3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione di ogni partita; b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; c) il peso vivo espresso in chilogrammi; d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto; e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; f) il nome e l'indirizzo dei fornitori; g) l'attrezzo da pesca. 4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi. 6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo: a) alle iniziative di formazione e di informazione; b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi; c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall' articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge. 8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle produzioni e dei prodotti. 9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato. 10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi. 11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attivita' di controllo per la qualita' edi monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o secondo le modalita' di cui al comma 4-ter dell' articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009. 13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all' articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite convenzioni. 15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell' articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." Comma 298 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-quater del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,: "Art. 23-quater. (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma. 9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»; c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»; d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»; 2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate». d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 300 La legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, reca "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.". Comma 301 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo): "Art. 1. (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura) 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 303 - Si riporta il testo vigente del comma 12, dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) : "12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive.". Comma 304 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): "Art. 14. (Studio di fattibilita') 1. Lo studio di fattibilita' si compone di una relazione illustrativa contenente: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) la verifica della possibilita' di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice; d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonche' l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici. 2. Qualora lo studio di fattibilita' e' posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare: a) relazione illustrativa generale contenente: 1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento: 1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilita' con gli strumenti urbanistici; 1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti; 2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento: 2.1. al bacino d'utenza; 2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi; 2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento; 3. l'analisi delle alternative progettuali: 3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie; 3.2. matrice delle alternative progettuali; 4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative: 4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi gia' realizzati ricadenti nella zona; 4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento; b) relazione tecnica contenente: 1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; 2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonche' delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici; 3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare; 4. cronoprogramma; 5. stima sommaria dell'intervento secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo; c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21; d) elaborato tecnico-economico contenente: 1. la verifica della possibilita' di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto; 2. analisi della fattibilita' finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione; 3. analisi della fattibilita' economica e sociale (analisi costi-benefici); 4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione; 5. elementi essenziali dello schema di contratto.". Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.". Comma 306 - Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'articolo 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: "3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 310 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) : "Art. 107. (Informatizzazione della normativa vigente). 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche' di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo. A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.". Comma 311 - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n.9 recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa"come modificato dalla presente legge : "Art. 1. - (Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente) - 1. 2. 3.(abrogati). 4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato.". Comma 312 Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca "Codice dell'amministrazione digitale". Comma 313 - Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005): "19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.". Comma 314 L'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) reca "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo". Comma 315 - Si riporta il testo del comma 144 dell'articolo 1, della citata legge n. 228 del 2012 -Legge di stabilita' 2013- come modificato dalla presente legge: "144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" come modificato dalla presente legge: "2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni". Comma 316 - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attivita' politica) - 1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. 1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso". Comma 317 -- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica": "Art. 6 - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) - 1-11 omissis 12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi nonche' a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Comma 318 --Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" : "Art.6 - (Disposizioni finanziarie e finali) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.". Comma 319 --Si riporta il testo vigente dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" : "Art. 55- bis (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale) - 1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato. 2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi." --Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-bis decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia": "Art. 9-bis - (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali) - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo. 2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo. 3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici». --Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese": "Art. 37 - (Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza) - 1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. 1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. 1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria. 3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa - Si riporta il testo vigente del comma 45 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante " Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria": "Art. 23 - (Norme in materia tributaria) - 1-44 omissis 45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. (omissis)". -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione": "Art. 11 - (..) Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita': a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ; b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti; c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a). A tal fine e' autorizzata: 1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventiva per le opere e le finalita' indicate dal precedente comma ; 2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro. 3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi. La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma. I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualita' di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro (10). In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresi' stabilire le modalita' per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare. L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' abrogato. I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'. I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme. I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento. Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa', sotto la sua personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi. Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione. In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche. Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma. La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo. Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma. L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara' iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.". Comma 322 - Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 , n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dalla presente legge: "Art. 18. (Finanziamento delle camere di commercio) - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. 2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate. 3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali. 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento. Comma 323 - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" come modificato dalla presente legge : "Art. 12 . 1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneita' delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. 2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di altri organismi di diritto pubblico in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. 3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e' nominata per sei anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. 4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonche' dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Puo' avvalersi, altresi', delle attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego. 5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma 2, e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo.". Comma 324 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto-legge 1a' ottobre 2001, n. 356, convertito , con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi): "Art. 4. (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale) - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. ". La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese". Comma 325 - Si riporta il testo vigente del comma 115 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: "115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 1131 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.". Comma 326 - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo), come modificato dalla presente legge : "Art. 11. (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessita' di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico; d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento; e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano; g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni: a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi; d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ovvero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano. 10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita' e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di tale societa' e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 30 giugno 2014, alle seguenti disposizioni: a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; 3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; 4). 5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. 16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata. 18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. 19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo. 20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. 21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.". Comma 329 - Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come modificato dalla presente legge: "Art. 79. (Beni immobili e mobili all'estero) - La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attivita' dell'Amministrazione, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attivita' all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse. Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessita' dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la piu' opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio. Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresi' gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione. Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente. Comma 331 - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla presente legge: "Art. 14. (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza. 5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese: a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8; b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. 10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale. 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'. 12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 13-29 (omissis).". Comma 332 - Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali) : "10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) : "Art. 13. - (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: «10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.». 2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalita' di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato. 3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le modalita' di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015. 4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, puo' essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015. 5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare: a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' cosi' come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013; c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma. 7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma 6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ed e' verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita', il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015. 8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. 9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 8 - (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni . 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Comma 334 - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale): "Art. 4 - (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica) 1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.". Comma 335 - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: "Art. 11-bis - (Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno) - 1. 2. 3.(soppressi). 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.". Il testo del comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 63 del 2012 e' riportato nelle note al comma 334 della presente legge. Comma 336 - Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria): "1-bis. In considerazione della specificita' del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): "Art. 21 - (Proroga di norme nel settore postale) - 1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 34-bis del predetto decreto. 2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". Comma 337 - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2012: "Art. 1-bis - (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero)- 1.Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. 2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose. 4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.". Comma 339 - Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011: "5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.". Comma 340 - Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), come modificato dalla presente legge: "10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.". Comma 342 - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge: "Art. 29 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria). - 1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi. 2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. 3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva. 3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 «Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all' articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.". Comma 343 - Si riporta il testo dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: "Art. 33 - (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994) - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza. 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125.". Comma 344 - Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto-legge n.98 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 37 - (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) - 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonche' della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; b) all'articolo 9: 1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.»; (256) c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile»; e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,»; h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»; p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis»; q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."; r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»; s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: "6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000."; u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";