901. Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
902. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il comma 1.1 e' abrogato.
903. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, il comma 4 e' abrogato.
904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di
procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi
titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo
2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi
chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
907. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.
908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di
compensazione applicabili a taluni prodotti del settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate
superiori a 20 milioni di euro.
909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la
produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
911. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta
con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw,
consumata dai soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni.
912. Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
913. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il
comma 1 e' abrogato.
914. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
915. La dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei
giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' ridotta di 8,3 milioni di euro
per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8
milioni di euro per l'anno 2018.
916. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 61 a 72 si provvede, quanto a 75
milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017
e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo
di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n.
340, e' sostituito dai seguenti:
«3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi
all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della
successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni
altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di
imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».
918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in
misura non inferiore al 70 per cento.
919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato.
921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle
risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze,
operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun
operatore della filiera in misura proporzionale alla sua
partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei
relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata
nell'anno 2015.
922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e' precluso il rilascio di
nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi
in esercizio.
923. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di
violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e' punito con la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente
periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque
tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a
consentire la connessione telematica al web. Il titolare della
piattaforma dei giochi promozionali e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
924. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal
relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali e' stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo Stato
o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre
violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente
vigente in materia».
925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data di entrata
in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente.
926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,
nonche' a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il
giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la
legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio
2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non
residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o
intermediazione con i soggetti terzi, le attivita' tipiche del
gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio
strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche' i flussi
finanziari, relativi alle suddette attivita' ed intercorsi tra i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il
soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la
presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
928. Le attivita' svolte dai gestori possono essere desunte dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di
cui al comma 927.
929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta
e le sanzioni dovute.
930. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile
organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, ai fini della disciplina in materia di
antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo
d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione del pagamento.
931. Il contribuente puo' comunque presentare, entro sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir
meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente
articolo.
932. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per
garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di
raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica,
presso punti di vendita aventi come attivita' prevalente la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero
massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
933. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro
attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle
convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei
predetti commi, a condizione che presentino domanda di
partecipazione.
934. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016»
e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il
predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione delle medesime
concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le
seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto
integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per
tutto il periodo della proroga»;
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della
concessione»;
6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse.
935. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela dei giocatori e della fede pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed
un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le
concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a
distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per
la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei
suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata
legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a
5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori,
ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a
salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi
con vincite in denaro e' effettuata tenendo conto dei principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita':
a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e le condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus;
d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai
minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco;
g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare
un diretto interesse su di loro;
h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere
la propria autostima, considerazione sociale e successo
interpersonale;
i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore
negativo;
l) che induca a confondere la facilita' del gioco con la
facilita' della vincita;
m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilita' di
vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di
ottenere dal gioco;
n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi con vincita in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma
i media specializzati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, nonche' le lotterie nazionali a estrazione
differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport, nonche' nei settori della sanita' e
dell'assistenza.
940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle
prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua, nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.
941. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del
terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco
d'azzardo.
942. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per
incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le
parole: «nonche' le modalita' di verifica della loro conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di conformita' dei sistemi di
gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di
conformita' in attuazione delle convenzioni stesse. La presente
disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni
attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per
l'effettuazione dei controlli».
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31
dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i giochi di abilita' a
distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella misura del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore.
945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504
del 1998; a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo
patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta
data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle
province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al
periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di
riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
948. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
949. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole:
«prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo e' aggiunto
il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a
partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera
sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche
da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi
sanitari e non accreditate»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i
dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema
tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;
c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati
di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative
all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e
delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo
78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di
errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina
un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione
precompilata di cui all'articolo 1»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia
delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via
automatizzata o mediante verifica della documentazione
giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso
che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto
mese successivo al termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in
materia di imposte sui redditi»;
g) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;
h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' abrogata con effetto
per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno
2016, relative al periodo di imposta 2015;
i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «e' trasmesso annualmente
un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno
scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la
media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio precedente,
compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo
triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono
attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno
scostamento massimo del 10 per cento»;
l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25-bis e' sostituito dal seguente:
«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta
2015, nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri
detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse
e le societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, nonche' gli altri fondi comunque denominati,
trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del
rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;
b) il comma 25-ter e' abrogato;
c) al comma 26:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».
951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 6 e 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo'
essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione
rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un
periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento
dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che
offrano adeguate garanzie»;
b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente:
«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica,
entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 4-bis»;
c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono
sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio
precedente sia almeno pari all'uno per cento della».
952. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti
d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato
decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui
al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma
1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro
il 31 luglio di ciascun anno»;
b) al comma 6-quinquies, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli
necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati
contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio
effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma
sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi
dati nella dichiarazione di cui al comma 1».
953. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di
comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso per coloro i
quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175».
954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di
esse»;
b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria
presso universita' statali e non statali, in misura non superiore,
per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per
ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali»;
c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti
nel territorio italiano».
955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si
applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di
applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato
entro il 31 gennaio 2016.
956. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a
decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015,
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e
587 sono abrogati.
957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata »
sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».
958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di
termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015,
n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958
emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale
dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo
2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle
accise di cui alla direttiva 2008/118/ CE del Consiglio, del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del
predetto ammontare di maggiori entrate.
960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per
cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento
per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente:
«Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati
nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».
961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12
milioni di euro.
962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
963. Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o
prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica
alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul
territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' degli
oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprieta' del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della
copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la
radiazione dal PRA».
965. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni
strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza
informatica nazionali nonche' per le spese correnti connesse ai
suddetti interventi, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione
finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Un decimo della
dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma e' destinato
al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia
postale e delle comunicazioni, nonche' all'aggiornamento della
tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.
966. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonche' i
responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento
del fondo di cui al comma 965 e' ripartito in via prioritaria tra
tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le
direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento
delle attivita' di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici
del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di
tale ripartizione e' data comunicazione al Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle
risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto
dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge
n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
967. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle
attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno
2016. Per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti
antiproiettile della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della
difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui
destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
968. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 967, secondo
periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
969. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e
la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un
fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno
2016.
970. Fermo restando quanto disposto dal comma 372, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui
destinare le risorse del fondo di cui al comma 969, con particolare
riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa
territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze
speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di
azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il
sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad
ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonche' a
rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle
infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
971. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di 15
milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere il livello
di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.
972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno
profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate
non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e'
riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base
annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio
prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura
retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari
del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le
condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al
fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti
dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e
reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del
comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse
necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri
accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del
presente comma anche tra stati di previsione diversi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi
rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.
973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro
per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e
nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi
della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
974. Per l'anno 2016 e' istituito il Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree
urbane degradate attraverso la promozione di progetti di
miglioramento della qualita' del decoro urbano, di manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza
territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento
delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita'
sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore
e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la
realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita'
culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo
2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la
procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31
gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi' definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie
competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati.
977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i
progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al
comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i
progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di
convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei
progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti,
le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui
al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche'
i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o
gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento
dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio
degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli
accordi stipulati costituisce il Programma.
978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a
977, per l'anno 2016 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo
per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per l'anno 2016.
979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o
di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio
nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una
Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro
500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri
nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata la spesa
di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.
981. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla Fondazione
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo le norme di
contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma
2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
982. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio
di attivita' di lavoro autonomo o di impresa ai fini
dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o
allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con
istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita'
criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta
sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per
l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui
al presente comma.
983. Il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche
astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982,
n. 127, e' rideterminato in 17 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio puo'
essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione
con la predetta organizzazione internazionale.
984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento
secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo
livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un contributo una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento
musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di
strumento cui lo studente e' iscritto. Il contributo e' anticipato
all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto
sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione.
985. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per
mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a
favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i
criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonche' le
cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede
di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la
corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali
sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2016.
986. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1º ottobre
2015 e al 1º ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con
decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Polizia di Stato e'
altresi' autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti
residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello
stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
66 del 2010».
987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la
seguente:
«o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a
condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi».
988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a
condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi».
989. Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
990. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2015 e 2016».
991. E' assegnato al CONI, con vincolo di destinazione in favore
delle attivita' del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma 2024»,
un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 8 milioni
di euro per l'anno 2017.
992. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
993. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
994. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
995. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
996. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del
triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla
presente legge.
997. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella
Tabella di cui al comma 995, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
998. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge.
999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra
in vigore il 1º gennaio 2016.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando