Allegato I
A)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non
superiore a 20 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non
superiore a 20 kg.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Nell' attivita' di riparazione e verniciatura carrozzerie sono
comprese operazioni quali:
• Saldatura;
• Pulizia meccanica delle superfici metalliche;
• Preparazione di prodotti vernicianti;
tali attivita', essendo strettamente complementari all'attivita'
principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.
Fasi lavorative
A. Saldatura
B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e
assimilabili)
C. Preparazione dei prodotti vernicianti
D. Applicazione delle vernici
E. Appassimento/essiccazione
F. Pulizia delle attrezzature.
Materie prime
1. Prodotti vernicianti pronti all'uso (prodotti vernicianti,
diluenti, catalizzatori)
2. Stucchi
3. Materiale di saldatura
4. Materiale per la pulizia delle attrezzature.
Concorrono al limite di 20 kg/giorno le materie prime di cui al
punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Fasi di provenienza
Sostanze inquinanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Per le emissioni di composti organici volatili non sono
prescritti valori limite in emissione poiche', nel caso specifico, si
ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle
caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle
tecnologie di applicazione. Qualora non fosse possibile rispettare
anche una sola delle condizioni relative alla qualita' dei prodotti
vernicianti, espresse nelle successive note nn. 2, 3 e 4, non si
potra' aderire alla procedura di autorizzazione in via generale
prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, ma dovra' essere
richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto
legislativo.
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H350i,
H340, H360D, H360FD;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente
al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr,
Pb, Cd nella pigmentazione.
4. I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV
in misura non superiore ai valori (espressi in g/l) della seguente
tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.):
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note
nn. 2, 3, 4, la ditta dovra' tenere a disposizione degli Enti
preposti al controllo la seguente documentazione:
5.1. dichiarazione del produttore (Scheda di Conformita', secondo
il modello riportato di seguito) attestante la conformita' dei
prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a quanto prescritto dalla
normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.);
5.2. elenco dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.), da
allegare ad ogni scheda di conformita'.
6. In deroga agli impianti previsti per l'abbattimento delle
polveri da carteggiatura, potra' essere utilizzato un sistema a secco
basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante anche se non
contemplato dalle schede identificative riportate nella parte finale
del presente ALLEGATO, purche' l'esercente dimostri analiticamente
l'efficienza del sistema e dichiari la tipologia e la tempistica
delle operazioni di manutenzione.
7. Per la riduzione delle emissioni di materiale particellare
(particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a
spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad
alta efficienza di trasferimento.
In assenza di impianti di abbattimento, le cabine di applicazione
dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti
sistemi di contenimento:
- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale;
- A secco - materassino filtrante di grammatura >= 350 g/m2 o
sistemi assimilabili;
8. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
8.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
8.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
8.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una della schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Definizioni
PRODOTTI PER CARROZZERIA:
a. prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad
eliminare, con azione meccanica o chimica, i preesistenti
rivestimenti e gli ossidi metallici o a fornire una base per
l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:
- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a
spruzzo e di altre apparecchiature e i prodotti per eliminare il
silicone;
- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti
dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di
prodotti vernicianti;
b. stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per
riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il
surfacer/filler;
c. primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere
applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare
una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno
strato di finitura; tali prodotti comprendono:
- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello
strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla
corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la
formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole
imperfezioni della superficie stessa;
- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere
applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli
isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi
riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi
a spruzzo;
- wash primer:
- rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido
fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle
superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e
adesione;
- primer saldabili;
- soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d. strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato
ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire
brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura,
come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che
serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi
effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza
della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating»
(rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura
la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste);
e. finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati
come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti
metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o
trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti
antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate
(per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo,
sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne.
Sono inclusi gli aerosol.
Schede impianti di abbattimento
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SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
(filtro a tessuto)
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SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
(filtro a cartucce)
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SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
(filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
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Soglia massima
Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia
inferiore a 4 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In
ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime
autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
MODELLO SCHEDA di CONFORMITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti, pronti
all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi
a quanto disposto dal D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione della
direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti
organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria" e s.m.i.
In particolare, sono rispettate le seguenti condizioni:
Prodotti per carrozzeria. (La tabella 2 dell'allegato II e' stata
cosi' modificata dal D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33).
Parte di provvedimento in formato grafico
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale
prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con
asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente. Ai fini del calcolo per il
rispetto della soglia di 0,5 t/anno di COV, si precisa che il
quantitativo di solvente da considerare dovra' essere:
- pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in cui la pulizia delle
attrezzature di verniciatura sia eseguita utilizzando specifiche
apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate di sistemi
di recupero/distillazione del solvente;
- pari al 100% in tutti gli altri casi.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso
di 20 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco
[**] Concorrono al limite di 0,5 t/anno di solvente le materie
prime con doppio asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
B)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero
massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)
non superiore a 30 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia con utilizzo
massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici ed
assimilabili) non superiore a 30 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Preparazione delle matrici, lastre di stampa
B. Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti ed assimilabili,
mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime
C. Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre
operazioni assimilabili
D. Essiccazione/polimerizzazione
E. Trattamento e pulizia delle apparecchiature con detergenti a
base:
E.1 acqua
E.2 COV
F. Operazioni accessorie di:
F.1 finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio)
F.2 incollaggio, legatoria
G. Confezionamento e imballaggio.
Materie prime
1. Inchiostri
2. Vernici
3. Colle
4. Solventi/detergenti di pulizia
5. Diluenti
6. Supporto di stampa di vario tipo
7. Matrici/lastre per stampa.
Concorrono al limite di 30 kg/giorno le materie prime di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le
seguenti frasi di rischio:H350, H350i, H340, H360D;
2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione
dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite
imposto come flusso di massa.
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate dal Dlgs 03/04/2006 n.
152 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Schede impianti di abbattimento
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SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
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SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
3 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di
CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In
ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime
autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
C)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di oggetti in vetroresina con utilizzo massimo
complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina (natanti,
serbatoi, contenitori, pannelli):
A.1 Modelleria e/od operazioni meccaniche per la preparazione del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
A.2 Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con
sistemi a spruzzo
A.3 Preparazione della resina additivata in
dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della fibra di
vetro per la formazione del manufatto
A.4 Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche
semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo
e/o a freddo con macchine operanti a pressione ambiente o in
depressione controllata
A.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o
altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti
collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)
A.6 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura,
smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed
altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di
resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o
resina poliestere
A.7 Operazioni di lavaggio e pulizia d'attrezzature ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici
A.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione.
B. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata:
B.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
B.2 Applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla
superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura
B.3 Preparazione della resina additivata nei
dissolutori/miscelatori, colata della resina con sistemi
manuali/automatici e della fibra di vetro o di altro materiale
riempitivo per la formazione del manufatto nello stampo chiuso o
nella tramoggia della linea di formazione del sandwich
B.4 Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo
e/o a freddo con forni chiusi e/o macchine operanti a pressione
ambiente o in depressione controllata utilizzando semilavorati gia'
pronti all'uso.
Formatura del sandwich a base di resina poliestere caricata con
fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati.
Le apparecchiature utilizzate sono linee operanti a pressione
ambiente
B.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o
altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti
collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)
B.6 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura,
smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed
altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di
resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o
resina poliestere
B.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici
B.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione.
C. Produzione di bottoni ed altri manufatti per abbigliamento in
resina poliestere:
C.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
C.2 Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata
della resina
C.3 Preparazione della resina additivata nei
dissolutori/miscelatori, colata della miscela nella resina con
sistemi manuali per la formazione del manufatto nello stampo chiuso
(bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo
e spessore
C.4 Estrazione del pezzo e successiva immissione in forni chiusi
operanti a caldo per la completa polimerizzazione
C.5 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la formazione
delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici
C.6 Tintura degli articoli in buratti o apparecchi simili con
coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento
C.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici.
D. Produzione di manufatti di vario tipo non inclusi nei punti
precedenti:
D.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del
modello/stampo per la produzione del manufatto
D.2 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori
e mescolatori. Il prodotto ottenuto puo' essere liquido o in forma di
massa preimpregnata solida con solventi
D.3 Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore, applicazione
delle resine, polimerizzazione in apparecchiature specifiche e
maturazione in luoghi appositamente predisposti
D.4 Operazioni meccaniche di rifinitura ed applicazione di
specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa
D.5 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici.
Materie prime
1. Gelcoat
2. Resina pronta
3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente
4. Semilavorati in resina poliestere
5. Fibra di vetro
6. Tessuto non tessuto
7. Catalizzatori, attivatori, induritori
8. Distaccante in solvente
9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere
10. Materiali metallici di vario tipo e forma
11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata
12. Vernici a base acqua.
Concorrono al limite di 200 kg/giorno le materie prime di cui ai
punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Fasi di provenienza
Sostanze inquinanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. La ditta non sara' soggetta a limitazioni relative ai COV
qualora siano rispettate le condizioni sotto riportate:
1.1. Relativamente allo Stirene introdotto per la diluizione della
resina e contenuto negli additivi - catalizzatore / induritore /
accelerante ecc. dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
1.1.1. Impiego di resine poliestere ad alto grado di
polimerizzazione - reticolazione, che fissano una maggiore quantita'
di Stirene riducendone pertanto la quantita' libera (non reticolato).
1.1.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di
tutto il ciclo di applicazione -polimerizzazione reticolazione -
maturazione) non potra' superare i seguenti limiti:
---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso) | COV totale come % in peso della resina
| applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina |
| applicata |
--------|-----------------|------------------------------------------
50 | 2,5 | 5
---------------------------------------------------------------------
Tale valore dovra' essere confermato con una scheda/dichiarazione
fornita dal produttore che attesti e garantisca un valore dello
Stirene libero a 2.5%.
1.2 Relativamente allo Stirene contenuto nella resina poliestere
pronta all'uso ed agli altri COV presenti nella miscela
all'applicazione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
1.2.1. Impiego di resine poliestere del tipo:
1.2.1.1. Ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione capaci
di ridurre lo Stirene come indicato al precedente punto 1.1.1.
1.2.1.2. Con presenza di agenti inibenti la volatilita' dello
Stirene.
1.2.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di
tutto il ciclo di applicazione - polimerizzazione reticolazione -
maturazione) non potra' superare i seguenti limiti:
---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso) | COV totale come % in peso della resina
| applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina |
| applicata |
--------|-----------------|------------------------------------------
50 | 2,5 | 5
---------------------------------------------------------------------
Il valore reale dovra' essere inferiore al valore limite fissato e
dovra' essere dimostrato il suo rispetto mediante un bilancio di
massa, riportato su una scheda/dichiarazione fornita
dall'utilizzatore che:
1.2.2.1. Indichi le caratteristiche della resina in particolare:
a) Il tipo
b) La percentuale dei COV presenti prima dell'applicazione
c) Il tipo di COV impiegati per la diluizione e la loro percentuale
d) Il residuo secco finale e la percentuale di COV all'applicazione
1.2.2.2. Indichi la quantita' giornaliera ed annuale impiegata
della resina pronta all'uso con riferimento alle caratteristiche
sopra indicate;
1.2.2.3. Indichi la quantita' di resina per ogni manufatto
fabbricato prima e dopo la sua formazione (al fine di definire la
quantita' di COV non reticolati o comunque rimasti all'interno del
manufatto). I dati dovranno evidenziare separatamente i COV totali,
lo Stirene e gli altri restanti;
2. Non potranno essere utilizzate resine poliestere ed altre
materie prime che contengano sostanze classificate con le seguenti
frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD
3. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione
dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite
imposto come flusso di massa;
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
20 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV, parte quinta e dall'art.
272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime
autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. . permettere la definizione e la valutazione della quantita'
di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
D)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non
superiore a 500 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno
Il presente allegato verra' suddiviso in due sezioni, relative
rispettivamente a:
A) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri
elastomeri
B) operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione
di quelle relative alla produzione espansi, laminati, accoppiati,
stampa di film plastici.
A conclusione dell'allegato vi e' il paragrafo "Prescrizioni e
considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni
dell'allegato.
N.B. Qualora vengano svolte entrambe le attivita' (cicli
tecnologici A + B), il limite delle materie prime ed il rispetto
della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime
utilizzate per le singole attivita'.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso.
A) OPERAZIONI di PRODUZIONE di MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI
N.B. L'attivita' potra' essere svolta come attivita' in deroga ex
art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 se, oltre al rispetto del
quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno
utilizzati solventi per un quantitativo superiore a 15 t/anno. Oltre
tale quantitativo, la ditta dovra' richiedere un'autorizzazione
ordinaria ex art. 275 del D.Lgs. 152/06.
Fasi lavorative
A.1 Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie
prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide
A.2 Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere
e bianche di gomme ed altri elastomeri
A.3 Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori,
in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la
produzione di manufatti e/o articoli tecnici
A.4 Estrusione, trafila ed altre operazioni a caldo
A.5 Lavaggio pezzi
A.6 Postvulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a
ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o
forno a micro o radioonde
A.7 Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri
A.8 Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide
Materie prime
1. Elastomeri naturali e sintetici, polifluoroolefine, gomme
siliconiche liquide e solide
2. collanti, adesivi e solventi
3. cariche bianche e cariche nere;
4. additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori,
plastificanti, cere
5. soluzioni detergenti.
Concorrono al limite di 500 kg/giorno le materie prime di cui al
punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Da lavorazioni di elastomeri a secco.
2. Per una portata specifica di 2.500 Nm3/h per ogni
apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per
le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000
Nm3/h.
3. Da lavorazioni di elastomeri con solventi.
4. I COV utilizzati in questa operazione sono identificabili come
idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con un numero
di atomo di C ? 9.
5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
5.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
6. I forni o gli impianti di postvulcanizzazione a circuito chiuso
dovranno essere:
- dotati di sistemi atti a raffreddare i fumi contenenti
gl'inquinanti fino ad una temperatura prossima a 0°C senza causare
malfunzionamenti derivanti dal congelamento della batteria di
raffreddamento;
- dotati di sistemi di controllo, ispezione e pulizia della
batteria di raffreddamento anche nel caso di trattamento di fumi
inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente;
- dotati di un sistema di verifica del condensato.
7. Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3, A.4, A.6, A.7
dovranno essere captati e comunque convogliati ad uno specifico
impianto di abbattimento.
8. E' consentito l'utilizzo di detergenti ionici o non ionici
contenenti una percentuale di COV ? 5% e solubili o emulsionabili in
acqua.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
| (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
50 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui
ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI
CARATTERE GENERALE".
B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE
Si precisa che dal presente allegato sono escluse le attivita' di
produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici,
per le quali dovra' essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria
ex art. 269 del 152/2006 .
Fasi lavorative
B.1 Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie
prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide
B.2 preparazione della mescola e carico delle tramogge
B.3 estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio
B.4 plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a
caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di
manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente
B.5 macinazione degli scarti
B.6 densificazione su materiale plastico flessibile
B.7 lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto.
Materie prime
1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti, antiossidanti,
acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili
2. Cariche, coloranti, master batch.
Concorrono al limite dei 500 kg/giorno le materie prime di cui al
punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Per una portata specifica di 2.500 Nm3/h per ogni
apparecchiatura presente, solo per la fase lavorativa B.3, per le
restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA ACRI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
50 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nell'allegato IV, parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del
D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime
autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale
prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con
asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
E)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi , prodotti semifiniti in
materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in
materiale a base legno ad esclusione delle fasi di verniciatura e
comprensive della fase di incollaggio con utilizzo massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno
Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura o utilizzo di
collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di
adesione agli specifici allegati tecnici:
• "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e oggetti in legno
con utilizzo massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti
all'uso non superiore a 50 kg/giorno";
• "Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed
operazioni assimilabili):
A.1 su legno vergine
A.2 su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed
assimilabili
B. Lavorazioni di levigatura
B.1 di legno vergine
B.2 di semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed
assimilabili
C. Assemblaggio con utilizzo di sostanze collanti di tipo
vinilico/senza solventi
D. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche
D.1 su legno vergine
D.2 su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed
assimilabili
Materie prime
1. Legno vergine
2. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato,
nobilitato ecc.)
3. Collanti vinilici, comunque non a base COV
4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia delle
attrezzature
Concorrono al limite di 2000 kg/giorno le materie prime di cui ai
punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Polveri derivanti dalle essenze di legno riportate, a titolo
indicativo e non esaustivo, nella tabella sotto riportata (D.Lgs.
66/00, come sostituito dal D.Lgs. 81/08).
[**]Polveri derivanti da operazioni su semilavorati di materiali
compositi, nobilitati ed assimilati.
---------------------------------------------------------------------
| Genere e Specie | Nome Comune Italiano
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze legni dolci | Abies | Abete
|---------------------|---------------------------
| Chamaecyparis | Cipresso-Cedro
|---------------------|---------------------------
| Cupressus | Cipresso
|---------------------|---------------------------
| Larix | Larice
|---------------------|---------------------------
| Picea | Peccio - Abete
|---------------------|---------------------------
| Pinus | Pino
|---------------------|---------------------------
| Pseudotsuga | Abete di Douglas
|---------------------|---------------------------
| Sequoia | Sequoia gigante
| sempervirens |
|---------------------|---------------------------
| Thuja | Tuia - Cipresacea
|---------------------|---------------------------
| Tsuga | Tsuga - Pinacea
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze dure forti | Acer | Acero
|---------------------|---------------------------
| Alnus | Olmo
|---------------------|---------------------------
| Betula | Betulla
|---------------------|---------------------------
| Carya | Noce americano o
| | Noce Hickory
|---------------------|---------------------------
| Carpinus | Carpino o Faggio bianco
|---------------------|---------------------------
| Castanea | Castagno
|---------------------|---------------------------
| Fagus | Faggio
|---------------------|---------------------------
| Fraxinus | Frassino
|---------------------|---------------------------
| Jaglans | Noce
|---------------------|---------------------------
| Platanus | Platano americano
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze dure forti | Populus | Pioppo
|---------------------|---------------------------
| Prunus | Ciliegio
|---------------------|---------------------------
| Salix | Salice
|---------------------|---------------------------
| Quercus | Quercia
|---------------------|---------------------------
| Tilia | Tiglio
|---------------------|---------------------------
| Ulmus | Olmo
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze legni duri | |
tropicali | Agathis australis | Pino kauri
|---------------------|---------------------------
| Chlorophora excelsa | Iroko
|---------------------|---------------------------
| Dacrydium | Pino rosso
|---------------------|---------------------------
| cupressinum |
| Dalbergia | Palissandro
|---------------------|---------------------------
| Dalbergia nigra | Palissandro brasiliano
|---------------------|---------------------------
| Diospyros | Ebano
|---------------------|---------------------------
| Khaya | Mogano Africano
|---------------------|---------------------------
| Mansonia | Mansonia
|---------------------|---------------------------
| Ochroma | Balsa
|---------------------|---------------------------
| Palaquium hexandrum | Nyatoh
|---------------------|---------------------------
| Pericopsis elata | Afrormosia
|---------------------|---------------------------
| Shorea | Meranti
|---------------------|---------------------------
| Tectona grandis | Teak
|---------------------|---------------------------
| Terminalia superba | Limba
|---------------------|---------------------------
| Triplochiton | Obeche
| scleroxylon |
---------------------------------------------------------------------
Note
1. Non sono imposti limiti alle emissioni di COV derivanti da
incollaggio in quanto eseguite con utilizzo di colle di tipo
vinilico/senza solventi; in caso di utilizzo di colle con solvente
occorre presentare istanza di adesione anche all'Allegato Tecnico:
"Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno".
2. Non sono imposti limiti di emissione di COV derivanti dalle
operazioni di pulizia delle attrezzature, data la saltuarieta' delle
stesse ed i ridotti quantitativi di solventi impiegati.
3. Alcune essenze di legno, descritte nella tabella soprastante,
sono caratterizzate da frasi di rischio elencate tra quelle escluse
dal campo di applicazione delle attivita' in deroga (H340, H350i,
H360F, H360D, H341): solo per la presente attivita' viene applicata
una deroga, e permesso l'utilizzo di tali materie prime.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
200 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
di CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In
particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in
un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime
autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
F)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno
con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a
50 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in
legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non
superiore a 50 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
N.B. in conformita' a quanto previsto nelle prescrizioni degli
allegati relativi ad attivita' di verniciatura su altri supporti
(metalli, vetro e plastica), il paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche" sara' distinto nelle due casistiche:
A) Consumo di COV fino a 5 tonnellate annue
B) Consumo di COV tra 5 e 15 tonnellate annue
Fasi lavorative
A. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno
vergine
B. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno
verniciato/materiali compositi
C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
D. Applicazione dei P.V.
D.1 a spruzzo
D.2 a rullo manuale, pennello ed assimilabili
D.3 a spalmatura
D.4 a velatura
D.5 ad immersione/impregnazione
D.6 a pioggia (flow-coating)
E. Appassimento/essiccazione
F. Pulizia delle attrezzature
Materie prime
1. Prodotti vernicianti
1.1. a base COV (Composti Organici Volatili)
1.2. a base acqua
2. Diluenti per la preparazione dei P.V.
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature
Concorrono al limite di 50 kg/g i COV contenuti nelle materie prime
dei punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
A) CONSUMO DI COV FINO A 5 T/anno
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non
sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere
rispettato inderogabilmente il limite di 50 kg/giorno di prodotti
vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di
COV espressa come C dovra' essere:
---------------------------------------------------------------------
Quantitativo di prodotti vernicianti | Quantita' massima (% sui P.V.
(P.V.) in kg/anno | utilizzati) di COV senza
| impianto di abbattimento
-------------------------------------|-------------------------------
PV fino a 2.000 | Non sono definiti limiti di
| percentuale di COV
-------------------------------------|-------------------------------
2.000 < P.V.< 4.000 | 75%
-------------------------------------|-------------------------------
4.000 < P.V.< 6.000 | 65%
-------------------------------------|-------------------------------
6.000 < P.V.< 10.000 | 50%
---------------------------------------------------------------------
Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio-31
dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e
solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo
schema esemplificativo seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340,
H350i, H360F, H360D, H341;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente
al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella
pigmentazione.
4. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente
alla sua riduzione.
In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della
Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di
contenimento
• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale;
• A secco - materassino filtrante di grammatura ? 350 g/m2 o
sistemi assimilabili.
5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
5.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
B) CONSUMO DI COV TRA 5 E 15 T/anno
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Il gestore dovra', oltre a rispettare il limite in
concentrazione indicato, calcolare il quantitativo di solvente
effettivamente utilizzato nel corso dell'anno.
Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31
dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e
solventi organici per la pulizia delle attrezzature, seguendo lo
schema esemplificativo riportato alla nota 1 del paragrafo "Consumo
fino a 5 t/anno".
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: (H350, H340,
H350i, H360F, H360D, H341
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente
al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P. V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella
pigmentazione.
4. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento
diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art. 275 comma
16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3
fino alla data del 1° aprile 2013.
5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente
alla sua riduzione.
In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della
Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di
contenimento
• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale;
• A secco - materassino filtrante di grammatura > 350 g/m2 o
sistemi assimilabili.
6. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
6.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
6.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti
all'uso sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime
autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede
tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle
materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
G)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Verniciatura su metallo e vetro con consumo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in
polvere per l'applicazione del presente allegato.
Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere
presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g";
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
B. Applicazione dei P.V. liquidi:
B.1 A spruzzo di vario tipo
B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili
B.3 A spalmatura
B.4 A velatura
B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)
B.6 A flow-coating (a pioggia)
C. Applicazione dei P.V. in polvere:
C.1 Elettrostatica
C.2 A letto fluido ed assimilabili
D. Appassimento/essiccazione
E. Pulizia delle attrezzature
Materie prime
1. Prodotti vernicianti:
1.1. A base COV (Composti Organici Volatili)
1.2. A base acqua
1.3. In polvere
2. Diluenti per la diluizione dei P.V.
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature
Concorrono al limite di 50 kg/giorno i COV contenuti nelle materie
prime di cui ai punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non
sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere
rispettato inderogabilmente il limite di 50 kg/giorno di prodotti
vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di
COV espressa come C dovra' essere:
---------------------------------------------------------------------
Quantitativo di prodotti vernicianti | Quantita' massima (% sui P.V.
(P.V.) in kg/anno | utilizzati) di COV senza
| impianto di abbattimento
-------------------------------------|-------------------------------
PV fino a 2.000 | Non sono definiti limiti di
| percentuale di COV
-------------------------------------|-------------------------------
2.000 < P.V.< 4.000 | 75%
-------------------------------------|-------------------------------
4.000 < P.V.< 6.000 | 65%
-------------------------------------|-------------------------------
6.000 < P.V.< 10.000 | 50%
---------------------------------------------------------------------
Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31
dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e
solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo
schema esemplificativo seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350,
H350i, H360F, H360D, H341;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente
al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella
pigmentazione.
4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D:
"Appassimento/essiccazione" non dovra' essere ricercato il parametro
COV.
5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente
alla sua riduzione.
In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della
Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di
contenimento
• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale;
• A secco - materassino filtrante di grammatura ? 350 g/m2 o
sistemi assimilabili.
6. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
6.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
6.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
---------------|-----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
---------------|-----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia
inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovra'
rispettare le prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE"
indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'
art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime