(Allegato) (parte 1)
 
                                                             ALLEGATO 
 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  24
                         APRILE 2017, N. 50 
 
  All'articolo 1: 
  al comma 1: 
  alla  lettera  a),  capoverso  1,  le   parole:   «della   Pubblica
Amministrazione, come definita» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
amministrazioni pubbliche, come definite»; 
  alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
  «1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari  o  i
committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un  documento
attestante la  loro  riconducibilita'  a  soggetti  per  i  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  I  cedenti   e
prestatori   in   possesso   di   tale   attestazione   sono   tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si
applicano  agli  enti  pubblici  gestori   di   demanio   collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e  alle  prestazioni  di  servizi
afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»; 
  dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa'"»; 
  al comma 3, le parole: «le disposizioni di attuazione del  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di attuazione
delle norme di cui ai commi 1 e 2»; 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale
di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  sono
pagati direttamente  ai  contribuenti  dalla  struttura  di  gestione
prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio". 
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' di attuazione del comma 4-bis. 
  4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  interpretano
nel senso che esse si applicano  alle  prestazioni  di  trasporto  di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie  rispetto  alle
prestazioni  principali  di  trasporto   di   persone,   assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5  e  del
10 per cento, ai sensi del numero 1-ter)  della  parte  II-bis  della
tabella A e del numero 127-novies) della parte III  della  tabella  A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito  di
applicazione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del  31
dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione dell'articolo 60-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  1-bis.  -  (Procedura  di  cooperazione   e   collaborazione
rafforzata). - 1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera  d)  del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  che  appartengono  a  gruppi  multinazionali   con   ricavi
consolidati superiori a 1 miliardo di euro  annui  e  che  effettuino
cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello  Stato
per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del
supporto dei soggetti di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  1
dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di
cui  alla  citata  lettera  d),  appartenenti  al   medesimo   gruppo
societario, possono  avvalersi  della  procedura  di  cooperazione  e
collaborazione  rafforzata  di  cui  al  presente  articolo  per   la
definizione   dei    debiti    tributari    dell'eventuale    stabile
organizzazione presente nel territorio dello Stato. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita'  che
l'attivita' esercitata nel territorio  dello  Stato  costituisca  una
stabile organizzazione, possono chiedere  all'Agenzia  delle  entrate
una valutazione della sussistenza dei requisiti  che  configurano  la
stabile organizzazione stessa,  mediante  presentazione  di  apposita
istanza   finalizzata   all'accesso   al   regime    dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 128. 
  3. Ai fini  della  determinazione  del  fatturato  consolidato  del
gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma  1,
si considera il valore piu' elevato delle cessioni di  beni  e  delle
prestazioni di servizi indicate  nel  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza e ai due esercizi anteriori. 
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  cessioni  di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel  territorio  dello
Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore
piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi
indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a  quello  in
corso alla data di  presentazione  dell'istanza  e  ai  due  esercizi
anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche  delle  cessioni  di
beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  effettuate  dai   soggetti,
residenti o non  residenti,  che  si  trovino,  nei  confronti  delle
societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo,  nelle
condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Qualora in sede di interlocuzione con  l'Agenzia  delle  entrate
sia constatata la  sussistenza  di  una  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato, per i periodi  d'imposta  per  i  quali  sono
scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n.  218,  al  fine  di  definire,  in  contraddittorio  con  il
contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  che  estinguono  i
debiti tributari della stabile organizzazione,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento  con
adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le  sanzioni  amministrative  applicabili  ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.
218 del 1997 sono ridotte alla meta'. 
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74, non e' punibile se  i  debiti  tributari  della  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, comprese sanzioni  amministrative  e  interessi,  sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo. 
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione
ovvero di omesso o parziale versamento delle  somme  dovute,  non  si
producono gli effetti di cui al comma  7.  In  relazione  ai  periodi
d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di  cui  al  comma  5,  il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il  31  dicembre
dell'anno successivo a  quello  di  notificazione  dell'invito  o  di
redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e  gli  interessi
dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.  La  disposizione
di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei  versamenti  di
cui al  comma  6,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'autorita'
giudiziaria competente l'avvenuta definizione  dei  debiti  tributari
della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7. 
  10. I soggetti di cui  al  comma  1  nei  cui  confronti  e'  stata
constatata l'esistenza di una stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della  stessa  con
le modalita' di cui al comma  6,  a  prescindere  dall'ammontare  del
volume d'affari o dei ricavi della  stabile  organizzazione,  possono
accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128. 
  11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le
societa' e gli enti di cui al  comma  1  che  abbiano  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,   dell'inizio   di
qualunque attivita'  di  controllo  amministrativo  o  dell'avvio  di
procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza
di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle  ipotesi
in cui la formale  conoscenza  delle  circostanze  di  cui  al  primo
periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le  funzioni  di
supporto di cui al medesimo comma 1. 
  12. Resta  ferma  la  facolta'  di  richiedere  all'amministrazione
finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza  o  meno  dei
requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello  Stato  ai  sensi  della  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
13  affluiscono  ad  appositi   capitoli   ovvero   capitoli/articoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15. 
  15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14  sono
destinate,  anche  mediante  riassegnazione,  al  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per  la
restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di
cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art.  1-ter.  -  (Modifiche   alla   disciplina   della   voluntary
disclosure). -1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  "a-bis) se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma  1,  lettere
c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  non  si
applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico"; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: "del  presente  articolo"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' per le imposte di  cui  all'articolo
19, commi 13 e  18,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"; 
  c) alla lettera g): 
  1) all'alinea, le parole: "alla lettera e)" sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla lettera f)"; 
  2) al numero 2), le parole: "del numero 1) della presente  lettera"
sono sostituite dalle seguenti: "della lettera e)" e dopo le  parole:
"le somme da versare del 10 per cento" sono aggiunte le seguenti:  ".
L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della
maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia'
versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai
sensi del numero 1) della presente lettera"; 
  3) al numero 3), le parole: "del numero 1) della presente  lettera"
sono sostituite dalle seguenti: "della lettera e)" e dopo le  parole:
"le somme da versare del 3 per cento" sono aggiunte le  seguenti:  ".
L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della
maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia'
versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai
sensi del numero 1) della presente lettera". 
  2. La disposizione di cui al comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo si applica anche agli atti emanati  ai  sensi  dell'articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, non ancora  definiti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle
imposte gia' pagate. 
  Art.  1-quater.  -  (Disposizioni  in  materia  di   rilascio   del
certificato di regolarita' fiscale e di erogazione dei  rimborsi).  -
1. I certificati di  regolarita'  fiscale,  compresi  quelli  per  la
partecipazione alle procedure di  appalto  di  cui  all'articolo  80,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nel caso di definizione agevolata di debiti  tributari  ai  sensi
dell'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono rilasciati a seguito della presentazione da parte  del  debitore
della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei  termini  di
cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n.  193  del
2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione
stessa. 
  2. La regolarita' fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla
procedura  di  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a  seguito  del  mancato,
insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di  una  di
quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione. 
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono  erogati,  ove  sussistano  i
relativi presupposti, a seguito  della  presentazione  da  parte  del
debitore della dichiarazione di volersi  avvalere  della  definizione
agevolata dei debiti tributari nei termini  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai
carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.  Nei  casi  di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di
una di quelle in cui e' stato dilazionato il  pagamento  delle  somme
dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del
rimborso puo' essere sospesa ai sensi dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». 
  All'articolo 2: 
  al comma 2, le parole: «comma 1» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«primo comma»; 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  alle
fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis. - (Interpretazione  autentica  in  materia  di  regime
dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio
in favore degli studenti universitari). -  1.  L'articolo  10,  primo
comma, numero 20), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi  i
servizi di  vitto  e  di  alloggio  resi  in  favore  degli  studenti
universitari dagli  istituti  o  enti  per  il  diritto  allo  studio
universitario istituiti dalle regioni. 
  2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono
fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti  di
cui al comma 1 fino alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  erroneamente   applicata   sulle
operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta  assolta
sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al  primo
periodo del  presente  comma  operano  comunque  la  rettifica  della
detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle
operazioni attive  ai  sensi  dell'articolo  19-bis2,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018». 
  All'articolo 3: 
  al comma 1, lettera b), le parole: «o della sottoscrizione  di  cui
al  primo  periodo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «o   della
sottoscrizione  di  cui,  rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo
periodo»; 
  al comma 2: 
  all'alinea, le parole: «2 agosto  2009,  n.  102»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 102»; 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) al numero 7: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "i contribuenti che
intendono  utilizzare  in  compensazione   il   credito   annuale   o
infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori  a
5.000 euro annui hanno  l'obbligo  di  richiedere  l'apposizione  del
visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  sulla  dichiarazione  o
sull'istanza da cui emerge il credito"; 
  2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "In  alternativa   la
dichiarazione" sono inserite le seguenti: "o l'istanza"; 
  3) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  "Nei  casi  di
utilizzo in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente
comma  in  violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del  visto   di
conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al  primo
e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono  i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni  o
istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1,  comma
421, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  l'ufficio  procede  al
recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati  in  violazione  delle
modalita' di cui al primo periodo e dei relativi  interessi,  nonche'
all'irrogazione delle sanzioni"»; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. All'articolo 1, comma 422, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Per  il  pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente,  non  e'  possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In  caso  di  iscrizione  a  ruolo
delle somme dovute, per il  relativo  pagamento  non  e'  ammessa  la
compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122"»; 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo periodo, le  parole:  "a  partire  dal  giorno
sedici del  mese  successivo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
partire dal decimo giorno successivo"; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in  compensazione
risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano
il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente
articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della
disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   e'   fissata   con
provvedimenti  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  altresi'
indicate le modalita'  con  le  quali  lo  scarto  e'  comunicato  al
soggetto interessato". 
  4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto  2004,  n.
206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i soggetti di cui al
primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione  negli
elenchi del collocamento obbligatorio di  cui  alla  legge  12  marzo
1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla
legge 23 novembre 1998, n. 407". 
  4-quater. A decorrere dal 1°  gennaio  2018,  in  luogo  di  quanto
previsto dall'articolo 7, comma  1,  primo  periodo,  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di
atti  di  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice,  dei  loro
superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3  della  citata
legge n. 206 del 2004 e'  assicurata,  ogni  anno,  la  rivalutazione
automatica in misura  pari  alla  variazione  dell'indice  ISTAT  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso
ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si  applica
un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento
calcolato  sull'ammontare  dello  stesso   trattamento   per   l'anno
precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo  69  della
legge  23  dicembre  2000,  n.   388,   da   riferire   alla   misura
dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui  al  secondo  periodo
del presente comma sono compresi in quelli di cui  al  primo  periodo
del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori. 
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  valutato  in
417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000
euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000  euro
per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000  euro  per
l'anno 2025, 3.035.000 euro  per  l'anno  2026  e  3.439.000  euro  a
decorrere dall'anno 2027, si provvede,  quanto  a  200.000  euro  per
l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020,  a  1.163.000  euro  per
l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000  euro  per
l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000  euro  per
l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a  3.439.000  euro  a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  e,  quanto  a  217.000   euro   per   l'anno   2019,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  4-sexies. Agli oneri valutati  di  cui  al  comma  4-quinquies,  si
applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196». 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, le parole: «anche attraverso  la  gestione  di  portali
online»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero   soggetti   che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di  unita'  immobiliari  da
locare»; 
  al comma 2, le parole:  «le  disposizioni  relative  alla  cedolare
secca di cui all'» sono sostituite dalle seguenti:  «le  disposizioni
dell'» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per  l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca»; 
  al comma 3, le parole: «a favore di terzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da parte di terzi»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  possono
essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base  ai
quali l'attivita' di  locazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza  con
l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi  di
impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla
durata delle locazioni in un anno solare»; 
  al comma 4, al primo  periodo,  le  parole:  «anche  attraverso  la
gestione di portali on-line» sono sostituite dalle seguenti: «nonche'
quelli che gestiscono portali telematici» e dopo le parole: «conclusi
per il loro tramite» sono aggiunte le seguenti: «entro il  30  giugno
dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati»; 
  il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,   nonche'   quelli   che
gestiscono  portali  telematici,  mettendo  in  contatto  persone  in
ricerca  di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di   unita'
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o  i  corrispettivi
relativi ai  contratti  di  cui  ai  commi  1  e  3,  ovvero  qualora
intervengano nel  pagamento  dei  predetti  canoni  o  corrispettivi,
operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21  per
cento  sull'ammontare  dei  canoni  e  corrispettivi   all'atto   del
pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con  le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera
operata a titolo di acconto. 
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in  possesso  di
una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui  ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento  dei  predetti
canoni  o  corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi  derivanti   dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I  soggetti  non
residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia,  ai
fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo,
in qualita' di responsabili  d'imposta,  nominano  un  rappresentante
fiscale individuato tra i  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,  e'
responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di   soggiorno   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  nonche'  degli
ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e   dal   regolamento
comunale»; 
  al comma 6, dopo  le  parole:  «disposizioni  di  attuazione»  sono
inserite le seguenti: «dei commi 4, 5 e 5-bis»; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. A decorrere dall'anno 2017  gli  enti  che  hanno  facolta'  di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, possono, in deroga  all'articolo  1,  comma  26,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare  l'imposta  di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi»; 
  dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Il comma 4 dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che  i  soggetti  che
hanno  optato,  ai  sensi  del  predetto  comma  4,  per  il   regime
agevolativo previsto per i lavoratori  impatriati  dal  comma  1  del
medesimo  articolo,  decadono  dal  beneficio  fiscale   laddove   la
residenza in Italia non sia mantenuta per almeno  due  anni.  In  tal
caso,  si  provvede  al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,   con
applicazione delle relative sanzioni e interessi». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis. - (Modifiche alla disciplina in  materia  di  cessione
delle   detrazioni   spettanti   per   interventi    di    incremento
dell'efficienza energetica nei condomini). - 1. All'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  "2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al  31  dicembre
2021 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma
2-quater,  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   a   quello   di
sostenimento  delle  spese  si  trovavano  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera  a),  e
comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in luogo della detrazione possono optare  per  la  cessione  del
corrispondente  credito  ai  fornitori  che  hanno   effettuato   gli
interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
successiva cessione del credito. Le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni del presente comma sono definite con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; 
  b) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  "2-quinquies. La sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma
2-quater  e'  asseverata   da   professionisti   abilitati   mediante
l'attestazione della prestazione energetica  degli  edifici  prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno  2015  di
cui al citato  comma  2-quater.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
effettua controlli, anche  a  campione,  su  tali  attestazioni,  con
procedure e modalita' disciplinate con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017.  La  non  veridicita'
dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando
la responsabilita' del professionista  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo,  e'  autorizzata
in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021"; 
  c) al comma 2-sexies, dopo le parole: "i soggetti beneficiari" sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli indicati al comma 2-ter,". 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019,  in  5,7
milioni di euro per l'anno 2020, in 8  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022,  in  12,8  milioni  di
euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro  per  l'anno  2028,  in  5,1
milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di  euro  per  l'anno
2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che  aumentano  a  2,7
milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di  euro  per  l'anno
2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2021, si provvede: 
  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a  8
milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di  euro  per  l'anno
2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di  euro  per
l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni  di
euro per l'anno 2030 e  a  0,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni  di
euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a  14,1
milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal  2018  al
2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis. - (Estensione al settore dei tabacchi delle  procedure
di  rimozione  dai  siti  web  dell'offerta  in  difetto  di   titolo
autorizzativo o abilitativo). - 1.  All'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti: 
  "50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai  provvedimenti  di
attuazione del comma  50,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
procede alla inibizione dei siti web contenenti: 
  a) offerta di prodotti da inalazione senza  combustione  costituiti
da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di  autorizzazione
o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo  12  gennaio
2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di  cui  all'articolo
39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, in violazione dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2016, n. 6,  o  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  22
dicembre 1957, n. 1293; 
  b) pubblicita', diretta o  indiretta,  dei  prodotti  di  cui  alla
lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50; 
  c)  software  relativi  a  procedure  tecniche  atte   ad   eludere
l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima. 
  50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del
comma 50-bis comporta  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  previste  dal  comma  50,  graduate  secondo  i   criteri
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. 
  50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti
o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c)  del  comma
50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  da'  formale  comunicazione  della  violazione
riscontrata  ai  soggetti  interessati,  assegnando  un  termine   di
quindici giorni  per  la  rimozione  dei  prodotti  o  contenuti  non
consentiti.  Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  l'Agenzia
adotta il provvedimento finalizzato alla  inibizione  del  sito  web,
senza riconoscimento di alcun indennizzo"». 
  All'articolo 6: 
  al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «in misura pari al»
sono sostituite dalla seguente: «nel»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. All'articolo 1, comma  636,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "e il divieto di trasferimento
dei locali per tutto il  periodo  della  proroga"  sono  aggiunte  le
seguenti: "fatta eccezione per i concessionari  che,  successivamente
al termine del 31 dicembre 2016, si  trovino  nell'impossibilita'  di
mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e,
comunque, non a loro imputabili  o  per  scadenza  del  contratto  di
locazione oppure di altro titolo e che abbiano la  disponibilita'  di
un  altro  immobile,  situato  nello   stesso   comune,   nel   quale
trasferirsi,  ferma,  comunque,  la  valutazione  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli"». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. - (Riduzione degli apparecchi da divertimento).  -  1.
La riduzione del numero dei nulla osta  di  esercizio  relativi  agli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31  luglio  2015,  prevista
dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
attuata, secondo le  modalita'  indicate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei
seguenti termini: 
  a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo  dei  nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000; 
  b) alla data del 30 aprile 2018 il  numero  complessivo  dei  nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000. 
  2. A tal fine, i concessionari  della  rete  telematica  procedono,
entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di
almeno il 15 per cento del  numero  di  nulla  osta  attivi  ad  essi
riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla  riduzione  sino  al
numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi
indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di  essi
riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. 
  3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  il
numero complessivo dei nulla osta di esercizio  risulti  superiore  a
quello indicato,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  procede
d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a  ciascun
concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla
distribuzione territoriale regionale, sulla base  della  redditivita'
degli apparecchi registrata  in  ciascuna  regione  nei  dodici  mesi
precedenti.  I  concessionari,  entro  i  cinque  giorni   lavorativi
successivi al  recepimento  della  relativa  comunicazione  da  parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a  bloccare  gli
apparecchi i  cui  nulla  osta  di  esercizio  sono  stati  revocati,
avviando le procedure di  dismissione  degli  apparecchi  stessi.  La
violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per  ciascun
apparecchio». 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7.  -  (Rideterminazione  delle  aliquote  dell'ACE).  -  1.
All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il  comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  "3. Dall'ottavo periodo d'imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo  triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre  2015,  al  31
dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per  cento
e all'1,6 per cento". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2016. 
  3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini  dell'imposta  sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1». 
  All'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n.  52,  dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  "1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie  depositate
in catasto o  della  dichiarazione,  resa  dagli  intestatari,  della
conformita'  allo  stato  di  fatto  dei  dati  catastali   e   delle
planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita' dallo stato di  fatto,  l'atto  puo'  essere
confermato anche da una sola delle parti  mediante  atto  successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli  elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente  conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"». 
  Nel titolo I, capo I, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 9-bis. - (Indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Al
fine di favorire l'emersione spontanea delle  basi  imponibili  e  di
stimolare  l'assolvimento  degli  obblighi  tributari  da  parte  dei
contribuenti e il rafforzamento della  collaborazione  tra  questi  e
l'Amministrazione finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di  forme  di
comunicazione  preventiva  rispetto  alle  scadenze   fiscali,   sono
istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa,  arti  o  professioni,  di  seguito  denominati
"indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di  dati  e  informazioni  relativi   a   piu'   periodi   d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi  a  verificare
la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su  una
scala da 1 a 10 il grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a
ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a  quest'ultimo,
sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i  termini  ordinariamente
previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 
  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze entro il 31 dicembre del  periodo  d'imposta  per  il
quale  sono  applicati.  Le  eventuali  integrazioni  degli   indici,
indispensabili   per   tenere   conto   di   situazioni   di   natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di febbraio del periodo d'imposta successivo  a  quello  per  il
quale sono applicate. Gli indici sono  soggetti  a  revisione  almeno
ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima  revisione.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le
attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta
in  corso  al  31  dicembre  2017,  il  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente  periodo  e'  emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3.  I  dati  rilevanti   ai   fini   della   progettazione,   della
realizzazione, della costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici
sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste  dall'ordinamento
vigente,  dalle  fonti  informative  disponibili  presso   l'anagrafe
tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della  guardia
di finanza, nonche' da altre fonti. 
  4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche  al
fine  di  consentire  un'omogenea  raccolta   informativa,   i   dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli
stessi, sulla base di quanto previsto dalla  relativa  documentazione
tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  indipendentemente
dal  regime   di   determinazione   del   reddito   utilizzato.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano  gli  indici,
sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del primo periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
indici per  tutte  le  attivita'  economiche  interessate,  anche  ai
parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  e  agli  studi  di  settore   previsti
dall'articolo 62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
Per i periodi d'imposta 2017 e  2018,  il  provvedimento  di  cui  al
secondo periodo del  presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,   per
l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai  predetti
periodi d'imposta. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti  o
degli intermediari di cui  essi  possono  avvalersi,  anche  mediante
l'utilizzo  delle  reti  telematiche   e   delle   nuove   tecnologie
informatiche,  appositi  programmi  informatici   di   ausilio   alla
compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4,  nonche'
gli  elementi  e  le  informazioni  derivanti   dall'elaborazione   e
dall'applicazione degli indici. 
  6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta  nei  quali  il
contribuente: 
  a) ha iniziato  o  cessato  l'attivita'  ovvero  non  si  trova  in
condizioni di normale svolgimento della stessa; 
  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi  quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o
revisione dei relativi indici. 
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'
degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituita  una  commissione  di  esperti,  designati   dallo   stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni  dell'Amministrazione
finanziaria, delle organizzazioni economiche  di  categoria  e  degli
ordini  professionali.  La  commissione  e'  sentita  nella  fase  di
elaborazione e, prima  dell'approvazione  e  della  pubblicazione  di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle  attivita'
economiche per  le  quali  devono  essere  elaborati  gli  indici.  I
componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a  titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso  delle  spese  eventualmente
sostenute.  Fino  alla  costituzione  della  commissione  di  cui  al
presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla  commissione  degli
esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8  maggio  1998,
n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla  commissione
di  cui  al  presente  comma  a  decorrere  dalla  data   della   sua
costituzione. 
  9. Per i periodi d'imposta per i  quali  trovano  applicazione  gli
indici,   i   contribuenti   interessati   possono   indicare   nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,  non  risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile ai fini delle  imposte  sui  redditi,  per  migliorare  il
proprio profilo di  affidabilita'  nonche'  per  accedere  al  regime
premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti  positivi
rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e determinano un corrispondente maggior volume  di  affari
rilevante  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.   Ai   fini
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   salva   prova    contraria,
all'ammontare  degli  ulteriori  componenti  positivi   di   cui   ai
precedenti  periodi  si  applica,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9  non  comporta
l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle relative imposte sia effettuato  entro  il  termine  e  con  le
modalita' previsti per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. In  relazione  ai  diversi  livelli  di  affidabilita'  fiscale
conseguenti all'applicazione  degli  indici,  determinati  anche  per
effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di  cui  al
comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: 
  a) l'esonero dall'apposizione  del  visto  di  conformita'  per  la
compensazione di crediti per un importo non superiore a  50.000  euro
annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un  importo
non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte  dirette
e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla
prestazione della garanzia per i  rimborsi  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; 
  c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina  delle  societa'
non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, anche ai fini di quanto previsto al secondo  periodo  del  comma
36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati   sulle   presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione  in  funzione
del  livello  di  affidabilita',  dei  termini   di   decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
con riferimento al  reddito  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo,  e
dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  f)  l'esclusione  della  determinazione   sintetica   del   reddito
complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a  condizione  che  il  reddito
complessivo  accertabile  non  ecceda  di  due   terzi   il   reddito
dichiarato. 
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento
alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la  graduazione  dei
benefici premiali indicati al comma  11;  i  termini  di  accesso  ai
benefici possono essere  differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
attivita' svolto dal contribuente. 
  13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato  dai  benefici
premiali di cui al comma 11, in caso  di  violazioni  che  comportano
l'obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo  331  del  codice  di
procedura penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
  14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia  di  finanza,
nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi  del
rischio  di  evasione  fiscale,  tengono   conto   del   livello   di
affidabilita' fiscale dei  contribuenti  derivante  dall'applicazione
degli  indici  nonche'  delle  informazioni  presenti   nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,  n.  146,
dopo le parole: "studi di settore," sono inserite le seguenti: "degli
indici sintetici di  affidabilita'  fiscale".  La  societa'  indicata
nell'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le   attivita'   di   analisi   per   contrastare   la    sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura  contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione  e  a  individuare  le
relative aree territoriali e settoriali di  intervento.  Al  fine  di
consentire lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  precedente
periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre  finalita'  e  per
conto di altre amministrazioni, la  stessa  societa'  puo'  stipulare
specifiche  convenzioni  con  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi  ad  oggetto
anche  lo  scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,  dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre
attivita', sono stipulate esclusivamente per le  finalita'  stabilite
dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le  convenzioni
che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per
il contrasto della sottrazione di basi imponibili,  anche  di  natura
contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree  di  competenza,
con le agenzie fiscali, con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo  della
guardia di finanza. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono  essere
cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in conformita' ai principi disposti dal testo unico  di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini  della  costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici,  o  di
comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
entrate,  prima  della  contestazione  della  violazione,   mette   a
disposizione del contribuente, con le modalita' di  cui  all'articolo
1, commi da 634 a 636, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  le
informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire  la
comunicazione dei dati  o  a  correggere  spontaneamente  gli  errori
commessi. Del comportamento del contribuente  si  tiene  conto  nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei
casi di omissione della comunicazione di cui al primo  periodo,  puo'
altresi'  procedere,  previo  contraddittorio,  all'accertamento  dei
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
dell'imposta sul  valore  aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del
secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo. 
  18.   Le   disposizioni   normative   e   regolamentari    relative
all'elaborazione   e   all'applicazione   dei   parametri    previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e degli studi  di  settore  previsti  dagli  articoli  62-bis  e
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  cessano  di
produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli  stessi,
con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli  indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le  norme
che, per fini diversi  dall'attivita'  di  controllo,  rinviano  alle
disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti  previsti  per
l'applicazione degli studi di settore  si  intendono  riferite  anche
agli indici. Per le attivita' di  controllo,  di  accertamento  e  di
irrogazione  delle  sanzioni  effettuate  in  relazione  ai   periodi
d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  19. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Art. 9-ter. - (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione
finanziaria). - 1. All'articolo 4-bis  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31  dicembre  2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"; 
  b) al comma 2, primo periodo, le parole: "30 settembre  2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018". 
  Art. 9-quater. - (Compensazione di somme iscritte a ruolo). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis,  del  decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano  anche  nell'anno  2017  con  le
modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis e' adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  All'articolo 10: 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. All'articolo 17-bis del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del  Consiglio,  del  26  maggio
2014"». 
  All'articolo 11: 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ciascun ente  territoriale  puo'  stabilire,  entro  il  31
agosto 2017, con le forme previste  dalla  legislazione  vigente  per
l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di  cui
al presente articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione
tributaria in cui e' parte il medesimo ente»; 
  al comma 3, le parole: «con costituzione in giudizio in primo grado
del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte
entro la data di entrata in vigore del presente decreto»; 
  al comma 12 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali
modalita' di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni
dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie  relative
all'IRAP e  all'addizionale  regionale  all'IRPEF,  in  coerenza  con
quanto previsto dall'articolo 9  del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68». 
  Nel titolo I, capo II, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art.  11-bis.  -  (Disposizioni   in   materia   di   magistratura
contabile). -1. Al fine di garantire  la  piena  funzionalita'  della
magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, la Corte dei conti e'  autorizzata,
in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste  dalla  legislazione
vigente e nei limiti della dotazione organica, ad  avviare  procedure
concorsuali per l'assunzione  di  nuovi  magistrati  fino  al  numero
massimo di venticinque unita'. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65  milioni  di  euro
per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019, si  provvede,  quanto  a  1,65  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2017-2019,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  Art. 11-ter. - (Mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali). - 1. Il terzo e il quarto periodo
del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018,  il
Ministro della giustizia  riferisce  annualmente  alle  Camere  sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti  dall'applicazione  delle
disposizioni del presente comma"». 
  All'articolo 12: 
  al  comma  1,  le  parole:  «507  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in 507  milioni»  e  le  parole:  «e  672  milioni»  dalle
seguenti: «e in 672 milioni»; 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di assicurare lo  sviluppo  delle  universita'  del
Mezzogiorno  e  per  consentire  la   realizzazione   di   interventi
fondamentali per garantire la qualita' della  vita  e  la  formazione
degli studenti, le risorse, stanziate ai  sensi  della  deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del  ciclo  di  programmazione
del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2007-2013  per  il  Piano
nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre
2016  non  sono  state  assunte  dalle  amministrazioni  beneficiarie
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede  di  riprogrammazione
da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali,  oltre  che  alle
scuole superiori, alle universita' alle quali le risorse stesse erano
state inizialmente destinate, in modo da garantire  il  rispetto  dei
saldi di finanza  pubblica,  a  fronte  di  specifici  impegni  delle
universita' stesse a compiere, per le parti  di  propria  competenza,
gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti». 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis. - (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese
alberghiere). - 1. Il secondo periodo del comma  7  dell'articolo  10
del  decreto-legge  31  maggio   2014,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito  dal
seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma  1  in  favore  delle
imprese  alberghiere  indicate  al  medesimo  comma  e'  riconosciuto
altresi' per le  spese  relative  a  ulteriori  interventi,  comprese
quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo,  a  condizione
che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee
all'esercizio di impresa i  beni  oggetto  degli  investimenti  prima
dell'ottavo periodo d'imposta successivo"». 
  All'articolo 13: 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di ridurre gli impatti  delle  riduzioni  di  spesa
previste  a  legislazione   vigente   sulle   istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica,  gli  stanziamenti  del
programma "Istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica" del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro  annui  a  decorrere
dal 2017. 
  1-ter. Per  fare  fronte  all'onere  di  cui  al  comma  1-bis,  la
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017». 
  Nel titolo  I,  capo  III,  dopo  l'articolo  13  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 90). - 1. All'articolo 7, comma 2,  secondo  periodo,
del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  90,  le  parole:  "sono
effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  effettuate  entro
ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
  Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di  controllo  della  spesa
per  la  gestione  dell'accoglienza).  -  1.   All'articolo   2   del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451,  convertito  dalla  legge  29
dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Con le medesime  modalita'  previste  dal  comma  3,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono individuati gli  obblighi  per  la  certificazione
delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo  da
parte  dei  soggetti  aggiudicatari,  attraverso  la  rendicontazione
puntuale  della   spesa   effettivamente   sostenuta,   mediante   la
presentazione di fatture quietanzate". 
  Art. 13-quater. - (Sospensione  del  conio  di  monete  da  1  e  2
centesimi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il  conio
da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore  unitario
pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  e'  destinato  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1,  quando  un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e'  effettuato  integralmente  in  contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso  o  per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. 
  3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici  o  di
pubblici servizi,  compresi  i  loro  concessionari,  rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita'  di  ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito. 
  4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche  in
euro destinate  alla  circolazione  di  valore  unitario  pari  a  un
centesimo e a  due  centesimi  di  euro  secondo  le  norme  ad  esse
applicabili. 
  5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di  cui  all'articolo
2,  comma  198,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   svolge
un'apposita verifica sull'impatto  delle  disposizioni  del  presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori  finali  e  riferisce  su  base
semestrale le dinamiche e le  eventuali  anomalie  dei  prezzi  dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni  al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario,  alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato e di proposte normative. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese  dalla  data  della  loro  entrata  in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018». 
  All'articolo 14: 
  al comma 1: 
  prima della lettera a) sono inserite le seguenti: 
  «0a) al comma 448, le  parole:  "A  decorrere  dall'anno  2017,  la
dotazione" sono sostituite dalle seguenti: "La dotazione" e  dopo  le
parole: "e' stabilita in  euro  6.197.184.364,87"  sono  inserite  le
seguenti: "per l'anno 2017 e in  euro  6.208.184.364,87  a  decorrere
dall'anno 2018"; 
  0b) al comma 449: 
  1) alla lettera b), le parole: "nell'importo massimo di 80  milioni
di euro"  sono  sostituite  seguenti:  "nell'importo  massimo  di  66
milioni di euro"; 
  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  "d-bis) per gli anni  dal  2018  al  2021,  ripartito,  nel  limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra  i  comuni  che  presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di cui  al  comma  450,
una variazione negativa della dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite  massimo  della
variazione stessa, e, a decorrere dall'anno  2022,  destinato,  nella
misura di 25 milioni di euro  annui,  ad  incremento  del  contributo
straordinario  ai  comuni  che  danno  luogo  alla  fusione,  di  cui
all'articolo   15,   comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  o  alla  fusione  per  incorporazione  di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56"»; 
  alla lettera b), dopo le parole: «nel limite di 11 milioni di euro»
sono inserite le  seguenti:  «,  che  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato  nell'anno  2017  per  essere  riassegnati,  nel
medesimo esercizio, al Fondo di solidarieta' comunale»; 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla  lettera
0a) del comma 1,  pari  a  11  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208. 
  1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano  applicazione
con riferimento al Fondo di solidarieta' comunale relativo agli  anni
2018 e successivi». 
  Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 14-bis. - (Acquisto di immobili pubblici) - 1. Al comma 1-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il  primo
periodo e' inserito il seguente: "Le disposizioni  di  cui  al  primo
periodo  non  si  applicano  agli  enti  locali  che  procedano  alle
operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate  con
apposita   delibera   del   Comitato   interministeriale    per    la
programmazione economica o cofinanziate  dall'Unione  europea  ovvero
dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili
stessi". 
  Art. 14-ter. - (Norme in materia di sanzioni per  mancato  rispetto
dei vincoli del patto di stabilita' interno per  l'anno  2012)  -  1.
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  dopo  il  comma
462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente  decreto,
e' inserito il seguente: 
  "462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge
12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai  sensi  dei  commi
28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora
gia' applicata ne vengono  meno  gli  effetti,  nei  confronti  delle
province delle regioni a statuto ordinario per  le  quali  le  stesse
violazioni sono state accertate  successivamente  alla  data  del  31
dicembre 2014"». 
  All'articolo 16: 
  al comma 1, dopo  le  parole:  «e  l'ulteriore  incremento  di  900
milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto  finanziario
entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma
418 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro. 
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni  di  euro
per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
contributo  per  il  medesimo  anno  2017,  di  cui   al   comma   24
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
  All'articolo 18, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  Per  gli  anni  2017  e  2018  le  province  e  le  citta'
metropolitane,  in  deroga   alla   legislazione   vigente,   possono
utilizzare le quote  previste  dall'articolo  142,  comma  12-ter,  e
dall'articolo 208, comma 4,  del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per  il  finanziamento
degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale. 
  3-ter. Per l'anno  2017,  il  termine  di  venti  giorni,  previsto
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio
comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini  di  legge
il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016,  e'  stabilito  in
cinquanta giorni. 
  3-quater. Il conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale  previsti
dall'articolo 227 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  relativi  all'esercizio  2016,  possono  essere
approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di
tali  termini  comporta  l'applicazione  della   procedura   di   cui
all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni
ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160». 
  All'articolo 19, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Termine
per l'invio delle certificazioni relative  agli  obiettivi  di  saldo
finanziario da parte degli enti locali in dissesto». 
  All'articolo 20: 
  al comma 1: 
  al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 80  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2019»; 
  al secondo periodo, le parole: «15  maggio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora  l'intesa  non
sia raggiunta entro venti giorni dalla data  della  prima  iscrizione
della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per
gli anni 2017 e successivi all'ordine  del  giorno  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   il   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui al periodo precedente puo' essere  comunque  adottato
ripartendo il contributo in proporzione  agli  importi  indicati  per
ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Alle  citta'  metropolitane  delle   regioni   a   statuto
ordinario,  per  l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  di   cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2017 e 2018. Le risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono  ripartite
secondo criteri e importi da  definire,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  con   decreto   del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30  giugno  2017,  tenendo  anche
conto dell'esigenza di garantire  il  mantenimento  della  situazione
finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro  venti
giorni dalla data della prima iscrizione della  proposta  di  riparto
del contributo di cui al presente comma per  gli  anni  2017  e  2018
all'ordine del giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, il decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al  secondo  periodo,
puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione
agli importi indicati per ciascuna citta' metropolitana nella tabella
3 allegata al presente decreto»; 
  al comma 2: 
  al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e
a  80  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019»; 
  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al restante  onere,
pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100  milioni  di  euro
per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»; 
  al comma 3, le parole: «100 milioni di  euro»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro»; 
  al comma 4, le parole:  «15  maggio  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2017» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del  contributo
di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie  locali,  il  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  di  cui  al
periodo  precedente  puo'  essere  comunque  adottato  ripartendo  il
contributo in proporzione agli importi  risultanti  dal  decreto  del
Capo del Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  del
Ministero dell'interno 17 ottobre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 21: 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. All'articolo 1, comma  450,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "delle spese di personale sostenute
dai singoli enti nell'anno" sono sostituite  dalle  seguenti:  "della
media  della  spesa  di  personale  sostenuta  da  ciascun  ente  nel
triennio". 
  2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile  2014,  n.
56, e' sostituito dal seguente: 
  "132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere  tributi
e  tariffe  differenziati  per  ciascuno  dei  territori  degli  enti
preesistenti alla fusione non oltre il quinto  esercizio  finanziario
del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in  cui
l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e'  sospesa
in virtu' di previsione legislativa"»; 
  la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Disposizioni  in  favore
delle fusioni di comuni». 
  Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 21-bis. - (Semplificazioni). - 1. Per l'anno 2017, ai  comuni
e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto  2016
entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato  nell'anno  precedente
il saldo tra entrate finali e spese  finali  di  cui  all'articolo  9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni
e i vincoli di cui: 
  a) all'articolo 6, commi 7, 8,  fatta  eccezione  delle  spese  per
mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
  2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma  1  si
applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative  che
hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di  riferimento
entro il 31 dicembre dell'anno  precedente  e  che  hanno  rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e  spese  finali  di
cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  Art. 21-ter. - (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni
della banca  dati  SIOPE).  -  1.  Agli  enti  che  partecipano  alla
sperimentazione  degli   adempimenti   previsti   dal   comma   8-bis
dell'articolo 14 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  introdotto
dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'
attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per  l'anno
2017, da ripartire con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari  ad  1  milione  di  euro  per
l'anno 2017, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
  All'articolo 22: 
  al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Fermi restando
l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del  presente
articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1,
comma 557-quater, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  le
regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il  personale
inferiore al 12 per cento del titolo primo  delle  entrate  correnti,
considerate  al  netto  di  quelle  a  destinazione   vincolata,   la
percentuale stabilita al primo periodo e'  innalzata,  per  gli  anni
2017 e 2018, al 75 per cento"»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. All'articolo 1, comma 228,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  le  parole:  "nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni  2017
e 2018. Per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.000  e  3.000
abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore  al  24  per  cento  della  media  delle  entrate  correnti
registrate nei conti consuntivi  dell'ultimo  triennio,  la  predetta
percentuale e' innalzata al 100 per cento"»; 
  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. A decorrere dal 2017, le spese  del  personale  di  polizia
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento  di
servizi  di  cui  all'articolo  168  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e  di  polizia  stradale
necessari allo svolgimento di attivita'  e  iniziative  di  carattere
privato  che  incidono  sulla  sicurezza   e   la   fluidita'   della
circolazione nel  territorio  dell'ente,  sono  poste  interamente  a
carico del soggetto privato organizzatore o promotore  dell'evento  e
le ore di servizio aggiuntivo effettuate  dal  personale  di  polizia
locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai  fini
del calcolo degli straordinari  del  personale  stesso.  In  sede  di
contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in  coerenza
con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:  "Fino  al  31
dicembre 2019, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione
al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle  attivita'
di cui al periodo precedente, nel limite massimo  complessivo  di  30
ore pro  capite  mensili,  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente   rese,   oltre   i   limiti   previsti
dall'articolo 14 del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n.
95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita l'instaurazione  di  un
rapporto  di  lavoro  dirigenziale  a  tempo  determinato  ai   sensi
dell'articolo 110, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle  percentuali
ivi previste"; 
  b) al terzo periodo, le parole: "di 500.000 euro annui per gli anni
dal 2016 al 2019" sono sostituite dalle seguenti:  "di  500.000  euro
per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2017
al 2019". 
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018  e
2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  al comma 4, la parola: «infine» e' sostituita dalle  seguenti:  «in
fine,» e le parole da: «e' rivestita la  carica  elettiva.  In  caso»
fino a: «e' rivestita  la  carica  elettiva»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'interessato al  conferimento  dell'incarico  riveste  la
carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui  al  primo
periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista
e' titolare di  carica  elettiva  o  da  enti  pubblici  a  carattere
associativo, consortile o convenzionale, volontario  o  obbligatorio,
di cui faccia parte il comune stesso»; 
  al comma 5, la parola: «tecniche»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«tecniche e tecnico-finanziarie e contabili»; 
  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. All'articolo 32, comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I
comuni possono  cedere,  anche  parzialmente,  le  proprie  capacita'
assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". 
  5-ter. Al fine di consentire  un  utilizzo  piu'  razionale  e  una
maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse  umane  da  parte
degli enti locali coinvolti in processi associativi, le  disposizioni
di cui  all'articolo  30,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al  passaggio  di
personale tra l'unione e i comuni ad essa  aderenti,  nonche'  tra  i
comuni medesimi anche quando  il  passaggio  avviene  in  assenza  di
contestuale trasferimento di funzioni o servizi. 
  5-quater. Al fine di favorire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
promozione del territorio, dello sviluppo economico e  della  cultura
in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa  pubblica  di
cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, non si applicano alle  spese  per  la  realizzazione  di  mostre
effettuate da regioni ed enti locali o da  istituti  e  luoghi  della
cultura di loro appartenenza. 
  5-quinquies. Al  fine  di  assicurare  la  tutela  del  decoro  del
patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con
la regione, sentito il competente soprintendente  del  Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  puo'  adottare
deliberazioni volte a  regolare  l'accesso  e  la  circolazione,  nel
proprio  centro  storico,  di  veicoli  elettrici  e  di  velocipedi,
utilizzati a fini turistici, che abbiano piu'  di  due  ruote  o  che
comunque trasportino tre o piu' persone, incluso il conducente»; 
  al comma 6: 
  al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo  23  dicembre  2014,»  sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del
10 marzo 2015,» e le parole: «il buon andamento degli istituti»  sono
sostituite dalle seguenti: «il buon andamento dell'istituto  o  luogo
della cultura»; 
  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascun istituto  o
luogo della cultura di cui al primo periodo  provvede  all'attuazione
delle disposizioni del medesimo periodo con  le  risorse  disponibili
nel proprio bilancio, assicurando altresi' il rispetto degli obblighi
di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura»; 
  al comma 7, le parole: «comma  precedente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 6» e le parole: «nella legge» sono sostituite  dalle
seguenti: «dalla legge»; 
  dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione
pubblica internazionale ivi prevista non si  applicano  i  limiti  di
accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  7-ter.  Al  fine  di  rafforzare   le   attivita'   di   tutela   e
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  per   l'anno   2017   e'
autorizzata la spesa di:  3  milioni  di  euro  per  le  esigenze  di
funzionamento  delle  soprintendenze  archeologia,   belle   arti   e
paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo; 1,5 milioni di euro  per  incrementare  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1142,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo  di  far  fronte,  con  interventi
urgenti, al verificarsi di  emergenze  che  possano  pregiudicare  la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di  procedere  alla
realizzazione  di  progetti   di   gestione   di   modelli   museali,
archivistici  e  librari,  di  progetti  di  tutela  paesaggistica  e
archeologico-monumentale nonche' di progetti per la manutenzione,  il
restauro e la  valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici;
500.000 euro per le finalita'  previste  dall'articolo  5,  comma  1,
primo periodo, della legge 1°  dicembre  1997,  n.  420.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2017,  al  fine  di  garantire  l'invarianza   sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione
per  10  milioni  di  euro  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  7-quater. Al  fine  di  potenziare  il  funzionamento  dei  sistemi
bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito uno  specifico
Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno
2018, destinato alla promozione della lettura,  alla  tutela  e  alla
valorizzazione  del  patrimonio  librario,  alla  riorganizzazione  e
all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo  e'
ripartito annualmente secondo le  modalita'  stabilite  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Agli oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno
2018,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  7-quinquies. Al fine di accelerare le  attivita'  di  ricostruzione
nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016 e di rafforzare le  interazioni  con  le  amministrazioni
locali interessate, nonche' di  potenziare  le  azioni  di  tutela  e
valorizzazione del patrimonio culturale della nazione,  la  dotazione
organica del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo  e'  incrementata  di  un'unita'  dirigenziale   di   livello
generale. Conseguentemente, all'articolo 54,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  la  parola:  "ventiquattro"  e'
sostituita dalla seguente: "venticinque". Entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e' modificato, con le medesime modalita' di cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000
euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  al comma 8: 
  al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite
dalle seguenti: «della sua fondazione» e le  parole:  «2  milioni  di
euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»; 
  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al  relativo  onere
si provvede, quanto a 2 milioni di euro  per  l'anno  2017,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della  legge  12
novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto  a
2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di  euro  per  l'anno
2018, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione  e  il  rafforzamento
degli interventi attuativi  del  piano  strategico  di  sviluppo  del
percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di
cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione  del  Real
Sito di Carditello, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo alle spese di gestione  e  di
funzionamento della Fondazione Real  Sito  di  Carditello.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma,  pari  a  300.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  8-ter. Al fine di sviluppare le  attivita'  culturali  promosse  in
favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e  in  Dalmazia,
all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2: 
  1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
nonche' restauro di monumenti relativi alle medesime vicende"; 
  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  "d-bis) erogazione di borse di studio"; 
  b) al comma  4,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "attivita'
culturali" sono inserite le seguenti: ",  l'universita'  popolare  di
Trieste"  e  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il   seguente:
"L'universita' popolare di Trieste svolge le  attivita'  di  supporto
amministrativo e gestionale, anche sulla  base  di  atti  integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente  legge,  gia'  in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 
  8-quater. Le convenzioni di cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  integrate  al
fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter. 
  8-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter,  alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 2: 
  1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia"  sono  inserite  le
seguenti: ", in Montenegro"; 
  2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "in  collaborazione"   sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad
un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,"  sono
soppresse; 
  b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti:
", in Montenegro"». 
