art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
            6. All'onere   relativo   all'attuazione   del   presente
          articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012  e  a
          500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  all'articolo 27,  comma 10,   della   legge
          23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
            7. Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
            Il testo degli articoli 19 e seguenti del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972  e'  citato
          nelle note al comma 58. 
            Comma 63: 
            Il  testo  dell'articolo 17   del   decreto   legislativo
          9 luglio 1997, n. 241 e' citato nelle note al comma 15. 
            Comma 64: 
            Il decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446  recante
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
            Il  testo  dell'articolo 5   del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
          note al comma 57. 
            Si riporta il testo dell'articolo 12 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia [Testo  post
          riforma 2004] (56) (57) 
            1. Dall'imposta  lorda  si  detraggono  per  carichi   di
          famiglia i seguenti importi: 
            a)  per  il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
          separato: 
            1) 800 euro,  diminuiti  del  prodotto  tra  110  euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
            2) 690 euro, se il reddito  complessivo  e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
            3) 690 euro, se il reddito  complessivo  e'  superiore  a
          40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
            b) la detrazione spettante ai sensi della lettera  a)  e'
          aumentata di un importo pari a: 
            1) 10 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
            2) 20 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
            3) 30 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
            4) 20 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
            5) 10 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
            c) 950 euro per ciascun figlio,  compresi  i  figli  nati
          fuori del matrimonio (63) riconosciuti, i figli adottivi  o
          affidati. La detrazione  e'  aumentata  a  1.220  euro  per
          ciascun figlio di eta' inferiore a tre  anni.  Le  predette
          detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per
          ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
          piu' di tre figli a carico la detrazione  e'  aumentata  di
          200 euro  per  ciascun  figlio  a  partire  dal  primo.  La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  95.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro.  In  presenza  di  piu'  figli,
          l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti  di  15.000
          euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione  e'
          ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori  non
          legalmente  ed  effettivamente  separati   ovvero,   previo
          accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede  un
          reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In  caso  di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto  i  figli  nati  fuori  del  matrimonio  e  il
          contribuente non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente  ed  effettivamente   separato,
          ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati  del
          solo  contribuente  e  questi  non  e'  coniugato   o,   se
          coniugato,   si   e'    successivamente    legalmente    ed
          effettivamente separato, per il primo figlio si  applicano,
          se piu' convenienti, le detrazioni  previste  alla  lettera
          a); 
            d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che  hanno
          diritto alla detrazione, per ogni  altra  persona  indicata
          nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La  detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
            1-bis. In presenza di almeno quattro figli a  carico,  ai
          genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
          pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella  misura
          del  50  per  cento  tra  i  genitori  non  legalmente   ed
          effettivamente separati. In caso di separazione  legale  ed
          effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio, la  detrazione  spetta
          ai genitori in proporzione agli affidamenti  stabiliti  dal
          giudice.  Nel  caso  di  coniuge   fiscalmente   a   carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo. 
            2. Le detrazioni di cui ai commi 1  e  1-bis  spettano  a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. 
            3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono  rapportate
          a mese e competono dal mese in cui  si  sono  verificate  a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
          la detrazione  di  cui  al  comma 1-bis  sia  di  ammontare
          superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni  di
          cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli  articoli
          13, 15 ,16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni  previste  da
          altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
          ammontare pari alla quota di detrazione che non ha  trovato
          capienza nella predetta imposta. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
          di erogazione del predetto ammontare. 
            4. Se  il  rapporto  di  cui  al  comma 1,  lettera   a),
          numero 1), e' uguale a uno,  la  detrazione  compete  nella
          misura di 690 euro.  Se  i  rapporti  di  cui  al  comma 1,
          lettera a),  numeri  1)  e  3),  sono  uguali  a  zero,  la
          detrazione non compete. Se i rapporti di  cui  al  comma 1,
          lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o  uguali
          a uno, le detrazioni non competono. Negli  altri  casi,  il
          risultato dei  predetti  rapporti  si  assume  nelle  prime
          quattro cifre decimali. 
            4-bis. Ai fini del  comma 1  il  reddito  complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis." 
            Si riporta il testo dell'articolo 10 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 10. Oneri deducibili 
            1. Dal reddito  complessivo  si  deducono,  se  non  sono
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a  formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti  dal
          contribuente: 
            a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri  gravanti  sui
          redditi degli immobili che concorrono a formare il  reddito
          complessivo, compresi i contributi ai consorzi  obbligatori
          per legge o in dipendenza di provvedimenti  della  Pubblica
          Amministrazione; sono in ogni  caso  esclusi  i  contributi
          agricoli unificati; 
            b) le spese mediche  e  quelle  di  assistenza  specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione,    sostenute     dai     soggetti     indicati
          nell'articolo 3 della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104. Ai
          fini  della   deduzione   la   spesa   sanitaria   relativa
          all'acquisto  di  medicinali  deve  essere  certificata  da
          fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
          della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
          del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
          a carico del contribuente anche  le  spese  rimborsate  per
          effetto di contributi o di premi di  assicurazione  da  lui
          versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta  o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi  che  concorrono  a   formarlo;   si   considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate per effetto  di  contributi  o  premi  che,  pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito; 
            c) gli  assegni  periodici  corrisposti  al  coniuge,  ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
            d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in   forza   di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni   alimentari   corrisposti   a   persone   indicate
          nell'articolo 433 del codice civile; 
            d-bis) le somme  restituite  al  soggetto  erogatore,  se
          assoggettate a tassazione in anni precedenti.  L'ammontare,
          in tutto o in parte, non dedotto nel periodo  d'imposta  di
          restituzione puo' essere portato in deduzione  dal  reddito
          complessivo   dei   periodi   d'imposta   successivi;    in
          alternativa, il  contribuente  puo'  chiedere  il  rimborso
          dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze; 
            e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
          ottemperanza  a  disposizioni  di  legge,  nonche'   quelli
          versati  facoltativamente   alla   gestione   della   forma
          pensionistica obbligatoria di  appartenenza,  ivi  compresi
          quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  Sono
          altresi' deducibili i contributi versati al  fondo  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo  16 settembre  1996,
          n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
          legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
          e nei limiti ivi stabiliti; 
            e-bis) i contributi  versati  alle  forme  pensionistiche
          complementari di  cui  al  decreto  legislativo  5 dicembre
          2005,  n. 252,  alle  condizioni  e  nei  limiti   previsti
          dall'articolo 8  del  medesimo   decreto.   Alle   medesime
          condizioni ed entro gli stessi  limiti  sono  deducibili  i
          contributi versati alle forme pensionistiche  complementari
          istituite negli Stati membri dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'
          articolo 168-bis; 
            e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo  di  euro
          3.615,20,  ai  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale istituiti o adeguati ai  sensi  dell'  articolo 9
          del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,   n. 502,   e
          successive modificazioni,  che  erogano  prestazioni  negli
          ambiti di intervento stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini  del
          calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto  anche  dei
          contributi di assistenza sanitaria versati ai  sensi  dell'
          articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi  versati
          nell'interesse delle persone  indicate  nell'  articolo 12,
          che si trovino nelle condizioni ivi previste, la  deduzione
          spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
          fermo restando l'importo complessivamente stabilito; 
            f)  le  somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere  funzioni  presso  gli   uffici   elettorali   in
          ottemperanza  alle   disposizioni   dell'articolo 119   del
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,
          n. 361,  e  dell'articolo 1  della  legge  30 aprile  1981,
          n. 178; 
            g) i contributi, le donazioni e le oblazioni  erogati  in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,  n. 49,  per
          un importo  non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato; 
            h) le indennita' per perdita dell'avviamento  corrisposte
          per  disposizioni  di  legge  al  conduttore  in  caso   di
          cessazione della locazione di immobili  urbani  adibiti  ad
          usi diversi da quello di abitazione; 
            i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo  di
          due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
          sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; 
            l)   le   erogazioni   liberali   in   denaro   di    cui
          all'articolo 29, comma 2,  della  legge  22 novembre  1988,
          n. 516, all'articolo 21, comma 1, della  legge  22 novembre
          1988,  n. 517,  e  all'articolo 3,  comma 2,  della   legge
          5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e  alle  condizioni  ivi
          previsti; 
            l-bis) il cinquanta per cento delle spese  sostenute  dai
          genitori adottivi per  l'espletamento  della  procedura  di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del Titolo III dellalegge 4 maggio 1983, n. 184; 
            l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il  pagamento
          degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio  a
          spese dello Stato, anche quando siano eseguite  da  persone
          fisiche; 
            l-quater) le erogazioni liberali in denaro  effettuate  a
          favore di  universita',  fondazioni  universitarie  di  cui
          all'articolo 59, comma 3,  della  legge  23 dicembre  2000,
          n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari
          e di istituzioni universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 
            2. Le spese di cui  alla  lettera  b)  del  comma 1  sono
          deducibili anche se sono state  sostenute  per  le  persone
          indicate  nell'articolo 433   del   codice   civile.   Tale
          disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui  alla
          lettera e) del comma 1 relativamente alle persone  indicate
          nel medesimo articolo 433 del codice civile se  fiscalmente
          a carico. Sono altresi'  deducibili,  fino  all'importo  di
          lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
          servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. 
            3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del  comma 1
          sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5  si
          deducono dal reddito complessivo  dei  singoli  soci  nella
          stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai  fini
          della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione  e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo  di  imposta  in
          cui  avviene  il  pagamento  e  nei   quattro   successivi,
          l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
          societa' stesse. 
            3-bis.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono il reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale e quello delle  relative  pertinenze,
          si deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della  rendita
          catastale dell'unita' immobiliare stessa e  delle  relative
          pertinenze, rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il
          quale sussiste tale destinazione  ed  in  proporzione  alla
          quota  di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.   Sono
          pertinenze le cose immobili  di  cui  all'articolo 817  del
          codice civile, classificate o classificabili  in  categorie
          diverse  da  quelle  ad   uso   abitativo,   destinate   ed
          effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  delle
          persone  fisiche.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella nella quale la persona fisica,  che  la  possiede  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. Non si tiene  conto  della
          variazione della dimora abituale se dipendente da  ricovero
          permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita' immobiliare non risulti locata." 
            Comma 66: 
            Il  citato  decreto  del  Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
            Comma 68: 
            Il testo del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          n. 917 del 1986 e' citato nelle note al Comma 66. 
            Comma 69: 
            Si riporta il testo dell'articolo 22 del  citato  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n. 600   del   1973   e
          successive modificazioni: 
            "Art. 22  (Tenuta   e   conservazione   delle   scritture
          contabili) 
            Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per  il
          libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi
          speciali per i libri e  registri  da  esse  prescritti,  le
          scritture contabili  di  cui  ai  precedenti  articoli,  ad
          eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c)
          e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,  devono
          essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice  stesso
          e numerate progressivamente in ogni  pagina,  in  esenzione
          dall'imposta di bollo.  Le  registrazioni  nelle  scritture
          cronologiche e  nelle  scritture  ausiliarie  di  magazzino
          devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. 
            Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente
          decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o  di
          leggi speciali devono essere conservate fino a  quando  non
          siano definiti gli accertamenti relativi al  corrispondente
          periodo  di  imposta,  anche  oltre  il  termine  stabilito
          dall'art. 2220  del  codice  civile  o   da   altre   leggi
          tributarie, salvo  il  disposto  dell'art. 2457  del  detto
          codice. Gli eventuali supporti meccanografici,  elettronici
          e similari devono essere conservati fino a  quando  i  dati
          contabili in essi contenuti non siano  stati  stampati  sui
          libri e registri previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
          legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo'  limitare
          l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per  la
          risoluzione della controversia in corso. 
            Fino allo stesso  termine  di  cui  al  precedente  comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi  spediti
          e delle fatture emesse. 
            Con decreti del Ministro per le finanze  potranno  essere
          determinate modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo  di   magazzino   in   considerazione   delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'." 
            Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio
          1998, n. 322 recante "Regolamento recante modalita' per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi  dell'articolo 3,
          comma 136,  della  legge  23 dicembre  1996,   n. 662"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff 7 settembre 1998, n. 208. 
            Il Titolo III del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973 reca: "Ritenute alla fonte". 
            Comma 72: 
            Si riporta il testo degli articoli 86 e  101  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 86. Plusvalenze patrimoniali 
            1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,  diversi
          da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono
          a formare il reddito: 
            a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
            b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche  in
          forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento  dei
          beni; 
            c) se i beni vengono assegnati  ai  soci  o  destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
            2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del  comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito  anche
          le  plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore   di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche  se
          costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
          complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
          quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
          plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro  eventualmente
          pattuito. 
            3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma 1,  la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni. 
            4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
          successivo articolo 87, determinate a  norma  del  comma 2,
          concorrono a formare il  reddito,  per  l'intero  ammontare
          nell'esercizio in cui sono state realizzate  ovvero,  se  i
          beni sono stati posseduti per un periodo  non  inferiore  a
          tre  anni,  o  a  un  anno   per   le   societa'   sportive
          professionistiche, a  scelta  del  contribuente,  in  quote
          costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi,  ma  non
          oltre il quarto. La predetta scelta  deve  risultare  dalla
          dichiarazione dei redditi; se questa non e'  presentata  la
          plusvalenza concorre a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per  i
          beni  che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie,
          diverse da quelle di  cui  al  successivo  articolo 87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 
            5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in   sede   di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
            5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47  ,  commi  5  e  7,
          costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale  dei
          beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
          riserve di capitale per  la  parte  che  eccede  il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni." 
            "Art. 101. Minusvalenze   patrimoniali,    sopravvenienze
          passive e perdite 
            1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
          da quelli  indicati  negli  articoli  85,  comma 1,  e  87,
          determinate  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  per   la
          determinazione delle plusvalenze, sono deducibili  se  sono
          realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e
          b), e 2. 
            1-bis. 
            2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
          comma 1,  lettere  c),  d)   ed   e),   che   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie si applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
          lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o
          esteri, le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
          eccedente  la  differenza   tra   il   valore   fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
            2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che  redigono
          il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
          cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 19 luglio  2002,  la  valutazione  dei
          beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed
          e), che  si  considerano  immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell' articolo 85,  comma 3-bis,  rileva  secondo  le
          disposizioni dell' articolo 110, comma 1-bis. 
            3. Per  le  immobilizzazioni  finanziarie  costituite  da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4),  del  codice
          civile o di leggi speciali,  non  e'  deducibile,  anche  a
          titolo di ammortamento, la  parte  del  costo  di  acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio   netto    risultante    dall'ultimo    bilancio
          dell'impresa partecipata. 
            4. Si  considerano  sopravvenienze  passive  il   mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'articolo 87. 
            5. Le perdite di beni di cui al comma 1,  commisurate  al
          costo non ammortizzato di essi, e le  perdite  su  crediti,
          diverse  da  quelle  deducibili  ai   sensi   del   comma 3
          dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
          certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,
          se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n. 267. Ai  fini  del  presente  comma,  il
          debitore si considera assoggettato a procedura  concorsuale
          dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
          provvedimento   che   ordina   la    liquidazione    coatta
          amministrativa o del decreto di ammissione  alla  procedura
          di concordato preventivo  o  del  decreto  di  omologazione
          dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che  dispone
          la procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in crisi. Gli elementi certi e  precisi  sussistono
          in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia
          decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di  pagamento
          del credito stesso. Il  credito  si  considera  di  modesta
          entita' quando ammonta ad un importo non superiore a  5.000
          euro per le imprese di piu'  rilevante  dimensione  di  cui
          all'articolo 27, comma 10,  del  decreto-legge  29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per  le
          altre imprese. Gli  elementi  certi  e  precisi  sussistono
          inoltre quando il diritto alla riscossione del  credito  e'
          prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
          in caso di cancellazione dei crediti dal  bilancio  operata
          in applicazione dei principi contabili. 
            6. Le perdite attribuite per trasparenza  dalle  societa'
          in  nome  collettivo  e  in   accomandita   semplice   sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 
            7. I versamenti in denaro  o  in  natura  fatti  a  fondo
          perduto o in  conto  capitale  alle  societa'  indicate  al
          comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci  ai
          crediti non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo
          ammontare si aggiunge al costo della partecipazione." 
            Comma 73: 
            Il testo dell'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331 e' citato nelle note al Comma 55. 
            Si riporta il testo del comma 184  dell'articolo 3  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
            "184. Il  Ministero  delle   finanze-Dipartimento   delle
          entrate, elabora parametri in base ai quali  determinare  i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle condizioni  di  esercizio  della  specifica  attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si  rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle   specifiche    caratteristiche    della    attivita'
          esercitata." 
            Comma 74: 
            Il decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 471  recante
          "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione   dei   tributi,   a   norma   dell'articolo 3,
          comma 133,  lettera  q),  della  legge  23 dicembre   1996,
          n. 662." e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  8 gennaio  1998,
          n. 5, S.O. 
              
              
            Comma 75: 
              
            Il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'  citato
          nelle note al comma 64. 
            Il  testo  dell'articolo 13  del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  e  successive
          modificazioni e' citato nelle note al comma 12. 
            Comma 77: 
            Si riporta il testo  del  comma 3  dell'articolo 1  della
          legge  2 agosto  1990,  n. 233  (Riforma  dei   trattamenti
          pensionistici dei lavoratori autonomi): 
            "Art.1. Finanziamento delle  gestioni  dei  contributi  e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali 
            1-2 (Omissis) 
            3. Il livello minimo imponibile ai  fini  del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero  stabilito,  al  1° gennaio
          dell'anno cui si riferiscono i contributi, per  gli  operai
          del settore artigianato  e  commercio  dall'articolo 1  del
          decreto-legge 29 luglio  1981,  n. 402  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26 settembre  1981,  n. 537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo del  comma 29  dell'articolo 2  della
          legge  8 agosto   1995,   n. 335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
            "Art. 2 (Armonizzazione) 
            1-28 (Omissis) 
            29. Il  contributo  alla  Gestione  separata  di  cui  al
          comma 26 e' dovuto nella  misura  percentuale  del  10  per
          cento  ed  e'  applicato  sul   reddito   delle   attivita'
          determinato  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  quale
          risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi  e
          dagli    accertamenti     definitivi.     Hanno     diritto
          all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
          ciascun anno  solare  cui  si  riferisce  il  versamento  i
          soggetti che abbiano corrisposto un contributo  di  importo
          non inferiore a quello calcolato sul  minimale  di  reddito
          stabilito dall'articolo 1, comma 3,  della  legge  2 agosto
          1990, n. 233, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
          mesi  di  assicurazione  da  accreditare  sono  ridotti  in
          proporzione alla somma versata.  I  contributi  come  sopra
          determinati  sono  attribuiti   temporalmente   dall'inizio
          dell'anno  solare  fino  a  concorrenza  di   dodici   mesi
          nell'anno.  Il  contributo  e'  adeguato  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro del tesoro, sentito  l'organo  di  gestione
          come definito ai sensi del comma 32. 
            (Omissis)". 
            Comma 78: 
            Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
          19 settembre 1992, n. 384 (Misure  urgenti  in  materia  di
          previdenza, di  sanita'  e  di  pubblico  impiego,  nonche'
          disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 novembre 1992, n. 438 e successive modificazioni: 
            "3-bis. Adeguamento contributivo. 
            1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo
          annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L.  2 agosto
          1990, n. 233 , e' rapportato  alla  totalita'  dei  redditi
          d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno  al  quale  i
          contributi stessi si riferiscono. 
            2. I  versamenti   da   effettuare   alla   gestione   di
          appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla
          L. 2 agosto 1990, n. 233  ,  sono  computati  a  titolo  di
          acconto  delle  somme  dovute  sulla   base   dei   redditi
          denunciati  nella  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno al quale i contributi si riferiscono. 
            3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni
          dei contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
          artigiani  e   degli   esercenti   attivita'   commerciali,
          titolari, coadiuvanti e  coadiutori,  di  cui  al  presente
          articolo, devono indicare nella dichiarazione  dei  redditi
          dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce
          i dati relativi alla base imponibile, al contributo  dovuto
          e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. 
            3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate
          in un'unica soluzione entro i venti  giorni  successivi  al
          termine per il versamento delle  imposte  risultanti  dalla
          dichiarazione dei redditi di cui al comma 3. 
            3-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sono stabilite le  modalita'  di  esposizione  dei
          dati di cui al  comma 3  nelle  dichiarazioni  dei  redditi
          relative all'anno 1994." 
            Comma 80: 
            Il testo del comma 15 dell'articolo 59 della citata legge
          n. 449 del 1997 e' citato nelle note al comma 2. 
            Comma 81: 
            Si riporta il testo  del  comma 2  dell'articolo 1  della
          legge  2 agosto  1990,  n. 233  (Riforma  dei   trattamenti
          pensionistici dei lavoratori autonomi): 
            "Finanziamento delle  gestioni  dei  contributi  e  delle
          prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali. 
            1. (Omissis) 
            2. Per i  soggetti  iscritti  alle  gestioni  di  cui  al
          comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
          della legge 4 luglio 1959, n. 463 ,  o  di  coadiutori,  ai
          sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966,  n. 613,
          di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota  contributiva
          di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 
            (Omissis)". 
            Comma 86: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 13   della   legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2001): 
            "Art.13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
          imprenditoriali e di lavoro autonomo. 
            1. Le  persone  fisiche  che  intraprendono  un'attivita'
          artistica  o  professionale  ovvero  d'impresa,  ai  sensi,
          rispettivamente, degli articoli 49 e  51  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,   n. 917,
          possono  avvalersi,  per  il  periodo  d'imposta   in   cui
          l'attivita' e' iniziata e  per  i  due  successivi,  di  un
          regime  fiscale  agevolato  che  prevede  il  pagamento  di
          un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro
          autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai  sensi
          dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico.
          Nel caso di imprese di cui all'articolo 5,  comma 4,  dello
          stesso  testo  unico,  l'imposta  sostitutiva   e'   dovuta
          dall'imprenditore. 
            2. Il beneficio di  cui  al  comma 1  e'  riconosciuto  a
          condizione che: 
            a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi  tre
          anni attivita' artistica o professionale ovvero  d'impresa,
          anche in forma associata o familiare; 
            b) l'attivita' da esercitare non costituisca,  in  nessun
          modo, mera prosecuzione di altra attivita'  precedentemente
          svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
          il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta  consista
          nel periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio
          di arti o professioni; 
            c) sia realizzato un  ammontare  di  compensi  di  lavoro
          autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare  di
          ricavi non superiore a  lire  60  milioni  per  le  imprese
          aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
          milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita'; 
            d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta
          in precedenza da altro soggetto, l'ammontare  dei  relativi
          ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente  quello
          di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
          a lire  60  milioni  per  le  imprese  aventi  per  oggetto
          prestazioni di servizi ovvero a lire  120  milioni  per  le
          imprese aventi per oggetto altre attivita'; 
            e)   siano   regolarmente    adempiuti    gli    obblighi
          previdenziali, assicurativi e amministrativi. 
            3. Il regime agevolato cessa  di  avere  efficacia  e  il
          contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria: 
            a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello
          nel quale i compensi o i  ricavi  conseguiti  superano  gli
          importi indicati al comma 2, lettera c); 
            b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i
          compensi o i ricavi superano del 50 per cento  gli  importi
          indicati  al  comma 2,  lettera  c);  in  tale  caso  sara'
          assoggettato  a  tassazione  nei  modi  ordinari   l'intero
          reddito d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  conseguito  nel
          periodo d'imposta. 
            4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale  di
          cui al comma 1 possono farsi  assistere  negli  adempimenti
          tributari dall'ufficio delle entrate competente in  ragione
          del domicilio fiscale.  In  tal  caso,  devono  munirsi  di
          un'apparecchiatura  informatica  corredata   di   accessori
          idonei da utilizzare per  la  connessione  con  il  sistema
          informativo del Dipartimento delle  entrate  del  Ministero
          delle finanze. 
            5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui  al
          presente articolo,  e'  attribuito  un  credito  d'imposta,
          utilizzabile  in  compensazione  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40  per
          cento  della   parte   del   prezzo   unitario   d'acquisto
          dell'apparecchiatura informatica e degli accessori  di  cui
          al comma 4. Il predetto  credito  e'  riconosciuto  per  un
          importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
          caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria.  In
          tale caso il credito e' commisurato al  40  per  cento  del
          prezzo di acquisto  ed  e'  liquidato  con  riferimento  ai
          canoni di locazione pagati in  ciascun  periodo  d'imposta,
          fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila.  Il   credito
          d'imposta  non  concorre  alla   formazione   del   reddito
          imponibile e non e' rimborsabile. 
            6. Fermi  restando  l'obbligo  di  conservare,  ai  sensi
          dell'articolo 22   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29 settembre   1973,   n. 600,   e   successive
          modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,   se
          prescritti,   gli   obblighi   di   fatturazione    e    di
          certificazione dei corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al
          regime agevolato previsto al comma 1 sono  esonerati  dagli
          obblighi di  registrazione  e  di  tenuta  delle  scritture
          contabili,  rilevanti  ai  fini  delle   imposte   dirette,
          dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche'
          dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai
          fini dell'IVA previsti dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 
            7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
          nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi  di
          famiglia ai  sensi  dell'articolo 12,  comma 3,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917,  e
          successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che
          si avvalgono del regime previsto  al  comma 1  e'  valutata
          tenendo conto dell'ammontare che,  ai  sensi  dello  stesso
          comma 1, costituisce  base  imponibile  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva. 
            8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni  e  il
          contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi.   Nei
          confronti dei contribuenti che hanno fruito del  regime  di
          cui  al  presente  articolo  e  per   i   quali   risultino
          inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
          si  applicano,  in  particolare,   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 1,  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
            9. Con uno o piu' decreti  del  Ministero  delle  finanze
          sono dettate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
          del presente articolo." 
              
            Si riporta il testo dei commi 1, 2 e  3  dell'articolo 27
          del  decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98   (Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
            "Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per  l'imprenditoria
          giovanile e lavoratori in mobilita' 
            1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte
          di giovani ovvero  di  coloro  che  perdono  il  lavoro  e,
          inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli
          attuali regimi forfettari sono riformati e  concentrati  in
          funzione di questi obiettivi. Conseguentemente,  a  partire
          dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi
          da 96 a 117,  della  legge  24 dicembre  2007,  n. 244,  si
          applica, per il periodo d'imposta  in  cui  l'attivita'  e'
          iniziata e per i quattro  successivi,  esclusivamente  alle
          persone  fisiche:   a)   che   intraprendono   un'attivita'
          d'impresa, arte o professione; b)  che  l'hanno  intrapresa
          successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta  sostitutiva
          dell'imposta sui redditi e delle  addizionali  regionali  e
          comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge
          n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per  cento.  Il
          regime di cui ai periodi precedenti  e'  applicabile  anche
          oltre il quarto periodo di imposta successivo a  quello  di
          inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
          compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 
            2. Il beneficio di  cui  al  comma 1  e'  riconosciuto  a
          condizione che: 
            a) il contribuente non abbia  esercitato,  nei  tre  anni
          precedenti  l'inizio  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1,
          attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa,  anche
          in forma associata o familiare; 
            b) l'attivita' da esercitare non costituisca,  in  nessun
          modo, mera prosecuzione di altra attivita'  precedentemente
          svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
          il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta  consista
          nel periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio
          di arti o professioni; 
            c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta
          in precedenza da altro soggetto, l'ammontare  dei  relativi
          ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente  quello
          di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
          a 30.000 euro. 
            3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di  cui  al
          comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e
          99 dell'articolo 1 della legge  24 dicembre  2007,  n. 244,
          non possono  beneficiare  del  regime  semplificato  per  i
          contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,  fermi  restando
          l'obbligo di  conservare,  ai  sensi  dell'articolo 22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
          emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e  di
          certificazione  dei  corrispettivi,  sono  esonerati  dagli
          obblighi di  registrazione  e  di  tenuta  delle  scritture
          contabili,  rilevanti  ai  fini  delle  imposte  dirette  e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto,    nonche'    dalle
          liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini
          dell'IVA  previsti  dal  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 marzo 1998,  n. 100. I  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  altresi'   esenti   dall'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
            (Omissis)". 
            Comma 87: 
            Il testo dell'articolo 13 della legge  23 dicembre  2000,
          n. 388 e' citato nelle note al comma 86. 
            Il  testo  dei  commi  1   e   2   dell'articolo 27   del
          decreto-legge  n.98  del  2011  e'  citato  nelle  note  al
          comma 86. 
            Comma 88: 
            Il  testo  dei  commi  1   e   2   dell'articolo 27   del
          decreto-legge n. 98  del  2011  e'  citato  nelle  note  al
          comma 86. 
            Comma 90: 
            Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo 2-ter  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
            "Art. 2-ter. Disposizioni in materia  di  regime  fiscale
          dei carburanti per autotrazione 
            1-5 (Omissis) 
            6. Al  minor  gettito  derivante  dall'applicazione   del
          presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione  lineare
          degli  stanziamenti  di  parte   corrente   relativi   alle
          autorizzazioni di spesa come determinate  dalla  tabella  C
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244." 
            Comma 91: 
            Il decreto legislativo  30 giugno  1994,  n. 509  recante
          "Attuazione della delega conferita  dall'art. 1,  comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  in  materia   di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
            Il decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n. 103  recante
          "Attuazione della delega conferita  dall'art. 2,  comma 25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
            Si riporta il testo  degli  articoli  61  e  del  comma 5
          dell'articolo 109 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986: 
            "Art. 61. Interessi passivi 
            1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito d'impresa o che  non  vi  concorrono  in
          quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i  ricavi
          e proventi. 
            2. La parte di interessi passivi non deducibile ai  sensi
          del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto  alla
          detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)  del
          comma 1 dell' articolo 15." 
            "Art. 109. Norme  generali  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa [Testo post riforma 2004] 
            1-4 (Omissis) 
            5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli
          interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e
          di utilita' sociale, sono deducibili se e nella  misura  in
          cui si riferiscono ad attivita'  o  beni  da  cui  derivano
          ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
          o  che  non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi.   Se   si
          riferiscono indistintamente ad attivita' o beni  produttivi
          di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di
          proventi   non   computabili   in   quanto   esenti   nella
          determinazione del reddito sono  deducibili  per  la  parte
          corrispondente al rapporto tra  l'ammontare  dei  ricavi  e
          altri  proventi  che  concorrono  a  formare   il   reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande,   diverse   da   quelle   di   cui   al    comma 3
          dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del  75  per
          cento. 
            (Omissis)". 
            Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo  n. 241
          del 1997 e' citato nelle note al comma 15. 
