art. 45
                               Art. 45 
 
                  Disposizioni finali e finanziarie 
 
  1. A decorrere dal 1° ottobre  2017,  la  tabella  1,  allegata  al
decreto legislativo 30 maggio  2003,  n.  193,  e'  sostituita  dalla
tabella D allegata al presente decreto e i  relativi  parametri  sono
comunque attribuiti a decorrere dalla medesima  data.  Il  contributo
straordinario di cui  all'articolo  1,  comma  972,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente  del
consiglio dei ministri  del  27  febbraio  2017,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30  settembre  2017
e, al personale  in  servizio  alla  medesima  data,  e'  corrisposto
l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal  1°
ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari  del  compenso
per lavoro straordinario: 
    a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni
di anzianita'  di  qualifica  o  grado:  euro  11,59  feriale,  13,10
notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; 
    b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con  4
anni di anzianita' di qualifica o grado: euro  12,59  feriale,  14,23
notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; 
      c)  sostituto  commissario  coordinatore  e   denominazioni   e
qualifiche corrispondenti:  euro  14,83  feriale,  16,76  notturno  o
festivo, 19,35 notturno festivo. 
  A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice
questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con  anzianita'
di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il  parametro  stipendiale
154. Per il personale che, alla  data  del  1°  gennaio  2018,  abbia
maturato una anzianita'  di  tredici  anni  dal  conseguimento  della
nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la  qualifica
di commissario  capo,  vice  questore  aggiunto  e  vice  questore  e
qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello
retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con
piu' di diciotto anni dal conseguimento della  nomina  al  ruolo  dei
commissari o ad  ufficiale,  il  compenso  per  lavoro  straordinario
continua ad essere corrisposto nelle seguenti  misure  orarie  lorde:
euro 24,20 feriale diurno; euro  27,35  feriale  notturno  o  festivo
diurno; euro 31,56 festivo notturno. 
  2. Nel limite complessivo di spesa di  53,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4
milioni di euro per l'anno 2022,  34,4  per  l'anno  2023,  29,5  per
l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di  euro  a  decorrere
dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,
in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato
e di impiego, titolare di reddito complessivo  di  lavoro  dipendente
non  superiore,  in  ciascun  anno  precedente,  a  28.000  euro,  e'
riconosciuta sul trattamento economico  accessorio,  comprensivo,  ai
sensi  del  presente  comma,  delle  indennita'  di  natura  fissa  e
continuativa, una riduzione dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche e delle addizionali regionali e  comunali.  La  misura  della
riduzione e le modalita' applicative della  stessa  sono  individuate
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione  di  cui
al  presente  comma  e'  cumulabile  con   la   detrazione   prevista
dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Al personale in servizio al 31 dicembre  2016  che,  secondo  la
legislazione vigente  alla  medesima  data,  consegue,  entro  il  1°
gennaio 2017, la qualifica di assistente capo,  sovrintendente  capo,
ispettore    superiore    sostituto     ufficiale     di     pubblica
sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi  corrispondenti,
e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla  diversa
anzianita' nella qualifica e grado, un assegno lordo  una  tantum  di
cui alla tabella F, allegata al presente decreto. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con  qualifica
a  partire  da  vice  questore  aggiunto   e   qualifiche   e   gradi
corrispondenti il  trattamento  economico  e'  rideterminato  secondo
quanto  previsto  dagli  articoli  1810-bis  e   1811   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  Il  nuovo  trattamento  economico
assorbe  l'assegno  di  valorizzazione   dirigenziale   previsto   in
attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli  articoli  43,  commi
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 19, comma  4,  della
legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennita' perequativa  e  quella  di
posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad  essere
corrisposte dalla data  di  conseguimento  della  qualifica  o  grado
previsti dalla normativa vigente,  indipendentemente  dalla  data  di
effettiva assunzione dell'incarico connesso alla  qualifica  o  grado
superiori. Al personale di cui al  presente  comma  si  applicano  le
disposizioni di cui  agli  articoli  1810-bis,  1810-ter,  1811,  con
riferimento agli  anni  indicati  per  gli  ufficiali  dell'Esercito,
1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1820-bis,  1822,  1824,
1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66. 
  5. Al personale delle Forze  di  polizia  che,  per  effetto  delle
disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso  e
continuativo inferiore a quello in godimento  prima  dell'entrata  in
vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale  pari
alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci
fisse  e  continuative.  Analogo  emolumento,  riassorbibile  con   i
successivi  incrementi  retributivi  conseguenti  a  progressione  di
carriera  o  per  effetto  di  disposizioni  normative  a   carattere
generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio  a
qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di  transito  ai
ruoli civili che comporta il pagamento  di  un  trattamento  fisso  e
continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. 
  6. Ai fini  del  comma  5  si  intende  per  "trattamento  fisso  e
continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli  di  appartenenza,
dalla somma delle seguenti voci:  stipendio,  indennita'  integrativa
speciale,  indennita'  mensile  pensionabile,  assegno  funzionale  e
indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo
in godimento" si intende quello composto,  a  seconda  dei  ruoli  di
appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio,  indennita'
integrativa  speciale,  indennita'  mensile   pensionabile,   assegno
funzionale,  assegno  di  valorizzazione  dirigenziale  e  indennita'
perequativa. 
  7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1°  gennaio
2018, che,  alla  medesima  data,  non  hanno  maturato  13  anni  di
anzianita' nel ruolo e' attribuito, dal  compimento  del  tredicesimo
anno e  fino  al  conseguimento  della  qualifica  di  vice  questore
aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di
riordino pari a  euro  650,00  mensili  lordi,  ove  piu'  favorevole
rispetto all'assegno funzionale  mensile  spettante  ai  sensi  degli
articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51. Quest'ultimo assegno e' cumulabile con l'assegno di  cui
al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli
ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno. 
  8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1°  gennaio
2018, e' attribuito, dal compimento di  15  anni  di  anzianita'  nel
ruolo e fino  al  conseguimento  della  qualifica  di  vice  questore
aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di
riordino pari a  euro  180,00  mensili  lordi,  ove  piu'  favorevole
rispetto all'assegno funzionale  mensile  spettante  ai  sensi  degli
articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51. 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di  capitano  e
ai funzionari delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  che
rivestono la qualifica di commissario capo e' attribuito  un  assegno
funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di
anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore  o
di vice questore aggiunto. 
  10. Gli assegni di cui ai commi  5,  7  e  8  hanno  effetto  sulla
tredicesima mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,  sull'assegno
alimentare, sull'equo indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali  ed
assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli
assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili. 
  11. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  in  analogia  con  quanto
previsto dall'articolo 1826-bis  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere
operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o
il raggiungimento di qualificati obiettivi, e' istituito un  apposito
fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e  di  vice
questore e qualifiche e gradi corrispondenti.  Con  distinti  decreti
annuali  dei  Ministri  interessati,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei  compensi,
i criteri per l'attribuzione e le modalita' applicative. Il fondo  di
cui al presente comma e' alimentato con le seguenti somme: 
    a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; 
    b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; 
    c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; 
    d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro. 
  12. In fase di prima applicazione, il  personale  a  partire  dalla
qualifica  di  vice  questore   aggiunto   e   qualifiche   e   gradi
corrispondenti e' reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018,  nelle
rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni
di  servizio  effettivo  prestato,  aumentato  degli  altri   periodi
giuridicamente  computabili  ai  fini  stipendiali  ai  sensi   della
normativa vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo  858  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  dei  periodi   di
aspettativa per motivi di studio nei casi  previsti  dalla  normativa
vigente. 
  13. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  i  valori  dell'indennita'
mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica  di
sostituto  commissario  e  qualifiche  e  gradi  corrispondenti  sono
determinati nella misura lorda mensile di euro  798,40.  Allo  stesso
personale, con la medesima decorrenza e fino al  30  settembre  2017,
continua ad applicarsi  il  parametro  stipendiale  previsto  per  la
denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche
corrispondenti,  di  cui  alla  tabella  1,   allegata   al   decreto
legislativo 30 maggio 2003, n.  193,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  A
decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile  pensionabile  di
cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle  seguenti
misure mensili  lorde,  per  tredici  mensilita',  al  personale  che
riveste i seguenti gradi e qualifiche: 
    a) Generale di Corpo d'armata: € 1.322,05; 
    b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: € 1.267,52; 
    c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: € 1.164,95; 
    d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di servizio nel
ruolo: € 1.164,95; 
    e) Colonnello/Primo Dirigente: € 1.002,19; 
    f)  Tenente  Colonnello/Vice  Questore  con  ventitre'  anni   di
servizio nel ruolo: € 1.164,95; 
    g) Tenente Colonnello/Vice Questore: € 1.002,19; 
    h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni di servizio
nel ruolo: € 1.164,95; 
    i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni  di  servizio
nel ruolo: € 1.002,19; 
    j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: € 830,60.». 
  14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle  qualifiche
e dei gradi del personale delle Forze di  polizia,  in  relazione  ai
ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, e' riportata nella tabella
G allegata al presente decreto. 
  15. Le detrazioni di anzianita', operate a qualsiasi  titolo  sulle
qualifiche o sui gradi del personale delle Forze  di  polizia,  hanno
effetto  anche  sulla  decorrenza   delle   denominazioni   o   delle
qualifiche. 
  16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere  dal  1
gennaio 2017 al  personale  di  cui  al  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.
151, sono computabili nell'anzianita' giuridica valida ai fini  della
progressione in carriera. 
  17. La tabella di corrispondenza H, allegata al  presente  decreto,
si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze
di  polizia  che  transita  in  altre  Amministrazioni  pubbliche   a
qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente. 
  18. Le rideterminazioni  giuridiche  di  anzianita'  effettuate  ai
sensi del presente  decreto  non  danno  luogo  a  corresponsione  di
arretrati in data anteriore  rispetto  a  quelle  indicate  per  ogni
specifica disposizione dal decreto medesimo. 
  19. Le disposizioni  del  presente  decreto  non  possono  produrre
effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso  e  continuativo
del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 
  20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da  adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per  il
personale delle Forze di polizia a  ordinamento  civile,  nonche'  di
qualifica per il personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 
  21. A decorrere dal  1°  gennaio  2015,  al  personale  di  cui  al
presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima  della  cessazione
dal servizio ha prestato servizio senza  demerito  e'  attribuita  la
promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a  decorrere  dal
giorno  successivo  alla  predetta   cessazione   dal   servizio   al
raggiungimento del limite di  eta',  al  collocamento  a  domanda  in
ausiliaria o riserva nei casi previsti  dalla  legislazione  vigente,
per infermita' o per decesso dipendenti da causa di servizio,  ovvero
in caso di rinuncia al transito per infermita'  nell'impiego  civile,
sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di  servizio.  La
promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione
dell'articolo 1084 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
nonche' per il personale che riveste il grado apicale  del  ruolo  di
appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1,
e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il
personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  possono
produrre  in  nessun  caso   effetti   sul   trattamento   economico,
previdenziale e pensionistico del personale medesimo. 
  22. Con decreto emanato annualmente dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni
dal servizio del personale di cui al presente decreto  transitato  in
soprannumero  nelle  altre  amministrazioni  statali  a  seguito   di
inidoneita' al servizio, ai fini  del  conseguente  incremento  delle
facolta' assunzionali delle rispettive Forze di  polizia  previste  a
legislazione vigente. 
  23. All'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti  o  di
istruttori»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  alle   bande
musicali». 
  24. I concorsi gia' banditi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per il reclutamento di  personale  nei  ruoli  delle
amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo  le
procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto e  i  vincitori  conseguono  la  nomina  secondo  le
disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono
in ruolo i vincitori dei concorsi previsti  dal  presente  decreto  e
sono iscritti in ruolo con decorrenza  giuridica  almeno  dal  giorno
precedente. 
  25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto,  restano  salvi
gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al
medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data  anteriore  a
quella di entrata in vigore dello  stesso  decreto.  Le  disposizioni
sugli  avanzamenti  o  promozioni  previste  dal  presente   decreto,
ancorche' aventi  effetti  con  decorrenza  anteriore  alla  data  di
entrata in  vigore  dello  stesso,  si  applicano  esclusivamente  al
personale in servizio alla stessa  data,  salvo  quanto  diversamente
previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017  compreso,  al
personale  richiamato  in  servizio,  con  o  senza   assegni,   sono
attribuite  le  promozioni,  ai  soli  fini  giuridici,  secondo   le
modalita' disciplinate dal presente decreto. 
  26. Al personale della Polizia di Stato  e  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1084
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del  Corpo
di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 881 del medesimo codice. 
  27.  Sino  al  31  dicembre  2031,  agli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della  guardia  di  finanza  non  si  applica
l'articolo 1099 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e,
anche in caso di disponibilita' di vacanze  nei  contingenti  massimi
dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni
annuali  ai  tenenti  colonnelli  collocati  nella  posizione  di  «a
disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i  limiti
di cui all'articolo 2250-ter del medesimo  decreto,  ovvero  pari  al
dieci per cento a decorrere dal 2022. 
  28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre
incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per  i
quali  e'  prevista  dalla  legge  o  da  altra  fonte  normativa  la
ricostruzione della carriera  all'atto  del  rientro  nella  medesima
forza di polizia, salvo sussistano  motivi  ostativi  previsti  dalla
legislazione vigente, e' conferita la promozione: 
    a)  fino  al  grado  di  vice  questore  e  qualifiche  e   gradi
corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei  funzionari  e
ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza; 
    b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente  superiore  e
gradi  corrispondenti  qualora,  oltre  al  possesso  dei   requisiti
previsti  dalle  specifiche  disposizioni  normative,   il   medesimo
personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda
fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale  ovvero  di
quello apicale o superiore o equiparate, con la  medesima  decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei  ruoli  di
provenienza. 
  Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e'  collocato  nella
posizione immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior  posizionamento
tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica  o  grado  di
provenienza. Ogni altra disposizione relativa  alla  progressione  di
carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche  e
gradi corrispondenti in costanza di servizio presso  altre  pubbliche
amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai  funzionari  delle
forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia,  il  periodo  di
servizio prestato  con  l'incarico  di  dirigente  generale  e  gradi
corrispondenti presso  altre  pubbliche  amministrazioni  costituisce
elemento  di  valutazione  ai  fini  dell'ulteriore  progressione  in
carriera. 
  29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale  del
personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza
e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo  21
della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano  le  disposizioni
di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto  sono  apportate,  avuto
riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della  medesima  legge
n. 124 del 2007, modifiche al regolamento  ivi  previsto  secondo  le
procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge. 
  30. In fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto  e  in
relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio
2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e
qualifiche  e  gradi  corrispondenti  sono   applicate,   in   quanto
compatibili  in  relazione  all'ordinamento  di  ciascuna  Forza   di
polizia, le seguenti disposizioni: 
    a) articoli 10, 12, 13, 49 e,  nella  misura  stabilita  per  gli
omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; 
    b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica  5
novembre 2004, n. 301; 
    c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  24,  25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; 
    d) articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32,  33,  34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. 
  31. A decorrere  dal  2018,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua
un  monitoraggio  delle  spese  di  personale  delle  amministrazioni
interessate  dal  presente  riordino  delle  carriere.  Qualora   dal
predetto monitoraggio risulti uno  scostamento  dell'andamento  degli
oneri rispetto agli oneri previsti dal presente  provvedimento,  alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio si provvede, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  mediante  riduzione
degli stanziamenti iscritti negli stati  di  previsione  della  spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21,  comma  5,  lettera  a),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle
facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.