(Piano-Note) (parte 1)
                                NOTE 
    

 1                  In accordo con la Decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/CE e successive modifiche le
                    bande di frequenze 9-148,5 kHz, 148,5-5.000
                    kHz, 400-600 kHz, 5.000-30.000 kHz, 6.765-6.795
                    kHz, 7.400-8.800 kHz, 10.200-11.000 kHz e
                    13.553-13.567 kHz possono essere impiegate ad
                    uso collettivo da apparati a corto raggio per
                    applicazioni di tipo induttivo aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera g) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 2                  In accordo con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche le bande di frequenze
                    9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 2.483,5 - 2.500 MHz
                    possono essere impiegate ad uso collettivo, da
                    apparati a corto raggio destinati ad impianti
                    medici attivi, aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione della CEPT
                    ERC/REC 70-03 (Annesso 12).
                    Inoltre, con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche la banda di frequenze
                    2.483,5-2.500 MHz puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo da apparati a corto raggio per
                    acquisizione di dati ad uso medicale, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera j) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 3      (5.53) (1)  Qualora vengano effettuate ricerche
        (5.54)      scientifiche su frequenze inferiori a 8,3 kHz,
                    devono essere informate le Amministrazioni che
                    potrebbero essere interessate al fine di far
                    beneficiare queste ricerche delle protezioni
                    praticamente realizzabili contro i disturbi
                    pregiudizievoli. In ogni caso le eventuali
                    utilizzazioni di frequenze al di sotto di 8,3
                    kHz non devono provocare disturbi
                    pregiudizievoli ai servizi a cui sono
                    attribuite le bande di frequenze al di sopra di
                    8,3 kHz (WRC-12)
=========
(1) Il simbolo riportato in parentesi indica la nota alla tabella
    di attribuzione delle frequenze del Regolamento delle
    radiocomunicazioni, che ha dato origine alla nota del piano
    nazionale di ripartizione delle frequenze     
=========

 3A     (5.54A)     L'impiego della banda di frequenze 8,3-11,3
                    kHz, da parte del servizio di ausili
                    meteorologici e' limitato al solo uso passivo.
                    Nella banda 9-11,3 kHz, le stazioni del
                    servizio di ausili meteorologici non devono
                    chiedere protezione dalle stazioni del servizio
                    di radionavigazione notificate all'Ufficio
                    delle Radiocomunicazioni dell'UIT prima del 1°
                    gennaio 2013. Per la condivisione della banda
                    9-11,3 kHz tra le stazioni del servizio di
                    ausili meteorologici e le stazioni del servizio
                    di radionavigazione notificate dopo la suddetta
                    data, si applica la versione piu' recente della
                    Raccomandazione ITU-R RS.1881.
     
 4      (5.57)      L'impiego delle bande 14-19,95 kHz, 20,05-70
                    kHz, 72-84 kHz e 86-90 kHz per il servizio
                    mobile marittimo e' limitato alle stazioni
                    costiere radiotelegrafiche ed alle sole classi
                    di emissione A1A e F1B. L'utilizzazione delle
                    classi di emissione J2B o J7B puo' essere
                    autorizzata in via eccezionale, purche' la
                    larghezza di banda necessaria dell'emissione
                    non sia superiore a quella delle classi A1A or
                    F1B.
     
 5      (5.60)      Nelle bande 70-86 kHz e 112-130 kHz i sistemi
                    di radionavigazione ad impulsi possono essere
                    usati a condizione che non creino disturbi
                    pregiudizievoli agli altri servizi che
                    condividono le stesse bande.
     
 6      (5.62)      Nella banda 90 -110 kHz le stazioni del
                    servizio di radionavigazione devono essere
                    coordinate dal punto di vista tecnico ed
                    operativo onde evitare disturbi pregiudizievoli
                    ai servizi espletati da queste stazioni.
     
 7      (5.64)      Le stazioni del servizio fisso nelle bande
                    attribuite a questo servizio tra 90 kHz e 148,5
                    kHz e le stazioni del servizio mobile nelle
                    bande attribuite a questo servizio tra 110 kHz
                    e 148,5 kHz possono utilizzare soltanto le
                    classi di emissione A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o
                    F3C. In via eccezionale le stazioni del
                    servizio mobile marittimo nelle bande tra 110
                    kHz e 148,5 kHz possono essere autorizzate ad
                    effettuare emissioni nelle classi J2B o J7B.
     
 8      (5.67A)     La banda di frequenze 135,7-137,8 kHz e' anche
                    attribuita al servizio di radioamatore con
                    statuto di servizio secondario. La massima
                    potenza isotropa equivalente irradiata
                    (e.i.r.p.) dalle stazioni del servizio di
                    radioamatore non puo' superare 1 W. Dette
                    stazioni non devono causare interferenze nocive
                    alle stazioni del servizio di radionavigazione
                    dei Paesi elencati nella nota 5.67 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 9      (5.73)      Nella banda 283,5-325 kHz le stazioni di
                    radiofaro del servizio di radionavigazione
                    marittima possono trasmettere anche
                    informazioni supplementari riguardanti la
                    navigazione utilizzando tecniche a banda
                    stretta, a condizione di non provocare disturbi
                    pregiudizievoli alle stazioni di radiofaro
                    esercite nell'ambito del servizio di
                    radionavigazione.
     
 10     (5.74)      La banda di frequenze 285,3-285,7 kHz e'
                    inoltre attribuita al servizio di
                    radionavigazione marittima (diverso dai
                    radiofari) con statuto di servizio primario.
     
 10A                In accordo con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche le bande di frequenze
                    315-600 kHz e 12,5-20 MHz possono essere
                    impiegate ad uso collettivo da apparati a corto
                    raggio destinati ad impianti medici attivi per
                    dispositivi impiantabili per animali, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera j) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 11     (5.76)      Nel servizio di radionavigazione marittima la
                    frequenza 410 kHz e' riservata alla
                    radiogoniometria. Gli altri servizi di
                    radionavigazione, ai quali la banda 405-415 kHz
                    e' attribuita, non devono provocare disturbi
                    pregiudizievoli alla radiogoniometria nella
                    banda 406,5-413,5 kHz.
     
 12     (5.79)      L'impiego delle bande 415-495 kHz e 505-526,5
                    kHz da parte del servizio mobile marittimo e'
                    limitato alla radiotelegrafia.
     
 13                 Le bande di frequenze 450-470 kHz e
                    10.550-10.850 kHz sono le bande utilizzate per
                    la media frequenza dei ricevitori di
                    radiodiffusione sonora rispettivamente a
                    modulazione d'ampiezza e a modulazione di
                    frequenza. Nell'assegnare frequenze di tali
                    bande alle stazioni dei servizi previsti in
                    tabella devono essere adottate le precauzioni
                    necessarie a proteggere detti ricevitori.
     
 13A    (5.79A)     Le caratteristiche operative delle stazioni
                    costiere che effettuano servizio NAVTEX sulle
                    frequenze 490 kHz, 518 kHz e 4.209,5 kHz devono
                    essere coordinate secondo le procedure
                    stabilite dall'Organizzazione Marittima
                    Internazionale (IMO) (vedere le Risoluzione n.
                    339 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    Rev. WRC-07).
     
 14                 In accordo con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche la banda di frequenze
                    456,9 - 457,1 kHz puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo da apparati a corto raggio destinati
                    ad impieghi non specifici, eslusivamente per la
                    rilevazione di emergenza di vittime sepolte e
                    oggetti di valore aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC
                    70-03 (Annesso 2).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera n) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 15     (5.82)      Nel servizio mobile marittimo la frequenza 490
                    kHz deve essere usata esclusivamente per la
                    trasmissione da parte delle stazioni costiere
                    degli avvisi ai naviganti e meteorologici e per
                    le informazioni urgenti alle navi per mezzo
                    della telegrafia a stampa a banda stretta. Le
                    condizioni per l'impiego della frequenza 490
                    kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    Nell'impiego della banda 415-495 kHz per il
                    servizio di radionavigazione aeronautica deve
                    essere assicurata l'assenza di disturbi
                    pregiudizievoli alla frequenza 490 kHz. La
                    banda di frequenze 472-479 kHz e' anche
                    attribuita al servizio di radioamatore a
                    statuto secondario e tale impiego non deve
                    causare interferenze pregiudizievoli alla
                    frequenza 490 kHz. (WRC-12)
     
 16     (5.80A)     La massima potenza equivalente irradiata
                    (e.i.r.p.) dalle stazioni del servizio di
                    radioamatore che impiegano frequenze nella
                    banda 472-479 kHz non deve eccedere 1W. In
                    questa banda di frequenze le stazioni del
                    servizio di radioamatore non devono causare
                    interferenze pregiudizievoli ne' chiedere
                    protezione dalle stazioni del servizio di
                    radionavigazione aeronautica.(WRC-12)
     
 17     (5.84)      L'utilizzazione della frequenza 518 kHz e'
                    soggetta a particolari disposizioni contenute
                    negli articoli 31 e 52 e del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.

 18     (5.103)     Nell'assegnare a stazioni del servizio fisso e
                    del servizio mobile frequenze nelle bande
                    1.850-2.045 kHz, 2.194-2.498 kHz, 2.502-2.625
                    kHz e 2.650-2.850 kHz si deve tenere conto
                    delle particolari necessita' del servizio
                    mobile marittimo.
     
 19     (5.90)      La zona di servizio delle stazioni del servizio
                    mobile marittimo deve essere limitata a quella
                    assicurata dalla propagazione per onda di
                    terra, nel caso in cui tali emissioni possano
                    interessare una stazione di radiodiffusione
                    della Regione 2 operante nella banda 1605-1705
                    kHz.
     
 20     (5.104)     L'impiego della banda 2.025-2.045 kHz per il
                    servizio di ausili meteorologici e' limitato
                    alle stazioni di boe oceanografiche.
     
 21     (5.110)     Le frequenze 2.174,5 kHz, 4.177,5 kHz, 6.268
                    kHz, 8.376,5 kHz, 12.520 kHz e 16.695 kHz sono
                    frequenze internazionali di soccorso per la
                    telegrafia a stampa a banda stretta. Le
                    condizioni per l'impiego di tali frequenze sono
                    stabilite nell'articolo 31 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.
     
 22     (5.108)     La frequenza portante 2.182 kHz e' una
                    frequenza internazionale di soccorso e chiamata
                    in radiotelefonia. Le condizioni per l'impiego
                    della banda 2.173,5-2.190,5 kHz sono stabilite
                    negli articoli 31 e 52 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
     
 23     (5.111)     Le frequenze portanti 2.182 kHz, 3.023 kHz,
                    5.680 kHz, 8.364 kHz e le frequenze 121,5 MHz,
                    156,8 MHz e 243 MHz possono essere anche usate,
                    in accordo con le procedure vigenti per i
                    servizi di radiocomunicazione di Terra, per
                    operazioni di ricerca e soccorso di veicoli
                    spaziali con pilota. Le condizioni per
                    l'impiego di tali frequenze sono stabilite
                    nell'articolo 31 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni. La stessa possibilita' e'
                    estesa alle frequenze 10.003 kHz, 14.993 kHz e
                    19.993 kHz, ma in questi casi le emissioni
                    devono essere comprese in una banda di ± 3 kHz
                    attorno alla frequenza considerata.
     
 24     (5.109)     Le frequenze 2.187,5 kHz, 4.207,5 kHz, 6.312
                    kHz, 8.414,5 kHz, 12.577 kHz e 16.804,5 kHz
                    sono frequenze internazionali di soccorso per
                    la chiamata selettiva numerica. Le condizioni
                    per l'impiego di tali frequenze sono stabilite
                    nell'articolo 31 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
     
 25     (5.115)     Le frequenze portanti 3.023 kHz e 5.680 kHz
                    possono essere anche usate da stazioni del
                    servizio mobile marittimo impiegate in
                    operazioni coordinate di ricerca e salvataggio.
                    Le condizioni per il loro impiego sono
                    stabilite nell'articolo 31 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.
     
 26     (5.116)     In accordo con la Decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/CE e successive modifiche le
                    bande di frequenze 3.155-3.400 kHz possono
                    essere impiegate ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio per applicazioni di tipo
                    induttivo aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 9).
     
 27     (5.127)     L'impiego della banda 4.000-4.063 kHz da parte
                    del servizio mobile marittimo e' limitato alle
                    stazioni radiotelefoniche di nave.

 28     (5.128)     Frequenze nelle bande 4.063-4.123 kHz,
        (5.137)     4.130-4.438 kHz, 6.200-6.213,5 kHz e 6.220,5-
                    6.525 kHz possono essere usate in via
                    eccezionale da stazioni del servizio fisso che
                    comunicano solo all'interno dei confini
                    nazionali in cui sono ubicate a condizione che
                    non provochino disturbi pregiudizievoli al
                    servizio mobile marittimo. La potenza media di
                    queste stazioni non puo' superare 50 W.

 29     (5.130)     Le condizioni per l'utilizzazione delle
                    frequenze portanti 4.125 kHz e 6.215 kHz sono
                    stabilite negli articoli 31, 52 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.
     
 30     (5.131)     La frequenza 4.209,5 kHz e' impiegata
                    esclusivamente per la trasmissione dalle
                    stazioni costiere di bollettini meteorologici,
                    di avvisi ai naviganti ed avvisi urgenti alle
                    navi per mezzo di telegrafia a stampa a banda
                    stretta.
     
 31     (5.132)     Le frequenze 4.210 kHz, 6.314 kHz, 8.416,5 kHz,
                    12.579 kHz, 16.806,5 kHz, 19.680,5 kHz, 22.376
                    kHz e 26.100,5 kHz sono le frequenze
                    internazionali per la trasmissione di
                    informazioni per la sicurezza marittima (App.17
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni).

 32                 In accordo con la Decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/CE e successive modifiche, la
                    banda di frequenze 984-7484 kHz, con frequenza
                    centrale 4.234 kHz, e la banda 7,3-23 MHz, con
                    frequenza centrale 13.547 kHz, possono essere
                    impiegate da apparati a corto raggio in ausilio
                    al traffico ferroviario aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera k) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 32A    (5.132A)    Le stazioni del servizio di radiolocalizzazione
        (5.145A)    che operano nelle bande di frequenze
                    4.438-4.488 kHz, 5.250-5.275 kHz, 9.305-9.355
                    kHz, 13.450-13.550 kHz, 16.100-16.200 kHz,
                    24.450-24.600 kHz, 26.200-26.350 kHz e 39-39,5
                    MHz non devono causare interferenze
                    pregiudizievoli o richiedere protezione dalle
                    stazioni dei servizi fisso e mobile. Le
                    applicazioni del servizio di
                    radiolocalizzazione, nelle suddette bande, sono
                    limitate ai radar oceanografici che operano in
                    accordo alla Risoluzione 612 (Rev. WRC-12).

 32B    (5.133B)    La banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz e'
                    anche attribuita al servizio di radioamatore
                    con statuto di servizio secondario. Le stazioni
                    del servizio di radioamatore che utilizzano la
                    banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz non devono
                    superare la massima potenza isotropa
                    equivalente irradiata di 15 W (e.i.r.p.)
                    (WRC-15).
     
 33     (5.136)     La banda di frequenze 5.900-5.950 kHz puo'
                    essere utilizzata sia per usi civili sia dal
                    Ministero della difesa per stazioni dei servizi
                    fisso e mobile terrestre per comunicazioni
                    limitate all'interno dei confini nazionali, a
                    condizione che non provochino disturbi
                    pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione.
                    La potenza irradiata da tali stazioni deve
                    essere la minima necessaria, tenendo altresi'
                    conto dell'impiego stagionale delle frequenze
                    da parte del servizio di radiodiffusione,
                    pubblicato in accordo al Regolamento delle
                    Radiocomunicazioni.
     
