art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
            3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel  caso
          di interventi di restauro e risanamento conservativo  e  di
          ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e  d)  del
          comma 1 dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380,   riguardanti   interi
          fabbricati,  eseguiti   da   imprese   di   costruzione   o
          ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
          provvedano entro diciotto mesi dalla data  di  termine  dei
          lavori   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
          dell'immobile.   La   detrazione   spetta   al   successivo
          acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
          in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
          interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
          cento  del  prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante
          nell'atto pubblico di compravendita o  di  assegnazione  e,
          comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
            (Omissis)". 
            Comma 49: 
              
            Si riporta il  testo  del  comma 5  dell'articolo 10  del
          decreto-legge  29 novembre   2004,   n. 282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307: 
            "10. Proroga di termini  in  materia  di  definizione  di
          illeciti edilizi. 
            1-4 (Omissis) 
            5. Al fine di agevolare il perseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
            Comma 52: 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 5   della   legge
          24 febbraio  1992,   n. 225   (Istituzione   del   Servizio
          nazionale della protezione civile): 
            "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 
            1. Al verificarsi degli  eventi  di  cui  all'articolo 2,
          comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro  imminenza,  il
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un
          Ministro con portafoglio o  del  Sottosegretario  di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  segretario  del
          Consiglio, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente
          della regione interessata e comunque acquisitane  l'intesa,
          delibera lo  stato  d'emergenza,  fissandone  la  durata  e
          determinandone  l'estensione  territoriale  con   specifico
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
          La delibera individua le risorse finanziarie  destinate  ai
          primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
          in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da
          parte  del  Commissario  delegato  e  autorizza  la   spesa
          nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali  istituito
          ai  sensi  del  comma 5-quinquies,  individuandonell'ambito
          dello  stanziamento  complessivo  quelle  finalizzate  alle
          attivita' previste dalla lettera  a)  del  comma 2. Ove  il
          Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
          le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett.  a)
          del comma 2,risultino o  siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
            1-bis. La  durata  della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
            2. Per  l'attuazione  degli  interventi   da   effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi  di  cui  all'articolo 2,comma 1,  lettera  c),   si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione  dello  stato  di   emergenza   di   cui   al
          comma 1. L'attuazione delle ordinanze  e'  curata  in  ogni
          caso dal Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile.
          Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze
          si  dispone,  nel  limite  delle  risorse  disponibili,  in
          ordine: 
            a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di
          soccorso  e  di  assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento; 
            b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici
          e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i  limiti
          delle risorsefinanziarie disponibili; 
            c) alla realizzazione di interventi,  anche  strutturali,
          per la riduzione del rischio residuo strettamente  connesso
          all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili e comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
          tutela della pubblica e privata incolumita'; 
            d) alla ricognizione dei  fabbisogni  per  il  ripristino
          dellestrutture e delle infrastrutture, pubbliche e private,
          danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
          economiche  e  produttive,  dai  beni   culturali   e   dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
            e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure  per  far
          frontealle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i
          limiti delle risorse finanziarie disponibili e  secondo  le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 
            2-bis. Le ordinanze di  cui  al  comma 2  sono  trasmesse
          perinformazione al Ministro  con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
            3. 
            4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,  per
          l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze  di
          cui  al  comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e   delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi  del  comma 2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
            4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite  ai
          sensi del comma 4, non e'  prevista  la  corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter  del   decreto-legge   6 dicembre   2011,
          n. 201,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          22 dicembre  2011,  n. 214;  il  compenso  e'   commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
            4-ter. Almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
            4-quater. Con l'ordinanza  di  cui  al  comma 4-ter  puo'
          essereindividuato,     nell'ambito     dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione. 
            4-quinquies.  Il   Governo   riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
            5. Le ordinanze emanate  in  deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
            5-bis. Ai  fini  del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e  dell'articolo 333  del  regio
          decreto 23 maggio  1924,  n. 827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la  situazione  dei  crediti  e  dei  debiti  accertati  al
          31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono  consolidati,  con
          le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione   giustificativa,   nonche'   deglieventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 
            5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello  stato  di
          emergenza i soggetti interessati da  eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento per un periodo  fino  a  sei
          mesi dei termini per gli adempimenti  e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
            5-quater. A seguito della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza,la Regione puo' elevare  la  misura  dell'imposta
          regionale di  cui  all'articolo 17,  comma 1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
            5-quinquies.  Agli   oneri   connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi    di    cui    all'articolo 2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6,  comma 1,  del  decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C  della  legge  24 dicembre  2012,   n. 228. A   decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo 11,   comma 3,   lett.   d),   della    legge
          31 dicembre  2009,  n. 196. Sul  conto  finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun  anno,dovranno  essere  evidenziati,  in   apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo
          per le emergenze  nazionali".  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione  delle  voci  di   spesa,   il   fondo   di   cui
          all'articolo 28   della   legge   n. 196   del   2009    e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  Ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo   26 ottobre   1995,   n. 504,   e
          successive modificazioni. La misura dell'aumento,  comunque
          non superiore a cinque centesimi al  litro,  e'  stabilita,
          sulla base della deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
          in   misura   tale   da   determinare   maggiori    entrate
          corrispondenti, tenuto conto  dell'eventuale  ricorso  alla
          modalita'  di  reintegro  di  cui   al   secondo   periodo,
          all'importo  prelevato  dal  fondo  di  riserva.   Per   la
          copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui
          al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
          per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
          del comma 5-ter, si provvede mediante  ulteriori  riduzioni
          delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di
          cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi
          difficolta' per il tessuto economico  e  sociale  derivanti
          dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i  soggetti
          residenti nei comuni interessati, ai soggetti  titolari  di
          mutui relativi agli immobili distrutti o  inagibili,  anche
          parzialmente, ovvero alla gestione di attivita'  di  natura
          commerciale ed economica  svolta  nei  medesimi  edifici  o
          comunque compromessa dagli eventi  calamitosi  puo'  essere
          concessa, su richiesta, la sospensione delle rate,  per  un
          periodo di tempo circoscritto, senza oneri  aggiuntivi  per
          il mutuatario. Con  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento
          della  protezione  civile,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3,  della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196,  e  successive  modificazioni,  e'  trasmesso  alle
          Camere per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
            5-sexies.   Il   Fondo   di   cui   all'articolo 28   del
          decreto-legge 18 novembre  1966,  n. 976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del  comma 1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
            5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il  pagamento
          degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
          obbligazionari,   attivati   sulla   base   di   specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
            6. Le ordinanze emanate ai sensi  del  presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano  pubblicate  ai  sensi  dell'articolo 47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
            6-bis.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del  comma 1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emanati ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice
          del processo amministrativo." 
            Comma 53: 
            Il testo vigente dell'articolo 5 della legge  24 febbraio
          1992, n. 225 e' citato nelle note al comma 52. 
            Comma 54: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 70   del   decreto
          legislativo  10 settembre  2003,   n. 276,   e   successive
          modificazioni  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
          occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di  cui  alla  legge
          14 febbraio 2003, n. 30): 
            "Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). 
            1. Per prestazioni  di  lavoro  accessorio  si  intendono
          attivita' lavorative che non danno luogo,  con  riferimento
          alla totalita' dei  committenti,  a  compensi  superiori  a
          5.000  euro  nel  corso  di  un  anno  solare,  annualmente
          rivalutati sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente.  Fermo  restando
          il limite complessivo di 5.000 euro nel corso  di  un  anno
          solare,  nei   confronti   dei   committenti   imprenditori
          commerciali o professionisti, le  attivita'  lavorative  di
          cui al presente comma possono essere  svolte  a  favore  di
          ciascun singolo committente per compensi  non  superiori  a
          2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi  del  presente
          comma. Per gli anni 2013  e  2014,  prestazioni  di  lavoro
          accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori
          produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto
          previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro  di
          corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
          integrative del salario o di sostegno  al  reddito.  L'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito gli  accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
            2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano  in
          agricoltura:  a)  alle  attivita'  lavorative   di   natura
          occasionale rese nell'ambito delle  attivita'  agricole  di
          carattere stagionale effettuate da pensionati e da  giovani
          con meno  di  venticinque  anni  di  eta'  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso un istituto  scolastico
          di  qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
          impegni scolastici, ovvero in qualunque  periodo  dell'anno
          se  regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso
          l'universita'; 
            b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di
          cui all'articolo 34, comma 6, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non  possono,
          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno
          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori
          agricoli. 
            3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte
          di un committente pubblico e' consentito nel  rispetto  dei
          vincoli previsti dalla vigente  disciplina  in  materia  di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
            4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 72  sono  computati  ai  fini
          della determinazione del reddito necessario per il rilascio
          o il rinnovo del permesso di soggiorno." 
            Si riporta il testo dell'articolo 50 del  citato  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n. 917   del   1986   e
          successive modificazioni: 
            "Art. 50 
            (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 
            1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
            a) i  compensi  percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
            b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi
          dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in
          relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che  per
          clausola contrattuale devono essere riversati al datore  di
          lavoro e di quelli che per legge  devono  essere  riversati
          allo Stato; 
            c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa  di
          studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
          di addestramento professionale, se il beneficiario  non  e'
          legato da rapporti di lavoro dipendente nei  confronti  del
          soggetto erogante; 
            c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque  titolo
          percepiti nel  periodo  d'imposta,  anche  sotto  forma  di
          erogazioni  liberali,   in   relazione   agli   uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di  lavoro  dipendente  di  cui  all'articolo 46,  comma 1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di  cui  all'articolo 49,  comma 1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente. 
            d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui  agli  articoli
          24, 33, lettera  a),  e  34  della  legge  20 maggio  1985,
          n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di  congrua  di
          cui all'articolo 33, primo  comma,  della  legge  26 luglio
          1974, n. 343; 
            e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero   professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui  all'articolo 102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui  all'articolo 6,  comma 5,del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1,  comma 7,  della  legge  23 dicembre  1996,
          n. 662; 
            f) le indennita', i  gettoni  di  presenza  e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni
          nonche' i compensi corrisposti ai membri delle  commissioni
          tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale
          di sorveglianza, ad esclusione  di  quelli  che  per  legge
          debbono essere riversati allo Stato; 
            g)  le  indennita'  di  cui  all'articolo 1  della  legge
          31 ottobre 1965,  n. 1261,  e  all'articolo 1  della  legge
          13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
          nazionale  e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',
          comunque denominate, percepite per le  cariche  elettive  e
          per le funzioni di  cui  agli  articoli  114  e  135  della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816  nonche'
          i conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in  dipendenza
          dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
          e l'assegno del Presidente della Repubblica; 
            h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
          costituite a  titolo  oneroso,  diverse  da  quelle  aventi
          funzione  previdenziale.   Le   rendite   aventi   funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
            h-bis) le prestazioni pensionistiche di  cui  al  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; 
            i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla
          cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale  ne'
          lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e  d)  del
          comma 1  dell'articolo 10  tra  gli  oneri  deducibili   ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del   comma 1
          dell'articolo 41. 
            l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in  lavori
          socialmente utili in conformita' a specifiche  disposizioni
          normative. 
            2. I redditi di cui alla  lettera  a)  del  comma 1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
            3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g),  h)  e
          i)  del  comma 1  l'assimilazione  ai  redditi  di   lavoro
          dipendente   non   comporta    le    detrazioni    previste
          dall'articolo 13." 
            Si riporta il testo degli articoli da 61  a  69  bis  del
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003: 
            "Art. 61. (Definizione e campo di applicazione) 
            1. Ferma  restando   la   disciplina   degli   agenti   e
          rappresentanti di commercio,  nonche'  delle  attivita'  di
          vendita diretta di beni e di servizi realizzate  attraverso
          call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti
          di collaborazione a progetto e' consentito sulla  base  del
          corrispettivo  definito  dalla  contrattazione   collettiva
          nazionale di  riferimento,  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo  di  subordinazione,   di   cui   all'articolo 409,
          numero 3), del codice di procedura  civile,  devono  essere
          riconducibili a uno o piu' progetti  specifici  determinati
          dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.
          Il progetto  deve  essere  funzionalmente  collegato  a  un
          determinato risultato finale e non puo' consistere  in  una
          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente,
          avuto riguardo al coordinamento  con  l'organizzazione  del
          committente e indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per
          l'esecuzione dell'attivita'  lavorativa.  Il  progetto  non
          puo' comportare  lo  svolgimento  di  compiti  meramente  (
          (esecutivi e ripetitivi)), che possono  essere  individuati
          dai contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale. 
            2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono  escluse  le
          prestazioni occasionali, intendendosi per tali  i  rapporti
          di durata complessiva non superiore  a  trenta  giorni  nel
          corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei  servizi  di
          cura e assistenza alla persona, non superiore  a  240  ore,
          con  lo  stesso  committente,   salvo   che   il   compenso
          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia
          superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
          le disposizioni contenute nel presente capo. 
            ( (2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita'  di
          ricerca  scientifica  e  questa  viene  ampliata  per  temi
          connessi  o  prorogata  nel  tempo,  il  progetto  prosegue
          automaticamente)). 
            3. Sono escluse dal campo di  applicazione  del  presente
          capo le professioni  intellettuali  per  l'esercizio  delle
          quali  e'  necessaria   l'iscrizione   in   appositi   albi
          professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  legislativo,  nonche'  i  rapporti  e  le
          attivita'  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          comunque rese e utilizzate a fini istituzionali  in  favore
          delle associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche
          affiliate  alle  federazioni   sportive   nazionali,   alle
          discipline sportive associate e  agli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come  individuate  e
          disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
          presente capo i componenti degli organi di  amministrazione
          e controllo delle societa' e i  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
          vecchiaia. 
            4. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  capo   non
          pregiudicano  l'applicazione  di  clausole   di   contratto
          individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per  il
          collaboratore a progetto." 
            "Art. 62. Forma 
            1. Il contratto di lavoro  a  progetto  e'  stipulato  in
          forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: 
            a) indicazione della durata, determinata o determinabile,
          della prestazione di lavoro; 
            b) descrizione del progetto, con individuazione  del  suo
          contenuto caratterizzante e del  risultato  finale  che  si
          intende conseguire; 
            c)  il   corrispettivo   e   i   criteri   per   la   sua
          determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
          e la disciplina dei rimborsi spese; 
            d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
          committente  sulla  esecuzione,  anche   temporale,   della
          prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
          tali  da   pregiudicarne   l'autonomia   nella   esecuzione
          dell'obbligazione lavorativa; 
            e) le eventuali misure  per  la  tutela  della  salute  e
          sicurezza del  collaboratore  a  progetto,  fermo  restando
          quanto disposto dall'articolo 66, comma 4." 
            "Art. 63. Corrispettivo 
            1. Il compenso corrisposto ai  collaboratori  a  progetto
          deve essere proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'
          del lavoro eseguito e, in relazione  a  cio'  nonche'  alla
          particolare natura della prestazione e del contratto che la
          regola, non puo' essere inferiore ai  minimi  stabiliti  in
          modo  specifico   per   ciascun   settore   di   attivita',
          eventualmente   articolati   per   i    relativi    profili
          professionali tipici e in ogni caso sulla base  dei  minimi
          salariali applicati  nel  settore  medesimo  alle  mansioni
          equiparabili  svolte  dai   lavoratori   subordinati,   dai
          contratti  collettivi  sottoscritti  dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a
          livello interconfederale o di  categoria  ovvero,  su  loro
          delega, ai livelli decentrati. 
            2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,  il
          compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione
          temporale dell'attivita' oggetto  della  prestazione,  alle
          retribuzioni  minime  previste  dai  contratti   collettivi
          nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento
          alle figure professionali il cui profilo di competenza e di
          esperienza  sia  analogo  a  quello  del  collaboratore   a
          progetto." 
            "Art. 64. Obbligo di riservatezza 
            1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore  a
          progetto puo' svolgere la sua attivita' a  favore  di  piu'
          committenti. 
            2. Il  collaboratore  a  progetto   non   deve   svolgere
          attivita' in concorrenza con i  committenti  ne',  in  ogni
          caso,  diffondere  notizie  e  apprezzamenti  attinenti  ai
          programmi e alla organizzazione di essi, ne'  compiere,  in
          qualsiasi modo, atti in  pregiudizio  della  attivita'  dei
          committenti medesimi." 
            "Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto 
            1. Il  lavoratore  a  progetto  ha  diritto   di   essere
          riconosciuto   autore   della   invenzione   fatta    nello
          svolgimento del rapporto. 
            2. I diritti e gli obblighi  delle  parti  sono  regolati
          dalle   leggi   speciali,    compreso    quanto    previsto
          dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e
          successive modificazioni." 
            "Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto 
            1. La  gravidanza,  la  malattia   e   l'infortunio   del
          collaboratore a progetto non  comportano  l'estinzione  del
          rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
          del corrispettivo. 
            2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in
          caso di malattia e infortunio la sospensione  del  rapporto
          non comporta una proroga della durata del contratto, che si
          estingue  alla  scadenza.  Il  committente  puo'   comunque
          recedere dal contratto se la sospensione si protrae per  un
          periodo superiore a un sesto  della  durata  stabilita  nel
          contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore  a
          trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 
            3. In caso di  gravidanza,  la  durata  del  rapporto  e'
          prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva  piu'
          favorevole disposizione del contratto individuale. 
            4. Oltre alle disposizioni di cui  alla  legge  11 agosto
          1973, n. 533, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          sul processo  del  lavoro  e  di  cui  all'articolo 64  del
          decreto legislativo 26 marzo  2001,  n. 151,  e  successive
          modificazioni, ai  rapporti  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione del presente capo si applicano le norme  sulla
          sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo
          n. 626 del 1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
          quando la prestazione lavorativa si svolga  nei  luoghi  di
          lavoro del committente, nonche' le norme di  tutela  contro
          gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali,  le
          norme  di  cui  all'articolo 51,   comma 1,   della   legge
          23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio  2001,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 71  del  26 marzo
          2001." 
            "Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso 
            1. I contratti di lavoro  di  cui  al  presente  capo  si
          risolvono al momento della realizzazione del  progetto  che
          ne costituisce l'oggetto. 
            2. Le parti possono recedere  prima  della  scadenza  del
          termine per giusta  causa.  Il  committente  puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere impossibile la  realizzazione
          del progetto. Il collaboratore puo'  recedere  prima  della
          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui
          tale facolta' sia prevista  nel  contratto  individuale  di
          lavoro." 
            "Art. 68. Rinunzie e transazioni 
            1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di  cui
          all'articolo 61,  comma 1,  i  diritti  derivanti   da   un
          rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
          rinunzie  o  transazioni  tra   le   parti   in   sede   di
          certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
          secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile." 
            "Art. 69. Divieto   di   rapporti    di    collaborazione
          coordinata  e  continuativa  atipici  e   conversione   del
          contratto 
            1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
          instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto
          ai  sensi  dell'articolo 61,  comma 1,   sono   considerati
          rapporti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  sin
          dalla data di costituzione del rapporto. 
            2. Qualora venga accertato dal giudice  che  il  rapporto
          instaurato  ai  sensi   dell'articolo 61   sia   venuto   a
          configurare un rapporto  di  lavoro  subordinato,  esso  si
          trasforma   in   un   rapporto   di   lavoro    subordinato
          corrispondente   alla   tipologia   negoziale   di    fatto
          realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria  a  carico
          del committente, i rapporti di collaborazione coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
            3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2,  il  controllo
          giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai
          principi generali dell'ordinamento, all'accertamento  della
          esistenza del progetto e non puo'  essere  esteso  fino  al
          punto  di  sindacare  nel  merito  valutazioni   e   scelte
          tecniche,  organizzative  o  produttive  che  spettano   al
          committente." 
            "Art. 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in  regime
          di lavoro autonomo 
            1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare  di
          posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto
          sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria  da
          parte   del   committente,   rapporti   di   collaborazione
          coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei
          seguenti presupposti: 
            a) che la  collaborazione  con  il  medesimo  committente
          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui
          per due anni consecutivi; 
            b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione,
          anche  se  fatturato  a  piu'  soggetti  riconducibili   al
          medesimo centro  d'imputazione  di  interessi,  costituisca
          piu'   dell'80   per   cento   dei   corrispettivi    annui
          complessivamente percepiti dal collaboratore  nell'arco  di
          due anni solari consecutivi; 
            c) che il collaboratore disponga di una postazione  fissa
          di lavoro presso una delle sedi del committente. 
            2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora  la
          prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
            a) sia connotata da competenze teoriche di grado  elevato
          acquisite  attraverso  significativi  percorsi   formativi,
          ovvero da capacita' tecnico-pratiche  acquisite  attraverso
          rilevanti esperienze maturate  nell'esercizio  concreto  di
          attivita'; 
            b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da
          lavoro autonomo non  inferiore  a  1,25  volte  il  livello
          minimo imponibile ai fini  del  versamento  dei  contributi
          previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
          2 agosto 1990, n. 233. 
            3. La presunzione di cui al comma 1  non  opera  altresi'
          con  riferimento   alle   prestazioni   lavorative   svolte
          nell'esercizio di  attivita'  professionali  per  le  quali
          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine
          professionale, ovvero ad appositi registri, albi,  ruoli  o
          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici
          requisiti e condizioni. Alla  ricognizione  delle  predette
          attivita' si provvede con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, da emanare,  in  fase  di  prima
          applicazione, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sentite  le   parti
          sociali. 
            4. La  presunzione  di  cui  al  comma 1,  che  determina
          l'integrale  applicazione  della  disciplina  di   cui   al
          presente    capo,    ivi    compresa    la     disposizione
          dell'articolo 69,   comma 1,   si   applica   ai   rapporti
          instaurati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale
          data, al fine di consentire gli opportuni  adeguamenti,  le
          predette disposizioni  si  applicano  decorsi  dodici  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
            5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1  si
          configura come collaborazione  coordinata  e  continuativa,
          gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
          alla gestione separata dell'INPS ai sensi  dell'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a  carico
          per  due  terzi  del  committente  e  per  un   terzo   del
          collaboratore, il quale, nel  caso  in  cui  la  legge  gli
          imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,
          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
          committente." 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 53,  e
          dell'articolo 60 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 53. Redditi di lavoro autonomo 
            1- (Omissis) 
            2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
            a) 
            b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,  da
          parte dell'autore o inventore, di  opere  dell'ingegno,  di
          brevetti industriali e di processi, formule o  informazioni
          relativi ad  esperienze  acquisite  in  campo  industriale,
          commerciale  o  scientifico,   se   non   sono   conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali; 
            c) le partecipazioni agli utili di cui  alla  lettera  f)
          del  comma 1  dell'art. 41  (298)   quando   l'apporto   e'
          costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
            d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori  e
          ai soci fondatori di societa' per  azioni,  in  accomandita
          per azioni e a responsabilita' limitata; 
            e)  le  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia; 
            f) i  redditi  derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei
          protesti esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della
          legge 12 giugno 1973, n. 349. 
            (Omissis)". 
            "Art. 60. Spese per prestazioni di lavoro 
            1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del
          lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore,  dal
          coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di  eta'  o
          permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti,
          nonche' dai familiari partecipanti all'impresa  di  cui  al
          comma 4 dell'articolo 5." 
            Si riporta il testo dell'articolo 9  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite 
            1. I redditi e le perdite che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria. 
            2. Per la determinazione dei redditi e  delle  perdite  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
          sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
          in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
          conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
          conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
          in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
          conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
          non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
          norma del successivo comma 4, lettera a). 
            3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4
          per  i  beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
          corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
          della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
          concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
          nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
          fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
          tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
          in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 
            4. Il valore normale e' determinato: 
            a) per le azioni, obbligazioni e altri  titoli  negoziati
          in mercati regolamentati italiani o esteri,  in  base  alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 
            b) per le altre azioni, per  le  quote  di  societa'  non
          azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti; 
            c) per le obbligazioni e  gli  altri  titoli  diversi  da
          quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
          valore normale dei titoli aventi  analoghe  caratteristiche
          negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
          mancanza, in base ad altri elementi determinabili  in  modo
          obiettivo. 
            5. Ai fini delle  imposte  sui  redditi  le  disposizioni
          relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
          gli atti a titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'." 
            Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 54,  e  del
          comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
            1 - 1-quater (Omissis) 
            2. Per i beni strumentali  per  l'esercizio  dell'arte  o
          della  professione,  esclusi   gli   oggetti   d'arte,   di
          antiquariato o  da  collezione  di  cui  al  comma 5,  sono
          ammesse in deduzione  quote  annuali  di  ammortamento  non
          superiori a quelle risultanti  dall'applicazione  al  costo
          dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di  beni
          omogenei, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
          periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle  spese
          di acquisizione di beni strumentali il cui  costo  unitario
          non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni  di
          locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
          periodo  non  inferiore   alla   meta'   del   periodo   di
          ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  nel
          predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
          ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
          del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
          immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi  7  e
          7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
          beni di  cui  all'articolo 164,  comma 1,  lettera  b),  la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa  per  un  periodo  non  inferiore  al  periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del primo periodo. I canoni di locazione  finanziaria
          dei beni strumentali sono deducibili nel periodo  d'imposta
          in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
          ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
          nell'esercizio di arti  e  professioni,  che  per  le  loro
          caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
          dei beni ai quali  si  riferiscono,  sono  deducibili,  nel
          periodo d'imposta di sostenimento, nel  limite  del  5  per
          cento del costo  complessivo  di  tutti  i  beni  materiali
          ammortizzabili,  quale  risulta  all'inizio   del   periodo
          d'imposta dal registro di cui all'articolo 19  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,
          e successive modificazioni; l'eccedenza  e'  deducibile  in
          quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. 
            (Omissis)". 
            "Art. 102. Ammortamento dei beni materiali 
            1 - 4 (Omissis) 
            5. Per i beni il cui costo unitario non  e'  superiore  a
          516,46 euro e'  consentita  la  deduzione  integrale  delle
          spese di acquisizione  nell'esercizio  in  cui  sono  state
          sostenute. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo dell'articolo 49 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n.917 del 1986: 
            "Art. 49. Redditi di lavoro dipendente 
            1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che  derivano
          da rapporti aventi per oggetto la  prestazione  di  lavoro,
          con  qualsiasi  qualifica,  alle  dipendenze  e  sotto   la
          direzione di altri, compreso il lavoro a  domicilio  quando
          e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro. 
            2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: 
            a) le pensioni di ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; 
            b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice
          di procedura civile." 
            Comma 55: 
            Si   riporta   il    testo    dell'articolo 62-bis    del
          decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione  delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   Centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          29 ottobre 1993, n. 427: 
            "Art. 62-bis Studi di settore 
            Gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
          delle finanze, sentite le associazioni professionali  e  di
          categoria,  elaborano,  entro  il  31 dicembre   1995,   in
          relazione ai vari  settori  economici,  appositi  studi  di
          settore  al  fine  di  rendere   piu'   efficace   l'azione
          accertatrice  e   di   consentire   una   piu'   articolata
          determinazione   dei   coefficienti   presuntivi   di   cui
          all'art. 11  del   decreto-legge   2 marzo   1989,   n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n. 154 e successive modificazioni. A tal  fine  gli  stessi
          uffici identificano campioni significativi di  contribuenti
          appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a  controllo
          allo  scopo   di   individuare   elementi   caratterizzanti
          l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
          con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 dicembre  1995,  possono
          essere soggetti a revisione  ed  hanno  validita'  ai  fini
          dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta
          1995. Studi di settore." 
            La legge 28 dicembre  1995,  n. 549  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della  finanza  pubblica"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. 
            Comma 56: 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 35  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   26 ottobre   1972,   n. 633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
            "Art. 35  Disposizione   regolamentare   concernente   le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'. 
            I soggetti che intraprendono l'esercizio  di  un'impresa,
          arte  o  professione  nel  territorio  dello  Stato,  o  vi
          istituiscono  una  stabile  organizzazione,  devono   farne
          dichiarazione entro  trenta  giorni  ad  uno  degli  uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  .   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
            Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare 
            a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo  e
          la data di nascita, il codice  fiscale,  la  residenza,  il
          domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
            b) per i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
            c)   per   i   soggetti   residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
            d) il tipo e l'oggetto dell'attivita'  e  il  luogo  o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
            e) per i soggetti che  svolgono  attivita'  di  commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
            e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni
          intracomunitarie  di  cui  al  Titolo  II,  Capo   II   del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
            f)  ogni  altro  elemento  richiesto   dal   modello   ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
            In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui  al
          comma 2 o di  cessazione  dell'attivita',  il  contribuente
          deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad  uno  degli
          uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
          quelli   approvati   con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Se la  variazione  comporta  il
          trasferimento del domicilio fiscale  essa  ha  effetto  dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  in  cui  si  e'
          verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti  di
          aziende  o  di   altre   trasformazioni   sostanziali   che
          comportano  l'estinzione   del   soggetto   d'imposta,   la
          dichiarazione  e'  presentata   unicamente   dal   soggetto
          risultante dalla trasformazione. 
            In caso di cessazione dell'attivita' il  termine  per  la
          presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre
          dalla data di ultimazione delle  operazioni  relative  alla
          liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme  le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione, registrazione, liquidazione e  dichiarazione.
          Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto  anche
          dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2,  da
          determinare computando anche  le  operazioni  indicate  nel
          quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora
          verificata l'esigibilita' dell'imposta. 
            I soggetti che intraprendono l'esercizio  di  un'impresa,
          arte o professione, se ritengono di  realizzare  un  volume
          d'affari  che  comporti  l'applicazione   di   disposizioni
          speciali  ad  esso  connesse  concernenti  l'osservanza  di
          adempimenti  o  di  criteri  speciali   di   determinazione
          dell'imposta,  devono  indicarlo  nella  dichiarazione   di
          inizio  attivita'  da  presentare  a  norma  del   presente
          articolo e devono  osservare  la  disciplina  stabilita  in
          relazione al volume d'affari dichiarato. 
            Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo  sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli  uffici  di  cui  al  comma 1. Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
            L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di
          attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o
          cessazione  dell'attivita'  e  nel  caso  di  presentazione
          diretta  consegna   la   copia   della   dichiarazione   al
          contribuente debitamente timbrata. 
            L'opzione di cui al  comma 2,  lettera e-bis),  determina
          l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei   soggetti
          passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di  cui
          all'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n. 904/2010,   del
          Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto  disposto
          dal comma 15-bis, si presume che un  soggetto  passivo  non
          intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora
          non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro
          trimestri consecutivi, successivi alla data  di  inclusione
          nella suddetta banca  dati.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate procede  all'esclusione  della  partita  IVA  dalla
          banca dati di cui al periodo precedente,  previo  invio  di
          apposita comunicazione al soggetto passivo. (334) (340) 
            I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7 dicembre   1995,   n. 581,
          concernente il regolamento di  attuazione  dell'articolo 8,
          della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580,  in  materia   di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
            Con  provvedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
            Le dichiarazioni previste dal presente  articolo  possono
          essere  presentate  in  via  telematica  direttamente   dai
          contribuenti o tramite i soggetti  di  cui  all'articolo 3,
          commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
            I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi  2-bis
          e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
          1998,  restituiscono  al  contribuente  una   copia   della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
            In caso  di  presentazione  delle  dichiarazioni  in  via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'articolo 1,  comma 6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
            I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati
          della  predisposizione  delle  dichiarazioni  previste  dal
          presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in  via
          telematica delle stesse. 
            Ai  fini  della  conservazione  delle  dichiarazioni   si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
            Le modalita' tecniche di trasmissione in  via  telematica
          delle dichiarazioni previste dal  presente  articolo  ed  i
          tempi  di  attivazione   del   servizio   di   trasmissione
          telematica sono stabiliti con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale. (339) 
            L'attribuzione del numero di  partita  IVA  determina  la
          esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione
          di elementi di rischio connessi al  rilascio  dello  stesso
          nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel  luogo  di
          esercizio dell'attivita', avvalendosi dei  poteri  previsti
          dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di
          cui al presente decreto, verificano che i dati  forniti  da
          soggetti per la  loro  identificazione  ai  fini  dell'IVA,
          siano completi  ed  esatti.  In  caso  di  esito  negativo,
          l'Ufficio emana provvedimento di cessazione  della  partiva
          IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati
          dei   soggetti   passivi    che    effettuano    operazioni
          intracomunitarie.   Con   Provvedimento    del    Direttore
          dell'Agenzia delle  entrate  sono  stabiliti  le  modalita'
          operative per l'inclusione delle partite  IVA  nella  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
          cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa
          dalla banca dati medesima. 
            Con  provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate sono individuate: 
            a) specifiche informazioni da richiedere  all'atto  della
          dichiarazione di inizio di attivita'; 
            b) tipologie di contribuenti per i  quali  l'attribuzione
          del numero di partita  IVA  determina  la  possibilita'  di
          effettuare  gli  acquisti  di   cui   all'articolo 38   del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
            L'Agenzia delle entrate, sulla  base  dei  dati  e  degli
          elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua  i
          soggetti titolari di partita IVA che,  pur  obbligati,  non
          abbiano  presentato  la  dichiarazione  di  cessazione   di
          attivita' di cui al comma 3  e  comunica  agli  stessi  che
          provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il
          contribuente che rilevi eventuali elementi non  considerati
          o  valutati  erroneamente  puo'   fornire   i   chiarimenti
          necessari all'Agenzia delle entrate entro i  trenta  giorni
          successivi al ricevimento  della  comunicazione.  La  somma
          dovuta a titolo  di  sanzione  per  l'omessa  presentazione
          della dichiarazione di cessazione di attivita' e'  iscritta
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione  a
          ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a  pagare
          la somma dovuta con le modalita' indicate  nell'articolo 19
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta
          giorni dal ricevimento della  comunicazione.  In  tal  caso
          l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto  ad  un  terzo
          del minimo." 
            Comma 57: 
            Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del
          1972: 
            "Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta 
            Sono esenti dall'imposta: 
            1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e
          la negoziazione di crediti, la  gestione  degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,
          n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari  e
          il servizio bancoposta; 
            2) le operazioni di assicurazione, di  riassicurazione  e
          di vitalizio; 
            3) le operazioni relative a valute  estere  aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio; 
            4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri
          titoli non rappresentativi di  merci  e  a  quote  sociali,
          eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli
          nonche' il servizio di gestione individuale di  portafogli;
          le operazioni relative a valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le
          opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione
          nonche' il servizio di gestione individuale di  portafogli.
          Si considerano in particolare operazioni relative a  valori
          mobiliari e a strumenti finanziari i  contratti  a  termine
          fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le  relative
          opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su  tassi
          di interesse e le relative opzioni; i contratti di  scambio
          di somme di denaro o di valute determinate in  funzione  di
          tassi  di  interesse,  di  tassi  di  cambio  o  di  indici
          finanziari, e relative opzioni; le opzioni  su  valute,  su
          tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,   comunque
          regolate ; 
            5)  le  operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
            6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,  delle
          lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e  dei  concorsi
          pronostici riservati allo Stato e agli  enti  indicati  nel
          decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato  con
          legge 22 aprile 1953, n. 342, e  successive  modificazioni,
          nonche' quelle relative all'esercizio dei  totalizzatori  e
          delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto
          del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre
          1955,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273   del
          26 novembre 1955, e alla legge  24 marzo  1942,  n. 315,  e
          successive  modificazioni,  ivi  comprese   le   operazioni
          relative alla raccolta delle giocate; 
            7) le operazioni relative all'esercizio  delle  scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate ; 
            8)  le  locazioni  e  gli  affitti,  relative   cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le  politiche  giovanili  e  le  attivita'   sportive   del
          22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
            8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi  da  quelli  di  cui  al  numero 8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma 1,  lettere  c),  d)   ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture  22 aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 146  del  24 giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
            8-ter)  le  cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
            9)   le   prestazioni   di    mandato,    mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
            10) 
            11) le cessioni di oro da investimento,  compreso  quello
          rappresentato da certificati in oro,  anche  non  allocato,
          oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di  quelle
          poste  in  essere  dai  soggetti  che  producono   oro   da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,  n. 442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste   dall'articolo 81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
            a) l'oro in  forma  di  lingotti  o  placchette  di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
            b) le monete d'oro di purezza  pari  o  superiore  a  900
          millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno  o  hanno  avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il  valore  sul
          mercato  libero  dell'oro  in   esse   contenuto,   incluse
          nell'elenco predisposto dalla Commissione  delle  Comunita'
          europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          delle  Comunita'  europee,  serie  C,  sulla   base   delle
          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
          medesime  caratteristiche,  anche  se  non   comprese   nel
          suddetto elenco; 
            12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
          pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
          esclusivamente  finalita'   di   assistenza,   beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
            13) le cessioni di cui  al  n. 4)  dell'art. 2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge  8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
            14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
          mediante veicoli da  piazza  o  altri  mezzi  di  trasporto
          abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto  marittimo,
          lacuale, fluviale  e  lagunare.  Si  considerano  urbani  i
          trasporti effettuati nel territorio  di  un  comune  o  tra
          comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 
            15) le prestazioni di trasporto di malati  o  feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate e da ONLUS; 
            16)  le  prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente ; 
            17) 
            18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,   cura   e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
            19) le prestazioni  di  ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,  presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'   le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 
            20)  le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e   della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese le prestazioni relative all'alloggio, al  vitto  e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite  da  istituzioni,  collegi  o   pensioni   annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale; 
            21) le prestazioni proprie dei  brefotrofi,  orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di  cui  alla  legge  21 marzo  1958,  n. 326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
            22) le prestazioni proprie delle biblioteche,  discoteche
          e simili e quelle inerenti alla visita di musei,  gallerie,
          pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,  giardini
          botanici e zoologici e simili; 
            23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
          del personale dipendente; 
            24) le cessioni di organi, sangue  e  latte  umani  e  di
          plasma sanguigno; 
            25) 
            26) 
            27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 
            27-bis 
            27-ter) le  prestazioni  socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 
            27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di
          cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 
            27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2; 
            27-sexies) le importazioni nei  porti,  effettuate  dalle
          imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca  allo
          stato naturale o dopo operazioni di conservazione  ai  fini
          della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 53  del
          citato decreto-legge n. 331 del 1993: 
            "Art. 53 Disposizioni  relative  ai  mezzi  di  trasporto
          nuovi 
            1. Per  le  cessioni  a  titolo  oneroso,  effettuate  da
          soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti  e
          professioni, nei confronti di soggetti residenti  in  altri
          Stati  membri,  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  ai   sensi
          dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati  nei  suddetti
          Stati dallo stesso  cedente,  dall'acquirente  o  per  loro
          conto, compete il  rimborso,  al  momento  della  cessione,
          dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto  o  assolta  o
          pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
          non puo' essere superiore  all'ammontare  dell'imposta  che
          sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
          nel territorio dello Stato. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo degli articoli 5  e  116  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 5. Redditi prodotti in forma associata 
            1. I redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo
          e in accomandita semplice residenti  nel  territorio  dello
          Stato sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente
          dalla  percezione,  proporzionalmente  alla  sua  quota  di
          partecipazione agli utili. 
            2. Le quote di partecipazione  agli  utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
            3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
            a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle societa' in accomandita  semplice
          secondo che  siano  state  costituite  all'unanimita'  o  a
          maggioranza; 
            b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'  in
          nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
            c)   le   associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
            d) si considerano residenti le societa' e le associazioni
          che per la maggior parte del  periodo  d'imposta  hanno  la
          sede legale o  la  sede  dell'amministrazione  o  l'oggetto
          principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale
          e' determinato in base all'atto costitutivo,  se  esistente
          in  forma  di  atto  pubblico  o   di   scrittura   privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
            4. I   redditi   delle   imprese   familiari    di    cui
          all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per
          cento dell'ammontare  risultante  dalla  dichiarazione  dei
          redditi  dell'imprenditore,   sono   imputati   a   ciascun
          familiare  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo   e
          prevalente  la  sua  attivita'  di   lavoro   nell'impresa,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. La presente disposizione si applica a condizione: 
            a) che i  familiari  partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
            b) che la  dichiarazione  dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
            c)  che  ciascun   familiare   attesti,   nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
            5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte  sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli
          affini entro il secondo grado." 
            "Art. 116. Opzione  per  la  trasparenza  fiscale   delle
          societa' a ristretta base proprietaria 
            1. L'opzione  di   cui   all'articolo 115   puo'   essere
          esercitata  con  le  stesse  modalita'   ed   alle   stesse
          condizioni, ad esclusione di quelle  indicate  nel  comma 1
          del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
          limitata il cui volume  di  ricavi  non  supera  le  soglie
          previste per l'applicazione degli studi di  settore  e  con
          una compagine sociale composta  esclusivamente  da  persone
          fisiche in numero non superiore a 10 o a  20  nel  caso  di
          societa' cooperativa. 
            2. Si applicano le disposizioni del terzo  e  del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo  e
          terzo periodo del comma 3  dell'articolo 8. Le  plusvalenze
          di cui all'articolo 87 e gli utili di cui  all'articolo 89,
          commi 2 e 3, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          nella misura indicata,  rispettivamente,  nell'articolo 58,
          comma 2, e nell'articolo 59." 
            Comma 58: 
              
            Si riporta il testo dell'articolo 18 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
            "Art. 18 Rivalsa 
            Il  soggetto  che  effettua  la  cessione   di   beni   o
          prestazione  di  servizi  imponibile  deve  addebitare   la
          relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o  al
          committente. 
            Per  le  operazioni  per  le  quali  non  e'   prescritta
          l'emissione della fattura il prezzo o il  corrispettivo  si
          intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura  e'  emessa
          su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo  deve
          essere diminuito  della  percentuale  indicata  nel  quarto
          comma dell'art. 27 . 
            La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui  ai
          numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e  per  le
          prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma,  primo
          periodo, dell'articolo 3 . 
            E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
          precedenti. 
            Il credito di rivalsa ha  privilegio  speciale  sui  beni
          immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce  il
          servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice civile
          e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha  privilegio
          sulla generalita' dei mobili del  debitore  con  lo  stesso
          grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752  del
          Codice civile, cui tuttavia e' posposto." 
            Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo 41,  e
          del  comma 5  dell'articolo 38  del  citato   decreto-legge
          n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 427 del 1993: 
            "Art. 41 Cessioni intracomunitarie non imponibili 
            1-2 (Omissis) 
            2-bis. Non  costituiscono  cessioni  intracomunitarie  le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 
            (Omissis)". 
            "Art. 38 Acquisti intracomunitari 
            1 - 4-bis (Omissis) 
            5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
            a) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  beni
          oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o  di
          manipolazioni    usuali    ai    sensi,    rispettivamente,
          dell'art. 1,  comma 3,  lettera  h),  del  Regolamento  del
          Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985,  n. 1999,
          e  dell'art. 18  del  Regolamento  dello  stesso  Consiglio
          25 luglio 1988, n. 2503, se  i  beni  sono  successivamente
          trasportati o  spediti  al  committente,  soggetto  passivo
          d'imposta, nello Stato membro  di  provenienza  o  per  suo
          conto in altro Stato membro  ovvero  fuori  del  territorio
          della Comunita'; l'introduzione nel territorio dello  Stato
          di beni  temporaneamente  utilizzati  per  l'esecuzione  di
          prestazioni o  che,  se  importati,  beneficerebbero  della
          ammissione  temporanea  in  esenzione   totale   dai   dazi
          doganali; 
            b)  l'introduzione  nel  territorio   dello   Stato,   in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati, montati o assiemati dal  fornitore  o  per  suo
          conto; 
            c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi  di  trasporto
          nuovi e  da  quelli  soggetti  ad  accisa,  effettuati  dai
          soggetti indicati nel comma 3,  lettera  c),  dai  soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma dell' articolo 19, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui all'  articolo 34  dello  stesso
          decreto  che  non   abbiano   optato   per   l'applicazione
          dell'imposta nei modi ordinari se  l'ammontare  complessivo
          degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'
          articolo 40,  comma 3,  del  presente  decreto,  effettuati
          nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro  e
          fino a quando, nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
          superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa; 
            c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato  di  gas
          mediante un sistema di gas naturale situato nel  territorio
          dell'Unione europea o una rete connessa a un tale  sistema,
          di energia elettrica, di calore o di freddo  mediante  reti
          di   riscaldamento   o   di    raffreddamento,    di    cui
          all'articolo 7-bis, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633,  e  successive
          modificazioni; 
            d) gli acquisti di  beni  se  il  cedente  beneficia  nel
          proprio Stato membro dell'esonero disposto per  le  piccole
          imprese." 
            Si riporta il testo degli articoli 7-ter e  seguenti  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del
          1972: 
            "Art. 7-ter Territorialita' - Prestazioni di servizi 
            1. Le prestazioni di servizi  si  considerano  effettuate
          nel territorio dello Stato: 
            a) quando sono rese  a  soggetti  passivi  stabiliti  nel
          territorio dello Stato; 
            b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
          soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 
            2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  relative
          al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi,  si
          considerano soggetti passivi per le prestazioni di  servizi
          ad essi rese: 
            a) i  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  arti  o
          professioni; le persone  fisiche  si  considerano  soggetti
          passivi  limitatamente  alle  prestazioni  ricevute  quando
          agiscono nell'esercizio di tali attivita'; 
            b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di
          cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono  al
          di fuori delle attivita' commerciali o agricole; 
            c) gli enti, le associazioni e le  altre  organizzazioni,
          non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto." 
            "Art. 7-quater Territorialita' - Disposizioni relative  a
          particolari prestazioni di servizi 
            1. In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 7-ter,
          comma 1, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato: 
            a) le prestazioni di servizi relativi  a  beni  immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di   agenzia,   la
          fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in  settori
          con funzioni analoghe, ivi inclusa  quella  di  alloggi  in
          campi di vacanza o in terreni attrezzati per il  campeggio,
          la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
          e  le  prestazioni  inerenti   alla   preparazione   e   al
          coordinamento  dell'esecuzione  dei   lavori   immobiliari,
          quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; 
            b)  le  prestazioni  di  trasporto  di   passeggeri,   in
          proporzione alla distanza  percorsa  nel  territorio  dello
          Stato; 
            c)  le  prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e  di
          catering diverse da quelle di cui alla lettera  d),  quando
          sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; 
            d)  le  prestazioni  di  ristorazione   e   di   catering
          materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
          treno nel corso della parte di un trasporto  di  passeggeri
          effettuata all'interno della  Comunita',  se  il  luogo  di
          partenza del trasporto  e'  situato  nel  territorio  dello
          Stato; 
            e)  le  prestazioni  di  servizi  di   locazione,   anche
          finanziaria, noleggio e simili, a breve termine,  di  mezzi
          di trasporto quando gli stessi sono  messi  a  disposizione
          del destinatario nel territorio dello Stato  e  sempre  che
          siano   utilizzate   all'interno   del   territorio   della
          Comunita'.   Le   medesime   prestazioni   si   considerano
          effettuate nel territorio dello Stato  quando  i  mezzi  di
          trasporto sono messi a disposizione del destinatario al  di
          fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati  nel
          territorio dello Stato." 
            "Art. 7-quinquies Territorialita' - Disposizioni relative
          alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi,
          scientifici, educativi, ricreativi e simili 
            1. In deroga a  quanto  stabilito  dall'  articolo 7-ter,
          comma 1 : 
            a)  le  prestazioni  di  servizi  relativi  ad  attivita'
          culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
          ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni,  le
          prestazioni  di  servizi  degli  organizzatori   di   dette
          attivita', nonche' le  prestazioni  di  servizi  accessorie
          alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
          medesime  attivita'  sono  ivi  materialmente  svolte.   La
          disposizione del periodo precedente si applica  anche  alle
          prestazioni di servizi per  l'accesso  alle  manifestazioni
          culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
          ricreative e  simili,  nonche'  alle  relative  prestazioni
          accessorie; 
            b)  le   prestazioni   di   servizi   per   l'accesso   a
          manifestazioni     culturali,     artistiche,     sportive,
          scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi  comprese
          fiere ed esposizioni, nonche'  le  prestazioni  di  servizi
          accessorie  connesse  con  l'accesso,  rese  a  committenti
          soggetti passivi si considerano effettuate  nel  territorio
          dello  Stato  quando  ivi  si  svolgono  le  manifestazioni
          stesse." 
            "Art. 7-sexies Territorialita'  -  Disposizioni  speciali
          relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
          non soggetti passivi 
            1. In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 7-ter,
          comma 1,  lettera  b),  si   considerano   effettuate   nel
          territorio dello Stato se rese a committenti  non  soggetti
          passivi: 
            a) le prestazioni di intermediazione in nome e per  conto
          del    cliente,    quando     le     operazioni     oggetto
          dell'intermediazione   si   considerano   effettuate    nel
          territorio dello Stato; 
            b) le  prestazioni  di  trasporto  di  beni  diverse  dal
          trasporto intracomunitario, in  proporzione  alla  distanza
          percorsa nel territorio dello Stato; 
            c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di  beni,
          quando la relativa  esecuzione  ha  inizio  nel  territorio
          dello Stato; 
            d) le prestazioni di  lavorazione,  nonche'  le  perizie,
          relative a beni mobili materiali e le  operazioni  rese  in
          attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di  carico,
          scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite  nel
          territorio dello Stato; 
            e)  le  prestazioni  di  servizi  di   locazione,   anche
          finanziaria, noleggio e simili, non  a  breve  termine,  di
          mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni  da  diporto,
          quando il committente e' domiciliato nel  territorio  dello
          Stato o ivi residente senza domicilio all'estero  e  sempre
          che siano utilizzate nel  territorio  della  Comunita'.  Le
          medesime prestazioni se rese ad un soggetto  domiciliato  e
          residente al di fuori del  territorio  della  Comunita'  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  quando
          sono ivi utilizzate; 
            e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative  ad
          imbarcazioni da  diporto,  sempre  che  l'imbarcazione  sia
          effettivamente messa a disposizione  nel  territorio  dello
          Stato e la prestazione sia resa  da  soggetti  passivi  ivi
          stabiliti e sia utilizzata nel territorio della  Comunita'.
          Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione  da  diporto  e'
          messa a  disposizione  in  uno  Stato  estero  fuori  della
          Comunita' ed il prestatore e' stabilito  in  quello  stesso
          Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          quando sono  ivi  utilizzate.  Alle  medesime  prestazioni,
          quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
          uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
          si applica la lettera e); 
            f)  le  prestazioni  di  servizi   rese   tramite   mezzi
          elettronici  da  soggetti  stabiliti  al   di   fuori   del
          territorio  della  Comunita',  quando  il  committente   e'
          domiciliato nel territorio  dello  Stato  o  ivi  residente
          senza domicilio all'estero; 
            g)   le   prestazioni   di   telecomunicazione    e    di
          teleradiodiffusione,  quando  sono   rese   da   prestatori
          stabiliti  nel  territorio  dello   Stato   a   committenti
          residenti o domiciliati nel territorio  della  Comunita'  e
          sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'.
          Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di
          fuori  del  territorio  della  Comunita'   si   considerano
          effettuate nel  territorio  dello  Stato  quando  sono  ivi
          utilizzate." 
            "Art. 7-septies Territorialita' - Disposizioni relative a
          talune prestazioni di servizi rese a non  soggetti  passivi
          stabiliti fuori della Comunita' 
            1. In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 7-ter,
          comma 1, lettera b),  non  si  considerano  effettuate  nel
          territorio dello Stato le seguenti prestazioni di  servizi,
          quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti   passivi
          domiciliati e residenti fuori della Comunita': 
            a) le  prestazioni  di  servizi  di  cui  all'articolo 3,
          secondo comma, numero 2); 
            b) le prestazioni pubblicitarie; 
            c) le prestazioni di consulenza e  assistenza  tecnica  o
          legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
          simili; 
            d) le operazioni bancarie, finanziarie  ed  assicurative,
          comprese le operazioni di  riassicurazione  ed  escluse  le
          locazioni di casseforti; 
            e) la messa a disposizione del personale; 
            f) le prestazioni derivanti da  contratti  di  locazione,
          anche  finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni   mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto; 
            g) la  concessione  dell'accesso  a  un  sistema  di  gas
          naturale situato nel territorio dell'Unione o  a  una  rete
          connessa  a  un  tale  sistema,  al  sistema   dell'energia
          elettrica, alle reti di riscaldamento o di  raffreddamento,
          il servizio di trasmissione o distribuzione  mediante  tali
          sistemi  o  reti  e  la  prestazione   di   altri   servizi
          direttamente collegati; 
            h)    i    servizi    di    telecomunicazione    e     di
          teleradiodiffusione,   esclusi   quelli   utilizzati    nel
          territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti  che  non
          siano ivi stabiliti; 
            i) i servizi prestati per via elettronica; 
            l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di  non
          esercitare interamente o  parzialmente  un'attivita'  o  un
          diritto di cui alle lettere precedenti." 
            Il citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633
          del 1972 e' pubblicato nella Gazz. Uff.  11 novembre  1972,
          n. 292, S.O. 
            Si riporta il testo del primo comma  dell'articolo 8  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del
          1972: 
            "Art. 8 Cessioni all'esportazione 
            Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: 
            a) le cessioni,  anche  tramite  commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  dei  beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea (88), a cura o
          a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri beni. La esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa  a  norma  dell'art. 2  del
          D.P.R.  6 ottobre  1978,  n. 627  o,  se  questa   non   e'
          prescritta, sul documento di cui all'articolo 21,  comma 4,
          terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga  tramite
          servizio postale l'esportazione  deve  risultare  nei  modi
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni; 
            b) le cessioni  con  trasporto  o  spedizione  fuori  del
          territorio della Comunita'  economica  europea  (88)  entro
          novanta giorni dalla consegna, a cura del  cessionario  non
          residente o per suo conto, ad eccezione dei beni  destinati
          a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della Comunita' economica europea (88); l'esportazione deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'Ufficio  doganale  o
          dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura; 
            c) le cessioni,  anche  tramite  commissionari,  di  beni
          diversi dai fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo degli  articoli  19  e  seguenti  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del
          1972: 
            "Art. 19 Detrazione 
            Per la determinazione dell'imposta  dovuta  a  norma  del
          primo comma dell'articolo 17 o  dell'eccedenza  di  cui  al
          secondo    comma    dell'articolo 30,     e'     detraibile
          dall'ammontare  dell'imposta   relativa   alle   operazioni
          effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta   dal
          soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa  in
          relazione ai beni ed  ai  servizi  importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu'  tardi,
          con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo  a
          quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto  ed  alle
          condizioni esistenti al momento della nascita  del  diritto
          medesimo. 
            Non  e'  detraibile  l'imposta  relativa  all'acquisto  o
          all'importazione di beni  e  servizi  afferenti  operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto   dell'articolo 19-bis2. In   nessun    caso    e'
          detraibile    l'imposta     relativa     all'acquisto     o
          all'importazione  di  beni   o   servizi   utilizzati   per
          l'effettuazione di manifestazioni a premio. 
            La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le
          operazioni ivi indicate sono costituite da: 
            a) operazioni di cui agli articoli  8,  8-bis  e  9  o  a
          queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle  di  cui
          agli articoli 40 e 41  del  decreto-legge  30 agosto  1993,
          n. 331,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          29 ottobre 1993, n. 427; 
            a-bis) le  operazioni  di  cui  ai  numeri  da  1)  a  4)
          dell'articolo 10,  effettuate  nei  confronti  di  soggetti
          stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
          ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 
            b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
          le  quali,  se  effettuate  nel  territorio  dello   Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 
            c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
          a), b), d) ed f); 
            d)   cessioni   di   cui   all'articolo 10,   numero 11),
          effettuate da soggetti che producono oro da investimento  o
          trasformano oro in oro da investimento; 
            e) operazioni non soggette all'imposta per effetto  delle
          disposizioni  di  cui  al  primo  comma   dell'articolo 74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori. 
            Per  i  beni  ed  i  servizi  in  parte  utilizzati   per
          operazioni non soggette all'imposta la  detrazione  non  e'
          ammessa per la quota  imputabile  a  tali  utilizzazioni  e
          l'ammontare indetraibile  e'  determinato  secondo  criteri
          oggettivi, coerenti  con  la  natura  dei  beni  e  servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in parte utilizzati per fini privati  o  comunque  estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 
            Ai contribuenti che esercitano sia  attivita'  che  danno
          luogo  ad  operazioni  che  conferiscono  il  diritto  alla
          detrazione sia attivita'  che  danno  luogo  ad  operazioni
          esenti  ai  sensi   dell'articolo 10,   il   diritto   alla
          detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
          prima categoria di operazioni e il  relativo  ammontare  e'
          determinato applicando la percentuale di detrazione di  cui
          all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la  detrazione  e'
          provvisoriamente   operata   con    l'applicazione    della
          percentuale  di  detrazione  dell'anno  precedente,   salvo
          conguaglio alla fine dell'anno.  I  soggetti  che  iniziano
          l'attivita'  operano  la  detrazione   in   base   ad   una
          percentuale  di  detrazione  determinata   presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno. 
            Per i soggetti diversi da quelli di cui alla  lettera  d)
          del comma 3 la  limitazione  della  detrazione  di  cui  ai
          precedenti commi  non  opera  con  riferimento  all'imposta
          addebitata,  dovuta  o  assolta  per  gli  acquisti,  anche
          intracomunitari, di oro da investimento, per gli  acquisti,
          anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso
          da quello da investimento destinato ad  essere  trasformato
          in oro da investimento a cura degli stessi soggetti  o  per
          loro conto, nonche' per i servizi consistenti in  modifiche
          della forma, del peso o della  purezza  dell'oro,  compreso
          l'oro da investimento." 
            "Art. 19-bis Percentuale di detrazione 
            La percentuale  di  detrazione  di  cui  all'articolo 19,
          comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
          nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
          esenti effettuate nell'anno  medesimo.  La  percentuale  di
          detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o  inferiore
          a seconda che la parte decimale  superi  o  meno  i  cinque
          decimi. 
            Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui  al
          comma 1  non  si  tiene  conto  delle  cessioni   di   beni
          ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo
          comma, e delle  operazioni  di  cui  all'articolo 2,  terzo
          comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti  di
          cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies),  e,
          quando  non  formano  oggetto  dell'attivita'  propria  del
          soggetto  passivo  o  siano  accessorie   alle   operazioni
          imponibili,  delle  altre  operazioni  esenti  indicate  ai
          numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma  restando
          la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e  servizi
          utilizzati  esclusivamente  per  effettuare  queste  ultime
          operazioni." 
            "Art. 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per
          alcuni beni e servizi 
            In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: 
            a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione  di
          aeromobili e dei relativi componenti e ricambi  e'  ammessa
          in detrazione se  i  beni  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria   dell'impresa   o   sono   destinati   ad   essere
          esclusivamente utilizzati come  strumentali  nell'attivita'
          propria dell'impresa ed e' in ogni  caso  esclusa  per  gli
          esercenti arti e professioni; 
            b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei
          beni elencati  nell'allegata  tabella  B  e  delle  navi  e
          imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi  componenti  e
          ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'  in  ogni
          caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
            c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione  di
          veicoli stradali a motore, diversi da quelli  di  cui  alla
          lettera  f)  dell'allegata  tabella  B,  e   dei   relativi
          componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella  misura
          del 40 per  cento  se  tali  veicoli  non  sono  utilizzati
          esclusivamente  nell'esercizio  dell'impresa,  dell'arte  o
          della professione. La disposizione non si applica, in  ogni
          caso,   quando   i   predetti   veicoli   formano   oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli  agenti
          e rappresentanti  di  commercio.  Per  veicoli  stradali  a
          motore si intendono tutti i veicoli a motore,  diversi  dai
          trattori  agricoli  o  forestali,  normalmente  adibiti  al
          trasporto stradale di persone o beni la cui  massa  massima
          autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti  a
          sedere, escluso quello del conducente, non e'  superiore  a
          otto; 
            d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione  di
          carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,  natanti
          da diporto  e  veicoli  stradali  a  motore,  nonche'  alle
          prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16  e  alle
          prestazioni  di  custodia,  manutenzione,   riparazione   e
          impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
          ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
          in   detrazione   l'imposta   relativa    all'acquisto    o
          all'importazione di detti  aeromobili,  natanti  e  veicoli
          stradali a motore; 
            e)  salvo  che  formino  oggetto  dell'attivita'  propria
          dell'impresa,  non  e'  ammessa  in  detrazione   l'imposta
          relativa a prestazioni di trasporto di persone; 
            f)  non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
          all'acquisto o all'importazione di alimenti  e  bevande  ad
          eccezione di  quelli  che  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria  dell'impresa  o  di  somministrazione   in   mense
          scolastiche,  aziendali   o   interaziendali   o   mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; 
            g) 
            h) non e' ammessa in detrazione l'imposta  relativa  alle
          spese  di  rappresentanza,  come  definite  ai  fini  delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; 
            "Art. 19-bis2 Rettifica della detrazione 
            La  detrazione  dell'imposta   relativa   ai   beni   non
          ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in
          diminuzione qualora i  beni  ed  i  servizi  medesimi  sono
          utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla
          detrazione  in  misura  diversa  da   quella   inizialmente
          operata.  Ai  fini  di  tale  rettifica  si   tiene   conto
          esclusivamente della prima utilizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi. 
            Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1
          e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica
          nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro
          anni successivi ed e' calcolata  con  riferimento  a  tanti
          quinti  dell'imposta  quanti  sono  gli  anni  mancanti  al
          compimento del quinquennio. 
            Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni  attive,
          nel regime di  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  o
          nell'attivita' comportano  la  detrazione  dell'imposta  in
          misura diversa da quella  gia'  operata,  la  rettifica  e'
          eseguita limitatamente ai beni ed  ai  servizi  non  ancora
          ceduti  o   non   ancora   utilizzati   e,   per   i   beni
          ammortizzabili, e' eseguita se non sono  trascorsi  quattro
          anni da quello della loro entrata in funzione. 
            La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di  beni
          ammortizzabili,  nonche'  alle   prestazioni   di   servizi
          relative  alla  trasformazione,  al  riattamento   o   alla
          ristrutturazione  dei  beni  stessi,   operata   ai   sensi
          dell'articolo 19,  comma 5,   e'   altresi',   soggetta   a
          rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
          della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
          percentuale di  detrazione  superiore  a  dieci  punti.  La
          rettifica si effettua  aumentando  o  diminuendo  l'imposta
          annuale in  ragione  di  un  quinto  della  differenza  tra
          l'ammontare   della    detrazione    operata    e    quello
          corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno  di
          competenza.  Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o   di
          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
          eseguita, per tutta l'imposta relativa  al  bene,  in  base
          alla percentuale di detrazione definitiva  di  quest'ultimo
          anno anche se lo  scostamento  non  e'  superiore  a  dieci
          punti. La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se  la
          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
          a dieci punti a condizione che il soggetto  passivo  adotti
          lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e  ne
          dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella  quale
          inizia ad avvalersi di detta facolta'. 
            Ai  fini  del  presente  articolo  non   si   considerano
          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
          milione  di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente   di
          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
          superiore al venticinque per cento. 
            In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante  il
          periodo di rettifica,  la  rettifica  della  detrazione  va
          operata  in  unica  soluzione  per  gli  anni  mancanti  al
          compimento del periodo di  rettifica,  considerando  a  tal
          fine la percentuale di detrazione pari al cento  per  cento
          se la cessione  e'  soggetta  ad  imposta,  ma  l'ammontare
          dell'imposta   detraibile   non   puo'   eccedere    quello
          dell'imposta relativa alla cessione del bene. 
            Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza  di
          fusione,  di  scissione,  di  cessione  o  conferimento  di
          aziende, compresi i complessi aziendali relativi a  singoli
          rami  dell'impresa,  le  disposizioni  di  cui   ai   commi
          precedenti si applicano con riferimento alla data in cui  i
          beni sono stati acquistati  dalla  societa'  incorporata  o
          dalle societa' partecipanti alla  fusione,  dalla  societa'
          scissa o dal soggetto  cedente  o  conferente.  I  soggetti
          cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari
          o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche. 
            Le disposizioni del presente articolo  relative  ai  beni
          ammortizzabili devono intendersi  riferite  anche  ai  beni
          immateriali di cui all'articolo 68 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
          presente articolo i fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati
          sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
          di rettifica e' stabilito  in  dieci  anni,  decorrenti  da
          quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta  assolta
          sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo  di  rettifica
          decennale decorre dalla data di ultimazione dei  fabbricati
          insistenti sulle aree medesime. L'imputazione  dell'imposta
          relativa  ai  fabbricati   ovvero   alle   singole   unita'
          immobiliari, soggette a rettifica, che  siano  compresi  in
          edifici o complessi  di  edifici  acquistati,  costruiti  o
          ristrutturati unitariamente, deve essere determinata  sulla
          base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato  o
          dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino  la
          proporzionalita'  fra  l'onere   complessivo   dell'imposta
          relativa   ai   costi   di    acquisto,    costruzione    o
          ristrutturazione, e la parte  di  costo  dei  fabbricati  o
          unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle
          operazioni  che   non   danno   diritto   alla   detrazione
          dell'imposta. 
            Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti
          sono effettuate nella dichiarazione  relativa  all'anno  in
          cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base
          delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie." 
            "Art. 19-ter Detrazione per gli enti non commerciali 
            Per gli enti indicati nel  quarto  comma  dell'art. 4  e'
          ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti  e
          con le limitazioni, riduzioni e  rettifiche  ivi  previste,
          soltanto  l'imposta   relativa   agli   acquisti   e   alle
          importazioni fatti nell'esercizio di attivita'  commerciali
          o agricole. 
            La  detrazione  spetta  a  condizione   che   l'attivita'
          commerciale  o  agricola  sia  gestita   con   contabilita'
          separata da  quella  relativa  all'attivita'  principale  e
          conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai
          beni e ai servizi utilizzati promiscuamente  nell'esercizio
          dell'attivita'  commerciale  o  agricola  e  dell'attivita'
          principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile
          all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola. 
            La detrazione non e' ammessa in caso  di  omessa  tenuta,
          anche  in   relazione   all'attivita'   principale,   della
          contabilita' obbligatoria a norma di legge  o  di  statuto,
          ne' quando la contabilita'  stessa  presenti  irregolarita'
          tali da renderla inattendibile. Per le  regioni,  province,
          comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca,  la
          contabilita'  separata  di  cui  al  comma  precedente   e'
          realizzata nell'ambito e con l'osservanza  delle  modalita'
          previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a  norma
          di legge o di statuto. 
            Le disposizioni del precedente comma si  applicano  anche
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a  quelli
          di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia  e  agli
          automobile clubs." 
            "Art. 20 Volume d'affari 
            Per   volume   d'affari   del   contribuente    s'intende
          l'ammontare complessivo delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,  registrate
          o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare
          a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni
          di cui all'art. 26. Non  concorrono  a  formare  il  volume
          d'affari  le  cessioni  di  beni  ammortizzabili,  compresi
          quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile,  voci
          B.I.3)  e  B.I.4)  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,
          nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36. 
            L'ammontare  delle  singole   operazioni   registrate   o
          soggette  a  registrazione,  ancorche'  non  imponibili   o
          esenti,  e'  determinato  secondo  le  disposizioni   degli
          artt. 13,  14  e  15. I  corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili registrati a norma dell'art. 24  sono  computati
          al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto  comma
          dell'art. 27." 
            Comma 59 
              
            Il testo del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          n. 633 del 1972 e' citato nelle note al Comma 58. 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre   1996,   n. 696
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  degli
          obblighi di certificazione dei corrispettivi): 
            "Art. 2. Operazioni   non   soggette    all'obbligo    di
          certificazione. 
            1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui
          all'articolo 1 le seguenti operazioni: 
            a)  le   cessioni   di   tabacchi   e   di   altri   beni
          commercializzati    esclusivamente     dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
            b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di
          carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
            c)  le  cessioni  di  prodotti  agricoli  effettuate  dai
          produttori agricoli  cui  si  applica  il  regime  speciale
          previsto dall'articolo 34, primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633  ,  e
          successive modificazioni; 
            d) le cessioni di beni risultanti dal  documento  di  cui
          all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,
          n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; 
            e) le cessioni di giornali quotidiani, di  periodici,  di
          supporti integrativi, di libri, con  esclusione  di  quelli
          d'antiquariato; 
            f) le prestazioni di servizi rese da notai per  le  quali
          sono previsti onorari, diritti o altri compensi  in  misura
          fissa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di  cambiali
          e di assegni bancari; 
            g) le  cessioni  e  le  prestazioni  effettuate  mediante
          apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
          prestazioni rese mediante  apparecchi  da  trattenimento  o
          divertimento installati in luoghi pubblici o locali  aperti
          al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di  qualunque
          specie; 
            h) le operazioni relative ai concorsi pronostici  e  alle
          scommesse soggetti all'imposta  unica  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative  ai
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato,  compresa  la
          raccolta delle rispettive giocate; 
            i) le somministrazioni di  alimenti  e  bevande  rese  in
          mense    aziendali,    interaziendali,    scolastiche    ed
          universitarie   nonche'   in   mense    popolari    gestite
          direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e  di
          beneficenza; 
            l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le
          prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le
          prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale,
          le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di  taxi,
          le prestazioni rese con imbarcazioni a motore  da  soggetti
          che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone  e
          veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o  tra
          comuni limitrofi; 
            m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli
          ed altri servizi resi da aziende o istituti di  credito  da
          societa' finanziarie  o  fiduciarie  e  dalle  societa'  di
          intermediazione mobiliare; 
            n)  le  cessioni  e  le   prestazioni   esenti   di   cui
          all'articolo 22, primo comma,  punto  6,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; 
            o)  le  prestazioni  inerenti  e  connesse  al  trasporto
          pubblico collettivo di persone e di veicoli  e  bagagli  al
          seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della  legge
          30 dicembre  1991,  n. 413  ,   effettuate   dal   soggetto
          esercente l'attivita' di trasporto; 
            p)  le  prestazioni  di  autonoleggio  da   rimessa   con
          conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
          svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti  di
          portatori di handicap; 
            q)   le   prestazioni    didattiche,    finalizzate    al
          conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; 
            r) le prestazioni effettuate,  in  caserme,  ospedali  od
          altri  luoghi   stabiliti,   da   barbieri,   parrucchieri,
          estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
          con pubbliche amministrazioni; 
            s) le prestazioni rese da fumisti, nonche'  quelle  rese,
          in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; 
            t) le prestazioni rese  da  rammendatrici  e  ricamatrici
          senza collaboratori o dipendenti; 
            u) le prestazioni di riparazione di calzature  effettuate
          da  soggetti  che  non  si  avvalgono  di  collaboratori  e
          dipendenti; 
            v) le prestazioni rese da impagliatori  e  riparatori  di
          sedie senza dipendenti e collaboratori; 
            z)  le  prestazioni  di  cardatura  della   lana   e   di
          rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione  dei
          clienti da  parte  di  materassai  privi  di  dipendenti  e
          collaboratori; 
            aa) le prestazioni di riparazione di biciclette  rese  da
          soggetti  che  non  si   avvalgono   di   collaboratori   e
          dipendenti; 
            bb) le  cessioni  da  parte  di  venditori  ambulanti  di
          palloncini,  piccola  oggettistica  per  bambini,   gelati,
          dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini  non  muniti
          di  attrezzature  motorizzate,  e  comunque  da  parte   di
          soggetti che esercitano, senza attrezzature,  il  commercio
          di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
          nei mercati rionali; 
            cc) le somministrazioni di alimenti e bevande  effettuate
          in forma itinerante negli  stadi,  stazioni  ferroviarie  e
          simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi  pubblici  e  in
          occasione di manifestazioni in genere; 
            dd) le cessioni di cartoline  e  souvenirs  da  parte  di
          venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; 
            ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie
          al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal
          personale addetto alle carrozze medesime; 
            ff) le  prestazioni  rese  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo concernenti la prenotazione di servizi  in  nome  e
          per conto del cliente; 
            gg) le prestazioni  di  parcheggio  di  veicoli  in  aree
          coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
          del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
          funzionanti  a  monete,  gettoni,  tessere,   biglietti   o
          mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
          indipendentemente  dall'eventuale  presenza  di   personale
          addetto; 
            hh) le cessioni e le prestazioni poste  in  essere  dalle
          associazioni sportive  dilettantistiche  che  si  avvalgono
          della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
          , nonche' dalle associazioni senza fini di  lucro  e  dalle
          associazioni  pro-loco,   contemplate   dall'articolo 9-bis
          della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ; 
            ii) le prestazioni aventi  per  oggetto  l'accesso  nelle
          stazioni ferroviarie; 
            ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito
          bagagli; 
            mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione  di
          servizi igienico-sanitari pubblici; 
            nn)  le  prestazioni  di  alloggio  rese  nei   dormitori
          pubblici; 
            oo) le cessioni di beni poste in essere da  soggetti  che
          effettuano  vendite  per  corrispondenza,  limitatamente  a
          dette cessioni; 
            pp) le cessioni di  prodotti  agricoli  effettuate  dalle
          persone  fisiche  di   cui   all'articolo 2   della   legge
          9 febbraio 1963,  n. 59  ,  se  rientranti  nel  regime  di
          esonero dagli adempimenti di  cui  all'articolo 34,  quarto
          comma,  del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633 ; 
            qq) le cessioni e  le  prestazioni  poste  in  essere  da
          regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle  comunita'
          montane, delle istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza,
          dagli enti di previdenza, dalle  unita'  sanitarie  locali,
          dalle istituzioni pubbliche di  cui  all'articolo 41  della
          legge  23 dicembre  1978,  n. 833  ,  nonche'  dagli   enti
          obbligati  alla  tenuta  della  contabilita'  pubblica,  ad
          esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite
          dai comuni; 
            rr)  [le  prestazioni  di  servizi  rese   sul   litorale
          demaniale   dai   titolari   dei   relativi   provvedimenti
          amministrativi  rilasciati  dalle   autorita'   competenti,
          escluse le somministrazioni di alimenti e  bevande  e  ogni
          altra attivita' non connessa con quella autorizzata]; 
            ss)  le  prestazioni  relative  al  servizio  telegrafico
          nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; 
            tt) le attrazioni e gli  intrattenimenti  indicati  nella
          sezione I limitatamente alle piccole e medie  attrazioni  e
          alla  sezione  III  dell'elenco  delle  attivita'  di   cui
          all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968,  n. 337,  escluse
          le  attrazioni  installate   nei   parchi   permanenti   da
          divertimento  di  cui  all'articolo 8   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
          realizzino un volume di affari annuo superiore a  cinquanta
          milioni di lire; 
            tt-bis)  le  prestazioni  di  servizi  effettuate   dalle
          imprese  di  cui  all'articolo 23,  comma 2,  del   decreto
          legislativo 22 luglio  1999,  n. 261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito. 
            2. Non   sono   altresi'    soggette    all'obbligo    di
          documentazione  disposto  dall'articolo 12,  primo   comma,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,  in  relazione  agli
          adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti  e  le
          operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del
          decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,
          n. 633 , sono esonerate  dall'obbligo  di  emissione  della
          fattura in virtu' dei seguenti decreti del  Ministro  delle
          finanze: 
            a) D.M. 4 marzo 1976 : Associazione italiana della  Croce
          rossa; 
            b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; 
            c)  D.M.  20 luglio  1979   :   enti   concessionari   di
          autostrade; 
            d)  D.M.  2 dicembre   1980   :   esattori   comunali   e
          consorziali; 
            e) D.M. 16 dicembre 1980  :  somministrazione  di  acqua,
          gas, energia elettrica e  manutenzione  degli  impianti  di
          fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo  ruoli
          esattoriali; 
            f) D.M. 16 dicembre 1980  :  somministrazione  di  acqua,
          gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; 
            g) D.M. 22 dicembre  1980:  societa'  che  esercitano  il
          servizio  di  traghettamento  di  automezzi  commerciali  e
          privati tra porti nazionali; 
            h) D.M. 26 luglio 1985 : enti e  societa'  di  credito  e
          finanziamento; 
            i) D.M. 19 settembre 1990 :  utilizzo  di  infrastrutture
          nei porti,  autoporti,  aeroporti  e  scali  ferroviari  di
          confine." 
            Comma 61: 
            Il testo dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 633 del 1972 e' citato  nelle  note  al
          comma 58. 
            Comma 62: 
            Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 6  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del
          1972: 
            "Art. 6 Effettuazione delle operazioni 
            (omissis) 
            L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni   ed   alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti,  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo 4,
          nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno  1990,  n. 142,
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura,  agli  istituti  universitari,   alle   unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e  a  quelli
          di previdenza, l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare  le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per   le
          cessioni di beni di  cui  all'articolo 21,  comma 4,  terzo
          periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile  nel  mese
          successivo a quello della loro effettuazione. 
            (Omissis)". 
            Si   riporta   il    testo    dell'articolo 32-bis    del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134: 
            "Art. 32-bis    Liquidazione    dell'IVA    secondo    la
          contabilita' di cassa 
            1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
          2010/45/UE  del  Consiglio,  del  13 luglio  2010,  per  le
          cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate
          da soggetti passivi con volume d'affari non superiore  a  2
          milioni  di  euro,  nei  confronti  di  cessionari   o   di
          committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte  o
          professione,  l'imposta   sul   valore   aggiunto   diviene
          esigibile   al   momento   del   pagamento   dei   relativi
          corrispettivi. Per  i  medesimi  soggetti  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti
          dei beni o dei servizi sorge al momento del  pagamento  dei
          relativi corrispettivi.  In  ogni  caso,  il  diritto  alla
          detrazione  dell'imposta  in  capo  al  cessionario  o   al
          committente   sorge    al    momento    di    effettuazione
          dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non  sia  stato
          ancora pagato. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano alle operazioni effettuate dai  soggetti  che  si
          avvalgono di regimi speciali di applicazione  dell'imposta,
          ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari  o
          di   committenti   che   assolvono    l'imposta    mediante
          l'applicazione   dell'inversione    contabile.    L'imposta
          diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di
          un anno dal momento di  effettuazione  dell'operazione.  Il
          limite  annuale  non  si  applica  nel  caso  in   cui   il
          cessionario  o  il  committente,  prima  del  decorso   del
          termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
            2. Il regime di  cui  al  comma 1  si  rende  applicabile
          previa opzione da parte  del  contribuente,  da  esercitare
          secondo le  modalita'  individuate  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
            3. Sulle   fatture   emesse   in    applicazione    delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 1  deve   essere   apposta
          specifica annotazione. 
            4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del
          presente articolo. 
            5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  di
          cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui
          al comma 4 del presente articolo, e' abrogato  l'articolo 7
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.