(parte 1)
 
Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2013, n. 147, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli
del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Nell'allegato 2 e'  indicato  l'adeguamento  degli  importi  dei
trasferimenti  dovuti   dallo   Stato,   ai   sensi   rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo  1989,  n.
88, e successive modificazioni, dell'articolo  59,  comma  34,  della
legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
l'anno 2014. 
  3. Gli importi di cui al comma 2 sono  ripartiti  tra  le  gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono
inoltre  indicati   gli   importi   complessivi   dovuti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati: 
    a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione  di
cui all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  per  il
finanziamento degli interventi relativi al sostegno della  maternita'
e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di  cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
  5. Le anticipazioni di bilancio  concesse  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi
pregressi  al  2012,  al  fine  di  garantire  il   pagamento   delle
prestazioni erogate  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)   si   intendono
effettuate  a  titolo   definitivo   e   pertanto   eliminate   dalla
contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo  35
della legge n. 448 del 1998. 
  6.  In  attuazione   dell'articolo   119,   quinto   comma,   della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la  dotazione
aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e'  determinata,
per il periodo di programmazione  2014-2020,  in  54.810  milioni  di
euro.  Il  complesso  delle  risorse   e'   destinato   a   sostenere
esclusivamente  interventi  per  lo   sviluppo,   anche   di   natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree  del
Mezzogiorno e 20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord.  Con  la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per  cento
del predetto importo secondo la seguente  articolazione  annuale:  50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015,  1.000  milioni
per l'anno  2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota  annuale  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Il  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  i
Ministri interessati, destina, ai sensi del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse  di  cui  al  comma  6,
primo  periodo,  al  finanziamento  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e
di altri interventi in materia di politiche ambientali. 
  8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro  il
1º marzo 2014, il Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), con  propria  delibera,  effettua  la  ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate  dell'80  per  cento
della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione
definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie  delle
risorse definiscono, con  una  o  piu'  proposte,  le  azioni  e  gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica per  l'avvio  della
realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali
e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi
da sostenere per  la  progettazione.  Il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, avvalendosi del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce,
in  raccordo  con  le   amministrazioni   proponenti,   le   proposte
progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli  strumenti
di cooperazione istituzionale eventualmente  necessari  per  la  loro
realizzazione.  I  programmi  degli   interventi   e   delle   azioni
positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con
la  medesima  delibera  il  CIPE   individua,   su   proposta   delle
amministrazioni, anche i termini  entro  i  quali  l'intervento  deve
essere avviato, prevedendo, ove possibile in  relazione  alla  natura
dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti
assegnati.   Sulla   base   dell'assegnazione   definitiva   ciascuna
amministrazione puo' avviare le attivita'  necessarie  all'attuazione
degli  interventi  e  delle  azioni  finanziati,  ferma  restando  la
necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli  di
bilancio nel limite delle disponibilita' annuali.  Sulla  base  delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno, il Ministro per la coesione  territoriale  comunica  al
Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni  annuali  per  la
realizzazione  del  complesso  degli  interventi   e   delle   azioni
finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  ai
fini della loro rimodulazione  annuale  nell'ambito  del  disegno  di
legge di stabilita', compatibilmente con  gli  equilibri  di  finanza
pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base  delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE,  entro
il 10 settembre di ciascun anno,  una  relazione  sullo  stato  della
programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione, contenente lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  in
corso,  quelli  da  avviare  e  l'individuazione   degli   interventi
revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio  successivo  e
per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso  Ministro,
entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia  e  delle
finanze  ai  fini  della  rimodulazione  degli  stanziamenti  annuali
nell'ambito del disegno di legge di stabilita',  compatibilmente  con
gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze adotta i provvedimenti di variazione di  bilancio  in  favore
delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su
richiesta del Ministro per la coesione territoriale. 
  9. Una quota del 5  per  cento  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione  puo'  essere  destinata,  nell'ambito  della
programmazione, a interventi di emergenza con finalita'  di  sviluppo
anche nel settore agricolo. 
  10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle
assegnazioni finanziarie  e  la  conseguente  riprogrammazione  degli
interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede  a
evidenziare  l'impatto,  anche  in   termini   economici,   di   tale
riprogrammazione sui singoli interventi. 
  11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, sono indicate le revoche delle  assegnazioni  ai  sensi
dei commi 8 e 10 del presente articolo  unitamente  alla  valutazione
dei relativi impatti. 
  12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  previa  istruttoria
congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di  euro  a  valere
sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  gli
anni 2014-2020 per l'attuazione  dell'accordo  di  programma  per  la
messa in sicurezza e la bonifica  dell'area  del  sito  di  interesse
nazionale  di  Brindisi.  Con  cadenza   semestrale,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  presenta  al
CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di  cui
al presente comma. 
  13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo
della strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per  il  ciclo  di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa  di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015  e  2016,  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate  al  finanziamento
di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi  di
base delle aree interne del Paese, con  riferimento  prioritariamente
ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso  l'utilizzo  dei
veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo
i  criteri  e  le  modalita'  attuative  previste   dall'Accordo   di
partenariato. 
  15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi  del  comma
14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra  i  diversi  livelli
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione
di accordi di programma-quadro di  cui  all'articolo  2,  comma  203,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto
applicabile, con  il  coordinamento  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
  16. I criteri generali per l'individuazione delle aree  interne  ai
sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui  al  comma
14, sono definiti con l'Accordo di partenariato. 
  17. Entro il 30 settembre di  ciascun  anno,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) i risultati degli  interventi  pilota
posti  in  essere  nel  periodo  di  riferimento,  ai  fini  di   una
valutazione    in     ordine     a     successivi     rifinanziamenti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13. 
  18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la  coesione
territoriale, di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, preposte, per  quanto  di  competenza,  a  funzioni  di
coordinamento, gestione, monitoraggio e  controllo  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi  strutturali  europei  anche  per  il  periodo
2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo  di  esperire  le
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione
a tempo indeterminato di  un  contingente  di  personale  nel  numero
massimo di 120  unita'  altamente  qualificate,  eventualmente  anche
oltre i contingenti organici previsti dalla  normativa  vigente,  per
l'esercizio di  funzioni  di  carattere  specialistico,  appartenente
all'area  terza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
definiti  criteri  e  modalita'  per  l'attuazione   della   presente
disposizione, ivi compresa la selezione  del  personale  mediante  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche   amministrazioni,   su   delega   delle    amministrazioni
interessate, e la ripartizione del personale tra  le  amministrazioni
stesse. Il personale di cui al presente comma  svolge  esclusivamente
le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato
ad attivita' diverse da quelle  direttamente  riferibili  all'impiego
dei Fondi strutturali europei  e  al  monitoraggio  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi europei. 
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro
5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni
2014  e  2015,  a  carico  delle  risorse  finanziarie  dell'asse  di
assistenza  tecnica  previsto  nell'ambito  dei  programmi  operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei  2014-2020  di  competenza
delle amministrazioni cui  il  predetto  personale  viene  assegnato,
nonche' a carico delle risorse finanziarie  del  Programma  operativo
governance ed assistenza tecnica 2014-2020. 
  20. Sulla base di  specifica  comunicazione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  --  Dipartimento  della  funzione  pubblica
sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma
18, il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede  a  versare,
annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse  di  cui
al comma 19 del presente  articolo,  imputandole,  per  la  parte  di
pertinenza  dei  singoli  programmi  operativi,  nelle   more   della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n.  183.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  18  sono   iscritte
corrispondenti  risorse  nei  pertinenti  capitoli  degli  stati   di
previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di
rotazione si rivale delle risorse anticipate ai  sensi  del  presente
comma sui corrispondenti  rimborsi  disposti  dall'Unione  europea  a
fronte delle spese rendicontate. 
  21.   A   decorrere   dall'anno   2016,   agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del  comma  18,  pari  a  5.520.000  euro  annui,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  22. Al fine  di  salvaguardare  la  continuita'  occupazionale  nel
settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno
attuato entro le scadenze previste le misure di  stabilizzazione  dei
collaboratori a progetto di cui all'articolo  1,  comma  1202,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  entro  i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e'
concesso, per l'anno 2014,  un  incentivo  pari  a  un  decimo  della
retribuzione mensile  lorda  imponibile  ai  fini  previdenziali  per
ciascuno dei lavoratori  stabilizzati,  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del  regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di  verificare
la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con  il
mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure
previste al  terzo  comma  del  paragrafo  2  dell'articolo  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea.  L'incentivo   e'
corrisposto al datore di lavoro  esclusivamente  mediante  conguaglio
nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento,  fatte
salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi.  Il
valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di
200 euro per lavoratore. Il valore annuale  dell'incentivo  non  puo'
superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non  puo'  comunque
superare il 33 per  cento  dei  contributi  previdenziali  pagati  da
ciascuna azienda nel periodo  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, per il personale  stabilizzato  entro  i
termini predetti e ancora in forza alla data del  31  dicembre  2013.
L'incentivo di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le  modalita'  attuative  del  presente
comma, ivi incluse le modalita'  di  interruzione  dell'incentivo  al
raggiungimento  delle  soglie  massime  di  erogazione  per  ciascuna
azienda ovvero del limite massimo di spesa  complessivo  programmato.
Ai fini del godimento dell'incentivo,  ciascuna  azienda  interessata
autocertifica, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il numero dei dipendenti interessati,  mediante
l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di  un  elenco  delle  persone  stabilizzate
entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza
mensile, un aggiornamento di tale elenco. 
  23. Per l'attivazione, in collaborazione  con  le  universita'  che
hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione  di
borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione  superiore
provenienti dai  Paesi  extraeuropei  del  bacino  del  Mediterraneo,
finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei  Paesi
di origine, e' destinato 1 milione  di  euro  alla  Agenzia  ICE  per
l'anno 2014. 
  24. Al fine  di  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  in
materia  di  lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e
protezione  dell'ambiente,  tutela  e  salvaguardia   delle   riserve
naturali statali, ivi compresa la conservazione della  biodiversita',
affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione
delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni  2014,  2015  e
2016 e' autorizzata la  spesa  di  1,5  milioni  di  euro  annui  per
l'assunzione presso il  Corpo  forestale  dello  Stato  di  personale
operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1  della  legge  5
aprile 1985, n. 124. 
  25. Per la concessione delle agevolazioni di  cui  all'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e  di
100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare  per  l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono  iscritte  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo  43,  per
essere destinate, per il 50 per cento, a contratti  di  sviluppo  nel
settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla  trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici,  da  realizzare
nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza
e, per il restante 50 per cento, a contratti di  sviluppo  in  ambito
turistico. 
  26. La dotazione del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
50 milioni di euro per  l'anno  2015,  destinata  all'erogazione  dei
finanziamenti agevolati. 
  27. Le disponibilita' del fondo rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014,  con  riserva  di
destinazione  di  quota   fino   al   40   per   cento   dell'importo
dell'incremento  alle  imprese  del  settore  agroalimentare  che  si
aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento  sui
mercati  esteri,  attraverso  strutture  associative  che  sviluppino
competenze,     strumenti     ed      occupazione      nel      campo
dell'internazionalizzazione delle imprese. 
  28. Al fine di concorrere allo sviluppo  e  alla  promozione  delle
tradizioni e dei prodotti agroalimentari  italiani,  con  particolare
riferimento alle produzioni mediterranee  tipiche,  biologiche  e  di
origine protetta, realizzate da  imprese  agricole  e  agroalimentari
condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la
cultura gastronomica nazionale  soprattutto  all'estero,  nonche'  di
sostenere la valorizzazione  dell'immagine  dei  ristoranti  italiani
che,  a  livello  internazionale,  garantiscono  il  rispetto   degli
standard  di  qualita'  dell'ospitalita'  italiana,  nell'ambito  del
perseguimento degli obiettivi volti a fornire  una  piu'  corretta  e
dettagliata informazione al consumatore  in  ordine  alle  autentiche
produzioni agroalimentari  italiane,  anche  meglio  conosciute  come
produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il  contrasto
del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014  e'  concesso  un
contributo di 2 milioni di euro  in  favore  dell'Istituto  nazionale
ricerche turistiche (ISNART), diretto  a  rafforzare  l'attivita'  di
promozione di certificazione del  marchio  «Ospitalita'  Italiana  --
Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo. 
  29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la  somma  di  200
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3
della legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse
all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione
del sistema produttivo. 
  30.  Le  somme  derivanti  dalle  restituzioni  dei   finanziamenti
concessi alle  imprese  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  24
dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita'  di  cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.  Le  risorse  di  cui  al
presente  comma  non  possono  essere  in  alcun  modo  destinate  al
finanziamento del  programma  F-35  Lightning  II-JSF  (Joint  Strike
Fighter). 
  31. Al fine di favorire la nascita e il  rafforzamento  di  imprese
agricole e  agroalimentari  condotte  da  giovani  imprenditori,  gli
interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  devono  essere
prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici  di
eta' compresa tra i 18 e i 40 anni. 
  32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del
20 per cento dei terreni di cui al primo periodo  e'  riservata  alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come
definita dalla legislazione vigente». 
  33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) --  1.  I  soggetti
passivi che  intendano  acquistare  servizi  di  pubblicita'  e  link
sponsorizzati on line, anche  attraverso  centri  media  e  operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli  da  soggetti  titolari  di  una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 
  2. Gli spazi pubblicitari  on  line  e  i  link  sponsorizzati  che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising), visualizzabili sul territorio  italiano  durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio  on  line
attraverso rete fissa o rete  e  dispositivi  mobili,  devono  essere
acquistati  esclusivamente  attraverso   soggetti,   quali   editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di  ricerca  o  altro  operatore
pubblicitario,     titolari     di     partita     IVA     rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana. La  presente  disposizione
si applica anche nel caso in cui l'operazione  di  compravendita  sia
stata effettuata mediante centri media, operatori  terzi  e  soggetti
inserzionisti». ((1)) 
  34. All'articolo 66  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di agevolare lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile
in agricoltura, i beni agricoli e a  vocazione  agricola  di  cui  al
comma 1 e quelli di cui al comma  7  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441». 
  35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato
interesse  all'affitto  o  alla  concessione  amministrativa  giovani
imprenditori agricoli, di eta'  compresa  tra  i  18  e  i  40  anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi». 
  36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati. I commi 1093  e  1094  dell'articolo  1  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive   modificazioni,
riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di  43,7  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016. 
  37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel
settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e  nel
quadro di una politica comune europea,  consolidando  strategicamente
l'industria  navalmeccanica  ad  alta  tecnologia,  sono  autorizzati
contributi ventennali, ai sensi dell'articolo  4,  comma  177,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo
le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015  e
di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati
due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001,  n.  88,  in  favore
degli investimenti delle  imprese  marittime,  gia'  approvati  dalla
Commissione europea con  decisione  notificata  con  nota  SG  (2001)
D/285716  del  1º  febbraio  2001,  e'  autorizzato   un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.  Per
il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06,
in  vigore  dal  1º  gennaio  2012,  e'  autorizzato  un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. 
  39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del
documento di cui all'articolo 536, comma 1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  riguardo  allo  sviluppo
bilanciato  di  tutte  le  componenti   dello   strumento   militare.
Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e  38,  primo  periodo,  e'
espresso il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai
sensi  dell'articolo  536,  comma   3,   lettera   b),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  40. Il Fondo per la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro  per
il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017. 
  41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per
la prosecuzione della rete nazionale  standard  Te.T.Ra.,  necessaria
per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
  42. All'articolo 3, comma  4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
  b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
  c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono  inserite  le
seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,». 
  43. Il CIPE, in sede di riparto delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
tenuto conto  dei  programmi  pluriennali  predisposti  dall'Istituto
italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici,  aventi  sede  in  Napoli,  assegna,  entro   il   limite
complessivo massimo di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016, risorse  per  la  realizzazione  delle  rispettive
attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo  sviluppo  delle  aree  del  Mezzogiorno.  Con  la   delibera   di
assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le
dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione  e  le  regole
per il loro impiego. A tal fine i  predetti  Istituti  presentano  al
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica  del  Ministero
dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni
antecedente all'adozione della delibera, i  programmi  di  attivita'.
Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati  entro  il  28
febbraio 2014. I programmi  triennali  indicano  le  altre  fonti  di
finanziamento, pubbliche e private,  che  si  prevede  contribuiscano
alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti
presentano una relazione di rendiconto  sulle  attivita'  oggetto  di
finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. 
  44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
al primo periodo, le  parole:  «al  servizio  di  SACE  s.p.a.»  sono
soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «o di altro istituto assicurativo le  cui  obbligazioni  sono
garantite da uno Stato». 
  45. All'articolo 5, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  46. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente: 
  «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti,  la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'  acquistare  titoli  emessi  ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e  medie
imprese al fine di accrescere il volume del credito  alle  piccole  e
medie imprese. Gli acquisti dei predetti  titoli,  ove  effettuati  a
valere sui fondi di cui  al  comma  7,  lettera  a),  possono  essere
garantiti dallo Stato  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni  delle
garanzie di  cui  al  presente  comma  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662». 
  47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  con  riferimento  a  ciascun  esercizio  finanziario,   le
esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del  comma  7,
lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata  a  prima
domanda, con rinuncia all'azione di  regresso  su  CDP  S.p.A.,  deve
essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea  in
materia di garanzie onerose concesse  dallo  Stato  a  condizioni  di
mercato». 
  48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie  per  l'accesso
al credito delle  famiglie  e  delle  imprese,  del  piu'  efficiente
utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello  Stato  anche
in sinergia con i sistemi locali di garanzia,  del  contenimento  dei
potenziali impatti sulla finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema
nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
di garanzia: 
    a) il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio  di  gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico
di cui uno con funzione  di  presidente,  da  un  rappresentante  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  funzione  di   vice
presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo  sviluppo  e
la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due  esperti  in  materia
creditizia e di finanza d'impresa,  designati,  rispettivamente,  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie
imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e'  riconosciuto  un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del  comitato
di amministrazione istituito ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266,  e  successive  modificazioni.  Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore  del  Fondo  i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito
ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo  n.  385  del
1993,  affinche'  provveda  alla  sua   formale   costituzione.   Con
l'adozione  del  provvedimento  di  costituzione  del  consiglio   di
gestione  da  parte  del  gestore  decade   l'attuale   comitato   di
amministrazione del Fondo; 
    b) la  Sezione  speciale  di  garanzia  «Progetti  di  ricerca  e
innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla
lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di  euro  100.000.000  a
valere  sulle  disponibilita'  del  medesimo  Fondo.  La  Sezione  e'
destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli  di  un  insieme  di  progetti,  di
ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente
o attraverso banche e intermediari finanziari, per  la  realizzazione
di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale  posti
in  essere  da  imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con  particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, alle  reti  di  imprese  e  ai
raggruppamenti di imprese individuati sulla  base  di  uno  specifico
accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la  BEI.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri,  le
modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e  la  misura
massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'
le modalita' di  concessione,  di  gestione  e  di  escussione  della
medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale  possono  essere
incrementate anche da quota parte delle risorse della  programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
    c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione  di
garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o  su  portafogli  di
mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze, cui sono attribuite risorse pari  a  euro  200  milioni  per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  nonche'  le  attivita'  e  le
passivita' del  Fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia  per
la prima casa opera con il medesimo conto corrente di  tesoreria  del
Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del  decreto-legge
n. 112 del 2008. La garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
massima del 50 per cento della quota capitale,  tempo  per  tempo  in
essere sui finanziamenti connessi all'acquisto  e  ad  interventi  di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita'
immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad  abitazione
principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito  da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore  ai  trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo  1
della legge 28 giugno 2012,  n.  92.  Gli  interventi  del  Fondo  di
garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici.  Con  uno  o  piu'  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche'  i  criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia  dello
Stato e per l'incremento della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, continua  ad  operare  fino  all'emanazione  dei
decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia  per  la
prima casa. 
  49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per assicurare  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  nel
settore delle locazioni abitative e l'attuazione di  quanto  disposto
dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti
di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di
quanto previsto dall'articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del
codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e
conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di
edifici condominiali». 
  50. All'articolo 12 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta  eccezione
per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l'importo,  in  forme  e
modalita' che  escludano  l'uso  del  contante  e  ne  assicurino  la
tracciabilita'  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti
contrattuali  per  l'ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore». 
  51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare  riguardo  nei
confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con
il regolamento di cui all'articolo  2,  comma  480,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di
intervento con riguardo alle famiglie numerose». 
  52. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente: 
  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni  assunti  in  sede  di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza  energetica  del  20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi  agli  interventi  di  incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture  pubbliche,  compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso  il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o  a  societa'
private appositamente costituite, in  particolare  per  garantire  il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica  per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei  servizi  di
cui  al  presente  comma.  In  caso  di  escussione  della  garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei  dati  comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni  interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di  conto  corrente  postale  e,  per  le  province,   all'atto   del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e  le  caratteristiche  degli
interventi di cui  al  presente  comma,  le  modalita'  di  selezione
nonche' di concessione, di gestione e di  escussione  della  medesima
garanzia,  l'importo  massimo  utilizzabile   e   le   modalita'   di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti  Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme  trattenute  di  cui  al  periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  11,  12  e  13,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64.  Agli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  a  valere  su  ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici  territoriali  sulla
base  di  convenzioni  stipulate  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea  per
il periodo 2014-2020». 
  53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono  assegnati
200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,  2015  e  2016  al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con
apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto  Fondo
di garanzia, a valere  sul  medesimo  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE  tiene  conto  degli
stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle  percentuali
di riparto di cui al comma 6. Con  la  predetta  delibera  CIPE  sono
emanate,  nel  rispetto  delle   vigenti   modalita'   operative   di
funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese,
specifiche direttive per  assicurare  il  piu'  ampio  accesso  delle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli  interventi  del  Fondo,
anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla
garanzia tenuto conto dei soggetti  beneficiari  e  delle  operazioni
finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive  modificazioni,  e'  ridotta  di  15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015. 
  54. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa   notifica   alla
Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce
con proprio decreto misure volte a favorire i  processi  di  crescita
dimensionale e di  rafforzamento  della  solidita'  patrimoniale  dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi  (confidi)  sottoposti  alla
vigilanza della Banca  d'Italia,  ovvero  di  quelli  che  realizzano
operazioni  di  fusione  finalizzate  all'iscrizione  nell'elenco   o
nell'albo degli intermediari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia  e  di
quelli che stipulano contratti di rete finalizzati  al  miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa  dei  confidi  aderenti  i
quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad  almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle  misure  di  cui  al  primo
periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia  per
le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo  di
225 milioni di euro. Le disponibilita'  di  cui  al  secondo  periodo
possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione
da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, nonche'  da  risorse  derivanti  dalla  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  55. Una somma pari a 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  al  sostegno  dell'accesso  al
credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei
confidi, ivi compresi quelli  non  sottoposti  alla  vigilanza  della
Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della  dotazione  annuale
del fondo di perequazione di cui  all'articolo  18,  comma  9,  della
legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  I  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme  del  presente
comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18,  comma  4,
della suddetta legge n. 580 del 1993. La  presente  disposizione  non
comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale
del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge  n.
580 del 1993. 
  56. e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle
imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o
in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di  operare  su
manifattura sostenibile  e  artigianato  digitale,  alla  promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di  modelli
di attivita' di vendita non convenzionali e forme  di  collaborazione
tra tali realta' produttive. 
  57. Le risorse del fondo sono erogate  ai  beneficiari  di  cui  al
comma 56 che  operano  in  collaborazione  con  istituti  di  ricerca
pubblici, universita' e istituzioni  scolastiche  autonome  pubbliche
sulla base di progetti  triennali  da  questi  presentati  attraverso
procedure selettive indette dal Ministero  dello  sviluppo  economico
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: 
  a) ricerca e sviluppo di software e hardware; 
  b)  condivisione  e   utilizzo   di   documentazione   in   maniera
comunitaria; 
  c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione e
la condivisione di conoscenze; 
  d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; 
  e) creazione di nuove realta' industriali; 
  f) promozione di modelli di attivita' di vendita non  convenzionali
e innovativi; 
  g) condivisione di esperienze con il territorio; 
  h) sostegno per l'applicazione delle idee; 
  i) sostegno delle scuole del territorio  attraverso  la  diffusione
del materiale educativo sulla cultura dei «makers». 
  58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico  invia  alle  Camere  una
relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi  56  e
57. 
  59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57. 
  60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, le imprese italiane ed  estere  operanti
nel  territorio  nazionale  che  abbiano  beneficiato  di  contributi
pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione
degli  stessi,  delocalizzino  la   propria   produzione   dal   sito
incentivato a uno Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  con
conseguente riduzione del  personale  di  almeno  il  50  per  cento,
decadono dal beneficio stesso  e  hanno  l'obbligo  di  restituire  i
contributi in conto capitale ricevuti. 
  61. I  soggetti  erogatori  dei  contributi  di  cui  al  comma  60
disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione. 
  62. All'articolo  11,  comma  12-quinquies,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello  Stato  di  cui  al
comma 12-ter cessa  al  momento  della  ristrutturazione  di  cui  al
presente comma» sono soppresse. 
  63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su
apposito conto corrente dedicato: 
  a) tutte le somme dovute a titolo di onorari,  diritti,  accessori,
rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali
il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli
atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita'
immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e  prestazioni  per  le
quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria; 
  b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad   obbligo   di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge
22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta
in relazione a dichiarazioni di successione; 
  c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo  degli  stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione
delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in
occasione del ricevimento  o  dell'autenticazione,  di  contratti  di
trasferimento della proprieta' o di  trasferimento,  costituzione  od
estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. 
  64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte
di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in
relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto
di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. 
  65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma
63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime
patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a
richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di
chiunque e' altresi' il credito  al  pagamento  o  alla  restituzione
della somma depositata. 
  66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi
della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita'
pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data
dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o  altro  pubblico
ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi
depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti
hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo
l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una
determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale
svincola il  prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene
fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita'   probatorie
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia
avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi
sulle  somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del
servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito
agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto
di cui al comma 67. 
  67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il
parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini,
condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con
riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee
applicate ai conti correnti dedicati. 
  68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della  rete
stradale per l'anno 2014,  la  realizzazione  di  nuove  opere  e  la
prosecuzione degli interventi previsti  dai  contratti  di  programma
gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa  di  335  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la
realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite
da  protocolli  di  intesa  attuativi  e   conseguenti   ad   accordi
internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  69. Per la realizzazione del  secondo  stralcio  del  macrolotto  4
dell'asse  autostradale  Salerno-Reggio  Calabria,  tratto   fra   il
viadotto Stupino  escluso  e  lo  svincolo  di  Altilia  incluso,  e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2014,  di  170
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro  per  l'anno
2016. 
  70. All'articolo 18  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento  di
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e  gallerie»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  l'attuazione  di   ulteriori
interventi mirati ad incrementare la  sicurezza  e  a  migliorare  le
condizioni dell'infrastruttura viaria  con  priorita'  per  le  opere
stradali volte alla messa in sicurezza  del  territorio  dal  rischio
idrogeologico»; 
  b) al comma 10, dopo le  parole:  «programma  degli  interventi  di
manutenzione  straordinaria  di  ponti,  viadotti  e  gallerie»  sono
inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi  mirati  ad
incrementare   la   sicurezza   e   a   migliorare   le    condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali  volte
alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico». 
  71. e' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014,
di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire: 
  a)  la  prosecuzione  immediata  dei  lavori  del  sistema  MO.S.E.
previsti  dal  43º  atto   attuativo   della   Convenzione   generale
sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti --
Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio  Venezia  Nuova,  con
presa d'atto da parte del CIPE; 
  b)  il  completamento  dell'intero  sistema   MO.S.E.,   con   atto
aggiuntivo alla Convenzione  generale  di  cui  alla  lettera  a)  da
sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014. 
  72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,  prima  di   effettuare
qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente  generale,  compresa
l'emissione di eventuali stati di  avanzamento  lavori,  il  regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i  propri  affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del  contraente
generale,  il  soggetto  aggiudicatore  applica  una  detrazione  sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  all'affidatario,
nonche'  applica  le  eventuali   diverse   sanzioni   previste   nel
contratto». 
  73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione
straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti  nel  contratto  di
servizio 2012-2014  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014. 
  74.  Al  fine  di  completare   il   finanziamento   della   tratta
Cancello-Frasso Telesino  e  variante  alla  linea  Roma-Napoli,  via
Cassino, sita nel comune di Maddaloni,  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013,  e
assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del  progetto
definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di  50
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2016. 
  75. In considerazione della strategicita' dell'intervento  relativo
al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma
di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre  2001,  nel
rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse  rivenienti
dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
32  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  modificati
dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di  cui  al
comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011  sono
destinate prioritariamente al ripristino  della  quota  di  cui  alla
delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,  relativa  al  citato
collegamento Termoli-San  Vittore,  ferme  restando  le  disposizioni
dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea  ferroviaria  AV/AC
Milano-Venezia,  la  tratta   Apice-Orsara   e   la   tratta   Frasso
Telesino-Vitulano della  linea  ferroviaria  AV/AC  Napoli-Bari  sono
realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del  comma
232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare  i  progetti  preliminari  delle
opere indicate al primo periodo anche nelle  more  del  finanziamento
della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione
che  sussistano  disponibilita'  finanziarie   sufficienti   per   il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore  non  inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle  opere.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di  120  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui  predetti
contributi non sono consentite operazioni  finanziarie  con  oneri  a
carico dello Stato. 
  77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del
servizio pubblico di  trasporto  marittimo,  legata  all'aumento  del
traffico di  passeggeri,  e  al  fine  di  garantire  la  continuita'
territoriale nell'area dello Stretto di Messina per  la  prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di
Messina, Reggio Calabria e Villa  San  Giovanni,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014. 
  78.  Per  assicurare  i  collegamenti  di  servizio  di   trasporto
marittimo veloce  nello  Stretto  di  Messina,  per  l'anno  2014  e'
autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  19-ter,  comma  16,  lettera  c),   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  80.  Per  l'avvio  immediato  di  interventi  di  adeguamento   del
tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce  e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  150
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e  2016.  Nelle  more
dell'approvazione  del  contratto  di  programma-parte   investimenti
2012-2016,    sottoscritto    con    RFI,    e'    autorizzata     la
contrattualizzazione dei predetti interventi. 
  81. Al fine di  favorire  i  sistemi  dei  collegamenti  marittimi,
ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di
Messina  e  migliorare  la  qualita'   dell'offerta   di   trasporto,
determinata dalla sospensione della  realizzazione  del  Ponte  sullo
Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014  per
uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In
caso di mancato utilizzo, le  risorse  non  utilizzate  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  agli  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
  82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per  l'attuazione  del
comma 81. 
  83. Al fine di favorire il rinnovo  dei  parchi  automobilistici  e
ferroviari  destinati  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi
di  trasporto  pubblico  locale  lagunare,  la  dotazione  del  fondo
istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare
all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di  materiale  rotabile
ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al  relativo  riparto
tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli  anni
del triennio con le procedure di  cui  all'articolo  1,  comma  1032,
della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per
servizio effettuato,  registrato  nell'anno  precedente.  I  relativi
pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita'  interno,  nel  limite
del 45 per cento dell'assegnazione di  ciascuna  regione  per  l'anno
2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. 
  84. Entro il  31  marzo  2014,  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti, con criteri  di  uniformita'  a  livello
nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico  locale
e regionale nonche' i criteri per  l'aggiornamento  e  l'applicazione
degli stessi. Nella determinazione del costo standard per  unita'  di
servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita'  di
trasporto, si tiene conto dei fattori di  contesto,  con  particolare
riferimento alle aree metropolitane e alle  aree  a  domanda  debole,
della  velocita'  commerciale,  delle  economie   di   scala,   delle
tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale  rotabile
e di un ragionevole margine di utile. 
  85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed
efficiente  distribuzione  delle  risorse,  una  quota   gradualmente
crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico  locale  e'
ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di  produzione
dei servizi. 
  86. All'articolo  35  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al  comma  4,  l'installazione  e
l'attivazione di apparati  di  rete  caratterizzati  da  una  potenza
massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100  mW,  e  da  una
potenza massima al connettore di antenna, in  downlink,  inferiore  o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a  20  litri,
possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente  locale
e  agli  organismi  competenti  ad  effettuare  i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36». 
  87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti:
«L, M e N1». 
  88. Al fine di accelerare gli interventi  in  aree  urbane  per  la
realizzazione di linee tramviarie  e  metropolitane  il  CIPE,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
individua, con apposita delibera, su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare  ai  sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n.  211,
sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di  gara.
Le risorse rivenienti dalle revoche  di  cui  al  periodo  precedente
confluiscono  in  apposita  sezione  del  Fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia  di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. 
  89. e' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno  2014
per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al  relativo
riparto si provvede con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  90. All'articolo 1, comma 211, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Ai  fini  del
perseguimento  dell'interoperabilita'  della  piattaforma   logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che  gestiscono  sistemi  di
trasporto  e  logistici  settoriali,  nonche'  dell'estensione  della
piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove  aree
servite e nuovi servizi erogati  all'autotrasporto,  ivi  inclusa  la
cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'
incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del  soggetto
attuatore unico di  cui  all'articolo  61-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016.  Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il   soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo
dei  fondi.  Per  il  definitivo  completamento   della   piattaforma
logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto  attuatore
unico ha facolta'  di  avvalersi  della  concessione  di  servizi  in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207». 
  91. A titolo di compensazione parziale dei danni  economici  subiti
dalla societa' di gestione dell'aeroporto di  Trapani  Birgi  per  le
limitazioni  imposte  alle  attivita'   aeroportuali   civili   dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo  1,  lettera  a),  della
legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla  medesima  societa'  di
gestione ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  25
marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 1997, n. 135, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono  aggiunte  le
seguenti: 
  «l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza  con  specifico
riferimento   a   progetti   normativi,   alla   risoluzione    delle
problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto  e
alla professione di autotrasportatore; 
  l-ter)  verificare  l'adeguatezza  e  regolarita'   delle   imprese
iscritte,  in  relazione  alle  modalita'  concrete  di   svolgimento
dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare  e
il numero dei dipendenti  autisti,  nonche'  alla  regolarita'  della
copertura assicurativa dei veicoli,  anche  mediante  l'utilizzazione
dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi
dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; 
  l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle  imprese  iscritte,
al fine  di  garantirne  la  perdurante  e  continua  rispondenza  ai
requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009»; 
    b) all'articolo 10, comma 1: 
  1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di  categoria
degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per ciascuna delle
associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
movimento  cooperativo  giuridicamente  riconosciute  dal   Ministero
competente  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  che  abbiano  i
seguenti requisiti: 
  1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto; 
  2) potere di rappresentanza, risultante  in  modo  esplicito  dallo
statuto, della categoria degli autotrasportatori, con  esclusione  di
contemporanea   rappresentanza   di   categorie   aventi    interessi
contrapposti; 
  3) anzianita' di  costituzione,  avvenuta  con  atto  notarile,  di
almeno cinque anni, durante i quali  siano  state  date,  in  maniera
continuativa,  anche  a  livello   provinciale,   manifestazioni   di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria; 
  4) non meno di cinquecento imprese iscritte  a  livello  nazionale,
ovvero imprese  iscritte  con  un  totale  di  veicoli  aventi  massa
complessiva non inferiore a ventimila tonnellate; 
  5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in  almeno
venti circoscrizioni provinciali; 
  6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci  anni,  di
rinnovi del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  logistica,
trasporto merci e spedizione; 
  7)  essere   rappresentata   in   seno   al   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro,  direttamente  o  per  il  tramite  delle
Confederazioni alle quali aderisce»; 
  2) la lettera g) e' abrogata. 
  93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato  centrale  per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo  9,  comma  2,
lettere l-bis),  l-ter)  e  l-quater),  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284, trovano copertura  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio  2010,  n.  134,  ovvero  le
stesse sono svolte con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  94. All'articolo 105, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le  funzioni  relative  alla
cura e alla gestione degli Albi provinciali  degli  autotrasportatori
di cose per conto di terzi sono svolte dagli  Uffici  periferici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al
presente  comma  sono  trasferite  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse  finanziarie  da
destinare al  funzionamento  degli  Uffici.  Fino  a  tale  data,  le
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi  provinciali  sono
esercitate, in via transitoria, dalle province. 
  95. All'articolo 83-bis, comma  12,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  che  deve
avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte  le
relative prestazioni di trasporto» sono soppresse. 
  96.  Per  la  realizzazione  della  terza   corsia   della   tratta
autostradale  A4  Quarto  d'Altino-Villesse-Gorizia,   al   fine   di
consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di
euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015. 
  97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  --  Dipartimento  per  le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e'  autorizzata  la  spesa  di  20,75
milioni di euro per l'anno 2014. 
  98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e  trasporto
e  di  promuovere  la  digitalizzazione,  le  modalita'  di  acquisto
previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono utilizzabili  anche  per  il  pagamento  di  servizi  di
parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico  limitato  e  di
analoghi sistemi di mobilita' e trasporto. 
  99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad  opere
pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
a  seguito  della  cessazione   dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e
di 70 milioni di euro nel 2015. 
  100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  relativamente  al  potenziamento  delle
attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa  in
materia di attuazione  delle  opere  pubbliche,  l'autorizzazione  di
spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e'  incrementata
di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. 
  101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Al fine di garantire la tempestiva  realizzazione  delle  opere
Expo  indispensabili  per  l'Evento  e  per  far  fronte  al  mancato
contributo in  conto  impianti  dovuto  dai  soci  inadempienti,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  richiesta
del Commissario Unico di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali  interessati,  sono
revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali  relativi  ad  opere
connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive
modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di  pertinenza
del tavolo istituzionale comprensivo  degli  interventi  regionali  e
sovraregionali istituito con il citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e  presieduto  dal  Presidente
pro tempore della regione Lombardia. 
  5-bis. Per  l'attuazione  del  comma  5,  i  finanziamenti  statali
relativi  alle  opere  di  connessione  infrastrutturale  del  tavolo
Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del  Commissario  Unico
d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  --  Direzione
generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO:  infrastrutture
strategiche  di  connessione  all'Expo  2015"  e   finalizzato   alla
realizzazione  delle  opere   indispensabili   per   lo   svolgimento
dell'Evento. 
  5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  102. Per  fronteggiare  le  straordinarie  esigenze  connesse  alla
realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso  la  tempestiva
acquisizione e realizzazione  delle  infrastrutture  delle  Forze  di
polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la  spesa  di
38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui  34  milioni  di  euro  in
conto capitale, e di 88 milioni di  euro  per  l'anno  2015.  Per  le
medesime finalita', in favore del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per  l'anno  2014,
di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni  di  euro
per l'anno 2015. 
  103.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza  dell'impiego  delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle  peculiari  esigenze
dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili  per  il
trattamento  economico  accessorio  del  personale  appartenente   ai
predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste  dagli
ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni  di
euro. In relazione alle somme di cui  al  presente  comma  non  trova
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
107 milioni di euro per l'anno 2014 e di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2015. 
  105. Al fine di garantire continuita'  di  risorse  destinate  alla
spesa per interventi  a  favore  dei  beni  culturali,  il  comma  16
dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. 
  106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e  nel
limite di  100  milioni  di  euro  annui,  delle  risorse  aggiuntive
annualmente previste per infrastrutture e  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma
di interventi in favore dei beni culturali. 
  4-bis. Al fine di  tutelare  e  promuovere  il  patrimonio  morale,
culturale  e  storico  dei  luoghi  di   memoria   della   lotta   al
nazifascismo, della Resistenza e della  Guerra  di  liberazione,  una
quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,  e'  destinata  a  finanziare
interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli
interventi di cui al presente comma  sono  individuati  dal  Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  giugno  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013». 
  107.  Allo  scopo  di  mantenere  adeguati  livelli  di   capacita'
operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98
e 99, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono  rifinanziate,
rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
  108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 15 e' aggiunto il seguente: 
  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga  esclusivamente  o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in  stato  di  grave  crisi
economica derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
fine  di  sostenere  l'occupazione,  di  favorire   i   processi   di
riconversione   industriale   e   di   evitare   grave    pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di  gestione  del
porto puo' destinare una quota, comunque  non  eccedente  il  15  per
cento, delle entrate proprie derivanti dalle  tasse  a  carico  delle
merci imbarcate e  sbarcate,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del
bilancio dello  Stato,  a  iniziative  a  sostegno  dell'occupazione,
nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei  prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al  pensionamento
di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono
essere erogati per un  periodo  eccedente  cinque  anni,  o  comunque
eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono  condizionati
alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il  5  per  cento
all'anno. Per  tutto  il  periodo  in  cui  il  soggetto  autorizzato
beneficia del sostegno di cui al presente comma, non  puo'  procedere
ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori». 
  109.  Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  contrasto
dell'evasione  fiscale,  delle   frodi   fiscali,   dell'immigrazione
clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in
materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando  il  controllo
economico del territorio, e' autorizzato un contributo a  favore  del
Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno  2014,
di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal  2016  al  2020  per  l'ammodernamento  e  la
razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il  miglioramento  e
la  sicurezza  delle  comunicazioni  nonche'  il  completamento   del
programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo. 
  110. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno  2014  al  fine  di  finanziare  gli  interventi  per
potenziare la rete infrastrutturale  per  la  mobilita'  al  servizio
della Fiera di Verona. 
  111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di  interventi
di messa in sicurezza del  territorio,  le  risorse  esistenti  sulle
contabilita'  speciali  relative  al  dissesto   idrogeologico,   non
impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo
complessivo di 600 milioni di euro, nonche'  le  risorse  finalizzate
allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del  20  gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7  milioni  di
euro,  devono  essere  utilizzate  per  i   progetti   immediatamente
cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati
finalizzati alla riduzione del rischio, alla  tutela  e  al  recupero
degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli  obiettivi
della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
comunitaria in materia di acque, e della  direttiva  2007/60/CE,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine,
entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare verifica la  compatibilita'  degli  accordi  di
programma  e  dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
massimizzare  la  celerita'  degli  interventi  in   relazione   alle
situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone  e,  se
del caso, propone alle regioni le integrazioni  e  gli  aggiornamenti
necessari.  Entro  il  30  aprile  2014  i  soggetti  titolari  delle
contabilita' speciali concernenti gli interventi contro  il  dissesto
idrogeologico finalizzano  le  risorse  disponibili  agli  interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il  tramite
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
presentano  specifica  informativa  al  CIPE  indicando  il  relativo
cronoprogramma  e  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  gia'
avviati. La mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero  il
mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la
revoca del finanziamento statale e la  contestuale  rifinalizzazione,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse ad altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,
fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle  risorse
attraverso una rimodulazione dei singoli accordi  di  programma,  ove
esistano progetti  immediatamente  cantierabili  compatibili  con  le
finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria
programmazione finanziaria, entro il mese di settembre,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  presenta  al
CIPE  una  relazione  in  ordine  agli   interventi   in   corso   di
realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di
programma, unitamente al fabbisogno finanziario  necessario  per  gli
esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto  idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50  milioni  di  euro
per  l'anno  2015  e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno   2016.
All'articolo  17,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n.  26,  le  parole:  «non  oltre  i  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». 
  112.  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un  apposito
fondo  da  ripartire,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  con
una dotazione di 10 milioni di  euro  per  l'esercizio  2014,  di  30
milioni di euro per l'esercizio 2015 e di  50  milioni  di  euro  per
l'esercizio 2016, al fine di finanziare  un  piano  straordinario  di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato  prioritariamente
a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano,
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di  programma
con  gli  enti  territoriali  e  locali  interessati,  individua  gli
interventi necessari e  i  soggetti  che  vi  provvedono  nonche'  le
modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che
devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento
del costo complessivo  dell'intervento.  Gli  interventi  di  cui  al
presente comma sono monitorati ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  113.   Fatta   salva   la   responsabilita'    dell'autore    della
contaminazione e del proprietario  delle  aree  in  conformita'  alle
leggi vigenti e fatto salvo il dovere  dell'autorita'  competente  di
procedere alla ripetizione delle spese sostenute per  gli  interventi
di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli  ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti  dalla  legge,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni  di  euro
per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento  di  un
piano straordinario di bonifica delle discariche abusive  individuate
dalle competenti autorita' statali in  relazione  alla  procedura  di
infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il  piano  di  cui  al  presente
comma, approvato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di
programma con gli enti territoriali e locali  interessati,  individua
gli interventi  necessari  e  i  soggetti  che  vi  provvedono  e  le
modalita' di erogazione del finanziamento  per  fasi  di  avanzamento
degli  interventi  medesimi,  che   devono   corrispondere   ad   una
percentuale non inferiore al  20  per  cento  del  costo  complessivo
dell'intervento.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in  relazione  ai
costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di
proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.  Gli
interventi di cui al presente comma  sono  monitorati  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  114. Al fine di elaborare e di realizzare  progetti  di  ricerca  e
sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione  della
Sicilia  orientale,  con   particolare   riferimento   al   reimpiego
sostenibile degli scarti provenienti  dalla  lavorazione  industriale
degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro. Le predette risorse  sono  iscritte  in  apposito  capitolo  da
istituire nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello
sviluppo  economico.  Con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  individuate  le  modalita'  per
l'accesso ai  contributi  erogati  mediante  le  risorse  di  cui  al
presente comma. 
  115. Al fine di consentire l'esercizio del  diritto  di  prelazione
per l'acquisto dell'isola di Budelli, in  deroga  al  comma  1-quater
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro nel 2014. 
  116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere  e  marine,
delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e  di  Capo  Milazzo,
all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  dopo
la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
  ee-sexies) Capo Milazzo». 
  117. Al fine di garantire la piu'  rapida  istituzione  delle  aree
marine protette di cui al  comma  116  e'  autorizzata  la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015.
Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di  cui
al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6  dicembre
1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione  e  il  funzionamento
delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 32 della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di
euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 10 dell'articolo 8 della  legge  4  aprile  2001,  n.  93,  per
l'istituzione di nuove  aree  marine  protette,  e'  incrementata  di
200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e  di  gestione  delle
aree marine  protette  gia'  istituite.  Al  fine  di  consentire  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  sorveglianza  nelle  aree   marine
protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge  6  dicembre
1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma
99, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'  incrementata  di  un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A  tal  fine  le
disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
possono essere  utilizzate  anche  per  consentire  lo  sviluppo  del
programma  di  potenziamento  e  adeguamento   delle   infrastrutture
dell'amministrazione ivi indicata. 
  118. Al fine di favorire i  processi  di  ricostruzione  e  ripresa
economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli  eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente  della  regione,
in qualita' di  Commissario  delegato  per  l'emergenza,  predispone,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico
nominato ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa  in
sicurezza e il ripristino del  territorio  interessato  dagli  eventi
alluvionali.  Al   fine   di   favorire   un'oculata   pianificazione
territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva
del rischio idrogeologico, il piano di  cui  al  primo  periodo  deve
prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in  aree  sicure
degli   edifici   costruiti   nelle   zone   colpite   dall'alluvione
classificate nelle classi di rischio R4  e  R3  secondo  i  piani  di
assetto idrogeologico, o comunque evidentemente  soggette  a  rischio
idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici  adibiti  a
civile abitazione o ad  attivita'  produttiva  possono  usufruire  di
fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree
classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2,
previa realizzazione di adeguati interventi di  messa  in  sicurezza.
Gli  interventi  sul  reticolo  idrografico   non   devono   alterare
l'equilibrio sedimentario dei  corsi  d'acqua  e  gli  interventi  di
naturalizzazione e di sfruttamento di aree  di  laminazione  naturale
delle acque devono essere  prioritari  rispetto  agli  interventi  di
artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le  risorse
non programmate alla data di entrata in vigore della  presente  legge
giacenti  sulla  contabilita'  speciale  intestata   al   Commissario
straordinario per il dissesto idrogeologico,  di  cui  al  precedente
periodo, e quelle di cui  al  comma  122,  ad  esclusione  dei  fondi
provenienti dal bilancio della regione Sardegna. 
  119. Al fine di garantire un  adeguato  livello  di  erogazione  di
servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, a  decorrere  dal  1º  gennaio
2014 gli obiettivi finanziari  previsti  dalla  disposizione  di  cui
all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria. 
  120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo
stato di  attuazione  degli  interventi  previsti  nell'ambito  della
programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni  di  euro  per
l'anno  2014  e'  destinato  ad  interventi  in  conto  capitale  nei
territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. 
  121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono  assegnati
dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della  protezione  civile,
50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016,  a  valere
sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono  stabilite  le
procedure per la concessione dei contributi a  valere  sugli  importi
assegnati dal CIPE. 
  122. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quinquies)  delle  spese  effettuate  a  valere  sulle   risorse
assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del  20
gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di  euro,  limitatamente  all'anno
2014». 
  123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e
provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui  al  comma
118,  il  Presidente  della  societa'  ANAS  Spa,  in   qualita'   di
Commissario delegato per gli interventi di ripristino  della  stessa,
provvede in via di anticipazione sulle  risorse  autorizzate  per  il
programma di cui all'articolo 18,  comma  10,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98,  e  successivi  rifinanziamenti,  sentito   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad
assegnare 50 milioni di euro per  l'anno  2015  per  la  prosecuzione
degli interventi di cui al comma 118. 
  125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma  126,  nelle  more  del
riordino della disciplina del  settore  energetico,  le  disposizioni
sospensive di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile  2002,  n.  55,  devono  ritenersi  applicabili  a  tutte   le
fattispecie insorte a decorrere  dal  10  febbraio  2002,  stante  la
stabilizzazione del citato  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290. 
  126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e'  esclusa
l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.  393.
Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita'
delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di  impresa  anche
nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione
del contenzioso giurisdizionale amministrativo  tuttora  pendente  in
materia di  applicazione  dell'articolo  16  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 15  della  legge  2  agosto
1975, n. 393, le  parti  possono  stipulare  la  convenzione  di  cui
all'articolo 15 della legge 2 agosto  1975,  n.  393,  con  finalita'
transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo  15,  comma
1, della legge 2 agosto 1975, n. 393. 
  127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, alla  lettera  a),  le  parole:  «1.840  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; 
  b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
  «b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; 
  c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  28.000  euro
ma  non  a  55.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
  128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo  conto
dell'andamento infortunistico aziendale, e'  stabilita  la  riduzione
percentuale  dell'importo  dei  premi   e   contributi   dovuti   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, da  applicare  per  tutte  le  tipologie  di  premi  e
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo
pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.
