art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 180: 
          Si riporta il testo dei commi 6 e 9  dell'articolo  36  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
          modificati dalla presente legge: 
          "Art. 36. (omissis) 
          6.   Entro  il  30   giugno   2013   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas  s.p.a  sottoscrivono
          la convenzione in funzione delle modificazioni  conseguenti
          alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze". 
          (omissis) 
          9.    L'amministratore   unico   provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 30  marzo  2013,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del  decreto  di
          approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea  di
          Anas  s.p.a.  per  la  ricostituzione  del   consiglio   di
          amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede  i
          requisiti  necessari  per  stabilire  forme  di   controllo
          analogo del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sulla
          societa', al fine di assicurare la funzione  di  organo  in
          house dell'amministrazione". 
 
          Note all'art. 1, comma 181: 
          Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  144  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2001): 
          "Art. 144. (omissis) 
          7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e
          dei  trasporti,  sono  attribuiti   all'ANAS   stanziamenti
          destinati alle seguenti iniziative, nei  limiti  finanziari
          indicati: 
          a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli  anni
          2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003; 
          b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per  gli  anni
          2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003; 
          c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000
          milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni  per  l'anno
          2003; 
          d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652):  lire  20.000
          milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per
          l'anno 2003; 
          e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali  n.
          32 e n. 527; lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002  e
          2003; 
          f) strada trasversale «Delle Serre», in provincia  di  Vibo
          Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000
          milioni per l'anno 2003; 
          g) strada a  scorrimento  veloce  Caltanissetta-Gela:  lire
          5.000 milioni per l'anno 2002 e  lire  10.000  milioni  per
          l'anno 2003". 
 
          Note all'art. 1, comma 183: 
          Per  il  riferimento  al  Decreto  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  recante  "Disposizioni  attuative
          dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20  marzo  2003,
          n. 3274 recante  «Primi  elementi  in  materia  di  criteri
          generali per  la  classificazione  sismica  del  territorio
          nazionale e di normative tecniche  per  le  costruzioni  in
          zona sismica»" e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale29
          ottobre 2003, n. 252. 
          Per  il  riferimento  all'Ordinanza  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri n. 3274 recante "Primi  elementi  in
          materia di criteri generali per la classificazione  sismica
          del territorio nazionale e di  normative  tecniche  per  le
          costruzioni in zona sismica" e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2003, n. 105, S.O. 
          Per  il  riferimento  all'Ordinanza  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  236  recante  "Modifiche   ed
          integrazioni all' O.P.C.M. 20 marzo 2003, n.  3274  recante
          «Primi elementi in  materia  di  criteri  generali  per  la
          classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  di
          normative tecniche per le  costruzioni  in  zona  sismica».
          (Ordinanza n. 3316) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          10 ottobre 2003, n. 236. 
 
          Note all'art. 1, comma 185: 
          Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge  29
          novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni  recante:
          "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia": 
          "Art. 4. E' istituito un Comitato costituito dal Presidente
          del Consiglio dei ministri, che lo presiede,  dal  Ministro
          dei  lavori  pubblici,   che   puo'   essere   delegato   a
          presiederlo,  dal  Ministro  per  i   beni   culturali   ed
          ambientali,  dal  Ministro  della  marina  mercantile,  dal
          Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il  coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica,
          dal presidente  della  giunta  regionale  del  Veneto,  dai
          sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro  delegati;
          nonche' da due rappresentanti dei restanti  comuni  di  cui
          all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16  aprile  1973,
          n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. Segretario
          del Comitato e' il presidente del  Magistrato  alle  acque,
          che assicura, altresi', con  le  strutture  dipendenti,  la
          funzione di segreteria del Comitato stesso. 
          Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il  coordinamento  ed
          il controllo per  l'attuazione  degli  interventi  previsti
          dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti  circa  una
          eventuale   diversa   ripartizione    dello    stanziamento
          complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
          connesse  con  l'attuazione  dei   singoli   programmi   di
          intervento. 
          Il  Comitato  trasmette  al  Parlamento,   alla   data   di
          presentazione  del   disegno   di   legge   relativo   alle
          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi." 
          "Art. 5. La somma di cui alla lettera b)  dell'articolo  2,
          destinata ad interventi di competenza regionale,  e'  cosi'
          utilizzata: 
          a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio
          1984  e  lire  49   miliardi   nell'esercizio   1985,   per
          l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui
          all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16  aprile  1973,
          n.  171  ,   di   opere   di   approvvigionamento   idrico,
          igienico-sanitario, nonche' di impianti di depurazione; 
          b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi  nell'esercizio
          1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi
          nell'esercizio  1986,   per   opere   di   ristrutturazione
          dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo. 
          Per  l'attuazione  degli  interventi  di   cui   al   comma
          precedente, la regione Veneto e'  autorizzata  ad  assumere
          impegni sino alla  concorrenza  di  lire  68  miliardi  per
          quelli di cui alla lettera a) e di  lire  12  miliardi  per
          quelli di cui alla lettera b). 
          I relativi  pagamenti  saranno  regolati  in  modo  da  non
          superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire
          54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986. 
          Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello
          dei lavori pubblici,  su  proposta  della  regione  Veneto,
          sentito il Comitato di cui all'articolo 4,  si  provvedera'
          ad una eventuale diversa  ripartizione  dello  stanziamento
          complessivo autorizzato, in vista di  particolari  esigenze
          connesse   all'attuazione   dei   singoli   programmi    di
          intervento." 
          "Art 6. La somma di cui alla lettera  c)  dell'articolo  2,
          destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia
          e Chioggia, e' cosi' utilizzata: 
          a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio
          1984, lire  22  miliardi  nell'esercizio  1985  e  lire  43
          miliardi nell'esercizio 1986, per  la  acquisizione  ed  il
          restauro  e  risanamento  conservativo   di   immobili   da
          destinare alla residenza, nonche' ad  attivita'  sociali  e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per il mantenimento delle caratteristiche  socio-economiche
          degli  insediamenti  urbani   lagunari,   compresi   quelli
          finalizzati   all'apprestamento   di    sedi    sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento; b) lire 20 miliardi, di cui  lire  5  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la  realizzazione
          delle opere  di  urbanizzazione  primaria  nonche'  per  la
          sistemazione di ponti, canali e fondamenta  sui  canali  di
          competenza comunale; 
          c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi  nell'esercizio
          1984,  lire  5  miliardi  nell'esercizio  1985  e  lire  18
          miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione  da  parte
          dei  comuni  di  Venezia  e  Chioggia  di  contributi   per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato; 
          d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione
          di aree da destinare ad insediamenti produttivi  e  per  la
          urbanizzazione   primaria   e   secondaria   delle   stesse
          nell'ambito dell'intero territorio comunale. 
          Al comune di Chioggia e' assegnato il 15  per  cento  delle
          somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma. 
          Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b)  e  c)
          del primo comma,  gli  enti  competenti  possono  impiegare
          importi non superiori al 2 per cento delle  somme  suddette
          per lo svolgimento  di  studi  e  ricerche  attinenti  alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi. 
          La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata  alla
          realizzazione degli interventi di cui al presente  articolo
          sara' iscritta nello stato di previsione  della  spesa  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione  di  lire  42
          miliardi per l'esercizio 1984,  di  lire  32  miliardi  per
          l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per  l'esercizio  1986,
          per essere assegnata annualmente ai  comuni  di  Venezia  e
          Chioggia  in  relazione  alle  previsioni   dei   programmi
          comunali relativi agli  interventi  di  cui  al  precedente
          primo comma. 
          I  comuni  di  Venezia  e   Chioggia,   nell'ambito   delle
          assegnazioni  annuali,   sentito   il   Comitato   di   cui
          all'articolo  4,  potranno   procedere   ad   una   diversa
          utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
          stanziamento autorizzato nel triennio. 
          Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello
          dei lavori pubblici, su proposta dei comuni  di  Venezia  e
          Chioggia, sentito il Comitato di  cui  all'articolo  4,  si
          provvedera' ad una  eventuale  diversa  ripartizione  dello
          stanziamento   complessivo   autorizzato,   in   vista   di
          particolari esigenze connesse  all'attuazione  dei  singoli
          programmi di intervento." 
 
          Note all'art. 1, comma 187: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 32. (omissis) 
          1.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA". 
 
          Note all'art. 1, comma 188: 
          Per il testo dell'articolo 6 della legge 29 novembre  1984,
          n. 798, si veda nelle note all'art.1 comma 185. 
          Per il testo  del  comma  1  dell'articolo  32  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note  all'art.1
          comma 187. 
 
          Note all'art. 1, comma 189: 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   24   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136", come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 24.  Confisca. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  Il tribunale dispone la confisca dei  beni  sequestrati
          di cui la  persona  nei  cui  confronti  e'  instaurato  il
          procedimento   non   possa   giustificare   la    legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulti   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito, o alla propria attivita'  economica,  nonche'  dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego. 
          2. Il provvedimento di  sequestro  perde  efficacia  se  il
          Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
          entro un anno e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
          possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
          Nel caso di  indagini  complesse  o  compendi  patrimoniali
          rilevanti, tale termine puo' essere prorogato  con  decreto
          motivato del tribunale per periodi di sei mesi  e  per  non
          piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
          e di quello previsto dall'articolo 22, comma  1,  si  tiene
          conto delle cause di  sospensione  dei  termini  di  durata
          della custodia cautelare, previste dal codice di  procedura
          penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
          il tempo  necessario  per  l'espletamento  di  accertamenti
          peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
          iniziato   il procedimento    risulta    poter    disporre,
          direttamente o indirettamente. 
          3.  Il sequestro e la confisca possono essere adottati,  su
          richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
          quando   ne   ricorrano   le   condizioni,    anche    dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo. 
          Si riporta il testo dell'articolo  40  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
          "Art. 40.  Gestione dei beni sequestrati. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  Il giudice delegato impartisce  le  direttive  generali
          della gestione dei beni  sequestrati,  anche  tenuto  conto
          degli indirizzi e delle linee guida adottati dal  Consiglio
          direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,
          comma 4, lettera a). 
          2.  Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della
          persona sottoposta alla procedura e della sua  famiglia,  i
          provvedimenti indicati nell'articolo 47 del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,  quando
          ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal
          secondo comma  del  citato  articolo  47,  il  beneficiario
          provvede a sue  cure  alle  spese  e  agli  oneri  inerenti
          l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso. 
          3.   L'amministratore  giudiziario  non   puo'   stare   in
          giudizio,  ne'  contrarre  mutui,  stipulare   transazioni,
          compromessi,  fideiussioni,  concedere  ipoteche,  alienare
          immobili   e   compiere   altri   atti   di   straordinaria
          amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi  senza
          autorizzazione scritta del giudice delegato. 
          4.   Avverso  gli  atti   dell'amministratore   giudiziario
          compiuti in violazione del presente  decreto,  il  pubblico
          ministero, il proposto e  ogni  altro  interessato  possono
          avanzare reclamo, nel termine perentorio di  dieci  giorni,
          al giudice delegato che, entro i dieci  giorni  successivi,
          provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del  codice
          di procedura civile. 
          5.  In caso di sequestro di  beni  in  comunione  indivisa,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere
          nominato amministratore della comunione. 
          5-bis.  I  beni  mobili  sequestrati,  anche  iscritti   in
          pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
          custodia giudiziale agli organi di polizia che ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per
          esigenze di  polizia  giudiziaria,  ovvero  possono  essere
          affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad  enti
          pubblici non economici e enti territoriali per finalita' di
          giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 
          5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del
          sequestro ed alle conseguenti  restituzioni,  su  richiesta
          dell'amministratore  giudiziario  o  dell'Agenzia,  decorsi
          trenta  giorni  dal  deposito  della   relazione   di   cui
          all'articolo 36, puo' destinare alla vendita i beni  mobili
          sottoposti a sequestro se gli  stessi  non  possono  essere
          amministrati  senza  pericolo  di  deterioramento   o   con
          rilevanti  diseconomie.  Se  i  beni  mobili  sottoposti  a
          sequestro   sono    privi    di    valore,    improduttivi,
          oggettivamente  inutilizzabili   e   non   alienabili,   il
          tribunale  puo'   procedere   alla   loro   distruzione   o
          demolizione. 
          5-quater. I proventi derivanti dalla vendita  dei  beni  di
          cui al  comma  5-ter  affluiscono,  al  netto  delle  spese
          sostenute, al Fondo  unico  giustizia  per  essere  versati
          all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
          riassegnati  nei  limiti  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo2, comma 7,  del  decreto  legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre  2008,  n.
          181, nella misura del 50 per cento secondo le  destinazioni
          previste dal  predetto  articolo  2,  comma  7,  e  per  il
          restante 50 per cento allo stato di previsione della  spesa
          del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che
          li  destina  prioritariamente  alle  finalita'  sociali   e
          produttive. 
          5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei
          beni  di  cui  al  comma  5-ter,  dispone  la  restituzione
          all'avente diritto dei  proventi  versati  al  Fondo  unico
          giustizia in relazione  alla  vendita  dei  medesimi  beni,
          oltre  agli  interessi  maturati  sui   medesimi   proventi
          computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale
          30 luglio 2009, n. 127". 
          Si riporta il testo dell'articolo  48  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
          "Art. 48.  Destinazione dei beni e delle somme. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
          a)  le somme di denaro confiscate che  non  debbano  essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati  o  che
          non debbano essere utilizzate  per  il  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso; 
          b)   le  somme  ricavate  dalla  vendita,  anche   mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso; 
          c)  le somme derivanti dal recupero dei crediti  personali.
          Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero,  dopo
          accertamenti sulla solvibilita' del debitore  svolti  anche
          attraverso gli  organi  di  polizia,  il  debitore  risulti
          insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia. 
          2.  La disposizione del comma 1 non si applica  alle  somme
          di denaro e ai proventi derivanti o  comunque  connessi  ai
          beni aziendali confiscati. 
          3.  I beni immobili sono: 
          a)  mantenuti al patrimonio dello Stato  per  finalita'  di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
          b)   mantenuti  al  patrimonio  dello   Stato   e,   previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
          c)  trasferiti per finalita' istituzionali  o  sociali,  in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri  sostitutivi.  Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
          sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
          stato della procedura; 
          d)  trasferiti al patrimonio del comune ove  l'immobile  e'
          sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
          4.  I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di  cui  al
          comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle  spese  di
          conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia,
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione
          del  Ministero  dell'interno  al  fine  di  assicurare   il
          potenziamento dell'Agenzia. 
          5.  I beni di cui al comma 3,  di  cui  non  sia  possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e  dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla  data
          di pubblicazione dell'avviso  di  vendita,  non  pervengano
          all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il  corrispettivo
          indicato al terzo periodo, il prezzo minimo  della  vendita
          non puo', comunque, essere determinato in misura  inferiore
          all'80 per cento del valore  della  suddetta  stima.  Fatto
          salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
          vendita e' effettuata agli  enti  pubblici  aventi  tra  le
          altre     finalita'     istituzionali     anche      quella
          dell'investimento    nel    settore    immobiliare,    alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
          6.  Il personale delle Forze armate e  il  personale  delle
          Forze di polizia possono  costituire  cooperative  edilizie
          alle  quali  e'  riconosciuto   il   diritto   di   opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 5. 
          7.  Gli enti territoriali possono esercitare la  prelazione
          all'acquisto dei beni di cui al comma  5.  Con  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono
          disciplinati  i  termini,  le  modalita'  e  le   ulteriori
          disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione  del   presente
          comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
          comunque possibile procedere alla vendita dei beni. 
          8.  I beni aziendali sono  mantenuti  al  patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
          a)  all'affitto, quando vi  siano  fondate  prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
          b)  alla vendita, per  un  corrispettivo  non  inferiore  a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
          c)  alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita'
          per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima
          sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati  di
          tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera
          b). 
          9.  I proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
          10.  Le somme ricavate dalla vendita dei  beni  di  cui  al
          comma 5, al netto delle spese per la gestione e la  vendita
          degli stessi, affluiscono  al  Fondo  unico  giustizia  per
          essere  riassegnati,  previo  versamento  all'entrata   del
          bilancio dello Stato, nella misura  del  50  per  cento  al
          Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della   sicurezza
          pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
          del  50  per  cento,  al  Ministero  della  giustizia,  per
          assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
          giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
          con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 
          11.  Nella scelta del cessionario  o  dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
          12. I beni mobili, anche  iscritti  in  pubblici  registri,
          possono essere utilizzati  dall'Agenzia  per  l'impiego  in
          attivita' istituzionali ovvero destinati  ad  altri  organi
          dello Stato, agli enti territoriali o  ad  associazioni  di
          volontariato che operano nel sociale. 
          13.  I provvedimenti emanati ai sensi  dell'articolo  47  e
          dei commi 3 e 8 del presente articolo  sono  immediatamente
          esecutivi. 
          14.  I trasferimenti e  le  cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
          15.   Quando   risulti   che   i   beni   confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento." 
          Si riporta il testo dell'articolo  51  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
          Art. 51  Regime fiscale e degli oneri economici 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano  ad
          essere  assoggettati  a  tassazione  con  riferimento  alle
          categorie di reddito previste  dall'articolo  6  del  testo
          unico delle Imposte sui Redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
          medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
          2.  Se il sequestro si protrae oltre il  periodo  d'imposta
          in cui ha avuto  inizio,  il  reddito  derivante  dai  beni
          sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo
          e a ciascun successivo periodo intermedio e' tassato in via
          provvisoria dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto,
          nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte,
          nonche' agli adempimenti  dichiarativi  e,  ove  ricorrano,
          agli obblighi contabili e quelli  a  carico  del  sostituto
          d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
          3.  In caso  di  confisca  la  tassazione  operata  in  via
          provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca  del
          sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la  liquidazione
          definitiva delle  imposte  sui  redditi  calcolate  in  via
          provvisoria nei  confronti  del  soggetto  sottoposto  alla
          misura cautelare. 
          3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi
          durante  la  vigenza  dei  provvedimento  di  sequestro   e
          confisca.  e  comunque  fino  alla  loro   assegnazione   o
          destinazione. Se la confisca e' revocata,  l'amministratore
          giudiziario ne da' comunicazione all'Agenzia delle  Entrate
          e  agli  altri  enti   competenti   che   provvedono   alla
          liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per  il
          periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo
          al soggetto cui i beni sono stati restituiti. 
          3-ter. Qualora sussista un interesse  di  natura  generale,
          l'Agenzia puo' richiedere, senza oneri, i provvedimenti  di
          sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di  legge,
          delle opere realizzate sui beni immobili  che  siano  stati
          oggetto di confisca definitiva". 
          Si riporta il testo dell'articolo 110  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
          "Art. 110.  L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.   L'Agenzia  nazionale  per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita'  organizzata  ha  personalita'  giuridica   di
          diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa  e
          contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria  ed  e'
          posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
          2.  All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
          a)  acquisizione dei dati relativi ai  beni  sequestrati  e
          confiscati alla  criminalita'  organizzata  nel  corso  dei
          procedimenti penali e di  prevenzione;  acquisizione  delle
          informazioni  relative  allo  stato  dei  procedimenti   di
          sequestro e confisca; verifica dello  stato  dei  beni  nei
          medesimi  procedimenti;  accertamento  della   consistenza,
          della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
          dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
          analisi  dei  dati  acquisiti,  nonche'  delle   criticita'
          relative alla fase di assegnazione e destinazione; 
          b)  ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione
          e custodia dei beni sequestrati nel corso del  procedimento
          di prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
          c) ausilio dell'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione
          e custodia dei beni sequestrati nel corso dei  procedimenti
          penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma  3-bis,
          del codice di procedura penale e 12sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni,  e
          amministrazione dei predetti. beni a decorrere  dalla  data
          di conclusione dell'udienza preliminare; 
          d)  amministrazione e destinazione dei beni  confiscati  in
          esito del procedimento di prevenzione di cui  al  libro  I,
          titolo III; 
          e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati  in
          esito ai procedimenti penali per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992;   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni; 
          f)  adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per
          la  tempestiva  assegnazione  e   destinazione   dei   beni
          confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario,  di
          commissari ad acta. 
          3.  L'Agenzia e' sottoposta al controllo  della  Corte  dei
          conti ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni". 
          Si riporta il testo dell'articolo 111  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
          "Art. 111.  Organi dell'Agenzia. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  Sono  organi  dell'Agenzia  e  restano  in  carica  per
          quattro anni rinnovabili per una sola volta: 
          a)  il Direttore; 
          b)  il Consiglio direttivo; 
          c)  il Collegio dei revisori. 
          2.  Il Direttore, scelto tra i prefetti,  e'  nominato  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, ed  e'  collocato  a  disposizione  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410. 
          3.  Il Consiglio  direttivo  e'  presieduto  dal  Direttore
          dell'Agenzia ed e' composto: 
          a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
          b) da un magistrato  designato  dal  Procuratore  nazionale
          antimafia; 
          c) da  due  qualificati  esperti  in  materia  di  gestioni
          aziendali  e  patrimoniali  designati,  di  concerto,   dal
          Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze 
          4.  Il Ministro  dell'interno  propone  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei  componenti
          del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 
          5.  Il collegio dei revisori, costituito da tre  componenti
          effettivi e da due supplenti, e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'interno fra gli  iscritti  nel  registro  dei
          revisori contabili. Un componente effettivo e un componente
          supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle
          finanze. 
          6.  I compensi degli organi sono stabiliti con decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  e  posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. Per la  partecipazione  alle  sedute
          degli organi non spettano gettoni di presenza o  emolumenti
          a qualsiasi titolo dovuti." 
          Si riporta il testo dell'articolo 113  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
          "Art. 113.  Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.   Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinati, entro il limite di spesa di cui  all'articolo
          118: 
          a)  l'organizzazione e la dotazione delle risorse  umane  e
          strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; 
          b)  la contabilita' finanziaria ed  economico  patrimoniale
          relativa  alla  gestione  dell'Agenzia,  assicurandone   la
          separazione finanziaria  e  contabile  dalle  attivita'  di
          amministrazione  e  custodia   dei   beni   sequestrati   e
          confiscati; 
          c)  i flussi  informativi  necessari  per  l'esercizio  dei
          compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le  modalita'  delle
          comunicazioni,  da  effettuarsi  per  via  telematica,  tra
          l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria. 
          2.  Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei  beni
          confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d)  ed
          e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del  demanio  sono
          disciplinati mediante apposita  convenzione  anche  onerosa
          avente  ad  oggetto,  in  particolare,  la   stima   e   la
          manutenzione dei beni custoditi, nonche' l'avvalimento  del
          personale dell'Agenzia del demanio. 
          3.  Successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento, ovvero, quando piu' di  uno,  dell'ultimo  dei
          regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento
          dei suoi compiti puo' avvalersi  di  altre  amministrazioni
          ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla
          base di apposite convenzioni anche onerose. 
          3-bis.  Per  le  esigenze  connesse  alla  vendita  e  alla
          liquidazione   delle   aziende   e   degli    altri    beni
          definitivamente confiscati, l'Agenzia puo'  conferire,  nei
          limiti  delle  disponibilita'  finanziarie   di   bilancio,
          apposito incarico, anche a titolo  oneroso,  a  societa'  a
          totale o  prevalente  capitale  pubblico.  I  rapporti  tra
          l'Agenzia e la societa'  incaricata  sono  disciplinati  da
          un'apposita convenzione  che  definisce  le  modalita'.  di
          svolgimento  dell'attivita'  affidata   ed   ogni   aspetto
          relativo alla rendicontazione e al controllo. 
          4.  L'Agenzia e' inserita nella  Tabella  A  allegata  alla
          legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni". 
          Si riporta il testo dell'articolo 117  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge 
          "Art. 117.  Disciplina transitoria. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  Le disposizioni contenute nel libro I non si  applicano
          ai procedimenti nei quali, alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, sia gia' stata formulata proposta  di
          applicazione della misura di  prevenzione.  In  tali  casi,
          continuano ad applicarsi le norme previgenti. 
          2.  
          3.  Al fine di garantire  il  potenziamento  dell'attivita'
          istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle  strutture,
          l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, si avvale  di  personale  proveniente  dalle
          pubbliche   amministrazioni,   dalle   Agenzie,    compresa
          l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato
          all'Agenzia medesima anche in posizione  di  comando  o  di
          distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero
          stipula contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  anche
          ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo  10
          settembre 2003,  n.  276.  Tali  rapporti  di  lavoro  sono
          instaurati  in  deroga  alle   disposizioni   dell'articolo
          113-bis, commi  1,  2,  3,  nonche'  nei  limiti  stabiliti
          dall'autorizzazione di cui al primo  periodo  del  presente
          comma e delle risorse assegnate all'Agenzia  ai  sensi  del
          terzo periodo del  presente  comma,  e  non  possono  avere
          durata superiore  al  31  dicembre  2012.  Per  tali  fini,
          all'Agenzia sono assegnati 2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. 
          4.  A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma
          2, cessa l'attivita' del Commissario straordinario  per  la
          gestione  e  la  destinazione  dei   beni   confiscati   ad
          organizzazioni   criminali   e   vengono    contestualmente
          trasferite  le  funzioni  e  le   risorse   strumentali   e
          finanziarie  gia'  attribuite  allo   stesso   Commissario,
          nonche', nell'ambito del contingente indicato al  comma  1,
          lettera a), le risorse umane, che  restano  nella  medesima
          posizione gia' occupata presso  il  Commissario.  L'Agenzia
          subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei  contratti
          di collaborazione stipulati dal Commissario  straordinario.
          L'Agenzia,   nei   limiti   degli   stanziamenti   di   cui
          all'articolo 118, comma 1,  puo'  avvalersi  di  esperti  e
          collaboratori esterni. 
          5.  Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento
          ovvero, quando piu' di  uno,  dell'ultimo  dei  regolamenti
          previsti  dall'articolo  113,  ai   procedimenti   di   cui
          all'articolo 110, comma  2,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. Le  predette  disposizioni  si
          applicano  anche  ai  procedimenti,  di  cui  al   medesimo
          articolo 110, comma 2,  lettere  b)  e  c),  pendenti  alla
          stessa data. 
          6.  Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione
          dei beni oggetto dei procedimenti di cui  al  comma  5,  il
          giudice delegato ovvero il  giudice  che  procede  comunica
          tempestivamente  all'Agenzia  i  dati  relativi  ai   detti
          procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le
          disposizioni necessarie. L'Agenzia puo'  avanzare  proposte
          al giudice per la migliore utilizzazione del bene  ai  fini
          della sua successiva destinazione. 
          7.  Qualora gli enti territoriali in cui  ricadono  i  beni
          confiscati, alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, abbiano  gia'  presentato
          una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalita'
          di cui all'articolo 48,  comma  3,  lettera  c),  l'Agenzia
          procede alla definizione e al compimento del  trasferimento
          di  tali  beni  immobili  a  favore   degli   stessi   enti
          richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione
          dell'intera azienda e  gli  enti  territoriali  manifestino
          interesse   all'assegnazione   dei   soli   beni   immobili
          dell'azienda  e  ne  facciano  richiesta,  l'Agenzia   puo'
          procedere,   valutati   i   profili   occupazionali,   alla
          liquidazione della stessa  prevedendo  l'estromissione  dei
          beni immobili a favore degli stessi  enti  richiedenti.  Le
          spese  necessarie  alla  liquidazione  dei  beni  aziendali
          residui  rispetto  all'estromissione  dei   beni   immobili
          assegnati agli enti territoriali sono poste a carico  degli
          stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione  derivi
          un attivo, questo e' versato direttamente allo Stato. 
          8.  L'Agenzia puo', altresi', disporre,  con  delibera  del
          Consiglio  direttivo,  l'estromissione  di   singoli   beni
          immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione  e  il
          loro trasferimento al patrimonio  degli  enti  territoriali
          che ne facciano richiesta, qualora si tratti  di  beni  che
          gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a  qualsiasi
          titolo  per  finalita'  istituzionali.  La   delibera   del
          Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i  diritti  dei
          creditori dell'azienda confiscata." 
          Si riporta il testo dell'articolo 118  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge 
          "Art. 118.  Disposizioni finanziarie. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e
          dal  funzionamento  dell'Agenzia,   ivi   compresi   quelli
          relativi alle spese di personale di cui  all'articolo  117,
          commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro  per  l'anno  2010,
          pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e  pari
          a 5,472 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2013,  si
          provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4
          milioni  di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2011  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2010-2012, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2010,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'interno, nonche' quanto a 150  mila  euro  per  l'anno
          2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno  2011,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  come
          determinata dalla Tabella C della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, nonche' per  ulteriori  1,272  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,  comma
          151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
          2.  Agli oneri derivanti dal  potenziamento  dell'attivita'
          istituzionale  e   dallo   sviluppo   organizzativo   delle
          strutture ai sensi dell'articolo 117, comma  3,  pari  a  2
          milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
          5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,
          relativa al Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
          3.  All'attuazione delle disposizioni del titolo III,  capo
          V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo
          scopo a legislazione vigente nello stato di previsione  del
          Ministero dell'interno 
 
          Note all'art. 1, comma 190: 
          Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12-sexies   del
          decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306,  recante  "Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita'  mafiosa",  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art.12-sexies. Ipotesi particolari di confisca. 
          1. Nei casi di condanna o di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473, 474, 517-ter  e  517-quater,  416-bis,  600,  600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
          n. 356,  ovvero  per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  e'  sempre
          disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre
          utilita' di cui il  condannato  non  puo'  giustificare  la
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulta   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche in caso di condanna e di applicazione della  pena  su
          richiesta, a norma dell' art. 444 del codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti commessi  per  finalita'  di
          terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 
          2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei  casi
          di condanna o di applicazione della  pena  su  richiesta  a
          norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un
          delitto  commesso  avvalendosi  delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
          2-bis. In caso di confisca di  beni  per  uno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
          2-ter. Nel  caso  previsto  dal  comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona . 
          2-quater. Le disposizioni  del  comma  2-bis  si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
          3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.
          282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella
          prevista dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura
          penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
          Non possono essere nominate amministratori le  persone  nei
          cui  confronti  il  provvedimento  e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
          4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria,
          in applicazione dell' art. 321,  comma  2,  del  codice  di
          procedura penale, dispone  il  sequestro  preventivo  delle
          cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi  1  e
          2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore
          di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al
          custode delle cose predette . 
          4-bis. Le disposizioni  in  materia  di  amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti  di  cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale.  In  tali
          casi    l'Agenzia    coadiuva    l'autorita'    giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
          4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri
          Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei  beni
          sequestrati e confiscati a norma del  presente  decreto  da
          destinarsi  per  l'attuazione  delle  speciali  misure   di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato . 
          4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il  proprio  parere
          sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter  entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta,  decorsi   i   quali   il
          regolamento puo' comunque essere adottato". 
 
          Note all'art. 1, comma 191: 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
          "Art. 1. (omissis) 
          2. Per amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI". 
          Per il testo dell'articolo del citato decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159 si veda nelle note  all'art.1  comma
          189. 
 
          Note all'art. 1, comma 192: 
          Si riporta il testo dell'articolo  2  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario",  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
          "Art.  2.   Riduzione  delle  dotazioni   organiche   delle
          pubbliche amministrazioni. 
            In vigore dal 15 agosto 2012 
          1.  Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          delle agenzie, degli enti  pubblici  non  economici,  degli
          enti  di  ricerca,  nonche'  degli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
          a)  gli uffici  dirigenziali,  di  livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
          b)  le dotazioni organiche del personale non  dirigenziale,
          apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al  10  per
          cento della spesa complessiva relativa al numero dei  posti
          di organico di tale personale. Per gli enti di  ricerca  la
          riduzione di cui alla presente lettera  si  riferisce  alle
          dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi
          i ricercatori ed i tecnologi. 
          2.  Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
          applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti
          a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma  3,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
          amministrazioni    destinatarie;    per     le     restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'articolo 17, e  comunque  entro  il  30
          aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste  dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo. 
          3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro della difesa, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il totale  generale
          degli organici delle forze armate e' ridotto in misura  non
          inferiore al 10 per  cento.  Con  il  predetto  decreto  e'
          rideterminata la ripartizione dei volumi  organici  di  cui
          all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
          personale in eccedenza si applicano le disposizioni di  cui
          al comma 11, lettere da a) a d) del presente  articolo;  il
          predetto personale, ove  non  riassorbibile  in  base  alle
          predette disposizioni,  e'  collocato  in  aspettativa  per
          riduzione quadri ai sensi e con le modalita'  di  cui  agli
          articoli 906 e 909, ad eccezione  dei  commi  4  e  5,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione  di
          quanto  previsto  dal  presente  comma,   con   regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          anche   in   deroga   alle    disposizioni    del    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, sono ridotte le dotazioni organiche  degli  ufficiali
          di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e  grado,  ed
          e' ridotto il numero delle  promozioni  a  scelta,  esclusi
          l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di  finanza,
          il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo  di  polizia
          penitenziaria. Con il medesimo  regolamento  sono  previste
          disposizioni  transitorie  per   realizzare   la   graduale
          riduzione dei volumi organici entro  il  1°  gennaio  2016,
          nonche'    disposizioni    per    l'esplicita    estensione
          dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione
          di quadri al personale militare non dirigente. 
          4.  Per il comparto scuola  e  AFAM  continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
          5.  Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da
          adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          considerando  che  le  medesime  riduzioni  possono  essere
          effettuate  selettivamente,  anche  tenendo   conto   delle
          specificita'  delle  singole  amministrazioni,  in   misura
          inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la
          differenza sia recuperata operando una  maggiore  riduzione
          delle   rispettive    dotazioni    organiche    di    altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
          6.  Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati
          i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre  2012
          non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui  al
          comma  5  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
          procedure   concorsuali   e   di   mobilita'   nonche'   di
          conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,  comma
          5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
          predetta  data  e  le  procedure  per  il   rinnovo   degli
          incarichi. (9) 
          7.  Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e
          il personale del comparto sicurezza e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, il personale amministrativo  operante
          presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura.
          Sono altresi' escluse le amministrazioni interessate  dalla
          riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,  nonche'  la
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  che  ha  provveduto
          alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 15 giugno 2012. 
          8.  Per il personale degli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
          9.  Restano ferme le vigenti  disposizioni  in  materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
          10.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di  cui
          al  comma  5  le  amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
          a)   alla  concentrazione  dell'esercizio  delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
          b)   alla  riorganizzazione  degli  uffici   con   funzioni
          ispettive e di controllo; 
          c)  alla rideterminazione della  rete  periferica  su  base
          regionale o interregionale; 
          d)   all'unificazione,  anche  in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
          e)    alla   conclusione   di    appositi    accordi    tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
          f)  alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di  cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
          10-bis.  Per le amministrazioni e gli enti di cui al  comma
          1 e all'articolo 23-quinquies, il numero  degli  uffici  di
          livello dirigenziale  generale  e  non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
          10-ter.  Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          previsto dal  comma  10  e  dall'articolo  23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione  dei  Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  I  decreti  previsti  dal  presente  comma   sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1  a  3,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  facolta'  di
          richiedere il parere del Consiglio di  Stato.  A  decorrere
          dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti
          cessa di avere vigore, per  il  Ministero  interessato,  il
          regolamento di organizzazione vigente. 
          10-quater.  Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16  del
          presente articolo si applicano anche  alle  amministrazioni
          interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. 
          11.  Per le unita' di personale eventualmente risultanti in
          soprannumero all'esito delle riduzioni previste  dal  comma
          1, le amministrazioni, fermo restando  per  la  durata  del
          soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, compresi  i  trattenimenti  in  servizio,
          avviano le procedure di cui  all'articolo  33  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando,  ai  fini  di
          quanto previsto dal comma 5 dello stesso  articolo  33,  le
          seguenti procedure e misure in ordine di priorita': 
          a)  applicazione, ai lavoratori che risultino  in  possesso
          dei requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini
          del diritto all'accesso e alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  in  base  alla  disciplina   vigente   prima
          dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  avrebbero  comportato  la
          decorrenza del trattamento medesimo entro  il  31  dicembre
          2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
          nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
          disciplina   pensionistica,   con   conseguente   richiesta
          all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale
          diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di  motivazione,
          l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine rapporto comunque denominato, per il personale di  cui
          alla presente lettera: 
          1)  che ha maturato i requisiti alla data del  31  dicembre
          2011  il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo   sara'
          corrisposto al momento della maturazione del  diritto  alla
          corresponsione dello stesso sulla base di quanto  stabilito
          dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148; 
          2)  che matura i requisiti indicati successivamente  al  31
          dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine  rapporto
          sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto  avrebbe
          maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello   stesso
          secondo  le  disposizioni  dell'articolo  24   del   citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
          b)  predisposizione, entro il  31  dicembre  2012,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
          c)  individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro
          due anni a decorrere dal 1°  gennaio  2013,  al  netto  dei
          collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
          d)  in base alla verifica della compatibilita'  e  coerenza
          con gli obiettivi di finanza pubblica e  del  regime  delle
          assunzioni,  in  coerenza   con   la   programmazione   del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
          e)   definizione,  previo  esame  con   le   organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
          12.  Per il personale non riassorbibile nei tempi e con  le
          modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano
          l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo
          di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48
          mesi  laddove  il  personale  collocato  in  disponibilita'
          maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per  il
          trattamento pensionistico. 
          13.   La  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
          14.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
          15.  Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione
          di cui al presente articolo e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2015 sono sospese  le  modalita'  di  reclutamento
          previste dall'articolo 28-bis del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
          15-bis.  All'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le  ipotesi  di
          responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «,
          nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui
          si verifica la prima disponibilita' di posto utile,  tenuto
          conto, quale criterio di precedenza ai fini  del  transito,
          della data di maturazione del requisito dei cinque anni  e,
          a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita'
          nella qualifica dirigenziale». (10) 
          16.  Per  favorire  i  processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
          17.  Nell'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». (9) 
          18.  Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165: 
          a)  le parole «previa  consultazione  delle  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi  dell'articolo  9»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  informazione   delle
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei
          contratti di cui all'articolo 9»; (11) 
          b)  dopo il primo periodo, sono inseriti i  seguenti:  «Nei
          casi in  cui  processi  di  riorganizzazione  degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
          19.  Nelle more della  disciplina  contrattuale  successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
          20.  Ai fini dell'attuazione della  riduzione  del  20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
          20-bis.  Al fine di accelerare il riordino  previsto  dagli
          articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012
          alle Agenzie fiscali non si applica  l'articolo  19,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel
          caso in cui conferiscano incarichi di livello  dirigenziale
          generale ai sensi del comma 6  del  citato  articolo  19  a
          soggetti gia' titolari di altro incarico presso le predette
          Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato. 
          20-ter.  I collegi dei revisori  dei  conti  delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
          20-quater.   All'articolo  23-bis   del   decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
          a)   al  comma  4,  dopo  la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
          b)  dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
          «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
          5-ter. Il trattamento economico annuo  onnicomprensivo  dei
          dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis
          non puo' comunque essere superiore al trattamento economico
          del primo presidente della Corte  di  cassazione.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
          c)  la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi  per
          gli  amministratori  e  per  i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
          20-quinquies.  Le disposizioni di cui al comma 20-quater si
          applicano a decorrere dal primo  rinnovo  dei  consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. 
 
          Note all'art. 1, comma 193: 
          Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri": 
          1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
          a) l'esecuzione delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari ; 
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti
          di materie comunque riservate alla legge; 
          d)   l'organizzazione    ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
          e) 
          Per  il  testo  dell'articolo  113   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  si  veda  nelle  note
          all'art.1 comma 189. 
 
          Note all'art. 1, comma 194: 
          Si riporta  il  titolo  del  libro  1  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: "Libro I 
          le misure di prevenzione" 
 
          Note all'art. 1, comma 199: 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 58 del citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
          "Art. 58. (omissis) 
          2.  La domanda di cui al comma 1 contiene: 
          a)  le generalita' del creditore; 
          b)   la  determinazione  del  credito  di  cui  si   chiede
          l'ammissione allo stato passivo ovvero la  descrizione  del
          bene su cui si vantano diritti; 
          c)  l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
          costituiscono la ragione  della  domanda,  con  i  relativi
          documenti giustificativi; 
          d)   l'eventuale  indicazione  del  titolo  di  prelazione,
          nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione  si
          esercita, se questa ha carattere speciale". 
 
          Note all'art. 1, comma 200: 
          Si riporta il testo dell'articolo  52  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
          "Art. 52.  Diritti dei terzi. 
            
          In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  La confisca non pregiudica i  diritti  di  credito  dei
          terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore  al
          sequestro, nonche' i diritti reali di  garanzia  costituiti
          in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le  seguenti
          condizioni: 
          a)  che l'escussione del restante patrimonio  del  proposto
          sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito,
          salvo  per  i  crediti  assistiti  da  cause  legittime  di
          prelazione su beni sequestrati; 
          b)   che  il  credito  non  sia  strumentale  all'attivita'
          illecita o a quella che  ne  costituisce  il  frutto  o  il
          reimpiego, a  meno  che  il  creditore  dimostri  di  avere
          ignorato in buona fede il nesso di strumentalita'; 
          c)  nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di
          debito, che sia provato il rapporto fondamentale; 
          d)  nel caso di titoli di credito, che il  portatore  provi
          il rapporto fondamentale  e  quello  che  ne  legittima  il
          possesso. 
          2.  I crediti di cui al comma  1  devono  essere  accertati
          secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,  58  e
          59. 
          3.  Nella valutazione della buona fede, il tribunale  tiene
          conto delle condizioni delle parti, dei rapporti  personali
          e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivita' svolta
          dal creditore, anche con riferimento al ramo di  attivita',
          alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella
          fase  precontrattuale  nonche',  in  caso  di  enti,   alle
          dimensioni degli stessi. 
          4.   La  confisca  definitiva  di  un  bene  determina   lo
          scioglimento dei contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto
          personale di godimento, nonche'  l'estinzione  dei  diritti
          reali di godimento sui beni stessi. 
          5.  Ai titolari dei diritti di cui al comma  4,  spetta  in
          prededuzione un equo  indennizzo  commisurato  alla  durata
          residua del contratto o alla durata del diritto  reale.  Se
          il diritto reale si estingue con la morte del titolare,  la
          durata residua del diritto e' calcolata alla stregua  della
          durata media della vita determinata sulla base di parametri
          statistici. Le modalita' di  calcolo  dell'indennizzo  sono
          stabilite   con   decreto   da   emanarsi   dal    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
          6.   Se  sono  confiscati  beni  di  cui  viene  dichiarata
          l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
          proposto sono preferiti ai creditori chirografari in  buona
          fede dell'intestatario fittizio,  se  il  loro  credito  e'
          anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
          7.  In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e'
          indivisibile, ai partecipanti in  buona  fede  e'  concesso
          diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata
          al valore di mercato, salvo che  sussista  la  possibilita'
          che il  bene,  in  ragione  del  livello  di  infiltrazione
          criminale, possa tornare anche per interposta persona nella
          disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni
          di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi  appartenenti.
          Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,  comma
          5, sesto e settimo periodo. 
          8.  Se i soggetti di cui  al  comma  7  non  esercitano  il
          diritto  di  prelazione  o  non  si  possa  procedere  alla
          vendita, il  bene  puo'  essere  acquisito  per  intero  al
          patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare  un  concreto
          interesse pubblico e  i  partecipanti  hanno  diritto  alla
          corresponsione di una somma equivalente al  valore  attuale
          della  propria  quota  di  proprieta',  nell'ambito   delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. 
          9.  Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai  sensi
          degli articoli 53 e seguenti  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, la vendita non  puo'  essere  disposta
          senza previa autorizzazione del Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali. 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  666  del  codice  di
          procedura penale: 
          "Art. 666. Procedimento di esecuzione. 
          1. Il  giudice  dell'esecuzione  procede  a  richiesta  del
          pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 
          2. Se la  richiesta  appare  manifestamente  infondata  per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata  sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero,  la  dichiara  inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione. 
          3. Salvo quanto previsto dal  comma  2,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
          4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del
          difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa
          richiesta  e'  sentito  personalmente;  tuttavia,   se   e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione del giudice, e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
          5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti
          i documenti e le informazioni  di  cui  abbia  bisogno;  se
          occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del
          contraddittorio. 
          6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata  o
          notificata senza ritardo alle parti  e  ai  difensori,  che
          possono proporre ricorso per cassazione. Si  osservano,  in
          quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle  impugnazioni
          [c.p.p.  568]  e  quelle  sul  procedimento  in  camera  di
          consiglio davanti alla corte di cassazione [c.p.p. 611]. 
          7. Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  dell'ordinanza
          [c.p.p. 588],  a  meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente. 
          8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso  previsto
          dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se
          l'interessato ne e' privo, il giudice o il  presidente  del
          collegio nomina un curatore provvisorio.  Al  tutore  e  al
          curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 
          9. Il verbale di  udienza  e'  redatto  soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2". 
          Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  recante  "Attuazione   della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione": 
          "Art. 9.  Scambio  di  informazioni  e  collaborazione  tra
          Autorita' e Forze di polizia. 
            In vigore dal 17 ottobre 2012 
          1.  Tutte le informazioni  in  possesso  della  UIF,  delle
          Autorita' di vigilanza di  settore,  delle  amministrazioni
          interessate,  degli  ordini  professionali  e  degli  altri
          organi di cui all'articolo 8, relative  all'attuazione  del
          presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio  anche
          nei confronti della pubblica  amministrazione.  Sono  fatti
          salvi i casi di comunicazione espressamente previsti  dalla
          legislazione vigente. Il segreto non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini o i procedimenti  relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
          2.   In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,   le
          autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro, con
          la UIF, con la Guardia di  Finanza  e  con  la  DIA,  anche
          mediante scambio di  informazioni,  al  fine  di  agevolare
          l'esercizio delle rispettive funzioni. (19) 
          3.  In deroga all'obbligo del  segreto  d'ufficio,  la  UIF
          puo' scambiare  informazioni  e  collaborare  con  analoghe
          autorita'  di  altri  Stati  che  perseguono  le   medesime
          finalita', a condizioni di reciprocita'  anche  per  quanto
          riguarda la riservatezza  delle  informazioni,  e,  a  tale
          fine, puo' stipulare protocolli d'intesa.  In  particolare,
          la  UIF  puo'  scambiare  dati  e  notizie  in  materia  di
          operazioni sospette con analoghe autorita' di altri  Stati,
          utilizzando a tal fine anche le  informazioni  in  possesso
          della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria  della
          Guardia di finanza, specificamente richieste. Al  di  fuori
          dei casi di cui al presente comma, restano  applicabili  le
          disposizioni di cui agli articoli 9 e  12  della  legge  1°
          aprile  1981,  n.  121.  Le  informazioni  ricevute   dalle
          autorita' estere possono essere trasmesse  dalla  UIF  alle
          autorita'  italiane  competenti,  salvo  esplicito  diniego
          dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni. 
          4.  Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine  di
          facilitare     le     attivita'      comunque      connesse
          all'approfondimento  investigativo  delle  segnalazioni  di
          operazioni sospette, la  UIF  stipula  con  la  Guardia  di
          finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono  previste  le
          condizioni e le procedure con cui queste  scambiano,  anche
          direttamente, dati ed informazioni di polizia con  omologhi
          organismi  esteri  ed  internazionali,  a   condizioni   di
          reciprocita'  ed  in   deroga   all'obbligo   del   segreto
          d'ufficio. 
          5.    Le   amministrazioni   interessate   e   gli   ordini
          professionali forniscono alla  UIF  le  informazioni  e  le
          altre forme di collaborazione richieste. 
          6.    Le   autorita'   di   vigilanza   di   settore,    le
          amministrazioni interessate,  e  gli  ordini  professionali
          nell'ambito    dell'esercizio    delle    loro     funzioni
          istituzionali informano la UIF delle ipotesi di  violazione
          delle disposizioni  del  presente  decreto  che  potrebbero
          essere  correlate  a  riciclaggio   o   finanziamento   del
          terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui  agli
          articoli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. (18) 
          7.  L'autorita' giudiziaria, quando ha  fondato  motivo  di
          ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro,  beni  o
          altre  utilita'  di  provenienza  illecita  siano  avvenuti
          attraverso operazioni effettuate  presso  gli  intermediari
          sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione  all'Autorita'
          di vigilanza competente e alla UIF, per gli  atti  di  loro
          spettanza. Le notizie comunicate sono coperte  dal  segreto
          d'ufficio. La comunicazione puo'  essere  ritardata  quando
          puo' derivarne pregiudizio alle  indagini.  L'Autorita'  di
          vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria  le
          iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 
          8.  La disposizione di cui al  comma  7  si  applica  anche
          nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di  ritenere  che
          operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti  a
          vigilanza siano preordinate al compimento  di  uno  o  piu'
          delitti con finalita' di  terrorismo  previsti  dal  codice
          penale o da altre disposizioni di legge. 
          9.  La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli
          studi effettuati alle forze di polizia, alle  autorita'  di
          vigilanza di settore, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, al Ministero della  giustizia  ed  al  Procuratore
          nazionale  antimafia;  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 331 del codice di procedura  penale,  la  UIF
          fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria
          della Guardia di finanza gli esiti delle  analisi  e  degli
          studi effettuati su specifiche  anomalie  da  cui  emergono
          fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
          10.  La UIF e gli organi  delle  indagini  collaborano  per
          agevolare  l'individuazione  di  ogni  circostanza  in  cui
          emergono fatti e situazioni la cui conoscenza  puo'  essere
          comunque  utilizzata  per  prevenire  l'uso   del   sistema
          finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio  o
          di finanziamento del terrorismo. A tale  fine,  gli  organi
          delle indagini possono fornire informazioni all'UIF". 
 
          Note all'art. 1, comma 201: 
          Per il testo  del  comma  5  dell'articolo  48  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle
          note all'art.1 comma 189 
          Per il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 52 del citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle
          note all'art.1 comma 200. 
 
          Note all'art. 1, comma 203: 
          Si riporta il testo dell'articolo  61  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
          "Art. 61.  Progetto e piano di pagamento dei crediti. 
            In vigore dal 13 ottobre 2011 
          1.  Nei sessanta giorni successivi  alla  formazione  dello
          stato  passivo,  ovvero   nei   dieci   giorni   successivi
          all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige  un
          progetto di pagamento dei  crediti.  Il  progetto  contiene
          l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le
          relative cause di prelazione, nonche'  l'indicazione  degli
          importi da corrispondere a ciascun creditore. 
          2.  I crediti, nei limiti previsti dall'articolo  53,  sono
          soddisfatti nel seguente ordine: 
          1)  pagamento dei crediti prededucibili; 
          2)  pagamento dei crediti ammessi con prelazione  sui  beni
          confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
          3)  pagamento dei creditori  chirografari,  in  proporzione
          dell'ammontare del credito per  cui  ciascuno  di  essi  e'
          stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2),  per
          la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore  dei
          beni oggetto della garanzia. 
          3.  Sono  considerati  debiti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di
          prevenzione, incluse le somme  anticipate  dallo  Stato  ai
          sensi dell'articolo 42. 
          4.  Il giudice delegato apporta al progetto  le  variazioni
          che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito
          in  cancelleria,  disponendo  che  dello  stesso  sia  data
          comunicazione a tutti i creditori. 
          5.  Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al  comma
          4  i  creditori  possono  presentare   osservazioni   sulla
          graduazione e sulla collocazione dei crediti,  nonche'  sul
          valore dei beni o delle aziende confiscati. 
          6.  Decorso il termine  di  cui  al  comma  5,  il  giudice
          delegato,  tenuto  conto  delle   osservazioni   pervenute,
          sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero
          e l'Agenzia, determina il piano di pagamento. 
          7.  Entro dieci giorni dalla  comunicazione  del  piano  di
          pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso
          il decreto  dinanzi  al  tribunale  della  prevenzione.  Si
          applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9. 
          8.    Divenuto   definitivo   il   piano   di    pagamento,
          l'amministratore giudiziario procede  ai  pagamenti  dovuti
          entro i limiti di cui all'articolo 53. 
          9.  I pagamenti  effettuati  in  esecuzione  dei  piani  di
          pagamento  non  possono  essere  ripetuti,  salvo  il  caso
          dell'accoglimento di domande di revocazione. 
          10.  I creditori che hanno percepito pagamenti non  dovuti,
          devono restituire le somme riscosse, oltre  agli  interessi
          legali dal momento del pagamento effettuato a loro  favore.
          In caso di mancata restituzione, le  somme  sono  pignorate
          secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice  di
          procedura civile". 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  737  del  codice  di
          procedura civile: 
          Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. 
          I provvedimenti, che debbono essere pronunciati  in  camera
          di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
          e hanno forma di  decreto  motivato,  salvo  che  la  legge
          disponga altrimenti. 
 
          Note all'art. 1, comma 204: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'articolo  2  del
          decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   recante
          "Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario", convertito dalla legge 13 novembre  2008,  n.
          181: 
          "Art. 2. (omissis) 
          7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: (13) 
          a)  in misura non  inferiore  ad  un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
          b)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della
          giustizia   per   assicurare   il   funzionamento   e    il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; (16) 
          c)  all'entrata del bilancio dello Stato". 
 
          Note all'art. 1, comma 207: 
          Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 29 novembre
          1984, n. 798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia
          di Venezia": 
          "Art. 6.  
          La somma di cui alla lettera c) dell'articolo 2,  destinata
          ad  interventi  di  competenza  dei  comuni  di  Venezia  e
          Chioggia, e' cosi' utilizzata: 
          a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio
          1984, lire  22  miliardi  nell'esercizio  1985  e  lire  43
          miliardi nell'esercizio 1986, per  la  acquisizione  ed  il
          restauro  e  risanamento  conservativo   di   immobili   da
          destinare alla residenza, nonche' ad  attivita'  sociali  e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per il mantenimento delle caratteristiche  socio-economiche
          degli  insediamenti  urbani   lagunari,   compresi   quelli
          finalizzati   all'apprestamento   di    sedi    sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento; 
          b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi  nell'esercizio
          1984,  lire  5  miliardi  nell'esercizio  1985  e  lire  10
          miliardi nell'esercizio 1986, per  la  realizzazione  delle
          opere   di   urbanizzazione   primaria   nonche'   per   la
          sistemazione di ponti, canali e fondamenta  sui  canali  di
          competenza comunale; 
          c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi  nell'esercizio
          1984,  lire  5  miliardi  nell'esercizio  1985  e  lire  18
          miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione  da  parte
          dei  comuni  di  Venezia  e  Chioggia  di  contributi   per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato; 
          d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione
          di aree da destinare ad insediamenti produttivi  e  per  la
          urbanizzazione   primaria   e   secondaria   delle   stesse
          nell'ambito dell'intero territorio comunale. 
          Al comune di Chioggia e' assegnato il 15  per  cento  delle
          somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma. 
          Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b)  e  c)
          del primo comma,  gli  enti  competenti  possono  impiegare
          importi non superiori al 2 per cento delle  somme  suddette
          per lo svolgimento  di  studi  e  ricerche  attinenti  alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi. 
          La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata  alla
          realizzazione degli interventi di cui al presente  articolo
          sara' iscritta nello stato di previsione  della  spesa  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione  di  lire  42
          miliardi per l'esercizio 1984,  di  lire  32  miliardi  per
          l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per  l'esercizio  1986,
          per essere assegnata annualmente ai  comuni  di  Venezia  e
          Chioggia  in  relazione  alle  previsioni   dei   programmi
          comunali relativi agli  interventi  di  cui  al  precedente
          primo comma. 
          I  comuni  di  Venezia  e   Chioggia,   nell'ambito   delle
          assegnazioni  annuali,   sentito   il   Comitato   di   cui
          all'articolo  4,  potranno   procedere   ad   una   diversa
          utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
          stanziamento autorizzato nel triennio. 
          Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello
          dei lavori pubblici, su proposta dei comuni  di  Venezia  e
          Chioggia, sentito il Comitato di  cui  all'articolo  4,  si
          provvedera' ad una  eventuale  diversa  ripartizione  dello
          stanziamento   complessivo   autorizzato,   in   vista   di
          particolari esigenze connesse  all'attuazione  dei  singoli
          programmi di intervento". 
          Si riporta il testo del comma  20  dell'articolo  31  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2012)": 
          "Art. 31.  Patto di stabilita' interno degli enti locali. 
            In vigore dal 14 luglio 2012 
          (omissis) 
          20.  Ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del 31 marzo dell'anno successivo a quello di  riferimento,
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  una  certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito, sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          mancata trasmissione della certificazione entro il  termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene trasmessa  in  ritardo,  attesti  il  rispetto  del
          patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2,
          lettera d),  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine
          stabilito  per  l'approvazione  del  conto  consuntivo,  la
          certificazione non puo' essere rettificata."(omissis) 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  recante  "Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42": 
          "Art. 7. (omissis) 
          2.  In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
          a)  e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale
          di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione
          siciliana e della regione Sardegna sono  assoggettati  alla
          riduzione dei trasferimenti erariali nella misura  indicata
          al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti  fondi
          gli enti locali  sono  tenuti  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione  non  si
          applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi  del
          patto di stabilita' interno sia determinato dalla  maggiore
          spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
          finanziamento  nazionale  e  correlati   ai   finanziamenti
          dell'Unione   Europea    rispetto    alla    media    della
          corrispondente spesa del triennio precedente; 
          b)  non puo' impegnare spese correnti in  misura  superiore
          all'importo  annuale  medio  dei   corrispondenti   impegni
          effettuati nell'ultimo triennio; 
          c)   non   puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; (20) 
          d)   non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
          e)  e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione  ed
          i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010". 
 
          Note all'art. 1, comma 209: 
          Si riporta il testo dell'articolo 6 della  legge  1  aprile
          1981,    n.     121,     recante     "Nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza": 
          "Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze  di
          polizia. 
          Il  dipartimento  della   pubblica   sicurezza,   ai   fini
          dell'attuazione  delle  direttive  impartite  dal  Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: 
          a)   classificazione,   analisi   e    valutazione    delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia; 
          b)  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   documentazione,
          studio e statistica; 
          c) elaborazione della pianificazione generale  dei  servizi
          d'ordine e sicurezza pubblica; 
          d)   pianificazione   generale   e   coordinamento    delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; 
          e)   pianificazione   generale   e   coordinamento    delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici; 
          f)   pianificazione   generale   e   coordinamento    delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia; 
          g) mantenimento e sviluppo delle  relazioni  comunitarie  e
          internazionali. 
          Per l'espletamento delle funzioni  predette  e'  assegnato,
          secondo  criteri   di   competenza   tecnico-professionale,
          personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai
          ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  secondo
          contingenti fissati con decreto del Ministro  dell'interno,
          nonche' personale delle altre  forze  di  polizia  e  delle
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  secondo  contingenti
          determinati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il  Ministro  del  tesoro  e  con  i  Ministri
          interessati. 
          Per l'espletamento di  particolari  compiti  scientifici  e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione. 
          Gli  incarichi  sono  conferiti  a  tempo  determinato  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente  non   possono   affidarsi   allo   stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso il cumulo degli incarichi nello  stesso  esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse. 
          Per  l'osservanza  dei  predetti  limiti  l'incaricando  e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita' che nei suoi confronti non  ricorre  alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente. 
          Il compenso e' stabilito, in  relazione  all'importanza  ed
          alla  durata  dell'incarico,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro". 
 
          Note all'art. 1, comma 210: 
          Per il testo dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981,  n.
          121 si veda nelle note all'art.1 comma 209. 
 
          Note all'art. 1, comma 211: 
          Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'", convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
          "Art. 61-bis.   Piattaforma  per  la  gestione  della  rete
          logistica nazionale. 
            In vigore dal 25 marzo 2012 
          1.  Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2,  comma
          244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura  di
          1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  del  triennio
          2012/2014,  con  specifica  destinazione  al  miglioramento
          delle    condizioni    operative    dell'autotrasporto    e
          all'inserimento  dei  porti  nella  sperimentazione   della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
          2.  All'onere derivante dal comma 1  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
          3.   Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
          4.  La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico  per
          la  realizzazione  e  gestione  della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
          5.   Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti   e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui  al
          comma 1 del presente articolo". 
          Per il riferimento alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,
          recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture  ed
          insediamenti produttivi strategici ed altri interventi  per
          il rilancio delle attivita' produttive" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.