(parte 11)

           	
				
 
                v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
                  1) dopo le parole: "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
                  2) dopo le parole: "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
                z) all'articolo 131, comma 2: 
                  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                  «a) il contributo unificato  nel  processo  civile,
          nel processo amministrativo e nel processo tributario»; 
                  2) alla lettera b), le parole: "e tributario"  sono
          soppresse; 
                aa) all'articolo 158, comma 1: 
                  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                  «a) il contributo unificato  nel  processo  civile,
          nel processo amministrativo e nel processo tributario»; 
                  2) alla lettera b), le parole: "e tributario"  sono
          soppresse; 
                bb) la rubrica del capo I del titolo III della  parte
          VI e' sostituita dalla seguente: "Capo I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
                cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
          1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,  comma  1-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115". 
              9. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio  2011,  n.  10,  il  comma  4-quinquiesdecies   e'
          abrogato. 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b)  a  r),
          7, 8 e 9, ad eccezione del maggior  gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo  tributario,  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  giustizia,  per   la   realizzazione   di
          interventi urgenti  in  materia  di  giustizia  civile.  Il
          maggior   gettito   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma  6,  lettera  s),  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con  le
          modalita'  di   cui   al   periodo   precedente,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          amministrativa. 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite  di  spesa
          di  7,5  milioni  di  euro.  La  titolarita'  del  relativo
          progetto  formativo  e'  assegnata   al   Ministero   della
          giustizia. A decorrere dall'anno 2015 una quota pari a  7,5
          milioni  di  euro  del  predetto   importo   e'   destinata
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  alle
          spese  di  funzionamento  degli   uffici   giudiziari.   La
          riassegnazione prevista dal comma  10,  primo  periodo,  e'
          effettuata  al  netto  delle  risorse  utilizzate  per   le
          assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   50   per   cento
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  nella
          misura del 50 per cento alle spese di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          secondo periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle  risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          amministrativa. 
              12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il  Ministero  della
          giustizia e il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
          presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano
          pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
          ridotto  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'anno
          precedente.    Relativamente    ai    giudici    tributari,
          l'incremento della quota  variabile  del  compenso  di  cui
          all'articolo 12, comma 3-ter,  del  decreto-legge  2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44, e' altresi'  subordinato,  in  caso  di
          pronuncia su  una  istanza  cautelare,  al  deposito  della
          sentenza di merito che definisce il ricorso  entro  novanta
          giorni dalla data di tale pronuncia.  Per  l'anno  2011  la
          percentuale indicata al primo periodo del presente comma e'
          ridotta al cinque per cento. 
              (Omissis).". 
              Comma 345 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  8  della
          legge 23 febbraio 2001, n.  38,  recante  "Norme  a  tutela
          della   minoranza   linguistica   slovena   della   regione
          Friuli-Venezia Giulia": 
              "Art. 8 - (Uso  della  lingua  slovena  nella  pubblica
          amministrazione) - 1. Fermo restando il carattere ufficiale
          della lingua italiana, alla minoranza slovena presente  nel
          territorio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto
          all'uso della lingua slovena nei rapporti con le  autorita'
          amministrative  e  giudiziarie  locali,   nonche'   con   i
          concessionari di servizi di pubblico interesse aventi  sede
          nel territorio di  cui  all'articolo  1  e  competenza  nei
          comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalita' previste
          dal comma 4 del presente articolo. E' riconosciuto altresi'
          il diritto di ricevere risposta in lingua slovena: 
                a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente
          o per il tramite di un interprete; 
                b) nella corrispondenza, con  almeno  una  traduzione
          allegata al testo redatto in lingua italiana. 
              2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le  Forze
          armate  e  le  Forze  di  polizia   nell'espletamento   dei
          rispettivi  compiti  istituzionali,   salvo   che   per   i
          procedimenti   amministrativi,   per   le   Forze    armate
          limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta
          di cittadini di lingua  slovena  e  fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.
          Restano comunque esclusi dall'applicazione del  comma  1  i
          procedimenti amministrativi  avviati  dal  personale  delle
          Forze  armate  e  di  polizia  nei  rapporti  interni   con
          l'amministrazione di appartenenza. 
              3. Nei comuni di  cui  all'articolo  4  gli  atti  e  i
          provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico
          e redatti su moduli predisposti, compresi  i  documenti  di
          carattere  personale  quali  la  carta  di  identita'  e  i
          certificati anagrafici, sono rilasciati,  a  richiesta  dei
          cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia
          nella sola lingua italiana. L'uso della lingua  slovena  e'
          previsto  anche  con  riferimento  agli   avvisi   e   alle
          pubblicazioni ufficiali. 
              4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i  diritti
          di cui ai commi 1, 2 e 3, le  amministrazioni  interessate,
          compresa  l'amministrazione  dello  Stato,  adottano,   nei
          territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4,  le
          necessarie misure, adeguando i  propri  uffici,  l'organico
          del personale e  la  propria  organizzazione  interna,  nel
          rispetto delle vigenti procedure  di  programmazione  delle
          assunzioni di cui all'articolo 39 della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti
          delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente
          articolo. Nelle zone centrali delle  citta'  di  Trieste  e
          Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli,  invece,  le
          singole amministrazioni interessate istituiscono, anche  in
          forma  consorziata,  un  ufficio   rivolto   ai   cittadini
          ancorche' residenti in territori non previsti dall'articolo
          4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1,  2
          e 3. 
              5. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
          al comma 1 per  i  concessionari  di  servizi  di  pubblico
          interesse    sono    disciplinate    mediante    specifiche
          convenzioni,  entro  i  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili ai sensi  del  presente  articolo,  dagli  enti
          pubblici interessati di intesa con il Comitato. 
              6. Nell'ambito della  propria  autonomia  statutaria  i
          comuni e le province provvedono all'eventuale  modifica  ed
          integrazione  dei   propri   statuti   conformemente   alle
          disposizioni della presente legge. 
              7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai  commi
          4 e 6 rimangono in vigore le misure gia' adottate a  tutela
          dei diritti previsti dal presente articolo. 
              8. Per il progressivo conseguimento delle finalita'  di
          cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di
          lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
              9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di
          cui all'articolo  4  ed  altri  soggetti  pubblici  possono
          contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli
          interventi  necessari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo, sentito a tale fine il Comitato. 
              10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica,  da  emanare  entro  il  31
          gennaio  di  ciascun  anno,  sentito  il   Comitato,   sono
          determinati i termini e le modalita'  per  la  ripartizione
          delle  risorse  di  cui  al  comma   8   tra   i   soggetti
          interessati.". 
              Comma 346 
              La legge 24 febbraio 1992, n. 225 reca "Istituzione del
          Servizio nazionale della protezione civile". 
              Il decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229  reca
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti". 
              Comma 348 
              - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 4  del
          citato decreto-legge, n. 101 del 2013 come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 4 - (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego) - 
              1-12 (omissis) 
              13.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di cui all'articolo 7, comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale. 
              14. Per le finalita' di cui  al  comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, anche per gli anni  2014  e  2015,  nel
          limite massimo di spesa di 1 milione di  euro  per  ciascun
          anno a  valere  sulle  disponibilita'  in  bilancio,  fermo
          restando il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e
          della vigente normativa in materia  di  contenimento  della
          spesa complessiva di personale. Per le medesime  finalita',
          i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro  e
          non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo
          determinato previsti dall'articolo 2, comma  3-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche'
          i contratti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
          stipulati  in  forza  delle  ordinanze   emergenziali   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo
          7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.  43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, avvalendosi del  sistema  derogatorio  ivi  previsto
          anche per l'anno 2014 nel limite massimo di  spesa  di  0,5
          milioni di euro. 
              (omissis)." 
              Comma 349 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  reca
          "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES". 
              Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  reca
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica". 
              Il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  reca
          "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 19 - (Incarichi di funzioni dirigenziali(Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) - 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
          1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.". 
              La legge 27 dicembre 2006, n.  296  reca  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)". 
              Il decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  reca
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria". 
              L'ordinanza del Presidenza del Consiglio  n.  4013  del
          marzo 2012 recante "Misure urgenti per la  semplificazione,
          il  rigore  nonche'  per  il   superamento   dell'emergenza
          determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del
          giorno 6 aprile 2009" e' pubblica nella Gazzetta  Ufficiale
          5 aprile 2012, n. 81. 
              Comma 350 
              Il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16  aprile
          2009 reca  "Individuazione  dei  comuni  danneggiati  dagli
          eventi sismici che hanno colpito la  provincia  dell'Aquila
          ed altri comuni della regione Abruzzo il  giorno  6  aprile
          2009". 
              Il decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 aprile
          2009 reca "Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16
          aprile 2009, recante "Individuazione dei comuni danneggiati
          dagli eventi sismici che  hanno  colpito  la  provincia  di
          l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno  6
          aprile 2009". 
              Comma 351 
              Si riporta l testo dell'articolo 2  dell'ordinanza  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del  20
          novembre  2012  recante  "Primi   interventi   urgenti   di
          protezione civile conseguenti all'evento sismico che il  26
          ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio  delle
          province di Cosenza e Potenza": 
              "Art. 2 - 1. I Commissari delegati, per il tramite  dei
          Sindaci  dei  comuni  interessati,  sono   autorizzati   ad
          assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale,
          abituale e continuativa  alla  data  del  sisma  sia  stata
          distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata  sgomberata
          in esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',
          adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa,
          un contributo per l'autonoma  sistemazione  nel  limite  di
          euro  100,00  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare
          abitualmente e stabilmente residente  nell'abitazione;  ove
          si tratti di un  nucleo  familiare  composto  da  una  sola
          unita', il contributo medesimo e' stabilito in euro 200,00.
          Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
          superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili
          con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'
          concesso un contributo aggiuntivo di  euro  200,00  mensili
          per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il  contributo  per
          ciascun nucleo familiare  non  puo'  comunque  superare  il
          limite massimo di euro 600,00 mensili. 
              2. I benefici economici di  cui  al  presente  articolo
          sono concessi sino alla data della verifica  di  agibilita'
          effettuata ai sensi di  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  maggio  2011,
          qualora la stessa non confermi l'inagibilita'. 
              3. I benefici economici di  cui  al  presente  articolo
          sono  concessi  in  alternativa  ad  ogni  altra  forma  di
          sistemazione   alloggiativa   a   carico    di    strutture
          pubbliche.". 
              Comma 352 
              Si riporta il testo del comma 319 dell'articolo 1 della
          citata n. 228  del  2012  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 - (..) (Omissis). 
              319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il  Fondo
          nazionale integrativo per i  comuni  montani,  classificati
          interamente montani di cui all'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno  2013
          e 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2014  da
          destinare al finanziamento dei progetti  di  cui  al  comma
          321. 
              (Omissis)". 
              Comma 354 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1o  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              "Art. 1 - (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni) - 1. Le disposizioni del presente
          decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi  per  la
          ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e  la  ripresa
          economica  nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,
          interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio
          2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   1°   giugno   2012   di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi.
          A tal fine, i Presidenti delle regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto della presente normativa.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.". 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 67-septies - (Interventi urgenti in favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012) - 1. Il decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
          e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche  ai
          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove
          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli
          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,
          Commessaggio,   Dosolo,   Pomponesco,    Viadana,    Adria,
          Bergantino,   Castelnovo   Bariano,   Fiesso    Umbertiano,
          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San
          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.". 
              --  Si  riporta  il  testo  dei   commi   138   e   140
          dell'articolo 1  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011) : 
              "Art. 1 -  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni.  Risultati  differenziali.  Fondi  e  tabelle)   -
          (omissis) 
              138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli  impegni  correnti  soggetti  ai  limiti  del  patto.
          Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono a rideterminare i propri obiettivi  programmatici
          in termini di competenza eurocompatibile  e  di  competenza
          finanziaria, riducendoli dello stesso importo. 
              140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
          enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI,  alle  regioni  e
          alle province autonome, entro il 15  settembre  di  ciascun
          anno, l'entita' dei pagamenti che  possono  effettuare  nel
          corso dell'anno.  Entro  il  termine  del  31  ottobre,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze,  con
          riferimento  a  ciascun  ente  beneficiario,  gli  elementi
          informativi occorrenti per  la  verifica  del  mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.". 
              Comma 355 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge  12
          novembre  2011,  n.  183,  recante  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 32 - (Patto di stabilita' interno delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano)  -  1.  Ai
          fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2. Il  complesso  delle  spese  finali  in  termini  di
          competenza  finanziaria  di  ciascuna  regione  a   statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e  2013
          trasmessi  ai  sensi  dell'articolo  1  del   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  15  giugno  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  28  giugno
          2011, concernente il monitoraggio e la  certificazione  del
          Patto di stabilita'  interno  2011  per  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  attraverso  i
          modelli 5OB/11/CP e, per le  regioni  che  nel  2011  hanno
          ridefinito i propri obiettivi  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso
          il modello  6OB/11,  ridotti  degli  importi  di  cui  alla
          tabella  seguente.  Per  gli  anni  2014  e  successivi  il
          complesso delle spese finali in termini  di  competenza  di
          ciascuna  regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere
          superiore  all'obiettivo  di  competenza  per  l'anno  2013
          determinato ai sensi del presente comma. 
 
    

Ripartizione contributo agli obiettivi di
finanza pubblica in termini di competenza
finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011
         (in migliaia di euro)
  
      REGIONI          2012      2013 e succ.
    

Abruzzo               26.465       56.838
Basilicata            18.348       39.405
Calabria              36.764       78.956
Campania              98.398      211.325
Emilia Romagna        49.491      106.289
Liguria               23.408       50.272
Lazio                119.357      256.338
Lombardia             95.810      205.765
Marche                22.223       47.728
Molise                 9.396       20.179
Piemonte              68.892      147.957
Puglia                54.713      117.504
Toscana               47.183      101.332
Umbria                20.321       43.642
Veneto                54.231      116.470
 Totale           745.000    1.600.000

    
 
              Gli importi di cui alla predetta tabella  si  applicano
          nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo
          20, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
              3. Il complesso delle spese finali in termini di  cassa
          di ciascuna regione a statuto  ordinario  non  puo'  essere
          superiore, per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,  agli
          obiettivi  di  cassa  2012  e  2013  trasmessi   ai   sensi
          dell'articolo  1   del   citato   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 15 giugno  2011,  concernente
          il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita'
          interno 2011 per le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e,  per
          le  regioni  che  nel  2011  hanno  ridefinito   i   propri
          obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge
          13 dicembre 2010, n. 220,  attraverso  il  modello  6OB/11,
          ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli
          anni 2014 e successivi il complesso delle spese  finali  in
          termini di cassa di ciascuna regione  a  statuto  ordinario
          non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno
          2013 determinato ai sensi del presente comma. 
 
 
    

Ripartizione contributo agli obiettivi di
finanza pubblica in termini di competenza
finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011
         (in migliaia di euro)
  
      REGIONI          2012      2013 e succ.
    

Abruzzo               26.557        57.035
Basilicata            20.770        44.606
Calabria              39.512        84.857
Campania              89.286       191.755
Emilia Romagna        58.630       125.917
Liguria               28.687        61.609
Lazio                 69.539       149.346
Lombardia            118.203       253.860
Marche                23.710        50.921
Molise                10.406        22.349
Piemonte              78.392       168.359
Puglia                46.824       100.561
Toscana               57.991       124.545
Umbria                19.582        42.056
Veneto                56.911       122.224
    Totale           745.000     1.600.000

    
 
              Gli importi di cui alla predetta tabella  si  applicano
          nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo
          20, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.   
              4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2  e
          3 e' determinato, sia  in  termini  di  competenza  sia  in
          termini di cassa, dalla somma delle  spese  correnti  e  in
          conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 
                a) delle spese per la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
                b) delle spese per la concessione di crediti; 
                c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
                d)  delle  spese  relative  ai  beni  trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
                e) delle spese concernenti il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
                f). 
                g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
                h) delle spese conseguenti alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi   derivanti   dai
          provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della
          legge n. 225 del 1992, acquisiti in  apposito  capitolo  di
          bilancio; 
                i) delle spese in conto capitale,  nei  limiti  delle
          somme effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, relative al gettito derivante  dall'attivita'
          di recupero fiscale ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
                l)  delle  spese  finanziate   dal   fondo   per   il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario  di  cui  all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro  il
          limite di 1600 milioni; (87) 
                m)  per  gli  anni  2013  e  2014,  delle  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                n) ] 
                n-bis) per gli anni 2012, 2013 e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          1.000 milioni di euro per l'anno 2014; 
                n-ter) delle spese sostenute dalla  regione  Campania
          per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 195,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
          cui all'articolo 7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato; 
                n-quater) per l'anno 2013 delle  spese  effettuate  a
          valere sulle somme attribuite alle  regioni  ai  sensi  del
          comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'; 
              n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia  e   Veneto   a   favore   delle
          popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012,  a
          titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale
          del contributo di solidarieta', nel limite di 10 milioni di
          euro, limitatamente all'anno 2014. 
              (omissis).". 
              Comma 356 
              Il   testo   dell'articolo   67-septies   del    citato
          decreto-legge n. 83 del 2012 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 354 della presente legge. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 3  dell'articolo  5
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              "Art.  5  -  (Trasformazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti in societa' per azioni.) - 1. La Cassa depositi  e
          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione di «Cassa depositi e  prestiti  societa'  per
          azioni»  (CDP  S.p.A.),  con  effetto  dalla   data   della
          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto
          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla
          trasformazione. 
              (omissis).". 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                a) le funzioni, le attivita' e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari ; 
                c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              (omissis).". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art. 2  -  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate) - 1. Nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane.  L'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          e' abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
                a) con le risorse eventualmente rivenienti dal  Fondo
          di solidarieta' dell'Unione Europea di cui  al  regolamento
          (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
                b) con quota parte delle risorse di cui  all'articolo
          16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                c). 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni.". 
              Comma 357 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge  n.74
          del 2012  e'  riportato  nelle  note  al  comma  354  della
          presente legge. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  del  del  citato
          decreto-legge n.74 del 2012: 
              "Art. 4 - (Ricostruzione e funzionalita' degli  edifici
          e dei servizi pubblici  nonche'  interventi  sui  beni  del
          patrimonio artistico e culturale) - 1. I  Presidenti  delle
          regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra  loro,
          sentiti le province e i comuni interessati per i profili di
          competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati
          in coerenza con i criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2,  comma  2,   sulla   base   dei   danni   effettivamente
          verificatisi,  e  nel  limite  delle  risorse  allo   scopo
          finalizzate   a   valere   sulle    disponibilita'    delle
          contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2: 
                a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
          un piano di interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli
          immobili pubblici, danneggiati dagli  eventi  sismici,  con
          priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
          per  la  prima  infanzia,  e   delle   strutture   edilizie
          universitarie,  nonche'  degli  edifici  municipali,  delle
          caserme in uso all'amministrazione  della  difesa  e  degli
          immobili demaniali o di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente   riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di
          interesse storico-artistico ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi  nel  piano  le
          opere di  difesa  del  suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
          impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
          l'irrigazione.  Qualora  la   programmazione   della   rete
          scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi  nuove
          o diverse, le  risorse  per  il  ripristino  degli  edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo; 
                b)  le  modalita'  organizzative  per  consentire  la
          pronta  ripresa  delle   attivita'   degli   uffici   delle
          amministrazioni statali, degli enti  pubblici  nazionali  e
          delle agenzie fiscali nel territorio colpito  dagli  eventi
          sismici; 
                b-bis)  le  modalita'   di   predisposizione   e   di
          attuazione  di  un  piano  di  interventi  urgenti  per  il
          ripristino degli edifici  ad  uso  pubblico,  ivi  compresi
          archivi,  musei,  biblioteche  e  chiese,   a   tale   fine
          equiparati  agli  immobili  di  cui  alla  lettera  a).   I
          Presidenti delle regioni  -  Commissari  delegati,  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui   alla   presente
          lettera, stipulano  apposite  convenzioni  con  i  soggetti
          proprietari, titolari degli edifici ad  uso  pubblico,  per
          assicurare  la  celere  esecuzione   delle   attivita'   di
          ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione,  anche
          praticando  interventi  di  miglioramento   sismico,   onde
          conseguire la regolare fruibilita' pubblica  degli  edifici
          medesimi . 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi  del  competente
          provveditorato interregionale alle opere pubbliche  nonche'
          degli altri  soggetti  pubblici  competenti  e  degli  enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
          immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
          infanzia, le province e i  comuni  competenti.  Nell'ambito
          del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
          risorse all'uopo individuate, alle esigenze  connesse  agli
          interventi   di   messa   in   sicurezza   degli   immobili
          danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni  culturali  e
          archivistici mobili, di rimozione  controllata  e  ricovero
          delle  macerie   selezionate   del   patrimonio   culturale
          danneggiato,  nonche'  per  l'avvio  degli  interventi   di
          ricostruzione,  di   ripristino,   di   conservazione,   di
          restauro,  e  di  miglioramento  strutturale  del  medesimo
          patrimonio, si  provvede  secondo  le  modalita'  stabilite
          d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  d'intesa  con  il  presidente   della   regione
          interessata, sia per far fronte  agli  interventi  urgenti,
          sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
              3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
          riferimento  agli  interventi  in   materia   di   edilizia
          sanitaria, di cui all'articolo  20  della  legge  11  marzo
          1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
          puo'  essere  riconosciuta  priorita'  nell'utilizzo  delle
          risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini  della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito  degli  interventi   gia'   programmati   dalle
          medesime regioni  nell'Accordo  di  programma  vigente,  le
          Regioni  procedono,  previo  parere  del  Ministero   della
          salute, alle opportune rimodulazioni, al fine  di  favorire
          le opere di consolidamento e di ripristino delle  strutture
          danneggiate. 
              4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo   dello   Stato   a   favore    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto,   possono   essere
          riprogrammati nell'ambito  delle  originarie  tipologie  di
          intervento prescindendo dai  termini  riferiti  ai  singoli
          programmi, non previsti da norme comunitarie. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i   comuni
          predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
          di emergenza di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
          sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
              5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
          a  disposizione  delle  amministrazioni  comunali  di   cui
          all'articolo 1 i segretari comunali non titolari  di  sede,
          per un periodo non superiore alla  durata  dello  stato  di
          emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso,  sono
          assegnati in  posizione  di  comando  alle  amministrazioni
          comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati,  anche
          in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
          nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime
          connesse    all'emergenza.     Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
          documentate di vitto e  alloggio  sostenute  dai  segretari
          comunali di cui al secondo periodo, si  provvede  a  valere
          sulle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              5-ter.  Per  la  riparazione,  il   ripristino   o   la
          ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali
          danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti
          attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1,  del  codice
          di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          possono affidare gli  incarichi  di  servizi  tecnici,  per
          quanto attiene  a  progettazione,  coordinamento  sicurezza
          lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro
          100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi,
          fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57,
          comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci  concorrenti
          scelti da un elenco di  professionisti  e  sulla  base  del
          principio di rotazione degli incarichi.". 
              Il   testo   dell'articolo   67-septies   del    citato
          decreto-legge n. 83 del 2012 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 354 della presente legge. 
              Comma 358 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge n.74 del 2012, come modificato dai successivi
          commi 360 e 363 della presente legge: 
              "Art. 3 - (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale) -  1.  Per  soddisfare  le  esigenze  delle
          popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29  maggio  2012
          nei territori di cui all'articolo  1,  i  Presidenti  delle
          Regioni di cui al comma 2 del medesimo  articolo,  d'intesa
          fra loro, stabiliscono, con propri  provvedimenti  adottati
          in coerenza con i criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2,  comma  2,   sulla   base   dei   danni   effettivamente
          verificatisi, priorita', modalita' e percentuali  entro  le
          quali possono essere concessi  contributi,  anche  in  modo
          tale da coprire integralmente le spese  occorrenti  per  la
          riparazione,  il  ripristino  o  la   ricostruzione   degli
          immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a
          valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali  di
          cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita'  regionali.
          I  contributi  sono  concessi,  al   netto   di   eventuali
          risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  1,  commi  4   e   5.   In
          particolare, puo' essere disposta: 
                a) la concessione di contributi per  la  riparazione,
          il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
                b) la concessione, previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita' competente entro il  31  dicembre  2014;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; 
                b-bis)  la  concessione,  previa   presentazione   di
          perizia giurata, di  contributi  per  il  risarcimento  dei
          danni economici subiti da prodotti in corso di  maturazione
          ovvero di stoccaggio  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          510/2006 del Consiglio, del 20 marzo  2006,  relativo  alla
          protezione   delle   indicazioni   geografiche   e    delle
          denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,
          in strutture ubicate nei territori di cui  all'articolo  1,
          comma 1, del presente decreto; 
                c) la concessione di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
                d) la concessione di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
                e)  la  concessione  di  contributi  a  soggetti  che
          abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita'  per
          gli oneri sostenuti conseguenti  a  traslochi  e  depositi,
          nonche'  delle  risorse  necessarie   all'allestimento   di
          alloggi temporanei; 
                f)  la  concessione  di  contributi  a  favore  della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
                f-bis)  la  concessione  di  contributi  a   soggetti
          pubblici per  garantire  lo  svolgimento  degli  interventi
          sociali   e    socio-sanitari    attivati,    nella    fase
          dell'emergenza, per le persone impossibilitate a  ritornare
          al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
                f-ter)  la  concessione  di  contributi  a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
                f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
              1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le  linee  guida
          del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
          grandi opere. 
              2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
          eventi sismici su  costruzioni  esistenti  o  in  corso  di
          realizzazione alla data del  20  maggio  2012  deve  essere
          verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
          giurata, a cura  del  professionista  abilitato  incaricato
          della progettazione degli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli edifici, ai sensi di quanto  disposto  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  maggio
          2011. Restano salve le verifiche da parte delle  competenti
          amministrazioni. 
              3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
          limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
          alla riparazione degli immobili  dichiarati  inagibili,  e'
          vincolato  alla  documentazione   che   attesti   che   gli
          interventi sono stati realizzati ai sensi  dell'articolo  5
          del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
              4. In deroga agli articoli 1120, 1121  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              5. Al fine di favorire il rapido rientro  nelle  unita'
          immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
          di lavoro nei comuni interessati dal  sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, nelle more che venga  completata  la  verifica
          delle  agibilita'  degli  edifici  e   strutture   ordinari
          effettuate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  5   maggio   2011,   i   soggetti
          interessati possono,  previa  perizia  e  asseverazione  da
          parte  di  un  professionista  abilitato,   effettuare   il
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
          dati delle schede AeDES  di  cui  al  decreto  sopracitato,
          integrate  con  documentazione  fotografica  e  valutazioni
          tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra  gli
          eventi sismici del 20-29  maggio  2012  e  lo  stato  della
          struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
              6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          all'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,
          all'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, agli articoli 8  e  12  della  legge  della  Regione
          Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli  9,
          10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
          ottobre  2008,   n.   19,   nonche'   alle   corrispondenti
          disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,  i  soggetti
          interessati comunicano ai  comuni  delle  predette  regioni
          l'avvio dei  lavori  edilizi  di  ripristino  da  eseguirsi
          comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
          urbanistica comunale e  dei  vincoli  paesaggistici,  fatta
          eccezione, per i fabbricati rurali, per la  modifica  della
          sagoma  e  per   la   riduzione   della   volumetria,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione e della  direzione  lavori  e  della  impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica.  I  soggetti  interessati
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei  lavori
          provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
          alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
          dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
          edilizio  nonche'  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione sismica ovvero per il deposito del  progetto
          esecutivo riguardante le strutture. 
              7.  Al  fine  di  favorire  la  rapida  ripresa   delle
          attivita' produttive e delle normali condizioni di  vita  e
          di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate,  nei  comuni
          interessati dai fenomeni  sismici  iniziati  il  20  maggio
          2012, di cui all'allegato 1 al  presente  decreto,  nonche'
          per le imprese con sede o unita' locali al di  fuori  delle
          aree individuate dal presente decreto  che  abbiano  subito
          danni a seguito degli eventi  sismici,  accertati  ai  soli
          fini di cui al presente comma sulla  base  delle  verifiche
          effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
          da altra  autorita'  od  organismo  tecnico  preposti  alle
          verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
          responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai  sensi
          del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e
          integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al  comma  8,
          la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
          seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi  delle
          norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
          decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
          abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione  al
          Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
          periodicamente alle strutture di coordinamento istituite  a
          livello  territoriale  gli  elenchi  delle   certificazioni
          depositate. Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma
          saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
              7-bis. In relazione a magazzini,  capannoni,  stalle  e
          altre  strutture   inerenti   alle   attivita'   produttive
          agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
          prodotti  deperibili  oppure  alla   cura   degli   animali
          allevati,  eccetto  i  prefabbricati,  e'   necessaria   e,
          sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
          l'acquisizione   della    certificazione    dell'agibilita'
          ordinaria. 
              8. La certificazione di agibilita' sismica  di  cui  al
          comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte  in
          edifici che presentano una  delle  carenze  strutturali  di
          seguito precisate o eventuali altre  carenze  prodotte  dai
          danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: 
                a) mancanza di collegamenti tra elementi  strutturali
          verticali e elementi strutturali orizzontali e  tra  questi
          ultimi; 
                b) presenza di elementi di tamponatura  prefabbricati
          non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
                c)  presenza  di   scaffalature   non   controventate
          portanti materiali pesanti che possano, nel loro  collasso,
          coinvolgere   la   struttura   principale   causandone   il
          danneggiamento e il collasso. 
              8-bis  Ai  fini   della   prosecuzione   dell'attivita'
          produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
          della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
          tecniche vigenti, in via  provvisoria,  il  certificato  di
          agibilita'  sismica  puo'  essere  rilasciato  dal  tecnico
          incaricato, in assenza delle carenze di cui al  comma  8  o
          dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
          risolte,    attraverso    appositi    interventi,     anche
          provvisionali. 
              9. La  verifica  di  sicurezza  ai  sensi  delle  norme
          vigenti dovra' essere effettuata  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10. Per quanto concerne le imprese di cui al  comma  8,
          nelle  aree  che   abbiano   risentito   di   un'intensita'
          macrosismica, cosi' come rilevata  dal  Dipartimento  della
          protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle  aree
          colpite  dagli  eventi  sismici  del  maggio  2012  in  cui
          l'accelerazione  spettrale  subita  dalla  costruzione   in
          esame,  cosi'  come  risulta  nelle  mappe  di  scuotimento
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,  abbia
          superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione  spettrale
          elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
          della costruzione nuova e questa, intesa  come  insieme  di
          struttura, elementi non strutturali  e  impianti,  non  sia
          uscita  dall'ambito  del  comportamento  lineare  elastico,
          l'adempimento di cui al comma  9  si  intende  soddisfatto.
          Qualora l'accelerazione spettrale  come  sopra  individuata
          non abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
          spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente  ad  una
          costruzione  nuova  di  analoghe  caratteristiche,  per  il
          profilo  di  sottosuolo  corrispondente,  tale  costruzione
          dovra' essere  sottoposta  a  valutazione  della  sicurezza
          effettuata  conformemente  al  capitolo  8.3  delle   norme
          tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma  9
          del  presente  articolo,  tenendo  conto  degli  interventi
          locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il  livello
          di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60  per
          cento della  sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,
          dovranno  eseguirsi  interventi  di  miglioramento  sismico
          finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
          sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
          seguenti scadenze temporali: 
                a) entro quattro anni dal termine di cui al comma  9,
          se la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al  30
          per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
                b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9,  se
          la sicurezza sismica risulta essere  superiore  al  50  per
          cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
                c)   entro   un   numero   di   anni   ottenuto   per
          interpolazione lineare tra quattro e  otto  per  valori  di
          livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il
          50 per cento, secondo l'equazione: 
 
    
    
               4 + Ls - 30
                    5

    
 
              11.    I    Direttori    regionali,    rispettivamente,
          dell'Agenzia regionale di Protezione civile  della  Regione
          Emilia-Romagna,  della  Direzione  generale  di  Protezione
          civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
          nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile  della
          Regione  Veneto,  provvedono,  anche  per  il  tramite  dei
          Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree pubbliche  e  private  occorrenti
          per  la   delocalizzazione   totale   o   parziale,   anche
          temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di delocalizzazione sia  richiesta
          la    valutazione    di    impatto    ambientale     ovvero
          l'autorizzazione   integrata   ambientale,   queste    sono
          acquisite sulla base della normativa vigente,  nei  termini
          ivi  previsti  ridotti  alla  meta'.  Detti   termini,   in
          relazione alla somma urgenza che rivestono le opere  e  gli
          interventi di ricostruzione, hanno carattere  essenziale  e
          perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
          n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
          dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
          norme regionali di attuazione. 
              12.  La  delocalizzazione  totale  o   parziale   delle
          attivita' in strutture esistenti e situate  in  prossimita'
          delle   aziende   danneggiate,   e'   autorizzata,   previa
          autocertificazione del mantenimento dei requisiti  e  delle
          prescrizioni previsti nelle  autorizzazioni  ambientali  in
          corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
          dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle  normative
          vigenti. Le suddette aziende devono  presentare  entro  180
          giorni dalla delocalizzazione la documentazione  necessaria
          per l'avvio del procedimento  unico  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2. 
              13. Al fine di  consentire  l'immediata  ripresa  delle
          attivita' economiche i  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad  adottare  gli
          indispensabili  provvedimenti   volti   a   consentire   lo
          spostamento temporaneo dei mezzi,  materiali,  attrezzature
          necessari,  ferme  restando  le  procedure  in  materia  di
          sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
          ed integrazioni. 
              13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
          ad   attivita'   industriale,   agricola,   zootecnica    o
          artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i  comuni
          possono prevedere un incremento massimo del  20  per  cento
          della superficie utile, nel  rispetto  della  normativa  in
          materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
              13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
          dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  e  successive  modificazioni,   le   opere
          temporanee   dirette   a   soddisfare   l'esigenza    della
          prosecuzione  delle   attivita'   produttive   nei   comuni
          interessati  dal  sisma  sono  rimosse  al  cessare   della
          necessita' e comunque entro la  data  di  agibilita'  degli
          immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.". 
              Comma 359 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge  n.74
          del 2012  e'  riportato  nelle  note  al  comma  354  della
          presente legge. 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge  n.74
          del 2012  e'  riportato  nelle  note  al  comma  356  della
          presente legge. 
              Comma 360 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge  n.74
          del 2012, come modificato dalla presente legge e' riportato
          nelle note al comma 358 
              Comma 361 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto-legge n.74 del 2012 come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 11 - (Sostegno delle  imprese  danneggiate  dagli
          eventi sismici del maggio 2012). -  1.  E'  autorizzata  la
          spesa  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno   2012,   da
          trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in  apposita
          sezione, in  favore  della  Regione  Emilia-Romagna,  della
          regione  Lombardia  e  della   regione   Veneto,   per   la
          concessione di agevolazioni, nella forma del contributo  in
          conto interessi, alle imprese, con  sede  o  unita'  locali
          ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          presente decreto, che hanno subito danni per effetto  degli
          eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.
          Sono comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole
          la cui sede principale non e' ubicata nei territori di  cui
          all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi  siano  situati  in
          tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e  le
          modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
          interessi  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  su
          proposta delle Regioni interessate. Ai  relativi  oneri  si
          provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno  2012
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          361, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le variazioni  di  bilancio  occorrenti
          per l'applicazione del presente articolo. 
              1-bis. Al fine di sostenere la ripresa  e  lo  sviluppo
          del  tessuto  produttivo  dell'area  colpita  dagli  eventi
          sismici del  20  e  29  maggio  2012,  le  risorse  residue
          disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  a  valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
          articolo, possono essere utilizzate anche per  agevolazioni
          nella forma di contributo in conto capitale,  alle  imprese
          che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20
          maggio  2012,   investimenti   produttivi   nei   territori
          individuati  dal  comma  1  dell'articolo  1,  ovvero   nei
          territori elencati dall'Allegato  1  al  presente  decreto,
          integrati   dai   territori    individuati    dall'articolo
          67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e successive modificazioni. 
              1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti  produttivi
          di cui al cui al comma 1-bis sono concesse  secondo  quanto
          stabilito   dal   regolamento   CE   n.   1998/2006   della
          Commissione,    del    15    dicembre    2006,     relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e 88 del  trattato  agli
          aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai  sensi  del
          regolamento CE  n.  1535/2007  della  Commissione,  del  20
          dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87
          e 88 del trattato CE agli  aiuti  de  minimis  nel  settore
          della produzione  dei  prodotti  agricoli,  ovvero  secondo
          altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 
              1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al
          comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi  del
          comma 2 dell'articolo 1; i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di concessione sono disciplinati con propri  atti
          dalla  regione  Emilia-Romagna,  dalla  regione  Lombardia,
          dalla  regione   Veneto.   Tali   atti   stabiliscono,   in
          particolare,    l'ammontare    massimo    del    contributo
          concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione,  i
          documenti  istruttori,  la  procedura,  le  condizioni  per
          l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione." 
              Comma 362 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art.  30  -  (Passaggio  diretto  di   personale   tra
          amministrazioni diverse) 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante cessione del contratto  di  lavoro  di
          dipendenti appartenenti alla stessa qualifica  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.  Le  amministrazioni  devono  in  ogni  caso
          rendere pubbliche le disponibilita' dei posti  in  organico
          da ricoprire attraverso passaggio diretto di  personale  da
          altre amministrazioni, fissando preventivamente  i  criteri
          di scelta.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo  parere
          favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi  e  degli
          uffici cui il personale e' o  sara'  assegnato  sulla  base
          della  professionalita'  in  possesso  del  dipendente   in
          relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  di   cui   all'
          articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.". 
              Comma 363 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74
          del 2012, come modificato dalla presente legge e' riportato
          nelle note al comma 358. 
                
              Comma 364 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1  dell'ordinanza
          del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del
          24  gennaio  2013  (Ordinanza  di  protezione  civile   per
          favorire e regolare il subentro della  regione  del  Veneto
          nelle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  superamento
          della situazione di  emergenza  inerente  agli  eccezionali
          eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio  della
          medesima regione nei giorni dal 31 ottobre  al  2  novembre
          2010.): 
              "Art. 1 - (..) 1. La Regione del Veneto e'  individuata
          quale amministrazione  competente  al  coordinamento  delle
          attivita' necessarie al completamento degli  interventi  da
          eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli  eventi
          atmosferici richiamati in premessa. 
              2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dirigente
          dell'Unita' di Progetto  Sicurezza  e  Qualita'  presso  la
          Regione del Veneto, e' individuato quale responsabile delle
          iniziative  finalizzate  al   definitivo   subentro   della
          medesima  Regione  nel   coordinamento   degli   interventi
          integralmente finanziati e contenuti in  rimodulazioni  dei
          piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla  data
          di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
          porre  in  essere,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
          trasferimento della documentazione  di  cui  al  successivo
          comma 3, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento  in
          regime ordinario delle iniziative in corso  finalizzate  al
          superamento  del  contesto  critico   in   rassegna.   Egli
          provvede, altresi', alla ricognizione  ed  all'accertamento
          delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai  fini
          del definitivo trasferimento delle opere realizzate  ed  in
          corso   di   realizzazione   ai   soggetti   ordinariamente
          competenti,  unitamente  ai  beni  ed   alle   attrezzature
          utilizzate. 
              3. Per i  fini  di  cui  al  comma  2,  il  Commissario
          delegato nominato ai sensi dell'art. 1  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 17  agosto  2011,  n.
          3960,  provvede  entro   dieci   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella   Gazzetta
          Ufficiale,  a  trasferire  al  Dirigente   dell'Unita'   di
          Progetto Sicurezza  e  Qualita',  tutta  la  documentazione
          amministrativa   e   contabile   inerente   alla   gestione
          commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione
          civile una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
          l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli   interventi
          conclusi e delle attivita' ancora  in  corso  con  relativo
          quadro economico. 
              4. Il Dirigente dell'Unita'  di  Progetto  Sicurezza  e
          Qualita', che opera a titolo gratuito,  per  l'espletamento
          delle iniziative di cui al comma  2  puo'  avvalersi  delle
          strutture organizzative della regione del  Veneto,  nonche'
          della  collaborazione  degli  Enti   territoriali   e   non
          territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche
          dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              5.  Al  fine   di   consentire   l'espletamento   delle
          iniziative di cui alla  presente  ordinanza,  il  Dirigente
          dell'Unita' di Progetto Sicurezza e Qualita' provvede, fino
          al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle
          procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con  le
          risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  n.  5458,
          che viene allo stesso intestata per dodici mesi  decorrenti
          dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il  predetto
          soggetto e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della
          protezione civile, con cadenza semestrale, sullo  stato  di
          attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
              6. Qualora a seguito del  compimento  delle  iniziative
          cui al comma 5, residuino delle risorse sulla  contabilita'
          speciale, il Dirigente dell'Unita' di Progetto Sicurezza  e
          Qualita' puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
          interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
          situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti
          ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di
          spesa ed a valere su eventuali fondi  statali  residui,  di
          cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.
          Tale  Piano  deve   essere   sottoposto   alla   preventiva
          approvazione del Dipartimento della protezione civile,  che
          ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
              7. A seguito della avvenuta approvazione del  Piano  di
          cui al comma 6 da parte del Dipartimento  della  Protezione
          Civile, le  risorse  residue  relative  al  predetto  Piano
          giacenti sulla contabilita'  speciale  sono  trasferite  al
          bilancio della Regione del Veneto ovvero, ove si tratti  di
          altra  amministrazione,  sono   versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il
          soggetto ordinariamente competente e' tenuto a  relazionare
          al  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con   cadenza
          semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al
          presente comma. 
              8.  Non   e'   consentito   l'impiego   delle   risorse
          finanziarie di cui al  comma  7  per  la  realizzazione  di
          interventi diversi da quelli contenuti nel Piano  approvato
          dal Dipartimento della Protezione Civile. 
              9. All'esito delle attivita' realizzate  ai  sensi  del
          presente articolo,  le  eventuali  somme  residue  presenti
          sulla predetta  contabilita'  speciale  sono  versate  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente
          infruttifero n. 22330 aperto presso la  Tesoreria  centrale
          dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo  della
          Protezione Civile, ad  eccezione  di  quelle  derivanti  da
          fondi  di  diversa  provenienza,  che  vengono  versate  al
          bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
              10. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
          presente  ordinanza  si  provvede,  ove  ne   ricorrano   i
          presupposti,   nel   rispetto   dei    principi    generali
          dell'ordinamento giuridico, della direttiva del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
          vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,  in  deroga
          alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi
          dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella
          Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: 
              decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
          modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14,  29,
          33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63,
          64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75,  76,  77,  78,  79,
          79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
          94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122,
          123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143,
          144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243 nonche' le
          disposizioni regolamentari strettamente connesse. 
              11. Il Dirigente dell'Unita' di  Progetto  Sicurezza  e
          Qualita'  a  seguito  della  chiusura  della   contabilita'
          speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad  inviare
          al  Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione
          conclusiva riguardo le attivita' poste  in  essere  per  il
          superamento del contesto critico in rassegna. 
              12. Restano fermi gli obblighi  di  rendicontazione  di
          cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
              La presente ordinanza sara' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              Comma 365 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge : 
              "Art. 3-bis  -  (Credito  di  imposta  e  finanziamenti
          bancari agevolati per la ricostruzione) - 1.  I  contributi
          di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
          di riparazione, ripristino o ricostruzione di  immobili  di
          edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo,   nonche'   al
          risarcimento dei danni subiti dai beni  mobili  strumentali
          all'attivita'   ed   alla   ricostituzione   delle   scorte
          danneggiate  e  alla  delocalizzazione   temporanea   delle
          attivita' danneggiate dal sisma al fine  di  garantirne  la
          continuita' produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti
          delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  con  i
          provvedimenti di cui  al  comma  5,  sono  alternativamente
          concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
          le modalita' del finanziamento agevolato.  A  tal  fine,  i
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
          74  del  2012  possono  contrarre  finanziamenti,   secondo
          contratti  tipo  definiti  con  apposita  convenzione   con
          l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettere a),
          b) ed f) secondo periodo, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, al fine di  concedere  finanziamenti
          agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato  ai  soggetti
          danneggiati dagli eventi sismici,  nel  limite  massimo  di
          6.000  milioni  di   euro.   Con   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ognialtro onere  dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli  assunzionali  di  cui   ai   commi   557   e   562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013  ed  euro  20.000.000
          per l'anno 2014.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 e  dell'articolo
          26  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): 
              "Art.  18  -  (Contenuto  degli  obblighi  di  adeguata
          verifica della clientela) - 1.  Gli  obblighi  di  adeguata
          verifica  della   clientela   consistono   nelle   seguenti
          attivita': 
                a) identificare il cliente e verificarne  l'identita'
          sulla base di documenti, dati o  informazioni  ottenuti  da
          una fonte affidabile e indipendente; 
                b)  identificare  l'eventuale  titolare  effettivo  e
          verificarne l'identita'; 
                c) ottenere informazioni sullo scopo e  sulla  natura
          prevista del  rapporto  continuativo  o  della  prestazione
          professionale; 
                d) svolgere  un  controllo  costante  nel  corso  del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale." 
              "Art. 26. (Criteri tecnici e procedure semplificate  di
          adeguata  verifica  della  clientela)  -  1.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
          il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  puo'  autorizzare
          l'applicazione,  in  tutto  o  in  parte,  degli   obblighi
          semplificati  di  adeguata  verifica  della   clientela   a
          soggetti e prodotti che  presentano  un  basso  rischio  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  o  di
          finanziamento del terrorismo, in base  ai  criteri  di  cui
          all'Allegato tecnico.". 
              Comma 366 
              Il testo dell'articolo 3-bis del  citato  decreto-legge
          n. 95 del 2012 come  modificato  dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
              Comma 367 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   2,
          dell'articolo 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29  maggio  2012),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
              "2. Ai fini del presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati.". 
              Comma 368 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria",
          come modificato dal comma 390 della presente legge. 
              "Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
          di immobili pubblici). 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              1-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  nel  caso  di
          operazioni di  acquisto  di  immobili,  ferma  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1  e'
          effettuata   anche    sulla    base    della    documentata
          indispensabilita'  e   indilazionabilita'   attestata   dal
          responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo  e'
          attestata dall'Agenzia del demanio, previo  rimborso  delle
          spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di  servizi
          stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              1-ter. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento.  La  congruita'  del  prezzo   e'   attestata
          dall'Agenzia del  demanio,  previo  rimborso  delle  spese.
          Delle predette operazioni e' data preventiva  notizia,  con
          l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito,
          nel sito internet istituzionale dell'ente. 
              1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni  pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione,  come  individuate  dall'ISTAT  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le  autorita'
          indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare
          immobili  a  titolo  oneroso  ne'  stipulare  contratti  di
          locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di  rinnovi  di
          contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
          a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di  locali
          in sostituzione di immobili dismessi ovvero per  continuare
          ad  avere  la  disponibilita'  di  immobili  venduti.  Sono
          esclusi gli enti previdenziali pubblici e  privati,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e  15
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
          dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica  del
          rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  e  le
          finalita'  di  contenimento  della   spesa   pubblica,   le
          operazioni di acquisto destinate a soddisfare  le  esigenze
          allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 
              1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate
          dal comma 1-quater le operazioni di  acquisto  previste  in
          attuazione di  programmi  e  piani  concernenti  interventi
          speciali realizzati  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
          rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
          amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
          esercizio dei  diritti  della  persona  in  conformita'  al
          quinto  comma  dell'articolo  119  della   Costituzione   e
          finanziati con risorse  aggiuntive  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
                a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del   demanio   le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
          manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
          effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
          per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
                b) sono altresi' attribuite all'Agenzia  del  demanio
          le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
                c) restano ferme le decisioni di spesa del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
                d) gli interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              2-bis.  In  relazione  alle  specifiche   esigenze   di
          operativita' dei compiti di tutela della  sicurezza  e  del
          soccorso pubblico, sono altresi' escluse  dalla  disciplina
          di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi  della  Polizia
          di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco. Per  far  fronte  a  imprevedibili  e
          indifferibili esigenze  di  pronta  operativita'  e  a  una
          maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento
          dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di
          finanza e' autorizzato,  previa  comunicazione  all'Agenzia
          del  demanio,  all'esecuzione  degli  interventi  specifici
          presso  le   sedi   dei   propri   reparti.   A   decorrere
          dall'esercizio  finanziario  2014,   sono   trasferiti   ai
          competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
          Ministero dell'Interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze gli importi corrispondenti agli  stanziamenti
          di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di  cui  al
          comma 6. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del Demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo  2,  comma  222".  12.  All'articolo  13   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Misure
          per  razionalizzare  la  gestione  e  la  dismissione   del
          patrimonio residenziale pubblico"; 
                b) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. (37) 
              14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». (33) 
              15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza". 
              Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e'
          citato nella nota al comma 367 della presente legge. 
              Comma 369 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          1° giugno 2012  (Sospensione,  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  dei  termini
          per l'adempimento degli obblighi  tributari  a  favore  dei
          contribuenti  colpiti  dal  sisma  del  20   maggio   2012,
          verificatosi nelle province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,
          Reggio  Emilia,  Mantova  e  Rovigo)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, n. 130. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 67-septies (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012). 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74". 
              Comma 370 
              Il testo vigente dell'art. 3-bis  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, e' citato nella nota al comma 367 della
          presente legge. 
              Comma 371 
              Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e'  citato  nella
          nota al comma 367 della presente legge. 
              - Si riporta il testo vigente  della  lettera  a),  del
          comma 1, dell'articolo 3, del citato decreto-legge 6 giugno
          2012, n. 74: 
              "Art. 3 (Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale) 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al  comma
          2 del medesimo articolo, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,
          con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni effettivamente verificatisi, priorita',  modalita'  e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi, anche in modo tale da coprire integralmente  le
          spese occorrenti per la riparazione,  il  ripristino  o  la
          ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
          scopo  finalizzate  a  valere  sulle  disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
                a) la concessione di contributi per  la  riparazione,
          il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito. 
              (omissis).". 
              Comma 374 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5,
          dell'articolo 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77  (Interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
          di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
          civile): 
              "Art. 10. (Agevolazioni per  lo  sviluppo  economico  e
          sociale) 
              (omissis). 
              5. Al fine di favorire la ripresa delle  attivita'  dei
          centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne  e
          delle madri in  situazioni  di  difficolta',  ivi  comprese
          quelle derivanti dagli effetti  degli  eventi  sismici,  e'
          autorizzata la spesa di tre milioni  di  euro,  per  l'anno
          2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro
          di immobili a tale scopo destinati situati  nei  comuni  di
          cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma,
          pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede
          mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella  C  allegata
          alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
              (omissis).". 
              Comma 375 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia  di  riduzione
          dei  contributi  pubblici  in  favore  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici,  nonche'  misure  per   garantire   la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo alle detrazioni fiscali): 
              "Art. 1. (Riduzione  dei  contributi  pubblici  per  le
          spese sostenute dai partiti e dai movimenti politi) 
              1. I contributi pubblici per  le  spese  sostenute  dai
          partiti e  dai  movimenti  politici  sono  ridotti  a  euro
          91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali,  pari  a  euro
          63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le
          consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita'
          politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000,
          e'  erogato,  a  titolo  di   cofinanziamento,   ai   sensi
          dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma  sono
          da considerare come limiti massimi. 
              2. Il comma 5 dell'articolo  1  della  legge  3  giugno
          1999, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituito dal
          seguente: 
              «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi  relativi
          agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno  di
          legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000». 
              3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo  6  della
          legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal  seguente:
          «Il fondo relativo al rinnovo dei  consigli  regionali,  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999,  n.
          157, e  successive  modificazioni,  e'  ripartito  su  base
          regionale in proporzione alla rispettiva popolazione». 
              4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  1,  commi
          1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 
              5. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  si
          applicano a decorrere dal primo rinnovo  del  Senato  della
          Repubblica, della  Camera  dei  deputati,  dei  membri  del
          Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  dei   consigli
          regionali e dei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              6. Sono abrogati: 
                a) l'articolo 2, comma 275, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
                b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                c) l'articolo 6, commi 1 e  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti  a
          ciascun partito o movimento politico sono diminuiti  del  5
          per cento qualora il partito o il movimento politico  abbia
          presentato   nel   complesso   dei   candidati   ad    esso
          riconducibili per l'elezione dell'assemblea di  riferimento
          un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai  due
          terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore. 
              8. In via transitoria, le  rate  dei  rimborsi  per  le
          spese   elettorali   relativi   alle   elezioni    svoltesi
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge, il cui termine di erogazione non e'  ancora  scaduto
          alla  data  medesima,  sono  ridotte  del  10  per   cento.
          L'importo cosi' risultante e' ridotto di  un  ulteriore  50
          per cento.". 
              Comma 376 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   2,
          dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni: 
              "Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). 
              1. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti". 
              Comma 377 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          8  del  decreto  legislativo  21  dicembre  1999   n.   517
          (Disciplina dei rapporti fra Servizio  sanitario  nazionale
          ed  universita',  a  norma  dell'articolo  6  della  L.  30
          novembre 1998): 
              "Art. 8 (Norme transitorie e finali). 
              1.  Alle  universita'  non   statali   che   gestiscono
          direttamente  policlinici  universitari  si   applica   per
          analogia, la disciplina del presente decreto,  fatte  salve
          le  particolari  forme  di  autonomia  statutaria  ad  esse
          spettanti. I protocolli d'intesa  disciplinano  gli  ambiti
          operativi-organizzativi. Non possono in  ogni  caso  essere
          derogate le disposizioni di cui all'articolo 5. 
              (omissis).".  
              Comma 378 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   33
          dell'articolo 33, della legge  12  novembre  2011,  n.  183
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012) : 
              "Art. 33. (Disposizioni diverse). 
              1-32 (omissis). 
              33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma
          6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e'
          incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012. 
              (omissis).". 
              Comma 379 
              - Si riporta  il  testo  vigente  del  comma  3-quater,
          dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria) : 
              "Art. 12 (Misure per razionalizzare la  gestione  e  la
          dismissione del patrimonio residenziale pubblico). 
              (omissis). 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              (omissis).". 
              Comma 380 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5,
          dell'articolo 10, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.
          282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di  finanza
          pubblica", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
              "Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). 
              (omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
              (omissis).". 
              Comma 381 
              Il testo vigente del  comma  2,  dell'articolo  6,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e' citato  nella  nota
          al comma 376 della presente legge. 
              Comma 382 
              La legge 17 ottobre 1996, n. 534, reca "Nuove norme per
          l'erogazione  di  contributi   statali   alle   istituzioni
          culturali". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   2,
          dell'articolo 17,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. (Regolamenti.) 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
                
