Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita' Aliquote di rendimento per le pensioni 1. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non gia' previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data e' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data: a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili; b) per la determinazione dell'anzianita' contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Inapplicabilita' di norme sulla trasformazione di quote di pensione in forma di capitale. Eccezioni 2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1 gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonche' di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di eta' e di anzianita' contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianita' contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di eta' e di anzianita' contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianita' contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto. Trattamenti pensionistici integrativi. Delega per il personale delle esattorie 3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche ratealmente, in conformita' all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di eta' ivi previsti, nonche' in conformita' all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facolta' per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva e di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonche' dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facolta' di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Esclusione di speciali adeguamenti alle retribuzioni. Cumulo 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1 gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Applicazione generale 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi. Requisiti anagrafici e di anzianita' per l'accesso ai trattamenti pensionistici 6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' ovvero di sola anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianita' contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Societa' Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalita' di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianita' contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari. Ambito di applicazione della previgente normativa 7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa; c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianita' al termine della fruizione della mobilita', del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime. Gradualita' dei pensionamenti 8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' dal 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianita' sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonche' per quelli che abbiano raggiunto una anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1 aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1 luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento e' consentito a decorrere dal 1 aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Personale scolastico 9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. Mansioni equivalenti per gravosita' a quelle degli operai 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosita', a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. Mansioni usuranti 11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Modifiche alle norme sui requisiti pensionistici 12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: "dei requisiti di cui alla allegata tabella A" sono sostituite dalle seguenti: "di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni"; b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, e' sostituita dalla seguente: "Tabella B (Art. 6, comma 2) Anno Eta' anagrafica - - dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999 50 dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000 51 dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2002 52 dal 1 luglio 2002 53"; c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: "ogni 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi"; d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, e' sostituita dalla seguente: "Tabella C (Art. 4, comma 2) Decorrenza della pensione Uomini Donne - - - dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999 61 56 dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000 62 57 dal 1 gennaio 2001 63 58"; e) all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, le parole: "ogni 30 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi". Perequazioni delle pensioni 13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S. dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: a) e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo I.N.P.S.; b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo. Cumulabilita' con redditi da lavoro autonomo 14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole. Aliquote per lavoratori autonomi 15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'I.N.P.S. sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni dell'I.N.P.S. e con piu' di 65 anni di eta' il contributo previdenziale puo' essere a richiesta applicato nella misura della meta' e per i lavoratori per i quali la pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione e' corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attivita' artisticotradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica. Contributo per i non iscritti a forme obbligatorie 16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Aliquote per pensioni sostitutive gestite dall'INPS 17. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'I.N.P.S. e' allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente. Contributo all'INAIL degli agricoltori autonomi 18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL e' elevato di lire 200.000 su base annua. Modifiche a norme sull'INAIL 19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e' inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio". Enti previdenziali privatizzati 20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianita', da applicarsi in conformita' a quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualita' di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Termine per le domande di pensionamento 21. Le domande per il pensionamento di anzianita' dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda. Sanzioni per omesso o ritardato pagamento di contributi 22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1 gennaio 1997 le parole da: "; qualora" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non e' dovuta sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa". Termini di delega per testo unico 23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1999". Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo, le parole da: "le modalita'" fino a: "di valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco" sono inserite le seguenti: "il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalita' organizzative e di funzionamento"; b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le seguenti: "nonche' l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo". Condono previdenziale 25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facolta' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione". Cessione degli immobili di enti previdenziali 26. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonche' per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 puo' avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di societa' specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 e' abrogato. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' sostituita dalla seguente: "d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Pensionamenti dell'INPGI 27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: " b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno 1998;". Benefici contributivi per giornalisti 28. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI e' autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria". Prepensionamenti 29. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981. Esonero da versamento 30. L'INPGI e' esonerato dal versamento del contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sviluppo dei fondi pensione 31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui ai decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attivita' di promozione e formazione nonche' attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unita' previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale s.p.a. entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita societa' di capitali. Regimi aziendali integrativi 32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni: a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo e' determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianita' gia' maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo e' detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante e' rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo e' escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990. Accordi sindacali per futuri regimi difformi 33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione. Concorso dello Stato agli oneri per pensioni di invalidita' 34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestioneesercenti attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi. Eta' per le pensioni di vecchiaia 35. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31". Indennita' integrativa speciale 36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' aggiunto il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano, se piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianita' di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni". Proroga del regime transitorio per l'orario di lavoro 37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Commissione di vigilanza sui fondi pensione 38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' sostituito dal seguente: " 5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi' effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione puo' disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unita' e nei limiti della pianta organica". Spese di funzionamento 39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita' di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo. Forme pensionistiche complementari 40. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attivita' di vigilanza di stabilita' sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione". Autorizzazioni per i fondi pensione 41. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione puo' determinare, con proprio regolamento, le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione". Fino all'adozione da parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalita' di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da "l'autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti". Pubblicita' dei provvedimenti della Commissione 42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione". Compiti della Commissione 43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: "decreto" sono aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati". Fondo per le politiche sociali 44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000. Finalita' del Fondo 45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalita' del Fondo di cui al comma 44 sono le seguenti: a) la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap , il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri; b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali; c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo; d) la sperimentazione di misure di contrasto delle poverta'; e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore. Finanziamento del Fondo 46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio. Reddito minimo di inserimento 47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Delega sul reddito minimo 48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare: a) la durata della sperimentazione, che non puo' comunque superare il periodo di due anni; b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di poverta' e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro; c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza; d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione; e) le modalita' di individuazione delle aree territoriali nelle quali e' realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Statocitta' e autonomie locali; f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale; g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attivita' autonoma, anche in associazione con altri; h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare; i) la titolarita' ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalita' di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento; l) i criteri e le modalita' di valutazione dell'efficacia della sperimentazione; m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione. Utilizzo di somme 49. Le somme stanziate per le finalita' di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea. Delega per il riordino dei ticket sanitari e delle esenzioni 50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali uno o piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali; b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa; c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le prestazioni di cui alla lettera f); d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita' della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta' dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie; e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza; f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione; l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i). Delega per definire criteri di valutazione e controlli delle condizioni economiche per l'accesso a prestazioni agevolate 51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998. di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676; b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza; c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale e' subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli; d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate; e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni; f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. Provvedimenti di attuazione 52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto. Decreti correttivi 53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive. Conferma della sospensione di pensioni anticipate di anzianita' 54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianita' contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, e' intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facolta' possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianita' al 1 gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1 gennaio 1998 e che risultino privi di attivita' lavorativa, e' consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', la possibilita' di revocare il preavviso stesso. Decreto interministeriale sui termini di accesso alle pensioni di anzianita' (domande anteriori al 3 nov. '97) 55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianita' diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volonta' da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore eta' anagrafica ed anzianita' contributiva, nonche' di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facolta' di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Indennita' di fine servizio per i pubblici dipendenti 56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilita' di richiedere la trasformazione dell'indennita' di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennita' di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verra' destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualita' da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Autonomia statutaria 57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione. Indennizzi per cessata attivita' commerciale 58. A decorrere dal 1 gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilita' garantite dal relativo gettito contributivo. Proroga di trattamento CIGS 59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.
Note all'art. 59: - L'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12 (Aliquote di rendimento). - 1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata: Quote di retribuzione eccedenti Quote di pensione c il limite (espresse in percentuale denti per ogni anno del limite stesso) nita' contributiva co - - Sino al 33 per cento 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento 1,10 Oltre il 90 per cento 0,90 2. Le perentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.". - Il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 503/1992, abrogato dalla presente legge, cosi' recitava: "3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' elevate, e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.". - L'art. 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) e' il seguente: "Art. 3 ( Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche ). - 1. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 2. E' abrogato il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionstico relativo alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 e' calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianita' contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile. 4. L'importo del trattamento pensionistico complessivo non puo' comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 5. I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 6. L'anzianita' contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione e' fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianita' contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. 8. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attivita' lavorativa l'importo del trattamento pensionistico e' incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 9. Ai lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, nonche' l'art. 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914. 10. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 4, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 11. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 12. I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335. 13. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 4, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.". - Il comma 9 dell'art. 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione), cosi' recita: "9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni gia' accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956. n. 1450 e all'art. 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.". - Il terzo comma dell'art. 24 e gli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ora abrogati dalla presente legge, erano del seguente tenore: "Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastsico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, sia nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127; b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto; c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b)". "Art. 45 ( Personale della carriera diplomatica ). - Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo. Ai fini della misura della pensione, il servizio utile e' aumentato di cinque anni. Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni. il servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma e' aumentato di un terzo non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile. L'indennita' per una volta tanto spettante al personale di cui al presente articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, e' pari allo stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta". "Art. 46 ( Personale dell'Amministrazione dell'interno ). - Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in qualita' di prefetto. Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione. Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; e' escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale. Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto alla pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purche' abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 e' stabilito, per il personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di eta', il servizio utile e' aumentato di cinque anni. Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 10". - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. - L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), cosi' recita: "Art. 75 ( Opzione per la posizione assicurativa in atto ). - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali. La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo' essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833. In favore del personale di cui ai precedenti commi e' costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni. Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833 previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma. Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi e' assicurato, pe le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di orgnanico. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integraiva l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 1, legge 31 luglio 1975, n. 364". - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 321) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993. - Si trascrive l'art. 3 con le allegate tabelle A, B, C, D ed E richiamate nel comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691): "Art. 3 ( Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ). - 1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianita' e' regolato secondo i seguenti principi: a) i lavoratori, con anzianita' di servizio, uile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica: 1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita'; 2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianita'. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita'; b) i lavori aventi un'anzianita' di servizio inferiore a quella prevista della lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione: 1) se in possesso di un'eta' anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianita' di servizio di cui alla tabella E con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita' di cui all'allegata tabella B; 2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianita' mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita'. 2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria. 3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato e' consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria. Tabella A (v. articolo 3, comma 1, lettera a) Anno Eta' anagrafica - - 1996 50 1997 50 1998 51 1999 51 2000 52 2001 52 2002 53 2003 53 2004 54 2005 54 2006 55 2007 55 2008 56 2009 56 2010 in poi 57 Tabella B (v. articolo 3, comma 1, lettera a) e b) Anni mancanti Penalizzazione - - 15 35% 14 32% 13 29% 12 26% 11 23% 10 20% 9 17% 8 15% 7 13% 6 11% 5 9% 4 7% 3 5% 2 3% 1 1% 0 _______ Tabella C (v. articolo 3, comma 1, lettera a) Anzianita' di servizio Anzianita' alla data del 31 dicembre 1995 minima ne - - da 20 a 25 31 a da 26 a 29 30 a piu' di 30 - ________ Tabella D (v. articolo 3, comma 1, lettera b) Anno Eta' anagrafica - - 1996 52 1997 52 1998 52 1999 53 2000 53 2001 53 2002 54 2003 54 2004 55 2005 55 2006 56 2007 56 2008 in poi 57 Tabella E (v. articolo 3, comma 1, lettera b) Anzianita' di servizio alla Anzianita' d data del 31 dicembre 1995 minima nec - - fino a 5 34 a da 6 a 10 33 a da 11 a 15 32 a da 16 a 19 31 a - Il testo del comma 12, con allegata tabella C, dell'art. 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e' il seguente: "12. Per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti previsti, dall'art. 11, comma 1, delle legge 31 ottobre 1998, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto all'allegato tabella C. Tabella C (v. art. 3, comma 12) MODIFICA DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 11 COMMA 1, DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1988, N. 480 =========================================================== Quota di pensione Quota di pensione Quota spettante in relazione spettante in re- ne spe ai periodi di iscri- lazione ai perio- relazi Anno zione fino alla entrata di di iscrizione riodi in vigore della legge successivi alla zione n. 480/1988 entrata in vigore vi all della legge n. del pr 480/1988 e fino creto all'entrata in vigore del presente decreto ___________________________________________________________ 1997 50% 25% 1998 40% 20% 1999 30% 15% - L'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi), cosi' recita: "Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990). - 1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1, comunicato all'Istituto stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianita' predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni. 2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferinenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'eserizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime anteriormente al l gennaio 1991. 3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva di cui al comma l. 4. A decorrere dal l gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, gia' affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, e' dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalita' previste per la generalita' dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative e' a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalita' per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico. 5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'eta', all'anzianita' assicurativa e all'anzianita' contributiva. 6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma l e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento piu' favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale, obbligatoria. 7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a carico della gestione stessa e' trasferita alla contabilita' ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria". - L'art. 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 124/1993, e' il seguente: "6. Le fonti costitutive possono prevedere: a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato". - Il testo del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 (per il titolo si veda in nota al comma 2) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996. - Il testo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (per il titolo si veda in nota al comma 2) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993. - Il testo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (per il titolo si veda in nota al comma 2) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1990. - Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nota precedente. - Per il testo dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubbica 20 dicembre 1979, n. 761, si veda in nota precedente. - Il comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio delle potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita' modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del cotributo; d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa; e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali; f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi". - L'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), e' il seguente: "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausule che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1; 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. 