(parte 1)
                               Art. 2 
 
 
                 Disposizioni in materia di entrate 
 
  ((1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma  22-bis  ,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei
termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.)) 
  ((2.  In  considerazione  della  eccezionalita'  della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di
cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
contributo  di  solidarieta'  non  si  applica  sui  redditi  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis ,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso
riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
garantendo  l'assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e
assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del decreto-legge  n.  98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di  cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.)) 
  ((2-bis . Al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del  ventuno
per cento della base imponibile dell'operazione.»;)) 
  ((  b)  il  secondo  comma  dell'articolo  27  e'  sostituito   dal
seguente:)) 
  ((«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo  22  l'importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese
successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
euro»;)) 
  (( c) la rubrica della tabella  B  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».)) 
  ((2-ter .  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((2-quater . La variazione dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora
pagato.)) 
  3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
decreti,  entro  il  ((30  giugno  2012)),  tenuto  anche  conto  dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi lavorati))  prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni.  L'attuazione   delle   disposizioni   del
presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
allo Stato. 
  4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
  ((4-bis.  E'  esclusa  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  13
agosto al 31 agosto 2011  e  riferite  alle  limitazioni  di  importo
introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
di cui al citato articolo 58 sono  applicate  attraverso  gli  uffici
territoriali   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  i
commi 18 e 19 sono abrogati.)) 
  5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
  «2-sexies . Qualora siano state contestate  a  carico  di  soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
pubblicazione  sul  relativo  sito  ((internet)).  Si  applicano   le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter . 
  2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma  2-sexies
siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.». 
  ((5-bis  .  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  societa'  del  gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato  le  somme  dichiarate  e  non  versate  dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a  ruolo
e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le
societa'  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia
provvedono, altresi',  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei
contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute  e  non
corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del
31 dicembre 2011.)) 
  ((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte
a ruolo entro il termine di cui al  comma  5-bis  ,  si  applica  una
sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti  i  periodi  di  imposta  successivi  a
quelli condonati, per i quali e'  ancora  in  corso  il  termine  per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2012,  anche
con riguardo alle attivita'  svolte  dal  contribuente  medesimo  con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno.)) 
  6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del
20 per cento. 
  7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli
interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),
ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi: 
  a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati; 
  b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista  di  cui  al
decreto emanato ai sensi  dell'articolo  ((168-bis  ,  comma  1,  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)); 
  c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia   meridionale   di   cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 
  8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter  ,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  al  risultato  netto
maturato delle forme di previdenza complementare di  cui  al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º
gennaio 2012. 
  10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli  percepiti  dallo
gennaio 2012. 
  11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a
partire dal 1º gennaio 2012. 
  12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a
partire dal 1º gennaio 2012. 
  ((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  «possono  essere
utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».)) 
  ((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all'acquirente
persona fisica».)) 
  13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 26: 
  1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «((1.))  I  soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta  del  20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
corrisposti ai possessori»; 
  2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
  3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:  «3-bis.  I  soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; 
  4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
  b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo,  dopo  le
parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto  di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.»; 
  c) all'articolo 27: 
  1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei quattro noni))»
sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»; 
  14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter , dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui  ai
commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al
periodo precedente.». 
  15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter »  sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
  b)  all'articolo  73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5-quinquies.  Gli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo di  imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste  dai  commi  3-bis  e  5  del
medesimo  articolo  26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.
77, e successive modificazioni.». 
  16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,
comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis ».)) 
  17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115
dell'articolo 3 e' sostituito  dal  seguente:  «((115.))Se  i  titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa'  o
enti, diversi dalle banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da
azioni non negoziate in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis,  comma  1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  da
quote, gli interessi passivi sono deducibili  a  condizione  che,  al
momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al citato  decreto,  o  collocati  mediante  offerta  al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento  di  emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,  delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
periodo  precedente,  gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo  possono  essere  variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo  riguardo,  ove
necessario, all'importo e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle
garanzie prestate.». 
  18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2: 
  1) il comma 1-ter e' abrogato; 
  2)  il  comma  1-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi  ed  altri
proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»; 
  3) nel  comma  2,  le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »; 
  b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
  c) all'articolo 5, le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ». 
  19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini de presente comma,  i  redditi  diversi  derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  sono
computati  nella   misura   del   62,5   per   cento   dell'ammontare
realizzato;»; 
  b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5  per
cento dell'ammontare realizzato;»; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)la
ritenuta prevista dal  comma  2  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»; 
  2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque
ricorrano, sono soppresse; 
  3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Ai
fini del presente comma, i redditi  derivanti  dalle  obbligazioni  e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  ed  equiparati  e  dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;». 
  20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,
comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse. 
  21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo
17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse. 
  22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da
azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
decreto legislativo 1º aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
  23.  I  redditi  di  cui  all'articolo   44,   comma   1,   lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
26 settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta  sostitutiva,  ai  sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei
proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente. 
  24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1º gennaio 2012. 
  25. A decorrere dal 1º  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
  a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; 
  b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425. 
  26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al  comma
11)),  per  gli  interessi  e  altri  proventi  soggetti  all'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto
unico. 
  27.  Ai  redditi  di  cui  all'articolo  44,   comma   1,   lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti da contratti sottoscritti fino  al  31  dicembre  2011,  si
applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita
al periodo intercorrente tra la data  di  sottoscrizione  o  acquisto
della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai  fini  della  determinazione
dei  redditi  di  cui  al   precedente   periodo   si   tiene   conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento  dei  premi
medesimi  e  del  tempo  intercorso  tra  pagamento   dei   premi   e
corresponsione dei proventi, secondo le  disposizioni  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti  della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che
il contribuente: 
  a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo  44,  comma  1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma  5-((quinquies  del
citato testo unico,))  a  organismi  di  investimento  collettivo  in
valori mobiliari di diritto estero,  di  cui  all'articolo  10-ter  ,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
  b) provveda al versamento  dell'imposta  sostitutiva  eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla
lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione
annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti
finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'
versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone
provvista dal contribuente. 
  31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla
partecipazione agli ((organismi di investimento collettivo di cui  al
comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata entro il  31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti  residenti  incaricati  del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi
soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
contribuente. 
  32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
  33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre
2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati
successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 
  35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  «446»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente».  All'articolo  1,  comma
1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1999,
n. 195, dopo  le  parole  «o  aree  territoriali»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, o per aggiornare  o  istituire  gli  indicatori  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146». 
  ((35-bis  .  All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:)) 
  (( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e  amministrativi»  sono
soppresse;)) 
  (( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura  civile  e»  sono
inserite le seguenti: «il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai sensi dell'articolo»;)) 
  (( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Se  manca  la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;)) 
  (( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono  soppressi  i  due  ultimi
periodi;)) 
  (( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:)) 
  ((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) ,  d)  ed
e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il  difensore  non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il
proprio recapito fax, ai  sensi  dell'articolo  136  del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;)) 
  (( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti  parole:  «e  per  le  controversie  tributarie  di   valore
indeterminabile».)) 
  ((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 125, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare  il  proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e  il  proprio  numero  di
fax»;)) 
  (( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere  effettuate  con
le modalita' di cui al terzo comma».)) 
  ((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 18, comma  2,  lettera  b)  ,  dopo  le  parole:
«codice fiscale» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata»;)) 
  (( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le  parole:  «codice  fiscale»
sono inserite le seguenti:  «e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata»;)) 
  (( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce,  dell'atto  impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia  e  della
data di notificazione del ricorso».)) 
  ((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 37, al  comma  3,  le  parole:  «entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma  7,
le parole:  «alle  controversie  instaurate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;)) 
  (( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i
magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell'indizione  dei
concorsi».)) 
  ((35-sexies. All'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
giudice  condanna  la  parte  costituita  che,  nei   casi   previsti
dall'articolo  5,  non   ha   partecipato   al   procedimento   senza
giustificato motivo, al versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto per il giudizio».)) 
  ((35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche:)) 
  (( a) al comma 1, lettera m-bis  ),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera ))i)((»;)) 
  (( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo,  le  parole:
«parenti  fino  al  terzo  grado»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«parenti fino al secondo grado».)) 
  ((35-octies. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli  istituti
bancari, le agenzie «money transfer» ed  altri  agenti  in  attivita'
finanziaria. L'imposta e' dovuta  in  misura  pari  al  2  per  cento
dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per  i  trasferimenti
effettuati dai  cittadini  dell'Unione  europea  nonche'  per  quelli
effettuati  verso  i  Paesi  dell'Unione  europea.  Sono  esentati  i
trasferimenti effettuati da  soggetti  muniti  di  matricola  INPS  e
codice fiscale.)) 
  ((36. Le maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese.)) 
  ((36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema  fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;)) 
  (( b) alla lettera b-bis), le parole: «per  la  quota  del  55  per
cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota  del  65  per
cento».)) 
  ((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge  15  aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso  alla  quota  degli
utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si  applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».)) 
  ((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis  e  36-ter  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .)) 
  ((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle  societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  dovuta  dai  soggetti   indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell'articolo  5
del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione.)) 
  ((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito
imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e
provvedono al relativo versamento.)) 
  ((36-septies. Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche  con
riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia  esercitato  l'opzione
per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell'articolo  117  del  testo
unico delle imposte sui redditi.)) 
  ((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita'  di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla
maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies  ,  senza  tener  conto  del  reddito
imputato dalla societa' partecipata.)) 
  ((36-novies. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  36-quinquies  a
36))-octies((  si  applicano  a  decorrere  dal   periodo   d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36-quinquies a 36-octies.)) 
  ((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di  cui  all'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e  gli
enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati  non  operativi  a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e  per  gli
effetti del citato  articolo  30.  Restano  ferme  le  cause  di  non
applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.)) 
  ((36-undecies. Il  comma  36))-decies((  trova  applicazione  anche
qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa'  e
gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato  ai
sensi dell'articolo 30, comma  3,  della  citata  legge  n.  724  del
1994.)) 
  ((36-duodecies. Le disposizioni di cui  ai  commi  36))-decies((  e
36))-undecies((  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi  36))-decies((
e 36))-undecies((.)) 
  ((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis ), e' inserita la seguente:)) 
  ((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
familiari dell'imprenditore».)) 
  ((36))-quaterdecies((.  I  costi  relativi  ai  beni   dell'impresa
concessi in godimento a soci o  familiari  dell'imprenditore  per  un
corrispettivo annuo inferiore al valore di  mercato  del  diritto  di
godimento non sono in ogni caso  ammessi  in  deduzione  dal  reddito
imponibile.)) 
  ((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato  e  il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo  67,  comma
1, lettera h-ter ),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.)) 
  ((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita'  di  controllo,
nelle  ipotesi  di  cui  al   comma   36))-quaterdecies((   l'impresa
concedente  ovvero  il  socio  o   il   familiare   dell'imprenditore
comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi
in godimento. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
individuati modalita' e termini per  l'effettuazione  della  predetta
comunicazione. Per l'omissione della  comunicazione,  ovvero  per  la
trasmissione della stessa con dati incompleti  o  non  veritieri,  e'
dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30  per  cento
della  differenza  di  cui  al  comma  36-quinquiesdecies.   Qualora,
nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i  contribuenti  si  siano
conformati alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  36-quaterdecies  e
36-quinquiesdecies,  e'  dovuta,  in  solido,  la  sanzione  di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.)) 
  ((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a  controllare
sistematicamente  la  posizione  delle  persone  fisiche  che   hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata  nei  confronti  della
societa'.)) 
  ((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da  36-terdecies
a 36-septiesdecies si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .)) 
  ((36-undevicies. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7,
undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'  procedere  alla
elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e
operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire.)) 
  ((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e'  abrogata  la  lettera
))rr)((.)) 
  ((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;)) 
  (( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
centocinquanta milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro
trentamila»;)) 
  (( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire  tre
miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;)) 
  (( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
duecento  milioni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   euro
cinquantamila»;)) 
  (( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b)  ,  le  parole:  «a  lire
quattro  miliardi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro  due
milioni»;)) 
  (( f) all'articolo 5, comma 1, le parole:  «a  lire  centocinquanta
milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;)) 
  (( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;)) 
  (( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:)) 
  ((«2-bis. Per i delitti previsti dagli  articoli  da  2  a  10  del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
tre milioni di euro»;)) 
  (( i) all'articolo 13,  comma  1,  le  parole:  «alla  meta'»  sono
sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;)) 
  (( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«1-bis. I termini di prescrizione per i  delitti  previsti  dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;)) 
  (( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2».)) 
  ((36-vicies bis. Le norme di cui al comma  36))-vicies((  semel  si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a  5  milioni  di  euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'.)) 
  ((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:
«agli effetti dell'IVA» sono inserite  le  seguenti:  «iscritti  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno
un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita'  e  attestino
regolarita'  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita'  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto-legge 31 maggio  2010  n.  78,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica": 
              "2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
          ottobre 1933, n. 1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   22-bis
          dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
          finanziaria": 
              "22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino  al
          31 dicembre 2014, i trattamenti  pensionistici  corrisposti
          da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i  cui
          importi complessivamente superino 90.000 euro lordi  annui,
          sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari  al
          5 per cento della parte eccedente il predetto importo  fino
          a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per  la  parte
          eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione
          il trattamento pensionistico complessivo  non  puo'  essere
          comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.  Ai  predetti
          importi concorrono anche i  trattamenti  erogati  da  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  20  novembre  1990,   n.   357,   al   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i  trattamenti
          che assicurano prestazioni definite  dei  dipendenti  delle
          regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla  legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compresa  la  gestione  speciale  ad  esaurimento  di   cui
          all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
          obbligatorie presso l'INPS per il  personale  addetto  alle
          imposte di  consumo,  per  il  personale  dipendente  dalle
          aziende private del gas e per  il  personale  gia'  addetto
          alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
          trattenuta relativa al predetto contributo di  perequazione
          e' applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a
          conclusione  dell'anno  di  riferimento,   all'atto   della
          corresponsione  di   ciascun   rateo   mensile.   Ai   fini
          dell'applicazione della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
          riferimento il trattamento pensionistico complessivo  lordo
          per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base  dei  dati  che
          risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, e  successive  modificazioni,  e'  tenuto  a
          fornire a tutti gli enti interessati i  necessari  elementi
          per l'effettuazione  della  trattenuta  del  contributo  di
          perequazione,   secondo    modalita'    proporzionali    ai
          trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
          versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui  e'
          erogato il trattamento su cui e' effettuata la  trattenuta,
          all'entrata del bilancio dello Stato.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              "Art. 8. Determinazione del reddito complessivo - 1. Il
          reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
          categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
          derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'
          articolo 66 e quelle derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni.  Non   concorrono   a   formare   il   reddito
          complessivo dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
          deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
              2. Le perdite delle societa' in nome collettivo  ed  in
          accomandita semplice di cui all' articolo 5, nonche' quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
              3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dai  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi di imposta e per la differenza nei  successivi,
          ma non oltre il quinto,  per  l'intero  importo  che  trova
          capienza in essi. La presente disposizione non  si  applica
          per le perdite determinate a norma dell'  articolo  66.  Si
          applicano le disposizioni dell' articolo 84,  comma  2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
          articolo 84.". 
              Si riporta il testo degli articoli 16 e 27 e la rubrica
          della Tabella B del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  16.  Aliquote  dell'imposta  -   1.   L'aliquota
          dell'imposta e' stabilita  nella  misura  del  ventuno  per
          cento della base imponibile dell'operazione. 
              2. L'aliquota e' ridotta al  dieci  per  cento  per  le
          operazioni che  hanno  per  oggetto  i  beni  e  i  servizi
          elencati  nella  allegata  tabella  A,  salvo  il  disposto
          dell'art. 34, ed e' elevata  al  trentotto  per  cento  per
          quelle che hanno per oggetto i beni elencati  nell'allegata
          tabella B. 
              3.  Per  le  prestazioni  di  servizi   dipendenti   da
          contratti d'opera,  di  appalto  e  simili  che  hanno  per
          oggetto la produzione di beni e per  quelle  dipendenti  da
          contratti di locazione finanziaria, di noleggio  e  simili,
          l'imposta si applica con la  stessa  aliquota  che  sarebbe
          applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
          contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili." 
              "Art. 27. Liquidazioni e versamenti mensili - 1. Se dal
          calcolo risulta una differenza a favore  del  contribuente,
          il relativo importo e' computato  in  detrazione  nel  mese
          successivo 
              2.Per  i  commercianti  al  minuto  e  per  gli   altri
          contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare  o
          da riportare al mese successivo e' determinato  sulla  base
          dell'ammontare   complessivo   dell'imposta   relativa   ai
          corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
          mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
          quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi  stessi
          per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per  110
          quando l'imposta e' del dieci per  cento,  per  121  quando
          l'imposta  e'  del  ventuno  per  cento,  moltiplicando  il
          quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il  prodotto,  per
          difetto o per eccesso, al centesimo di euro." 
              "Tabella B. Prodotti soggetti a specifiche discipline -
          a) lavori in platino, esclusi quelli per  uso  industriale,
          sanitario  e  di  laboratorio;   prodotti   con   parti   o
          guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del
          prezzo; 
              b) pelli da pellicceria, conciate  o  preparate,  anche
          confezionate in tavole, sacchi,  mappette,  croci  o  altri
          simili  manufatti,  di  zibellino,  ermellino,  chincilla',
          ocelot,  leopardo,  giaguaro,  ghepardo,  tigre,   pantera,
          zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora,  lontra
          sealskin, lontra di fiume, volpe argentata,  volpe  bianca,
          ghiottone, scimmia,  scoiattolo,  orso  bianco,  donnola  e
          relative confezioni; 
              c) vini spumanti a  denominazione  di  origine  la  cui
          regolamentazione   obbliga   alla   preparazione   mediante
          fermentazione naturale in bottiglia; 
              d) lettera soppressa ; 
              e) lettera soppressa ; 
              f) motocicli per uso privato con motore  di  cilindrata
          superiore a 350 centimetri cubici; 
              g) lettera soppressa; 
              h)  tappeti  e  guide  fabbricati  a   mano   originari
          dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.". 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  6,  comma
          quinto, 21, 23 e 24 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 6. Effettuazione delle operazioni. (Omissis). 
              L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti, di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  4,
          nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura,  agli  istituti  universitari,   alle   unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e  a  quelli
          di previdenza, l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare  le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per   le
          cessioni di beni di  cui  all'articolo  21,  quarto  comma,
          quarto  periodo,  l'imposta  diviene  esigibile  nel   mese
          successivo a quello della loro effettuazione." 
              "Art. 21. Fatturazione delle operazioni. 1 Per ciascuna
          operazione imponibile il soggetto che effettua la  cessione
          del bene o la  prestazione  del  servizio  emette  fattura,
          anche sotto forma di nota, conto,  parcella  e  simili,  o,
          ferma restando la  sua  responsabilita',  assicura  che  la
          stessa  sia  emessa  dal  cessionario  o  dal  committente,
          ovvero, per suo  conto,  da  un  terzo.  L'emissione  della
          fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
          terzo residente in un Paese con il quale non esiste  alcuno
          strumento giuridico che disciplini la reciproca  assistenza
          e' consentita a  condizione  che  ne  sia  data  preventiva
          comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche'  il
          soggetto passivo nazionale abbia  iniziato  l'attivita'  da
          almeno cinque anni e nei suoi  confronti  non  siano  stati
          notificati, nei cinque anni precedenti, atti  impositivi  o
          di contestazione di violazioni sostanziali  in  materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto.   Con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  determinate  le
          modalita', i contenuti e  le  procedure  telematiche  della
          comunicazione. La fattura si ha per emessa  all'atto  della
          sua consegna o spedizione all'altra parte  ovvero  all'atto
          della sua trasmissione per via elettronica. 
              2 La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo
          per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: 
              a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza  o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
          organizzazione   per   i   soggetti   non   residenti    e,
          relativamente al cedente o prestatore,  numero  di  partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
              b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
              c)  corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per   la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2; 
              d) valore normale degli altri beni ceduti a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono; 
              e) aliquota, ammontare dell'imposta  e  dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
              f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
          committente del servizio qualora sia debitore  dell'imposta
          in luogo del cedente o del  prestatore,  con  l'indicazione
          della relativa norma; 
              f-bis) il  numero  di  identificazione  IVA  attribuito
          dallo  Stato  membro  di  stabilimento  del  cessionario  o
          committente, per le operazioni effettuate nei confronti  di
          soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato  membro
          della Comunita'; 
              g) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
              h) annotazione che la stessa e' compilata  dal  cliente
          ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo. 
              3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere b), c) ed e), devono essere indicati  distintamente
          secondo   l'aliquota   applicabile.   Per   le   operazioni
          effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
          destinatario puo' essere emessa una sola fattura.  In  caso
          di  piu'  fatture  trasmesse  in  unico  lotto,   per   via
          elettronica, allo stesso destinatario da parte di un  unico
          fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle  diverse
          fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
          ogni   fattura   sia   accessibile   la   totalita'   delle
          informazioni. La trasmissione  per  via  elettronica  della
          fattura,  non   contenente   macroistruzioni   ne'   codice
          eseguibile,   e'   consentita   previo   accordo   con   il
          destinatario.  L'attestazione  della  data,  l'autenticita'
          dell'origine e l'integrita'  del  contenuto  della  fattura
          elettronica   sono   rispettivamente   garantite   mediante
          l'apposizione su ciascuna fattura o sul  lotto  di  fatture
          del  riferimento  temporale  e  della   firma   elettronica
          qualificata  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI   di
          trasmissione  elettronica  dei  dati  che  garantiscano   i
          predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
          in  lingua  straniera  devono  essere  tradotte  in  lingua
          nazionale a richiesta  dell'amministrazione  finanziaria  e
          gli importi possono essere  espressi  in  qualsiasi  valuta
          purche' l'imposta sia indicata in euro. 
              4. La fattura e' emessa  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
          in formato cartaceo e' compilata in  duplice  esemplare  di
          cui uno e' consegnato o spedito  all'altra  parte.  Per  le
          cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulti  da
          documento di  trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
          identificare  i  soggetti  tra  i   quali   e'   effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, la fattura e' emessa  entro  il  giorno  15  del  mese
          successivo a quello della consegna o spedizione e  contiene
          anche l'indicazione della data e del numero  dei  documenti
          stessi. In tale caso, puo' essere emessa una  sola  fattura
          per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare  fra
          le stesse parti. In deroga  a  quanto  disposto  nel  terzo
          periodo  la  fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese
          successivo a quello della consegna o  spedizione  dei  beni
          limitatamente  alle  cessioni  effettuate   a   terzi   dal
          cessionario per il tramite del proprio cedente. 
              5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma,  il
          cessionario o il committente deve emettere  la  fattura  in
          unico   esemplare,   ovvero,   ferma   restando   la    sua
          responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
              6. La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni
          relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
          a vigilanza doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma
          dell'articolo 7-bis, comma  1,  e  per  le  prestazioni  di
          servizi rese a committenti soggetti passivi  stabiliti  nel
          territorio di un altro Stato membro  della  Comunita',  non
          soggette all'imposta ai sensi dell'articolo  7-ter  nonche'
          per le operazioni non imponibili di cui  agli  articoli  8,
          8-bis, 9 e 38-quater,  per  le  operazioni  esenti  di  cui
          all'art. 10, tranne  quelle  indicate  al  n.  6),  per  le
          operazioni soggette al  regime  del  margine  previsto  dal
          decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  nonche'
          dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie
          di viaggio e turismo. In questi casi la fattura,  in  luogo
          dell'indicazione    dell'ammontare    dell'imposta,    reca
          l'annotazione che si tratta rispettivamente  di  operazione
          non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al
          regime del margine, con l'indicazione della relativa norma. 
              7. Se viene emessa fattura per operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relative sono indicate  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
              8.  Le  spese  di  emissione  della   fattura   e   dei
          conseguenti adempimenti e formalita'  non  possono  formare
          oggetto di addebito a qualsiasi titolo." 
              "Art.  23.  Registrazione  delle  fatture   -   1.   Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,  nell'ordine   della   loro   numerazione   e   con
          riferimento alla data della  loro  emissione,  in  apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine  di
          emissione  e  con  riferimento  al  mese  di   consegna   o
          spedizione dei beni. 
              2. Per  ciascuna  fattura  devono  essere  indicati  il
          numero  progressivo  e  la  data  di  emissione  di   essa,
          l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
          l'ammontare  dell'imposta,  distinti   secondo   l'aliquota
          applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale  del
          cessionario  del  bene  o  del  committente  del  servizio,
          ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17,
          del cedente o del prestatore . 
              3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa'  o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di cui al sesto comma dell'art. 21devono  essere  indicati,
          in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,   il   titolo   di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo  6
          le  fatture  emesse  devono  essere  registrate  anche  dal
          soggetto  destinatario  in  apposito  registro,  bollato  e
          numerato ai sensi dell'articolo  39,  secondo  modalita'  e
          termini stabiliti con apposito decreto ministeriale." 
              "Art.  24.  Registrazione  dei  corrispettivi  -  1.  I
          commercianti al minuto e  gli  altri  contribuenti  di  cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi  delle  operazioni  non  imponibili  di   cui
          all'art.  21,  sesto  comma  e,   distintamente,   all'art.
          38-quater e quello delle operazioni  esenti  ivi  indicate.
          L'annotazione deve  essere  eseguita,  con  riferimento  al
          giorno in cui  le  operazioni  sono  effettuate,  entro  il
          giorno non festivo successivo . 
              2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese quelle relative ad immobili e beni  strumentali  e
          quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
              3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
          che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti
          ad aliquote d'imposta diverse, il  Ministro  delle  finanze
          puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare , che
          la  registrazione  dei   corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote  e  che
          la ripartizione dell'ammontare dei  corrispettivi  ai  fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti. 
              4. I commercianti al minuto che tengono il registro  di
          cui al primo comma  in  luogo  diverso  da  quello  in  cui
          svolgono  l'attivita'  di  vendita   devono   eseguire   le
          annotazioni prescritte nel primo  comma,  nei  termini  ivi
          indicati, anche in un  registro  di  prima  nota  tenuto  e
          conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui
          svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
          stabilite con decreto del Ministro delle finanze.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  I   al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative": 
              "Allegato  I  -   Elenco   prodotti   assoggettati   ad
          imposizione ed aliquote vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del testo unico 
          "Allegato I - Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione
          ed aliquote vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
          testo unico 
          "Allegato I - Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione
          ed aliquote vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
          testo unico 
          Prodotti energetici 
          Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
          Benzina: euro 564,00 per mille litri; 
          Petrolio lampante o cherosene: 
          usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
          usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per
          mille litri; 
          Oli da gas o gasolio: 
          usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ; 
          usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per
          mille litri; 
          Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; 
          Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire  45.000  per
          mille kg. 
          Gas di petrolio liquefatti: 
          usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; 
          usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per
          mille kg.; 
          Gas naturale: 
          per autotrazione: lire zero; 
          per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
          per combustione per usi civili: 
          a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di  acqua
          calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP
          n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
          b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a
          250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
          c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
          per i consumi nei territori di cui  all'art.  1  del  testo
          unico  delle  leggi  sugli   interventi   nel   Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote : 
          a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire
          74 al mc.; 
          b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
          Carbone, lignite e coke  (codici  NC  2701,  2702  e  2704)
          impiegati per uso riscaldamento: 
          - da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; 
          - da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per
          mille chilogrammi 
          Alcole e bevande alcoliche 
          Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
          Vino: lire zero; 
          Bevande fermentate diverse dal vino  e  dalla  birra:  lire
          zero; 
          Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
          Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. 
          TABACCHI LAVORATI 
          Sigari e sigaretti: 23,0%; 
          Sigarette: 58,5%; 
          Tabacco da fumo: 56,0%; 
          Tabacco da fiuto: 24,78%; 
          Tabacco da masticare: 24,78%. 
          Fiammiferi di ordinario consumo: 
          a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino
          a 0,258 euro la scatola; 
          b) 23 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,0645  euro  la
          scatola; 
          c) 20 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione di  0,17825  euro  la
          scatola; 
          d) 15 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la  scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,2582  euro  la
          scatola; 
          e) 10 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di  imposta
          di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. 
          Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: 
          Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10 
          Cerini- 0,0103 
          Bossoli - 0,0103 
          Familiari - 0,0083 
          Cucina - 0,0114 
          Maxi-box - 0,0083 
          Svedesi - 0,0170 
          Minerva - 0,0165 
          Controvento - 0,0341 
          Fiammiferone - 0,0501 
          Caminetto - 0,090 
          KM Carezza - 0,0083 
          KM Casa - 0,0083 
          KM Superlungo - 0,0114 
          KM Jolly - 0,0062 
          KM Europa - 0,0165 
          KM Super Mini - 0,0170 
          KM Carezza Mini - 0,0170 
          KM Camino - 0,0501 
          KM Camino Maxi - 0,090 
          KM Jumbo - 0,090 
          Cuoco - 0,0083 
          Lampo - 0,0170 
          Flip - 0,0165 
          Fiammata - 0,0501 
          Energia elettrica 
          Per ogni kWh di energia impiegata : 
          per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10  per
          ogni kWh; 
          per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi  diversi   dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh. 
          Imposizioni diverse 
          Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
          Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al portatore - 1. E' vietato  il  trasferimento  di  denaro
          contante o di libretti di deposito  bancari  o  postali  al
          portatore o di titoli al portatore  in  euro  o  in  valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando   il   valore   oggetto   di    trasferimento,    e'
          complessivamente  pari  o  superiore  a  2.500   euro.   Il
          trasferimento e' vietato anche  quando  e'  effettuato  con
          piu'  pagamenti  inferiori   alla   soglia   che   appaiono
          artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
          essere eseguito per  il  tramite  di  banche,  istituti  di
          moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 
              2. Il trasferimento per contanti  per  il  tramite  dei
          soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato  mediante
          disposizione accettata per iscritto  dagli  stessi,  previa
          consegna ai medesimi della somma in contanti.  A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 
              3. La comunicazione da parte del debitore al  creditore
          dell'accettazione di cui al comma 2  produce  l'effetto  di
          cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile  e,
          nei casi di mora  del  creditore,  anche  gli  effetti  del
          deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. 
              4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e   postali   sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
              5. Gli assegni bancari e  postali  emessi  per  importi
          pari o superiori a 2.500 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'. 
              6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine  del
          traente possono essere girati unicamente  per  l'incasso  a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
              7. Gli assegni circolari,  vaglia  postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'. 
              8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia  postali  e
          cambiari di importo inferiore  a  2.500  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'. 
              9.  Il  richiedente  di   assegno   circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
              10. Per ciascun modulo di assegno  bancario  o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
              11.   I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare    le
          comunicazioni di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e successive modificazioni, possono  chiedere  alla
          banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e  il
          codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
          moduli di assegni bancari o postali in forma libera  ovvero
          che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
              12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al portatore non puo' essere pari o superiore a 2.500 euro. 
              13.  I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  2.500   euro,
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono estinti dal portatore ovvero  il  loro  saldo
          deve essere ridotto a una somma non eccedente  il  predetto
          importo entro il 30  settembre  2011.  Le  banche  e  Poste
          Italiane S.p.A. sono  tenute  a  dare  ampia  diffusione  e
          informazione a tale disposizione. 
              14. In caso di trasferimento di  libretti  di  deposito
          bancari o postali al portatore, il cedente comunica,  entro
          30 giorni, alla banca o a  Poste  Italiane  S.p.A,  i  dati
          identificativi del cessionario, l'accettazione di questi  e
          la data del trasferimento. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5  e  7  non  si
          applicano ai trasferimenti in  cui  siano  parte  banche  o
          Poste Italiane S.p.A., nonche'  ai  trasferimenti  tra  gli
          stessi effettuati in proprio o per il  tramite  di  vettori
          specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 
              16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui siano parte uno o piu' soggetti  indicati  all'articolo
          11, comma 1, lettere a) e  b),  e  dalla  lettera  d)  alla
          lettera g). 
              17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati allo Stato o agli altri  enti  pubblici  e  alle
          erogazioni  da  questi  comunque   disposte   verso   altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'articolo  494  del   codice   di
          procedura civile. 
              18. 
              19. 
              20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 58 del citato
          decreto legislativo n. 231 del 2007: 
              "Art. 58. Violazioni del Titolo III -  1.  Fatta  salva
          l'efficacia degli atti, alle violazioni delle  disposizioni
          di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento  al  40
          per cento dell'importo trasferito. 
              2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
          49, comma 12, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              3.   La   violazione   della   prescrizione   contenuta
          nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per  cento
          del saldo del libretto al portatore. 
              4.   La   violazione   delle   prescrizioni   contenute
          nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per  cento
          dell'importo trasferito. 
              5. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              6. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
              7. La violazione dell'obbligo di cui  all'articolo  51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30  per  cento
          dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
          del conto. 
              7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
          la sanzione amministrativa  pecuniaria  non  puo'  comunque
          essere inferiore nel minimo all'importo  di  tremila  euro.
          Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano  importi
          superiori  a  cinquantamila  euro  la  sanzione  minima  e'
          aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
          commi  2,  3  e  4  che  riguardano  importi  superiori   a
          cinquantamila  euro  le  sanzioni  minima  e  massima  sono
          aumentate del cinquanta per cento.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 12. Sanzioni accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul  valore  aggiunto  -  1.  Quando  e'
          irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento
          milioni e la sanzione edittale prevista per la  piu'  grave
          delle violazioni accertate non e' inferiore  nel  minimo  a
          ottanta milioni e nel massimo a  centosessanta  milioni  di
          lire, si  applica,  secondo  i  casi,  una  delle  sanzioni
          accessorie  previste  nel  decreto  legislativo  recante  i
          principi generali per le sanzioni amministrative in materia
          tributaria, per un periodo da uno a  tre  mesi.  La  durata
          delle sanzioni accessorie puo' essere elevata  fino  a  sei
          mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a lire  duecento
          milioni e la sanzione edittale prevista per la  piu'  grave
          violazione non e'  inferiore  nel  minimo  a  centosessanta
          milioni di lire. 
              2.  Qualora  siano  state  contestate  ai  sensi  dell'
          articolo 16 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  nel  corso  di  un  quinquennio,   quattro   distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,  anche  se
          non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
          delle disposizioni del citato decreto  legislativo  n.  472
          del 1997,  e'  disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all' articolo 19, comma 7,
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  472  del  1997,  il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi . 
              2-bis. La sospensione di cui al  comma  2  e'  disposta
          dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
          del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
              2-ter.  L'esecuzione  e  la   verifica   dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai sensi dell'  articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2-quater. L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 
              2-quinquies. La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
          e apparati pubblici di telecomunicazione  e  nei  confronti
          dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
          all' articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai  sensi  del
          comma 9-ter dell' articolo 6. 
              2-sexies. Qualora siano state contestate  a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies.Nel caso in cui le violazioni di cui al comma
          2-sexies siano commesse nell'esercizio in  forma  associata
          di attivita' professionale, la sanzione accessoria  di  cui
          al medesimo comma e' disposta nei confronti  di  tutti  gli
          associati.". 
                
              La legge 27 dicembre 2002, n.  289  reca  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2003). 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 44. Redditi di capitale  -  1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'articolo  53;  e'  ricompresa  tra  gli
          utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti  di  cui
          all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle  sue
          parti correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater ) i redditi compresi nei capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui  allalettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai  sensi  dell'  articolo  73,  comma  2,  anche  se   non
          residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a) si considerano similari alle azioni, i titoli e  gli
          strumenti finanziari emessi da  societa'  ed  enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
              b). 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.". 
              Si riporta il testo dell' articolo 67 del citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, come modificato dal  comma
          36-terdecies del presente articolo: 
              "Art. 67. Redditi diversi - 1. Sono redditi diversi  se
          non costituiscono redditi di capitale ovvero  se  non  sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 44quando non rappresentano una
          partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in  base   alle   disposizioni   previste   del   comma   2
          dell'articolo 47del citato testo unico; 
              c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'articolo 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente. 
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui. 
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,
          recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie": 
              "Art. 31. Interessi delle obbligazioni  pubbliche  -  1
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  168-bis  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art.168-bis.  Paesi  e  territori  che  consentono  un
          adeguato scambio di  informazioni  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli
          Stati e territori che consentono  un  adeguato  scambio  di
          informazioni, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          contenute negli articoli 10, comma 1, lettera  e-bis),  73,
          comma 3, e 110, commi  10  e  12-bis,  del  presente  testo
          unico, nell' articolo  26,  commi  1  e  5,  nonche'  nell'
          articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, nell' articolo 10-ter, commi 1  e  9,  della
          legge 23 marzo 1983, n.  77,  e  successive  modificazioni,
          negli articoli  1,  comma  1,  e6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  1°  aprile  1996,   n.   239,   e   successive
          modificazioni, nell' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              2. Con lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati  gli  Stati  e  territori  che  consentono   un
          adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello  di
          tassazione  non  e'  sensibilmente   inferiore   a   quello
          applicato  in  Italia,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni contenute negli  articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
          1 e 5, e 168, comma 1, del presente  testo  unico,  nonche'
          negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 8
          del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106  recante
          "Semestre  Europeo  -  Prime   disposizioni   urgenti   per
          l'economia": 
              "Art. 8. Impresa e Credito - 1.- 3. (Omissis). 
              4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei
          flussi  di  credito  per  gli  investimenti  a  medio-lungo
          termine delle piccole e medie  imprese  del  Mezzogiorno  e
          sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le
          modificazioni che seguono: 
              a) possono essere emessi specifici Titoli di  Risparmio
          per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli")  da  parte
          di  banche  italiane,   comunitarie   ed   extracomunitarie
          autorizzate ad  operare  in  Italia,  in  osservanza  delle
          previsioni del testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e delle relative disposizioni  di  attuazione
          delle Autorita' creditizie; 
              b) i Titoli sono strumenti finanziari  aventi  scadenza
          non inferiore  a  diciotto  mesi;  sono  titoli  nominativi
          ovvero  al  portatore   e   corrispondono   interessi   con
          periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da
          persone fisiche non esercenti attivita'  di  impresa;  sono
          assoggettati alla disciplina  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58,  Parte  III,  Titolo  II,  Capo  II,
          Sezione  I;  non  sono  strumenti  finanziari  subordinati,
          irredimibili o  rimborsabili  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia di cui all' articolo 12, comma 7, del  testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
          ne'  altri  strumenti   computabili   nel   patrimonio   di
          vigilanza; 
              c) le disposizioni del decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di  cui
          alle lettere a) e b) del presente  comma.  Sugli  interessi
          relativi ai suddetti titoli l'imposta  sostitutiva  di  cui
          all'articolo 2 del citato decreto legislativo  n.  239  del
          1996 si applica  nella  misura  del  5  per  cento.  Per  i
          rapporti di gestione  individuale  di  portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli  di  cui
          alla lettera a)  non  concorrono  alla  determinazione  del
          risultato della gestione secondo  le  disposizioni  di  cui
          alla lettera d); 
              d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo
          nominale complessivo massimo di 3 miliardi di  euro  annui.
          Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31
          gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze di natura non regolamentare; 
              e) per ciascun gruppo bancario  il  limite  massimo  di
          emissione e' pari al 20  per  cento  dell'importo  nominale
          complessivo annuo di  cui  alla  lettera  d).  Per  singole
          banche non facenti parte di un gruppo bancario,  il  limite
          massimo e' del 5 per cento. In ogni  caso,  l'emissione  di
          Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo' superare  il
          30 per cento del patrimonio di  vigilanza  consolidato  del
          gruppo bancario o individuale della banca non facente parte
          di un gruppo bancario; 
              f) con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  natura  non   regolamentare   sono   stabilite
          eventuali ulteriori modalita' attuative e  di  monitoraggio
          dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale; 
              g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell' articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  8-bis  dell'articolo
          26-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi): 
              "Art. 26-quater.Esenzione dalle imposte sugli interessi
          e sui canoni corrisposti  a  soggetti  residenti  in  Stati
          membri dell'Unione europea - 1-8 (Omissis). 
              8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,
          lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
          ritenuta del 5 per  cento  sugli  interessi  corrisposti  a
          soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
          destinati a finanziare il pagamento di  interessi  e  altri
          proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: 
              a)  negoziati  in  mercati  regolamentati  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   degli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; 
              b) garantiti dai soggetti di cui  all'articolo  23  che
          corrispondono   gli   interessi   ovvero   dalla   societa'
          capogruppo controllante ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile ovvero da altra  societa'  controllata  dalla
          stessa controllante.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del citato
          decreto del presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27. Ritenuta sui dividendi - 1. Le societa' e gli
          enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)   del   comma   1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,  una
          ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili
          in qualunque forma  corrisposti,  anche  nei  casi  di  cui
          all'articolo 47, comma  7,  del  predetto  testo  unico,  a
          persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
          qualificate ai sensi  della  lettera  c-bis)  del  comma  1
          dell'articolo 67 del citato testo unico n.  917  del  1986,
          non relative all'impresa  ai  sensi  dell'articolo  65  del
          medesimo  testo  unico.  La  ritenuta  di  cui  al  periodo
          precedente si applica alle  condizioni  ivi  previste  agli
          utili  derivanti  dagli   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a)  e  dai  contratti  di
          associazione in partecipazione  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del predetto testo  unico  qualora  il
          valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento  o  al
          25 per cento del  valore  del  patrimonio  netto  contabile
          risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della  data
          di  stipula  del  contratto  nel  caso  in  cui  si  tratti
          rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati  in
          mercati  regolamentati  o  di  altre   partecipazioni.   La
          ritenuta e' applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che
          esercitano imprese commerciali ai  sensi  dell'articolo  55
          del testo unico delle imposte sui redditi e dalle  societa'
          in nome collettivo e in accomandita semplice ed  equiparate
          di cui all'articolo 5del medesimo testo unico  sugli  utili
          derivanti dai contratti di associazione  in  partecipazione
          previsti nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone
          fisiche  residenti;  per  i  soggetti  che  determinano  il
          reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
          in  luogo  del  patrimonio  netto  si  assume   il   valore
          individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
          unico. 
              1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi  5  e  7,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. 
              2. In caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura  i
          singoli soci o partecipanti, per conseguirne il  pagamento,
          sono tenuti a versare alle societa' ed altri  enti  di  cui
          alle lettere a) e b)  del  comma  1  dell'articolo  73  del
          predetto    testo    unico,    l'importo     corrispondente
          all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
          in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
          quale risulta  dalla  valutazione  operata  dalla  societa'
          emittente alla data individuata dalla lettera a) del  comma
          2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
          utili corrisposti ai fondi pensione istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  I
          soggetti  non  residenti,  diversi   dagli   azionisti   di
          risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo  precedente
          e dalle societa' ed enti indicati nel  comma  3-ter,  hanno
          diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto  della
          ritenuta,  dell'imposta  che  dimostrino  di  aver   pagato
          all'estero in via definitiva sugli  stessi  utili  mediante
          certificazione del competente ufficio fiscale  dello  Stato
          estero. 
              3-bis. I soggetti cui  si  applica  l'articolo  98  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
          di  cui  ai  commi  3  e  3-ter  sulla   remunerazione   di
          finanziamenti eccedenti prevista  dal  citato  articolo  98
          direttamente  erogati  dal  socio  o  da  una   sua   parte
          correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
          della  determinazione  della  ritenuta  di  cui  sopra,  si
          computa in diminuzione la  eventuale  ritenuta  operata  ai
          sensi   dell'articolo   26   riferibile    alla    medesima
          remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
          remunerazione  di  finanziamenti   eccedenti   direttamente
          erogati dalle stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti. 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell'1,375 per  cento  sugli  utili  corrisposti
          alle societa'  e  agli  enti  soggetti  ad  un'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'  articolo  168-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all' articolo 44, comma 2,  lettera  a),  del  predetto
          testo   unico   e   ai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all' articolo 109, comma  9,  lettera
          b), del  medesimo  testo  unico,  non  relativi  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio,  titoli   e   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  medesimo  testo
          unico, in cui l'associante e' soggetto non  residente,  non
          qualificati ai sensi della  lettera  c-bis)  del  comma  1,
          dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
          ai sensi dell'articolo 65  dello  stesso  testo  unico,  e'
          operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
          dai soggetti di cui al primo  comma  dell'articolo  23  che
          intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
          a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1 dell'articolo 67 del citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
          65, da societa' ed enti residenti in Paesi  o  territori  a
          regime fiscale privilegiato di cui al decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'articolo 167,  comma  4,  del  citato
          testo  unico  salvo  che  la  persona  fisica  dimostri  al
          soggetto che interviene nella riscossione  che,  a  seguito
          dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma
          5, lettera b), dello stessoarticolo 167, sono rispettate le
          condizioni  di  cui  alla   lettera   c)   del   comma   1,
          dell'articolo 87del citato testo unico. La disposizione del
          periodo precedente non si applica alle  partecipazioni,  ai
          titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da  societa'  i
          cui titoli sono negoziati  nei  mercati  regolamentati.  La
          ritenuta e', altresi', operata  sull'intero  importo  delle
          remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
          non residenti che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
              4-bis. Le ritenute del comma 4 sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Le ritenute di cui ai commi 1 e  4,  primo  periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'  di   impresa   o   ad   una   partecipazione
          qualificata  ai  sensi  della  lettera  c)  del   comma   1
          dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
          ai commi 1 e 4, sono operate  con  l'aliquota  del  27  per
          cento ed a titolo  d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              6. Per gli utili corrisposti a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.". 
              Il decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  reca
          "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al  regime
          fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni e titoli similari, pubblici e  privati),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Imposta sostitutiva sugli interessi, premi  ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti  -  1.   Sono   soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte  sui  redditi  nella  misura  del
          12,50 per cento, gli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  all'articolo  1,
          nonche' gli interessi ed altri proventi delle  obbligazioni
          e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  ed
          equiparati, emessi in Italia, per  la  parte  maturata  nel
          periodo  di  possesso,  percepiti  dai  seguenti   soggetti
          residenti nel territorio dello Stato: 
              a) persone fisiche; 
              b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  ,  escluse  le
          societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  e
          quelle ad esse equiparate; 
              c) enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettera  c),
          del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati  nel
          successivo articolo 88; 
              d) . 
              e) . 
              f)  soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche. 
              1-bis.  Sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura del 12,50 per  cento,  per
          la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
          altri proventi delle obbligazioni e titoli similari  dovuti
          da soggetti non residenti.  L'imposta  e'  applicata  nella
          misura del 12,50 per cento anche sugli interessi  ed  altri
          proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli  di  cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601, nonche'  di  quelli  con  regime
          fiscale equiparato, emessi all'estero a  decorrere  dal  10
          settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 
              1-ter. (abrogato). 
              1-quater. L'imposta di cui al comma  1-bis  si  applica
          sugli interessi ed altri proventi  percepiti  dai  soggetti
          indicati al comma 1. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e  1-bis  e'
          applicata dalle banche, dalle societa'  di  intermediazione
          mobiliare,  dalle  societa'  fiduciarie,  dagli  agenti  di
          cambio  e  da  altri  soggetti  espressamente  indicati  in
          appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro, residenti in Italia,  che  comunque
          intervengono nella riscossione degli  interessi,  premi  ed
          altri frutti ovvero, anche in qualita' di  acquirenti,  nei
          trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis Ai  fini
          dell'applicazione     dell'imposta     sostitutiva,     per
          trasferimento  dei  titoli  si  intendono  le  cessioni   e
          qualunque altro atto, a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
          comporta  il  mutamento  della  titolarita'  giuridica  dei
          titoli. 
              3.  Per  i  buoni  postali   di   risparmio   l'imposta
          sostitutiva   e'   applicata   dall'Ente   poste   italiane
          conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma  2.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste  e  delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della  presente
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
          dicembre 1996, n.  662),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Imposta  sostitutiva  sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio - 1.  I  soggetti
          che hanno conferito a un soggetto abilitato  ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,  l'incarico  di
          gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro  o
          beni  non  relativi  all'impresa,   possono   optare,   con
          riferimento ai redditi di capitale e diversi  di  cui  agli
          articoli  41  e  81,  comma  1,   lettere   da   c-bis)   a
          c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli articoli 1, comma 3,  e  3,  comma  1,  del  presente
          decreto, che concorrono alla determinazione  del  risultato
          della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Qualora sia stata esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'articolo  5.  Sui  redditi  di   capitale
          derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella  massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano: 
              a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
          e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 
              b) la ritenuta prevista dal comma  2  dell'articolo  26
          del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.600,  sugli  interessi  ed
          altri proventi dei conti correnti bancari; 
              c)  le  ritenute  previste  dai   commi   3   e   3-bis
          dell'articolo  26  e  la  ritenuta  di   cui   all'articolo
          26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973; 
              d) le ritenute previste dai commi 1 e  4  dell'articolo
          27 del medesimo  decreto,  con  esclusione  delle  ritenute
          sugli utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in  societa'
          estere qualificate ai sensi della lettera c)  del  comma  1
          dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi; 
              e)  la  ritenuta  prevista  dai  commi   1,   2   e   5
          dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
          modificato dall'articolo 8, comma 5. 
              4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto  ad
          imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo,  i  proventi  derivanti   da   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 86,  il  60  per  cento  dei  proventi  derivanti  dalla
          partecipazione ad organismi di investimento collettivo  del
          risparmio  di  cui  al  quarto  periodo,   del   comma   1,
          dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,  ed
          il valore del patrimonio stesso  all'inizio  dell'anno.  Il
          risultato  e'  computato  al  netto  degli  oneri  e  delle
          commissioni relative al patrimonio  gestito.  Ai  fini  del
          presente comma, i redditi derivanti  dalle  obbligazioni  e
          dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.601,  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella  lista  di  cui   al   decreto   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  sono  computati
          nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato; 
              5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio  ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
          Tuttavia  nel  caso  dei  titoli,  quote,   partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati, il cui valore complessivo  medio  annuo  sia
          superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,  essi
          sono  valutati  secondo  il  loro  valore  normale,   ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze , sentita la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i
          criteri di attuazione del presente comma. 
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio   all'inizio
          dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula  del
          contratto  ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al   termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto. 
              7. Il conferimento  di  titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a  titolo
          oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni  dei
          commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia  nel  caso  di
          conferimento di strumenti  finanziari  che  formavano  gia'
          oggetto di un contratto di gestione per il quale era  stata
          esercitata l'opzione di cui al comma  2,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai  medesimi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  contratto  di  gestione;   nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari per i quali sia  stata
          esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo . 
              8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati e rapporti o di  loro  trasferimento  ad  altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente  articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui
          al precedente comma 2, ai  fini  della  determinazione  del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati eseguiti, e' considerato il valore  dei  medesimi  il
          giorno del prelievo, adottando  i  criteri  di  valutazione
          previsti al comma 5. 
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti  prelevati
          o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata
          l'opzione,  si  assume  il  valore   dei   titoli,   quote,
          certificati,  valute  e  rapporti   che   ha   concorso   a
          determinare il risultato  della  gestione  assoggettato  ad
          imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il
          soggetto   gestore   rilascia    al    mandante    apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti. 
              10. Se in  un  anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi. 
              11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4   e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il 16  febbraio  di
          ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del  secondo
          mese successivo a  quello  in  cui  e'  stato  revocato  il
          mandato di gestione. Il soggetto gestore  puo'  effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta . 
              12.   Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni.  I  soggetti  diversi  dalle
          societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettere
          a)  e  d)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta  dichiarazione
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Le  modalita'  di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
          dalle  disposizioni  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. 
              13. Nel caso in cui alla conclusione del  contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'articolo 82 , del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  o,  nel  caso  di
          esistenza od apertura di depositi o rapporti  di  custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
          1, intestati al contribuente e per i quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5  dell'articolo  6  o  del  comma  10  del  presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione  si
          tiene  conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in  cui   il
          risultato negativo e' maturato. 
              14.  L'opzione  non  puo'  essere  esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          sostituita dall'articolo 3, comma  1,  lettera  a).  Se  il
          superamento delle percentuali e'  avvenuto  successivamente
          all'esercizio  dell'opzione,  per  la  determinazione   dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1  dell'articolo  5  si  applica  il  comma  9.   Il
          contribuente comunica ai soggetti di  cui  al  comma  1  il
          superamento delle percentuali entro quindici  giorni  dalla
          data in cui sia avvenuto o, se precedente,  all'atto  della
          prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
          dati e delle informazioni in loro possesso,  non  siano  in
          grado di verificare il superamento. Nel  caso  di  indebito
          esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
          a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal  2
          al 4 per cento del valore delle  partecipazioni,  titoli  o
          diritti posseduti alla data della violazione . 
              15. 
              16.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi . 
              17. Con il decreto di approvazione dei modelli  di  cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12.2.". 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  1  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di recupero del patrimonio edilizio - 1-6 (Omissis). 
              7. In caso di  vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 le  detrazioni  previste  dai  precedenti  commi  possono
          essere  utilizzate  dal  venditore  oppure  possono  essere
          trasferite per i rimanenti periodi di  imposta  di  cui  al
          comma   2   all'acquirente   persona   fisica   dell'unita'
          immobiliare. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  2  della
          citata  legge  n.  289  del  2002,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche - 1- 4 (Omissis). 
              5. La detrazione fiscale spettante per  gli  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni, ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica
          dall'amianto, compete, per le spese sostenute  fino  al  31
          dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a
          48.000 euro, per una quota  pari  al  36  per  cento  degli
          importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire  in
          dieci quote annuali di pari importo. Nel caso  in  cui  gli
          interventi di recupero del patrimonio  edilizio  realizzati
          fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione
          di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio  1998,
          ai fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse
          a fruire della detrazione si tiene conto anche delle  spese
          sostenute negli  stessi  anni.  Resta  fermo,  in  caso  di
          trasferimento per atto  tra  vivi  dell'unita'  immobiliare
          oggetto  degli  interventi  di  recupero   del   patrimonio
          edilizio di cui all'articolo  1  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, che le detrazioni
          possono  essere  utilizzate  dal  venditore  oppure  essere
          trasferite  all'acquirente  persona  fisica.  In  caso   di
          decesso dell'avente diritto,  la  fruizione  del  beneficio
          fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente  all'erede
          che conservi la detenzione materiale e  diretta  del  bene.
          Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto  reale
          sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non
          inferiore a 75 e a  80  anni,  la  detrazione  puo'  essere
          ripartita, rispettivamente, in cinque e tre  quote  annuali
          costanti di pari importo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo degli articoli  26  e  26-quinquies
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  600
          del 1973, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Ritenute sugli interessi  e  sui  redditi  di
          capitale. - 1.I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
          23,  che  hanno  emesso  obbligazioni,  titoli  similari  e
          cambiali finanziarie,  operano  una  ritenuta  del  20  per
          cento, con obbligo di rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri
          proventi corrisposti ai possessori. 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento, con obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi ed altri  proventi  corrisposti  ai  titolari  di
          conti correnti e di depositi,  anche  se  rappresentati  da
          certificati. La predetta ritenuta e' operata  dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  27  ottobre
          1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
          del debito pubblico. 
              3. Quando gli interessi ed altri  proventi  di  cui  al
          comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la  ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
          che intervengono nella loro riscossione 
              3-bis. I soggetti indicati nel  comma  1  dell'articolo
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e g-ter) del comma 1,  dell'articolo  44  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero
          intervengono nella loro riscossione  operano  sui  predetti
          proventi una ritenuta con aliquota del 20  per  cento.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 
              4. Le ritenute previste nei commi da  1  a  3-bis  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:   a)
          imprenditori individuali, se i titoli, i depositi  e  conti
          correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed  altri
          proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai   sensi
          dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del testo unico delle imposte sui redditi; c)  societa'  ed
          enti di cui alle lettere  a)  e  b)  dell'articolo  87  del
          medesimo  testo  unico   e   stabili   organizzazioni   nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta  di  cui
          al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora  i
          proventi derivanti dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero
          assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti
          dei soggetti a cui siano imputabili  i  proventi  derivanti
          dai  rapporti  ivi  indicati.  Le  predette  ritenute  sono
          applicate a titolo d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
          in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a  ritenuta
          i proventi indicati nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate di cui all'articolo  5  del  testo  unico,  alle
          societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)  dell'articolo
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e alle stabili  organizzazioni  delle  societa'  ed
          enti di cui allalettera d) dello stesso articolo 87. 
              5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
          operano  una  ritenuta  del  12,50  per  cento   a   titolo
          d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di  capitale
          da essi corrisposti, diversi da quelli indicati  nei  commi
          precedenti  e  da  quelli  per   i   quali   sia   prevista
          l'applicazione di altra ritenuta alla fonte  o  di  imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono  residenti  nel  territorio  dello  Stato  o   stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  la   predetta
          ritenuta e' applicata a  titolo  d'imposta  ed  e'  operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale. La predetta ritenuta e'  operata  anche  sugli
          interessi  ed  altri  proventi  dei  prestiti   di   denaro
          corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
          residenti, non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
          applica a titolo d'imposta sui proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito di soggetti non residenti  ed  a  titolo
          d'acconto, in ogni altro caso." 
              "Art. 26-quinquies. Ritenuta sui  redditi  di  capitale
          derivanti  dalla  partecipazione   ad   OICR   italiani   e
          lussemburghesi storici  -  1.  Sui  proventi  di  cui  alla
          lettera g) dell' articolo 44,  comma  1,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio  con  sede   in   Italia,   diversi   dai   fondi
          immobiliari, e a  quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all' articolo 11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre  1983,  n.  649,   e   successive   modificazioni,
          limitatamente alle quote o azioni collocate nel  territorio
          dello Stato, le societa'  di  gestione  del  risparmio,  le
          SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o
          azioni di cui al citato articolo 11-bis  del  decreto-legge
          30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo  23
          del presente decreto incaricati  della  loro  negoziazione,
          operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le  quote
          o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema
          di deposito accentrato gestito da una societa'  autorizzata
          ai sensi dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
          applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del  presente
          decreto presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. 
              2. I soggetti non residenti di cui al comma  1,  ultimo
          periodo, nominano  quale  loro  rappresentante  fiscale  in
          Italia  una  banca  o  una  societa'   di   intermediazione
          mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,   una
          stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese  di
          investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
          accentrata di strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi
          dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o  di
          cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
          sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In
          ogni caso, il valore e il costo delle  quote  o  azioni  e'
          rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota  dei
          proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n.601 ed equiparati e alle  obbligazioni
          emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.917.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di individuazione  della  quota  dei
          proventi di cui al periodo precedente. 
              4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          di acconto nei confronti di: a)  imprenditori  individuali,
          se le partecipazioni sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell'  articolo  65  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in  nome  collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo
          5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
          lettere a) e b) dell' articolo 73, comma  1,  del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e  degli  enti  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          al  comma  1  percepiti  da  soggetti  non  residenti  come
          indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile
          1996, n. 239. 
              6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di  cui  al
          comma 1 si considera cessione  anche  il  trasferimento  di
          quote o azioni a rapporti di  custodia,  amministrazione  o
          gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
          rapporti di provenienza, salvo  che  il  trasferimento  sia
          avvenuto per successione o donazione. In  questo  caso,  il
          contribuente fornisce al soggetto  tenuto  all'applicazione
          della ritenuta la necessaria provvista". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23
          marzo 1983, n.  77  (Istituzione  e  disciplina  dei  fondi
          comuni d'investimento  mobiliare),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10-ter.Disposizioni tributarie sui proventi delle
          quote di organismi di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto estero - 1. Sui proventi di  cui  all'
          articolo 44, comma 1, lettera g),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari di diritto estero conformi alla  direttiva
          2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea
          e negli Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico
          europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del medesimo  testo
          unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio
          dello Stato ai sensi dell'  articolo  42  del  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del  pagamento
          dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
          delle quote o azioni, operano una ritenuta  del  12,50  per
          cento. La ritenuta si applica sui proventi  distribuiti  in
          costanza di partecipazione all'organismo di investimento  e
          su quelli  compresi  nella  differenza  tra  il  valore  di
          riscatto, di cessione  o  di  liquidazione  delle  quote  o
          azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione  o  di
          acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni  caso  come
          valore di sottoscrizione o acquisto  si  assume  il  valore
          delle quote  o  azioni  rilevato  dai  prospetti  periodici
          relativi  alla  data  di  acquisto  delle  quote  o  azioni
          medesime. 
              2.  La  ritenuta  del  12,50  per  cento  e'   altresi'
          applicata dai medesimi soggetti  di  cui  al  comma  1  sui
          proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g),  del
          citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto  estero  non  conformi  alla
          direttiva  2009/65/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati  a  forme  di
          vigilanza  nei  Paesi  esteri  nei  quali  sono  istituiti,
          situati negli Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai
          sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
          imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono  collocate
          nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo  42  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58.  La  ritenuta  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di  riscatto,  di  cessione  o  di
          liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  valore  medio
          ponderato di sottoscrizione o di  acquisto  delle  quote  o
          azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o  acquisto  e'
          documentato   dal   partecipante.   In    mancanza    della
          documentazione   il   costo   e'   documentato   con    una
          dichiarazione sostitutiva. 
              2-bis.  I  proventi  di  cui  ai  commi  1  e  2   sono
          determinati al netto di una quota dei  proventi  riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di  cui  ai
          commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
          quote  o  azioni  a  diverso  intestatario,  salvo  che  il
          trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.  In
          questo caso, il contribuente fornisce  al  soggetto  tenuto
          all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 
              4. La ritenuta di cui ai commi 1 e  2  e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell' articolo 65 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; b) societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo  5
          del predetto testo unico; c) societa' ed enti di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi  1
          e 2 siano  collocate  all'estero,  o  comunque  i  relativi
          proventi  siano  conseguiti  all'estero,  la  ritenuta   e'
          applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che intervengono nella loro riscossione. 
              6. I proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera
          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di
          cui ai commi  1  e  2,  concorrono  a  formare  il  reddito
          imponibile dei  partecipanti,  sia  che  vengano  percepiti
          sotto  forma  di  proventi  distribuiti  sia  che   vengano
          percepiti quale  differenza  tra  il  valore  di  riscatto,
          cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di
          sottoscrizione o acquisto. Il costo  unitario  di  acquisto
          delle  quote  o  azioni  si  assume  dividendo   il   costo
          complessivo delle quote o azioni acquistate o  sottoscritte
          per la loro quantita'. 
              7. Sui proventi di cui al comma 6 i  soggetti  indicati
          all'  articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  che  intervengono
          nella loro riscossione operano una ritenuta del  12,50  per
          cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 
              8. Gli organismi di investimento collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2  possono,
          con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in   Italia,
          avvalersi  delle  convenzioni  stipulate  dalla  Repubblica
          italiana per evitare le  doppie  imposizioni  relativamente
          alla  parte  dei  redditi  e   proventi   proporzionalmente
          corrispondenti  alle  loro  quote  o  azioni  possedute  da
          soggetti non residenti in Italia. 
              9. Le disposizioni di  cui  al  comma  8  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani.". 
              Si riporta il testo degli articoli 18 e 73  del  citato
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  18.  Imposizione  sostitutiva  dei  redditi   di
          capitale di  fonte  estera  -  1.  I  redditi  di  capitale
          corrisposti da soggetti non residenti a soggetti  residenti
          nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo
          di imposta o l'imposta sostitutiva di cui  all'articolo  2,
          comma 1-bis , del decreto legislativo 1°  aprile  1996,  n.
          239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
          sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a  titolo
          d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non  avvalersi
          del regime  di  imposizione  sostitutiva  ed  in  tal  caso
          compete  il  credito  d'imposta  per  i  redditi   prodotti
          all'estero. La disposizione di cui  al  periodo  precedente
          non  si  applica  alle  distribuzioni  di  utili   di   cui
          all'articolo 27, quarto comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti
          anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni  e
          degli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,
          nonche' di quelli con  regime  fiscale  equiparato,  emessi
          all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992." 
              "Art.  73.  Soggetti  passivi  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio dello Stato, salvo prova contraria,  i  trust  e
          gli istituti aventi analogo contenuto  istituiti  in  Paesi
          diversi da quelli indicati nel decreto del  Ministro  delle
          finanze  4  settembre  1996,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
          modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti  ed  almeno
          uno dei beneficiari del trust siano  fiscalmente  residenti
          nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,   inoltre,
          residenti nel territorio dello Stato i trust  istituiti  in
          uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
          Ministro  delle   finanze   4   settembre   1996,   quando,
          successivamente  alla  loro   costituzione,   un   soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'. 
              5-quinquies. Gli organismi di  investimento  collettivo
          del  risparmio  con  sede  in  Italia,  diversi  dai  fondi
          immobiliari,  e  quelli  con  sede  in  Lussemburgo,   gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          novembre 1983, n.649, e successive modificazioni, non  sono
          soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate  sui
          redditi di capitale  sono  a  titolo  di  imposta.  Non  si
          applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n.600 e successive modificazioni, sugli interessi  ed
          altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della  legge  23  marzo  1983,
          n.77, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167 convertito con  modificazioni  nella
          legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali  di
          taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli  e
          valori), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Dichiarazione annuale per gli  investimenti  e
          le  attivita'  -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che  al  termine
          del periodo  d'imposta  detengono  investimenti  all'estero
          ovvero attivita' estere di natura  finanziaria,  attraverso
          cui possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte  estera
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della  presente
          disposizione si  considerano  di  fonte  estera  i  redditi
          corrisposti  da   non   residenti,   soggetti   all'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis, del decreto
          legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  o  soggetti  alla
          ritenuta prevista nel  terzo  comma  dell'articolo  26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si  trovano
          al di fuori del territorio dello Stato. 
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato  l'ammontare  dei  trasferimenti   da,   verso   e
          sull'estero che nel corso dell'anno hanno  interessato  gli
          investimenti all'estero e le  attivita'  estere  di  natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine del periodo di imposta  i  soggetti  non  detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie. 
              3.  In  caso  di  esonero  dalla  presentazione   della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito modulo, conforme a modello approvato  con  decreto
          del Ministro delle finanze, da presentare entro gli  stessi
          termini previsti per la presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi. 
              4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi previsti nei commi 1  e  2  non  sussistono  per  i
          certificati in serie o di massa ed  i  titoli  affidati  in
          gestione od in amministrazione agli intermediari  residenti
          indicati  nell'articolo  1,  per   i   contratti   conclusi
          attraverso  il  loro  intervento,  anche  in  qualita'   di
          controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti,  a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di   natura   finanziaria   siano    riscossi    attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi. 
              5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e  3
          non sussiste se l'ammontare complessivo degli  investimenti
          ed attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta,  ovvero
          l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel  corso
          dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro. 
              6. Ai fini  del  presente  articolo  viene  annualmente
          stabilito, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei cambi determinera' con riferimento ai dati di  chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente  al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero e le  attivita'  estere  di  natura  finanziaria
          oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano  stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario o valutario, si  considerano  effettuati,  anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.". 
              La legge 28 dicembre  1995,  n.  549  reca  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica". 
              Si riporta il testo degli articoli 3  e  5  del  citato
          decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Istituzione  di  un  conto  unico  presso  gli
          intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
          -  1.  Gli  intermediari  di  cui  all'art.  2,  comma   2,
          istituiscono un «conto unico» destinato  ad  accogliere  le
          seguenti registrazioni relative  ad  operazioni  effettuate
          per conto o a favore dei soggetti  di  cui  ai  commi  1  e
          1-quater del medesimo articolo: 
              a) accredito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata all'importo  degli  interessi,  premi  o  altri
          frutti  scaduti,  nonche'  alla  differenza  tra  la  somma
          corrisposta alla scadenza ed il  prezzo  di  emissione  dei
          titoli; 
              b) accredito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          al venditore nel corrispettivo, sia in modo  esplicito  che
          implicito; 
              c)  addebito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          dall'acquirente nel corrispettivo, sia  in  modo  esplicito
          che implicito. 
              I medesimi intermediari provvedono,  con  pari  valuta,
          all'addebito, nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  ed
          all'accredito,  nel  caso  di  cui  alla  lettera  c),  dei
          corrispondenti importi ai soggetti  indicati  nell'art.  2,
          comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni  sono
          effettuate. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1: 
              a) l'accredito di cui  alla  lettera  a)  del  predetto
          comma deve essere effettuato con riferimento al  giorno  di
          scadenza delle cedole e dei titoli; 
              b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere  b)
          e c)  del  predetto  comma  devono  essere  effettuati  con
          riferimento alla data di regolamento delle operazioni. 
              3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma  1  non
          vengono operati con riferimento alle operazioni  effettuate
          per conto o a favore degli organismi di investimento e  dei
          fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine
          di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul  «conto
          unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa  ai
          seguenti   redditi    conseguiti    nel    medesimo    mese
          dall'organismo di investimento o dal fondo e  maturati  nel
          periodo di possesso: 
              a) interessi, premi ed altri frutti scaduti; 
              b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia  in
          modo esplicito che implicito, a  seguito  di  cessione  dei
          titoli. 
              La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme
          corrispondenti  all'imposta  sostitutiva   dal   patrimonio
          dell'organismo  di  investimento  o  del  fondo.  Ai   fini
          dell'applicazione del presente comma si considerano  ceduti
          per primi i titoli acquisiti per ultimi. 
              4. Se in una operazione intervengono piu'  intermediari
          di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva  relativa
          a tale operazione e' accreditata  o  addebitata  al  «conto
          unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto,  per
          conto  o  a  favore  del  quale   l'operazione   e'   stata
          effettuata,  intrattiene  il  rapporto  di  deposito  o  di
          gestione dei titoli. 
              5. Il trasferimento ad  un  altro  deposito  costituito
          presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato  ad
          un'operazione di compravendita agli effetti  delle  lettere
          b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi  riconosciuti
          nel corrispettivo quelli maturati fino  alla  data  in  cui
          l'operazione si considera eseguita. Per i  titoli  indicati
          nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche
          i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari. 
              6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1,  al
          di fuori delle  ipotesi  di  trasferimento  effettuato  con
          l'intervento  di  uno  dei  soggetti  intermediari  di  cui
          all'art. 2, comma 2, vengano  immessi  in  un  deposito  di
          pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui  confronti
          si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
          quale e' costituito il deposito accredita il «conto  unico»
          dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  commisurata   ai
          redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati  fino  alla
          data dell'immissione. 
              7. Per le operazioni indicate  nel  presente  articolo,
          che  non  comportino  il  pagamento  di  corrispettivi,  il
          soggetto   che   dispone    l'operazione    deve    versare
          all'intermediario l'ammontare dell'imposta  sostitutiva  da
          accreditare  nel  «conto  unico».  L'intermediario  ha   la
          facolta' di non  eseguire  l'incarico  ricevuto  o  di  non
          effettuare la restituzione  materiale  dei  titoli  fino  a
          quando il soggetto interessato non abbia versato  l'imposta
          sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 
              8. Il saldo positivo fra gli accrediti e  gli  addebiti
          nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve
          essere versato secondo le modalita' e nei termini  previsti
          dall'art.  4.  Il  saldo  negativo  costituisce  il   primo
          addebito del mese  successivo.  Con  decreto  del  Ministro
          delle finanze di concerto con il Ministro del  tesoro  sono
          stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi. 
              9.  Per  i  titoli  senza  cedola  aventi  durata   non
          superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1,
          comma 2, del decreto-legge 19  settembre  1986,  n.  556  ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  novembre
          1986, n. 759,  le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si
          applicano coerentemente con  la  previsione  contenuta  nel
          periodo anzidetto, secondo la quale la  differenza  tra  il
          valore nominale ed il prezzo di  emissione  e'  considerata
          interesse anticipato." 
                
              "Art. 5. Casi particolari di assolvimento  dell'imposta
          sostitutiva - 1. Gli interessi, premi ed altri  frutti  dei
          titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e  1-bis  conseguiti,
          anche dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis ,
          nell'esercizio di attivita'  commerciali,  assoggettati  ad
          imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga
          alle disposizioni di cui agli  articoli  3,  comma  3,  58,
          comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917  ,  a  formare  il  reddito  d'impresa  e  l'imposta
          sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli  19
          e 93 del predetto testo unico. 
              2. Per i titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e  1-bis
          non depositati presso gli intermediari di cui  all'art.  2,
          comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
          percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono  in
          ogni  caso  soggetti   all'imposta   sostitutiva   a   cura
          dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente  dal
          soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva  e'
          applicata  da  quest'ultimo  soggetto  e  le   disposizioni
          dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non  rientra
          fra gli intermediari di cui all'art. 2,  comma  2.  Restano
          fermi i termini e le modalita' di  versamento,  nonche'  le
          disposizioni  in  tema  di  accertamento  e  di   sanzioni,
          previsti dall'art. 4.". 
              Si riporta il testo degli articoli 5  e  6  del  citato
          decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e  sugli
          altri  redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - 
              1. 
              2.  I  redditi  di  cui  alle  lettere  da   c-bis)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 , del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo  i
          criteri  stabiliti  dall'articolo  82  del  predetto  testo
          unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva  delle  imposte
          sui redditi con l'aliquota del 12,50 per  cento.  L'imposta
          sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
          cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio,  di
          titoli  o  strumenti  finanziari  e   di   contratti,   non
          qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo  la
          dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio   dell'interpello
          secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo
          167, del citato testo unico del rispetto  delle  condizioni
          indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87  del
          medesimo testo unico. Ai fini de presente comma, i  redditi
          diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e  dalle
          obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 sono computati  nella  misura  del  62,5  per  cento
          dell'ammontare realizzato. 
              3.  Le  plusvalenze  e  gli  altri   redditi   soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle  di  cui
          alla lettera c) dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi determinate secondo i  criteri  di  cui
          all'articolo   68   sono   distintamente   indicati   nella
          dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o  piu'  decreti
          del  Ministro  delle  finanze   possono   essere   previsti
          particolari adempimenti ed oneri di documentazione  per  la
          determinazione   dei   predetti   redditi.   L'obbligo   di
          dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e  gli  altri
          proventi per  i  quali  il  contribuente  abbia  esercitato
          l'opzione di cui all'articolo 6. 
              4.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma   2   e'
          corrisposta mediante versamento diretto nei termini  e  nei
          modi previsti per il versamento delle imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione.  L'eventuale
          imposta  sostitutiva  pagata  fino  al  superamento   delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella lettera c-bis) del  comma  1,  dell'articolo  67,  e'
          portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1  dell'articolo
          81 , del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          percepiti o sostenuti da: 
              a) soggetti residenti all'estero, di  cui  all'articolo
          6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
          e successive modificazioni. 
              b). 
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in  materia  di
          imposta sostitutiva si applicano le  disposizioni  previste
          in materia di imposte sui redditi. 
              Art.  6.  Opzione   per   l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato - 1. Il contribuente ha facolta' di  optare  per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai  sensi  delle
          lettere c-bis) e c-ter) del comma 1  dell'articolo  81  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  con
          esclusione di quelle  relative  a  depositi  in  valuta,  a
          condizione che i  titoli,  quote  o  certificati  siano  in
          custodia o in amministrazione presso banche e  societa'  di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi decreti del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle  finanze.  Per  le  plusvalenze  realizzate  mediante
          cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
          lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
          n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
          altri proventi realizzati mediante i rapporti di  cui  alla
          lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81  o  i
          rapporti e le cessioni di  cui  alla  lettera  c-quinquies)
          dello stesso comma  1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata
          sempreche' intervengano nei predetti rapporti  o  cessioni,
          come  intermediari  professionali  o  come  controparti,  i
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo  del  presente
          comma, con cui siano  intrattenuti  rapporti  di  custodia,
          amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 ed  equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  sono  computati  nella
          misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i rapporti e le cessioni di cui alla  lettera  c-quinquies)
          del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.
          917 del 1986, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  all'atto  della
          conclusione del primo contratto nel  periodo  d'imposta  da
          cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
          ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle finanze ,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. Per i  soggetti  non  residenti  nonche'  per  le
          plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
          rimborso di quote o azioni  di  organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in  mancanza
          di  esercizio   dell'opzione,   salva   la   facolta'   del
          contribuente di rinunciare a tale regime con effetto  dalla
          prima operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia  puo'
          essere esercitata anche dagli  intermediari  non  residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore imposta sostitutiva dovuta . 
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati   o   rapporti
          appartenenti a categorie omogenee, assumono  come  costo  o
          valore di  acquisto  il  costo  o  valore  medio  ponderato
          relativo a ciascuna categoria dei predetti  titoli,  quote,
          certificati o rapporti. 
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o  deposito  o  siano  rimborsate
          anche parzialmente  le  quote  o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo  82
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1.  I
          soggetti di cui  al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
          apposita certificazione dalla quale risultino i dati  e  le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti di custodia o amministrazione di cui  al  medesimo
          comma, intestati a soggetti diversi dagli  intestatari  del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento  non  sia
          avvenuto per  successione  o  donazione.  In  tal  caso  la
          plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
          realizzate mediante il trasferimento sono  determinate  con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal comma 5 dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,
          dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti  ed  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 rilasciano al contribuente apposita certificazione  dalla
          quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti trasferiti . 
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma 1  o  di  loro  trasferimento  a
          rapporti di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli
          stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,  per  il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il  comma
          12, sulla base di apposita  certificazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui al comma 1. 
              8.  L'opzione  non  puo'  essere   esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3,  comma  1.  Se  il  superamento
          delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
          dell'opzione,  per  la  determinazione   dei   redditi   da
          assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi  del  comma  1
          dell'articolo 5 si applica  il  comma  7.  Il  contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali entro quindici giorni dalla  data  in  cui  sia
          avvenuto o, se precedente, all'atto della  prima  cessione,
          ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei  dati  e  delle
          informazioni in  loro  possesso,  non  siano  in  grado  di
          verificare il superamento. Nel caso di  indebito  esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal 2 al 4  per  cento  del  valore
          delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla  data
          della violazione . 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono   al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di  cui  al  comma  1  rilasciano   al   contribuente   una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati. 
              10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          stabilite   le   modalita'   di   effettuazione   di   tale
          comunicazione . 
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 25 dicembre  2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  23  novembre  2001,   n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Regime tributario  del  fondo  ai  fini  delle
          imposte sui redditi -  1.  I  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,  n.
          86,  non  sono  soggetti  alle  imposte   sui   redditi   e
          all'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          d'imposta.  Non   si   applicano   le   ritenute   previste
          dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e  quella  di  cui
          all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  le  ritenute
          previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
          77. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  17  del
          citato decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 17. Regime tributario delle forme  pensionistiche
          complementari - (Omissis). 
              3.  Le  ritenute  operate  sui  redditi   di   capitale
          percepiti dai fondi  di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo
          d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal  comma
          2  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sugli  interessi  e
          altri proventi dei conti correnti  bancari  e  postali,  le
          ritenute  previste  dagli  articoli  26,  comma  3-bis,   e
          26-quinquies del predetto decreto n. 600  del  1973  e  dai
          commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della  legge  23  marzo
          1983, n. 77. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  96  e  109,
          comma 9, del citato decreto testo unico delle  imposte  sui
          redditi: 
              "Art. 96. Interessi passivi - 1. Gli interessi  passivi
          e gli oneri assimilati,  diversi  da  quelli  compresi  nel
          costo dei beni ai sensi del  comma  1,  lettera  b),  dell'
          articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo  d'imposta
          fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e  proventi
          assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
          cento  del  risultato  operativo   lordo   della   gestione
          caratteristica. La  quota  del  risultato  operativo  lordo
          prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per  la
          deduzione degli interessi passivi e degli oneri  finanziari
          di  competenza,  puo'  essere  portata  ad  incremento  del
          risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, cosi'  come  risultanti  dal  conto  economico
          dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le
          voci di conto economico corrispondenti. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati  nell'  articolo  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 87, con  l'eccezione  delle  societa'  che
          esercitano in via esclusiva  o  prevalente  l'attivita'  di
          assunzione  di   partecipazioni   in   societa'   esercenti
          attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria,  alle
          imprese di assicurazione nonche' alle  societa'  capogruppo
          di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale,  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  96   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell' articolo 156 del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui allalegge 4  agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni, nonche'  alle  societa'
          il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente  da
          enti pubblici, che costruiscono o gestiscono  impianti  per
          la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
          impianti per lo smaltimento e la depurazione. 
              5-bis. Gli interessi  passivi  sostenuti  dai  soggetti
          indicati nel primo periodo del  comma  5,  sono  deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96  per  cento  del   loro   ammontare.   Nell'ambito   del
          consolidato nazionale di cui agli articoli da  117  a  129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo a soggetti partecipanti al  consolidato  a  favore  di
          altri soggetti partecipanti sono  integralmente  deducibili
          sino  a  concorrenza   dell'ammontare   complessivo   degli
          interessi passivi maturati in capo ai soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  partecipanti  a  favore  di   soggetti
          estranei al consolidato. La societa'  o  ente  controllante
          opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
          al periodo precedente  in  sede  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 122,  apportando  la  relativa  variazione  in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti. 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di indeducibilita' assoluta  previste  dall'  articolo  90,
          comma 2, e daicommi 7 e 10 dell'articolo 110  del  presente
          testo unico, dall' articolo 3, comma 115,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, in materia di  interessi  su  titoli
          obbligazionari, e dall' articolo 1, comma 465, della  legge
          30 dicembre 2004, n.  311,  in  materia  di  interessi  sui
          prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8.Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra  i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono essere incluse anche  le  societa'  estere  per  le
          quali ricorrerebbero i requisiti e le  condizioni  previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120e 132, comma 2, lettere  b)
          e c).  Nella  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato
          devono essere  indicati  i  dati  relativi  agli  interessi
          passivi e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa - 1-8 (Omissis). 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  26
          settembre  1985,  n.  482  (Modificazioni  del  trattamento
          tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita): 
              "Art. 6. Sui  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di
          contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  esclusi  quelli
          corrisposti  a  seguito  di  decesso  dell'assicurato,   le
          imprese di assicurazione devono  operare  una  ritenuta,  a
          titolo di imposta e con obbligo di rivalsa,  del  12,5  per
          cento. La  ritenuta  va  commisurata  alla  differenza  tra
          l'ammontare del capitale corrisposto  e  quello  dei  premi
          riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno  successivo
          al decimo se il capitale e' corrisposto dopo  almeno  dieci
          anni dalla  conclusione  del  contratto  di  assicurazione.
          Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo  comma,
          lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,   e   successive
          modificazioni. 
              Le imprese di assicurazione devono versare le  ritenute
          di cui al  precedente  comma  alla  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro  i  primi  quindici
          giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
          state operate e devono presentare annualmente, entro il  30
          aprile, la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  7,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive  modificazioni,
          indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti,
          delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
          state commisurate.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  26-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo  41,
          comma 1, lettera g-quater), de testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   l'impresa   di
          assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi  nella  misura  prevista  dall'articolo  7  del
          decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
              2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
          g-quinquies), del citato  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, i soggetti indicati nel primo comma  dell'articolo
          23 applicano una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi nella misura prevista dall'articolo 7  del  decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
              3. Sui redditi di capitale indicati nei commi  1  e  2,
          dovuti da soggetti non residenti e  percepiti  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato e'  dovuta  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
          per cento.  L'imposta  sostitutiva  puo'  essere  applicata
          direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
          nel  territorio  dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
          scelto  tra  i  soggetti  indicati  nell'articolo  23,  che
          risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
          a comunicare, ove necessario,  i  dati  e  le  informazioni
          utili per la determinazione dei redditi consegnando,  anche
          in copia, la relativa documentazione o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati ed informazioni. Nel  caso  in  cui  i  redditi  siano
          percepiti   direttamente   all'estero   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo  16-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  20  del
          decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge   7   giugno   1974,   n.   216
          (Disposizioni  relative  al   mercato   mobiliare   ed   al
          trattamento fiscale dei titoli azionari), in vigore fino al
          31 dicembre 2011: 
              "Art. 20. ( ..) - (Omissis). 
              Ricorrendo le condizioni  stabilite  nell'art.  13  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , sugli  interessi  e  sui
          redditi di capitale  corrisposti  ai  propri  soci  persone
          fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa'
          cooperative di cui al  comma  precedente  la  ritenuta  del
          quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art.  26
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta  al  dieci
          per cento ed e' applicata a titolo d'imposta.". 
              Si riporta il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo  7
          del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge   8   agosto   1996,   n.   425
          (Disposizioni urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
          pubblica), in vigore fino al 31 dicembre 2011: 
              "Art.  7.  Redditi  di  capitale  -  1.  Sui   proventi
          derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari  e  di
          altri titoli diversi dalle azioni e da titoli  similari,  a
          garanzia di finanziamenti concessi  ad  imprese  residenti,
          effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive  di
          reddito d'impresa da parte di persone fisiche,  nonche'  da
          parte  di  societa'   semplici   ed   equiparate   di   cui
          all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , di enti non
          commerciali o  di  soggetti  non  residenti  senza  stabile
          organizzazione     nel     territorio     dello      Stato,
          indipendentemente da ogni altro tipo di  prelievo  previsto
          per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
          cento degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta.  I
          soggetti indicati nel  primo  comma  dell'articolo  23  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ,  che  hanno  ricevuto  i
          predetti depositi, provvedono entro il giorno 15  del  mese
          successivo a quello in cui  i  proventi  sono  erogati,  al
          versamento diretto  della  somma  al  concessionario  della
          riscossione,  competente  in  ragione  del  loro  domicilio
          fiscale, trattenendone l'importo sui proventi  corrisposti.
          In  caso   di   estinzione   del   deposito   prima   della
          corresponsione dei proventi, l'avente diritto e'  tenuto  a
          fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura  del
          20 per cento degli importi maturati e non  corrisposti  nel
          periodo di durata del deposito. 
              2.  Per  i  depositi  effettuati  presso  soggetti  non
          residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
          di altro intermediario finanziario, a carico  dei  relativi
          proventi all'atto della corresponsione dei medesimi  ovvero
          ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo  non
          deve essere eseguito qualora il depositario  non  residente
          certifichi  con  atto  redatto  in  forma   autentica,   su
          richiesta  del  depositante,  che  il   deposito   non   e'
          finalizzato,   direttamente    o    indirettamente,    alla
          concessione  di  finanziamenti  ad  imprese  residenti.  La
          certificazione  non  puo'  essere  rilasciata  da  soggetti
          residenti in Paesi con i quali la Repubblica  italiana  non
          ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e  ai
          fini  sanzionatori   e'   equiparata   alla   dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio. I proventi non  percepiti  per
          il tramite di banche o  di  altri  intermediari  finanziari
          devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su
          di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi  del  comma
          1. 
              3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2  si
          considerano finanziamenti  anche  le  garanzie  prestate  a
          terzi da parte del depositario ovvero da parte di  imprese,
          anche non residenti, controllanti, controllate o  collegate
          allo stesso; ai predetti  fini  si  considerano  effettuati
          presso il depositario residente nel territorio dello  Stato
          i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali
          all'estero   o   imprese   non    residenti    controllate,
          controllanti o collegate. 
              4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze
          sono  stabilite   le   modalita'   di   versamento   e   di
          dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'68,  comma  5,  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 68. Plusvalenze - 1-4 (Omissis). 
              5. Le plusvalenze di cui alle lettere  c-bis),  diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  4  e  c-ter)  del  comma  1
          dell'articolo 67sono sommate algebricamente  alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui allalettera c-quinquies) del comma  1  dello  stesso
          articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
          e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
          delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
          essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
          plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
          successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
          sono state realizzate. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
          decreto legislativo n. 461 del 1997: