901. Con la convenzione di cui al comma 897, sono definite le
azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto
anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalita' di
selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto
della presenza di professionalita' esperte dedicate esplicitamente
alle finalita' di cui al comma 897, e i livelli minimi di
investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine
di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari
almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresi'
le modalita' e i termini di operativita' del Fondo, il riconoscimento
all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le
modalita' di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di
computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle
attivita' di monitoraggio e controllo, nonche' le modalita' di
restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli
investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o
liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione puo'
essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei
risultati monitorati con le modalita' di cui al comma 902.
902. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno
semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in
merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di
attivita' esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla
misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di
occupazione derivante dall'apporto di capitale nonche' la misura
dell'apporto di capitale privato attivato.
903. Le risorse di cui al comma 897 sono gestite, nella
contabilita' speciale intestata all'Agenzia, assicurando la
tracciabilita' delle relative operazioni mediante adeguata
codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I
commi da 897 al presente comma entrano in vigore il giorno stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
904. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione. »
sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore e'
autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per
snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono
concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni
dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione
patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018
».
905. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « Le funzioni
del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono
trasferite dal 30 giugno 2018 alla societa' costituita dallo Stato e
partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del
Dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di
coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Alla societa' possono partecipare le
regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il sistema e
tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle
infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede
la possibilita' per le predette regioni di conferire ulteriori
infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da
trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di conferire, in
tutto o in parte, partecipazioni al capitale di societa' attive in
settori o servizi idrici correlati, nonche' per le ulteriori regioni
interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto
idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla societa'
di cui al presente comma. La costituita societa' e il commissario
liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della
situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario
liquidatore, attivita' e passivita' eventualmente residue dalla
liquidazione, che sono trasferite alla Societa' nei limiti del
mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario
della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del
costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 ».
All'onere derivante dalla costituzione della societa' di cui al
presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto
dell'ambito territoriale di attivita', nell'anno 2018, a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2014-2020.
906. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di
affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021 ».
907. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino (Campobasso) e
del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti: «
dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di
San Salvo (Chieti) ».
908. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i tempi previsti
per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla gestione
commissariale dell'ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del
Mezzogiorno, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie
imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di
qualita', assegnati a organismi associativi di produttori ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e non formalmente gia' definiti alla data del 30
giugno 2017, e' prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per
la presentazione o per l'esame da parte dei competenti uffici
ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti
finanziamenti. Alla data di cui al precedente periodo e' demandata
altresi' ogni verifica sulla congruita' e legittimita' della spesa
certificata.
909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle
entrate » sono inserite le seguenti: « anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola: « residenti » sono
inserite le seguenti: « o stabiliti »;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e
registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di
Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori
economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di
intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al
Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2
potranno essere individuati ulteriori formati della fattura
elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito
dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura
elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione
direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico
della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizionii soggetti
passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate
e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3. La
trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello
della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;
5) il comma 4 e' abrogato;
6) al comma 5, le parole: « del comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »;
7) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non
incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi
documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso
di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di
trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 »;
8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di
Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I
tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato
decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di
semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli
operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di
benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti
per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono
definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti
amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le
modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei
dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'
e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,
anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di
distribuzione di carburanti »;
c) l'articolo3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti). - 1. Il
termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine
di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti
di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di
cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai
soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma
1, del presente decreto »;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). - 1.
Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati
delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA
esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di
contabilita' semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi
coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei
prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione
dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli
effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari
delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo
di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo »;
e) l'articolo 5 e' abrogato;
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta valida fino
al 31 dicembre 2018 ».
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti
corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di
essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti
mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal
lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale
dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria
con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o,
in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il
pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici
anni.
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la
retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,
qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni
rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice
civile, indipendentemente dalle modalita' di svolgimento della
prestazione e dalla durata del rapporto, nonche' ogni rapporto di
lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma
dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile
2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non
costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai
rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli
comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti
collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici,
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o
committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la societa'
Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli
strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la
corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e
912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative
sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne
informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione,
nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno
2018.
915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
« 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle
operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 ».
916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle
fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla
medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato.
917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni
dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal
1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di
lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con
noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti
dell'amministrazione pubblica.
918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal
comma 917 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e
dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi
compiti istituzionali.
919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le
frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei
carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attivita' e delle
risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate
e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e
2020, e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di
controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte
sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti
dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e
in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati
con la fattura elettronica ».
921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione »
sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano
al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ».
922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili
nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».
923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione
deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di
debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».
924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante
spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal
1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante
carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le
disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti « de minimis ».
925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello di maturazione.
926. Sono abrogati:
a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 444;
c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.
927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a
partire dal 1° luglio 2018.
928. Al fine di garantire la disponibilita' di professionalita'
necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da
realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa
pubblica, alla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Societa' di cui
all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si
applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali,
di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto
di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle
direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione
finanziaria. Resta fermo il concorso della Societa' agli obiettivi di
finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.
929. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: « affidabilita' fiscale » sono
inserite le seguenti: « , la revisione e reingegnerizzazione
integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure
informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti
Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e
dell'efficientamento dei processi, »;
b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei
processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al
comma 12, e' sentita una apposita commissione di esperti che esprime
il proprio parere non vincolante in merito alla idoneita' delle
soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione
e' istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
ed e' composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto
anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della
guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonche' delle organizzazioni
economiche di categoria, degli ordini professionali e delle
associazioni di software. I componenti della commissione partecipano
alle sue attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso
delle spese eventualmente sostenute.
12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime,
entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni
riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure
informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica
IVA ».
930. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « Ministero
dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: «
-Dipartimento del tesoro ».
931. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento
fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e
degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2018.
932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli
anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di
cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e' fissato al 30 settembre e
il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive
dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in
scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre.
933. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun
anno »;
b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun
anno »;
c) al comma 6-quinquies:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma
6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
di cui al comma 1»;
2) all'ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal
termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti:
« entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo
periodo, ».
934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio »
sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »;
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun
anno» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio »
sono soppresse;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le
dichiarazioni predisposte »;
c) all'articolo 16, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo
restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle
dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le
attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal
contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 23 luglio »;
d) all'articolo 16, comma 2, le parole: « le comunicazioni e le
consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle
seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui
alle lettere a), b) e c) ».
935. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso
di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva,
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia
avvenuto in un contesto di frode fiscale ».
936. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare
l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate,
mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti
delle societa' cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto
del carattere mutualistico prevalente:
a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo
comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita' mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative,
dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il
provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi
dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo
223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio
ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice
civile »;
2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
« 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non
ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del
codice civile e' applicata una maggiorazione del contributo biennale
pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione
della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico »;
3) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
« 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo e' comunicato,
entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico
all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 »;
b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
«L'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui
all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista
dall'articolo 2383, secondo comma »;
c) all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono
sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita' di funzionamento o
fondati indizi di crisi »;
2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono
sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »;
3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
« Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili
di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza, previa diffida,
puo' nominare un commissario, anche nella persona del legale
rappresentante o di un componente dell'organo di controllo
societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».
937. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o
combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di
un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23
e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal
deposito di un destinatario registrato e' subordinata al versamento
dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti
vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo
12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, senza possibilita' di compensazione. Il versamento e'
effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti
depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di
cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare
dell'accisa, e' costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore
relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel
deposito; la base imponibile in ogni caso e' aumentata, se non gia'
compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza
fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della
base imponibile l'eventuale importo sul quale e' stata versata
l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.
938. La ricevuta di versamento e' consegnata in originale al
gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o
l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di
versamento, il gestore del deposito e' solidalmente responsabile
dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
939. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che
intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo
comma 937.
940. Le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 si applicano,
per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario,
anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui
l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata
per conto di un soggetto che integrii criteri di affidabilita'
stabiliti con il decreto di cui al comma 942 o che presti idonea
garanzia conle modalita' ei termini stabiliti con il medesimo
decreto, il quale prevede altresi' l'attestazione da fornire al
gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma
938, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
941. Le disposizioni dei commi 937, 938 e 939 non si applicano ai
prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del gestore del deposito
dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime
disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi
in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare
di un diverso deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai
valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri
di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonche'
ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo da un
deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai predetti valori
per conto di un soggetto che presti idonea garanzia conle modalita' e
i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942.
942. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' attuative dei commi da
937 a 941. Il medesimo decreto disciplina, altresi', le modalita' di
comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma
937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al medesimo comma 937.
943. Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941 si applicano a
decorrere dal 1º febbraio 2018.
944. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate
l'attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori
a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si
provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli
stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del
decreto di cui al periodo precedente e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto
puo' essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate
risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono
destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
945. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di
prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un
destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, dei quali non sia il titolare, e' preventivamente autorizzato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale
attivita', previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione
di cui al presente comma ha validita' biennale e ai soggetti
autorizzati e' attribuito un codice identificativo.
946. Per i soggetti che risultino gia' titolari, nel territorio
nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui
all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 945 e'
sostituita da una comunicazione, avente validita' annuale, da
trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di
iniziare l'attivita' di cui al comma 945; l'efficacia della medesima
comunicazione e' comunque vincolata alla permanenza delle condizioni
richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza
gia' ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
947. L'attivita' di stoccaggio dei prodotti energetici presso un
deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato
e' consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del
depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti
autorizzati ai sensi del comma 945 ed ai soggetti che hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto di
assenso e' riferito a ciascun impianto ed e' trasmesso, dal
depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio
delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito
medesimo.
948. L'autorizzazione di cui al comma 945 e' negata e l'istruttoria
per il relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, rispettivamente
le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima
autorizzazione e' revocata allorche' ricorrano, nei confronti dello
stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo
articolo 23.
949. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende
l'autorizzazione di cui al comma 945 allorche' ricorrano, nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di
cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresi' applicazione
quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23,
qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del
soggetto di cui al comma 945. L'autorizzazione e' sempre sospesa
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione
dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al
comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in
materia di IVA.
950. Nel caso di persone giuridiche e di societa', le disposizioni
di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonche' di sospensione
dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si
applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948
e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione,
nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
951. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 945 sia
sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e 949, ovvero sia stata
sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del
deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di
cui al comma 946, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad
informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i
depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
952. I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i soggetti che
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946 redigono un
riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i
depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati,
distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di eseguire le indagini e i
controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di
cui al presente comma e puo', a tal fine, accedere liberamente nei
luoghi dove e' custodita la documentazione attinente ai suddetti
prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza
delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti
i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti
autorizzati.
953. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i
depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di
proprieta' di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 945 o
comunicazione di cui al comma 946 non sia piu' efficace, e'
consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
954. Per l'autorizzazione di cui al comma 945 e' dovuto un diritto
annuale da versare nella misura e secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di
esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
955. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare
riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei
prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del
predetto testo unico.
956. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le
violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle
disposizioni di cui ai commi da 945 a 959 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000
euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che
consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti
energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma
945 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al
comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia piu'
efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti
energetici, e' responsabile solidale per il pagamento dell'IVA
afferente ai medesimi prodotti.
957. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' attuative dei commi da
945 a 959. Il medesimo decreto disciplina altresi' il necessario
flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e l'Agenzia delle entrate, con modalita' di trasmissione, anche
telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonche' le
modalita' con le quali e' resa disponibile al Corpo della guardia di
finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti
autorizzati.
958. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da
indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad
accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
1996, n. 210, nonche' gli ulteriori dati da trasmettere in forma
telematica relativi alle contabilita' dei depositari autorizzati e
dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i
soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto dei quali i prodotti
medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti
stessi.
959. Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 957.
960. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione
di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento
dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE
dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20
e l'80 per cento in ragione dell'entita' della violazione. Nel caso
in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo
le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »;
b) al comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo
ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3».
961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in
materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le
modalita' individuate dal primo presidente con i programmi previsti
dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981.
962. Ai fini di quanto previsto dal comma 961 si procede alla
nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati
ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di
servizio onorario.
963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della
Corte di cassazione nella composizione integrata a norma
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi
sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per
essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione
cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961. Di ciascun
collegio giudicante non possono far parte piu' di due magistrati
ausiliari.
964. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato
ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di
cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non piu' di
cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano
maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni.
965. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu'
lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
966. Al momento della presentazione della domanda il candidato non
deve aver compiuto i settantatre anni di eta'.
967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che,
al momento della domanda e nel triennio precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo,
deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti
delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e
provinciali;
b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti politici.
968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita' e i
termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione
si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel
rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
969. Per la nomina a magistrato ausiliario e' riconosciuta
preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di
legittimita' e alla minore anzianita' anagrafica. Della pubblicazione
del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 e' dato
avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
970. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al
consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte
motivate di nomina.
971. Il magistrato ausiliario e' nominato con decreto del Ministro
della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
972. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di
decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978.
973. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato.
974. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo'
essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura
civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma,
del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.
975. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono
perche' viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in
caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di
incompatibilita'.
976. In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione
propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato
ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico. E' proposta la revoca del
magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei
confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari
a centocinquanta per anno.
977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio direttivo, sentito
l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette
al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere
motivato.
978. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura.
979. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di rimborso
spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili,
per undici mensilita' all'anno. L'importo di cui al presente comma
non costituisce reddito e non e' soggetto a ritenute previdenziali
ne' assistenziali.
980. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 961, sino
alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in
vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in
possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma,
esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti
di cui al comma 961.
981. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 961 a
980 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro
550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per
l'anno 2021.
982. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici
dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle
procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le
imprese con attivita' internazionale e degli accordi relativi al
regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti
dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative
necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa
trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che,
relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il
perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge.
983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni gia'
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga
all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e' autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione
organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di
nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel
limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a
1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno
2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente
periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni
di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8
milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
984. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
« 4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo
IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede
situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione
partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o
dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione
partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un
soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a
un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione
europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal
gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un
soggetto che non ne fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da
4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di un corrispettivo,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3 ».
985. Le disposizioni di cui al comma 984 si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « diecimila » e'
sostituita dalla seguente: « cinquemila ».
987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: « 10.000 » e « diecimila », ovunque ricorrano, sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila
»;
b) all'articolo 3, comma 4, la parola: « trenta » e' sostituita
dalla seguente: « sessanta ».
988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a
decorrere dal 1º marzo 2018.
989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo
48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
990. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 49-bis e' inserito il seguente:
« 49-ter. L'Agenzia delle entrate puo' sospendere, fino a trenta
giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli
17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine
del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo
il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la
delega e' eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa
contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro
effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita e
i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal
caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di
pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ».
991. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, la parola: « maggio » e' sostituita dalla seguente: « novembre
» e le parole: « provvisoriamente determinata » sono soppresse.
992. La percentuale della somma da versare nei termini e con le
modalita' previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al
59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni
successivi.
993. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli agenti
immobiliari che esercitano l'attivita' di mediazione in violazione
dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed
euro 5.000 ».
994. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo e' soppresso.
995. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la disposizione di cui al comma 994 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
996. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 e'
sostituita dalla seguente:
« 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica
disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto
per l'originale. L'imposta non e' dovuta per le copie, dichiarate
conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al
pagamento in forma elettronica per i quali e' stato attestato il
mancato pagamento nonche' della relativa documentazione, di cui
all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di
cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo
2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».
997. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1º gennaio 2018 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».
998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n.
448 del 2001 e' raddoppiata.
999. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 5, le parole: « Le plusvalenze di cui alle lettere
c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) »;
c) al comma 7, la lettera b) e' abrogata.
1000. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono
soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo e' soppresso ed il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: « Con uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei
redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.