              Comma 383 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 17 ottobre 1996, n. 534 citata al comma 382: 
              "1. A decorrere dal 1°  gennaio  1997,  le  istituzioni
          culturali in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  2
          sono ammesse, a domanda, al  contributo  ordinario  annuale
          dello Stato mediante  l'inserimento  nell'apposita  tabella
          emanata, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
          beni  culturali  e  ambientali,   di   seguito   denominato
          «Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
          il parere delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e del competente comitato di settore del  Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella  e'
          sottoposta a revisione  ogni  tre  anni,  con  la  medesima
          procedura. 2. Lo schema del decreto di cui al  comma  1  e'
          trasmesso   alle   competenti   commissioni    parlamentari
          unitamente ad un prospetto in cui, in modo  uniforme,  sono
          riassunti  i  dati  preventivi  e  consuntivi  relativi  al
          bilancio ed all'attivita' delle  istituzioni  culturali  di
          cui al medesimo comma 1. 
              (Omissis). 
              Comma 384 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1,
          dell'articolo  25  della  legge  5  agosto  1981,  n.   416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria): 
              Art. 25. (Pubblicazioni di elevato valore culturale) 
              "1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle  pubblicazioni
          periodiche,  le  cui  pagine  pubblicitarie   siano   state
          nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine
          complessivamente pubblicate e che vengano  riconosciute  di
          elevato valore culturale per il rigore scientifico  con  il
          quale viene svolta la  trattazione  degli  argomenti,  sono
          concessi  contributi  dell'ammontare  complessivo  di  lire
          quattro miliardi in ragione d'anno". 
              (Omissis).". 
              Comma 387 
              - Si riporta il testo del  comma  222  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010) , come  modificata  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1-221 (Omissis). 
              222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre  di
          ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui all' articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato; c) rilascia alle  predette  amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici.Per le finalita'  di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
          previsto dall' articolo 2, commi 618 e 619, della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma". 
              - Si riporta il testo del comma 222-bis dell'articolo 2
          della  legge   23   dicembre   2009,   n.   191,   recante:
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  2010)",  cosi'
          come modificata dalla vigente legge: 
              "222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad  uso  ufficio
          e' perseguita dalle Amministrazioni di  cui  al  precedente
          comma 222 rapportando gli stessi  alle  effettive  esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o  di
          ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
          determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
          2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
          spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
          della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
          utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
          previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
          verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
          di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
          realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
          organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
          razionalizzazione.  Nella  predisposizione  dei  piani   di
          ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno  in
          ogni  caso  essere  tenute  in  considerazione  le  vigenti
          disposizioni sulla riduzione degli  assetti  organizzativi,
          ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente  decreto.   Le
          presenti disposizioni  costituiscono  principio  a  cui  le
          Regioni e gli  Enti  locali,  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza, adeguano  i  propri  ordinamenti.  Al  fine  di
          pervenire   ad   ulteriori   risparmi    di    spesa,    le
          Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222  comunicano
          all'Agenzia del demanio, secondo le modalita' ed i  termini
          determinati con provvedimento del direttore della  medesima
          Agenzia, i dati e le informazioni  relativi  ai  costi  per
          l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato  e  di  terzi
          dalle stesse utilizzati. Con  provvedimenti  del  direttore
          dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori  di
          performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini  di
          costo  d'uso/addetto,  sulla  base   dei   dati   e   delle
          informazioni fornite dalle predette  Amministrazioni  dello
          Stato. Queste ultime, entro due  anni  dalla  pubblicazione
          del relativo provvedimento nel sito  internet  dell'Agenzia
          del  demanio,  sono  tenute  ad   adeguarsi   ai   migliori
          indicatori di performance ivi riportati.