(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, secondo periodo, la parola: «eccedenti» e' sostituita
dalla seguente: «eccedente». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, primo periodo: 
      le parole: «dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dicembre 2022»; 
      le parole: «3,5  punti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «4
punti»; 
      le parole: «per i due» sono sostituite dalle seguenti:  «per  i
tre»; 
      dopo  le  parole:  «3  punti  percentuali»  sono  aggiunte   le
seguenti: «e di 3,5 punti percentuali»; 
    al comma 8, sono premesse  le  seguenti  parole:  «Entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,». 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  3.  -  (Maggiorazione   della   deducibilita'   dell'imposta
municipale propria dalle imposte sui redditi) - 1. Il  primo  periodo
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, e' sostituito  dal  seguente:  "L'imposta  municipale  propria
relativa agli  immobili  strumentali  e'  deducibile  ai  fini  della
determinazione  del  reddito  di  impresa  e  del  reddito  derivante
dall'esercizio di arti e professioni". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre
2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 3-bis. - (Soppressione dell'obbligo  di  comunicazione  della
proroga  del  regime  della  cedolare  secca  e  della  distribuzione
gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni) - 1.  Al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  in
materia di cedolare secca sui canoni di locazione,  l'ultimo  periodo
e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  in  materia  di
dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi  e   all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il  terzo  periodo
sono soppressi. 
  Art. 3-ter. - (Termini per  la  presentazione  delle  dichiarazioni
relative all'imposta municipale propria e al tributo  per  i  servizi
indivisibili) - 1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  concernente  la  dichiarazione
relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: "30 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". 
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernente la  dichiarazione  relativa  al  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI), le parole: "30  giugno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre" 
  Art. 3-quater. - (Semplificazioni  per  gli  immobili  concessi  in
comodato d'uso) - 1. All'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera 0a), le parole: "ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo
attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   modello   di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;" sono soppresse; 
    b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai
fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il
soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del
requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche'  da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione". 
  Art. 3-quinquies. - (Redditi fondiari percepiti) -  1.  Al  secondo
periodo del comma 1 dell'articolo  26  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
concernente l'imputazione  dei  redditi  fondiari,  le  parole:  "dal
momento  della  conclusione  del  procedimento   giurisdizionale   di
convalida di sfratto per morosita' del  conduttore"  sono  sostituite
dalle seguenti: ",  purche'  la  mancata  percezione  sia  comprovata
dall'intimazione di  sfratto  per  morosita'  o  dall'ingiunzione  di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta
di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo  17,  comma
1, lettera n-bis)". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti  stipulati
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo resta fermo, per  le  imposte  versate  sui  canoni
venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto
per morosita', il riconoscimento di un credito  di  imposta  di  pari
ammontare. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  28,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a  4,4  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  Art. 3-sexies. - (Revisione delle tariffe INAIL dall'anno  2023)  -
1. Ai fini della messa a  regime,  dall'anno  2023,  della  revisione
delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo
successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e
tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in
aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128,
della legge n. 147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori
oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro
per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di
euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031.  Al  predetto
articolo 1, comma 1121, della  citata  legge  n.  145  del  2018,  le
parole: "con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "con effetto dal 1° gennaio  2019  al
31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023". Resta fermo quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione
vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge  n.  145  del
2018, le  lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono  abrogate;  le
disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia  nel  testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del
2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo
del presente comma si provvede: 
    a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di
euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113
milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028,
117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno
2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma; 
    b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di
euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548
milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027,
566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno
2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145». 
  All'articolo 4: 
    al comma 3, le  parole:  «si  beneficia»  sono  sostituite  dalla
seguente: «beneficia». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis. - (Semplificazioni in  materia  di  controlli  formali
delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione  della
dichiarazione  telematica  dei  redditi)  -  1.  Dopo  il   comma   3
dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della
sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle
informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di
informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo
possesso sono considerate inefficaci". 
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "30 settembre"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 novembre"; 
    b) al comma 2, le parole: "del nono mese" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'undicesimo mese". 
  Art. 4-ter. - (Impegno cumulativo  a  trasmettere  dichiarazioni  o
comunicazioni) - 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
"Si  considera  grave  irregolarita'   l'omissione   ripetuta   della
trasmissione di dichiarazioni o  di  comunicazioni  per  le  quali  i
soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3  hanno  rilasciato  l'impegno
cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis"; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Se il contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce
l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o
comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi
rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non
richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o
comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto
nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica
all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si
intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa
da parte del contribuente o del sostituto d'imposta". 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Art.  4-quater.  -  (Semplificazioni  in  materia   di   versamento
unitario) - 1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    "h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
    h-septies) alle tasse scolastiche". 
  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1°
gennaio 2020. 
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4,  le  parole:  "o  negli  appositi  conti  correnti
postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale
utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi
in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  'F24
Enti pubblici', di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015"; 
  b) al comma 6, le parole: "bollettino di  conto  corrente  postale"
sono sostituite dalle seguenti: "il sistema del versamento  unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile
utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblici',  di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre
2015". 
  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  "143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione
giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma". 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Art. 4-quinquies. - (Semplificazione in materia di indici sintetici
di affidabilita' fiscale) - 1. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  dei
contribuenti ed evitare errori  in  fase  dichiarativa,  all'articolo
9-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4  e'
inserito il seguente: 
  "4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati
gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione
previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino
utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020". 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. 
  Art.  4-sexies.  -  (Termini  di  validita'   della   dichiarazione
sostitutiva unica) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il  comma  4
dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,
e' sostituito dal seguente: 
  "4. La DSU ha validita' dal momento  della  presentazione  fino  al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare". 
  Art. 4-septies. - (Conoscenza degli atti e  semplificazione)  -  1.
All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i
servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi
amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento
al quale si riferiscono"; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
  3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  Art. 4-octies. - (Obbligo di invito al  contraddittorio)  -  1.  Al
decreto legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al  comma  1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di
notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta
giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in
deroga al termine ordinario"; 
    b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi
in cui sia stata rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura
delle operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire  di
cui all'articolo  5  per  l'avvio  del  procedimento  di  definizione
dell'accertamento. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio  di  cui
al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  3. In  caso  di  mancata  adesione,  l'avviso  di  accertamento  e'
specificamente motivato in relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata,
o nelle ipotesi di fondato pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio
puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento  non  preceduto
dall'invito di cui al comma 1. 
  5. Fuori dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del
contraddittorio  mediante  l'invito  di  cui  al  comma  1   comporta
l'invalidita' dell'avviso  di  accertamento  qualora,  a  seguito  di
impugnazione, il contribuente dimostri in  concreto  le  ragioni  che
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 
  6. Restano ferme le disposizioni che  prevedono  la  partecipazione
del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento"; 
    c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di cui all'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5 e 5-ter". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  avvisi  di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Art. 4-novies. - (Norma di interpretazione autentica in materia  di
difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)  -  1.  Il
comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,  quarto
comma, del testo unico di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.
1611, si applica esclusivamente  nei  casi  in  cui  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione,  per  la  propria  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio. 
  Art. 4-decies. - (Norma di interpretazione autentica in materia  di
ravvedimento  parziale)  -  1.  Dopo  l'articolo   13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' inserito il seguente: 
  "Art. 13-bis. - (Ravvedimento  parziale)  -  1.  L'articolo  13  si
interpreta nel senso che e' consentito al contribuente  di  avvalersi
dell'istituto  del  ravvedimento  anche   in   caso   di   versamento
frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle  lettere  a),  a-bis),
b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo  articolo
13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia  versata  in  ritardo  e  il
ravvedimento, con il versamento della  sanzione  e  degli  interessi,
intervenga successivamente, la  sanzione  applicabile  corrisponde  a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi  sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la  riduzione  prevista  in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello
stesso. Nel caso di versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in
scadenze  differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare
autonomamente il  ravvedimento  per  i  singoli  versamenti,  con  le
riduzioni di cui al precedente  periodo,  ovvero  per  il  versamento
complessivo, applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata. 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  ai  soli
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate"». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, lettera d): 
  al capoverso 5-bis, la parola:  «Sicilia.";»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Sicilia.»; 
  al capoverso 5-ter, secondo periodo, le parole: «di cui  al,  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: 
  «5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981,  n.  91,
ferme restando le condizioni di cui al presente articolo,  i  redditi
di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito  complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di  cui
al primo periodo non si applicano le disposizioni  dei  commi  3-bis,
quarto periodo, e 5-bis. 
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma  5-quater,  l'esercizio
dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi  previsto  comporta  il
versamento di un contributo  pari  allo  0,5  per  cento  della  base
imponibile. Le entrate derivanti  dal  contributo  di  cui  al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3»; 
  al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter: 
  le parole:  «del  d.P.R.  n.  917/1986»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 917 del 1986»; 
  al  terzo  periodo,  le  parole:  «fiscale  nel  territorio   dello
Stato.";» sono sostituite dalle  seguenti:  «fiscale  nel  territorio
dello Stato.»; 
  dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, le parole da: "I contratti di cui al comma 3, lettera  a)"  fino
a: "esclusivamente con regime di tempo pieno" sono  sostituite  dalle
seguenti: "I contratti di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito"». 
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) -  1.  All'articolo  24-ter  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  materia  di
imposta sostitutiva sui redditi delle  persone  fisiche  titolari  di
redditi da pensione di fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria
residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "percepiti  da  fonte  estera  o"  sono
soppresse; 
    b) al comma 4, la parola: "cinque" e' sostituita dalla  seguente:
"nove"; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si
producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui
al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione"; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  "8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo". 
  Art. 5-ter. - (Disposizioni in materia di progetti  di  innovazione
sociale) - 1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.
84/Ric del 2 marzo 2012". 
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». 
  All'articolo 6: 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al comma 935 dell'articolo l della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  disposizioni
di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi
prima dell'entrata in vigore della presente legge"». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  Art. 6-bis.  -  (Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei
contribuenti che applicano il regime forfetario) - 1. All'articolo 1,
comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli obblighi  informativi  di  cui  al  periodo
precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni  gia'
presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione  dei
redditi, nelle banche  di  dati  a  disposizione  dell'Agenzia  delle
entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o  comunicati,
dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di  presentazione
dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi". 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1: 
  al primo periodo, le parole da: «ristrutturazione immobiliare» fino
alla   fine   del   periodo   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai  sensi
dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni,  provvedano
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche  con  variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle
vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati,  gli
interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b),  c)
e d), del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi  i  casi  conformemente
alla normativa  antisismica  e  con  il  conseguimento  della  classe
energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli
stessi,  anche  se  suddivisi  in  piu'  unita'  immobiliari  qualora
l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del  volume  del  nuovo
fabbricato,  si  applicano  l'imposta  di  registro  e   le   imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna»; 
    al secondo periodo, le parole: «Nel caso in cui non si verificano
le condizioni  di  cui  al  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo  non
siano adempiute nel termine ivi previsto,»; 
    al  terzo  periodo,  le  parole:   «a   decorrere   dall'acquisto
dell'immobile di  cui  al  secondo  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato  di  cui
al primo periodo»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui  al  primo  periodo  del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea: 
      1) dopo le parole: "articolo 47-quinquies,"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi
sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,"; 
      2) dopo le parole: "nei confronti"  e'  inserita  la  seguente:
"anche"; 
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o  differimenti  per
determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai
contraenti"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
disposizioni in materia di vigilanza assicurativa». 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis. - (Esenzione dalla TASI per gli immobili  costruiti  e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) - 1. Al  comma  678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  sono
esenti dalla TASI i fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione  e  non
siano in ogni caso locati". 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
  Art. 7-ter. - (Estensione degli interventi agevolativi  al  settore
edile) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      "6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate come 'inadempienze probabili' (UTP) entro la data  dell'
11 febbraio 2019, secondo le risultanze  della  centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia. 
      6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,
la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa
nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non
superiore all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data  dell'  11
febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini
della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha
carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere
valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono
stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le
indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma"; 
    b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "revoca  della
stessa" sono aggiunte le seguenti:  ",  anche  con  riferimento  alle
imprese di cui al comma 6-bis"; 
    c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Sostegno  alle
piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e
a quelle operanti nel settore edile"». 
  All'articolo 9: 
    al comma 2,  lettera  m),  numero  3),  le  parole:  «di  cui  ai
precedenti due punti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  ai
numeri 1) e 2)»; 
    al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite  le
seguenti: «del presente articolo». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, capoverso 3.1, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Il fornitore che ha effettuato  gli  interventi  ha  a  sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di
beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni  caso  esclusa  la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»; 
    al comma  2,  capoverso  1-octies,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a
sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori
di beni e servizi, con esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni  caso  esclusa  la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera  d),   del   decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   "soggetto
beneficiario"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   prevedendo,   in
particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso
di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni
successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto". 
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito
in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di
beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni  caso  esclusa  la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - (Modifiche alla disciplina degli incentivi  per  la
rottamazione e  per  l'acquisto  di  veicoli  non  inquinanti)  -  1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente: 
    "1057.  A  coloro  che,  nell'anno  2019,  acquistano,  anche  in
locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico
o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1 e, L2e, L3e, L4e,  L5e,
L6e  e  L7e  e  che  consegnano  per  la  rottamazione  un   veicolo,
appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari
o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario  o
proprietario, da almeno dodici  mesi,  un  familiare  convivente,  e'
riconosciuto un contributo  pari  al  30  per  cento  del  prezzo  di
acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo
consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o  3,
ovvero sia stato oggetto di ritargatura  obbligatoria  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2  febbraio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011"; 
    b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile"». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, le parole: «del  Presidente  della  Repubblica»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica» e le parole: «si considera riconosciuto» sono  sostituite
dalle seguenti: «si considerano riconosciuti». 
  Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 177 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  scambio  di
partecipazioni) - 1. All'articolo 177 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo
di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o
di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque
applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria
superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa',
esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal
conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa'
la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera
a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale,
secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano,
relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al
sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle
partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma"». 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 12-bis. - (Luci votive) - 1. All'articolo  22,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dopo il numero 6-ter) e' aggiunto il seguente: 
  "6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri". 
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di
certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio
2019. 
  Art.  12-ter.  -  (Semplificazione  in  materia  di   termine   per
l'emissione della fattura) - 1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "La fattura e' emessa entro
dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 6". 
  Art.  12-quater.  -  (Comunicazioni  dei  dati  delle  liquidazioni
periodiche  dell'imposta  sul  valore  aggiunto)  -  1.  Il  comma  1
dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
sostituito dal seguente: 
  "1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno  del
secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei  dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. La comunicazione dei dati relativi al  secondo  trimestre  e'
effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati  relativi
al quarto trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto  che,  in  tal
caso, deve essere presentata entro  il  mese  di  febbraio  dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano  fermi
gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base  alle
liquidazioni periodiche effettuate". 
  Art.  12-quinquies.  -  (Modifica  all'articolo   2   del   decreto
legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,  in  materia  di  trasmissione
telematica  dei  dati  dei  corrispettivi)  -  1.  Il   comma   6-ter
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  e'
sostituito dal seguente: 
  "6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al
comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate
entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel
primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a
curo 400.000 e dal  10  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le
sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di
trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi
giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto". 
  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "100
per cento". 
  3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. 
  Art. 12-sexies. - (Cedibilita' dei crediti IVA  trimestrali)  -  1.
All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,
dopo le  parole:  "dalla  dichiarazione  annuale"  sono  inserite  le
seguenti: "o del quale e'  stato  chiesto  il  rimborso  in  sede  di
liquidazione trimestrale,". 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  crediti  dei
quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Art. 12-septies. - (Semplificazioni in materia di dichiarazioni  di
intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto) -
1. All'articolo  1  del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa
per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di  ricezione.  La
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi  del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono  essere  indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale.  Per  la  verifica  di
tali  indicazioni  al  momento  dell'importazione,  l'Agenzia   delle
entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
la  banca  dati  delle  dichiarazioni  di  intento   per   dispensare
l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
    "4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17". 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  Art. 12-octies. - (Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata)
-1. Al comma 4-quater dell'articolo 7  del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489, le parole: "la tenuta dei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, con sistemi elettronici" sono sostituite dalle seguenti:  "la
tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su
qualsiasi supporto". 
  Art.  12-novies.  -  (Imposta  di  bollo  virtuale  sulle   fatture
elettroniche) - 1. Ai fini del calcolo dell'imposta di  bollo  dovuta
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  17  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 146  del  26  giugno  2014,  in  base  ai  dati
indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema  di
interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che
non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui
all'ultimo periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di
procedure automatizzate. Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle
fatture elettroniche non siano sufficienti  per  i  fini  di  cui  al
periodo precedente, restano applicabili le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642.  In
caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta  resa
nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,
del citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma  1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni  di
cui al primo periodo, salvo quanto previsto  dal  terzo  periodo,  si
applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n. 244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica». 
  All'articolo 13: 
  al comma 1: 
  all'alinea,  le  parole:   «secondo   modalita'   stabilite»   sono
sostituite dalle seguenti: «secondo termini e modalita' stabiliti»; 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la  residenza  o
il  domicilio,  il  codice  identificativo  fiscale  ove   esistente,
l'indirizzo di posta elettronica»; 
  il comma 2 e' soppresso; 
  al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  «di  cui  di  cui»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui», le parole: «la data  di  entrata
in vigore delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,  4,»  sono
sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente
decreto» e le parole: «nel mese di luglio 2019, secondo modalita' che
saranno determinate» sono sostituite dalle seguenti: «secondo termini
e modalita' determinati». 
  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 13-bis. -  (Reintroduzione  della  denuncia  fiscale  per  la
vendita di alcolici) - 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole:  ",
ad  esclusione   degli   esercizi   pubblici,   degli   esercizi   di
intrattenimento pubblico,  degli  esercizi  ricettivi  e  dei  rifugi
alpini," sono soppresse. 
  Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei
diritti  doganali)  -  1.  L'articolo  77  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art.  77.  -  (Modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei  diritti
doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento  dei  diritti
doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere
in forza di una legge, nonche' delle  relative  sanzioni,  ovvero  il
deposito cauzionale  di  somme  a  garanzia  del  pagamento  di  tali
diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti: 
    a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni  altro
strumento di pagamento elettronico disponibile, in  conformita'  alle
disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) mediante bonifico bancario; 
    c) mediante accreditamento sul conto corrente  postale  intestato
all'ufficio; 
    d) in contanti per un  importo  non  superiore  a  euro  300.  E'
facolta' del direttore dell'ufficio delle dogane  consentire,  quando
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di
piu'  elevati  importi,  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla
normativa vigente sull'utilizzo del contante; 
    e)  mediante  assegni  circolari  non  trasferibili,  quando   lo
giustificano  particolari  circostanze  di  necessita'   o   urgenza,
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. 
  2. Le modalita' per il successivo versamento delle  somme  riscosse
alla  Tesoreria  sono  stabilite  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  concerto  con  la
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia". 
  Art. 13-quater. - (Disposizioni in materia  di  locazioni  brevi  e
attivita'  ricettive)  -  1.  All'articolo  4,   comma   5-bis,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti
residenti nel territorio dello Stato  che  appartengono  allo  stesso
gruppo dei soggetti di cui al periodo  precedente  sono  solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento
della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi  ai
contratti di cui ai commi 1 e 3". 
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero
dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,
all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o
il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera
e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla
correttezza degli adempimenti fiscali. 
  3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine
di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica,
assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di
ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita
una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato
"codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. 
  5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti: 
    a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca  dati,
compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
    b) le modalita' di  accesso  alle  informazioni  contenute  nella
banca dati; 
    c) le modalita' con cui le  informazioni  contenute  nella  banca
dati sono  messe  a  disposizione  degli  utenti  e  delle  autorita'
preposte ai controlli e quelle per la conseguente  pubblicazione  nel
sito internet istituzionale del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo; 
    d)  i  criteri  che  determinano  la  composizione   del   codice
identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche
della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio
comunale. 
  6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il
direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione
dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per
l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte
dell'Agenzia delle entrate. 
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di
unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a
pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti
all'offerta e alla promozione. 
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In
caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del
doppio. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma
4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo». 
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14. - (Enti associativi assistenziali) - 1. All'articolo 148,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  parole:
"Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,  religiose,
sportive dilettantistiche, nonche' per le  strutture  periferiche  di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non  economici  per
attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse,  non
si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  le
associazioni  politiche,  sindacali  e   di   categoria,   religiose,
assistenziali, culturali, sportive  dilettantistiche,  di  promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona,  nonche'  per
le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli  enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a  servizi
di pubblico interesse, non si considerano commerciali". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  'Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse'
sono sostituite  dalle  seguenti:  'Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse'"». 
  All'articolo 15: 
  al comma 2, lettera a), dopo le parole: «il numero  di  rate»  sono
inserite le seguenti: «in cui puo' essere ripartito il pagamento». 
  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 15-bis. -  (Efficacia  delle  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)  -  1.
All'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  "15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere
regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei
comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2021"; 
    b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
  "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli
adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i
regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla
data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre
dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso
anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente. 
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e
le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere
di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo
fiscale. 
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e' abrogato. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Art. 15-ter.  -  (Misure  preventive  per  sostenere  il  contrasto
dell'evasione dei tributi locali) - 1. Gli enti locali competenti  al
rilascio di  licenze,  autorizzazioni,  concessioni  e  dei  relativi
rinnovi,  alla  ricezione  di  segnalazioni  certificate  di   inizio
attivita', uniche o condizionate, concernenti attivita' commerciali o
produttive possono dispone, con norma regolamentare, che il  rilascio
o il rinnovo e la permanenza  in  esercizio  siano  subordinati  alla
verifica della regolarita' del pagamento dei tributi locali da  parte
dei soggetti richiedenti. 
  Art. 15-quater. - (Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui
al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  materia  di
contabilita'  economico-patrimoniale  dei  comuni   con   popolazione
inferiore a 5.000  abitanti)  -  1.  Nelle  more  dell'emanazione  di
provvedimenti di  semplificazione  degli  adempimenti  connessi  alla
tenuta della contabilita' economico-patrimoniale  e  di  formulazione
della  situazione  patrimoniale,  con  riferimento  ai   comuni   con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo  232,  comma  2,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  "fino
all'esercizio   2017"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "fino
all'esercizio  2019.  Gli   enti   che   rinviano   la   contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019
redatta secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalita'  semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche  sulla  base  delle  proposte
formulate  dalla  Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti
territoriali, istituita  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  citato
decreto legislativo n. 118 del 2011"». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «di cui al citato 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al citato articolo 1». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 16-bis. - (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi
relativi ai carichi affidati agli  agenti  della  riscossione)  -  1.
Salvo che per i debiti gia' compresi  in  dichiarazioni  di  adesione
alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019,  il  debitore  puo'
esercitare la facolta' ivi  riconosciuta  rendendo  la  dichiarazione
prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31  luglio  2019,
con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente della
riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano,  con  le
seguenti  deroghe,  le  disposizioni  dell'articolo  3   del   citato
decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21,  22,  24  e
24-bis: 
    a) in caso di esercizio della predetta facolta', la dichiarazione
resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019; 
    b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente: 
      1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
      2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima
delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme
complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30
novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma
3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono
dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; 
    c) l'ammontare complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019; 
    d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13  dell'articolo
3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano  alla  data
del 30 novembre 2019; 
    e) i debiti di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le
somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel
numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di
importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le
restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso
di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal
1° dicembre 2019. 
  2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019,
il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del
citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio
2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente
della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine
massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le
disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata
legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d),
del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del presente articolo: 
    a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di  adesione  alle
definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019
e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; 
    b) non si applicano alla definizione di cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
  Art. 16-ter. - (Norma di interpretazione autentica  in  materia  di
IMU  sulle  societa'  agricole)  -  1.  Le  agevolazioni   tributarie
riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle  societa'  agricole
di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  Art. 16-quater. - (Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al  2010)  -  1.  Al  comma  1
dell'articolo  4  del  decreto-legge  23  ottobre   2018,   n.   119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti creditori, sulla
base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le
proprie scritture contabili entro  la  data  del  31  dicembre  2019,
tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel  corso  della
gestione e vincolando allo scopo  le  eventuali  risorse  disponibili
alla data della comunicazione". 
  Art. 16-quinquies. - (Disposizioni in materia previdenziale)  -  1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente: 
  "185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3
del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e
comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione
mediante posta elettronica certificata"; 
    b) al comma 192,  dopo  le  parole:  "e  188"  sono  inserite  le
seguenti: "o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma
185-bis". 
  2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
"Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai
Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del
presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al
fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione
previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o
maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI,
ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito
contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si
provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31
ottobre 2019». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «150  milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n.  9,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'importo massimo garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo". Il comma  2  dell'articolo  14  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  giugno   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del  26  luglio  2014,  e'
abrogato»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «sulla  la  sezione  speciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «sulla sezione speciale». 
  All'articolo 18: 
  al comma 2, le parole: «fino al termine di sei mesi dalla  data  di
conversione del presente decreto o il minor  termine  previsto  dalla
delibera» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 o
al minor termine previsto dalla delibera»; 
  al comma 4,  lettera  a),  dopo  la  parola:  «finanziatori,»  sono
inserite le seguenti: «compresi investitori istituzionali,»; 
  al comma 6, le parole:  «dalla  eventuali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'eventuale». 
  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  18-bis.  -  (Utilizzo  del  Fondo   rotativo   di   cui   al
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) - 1. Il comma 1  dell'articolo  6
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da
quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea
in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato". 
  Art.    18-ter.    -     (Piattaforma     telematica     denominata
"Incentivi.gov.it") - 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento  e
di incremento dell'efficienza e  della  trasparenza  delle  attivita'
delle pubbliche amministrazioni  previsti  negli  obiettivi  tematici
dell'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi   europei
afferenti  alla  programmazione  2014-2020  e,  in  particolare,  per
contribuire alla realizzazione della strategia  dell'Unione  per  una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la  coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata
"Incentivi.gov.it" per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese. 
  2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto
produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi
dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al
comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione. 
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui
al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere
sui fondi del programma operativo nazionale "Governance  e  capacita'
istituzionale" 2014-2020. 
  4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre
amministrazioni centrali e locali interessate. 
  5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la
condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
  Art.  18-quater.  -  (Disposizioni  in   materia   di   fondi   per
l'internazionalizzazione) - 1. L'ambito  di  operativita'  del  fondo
rotativo per operazioni di venture capital  di  cui  all'articolo  1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  esteso  a  tutti
gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo. 
  2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono
consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al
capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui
al comma 1. 
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,
n. 84, le parole: "fino  al  40  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 49 per cento" e le parole: "Ciascun intervento  di
cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di
lire e, comunque, le partecipazioni" sono sostituite dalle  seguenti:
"Le partecipazioni". 
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei
casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso
in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo
1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa
diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio
nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le
modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le
sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo
precedente». 
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 19-bis. - (Norma di interpretazione autentica in  materia  di
rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato) - 1. Il quarto
periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre  1998,  n.
431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi
prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza,
per un ulteriore biennio. 
  Art. 19-ter. - (Disposizioni relative al Fondo per il credito  alle
aziende vittime di mancati pagamenti) - 1. All'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 199, le parole:  "alle  aziende  vittime  di  mancati
pagamenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle vittime  di  mancati
pagamenti" e le parole: "altre  aziende  debitrici"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di
impresa"; 
    b) il comma 200 e' sostituito dal seguente: 
  "200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese,
definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in
concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e
medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o
iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il
curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono
costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al
presente comma, ovvero il cui credito e' riconosciuto da una sentenza
definitiva di condanna per i reati medesimi"; 
    c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente: 
  "201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del
finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in
pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto
dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui
al comma 201"; 
    d) al comma  202,  le  parole:  "delle  aziende  imputate  per  i
delitti" sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori imputati"». 
  All'articolo 20: 
  al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
  «0a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario," sono  inserite  le  seguenti:
"nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, che  statutariamente  operano  nei  confronti
delle piccole e medie imprese,"». 
  All'articolo 21: 
  al  comma  3,  alinea,  le  parole:  «normativa  comunitaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»; 
  al comma 4, primo periodo, le parole: «di  cui  presente  articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente  articolo»  e  le
parole:  «per  euro»,  ovunque  ricorrono,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «di euro»; 
  al  comma  5,  le  parole:  «ivi  incluso  la  realizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «ivi compresa la realizzazione». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, capoverso,  le  parole:  «Art.  7-ter  (Evidenza  nel
bilancio sociale). -» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 7-ter  -
(Evidenza nel bilancio sociale). -  1.»  e  le  parole:  «termini  di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «termini di pagamento"». 
  All'articolo 23: 
  al comma 1: 
  alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
  «0a) all'articolo 4, comma 3, dopo  le  parole:  "l'articolo  65  e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto
legislativo"; 
  0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "dall'articolo 67  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "ovvero, dalla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo"»; 
  alla lettera b), la parola: «inerite» e' sostituita dalla seguente:
«inserite»; 
  alla lettera c): 
  al numero 1), il numero 1.1) e' sostituito dal seguente: 
  1.1) dopo le parole: "degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267," sono inserite le  seguenti:
"ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo,"»; 
  al numero 4), numero 1.3), le parole: «e'  inserita  la  seguente:»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti:»; 
  alla lettera d), capoverso Art. 7.2, comma 1, le  parole:  «lettera
b-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «lettera
b-bis)»; 
  dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo  le  parole:  "l'articolo
67, quarto  comma  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo"». 
  All'articolo 24: 
  al comma 1: 
  alle lettere a) e  b),  le  parole:  «Ministero  per  le  politiche
agricole,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole»; 
  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Lo  statuto
prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai
trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al
presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di
cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri
soggetti di diritto privato comunque denominati"»; 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2021" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023"». 
  All'articolo 26: 
  al comma 3, primo periodo, le parole: «fino ad un  massimo  di  tre
soggetti  co-proponenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previa
indicazione del soggetto capofila»; 
  al comma 4, lettera d), dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e
leggeri»; 
  al comma 6, lettera a), le parole: «legge 27  dicembre  2013,  147»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2013, n. 147»; 
  dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Al fine di sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con
cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno
precedente, mediante: 
    a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per
le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non
siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o
le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni; 
    b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari
degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse
eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle
istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle
eventuali evidenze a sua disposizione; 
    c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti  dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai
pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la
ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze"; 
    c) al comma 4, le parole: "le  modalita'  di  ricognizione  delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.," e le
parole: "delle predette  risorse"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"delle risorse di cui al comma 3". 
  6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato». 
  Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  26-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  rifiuti   e   di
imballaggi) - 
  1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa
acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti,
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente
la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto
all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre
un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli
imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la
raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al
riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al
doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa
acquirente, ancorche' da questa non utilizzati. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario,
nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto
al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati
riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta
differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli
imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono
all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per
l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  Art. 26-ter. - (Agevolazioni fiscali  sui  prodotti  da  riciclo  e
riuso) -1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al  25
per cento del costo di acquisto di: 
    a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per
cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di
rottami; 
    b) compost di qualita' derivante dal trattamento  della  frazione
organica differenziata dei rifiuti. 
  2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati
siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita'
economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati
all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo
di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale
di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. 
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3: 
    a) sono indicati nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; 
    b) non concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    c) sono utilizzabili esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai
fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e'
presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  Art. 26-quater. - (Sostegno alle imprese nei processi  di  sviluppo
tecnologico) - 1. Il titolo III del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, e' sostituito dal seguente: 
 
                 "TITOLO III CONTRATTO DI ESPANSIONE 
 
  Art. 41. - (Contratto di espansione) - 1. In via  sperimentale  per
gli   anni   2019   e   2020,    nell'ambito    dei    processi    di
reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita',
nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e,
in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza
sindacale unitaria. 
  2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve
contenere: 
    a) il numero dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei
relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di
reindustrializzazione o riorganizzazione; 
    b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
    c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    d) relativamente alle professionalita' in organico, la  riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5. 
  3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi. 
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni. 
  5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal
conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano
maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo
diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento
del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla
contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto  di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura  di  consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente  non  puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici
di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. La prestazione di cui al comma  5  del  presente  articolo  puo'
essere riconosciuta anche per il tramite dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26  gia'  costituiti  o  in  corso  di
costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi. 
  7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita  una
riduzione oraria cui si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'  essere  superiore
al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
lavoratori  interessati  al  contratto  di  espansione.  Per  ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione  complessiva  dell'orario  di
lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per  cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione
e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente  comma  sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per  l'anno  2020.  Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al
predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di  cui  al  comma  3  e  al
presente comma. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di
riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea
certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento
necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica
professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a
garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a
cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante
del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le
modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori
interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016. 
  9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri
atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i
requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5. 
  10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di
altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014". 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022,  di  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni di  euro
per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e  7  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo,  nonche'  dal  comma  2  del  presente
articolo si provvede: 
    a) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, terzo periodo,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145; 
    b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma  Fondi  di  riserva  e
speciali'  della  missione  Fondi  da  ripartire'  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
    d) quanto a 2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e
2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi  di
riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  4. I contratti di  solidarieta'  espansiva  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto,  e  le  relative  agevolazioni
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza». 
  All'articolo 27: 
  al  comma  1,  capoverso  i-quater),  le  parole:  «,  riservato  a
investitori professionali,» sono soppresse. 
  All'articolo 28: 
  al comma 1, quarto periodo, le parole: «della  predetta  direttiva»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto  di  cui  al  secondo
periodo»; 
  al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per i  controlli  e  le
ispezioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
  al comma 4, dopo le parole: «per ciascuno degli anni»  e'  inserita
la seguente: «dal». 
  Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-bis. - (Modifiche all'articolo 10 del decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147) - 1.  Al  comma  5  dell'articolo  10  del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dalla data  indicata
nel decreto  di  cui  al  comma  3,  l'ISEE"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "L'ISEE" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
ovvero un'interruzione  dei  trattamenti  previsti  dall'articolo  4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013"; 
    b) il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Nel  caso  di
interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il  periodo  di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente  sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione
della  situazione  lavorativa  del  lavoratore  dipendente  a   tempo
indeterminato. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al  presente
comma e ha validita' di sei mesi dalla data della  presentazione  del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella  fruizione  dei  trattamenti;  in  quest'ultimo
caso,  l'ISEE  corrente  e'   aggiornato   entro   due   mesi   dalla
variazione"». 
  All'articolo 29: 
  al comma 5, dopo le parole:  «piccola  e  media  dimensione,»  sono
inserite le seguenti: «anche in coerenza con le linee strategiche del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione  di
cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,»
e  dopo  le  parole:  «con  decreto  del  Ministero  dello   sviluppo
economico» sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentita  l'Agenzia  per
l'Italia digitale,»; 
  al comma 6: 
  all'alinea, la parola: «tecnologia» e' sostituita  dalla  seguente:
«tecnologica»; 
  alla lettera a), le parole: «cybersecuruty, big data e  analytics)»
sono sostituite dalle seguenti: «cybersecurity, big data e analytics)
e delle tecnologie relative  a  soluzioni  tecnologiche  digitali  di
filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di
distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi  attori,
al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione
e il coordinamento della logistica  con  elevate  caratteristiche  di
integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre  tecnologie
quali sistemi di  e-commerce,  sistemi  di  pagamento  mobile  e  via
internet,  fintech,  sistemi  elettronici  per  lo  scambio  di  dati
(electronic data interchange -  EDI),  geolocalizzazione,  tecnologie
per l'in-store  customer  experience,  system  integration  applicata
all'automazione dei processi, blockchain,  intelligenza  artificiale,
internet of things»; 
  alla lettera b),  le  parole:  «200  mila»  sono  sostituite  dalla
seguente: «50.000»; 
  al comma 7: 
  alla lettera b), dopo la parola: «manifatturiere» sono aggiunte  le
seguenti: «nonche', al fine di accrescerne la competitivita' e in via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le
imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore
di soggetti disabili»; 
  alla lettera c),  le  parole:  «500  mila»  sono  sostituite  dalla
seguente: «100.000»; 
  dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in  numero  non  superiore  a
dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il
consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto
promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere
conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato»; 
  dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare  lo  sviluppo  del
processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la
crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche
che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della
pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze
degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario
digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire
maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il
territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in
modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a
domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi,
anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del
commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso
in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente
prestato. 
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione
di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma
9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'. 
  9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla
distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per
le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole:
"in misura non inferiore al  15  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 10 per cento" e,  al  terzo  periodo,  le  parole:
"dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge"   sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2019". 
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o
che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi
9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio. 
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma
9-bis. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle
informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla
disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio,
specificandone la natura e il costo. 
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti
per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella
dell'affidamento del servizio universale. 
  9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e
culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della
realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per
l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione
della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei
seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata
operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie
dotazioni: 
    a) gestione di servizi pubblici; 
    b) esperienza pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti; 
    c) esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte  prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione; 
    d) presenza capillare nel territorio nazionale di  infrastrutture
fisiche e logistiche». 
  All'articolo 30: 
  al comma 2, lettera f), le parole: «con popolazione superiore 
  compresa»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   popolazione
compresa»; 
  al comma 3, lettera a), dopo le parole:  «al  risparmio  energetico
degli edifici di proprieta' pubblica» sono inserite le  seguenti:  «e
di edilizia residenziale pubblica»; 
  al comma 7, secondo periodo, le  parole:  «inseriti,  nel  sistema»
sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel sistema»; 
  al comma 11, le parole: «di cui al  all'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo»; 
  dopo il comma  14,  la  tabella  denominata  «Tabella  di  riparto»
soppressa; 
  dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
  «14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai  comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale
sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020
e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la
realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno
2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari
importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di
ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono
automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative
risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7,
8, 10, 11, 12 e 13. 
  14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo
scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di
scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A
tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo
di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei
lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al
presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di
ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10 ), di cui alla 
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n. 
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo
regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di
riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e
adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria,
in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la  strada  statale
36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada  statale
639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di  Lecco.
Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  termini,  le
modalita',  i  tempi,  l'eventuale  supporto  tecnico,  le  attivita'
connesse alla realizzazione delle opere e  l'eventuale  compenso  del
Commissario straordinario con oneri a  carico  del  quadro  economico
degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di  quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate
nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni,
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357"; 
    b) al comma 21, le parole: "31  dicembre  2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 2021". 
  14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per
contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1°
giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli
gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del
presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul
contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo
i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media
risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012
supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari
assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al
presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio». 
  Nel capo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 30-bis. - (Norme in materia di edilizia scolastica) -  1.  Al
fine di garantire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici
adibiti  a  uso  scolastico,   gli   enti   locali   beneficiari   di
finanziamenti e contributi statali possono  avvalersi,  limitatamente
al triennio 2019-2021 e nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip
Spa  e,  quanto  all'affidamento   dei   lavori   di   realizzazione,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a pubblicare  gli
atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da
parte degli enti locali, dei progetti definitivi. 
  2. Qualora  la  societa'  Consip  Spa  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  -
Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara  entro
il termine di novanta giorni di cui  al  comma  1,  gli  enti  locali
possono affidare i lavori di  cui  al  medesimo  comma  1,  anche  di
importo pari o superiore a 200.000 euro e fino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
mediante procedura negoziata  con  consultazione,  nel  rispetto  del
criterio di rotazione degli  inviti,  di  almeno  quindici  operatori
economici, ove esistenti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione
dei soggetti invitati. 
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di  messa
in  sicurezza  a  valere  su  finanziamenti  e  contributi   statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per  almeno  cinque  anni
dall'avvenuta ultimazione dei lavori. 
  Art. 30-ter. - (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale
mediante la riapertura  e  l'ampliamento  di  attivita'  commerciali,
artigianali e di servizi) - 1. Il  presente  articolo  disciplina  la
concessione  di  agevolazioni  in  favore  dei  soggetti,   esercenti
attivita'  nei  settori  di   cui   al   comma   2,   che   procedono
all'ampliamento  di  esercizi  commerciali  gia'  esistenti  o   alla
riapertura di  esercizi  chiusi  da  almeno  sei  mesi,  situati  nei
territori di comuni  con  popolazione  fino  a  20.000  abitanti.  Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono  in  alcun  caso
deroga alla disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, e dalle leggi regionali  in  materia  di  commercio  al
dettaglio. 
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente
articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi
operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di
servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni
culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. 
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le
riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da
parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che
sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 
  5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e'
rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e
regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e'
presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9. 
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva
per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo. 
  7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere
dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti
esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al
comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di
esercizi gia' esistenti o  alla  riapertura  di  esercizi  chiusi  da
almeno sei mesi. Per gli esercizi  il  cui  ampliamento  comporta  la
riapertura di ingressi o di vetrine  su  strada  pubblica  chiusi  da
almeno sei mesi nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il
contributo e' concesso per la  sola  parte  relativa  all'ampliamento
medesimo. 
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al
presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di
ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i  controlli  sulla  dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente,
determina la misura del contributo spettante,  previo  riscontro  del
regolare avvio  e  mantenimento  dell'attivita'.  I  contributi  sono
concessi,  nell'ordine  di  presentazione   delle   richieste,   fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura
proporzionale al numero  dei  mesi  di  apertura  dell'esercizio  nel
quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi. 
  10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati
nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020. 
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  Art. 30-quater. - (Interventi  a  favore  di  imprese  private  nel
settore radiofonico) - 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7  agosto  1990,  n.  230,  mantengono  il  diritto  all'intero
contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla  legge
14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale  tra
gli aventi diritto. 
  2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la
conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto
percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da
eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente. 
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole: "1°  gennaio  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 gennaio 2020". 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198». 
  All'articolo 31: 
  al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter: 
  al comma 1, le parole: «recante gli "Orientamenti» sono  sostituite
dalle seguenti: «recante orientamenti»; 
  al comma 2: 
  all'alinea, dopo le parole: «iscritto nel registro speciale di  cui
all'articolo 185-bis» sono inserite le  seguenti:  «o,  comunque,  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,»; 
  alla lettera b), le parole: «attraverso, incentivi» sono sostituite
dalle seguenti: «attraverso incentivi»; 
  al comma 3, primo periodo, le  parole:  «dei  specifici  requisiti»
sono sostituite dalle seguenti: «degli specifici requisiti». 
  All'articolo 32: 
  al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «consorzi  nazionali»
sono inserite le seguenti: «e alle  organizzazioni  collettive  delle
imprese», le parole: «dell'originalita' dei  prodotti  italiani,  ivi
inclusi quelli agroalimentari, venduti  all'estero»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «del   made   in   Italy,   compresi   i   prodotti
agroalimentari, nei mercati esteri» e dopo le parole:  «Codice  della
proprieta' industriale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per  la
realizzazione di campagne informative e di comunicazione  finalizzate
a  consentire  l'immediata  identificazione  del  prodotto   italiano
rispetto ad altri prodotti»; 
  al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e  delle
finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,»; 
  al  comma  6,  alinea,  le  parole:  «del  codice   di   proprieta'
industriale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30»; 
  al comma 8, le parole: «di cui al comma 10» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 7»; 
  al comma 9, primo periodo, le parole: «di natura non  regolamentare
dal» sono sostituite dalla seguente: «del» e le parole:  «di  cui  al
comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»; 
  al comma 12, le parole: «decreto legislativo 19 marzo 2005, n.  30»
sono sostituite dalle  seguenti:  «decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30»; 
  al comma 16: 
  all'alinea, le parole: «del Codice  della  proprieta'  industriale»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,»; 
  alla lettera a), capoverso 1, le  parole:  «ratificato  con  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»; 
  al comma 17,  alinea,  le  parole:  «del  Codice  della  proprieta'
industriale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30,». 
  Nel capo IV, prima dell'articolo 33 e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis. - (Transazioni in materia di cartelle di pagamento  e
di ingiunzioni fiscali) - 1. All'articolo  43  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Le transazioni di cui al comma 2  sono  estese  anche  alle
cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali  adottate  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008". 
  2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come  modificato
dal  presente  articolo,  il  termine  di  adesione  e'  esteso  alle
attivita'  pendenti  ovvero  alle  cartelle  di  pagamento   e   alle
ingiunzioni fiscali notificate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto». 
  All'articolo 33: al comma 1: 
  al primo  periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento  in
materia di mitigazione rischio idrogeologico» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «con  particolare  riferimento  a  quelli  in  materia  di
mitigazione del rischio  idrogeologico»,  le  parole:  «e  gli  altri
programmi» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri programmi» e
le parole: «delle entrate relative ai primi tre titoli delle  entrate
del rendiconto dell'anno precedente a quello in  cui  viene  prevista
l'assunzione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  media  delle
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati»; 
  al quarto periodo, le parole: «le  predette  entrate  correnti  dei
primi tre titoli del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti:  «la
media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
rendiconti approvati»; 
  al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27  maggio  2017,
n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75,»; 
  al comma 2: 
  al primo periodo, le parole: «delle entrate relative ai  primi  tre
titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello  in
cui viene prevista  l'assunzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della  media  delle  entrate  correnti  relative  agli  ultimi   tre
rendiconti approvati»; 
  al quarto periodo, le parole: «le  predette  entrate  correnti  dei
primi tre titoli del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti:  «la
media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
rendiconti approvati»; 
  al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27  maggio  2017,
n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75,»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  "ed  educativo,  anche  degli  enti  locali"  sono
soppresse; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  commi  360,  361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo
degli enti locali". 
  2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui
all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 
  2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato». 
  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 33-bis. - (Potenziamento  del  sistema  di  soccorso  tecnico
urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) -  1.  All'articolo
19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45,  al  primo
periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ",  2018
e 2019" e, al secondo periodo, le parole: "alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "e  il  servizio  effettivo  nelle  unita'
cinofile alla data del 31 dicembre 2018". Le disposizioni di  cui  al
primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali  da
autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  Art. 33-ter. -  (Disposizioni  in  materia  di  regioni  a  statuto
speciale) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti: 
  "875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono
approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della
regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e'
data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del
2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare
complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021. 
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia
un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per
la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per
investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare
nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per
cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema
dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato
dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende
sottoscritto ed e' esecutivo. 
  875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: 'tributi'  sono
inserite le seguenti: ', delle addizionali'. 
  875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalle seguenti: 
    'b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi  tributi
locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra
l'altro, le modalita' di riscossione; 
    b-bis)  disciplinare  i  tributi  locali   comunali   di   natura
immobiliare  istituiti  con  legge  statale,  anche  in  deroga  alla
medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e  consentire
agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni,
detrazioni e deduzioni'. 
  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma
9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni
finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia". 
  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86
milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748
del citato articolo l della legge n. 145 del 2018. Al restante onere,
pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. 
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio
2019", le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2019" e le parole: "15  aprile  2019"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 agosto 2019". 
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15
luglio 2019"; 
    b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi; 
    c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per la  regione
Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e'
versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi;
in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali". 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 886 e' inserito il seguente: 
  "886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per
l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni
successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione"». 
  All'articolo 34: 
  al comma 2, le parole: «che abbiano quale oggetto  di  investimento
in forma di debito o di capitale di rischio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che abbiano quale oggetto investimenti in forma di  debito
o di capitale di rischio»; 
  al comma 3, la parola:  «risetto»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«rispetto»; 
  al comma 4, le parole: «con decreto il Presidente del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «il  Ministro  per  gli
affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie». 
  All'articolo 35: 
  al comma 1: 
  al  capoverso   125-ter,   secondo   periodo,   dopo   la   parola:
«pubblicazione» sono inserite le  seguenti:  «e  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria»; 
  al capoverso 125-quater,  secondo  periodo,  le  parole:  «legge  8
dicembre 2015, n. 208» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «legge  28
dicembre 2015, n. 208». 
  All'articolo 36: 
  al comma 2: 
  alla lettera e), capoverso, secondo periodo, le parole: «l'esame  e
l'ammissione delle domande all'indennizzo del  FIR»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'esame delle domande e l'ammissione  all'indennizzo
del FIR»; 
  alla lettera f), capoverso 501-bis, le parole:  «nel  rispetto  dei
principi comunitari e nazionali  conferenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel  rispetto  dei  pertinenti  principi  dell'ordinamento
nazionale e di quello dell'Unione europea»; 
  alla lettera h), capoverso 502-bis: 
  al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono
aggiunte le  seguenti:  «,  al  netto  di  eventuali  prestazioni  di
previdenza complementare erogate sotto forma di rendita»; 
  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «esclusi  gli   strumenti
finanziari di cui al comma 494,» sono inserite le seguenti:  «nonche'
i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nell'erogazione  degli
indennizzi effettuata ai sensi del presente comma e' data  precedenza
ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine  di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,  di
stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione
adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei
capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le
autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle
attivita'  di  tecno-finanza  (Fin.Tech)  volte   al   perseguimento,
mediante  nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i
registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei
settori  finanziario,  creditizio,   assicurativo   e   dei   mercati
regolamentati. 
  2-ter La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al
principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione
europea ed e' caratterizzata da: 
    a) una durata massima di diciotto mesi; 
    b) requisiti patrimoniali ridotti; 
    c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita' che si
intende svolgere; 
    d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
    e) definizione di perimetri di operativita'. 
  2-quater Nel  rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione
europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o
individuano i criteri per determinare: 
    a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
    b) i requisiti patrimoniali; 
    c) gli adempimenti semplificati e  proporzionati  alle  attivita'
che si intende svolgere; 
    d) i perimetri di operativita'; 
    e) gli obblighi informativi; 
    f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
    g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
    h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; 
    i) le forme societarie ammissibili anche  in  deroga  alle  forme
societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
    m) l'iter successivo al termine della sperimentazione. 
  2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere
differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e
delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore
di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo
periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei
limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di
autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al
di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti
di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di
sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di
propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha
facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle
attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti
normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita'
possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla
sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di
un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica
del settore. 
  2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono
annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione
d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge
dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma
2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la
stabilita' finanziaria. 
  2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare
gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con
soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo
e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le
istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la
CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per
l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo'
invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza
diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche'
associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel
settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis
stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare
accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con
centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti
di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di
registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale.
Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le
autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di
bilancio. 
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016,
n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2017,
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto
dal comma 9"; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui
possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La
partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di
cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11". 
  2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai risparmiatori
di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio
2018". 
  2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel periodo  transitorio,"  sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime modalita'  nel
periodo transitorio,". 
  2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla
rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I
destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti
previsti dal presente comma». 
  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 36-bis. - (Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei
fondi di investimento europei a lungo termine) - 1. Non sono soggetti
a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma  1,
lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),  del
medesimo testo unico, derivanti  dagli  investimenti  effettuati  nei
fondi  di  investimento  europei  a  lungo  termine  (ELTIF)  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  che  presentano  le
caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo,  realizzati,
anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato
testo unico di cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  che
investono integralmente il proprio patrimonio in quote o  azioni  dei
predetti fondi di investimento europei  a  lungo  termine  (fondi  di
ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
  2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di  somme,  per
un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non  superiore  a
1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote  o
azioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF. 
  3. A partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, possono beneficiare  del  regime  fiscale  speciale
disciplinato   dalle   disposizioni   del   presente   articolo   gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di  quote  o
azioni di fondi  di  ELTIF,  negli  ELTIF  che  presentano  tutte  le
seguenti caratteristiche: 
    a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e' superiore a
200 milioni di euro per  ciascun  anno,  fino  a  un  limite  massimo
complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro; 
    b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in  attivita'
di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo  10
del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio  ammissibili,
come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE)
2015/760, che siano residenti nel territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato. 
  4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di  cui  al
comma 3, lettera b), del presente articolo da parte  degli  ELTIF  si
applicano le  disposizioni  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo,  si
applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le
relative norme nazionali di esecuzione. 
  5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1  del
presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei  fondi  di  ELTIF
deve essere detenuto per almeno cinque  anni.  In  caso  di  cessione
delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF  prima
della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati  attraverso
la cessione e quelli percepiti durante  il  periodo  di  investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente
agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto  mese
successivo a quello in corso alla data della cessione.  Tuttavia,  in
caso di cessione o di rimborso  delle  quote  o  azioni  prima  della
scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal  presente
articolo trovano comunque applicazione qualora  il  controvalore  sia
integralmente investito in un altro ELTIF  o  fondo  di  ELTIF  entro
novanta giorni dalla cessione o dal rimborso. 
  6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e  4  comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma  1  relativamente  ai
redditi rivenienti dall'investimento negli  ELTIF,  anche  realizzato
tramite la sottoscrizione di quote o azioni  di  fondi  di  ELTIF,  e
l'obbligo di corrispondere le imposte  non  pagate,  unitamente  agli
interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote  detenute
negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano  optato  per  il  regime
speciale non e' soggetto all'imposta di  cui  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del   presente
articolo. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in  via
sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020. 
  10.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  4,8  milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto. 
  Art. 36-ter. - (Proroga del termine per la garanzia dello Stato  su
passivita' di nuova emissione) - 1.  All'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: "fino al 30 giugno  2019"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"». 
  All'articolo 37: 
  al  comma  1,  secondo  periodo,  le   parole:   «di   natura   non
regolamentare e» sono soppresse; 
  al comma 3, le parole: «sino a non oltre il» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino a data non successiva al».