 34     (5.134)     L'utilizzazione delle bande 5.900-5.950 kHz,
                    7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650
                    kHz, 12.050-12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz,
                    13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800 kHz,
                    17.480-17.550 kHz e 18.900-19.020 kHz da parte
                    del servizio di radiodiffusione e' soggetta
                    all'applicazione della procedura di cui
                    all'Articolo 12 del Regolamento delle
                    Radiocomunicazioni.
                    Nelle suddette bande di frequenze deve essere
                    facilitata l'introduzione delle tecniche di
                    modulazione numerica, in accordo con le
                    disposizioni previste dalla Risoluzione 517
                    (Rev. WRC07) del Regolamento delle
                    Radiocomunicazioni.
     
 35     (5.138)     Le bande 6.765-6.795 kHz (frequenza centrale
                    6.780 kHz), 61-61,5 GHz (frequenza centrale
                    61,25 GHz), 122-123 GHz (frequenza centrale
                    122,5 GHz) e 244-246 GHz (frequenza centrale
                    245 GHz) sono designate per le applicazioni
                    industriali, scientifiche e medicali (ISM).
                    L'impiego di queste bande di frequenze per le
                    applicazioni ISM e' soggetto al rilascio di
                    un'autorizzazione particolare, in accordo con
                    le altre Amministrazioni, i cui servizi possono
                    essere disturbati. Nell'applicazione di questa
                    disposizione si deve tenere conto delle piu'
                    recenti Raccomandazioni in materia dell'UIT-R
     
 36                 In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/EC e successive modifiche,
                    frequenze delle bande 13.553-13.567 kHz,
                    26.957-27.283 kHz, 40,66-40,70 MHz, possono
                    essere impiegate ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio destinati ad impieghi non
                    specifici, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 1).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera o) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche,
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 37     (5.143)     La banda di frequenze 7.300-7.350 kHz puo'
                    essere utilizzata sia per usi civili sia dal
                    Ministero della difesa per stazioni dei servizi
                    fisso e mobile terrestre per comunicazioni
                    limitate all'interno dei confini nazionali, a
                    condizione che non provochino disturbi
                    pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione.
                    La potenza irradiata da tali stazioni deve
                    essere la minima necessaria, tenendo altresi'
                    conto dell'impiego stagionale delle frequenze
                    da parte del servizio di radiodiffusione,
                    pubblicato in accordo al Regolamento delle
                    Radiocomunicazioni.
     
 37A    (5.143B)    Frequenze nella banda 7.350-7.450 kHz possono
                    essere utilizzate, sia per usi civili sia dal
                    Ministero della difesa, per stazioni dei
                    servizi fisso e mobile terrestre per
                    comunicazioni limitate all'interno dei confini
                    nazionali, a condizione che non provochino
                    disturbi pregiudizievoli al servizio di
                    radiodiffusione. La potenza irradiata da
                    ciascuna di tali stazioni non deve superare 24
                    dBW (WRC-03).
     
 38     (5.145)     Le condizioni per l'utilizzazione delle
                    frequenze portanti 8.291 kHz, 12.290 kHz e
                    16.420 kHz sono stabilite negli articoli 31 e
                    52 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 39     (5.146)     Le bande di frequenze 9.400-9.500 kHz,
                    11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz,
                    15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz e
                    18.900-19.020 kHz possono essere utilizzate sia
                    per usi civili sia dal Ministero della difesa
                    per stazioni del servizio fisso per
                    comunicazioni limitate all'interno dei confini
                    nazionali, a condizione che non provochino
                    disturbi pregiudizievoli al servizio di
                    radiodiffusione. La potenza irradiata da tali
                    stazioni deve essere la minima necessaria,
                    tenendo altresi' conto dell'impiego stagionale
                    delle frequenze da parte del servizio di
                    radiodiffusione, pubblicato in accordo al
                    Regolamento delle Radiocomunicazioni.
     
 40     (5.147)     Frequenze nelle bande 9.775-9.900 kHz,
                    11.650-11.700 kHz e 11.975-12.050 kHz possono
                    essere usate da stazioni del servizio fisso che
                    comunicano solo con altre stazioni situate
                    all'interno delle frontiere nazionali a
                    condizione che non provochino disturbi
                    pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione.
                    La potenza irradiata da queste stazioni non
                    puo' superare 24 dBW.

 41     (5.149)     Nell'assegnare le frequenze alle stazioni degli
                    altri servizi ai quali sono attribuite le bande
                    seguenti: 13.360-13.410 kHz, 406,1-410,0 MHz,
                    1.610,6-1.613,8 MHz, 1.660-1.670 MHz, 22-22,50
                    GHz, 31,5-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz (ed in
                    particolare nelle sottobande 42,77-42,87 GHz,
                    43,07-43,17 GHz e 43,37-43,47 GHz , ove sono
                    effettuate osservazioni di righe spettrali),
                    48,94-49,04 GHz, 76-77,5 GHz, 79-81 GHz, 81-86
                    GHz, 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 102-109,5 GHz,
                    111,8- 114,25 GHz, 130-134 GHz, 136-148,5 GHz,
                    151,5-158,5 GHz, 209-226 GHz, 241-248 GHz,
                    252-275 GHz, si deve cercare di adottare le
                    misure praticamente possibili per evitare
                    disturbi pregiudizievoli al servizio di
                    radioastronomia. Le emissioni provenienti dallo
                    spazio o dalle stazioni di aeromobile possono
                    essere fonti di disturbi al servizio di
                    radioastronomia.
     
 42     (5.150)     Le bande di frequenze 13.553-13.567 kHz
                    (frequenza centrale 13.560 kHz), 26.957-27.283
                    kHz (frequenza centrale 27.120 kHz),
                    40,66-40,70 MHz (frequenza centrale 40,68 MHz),
                    2.400-2.500 MHz (frequenza centrale 2.450 MHz),
                    5.725-5.875 MHz (frequenza centrale 5.800 MHz)
                    e 24,00-24,25 GHz (frequenza centrale 24,125
                    GHz) sono anche utilizzate dagli apparecchi per
                    applicazioni industriali, scientifiche e
                    medicali (ISM). I servizi di radiocomunicazione
                    operanti in queste bande devono accettare i
                    disturbi pregiudizievoli che possono
                    verificarsi a causa delle citate applicazioni.
                    Ogni misura praticamente possibile deve essere
                    adottata per assicurare che le irradiazioni
                    delle apparecchiature usate per tali
                    applicazioni siano minime e che al di fuori
                    della banda il livello delle irradiazioni sia
                    tale da non causare disturbi pregiudizievoli ai
                    servizi di radiocomunicazione ed in particolare
                    alla radionavigazione e ad ogni altro servizio
                    di sicurezza operante in accordo con le
                    prescrizioni del presente piano.
     
 43     (5.151)     Le bande di frequenze 13.570-13.600 kHz e
                    13.800-13.870 kHz possono essere utilizzate sia
                    per usi civili sia dal Ministero della difesa
                    per stazioni dei servizi fisso e mobile escluso
                    mobile aeronautico (R) per comunicazioni
                    limitate all'interno dei confini nazionali, a
                    condizione che non provochino disturbi
                    pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione.
                    La potenza irradiata da tali stazioni deve
                    essere la minima necessaria, tenendo altresi'
                    conto dell'impiego stagionale delle frequenze
                    da parte del servizio di radiodiffusione,
                    pubblicato in accordo al Regolamento delle
                    Radiocomunicazioni.
     
 44     (5.155B)    Le bande di frequenze 21.870-21.924 kHz e
        (5.156A)    23.200-23.350 kHz sono utilizzate dal servizio
                    fisso per la trasmissione di disposizioni di
                    servizio relative alla sicurezza del volo.

 45     (5.157)     L'impiego della banda 23.350-24.000 kHz da
                    parte del servizio mobile marittimo e' limitato
                    alla radiotelegrafia tra stazioni di nave.
     
 46                 Le frequenze 26.190 kHz, 26.200 kHz, 26.210
                    kHz, 26.340 kHz, 26.350 kHz, 26.360 kHz, 26.490
                    kHz, 26.500 kHz, 26.510 kHz con larghezza di
                    canale di 10 kHz, 40,0125 MHz, 40,0250 MHz,
                    40,0375 MHz, 40,0500 MHz, 40,0625 MHz, 40,0750
                    MHz e 40,0875 MHz con larghezza di canale di
                    12,5 kHz, nonche' le frequenze 459,650 MHz e
                    469,650 MHz, con larghezza di canale di 12,5
                    kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo
                    da apparati di debole potenza, operanti con
                    modulazione angolare, per la ricerca delle
                    persone (trasmettitori di chiamata) con potenza
                    di uscita massima di 5 W. Le frequenze 161,000
                    MHz e 161,100 MHz, con larghezza di canale 12,5
                    kHz, possono essere impiegate sempre ad uso
                    collettivo da apparati di debole potenza,
                    operanti con modulazione angolare, per la
                    ricerca delle persone (trasmettitori di
                    risposta) con massima potenza equivalente
                    irradiata di 50 mW.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numero 2.6) del Codice
                    delle Comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche.
     
 47                 Le frequenze 26.875 kHz, 26.885 kHz, con
                    larghezza di canale di 10 kHz, 43,3 MHz ,
                    43,3125 MHz, 43,3250 MHz, 43,3375 MHz, 43,35
                    MHz e 43,3625 MHz, con larghezza di canale 12,5
                    kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo
                    da apparati di debole potenza, da utilizzare in
                    ausilio al traffico ed al trasporto su strada e
                    rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al
                    soccorso sulle strade, alla vigilanza del
                    traffico, ai trasporti a fune, al controllo
                    delle foreste, alla disciplina della caccia e
                    della pesca ed alla sicurezza notturna.
                    Gli apparati operano con modulazione angolare,
                    con massima potenza di uscita o equivalente
                    irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati
                    operanti a 26.875 kHz e 26.885 kHz e' ammessa
                    anche la modulazione di ampiezza a doppia banda
                    laterale e di ampiezza a banda laterale unica
                    con massima potenza equivalente irradiata di 1
                    W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5
                    W.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numero 2.2) del Codice
                    delle Comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche.
     
 48                 Le frequenze 26.895 kHz, 26.905 kHz, con
                    larghezza di canale di 10 kHz, 43,375 MHz,
                    43,3875 MHz, 43,4 MHz, 43,4125 MHz, 43,4250
                    MHz, 43,4375 MHz, con larghezza di canale 12,5
                    kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo
                    da apparati di debole potenza, operanti con
                    modulazione angolare, da utilizzare in ausilio
                    alle imprese industriali, commerciali,
                    artigiane ed agrarie.
                    Gli apparati operano con modulazione angolare,
                    con massima potenza di uscita o equivalente
                    irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati
                    operanti a 26.895 kHz e 26.905 kHz e' ammessa
                    anche la modulazione di ampiezza a doppia banda
                    laterale e di ampiezza a banda laterale unica
                    con massima potenza equivalente irradiata di 1
                    W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5
                    W.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice
                    delle Comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche.
     
 49                 Le frequenze 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935
                    kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,45
                    MHz, 43,4625 MHz, 43,475 MHz e 43,4875 MHz, con
                    larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere
                    impiegate ad uso collettivo da apparati di
                    debole potenza da utilizzare per collegamenti
                    riguardanti la sicurezza della vita umana in
                    mare, o comunque di emergenza, fra piccole
                    imbarcazioni e stazioni base collocate presso
                    sedi di organizzazioni nautiche, nonche' di
                    collegamenti di servizio fra diversi punti di
                    una stessa nave.
                    Gli apparati operano con modulazione angolare,
                    con massima potenza di uscita o equivalente
                    irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati
                    operanti a 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz
                    e' ammessa anche la modulazione di ampiezza a
                    doppia banda laterale e di ampiezza a banda
                    laterale unica con massima potenza equivalente
                    irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di
                    uscita e' di 5 W.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numero 2.4) del Codice
                    delle Comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 e successive
                    modifiche.
     
 49A                Le frequenze 26.945 kHz, 26.955 kHz, con
                    larghezza di canale di 10 kHz, 43,5 MHz,
                    43,5125 MHz, 43,525 MHz e 43,5375 MHz, con
                    larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere
                    impiegate ad uso collettivo da apparati di
                    debole potenza da utilizzare in ausilio alle
                    attivita' agonistiche e sportive.
                    Gli apparati operano con modulazione angolare,
                    con massima potenza di uscita o equivalente
                    irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati
                    operanti a 26.945 kHz, 26.955 kHz e' ammessa
                    anche la modulazione di ampiezza a doppia banda
                    laterale e di ampiezza a banda laterale unica
                    con massima potenza equivalente irradiata di 1
                    W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5
                    W.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numero 2.5) del Codice
                    delle Comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche.
     
 49B                Le frequenze 26.855 kHz e 26.865 kHz con
                    larghezza di canale di 10 kHz, 43,55 MHz,
                    43,5625 MHz, 43,575 MHz e 43,5875 MHz, con
                    larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere
                    impiegate, ad uso collettivo, da apparati di
                    debole potenza da utilizzare in ausilio alle
                    attivita' professionali sanitarie ed alle
                    attivita' direttamente ad esse collegate. Gli
                    apparati operano con modulazione angolare, con
                    massima potenza di uscita o equivalente
                    irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati
                    operanti a 26.855 kHz e 26.865 kHz e' ammessa
                    anche la modulazione di ampiezza a doppia banda
                    laterale e di ampiezza a banda laterale unica
                    con massima potenza equivalente irradiata di 1
                    W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5
                    W.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numero 2.7) del Codice
                    delle Comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche.
     
 49C                In accordo con la raccomandazione CEPT ERC/REC
                    70-03 le bande di frequenze 26.990 - 27.000
                    kHz, 27.040 - 27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz,
                    27.140 - 27.150 kHz, 27.190 - 27.200 kHz, e in
                    accordo con la decisione CEPT ERC/DEC(01)12 le
                    frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz,
                    40,695 MHz possono essere impiegate ad uso
                    collettivo, da apparati a corto raggio, per
                    telecomandi dilettantistici, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse
                    finalita' sono designate anche le seguenti
                    frequenze da utilizzare con apparati aventi le
                    predette caratteristiche tecniche: 27.235 kHz,
                    27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz, 40,735 MHz,
                    40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz,
                    40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 40,875 MHz,
                    72,080 MHz e 72,240 MHz.
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera f) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
                    Inoltre, in accordo con la Decisione
                    2006/771/CE e successive modifiche le bande di
                    frequenze 26.990 - 27.000 kHz, 27.040 - 27.050
                    kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 - 27.150 kHz,
                    27.190 - 27.200 kHz, possono essere impiegate
                    ad uso collettivo, da apparati a corto raggio,
                    destinati ad impieghi non specifici, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1), o possono
                    essere impiegate ad uso collettivo, da apparati
                    a corto raggio, per telecomandi
                    dilettantistici, aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC
                    70-03 (Annesso 8). Tali applicazioni rientrano
                    nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art.
                    105, comma 1, lettera o) del decreto
                    legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive
                    modifiche, recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
     
 49D                Le frequenze 26.965 kHz, 26.975 kHz, 26.985 kHz,
                    27.005 kHz, 27.015 kHz, 27.025 kHz, 27.035 kHz,
                    27.055 kHz, 27.065 kHz, 27.075 kHz, 27.085 kHz,
                    27.105 kHz, 27.115 kHz, 27.125 kHz, 27.135 kHz,
                    27.155 kHz, 27.165 kHz, 27.175 kHz, 27.185 kHz,
                    27.205 kHz, 27.215 kHz, 27.225 kHz, 27.235 kHz,
                    27.245 kHz, 27.255 kHz, 27.265 kHz, 27.275 kHz,
                    27.285 kHz, 27.295 kHz, 27.305 kHz, 27.315 kHz,
                    27.325 kHz, 27.335 kHz, 27.345 kHz, 27.355 kHz,
                    27.365 kHz, 27.375 kHz, 27.385 kHz, 27.395 kHz,
                    27.405 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz,
                    possono essere impiegate ad uso collettivo da
                    apparati potenza per comunicazioni in banda
                    cittadina.
                    Nel caso di apparati operanti con modulazione
                    angolare la massima potenza di uscita o
                    equivalente irradiata e' di 4 W. Nel caso di
                    apparati operanti con modulazione di ampiezza a
                    doppia banda laterale e di ampiezza a banda
                    laterale unica, la massima potenza equivalente
                    irradiata e' di 1 W, mentre la massima potenza
                    di uscita e' di 5 W.
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera p) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche,
                    salvo quanto disposto dal capo VI Art. 145
                    (dichiarazione) e dall'allegato 25 art. 36
                    dello stesso Codice.
     
 49E                La frequenza 27.095 kHz puo' essere impiegata
                    ad uso collettivo da apparati a corto raggio in
                    ausilio al traffico ferroviario aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera c) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 50                 Le frequenze 27,515 MHz, 27,525 MHz, 27,535
                    MHz, 27,545 MHz, 27,555 MHz, 27,565 MHz, 27,575
                    MHz, 27,585 MHz, 29,815 MHz, 29,825 MHz, 29,835
                    MHz, 29,845 MHz, 29,855 MHz, 29,865 MHz, 29,875
                    MHz, 29,885 MHz, 30,8625 MHz, 30,8750 MHz,
                    30,8875 MHz, 30,9000 MHz, 30,9125 MHz, 30,9250
                    MHz, 30,9375 MHz, 30,9500 MHz possono essere
                    impiegate, ad uso collettivo, da apparati a
                    corto raggio destinati ad essere utilizzati
                    come radiocomandi per apriporte, apricancelli e
                    applicazioni analoghe. Il passo di
                    canalizzazione nelle bande di frequenze dei 27
                    MHz e dei 29 MHz e' di 10 kHz, mentre nella
                    banda di frequenze dei 30 MHz il passo di
                    canalizzazione e' di 12,5 kHz. La massima
                    potenza equivalente irradiata e' di 5 mW.
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera l) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
     
 51                 La frequenza 29,7 MHz e' utilizzata ad uso
                    collettivo per apparati a corto raggio
                    destinati esclusivamente all'impiego quali
                    "radiogiocattoli". La massima larghezza di
                    banda del canale e' di 12,5 kHz e la massima
                    potenza equivalente irradiata e' di 10 mW. Tali
                    applicazioni rientrano nel regime di "libero
                    uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera
                    m) del Codice delle comunicazioni elettroniche,
                    emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003
                    n. 259 e successive modifiche.
     
 52                 La banda di frequenze 33,15-40,15 MHz e' la
                    banda di media frequenza dei ricevitori
                    televisivi. Nell'assegnare frequenze di tale
                    banda alle stazioni dei servizi previsti in
                    tabella devono essere adottate le precauzioni
                    necessarie a proteggere detti ricevitori.
     
 52A                In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)11
                    nella banda di frequenze 34,995-35,225 MHz
                    possono essere impiegati ad uso collettivo
                    apparati a corto raggio per telecomandi
                    dilettantistici, riservati ad aeromodelli,
                    aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera f) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 53     (5.149)     Le bande di frequenze 37,5-38,25 MHz, 73-74,6
                    MHz, 150,05-153 MHz, 1.330-1.400 MHz,
                    1.718,8-1.722,2 MHz, 3.260-3.267 MHz,
                    3.332-3.339 MHz, 3.345,8-3.352,5 MHz,
                    4.825-4.835 MHz, 4.950-4.990 MHz, 6.650-6.675,2
                    MHz, 22,81-22,86 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5
                    GHz, sono anche attribuite al servizio di
                    radioastronomia con statuto di servizio
                    secondario. Esse possono essere utilizzate per
                    tale servizio, previo accertamento da parte
                    dell'autorita' civile competente, di concerto
                    con il Ministero della difesa, della
                    possibilita' di assicurare alle stazioni di
                    radioastronomia protezione accettabile.
                    Gli enti interessati all'attivita' delle
                    stazioni di radioastronomia dovranno accertare
                    presso la suddetta autorita', in fase di
                    pianificazione delle ricerche, l'effettiva
                    possibilita' di protezione di dette stazioni.
     
 54                 La banda di frequenze 39-45 MHz puo' essere
                    anche utilizzata dal Ministero della difesa, su
                    base di non interferenze ai servizi in tabella
                    e senza diritto di protezione, per sistemi
                    mobili funzionanti in agilita' di frequenza
                    (frequency hopping).

 55                 La banda di frequenze 41-43,6 MHz puo' essere
                    impiegata ad uso collettivo anche da apparati a
                    corto raggio destinati a radiomicrofoni a banda
                    stretta aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 10).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera h) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 56     (5.162A)    La banda di frequenze 46-68 MHz e' anche
                    attribuita al servizio di radiolocalizzazione
                    avente statuto di servizio secondario. Questa
                    utilizzazione e' limitata all'esercizio di
                    radar per il rilievo della velocita' e della
                    direzione del vento (wind profilers)
                    conformemente alla risoluzione 217 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 57                 Frequenze della banda 50-52 MHz possono essere
                    usate dal servizio di radioamatore con statuto
                    di servizio secondario e sulla base del numero
                    4.4 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 58                 Nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-790
                    MHz, e, a partire dal Piano Nazionale di
                    Assegnazione delle Frequenze 2018, nelle bande
                    di frequenze 174-223 MHz e 470-694 MHz,
                    l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
                    definisce il piano di assegnazione di frequenze
                    alle stazioni di radiodiffusione televisiva
                    pubbliche e private.
     
 58A                La banda di frequenze 470-790 MHz dovra' essere
                    utilizzata in accordo con la Decisione della
                    Commissione Europea 2017/899/UE e con la Legge
                    23 Dicembre 2017, n°205.

 59                 Per il soccorso alpino possono essere assegnate
                    le seguenti frequenze con le limitazioni
                    corrispondenti:
                    •       68,75 MHz e 169,8125 MHz da impiegare
                    su tutto il territorio nazionale salvo la Valle
                    d'Aosta;
                    •       71,50 MHz, 71,55 MHz da impiegare su
                    tutto il territorio nazionale anche per il
                    collegamento con elicottero;
                    •       71,575 MHz, 72,975 MHz e 161,300 MHz
                    da impiegare solo in Valle d'Aosta.
     
 60                 Frequenze delle bande 74,6-74,8 MHz,
                    75,2-76,950 MHz, 78,6-87,5 MHz possono essere
                    destinate, previo coordinamento con il
                    Ministero della difesa, per utilizzazioni
                    temporanee di radiotelefoni da parte di
                    organizzazioni o imprese straniere itineranti o
                    in occasione di eventi sportivi.
     
 61     (5.180)     La frequenza 75 MHz e' utilizzata dai radiofari
                    asserviti ai sistemi di atterraggio strumentale
                    (ILS). Devono evitarsi assegnazioni di
                    frequenze vicine ai limiti della banda di
                    guardia a stazioni di altri servizi che a causa
                    della loro potenza e della loro posizione
                    geografica potrebbero causare disturbi
                    pregiudizievoli ai suddetti radiofari o imporre
                    altre restrizioni.
     
 62                 Nella banda di frequenze 87,5-108 MHz
                    l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
                    definisce il piano di assegnazione di frequenze
                    alle stazioni di radiodiffusione sonora
                    pubbliche e private. La parte del predetto
                    piano, che riguarda la sottobanda di frequenze
                    104-108 MHz deve essere coordinata con il
                    Ministero della difesa e con le autorita'
                    aeronautiche preposte al controllo del traffico
                    aereo al fine di assicurare in via preventiva
                    assenza di disturbi pregiudizievoli al servizio
                    di radionavigazione aeronautica funzionante
                    nella banda adiacente al di sopra di 108 MHz.
     
 63     (5.197A)    La banda di frequenze 108-117,975 MHz puo'
                    anche essere utilizzata dal servizio mobile
                    aeronautico (R) con statuto primario,
                    limitatamente a sistemi operanti in accordo con
                    gli standard aeronautici riconosciuti a livello
                    internazionale.
                    Tali utilizzazioni devono essere in accordo con
                    la Risoluzione 413 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni (Rev. WRC-07) . L'uso della
                    banda 108-112 MHz da parte del servizio mobile
                    aeronautico (R) deve essere limitato a sistemi
                    composti da trasmettitori installati a terra ed
                    associati ricevitori, che forniscono
                    informazioni di navigazione in supporto di
                    funzioni di navigazione aerea, in accordo con
                    gli standard aeronautici riconosciuti a livello
                    internazionale .
     
 64     (5.200)     Nella banda di frequenze 117,975-137 MHz la
                    frequenza aeronautica ausiliaria d'emergenza
                    121,5 MHz e la frequenza aeronautica ausiliaria
                    123,1 MHz possono essere usate dalle stazioni
                    mobili del servizio mobile marittimo per
                    comunicare, esclusivamente per scopi di
                    sicurezza, con le stazioni del servizio mobile
                    aeronautico, secondo le condizioni stabilite
                    dall'Articolo 31 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
     
 64 A               Nella banda di frequenze 117,975-137 MHz la
                    frequenza aeronautica 130,0 MHz, deve essere
                    usata esclusivamente sulla base di quanto
                    previsto dall' Art. 11 comma 4 del d.M. 1
                    Febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge
                    2 aprile 1968, n. 518, concernente la
                    liberalizzazione dell'uso delle aree di
                    atterraggio." (GU Serie Generale n.106 del
                    09-05-2006)
     
 65     (5.208)     L'impiego della banda 137-138 MHz da parte del
                    servizio mobile via satellite e' soggetto
                    all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 66     (5.209)     L'impiego delle bande 137-138 MHz, 148-150,05
                    MHz, 399,9-400,05 MHz e 400,15-401 MHz da parte
                    del servizio mobile via satellite e' limitato a
                    sistemi di satelliti non geostazionari.
     
 67                 La banda di frequenze 138,20-138,45 MHz puo'
                    essere impiegata ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio destinati ad impieghi non
                    specifici, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 1).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera o) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 68     (5.208A)    Nell'assegnare frequenze alle stazioni spaziali
                    del servizio mobile via satellite nelle bande
                    di frequenze 137-138 MHz, 387-390 MHz e
                    400,15-401 MHz debbono essere adottati tutti i
                    possibili provvedimenti per proteggere il
                    servizio di radioastronomia nelle bande di
                    frequenze 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz,
                    406,1-410 MHz e 608-614 MHz da interferenze
                    pregiudizievoli originate da emissioni non
                    desiderate. I livelli di soglia delle
                    interferenze pregiudizievoli al servizio di
                    radioastronomia sono riportati nella relativa
                    raccomandazione UIT-R.
     
 69                 La banda di frequenze 144,0-145,8 MHz e' ad uso
                    esclusivo del servizio di radioamatore. La
                    banda di frequenze 145,8 - 146,0 MHz e' ad uso
                    esclusivo del servizio di radioamatore via
                    satellite, limitatamente ai collegamenti con i
                    satelliti radioamatoriali che operano in
                    accordo alle disposizioni dell'ITU. Le stazioni
                    ripetitrici non presidiate del servizio di
                    radioamatore, autorizzate ad operare in questa
                    banda, possono continuare ad operare fino alla
                    scadenza della autorizzazione.
     
 70     (5.219)     L'impiego della banda di frequenze 148-149,9
                    MHz da parte del servizio mobile via satellite
                    e' soggetto all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il
                    servizio mobile via satellite non deve limitare
                    lo sviluppo e l'impiego dei servizi fisso,
                    mobile e di operazioni spaziali nella banda
                    148-149,9 MHz
     
 71     (5.218)     Nella banda di frequenze 148-149,9 MHz, previo
                    coordinamento con il Ministero della difesa,
                    possono essere assegnate frequenze per il
                    telecomando spaziale. La larghezza di banda
                    dell'emissione non deve superare ±25 kHz.
     
 72     (5.220)     L'impiego delle bande di frequenze 149,9-150,05
                    MHz e 399,9 - 400,05 MHz da parte del servizio
                    mobile via satellite e' soggetto
                    all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 73     SOPPRESSA

 74     SOPPRESSA

 75     SOPPRESSA

 76     SOPPRESSA

 77                 L'utilizzazione delle bande di frequenza
                    156-156,7625 MHz, 156,8375-165,5125 MHz,
                    167,2125-169,4 MHz, 169,8-170,1125 MHz e
                    171,8125-174 MHz da parte del servizio mobile
                    terrestre e' destinata a sistemi radiomobili ad
                    uso privato. Le predette bande di frequenze
                    sono utilizzate anche per il servizio fisso
                    limitatamente:
                            a) ai collegamenti telefonici realizzati
                    nell'ambito della legge concernente i
                    collegamenti per le frazioni e zone montane;
                            b) ad altri collegamenti telefonici
                    monocanali d'abbonato realizzati anteriormente
                    al 30 giugno 1980;
                            c) ai collegamenti tra punti fissi
                    facenti parte di reti radiomobili.
     
 78                 Le bande di frequenze 165,5125 - 167,2125 MHz e
                    170,1125 - 171,8125 MHz sono destinate ad
                    applicazioni radiomobile ad uso privato (PMR)
                    numeriche.
     
 79     (5.227)     Le bande 156,4875-156,5125 Mz e
                    156,5375-156,5625 MHz sono anche attribuite ai
                    servizi fisso e mobile terrestre su base
                    primaria. L'uso di queste bande da parte dei
                    servizi fisso e mobile terrestre non deve
                    causare interferenze nocive al servizio mobile
                    marittimo in onde metriche ne' chiedere
                    protezione da questo.
     
 80     (5.226)     La frequenza 156,525 MHz e' la frequenza
                    internazionale di soccorso, sicurezza e
                    chiamata per il servizio mobile marittimo
                    radiotelefonico ad onde metriche per la
                    chiamata selettiva (DSC). Le condizioni per
                    l'impiego di questa frequenza e della banda
                    156,4875- 156,5625 MHz sono fissate negli
                    articoli 31 e 52 e nell' Appendice 18 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    La frequenza 156,8 MHz e' la frequenza
                    internazionale di soccorso, sicurezza e
                    chiamata per il servizio mobile marittimo
                    radiotelefonico ad onde metriche. Le condizioni
                    per l'impiego di questa frequenza e della banda
                    156,7625- 156,8375 MHz sono fissate negli
                    Articoli 31 e nell' Appendice18 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.
                    Nelle bande di frequenze 156-156,4875 MHz,
                    156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz,
                    160,6-160,975 MHz e 161,475-162,05 MHz deve
                    essere accordata priorita' alle utilizzazioni
                    per il servizio mobile marittimo solo sulle
                    frequenze assegnate alle stazioni di tale
                    servizio (vedi Articoli 31 e 52 e Appendice 18
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni).
                    Qualsiasi uso di frequenze in queste bande da
                    parte di stazioni di altri servizi ai quali
                    esse sono attribuite, dovrebbe essere evitato
                    nelle aree dove tale uso potrebbe causare
                    disturbi nocivi al servizio mobile marittimo ad
                    onde metriche.
                    Tuttavia, le frequenze 156,8 MHz e 156,525 MHz
                    e le bande di frequenze nelle quali e' data
                    priorita' al servizio mobile marittimo possono
                    essere utilizzate per radiocomunicazioni nelle
                    acque interne. Tale impiego e' soggetto ad
                    accordi con le Amministrazioni che possono
                    essere interferite, tenendo conto dell'attuale
                    uso delle frequenze e gli accordi esistenti.
     
 81     (5.228)     L'impiego delle bande di frequenze 156,7625 -
                    156,7875 MHz e 156,8125-156,8375 MHz da parte
                    del servizio mobile via satellite (T-s) e'
                    limitato alla ricezione delle emissioni del
                    sistema di identificazione automatica (AIS),
                    che diffondono messaggi AIS a lunga distanza
                    (Messaggio 27, si veda la versione piu' recente
                    della raccomandazione ITU-R M.1371). Ad
                    eccezione delle emissioni AIS, le emissioni in
                    queste bande di frequenze da parte dei sistemi
                    operanti nel servizio mobile marittimo per le
                    comunicazioni, non devono superare 1 W.
     
 82     (5.228A)    Le bande di frequenze 161,9625 - 161,9875 MHz e
                    162,0125-162,0375 MHz possono essere utilizzate
                    dalle stazioni di aeromobile a scopo di ricerca
                    e soccorso e altre comunicazioni relative alla
                    sicurezza.
     
 83     (5.228B)    L'impiego delle bande di frequenze 161,9625 -
                    161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz da parte
                    del servizio mobile terrestre non deve causare
                    disturbi pregiudizievoli ne' richiedere
                    protezione dal servizio mobile marittimo.
     
 83A    (5.228F)    L'impiego delle bande di frequenze 161,9625 -
                    161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz da parte
                    del servizio mobile via satellite (T-s) e'
                    limitato alla ricezione delle emissioni del
                    sistema di identificazione automatica generate
                    dalle stazioni operanti nel servizio mobile
                    marittimo.
     
 84                 Nel servizio mobile marittimo ad onde metriche
                    le frequenze 161,975 MHz e 162,025 MHz sono
                    riservate al sistema universale di
                    identificazione automatica e di sorveglianza
                    delle navi (AIS), secondo l'Appendice 18 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni .
     
 85                 Le coppie di frequenze 159,3750-163,9750 MHz,
                    159,4250-164,0250 MHz, 159,5000-164,1000 MHz,
                    159,5250-164,1250 MHz, 159,5375-164,1375 MHz,
                    159,5500-164,1500 MHz, 159,5625-164,1625 MHz,
                    159,6250-164,2250 MHz, 159,6375-164,2375 MHz,
                    159,6500-164,2500 MHz, 159,6875-164,2875 MHz,
                    159,7000-164,3000 MHz, 159,7500-164,3500 MHz,
                    159,7625-164,3625 MHz, 159,7750-164,3750 MHz,
                    159,7875-164,3875 MHz, 159,8000-164,4000 MHz,
                    159,8250-164,4250 MHz, 159,9125-164,5125 MHz,
                    159,9250-164,5250 MHz, 450,4000-460,4000 MHz,
                    450,7000-460,7000 MHz, 450,7375-460,7375 MHz e
                    459,2750-469,2750 MHz sono riservate
                    sull'intero territorio nazionale per scopi di
                    protezione civile, a supporto dei compiti
                    istituzionali del Dipartimento della protezione
                    civile. Dette frequenze possono essere
                    utilizzate anche a bordo degli elicotteri, nei
                    casi di emergenza, con limitazione
                    dell'altitudine a 150 mt dal suolo. L'uso di
                    apparati radioelettrici a bordo degli
                    aeromobili nazionali e' soggetto al rilascio
                    del certificato di navigabilita' da parte degli
                    organismi nazionali o dell'Unione europea
                    competenti in materia di aviazione civile, come
                    previsto nell'introduzione del presente piano
                    al punto 4.5.
     
 86                 In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/EC e successive modifiche,
                    frequenze delle bande 169,4-169,475 MHz,
                    169,4-169,4875 MHz, 169,4875-169,5875 MHz e
                    169,5875-169,8125 MHz possono essere impiegate
                    ad uso collettivo da apparati a corto raggio
                    destinati ad impieghi non specifici, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera o) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche,
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
                    La frequenza 169,8125 MHz puo' continuare ad
                    essere utilizzata per il soccorso alpino in
                    accordo con la nota 59.
     
 86A                La banda di frequenze 169,4-174,0 MHz puo'
                    essere impiegata ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio destinati a dispositivi per
                    l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione della CEPT
                    ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni
                    rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi
                    dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice
                    delle comunicazioni elettroniche, emanato con
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
                    La frequenza 169,8125 MHz puo' continuare ad
                    essere utilizzata per il soccorso alpino in
                    accordo con la nota 59.
     
 86B                In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/EC e successive modifiche,
                    frequenze della banda 169,4-169,475 MHz,
                    possono essere impiegate ad uso collettivo da
                    apparati a corto raggio destinati a dispositivi
                    di misura, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 2).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    del Codice delle comunicazioni elettroniche,
                    emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003
                    n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 86C                In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/EC e successive modifiche,
                    frequenze delle bande 169,4-169,475 MHz e
                    169,4875-169,5875 MHz possono essere impiegate
                    ad uso collettivo da apparati a corto raggio
                    destinati a dispositivi per l'ascolto
                    assistito, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 10).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera i) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche,
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 86D                In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/EC e successive modifiche, la
                    banda di frequenze 173,965-216 MHz puo' essere
                    impiegata ad uso collettivo da apparati a corto
                    raggio destinati a dispositivi per l'ascolto
                    assistito, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 10).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera i) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche,
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche
     
 87                 Le assegnazioni di frequenze alle stazioni di
                    radiodiffusione televisiva nella banda 174-230
                    MHz sono uniformi alla canalizzazione europea,
                    che prevede otto canali contigui da 7 MHz
                    (canali da 5 a 12). La banda di frequenze
                    174-223 MHz puo' essere riservata alla
                    radiodiffusione sonora numerica di terra in
                    accordo con gli Atti finali della Conferenza
                    Regionale delle Radiocomunicazioni per la
                    pianificazione del servizio di radiodiffusione
                    digitale terrestre, Ginevra 2006. La banda di
                    frequenze 223-230 MHz (canale 12) e' riservata
                    alla radiodiffusione sonora numerica di terra
                    in accordo con gli Atti finali della Conferenza
                    Regionale delle Radiocomunicazioni per la
                    pianificazione del servizio di radiodiffusione
                    digitale terrestre, Ginevra 2006.
     
 87A    (5.235)     Le bande di frequenze 174-223 MHz, 470-694 MHz
        (5.296)     e fino a 30 giugno 2022 la banda di frequenze
                    694-790MHz, possono essere impiegate ad uso
                    collettivo da apparati a corto raggio da
                    impiegare come radiomicrofoni professionali,
                    aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 10).
                    L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al
                    regime di "autorizzazione generale" ai sensi
                    dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3)
                    del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
     
 87B    (5.235)     Le bande di frequenze 174-223 MHz, 470-694 MHz
        (5.296)     e fino al 30 giugno 2022 la banda di frequenze
                    694-790 MHz, possono essere impiegate
                    nell'ambito del servizio mobile terrestre,
                    limitatamente ad applicazioni in ausilio alla
                    radiodiffusione, per collegamenti audio a larga
                    banda temporanei con massima potenza
                    equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a
                    5 W. Le stazioni di tale servizio non devono
                    causare interferenze pregiudizievoli al
                    servizio di radiodiffusione, ne' pretendere
                    protezione da questo.
                    L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al
                    regime di "autorizzazione generale" con
                    rilascio del relativo "diritto individuale
                    d'uso" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera
                    a) numero 1) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 88     (5.256)     La frequenza 243 MHz e' riservata a stazioni di
                    mezzi di salvataggio e ad apparecchi e
                    dispositivi da utilizzarsi a scopi di
                    salvataggio.
     
 89     (5.254)     Le bande 235-322 MHz e 335,4-399,9 MHz possono
                    essere usate, previo accordo da ottenersi con
                    la procedura del n. 9.21 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni, dal servizio mobile via
                    satellite, a condizione che le stazioni di
                    questo servizio non provochino disturbi
                    pregiudizievoli alle stazioni degli altri
                    servizi che operano o sono pianificate per
                    operare in accordo con il presente piano ed in
                    base a quanto previsto dal Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
     
 90     (5.255)     Le bande 312 - 315 MHz (Terra-spazio) e 387 -
                    390 MHz (spazio-Terra) nel servizio mobile via
                    satellite possono essere anche usate da sistemi
                    di satelliti non geostazionari. Tale impiego e'
                    soggetto all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 91     (5.258)     Nella banda di frequenze 328,6-335,4 MHz il
                    servizio di radionavigazione aeronautica e'
                    limitato ai sistemi di atterraggio strumentale
                    (ILS).
     
 92                 Le bande di frequenze 322-328,6 MHz,
                    2.655-2.690 MHz, 4.990-5.000 MHz, 10,6-10,68
                    GHz, 14,47-14,5 GHz, 77,5-79 GHz, 94-94,1 GHz,
                    123-130 GHz, 134-136 GHz, 248-250 GHz possono
                    essere utilizzate per il servizio di
                    radioastronomia alle condizioni e previo
                    l'espletamento delle procedure indicate nella
                    nota 53.
     
 93                 Nel quadro dell'Accordo di Schengen le bande di
                    frequenze 380-385 MHz e 390-395 MHz possono
                    essere utilizzate, in accordo con la Decisione
                    CEPT ECC/DEC/(08)05, per sistemi armonizzati
                    numerici del servizio mobile terrestre per
                    applicazioni PPDR di Enti le cui esigenze di
                    frequenze sono soddisfatte dal Ministero della
                    difesa. Tali servizi non devono causare
                    interferenze ai sistemi operanti in agilita' di
                    frequenza, ne' pretendere protezione dagli
                    stessi.
     
 93A                Le bande di frequenze 380-380,15 MHz e
                    390-390,15 MHz sono designate, in accordo con
                    la decisione CEPT ERC/DEC/(01)19, per l'impiego
                    armonizzato per i collegamenti diretti tra
                    terminali (DMO) nei sistemi mobili numerici di
                    Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal
                    Ministero della difesa.
     
 93B                Le bande di frequenze 384,8-385 MHz e 394,8-395
                    MHz sono designate, in accordo con la decisione
                    CEPT ECC/DEC/(06)05, per l'impiego armonizzato
                    nelle operazioni terra-bordo-terra (AGA) nei
                    sistemi mobili numerici di Enti le cui esigenze
                    sono soddisfatte dal Ministero della difesa.
     
 94     (5.261)     La frequenza campione e' 400,1 MHz. La
                    larghezza di banda dell'emissione non puo'
                    superare ± 25 kHz.
     
 95     (5.263)     La banda 400,15 - 401 MHz e' anche attribuita
                    al servizio di ricerca spaziale nella direzione
                    spazio-spazio per comunicazioni con veicoli
                    spaziali abitati. In queste applicazioni il
                    servizio di ricerca spaziale non puo' essere
                    considerato come un servizio di sicurezza.
     
 96     (5.264)     L'impiego della banda 400,15 - 401 MHz da parte
                    del servizio mobile via satellite e' soggetto
                    all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il
                    limite di densita' di flusso indicato
                    nell'Annesso 1 all'Appendice 5 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni si applica fino a
                    quando non sara' rivisto da una competente
                    Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni.
     
 96A                In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche le bande di frequenze
                    401-402 MHz, 402-405 MHz e 405-406 MHz possono
                    essere impiegate ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio destinati ad impianti medici
                    attivi, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 13) .
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera j) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche, recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 97                 Nell'utilizzazione della banda 402-406 MHz
                    devono essere prese tutte le misure
                    praticamente possibili per evitare disturbi
                    pregiudizievoli al sistema COSPAS/SARSAT.
     
 98     (5.266)     La banda di frequenze 406-406,1 MHz da parte
                    del servizio mobile via satellite e' riservata
                    unicamente all'utilizzazione ed allo sviluppo
                    di sistemi di radioboe di debole potenza per la
                    localizzazione di sinistri (si veda anche
                    Art.31 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni).
     
 99     (5.267)     Nella banda 406-406,1 MHz sono vietate tutte le
                    emissioni che possono provocare disturbi
                    pregiudizievoli agli impieghi autorizzati in
                    questa banda.
     
 100    (5.268)     L'impiego della banda 410-420 MHz da parte del
                    servizio di ricerca spaziale e' limitato a
                    comunicazioni entro un raggio di 5 km da un
                    veicolo spaziale orbitante abitato. La densita'
                    di potenza, in una larghezza di banda di 4 kHz,
                    prodotta sulla superficie della Terra dalle
                    emissioni provenienti dalle attivita'
                    extraveicolari non deve superare -153 dB(W/m²)
                    per 0⁰ ≤ Φ ≤ 5⁰, -153 + 0,077(Φ-5) dB(W/m²)
                    per 5⁰ ≤ Φ ≤ 70⁰ e -148 dB(W/m²) per 70⁰ ≤ Φ ≤
                    90⁰, ove Φ e' l'angolo di incidenza dell'onda.
                    Alle attivita' extraveicolari non si applicano
                    le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. In questa banda il
                    servizio di ricerca spaziale (s-s) non deve
                    pretendere protezione dalle stazioni dei
                    servizi fisso e mobile e non deve limitare
                    l'utilizzazione e lo sviluppo di questi
                    servizi.
     
 100A               In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche, la banda di frequenze
                    433,05-434,79 MHz puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo da apparati a corto raggio destinati
                    ad impieghi non specifici, aventi anche le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
                    L'impiego di sistemi atti alla trasmissione di
                    segnali audio, video e di comunicazioni vocali
                    e' ammesso nei termini descritti dalle suddette
                    decisioni e raccomandazioni.
                    La bande di frequenze 430-440 MHz puo' essere
                    impiegate ad uso collettivo, da apparati a
                    corto raggio, per applicazioni Ultra Low Power
                    Wireless Medical Capsule Endoscopy (ULP-WMCE),
                    aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera o) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 100B               Le bande di frequenze 436,100-440,00 MHz,
                    440,00-443,00 MHz, 445,00-446,00 MHz,
                    446,200-450,00 MHz e 450,00-470,00 MHz possono
                    essere utilizzate per collegamenti monocanali
                    punto-multipunto nelle reti radiomobili
                    professionali ad uso privato.
     
 101                L'eventuale utilizzazione della banda
                    433,05-434,79 MHz (frequenza centrale 433,92
                    MHz) da parte delle apparecchiature ISM e'
                    subordinata all'emanazione di una particolare
                    disciplina da parte del Ministero delle
                    sviluppo economico di concerto con gli altri
                    Ministeri interessati, al fine di garantire
                    adeguata protezione ai servizi di
                    radiocomunicazione previsti in tabella.
     
 101A               La banda di frequenze 436-436,1 MHz e'
                    destinata a sistemi di telemetria, telemisura e
                    telecontrollo per apparati ad uso collettivo
                    aventi larghezza di banda di 12,5 kHz, potenza
                    equivalente irradiata di 500 mW, ciclo
                    operativo 10% e antenna dedicata o integrata.
                    Tali applicazioni sono soggette al regime di
                    "autorizzazione generale" ai sensi dell'art.
                    104, comma 1, lettera c) numeri 2.2), 2.3),
                    2.5), 2.7) e 2.8), del Codice delle
                    Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto
                    legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive
                    modifiche .
                    L'assimilazione di detti apparati a quelli
                    operanti in banda cittadina di cui all'art.37,
                    all.25 del Codice delle Comunicazioni
                    elettroniche, opera esclusivamente
                    all'assoggettamento dei contributi da
                    corrispondere per l'esercizio degli apparati.
     
 101B               La banda di frequenze 445,2-445,3 MHz puo'
                    essere utilizzata per collegamenti diretti tra
                    terminali (DMO) nei sistemi mobili numerici.
                    Per tali operazioni e' fissato un limite di
                    potenza equivalente irradiata di 1 W.
     
 101C               In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche, la banda di frequenze
                    446,0-446,2 e' anche attribuita al servizio
                    mobile terrestre e designata, in accordo con la
                    decisione CEPT ECC/DEC/(15)05, per essere
                    impiegata ad uso collettivo da apparati
                    portatili con antenna integrata, denominati
                    "PMR 446" per comunicazioni vocali a breve
                    distanza. La larghezza di banda del canale e'
                    di 12,5 kHz nel caso di PMR analogici e di 6,25
                    kHz e 12,5 kHz nel caso di PMR digitali. Per
                    detti impieghi, la massima potenza equivalente
                    irradiata (e.r.p.) e' di 500 mW e ne resta
                    vietato l'esercizio di stazioni base,
                    ripetitori o di qualsiasi infrastruttura fissa.
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera p) del Codice delle Comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 e successive modifiche,
                    analogamente a quanto previsto per le
                    "comunicazioni in banda cittadina C.B.", salvo
                    quanto disposto dal capo 6 art.145
                    (dichiarazione) e dall'allegato 25 dello stesso
                    Codice.
                    Le utilizzazioni PMR446 non devono causare
                    interferenze ai collegamenti del servizio
                    fisso, ne' possono pretendere protezione da
                    essi. Nella banda di frequenze 446,1-446,2 MHz,
                    resta la possibilita' di continuita' di
                    esercizio per i collegamenti esistenti fino
                    alla loro scadenza e non ne saranno piu'
                    autorizzati di nuovi.
     
 102    (5.286)     Nella banda di frequenze 449,75-450,25 MHz
                    possono essere assegnate, per usi civili,
                    frequenze per il servizio di operazioni
                    spaziali (Terra-spazio) e per il servizio di
                    ricerca spaziale (Terra-spazio) soggette al
                    coordinamento previsto dall'art. 9.21 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 103                L'utilizzazione delle bande di frequenze
                    156-174 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz da parte
                    del servizio mobile e' destinata a sistemi
                    radiomobili professionali ad uso privato. In
                    accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)06 le
                    porzioni di spettro
                    450,86875-451,99375/460,86875-461,99375 MHz e
                    452,7375-454,9875/462,7375-464,9875 MHz sono
                    disponibili per sistemi mobili terrestri
                    professionali numerici a banda stretta con
                    canali da 6,25 KHz fino a 25 kHz, di tipo
                    autogestito (PMR), ricavabili dal piano di
                    canalizzazione vigente suddividendo o
                    raggruppando canali da 12,5 KHz. Sulla base
                    delle richieste di mercato, tutte le suddette
                    bande di frequenze possono essere utilizzate
                    per sistemi di tipo numerico.
                    La banda di frequenze 450-470 MHz e' utilizzata
                    anche per il servizio fisso, limitatamente ai
                    collegamenti tra punti fissi facenti parte di
                    reti radiomobili.
     
 104                Le bande di frequenze 452-455 MHz e 462-465 MHz
                    sono riservate per sistemi radiomobili
                    professionali numerici ad accesso multiplo, di
                    tipo autogestito PMR. In accordo alla decisione
                    CEPT ECC/DEC/(04)06 le porzioni di spettro
                    452,7375-454,9875/462,7375-464,9875 MHz possono
                    essere utilizzate per sistemi radiomobili
                    professionali terrestri numerici a banda
                    estesa, con canali da 25 kHz fino a 150 kHz.
     
 105    (5.287)     Nel servizio mobile marittimo possono essere
                    utilizzate le frequenze 457.5125-457.5875 MHz e
                    467.5125-467.5875 MHz per comunicazioni a bordo
                    di imbarcazione. Se necessario possono essere
                    impiegati apparati canalizzati a 12,5 kHz
                    utilizzanti anche le ulteriori frequenze
                    457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz e
                    467,5625 MHz.
                    Nelle acque territoriali e' consentito l'uso
                    delle frequenze 457,550 MHz e 467,550 MHz con
                    canalizzazione a 12,5 kHz mentre l'uso delle
                    altre frequenze e' consentito su base di non
                    interferenza con le utilizzazioni previste in
                    tabella.
                    Le caratteristiche degli apparati utilizzati
                    devono essere conformi alle specifiche di cui
                    alla Raccomandazione ITU-R M.1174-3 (WRC-15).
     
 106    (5.289)     Nelle bande 460-470 MHz, 1.690-1.710 MHz
                    possono essere assegnate per usi civili
                    frequenze per il servizio di esplorazione della
                    Terra via satellite (spazio-Terra), che fruisce
                    dello statuto di servizio secondario.
     
 107                La frequenza 466,075 MHz e' utilizzata per il
                    servizio mobile pubblico di radioavviso.

 107A               Per le esigenze del sistema di emergenza
                    sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale
                    (S.S.N. - 118), sono designate 30 coppie di
                    frequenze canalizzate a 12,5 kHz e ricadenti
                    nella banda di frequenze 450 - 450,3875 MHz
                    accoppiata con la banda di frequenze 460 -
                    460,3875 MHz, di cui al d.M 6 ottobre 1998.
                    Dette frequenze possono essere utilizzate anche
                    a bordo degli elicotteri (Elisoccorso), nei
                    casi di emergenza, con limitazione
                    dell'altitudine a 150 mt dal suolo. L'uso di
                    apparati radioelettrici a bordo degli
                    aeromobili nazionali e' soggetto al rilascio
                    del certificato di navigabilita' da parte degli
                    organismi nazionali o dell'Unione europea
                    competenti in materia di aviazione civile, come
                    previsto nell'introduzione del presente piano
                    al punto 4.5.
     
 108    (5.306)     Nella banda di frequenze 608-614 MHz attribuita
                    al servizio di radioastronomia con statuto di
                    servizio secondario, vengono effettuate
                    osservazioni VLBI (interferometria a
                    lunghissima linea di base) ed osservazioni ad
                    antenna singola.
     
 109    (5.312A)    L'impiego della banda di frequenze 694-790 MHz
                    da parte del servizio mobile escluso mobile
                    aeronautico e' soggetto alle disposizioni della
                    Risoluzione 760 (WRC-15). Si veda anche la
                    Risoluzione 224 (Rev. WRC-15).
     
 110                In accordo con la Decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/CE e successive modifiche le
                    bande di frequenze 87,5-108 MHz e 863-865 MHz
                    possono essere impiegate ad uso collettivo da
                    apparati a corto raggio destinati a sistemi
                    audio, con trasmissione continua o ad alto
                    ciclo di funzionamento, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera k) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 110A               In accordo con le Decisioni della Commissione
                    Europea 2006/771/CE e successive modifiche le
                    bande di frequenze 868,6-868,7 MHz,
                    869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz e
                    869,65-869,7 MHz possono essere impiegate ad
                    uso collettivo da apparati a corto raggio
                    destinati a sistemi di allarme, con dispositivi
                    ad alta affidabilita' o basso ciclo di
                    funzionamento, aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione della CEPT
                    ERC/REC 70-03 (Annesso 7).
                    In accordo con la Decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/CE e successive modifiche la
                    banda di frequenze 869,2-869,25 MHz puo' essere
                    impiegata ad uso collettivo da apparati a corto
                    raggio destinati ad apparecchiature di
                    telesoccorso, con dispositivi ad alta
                    affidabilita' o basso ciclo di funzionamento,
                    aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 7).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera e) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 110B               In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche le bande di frequenze
                    863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6
                    MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,40-869,65 MHz e
                    869,7-870,0 MHz e, in accordo con la
                    raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03, la banda di
                    frequenze 863,0-870,0 MHz possono essere
                    impiegate ad uso collettivo da apparati a corto
                    raggio destinati ad impieghi non specifici,
                    aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
                    Inoltre, in accordo con la decisione
                    2006/771/CE e successive modifiche, la banda di
                    frequenze 865-868 MHz puo' essere impiegata ad
                    uso collettivo da apparati a corto raggio
                    destinati ad impieghi non specifici,
                    esclusivamente per le reti dati, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).
                    Inoltre le bande 870-875,8 MHz e 870-876 MHz
                    possono essere impiegate ad uso collettivo da
                    apparati a corto raggio destinati ad impieghi
                    non specifici, aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC
                    70-03 (Annesso 1).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera o) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 110C               In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche la banda di frequenze
                    865-868 MHz puo' essere impiegata, su base di
                    non interferenza e senza diritto a protezione,
                    ad uso collettivo da apparati a corto raggio
                    per le apparecchiature di identificazione a
                    radiofrequenza (RFID), aventi le
                    caratteristiche tecniche della suddetta
                    decisione, contenute anche nella
                    raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso
                    11).
                    I dispositivi di interrogazione RFID immessi
                    sul mercato prima 1 gennaio 2018 sono soggetti
                    alla clausola grandfathering, vale a dire che
                    ne viene consentito l'utilizzo senza
                    interruzioni in linea con le disposizioni
                    stabilite nella decisione 2006/804/CE prima
                    della suddetta data.
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1
                    del Codice delle comunicazioni elettroniche,
                    emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003
                    n. 259 e successive modifiche.
     
 110D               In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche la bande di frequenze
                    863,0-868,0 MHz puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo esclusivamente per apparati a corto
                    raggio nelle reti di dati, aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1
                    del Codice delle comunicazioni elettroniche,
                    emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003
                    n. 259 e successive modifiche
     
 111                In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(02)05
                    le bande di frequenze 876-880 MHz e 921-925 MHz
                    sono riservate per la realizzazione da parte di
                    gestori di reti ferroviarie di una rete
                    radiomobile cellulare numerica destinata
                    esclusivamente al controllo automatico dei
                    convogli ferroviari ivi incluse le connesse
                    comunicazioni di servizio. La rete deve essere
                    realizzata utilizzando i criteri tecnici e
                    progettuali idonei a conseguire un'ottimale
                    utilizzazione dello spettro nelle zone ad
                    elevata densita' di traffico.
     
 112                Le bande di frequenze 790-862 MHz,
                    880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785/1.805-1.880
                    MHz sono designate per sistemi terrestri in
                    grado di fornire servizi di comunicazioni
                    elettroniche, in accordo alla Decisione
                    2009/766/CE e successive modifiche
     
 112A               Le bande di frequenze 880-915/925-960
                    MHz,1.710-1.785/1.805-1.880 MHz,
                    1920-1980/2110-2170 MHz e 2510-2570/2630-2690
                    MHz possono essere impiegate, su base di non
                    interferenza e senza diritto a protezione, per
                    servizi di comunicazione mobile a bordo di
                    imbarcazioni (servizi MCV) nelle acque
                    territoriali dell'Unione europea, in accordo
                    con le Decisioni 2010/166/UE e 2017/191/UE. Le
                    condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
                    dei servizi MCV sono stabilite dalla
                    raccomandazione 2010/167/UE.
     
 112B   (5.317A)    La banda di frequenze 694-960 MHz e'
                    identificata per l'impiego da parte del sistema
                    IMT, di cui fa parte anche il sistema UMTS, in
                    accordo con le Risoluzioni 224 (Rev. WRC-15),
                    760 (WRC-15) e 749 (Rev.WRC-15) del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. Questa
                    identificazione non preclude l'impiego di
                    questa banda da parte di altre applicazioni dei
                    servizi ai quali e' attribuita e non stabilisce
                    priorita'.
     
 112C               In accordo con la Decisione 2014/641/UE le
                    bande di frequenze 823-832 MHz e 1785-1805 MHz
                    possono essere impiegate ad uso collettivo da
                    apparecchiature audio senza fili per la
                    realizzazione di programmi e di eventi speciali
                    (PMSE). L'utilizzo di tali apparati e' soggetto
                    al regime di "autorizzazione generale" ai sensi
                    dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3)
                    del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
     
 112D               A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla
                    decisione 2016/687/UE, alla decisione
                    2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°
                    205, la banda di frequenze 694-790 MHz e'
                    designata per i sistemi terrestri in grado di
                    fornire servizi di comunicazione elettronica a
                    banda larga senza fili e per l'uso nazionale
                    flessibile nell'Unione.

 112E               A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla
                    decisione 2016/687/UE, alla decisione
                    2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017,
                    n°205, le bande di frequenze, 703-733 MHz, per
                    la trasmissione della stazione terminale
                    (uplink FDD) e 758-788 MHz, per la trasmissione
                    della stazione di base (downlink FDD), sono
                    designate per sistemi terrestri in grado di
                    fornire servizi di comunicazioni elettroniche a
                    banda larga senza fili.
     
 112F               A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla
                    decisione 2016/687/UE, alla decisione
                    2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017,
                    n°205, le bande di frequenze, 698-703 MHz e
                    733-736 MHz, per la trasmissione della stazione
                    terminale (uplink PPDR) e 753-758 MHz e 788-791
                    MHz, per la trasmissione della stazione di base
                    (downlink PPDR), sono designate per
                    comunicazioni radio per scopi di ordine
                    pubblico, sicurezza e difesa e per i soccorsi
                    in caso di catastrofe (PPDR) da parte del
                    Comparto Difesa e Sicurezza del Servizio
                    Nazionale della Protezione Civile le cui
                    esigenze di frequenze sono soddisfatte dal
                    Ministero della difesa.
     
 112G               A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla
                    decisione 2016/687/UE, alla decisione
                    2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017,
                    n°205, le bande di frequenze 694-698 MHz e
                    736-738 MHz possono essere impiegate ad uso
                    collettivo da apparecchiature audio senza fili
                    per la realizzazione di programmi e di eventi
                    speciali (PMSE). L'utilizzo di tali apparati e'
                    soggetto al regime di "autorizzazione generale"
                    ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c)
                    numero 2.3) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 112H               A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla
                    decisione 2016/687/UE, alla decisione
                    2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017,
                    n°205, i tre blocchi di frequenze da 5 MHz
                    ciascuno, 738-743 MHz, 743-748 MHz e 748-753
                    MHz, potranno essere utilizzati per sistemi
                    terrestri in grado di fornire servizi di
                    comunicazioni elettroniche, per collegamenti
                    supplementari limitati alla trasmissione della
                    stazione base (SDL) o per altre opzioni che
                    saranno definite sulla base di esigenze
                    nazionali.
     
 113    (5.328)     L'uso della banda 960-1.215 MHz da parte del
                    servizio di radionavigazione aeronautica e'
                    riservato, su base mondiale, all'impiego ed
                    allo sviluppo di aiuti elettronici alla
                    navigazione aerea installati a bordo di aerei,
                    nonche' alle installazioni a terra che sono
                    loro direttamente associate.
     
 113A   (5.327A)    L'uso della banda 960-1.164 MHz da parte del
                    servizio mobile aeronautico (R) e' limitato ai
                    sistemi che operano in accordo agli standard
                    aeronautici riconosciuti a livello
                    internazionale. Tale uso deve essere in accordo
                    con la Risoluzione 417 (Rev.WRC-15).
     