4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16 comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice vicile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'rt. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione all'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti, del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro". - L'art. 6, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 314 del 1997, e' il seguente: " 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) (Omissis); b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso". - L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), cosi' recita: "Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento; 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodomassimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta cento. 3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. 4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4. 5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi l e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6. 6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi l e 2 e' dell'ottanta per cento. 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data dei 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni ). 8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integaazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. 10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22, legge l l marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88. 13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei gioritalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3. 14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni. 15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni". - Il comma 3-bis dell'art. 1 del decretolegge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406 (Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento), e' il seguente: "3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi". - Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1996, n. 225. La relativa legge di conversione 19 novembre 1996, n. 588, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1996, n. 273. - Il decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292 (Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1997, n. 210. La relativa legge di conversione 8 novembre 1997, n. 388 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261. - Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 124 del 1993, si veda in nota precedente. - L'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) cosi' recita: "Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento". - Le disposizioni recate dal capo II del decreto legisaltivo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) sono le seguenti: "Capo II Disposizioni in materia di riscatto Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2- novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Art. 3. (Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa). - 1. La facolta' di riscatto, prevista dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 2 -octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere e' dovuto dall'assicurato nella misura intera. 2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, e' data facolta' di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria. Art. 4. (Modalita' dei riscatti). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338". - Il comma 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del ristema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a: a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita'; b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e' regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8- quinquies , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge". - Il comma 22 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, cosi' recita: "22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui all'art. 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legisiativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi". - L'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumentoo, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". - Per il testo del comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si veda in nota precedente. - Il testo della tabella B allegata alla legge n. 335/1995, e' il seguente: "Tabella B (v. articolo 1, comma 26) =========================================================== colonna 1 colonna ___________________________________________________________ Anno Eta' anagrafica Anzianita' con ___________________________________________________________ 1996 52 36 1997 52 36 1998 53 36 1999 53 37 2000 54 37 2001 54 37 2002 55 37 2003 55 37 2004 56 38 2005 56 38 2006 57 39 2007 57 39 2008 57 40". - L'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 (Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita') e' il seguente: "Art. 3 (Mobilita' lunga). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e' fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997. 3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota pari al 70 per cento e' riservata alle unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993. 4. I lavoratori di cui al comma 2, sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilita' oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991; ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. 6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorita' stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4. 7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazoine da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilita', le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo. 9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991". - L'intero testo della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995). - Il comma 185 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (99), dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiorre a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante, al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno". - Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 (Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997. La relativa legge di convesione 18 luglio 1997, n. 229, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997. - Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 129 del 1997, cosi' recita: "3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio: a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della vista; b) del personale che abbia raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianita' contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni; c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'art. 18, ottavo comma della legge 25 agosto 1982, n. 604; d) del personale femminile, in applicazione dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia gia' compreso tra il personale cui e' conseguita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2". - I commi da 34 a 38 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recitano: "34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 e alla copertura dei relativi oneri: a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attravero una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile; b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di coperura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti; c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro. 2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. 3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnicoscientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1. 5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti". 35. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professsionale di particolare intensita', viene, inoltre, ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati. 36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35. 37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente dl trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19. 38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo ai Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995". - L'art. 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). - 1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e' stabilita in 40 anni. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori iscritti al Fondo il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo. 3. I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere altresi' la corresponsione della pensione di anzianita' al conseguimento di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreche' il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa. 4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianita' di cui all'art. 1, comma 189, della legge 2 dicembre 1996, n. 662. 5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sara' ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella B. Il numero degli anni mancanti di cui alla colonna 1 della predetta tabella B, e' dato dalla differenza, all'epoca della liquidazione della pensione, fra la somma dei requisiti di eta' eanzianita' previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la corresponsione della pensione di anzianita' e la somma degli anni di eta' e anzianita' del beneficiario. Ai fini della determinazione delle riduzioni, saranno computati anche gli eventuali anni di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo. Nel caso in cui il lavoratore possa far valere dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non operano. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti: a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio; b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965 n. 859, come sostituito dall'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e' ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1 gennaio 2000 e' ridotto del 20 per cento. 9. Fermo restando il limite di cui all'art. 8, commi 6, 7 e 8, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come modificato dal comma 8, per le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applica l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per i medesimi periodi non si applica l'art. 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480. 10. L'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potra' in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 11. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 2, comma 5, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. 12. Per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti previsti, dall'art. 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto all'allegata tabella C. 13. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 11, per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 13 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. 15. I criteri di calcolo di cui ai commi 13 e 14 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b) della legge 8 agosto 1995, n. 335. 16. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995, e successive integrazioni e modificazioni. 17. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione, ai fini della determinazione della anzianita' pensionabile, le disposizioni in materia di computo delle frazioni di anno di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 859, e all'art. 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480. 18. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facolta' di prosecuzione volontaria di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' consentita la possibilita' di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo. 19. La facolta' di cui al comma 18 e' altresi' consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo ivi previsto, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in vigore alla data della cessazione stessa. 20. Le facolta' di cui ai commi 18 e 19 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Restano confermate le disposizioni di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 22. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 23. Durante i periodi di rioccupazione, la quota di pensione liquidata in capitale in base all'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, non e' cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato od autonomo spettante al lavoratore secondo le norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da parte del datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal lavoratore stesso, se autonomo fino a concorrenza di questa. In materia di obbligo della denuncia e di addebito delle sanzioni amministrative trovano applicazione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 24. Durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso successivamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'art. 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'art. 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati. 25. L'art. 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato. In materia di corresponsione della tredicesima mensilita' di pensione si applicano le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 26. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione le norme in materia di trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria". - Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite all'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego) e' il seguente: "2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altresi', al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto". - La tabella B richiamata nel comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997, ora sostituita dalla presente legge, era del seguente tenore: "Tabella B (v. art. 6, comma 2) Anno Eta' anagrafica - - 1998-2000 50 2001-2003 51 2004-2006 52 dal 2007 53". - Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori di cui all'art. 2, commi 2 e 3, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'eta' di 47 anni donne e di 52 anni per gli uomini. 2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo. 3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 4. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 9, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. 6. I criteri di calcolo di cui al commi 4 e 5 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995. 7. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 9, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'art. l comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarieta' di cui all'art. 1, commi 3 e 4". - Il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo inseriti all'ENPALS) e' il seguente: "2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicernbre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: a) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, presentatori e discjockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; c) direttori d'orchestra e sostituti; d) figuranti e indossatori". - La tabella C richiamata nel comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 182/1997, sostituita ora dalla presente legge, era la seguente: "Tabella C (art. 4, comma 2) Decorrenza della pensione Uomini - - Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 61 Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 62 Dal 1 gennaio 2006 63 - L'art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 4 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). - 1. A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: a) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, presentatori e discjockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; c) direttori d'orchestra e sostituti; d) figuranti e indossatori. 3. Per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di eta' stabiliti dalle disposoni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini. gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'eta' di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne. 5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'art. 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D. 6. Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianita' previsti dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'art. 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati. 8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e' applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 9. Per i lavoratori di cui all'art. 3, comma 7, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9 della citata legge n. 335 del 1995. 11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995. 12. Ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 7, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'art. 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni. 14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta' pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento". - La legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5. - Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995 e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale. ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificationi ed integrazioni, nonche' titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971. n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'". - L'art. 67 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e' il seguente: "Art. 67. - Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicurazione anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo". - L'art. 44 del D.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Art. 44. - Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica coluzione, entro il 20 febbraio. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto. L'istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze". - Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196. - Il comma 12 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 e' il seguente: "12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". - L'art. 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 509 del 1994, e' il seguente: "4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) (Omissis) ; b) (Omissis) ; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio". - Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509 del 1994, e' il seguente: "2. La gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale". - L'art. 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di un somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum , da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non e' dovuta sempreche' il versamento contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa". - Il comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'art. 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 1997". - Il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 335/95, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economicostatisticoattuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile a sua volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli di professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazione dello Sato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti publici anche economici nonche' da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'Istituto di distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalita' organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonche' l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.". - L'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni in materia di condono previdenziale). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'artcolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13- quinquies , del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata e fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del d'ecretolegge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito. 4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche' in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto. 4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi. 5. Possono essere corrisposti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. 5-bis. l datori di lavoro che si sono avvalsi della facolta' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione. 6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996. 6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo". - Il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare) e' pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996). - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, da relativa legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997. - L'art. 10 del decreto legislativo n. 104/1996, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10 (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali). - 1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attivita' immobiliare e per attuare le procedure previste dal presente decreto per l'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituito, per la medesima durata di cinque anni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti. L'Osservatorio, che opera anche a diretto supporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'azione di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre a quelli previsti nelle altre disposizioni del presente decreto, i seguenti compiti: a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti sulle attivita' immobiliari degli enti con lo specifico obiettivo di definire principi e criteri idonei a migliorarne la qualita' e l'efficacia e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse sia sotto il profilo amministrativo che tecnico ed informatico; b) fornire orientamenti tecnici e pareri agli enti, anche in merito all'azione contrattuale che gli stessi enti espletano nella loro attivita' immobiliare e ai nuovi investimenti immobiliari; c) verificare la corretta attuazione della normativa ed in particolare delle procedure, modalita' e tempi, proponendo eventuali correttivi; d) verificare i risultati economici dei programmi di cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi investimenti; e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a presentare annualmente al Parlamento in attuazione dell'art. 12. 2. L'Osservatorio e' composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. I componenti dell'Osservatorio sono prescelti fra esperti, anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e delle universita', di indiscussa moralita' e indipendenza, aventi specifiche professionalita' e consolidate esperienze nel campo immobiliare per i settori tecnico, dell'estimo, economico e giuridico. L'Osservatorio si avvale di personale di specifica competenza nel suo campo di attivita' appartenente ai ruoli dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione nelle misure indicate nel decreto di cui al comma 3. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, sono determinate: le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale; le possibilita' di impiego, attraverso contratti a tempo determinato, del personale delle societa' di cui all'art. 14, in numero non superiore a dieci unita'. Con il medesimo decreto sono fissate le quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento dell'Osservatorio, determinati nell'importo massimo complessivo di 2.000 milioni annui, in proporzione all'entita' dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti medesimi provvedono con i proventi della gestione del patrimonio e delle dismissioni. Tali quote vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Al fine di favorire l'efficace espletamento delle funzioni dell'Osservatorio, gli enti prestano allo stesso la massima collaborazione e consentono l'accesso diretto alle informazioni e agli immobili. 5. L'Osservatorio informa periodicamente il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e fornisce le informazioni richieste dal medesimo Nucleo in relazione ai suoi compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi e degli andamenti economicofinanziari del sistema previdenziale obbligatorio. L'Osservatorio trasmette lo schema di relazione di cui al comma 1, lettera e), al Nucleo di valutazione il quale esprime al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le proprie osservazioni". - L'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari). - 1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobillari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 19 n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche; b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi; c) a definire uno schematipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita' e i termini dei relativi pagamenti; d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schematipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente. 2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate gia' realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti". - L'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici: a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni, i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio, per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni; b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno 1998; c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni; d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennita' corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della L. 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonche' con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene indicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. l contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione". - L'art. 2 del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Disposizioni previdenziali per i giornalisti). - 1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'art. 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le diposizioni di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonche' a tutte le altre fattispecie gia' previste dal comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 2. Per il personale giornalistico che fara' ricorso al prepensionamento di cui all'art. 37, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di eta', l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto niassimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. 3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera b), del primo comma dell'art. 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo art. 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'art. 35 della citata legge n. 416 del 1981. 4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, e' esteso il beneficio di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale. Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI e' autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'art. 15 del decreto -legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'art. 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria". - Per il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 318/1996, si veda in nota al comma 28. - Per il testo dell'art. 37 della legge n. 416/1981, si veda in nota al comma 27. - L'art. 35 della legge n. 416/1981 cosi' recita: "Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). - Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate. L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di fallimento. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)". - L'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1986) e' il seguente: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. 2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decrto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2%. 3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro venti giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi". - Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si veda in nota precedente.