Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 All'articolo 1: al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti. 1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. 1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano gia' fatto,», la parola: «quarantenati» e' sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» e' sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione, nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone piu' fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalita' di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'»; al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»; al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» e' sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»; dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore»; al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»; al comma 11: il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»; al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»; al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»; il nono periodo e' sostituito dai seguenti: «Per le finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei risultati raggiunti». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Borse di studio per medici). - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente. Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in condizione di fragilita'). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita'. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi: a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1; b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio; c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento; d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e' obbligato ad attenersi; e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti. 3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 2: al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»; al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»; al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»; al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennita'» e le parole: «C.C.N.L. 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»; al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti. parole: «di Trento e di Bolzano»; al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»; al comma 10: al terzo : «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»; al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»; al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all' Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»; al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18",»; al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»; dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»; al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»; alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19». All'articolo 3: al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione». Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi"; b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data"; c) al comma 548-bis: 1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ; 2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,"; 3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria"; 4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" e' inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici"». All'articolo 4: al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»; al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita' effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruita'»; al comma 5, le parole: «e che vedono altresi' una temporanea sospensione delle attivita' ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attivita' ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste». Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020"; b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso». All'articolo 5: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi». Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. Art. 5-ter (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, e' istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. 2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilita' professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. 3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 7: al comma 1, le parole: «nonche' dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse; al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,». All'articolo 8: al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»; al comma 3, dopo le parole: «del centro» e' inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»; al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita' di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali. 5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici». All'articolo 10: al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» e' inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari». All'articolo 11: al comma 1: alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il FSE»; alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» e' sostituita dalla seguente: «numero»; alla lettera f): al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»; al secondo capoverso, le parole: «- le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»; alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»; alla lettera i): al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»; al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» e' sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1999». Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche). - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonche' l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi"». All'articolo 13: al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»; al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalita' scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5». All'articolo 15: al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni». Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19). - 1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19». Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo). - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"». Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122). - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 19: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»; al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonche' dopo la cifra: «3.962.407» e' inserita la seguente parola: «euro». All'articolo 23: al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro». All'articolo 25: al comma 9: al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»; al sesto periodo, le parole: «nonche' quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di quelli relativi»; al comma 10, la parola: «effettuazione» e' sostituita dalla seguente: «presentazione»; al comma 12: al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»; al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78». Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonche' dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea». All'articolo 26: al comma 2: alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»; alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa che si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' superare il maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti.: «lettera a);»; al comma 19, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; dopo il comma 19 e' inserito il seguente: «19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»; al comma 20: al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»; al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»; al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19",». Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: «Art. 26-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese). - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente». All'articolo 27: al comma 3, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»; al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» e, al terzo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 5: dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato»; al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica»; al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»; al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»; dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti: «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. 18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente comma. 18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse». All'articolo 28: al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»; al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» e' inserita la seguente: «, 3-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»; al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»; al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro per l' anno 2020». Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici). - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le universita' e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni». All'articolo 29: al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020». Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1. 3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equita' e trasparenza il costo massimo delle commissioni. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 31: al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23",»; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilita' al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilita' di escussione delle garanzie, articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»; al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita' delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 »; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa»; al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo». Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: «Art. 31-bis (Confidi). - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"». All'articolo 33: al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi». Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: «Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili». All'articolo 35: al comma 1, le parole: «in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa». All'articolo 36: ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: paneuropeo»; al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»; al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020». All'articolo 37: Al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» e' inserita la seguente: «Innovations». All'articolo 38: dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative: a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; b) di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»; al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa puo' otte-nere e' pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»; al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in regime "de minimis"»; al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»; al comma 11, la parola: « riconosciuti » e' sostituita dalla seguente: «riconosciute»; al comma 13, la parola: «videogames» e' sostituita dalla seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» e' soppressa; al comma 16: all'alinea, la parola: «ammessi» e' sostituita dalla seguente: «ammesse»; alla lettera c), le parole: «societa' di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di capitali»; al comma 17, la parola: «videogames» e' sostituita dalla seguente: «videogioco»; al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»; alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema». Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: «Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori).- 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, e' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalita' di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita' di erogazione dei contributi, alle modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonche' alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Art. 38-ter (Promozione del sistema delle societa' benefit). - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021. 3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio). - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e' stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile puo' comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata ai soli fini civilistici». All'articolo 39: dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 40: al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi». All'articolo 41: al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire » sono soppresse; al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio». All'articolo 42: al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»; al comma 5, le parole: «ENEA e' autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA e' autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»; al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: «Art. 42-bis (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico). - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima: a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030"; 2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica"; 3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente: "i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qua-lificazione di sistemi e tecnologie"; b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)" ». All'articolo 43: al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenenti dall' abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall' abrogazione della disposizione». Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: «Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarieta') .- 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: "4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professio-nali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di categorie e di territori". 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». All'articolo 44: dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: ======================================= | CO2g/km | Contributo (euro) | +===============+=====================+ |0-20 |2.000 | +---------------+---------------------+ |21-60 |2.000 | +---------------+---------------------+ |61-110 |1.500 | +---------------+---------------------+ b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il con-tributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: ======================================= | CO2g/km | Contributo (euro) | +===============+=====================+ |0-20 |1.000 | +---------------+---------------------+ |21-60 |1.000 | +---------------+---------------------+ |61-110 |750 | +---------------+---------------------+ 1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che: a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo acquistato. 1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile. 1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi). - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente: "1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma puo' essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno"». Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: «Art. 46-bis (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali). - 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 48: al comma 1: alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»; al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa»; al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunita' di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»; i commi 6 e 7 sono soppressi. Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 49: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» e' inserita la seguente: «del». Dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente: «Art. 49-bis (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia). - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia. 2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta' intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento attivo. 3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite. 4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione". 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art. 51-bis (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021"». Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti: «Art. 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati). - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita' aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione. 2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso della banca che svolge le attivita' di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformita' con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una societa' di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato e' funzionale ad assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuita', nonche' di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 52-ter (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 53: al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19». All'articolo 54: al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»; al comma 7, la parola: «possibile» e' sostituita dalla seguente: «ammesso». All'articolo 55: al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla seguente: «Province»; al comma 3, la parola: «singolo» e' soppressa e le parole: «che aumentera' progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»; al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»; al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse. All'articolo 56: al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»; al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse; al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»; al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo». All'articolo 57: al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla seguente: «Province»; al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse; al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo». All'articolo 58: al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla seguente: «Province». All'articolo 59: al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla seguente: «Province». All'articolo 60: al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla seguente: «Province». All'articolo 61: al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse; al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al». All'articolo 64: al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»; alla rubrica, la parola: «modiche» e' sostituita dalla seguente: «modifiche». All'articolo 65: al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». All'articolo 66: al comma 1: alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»; alla lettera b), la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni». Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente: «Art. 66-bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale). - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalita' di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attivita' delle regioni. 5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione. 6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse; c) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse; d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse. 7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27». Dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: «Art. 67-bis (Inserimento al lavoro dei care leavers). - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria». All'articolo 68: al comma 1: la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» e' soppressa;»; la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52"»; la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52». All'articolo 70: al comma 1: alla lettera e), capoverso 5-quater; secondo periodo, la parola: «costituti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»; la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l' accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"». Dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: «Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto». All'articolo 71: al comma 1: al capoverso articolo 22-ter, comma 1: al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»; al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»; al capoverso articolo 22-quater: al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»; i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»; al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»; al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265». All'articolo 72: al comma 1: alla lettera a), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta un indennita' pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"». All'articolo 74: al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» e' inserita la seguente: «2020». All'articolo 78: al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennita'» sono inserite le seguenti: «di cui». All'articolo 80: al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a quarantacinque giorni». Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente: «Art. 80-bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il licenziamento». All'articolo 81: il comma 1 e' soppresso. All'articolo 82: al comma 1, alinea, la parola: «giugno» e' sostituita dalla seguente: «luglio»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta' economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014»; al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»; All'articolo 83: al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando». All'articolo 84: ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»; al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»; al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»; al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e' comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»; al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»; al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla medesima lettera»; al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»; al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto». All'articolo 85: al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «e' riconosciuta». All'articolo 89: dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: «Art. 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidita' civile). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265». All'articolo 90: al comma 1 e' aggiunto, il fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»; ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet». All'articolo 93: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato». All'articolo 95: al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 5, la parola: «GURI» e' sostituita dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»; dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»; alla rubrica, le parole: «rischio da contagio .» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio». All'articolo 98: al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»; al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro». All'articolo 101: al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge». All'articolo 102: al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro». All'articolo 103: al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» e' sostituita dalla seguente: «documentazione»; al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» e' inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» e' inserita la seguente: «straniero»; al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»; al comma 4, al primo periodo, le parole: «e' indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»; al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»; al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»; al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» e' inserita la seguente: «alimentari»; al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»; al comma 10: alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»; alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»; al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»; al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»; al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita'"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',"»; al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure». Al titolo III, dopo l'articolo 103 e' aggiunto il seguente: «Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri). - 1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attivita' nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attivita' in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 104: al comma 3: al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»; al secondo periodo, le parole: «dell'indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»; al comma 4, le parole: «pari, a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «pari a 155 milioni di euro»; All'articolo 105: al comma 1: alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di eta' compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di eta' compresa tra zero e sedici anni»; alla lettera b), la parola: «implementare» e' sostituita dalla seguente: «incrementare»; al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)». Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti: «Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale). - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. 2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Art. 105-quater (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma. 2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere». All'articolo 106: al comma 1: al primo periodo, la parola: «connesse» e' sostituita dalla seguente: «connessa»; al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» e' sostituita dalla seguente: «apposita»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021"». Dopo l'articolo 106 e' inserito il seguente: «Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo e' ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta. giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 109: al comma 1: l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:»; al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» e' sostituita dalla seguente: «previste». All'articolo 110: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: "3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020: a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020; b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"». All'articolo 111: al comma 1: al primo periodo, la parola: «connesse» e' sostituita dalla seguente: «connessa»; al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». All'articolo 112: al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020». Dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: «Art. 112-bis (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. 4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 113: al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» e' inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» e' sostituita dalla seguente: «contratti»; al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immo-bile a finalita' di edilizia giudiziaria"». All'articolo 114: al comma 1: alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»; alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»; alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre». Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti: «Art. 114-bis (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini). - 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021. 2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 114-ter (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente: "4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti"». All'articolo 115: al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» e' sostituita dalla seguente: «denominate»; al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». All'articolo 117: dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»; al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»; al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse. Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti: «Art. 118-bis (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto). - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta' metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria). - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. Art. 118-quater(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). - 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, la parola: "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020"; b) il sesto periodo e' soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Art. 118-quinquies (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).- 1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». L'articolo 119 e' sostituito dal seguente: «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l' aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.