6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento,
dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento
delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12."
Comma 102:
Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle note al comma 89.
Comma 104:
Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle note al comma 89.
Comma 108:
Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010."
Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".
Comma 109:
Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 461 del 1997 e' riportato nelle note al comma 101.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 68 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 68. Plusvalenze
1. - 4-bis. Omissis
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
Omissis."
Comma 114:
Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
Comma 116:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure urgenti per
interventi nel territorio):
"Art. 5. Iniziative per la valorizzazione dell'area
utilizzata per l'Expo
1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello
Stato nell'attivita' di valorizzazione delle aree in uso
alla Societa' Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al
capitale della societa' proprietaria delle stesse, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma
precedente, e' attribuito all'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80
milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un
progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti
territoriali e le principali istituzioni scientifiche
interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree
in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro
adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
aree di cui al comma 1 e le relative modalita' attuative
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti
S.p.a.
4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello
Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso
agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Societa' Expo
S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la
durata dell'evento.
5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e
l'effettiva utilizzabilita', le risorse finalizzate alla
realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana
Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, sono revocate e
destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Societa' Expo
S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della
Provincia di Milano."
Comma 119:
Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice
civile:
"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice."
"Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali."
Comma 120:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Omissis.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Omissis."
Comma 123:
Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, e' riportato
nelle note al comma 116.
Comma 124:
Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 10
della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica):
"Art. 10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti
di ricerca.
1. 1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. - 3. Omissis
4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per
azioni, e' costituita come societa' di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La societa'
non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e avanzi
di gestione ai soci ed e' obbligata a reinvestire i
predetti utili o avanzi di gestione, nonche' eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
acquistati, qualora non destinati alla costituzione della
riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di
cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attivita'
commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di
impresa. Alla societa' si applica dal 1° gennaio 2000 il
regime tributario degli enti non commerciali di cui agli
articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' di cui agli articoli 19-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini
tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai
fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive
soggette a tassazione in relazione alla prevista
destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le
posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
imposta, con facolta' di richiesta dei relativi rimborsi.
Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da
sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito
il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono
modificati sulla base dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando
una quota di partecipazione di soggetti pubblici non
inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di
componenti nominati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie
delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato
decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della societa'
in termini di attivita' di ricerca e formazione, in
collegamento con il programma nazionale della ricerca e i
programmi europei internazionali, promuovendo la
collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonche' in termini di
manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di
messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri,
pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle
procedure e la parita' di condizioni, con vincoli di
diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non
commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella
lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del
personale da parte di soggetti privati, per obiettivi
funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle
componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga
ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformita' ai
compiti istituzionali della societa'."
Comma 125:
Il testo del comma 4 dell'articolo 10 della citata
legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al comma 124.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
"Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica" e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 210 dell'8
settembre 2016.
Comma 128:
Si riporta il testo dell'articolo 2489 del codice
civile:
"Art. 2489. Poteri, obblighi e responsabilita' dei
liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata
in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di
compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della
societa'.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalita' e diligenza richieste dalla natura
dell'incarico e la loro responsabilita' per i danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilita' degli
amministratori."
Comma 132:
Si riporta il testo dell'articolo 2490 del codice
civile:
"Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e
presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di
esercizio della societa', per l'approvazione all'assemblea
o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai
soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le
finalita' e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare
l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i principi e criteri adottati per
realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di
valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.
Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale,
dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;
la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo, la
societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese
con gli effetti previsti dall'articolo 2495."
Comma 133:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 134:
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
9 del 2016, e' riportato nelle note al comma 116.
Comma 135:
Il testo del comma 1 dell'articolo 10 della citata
legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al comma 124.
Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni."
Comma 137:
Si riporta il testo dei commi 49, 49-bis e 49-ter
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), come modificato dalla
presente legge:
"49. In considerazione della necessita' di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia'
assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla
provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che
operano direttamente o per tramite di societa' controllate
o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite con
decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le
disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo.
49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche
mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito,
ferma restando l'appostazione contabile del relativo
valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti
all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione
e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito
al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni
e, successivamente, al momento del trasferimento alla
citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a
carico della Regione Lombardia e della citta'
metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al
momento del subentro nelle partecipazioni della Regione
Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della
regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di
Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e
termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento
della ricostituzione dei nuovi organi. "
Comma 140:
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
Comma 141:
Si riporta il testo dei commi da 974 a 978
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"974. Per l'anno 2016 e' istituito il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato
«Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate
attraverso la promozione di progetti di miglioramento della
qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della
sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza
urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con
riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio
civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di
nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati.
975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro
il 1º marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite
con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi'
definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di
riqualificazione, il quale ha facolta' di operare anche
avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati
ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono
allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di
attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte
del Nucleo, in coerenza con le finalita' del Programma, tra
i quali la tempestiva esecutivita' degli interventi e la
capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e
privati.
977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal
decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di
priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da
inserire nel Programma ai fini della stipulazione di
convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori
dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla
realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi
incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i
criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla
Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le
informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di
monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle
convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il
Programma.
978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del
Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro per l'anno 2016."
Comma 142:
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
n. 30 del 6 febbraio 2012.
Comma 144:
Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"640. Per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole),
Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonche'
per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e
di interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati
«cammini», e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli
interventi sono individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne
quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo."
Comma 146:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della
legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147
1. - 2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14,
assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di
violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli
della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa."
Comma 147:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Misure urgenti per favorire la realizzazione
di impianti sportivi nelle periferie urbane
1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva
agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa
cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e
30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul
territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica
nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla
presentazione e alla promozione della candidatura di Roma
2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il piano pluriennale
degli interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28
febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la
predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano puo' avvalersi del
personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni in possesso delle specifiche competenze
tecniche in materia.
3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia gia'
stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da
quelle stanziate dal presente articolo, il relativo
intervento e' escluso dal piano pluriennale degli
interventi. Resta salva la possibilita' che, in sede di
rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti
siano destinate, su richiesta del proponente, previa
valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e
previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
altri interventi relativi a proposte presentate dallo
stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini
gia' previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore
importo e che posseggano i requisiti previsti.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante
una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo
stato di realizzazione degli interventi finanziati con le
risorse di cui al comma 1. L'Autorita' Vigilante invia alle
Camere la relazione di cui al periodo precedente.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le
procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive
senza fini di lucro possono presentare agli enti locali,
sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto
preliminare accompagnato da un piano di fattibilita'
economico finanziaria per la rigenerazione, la
riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva
gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire
l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali
riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la
gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla
societa' sportiva per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell'intervento e comunque non
inferiore a cinque anni.
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che
hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono
aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di
aggregazione regionale per la fornitura di energia
elettrica di gas o di altro combustibile al fine di
garantire la gestione dello stesso impianto.
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal
Piano di cui al comma 3, il Comune puo' deliberare
l'individuazione degli interventi promossi da associazioni
sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione
dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Comma 149:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il
novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e
dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
Omissis."
Comma 150:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati
1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei
cinque periodi di imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso
un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa'
che direttamente o indirettamente controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono
in possesso di requisiti di elevata qualificazione o
specializzazione come definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e
d), non si applicano ai lavoratori autonomi.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°
gennaio 1969» sono abrogate."
Comma 151:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 2. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.
2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale."
Il testo del comma 4 dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 147 del 2015 e' riportato nelle note
al comma 150.
Comma 153:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori):
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e
dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare."
Si riporta il testo dei commi 13 e 18 dell'articolo 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero
1. - 12. Omissis
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
14. - 17. Omissis
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Omissis."
Comma 154:
Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' riportato nelle note al comma 149.
Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo n.
147 del 2015, modificato dal comma 150, e' riportato nelle
note al comma 150.
Comma 158:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 346
del 1990 e' riportato nelle note al comma 114.
Comma 160:
Si riporta il testo dei commi 182, 184, 186 e 189 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa."
"184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole
ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo,
anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182."
"186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185
trovano applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di
importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.
Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno."
"189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino
ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro, con le modalita'
specificate nel decreto di cui al comma 188."
Comma 161:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. Omissis
2. Non concorrono a formare il reddito
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
[g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;]
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
Omissis."
Comma 162:
Il testo del comma 2 dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note al comma 161.
Comma 163:
Si riporta il testo del comma 207 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126
milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni
di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1
milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2,
comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25
milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita'
di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori
socialmente utili e a quelli di pubblica utilita' della
regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge
regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.
Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente
alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento
degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei
lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica
utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici
della regione Calabria al fine di stabilizzare, con
contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di
pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di
avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti
lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione dei
commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di
assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a
tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici
della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo
1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo
fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro
a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si
applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni."
Comma 164:
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 2 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Ammortizzatori sociali
1. - 33. Omissis
34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di
cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Omissis."
Comma 165:
Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2 (Armonizzazione)
1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (59) , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"1. - 78. Omissis.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1º
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per
cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e
al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Omissis."
Comma 166:
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. (Abrogato).
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (252), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»."
Comma 167:
Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata
legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165.
Comma 168:
La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile
2001.
Comma 169:
Per il riferimento al testo della legge n. 152 del 2001
vedasi in note al comma 168.
Si riporta il testo dell'articolo 125-ter del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 125-ter Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di
credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla
conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in
cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le
informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma
1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza
il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli,
prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una
comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto
tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice
del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione
prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga
gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre,
rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo
corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si
estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e
ai termini eventualmente previsti dalla normativa di
settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori
connessi col contratto di credito, se tali servizi sono
resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un
accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova
contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti
disciplinati dal presente capo non si applicano gli
articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del
Codice del consumo."
Si riporta il testo dell'articolo 67-duodecies del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
"Art. 67-duodecies. Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici
giorni per recedere dal contratto senza penali e senza
dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i
contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni
sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le
operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici
individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato
il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne
nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il
termine comincia a decorrere dal momento in cui al
consumatore e' comunicato che il contratto e' stato
concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le
condizioni contrattuali e le informazioni di cui
all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a
quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di
investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine
previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui
prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che
il fornitore non e' in grado di controllare e che possono
aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio
i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti
finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si
regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o
contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari
(equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti
equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in
particolare in questa categoria le opzioni su valute e su
tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o
alle analoghe polizze assicurative a breve termine di
durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le
parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima
che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate
dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il
pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono
garantiti i diritti di cui all' articolo 67-undecies, comma
1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore
invia, prima dello scadere del termine e secondo le
istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta
al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione
dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67,
comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un
determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro
contratto a distanza riguardante servizi finanziari
prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un
accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto
aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le
modalita' fissate dal presente articolo."
Comma 170:
Il titolo VI (TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI) del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 115 a
128-ter.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
Comma 171:
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 231 del 2007:
"Art. 30. Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi
1. - 7. Omissis
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di
emissione di moneta elettronica o di altre tipologie
operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione
puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati
all'intermediario da apposita convenzione, nella quale
siano specificati gli obblighi previsti dal presente
decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di
adempimento."
Comma 172:
Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 26. Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le
cause previste dalle disposizioni di cui al predetto
Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base
degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui
al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a
settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito."
"Art. 27. Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26,
in riferimento ai settori dell'artigianato e della
somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione
dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e
delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla
data di entrata in vigore del presente decreto le fonti
normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali,
ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118
della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26, comma
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo
118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo
12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo
un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per
cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
"7. Modalita' di determinazione della contribuzione.
1. L'importo del contributo volontario e' pari
all'aliquota di finanziamento, prevista per la
contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica,
applicata all'importo medio della retribuzione imponibile
percepita nell'anno di contribuzione precedente la data
della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere
inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a
quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla
prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli
artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo
del contributo volontario sono rivalutate annualmente con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita determinato
dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti
volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze
di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione
dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale
importo e' calcolato sulla base della media delle
retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei
versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione
volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato
alla retribuzione media della classe precedentemente
assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata
anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe,
vigente pro-tempore, hanno facolta' di richiedere, entro un
anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
corrispondente a quella media, percepita in costanza di
rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria."
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 116 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Articolo 116. (Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare)
1. - 7. Omissis
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
Omissis."
Comma 173:
Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia
per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le
imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti
inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e
alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29,
secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e
onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale
garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e'
surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel
privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del
codice civile. Per tali somme si applicano le medesime
modalita' di recupero dei crediti contributivi."
Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis del codice
civile:
"Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti: