art. 1 (commi 1001-1100)
  1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio  1975,  n.
169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "fino   all'attuazione   del   processo   di
privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa'  che  ne
fanno parte". 
 
  1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad
assicurare il necessario adeguamento strutturale,  per  l'ampliamento
del porto di Taranto il  Ministro  delle  infrastrutture  procede  ai
sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
  1003. Per lo sviluppo  delle  filiere  logistiche  dei  servizi  ed
interventi concernenti porti con  connotazioni  di  hub  portuali  di
interesse  nazionale,  nonche'  per  il  potenziamento  dei   servizi
mediante interventi finalizzati allo sviluppo  dell'intermodalita'  e
delle attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di  100
milioni  di  euro  per  l'anno  2008  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il  Ministro  dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce con proprio decreto, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  i  criteri  e  le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale. 
 
  1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate,  fino  alla
concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto  di
Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta
ai porti gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e  il  porto
canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la  localizzazione
nella relativa area portuale di attivita' produttive anche in  regime
di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente
in materia. 
 
  1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di  potenziamento  dei
sistemi portuali di  interesse  nazionale  e  per  la  determinazione
dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e'  istituito  un
apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti,  dal  Ministro
dell'interno,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai  presidenti
delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti. 
 
  1006. Le somme di cui al comma 1003  non  utilizzate  dai  soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  ad  apposito  capitolo  da  istituire
nello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per  gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005. 
 
  1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi  1003,  1004  e
1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I,  capo  N,
sezione II, del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. 
 
  1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle
opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli  eventi  sismici  nel
territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia,  e,
in particolare,  delle  esigenze  ricostruttive  del  comune  di  San
Giuliano di Puglia,  si  provvede  alla  ripartizione  delle  risorse
finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune
di San Giuliano di Puglia e il restante 50  per  cento  ai  rimanenti
comuni con precedenza ai comuni del cratere  mediante  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  in  modo  da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite  di
85 milioni di euro per l'anno 2007  e  di  35  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e  2009,  a  valere  sull'autorizzazione  di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a  tal  fine
integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di  30  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009.  Gli  interventi  di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse  finanziarie
sono adottati in coerenza con i  programmi  gia'  previsti  da  altri
interventi infrastrutturali statali. 
 
  1009.  Ai  fini  della  prosecuzione  degli   interventi   previsti
dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n.  433,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della  Val
di   Noto   riconosciuti   dall'UNESCO   come   patrimonio   mondiale
dell'umanita', titolari di programmi comunitari  URBAN,  che  abbiano
una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di
provincia. 
 
  1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2007, di 30 milioni di  euro  per  l'anno  2008  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente  comma
possono  essere  utilizzate  dai  comuni  beneficiari  anche  per  le
finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7  marzo
1981, n. 64; in tal caso i rapporti  tra  il  provveditorato  per  le
opere pubbliche ed  i  comuni  interessati  saranno  disciplinati  da
apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della  presente
legge non sono piu' ammesse domande di  contributo  finalizzate  alla
ricostruzione post terremoto. 
 
  1011. Ai soggetti destinatari  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10 giugno  2005,  n.  3442,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139  del  17  giugno  2005,  interessati  dalla
proroga  dello  stato  di  emergenza  nella  provincia  di   Catania,
stabilita per l'anno 2006 con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della  propria
posizione entro il 30 giugno 2007,  relativamente  ad  adempimenti  e
versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun  tributo  e
contributo a  titolo  di  capitale,  al  netto  dei  versamenti  gia'
eseguiti a titolo di capitale  ed  interessi,  diminuito  al  50  per
cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione.  Per  il
ritardato versamento dei tributi e  contributi  di  cui  al  presente
comma  si  applica  l'istituto  del  ravvedimento  operoso   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
successive  modificazioni,  ancorche'  siano  state   notificate   le
cartelle esattoriali. 
 
  1012. Per la prosecuzione  degli  interventi  nei  territori  delle
regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi  sismici  del  settembre
1997, le risorse di cui al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono
integrate di un contributo annuo di 52 milioni  di  euro  per  l'anno
2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,  da
erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione  da  effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari
a 17 milioni di euro per  l'anno  2007  e'  riservata,  quanto  a  12
milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo  14,
comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura  degli  oneri
di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I  termini
di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli  13
e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza  28  settembre  1997,  n.  2668,
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728,  e
all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre  1998,  n.  2908,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati  al  31
dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di  euro,
si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007. 
 
  1013.  A  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  977,  per  la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione  nei  territori  delle
regioni Basilicata  e  Campania  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
1980-81, di cui alla legge 23  gennaio  1992,  n.  32,  e  successive
modificazioni, e' autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  3,5
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
da erogare, alle medesime regioni, secondo  modalita'  e  criteri  di
ripartizione, determinati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
  1014.  Per  l'attuazione  degli   interventi   a   sostegno   delle
popolazioni dei comuni della regione  Marche,  colpiti  dagli  eventi
alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di  cui  al  comma
977, e' autorizzato un contributo quindicennale  di  1,5  milioni  di
euro, a decorrere da ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  da
erogare secondo modalita'  e  criteri  determinati  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Per  il  sostegno   degli
interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto,
nonche' della provincia di Vibo Valentia e del comune  di  Marigliano
in  Campania  colpite  dagli  eventi  alluvionali   e   meteorologici
dell'anno 2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno  degli
anni 2007, 2008  e  2009,  di  10  milioni  di  euro  complessivi.  E
autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2007  e
di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione  Umbria
colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro
dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio  "Umbra
olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia. 
 
  1015. Per  la  prosecuzione  degli  interventi  e  delle  opere  di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del  luglio
2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e'  autorizzato
un contributo di 8 milioni di euro per l'anno  2007,  da  erogare  ai
comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
  1016. I fondi di cui  alla  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  e
successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive  modificazioni,
possono essere utilizzati per il  finanziamento  parziale  dell'opera
intera, con  le  stesse  modalita'  contabili  e  di  rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del
2001. Per il completamento del  programma  degli  interventi  di  cui
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,  e'  autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008  e
2009, destinata alla realizzazione di completamenti  delle  opere  in
corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di  riparto  di
tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di
trasporto. 
 
  1017. Nelle more dell'organico recepimento  nell'ordinamento  delle
disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di  autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro  delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  parere  del  Ministero  dell'
ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle  competenti
Commissioni parlamentari,  sono  individuate  le  tratte  della  rete
stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate
le disposizioni  recate  dalla  citata  direttiva  2006/  38/CE.  Gli
introiti derivati dall'applicazione della direttiva  2006/38/CE  sono
utilizzati per investimenti ferroviari. 
 
  1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ANAS  Spa  predispone  un  nuovo  piano  economico-finanziario,
riferito all'intera durata della sua  concessione,  nonche'  l'elenco
delle  opere  infrastrutturali  di  nuova  realizzazione  ovvero   di
integrazione e manutenzione  di  quelle  esistenti,  che  costituisce
parte integrante del piano. Il piano e'  approvato  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro  dei  trasporti  e  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentite le competenti Commissioni parlamentari; con  analogo  decreto
e' approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere  che
ANAS  Spa  predispone  ogni  cinque  anni.  In  occasione   di   tali
approvazioni e' altresi' sottoscritta una convenzione unica di cui il
nuovo  piano  ed  i  successivi  aggiornamenti  costituiscono   parte
integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal
nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti. 
 
  1019. Ferma l'attuale durata della concessione  di  ANAS  Spa  fino
alla data di perfezionamento della convenzione  unica  ai  sensi  del
comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinquanta anni". In occasione  del  perfezionamento  della
convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  adeguare  la  durata
della concessione di ANAS Spa. 
 
  1020. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,
e' fissata nel 2,4 per  cento  dei  proventi  netti  dei  pedaggi  di
competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone  e'
corrisposto direttamente ad ANAS Spa che  provvede  a  dame  distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018  e  che
lo destina alle sue attivita' di vigilanza e controllo  sui  predetti
concessionari  secondo  direttive  impartite   dal   Ministro   delle
infrastrutture, volte anche  al  conseguimento  della  loro  maggiore
efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture  provvede,
nei limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  all'esercizio
delle sue funzioni di indirizzo, controllo  e  vigilanza  tecnica  ed
operativa  nei  riguardi  di  ANAS  Spa,  nonche'  dei  concessionari
autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle
previste  dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo  comma  3
dell'articolo  163,  le  parole:  ",  ove  non  vi  siano  specifiche
professionalita' interne," sono soppresse. Le  convenzioni  accessive
alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari  sono
corrispondentemente modificate al  fine  di  assicurare  l'attuazione
delle disposizioni del presente comma. 
 
  1021.  Il  sovrapprezzo  tariffario   autostradale   previsto,   in
particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531,  e
successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n.  407,
e successive modificazioni, e' soppresso. A decorrere dal l°  gennaio
2007 e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le  autostrade,
un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di  pedaggio
A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a  2,5
millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di
euro a chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi  di  pedaggio
3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio  2007,  a
7,5 millesimi di euro  a  chilometro  dal  l°  gennaio  2008  e  a  9
millesimi di euro a chilometro dal l°  gennaio  2009.  I  conseguenti
introiti sono dovuti ad  ANAS  Spa,  quale  corrispettivo  forfetario
delle sue prestazioni volte ad assicurare 1' adduzione  del  traffico
alle tratte autostradali in concessione, attraverso  la  manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento  e  il  miglioramento  delle
strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su  proposta  di  ANAS
Spa, sono stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
ivi incluse quelle relative al versamento del  sovrapprezzo,  nonche'
quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente  comma.
Conseguentemente alle  maggiori  entrate  sono  ridotti  i  pagamenti
dovuti ad ANAS  Spa  a  titolo  di  corrispettivo  del  contratto  di
servizio. 
 
  1022. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture
e' istituito un nuovo  fondo  per  contribuire  al  finanziamento  di
investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al  fondo,  confluiscono,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli  introiti
derivanti da ulteriori  sovrapprezzi  sui  pedaggi  autostradali,  da
istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita'  di
attuazione della misura di cui al presente comma  sono  definite  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro dei trasporti e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Nei  contratti  di  servizio  con  le
imprese ferroviarie e' stabilito che una  quota  corrispondente  alle
risorse di  cui  al  presente  comma  e'  destinata  all'acquisto  di
materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani
ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi. 
 
  1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai  commi  1020  e
1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  impartite  ad  ANAS
Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio  2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.
178, come da ultimo modificato  dai  commi  1019,  1024  e  1028  del
presente articolo, direttive  per  realizzare,  anche  attraverso  la
costituzione di apposita societa', le cui azioni  sono  assegnate  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che  esercita  i  diritti
dell'azionista di  intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture,
l'autonomia e la  piena  separazione  organizzativa,  amministrativa,
finanziaria e contabile delle sue attivita' volte  alla  vigilanza  e
controllo sui concessionari autostradali, nonche' al  concorso  nella
realizzazione dei compiti di cui all'articolo  6-ter,  comma  2,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono
impartite altresi' per assicurare le modalita' di  gestione  e  dell'
eventuale trasferimento delle partecipazioni gia' possedute  da  ANAS
Spa in societa'  concessionarie  autostradali.  Presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  nuovo  capitolo  di
bilancio  nel  quale  affluiscono,  in  caso  di  costituzione  della
predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti
ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla
base  di  un  contratto  di   servizio   con   il   Ministero   delle
infrastrutture, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, le attivita' della medesima societa'. 
 
  1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.
178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in
conformita'" fino a:  "da  essa  costituite"  sono  sostituite  dalla
seguente: "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso.  Nell'articolo
6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i  commi  4  e  5
sono abrogati. 
 
  1025. Il Fondo centrale di garanzia per le  autostrade  e  ferrovie
metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28  marzo  1968,  n.
382, e successive modificazioni,  e'  soppresso.  ANAS  Spa  subentra
nella mera gestione dell'intero  patrimonio  del  citato  Fondo,  nei
crediti  e  nei  residui  impegni  nei  confronti  dei  concessionari
autostradali, nonche' nei rapporti con il  personale  dipendente.  Il
subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita'
nette  presenti  nel  patrimonio  del  Fondo  alla  data  della   sua
soppressione e derivanti altresi' dalla riscossione dei  crediti  nei
confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS  Spa,
secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   ad
integrazione delle risorse gia'  stanziate  a  tale  scopo,  per  gli
interventi di completamento dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria
attuativi delle deliberazioni  adottate  dal  CIPE,  ai  sensi  della
legislazione vigente, compatibilmente con gli  obiettivi  programmati
di finanza  pubblica.  Le  predette  disponibilita',  alle  quali  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di  cui
all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate
in apposita posta di bilancio di ANAS Spa;  del  loro  impiego  viene
reso   altresi'    conto,    in    modo    analitico,    nel    piano
economico-finanziario di cui al comma 1018. 
 
  1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007,  ai  finanziamenti  pubblici
erogati ad ANAS Spa a  copertura  degli  investimenti  funzionali  ai
compiti di cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento  del  costo
complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni  valide
per il  Gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  di  cui
all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
A tal fine e' autorizzata la spesa  di  1.560  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli  anni  medesimi,
dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare  al  rimborso  delle
rate di ammortamento dei mutui  contratti  da  ANAS  Spa  di  cui  al
contratto di programma 2003-2005. 
 
  1027. E' autorizzata la spesa complessiva di  23.400.000  euro  per
l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno,
dei contributi annuali  concessi  per  l'ammortamento  dei  mutui  in
essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4  milioni
di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del  decreto-legge  25
marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,  alla  legge  23
maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro. 
 
  1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.
178, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  gli  anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468". 
 
  1029. Nell'elenco di cui  al  comma  1018,  assumono  priorita'  la
costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo  a  carattere
internazionale e la messa in  sicurezza  delle  vie  di  accesso,  in
ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. 
 
  1030. All'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 82 le parole da: "; in fase  di  prima  applicazione"
sino alla fine del comma sono soppresse; 
    b) al comma 83: 
     1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di  garantire  una
maggiore trasparenza del rapporto concessorio,  di  adeguare  la  sua
regolamentazione al perseguimento degli interessi  generali  connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione  del  servizio
secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita'  e
in condizioni di economicita' e di redditivita', e nel  rispetto  dei
principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,"; 
     2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse; 
    c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: 
     "84. Gli schemi  di  convenzione  unica  di  cui  al  comma  82,
concordati tra le parti e redatti conformemente  a  quanto  stabilito
dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle
linee guida  sulla  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'
(NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica  (CIPE),  anche  al  fine  di  verificare
l'attuazione degli obiettivi di  cui  al  comma  83.  Tale  esame  si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione  entro
quarantacinque giorni dalla richiesta di  iscrizione  all'ordine  del
giorno.  Gli  schemi  di  convenzione,  unitamente   alle   eventuali
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.  Il  parere  e'  reso  entro
trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto  termine  senza
che  le  Commissioni  abbiano  espresso  i   pareri   di   rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.  Qualora
non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui  al  comma
82,  il  concessionario  formula  entro  trenta  giorni  una  propria
proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta,
si applica quanto previsto dai commi 87 e 88."; 
    d) al comma 85, capoverso 5: 
     1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c)  agire   a   tutti   gli   effetti   come   amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e  servizi  di  importo
superiore alla soglia di rilevanza  comunitaria  nonche'  di  lavori,
ancorche' misti con forniture o servizi e in tale veste  attuare  gli
affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni"; 
     2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure  di
aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,  che  deve  pronunciarsi
entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile  decorso
del termine si applica l'articolo 20 della legge 7  agosto  1990,  n.
241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di  lavori
alle  imprese  comunque  collegate  ai   concessionari,   che   siano
realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa  di
avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la  deliberazione
del Consiglio dei ministri  in  data  16  maggio  1997,  relativa  al
divieto di partecipazione all'azionariato stabile di  Autostrade  Spa
di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e
della mobilita'"; 
     3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      "e)  prevedere  nel  proprio  statuto  idonee  misure  atte   a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,  per  gli
stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e   professionalita',
nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza"; 
    e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel
caso in cui il concessionario, in  occasione  dell'aggiornamento  del
piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui  al
comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero  si  verifichi
quanto previsto dal comma 88, il rapporto  concessorio  si  estingue,
salvo l'eventuale diritto di indennizzo."; 
    f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: 
     "88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare  la
proposta alternativa che il  concessionario  formuli  nei  30  giorni
successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il  rapporto
concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo."; 
    g) al comma 89, lettera a), il  capoverso  5  e'  sostituito  dal
seguente: 
     "5. Il  concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il  30
settembre  di  ogni  anno,  le  variazioni  tariffarie  che   intende
applicare.  Il  concedente,  nei  successivi  quarantacinque  giorni,
previa  verifica  della  correttezza  delle  variazioni   tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una  sua  proposta,  ai  Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di
concerto,  approvano  o  rigettano   le   variazioni   proposte   con
provvedimento motivato nei trenta giorni  successivi  al  ricevimento
della comunicazione. Fermo  quanto  stabilito  nel  primo  e  secondo
periodo, in presenza di un  nuovo  piano  di  interventi  aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti,  il  concessionario  comunica  al
concedente,  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  la   componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni  tariffarie  comunicate
dal  concessionario  entro  il  30  settembre.  Il  concedente,   nei
successivi trenta giorni, previa  verifica  della  correttezza  delle
integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una  sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e  dell'economia  e  delle
finanze,  i  quali,  di   concerto,   approvano   o   rigettano   con
provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei  trenta  giorni
successivi al ricevimento della comunicazione". 
 
  1031. Al fine  di  realizzare  una  migliore  correlazione  tra  lo
sviluppo economico, l'assetto  territoriale  e  l'organizzazione  dei
trasporti  e  favorire  il  riequilibrio  modale  degli   spostamenti
quotidiani in favore del  trasporto  pubblico  locale  attraverso  il
miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso  il  Ministero
dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli  adibiti  a  tali  servizi.  Tale  fondo,  per  il  quale  e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del
75 per cento: 
    a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare  ai  servizi
di competenza regionale di cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; 
    b) per  l'acquisto  di  veicoli  destinati  a  servizi  su  linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie; 
    c) per l'acquisto di autobus a  minor  impatto  ambientale  o  ad
alimentazione non convenzionale. 
 
  1032. Il  Ministero  dei  trasporti,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano
di riparto tra le regioni e le province autonome, in  conformita'  ai
seguenti criteri: 
    a) priorita' al completamento dei  programmi  finanziati  con  la
legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni,  e  con  la
legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; 
    b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari; 
    c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; 
    d) priorita' alle  regioni  ed  alle  province  autonome  le  cui
imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da  3-ter
a 3-septies dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
 
  1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire  economie  di
scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e  ferroviari
di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e  le
province autonome possono coordinarsi attraverso centri  di  acquisto
comuni  per  modalita'  di  trasporto,  anche  con  il  supporto  del
Ministero dei trasporti. 
 
  1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti  e'
incrementato di 15 milioni di euro. 
 
  1035. Il Ministero dei trasporti provvede,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  successive  modificazioni.  Per  il
finanziamento   delle   attivita'   connesse   all'attuazione,   alla
valutazione  di  efficacia  ed   all'aggiornamento   del   Piano   e'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2007, 2008 e 2009. 
 
  1036.  Al  fine  di  consolidare  ed  accrescere  l'attivita'   del
Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione
ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,  finalizzata  alla
realizzazione di azioni volte a diffondere i valori  della  sicurezza
stradale e ad assicurare una adeguata informazione  agli  utenti,  ad
aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a  rafforzare
i controlli su strada anche attraverso 1' implementazione  di  idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli  standard  di  sicurezza  dei
veicoli. 
 
  1037. Nel  2007  per  la  razionalizzazione  di  servizi  resi  dal
Ministero dei trasporti a  favore  dei  cittadini  a  sostegno  della
sicurezza stradale, e' autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro,
finalizzati  alla  conduzione  della   centrale   di   infomobilita',
all'implementazione dei controlli del circolante, delle  ispezioni  e
delle verifiche previste dal codice  della  strada,  al  servizio  di
stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di
funzionamento. 
 
  1038. Per la realizzazione di interventi  volti  all'ammodernamento
tecnologico  dei  sistemi  di  sicurezza,   sia   dell'infrastruttura
ferroviaria  sia  installati  a   bordo   dei   materiali   rotabili,
finalizzati al conseguimento di un maggior  livello  della  sicurezza
della circolazione, per le gestioni commissariali governative  e  per
le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2007,
2008 e 2009. 
 
  1039. Per il potenziamento della componente  aeronavale  del  Corpo
delle capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di  7  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1040. Nei limiti e per le finalita'  di  cui  alla  sezione  3.3.1,
paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale" del 30 dicembre 2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea C 317 del 30  dicembre  2003,  il  Ministero  dei
trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli  albi
speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo  19  della
legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al  20  per
cento  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  seguenti
progetti innovativi: 
    a) connessi all'applicazione industriale di prodotti  e  processi
innovativi,   prodotti   o   processi   tecnologicamente   nuovi    o
sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del  settore
nell'Unione  europea,  che  comportano  un  rischio   di   insuccesso
tecnologico o industriale; 
    b) limitati al sostegno delle spese di investimento,  concezione,
ingegneria industriale  e  collaudo  direttamente  ed  esclusivamente
collegate alla parte innovativa del progetto. 
 
  1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce  le
modalita'  ed  i  criteri  per   l'ammissione,   la   concessione   e
l'erogazione dei benefici di  cui  al  comma  1040.  A  tal  fine  e'
autorizzato un contributo di 25 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1042. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della  legge
9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti  e'  autorizzato  a
concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) di Roma. 
 
  1043. Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  e  di  garantire  il
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1,  della
legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti,  di  concerto
con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'universita' e  della
ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione  ed
accorpamento  con  altri  enti  pubblici  di  ricerca,  dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)  di
Roma con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
  1044.  Al  fine  del  completamento  della  rete  nazionale   degli
interporti,  con   particolare   riferimento   al   Mezzogiorno,   e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008.  Il  Ministro
dei  trasporti  con  proprio   decreto   definisce   gli   interventi
immediatamente  cantierabili,  tendenti  ad  eliminare  i  "colli  di
bottiglia"  del  sistema  logistico  nazionale  ed  a  realizzare  le
interconnessioni  stradali  e  ferroviarie   fra   hub   portuali   e
interporti. E' autorizzato altresi' un contributo  di  5  milioni  di
euro per il 2008 per il completamento della  rete  immateriale  degli
interporti al fine di potenziare il livello di  servizio  sulla  rete
logistica nazionale. 
 
  1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato  e  la  regione
Veneto per la costruzione ed  il  completamento  della  realizzazione
delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a  valere  sulle
risorse  di  cui  al  comma  977,  e'   autorizzato   un   contributo
quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007,  di  5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di  5  milioni  di  euro
dall'anno 2009. 
 
  1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito
dal seguente: 
    "Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la  sostituzione
e l'ammodernamento delle  unita'  navali  destinate  al  servizio  di
trasporto pubblico locale effettuato per via  marittima,  fluviale  e
lacuale). -1. Al fine di favorire la demolizione delle unita'  navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non  piu'  conformi
ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e
di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e
che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte  nei  registri
tenuti dalle Autorita' nazionali,  e'  autorizzata  la  spesa  di  24
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Il
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la  normativa
comunitaria e internazionale vigente in materia  di  sicurezza  e  di
tutela ambientale, e con  le  linee  guida  dell'IMO  in  materia  di
demolizione delle navi A.  962  (23)  e  di  sviluppo  del  Piano  di
demolizione delle navi (MEPC Circ.  419  del  12  novembre  2004),  i
criteri e le  modalita'  di  attribuzione  dei  benefici  di  cui  al
presente comma". 
 
  1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di  controllo
degli  organismi  pubblici  e  privati  nell'ambito  dei  regimi   di
produzioni  agroalimentari  di  qualita'  registrata  sono  demandate
all'Ispettorato centrale repressione frodi di  cui  all'articolo  10,
comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n.  462,  che  assume  la
denominazione  di  "Ispettorato  centrale  per  il  controllo   della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari"  e   costituisce   struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
 
  1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento
(CEE) n. 4045/89, a decorrere dal  1°  luglio  2007,  sono  demandati
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),  senza  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20  febbraio  2006,  n.
82, le  parole:  "la  prova  preliminare  di  fermentazione  e"  sono
soppresse. 
 
  1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa,
anche ai sensi  dell'articolo  18,  commi  1-bis  e  6,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come  modificato  dall'articolo  1,
commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e'  autorizzata
la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  1051. In  attuazione  dell'articolo  18  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo  alla  protezione
delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni  d'origine  dei
prodotti agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato  a
coprire le spese, comprese quelle sostenute in  occasione  dell'esame
delle domande di registrazione delle  dichiarazioni  di  opposizione,
delle  domande  di  modifica  e  delle  richieste  di   cancellazione
presentate a norma del citato regolamento. L'importo e  le  modalita'
di versamento del predetto contributo sono fissati  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.  I  relativi  proventi
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  per  le  finalita'  di  salvaguardia
dell'immagine e  di  tutela  in  campo  internazionale  dei  prodotti
agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre  2005,  n.  182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5-ter e' abrogato; 
    b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
     "5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno
per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa  a
disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate". 
 
  1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti:  ",
nonche' il Corpo forestale dello Stato". 
 
  1054. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' abrogato; 
    b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di  cui  al  comma  4  e'
altresi' attribuita" sono sostituite  dalle  seguenti:  "All'AGEA  e'
attribuita". 
 
  1055. Entro il 30  settembre  2007,  il  Commissario  straordinario
dell'Ente per lo sviluppo  dell'irrigazione  e  della  trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947,  n.  281,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952,  n.  1005,
effettua  una  puntuale  ricognizione  della   situazione   debitoria
dell'EIPLI e definisce, con i creditori,  un  piano  di  rientro  che
trasmette  al  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali che stabilisce le procedure  amministrative  e  finanziarie
per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data  sono  sospese
le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  Dopo
aver proceduto al  risanamento  finanziario  dell'Ente,  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali emana,  d'intesa  con
le  regioni  Puglia,  Basilicata  e  Campania,  un  decreto  per   la
trasformazione dell'EIPLI  in  societa'  per  azioni,  compartecipata
dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di  concorrere  alle
esigenze piu' immediate dell'EIPLI  e'  assegnato,  allo  stesso,  un
contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22  ottobre  2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre  2001,
n. 441, e successive  modificazioni,  le  parole:  "e'  prorogato  di
cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:  "e'  prorogato  di  sei
anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e'
pari a 271.240 euro. 
 
  1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, non si applicano alle spese  per  l'energia  utilizzata
per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione. 
 
  1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle  opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n.  74
del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100
milioni di euro  e  per  ciascuno  degli  esercizi  2008  e  2009  e'
stanziata la somma di 150 milioni di euro annui. 
 
  1059.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1058  sono   inoltre
autorizzate le seguenti spese: 
    a) per l'anno 2007: 
     1) 46.958.020,22 euro  quale  terza  annualita'  del  contributo
quindicennale previsto dall'articolo 4,  comma  31,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
     2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte  del
contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge
23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) per l'anno 2008: 
     1) 46.958.020,22 euro quale  quarta  annualita'  del  contributo
quindicennale previsto dall'articolo 4,  comma  31,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
     2) 45.730.000 euro quale seconda annualita'  della  quota  parte
del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
     3)  50.000.000  di  euro  quale  prima  annualita'  del  secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    c) per l'anno 2009: 
     1) 46.958.020,22 euro quale  quinta  annualita'  del  contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
     2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte  del
contributo quindicennale di cui al comma  78  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
     3) 50.000.000 di  euro  quale  seconda  annualita'  del  secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma  1059  per
l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese: 
    a) 46.958.020,22  euro  quale  sesta  annualita'  del  contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
    b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte  del
contributo quindicennale di cui al comma  78  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    c)  50.000.000  di  euro  quale  terza  annualita'  del   secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell' articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  1061.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1058,  1059   e   1060   sono
immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri. 
 
  1062. Le autorizzazioni di spesa previste  dall'articolo  4,  comma
31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350,  nonche'  dall'articolo  1,
comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per  gli
importi di cui ai commi 1059 e 1060. 
 
  1063. Al Fondo per la razionalizzazione e  la  riconversione  della
produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2,  comma  4,
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e'  altresi'
attribuita, per l'anno 2007, una  dotazione  finanziaria  annuale  di
65,8  milioni  di  euro,  quale  competenza  del  secondo  anno   del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. 
 
  1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"160.000 euro"; 
    b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"4 milioni di euro". 
 
  1065.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  dei  mercati   degli
imprenditori agricoli a vendita diretta,  con  decreto  del  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  natura  non
regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono  stabiliti  i  requisiti  uniformi  e  gli
standard per la realizzazione di detti mercati, anche in  riferimento
alla partecipazione degli imprenditori agricoli,  alle  modalita'  di
vendita e alla trasparenza dei  prezzi,  nonche'  le  condizioni  per
poter beneficiare degli interventi  previsti  dalla  legislazione  in
materia. 
 
  1066. Ai fini dell'incentivazione  della  pratica  dell'allevamento
apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  l),
della  legge  24  dicembre  2004,  n.  313,  agli  apicoltori,   agli
imprenditori  apistici  ed  agli  apicoltori  professionisti  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004  che  attuano  la
pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota  ridotta  di  accisa
prevista al punto 5 della tabella A allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  definite  le  modalita'
per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma. 
 
  1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "50  milioni  di  lire"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "50.000 euro"; 
    b) le  parole:  "300  milioni  di  lire"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a 300.000 euro". 
 
  1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e  lo  sviluppo
delle imprese giovanili nel settore agricolo ed  agro-alimentare,  e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali il Fondo per lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile  in
agricoltura, avente una disponibilita' finanziaria di 10  milioni  di
euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. 
 
  1069. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sono  disciplinati   i
criteri, le modalita' e le procedure di attuazione del Fondo  di  cui
al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo. 
 
  1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato. 
 
  1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a  10  milioni  di  euro
annui  per   il   quinquennio   2007-2011,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
 
  1072. Al fine di favorire la ripresa economica e  produttiva  delle
imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne  le
conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche
colpiti, e' istituito presso il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il Fondo per le crisi  di  mercato.  Al  Fondo
confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non  impegnate  alla  data  del  31
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania
1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania,  d'intesa
con il Ministero della salute e con i competenti  uffici  dell'Unione
europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una  campagna
informativa  e  ad  adottare  un  nuovo  piano   triennale   per   il
contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali
esigenze,  secondo  principi  di  tutela  previsti   dalla   speciale
normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite
dal consiglio  regionale  della  Campania  il  29  novembre  2006,  a
salvaguardia del  patrimonio  genetico  della  specie  allevata,  del
livello    occupazionale    del    comparto,     delle     produzioni
agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore. 
 
  1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  disciplinate  le   modalita'   operative   di
funzionamento del Fondo di cui al  comma  1068,  nel  rispetto  degli
orientamenti comunitari in materia. 
 
  1075. Per gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito  d'imposta  di
cui al comma 271 si applica con le modalita' di cui  all'articolo  11
del  decreto-legge  8  luglio   2002,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in  base  a
quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del  25
luglio 2002, e dagli  articoli  26  e  28  del  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito  d'imposta
per  gli  imprenditori  agricoli  si   applica,   nell'ambito   delle
disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271,
nei limiti della somma di 10 milioni di euro per  l'anno  2007  e  30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  1076. All'articolo 1 del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il
quinto  periodo  del  comma  9-bis  deve  intendersi  nel  senso  che
l'autorita'  di  vigilanza  nomina  un  nuovo  commissario  unico  in
sostituzione di tutti i commissari,  monocratici  o  collegiali,  dei
consorzi agrari in stato di liquidazione  coatta  amministrativa,  in
carica alla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione
suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le  parole:  ",  salvo
che entro  detto  termine  sia  stata  autorizzata  una  proposta  di
concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche
ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla  nomina
di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis,  le  parole:
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro  il
31 dicembre 2007". 
 
  1077. Al  fine  di  assicurare  la  regolare  gestione  delle  aree
naturali  protette,  per  il  personale  operaio  forestale  di   cui
all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  le
procedure di stabilizzazione,  di  cui  al  comma  521  del  presente
articolo, si applicano, nell'ambito delle  disponibilita'  del  fondo
ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5  aprile
1985, n. 124. 
 
  1078. All'articolo 1, comma  9-bis,  del  decreto-legge  18  maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, le parole: "commi 2,  3  e  5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6". 
 
  1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale  in  favore
dei lavoratori agricoli nelle aree  agricole  colpite  da  avversita'
atmosferiche eccezionali, compresi nel  Piano  assicurativo  agricolo
annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni. 
 
  1080.  A  decorrere  dall'anno   2007,   il   contributo   previsto
dall'articolo 1-quinquies, comma 2,  del  decreto-legge  9  settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, 11.231, e' incrementato di 3 milioni di euro. 
 
  1081. La Cassa depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
all'Istituto di servizi per il mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)
mutui ventennali per  gli  incentivi  relativi  allo  sviluppo  della
proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n.  817,  e
successive modificazioni.  Gli  oneri  connessi  al  pagamento  degli
interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a  carico  dello
Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 
 
  1082.  Al  fine  di  armonizzare  l'attuazione  delle  disposizioni
sovranazionali in materia forestale, in aderenza  al  Piano  d'azione
per le foreste dell'Unione europea e nel  rispetto  delle  competenze
istituzionali, il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sulla base degli strumenti  di  pianificazione  regionale
esistenti e delle linee guida  definite  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  227,  propongono
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
un programma quadro per il settore forestale finalizzato  a  favorire
la   gestione   forestale   sostenibile   e    a    valorizzare    la
multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal
programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti  definiti  dal  CIPE
nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61,  comma  3,  della
citata legge n. 289 del 2002. 
 
  1083. L'intesa di  filiera  o  il  contratto  quadro  di  cui  agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno
per scopo,  altresi',  l'integrazione  della  filiera  forestale  con
quella  agroenergetica,  la   valorizzazione,   la   produzione,   la
distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da  attivita'
forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi
che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese  di
lavorazione e  distribuzione  del  legno  e  di  utilizzazione  della
biomassa forestale a fini energetici nonche' i soggetti  interessati,
pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione  e  fornitura
in  attuazione  degli  articoli  11,  12  e  13  del  citato  decreto
legislativo n. 102 del 2005. 
 
  1084. Per l'attuazione dei piani  nazionali  di  settore,  compreso
quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008
e 2009. 
 
  1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici  di  cui
all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e'
incrementata di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,
2008, 2009. 
 
  1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che  derivano
all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli  importi  di  15,3
milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per  gli  anni
dal 2008 al 2011. 
 
  1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
"In caso di superamento di tale limite, la restituzione del  prelievo
supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento". 
 
  1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa e' escluso il 25
per cento del valore degli investimenti in  attivita'  di  promozione
pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari,  anche
in forma cooperativa in mercati esteri  nel  periodo  di  imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e  nei  due
periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli
analoghi  investimenti  realizzati  nei  tre   periodi   di   imposta
precedenti. 
 
  1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 e' elevata  al
35  per  cento  del   valore   degli   investimenti   di   promozione
pubblicitaria  realizzati  sui   mercati   esteri   da   consorzi   o
raggruppamenti di imprese agroalimentari,  operanti  in  uno  o  piu'
settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti
di  promozione  pubblicitaria  all'estero  riguardanti   prodotti   a
indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di
intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11,
12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 
 
  1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089  si  applica
anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore  della
presente legge, anche se con un'attivita'  di  impresa  o  di  lavoro
autonomo inferiore a tre  anni.  Per  tali  imprese  la  media  degli
investimenti da considerare e' quella risultante  dagli  investimenti
effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.
Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  1   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in  alternativa  alla  esclusione
dalla. base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare  di  un
credito di imposta di importo pan ad un terzo del beneficio di cui ai
commi 1088 e 1089 e  per  le  medesime  finalita'.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  sono  dettate  le
modalita' applicative dei commi da 1088  a  1090,  nei  limiti  della
somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007  e  40  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  1091. L'attestazione  di  effettivita'  delle  spese  sostenute  e'
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei
revisori dei conti, dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle  forme
previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,  n.
140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile  del  centro
di assistenza fiscale. 
 
  1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del  presente  articolo,
le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno  1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,  n.
489. 
 
  1093.  Le  societa'  di  persone,  le  societa'  a  responsabilita'
limitata e le societa' cooperative, che  rivestono  la  qualifica  di
societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, come da  ultimo  modificato  dal  comma  1096  del
presente articolo, possono optare per l'imposizione  dei  redditi  ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni. 
 
  1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e
le societa' a responsabilita' limitata,  costituite  da  imprenditori
agricoli, che esercitano esclusivamente  le  attivita'  dirette  alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione  e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,
il reddito e' determinato  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 
 
  1095. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093. 
 
  1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso. 
 
  1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste  Italiane
Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.  144,  sono
investiti in titoli governativi dell'  area  euro  a  cura  di  Poste
Italiane Spa. 
 
  1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097  del
presente articolo, il vincolo di  cui  all'articolo  14  del  decreto
luogotenenziale   6   settembre   1917,   n.   1451,   e   successive
modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute  nel
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni. 
 
  1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di  cui  al  comma
1097, da completare entro il  31  dicembre  2007,  e'  effettuata  in
coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  1100. Per l'attuazione di programmi annuali di  interventi  per  la
difesa del mare previsti dalla legge 31  dicembre  1982,  n.  979,  e
successive  modificazioni,   e   dei   protocolli   attuativi   della
Convenzione    sulla    salvaguardia     del     mar     Mediterraneo
dall'inquinamento,  adottata  a  Barcellona  il  16  febbraio   1976,
ratificata  ai  sensi  della  legge  25  gennaio  1979,  n.  30,   e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2007, 2008 e 2009.