Il predetto decreto definisce  anche  le  modalita'  di  applicazione
della  riduzione  a  favore  delle  imprese  che   abbiano   iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, ai sensi di quanto previsto  agli  articoli  19  e  20  delle
modalita' per l'applicazione delle tariffe e  per  il  pagamento  dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del  22  gennaio  2001.  Sono
comunque  esclusi  dalla  riduzione  i  premi  e  i  contributi   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8  della
legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni;  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  28  marzo  2007,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296; articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione
dei  risultati  gestionali  dell'ente  e   dei   relativi   andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi  e  contributi  di
cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente  da  parte  del
bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro  per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015  e  700  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2016,  da  computare  anche  ai  fini  del
calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo  39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.  La  riduzione  dei
premi e contributi di cui al primo  periodo  del  presente  comma  e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei  premi  e
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali. L'aggiornamento dei  premi  e  contributi  e'
operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto
dell'andamento economico,  finanziario  e  attuariale  registrato  da
ciascuna di esse e garantendo il  relativo  equilibrio  assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e  alle  iniziative  di
cui ai commi 129 e 130 si fa fronte  con  le  somme  sopra  indicate,
nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL  per  il
triennio  2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  nei  limiti  dell'importo  di  120
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi   interessati.   La
programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015
tiene conto del predetto onere di cui  ai  commi  129  e  130,  fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A  decorrere  dall'anno
2016, l'INAIL effettua  una  verifica  di  sostenibilita'  economica,
finanziaria e attuariale, asseverata dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione  automatica  degli  importi  indicati  nella   «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
a),  del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  in  via
straordinaria, e' riconosciuto un  aumento  delle  indennita'  dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del  danno
biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per  cento
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie  di  impiegati
ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli  anni  dal  2000  al
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di  50  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinati  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione di cui al comma 128. 
  130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,
l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  l'infortunio  ha   per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti  sotto  indicati
una rendita nella misura di cui ai numeri  seguenti  ragguagliata  al
100 per cento della retribuzione calcolata  secondo  le  disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori  deceduti  a  decorrere
dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e'  calcolata,  in  ogni
caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:». 
  131. I benefici a carico del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari
superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e  2),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni,  e,  in  loro
mancanza, ai superstiti indicati ai  numeri  3)  e  4)  del  medesimo
articolo 85. 
  132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
  «4-quater. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano  il  numero  di  lavoratori  dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto  al  numero  dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati  nel
periodo d'imposta precedente, e' deducibile  il  costo  del  predetto
personale per un importo annuale non  superiore  a  15.000  euro  per
ciascun  nuovo  dipendente  assunto,  e  nel  limite  dell'incremento
complessivo del  costo  del  personale  classificabile  nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per
il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto  a
tempo indeterminato e per i  due  successivi  periodi  d'imposta.  La
suddetta deduzione decade se,  nei  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in cui e' avvenuta  l'assunzione,  il  numero  dei  lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso, per ciascun periodo  d'imposta  a  partire  da
quello di assunzione, sempre che permanga  il  medesimo  rapporto  di
impiego. L'incremento della  base  occupazionale  va  considerato  al
netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in   societa'
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e),  la  base
occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento
al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta  solo  con
riferimento all'incremento dei lavoratori  utilizzati  nell'esercizio
di  tale  attivita'.  In   caso   di   lavoratori   impiegati   anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai  fini  della  deducibilita'  del  costo,  il  solo
personale dipendente con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al  rapporto
di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Non  rilevano  ai  fini  degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di  imprese  di
nuova  costituzione  non  rilevano   gli   incrementi   occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo  in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico  o  di  superficie.  Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un  servizio
pubblico,  anche  gestito  da   privati,   comunque   assegnata,   la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al  numero
di  lavoratori  assunti  in  piu'  rispetto  a  quello   dell'impresa
sostituita»; 
    b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati; 
    c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: 
  «4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo  delle   deduzioni
ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese  a  carico  del  datore  di  lavoro  e   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  e'
alternativa alla fruizione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1». 
  133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30  settembre
2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il  31
marzo 2014»; 
  b) al  comma  5,  le  parole:  «entro  il  31  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014». 
  134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  133  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  135. Con effetto  dal  1º  gennaio  2014  e  con  riferimento  alle
trasformazioni di contratto a tempo  indeterminato  decorrenti  dalla
predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, al primo periodo, le parole:  «Nei  limiti  delle  ultime  sei
mensilita'» sono soppresse. 
  136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma  39
e' abrogato. 
  137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite  dalle
seguenti: «Dal settimo»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «3  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre  2016  l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per  cento  e  al
4,75 per cento». 
  138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  determinano
l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso  al  31  dicembre  2014  e  al  31  dicembre  2015  utilizzando
l'aliquota percentuale per il calcolo del  rendimento  nozionale  del
capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. 
  139. Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: 
  «A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
adeguamento di cui al comma 12,»; 
    b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del: 
  a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014; 
  b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º  gennaio  2015  al  31
dicembre 2015. 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle  spese
sostenute per  interventi  relativi  a  parti  comuni  degli  edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio nella misura del: 
  a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6  giugno  2013  al  30
giugno 2015; 
  b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio  2015  al  30
giugno 2016»; 
  c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare  entro  il  31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  il
31 dicembre 2015»; 
  d) all'articolo 16: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Ferme   restando   le   ulteriori   disposizioni    contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati  nel
comma  1  del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse  non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al: 
  a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno  2012  al  31
dicembre 2014; 
  b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31
dicembre 2015»; 
  2) al comma 1-bis, le parole da: «fino  al  31  dicembre  2013»  a:
«unita' immobiliare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta  lorda  nella  misura
del: 
  a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 
  b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31
dicembre 2015»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute per l'acquisto di mobili e di  grandi  elettrodomestici  di
classe non  inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
apparecchiature per le quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per cento delle spese  sostenute  dal  6  giugno  2013  al  31
dicembre 2014  ed  e'  calcolata  su  un  ammontare  complessivo  non
superiore a 10.000 euro. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE
2013, N. 151))». 
  140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  e  successive
modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o  al
cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. 
  141.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  140,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
145. 
  143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  144. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono  versate
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il termine di versamento del saldo  delle  imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione e' eseguita,  e  le  altre  con  scadenza  entro  il
termine rispettivamente previsto per  il  versamento  a  saldo  delle
imposte sui redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi.  Gli
importi da versare possono essere compensati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  146. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del decreto del Ministro  delle  finanze  13  aprile  2001,  n.  162,
nonche' le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86,  e  dei
commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. 
  147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  143,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione di imposta ai fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 142. 
  148. Al trasferimento previsto dal  comma  6  dell'articolo  6  del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo  4  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  8  giugno  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  13  giugno  2011,
qualunque  sia  la  categoria  di  provenienza;  ai  maggiori  valori
iscritti in bilancio per effetto del comma 6,  primo  periodo,  dello
stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali,  con
l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi  e  nei  termini
previsti dal comma 145. 
  149. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
  «22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22  concernenti  la
deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori  o  minori
valori  che  derivano  dall'attuazione   di   specifiche   previsioni
contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo  comma  22
non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti
ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e  del  valore  della
produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento
agli strumenti finanziari emessi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge». 
  150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter  dell'articolo
15 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
alle operazioni effettuate a decorrere  dal  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva  e'
dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di  scadenza  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di  imposta  in
riferimento  al   quale   l'operazione   e'   effettuata.   L'imposta
sostitutiva dovuta  per  le  operazioni  effettuate  nel  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il  termine  di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  150  decorrono
dal secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  del  pagamento
dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in  caso
di atti di realizzo riguardanti le  partecipazioni  di  controllo,  i
marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui  si
riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di
imposta successivo a quello del pagamento  dell'imposta  sostitutiva.
L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui  al  comma  150
non e' consentito sui valori  oggetto  delle  opzioni  per  i  regimi
previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e  176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e viceversa. 
  152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono  stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
condizioni  e  modalita'  per  la  definizione  di  un   sistema   di
remunerazione  di  capacita'  produttiva  in  grado  di  fornire  gli
adeguati  servizi  di  flessibilita',   nella   misura   strettamente
necessaria a garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  e  la
copertura dei fabbisogni effettuata  dai  gestori  di  rete  e  senza
aumento dei prezzi e  delle  tariffe  dell'energia  elettrica  per  i
clienti finali, nell'ambito della disciplina del  mercato  elettrico,
tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con  le
misure previste dal decreto legislativo 19  dicembre  2003,  n.  379.
Nelle more dell'attuazione del sistema  di  cui  al  presente  comma,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive  modificazioni.  Il
comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata  in
vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a
tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei
servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone  che,  nel  corso
degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo  riconosciute
colpite  da  eventi  calamitosi   con   provvedimenti   normativi   o
amministrativi. La proroga e'  concessa  anche  nel  caso  in  cui  a
ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono  le  opere  connesse
agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e'  aggiornato  il
sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  secondo  criteri   di
diversificazione e innovazione tecnologica  e  di  coerenza  con  gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
  155. Il comma 7-bis dell'articolo 5  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e' sostituito dal seguente: 
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia  elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio  entro  il
31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo,  per  un  periodo
massimo di un anno a decorrere dalla data indicata  dall'operatore  e
compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre  2013,  e  del  10  per
cento  per  l'ulteriore  successivo  periodo  di  un  anno.   Qualora
l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento,
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa  applica  nei  successivi
tre anni di esercizio una riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo
spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla  quale
e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.  L'incremento   e'
applicato per gli  impianti  a  certificati  verdi  sul  coefficiente
moltiplicativo   spettante   e,   per   gli   impianti   a    tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2014»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014». 
  157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2015 e 2016, confluiscono nel Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  158.  Al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili  ai  crediti  verso  la
clientela  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo.  Tali  componenti
concorrono  al  valore  della  produzione  netta  in  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese  di  valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo. Tali componenti concorrono al valore della  produzione  netta
in quote costanti nell'esercizio in cui  sono  contabilizzate  e  nei
quattro successivi». 
  159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano  dal  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma  1,
per  gli  atleti  professionisti  si  considera  altresi'  il   costo
dell'attivita'  di  assistenza  sostenuto  dalle  societa'   sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad  oggetto  le
prestazioni sportive  degli  atleti  professionisti  medesimi,  nella
misura del 15 per cento, al netto  delle  somme  versate  dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di  assistenza  nelle
medesime trattative»; 
    b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo  le  parole:
«e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti:  «,  diverse  da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Gli  elementi  certi  e  precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal  bilancio
operata in applicazione dei principi contabili»; 
    c) all'articolo 106: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la  clientela  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo,
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono
deducibili   in   quote   costanti   nell'esercizio   in   cui   sono
contabilizzate e  nei  quattro  successivi.  Le  perdite  su  crediti
realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  sono   deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le  perdite  deducibili  in
quinti  si  assumono  al  netto  delle  rivalutazioni   dei   crediti
risultanti in bilancio»; 
  2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati; 
  3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti:
«rilevanti ai fini del presente articolo» e le  parole:  «nonche'  la
rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte  nell'attivo
in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse; 
    d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti
di assicurazione  dei  rami  danni,  per  la  parte  riferibile  alla
componente  di  lungo  periodo,  e'  deducibile  in  quote   costanti
nell'esercizio  in  cui  e'  iscritta  in  bilancio  e  nei   quattro
successivi». 
  161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano  dal  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta  ferma  l'applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche  di  valore  e
alle variazioni della  riserva  sinistri  relativa  ai  contratti  di
assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei  periodi  di
imposta precedenti. 
  162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le  parole:  «e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di  quindici  se  lo
stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle  seguenti:
«; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per  un  periodo
non inferiore a dodici anni»; 
    b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo,  le  parole:
«ai due terzi» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  meta'»  e  le
parole: «in caso  di  beni  immobili,  qualora  l'applicazione  della
regola di cui al periodo precedente determini un risultato  inferiore
a undici anni ovvero superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione  e'
ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici  anni
ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni». 
  163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai  contratti
di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  164. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e le cessioni, da parte  degli  utilizzatori,  di
contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad  oggetto   immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972»; 
    b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 8-bis. - 1. Atti  relativi  alle  cessioni,  da  parte  degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili strumentali, anche da costruire  ed  ancorche'  assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 4 per cento. 
  NOTE 
  i) Per le cessioni di cui al  comma  1  l'imposta  si  applica  sul
corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale
compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto». 
  165.  Ai  fini  della  semplificazione  e  della  perequazione  del
trattamento impositivo dell'imposta provinciale di  trascrizione  nel
leasing  finanziario,  all'articolo  56,   comma   6,   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  al  primo  periodo,  dopo  la
parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni
degli stessi  a  seguito  di  esercizio  di  riscatto  da  parte  del
locatario a titolo di locazione finanziaria». 
  166. Le disposizioni di cui ai commi  164  e  165  si  applicano  a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 
  167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «relative  a  svalutazioni  di   crediti»   sono
sostituite dalle seguenti: «relative  a  svalutazioni  e  perdite  su
crediti»; 
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  alle
rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non  ancora
dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis),  e  7,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,»; 
    c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili  in
piu' periodi d'imposta  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi»  sono
inserite le  seguenti:  «e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive». 
  168. Dopo il comma 56-bis  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente: 
  «56-bis.1.  Qualora  dalla  dichiarazione  ai   fini   dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  emerga   un   valore   della
produzione netta negativo,  la  quota  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi
di cui al medesimo comma  che  hanno  concorso  alla  formazione  del
valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero  in
crediti  d'imposta.  La  trasformazione   decorre   dalla   data   di
presentazione della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive in cui  viene  rilevato  il  valore  della
produzione netta negativo di cui al presente comma». 
  169. All'articolo 2, comma 56-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «55,  56  e  56-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1». 
  170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e'  inserita  la  seguente:  «,
56-bis.1». 
  171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  i  commi
488 e 489 sono sostituiti dal seguente: 
  «488. In vista della riforma dei regimi  IVA  speciali  dell'Unione
europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del  Consiglio,  del  28
novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II,  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi  diversi  da
quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381». 
  173. All'articolo 20  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere  dal
1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate  in  attuazione
dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati  entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto, possono essere rideterminati in  aumento  al  solo  fine  di
adeguarli  all'incremento  dell'aliquota  dell'imposta   sul   valore
aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2». 
  174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
  «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se  assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto  o  in  parte,
non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato
in  deduzione  dal  reddito   complessivo   dei   periodi   d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».  La
disposizione di cui al presente comma  si  applica  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  175. A  decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il  reddito  da  lavoro
dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri  paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti  nel  territorio  dello
Stato  italiano,  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  per
l'importo eccedente 6.700 euro. 
  176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma
7, alinea,  ultimo  periodo,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ai fini  della  determinazione  del  reddito  d'impresa
relativo alle operazioni  di  cui  all'articolo  110,  comma  7,  del
medesimo testo unico, le  societa'  che  operano  nel  settore  della
raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari  sono
tenute  a  utilizzare  indicatori  di  profitto  diversi  da   quelli
applicabili ai costi  sostenuti  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita', fatto  salvo  il  ricorso  alla  procedura  di  ruling  di
standard internazionale di cui all'articolo 8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 
  178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di  servizi  ad
essa  ausiliari  deve  essere  effettuato   esclusivamente   mediante
bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche  i  dati
identificativi  del  beneficiario,  ovvero  con  altri  strumenti  di
pagamento  idonei  a  consentire  la   piena   tracciabilita'   delle
operazioni e  a  veicolare  la  partita  IVA  del  beneficiario.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono  stabilite
le modalita'  di  trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
telematica, delle informazioni  necessarie  per  l'effettuazione  dei
controlli. 
  179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e  178,  pari
complessivamente a 237,5 milioni di euro per  l'anno  2014,  a  191,7
milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni  di  euro  per  l'anno
2016  e  a  104,1  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno   2017,
affluiscono  al  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  180.  Ai  fini  dell'incentivazione  di  iniziative  rivolte   alla
partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle  imprese
e per la diffusione dei piani di  azionariato  rivolti  a  lavoratori
dipendenti, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro  per  l'anno  2015,  le  cui
modalita' e criteri di utilizzo  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Ai  maggiori  oneri
derivanti dalla disposizione di cui  al  presente  comma,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno  2015,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  482,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo  sviluppo  e
la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una  quota,  nel
limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad  interventi
urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici
giudiziari con elevati carichi di  controversie  pendenti,  necessari
per lo sviluppo delle aree connesse e per  l'efficienza  del  sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di  specifici  progetti  di
adeguamento,  completamento  e  costruzione.  In  caso   di   mancata
presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il  finanziamento
e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il  finanziamento
e' revocato. 
  182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8  novembre  2013,  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della
giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa
sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania  per  la
trattazione del  contenzioso  civile  e  penale.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 600 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per  il  finanziamento  dei  contratti   di   solidarieta'   di   cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro  e
per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi  della  cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,  50
milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto  a
carico del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e  dalla  presente
legge. 
  184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a  30  milioni  di  euro  finalizzata  al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni  in  deroga  per  il
settore della pesca. 
  185. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro  il  31  ottobre  2013»
sono soppresse; 
  b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono
soppresse; 
  c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) assicurare ai lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»; 
    d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 
  «19-bis. Qualora gli  accordi  di  cui  al  comma  4  avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore
non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime  effettuate  dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29  e  30
del presente articolo. 
  19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014  risultino  in  corso
procedure finalizzate alla  costituzione  di  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo  di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al  completamento  delle
medesime procedure e comunque non  oltre  il  31  marzo  2014  e  con
riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute  le  relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione  del  fondo  di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»; 
    e) al comma 20, le parole: «per una durata  non  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»; 
    f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis. Allo scopo  di  assicurare  l'immediata  operativita'  del
fondo di cui al comma 19 e ferme  restando  eventuali  determinazioni
assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase  di
prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di  finanziamento
del  fondo  e'  fissata  allo  0,5  per  cento,  ferma  restando   la
possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive  a  carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti». 
  186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento  di  integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,  e'
aumentato nella misura del 10 per cento della  retribuzione  persa  a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di  50  milioni
di euro per lo stesso anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi
per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264
del 19 aprile 2013». 
  188.  Al  fine  di  confermare  la   sospensione   dei   contributi
previdenziali e dei premi  assicurativi  gia'  disposta  fino  al  31
dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2004,  n.  311,  e  successivamente  prorogata  senza  soluzione   di
continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 2016 il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17.  Al  terzo  periodo  dell'articolo  2,  comma  12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
«2015», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla  seguente:  «2016».  A
decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e  i  premi
assicurativi sospesi ai sensi del presente comma  e  delle  norme  da
esso richiamate sono  restituiti  all'INPS  dagli  enti  interessati,
senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari
importo. 
  189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9  marzo  1989,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico
e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla  coerenza  del  sistema»
sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato». 
  190. All'articolo 41, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, al primo periodo, le  parole:  «Per  gli  anni  2004-2015»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  anni  dal  2004  al   2017».
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la
parola:   «millecinquecento»   e'    sostituita    dalla    seguente:
«milletrecento». Al  fine  di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma, e' autorizzata la spesa di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  191. Con  effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dall'anno  2014  il
contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  123  del  28  maggio  2013,  attuativo  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia  di  lavoratori
relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge n.  228  del  2012  e'  incrementato  di  6.000  unita'.
Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per  l'anno  2014,
di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni  di
euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183
milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni  di  euro
per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014,
a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro  per
l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni
di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45
milioni di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di  euro  per
l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni
di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno  2018,  a
699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno
2020». 
  192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto
per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
  193.   Le   risorse   finanziarie    complessivamente    richiamate
all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  sono  finalizzate,  nel
rispetto  dei  limiti  ivi  previsti,  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal  medesimo
periodo  relativi  alle   categorie   di   beneficiari   interessate.
L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche
tra le categorie di soggetti  tutelati  sulla  base  della  normativa
vigente,  come  definita  dalle  disposizioni  richiamate  al  quarto
periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo'
avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14,
del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo  22  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  dagli  articoli  11   e   11-bis   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e  i  relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre  2012  e
22 aprile  2013,  si  applicano  ai  lavoratori  che  perfezionano  i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al  31
dicembre 2011, utili  a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 201 del  2011,  entro  il  trentaseiesimo
mese  successivo  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: 
  a) i lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far
valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30
giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche  ai
sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di  procedura
civile, ovvero in applicazione di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,  anche
se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012,  qualsiasi  attivita'  non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il  30
giugno 2012 ed entro il  31  dicembre  2012  in  ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile,  ovvero  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
cessazione, qualsiasi  attivita'  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  d)  i  lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,  successivamente  alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a  rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla  data  del  4
dicembre  2011  e  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,
perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi  volontari,  i
requisiti  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di  cui  alla
presente  lettera,  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  184  del  1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei  mesi  precedenti  la
domanda di autorizzazione stessa; 
  f) i lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorche'  al  6
dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un
contributo accreditato derivante da  effettiva  attivita'  lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita'  lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
  195. Il trattamento pensionistico con riferimento  ai  soggetti  di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore  al  1º  gennaio
2014. 
  196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di  attuazione  del  comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di  accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del comma 197,  l'INPS  non  prende  in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 
  197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro
per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di
euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'
subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
all'effettivo  conseguente   rifinanziamento   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di  cui
al comma 197, il Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come  rifinanziato  ai
sensi  del  citato  articolo  11,  comma  3,   primo   periodo,   del
decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017,  37  milioni  di
euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  199. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di
275 milioni di euro per l'anno 2014. 
  200. Il Fondo  di  cui  al  comma  199  del  presente  articolo  e'
ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014,  da
destinare esclusivamente, in  aggiunta  alle  risorse  ordinariamente
previste dal predetto Fondo come incrementato  ai  sensi  del  citato
comma 199, in favore degli interventi di assistenza  domiciliare  per
le persone affette da disabilita' gravi  e  gravissime,  ivi  incluse
quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica. 
  201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno  di  bambini
nuovi nati o adottati  appartenenti  a  famiglie  residenti  a  basso
reddito, e' istituito  per  l'anno  2014  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto  Fondo
confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi  nati,  di
cui all'articolo 4  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
all'articolo 12  della  legge  12  novembre  2001,  n.  183,  che  e'
contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei
limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della  situazione
economica  equivalente  (ISEE)  di  riferimento  e  le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento del Fondo. 
  202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  203. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  23,  comma  11,
quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata
complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno  2014,  di  cui  30
milioni di euro a valere sul  Fondo  di  solidarieta'  comunale,  che
viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a  valere  sulle
risorse  del  Fondo  per  il  credito  per  i  nuovi  nati,  di   cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  29  novembre   2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal  fine
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al citato fondo di cui all'articolo  23,  comma  11,  del
decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali
necessarie all'integrazione degli immigrati  nei  comuni,  singoli  o
associati, sedi di centri di accoglienza per  richiedenti  asilo  con
una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale  per
le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e'  incrementato
di 3 milioni di euro per l'anno 2014. 
  205. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2014  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si
applicano anche  all'esercizio  finanziario  2014  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da  2011  a
2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di
euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 
  206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.
222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono  inserite
le  seguenti:  «,  e  ristrutturazione,   miglioramento,   messa   in
sicurezza,  adeguamento  antisismico  ed  efficientamento  energetico
degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   adibiti   all'istruzione
scolastica». 
  207. e' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per
l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni  di  euro
per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse  finanziarie  da
destinare ai lavoratori socialmente utili  e  a  quelli  di  pubblica
utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui  alla
legge regionale  della  regione  Calabria  13  giugno  2008,  n.  15.
Nell'ambito delle  risorse  destinate  dal  periodo  precedente  alla
regione Calabria, la regione provvede al  pagamento  degli  arretrati
dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente  utili
e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse  impegnate  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156,  lettera  g-bis),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  destinate,  per  l'anno  2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della  regione
Calabria al fine di stabilizzare, con contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, i lavoratori impegnati in attivita'  socialmente  utili,
in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo  7
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di  avviare
un percorso di inserimento  lavorativo  dei  suddetti  lavoratori  ai
sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del  presente  articolo.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per
l'anno 2014 le assunzioni a tempo  determinato  finanziate  a  favore
degli enti pubblici della regione Calabria  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  27  dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557
e  562,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni, fermo restando il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno
per l'anno 2013, al solo fine di  consentire  la  sottoscrizione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,  non
si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),  dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  208.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014. 
  209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento  delle
convenzioni con lavoratori socialmente  utili  e  nell'ottica  di  un
definitivo    superamento    delle    situazioni    di    precarieta'
nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro  dell'interno,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  previa  ricognizione  della  normativa  vigente  in  materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale  e  dei
soggetti  interessati,  si  provvede   a   individuare   le   risorse
finanziarie disponibili, nei limiti  della  spesa  gia'  sostenuta  e
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei  lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio
2000,  n.  81,  e  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro  a
tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in particolare dell'articolo 4, comma 8, del  medesimo  decreto-legge
n. 101 del 2013. 
  210. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
vietata la stipulazione di nuove convenzioni per  l'utilizzazione  di
lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di  nullita'
delle medesime. 
  211. Le risorse finanziarie, nella misura  individuale  massima  di
cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che  hanno  disponibilita'  di
posti in dotazione organica  relativamente  alle  qualifiche  di  cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e  successive
modificazioni, per incentivare l'assunzione  a  tempo  indeterminato,
anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti  di  cui
ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del  patto  di
stabilita' interno e dell'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con
priorita' per  i  comuni  che  assumano  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni
sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva
sussistenza  di  necessita'  funzionali  e   organizzative   per   le
assunzioni, valutata la dimensione demografica  dell'ente,  l'entita'
del personale in servizio e la correlata spesa,  nonche'  l'effettiva
sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale  riduzione
del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto  conto  delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione. 
  213. Al comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma  24-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire  l'attuazione  dei
processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A  tal  fine  gli  enti
territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il  complesso
delle spese per  il  personale  al  netto  dell'eventuale  contributo
erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei  risparmi  di  spesa
realizzati a seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione
e revisione della spesa di cui al  primo  periodo;  la  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi  4  e
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di
mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la  proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre  2014,
non si applica la sanzione di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive
modificazioni.   Per   l'anno   2014,   permanendo   il    fabbisogno
organizzativo  e  le  comprovate  esigenze  istituzionali  volte   ad
assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro
a tempo determinato, fermo quanto previsto  nei  periodi  precedenti,
puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9
del presente articolo». 
  214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di  cui  all'articolo
2, comma 551, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  finanziati  a
valere sulle risorse di  cui  all'articolo  41,  comma  16-terdecies,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
possono  essere  prorogati,  alla  scadenza,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,
e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui al comma 209 del presente articolo e  tenuto  conto  dei  vincoli
previsti dal patto di stabilita'. 
  215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo  dei  fruitori
di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e  di  lavoratori
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni, presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con
una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  a
20 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Con
successivo decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite   le
iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere  sul  Fondo  di
cui al primo periodo e volte a potenziare  le  politiche  attive  del
lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo'  essere
compresa  anche  la  sperimentazione  regionale  del   contratto   di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici. 
  216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: «di  cittadinanza  italiana»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione  europea
ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione
europea non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno  CE
per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e'  incrementato,
per l'anno 2014, di 250 milioni  di  euro.  In  presenza  di  risorse
disponibili in relazione all'effettivo numero  dei  beneficiari,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su  tutto
il territorio nazionale, non gia' coperto, della  sperimentazione  di
cui  all'articolo  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  Con
il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di  prosecuzione  del
programma  carta  acquisti,  di  cui  all'articolo  81,  commi  29  e
seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in  funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto
delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non  specificato
nel  presente  comma,  l'estensione  della  sperimentazione   avviene
secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi  3  e  4,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Il  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014-2016
ai  fini  della  progressiva  estensione  su  tutto   il   territorio
nazionale,  non  gia'   coperto,   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35,  intesa  come
sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione
attiva,  volto  al  superamento   della   condizione   di   poverta',
all'inserimento  e  al  reinserimento  lavorativi  e   all'inclusione
sociale. 
  217. Per il finanziamento del Piano d'azione  straordinario  contro
la  violenza  sessuale  e  di  genere  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
  218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle  consigliere  e  dei
consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle  pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni,  e'  rifinanziato,
nella misura di 500.000 euro per l'anno  2014,  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore  dei
giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche'  al  fine
di determinare le condizioni per una migliore occupabilita': 
    a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei
programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite  le  seguenti:
«nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183,  gia'
destinate ai Programmi operativi cofinanziati con  fondi  strutturali
europei, nella misura in  cui  il  finanziamento  dell'incentivo  sia
coerente con gli  obiettivi  del  Piano  di  Azione  Coesione  e  nel
rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»; 
    b) all'articolo 3  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono  inserite
le seguenti: «, assicurando prioritariamente il  finanziamento  delle
istanze positivamente istruite nell'ambito  delle  procedure  indette
dagli avvisi pubblici "Giovani per il  sociale"  e  "Giovani  per  la
valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da:  «e
da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse; 
  2) al comma 1-bis, le parole:  «alle  lettere  a)  e  b)»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»; 
    c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo  sociale  europeo,  su
richiesta  degli  operatori  e  nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie a tal fine preordinate sul  Fondo  di  rotazione  per  la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  il  Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'  erogare  ai  soggetti
pubblici o a totale  partecipazione  pubblica  titolari  di  progetti
compresi nei programmi  di  politica  comunitaria,  che  ne  facciano
richiesta,  anticipazioni  sui  contributi  spettanti  a  carico  del
bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui  al
precedente periodo non puo'  superare  il  40  per  cento  di  quanto
complessivamente  spettante  a  titolo  di  contributi  nazionali   e
comunitari. A seguito della certificazione  da  parte  dell'operatore
richiedente circa l'avvenuta attuazione  del  progetto,  si  provvede
alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel  caso  di
mancata attuazione del progetto  nel  termine  da  esso  previsto,  o
espressamente prorogato, nonche'  di  non  riconoscimento  definitivo
della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera'  al  recupero
delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche'
delle eventuali penalita'; 
    d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche'  l'avvio  del  Piano  per  l'attuazione  della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province,  fermo
restando  il  rispetto  della  vigente  normativa   in   materia   di
contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta'  di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente  indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati,  a  valere  su  piani  e  programmi
programmati e da programmare  nell'ambito  della  programmazione  dei
fondi strutturali europei. Allo scopo  di  consentire  il  temporaneo
finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo  della  presente
lettera,  in  attesa  della  successiva  imputazione   ai   programmi
operativi regionali,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  puo'  erogare  alle  regioni  che  ne   facciano   richiesta
anticipazioni sui contributi da programmare  a  carico  del  bilancio
dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro  a  valere  sul
Fondo di rotazione per la formazione  professionale  e  l'accesso  al
fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21  dicembre
1978, n. 845. 
  220.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2004,  n.  138,  e  in
particolare al fine di potenziare  l'attivita'  di  ricerca  da  esso
svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000  di
euro. 
  221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di
Genova. 
  222. Al fine di adempiere agli obblighi in  materia  di  assistenza
sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31  luglio  1980,  n.  618,  iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   salute,   sono
incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.  A  valere  su
tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme  di  attuazione  e
del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  il  Ministero  della  salute
provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria  in
forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del  citato
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  618  del  1980,  ferma
restando la successiva imputazione degli oneri alle  regioni  e  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  le  procedure
contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine  del  30  aprile
2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.