  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  22-bis.   -   (Statizzazione   e   razionalizzazione   delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  non
statali). - 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte  degli  istituti
superiori musicali non statali e le accademie non  statali  di  belle
arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al  comma  2
del  presente  articolo,  sono  oggetto  di  graduali   processi   di
statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere
a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.  Gli  enti
locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli  spazi  e  degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse  alla
statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto gia' vi  sono  tenuti,  previa
convenzione  da  stipulare  tra   ciascun   ente   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Nell'ambito  dei
processi  di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  criteri   per   la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti  massimi
del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al  precedente
periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale  statale,
e' adottato assumendo  quali  criteri  la  verifica  delle  modalita'
utilizzate per la selezione del predetto  personale,  prevedendo  ove
necessario  il  superamento  di  specifiche   procedure   concorsuali
pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti a  tempo  determinato,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi,  negli  ultimi  otto
anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo
e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca,   con   uno
stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di
euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  4.  Nelle  more  del   completamento   di   ciascun   processo   di
statizzazione e razionalizzazione, il fondo di  cui  al  comma  3  e'
utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario  degli  enti  di
cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli  oneri  recati  dal  presente  articolo  si
provvede: 
  a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13  luglio
2015, n. 107; 
  b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a  4  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a  11,8  milioni
di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere  sui  risparmi  di
spesa derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  6  del  presente
articolo. 
  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 295, le parole: "45 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "45 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020"; 
  b) al comma 298, dopo le parole: "finanziamenti  individuali"  sono
inserite le seguenti: "nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal  2019  il
numero dei finanziamenti individuali e'  determinato  in  proporzione
all'importo complessivamente disponibile di cui al comma  295,  fermo
restando l'importo individuale di 3.000 euro". 
  Art.  22-ter.  -  (Organici  di  fatto).  -  1.  Il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro  132.100.000
per l'anno 2018,  di  euro  131.600.000  per  l'anno  2019,  di  euro
133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021,  di
euro 140.500.000 per l'anno 2022,  di  euro  145.800.000  per  l'anno
2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di  euro  166.400.000  per
l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
  a)  quanto  a   euro   40.700.000   per   l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  1,  comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017; 
  b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per
l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per
l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022,  a  euro  60.497.407
per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407
per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107; 
  c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593  per
l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per
l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per
l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per
l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000  per
l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per
l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per
l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro  11.898.691  per
l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per
l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026,  in
termini di solo saldo netto da  finanziare,  mediante  corrispondente
riduzione   delle   somme   iscritte   nella   missione    "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica",
programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti
del monitoraggio  previsto  dall'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il  15  settembre  di  ciascun
anno, e sulla base delle  previsioni,  formulate  entro  la  medesima
data,  concernenti  il  numero  dei  posti  di  supplenza   a   tempo
determinato da attivare fino al  30  giugno,  la  legge  di  bilancio
determina la quota degli eventuali risparmi di  spesa  calcolati  con
riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti  di
supplenza fino  al  30  giugno,  fermo  restando  il  limite  di  cui
all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  da
portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui  alle
lettere b), c) e d) del comma  2  del  presente  articolo  in  misura
proporzionale alla  riduzione  ad  essi  apportata  con  le  medesime
lettere b), c) e d). Le maggiori  risorse  sono  accantonate  e  rese
indisponibili  per  essere  utilizzate  a  seguito   dell'esito   del
monitoraggio di cui al presente comma». 
  All'articolo 24: al comma 1: 
  al capoverso 534-bis, le parole: «legge 24 dicembre 2015,  n.  208»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le
parole: «n. 68 e nelle materie» sono sostituite dalle  seguenti:  «n.
68, nelle materie»; 
  al capoverso 534-ter, le parole: «da adottare, previa deliberazione
del Consiglio dei  ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,»; 
  al comma 2, alinea, le parole:  «dall'anno  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2018»; 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nelle  more  del  riordino  del  sistema  della  fiscalita'
locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2018", ovunque ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: "2019"; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 2, le parole: "Per gli anni  dal  2011  al  2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni  dal  2011  al  2018"  e  le
parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle  seguenti:
"A decorrere dall'anno 2019"; 
  2) al comma  3,  le  parole:  "A  decorrere  dall'anno  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019"; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma  1,  le  parole:  "A  decorrere  dall'anno  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019"; 
  2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2018"; 
  d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola:  "2018"  e'  sostituita
dalla seguente: "2019"». 
  All'articolo 25: 
  al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e  al
quinto periodo, dopo le parole: «di seguito riportata» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis.  In  aggiunta  a  quanto   previsto   dal   comma   140-ter
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli  interventi
in materia di edilizia scolastica  e'  autorizzata  la  spesa  di  15
milioni di euro per l'anno 2017 in  favore  delle  province  e  delle
citta' metropolitane. Al relativo onere, pari a 15  milioni  di  euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  487  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"secondo le modalita' individuate  e  pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale  della  medesima  Struttura.  Le  richieste  di   spazi
finanziari sono complete delle informazioni relative: 
  a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
  b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota  accantonata
del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell'anno precedente"; 
  b) al comma 488: 
  1) all'alinea, le parole: "attribuisce  a"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "individua per"; 
  2) alla lettera a), le parole: "nell'anno 2016 ai sensi del decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  aprile  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2017 ai sensi del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017"; 
  3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) interventi di nuova costruzione  di  edifici  scolastici  o  di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,  che  non
abbiano pubblicato il bando alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
  4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c)  interventi  di  edilizia  scolastica  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla  vigente  normativa,  completo  del  CUP  e  del  cronoprogramma
aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano  pubblicato  il
bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge"; 
  5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
  "c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o  di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli  enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP; 
  c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP"; 
  c) dopo il comma 488 e' inserito il seguente: 
  "488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni,  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  che  hanno  delegato  le  funzioni  riferite
all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai  sensi
dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi
trasferiti all'unione stessa per interventi  di  edilizia  scolastica
ricadenti nelle priorita' di cui al citato comma 488"; 
  d) il comma 489 e' sostituito dal seguente: 
  "489.  Gli  enti  locali  beneficiari  degli  spazi  finanziari   e
l'importo degli stessi sono individuati con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno.  Ferme  restando
le priorita' di cui al comma 488, qualora  le  richieste  complessive
risultino    superiori    agli    spazi    finanziari    disponibili,
l'individuazione dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto
all'avanzo  di  amministrazione.  Qualora  le  richieste  complessive
risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati
alle finalita' degli interventi previsti al comma 492.  Entro  il  15
febbraio di ogni anno la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso  nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia  scolastica  comunica
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun ente locale"; 
  e) al comma 492: 
  1) all'alinea, le  parole:  "15  febbraio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "20 febbraio"; 
  2) alla lettera 0a), le parole: ", per i quali gli enti  dispongono
di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa" sono soppresse; 
  3) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito  dal  seguente:  "2)
dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"; 
  4) la lettera b) e' abrogata; 
  f) al comma 493, le parole: "alle lettere a), b),  c)  e  d)"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle lettere 0a), a), c) e d)". 
  All'articolo 26, al comma 1, dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
  «a-bis) al comma 468, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  "d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole
variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione
vincolato degli  esercizi  precedenti,  e  lettera  g),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;"». 
  Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
  «Art. 26-bis. -  (Disposizione  concernente  l'impiego  dell'avanzo
destinato a investimenti degli enti locali per estinzione  anticipata
di prestiti). - 1. All'articolo 187, comma 2, lettera e),  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Nelle  operazioni   di
estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una
quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme  accantonate
per una quota pari al 100 per  cento  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita',  puo'  ricorrere  all'utilizzo  di  quote   dell'avanzo
destinato a investimenti solo a condizione che garantisca,  comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi"». 
  All'articolo 27: al comma 1: 
  al capoverso 534-quater, dopo le parole:  «decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  26  luglio  2013,»  sono  inserite  le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  21  agosto
2013,»; 
  al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013» sono inserite le seguenti:
«, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»; 
  al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Le risorse» e' inserita
la seguente: «erogate»; 
  al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,» e  le  parole:  «,
l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'applicazione»; 
  dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. I costi standard determinati in  applicazione  del  decreto
del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   di   cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli
indicatori programmatori ivi definiti con criteri  di  efficienza  ed
economicita' sono utilizzati dagli enti che  affidano  i  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale come  elemento  di  riferimento
per  la  quantificazione  delle  compensazioni   economiche   e   dei
corrispettivi  da  porre  a  base  d'asta,   determinati   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  e
delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico,  con  le
eventuali integrazioni  che  tengano  conto  della  specificita'  del
servizio  e  degli  obiettivi  degli  enti  locali  in   termini   di
programmazione  dei  servizi  e  di  promozione  dell'efficienza  del
settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  la  soglia  minima  del  rapporto  di  cui  al
precedente periodo puo' essere rideterminata  per  tenere  conto  del
livello della domanda di trasporto e delle  condizioni  economiche  e
sociali"; 
  b) il comma 6 e' abrogato. 
  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1°
gennaio 2018. 
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
di copertura dei costi con i ricavi da traffico,  le  regioni  e  gli
enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle  tariffe
anche   tenendo   conto    del    principio    di    semplificazione,
dell'applicazione   dell'indicatore   della   situazione    economica
equivalente, dei livelli  di  servizio  e  della  media  dei  livelli
tariffari europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
ordinari,  dell'integrazione  tariffaria  tra  diverse  modalita'   e
gestori. Le disposizioni  del  precedente  periodo  si  applicano  ai
contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione
dei provvedimenti tariffari; si applicano  inoltre  ai  contratti  di
servizio in essere  alla  medesima  data  solo  in  caso  di  aumenti
maggiori del  doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al
70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico  conseguente
alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non
sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli  tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure  adottate  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera
b), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  8-sexies. Il gestore del servizio  a  domanda  individuale,  i  cui
proventi tariffari non coprano integralmente  i  costi  di  gestione,
deve indicare nella carta dei servizi e  nel  proprio  sito  internet
istituzionale la quota parte, espressa in  termini  percentuali,  del
costo totale di  erogazione  del  servizio  a  carico  della  finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
  8-septies. Per la copertura dei debiti  del  sistema  di  trasporto
regionale  e'  attribuito   alla   regione   Umbria   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di  euro,  di
cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa'  Busitalia  -
Sita Nord Srl e sue controllate. 
  8-octies. Agli oneri derivanti  dal  comma  8-septies,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione  2014-2020.  I  predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione  dalla  quota
ancora da assegnare alla  medesima  regione  Umbria  a  valere  sulle
risorse della citata programmazione 2014-2020»; 
  al comma 10, le parole: «dopo le parole,  "trasporto  di  persone"»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dopo  le  parole:  "trasporto  di
persone,"»; 
  dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
  «11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31  dicembre  2017
non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti  al
trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie  M2
o  M3,  alimentati  a   benzina   o   gasolio   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 0 o  Euro  1,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di  cui  al  primo
periodo per  particolari  caratteristiche  di  veicoli  di  carattere
storico o destinati a usi specifici. 
  11-ter. I contratti di servizio di cui al comma  11-bis  prevedono,
altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e  locale
debbano essere dotati di sistemi elettronici  per  il  conteggio  dei
passeggeri o di altre  tecnologie  utili  per  la  rilevazione  della
domanda,    ai    fini    della    determinazione    delle    matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale  siano  dotate  di
sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del  servizio.  I
contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di  cui  al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente
comma, determinati secondo i criteri utilizzati  per  la  definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84,  della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  assicurando  la  copertura  delle  quote  di
ammortamento degli investimenti. 
  11-quater. I comuni, in sede di definizione dei  piani  urbani  del
traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione  nazionale  sui  sistemi  di  trasporto  intelligenti   (ITS),
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede  ad  utilizzare  per
investimenti in nuove tecnologie per il  trasporto  specifiche  quote
delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 
  11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico regionale  e  locale  prevedono,  a  carico  delle
imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo  del  materiale
rotabile  e  degli  impianti,  con  esclusione   delle   manutenzioni
straordinarie degli impianti e  delle  infrastrutture  di  proprieta'
pubblica  e  secondo  gli  standard  qualitativi  e  di   innovazione
tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove  non
ricorrano alla locazione senza conducente. I  medesimi  contratti  di
servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle  aziende
contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto
del materiale rotabile acquisito  con  fondi  pubblici,  dimostri  un
impiego di risorse per il rinnovo del  materiale  rotabile,  mediante
nuovi acquisti, locazioni a lungo  termine  o  leasing,  nonche'  per
investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per  cento  del
corrispettivo  contrattuale.  I  medesimi   contratti   di   servizio
prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
di  trasporto  pubblico   locale   e   regionale,   di   sistemi   di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi  immatricolati.  Nel
rispetto dei principi di cui al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i  contratti
di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal  presente  comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi
standard di cui all'articolo 1, comma 84,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, assicurando la copertura delle  quote  di  ammortamento
degli investimenti»; 
  il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: '31 dicembre 2017' sono  sostituite  dalle  seguenti:
'31 gennaio 2018'. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di  competenza  statale  si  adeguano  alle
previsioni del presente comma  entro  il  30  ottobre  2017,  dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  Il
Ministero  effettua  le  verifiche   entro   novanta   giorni   dalla
comunicazione anzidetta e, in caso di mancato  adeguamento,  dichiara
la decadenza delle autorizzazioni"»; 
  dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
  «12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3  dell'articolo  3
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai
seguenti:  "Nell'ambito  dei  servizi  di  linea  interregionali   di
competenza statale, per riunione di imprese,  ai  fini  del  presente
comma, si intende il  raggruppamento  verticale  o  orizzontale;  per
raggruppamento verticale si intende un  raggruppamento  di  operatori
economici  il  cui  mandatario  esegue  le  attivita'  principali  di
trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle  indicate  come
secondarie;   per   raggruppamento   orizzontale   si   intende    un
raggruppamento in cui gli operatori economici  eseguono  il  medesimo
tipo  di  prestazione.  Gli  accertamenti  sulla  sussistenza   delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del  comma
2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle  aree  di  fermata,
sono validi fino a quando non sia  accertato  il  venire  meno  delle
condizioni di sicurezza". 
  12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo  periodo,  la  parola:  "ovvero"  e'  sostituita  dalla
seguente: "anche" e dopo le parole: "alla riqualificazione elettrica"
sono  inserite  le  seguenti:  "e  al  miglioramento  dell'efficienza
energetica"; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole:  "Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate  modalita'"  e'
inserita la seguente: ", anche". 
  12-quater.  Le  funzioni   di   regolazione,   di   indirizzo,   di
organizzazione e di controllo e quelle di  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e  si  esercitano
separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di  altra
stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento
dei servizi di trasporto  pubblico  regionale  e  locale  qualora  il
gestore uscente dei  medesimi  servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia  affidatario
diretto o in house del predetto ente. 
  12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge  24
maggio 1952, n. 628, e la legge 22  settembre  1960,  n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
  "4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi  da  7  a  9,  della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti  a
titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e  tassa  connessa  al
trasferimento medesimo, alle societa' costituite  dalle  ex  gestioni
governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del  presente
decreto,  se   a   totale   partecipazione   della   stessa   regione
conferente"». 
  All'articolo 29: 
  al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 7 marzo 2008,» sono inserite le  seguenti:  «pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»; 
  al comma 2: 
  al primo periodo, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2018» e la parola: «recare»  e'  sostituita
dalla seguente: «indicare»; 
  al terzo periodo,  le  parole:  «di  AIFA»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Agenzia italiana del farmaco». 
  All'articolo 30: 
  al comma 1, capoverso 402-bis, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «per un periodo massimo di  diciotto  mesi.  Le  risorse  dei
Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per  le  finalita'  ivi
indicate confluiscono nella quota  di  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma
392». 
  Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis. - (Disposizioni in materia di livelli  essenziali  di
assistenza).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  che,   nell'erogazione
dell'assistenza  protesica  ai  disabili,  i  dispositivi   protesici
indicati negli elenchi  2A  e  2B  dell'allegato  5  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18
marzo 2017, e identificati dai codici di cui  all'allegato  1-bis  al
presente decreto, siano  individuati  e  allestiti  ad  personam  per
soddisfare le specifiche esigenze  degli  assistiti  con  disabilita'
grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica
che prevedano l'intervento  di  un  tecnico  abilitato  che  provveda
all'individuazione  e  alla  personalizzazione   degli   ausili   con
l'introduzione delle modifiche necessarie. 
  2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e la promozione  dell'appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1,  comma  556,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni  dei
disabili,  che  le  procedure  pubbliche  di  acquisto  non   abbiano
consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1  del  presente
articolo, propone al Ministro della  salute  il  trasferimento  degli
ausili di cui al medesimo comma  nell'elenco  1  dell'allegato  5  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017, e  la  fissazione  delle  relative  tariffe,  a
condizione che cio' non determini  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica». 
  All'articolo 31: 
  al comma 1, le parole: «le somme ammesse a finanziamento  nel  2017
per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma
sottoscritti nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «le somme  per
interventi di edilizia sanitaria compresi  in  accordi  di  programma
sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017». 
  All'articolo 33: 
  al comma 1, capoverso 495-bis: 
  al terzo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  alla  tabella»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella»; 
  al quinto periodo, lettera b),  le  parole:  «devono  essere»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono». 
  Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
  «Art. 33-bis. - (Modifica della disciplina per le cessioni di  beni
mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa).  -  1.
All'articolo 311 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  "b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  di
programmi  di  recupero  economico-sociale  di  aree  del  territorio
nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27,  commi
8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"; 
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle  cessioni  di
cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del  Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico"». 
  All'articolo 34: 
  al comma 1,  dopo  le  parole:  «e  in  quelli  antecedenti"»  sono
aggiunte le seguenti: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Conseguentemente, la regione  e'  autorizzata  ad  assumere  impegni
sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi  quelli
derivanti  dalle  economie  sull'esercizio  2016,  entro  i   termini
previsti per l'approvazione da  parte  del  Consiglio  regionale  del
rendiconto 2016"». 
  Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis. - (Programma operativo  straordinario  della  regione
Molise). - 1. In considerazione della  necessita'  di  assicurare  la
prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave  situazione
economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre
la gestione  nell'ambito  dell'ordinata  programmazione  sanitaria  e
finanziaria, anche al fine  di  adeguare  i  tempi  di  pagamento  al
rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, tenuto  anche  conto  del  contributo  di  solidarieta'
interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle  regioni  e  delle
province autonome, di cui al verbale della  seduta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di
30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017: 
  a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario della regione Molise da' esecuzione al  programma
operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  3  agosto
2016 (rep. atti n. 155/CSR)  e  recepito  con  decreto  del  medesimo
commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il  presente
decreto e' approvato, ferma restando la validita' degli  atti  e  dei
provvedimenti adottati  e  fatti  salvi  gli  effetti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione; 
  b)  il  medesimo  commissario   ad   acta,   altresi',   adotta   i
provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario
2015-2018, in modo da garantire che le azioni di  riorganizzazione  e
risanamento del servizio sanitario regionale  ivi  programmate  siano
coerenti, nel rispetto  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza: 
  1) con l'obiettivo  del  raggiungimento  dell'equilibrio  economico
stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto  conto  del  livello
del finanziamento del servizio sanitario definito dalla  legislazione
vigente; 
  2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla
legislazione vigente». 
  All'articolo 35: 
  all'alinea, le parole: «Al  decreto-legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1. Al decreto-legge»; 
  e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis)  all'articolo  2-bis,  comma  1,  dopo  le  parole:  "conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore", ovunque ricorrono,  sono
inserite le seguenti: "ovvero sui  conti  correnti  postali  ad  esso
intestati"». 
  All'articolo 36: 
  al  comma  1,  capoverso  1-ter,  primo  periodo,  le  parole:  «si
completa» sono sostituite dalle seguenti: «si completano»; 
  al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: «"1.  In  deroga»
sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 2-bis. - (Norme relative  alla
disciplina del dissesto degli enti locali). - 1. In deroga»; al comma
2, le parole: «sentiti i creditori» sono sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti  i  creditori"»;  al  comma  3,  le   parole:   «stabilmente
riequilibrato."»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «stabilmente
riequilibrato»; 
  prima del comma 4 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Sono fatti  salvi  gli  atti  compiuti  e  i  provvedimenti
adottati prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto
ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, nel testo vigente prima della medesima data»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Dopo il  comma  714-bis  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come  modificato  dal  presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
  "714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno  ancora
conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare  il  piano
stesso, ferma restando la sua durata  originaria,  per  tenere  conto
degli   interventi   di   carattere   finanziario    nel    frattempo
intervenuti"». 
  All'articolo 37: 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 1, comma  449,  lettera  c),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole:  "il  30  settembre  dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento."  sono  inseriti  i  seguenti
periodi: "Ai fini della determinazione della predetta  differenza  la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,
comma  29,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  propone   la
metodologia per la neutralizzazione della componente  rifiuti,  anche
attraverso l'esclusione della predetta componente  dai  fabbisogni  e
dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia  e'  recepita  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo"»; 
  la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 1,
commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
  All'articolo 40: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge  28
dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle  province
e delle citta' metropolitane delle  regioni  a  statuto  ordinario  e
delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il  saldo
non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016»; 
  il comma 2 e' soppresso; 
  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Eliminazione  delle
sanzioni per le province e le citta' metropolitane». 
  Nel titolo II, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  40-bis.  -  (Interventi  per  l'integrazione  dei  cittadini
stranieri). - 1. Al fine  di  prevenire  situazioni  di  marginalita'
sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle
regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili  a
legislazione vigente sui propri bilanci, puo'  realizzare  interventi
di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche
e a superare criticita' igienico-sanitarie determinate dall'insorgere
di insediamenti spontanei  di  stranieri  regolarmente  presenti  nel
territorio  nazionale,  anche  in  relazione  allo   svolgimento   di
attivita' lavorativa stagionale». 
  All'articolo 41: 
  al comma 2,  la  parola:  «491,5»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«461,5», la parola: «717,3» e' sostituita dalla seguente:  «687,3»  e
la parola: «699,7» e' sostituita dalla seguente: «669,7»; 
  al comma 3, lettera b): 
  all'alinea, le parole: «dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3519  del   28.04.2006   "Criteri   generali   per
l'individuazione  delle  zone  sismiche  e  per   la   formazione   e
l'aggiornamento  degli  elenchi  delle   medesime   zone",   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell' 11 maggio 2006»; 
  al numero 1), le parole: «di  adeguamento,  il  Dipartimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «di adeguamento. Il Dipartimento»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino  a
5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017  al  2019,  puo'
essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale  di
geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza  sismica  e
vulcanica sul territorio nazionale». 
  Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
  «Art. 41-bis. - (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva
nelle  zone  a  rischio  sismico).  -1.  Al  fine  di  favorire   gli
investimenti, per il triennio 2017-2019, sono  assegnati  ai  comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al  comma
2, nelle zone  a  rischio  sismico  1  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  108  dell'  11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017,  di
15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
2019. 
  2. I comuni comunicano le  richieste  di  contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta deve contenere  le  informazioni  riferite  alla  tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). 
  3. L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il  30  settembre
per ciascuno degli anni  2018  e  2019,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
  a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione  inferiore  a
3.000 abitanti; 
  b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore  a
3.000 abitanti; 
  c)  progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici  a
seguito di verifica di vulnerabilita'; 
  d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad  interventi
di  miglioramento  e  di  adeguamento  antisismico   degli   immobili
pubblici; 
  e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi
di  miglioramento  e  di  adeguamento  antisismico   degli   immobili
pubblici. 
  4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b),  c),  d)
ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del  fondo  di
cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al  risultato
di amministrazione  risultante  dal  rendiconto  della  gestione  del
medesimo esercizio. 
  5.  Le  informazioni  sul  fondo  di  cassa  e  sul  risultato   di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle  amministrazioni  pubbliche.  Non
sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che,
alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora
trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto  della  gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai
sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229,  le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte
dall'ultimo certificato di conto consuntivo  trasmesso  al  Ministero
dell' interno . 
  6. Il comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al
comma 8, entro tre mesi  decorrenti  dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al comma  3.  In  caso  contrario,  il  contributo  e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui  ai
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  7. Il monitoraggio delle  attivita'  di  progettazione  di  cui  al
presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso
il sistema di monitoraggio delle opere  pubbliche  della  banca  dati
delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  classificato  come   "Sviluppo   capacita'
progettuale dei comuni". L'affidamento della progettazione  ai  sensi
del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite  il  predetto
sistema attraverso  le  informazioni  correlate  al  relativo  codice
identificativo di gara (CIG). 
  8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte  dei
comuni di cui al comma 1, gli stessi possono  avvalersi,  nell'ambito
di una specifica convenzione,  con  oneri  a  carico  del  contributo
concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della  societa'
Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa  o  di
societa' da essa controllate. 
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione  con  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle attivita' di progettazione oggetto del  contributo  di
cui al comma 1. 
  10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi
del presente articolo sono prioritariamente considerati  ai  fini  di
eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo  scopo
finalizzate. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  20
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione, per i medesimi  anni,  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 41, comma 2,  per  l'accelerazione  delle  attivita'  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici». 
  All'articolo 42: 
  al comma  1,  dopo  le  parole:  «132  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»; 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno  2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, il terzo, il quarto e il  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Le richieste sono soddisfatte per un massimo  del  90  per
cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento  delle  richieste
superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse  sono
attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per  cento  delle
richieste sia invece inferiore all'ammontare  annuo  complessivamente
assegnato, la quota residua viene riassegnata tra  le  disponibilita'
dell'anno successivo". 
  3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, dopo le  parole:  "continuita'  aziendale"  sono
inserite le seguenti: ", dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta
di ammissione al concordato con continuita' aziendale" e  le  parole:
"con posa in opera" sono soppresse; 
  b) al comma 1-ter,  dopo  le  parole:  "previa  disposizione"  sono
inserite le seguenti: "del commissario delegato o" e le parole:  "con
posa in opera" sono soppresse»; 
  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Fondo   per   la
ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a
sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o  cedimenti,   di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016,  e  contributi  per
interventi di ripristino o ricostruzione». 
  All'articolo 43: 
  al comma 1: 
  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino al 31  dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018"»; 
  alla lettera d): 
  al capoverso 12-bis,  le  parole:  «i  tributi  non  versati»  sono
sostituite dalle seguenti: «il gettito dei tributi non versati»; 
  al capoverso 12-ter, terzo periodo, le  parole:  «Commissario  alla
ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti:  «Commissario  per  la
ricostruzione»; 
  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre  2015,  n.  203,  la
vita tecnica  degli  impianti  di  risalita  in  scadenza  nel  2017,
limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo,
e' prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini
della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte  dei  competenti   uffici
ministeriali. 
  5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguente modificazioni: 
  a) al comma 4, dopo le parole: "gennaio  2017,"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' le imprese agricole che hanno subito  danni  dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali  verificatesi  nel
mese di aprile 2017"; 
  b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "ovvero,
per le imprese agricole che hanno subito danni  dalle  gelate,  dalle
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di  aprile
2017, entro il 30 agosto 2017"»; 
  alla rubrica, le  parole:  «proroga  sospensione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «proroga della sospensione». 
  Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 43-bis. - (Assegnazione di spazi finanziari). - 1. Al fine di
favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione  da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per gli anni  2017,  2018  e  2019
sono assegnati agli  enti  locali  colpiti  dal  sisma  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta'  nazionali  di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,
in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. 
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui  al  comma  1
provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo per gli anni  2017,  2018  e  2019  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: ", individuati dal decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli" sono soppresse. 
  Art.  43-ter.   -   (Finanziamenti   bancari   agevolati   per   la
ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici  del  20  e  29
maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino  e
miglioramento sismico di edifici pubblici nonche'  di  interventi  di
ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei
centri storici e urbani interessati dai piani organici gia' approvati
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, i presidenti delle regioni di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  possono  essere
autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
a stipulare, nel limite  di  complessivi  200  milioni  di  euro,  in
termini  di  costo  delle  opere,  e  comunque   nei   limiti   delle
disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto   2012,   n.   135,   appositi   mutui   di   durata   massima
venticinquennale,  sulla  base  di  criteri  di  economicita'  e   di
contenimento della spesa, con le modalita' di  cui  al  comma  1  del
citato articolo 3-bis. Le rate di  ammortamento  dei  mutui  attivati
sono pagate agli istituti finanziatori  direttamente  dallo  Stato  a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo  3-bis,  comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 
  Art. 43-quater. - (Semplificazione degli obblighi di  dichiarazione
dei  redditi  per  i  contribuenti  coinvolti  negli  eventi  sismici
registrati a partire dal 24 agosto 2016). - 1.  All'articolo  48  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter e' inserito
il seguente: 
  "1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016,  al  fine  di
superare le difficolta' che si possono verificare per l'insufficienza
dell'ammontare  complessivo  delle  ritenute  operate  dal  sostituto
d'imposta, i soggetti titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere  a),  c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai  membri
del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, anche  in  presenza  di  un  sostituto
d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono  adempiere  agli
obblighi di dichiarazione  dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
nell'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"». 
  All'articolo 44: 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: "23 milioni di euro per  l'anno  2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "33 milioni di euro per l'anno 2017  e  di
13 milioni di euro per l'anno 2018". 
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma
1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a  13  milioni  di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135». 
  All'articolo 45, comma 1, la parola: «infine» e'  sostituita  dalle
seguenti: «in fine». 
  Dopo l'articolo 45 e' inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis. - (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per  cento
del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  2017).  -  1.  Al   fine   di
fronteggiare i problemi di liquidita' dei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione
dell'erogazione della prima  rata  relativa  al  2017  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in
favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo,  al
fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per  cento  della
spettanza annua dovuta». 
  All'articolo 46: 
  al comma 2, alinea, le parole: «della media relativa ai tre periodi
di imposta precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento» sono
sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1° settembre 2016  al  31
dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015»; 
  al comma 2, lettera a), le parole: «di 100.000  euro  del  reddito»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  100.000  euro  riferito   al
reddito»; 
  al comma 5, secondo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2017 al  31
marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2017  al
31 maggio 2017». 
  Nel titolo III, dopo l'articolo 46 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 46-bis.  -  (Interventi  in  favore  delle  imprese  agricole
danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra  il  2013  e  il
2015). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
il comma 428 sono inseriti i seguenti: 
  "428-bis. Con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito
della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei
termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una
modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali si  procede
alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea
definizione delle voci ammissibili e  dei  massimali  previsti  nella
scheda   'C'   allegata   alle   ordinanze   di   protezione   civile
rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti  complessivi  dei
fabbisogni finanziari ivi indicati. 
  428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio  dei
ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole  di  cui  al  comma
428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a  428  e  dai  relativi
provvedimenti  attuativi,  entro  i   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze". 
  Art. 46-ter. - (Calcolo del valore della raccolta differenziata dei
rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). -
1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e  2  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto
trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei  rifiuti
in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore  della
raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015. 
  Art. 46-quater. - (Incentivi per l'acquisto di case  antisismiche).
- 1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
  "1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma  1-quater  siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle  zone  classificate  a  rischio
sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,  mediante  demolizione   e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo  di  ridurne  il  rischio
sismico,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  all'edificio
preesistente, ove  le  norme  urbanistiche  vigenti  consentano  tale
aumento,  eseguiti  da  imprese  di  costruzione  o  ristrutturazione
immobiliare, che  provvedano,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo  e  al  secondo  periodo  del
medesimo  comma  1-quater  spettano   all'acquirente   delle   unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e  dell'85
per cento del prezzo della  singola  unita'  immobiliare,  risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro  un  ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita'  immobiliare.
I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente  possono  optare,
in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito
alle imprese che hanno effettuato  gli  interventi  ovvero  ad  altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione  a  istituti  di  credito  e  intermediari
finanziari". 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede: 
  a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3  milioni  di
euro per l'anno 2018 e a  14,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  41,
comma 2; 
  b) quanto  a  10,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a  19,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni  di  euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di  2,2  milioni
di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno  2029,  di
0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2031. 
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. 
  Art. 46-quinquies.  -  (Personale  degli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). - 1. A decorrere
dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi  dell'articolo  67-ter,
commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134,   assegnato
temporaneamente agli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  della
citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi  del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, e' riconosciuto  il  trattamento
economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229.  Al  suddetto  personale  si
applicano inoltre le disposizioni del citato articolo  50,  comma  7,
lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi
dei singoli Uffici. La dotazione  organica  di  ognuno  dei  predetti
Uffici puo' essere altresi' potenziata  con  un'unita'  di  personale
dirigenziale di livello non generale, scelta ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  A  tale
personale dirigenziale si applicano  le  disposizioni  dei  commi  da
3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge  n.  189
del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata
dal  CIPE  al  finanziamento  di  servizi  di  natura  tecnica  e  di
assistenza  qualificata.  Il  trattamento  economico   del   predetto
personale e' corrisposto secondo le seguenti modalita': 
  a) le  amministrazioni  di  provenienza  provvedono,  con  oneri  a
proprio carico esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; 
  b) qualora l'indennita'  di  amministrazione  risulti  inferiore  a
quella prevista per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, il titolare  dell'Ufficio  speciale  provvede  al  rimborso
delle  sole  somme  eccedenti  l'importo  dovuto,  a   tale   titolo,
dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni  altro  emolumento
accessorio. 
  Art. 46-sexies. - (Proroga delle agevolazioni per le  zone  franche
urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  del  29
maggio 2012). - 1. Le agevolazioni di cui  ai  commi  da  445  a  453
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2017. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  Art. 46-septies. - (Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). - 1.  All'articolo  1  della
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 530, le parole: ", nei limiti dell'importo dei  residui
passivi perenti relativi a  trasferimenti  per  la  compartecipazione
all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: ". Dette  somme  sono  compensate  con  la
cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti
iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016"; 
  b) al comma 531, la parola: "2016" e'  sostituita  dalla  seguente:
"2017"; 
  c) al comma 532, la parola: "2016" e'  sostituita  dalla  seguente:
"2017" e le parole: ", e non rilevano ai fini del  saldo  individuato
dall'articolo 1, comma 710, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208"
sono soppresse. 
  Art. 46-octies. - (Modifiche all'articolo 20-ter del  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45). - 1. All'articolo  20-ter  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: "su richiesta della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,"  sono
inserite le seguenti: "attestante  le  esigenze  di  cassa  derivanti
dalle spese conseguenti all'effettivo  avanzamento  degli  interventi
ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta'  europeo,"  e  le
parole: "nel limite di 300 milioni di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino a 500 milioni di euro"; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della protezione civile presenta al Ministero dell'economia  e  delle
finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per  realizzare
gli interventi a favore delle aree  del  centro  Italia  colpite  dal
sisma". 
  Art. 46-novies. - (Incremento del contingente  di  personale  delle
Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice  dei
Paesi del G7). - 1. Al fine di rafforzare i dispositivi di  sicurezza
connessi allo svolgimento del vertice  tra  i  sette  maggiori  Paesi
industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate
di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di  2.900
unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari
a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 47: 
  al  comma  2,  le  parole:  «l'organismo»  sono  sostituite   dalla
seguente: «organismo»; 
  al comma 4, le parole: «ovvero il subentro nella gestione a  favore
della  medesima  Rete  Ferroviaria   Italiana   S.p.A.   delle   reti
ferroviarie regionali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  il
subentro  della  medesima  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  nella
gestione  delle  reti  ferroviarie  regionali»  e  le   parole:   «le
necessarie risorse di copertura» sono sostituite dalle seguenti:  «le
risorse necessarie per la copertura finanziaria»; 
  al comma 5: 
  al primo periodo, dopo le parole: «previa intesa» sono inserite  le
seguenti: «con la singola regione interessata e»; 
  al secondo periodo, le parole: «che ne assume la relativa gestione»
sono sostituite dalle seguenti: «che ne  assume  la  gestione»  e  le
parole: «del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione»; 
  al comma 7,  le  parole:  «alla  societa'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al patrimonio della societa'» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi  compreso  il  trasferimento  della  societa'
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l.  alla  societa'
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.,  realizzato  nell'ambito  della
riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel  settore  e  in
ragione  della  sussistenza,  in  capo  alla  medesima  societa',  di
qualita' industriali e patrimoniali tali  da  fornire  garanzia  alla
continuita' del  lavoro  e  del  servizio,  nonche'  l'impegno  della
societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai  sensi  del
medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge  alla  rimozione
dello squilibrio patrimoniale della societa'»; 
  al comma 9, primo periodo, le parole: «della sottoposizione al CIPE
del progetto definitivo della» sono sostituite dalle  seguenti:  «del
perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla»; 
  dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
  «11-bis. Al fine di migliorare la  flessibilita'  dei  collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola,  il  servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  e),  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche
attraverso l'impiego  di  mezzi  navali  veloci  il  cui  modello  di
esercizio  sia  strettamente  correlato  al  servizio  di   trasporto
ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse
previste  a  legislazione   vigente   destinate   al   Contratto   di
programma-parte servizi tra lo Stato e la societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti. 
  11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della  logistica  e  del
trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere  alle  imprese
ferroviarie  per   l'incentivazione   del   trasporto   delle   merci
relativamente agli anni 2018 e  2019  sono  attribuite  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che  le  destina  alle  imprese
ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni  e
con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  11,  comma  2-ter,  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. 
  11-quater. Al fine di  promuovere  il  traffico  ferroviario  delle
merci in ambito portuale, ciascuna  autorita'  di  sistema  portuale,
relativamente a concessioni in  essere  per  aree  demaniali  su  cui
insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere,  nel  rispetto
dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18  della  legge  28
gennaio 1994, n.  84,  una  progressiva  diminuzione  dei  canoni  di
concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi  di
traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad
essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce
gli obiettivi specifici  di  traffico  ferroviario,  l'entita'  e  le
modalita' di  determinazione  dello  sconto  compatibilmente  con  le
risorse disponibili nei propri bilanci. 
  11-quinquies. Al fine di incrementare la  sicurezza  del  trasporto
ferroviario e' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  destinato
alla  formazione  di   personale   impiegato   in   attivita'   della
circolazione ferroviaria, con  particolare  riferimento  alla  figura
professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sulla  base  delle
attivita' di  formazione  realizzate,  a  condizione  che  le  stesse
abbiano comportato  l'assunzione  di  almeno  il  70  per  cento  del
personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti  anche
utilizzando le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  nonche'  avvalendosi  di  organismi
riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie
di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.  In
ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente
alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun  esborso
da parte del personale formato e possono altresi'  essere  rimborsati
gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza  dei
corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n.  162  del  2007,  per  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie». 
  Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
  «Art. 47-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto su strada). -
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come  individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco: 
  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte  le
operazioni di  trasporto  effettuate  dal  conducente  distaccato  in
territorio italiano per conto della stessa impresa  di  autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione; 
  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  deve  indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del  conducente
distaccato e le modalita' di rimborso  delle  spese  di  viaggio,  di
vitto e di alloggio da questo sostenute. 
  1-ter.  Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di   distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere  esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo  12  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
in caso  di  controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima
comunicazione  deve  essere  conservata   dal   referente   designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b). 
  1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli  organi  di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la  presenza  a  bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana: 
  a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152; 
  b) prospetti di paga"; 
  b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione   prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero  circola  con
documentazione non conforme alle predette disposizioni,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.
Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Tale  esonero  e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013". 
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di  categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose"; 
  b)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  e),  dopo   le   parole:
"contenitori o casse mobili  di  tipo  unificato"  sono  inserite  le
seguenti:  "o  trainino  rimorchi  o   semirimorchi   utilizzati   in
operazioni di trasporto intermodale"; 
  c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera  o)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo  scarico
di merci, nelle ore stabilite"; 
  d) all'articolo 180, comma 4, secondo  periodo,  sono  premesse  le
seguenti  parole:  "Per  i  rimorchi  e  i  semirimorchi   di   massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,"; 
  e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: "alle
aree pedonali," sono inserite le seguenti: "alle piazzole di carico e
scarico di merci,". 
  4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento
all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno  2017.  E'  altresi'
incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni  2017  e  2018  la
dotazione  finanziaria  a  copertura  delle   agevolazioni   di   cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
  5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica  sono  autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per  le  finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge. 
  6. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite  alle  imprese  ferroviarie  ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo  11,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono  essere
destinate  dal  gestore   dell'infrastruttura,   nei   limiti   degli
stanziamenti esistenti, a investimenti  per  il  miglioramento  delle
connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai  poli  di
generazione e attrazione  del  traffico  o  all'ammodernamento  delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma - parte  investimenti  tra  la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti  a  cui  sono
finalizzate. 
  7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di  0,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro  per  l'anno
2018"». 
  All'articolo 48: 
  al comma 1, primo periodo, le parole: «e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano» sono soppresse; 
  al comma 3, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
regione o la provincia autonoma determina i bacini  di  mobilita'  in
base alla quantificazione o alla stima  della  domanda  di  trasporto
pubblico locale  e  regionale,  riferita  a  tutte  le  modalita'  di
trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita  con  l'impiego  di
matrici  origine/destinazione   per   l'individuazione   della   rete
intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche'
delle fonti  informative  di  cui  dispone  l'Osservatorio  istituito
dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  al comma 5, le parole: «tra la predetta data e  fino  all'adozione»
sono sostituite dalle seguenti: «tra la predetta data e l'adozione»; 
  al comma  7,  lettera  e),  le  parole:  «Il  trattamento  di  fine
rapporto» sono sostituite dalle seguenti:  «Gli  importi  accantonati
per il trattamento di fine rapporto»; 
  al comma 11, le  parole:  «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 9 e 10»; 
  dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. In caso di mancata  esibizione  di  un  idoneo  titolo  di
viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione  comminata
e'  annullata  qualora  sia  possibile   dimostrare,   con   adeguata
documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del  trasporto
pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso  di
validita' al momento dell'accertamento»; 
  al comma 12, primo capoverso, le  parole:  «contrasto  al  fenomeno
dell'evasione»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «contrasto
dell'evasione» e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Gli
agenti accertatori, nei limiti del servizio  a  cui  sono  destinati,
rivestono la qualita' di pubblico ufficiale. Gli  agenti  accertatori
possono accertare e contestare anche le altre violazioni  in  materia
di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia
prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa»; 
  dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
  «12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi di trasporto
pubblico  locale  e  regionale,  le  associazioni   dei   consumatori
riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con
cadenza semestrale,  per  via  telematica,  all'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i
dati,  ricavabili  dalle  segnalazioni   dell'utenza,   relativi   ai
disservizi di maggiore rilevanza e  frequenza,  proponendo  possibili
soluzioni   strutturali   per   il   miglioramento   del    servizio.
L'Osservatorio informa dei disservizi  segnalati  le  amministrazioni
competenti  e  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  per   le
determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d),  e)  e
l), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   22   dicembre   2011,   n.   214.   Le
amministrazioni   competenti,   entro   trenta   giorni,   comunicano
all'Osservatorio e all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  le
iniziative  eventualmente  intraprese  per  risolvere  le  criticita'
denunciate  ed  entro  i  novanta  giorni  successivi  rendono  conto
all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate.  Nel  rapporto
annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia
i disservizi di maggiore  rilevanza  nel  territorio  nazionale  e  i
provvedimenti    adottati    dalle    amministrazioni     competenti.
L'Osservatorio mette a disposizione delle  Camere,  su  richiesta,  i
dati raccolti  e  le  statistiche  elaborate  nell'ambito  della  sua
attivita',  fatte  salve  le  necessarie  garanzie  di  tutela  e  di
riservatezza dei dati commerciali sensibili. 
  12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  per  il
trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014,  n.
169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un  servizio  di
trasporto pubblico subisce  una  cancellazione  o  un  ritardo,  alla
partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta  minuti
per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti  per
i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano,  tranne  che
nei casi di calamita' naturali, di  scioperi  e  di  altre  emergenze
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto  al  rimborso  del
prezzo del biglietto da parte del vettore. Il  rimborso  e'  pari  al
costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per
i  titolari  di  abbonamento,  il  pagamento  e'  pari   alla   quota
giornaliera del costo completo dell'abbonamento,  fermo  restando  il
rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate  con
disposizioni del gestore. Il rimborso e'  corrisposto  in  denaro,  a
meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento». 
  All'articolo 49: 
  al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Al  fine
di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche
facenti capo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ambiti
industriali omogenei, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al  comma
3, trasferisce, nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea,
alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  le  azioni  della
societa' ANAS S.p.A. mediante  aumento  di  capitale  della  societa'
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura»; 
  al comma 3: 
  all'alinea,  le  parole:  «deve  essere  realizzato  senza  effetti
negativi sui saldi  di  finanza  pubblica  rilevanti  ai  fini  degli
impegni assunti in sede europea ed» sono soppresse; 
  alla lettera b), le parole: «dal comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 7 e 8»; 
  dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica
rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede  europea,  verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  al comma 7, le parole: «apposita preventiva informativa all'»  sono
sostituite dalle seguenti: «apposito preventivo parere dell'»; 
  al comma 8, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «e  95/2004,»  sono
inserite le seguenti: «pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n.
147 del 27  giugno  2005,»  e  le  parole:  «comma  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7»; 
  al comma 11, dopo le parole:  «fermo  restando»  sono  inserite  le
seguenti: «, finche' l'ANAS  risulti  compresa  nel  suddetto  elenco
dell'ISTAT,» e le  parole:  «il  versamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'obbligo di versamento»; 
  al comma 12: 
  al primo periodo, le parole:  «,  per  attivita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle medesime risorse, a svolgere attivita'»; 
  al secondo periodo, le parole: «le modalita' del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' previste per il»; 
  e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nell'ambito  delle
attivita'  di  manutenzione   straordinaria   della   rete   stradale
nazionale, la societa'  ANAS  S.p.A.  ha  particolare  riguardo  alla
verifica dell'idoneita' statica e  all'esecuzione  di  opere  per  la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture
similari»; 
  dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
  «12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad integrazione delle risorse gia'
stanziate  a  tale  scopo,  per  gli  interventi   di   completamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate  dal  CIPE,  ai  sensi  della  legislazione  vigente"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ad  integrazione  delle  risorse  gia'
stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS  Spa
2016-2020"». 
  L'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 50. - (Misure  urgenti  per  assicurare  la  continuita'  del
servizio  svolto  dall'Alitalia  Spa).  -  1.  Al  fine  di   evitare
l'interruzione del servizio svolto dalla societa' Alitalia - Societa'
Aerea  Italiana  -  Spa  in  amministrazione  straordinaria,  per   i
collegamenti aerei nel  territorio  nazionale  e  con  il  territorio
nazionale, ivi compresi quelli con  oneri  di  servizio  pubblico  ai
sensi della vigente  normativa  europea,  tenuto  conto  delle  gravi
difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli  utenti  che
tale interruzione determinerebbe,  e'  disposto  un  finanziamento  a
titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei  mesi,  da
erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  cinque  giorni
dall'apertura della  procedura  di  amministrazione  straordinaria  a
favore  dell'Alitalia  -   Societa'   Aerea   Italiana   -   Spa   in
amministrazione straordinaria, da utilizzare per  le  indilazionabili
esigenze gestionali della societa' stessa e delle altre societa'  del
gruppo sottoposte alla procedura  di  amministrazione  straordinaria,
anche  relative  alla  continuita'   dei   sistemi   di   regolazione
internazionale dei rapporti  economici  con  i  vettori,  nelle  more
dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi  degli  articoli
27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  e  conforme
alla normativa europea. Il relativo stanziamento  e'  iscritto  nello
stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il
finanziamento e' concesso con l'applicazione di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'  restituito
entro sei mesi  dalla  erogazione,  in  prededuzione,  con  priorita'
rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in
restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate,
nel  2017,  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al  fondo  di
cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.