 113B   (5.328AA)   La banda di frequenze 1.087,7 - 1.092,3 MHz e'
                    anche attribuita al servizio Mobile Aeronautico
                    (R) (T-s) su base primaria, limitato alla
                    ricezione delle emissioni delle stazioni
                    spaziali dell'Automatic dependent surveillance
                    -Broadcast ADS-B dai trasmettitori degli
                    aeromobili che operano in accordo con gli
                    standard aeronautici internazionali
                    riconosciuti.
                    Le stazioni che operano nel servizio mobile
                    aeronautico via satellite non devono richiedere
                    protezione dalle stazioni che operano nel
                    servizio di radionavigazione aeronautica. Si
                    applica la risoluzione 425 (WRC-15)
     
 114                La banda di frequenze 960-1.215 MHz puo' essere
                    anche utilizzata per il sistema di
                    comunicazioni militari JTIDS/MIDS. Tale
                    utilizzazione non deve provocare alcuna
                    interferenza ai sistemi di radionavigazione,
                    che godono di protezione ai sensi della legge 8
                    aprile 1983, n. 110.
     
 114A   (5.328A)    Le stazioni del servizio di radionavigazione
                    via satellite nella banda di frequenze
                    1.164-1.215 MHz devono operare in accordo con
                    le disposizioni della Risoluzione 609 (WRC-03)
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni e non
                    devono richiedere protezione dalle stazioni del
                    servizio di radionavigazione aeronautica nella
                    banda di frequenze 960-1.215 MHz.
                    Non si applica l'art. 5.43A del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. Si applicano le
                    disposizioni dell'art. 21.18 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.

 114B   (5.328B)    L'uso delle bande di frequenze 1.164-1.300 MHz,
                    1.559-1.610 MHz e 5.010-5.030 MHz da parte di
                    sistemi e reti del servizio di radionavigazione
                    via satellite per cui il coordinamento completo
                    o l'informazione della notifica, e' ricevuto
                    dall'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'UIT
                    dopo la data dell'1 gennaio 2005 e' soggetto
                    all'applicazione delle disposizioni di cui agli
                    articoli 9.12, 9.12A e 9.13 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. Si applica anche la
                    Risoluzione 610 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
     
 115    (5.329)     L'utilizzazione della banda 1.215-1.300 MHz da
                    parte del servizio di radionavigazione via
                    satellite non deve provocare disturbi
                    pregiudizievoli, ne' richiedere protezione, al
                    servizio di radionavigazione autorizzato a
                    titolo primario dal Regolamento delle
                    radiocomunicazioni in alcuni Paesi della
                    Regione 1 sulla base dell'art. 5.331 del
                    Regolamento delle Radiocomunicazioni.
                    Inoltre l'utilizzazione della banda 1.215-1.300
                    MHz da parte del servizio di radionavigazione
                    via satellite non deve provocare disturbi
                    pregiudizievoli al servizio di
                    radiolocalizzazione. Nei confronti del servizio
                    di radiolocalizzazione non si applica l'art.
                    5.43 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    Si applica la Risoluzione 608 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.
     
 115A   (5.329A)    L'impiego di sistemi del servizio di
                    radionavigazione via satellite (s-s) che
                    operano nelle bande di frequenze 1.215-1.300MHz
                    e 1.559-1.610 MHz non deve essere destinato a
                    fornire applicazioni relative alla sicurezza e
                    non deve imporre alcun ulteriore vincolo ad
                    altri sistemi o servizi che operano in
                    conformita' con la tabella di attribuzione di
                    frequenze del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
     
 116    (5.332)     Nella banda di frequenze 1.215-1.260 MHz i
                    sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei
                    servizi di esplorazione della Terra via
                    satellite e di ricerca spaziale non devono
                    provocare disturbi pregiudizievoli, ne' imporre
                    vincoli alle operazioni e allo sviluppo dei
                    servizi di radiolocalizzazione e di
                    radionavigazione via satellite e degli altri
                    servizi con statuto primario, ne' possono
                    pretendere protezione dagli stessi.
     
 116A   (5.335A)    Nella banda di frequenze 1.260-1.300 MHz i
                    sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei
                    servizi di esplorazione della Terra via
                    satellite e di ricerca spaziale non devono
                    provocare disturbi pregiudizievoli, ne' imporre
                    vincoli alle operazioni e allo sviluppo del
                    servizio di radiolocalizzazione e degli altri
                    servizi con statuto primario, ne' possono
                    pretendere protezione dagli stessi.
     
 117    (5.282)     La banda 1.267-1.270 MHz e' anche attribuita al
                    servizio di radioamatore via satellite
                    (Terra-spazio) con statuto di servizio
                    secondario. L'impiego di tale banda da parte
                    del servizio di radioamatore via satellite e'
                    soggetto alle disposizioni dell'art. 25.11 del
                    regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 118    (5.337)     Nelle bande di frequenze 1.300-1.350 MHz,
                    2.700-2.900 MHz e 9.000-9.200 MHz il servizio
                    di radionavigazione aeronautica e' limitato ai
                    radar al suolo ed ai radar a risposta
                    aeroportati associati che operano su frequenze
                    di dette bande solo quando vengono eccitati dai
                    radar funzionanti nella stessa banda.
     
 118A   (5.337A)    L'impiego della banda di frequenze 1.300-1.350
                    MHz da parte delle stazioni terrene del
                    servizio di radionavigazione via satellite e
                    delle stazioni del servizio di
                    radiolocalizzazione non deve provocare disturbi
                    pregiudizievoli, ne' imporre vincoli alle
                    operazioni e allo sviluppo del servizio di
                    radionavigazione aeronautica.
     
 119    (5.339)     Nelle bande 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz,
                    4.950-4.990 MHz e 15,20-15,35 GHz possono
                    essere assegnate, per usi civili, frequenze per
                    il servizio di esplorazione della Terra via
                    satellite (passiva) e per il servizio di
                    ricerca spaziale (passiva), che non hanno
                    diritto di protezione da parte dei servizi
                    previsti in tabella.
     
 120    (5.340)     Nelle bande di frequenze 1.400-1.427 MHz,
                    2.690-2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4
                    GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz,
                    52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz,
                    109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5
                    GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz,
                    200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250-252 GHz e'
                    vietato ogni tipo di emissione. Nella banda di
                    frequenze 48,94-49,04 GHz sono vietate le
                    emissioni da stazioni di aeromobile.
     
 120A               I livelli delle emissioni indesiderate nella
                    banda 1400-1427 MHz generati dei servizi attivi
                    ai quali sono attribuite le bande 1350-1400 MHz
                    e 1427-1452 MHz, devono rispettare i limiti
                    indicati nella decisione CEPT ECC/DEC/(11) 01,
                    allo scopo di proteggere il servizio di
                    esplorazione della terra via satellite
                    (passiva).
     
 121                Nell'assegnare frequenze alle stazioni dei
                    servizi operanti nelle bande adiacenti alle
                    bande 1.400-1.427 MHz, 2.690-2.700 MHz,
                    10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23,6-24 GHz,
                    31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz,
                    86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz,
                    114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz,
                    182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz,
                    226-231,5 GHz e 250-252 GHz si deve cercare di
                    adottare le misure praticamente possibili per
                    proteggere le stazioni di radioastronomia.
     
 121A   (5.338A)    Nelle bande di frequenze 1.350-1.400 MHz,
                    1.427-1.452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz,
                    49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz,
                    81-86 GHz e 92-94 GHz si applica la Risoluzione
                    750 (WRC-15).

 121B               I livelli delle emissioni indesiderate nella
                    banda 31,3-31,5 GHz generate dalle stazioni
                    terrene del servizio fisso via satellite (T-s)
                    operanti nella banda di frequenze 30-31 GHz
                    devono rispettare i limiti previsti dalla
                    decisione CEPT ECC/DEC/(10) 02, allo scopo di
                    proteggere il servizio di esplorazione della
                    terra via satellite (passiva).
     
 122                La banda di frequenze 1492-1518 MHz,
                    limitatamente all'utilizzo all'interno di
                    edifici, puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo da apparati a corto raggio per
                    radiomicrofoni professionali aventi le
                    caratteristiche tecniche della raccomandazione
                    della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).
                    L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al
                    regime di "autorizzazione generale" ai sensi
                    dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3)
                    del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
     
 123   5.208B       Nell'assegnare le frequenze alle stazioni
                    spaziali dei servizi spaziali attivi ai quali
                    sono attribuite le bande seguenti: 137-138 MHz,
                    387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1525-1559 MHz,
                    1559-1610 MHz, 1613,8-1626,5 MHz, 2655-2670
                    MHz, 2670-2690 MHz, 21.4-22 GHz, si devono
                    rispettare i limiti di flusso a terra contenuti
                    nella Risoluzione 739 (Rev. WRC-15) per la
                    compatibilita' con il servizio di
                    radioastronomia operante nelle bande adiacenti
                    o vicine.

 124                In accordo alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190
                    recante "Disposizioni per la formazione del
                    bilancio annuale e pluriennale dello Stato
                    (legge di stabilita' 2015)" e in accordo alla
                    decisione 2015/750/UE la banda di frequenze
                    1452-1492 MHz e' designata per sistemi
                    terrestri in grado di fornire servizi di
                    comunicazioni elettroniche, per collegamenti
                    supplementari limitati alla trasmissione della
                    stazione base.
     
 124A   (5.351A)    Per l'impiego delle bande di frequenze
                    1.518-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.645,5
                    MHz, 1.646,5-1.660,5 MHz, 1.670-1675 MHz,
                    1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz e
                    2.483,5-2.520 MHz e 2.670-2.690 MHz da parte
                    del servizio mobile via satellite si deve tener
                    conto delle Risoluzioni 212 (Rev.WRC-07) e 225
                    (Rev. WRC-2007) del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.

 124B   (5.348)     L'impiego della banda di frequenze 1.518-1.525
                    MHz da parte del servizio mobile via satellite
                    e' soggetto al coordinamento ai sensi dell'art.
                    9.11 A del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.
                    Nella banda di frequenze 1.518-1.525 MHz le
                    stazioni del servizio mobile via satellite non
                    possono chiedere protezione dalle stazioni del
                    servizio fisso. Non si applica il n° 5.43A del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 124C   (5.379D)    Nella condivisione della banda 1.670-1.675 MHz
        (5.380 A)   tra il servizio mobile via satellite ed i
                    servizi fisso e mobile si applica la
                    Risoluzione 744 (WRC-07). Nella banda
                    1.670-1.675 MHz le stazioni del servizio mobile
                    via satellite non devono causare disturbi
                    pregiudizievoli, ne' limitare lo sviluppo delle
                    esistenti stazioni terrene del servizio di
                    meteorologia via satellite notificate entro il
                    1° gennaio 2004. Qualsiasi nuova assegnazione a
                    queste stazioni terrene, in questa banda, deve
                    inoltre essere protetta da interferenze nocive
                    causate dalle stazioni del servizio mobile via
                    satellite.

 124D   (5.341A)    Le bande di frequenza 1.427-1.452 MHz e
                    1.492-1.518 MHz sono identificate per l'uso
                    dell'implementazione del sistema IMT in accordo
                    con la Risoluzione 223 (Rev.WRC-15). Questa
                    identificazione non preclude l'uso di queste
                    bande di frequenze da parte di altre
                    applicazioni di servizi a cui sono attribuite e
                    non stabilisce priorita' nel regolamento del
                    Radio regolamento. L'uso delle stazioni IMT e'
                    soggetta ad accordo ottenuto sotto il 9.21 R.R.
                    con rispetto al servizio mobile aeronautico
                    usato per telemetria aeronautica.

 124E               In accordo alla decisione 2015/750/UE
                    modificata dalla decisione 2018/661/UE (MFCN
                    SDL), la banda di frequenze 1.427-1.517 MHz e'
                    designata per sistemi terrestri in grado di
                    fornire servizi di comunicazioni elettroniche,
                    per collegamenti supplementari limitati alla
                    trasmissione della stazione base, conformemente
                    ai parametri stabiliti nell'allegato delle
                    decisioni sopra citate.
                    Nell'assegnare frequenze nella banda
                    1.427-1.452 MHz anche nei casi in cui solo una
                    porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai
                    servizi di comunicazioni elettroniche a larga
                    banda, possono essere necessarie ulteriori
                    misure nazionali per migliorare la protezione
                    delle osservazioni radioastronomiche nella
                    banda di frequenze passiva 1.400- 1.427 MHz.
                    Nell'assegnare frequenze nella banda
                    1.492-1.517 MHz, possono essere necessarie
                    ulteriori misure nazionali per migliorare la
                    protezione dei servizi mobili via satellite
                    nella banda 1.518-1.559 MHz
     
 125    (5.351)     Le bande 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz,
                    1.626,5-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660,5 MHz non
                    devono essere usate per collegamenti di
                    connessione (feeder links) di alcun servizio
                    spaziale.

 126    (5.352A)    Nella banda di frequenze 1.525-1.530 MHz le
                    stazioni del servizio mobile via satellite, ad
                    eccezione delle stazioni del servizio mobile
                    marittimo via satellite, non devono causare
                    disturbi pregiudizievoli ne' chiedere
                    protezione alle stazioni del servizio fisso
                    purche' notificate prima del 1 aprile 1998
                    (WRC-15).

 126A   (5.353A)    Nell'applicazione delle procedure previste
                    nella sezione II dell'articolo 9 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni al
                    servizio mobile via satellite nelle bande di
                    frequenze 1.530-1.544 MHz e 1.626,5-1.645,5 MHz
                    debbono essere soddisfatte in modo prioritario
                    le necessita' di frequenze per le comunicazioni
                    di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del
                    sistema mondiale di soccorso e sicurezza in
                    mare (GMDSS). Le comunicazioni di soccorso,
                    d'urgenza e di sicurezza del servizio mobile
                    marittimo via satellite devono beneficiare di
                    un accesso prioritario e di un'immediata
                    disponibilita' rispetto a tutte le altre
                    comunicazioni del servizio mobile via satellite
                    all'interno di una rete. I sistemi del servizio
                    mobile via satellite non debbono provocare
                    disturbi inaccettabili alle comunicazioni di
                    soccorso, d'urgenza e di sicurezza del GMDSS
                    ne' pretendere da queste protezione. Negli
                    altri servizi mobili via satellite si deve
                    tener conto della priorita' delle comunicazioni
                    riguardanti la sicurezza. Devono infine essere
                    applicate le disposizioni della Risoluzione 222
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 127    (5.354)     L'impiego delle bande 1.525-1.559 MHz e
                    1.626,5-1.660,5 MHz da parte del servizio
                    mobile via satellite e' soggetto
                    all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e notifica previste nel numero
                    9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
     
 127A   (5.357A)    Nell'applicazione delle procedure previste
                    nella sezione II dell'articolo 9 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni al
                    servizio mobile via satellite nelle bande di
                    frequenze 1.545-1.555 MHz e 1.646,5-1.656,5 MHz
                    devono essere soddisfatte in modo prioritario
                    le necessita' di frequenze del servizio mobile
                    aeronautico via satellite (R) per assicurare la
                    trasmissione di messaggi di categorie di
                    priorita' da 1 a 6, definite all'art. 44 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni. Queste
                    comunicazioni devono beneficiare di un accesso
                    prioritario e di una disponibilita' immediata,
                    se necessario anche per mezzo di un blocco
                    delle comunicazioni, rispetto a tutte le altre
                    comunicazioni del servizio mobile via satellite
                    all'interno di una rete. I sistemi del servizio
                    mobile via satellite non devono provocare
                    disturbi inaccettabili, ne' richiedere
                    protezione dalle comunicazioni del servizio
                    mobile aeronautico (R) di categorie di
                    priorita' da 1 a 6, definite all'art. 44 del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni. Negli
                    altri servizi mobili via satellite si deve
                    tener conto della priorita' delle comunicazioni
                    riguardanti la sicurezza. Devono infine essere
                    applicate le disposizioni della Risoluzione 222
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    (WRC-12).
     
 128    (5.356)     Nelle bande di frequenze 1.544-1.545 MHz e
        (5.375)     1.645,5-1.646,5 MHz il servizio mobile via
                    satellite e' limitato alle emissioni destinate
                    al soccorso ed alla sicurezza.

 129    (5.357)     Nella banda di frequenze 1.545-1.555 MHz sono
                    anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle
                    stazioni aeronautiche di Terra verso le
                    stazioni di aeromobile o tra stazioni di
                    aeromobile del servizio mobile aeronautico (R)
                    nei casi in cui tali trasmissioni servano ad
                    estendere o completare i collegamenti delle
                    stazioni spaziali verso le stazioni di
                    aeromobile.

 130    (5.364)     L'utilizzazione della banda 1.610-1.626,5 MHz
                    da parte del servizio mobile via satellite
                    (Terra-spazio) e del servizio di
                    radiodeterminazione via satellite
                    (Terra-spazio) e' soggetta all'applicazione
                    delle procedure di coordinamento e di notifica
                    stabilite nel numero 9.11A del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. Una stazione terrena
                    mobile operante in uno dei due servizi in
                    questa banda non deve produrre una densita' di
                    potenza isotropa equivalente irradiata
                    superiore a -15 dB(W/4 kHz) nella parte di
                    banda usata dal sistema che opera in accordo
                    con le disposizioni della nota 132 del presente
                    piano, salvo che non sia diversamente
                    concordato dalle Amministrazioni disturbate.
                    Nella parte di banda dove tale sistema non e'
                    operante e' consentito un valore di 3 dB(W/4
                    kHz). Stazioni del servizio mobile via
                    satellite non devono causare disturbi
                    pregiudizievoli a stazioni del servizio di
                    radionavigazione aeronautica, a stazioni che
                    operano in accordo con le disposizioni della
                    nota 132 del presente piano e stazioni del
                    servizio fisso, ne' possono pretendere
                    protezione dalle suddette stazioni.
                    Nell'effettuare il coordinamento delle reti del
                    servizio mobile via satellite deve essere
                    adottata ogni iniziativa possibile volta ad
                    assicurare la protezione delle stazioni
                    esercite conformemente alle disposizioni della
                    nota 132 del presente piano.

 131    (5.368)     Nella banda 1.610-1.626,5 MHz le disposizioni
                    del n. 4.10 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni non si applicano ai servizi
                    di radiodeterminazione via satellite e mobile
                    via satellite con esclusione del servizio di
                    radionavigazione aeronautica via satellite.

 132    (5.366)     La banda 1.610-1.626,5 MHz e' riservata
                    all'impiego ed allo sviluppo di sistemi
                    elettronici di bordo in ausilio alla
                    navigazione aerea ed ad ogni sistema di Terra o
                    via satellite ad essi direttamente associati.

 133    (5.372)     Le stazioni dei servizi di radiodeterminazione
                    via satellite e mobile via satellite non devono
                    causare disturbi pregiudizievoli alle stazioni
                    di radioastronomia operanti nella banda
                    1.610,6-1.613,8 MHz.
     
 134                Le bande di frequenze 1610-1626.5 MHz (T-s),
                    1613.8-1626.5 MHz (s-T) e 2483.5-2500 MHz (s-T)
                    sono armonizzate per sistemi del servizio
                    mobile via satellite. Nel rilascio di
                    autorizzazioni per l'operazione di stazioni
                    terrene mobili operanti sotto il controllo di
                    sistemi mobili satellitari, si deve tener conto
                    di quanto previsto dalla decisione CEPT
                    ECC/DEC/(09)02 (Rev.2012), allo scopo di
                    proteggere il servizio di radioastronomia
                    operante nella banda di frequenze
                    1610,6-1613,8 MHz.
     
 135    (5.367)     Nella banda di frequenze 1.610-1.626,5 MHz
                    possono essere assegnate per usi civili
                    frequenze per il servizio mobile aeronautico
                    via satellite (R) che gode dello statuto di
                    servizio primario. Tali utilizzazioni sono
                    soggette all'accordo da ottenersi con le
                    procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni.

 136    (5.365)     L'utilizzazione della banda 1.613,8-1.626,5 MHz
                    da parte del servizio mobile via satellite
                    (spazio-Terra) e' soggetta all'applicazione
                    delle procedure di coordinamento e di notifica
                    stabilite nel n. 9.11A del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.

 137    (5.376)     Nella banda di frequenze 1.646,5-1.656,5 MHz
                    sono anche autorizzate le trasmissioni dirette
                    dalle stazioni di aeromobile del servizio
                    mobile aeronautico (R) verso le stazioni
                    aeronautiche di Terra o tra stazioni di
                    aeromobile nei casi in cui tali trasmissioni
                    servano ad estendere o completare i
                    collegamenti delle stazioni di aeromobile verso
                    le stazioni spaziali.

 138    (5.376A)    Le stazioni terrene mobili funzionanti nella
                    banda di frequenze 1.660-1.660,5 MHz non devono
                    provocare disturbi pregiudizievoli alle
                    stazioni del servizio di radioastronomia.

 139                Frequenze della banda 1.660,5-1.668,4 MHz
                    possono essere utilizzate per ponti radio di
                    collegamento a sussidio della radiodiffusione
                    sonora privata con canalizzazione a passi di
                    200 kHz a partire da 1.660,7 MHz fino a 1.668,1
                    MHz.
                    Al fine di assicurare il livello di protezione
                    richiesto dal servizio di radioastronomia, i
                    collegamenti fissi:
                    -       possono essere autorizzati solo in zone
                    sufficientemente lontane dalle stazioni di
                    radioastronomia con le quali non esista
                    visibilita' diretta, ovvero esistano schermi
                    naturali che garantiscano la necessaria
                    protezione;
                    -       devono impiegare sistemi di antenna
                    molto direttivi e trasmettitori di potenza
                    limitata al minimo necessario ad assicurare il
                    collegamento.
                    In ogni caso, i collegamenti devono operare con
                    statuto secondario su base di non interferenza
                    e senza diritto a protezione e con revoca
                    immediata in caso di interferenze ai servizi
                    primari previsti in tabella.
     
 140    (5.379B)    L'impiego della banda di frequenze 1.670-1.675
                    MHz da parte del servizio mobile via satellite
                    e' soggetto al coordinamento ai sensi dell'art.
                    9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni .

 141                La banda di frequenze 1.795-1.800 MHz  puo'
                    essere impiegata ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio per applicazioni audio senza
                    fili, aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 10).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettere k) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 142                In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2016/2317/UE che modifica la decisione
                    2008/294/CE e la decisione 2013/654/UE, le
                    bande di frequenze 1710-1785 MHz, 1805-1880
                    MHz, 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz possono
                    essere impiegate, su base di non interferenza e
                    senza diritto a protezione, per servizi di
                    comunicazione mobile a bordo di aeromobili
                    (servizi MCA) nella Comunita' europea. Le
                    condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
                    dei servizi MCA sono stabilite dalla
                    raccomandazione della Commissione Europea
                    2008/295/CE.
     
 143                La banda di frequenze 1.880-1.900 MHz e'
                    riservata ad uso collettivo al sistema numerico
                    evoluto di telecomunicazioni senza fili (DECT)
                    in accordo con la direttiva CEE 91/287. Il
                    sistema DECT ha priorita' sulle altre
                    applicazioni che utilizzano questa banda di
                    frequenze e deve godere di protezione.
                    Tale applicazione e' soggetta al regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera a), del Codice delle Comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche ad
                    eccezione di quanto disposto dall'art. 104,
                    comma 1, lettera c), numero 2.1), dello stesso
                    Codice che prevede il regime di "autorizzazione
                    generale".
     
 144    (5.388)     Le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e
                    2.110-2.170 sono designate per sistemi
                    terrestri in grado di fornire servizi di
                    comunicazioni elettroniche, in accordo alla
                    decisione 2012/688/UE. In accordo con la
                    decisione CEPT ECC/DEC/(06)01 le bande di
                    frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz
                    sono destinate all'impiego su base mondiale di
                    reti di comunicazioni fisso/mobile (MFCN) di
                    cui fanno parte i sistemi di telecomunicazioni
                    mobili internazionali IMT.

 145    (5.388A)    Le bande di frequenze 1.900-1.980 MHz,
                    2.010-2.025 MHz e 2.110-2.170 MHz possono
                    essere utilizzate da stazioni installate su
                    piattaforme situate ad alta quota come stazioni
                    di base del sistema IMT, in accordo con la
                    Risoluzione 221 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni. L'impiego di applicazioni
                    IMT con tali piattaforme non deve precludere
                    l'utilizzazione di queste bande da parte delle
                    stazioni dei servizi, ai quali sono attribuite
                    e non puo' stabilire alcuna priorita' nel
                    Regolamento delle radiocomunicazioni.

 145A               In accordo con le decisioni della Commissione
                    Europea 2007/98/CE e della CEPT ECC/DEC/(06)09
                    Le bande di frequenze 1980-2010 MHz e 2170-2200
                    MHz sono designate per sistemi che forniscono
                    servizi di comunicazione elettronica mobile via
                    satellite.
     
 146                Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e
                    2.215-2.290 MHz sono riservate per i
                    collegamenti relativi al servizio pubblico di
                    radiodiffusione, per ponti radio televisivi, da
                    impiegare secondo lo schema di canalizzazione
                    adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R
                    13-01 (Annesso C).
     
 147                Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e
                    2.215-2.290 MHz possono essere utilizzate anche
                    per i collegamenti relativi al servizio di
                    radiodiffusione privata compatibilmente con le
                    esigenze del servizio pubblico di
                    radiodiffusione, da impiegare secondo lo schema
                    di canalizzazione adottato dalla CEPT nella
                    raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C).
     
 148    (5.389A)    L'utilizzazione delle bande di frequenze
                    1.980-2.010 MHz e 2.170-2.200 MHz da parte del
                    servizio mobile via satellite e' soggetta
                    all'applicazione delle procedure di
                    coordinamento e di notifica stabilite nel n.
                    9.11A ed alle disposizioni della Risoluzione
                    716 (Rev. WRC-2000) del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.

 148A               In accordo con la decisione 2016/339/UE la
                    banda di frequenza 2 010-2 025 MHz puo' essere
                    utilizzata per collegamenti video senza fili
                    portatili o mobili e videocamere senza fili per
                    la realizzazione di programmi ed eventi
                    speciali (PMSE)

 149                Nelle bande di frequenze 2.025 - 2.040 MHz e
                    2.200 - 2.215 MHz le utilizzazioni di frequenze
                    da parte dei servizi di esplorazione della
                    Terra via satellite, ricerca spaziale e
                    operazioni spaziali sono soggette, al
                    preventivo coordinamento con il Ministero della
                    difesa
     
 150    (5.392)     Devono essere adottate tutte le misure
                    necessarie per assicurarsi che le trasmissioni
                    spazio-spazio tra due o piu' satelliti non
                    geostazionari nei servizi di ricerca spaziale,
                    operazioni spaziali ed esplorazione della Terra
                    via satellite nelle bande di frequenze
                    2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non impongano
                    vincoli alle trasmissioni Terra-spazio,
                    spazio-Terra e spazio-spazio tra satelliti
                    geostazionari e satelliti non geostazionari di
                    quei servizi ed in quelle bande.
     
 151    (5.391)     L'assegnazione di frequenze alle stazioni del
                    servizio mobile nelle bande 2.025-2.110 MHz e
                    2.200-2.290 MHz non e' consentita per sistemi
                    mobili ad elevata densita', cosi' come definiti
                    nella Raccomandazione ITU-R SA.1154-0 e si deve
                    tenere conto di questa Raccomandazione per la
                    messa in servizio di qualsiasi altro tipo di
                    sistema mobile (WRC-15).

 152                Frequenze delle bande 2.040-2.110 MHz e
                    2.215-2.290 MHz possono essere assegnate per
                    realizzare collegamenti di connessione alla
                    rete pubblica di telecomunicazioni
                    esclusivamente in localita' rurali, ove il
                    collegamento mediante supporti fisici sia di
                    difficile realizzazione. Tali utilizzazioni
                    devono rispettare lo schema di canalizzazione
                    adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R
                    13-01 (Annesso C).

 153                La banda di frequenze 2.290-2.300 MHz puo'
                    essere impiegata per ponti radio di
                    collegamento a sussidio della radiodiffusione
                    sonora privata.
     
 154                La banda di frequenze 2.300-2.440 MHz e'
                    utilizzata per ponti radio ad uso privato
                    analogici e numerici, P-P e P-MP, aventi
                    capacita' fino a 60 canali telefonici o
                    equivalente. I sistemi P-MP possono essere
                    realizzati nei primi 6 canali da 4 MHz.

 155                Le bande di frequenze 2.367,5-2.372,5 MHz,
                    2.440-2.450 MHz e 2.468-2.483,5 MHz sono
                    utilizzate per ponti radio di collegamento a
                    sussidio della radiodiffusione sonora privata
                    con canalizzazione a passi di 200 kHz.

 156                Frequenze nelle bande 2.040-2.110 MHz e
                    2.215-2.450 MHz possono essere impiegate,
                    previo coordinamento con le utilizzazioni dei
                    servizi previsti in tabella, per collegamenti
                    temporanei video in ausilio al servizio di
                    radiodiffusione (SAP/SAB).

 157                In accordo con la decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche la banda di frequenze
                    2.400-2.483,5 MHz puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo da sistemi a corto raggio per la
                    trasmissione dati a larga banda con tecniche a
                    dispersione di spettro (tra cui R-LAN), aventi
                    le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 3).
                    Tali applicazioni, relativamente all'uso
                    privato, rientrano nel regime di "libero uso"
                    ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del
                    decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
                    L'uso pubblico e' regolamentato dal decreto
                    ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal
                    decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla
                    delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
                    comunicazioni n.183/03/CONS.
     
 158                In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2006/771/EC e successive modifiche
                    frequenze della banda 2.400-2.483,5 possono
                    essere impiegate ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio destinati ad impieghi non
                    specifici, aventi le caratteristiche tecniche
                    della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03
                    (Annesso 1).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera o) del Codice delle comunicazioni
                    elettroniche, emanato con decreto legislativo
                    1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche
                    recante il Codice delle comunicazioni
                    elettroniche.
     
 158A               In accordo con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche le bande di frequenze
                    2.400-2.483,5 MHz e 17,1-17,3 GHz,
                    esclusivamente per i sistemi di terra, possono
                    essere impiegate ad uso collettivo da apparati
                    a corto raggio per dispositivi di radio
                    determinazione, aventi le caratteristiche
                    tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC
                    70-03 (Annesso 6).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    lettera d) del decreto legislativo 1° agosto
                    2003 n. 259 e successive modifiche recante il
                    Codice delle comunicazioni elettroniche.
     
 158B               In accordo con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche la banda di frequenze
                    2.446-2.454 MHz puo' essere impiegata ad uso
                    collettivo da apparati a corto raggio, per le
                    apparecchiature di identificazione a
                    radiofrequenza (RFID), aventi le
                    caratteristiche tecniche della suddetta
                    decisione.
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1,
                    del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
     
 159                Frequenze nella banda 2.450-2.500 MHz possono
                    essere impiegate per usi civili, previo
                    coordinamento con le utilizzazioni dei servizi
                    previsti in tabella, per collegamenti
                    temporanei audio/video terrestri e via
                    aeromobile, in ausilio al servizio di
                    radiodiffusione.

 160                Frequenze nella banda 2.450-2.510 MHz possono
                    essere utilizzate dal Ministero della difesa,
                    previo coordinamento con le utilizzazioni dei
                    servizi previsti in tabella, per collegamenti
                    temporanei audio/video terrestri e via
                    aeromobile.

 161    (5.398)     Nella banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz non
                    si applicano nei confronti del servizio di
                    radiodeterminazione via satellite le
                    disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.

 162    (5.402)     L'utilizzazione della banda di frequenze
                    2.483,5-2.500 MHz da parte dei servizi mobile
                    via satellite e di radiodeterminazione via
                    satellite e' soggetta all'applicazione delle
                    procedura di coordinamento stabilite nel n.
                    9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    Nell'utilizzazione di questa banda devono
                    essere messi in atto tutti gli accorgimenti
                    praticabili per evitare interferenze
                    pregiudizievoli al servizio di radioastronomia,
                    in particolare da quelle causate dalle
                    emissioni di seconda armonica che potrebbero
                    cadere nella banda 4.990-5.000 MHz attribuita
                    su base mondiale al servizio di
                    radioastronomia.

 163    (5.384A)    Le bande di frequenze 1.715-1.785 MHz,
                    1.810-1.880 MHz, 2300-2400 MHz e 2.500-2.690
                    MHz, o porzioni di esse, sono identificate per
                    l'impiego da parte dei sistemi IMT di cui fa
                    parte il sistema UMTS, in accordo con la
                    Risoluzione 223 (Rev. WRC-15) del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. Questa
                    identificazione non preclude l'impiego di
                    queste bande da parte di altre applicazioni dei
                    servizi ai quali sono attribuite e non
                    stabilisce priorita'.

 164                In accordo con la decisione della Commissione
                    Europea 2008/477/CE la banda di frequenze
                    2.500-2.690 MHz puo' essere impiegata, su base
                    non esclusiva, per sistemi terrestri in grado
                    di fornire servizi di comunicazioni
                    elettroniche, conformemente ai parametri
                    stabiliti nell'allegato della suddetta
                    decisione.

 165    (5.423)     Nella banda 2.700-2.900 MHz i radar al suolo
                    utilizzati per scopi di meteorologia sono
                    autorizzati ad operare su base di uguaglianza
                    con le stazioni del servizio di
                    radionavigazione aeronautica.

 166    (5.425)     Nella banda 2.900-3.100 l'impiego a bordo di
                    navi del sistema di interrogazione e risposta
                    (SIT) deve essere limitato alla banda
                    2.930-2.950 MHz.

 167    (5.426)     Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz il
                    servizio di radionavigazione aeronautica e'
                    limitato ai radar al suolo.

 168                Nelle bande di frequenze 2.900-3.100 MHz e
                    9.350-9.500 MHz puo' essere autorizzato
                    l'impiego di radar a bordo del naviglio
                    mercantile e da diporto.

 169    (5.427)     Nelle bande 2.900-3.100 MHz e 9.300-9.500 MHz,
                    la risposta dei radar a risposta non deve poter
                    essere confusa con quella dei radar beacons
                    (racons) e non deve provocare disturbi a radar
                    di nave o di aeromobile nel servizio di
                    radionavigazione, tenendo tuttavia conto di
                    quanto previsto al n. 4.9 del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni.

 170    (5.424A)    Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz, le
                    stazioni del servizio di radiolocalizzazione
                    non devono causare disturbi pregiudizievoli ai
                    sistemi radar del servizio di radionavigazione
                    ne' possono richiedere protezione da questi.

 171                La banda di frequenze 3.100-3.266 MHz puo'
                    essere impiegata per usi civili per i radar a
                    bordo delle navi mercantili, ma tale
                    utilizzazione non ha diritto di protezione da
                    parte del servizio di radiolocalizzazione
                    previsto in tabella.

 171A               In accordo con la Raccomandazione ECC REC
                    (11)09 la banda di frequenze 3.100-4.800 MHz
                    puo' essere impiegata per i sistemi UWB LT2 per
                    la localizzazione di posizione. L'utilizzo di
                    questi sistemi e' soggetto alla registrazione
                    del sito di utilizzo, previo coordinamento con
                    il Ministero della difesa e con le altre
                    applicazioni civili con limitazione di densita'
                    di utilizzo su base geografica per evitare che
                    l'effetto cumulativo (rumore) crei disturbi
                    nocivi alle altre applicazioni che operano in
                    accordo al presente piano.

 172                Nell'utilizzare frequenze della banda
                    3.400-3.600 MHz per il servizio di
                    radiolocalizzazione devono essere prese
                    particolari precauzioni per proteggere il
                    servizio fisso via satellite.

 173                Nella banda di frequenze 3.400-3.600 MHz il
                    servizio fisso via satellite e' soggetto a
                    preventivo coordinamento con le utilizzazioni
                    del servizio fisso.

 174                Nelle bande di frequenze 3.500- 3.535 MHz e
                    5.850-5.925 MHz, puo' essere autorizzato
                    l'impiego di ponti radio temporanei per riprese
                    televisive esterne, previo accordo con il
                    Ministero della difesa e il coordinamento con
                    gli altri servizi previsti in tabella.

 175                In accordo con la Decisione 2008/411/CE come
                    modificata dalla 2014/276/UE e con la decisione
                    CEPT ECC/DEC/(11)06 la banda di frequenze
                    3.400-3.600 MHz puo' essere impiegata per
                    sistemi terrestri in grado di fornire servizi
                    di comunicazioni elettroniche, fatti salvi la
                    protezione ed il mantenimento delle altre
                    utilizzazioni esistenti. La banda di frequenze
                    3.400-3.600 MHz e' disponibile per i suddetti
                    sistemi con le modalita' descritte nella nota
                    175A.

 175A               Le bande di frequenze 3.435-3.500 MHz e
                    3.535-3.600 MHz sono destinate a sistemi
                    terrestri in grado di fornire servizi di
                    comunicazioni elettroniche in accordo con la
                    Decisione 2008/411/CE come modificata dalla
                    2014/276/UE

 175B   (5.430A)    La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e'
                    identificata per l'impiego da parte del sistema
                    IMT. Questa identificazione non preclude
                    l'impiego di questa banda da parte di altre
                    applicazioni nei servizi ai quali essa e'
                    attribuita e non stabilisce priorita'. Le
                    procedure di coordinamento delle stazioni del
                    servizio mobile escluso mobile aeronautico
                    devono essere effettuate in accordo alla nota
                    RR 5.430A del Regolamento delle
                    radiocomunicazioni (WRC-15).

 175C               Le bande di frequenze 3.400-3.435 MHz e
                    3.500-3.535 MHz sono ad uso del Ministero della
                    difesa. L'uso di tali bande sara' in ogni caso
                    soggetto al coordinamento con i servizi
                    previsti in tabella e con quelli dei paesi
                    confinanti.
     
 175D               La banda di frequenze 3600-3800 MHz e'
                    designata per sistemi di comunicazione
                    elettronica in larga banda di cui alla
                    Decisione 2008/411/CE, come modificata dalla
                    2014/276/UE, in accordo alla decisione CEPT
                    ECC/DEC/(11)06 e alla Legge di Bilancio del 23
                    Dicembre 2017 n. 205. e, in accordo alla legge
                    stessa, dal 1° Dicembre 2018 e' disponibile per
                    i suddetti sistemi.
                    Nell'utilizzazione di questa banda di frequenze
                    da parte di detti servizi devono essere messi
                    in atto tutti gli accorgimenti praticabili al
                    fine di garantire la protezione del servizio
                    satellitare fisso operante nella stessa banda e
                    nelle bande di frequenze adiacenti.
     
 176                Le bande di frequenza 3815-3875 MHz e 4105-4195
                    MHz sono utilizzate dal Ministero della difesa
                    per il servizio fisso, con salvaguardia delle
                    utilizzazioni della Rai e degli ulteriori
                    operatori in essere, concordate con il
                    Ministero della difesa.

 177                Nella banda 3.800-4.200 MHz le frequenze per il
                    servizio fisso sono utilizzate rispettando lo
                    schema di canalizzazione adottato dalla CEPT
                    nella raccomandazione ERC/REC 12-08 ( Annesso B
                    - Parte 1)

 178    (5.438)     L'utilizzazione della banda 4.200-4.400 MHz da
                    parte del servizio di radionavigazione
                    aeronautica e' riservata esclusivamente ai
                    radioaltimetri installati a bordo di aerei ed
                    agli associati apparati a terra. Tuttavia nei
                    servizi di esplorazione della Terra via
                    satellite e di ricerca spaziale possono essere
                    autorizzati dei sensori passivi su base
                    secondaria.

 179    (5.440)     Il servizio di frequenze campione e segnali
                    orari via satellite puo' impiegare, ove cio'
                    sia compatibile con le utilizzazioni previste
                    in tabella, la frequenza 4.202 MHz per
                    emissioni nel senso spazio-Terra e la frequenza
                    6.427 MHz per emissioni nel senso Terra-spazio.
                    La massima larghezza di banda di tali emissioni
                    non puo' superare ±2 MHz e la loro
                    utilizzazione e' soggetta all'accordo da
                    ottenersi con le procedure previste nel n. 9.21
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni.

 180    (5.441)     L'impiego delle bande 4.500-4.800 MHz (s-T) e
                    6.725-7.025 MHz (T-s) da parte del servizio
                    fisso via satellite deve essere in accordo con
                    le disposizioni dell'Appendice 30B del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego
                    delle bande 10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45
                    GHz (s-T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del
                    servizio fisso via satellite mediante satelliti
                    geostazionari deve essere in accordo con le
                    disposizioni dell'Appendice 30B del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. L'impiego delle bande
                    10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHz (s-T) e
                    12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del servizio
                    fisso via satellite mediante satelliti non
                    geostazionari e' soggetto all'applicazione
                    delle disposizioni del n. 9.12 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni per il coordinamento
                    con altri sistemi via satellite non
                    geostazionari del servizio fisso via satellite.
                    I sistemi via satellite non geostazionari del
                    servizio fisso via satellite non possono
                    pretendere protezione da sistemi via satellite
                    geostazionari del servizio fisso via satellite,
                    che operano in accordo con le disposizioni del
                    Regolamento delle radiocomunicazioni,
                    indipendentemente dalla data di ricezione da
                    parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni
                    dell'UIT delle informazioni complete per il
                    coordinamento o per la notifica per le reti di
                    tipo geostazionario. Ai suddetti sistemi non
                    geostazionari del servizio fisso via satellite
                    non si applicano le disposizioni del n. 5.43A
                    del Regolamento delle radiocomunicazioni e tali
                    sistemi devono essere eserciti in modo tale che
                    possa essere rapidamente eliminata ogni
                    inaccettabile interferenza che possa
                    verificarsi nel corso del loro funzionamento.
                    L'utilizzazione di frequenze della banda
                    4.500-4.800 MHz per il servizio fisso via
                    satellite e' soggetta al preventivo
                    coordinamento con il Ministero della difesa.

 180A               In accordo con la Decisione 2006/771/CE e
                    successive modifiche le bande di frequenze
                    4.500 - 7.000 MHz, 8.500 - 10.600 MHz, 24,05 -
                    27,0 GHz , 57,0 - 64,0 GHz , 75,0 - 85,0 GHz
                    possono essere impiegate ad uso collettivo da
                    apparati a corto raggio per dispositivi di
                    radio determinazione come radar per il
                    rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR),
                    aventi le caratteristiche tecniche della
                    raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6).
                    Tali applicazioni rientrano nel regime di
                    "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1
                    del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e
                    successive modifiche recante il Codice delle
                    comunicazioni elettroniche.
     
 180B   (5.443AA)   Nelle bande di frequenze 5.000-5.030 MHz e
                    5091-5.150 MHz il servizio mobile aeronautico
                    (R) e' subordinato all'accordo ottenuto le
                    procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento
                    delle radiocomunicazioni. L'uso di queste bande
                    da parte del servizio mobile aeronautico (R) e'
                    limitato ai sistemi operanti in accordo con gli
                    standard aeronautici riconosciuti a livello
                    internazionale.

 181    (5.444)     La banda di frequenze 5.030-5.150 MHz e'
                    designata per l'esercizio del sistema
                    internazionale normalizzato per l'avvicinamento
                    e l'atterraggio di precisione. Nella banda
                    5.030-5.091 MHz le esigenze di questo sistema
                    sono prioritarie rispetto alle altre
                    utilizzazioni in questa banda. L'impiego della
                    banda di frequenze 5.091-5.150 MHz e'
                    disciplinato dalla nota 182 e dalla Risoluzione
                    114 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    (Rev.WRC-15)

 181A   (5.443B)    Al fine di non provocare disturbi
                    pregiudizievoli al sistema di ausilio
                    all'atterraggio a microonde, che opera al di
                    sopra di 5.030 MHz, la densita' di flusso di
                    potenza aggregata prodotta sulla superficie
                    terrestre nella banda di frequenze 5.030-5.150
                    MHz da tutte le stazioni spaziali di qualsiasi
                    sistema del servizio di radionavigazione via
                    satellite (s-T), operante nella banda di
                    frequenze 5.010-5.030 MHz non deve essere
                    superiore a -124,5 dB(W/m²) in una banda di
                    150 kHz.Al fine di non provocare disturbi
                    pregiudizievoli al servizio di radioastronomia
                    nella banda 4.990-5.000 MHz, i sistemi del
                    servizio di radionavigazione via satellite,
                    operanti nella banda di frequenze
                    5.010-5.030 MHz devono soddisfare i limiti,
                    nella banda 4.990-5.000 MHz, definiti dalla
                    Risoluzione 741 del Regolamento delle
                    Radiocomunicazioni. (WRC-15)

 181B   (5.443C)    L'impiego della banda di frequenze 5030-5091
                    MHz da parte del servizio mobile aeronautico
                    (R) e' limitato ai sistemi operanti in accordo
                    con gli standard aeronautici riconosciuti a
                    livello internazionale. Le emissioni
                    indesiderate da parte del servizio mobile
                    aeronautico (R) nella banda di frequenze
                    5030-5091 MHz devono essere limitate per
                    proteggere la discesa del servizio di
                    radionavigazione via satellite nella banda
                    adiacente 5010-5030 MHz. Fino a quando non
                    sara' stabilito un appropriato valore in una
                    raccomandazione ITU-R, nella banda di frequenze
                    5010-5030 MHz, dovra' essere applicato il
                    limite di densita' di e.i.r.p. di -75 dBW/MHz,
                    alle emissioni indesiderate prodotte da
                    qualsiasi stazione del servizio mobile
                    aeronautico (R).

 181C   (5.443D)    Nella banda di frequenze 5030 - 5091 MHz il
                    servizio mobile aeronautico via satellite (R)
                    e' soggetto al coordinamento previsto dal 9.11
                    A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
                    L'uso di questa banda di frequenze da parte del
                    servizio mobile aeronautico (R) e' limitato ai
                    sistemi operanti in accordo con gli standard
                    aeronautici riconosciuti a livello
                    internazionale.

 181D   (5.444B)    L'uso della banda di frequenze 5091-5150 MHz da
                    parte del servizio mobile aeronautico (R) e'
                    limitato a:
                    -       ai sistemi operanti nel servizio mobile
                    aeronautico (R) e in accordo con gli standard
                    aeronautici riconosciuti a livello
                    internazionale, limitatamente alle applicazioni
                    di superficie negli aereoporti. Tale uso deve
                    essere in accordo con la Risoluzione 748
                    (WRC-15);
                    -       alle trasmissioni di telemetria
                    aeronautica originate dalle stazioni di
                    aeromobile in accordo con la Risoluzione 418
                    (WRC-15)