(parte 1)
                               Art. 7 
 
 
(( Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28  giugno  2012,
                              n. 92 )) 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: 
      a) nell'ipotesi del primo  rapporto  a  tempo  determinato,  di
durata non superiore  a  dodici  mesi  ((  comprensiva  di  eventuale
proroga, )) concluso fra un datore di  lavoro  o  utilizzatore  e  un
lavoratore per lo svolgimento di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di  prima
missione  di  un  lavoratore   nell'ambito   di   un   contratto   di
somministrazione  a  tempo  determinato  ai   sensi   del   comma   4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
      b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti  collettivi,
anche  aziendali,  stipulati  dalle  organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro»,  sono
inserite le seguenti «, instaurato anche ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1-bis,»; 
      2) il comma 2-bis e' abrogato; 
      3) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente  «3.  Qualora  il
lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro
un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto  di
durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma, (( nonche' di cui al comma 4, )) non trovano applicazione  nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di  cui
al comma 4-ter nonche' in  relazione  alle  ipotesi  individuate  dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    d) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente:
(( «c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,
)) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo  8,  comma  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
      3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo  1,
comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «stipulato  ai   sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis». 
  2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificato in particolare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 30,  dopo  il  comma  4-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga  tra  aziende  che
abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia
validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e' ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti
ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete
stesso»; )) 
    a) all'articolo 34, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  ((
«2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti  di  instaurazione
del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei  pubblici
esercizi e dello spettacolo, )) il contratto di lavoro  intermittente
e' ammesso, per ciascun lavoratore  ((  con  il  medesimo  datore  di
lavoro,  ))  per  un  periodo  complessivamente  non  superiore  alle
quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni
solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo
rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato.»; 
    b) (( (soppressa) )) 
    c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o  ripetitivi»
sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»; 
    (( c-bis) all'articolo  61,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Se il contratto ha  per  oggetto  un'attivita'  di  ricerca
scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo, il progetto prosegue automaticamente»; 
    d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: «, ai fini  della
prova» sono soppresse; )) 
    e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le  seguenti  parole:
«di natura meramente occasionale»; 
    f) all'articolo 72, il comma 4-bis e'  sostituito  dal  seguente:
«In considerazione delle particolari e oggettive  condizioni  sociali
di  specifiche  categorie  di  soggetti  correlate  allo   stato   di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di
ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione
figurativa,  utilizzati   nell'ambito   di   progetti   promossi   da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, con proprio decreto, puo' stabilire  specifiche  condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari». 
  (( 2-bis. L'espressione «vendita diretta di  beni  e  di  servizi»,
contenuta nell'articolo 61,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere  sia
le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi.
)) 
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano
esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro    prestate
successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. 
  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «6. La procedura
di cui al  presente  articolo  non  trova  applicazione  in  caso  di
licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui
all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare
anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti
giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in
cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui
al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al
tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.». 
  5. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 3, al secondo periodo, in  fine,  dopo  la  parola:
«trattamento» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  sugli  effetti
determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»; 
      2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge» e' sostituito  dal  seguente:
«al 1° gennaio 2014»; 
      (( 2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto  il
seguente comma: 
  «Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non  si  applicano,
limitatamente alle  imprese  a  scopo  mutualistico,  agli  associati
individuati  mediante  elezione  dall'organo   assembleare   di   cui
all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato  dagli  organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento»; )) 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:
«10-bis. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto,  assuma  a
tempo   pieno    e    indeterminato    lavoratori    che    fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1  e'
concesso,  per  ogni  mensilita'  di  retribuzione   corrisposta   al
lavoratore,  un  contributo  mensile  pari  al  cinquanta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative». 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 4, le parole: «entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»; 
      2) al medesimo comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Decorso  inutilmente  il  termine  di   cui   al   periodo
precedente, al fine di  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  ai
lavoratori interessati dalla presente disposizione, a  decorrere  dal
1° gennaio 2014 si provvede mediante  la  attivazione  del  fondo  di
solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»; 
      3) al comma 14, al primo periodo, le parole:  «nel  termine  di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 
      4) al comma 19, le parole:  «entro  il  31  marzo  2013,»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 
      5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il  30  giugno  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013». 
      (( 5-bis) ai commi 5, 42, 44 e  45,  le  parole:  «decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite  dalle
seguenti: «decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali»; )) 
    d) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 23,  e'  inserito  il  seguente:  «23-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi da 16  a  23  trovano  applicazione,  in
quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  anche  a
progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276  e  con  contratti   di   associazione   in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo  comma,  del  codice
civile»; 
      2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato. 
  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,
della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2013. 
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  all'articolo  4,
dopo l'alinea, e' inserita la  seguente  lettera:  «a)  conservazione
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento  di  attivita'
lavorativa tale da assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al
reddito minimo personale  escluso  da  imposizione.  Tale  soglia  di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi  2  e
3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.». 
  ((  7-bis.  All'articolo  4,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo  4,
comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92,  le  parole:
«inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  a  sei
mesi». ))