(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A che
costituisce parte integrante del presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»; 
      al comma 2, le parole: «nella tabella di  cui  all'allegato  A»
sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente
decreto»; 
      al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 1, commi 1, lettera
a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5» e  le
parole: «nella tabella di cui all'allegato A» sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto». 
    All'articolo 2: 
      al comma 2, le parole: «attuazione  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «attuazione del comma 1». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  2-bis  (Misure  straordinarie  per  l'assunzione   degli
specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro  autonomo
a personale sanitario). - 1. Al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza nonche'  per  assicurare
sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla  cura  dei  pazienti
affetti dal predetto virus,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza
dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione  in  data  31
gennaio 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°
febbraio 2020, possono: 
        a) procedere al reclutamento del personale delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori  socio-sanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione   medico-specialistica,   integrato    dagli    emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,  teoriche   e   assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi  formativi  previsti.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  spesa   di   personale,   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con  decreto  del
Ragioniere generale dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020; 
        b) procedere alle assunzioni di  cui  all'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti  e  con  le
modalita'  ivi  previsti  compreso  il   trattamento   economico   da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione. 
      2. I contratti di lavoro  autonomo  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante  lo  stato  di
emergenza  integra,  per  la  durata  della  stessa,   il   requisito
dell'anzianita' lavorativa di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
      3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. 
      4. In ogni caso sono fatti salvi,  fermo  quanto  previsto  dal
comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti,  per
le medesime finalita',  dalle  aziende  e  dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite
di durata ivi previsto. 
      5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
conferire incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, con durata non superiore  a  sei  mesi,  e
comunque entro il termine  dello  stato  di  emergenza,  a  dirigenti
medici,  veterinari  e  sanitari  nonche'  al  personale  del   ruolo
sanitario del comparto sanita', collocati in  quiescenza,  anche  ove
non iscritti al competente  albo  professionale  in  conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza. I predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli  incarichi  di
cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da
lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
    Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso  al  Servizio  sanitario
nazionale). - 1. Al fine di garantire l'erogazione delle  prestazioni
di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie
ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori  socio-sanitari  di  cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 
    2. Gli incarichi di  cui  al  presente  articolo  sono  conferiti
previa selezione, per  titoli  o  colloquio  orale  o  per  titoli  e
colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme
di pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso  solo
nel sito internet dell'azienda che  lo  bandisce  e  per  una  durata
minima di cinque giorni, hanno la  durata  di  un  anno  e  non  sono
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere
conferiti  anche  in  deroga,  limitatamente  alla   spesa   gravante
sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla  legislazione  vigente
in  materia  di  spesa  di  personale,  nei  limiti   delle   risorse
complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con  decreto  del
Ragioniere generale dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa  relativa
all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale. 
    3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
    4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle  lauree  nelle   professioni   sanitarie   (L/SNT1),   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si  svolge,
previa  certificazione  delle  competenze  acquisite  a  seguito  del
tirocinio pratico  svolto  durante  i  rispettivi  corsi  di  studio,
secondo le  indicazioni  di  cui  al  punto  2  della  circolare  del
Ministero   della   salute   e   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
    5. Gli incarichi di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti  anche  ai  medici  specializzandi  iscritti   regolarmente
all'ultimo  e  al  penultimo  anno   di   corso   della   scuola   di
specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
medico-specialistica,  integrato  dagli  emolumenti  corrisposti   in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo  stato  di
emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce  al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
    Art. 2-quater  (Rideterminazione  dei  piani  di  fabbisogno  del
personale  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale). - 1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter  del  presente  decreto,  le  regioni
procedono  alla  rideterminazione  dei  piani   di   fabbisogno   del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
    Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento  dei  medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). -  1.  Per  la
durata dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  come  stabilita
dalla delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,  ai
medici iscritti al  corso  di  formazione  in  medicina  generale  e'
consentita l'instaurazione  di  un  rapporto  convenzionale  a  tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di  attivita'
svolte dai suddetti medici devono  essere  considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
    2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante  la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli  elenchi  della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino  alla
fine della durata dello stato  di  emergenza.  Le  ore  di  attivita'
svolte dai suddetti medici devono  essere  considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo  previsto  dall'articolo  26,  comma   1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di  un  numero  di  assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio  e'  sospesa.  Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del  ciclo  di
studi che conduce al conseguimento del diploma  di  specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle  attivita'  formative,  teoriche  e  assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
    3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12  del  decreto  del
Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006,  si  intendono  integrate  con  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
    4. Per la durata dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso  formativo,  possono  assumere  incarichi  provvisori  o  di
sostituzione di  pediatri  di  libera  scelta  convenzionati  con  il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo  di  attivita',  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato  di  emergenza,
e'  riconosciuto  ai  fini  del  ciclo  di  studi  che   conduce   al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
    Art. 2-sexies (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica
ambulatoriale). - 1. Le aziende  sanitarie  locali  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad  un
aumento del monte  ore  dell'assistenza  specialistica  ambulatoriale
convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  con  ore  aggiuntive  da  assegnare   nel   rispetto
dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a
6 milioni di euro. 
    Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato).
- 1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  la
durata dello stato emergenziale, come stabilita  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il  regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 
    All'articolo 3: 
      al comma 6, le parole: «la tabella di cui all'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la tabella A allegata al presente decreto». 
    All'articolo 4: 
      al comma  2,  le  parole:  «1  agosto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° agosto»; 
      al comma 4, le parole: «la tabella di cui all'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la tabella B allegata  al  presente  decreto»  e  le
parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
cui alla tabella B». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Unita' speciali di continuita'  assistenziale).  -
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra
di  libera  scelta  o  al  medico  di  continuita'  assistenziale  di
garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  istituiscono,  entro  dieci
giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede  di  continuita'
assistenziale  gia'  esistente,  una  unita'  speciale  ogni   50.000
abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19
che non necessitano di ricovero  ospedaliero.  L'unita'  speciale  e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'  presenti  nella
sede  di  continuita'  assistenziale  prescelta.  Possono  far  parte
dell'unita' speciale: i medici titolari o  supplenti  di  continuita'
assistenziale; i  medici  che  frequentano  il  corso  di  formazione
specifica in medicina generale;  in  via  residuale,  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine  di  competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su  sette,  dalle  ore  8,00
alle ore 20,00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa ai
medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora. 
      2. Il medico di medicina  generale  o  il  pediatra  di  libera
scelta o il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita'
speciale di cui al comma 1,  a  seguito  del  triage  telefonico,  il
nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al  comma  1.  I  medici
dell'unita' speciale, per lo svolgimento delle specifiche  attivita',
devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e
di idonei dispositivi di protezione individuale e  seguire  tutte  le
procedure gia' all'uopo prescritte. 
      3. Il triage per i pazienti  che  si  recano  autonomamente  in
pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e  separato  dai
locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine
di consentire alle strutture sanitarie di  svolgere  al  contempo  le
ordinarie attivita' assistenziali. 
      4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia
limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 31 gennaio 2020. 
      Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con  disabilita').
- 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e  per  tutta  la
sua durata,  gli  enti  locali  possono  fornire,  tenuto  conto  del
personale disponibile,  anche  impiegato  presso  terzi  titolari  di
concessioni o convenzioni o che  abbiano  sottoscritto  contratti  di
servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli  alunni  con
disabilita'   mediante   erogazione   di   prestazioni    individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle  attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle attivita' previste all'articolo 3, comma  1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59  dell'8  marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati  a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 
      2. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
hanno facolta' di istituire, entro dieci giorni  dalla  data  del  10
marzo  2020,  unita'  speciali  atte  a  garantire  l'erogazione   di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie  a  domicilio  in  favore  di
persone con disabilita' che presentino condizioni di fragilita' o  di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'. 
      3.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo  si  provvede  a  valere   sulle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica». 
    All'articolo 5: 
      al  comma  4,  le  parole:  «dell'articolo  34,  comma  3,  del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 5-bis, comma 3»; 
      al comma 5, dopo  le  parole:  «ai  medici»  sono  inserite  le
seguenti: «, compresi quelli con rapporto  convenzionale  o  comunque
impegnati nell'emergenza da COVID-19,». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.   5-bis   (Disposizioni    finalizzate    a    facilitare
l'acquisizione di dispositivi di protezione  e  medicali).  -  1.  Il
Dipartimento  della  protezione  civile  e   i   soggetti   attuatori
individuati dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio  2020,
nonche' il Commissario straordinario di cui  all'articolo  122,  sono
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  gestione
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire
dispositivi di protezione individuali (DPI)  come  individuati  dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e
altri dispositivi medicali, nonche' a disporre  pagamenti  anticipati
dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      2. Fino al  termine  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,   e'
consentito l'utilizzo di dispositivi  di  protezione  individuali  di
efficacia protettiva analoga a quella prevista per i  dispositivi  di
protezione individuali previsti dalla normativa vigente.  L'efficacia
di  tali  dispositivi  e'  valutata  preventivamente   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
      3. Fino al  termine  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in  coerenza
con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  e  in
conformita' alle attuali evidenze scientifiche,  e'  consentito  fare
ricorso alle  mascherine  chirurgiche,  quale  dispositivo  idoneo  a
proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio  CE,  previa  valutazione  da  parte  dell'Istituto
superiore di sanita'. 
      Art.  5-ter   (Disposizioni   per   garantire   l'utilizzo   di
dispositivi  medici  per  ossigenoterapia).  -  1.  Con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite la  Federazione  dei  farmacisti  titolari  di
farmacie private nonche'  la  Federazione  nazionale  delle  farmacie
comunali, da adottare, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le  modalita'  con
cui si rendono disponibili sul territorio  nazionale,  attraverso  le
strutture  sanitarie  individuate  dalle  regioni  ovvero,   in   via
sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie  dei
servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili
che, ai sensi delle vigenti  disposizioni  in  materia,  garantiscono
l'ossigenoterapia.  Il  decreto  di  cui   al   presente   comma   e'
finalizzato,  altresi',  ad  individuare  le   specifiche   modalita'
tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi  in  modo
uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita'  con  cui  le
aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che  necessitano
di terapia ai sensi del presente comma. 
      2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e  in
ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Ministro  della
salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
      3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sono  attuate
mediante le risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e  non  determinano  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
      Art. 5-quater (Misure  di  semplificazione  per  l'acquisto  di
dispositivi medici).  -  1.  Al  fine  di  conseguire  la  tempestiva
acquisizione  dei  dispositivi  di  protezione  individuali   nonche'
medicali necessari per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 di cui alla delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio  2020,  il  Dipartimento  della   protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato all'apertura  di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione
delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o  anticipato
delle forniture. 
      2. Al conto corrente di cui al comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
      3.  In  relazione  ai  contratti  relativi   all'acquisto   dei
dispositivi di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto  negoziale
conseguente alla urgente necessita' di far  fronte  all'emergenza  di
cui allo stesso comma 1,  posto  in  essere  dal  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dai
soggetti attuatori, non si applica  l'articolo  29  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  novembre  2010,  recante
"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
286 del 7 dicembre 2010, e  tali  atti  sono  altresi'  sottratti  al
controllo  della  Corte  dei  conti.   Per   gli   stessi   atti   la
responsabilita' contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai
soli casi in cui sia  stato  accertato  il  dolo  del  funzionario  o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi  ha  dato  esecuzione.
Gli  atti  di  cui  al   presente   comma   sono   immediatamente   e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. 
      Art. 5-quinquies (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di
assistenza  ventilatoria).  -  1.  Al   fine   di   incrementare   la
disponibilita' di dispositivi per il  potenziamento  dei  reparti  di
terapia  intensiva  necessari  alla  gestione  dei  pazienti  critici
affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione  civile,
per il tramite del soggetto attuatore  CONSIP  S.p.A.,  nominato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo
2020, rep. n. 741, e' autorizzato ad acquistare con le  procedure  di
cui all'articolo 5-bis del  presente  decreto  e  comunque  anche  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti  di
ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili  per  il
funzionamento dei ventilatori. 
      2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di  185
milioni di euro per l'anno 2020; al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo  44,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. 
      Art. 5-sexies (Attuazione degli  adempimenti  previsti  per  il
sistema sanitario). - 1. Al fine di impiegare il personale  sanitario
delle strutture pubbliche o private prioritariamente  nella  gestione
dell'emergenza, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono rimodulare o sospendere le attivita'  di  ricovero  e
ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse  quelle  erogate
in regime di libera professione intramuraria. 
      2. Agli esercenti le professioni  sanitarie,  impegnati  a  far
fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  ai
sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva  2003/88/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4  novembre  2003,  non  si
applicano le disposizioni sui limiti  massimi  di  orario  di  lavoro
prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a
condizione  che  venga  loro  concessa  una  protezione  appropriata,
secondo modalita'  individuate  mediante  accordo  quadro  nazionale,
sentite le rappresentanze  sindacali  unitarie  e  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2, le parole: «ovvero fino al termine» sono sostituite
dalle seguenti: «ovvero oltre il termine»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «alla  stregua  dei  valori»   sono
sostituite dalle seguenti: «secondo i valori»; 
      al comma 8, terzo periodo, le parole: «alla stregua del valore»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo il valore» e le  parole:  «o
di quello» sono sostituite dalle seguenti: «o secondo quello». 
    All'articolo 7: 
      al comma 3,  le  parole:  «tramite  portale  on-line  sul  sito
internet» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il portale on line
nel sito internet». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, la parola: «esponenziale» e' soppressa e le parole:
«test patogeni» sono sostituite dalle seguenti: «test per patogeni»; 
      al comma  3,  le  parole:  «Le  attivita'  professionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le attivita' professionali»; 
      al comma 4, le parole: «-  per  l'anno  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a) per l'anno 2020» e le parole: «- per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «b) per l'anno 2021». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, le parole: «Al fine fronteggiare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Al fine di fronteggiare»; 
      al comma 3, le parole:  «35,304  milioni  per  l'anno  2020  di
provvede» sono sostituite dalle seguenti: «35,304 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «Per le medesime  finalita'  di  cui  al
decreto-legge 9 marzo  2020,  n.  14,»  sono  soppresse,  le  parole:
«all'articolo 1 del predetto decreto  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 2-bis del presente decreto» e le  parole:  «e
dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9»; 
      al comma 2, le parole: «dei degli oneri» sono sostituite  dalle
seguenti: «degli oneri» e dopo le parole: «pari ad  euro  15.000.000»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, le parole: «articoli 1  e  2  del  decreto-legge  9
marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis  e
2-ter». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007  n.
206 e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» e le parole:  «articoli
1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto»; 
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze
della  pubblica  amministrazione  per  l'esercizio   di   professioni
sanitarie e  per  la  qualifica  di  operatore  socio-sanitario  sono
consentite, in deroga all'articolo  38  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente
di lavorare, fermo ogni altro limite di legge»; 
      alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in
materia  di  cittadinanza  per  l'assunzione  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione». 
    L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14 (Sorveglianza  sanitaria).  -  1.  La  misura  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, non si applica: 
        a) agli operatori sanitari; 
        b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; 
        c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito  della
produzione e dispensazione dei  farmaci,  dei  dispositivi  medici  e
diagnostici nonche' delle  relative  attivita'  di  ricerca  e  della
filiera integrata per i subfornitori. 
      2. I lavoratori di  cui  al  presente  articolo,  sottoposti  a
sorveglianza,  sospendono  l'attivita'  nel  caso  di  sintomatologia
respiratoria o esito positivo per COVID-19». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, le parole: «dall'articolo 34  del  decreto-legge  2
marzo 2020, n. 9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo
5-bis»; 
      al comma 2, al primo periodo, le  parole:  «che  li  immettono»
sono sostituite dalle seguenti: «che  le  immettono»  e,  al  secondo
periodo, le  parole:  «dalla  citata  autocertificazione  le  aziende
produttrici» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata
autocertificazione, i produttori»; 
      al comma 3,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «dalla  citata
autocertificazione le  aziende  produttrici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'invio della citata autocertificazione, i  produttori»
e, all'ultimo periodo, le parole:  «norme  vigenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «norme vigenti.». 
    All'articolo 16: 
      al  comma  1,  le  parole:  «dall'articolo  34,  comma  3,  del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel
contesto emergenziale). - 1. Fino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31  gennaio  2020,  per
motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione
emergenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,   nel   rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i),  e  dell'articolo
10 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies,  comma
2, lettere t) e u), del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti  attuatori  di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici  del
Ministero della salute  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  le
strutture pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a  garantire
l'esecuzione delle misure  disposte  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la
piu'  efficace  gestione  dei  flussi  e  dell'interscambio  di  dati
personali,   possono   effettuare   trattamenti,   ivi   inclusa   la
comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  agli
articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  2016/679,  che  risultino
necessari  all'espletamento  delle  funzioni   ad   essi   attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 
      2. La comunicazione dei dati personali a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate  nei  casi  in  cui
risultino indispensabili ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
      3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e  2  sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati. 
      4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le  esigenze
di gestione dell'emergenza sanitaria in  atto  con  quella  afferente
alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di
cui  al  comma  1  possono  conferire  le   autorizzazioni   di   cui
all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente. 
      5. Nel contesto emergenziale in atto,  ai  sensi  dell'articolo
23, paragrafo 1, lettera e), del citato  regolamento  (UE)  2016/679,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa  di  cui
all'articolo 13 del medesimo  regolamento  o  fornire  un'informativa
semplificata,  previa  comunicazione  orale  agli  interessati  dalla
limitazione. 
      6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre  i  trattamenti  di  dati
personali effettuati nel  contesto  dell'emergenza  all'ambito  delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali. 
      Art. 17-ter (Disposizioni per le regioni a statuto  speciale  e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  per  le  aziende
ospedaliere universitarie). - 1. Le disposizioni del presente  titolo
si applicano anche alle regioni a statuto speciale  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei
rispettivi ordinamenti e  ove  non  diversamente  previsto,  entro  i
limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. 
      2. Le disposizioni  di  cui  agli  articoli  1,  2-bis,  2-ter,
2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le
modalita' stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento  e  le
regioni e comunque nei limiti del  finanziamento  sanitario  corrente
come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del  presente  decreto,
anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo  2,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21  dicembre  1999,
n. 517. 
      Art. 17-quater (Proroga di validita' della tessera  sanitaria).
- 1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   nonche'
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno
2020, anche per la  componente  della  Carta  nazionale  dei  servizi
(TS-CNS). La proroga non e' efficace per la  validita'  come  tessera
europea di assicurazione malattia riportata sul retro  della  tessera
sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per  le
quali sia stata effettuata richiesta di duplicato,  al  fine  di  far
fronte ad eventuali difficolta' per  la  consegna  all'assistito,  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  rende  disponibile  in  via
telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di
assistenza   ovvero   tramite   le    funzionalita'    del    portale
www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della  salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non
assolve  alle  funzionalita'  di  cui  alla  componente  della  Carta
nazionale dei servizi (TS-CNS)». 
    All'articolo 18: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il livello del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato,  in   relazione   agli
interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3,  2-bis,  commi  1,
lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2  e  3,  e  4-bis,  e'
incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno  2020,  di  cui  750
milioni di euro ripartiti tra le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sulla base di quanto  previsto  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto e 660 milioni di  euro  ripartiti  sulla
base di quanto disposto dal decreto  del  Ragioniere  generale  dello
Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13
marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti  dei  rispettivi  servizi  sanitari
regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura
di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV
20",  garantendo  pertanto  una  tenuta  distinta  degli  accadimenti
contabili legati  alla  gestione  dell'emergenza  che  in  ogni  caso
confluiscono nei modelli economici di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
23 alla Gazzetta Ufficiale  n.  147  del  25  giugno  2019.  Ciascuna
regione e  provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un  apposito
programma operativo per la gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  da
approvare da parte del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte  dei
predetti Ministeri congiuntamente». 
    Al titolo I, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 18-bis  (Finanziamento  delle  case  rifugio).  -  1.  In
considerazione delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento  ad  essa
collegate, e' autorizzata per l'anno  2020  l'ulteriore  spesa  di  3
milioni di euro in favore delle  case  rifugio  pubbliche  e  private
esistenti su tutto il  territorio  nazionale  al  fine  di  sostenere
l'emersione del fenomeno della  violenza  domestica  e  di  garantire
un'adeguata protezione alle vittime. 
      2. Alla  copertura  dei  maggiori  oneri  di  cui  al  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, le parole da: «per periodi  decorrenti»  fino  alla
fine del comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  una  durata
massima di nove settimane, per periodi  decorrenti  dal  23  febbraio
2020 al 31 agosto 2020»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I datori di lavoro che presentano la domanda  di  cui  al
comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento
previsti dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo  30,  comma
2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni  caso,  deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello
in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  e  non  e'  soggetta  alla  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148»; 
      al comma 5, al primo periodo, le parole: «limitatamente per  il
periodo indicato e nell'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1» e,  al
secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite
dalle seguenti: «L'assegno ordinario di cui al presente articolo»; 
      al comma 6, secondo periodo, le  parole:  «e  sono  trasferiti»
sono sostituite dalle seguenti: «, che sono trasferiti»; 
      al comma 10, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 9»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site  nei
comuni individuati nell'allegato l  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di  lavoro  che
non hanno sede legale o unita' produttiva  od  operativa  nei  comuni
suddetti,  limitatamente  ai  lavoratori   in   forza   residenti   o
domiciliati  nei  predetti  comuni,  possono  presentare  domanda  di
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o  di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza  COVID-19",  per
un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.  L'assegno  ordinario
di cui al primo periodo e' concesso anche  ai  lavoratori  dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale
(FIS) che occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Al  predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
        10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma
10-bis sono riconosciute nel limite  massimo  di  spesa  pari  a  5,8
milioni di euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  al  trattamento
ordinario di integrazione salariale e  a  4,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 con riferimento alla prestazione  di  assegno  ordinario.
L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
        10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica  in  materia  di
accesso  agli  ammortizzatori  sociali  e  rinnovo  dei  contratti  a
termine). - 1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli
articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini  ivi  indicati,
e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di cui  agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel
medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga  dei  contratti  a  tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, le parole: «alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»; 
      il comma 6 e' soppresso; 
      al comma 7, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 5»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site  nei
comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del  23  febbraio
2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di  integrazione   salariale
straordinario,  possono  presentare  domanda   di   concessione   del
trattamento   ordinario   di   integrazione   salariale   ai    sensi
dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi,
nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, alle medesime condizioni di cui ai  commi  da  1  a  4.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo  periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. 
        7-ter. Agli oneri derivanti dal comma  7-bis  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla data di  entrata
in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data  del  23  febbraio  2020»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «La concessione del trattamento» sono  sostituite
dalle seguenti: «La concessione dell'assegno»; 
      al comma 2, le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo
19» sono sostituite dalle seguenti: «assegno  ordinario  concesso  ai
sensi del comma 1»; 
      al comma 3, le parole: «commi da 1 a 2» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 2». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «per la  durata  della
sospensione» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  durata  della
riduzione  o  sospensione»,  al  secondo  periodo,  le  parole:   «e'
riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti»  e,
all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ne'
per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita'  in  ottemperanza
ai provvedimenti di urgenza  emanati  per  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
      al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nei
decreti di cui  al  secondo  periodo,  una  quota  delle  risorse  e'
riservata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  per  i
trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4»; 
      al comma 4, al secondo periodo, le parole:  «e  delle  province
autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le  province  autonome»,
al terzo periodo, le parole: «alla  regione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle regioni», all'ultimo periodo,  dopo  le  parole:  «le
regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i datori  di  lavoro  con
unita' produttive  site  in  piu'  regioni  o  province  autonome  il
trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo  le  modalita'
di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente
comma. Nei decreti di riparto di cui  al  comma  3  e'  stabilito  il
numero di regioni o province autonome  in  cui  sono  localizzate  le
unita' produttive del medesimo datore di  lavoro,  al  di  sopra  del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero»; 
      al comma 5 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
funzioni previste per le province autonome al comma  4  si  intendono
riferite ai predetti Fondi»; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. Ai Fondi di cui  al  comma  5  affluiscono  anche  le
risorse non utilizzate di  cui  all'articolo  44,  comma  6-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  in  alternativa  alla
destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro  previste  dal
medesimo articolo. 
        5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di  cui
al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
utilizzate  dalle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a
condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario  si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di  assicurare
ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni  connesse
alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente.  I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del  decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le  relative
prestazioni»; 
      il comma 7 e' soppresso; 
      al comma 8, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 6»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site  nei
comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro  che
non hanno sede legale o unita' produttiva  od  operativa  nei  comuni
suddetti,  limitatamente  ai  lavoratori   in   forza   residenti   o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di  cassa
integrazione salariale in  deroga,  per  un  periodo  aggiuntivo  non
superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020,  in
base alla procedura di cui al presente articolo. 
        8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis  e'  riconosciuto
nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a valere sulle risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
        8-quater. Al di fuori dei casi di  cui  al  comma  8-bis,  le
Regioni Lombardia,  Veneto  ed  Emilia-Romagna,  con  riferimento  ai
datori di lavoro con unita' produttive ivi situate nonche' ai  datori
di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od  operativa
nelle  predette  regioni,  limitatamente  ai  lavoratori   in   forza
residenti o domiciliati nelle medesime regioni,  possono  riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a  quello  di  cui  al
comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.
Al trattamento di cui al presente comma si applica  la  procedura  di
cui al presente articolo. Per il riconoscimento  dei  trattamenti  da
parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,  per
l'anno 2020, derivanti dalle  risorse  loro  assegnate  in  esito  ai
riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare  pari  a
135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40  milioni  di  euro
per la Regione  Veneto  e  a  25  milioni  di  euro  per  la  Regione
Emilia-Romagna. 
        8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si  provvede
a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di  cui  al  medesimo
comma 8-quater e non utilizzate, ai  sensi  dell'articolo  44,  comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  anche  in
alternativa alle azioni di politica attiva del  lavoro  previste  nel
predetto articolo»; 
      alla rubrica, le parole: «Nuove disposizione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nuove disposizioni». 
    Al capo I del titolo  II,  dopo  l'articolo  22  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art.  22-bis  (Iniziative  di  solidarieta'  in   favore   dei
famigliari  di  medici,   personale   infermieristico   e   operatori
socio-sanitari) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
e' istituito un fondo con una dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative  di  solidarieta'  a
favore  dei  famigliari  di  medici,  personale   infermieristico   e
operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  che  durante  lo
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020 abbiano  contratto,  in  conseguenza  dell'attivita'  di
servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita  la  morte
per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono
individuate le modalita' di attuazione del comma 1. 
      3. Agli oneri derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, le parole: «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 10 e 11»; 
      al comma 3, le parole: «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 10 e 11»; 
      al comma 6, le parole: «non vi sia  genitore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non vi sia altro genitore»; 
      al comma 8, le parole: «all'articolo 54-bis,  legge  24  aprile
2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; 
      al comma 10, le parole: «di cui al comma  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 11»; 
      al comma 11, la parola: «annui» e' soppressa. 
    All'articolo 24: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Resta fermo che  per  il  personale  delle  Forze  di
polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui  al  comma  1  si
intende riconosciuto compatibilmente con  le  esigenze  organizzative
dell'ente cui appartiene e con le preminenti  esigenze  di  interesse
pubblico da tutelare. Il  beneficio  non  puo'  essere  cumulato  con
quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La  previsione  di  cui  al
primo periodo  del  presente  comma  si  intende  riferita  anche  al
personale della polizia locale dei comuni,  delle  province  e  delle
citta' metropolitane». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «non  spetta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non spettano»; 
      al comma 6, le parole: «sono equiparate a  quelle  disciplinate
dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono
sostituite dalle seguenti: «costituiscono servizio prestato  a  tutti
gli effetti di legge». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1, comma  2,  lettere
h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,
n. 13, e di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,»  e  dopo  le  parole:  «dai
lavoratori» e' inserita la seguente: «dipendenti»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Fino al  30  aprile  2020  per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita'  con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i lavoratori  in  possesso
di certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative
terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  medesima
legge n. 104  del  1992,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87,  comma  1,
primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di
disabilita'   o   delle   certificazioni   dei   competenti    organi
medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le
verifiche  di   competenza,   nel   medesimo   certificato.   Nessuna
responsabilita',  neppure  contabile,  e'  imputabile  al  medico  di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»; 
      al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 1, comma  2,  lettere
h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, e di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»; 
      al comma 5,  al  primo  periodo,  le  parole:  «che  presentano
domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che  presenta  domanda»  e,
all'ultimo periodo, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  segno  di
interpunzione: «.». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» e'  inserita
la seguente: «2020,». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» e'  inserita
la seguente: «2020,». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, le parole: «settore turismo» sono sostituite  dalle
seguenti: «settore del turismo» e dopo le parole:  «per  il  mese  di
marzo» e' inserita la seguente: «2020,». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» e'  inserita
la seguente: «2020,». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, le parole da: «ai sensi» fino alla fine  del  comma
sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1, le parole: «al giorno 1°  giugno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 1° giugno». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1, le parole: «decreto  legislativo  22  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 4 marzo». 
    All'articolo 35: 
      al comma 3, dopo le  parole:  «entro  la  medesima  data»  sono
inserite le seguenti: «del 31 ottobre 2020» e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Le medesime organizzazioni e  associazioni  sono
autorizzate a svolgere le attivita' correlate ai fondi del cinque per
mille per l'anno 2017  entro  la  data  del  31  ottobre  2020.  Sono
altresi' prorogati alla  data  del  31  ottobre  2020  i  termini  di
rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base  di  leggi
nazionali e regionali»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere
un apposito rendiconto  dal  quale  risulti  l'utilizzo  delle  somme
percepite, e' fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione  delle
somme. 
        3-ter. La disposizione di cui al comma  3  si  applica  anche
agli enti disciplinati dai capi II e III, del  titolo  II  del  libro
primo del codice civile, nonche' agli enti di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
        3-quater. All'articolo 26, comma 3,  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, le parole:  "almeno  biennale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "almeno triennale"». 
    Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
      «Art.  35-bis  (Disposizioni  in  materia  di  volontari  della
protezione civile).  -  1.  Al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie ed urgenti connesse alla  situazione  di  emergenza  di
rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020,  i  periodi  continuativi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il
limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1, lettera a), le parole: «Decreto Ministeriale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; 
      al comma 1, lettera b), le parole: «Decreto Ministeriale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali»  e  le
parole: «il servizio all'utenza puo' essere modulato» sono sostituite
dalle seguenti: «modulare il servizio all'utenza». 
    All'articolo 37: 
      al comma 1, al primo e al terzo periodo, e' aggiunto, in  fine,
il seguente segno di interpunzione: «.»; 
      al comma 2, dopo la parola:  «prescrizione»  sono  inserite  le
seguenti: «delle contribuzioni di  previdenza  e  assistenza  sociale
obbligatoria»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sospensione  dei
termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  per  i  lavoratori
domestici.   Sospensione   dei   termini   di   prescrizione    delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria». 
    All'articolo 38: 
      al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» e'  inserita
la seguente: «2020,». 
    All'articolo 39: 
      al comma 1, le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» sono
sostituite dalle seguenti:  «Fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVlD-19»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano
anche ai lavoratori  immunodepressi  e  ai  familiari  conviventi  di
persone immunodepresse». 
    All'articolo 40: 
      al comma  1,  la  parola:  «considerata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «considerate» e dopo le parole: «28 gennaio  2019,  n.  4,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26,»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  Fermo  restando  che  le  attivita'  di   formazione
professionale e orientamento al lavoro, nonche'  le  altre  attivita'
connesse ai patti per il lavoro e ai patti per  l'inclusione  sociale
che possono essere  svolte  a  distanza  sono  rese  nelle  modalita'
citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle  offerte
di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza. 
        1-ter. Tenuto conto della necessita' di assicurare assistenza
di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  i  comuni  e  gli
ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi  e
i servizi sociali di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del  Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  1,
comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  ai  bisogni  di
assistenza che emergessero nell'attuale  situazione  emergenziale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  per
un periodo di due mesi»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «per
l'attribuzione di alcune prestazioni». 
    All'articolo 41: 
      ai commi 1 e 3, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite  dalle
seguenti: «al 1° giugno». 
    All'articolo 42: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole:  «al  1  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno»,  al  secondo  periodo,  le
parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
al primo periodo del presente comma» e, al terzo periodo,  le  parole
da: «del D.P.R.» fino alla fine del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo  indicato
al primo periodo del presente comma»; 
      al comma  2,  le  parole:  «del  Decreto  Interministeriale  27
febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'allegato  2  al
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  del  27
febbraio 2019, recante "Modalita' per  l'applicazione  delle  tariffe
2019"». 
    All'articolo 43: 
      al comma 1, le parole: «l'Inail entro provvede» sono sostituite
dalle seguenti: «l'INAIL provvede»; 
      al comma 2, dopo le  parole:  «100  unita'  di  personale»,  le
parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse. 
    Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
      «Art. 44-bis (Indennita' per i lavoratori autonomi  nei  comuni
di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020). - 1. In favore dei collaboratori  coordinati
e  continuativi,  dei  titolari  di  rapporti   di   agenzia   e   di
rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti
ivi  compresi  i  titolari  di   attivita'   di   impresa,   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, nonche' alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  che
svolgono la loro attivita' lavorativa alla data del 23 febbraio  2020
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  1°  marzo  2020,  o  siano  ivi  residenti  o
domiciliati alla medesima data, e' riconosciuta un'indennita' mensile
aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di  tre  mesi,  parametrata
all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita'  di
cui al presente comma non concorre alla  formazione  del  reddito  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
      2. Il trattamento di cui  al  comma  1  e'  erogato  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  5,8  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa,  fornendo  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
      3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
    All'articolo 46: 
      al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  o  di   clausola   del   contratto
d'appalto»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di licenziamenti collettivi e  individuali  per  giustificato
motivo oggettivo». 
    All'articolo 47: 
      al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «e' sospesa dalla
data» sono inserite le seguenti: «di entrata in vigore»,  al  secondo
periodo, le parole: «socio-sanitari e  sanitari»  sono  soppresse  e,
all'ultimo periodo, le parole: «di  cui  al  comma  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma». 
    All'articolo 48: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «dell'art. 3 c. 1  del
D.L. del 23 febbraio 2020 n.  6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,  n.  13,  e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,»,
le parole: «o resi» sono sostituite dalle seguenti:  «o  rese»  e  la
parola: «ricreare» e'  sostituita  dalla  seguente:  «creare»  e,  al
secondo periodo, le parole: «sinora previsti» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sinora previste»; 
      al comma 2, quarto periodo, le parole: «La corresponsione della
seconda quota,» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda quota»; 
      al comma 3, le parole: «assunti in attuazione del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «adottati  ai
sensi  delle  disposizioni  richiamate  al  comma  1   del   presente
articolo,». 
    Dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente: 
      «Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020). - 1. Per un periodo di dodici mesi  decorrente  dalla
data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie  imprese,  ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° marzo  2020,  la
garanzia del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo  gratuito
e con priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un  importo  massimo
garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per  gli  interventi
di garanzia diretta la  percentuale  massima  di  copertura  e'  pari
all'80  per  cento   dell'ammontare   di   ciascuna   operazione   di
finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione  la  percentuale
massima di copertura e' pari al 90 per cento  dell'importo  garantito
dal Confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di
copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato. 
      2. L'intervento di cui al  comma  1  puo'  essere  esteso,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie  imprese
ubicate  in  aree  diverse  da  quelle  di  cui  al   comma   1,   in
considerazione dell'impatto economico eccezionale subito  in  ragione
della collocazione geografica limitrofa alle  medesime  aree,  ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo
in aree particolari. 
      3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 
      4. Agli oneri derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis». 
    All'articolo 50: 
      al comma 1, lettera a), le parole: «comma 499» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 499.»; 
      al comma 1, lettera b), le parole: «comma 499» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 499.» e le parole: «esame istruttorio";»  sono
sostituite dalle seguenti: «esame istruttorio".»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «legge  27/12/2019,  n.  160»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2019, n. 160,»; 
      alla rubrica, le parole: «disciplina FIR» sono sostituite dalle
seguenti: «disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR». 
    All'articolo 54: 
      al comma 1, alinea, le  parole:  «della  legge  244/2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
      al comma 1, lettera a., le parole: «a. l'ammissione ai benefici
del Fondo e' esteso» sono sostituite dalle seguenti: «a) l'ammissione
ai benefici del Fondo e' estesa»,  le  parole:  «DPR  445/2000»  sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e  le  parole:
«in un trimestre successivo al 21  febbraio  2020  ovvero  nel  minor
lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la  predetta
data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21
febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora
non sia trascorso un trimestre»; 
      al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e  sono
ammissibili mutui  di  importo  non  superiore  a  400.000  euro.  La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate»; 
      al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) la sospensione del pagamento delle rate  puo'  essere
concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera c),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147»; 
      al comma  2,  alinea,  le  parole:  «legge  n.  244/2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 2, comma 479, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          "c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione  dell'orario  di
lavoro per un periodo  di  almeno  trenta  giorni,  anche  in  attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di sostegno del reddito"»; 
      al comma 3, le parole:  «con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con decreto» e  le  parole:  «,  nonche'  del  comma  1  e
dell'art. 26 del decreto-legge n. 9/2020» sono soppresse; 
      al comma 4, le parole:  «legge  n.  244/2007»  sono  sostituite
dalle seguenti: «legge n. 244 del 2007» e le  parole:  «DM  132/2010»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 giugno 2010, n. 132». 
    Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 54-bis (Fondo Simest). - 1. Le disponibilita'  del  fondo
rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,  del  decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
      2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
      Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla  prima
casa). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  in  tutto  il  territorio  nazionale  e'
sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ogni
procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore. 
      Art.  54-quater  (Sospensione  dei  mutui  per  gli   operatori
economici vittime di usura). - 1. Per l'anno 2020,  sono  sospese  le
rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura,  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.  108.  Le  rate  sospese
sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento  originariamente
stabilito. Sono altresi' sospese e  possono  essere  rimborsate  alla
scadenza del predetto  piano  le  rate,  con  scadenza  nei  mesi  di
febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti  dal  presente
comma, pari a 6.360.000 euro per  l'anno  2020,  sono  a  carico  del
Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno  si  provvede
ai sensi dell'articolo 126. 
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al  31
dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui
di cui al comma 1». 
    All'articolo 55: 
      al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.»; 
      il capoverso «Art. 44-bis» e' sostituito dal  seguente:  «"Art.
44-bis. - (Cessione di crediti)»; 
      al capoverso 3, terzo periodo, le parole: «sono comprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono compresi»; 
      al capoverso 6, le parole: «stesso  soggetto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «stesso soggetto".». 
    All'articolo 56: 
      al comma 2, alinea,  le  parole  da:  «dall'art.  106»  fino  a
«bancario)» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'articolo  106  del
testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385,»; 
      al  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «se  superiori»  sono
sostituite dalle seguenti: «se successivi»; 
      al comma 2, lettera c),  la  parola:  «imprese»  e'  sostituita
dalla seguente: «Imprese»; 
      al comma 3, le parole: «art. 47 DPR 445/2000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»; 
      al comma 6, ultimo periodo, le parole: «lettera a),  b)  e  c)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),»; 
      al comma 7, primo periodo, dopo le parole:  «sezione  speciale»
e' inserita la seguente: «del»; 
      al comma 8, al primo periodo, le parole:  «dagli  intermediari»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dai  soggetti  finanziatori»,  le
parole: «in relazione a: (i) l'inadempimento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «in relazione: 1) all'inadempimento», le parole:  «(ii)  il
mancato» sono sostituite dalle seguenti: «2) al mancato» e le parole:
«(iii)  l'inadempimento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «3)
all'inadempimento», al secondo periodo, le parole: «gli intermediari»
sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti finanziatori» e, al terzo
periodo, le  parole:  «30  settembre  .2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2020»; 
      al comma 9, le parole: «in favore della banca» sono  sostituite
dalle seguenti: «in favore del soggetto finanziatore»; 
      al comma 11, le parole: «prevista del»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «prevista dal» e le parole:  «ai  sensi  all'articolo  107»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 108». 
    All'articolo 57: 
      al comma 3, le parole: «dell'art. 19  comma  5  del  DL78/2009»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», la parola:  «CDP»  e'  sostituita
dalle  seguenti:  la  Cassa  depositi  e  prestiti»  e   la   parola:
«riassegnate» e' sostituita dalle seguenti: riassegnati». 
    All'articolo 59: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «nonche'  quelle»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di quelle». 
    L'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  61  (Sospensione  dei  versamenti  delle  ritenute,  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria). - 1. Per i soggetti di cui al comma 2,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato, sono sospesi: 
        a) i termini  relativi  ai  versamenti  delle  ritenute  alla
fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo  2020  al  30  aprile
2020; 
        b) i termini relativi agli adempimenti e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
        c) i termini dei versamenti relativi all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 
      2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano  ai  seguenti
soggetti: 
        a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e  turismo
e tour operator; 
        b)  federazioni  sportive  nazionali,  enti   di   promozione
sportiva,  associazioni  e  societa'  sportive  professionistiche   e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
        c) soggetti che gestiscono teatri,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; 
        d) soggetti che gestiscono ricevitorie del  lotto,  lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
        e) soggetti che  organizzano  corsi,  fiere  ed  eventi,  ivi
compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso; 
        f)  soggetti  che  gestiscono  attivita'   di   ristorazione,
gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
        g)  soggetti  che  gestiscono  musei,  biblioteche,  archivi,
luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici
e riserve naturali; 
        h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
        i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
        l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,
e centri per il benessere fisico; 
        m) soggetti che gestiscono parchi di  divertimento  o  parchi
tematici; 
        n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
        o) soggetti che  gestiscono  servizi  di  trasporto  merci  e
trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie,
seggiovie e ski-lift; 
        p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
        q)  soggetti  che   gestiscono   servizi   di   noleggio   di
attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature
per manifestazioni e spettacoli; 
        r) soggetti che svolgono  attivita'  di  guida  e  assistenza
turistica; 
        s) esercenti di librerie  che  non  risultano  ricomprese  in
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
        t) organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte negli  appositi  registri,  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge  7  dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,  comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
      3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
      4. Salvo quanto disposto al comma 5, i  versamenti  sospesi  ai
sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di maggio  2020.  Nei  medesimi  termini
sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti
delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 
      5. Le federazioni sportive nazionali, gli  enti  di  promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche  e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  applicano  la
sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio  2020.  I  versamenti
sospesi ai  sensi  del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato». 
    Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
      «Art. 61-bis (Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla
dichiarazione dei  redditi  precompilata  2020).  -  1.  All'articolo
16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il  comma  5  e'
sostituito dal seguente: 
        "5.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella  di
cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021". 
      2.  Per  l'anno  2020,  il  termine  del  30  aprile   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, e' prorogato al 5 maggio». 
    All'articolo 62: 
      al comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti
i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata»; 
      al comma 3, dopo le parole:  «di  Bergamo,»  sono  inserite  le
seguenti: «di Brescia,». 
    Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: 
      «Art. 62-bis (Proroga dei termini degli adempimenti  tecnici  e
amministrativi relativi agli  impianti  a  fune,  ascensori  e  scale
mobili in servizio  pubblico  e  agli  impianti  di  sollevamento  di
persone o cose in servizio privato). - 1. Al  fine  di  garantire  la
continuita'  del  servizio,  i  termini  relativi  allo   svolgimento
nell'anno 2020 delle attivita' previste dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 203, recante norme regolamentari  in  materia  di  revisioni
periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti  costruttive  per  i
servizi di pubblico trasporto  effettuati  con  funivie,  funicolari,
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  17  aprile  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012,  e  dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del
18 maggio 2016, recante "Impianti  aerei  e  terrestri.  Prescrizioni
tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora
non sia possibile procedere  alle  verifiche  ed  al  rilascio  delle
autorizzazioni di competenza dell'autorita' di sorveglianza  entro  i
termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione
da parte  del  direttore  o  del  responsabile  dell'esercizio  della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico». 
    All'articolo 63: 
      al comma 1, le parole: «1. Ai titolari» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai titolari» e le parole: «che possiedono un reddito» sono
sostituite dalle seguenti: «con un reddito»; 
      al comma 2, dopo le parole: «mese di  aprile»  e'  inserita  la
seguente: «2020». 
    All'articolo 65: 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
        2-ter. Al  fine  di  accelerare  l'erogazione  delle  risorse
attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del
disagio abitativo, il riparto tra  le  regioni  della  disponibilita'
complessiva assegnata per l'anno  2020  al  Fondo  nazionale  per  il
sostegno  all'accesso  alle   abitazioni   in   locazione,   di   cui
all'articolo  11  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  pari  a
complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del
Fondo  destinato  agli   inquilini   morosi   incolpevoli   istituito
dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto,   in   deroga   alle   procedure   ordinarie   di
determinazione dei coefficienti  regionali  e  adottando  gli  stessi
coefficienti gia' utilizzati per i  riparti  relativi  all'annualita'
2019. 
        2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'articolo 11 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431.  I  comuni
utilizzano i fondi  anche  ricorrendo  all'unificazione  dei  titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa». 
    All'articolo 66: 
      al comma 1, dopo le parole: «di enti o  istituzioni  pubbliche,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza  scopo  di
lucro» sono inserite le seguenti:  «,  compresi  gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti,»; 
      al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni
liberali effettuate per le medesime finalita' in  favore  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti» e, al secondo periodo, le  parole:
«le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma»; 
      al comma 3, le parole: «del 28 novembre 2019»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «28  novembre  2019,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020». 
    All'articolo 67: 
      al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «24 aprile 2017, n.
50,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96,» e la  parola:  «D.P.R.»  e'  sostituita
dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»; 
      al comma 3, le  parole:  «del  c.p.c,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del codice di  procedura  civile  e»,  le  parole:  «delle
disposizioni di attuazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368», le parole: «nonche'  le  risposte»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' nelle risposte» e dopo le parole: «legge 7 agosto»
e' inserita la seguente: «1990»; 
      al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12»  sono  inserite  le
seguenti: «, commi 1 e 3,». 
    All'articolo 68: 
      al comma 1, le parole: «legge 31 luglio» sono sostituite  dalle
seguenti: «legge 30 luglio»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Nei confronti delle persone fisiche  che,  alla  data
del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la  sede  operativa
nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e  dei  soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del  21  febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e  2  decorrono  dalla
medesima data del 21 febbraio 2020»; 
      al comma 3, le parole: «E'  differito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sono differiti». 
    All'articolo 69: 
      al comma 1, terzo periodo, le parole: «ultimo giorno del  mese»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «ultimo  giorno  di  ciascun  mese
successivo»; 
      al comma 2, le parole: «n. 147 e ss.mm. e ii.» sono  sostituite
dalle seguenti: «n. 147,» e  dopo  le  parole:  «mese  di  marzo»  e'
inserita la seguente: «2020»; 
      al comma 3, dopo  la  parola:  «convertito»  sono  inserite  le
seguenti: «, con modificazioni,». 
    All'articolo 71: 
      al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con  il
medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze  definisce
le  modalita'  con  le  quali  l'Agenzia   delle   entrate   rilascia
l'attestazione  della  menzione,  che  puo'  essere  utilizzata   dai
contribuenti a fini commerciali e di pubblicita'». 
    Nel titolo IV, dopo l'articolo 71 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 71-bis (Donazioni  anti  spreco  per  il  rilancio  della
solidarieta' sociale). - 1. All'articolo 16  della  legge  19  agosto
2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
          "d-bis)   dei   prodotti   tessili,   dei   prodotti    per
l'abbigliamento e per l'arredamento, dei  giocattoli,  dei  materiali
per  l'edilizia  e  degli  elettrodomestici,  nonche'  dei   personal
computer, tablet, e-reader e altri  dispositivi  per  la  lettura  in
formato elettronico, non piu'  commercializzati  o  non  idonei  alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o  vizi  che
non  ne  modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
similari"; 
        b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Il donatore o l'ente donatario  possono  incaricare
un  terzo  di  adempiere  per   loro   conto,   ferma   restando   la
responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi  di
cui alle lettere b) e c) del comma 3"». 
    Al titolo V, la partizione: «Capo I» e la relativa  rubrica  sono
soppresse. 
    All'articolo 72: 
      al comma 1, lettere a) e b), le parole:  «ICE-Agenzia  italiana
per l'internazionalizzazione delle imprese e per  l'attrazione  degli
investimenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «ICE-Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane»; 
      al comma 1,  lettera  c),  le  parole:  «30  marzo  2000»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001»; 
      al comma 2, lettera b), le parole:  «ICE-Agenzia  italiana  per
l'internazionalizzazione  delle  imprese  e  per  l'attrazione  degli
investimenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «ICE-Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane»; 
      al comma 3, le parole: «con proprio  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con propri decreti,»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani  all'estero
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 
          a)  la  spesa  di  euro  1  milione  per  l'anno  2020   ad
integrazione delle misure per la tutela degli  interessi  italiani  e
della sicurezza dei cittadini presenti all'estero  in  condizioni  di
emergenza, ivi inclusa la  protezione  del  personale  dipendente  di
amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente,  al  di
fuori del territorio nazionale; 
          b)  la  spesa  di  euro  4  milioni  per  l'anno  2020   ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in
condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli  articoli  da
24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
        4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di  cui  al  comma
4-bis,  lettera  b),  e'  autorizzata,  fino  al  31   luglio   2020,
l'erogazione di  sussidi  senza  promessa  di  restituzione  anche  a
cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. 
        4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
potenziamento   dell'assistenza   ai   connazionali   all'estero   in
situazione di difficolta'». 
    Dopo l'articolo 72 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 72-bis (Sospensione dei pagamenti  delle  utenze).  -  1.
L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020. 
      2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data  del  2  marzo
2020, l'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente,  con
propri   provvedimenti,   disciplina   altresi'   le   modalita'   di
rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini
di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma  1,  individuando,
ove  opportuno,  anche  le  modalita'  per  la   relativa   copertura
nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri
per la  finanza  pubblica.  Il  versamento  delle  somme  oggetto  di
sospensione relative al pagamento  del  canone  di  abbonamento  alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,  n.  880,  avviene,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  con  la
prima  fattura  dell'energia  elettrica  successiva  al  termine  del
periodo di sospensione. 
      Art.  72-ter  (Misure  in  favore  dei  beneficiari  di   mutui
agevolati). - 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati  concessi
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, a favore  di  imprese  con  sede  o
unita'  locali  ubicate  nei   territori   dei   comuni   individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di  dodici  mesi
del pagamento delle rate con scadenza non successiva al  31  dicembre
2020 e di un corrispondente allungamento della durata  dei  piani  di
ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in  cui
sia stata gia' adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di
finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione
delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia'  iscritto  a
ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero  dello
stesso.  Invitalia,  su  richiesta  dei  soggetti   beneficiari,   da
presentare entro sessanta  giorni  a  decorrere  dal  2  marzo  2020,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. 
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate  di
pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative
alle transazioni gia' perfezionate con  Invitalia  alla  data  del  2
marzo 2020. 
      3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti  dal  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
      Art. 72-quater (Istituzione  di  un  tavolo  di  crisi  per  il
turismo a seguito dell'emergenza  da  COVID-19).  -  1.  Al  fine  di
monitorare  gli  effetti  dell'emergenza  da  COVID-19  sul  comparto
turistico  e  valutare  l'adozione  delle  opportune  iniziative,  e'
istituito presso il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo un tavolo  di  confronto  con  la  partecipazione  dei
rappresentanti  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. 
      2. Ai componenti del tavolo di cui  al  comma  1  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
      3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da
COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si
rendono necessarie per  far  fronte  ai  danni  diretti  e  indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonche' le esigenze di sostegno
e gli interventi strutturali in favore delle attivita' piu'  esposte,
al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il
consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di
veicolare il complesso dei valori distintivi  dell'offerta  nazionale
in maniera coordinata sia verso i target  interni  che  verso  quelli
internazionali». 
    All'articolo 73: 
      al comma 2, le parole: «Per lo stesso  tempo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per lo stesso periodo»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza,  anche  ove
tale modalita'  non  sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari
interni di cui all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; 
        al comma 3, le parole: «Per lo stesso tempo di cui  ai  commi
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per  lo  stesso  periodo
previsto dal comma 1» e le parole: «commi 9  e  55»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 8 e 55»; 
        al comma 4, le parole: «Per lo stesso tempo» sono  sostituite
dalle seguenti: «Per lo stesso periodo»  e  dopo  le  parole:  «e  le
fondazioni» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  le  societa',
comprese le societa' cooperative ed i consorzi,». 
    Dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente: 
      «Art. 73-bis (Misure per  la  profilassi  del  personale  delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco).  -  1.  Al  fine  di  garantire  la   profilassi   degli
appartenenti alle Forze di polizia, alle  Forze  armate  e  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse  al
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  o  in  altri  servizi
d'istituto, comprese le attivita' formative e addestrative, le misure
precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale  sono
definite dai competenti servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e  dell'articolo  14,
terzo comma, lettera q),  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
nonche' dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite
linee guida adottate  d'intesa  tra  le  Amministrazioni  da  cui  il
medesimo personale dipende. 
      2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi'  al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso
le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione
internazionale». 
    All'articolo 74: 
      al comma 1 sono premessi i seguenti: 
        «01. Ai fini dello  svolgimento,  da  parte  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate, per  un  periodo  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti
connessi  al  contenimento  della   diffusione   del   COVID-19,   e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000  per  l'anno  2020
per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario  e  degli
oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di  quanto  previsto  dal
primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di  cui
all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
integrato di 253 unita' per trenta giorni a decorrere dalla  data  di
effettivo  impiego.  Al  personale  di  cui  al  secondo  periodo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
        02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma
01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  432.000  per  l'anno
2020,  per  il  pagamento  delle  maggiori  prestazioni   di   lavoro
straordinario del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  01,  in  conseguenza
dell'estensione a tutto  il  territorio  nazionale  delle  misure  di
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19,  per  un  periodo  di
ulteriori novanta giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  del  periodo
previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  euro
59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per  gli
altri oneri connessi all'impiego del personale»; 
      al comma 3, le parole: «al del  Corpo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al  Corpo»  e  le  parole:  «e  di  euro  3.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.000.000»; 
      al comma 4, al primo periodo, la parola: «U.t.G.» e' sostituita
dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo (U.t.G.)», le parole
da: «per il periodo di ulteriori» fino a «di cui euro 3.049.500» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al  2
luglio 2020, la spesa complessiva di  euro  6.769.342,  di  cui  euro
3.182.500» e le parole: «acquisto dispositivi» sono sostituite  dalle
seguenti: «acquisto di dispositivi» e, al secondo  periodo,  dopo  le
parole:  «31  maggio  2010,  n.  78,»  sono  inserite  le   seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
      al comma 5, le parole da: «di cui all'art. 3»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  all'articolo  3,
secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 
      al comma 6, terzo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  decreto
ministeriale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «previste   dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno» e le parole:
«al  corso  di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle modalita' di svolgimento del corso di cui al presente
comma»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma  6,  allo  scopo  di
procedere   alla   immediata   assunzione    di    dirigenti    nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase  di  formazione
generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
indetto  con  decreto   del   Presidente   della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione n. 181/2018, e' svolto entro il 30 maggio  2020,
anche in deroga agli articoli 12 e  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,  e
con modalita' a distanza definite con decreto  del  Presidente  della
Scuola nazionale dell'amministrazione. Per le  finalita'  di  cui  al
presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni
di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.  272,  sulla  base
delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito  definita  a  seguito  del   citato   esame   conclusivo.   Le
amministrazioni  di  cui  al  presente  comma  assumono  il  predetto
personale,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente e  della  dotazione  organica,  in  deroga  alle
procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge  19  giugno
2019, n. 56. 
        7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle  procedure
concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19, in via sperimentale e  comunque  con  effetto  fino  al  31
dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del  ricambio
generazionale nelle pubbliche  amministrazioni,  di  semplificare  le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di  ridurre  i
tempi di accesso al pubblico impiego,  con  regolamento  da  adottare
entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, si provvede  ad  aggiornare  la  disciplina
regolamentare vigente in materia di reclutamento e  di  accesso  alla
qualifica   dirigenziale   e   agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare  e
verificare anche il possesso di requisiti specifici e  di  competenze
trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse  quelle  manageriali
per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove  possibile,  con
l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di
societa' e professionalita' specializzate in materia di  reclutamento
e di selezione delle risorse umane»; 
      al comma  8,  la  parola:  «105.368.367»  e'  sostituita  dalla
seguente: «110.044.367», le  parole:  «si  provvede,  quanto  a  euro
105.368.367 nel 2020 ai  sensi  dell'articolo  126»  sono  sostituite
dalle seguenti: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel  2020  ai
sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai
sensi dell'articolo 126, comma 6-bis,» e le parole: «per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020». 
    Dopo l'articolo 74 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 74-bis (Disposizioni per  il  personale  impegnato  nelle
attivita' di assistenza e soccorso). - 1. Allo scopo di  fronteggiare
i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto,  anche
tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  la
dotazione organica  del  ruolo  speciale  tecnico-amministrativo  del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della  protezione
civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 303, e' incrementata nella  misura  di  un  posto  di  prima
fascia e di un posto di seconda fascia. 
      2. Al secondo periodo del  comma  2-bis  dell'articolo  19  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo  di  due
volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 
      3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in
posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile nell'ambito del  contingente  di  cui  all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni  di  appartenenza  del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  290.000  per
l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
      Art. 74-ter (Ulteriori misure per la funzionalita' delle  Forze
armate). - 1. Per consentire lo  svolgimento  da  parte  delle  Forze
armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione
del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate  di  cui
all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
integrato delle 253 unita' di cui  all'articolo  74,  comma  01,  del
presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 
      2.  Il  contingente  di  7.050  unita'  di  personale  previsto
dall'articolo 1, comma 132, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
puo' essere impiegato, oltre che  per  le  attivita'  previste  dalla
stessa norma, anche per  quelle  concernenti  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19. 
      3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente
di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020  l'ulteriore  spesa
complessiva  di  euro  10.163.058,  di  cui  euro  8.032.564  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494
per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 
      4. Ai maggiori oneri di cui  ai  commi  1  e  3,  pari  a  euro
10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
      5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura  delle
gestioni operanti sulle contabilita'  speciali  del  Ministero  della
difesa sono posticipate al 15 maggio 2020». 
    All'articolo 75: 
      al comma 1, le parole: «n. 8» sono sostituite  dalle  seguenti:
«n. 81», dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti:
«, ivi inclusi i servizi di telemedicina,», le  parole:  «articolo  3
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3  del
codice di cui al decreto legislativo», le parole: «diversa da  quella
penale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «che   disciplina   i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto  di  beni,
forniture, lavori e opere», dopo le parole:  «decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   e   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56» e dopo le parole: «(software as  a
service)» sono inserite le seguenti: «e, soltanto  laddove  ricorrono
esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,
del  regolamento  (UE)  2018/1807  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del  14  novembre  2018,  con  sistemi  di  conservazione,
processamento e gestione dei  dati  necessariamente  localizzati  sul
territorio nazionale», le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole:
«in legge» sono soppresse; 
      al comma 3,  al  primo  periodo,  le  parole:  «di  Anac»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione
(ANAC)» e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «degli  stessi»  sono
sostituite dalle seguenti: «dello stesso»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  I  contratti  relativi  agli  acquisti  di   servizi
informatici e di connettivita' hanno una durata massima non superiore
a trentasei  mesi,  prevedono  di  diritto  la  facolta'  di  recesso
unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non  superiore  a
dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in  ogni  caso
il rispetto dei principi di interoperabilita' e di  portabilita'  dei
dati  personali  e  dei  contenuti  comunque  realizzati  o  trattati
attraverso le  soluzioni  acquisite  ai  sensi  del  comma  1,  senza
ulteriori  oneri  per  il  committente.  La   facolta'   di   recesso
unilaterale, di  cui  al  periodo  precedente,  e'  attribuita  senza
corrispettivo   e   senza   oneri   di   alcun   genere   a    carico
dell'amministrazione»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «dal  decreto   legislativo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   di   cui   al   decreto
legislativo». 
    All'articolo 78: 
      il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
        «1. In relazione all'aggravamento della situazione  di  crisi
determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,  all'articolo  10-ter  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente
articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento  del  valore  del
rispettivo portafoglio titoli 2019  agli  agricoltori  che  conducono
superfici agricole alla  data  del  15  giugno  2020  e  che  abbiano
presentato o si impegnino a presentare,  entro  i  termini  stabiliti
dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per
la campagna 2020 per il regime di base  di  cui  al  titolo  III  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   17   dicembre   2013.   La   presentazione   della    richiesta
dell'anticipazione non consente  di  cedere  titoli  a  valere  sulla
campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione". 
        1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1
sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo  3,  lettera  b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e
nei  limiti  previsti  dalla  sezione  3.1.,  Aiuti  sotto  forma  di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili  o  agevolazioni  fiscali,
punto 23,  della  comunicazione  della  Commissione  europea  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti
previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 
        1-ter. Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa informativa alla Conferenza delle  regioni  e  delle  province
autonome, sono adottate le  ulteriori  modalita'  di  attuazione  dei
commi 1 e 1-bis. 
        1-quater. In relazione alla situazione di  crisi  determinata
dall'emergenza da COVID-19, al  fine  di  garantire  liquidita'  alle
aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti,
benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista  l'erogazione  a  titolo  di  anticipo  e   di   saldo,   le
amministrazioni  competenti  possono  rinviare   l'esecuzione   degli
adempimenti di cui al comma 1-quinquies  al  momento  dell'erogazione
del saldo. In tale caso il pagamento  in  anticipo  e'  sottoposto  a
clausola risolutiva. 
        1-quinquies.  I  controlli   da   eseguire   a   cura   delle
amministrazioni  che  erogano  risorse  pubbliche  di  cui  al  comma
1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono  previsti  dalle
seguenti disposizioni: 
          a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
          b) articolo 4 del  decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; 
          c)  articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
          d) articolo 87 del codice di cui al decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
        1-sexies.  Le  condizioni  restrittive,  disposte  a  seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus  COVID-19,  integrano  i
casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di  cui
al decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ai  fini  del
pagamento degli aiuti  previsti  dalla  politica  agricola  comune  e
nazionali, per la durata del  periodo  emergenziale  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020»; 
      al comma 2, al primo periodo, le parole: «nonche' per l'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' per la sospensione dell'attivita'  economica  delle  imprese
del settore della pesca e dell'acquacoltura» e il secondo periodo  e'
sostituito dal seguente: «Con uno o piu' decreti del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo, in deroga  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del  21  febbraio  2019,
che   modifica   il   regolamento   (UE)   n.   1408/2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo,  in  relazione  al  riconoscimento  formale  dell'emergenza
COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno  2014,  e  del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata  nelle
relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi  della  direttiva  (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019,
la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca
e dell'acquacoltura a certificazioni  non  obbligatorie  riferite  al
COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura  per  la  consegna  dei
prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 
        2-ter. La disposizione di  cui  al  comma  2-bis  costituisce
norma di applicazione necessaria, ai  sensi  dell'articolo  17  della
legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi
ad oggetto prodotti agroalimentari  che  si  trovano  nel  territorio
nazionale. 
        2-quater.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi  di  cui  al  comma  2-bis  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a  euro  60.000.  La  misura
della  sanzione  e'  determinata  facendo  riferimento  al  beneficio
ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma
2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela  della  qualita'  e  della
repressione delle frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e'  incaricato  della
vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689.  All'accertamento  delle  medesime
violazioni l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
qualunque    soggetto    interessato.    Gli    introiti    derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per  il
rafforzamento dei controlli. 
        2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e alle imprese agricole"; 
          b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "e delle imprese agricole". 
        2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e  stagionali,
e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici,  non  richiedenti
specifici  requisiti   professionali,   per   le   quali   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e' prevista l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria,  gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo si considerano assolti, su scelta del  datore  di  lavoro
ovvero su iniziativa degli enti bilaterali  competenti,  senza  costi
per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da
parte del medico competente ovvero del  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale. 
        2-septies. La visita medica  di  cui  al  comma  2-sexies  ha
validita' annuale e consente al  lavoratore  idoneo  di  prestare  la
propria attivita' anche presso altre imprese agricole per lavorazioni
che presentano i medesimi rischi, senza la  necessita'  di  ulteriori
accertamenti medici. 
        2-octies. L'effettuazione e l'esito della  visita  medica  di
cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il
datore di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di
cui al presente comma. 
        2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici  del
settore  agricolo  e  della  cooperazione  di  livello  nazionale   o
territoriale  possono  adottare  iniziative,  anche  utilizzando   lo
strumento della convenzione, finalizzate  a  favorire  l'assolvimento
degli  obblighi  in  materia  di  sorveglianza   sanitaria   di   cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  le
imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita',
mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali  per  effettuare
la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante  convenzione
con medici competenti in caso di esposizione a rischi  specifici.  In
presenza di una  convenzione,  il  medico  competente  incaricato  di
effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma
2-sexies non e' tenuto ad effettuare  la  visita  degli  ambienti  di
lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In  tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente  produce  i  suoi
effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. 
        2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da  2-sexies  a
2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
        2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  dopo  le  parole:
"fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali". 
        2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione
d'origine protetta o a indicazione  geografica  protetta,  inclusi  i
prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande  spiritose,   possono   essere
sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione,  anche  per
mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli  sui  quali
il pegno si trasferisce nonche' mediante  l'annotazione  in  appositi
registri. 
        2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al
comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per
tipologia di prodotto, che  devono  essere  riportate  nei  registri,
nonche'  le  modalita'  di   registrazione   della   costituzione   e
dell'estinzione del pegno rotativo  sono  definiti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Per i prodotti  per  i  quali  vige
l'obbligo  di   annotazione   nei   registri   telematici   istituiti
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale  l'annotazione
e' assolta con la registrazione nei predetti registri. 
        2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies
si applicano gli articoli 2786  e  seguenti  del  codice  civile,  in
quanto compatibili. 
        2-quinquiesdecies. I versamenti  e  gli  adempimenti  di  cui
all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono  sospesi  per  le
imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al  15  luglio
2020.  Per  le  predette  imprese  sono  sospesi  i   versamenti   da
autoliquidazione relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  compresi
fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui  ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di luglio  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato»; 
      al comma 3, dopo le parole:  «l'anno  2020»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche a favore delle aste telematiche,  della  logistica
della vendita diretta del prodotto ittico alla  grande  distribuzione
organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in
virtu' della chiusura delle aste per l'emergenza  da  COVID-19  e  al
fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei  prodotti
congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis.  Ai   fini   del   riconoscimento   della   specifica
professionalita'  richiesta  e  dei  rischi  nello  svolgimento   dei
controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore  agroalimentare,
da parte del personale dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2  milioni  di  euro  quale
incremento dell'indennita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
        3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al
fine di garantire la piu' ampia operativita' delle  filiere  agricole
ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso
di latte, prodotti a base di  latte,  prodotti  derivati  dal  latte,
sottoprodotti derivanti da processi di trattamento  e  trasformazione
del  latte  negli  impianti  di  digestione  anaerobica  del  proprio
territorio,  derogando,  limitatamente  al  periodo  di  crisi,  alle
ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la  modifica  delle
biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e
le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i  gestori
degli impianti a  biogas.  Il  gestore  dell'impianto  di  digestione
anaerobica, qualora non in possesso delle  specifiche  autorizzazioni
ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare  preventiva
richiesta  straordinaria  all'autorita'  sanitaria  competente   che,
effettuatele    necessarie     verifiche     documentali,     procede
all'accoglimento  o  al  diniego  entro  i  successivi   tre   giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta  salva  l'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria competente,  per  la  durata  dell'emergenza
sanitaria  dovuta  alla  diffusione   del   COVID-19,   e'   altresi'
consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del  codice  civile,
l'utilizzo agronomico  delle  acque  reflue  addizionate  con  siero,
scotta, latticello e acque di processo delle  paste  filate,  nonche'
l'utilizzo  di  siero  puro  o  in  miscela  con  gli  effluenti   di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga  all'articolo  15,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. 
        3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di  controllo  e  di
certificazione  dei  prodotti  agricoli  biologici  e  di  quelli  ad
indicazione geografica protetta  a  norma  dei  regolamenti  (UE)  n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014  da
parte degli Organismi autorizzati, i certificati  di  idoneita'  sono
rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da  parte
dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o  alla  permanenza
delle condizioni di  certificabilita',  anche  senza  procedere  alle
visite in  azienda  laddove  siano  state  raccolte  informazioni  ed
evidenze sufficienti e sulla base  di  dichiarazioni  sostitutive  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  rese  dai
titolari delle  imprese  interessate,  fermo  restando  l'obbligo  di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere  a
seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 
        3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice
di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  dopo  le
parole: "i provvedimenti," sono inserite le  seguenti:  "ivi  inclusi
quelli di erogazione,". 
        3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno  per  lavoro
stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio  e
il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020. 
        3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19,  sono
disposti,  d'intesa  con  le  regioni,  i  comuni  interessati  e  le
autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di  intervento
sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli  e
dei braccianti. 
        3-octies. Il  bando  per  l'accesso  agli  incentivi  di  cui
all'articolo 1, comma 954, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
prorogati all'anno 2020 dall'articolo  40-ter  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020. 
        3-novies.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e  indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la  continuita'
aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  definite  le  modalita'  e  le   procedure   per   la
riprogrammazione  delle  risorse  previste  dal  programma  operativo
nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la  pesca,
al fine di favorire il  massimo  utilizzo  possibile  delle  relative
misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi
e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»; 
      al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2 e 3»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  ripresa  economica   e
produttiva alle  imprese  agricole  ubicate  nei  comuni  individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° marzo 2020, che abbiano subito danni  diretti  o  indiretti,  sono
concessi mutui a tasso zero, della durata non  superiore  a  quindici
anni, finalizzati alla estinzione dei debiti  bancari  in  capo  alle
stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 
        4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis,  e'  istituito
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un fondo rotativo  con  una  dotazione  di  10
milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del  fondo  rotativo
il Ministero e' autorizzato all'apertura di un'apposita  contabilita'
speciale. 
        4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di concessione  dei  mutui  di  cui  al  comma
4-bis. 
        4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede
ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
        4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  56,
comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le
esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in
essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite  il  rilascio  di
cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto
delle esigenze  economiche  e  finanziarie  delle  imprese  agricole,
assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di  ammortamento
e  sulla  misura  del  tasso   di   interesse.   Le   operazioni   di
rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e  da  ogni  altro  onere,
anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi  comprese  le  spese
istruttorie. 
        4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i
soggetti che  intendono  presentare  dichiarazioni,  denunce  e  atti
all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica possono inviare per  via  telematica  ai
predetti intermediari la  copia  per  immagine  della  delega  o  del
mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione  necessaria,
unitamente alla copia del documento di identita'. In  alternativa  e'
consentita la presentazione in via telematica  di  deleghe,  mandati,
dichiarazioni,   modelli   e   domande   non   sottoscritti,   previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la  regolarizzazione
delle deleghe o dei mandati e della documentazione  deve  intervenire
una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.  Tali  modalita'
sono consentite anche per la presentazione,  in  via  telematica,  di
dichiarazioni,  modelli  e  domande  di  accesso   o   fruizione   di
prestazioni all'INPS, alle  amministrazioni  pubbliche  locali,  alle
universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad
altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. 
        4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente
decreto si applica altresi' per i certificati di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi
di formazione e agli esami finali necessari per il loro  rinnovo  che
non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
        4-novies. Al fine di contrastare gli  effetti  dell'emergenza
da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e  il
benessere animale, gli investimenti realizzati  dalle  imprese  della
filiera avicola possono fruire delle agevolazioni  erogate  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  8  gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016». 
    All'articolo 79: 
      al comma  2,  le  parole:  «data  di  emanazione  del  presente
decreto-legge, esercitano  oneri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri»; 
      al comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite  le  seguenti:
«di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
con il Ministro dello sviluppo economico  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,»  e  la  parola:  «rilevanti»   e'
soppressa; 
      al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro  dello
sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, e con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.». 
    All'articolo 81: 
      al comma 1, le parole:  «testo  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «testo di legge». 
    All'articolo 82: 
      al comma 1, alle parole: «Dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto» sono premesse  le  seguenti:  «Fermi  restando  gli
obblighi  derivanti  dal  decreto-legge  15  marzo   2012,   n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  e
le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche'  quanto
disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133,»; 
      al comma 2, le parole: «Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.»
sono sostituite dalle seguenti: «capo II del titolo II del codice  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; 
      al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  segno  di
interpunzione: «.»; 
      al comma 4,  le  parole:  «della  PdC»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri». 
    All'articolo 83: 
      al comma 3, lettera a), le parole:  «,  ai  minori  allontanati
dalla  famiglia  ed  alle  situazioni  di  grave  pregiudizio»   sono
sostituite dalle seguenti: «e ai minori  allontanati  dalla  famiglia
quando dal ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e,  in  genere,
procedimenti in cui e' urgente e indifferibile la tutela  di  diritti
fondamentali della persona», dopo le  parole:  «di  matrimonio  o  di
affinita'» sono inserite le seguenti: «, nei soli casi in cui vi  sia
pregiudizio per la tutela di  bisogni  essenziali»,  le  parole:  «di
interdizione, di inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti:  «di
interdizione  e  di  inabilitazione»  e  dopo   le   parole:   «grave
pregiudizio alle parti» sono inserite le  seguenti:  «;  procedimenti
elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto  legislativo
1° settembre 2011, n. 150,»; 
      al comma 3, lettera b), alinea, dopo  le  parole:  «del  fermo»
sono inserite le seguenti: «o dell'ordine di allontanamento immediato
dalla casa familiare» e dopo le parole: «all'articolo 304 del  codice
di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «procedimenti per la
consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi  della
legge 22  aprile  2005,  n.  69,  procedimenti  di  estradizione  per
l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI  del  codice  di
procedura penale,»; 
      al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: «di prevenzione.»
sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione;»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. La richiesta che si proceda  da  parte  di  detenuti,
imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b),  alinea,  per  i
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione,  puo'  essere
avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta  dinanzi  alla
Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di  cassazione  e
pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al  30
giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione  e'  sospeso  sino
alla data dell'udienza fissata per la trattazione e,  in  ogni  caso,
non oltre il 31 dicembre 2020»; 
      al comma 7,  lettera  f),  le  parole:  «e  dalle  parti»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  dalle  parti  e  dagli  ausiliari  del
giudice, anche se finalizzate all'assunzione di  informazioni  presso
la pubblica amministrazione,»; 
      al comma 7 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        «h-bis) lo svolgimento  dell'attivita'  degli  ausiliari  del
giudice  con  collegamenti  da  remoto  tali  da   salvaguardare   il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Salvo che il giudice disponga  diversamente,  per  il
periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020,  gli  incontri
tra genitori e figli  in  spazio  neutro,  ovvero  alla  presenza  di
operatori   del   servizio    socio-assistenziale,    disposti    con
provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da  remoto
che permettano la comunicazione audio e  video  tra  il  genitore,  i
figli e l'operatore specializzato, secondo le  modalita'  individuate
dal responsabile del servizio  socio-assistenziale  e  comunicate  al
giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile  assicurare  il
collegamento da remoto gli incontri sono sospesi»; 
      al comma 8, le parole: «di cui ai commi 5 e 6» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 7»; 
      al  comma  9,  le  parole:  «308  309»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «308, 309»; 
      al comma 11, dopo le parole: «n. 179, convertito» sono inserite
le seguenti: «, con modificazioni,»; 
      dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
        «11-bis.  Nei  procedimenti  civili  innanzi  alla  Corte  di
cassazione, sino al 30 giugno 2020, il  deposito  degli  atti  e  dei
documenti  da  parte  degli  avvocati  puo'  avvenire  in   modalita'
telematica  nel  rispetto   della   normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da  un
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia    che    accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito telematico degli atti  di  costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti  con  sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82»; 
      al  comma  12,  le  parole:  «del  decreto  legislativo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo»; 
      dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
        «12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020
al  30  giugno  2020  le  udienze  penali  che  non   richiedono   la
partecipazione di soggetti  diversi  dal  pubblico  ministero,  dalle
parti  private  e  dai  rispettivi  difensori,  dagli  ausiliari  del
giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti,
consulenti o periti possono essere tenute  mediante  collegamenti  da
remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle
parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista
la  partecipazione  giorno,  ora  e  modalita'  del  collegamento.  I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i  quali,  se
liberi o sottoposti a misure  cautelari  diverse  dalla  custodia  in
carcere, partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da
cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. 
        12-ter. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e sino al 30  giugno  2020,
per la decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che  la
parte ricorrente faccia richiesta  di  discussione  orale.  Entro  il
quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore  generale
formula le sue richieste con  atto  spedito  alla  cancelleria  della
Corte a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria
provvede immediatamente  a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro  il
quinto giorno antecedente  l'udienza,  possono  presentare  con  atto
scritto, inviato alla  cancelleria  della  corte  a  mezzo  di  posta
elettronica  certificata,  le  conclusioni.  Alla  deliberazione   si
procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale  e'  formulata  per  iscritto  dal  difensore  del   ricorrente
abilitato a norma dell'articolo 613 del codice  di  procedura  penale
entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla  cancelleria.  Le  udienze  fissate   in   data   anteriore   al
venticinquesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo
da consentire il rispetto del termine previsto per  la  richiesta  di
discussione orale. Se la richiesta e'  formulata  dal  difensore  del
ricorrente, i termini di prescrizione e di  custodia  cautelare  sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 
        12-quater. Dal 9 marzo 2020 al  30  giugno  2020,  nel  corso
delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono
avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che
richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di
altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo'
essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento
della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle  persone
detenute, internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a
partecipare all'atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi
presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
        12-quinquies. Dal  9  marzo  2020  al  30  giugno  2020,  nei
procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali
in camera di' consiglio possono essere assunte mediante  collegamenti
da remoto individuati e  regolati  con  provvedimento  del  direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti
penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il
componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in
cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile
e, in ogni caso, immediatamente  dopo  la  cessazione  dell'emergenza
sanitaria»; 
      al comma 17, le  parole:  «del  regime  di  semiliberta'»  sono
sostituite dalle seguenti: «e del regime di semiliberta'»; 
      il comma 20 e' sostituito dai seguenti: 
        «20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresi' sospesi
i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei  procedimenti
di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,
nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre  2014,  n.  162,  nonche'  in  tutti  i  procedimenti  di
risoluzione  stragiudiziale   delle   controversie   regolati   dalle
disposizioni vigenti, quando  i  predetti  procedimenti  siano  stati
introdotti o risultino gia' pendenti a far data dal 9 marzo  fino  al
15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi  i  termini  di  durata
massima dei medesimi procedimenti. 
        20-bis. Nel periodo dal  9  marzo  al  30  giugno  2020,  gli
incontri  di  mediazione  in  ogni  caso  possono  svolgersi  in  via
telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento. Anche  successivamente  a  tale  periodo  gli  incontri
potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le  parti
coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,  mediante
sistemi  di  videoconferenza.  In  caso   di   procedura   telematica
l'avvocato, che  sottoscrive  con  firma  digitale,  puo'  dichiarare
autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato  da  remoto
ed apposta in calce al verbale ed all'accordo  di  conciliazione.  Il
verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in  modalita'
telematica e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti
con firma digitale ai fini  dell'esecutivita'  dell'accordo  prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
        20-ter. Fino alla cessazione delle misure  di  distanziamento
previste dalla legislazione emergenziale in  materia  di  prevenzione
del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili  la  sottoscrizione
della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche  su  un
documento  analogico  trasmesso  al   difensore,   anche   in   copia
informatica per immagine, unitamente  a  copia  di  un  documento  di
identita' in corso di  validita',  anche  a  mezzo  di  strumenti  di
comunicazione  elettronica.  In  tal   caso,   l'avvocato   certifica
l'autografia  mediante  la  sola  apposizione  della  propria   firma
digitale  sulla  copia  informatica  della  procura.  La  procura  si
considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del  codice  di
procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce  mediante
gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della
giustizia»; 
      al comma 21,  dopo  la  parola:  «relativi»  sono  inserite  le
seguenti: «alle giurisdizioni speciali non contemplate  dal  presente
decreto-legge, agli arbitrati rituali,»; 
      il comma 22 e' soppresso. 
    All'articolo 84: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole:  «dal  8  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'8 marzo» e, al secondo periodo, dopo
le parole: «codice del  processo  amministrativo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»; 
      al comma 3, le parole: «dal  8  marzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dall'8  marzo»,  le  parole:  «e  le  prescrizioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e delle prescrizioni» e dopo  le  parole:
«23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»; 
      il comma 11 e' soppresso. 
    All'articolo 85: 
      al comma 2, la parola: «sentita» e' sostituita dalla  seguente:
«sentiti» e  le  parole:  «di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19»; 
      al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) la previsione dello svolgimento  delle  udienze  e  delle
camere di consiglio  che  non  richiedono  la  presenza  di  soggetti
diversi dai difensori delle parti,  ovvero  delle  adunanze  e  delle
camere di consiglio  che  non  richiedono  la  presenza  di  soggetti
diversi   dai   rappresentanti   delle   amministrazioni,    mediante
collegamenti da remoto,  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  all'udienza   ovvero
all'adunanza ovvero  alla  Camera  di  consiglio,  anche  utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi  o  con
ogni mezzo di comunicazione che,  con  attestazione  all'interno  del
verbale, consenta l'effettiva partecipazione  degli  interessati.  Il
luogo da cui si collegano i magistrati  e  il  personale  addetto  e'
considerato aula di udienza o di adunanza o  Camera  di  consiglio  a
tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti,  le
deliberazioni e gli altri atti del processo  e  del  procedimento  di
controllo possono essere adottati mediante  documenti  informatici  e
possono  essere  firmati   digitalmente,   anche   in   deroga   alle
disposizioni vigenti»; 
      al comma 5, il primo,  il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al
30 giugno 2020, in deroga alle previsioni  del  codice  di  giustizia
contabile, di cui al decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
tutte le  controversie  pensionistiche  fissate  per  la  trattazione
innanzi al giudice contabile in  sede  monocratica,  sia  in  udienza
camerale  sia  in  udienza  pubblica,  passano  in  decisione   senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati,  salva  espressa
richiesta di una delle parti di discussione orale, da  notificare,  a
cura del richiedente, a tutte le parti  costituite  e  da  depositare
almeno dieci giorni prima della  data  di  udienza.  Le  parti  hanno
facolta' di presentare brevi note e documenti sino  a  cinque  giorni
liberi prima della  data  fissata  per  la  trattazione.  Il  giudice
pronuncia  immediatamente  sentenza,  dando  tempestiva  notizia  del
relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione  inviata
a mezzo di posta elettronica certificata» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il giudice delibera in  Camera  di  consiglio,  se
necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui  si
collegano i magistrati e il personale addetto e'  considerato  Camera
di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze,
i decreti e gli altri  atti  del  processo  possono  essere  adottati
mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente,
anche in deroga alle disposizioni vigenti»; 
      al comma 6, dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
«In  relazione  alle  medesime   esigenze   di   salvaguardia   dello
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei  conti,  il
collegio delle sezioni riunite in  sede  di  controllo,  fino  al  30
giugno 2020, e'  composto  dal  presidente  di  sezione  preposto  al
coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in  relazione  alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della  Corte  dei
conti,  e  delibera  con  almeno   nove   magistrati,   in   adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica»; 
      il comma 8 e' soppresso; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. In  deroga  alle  disposizioni  recate  dall'articolo
20-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020  i  decreti
del presidente della Corte dei  conti,  con  cui  sono  stabilite  le
regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di  controllo
e  nei  giudizi  che  si  svolgono  innanzi  alla  Corte  dei  conti,
acquistano efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello  della  loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e  le
camere di consiglio possono essere svolte  mediante  collegamento  da
remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di  legge,  secondo
le modalita' tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174». 
    All'articolo 86: 
      al comma 1, le parole: «detenuti-anche» sono  sostituite  dalle
seguenti: «detenuti anche»; 
      al comma 3, le parole:  «di  parte  capitale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di conto capitale». 
    Dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente: 
      «Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione). - 1. In
considerazione della situazione straordinaria derivante  dallo  stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in  data
31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti  locali  titolari
di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di  protezione  di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
in scadenza  al  31  dicembre  2019,  le  cui  attivita'  sono  state
autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e  di  progetti
in scadenza  alla  medesima  data  del  30  giugno  2020,  che  hanno
presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei
progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi
finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali
ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo
nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui
all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. 
      2. Fino al  termine  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  in
relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere  in
accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma
1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e  11  del
decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, i  titolari  di  protezione  internazionale  o  umanitaria,  i
richiedenti protezione internazionale, nonche' i minori stranieri non
accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i
quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime
strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 
      3. Le strutture del sistema di protezione di cui  al  comma  1,
eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle
prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti
il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente
locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza
dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di
protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere
utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza
fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del
Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo
e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita',
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
      4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di  misure
dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate   a
provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture
supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e
19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e  di
cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui
al decreto-legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei
principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e
trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
      5. Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari  complessivamente  a
42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate
nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145». 
    All'articolo 87: 
      al comma 1, alinea, alle  parole:  «Fino  alla  cessazione»  e'
premesso il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o  in
quarantena con  sorveglianza  attiva,  o  in  permanenza  domiciliare
fiduciaria   con   sorveglianza   attiva,   dai   dipendenti    delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e'  equiparato
al periodo di ricovero ospedaliero»; 
      al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «negli  uffici»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei luoghi di lavoro» e  le  parole:  «la
presenza sul luogo di lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:  «tale
presenza»; 
      al comma 2, le parole: «legge 23 maggio» sono sostituite  dalle
seguenti: «legge 22 maggio»; 
      al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «lett.  b),»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b), e per i  periodi  di  assenza
dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  imposti
dai provvedimenti di  contenimento  del  fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19, adottati  nella  vigenza  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "di  qualunque
durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi
al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale
per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali
di  assistenza  (LEA),".  Agli  oneri  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
        3-ter.  La  valutazione  degli  apprendimenti,  periodica   e
finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o  svolta
a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla  data  di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi  del  comma  1,  e
comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di  fronteggiare  le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da  COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della  medesima
amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse
categorie  di  inquadramento  o  ai  diversi  profili  posseduti.  La
cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al  dirigente  del
dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e'  a  titolo
gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine  e  non
e' revocabile. Restano fermi i  termini  temporali  previsti  per  la
fruizione delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla
contrattazione collettiva»; 
      al comma 5, le parole: «sono  sospese»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' sospeso»; 
      al comma 6, le parole: «Fino alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge  2
marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino  al  termine
stabilito ai sensi del  comma  1,  fuori  dei  casi  di  assenza  dal
servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  dovuta  al
COVID-19»; 
      al comma 7, le parole: «Fino alla stessa data di cui  al  comma
6, il personale delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente da servizio per le cause
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo  2020,  n.
9,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino  al  termine  stabilito  ai
sensi del comma 1, il personale delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  assente  dal
servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  dovuta  al
COVID-19,», le parole: «articolo 37, comma 3,  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 37, terzo comma, del  testo  unico  di  cui
al», dopo le parole: «del 7 maggio 2008» sono inserite  le  seguenti:
«,  pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  173  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,» e  le  parole:  «del  personale
direttivo  e  dirigente  e  non  direttivo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «, rispettivamente, del personale direttivo e  dirigente  e
del personale non direttivo»; 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Per il personale delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli  accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del  comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari». 
    Dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente: 
      «Art. 87-bis (Misure di ausilio  allo  svolgimento  del  lavoro
agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli
organismi  di  diritto  pubblico).  -  1.  Allo  scopo  di  agevolare
l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017,  n.
81,   quale   ulteriore   misura   per   contrastare   e    contenere
l'imprevedibile  emergenza  epidemiologica,  i  quantitativi  massimi
delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di
personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino
al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la
facolta'  di  recesso  dell'aggiudicatario  con  riferimento  a  tale
incremento, da esercitare entro quindici giorni  dalla  comunicazione
della modifica da parte della stazione appaltante. 
      2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1
o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  Consip  S.p.A.,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti  nella
pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30  settembre  2020,
ai  sensi  dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  e),  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
        a) allo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza  previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  proceduta
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; 
        b) allo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza  previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione  di  cui  all'articolo  55,  comma  14,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2
le  offerte  possono  essere  presentate  sotto  forma  di   catalogo
elettronico di cui all'articolo 57  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  la  raccolta  delle  relative
informazioni puo' avvenire con modalita' completamente automatizzate. 
      4. Ai contratti derivanti dalle procedure di  cui  al  comma  2
possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
previa attestazione della  necessita'  ed  urgenza  di  acquisire  le
relative dotazioni al fine di poter  adottare  le  misure  di  lavoro
agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 
      5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
le parole: "per la sperimentazione" sono soppresse». 
    L'articolo 88 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 88 (Rimborso di  titoli  di  acquisto  di  biglietti  per
spettacoli, musei e altri luoghi  della  cultura).  -  1.  A  seguito
dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b)
e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  8  marzo
2020 e a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del  codice
civile, ricorre  la  sopravvenuta  impossibilita'  della  prestazione
dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici  e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei  e  agli  altri  luoghi
della cultura. 
      2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla  diversa
data di cui al secondo periodo  del  comma  3,  apposita  istanza  di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il  tramite
dei canali  di  vendita  da  quest'ultimo  utilizzati,  allegando  il
relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento,  verificata
l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e,  conseguentemente,
l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto  oggetto  dell'istanza  di
rimborso, provvede alla emissione di un voucher di  pari  importo  al
titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla
data di efficacia delle misure previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020  e  da  eventuali  ulteriori
decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi,  il  termine
utile alla presentazione dell'istanza di cui  al  primo  periodo  del
comma 2 decorre dalla data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
successivamente adottati». 
    Dopo l'articolo 88 e' inserito il seguente: 
      «Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e  di
pacchetti turistici). - 1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita'  della
prestazione dovuta in relazione  ai  contratti  di  trasporto  aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti
di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: 
        a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta  la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'  sanitaria
competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti  da
eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 
        b) dai soggetti residenti, domiciliati o  destinatari  di  un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti; 
        c) dai soggetti risultati positivi al virus  COVID-19  per  i
quali e' disposta la quarantena con  sorveglianza  attiva  ovvero  la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte
dell'autorita' sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le
strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
        d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi  con
partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  con
riguardo ai contratti  da  eseguire  nel  periodo  di  efficacia  dei
predetti decreti; 
        e) dai soggetti che hanno  programmato  la  partecipazione  a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
        f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti
di  pacchetti  turistici,   acquistati   in   Italia,   aventi   come
destinazione Stati esteri, dove sia impedito  o  vietato  lo  sbarco,
l'approdo  o  l'arrivo  in  ragione  della  situazione   emergenziale
epidemiologica da COVID-19. 
      2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al  vettore  o  alla
struttura ricettiva o all'organizzatore  di  pacchetti  turistici  il
ricorrere di  una  delle  situazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1
allegando la documentazione comprovante il titolo  di  viaggio  o  la
prenotazione di soggiorno o il contratto di  pacchetto  turistico  e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma  1,  la  documentazione
attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative  o  eventi  indicati  nella  medesima  lettera  e).   Tale
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti: 
        a) dalla cessazione delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a d); 
        b) dall'annullamento, sospensione o  rinvio  del  concorso  o
della procedura selettiva, della  manifestazione,  dell'iniziativa  o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); 
        c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi  di  cui
al comma 1, lettera f). 
      3. Il vettore o la struttura  ricettiva,  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione di cui al comma  2,  procedono  al  rimborso  del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio  e  per  il  soggiorno
ovvero all'emissione di un voucher  di  pari  importo  da  utilizzare
entro un anno dall'emissione. 
      4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di  cui  al
comma 1, il diritto di recesso puo' essere  esercitato  dal  vettore,
previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni
non possono essere eseguite  in  ragione  di  provvedimenti  adottati
dalle autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne
da' tempestiva comunicazione all'acquirente  e,  entro  i  successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato  per  il
titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
      5.  Le  strutture  ricettive  che  hanno  sospeso   o   cessato
l'attivita',  in  tutto  o   in   parte,   a   causa   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio
sostitutivo  di  qualita'  equivalente,  superiore  o  inferiore  con
restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso
del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da  utilizzare
entro un anno dalla  sua  emissione,  di  importo  pari  al  rimborso
spettante.