(parte 1)
 
Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
  dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e  in
  materia di economia circolare 
 
  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare
l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice
la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle
norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non
trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50: 
  a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo  di  provincia,
quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate; 
  b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in  cui  resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori; 
  c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante. 
  2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una
relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020,
al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del
mantenimento o meno della sospensione stessa. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 
  4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le
quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 
  5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le
procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o
amministrativo. 
  6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere
affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale,
dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non
assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'
prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto
esecutivo. 
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle
competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e
complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi
inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le
opere pubbliche. 
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 
  9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di
espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti
definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il
detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque
procedere. 
  10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 
  11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative
all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. 
  12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia
dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i
componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio
consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della
sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle
parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al
collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al
contratto. 
  13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo
puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la
rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo'
altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in
contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle
parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle
parti stesse. 
  14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle
parti. 
  15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il
valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal
CIPE. 
  16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di
acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti
certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e
degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli
altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto». 
  17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: 
  «6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori
economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto
responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di
esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri
sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e
di permanenza nei mercati elettronici. 
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei
mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata
dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non
rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi
del comma 6-bis». 
  18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del
medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per
cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore. 
  19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per
il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,
per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto
riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per
l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in
ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai
controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne
costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori
limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle
autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri
generali definiti dalle linee guida». 
  20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23: 
  1) al comma 3: 
  1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»; 
  1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:  «decreto»,  ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche'
per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente
articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle
alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo
inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di
fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel
rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»; 
  3) al comma 6: 
  3.1)  dopo  le  parole:  «paesaggistiche  ed  urbanistiche,»   sono
inserite le seguenti: «di verifiche relative  alla  possibilita'  del
riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
delle aree dismesse,»; 
  3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «di studi  di  fattibilita'  ambientale  e
paesaggistica»; 
  3.3) le parole: «le esigenze  di  compensazioni  e  di  mitigazione
dell'impatto  ambientale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la
descrizione  delle  misure  di   compensazioni   e   di   mitigazione
dell'impatto ambientale»; 
  4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
  «11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale
sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione
all'intervento. 
  11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale
degli interventi del sistema accentrato  delle  manutenzioni  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico
delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite
all'Agenzia del demanio."; 
  b) all'articolo 24: 
  1) al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «Con   il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,»  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»; 
  3) al comma 7: 
  3.1) al primo periodo, le parole: «o delle  concessioni  di  lavori
pubblici» sono soppresse; 
  3.2) al secondo  periodo,  le  parole:  «,  concessioni  di  lavori
pubblici» sono soppresse; 
  c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel  caso  in  cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»; 
  d) all'articolo 29, comma 1, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi; 
  e) all'articolo 31, comma 5: 
  1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»; 
  2) al secondo periodo, le parole: "Con  le  medesime  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
  3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo   periodo,   le   parole:
«all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»; 
  g) all'articolo 35: 
  1) al comma 9,  lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'
soppressa; 
  2) al comma 10, lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'
soppressa; 
  3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «della prestazione»; 
  h) all'articolo 36: 
  1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per affidamenti di importo pari o superiore  a  40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»; 
  2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
  «c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di
cui all'articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati; 
  c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati»; 
  3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) per affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8.»; 
  4) il comma 5 e' abrogato; 
  5) al comma 7: 
  5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee  guida,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per  supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle  procedure  di
cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con
il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  sono
stabilite le modalita' relative alle procedure  di  cui  al  presente
articolo, alle»; 
  5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle  predette  linee  guida»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel  predetto  regolamento»  e  le
parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione
appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle
offerte anomale» sono soppresse; 
  5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino  alla  data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero
sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa»; 
  i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «vigente
normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»; 
  l) all'articolo 47: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera
c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara
senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»; 
  2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei
predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di
scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai
consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio
antecedente.»; 
  m) all'articolo 59: 
  1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della  progettazione
oggetto del  contratto  sono  previsti  nei  documenti  di  gara  nel
rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies; detti requisiti sono  posseduti  dalle  imprese
attestate  per  prestazioni  di  sola   costruzione   attraverso   un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,  in  grado  di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46,  comma  1;
le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e  costruzione
documentano  i  requisiti  per  lo  svolgimento  della  progettazione
esecutiva laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
proprio staff di progettazione.»; 
  2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno
o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato.»; 
  n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai
candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri
Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando
l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove
sono disponibili i relativi atti.»; 
  o) all'articolo 80: 
  1) al comma 2, dopo il secondo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
  2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in  caso  di  societa'
con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di
societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro»  e,  al
secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando   e'   intervenuta   la
riabilitazione» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero,  nei  casi  di
condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale»; 
  3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a  fallimento  o  si
trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione
di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»; 
  4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente: 
  «c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento
nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o  accertato
con sentenza passata in giudicato»; 
  5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
  «10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura
d'appalto o concessione e': 
  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di  diritto  la
pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
  b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,
secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione; 
  c) pari a cinque anni nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso.»; 
  p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies»  e,  al  terzo
periodo, le parole: «di dette  linee  guida»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di detto regolamento»; 
  q) all'articolo 84: 
  1) al comma 1, dopo il primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:
«L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»; 
  2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di
cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, sono, altresi', individuati;»; 
  3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono
sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»; 
  4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee  guida»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo  216,
comma 27-octies»; 
  5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida  di  cui
al presente articolo disciplinano» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina»
e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»; 
  6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee  guida»  sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo  216,
comma 27-octies,»; 
  7) al comma 11, le parole:  «nelle  linee  guida»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies»; 
  r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee
guida di  cui  all'articolo  83,  comma  2.»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies.»; 
  s) all'articolo 89, comma 11: 
  1) al terzo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»; 
  2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  t) all'articolo 95: 
  1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) i contratti di servizi e le forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo»; 
  2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 
  3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatta eccezione  per  i  servizi  ad  alta  intensita'  di
manodopera di cui al comma 3, lettera a)»; 
  u) all'articolo 97: 
  1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu'
basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
  a) calcolo  della  somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono
altresi' da accantonare; 
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
  c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e  dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
  d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre  dopo  la  virgola
della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo  scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b). 
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la
commissione giudicatrice procedono come segue: 
  a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato
all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di   maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un  uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento,
siano presenti una o piu' offerte  di  eguale  valore  rispetto  alle
offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
  c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui  alla
lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); 
  d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o  inferiore  a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima
media aritmetica; 
  e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'  superiore  a  0,15  la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di
cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
lettera b); 
  2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»; 
  2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6.»; 
  3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di  cui  al  comma  2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»; 
  4) al comma 8, al primo periodo, le  parole  «alle  soglie  di  cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere»   sono
sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del  comma  2»  sono
inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo  periodo
e' sostituito dal seguente:  «Comunque  l'esclusione  automatica  non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»; 
  v) all'articolo 102, comma 8: 
  1) al primo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»; 
  2) il terzo periodo e' soppresso; 
  z) all'articolo 111: 
  1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite  dalle
seguenti:  «Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono individuate»; 
  2) al comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  aa) all'articolo 146 comma 4: 
  1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies,»; 
  2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite  dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2020»; 
  cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente: 
  «17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione  (COM
(2015) 361 final) della Commissione,  del  22  luglio  2015,  possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di
contratti pubblici per servizi di progettazione»; 
  dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
  ee) all'articolo 197: 
  1) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»; 
  ff) all'articolo 199: 
  1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite
dalle seguenti: «all'amministrazione»; 
  2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  «del  decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»  e  il  secondo
periodo e' soppresso; 
  gg) all'articolo 216: 
  1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo
83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies»; 
  2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"; 
  3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente: 
  «27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»; 
  4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente: 
  «27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un
regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e
2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure  di
infrazione, nelle more dell'entrata in  vigore  del  regolamento,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida
adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e
requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)
procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali;
g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di
avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle
che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal
regolamento.». 
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le
offerte o i preventivi. 
  22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; 
  b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto  al
comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'impugnazione»; 
  c) al comma 7, primo periodo, le parole:  «Ad  eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti:  «I
nuovi»; 
  d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti  al  comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza»   sono
soppresse; 
  e) al comma 11, primo periodo,  le  parole:  «Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10»
 sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10». 
  23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
912 e' abrogato. 
  25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107,
della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: 
  a) il termine di cui all'articolo 1,  comma  109,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019; 
  b) il termine di cui all'articolo  1,  comma  111,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019; 
  c) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,  ultimo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre
2019. 
  26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. 
  27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli
appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice». 
  28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. 
  29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi
finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della
societa' Sport e salute Spa. 
  30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».