che  costituisce  reato  l'infedele  dichiarazione
allorche'  sono  indicati  nella  dichiarazione redditi fondiari o di
capitale o altri  redditi,  in  relazione  ai  quali  non  sussisteva
l'obbligo  dell'annotazione  in scritture contabili, per un ammontare
complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100  milioni;  tale
reato e' punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato e'
punito,  invece,  con  l'arresto  o l'ammenda qualora l'ammontare dei
redditi dichiarati e' inferiore o quello effettivo di oltre un quarto
di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
    Inoltre e' sanzionato penalmente il contribuente che, per  fruire
indebitamente   di   detrazioni   per  carichi  di  famiglia,  indica
falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di  persone  a
carico diverse dal coniuge.
    Se  le  violazioni  sopra  indicate  sono  commesse dai sostituti
d'imposta o dai Caaf si applicano  nei  loro  confronti  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  per  le violazioni commesse dai
contribuenti. Inoltre, o fronte della possibilita'  dei  Caaf  e  dei
sostituti  d'imposta  di  rettificare,  entro i termini previsti, gli
importi erroneamente indicati  nel  prospetto  di  liquidazione  Mod.
730-3,  e'  prevista  la  irrogazione  di una sanzione amministrativa
pecuniaria del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute,  che  e'
trattenuta  e  versata  dal  sostituto d'imposta nei termini e con le
modalita' previste per le somme cui afferisce.
    Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta
le sanzioni amministrative relative  alle  violazioni  commesse  sono
irrogate   direttamente   nei   suoi   confronti.   Se,   invece,  la
dichiarazione  e'   presentata   mediante   il   Caaf   le   sanzioni
amministrative  relative  alle  violazioni  commesse  dal  Caaf  sono
irrogate al contribuente che puo', pero', esercitare  il  diritto  di
rivalsa nei confronti del Caaf stesso.
    * Spese sanitarie
    Tra le spese sanitarie rientrano:
    -  spese per mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e
il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con
ridotte  o  impedite  capacita'  motorie  per  le  quali  spetta   la
detrazione   sull'intero  importo  (rigo  E2).  Sono  tali  le  spese
sostenute per:
    - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione
dei difetti della colonna vertebrale;
    - l'acquisto di automobili adattate ad  invalidi  per  ridotte  o
impedite capacita' motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata
fino  a  2000  cc., se con motore o benzina e fino a 2500 cc., se con
motore diesel. Le spese relative all'acquisto  di  un'automobile  con
cambio  automatico  di serie da parte di un portatore di handicap non
costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in  quanto,  in
tale  ipotesi,  l'autovettura  non  e'  stata  adattata  alle ridotte
capacita' motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo
di  acquisto  delle predette autovetture e per le riparazioni che non
rientrano nell'ordinaria manutenzione, con  esclusione,  quindi,  dei
costi  di  esercizio  (quali,  ad  esempio,  la tassa di possesso, il
premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione
compete a tutti i disabili con ridotte o impedite  capacita'  motorie
prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
    - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    -   la  costruzione  di  rampe  per  l'eliminazione  di  barriere
architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    - la trasformazione dell'ascensore adattata al contenimento della
carrozzella.
    - spese per sussidi  tecnici  informatici  rivolti  a  facilitare
l'autosufficienza  e  le possibilita' d'integrazione dei portatori di
handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104
del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto  di  un
fax, un modem o un computer.
    Documentazione
    Per  tutte  le  spese  indicate  nei  righi E1, E2 ed E16 occorre
conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori  delle
somme.
    In particolare:
    -  la  documentazione  della  spesa sostenuta per i ticket potra'
essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico
di  base  in  unico  esemplare  corredata  dallo  scontrino   fiscale
rilasciato  dalla  farmacia  corrispondente  all'importo  del  ticket
pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
    - per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza
prescrizione medica  il  contribuente  deve  acquisire  e  conservare
idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che puo'
consistere  anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare
l'avvenuto acquisto dei detti  medicinali  e  l'importo  della  spesa
sostenuto e in alternativa alla prescrizione medica, puo' rendere una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio attestante la necessita'
per il  contribuente  o  per  i  familiari  a  carico,  dell'avvenuto
acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve
essere  conservata  ed  esibita  o trasmessa a richiesta degli uffici
finanziari;
    -  per  le  protesi  oltre  alle  relative  fatture,  ricevute  o
quietanze  occorre  acquisire  e conservare anche la prescrizione del
medico curante, salvo che si tratti di attivita' svolte in base  alla
specifica  disciplina  da esercenti arti ausiliarie della professione
sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il  paziente.
In  questo  caso,  ove  la  fattura,  ricevuta  o  quietanza  non sia
rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria il  medesimo
attestera'  sul  documento  di spesa di aver eseguito la prestazione.
Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica,  il
contribuente  puo'  rendere  uno  dichiarazione  sostitutiva  di atto
notorio (da conservare unitamente alle predette fatture,  ricevute  e
quietanze  e  da  esibire  o  trasmettere  a  richiesta  degli Uffici
finanziari), per attestare la necessita' per il contribuente o per  i
familiari  a  carico  e  la causa per la quale e' stata acquistata la
protesi;
    -  per  i  sussidi  tecnici  e  informatici,  oltre alle relative
fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e  conservare  anche
una  certificazione  del medico curante che attesti che quel sussidio
tecnico e informatico e' volto o facilitare  l'autosufficienza  e  la
possibilita'  di  integrazione del soggetto riconosciuto portatore di
handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992.
    Spese mediche all'estero
    Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette  allo  stesso
regime  di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve
essere  conservata  a  cura   del   dichiarante   la   documentazione
debitamente quietanzata.
    Se   la  documentazione  sanitaria  e'  in  lingua  originale  va
corredata da una  traduzione  in  italiano;  in  particolare,  se  la
documentazione  e'  redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo,
la traduzione puo' essere eseguita a cura del contribuente e  da  lui
sottoscritta;  se e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate
va corredata da una traduzione giurata.
    Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in  Valle  d'Aasta  e
nella  provincia  di  Bolzano  non  e' necessaria la traduzione se la
documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
    * Stipendi e pensioni prodotti all'estero
    Vanna dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati
percepiti da contribuenti residenti in Italia:
    a)  prodotti  in  un  paese  estero  con  il  quale  non   esiste
convenzione contro le doppie imposizioni;
    b)  prodotti  in  un paese estero con il quale esiste convenzione
contro le doppie imposizioni in base alla quale tali  redditi  devono
essere  assoggettati  a  tassazione  sia  in  Italia  sia nello Stato
estero;
    c) prodotti in un paese estero con il  quale  esiste  convenzione
contro  le  doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono
essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
    Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto
al credito per le imposte pagate all'estero a  titolo  definitivo  ai
sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lette ra c) se i
redditi  hanno subito un prelievo fiscale anche nella Stato estero di
erogazione, il contribuente,  residente  nel  nostro  Paese,  non  ha
diritto  al  credito  d'imposta,  ma al rimborso delle imposte pagate
nella Stato estero.  Il  rimborso  va  chiesto  all'autorita'  estera
competente in base alle procedure da questa stabilite.
    Si  indicano  qui  di  seguito, per alcuni Paesi, le modalita' di
tassazione che riguardano gli stipendi e  le  pensioni  percepiti  da
contribuenti residenti in italia.
    Per   il   trattamento   di  stipendi  e  pensioni  non  compresi
nell'elenco o provenienti da altri paesi e' necessario consultare  le
singole convenzioni.
    1. Stipendi
    Per  quanto  riguarda  gli stipendi pagati da un datore di lavoro
privato in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle  con  Argentina,
Australia,  Belgio,  Canada,  Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia
quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
    - il lavoratore residente in Italia presta la sua  attivita'  nel
Paese estero per meno di 183 giorni;
    -  le  remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente
in Italia;
    - l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione  o  base
fissa che il datare di lavoro ha nell'altro Stato.
    2. Pensioni
    Sano  pensioni  estere  quelle  corrisposte da un ente pubblico o
privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite
da  un  residente  in  Italia.  Con  alcuni  Paesi  sono  in   vigore
Convenzioni  contro  le  doppie imposizioni sul reddito, in base alle
quali le pensioni di fonte estera sono tassate  in  modo  diverso,  a
seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
    Sano  pensioni  pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua
suddivisione politica a amministrativa o da un ente locale. In  linea
generale  tali  pensioni  sono imponibili soltanto nello Stato da cui
provengono.
    Sono pensioni private quelle corrisposte  da  enti,  istituti  ed
organismi  previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del
trattamento pensionistico.  In  linea  generale  tali  pensioni  sono
imponibili  soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Piu' in
particolare, in  base  alle  vigenti  convenzioni  contro  le  doppie
imposizioni,  le  pensioni  erogate  ad  un contribuente residente in
Italia da enti pubblici e privati situati  nei  seguenti  Paesi  sono
cosi' assoggettate a tassazione:
    - Argentina - Regno Unito - Spagna Stati Uniti - Venezuela
    Le  pensioni  pubbliche  sono  assoggettate  a tassazione solo in
Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana.
    Le pensioni  private  sono  assoggettate  a  tassazione  solo  in
Italia.
    - Belgio - Francia - Germania
    Le  pensioni  pubbliche  sono  assoggettate  a tassazione solo in
Italia se il contribuente ha la nazionalita'  italiana  e  non  anche
quella  estera. Se il contribuente ha anche la nazionalita' estera la
pensione viene tassata solo in tale Paese.
    Le pensioni  private  sono  assoggettate  a  tassazione  solo  in
Italia.
    - Australia
    Sia   le   pensioni   pubbliche  sia  le  pensioni  private  sono
assoggettate o tassazione solo in Italia.
    - Canada
    Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate  a
tassazione  solo  in Italia se l'ammontare non supera il piu' elevato
dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi a 12.000.000 di lire.
    Se viene superato tale limite le pensioni sano tassabili  sia  in
Italia  sia  in  Canoda  e  in Italia spetta il credito per l'imposta
pagata in Canada in via definitiva.
    - Svizzera
    Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in  Svizzera
se  il  contribuente  non  possiede  la  nazionalita'  Svizzera. Sono
tassate, invece, solo in Svizzera  se  il  contribuente  possiede  la
nazionalita'  Svizzera.  Le  pensioni  private  sono  tassate sala in
Italia. Le rendite corrisposte da parte  dell'Assicurazione  Svizzera
per  la  vecchiaia  e per i superstiti (rendte AVS) non devono essere
dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla  fonte  a
titolo di imposta.
    3. Borse di studio
    Devono   essere  dichiarate  le  borse  di  studio  percepite  da
contribuenti residenti in Italia, a meno che  non  sia  prevista  una
esenzione  specifica,  quale ad esempio quella stabilita per le borse
di studio corrisposte dalle Universita'  ed  Istituti  di  istruzione
universitaria (L. 30 novembre 1989, n.  398).
    La  regola  della  tassazione  in  Italia si applica generalmente
anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie  imposizioni
sui  redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito
e gli Stati Uniti, e' previsto che se un  contribuente  residente  in
Italia  soggiorna  per  motivi  di  studio  in uno degli Stati esteri
considerati ed e' pagato da un soggetto residente nel  nostro  Paese,
e'  tassabile  soltanto  in  Italia;  se invece la borsa di studio e'
pagata da un soggetto residente  nello  Stato  estero  di  soggiorno,
quest'ultimo   puo'  tassare  il  reddito  ma  il  contribuente  deve
dichiararlo anche in Italia  e  chiedere  il  credito  per  l'imposta
pagata all'estero.
    - Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
    I  redditi  dominicale  ed  agrario  delle superfici adibite alle
colture prodotte in serra o  alla  funghicoltura  in  mancanza  della
corrispondente  qualita'  nel quadro di qualificazione catastale sono
determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia dove e' situato il terreno.
    * Unita' immobiliari tenute a disposizione
    Per  unita'  immobiliari  a disposizione, per le quali si applica
l'aumento di un terzo, si intendono le unita' immobiliari adibite  ad
abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione
principale  del  possessore  o  dei  suoi familiari (coniuge, parenti
entro  il  terzo  grado  ed  affini  entro  il   secondo   grado)   o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte
degli stessi3
    Per  la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che
per  abitazione  principale  si  intende  quella  in  cui  si  dimora
abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella
di residenza anagrafica.
    Per  i  componenti  del  nucleo familiare si considera abitazione
principale l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche  se
la  titolarita'  o  la  disponibilita'  di  essa  appartiene ad altro
componente del nucleo medesimo.
    In particolare l'aumento di un terzo si applica anche se:
    -  l'unita'  immobiliare  nella  quale  e'  situata  l'abitazione
principale non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione
    -   l'unita'   immobiliare   a   disposizione   e'  posseduta  in
comproprieta' o acquistata in multiproprieta';
    -  l'unita'  immobiliare  destinata  alla  locazione  e'  rimasta
sfitta.
    L'aumento  di  un  terzo  non  si  applica, oltre che alla unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
    - unita' date in uso gratuito a un proprio familiare a condizione
che lo stesso vi dimori abitualmente e cio'  risulti  dall'iscrizione
anagrafica;
    -   una   delle   unita'  tenute  a  disposizione  in  Italia  da
contribuenti residenti all'estero;
    -  unita'  immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale
da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di  lavoro  in
altro Comune;
    - unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
    -  unita'  immobiliari   prive   di   allacciamento   alle   reti
dell'energia  elettrica,  acqua,  gas,  e  di fatto non utilizzate, a
condizione   che   tali    circostanze    risultino    da    apposita
autocertificazione da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
    Nel  caso  in  cui le unita' immobiliari siano state utilizzate o
tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere
state per la restante parte  utilizzate  diversamente  (trasferimento
locazione) l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per
la  quale  si  e'  verificata  la  situazione  prevista  dalla legge.
Analogamente  dovra'  essere  operato  in  caso  di  trasferimento  a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
    * Utili prodotti all'estero
    Per  utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia
si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da societa'  o
enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni
contro  le  doppie  imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il
prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente  in
misura  eccedente  l'aliquota  prevista  dal  Trattato,  la  maggiore
imposta subita (vale a  dire  la  sola  differenza  tra  il  prelievo
effettivamente  subito  e  l'aliquota  convenzionale) non puo' essere
recuperata  attraverso  il  credito  di  imposta,   bensi'   mediante
un'apposita  istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali
estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
    Nella documentazione, da  conservare  a  cura  del  contribuente,
vanno  specificati,  in  un'apposita  distinta otre allo Stato o agli
Stati esteri di produzione dei  redditi  anche  le  relative  imposte
pagate all'estero in via definitiva.
    * Variazioni di coltura dei terreni
    Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  dei  terreni se la
coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella  risultante
dal  catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale
e agrario applicando la  tariffa  d'estimo  media  attribuibile  alla
qualita'  di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La
tariffa media attribuibile alla  qualita'  di  coltura  praticato  e'
costituita  dal  rapporto  tra  la  somma delle tariffe imputate alle
diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura e il numero
delle classi stesse. Per le qualita' di  coltura  non  censite  nello
stesso  comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le
deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le  stesse  qualita'
di  coltura  ubicati  nel  comune  o  sezione  censuaria  piu' vicina
nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova
riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la
tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in  cui  i
redditi sono comparabili per ammontare.
    La  determinazione  del  reddito dominicale ed agrario secondo le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
    - dal periodo di imposta successivo  a  quello  in  cui  si  sono
verificate  le  variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
reddito;
    -  dal periodo di imposta in cui si sana verificate le variazioni
di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito,  qualora  la
denuncia  della  variazione  all'UTE  sia  stata  presentata entro il
termine previsto dalla legge ovvero se la denuncia e' presentata dopo
il  detto  termine  dal  periodo  d'imposta  in  cui  la  stessa   e'
presentata.
    Si  ricorda  che  i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le
variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente  UTE  entro
il   31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si  sono
verificate, indicando la partita catastale e  le  particelle  cui  le
variazioni  si  riferiscono  e  unendo  la  dimostrazione grafica del
frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.  In
caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni
in  aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario,
si  applica  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   lire
cinquecentomila o lire quattro milioni.
    Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo o denuncio puo'
essere presentata direttamente dall'affittuario.
    * Versamenti
    Effettuati congiuntamente dai coniugi
    Se  nel  1997  e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono
stati  effettuati  versamenti  congiunti  a  titolo  di   Irpef,   il
contribuente    che   intende   avvalersi   dell'assistenza   fiscale
separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto  versata
da  indicare  nel  rigo  F1 in proporzione all'imposta individuale (a
debito o o credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi  del
1996  oppure, se minore a quella presumibilmente dovuta per i redditi
del 1997.
    L'imposta  individuale  e'  pari  all'imposta  netta  di  ciascun
coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
    Se  dal  calcolo  delle  imposte individuali un coniuge risulta a
debito e l'altro a  credito  il  versamento  effettuato  deve  essere
attribuita per intero al coniuge che risulta a debito.
    Esempio:
    - importo del versamento Irpef effettuato congiuntamente:
    L.  196 000 pari al 98 per cento di L. 200 000 (rigo N18 del Mod.
740/97)
    - dati del 1  coniuge:
    - imposta netta L. 500.000 (rigo n.  13  del  Mod.  740/97  della
scheda del dichiarante)
    - ritenute L. 335 000
    - imposta individuale: L. 165.000
    - dati del 2 coniuge:
    - imposta netta L. 200.000 (rigo N13 del Mod. 740/97 dello scheda
del coniuge dichiarante)
    - ritenute L. 165.000
    - imposta individuale: L. 35.000
    - quota di acconto del primo coniuge:
           165.000
 196.000 x         = 161.700 arrot. a L. 162.000
           200.000
    - quota di acconto del secondo coniuge:
    196.000 - 162 000 = L. 34 000.
    Versamenti integrativi
    In  caso di versamento integrativo di altra erroneamente eseguita
sommare l'imparta dell'ulteriore versamento  a  quello  precedente  e
indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.
    Se  uno  degli acconti e' stato trattenuto dalla stesso datore di
lavoro  o  ente  pensionistico   al   quale   viene   presentata   la
dichiarazione  indicare solo l'importo del versamento integrativo e i
relativi estremi.
ASSISTENZA  FISCALE  RICHIESTA  AL  DATORE  DI  LAVORO  O   ALLE'ENTE
PENSIONISTICO

SCADENZE       IL LAVORATORE DIPENDENTE       IL DATORE DI LAVORO
               O IL PENSIONATO                O L'ENTE PENSIONISTICO

Entro il 15    Richiede l'assistenza
gennaio 1998   fiscale al proprio datore
               di lavoro o ente
               pensionistico

Entro          Riceve dal datore di           Consegna al dipendente
febbraio 1998  lavoro o ente pensionistico    o pensionato la
               e dagli altri sostituti        certificazione dei
               d'imposta la certificazione    redditi percepiti e
               dei redditi percepiti e        delle ritenute subite
               delle ritenute subite

Entro          Presenta al proprio datore     Rilascia ricevuta
marzo 1998     di lavoro o ente               dell'avvenuta
               pensionistico la               presentazione della
               dichiarazione Mod. 730 e la    dichiarazione e della
               busta contenente il Mod.       busta da parte del
               730-1 per la scelta della      dipendente o del
               destinazione dell'otto per     pensionato
               mille dell'Irpef e
               eventualmente la scheda per
               la destinazione del 4 per
               mille dell'Irpef

Entro il 15    Riceve dal datore di lavoro    Controlla la
maggio 1998    o ente pensionistico copia,    regolarita' formale
               corretta e completata con      della dichiarazione
               l'indicazione dei redditi da   presentata dai
               quest'ultimo erogati, della    lavoratori dipendenti e
               dichiarazione Mod. 730 e il    pensionati, effettua il
               prospetto di liquidazione      calcolo dell'imposta
               Mod. 730-3                     dovuta e del Cssn,
                                              consegna al