            Si riporta il testo del  comma 53  dell'articolo 1  della
          legge  24 dicembre  2007,  n. 244  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
            "Art.1. 53. A  partire  dal  1° gennaio  2008,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni  previste  dalle  singole  leggi
          istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel  quadro  RU
          della dichiarazione dei redditi possono  essere  utilizzati
          nel limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente
          e' riportato in avanti  anche  oltre  il  limite  temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica  al  credito  d'imposta  di  cui  all'  articolo 1,
          comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1,  comma 271,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n. 296,  a  partire  dalla   data   del
          1° gennaio 2010." 
            Si riporta il testo dell'articolo 34 della  citata  legge
          n. 388 del 2000: 
            "Art. 34. Disposizioni  in  materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti. 
            1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo  dei
          crediti di imposta e dei contributi compensabili  ai  sensi
          dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,
          n. 241, ovvero  rimborsabili  ai  soggetti  intestatari  di
          conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 (115) per ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
            2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre  2000
          non possono essere revocate. 
            3. (omissis). 
            4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di
          capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
          al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  non  sono
          state  operate  ovvero  non  sono  stati   effettuati   dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a),  del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
            5. All'articolo 37,  primo   comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602,  le
          parole: «entro il termine previsto  dall'articolo 2946  del
          codice civile» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi». 
            6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          «di quarantotto mesi»." 
            Comma 92: 
            Il  citato  decreto  legislativo  n. 252  del   2005   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. 
            Si riporta il testo dell'articolo 17 del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
            "Art. 17. Regime tributario  delle  forme  pensionistiche
          complementari 
            1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi nella misura dell'11  per  cento,
          che si applica sul  risultato  netto  maturato  in  ciascun
          periodo d'imposta. 
            2. Per  i  fondi  pensione  in  regime  di  contribuzione
          definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
          del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in  immobili
          relativamente alla restante parte del patrimonio e  per  le
          forme pensionistiche complementari di cui  all'articolo 20,
          comma 1,  in  regime  di  contribuzione   definita   o   di
          prestazione definita, gestite in via prevalente secondo  il
          sistema  tecnico-finanziario  della  capitalizzazione,   il
          risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   al   lordo
          dell'imposta  sostitutiva,   aumentato   delle   erogazioni
          effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
          previdenziali e  delle  somme  trasferite  ad  altre  forme
          pensionistiche, e diminuito dei contributi  versati,  delle
          somme ricevute da altre forme pensionistiche,  nonche'  dei
          redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o  comunque
          non soggetti ad imposta e il valore del  patrimonio  stesso
          all'inizio dell'anno. Il valore del  patrimonio  netto  del
          fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto  da
          un apposito prospetto di composizione del  patrimonio.  Nel
          caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno,  in  luogo
          del  patrimonio  all'inizio   dell'anno   si'   assume   il
          patrimonio alla data di avvio del fondo,  ovvero  in  luogo
          del patrimonio alla fine dell'anno si assume il  patrimonio
          alla data di cessazione del fondo.  Il  risultato  negativo
          maturato nel periodo d'imposta, risultante  dalla  relativa
          dichiarazione, e' computato in  diminuzione  del  risultato
          della  gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi,   per
          l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
          tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
          gestione di altre linee di investimento da esso gestite,  a
          partire dal medesimo periodo d'imposta in cui  e'  maturato
          il risultato negativo, riconoscendo il relativo  importo  a
          favore della linea  di  investimento  che  ha  maturato  il
          risultato  negativo.  Nel  caso  in  cui   all'atto   dello
          scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
          sia negativo, il fondo stesso rilascia  agli  iscritti  che
          trasferiscono la loro posizione individuale ad altra  forma
          di previdenza,  complementare  o  individuale,  un'apposita
          certificazione dalla quale risulti l'importo che  la  forma
          di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
          portare in diminuzione del  risultato  netto  maturato  nei
          periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
          quota   di   partecipazione   alla   forma    pensionistica
          complementare tenendo conto  anche  del  credito  d'imposta
          corrispondente all'11 per cento di tale importo. 
            3. Le ritenute operate sui redditi di capitale  percepiti
          dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si
          applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 600, sugli interessi e altri  proventi  dei  conti
          correnti bancari e  postali,  le  ritenute  previste  dagli
          articoli  26,  comma 3-bis,  e  26-quinquies  del  predetto
          decreto  n. 600  del  1973  e  dai   commi   1,   2   e   5
          dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 
            4. I redditi di capitale che non concorrono a formare  il
          risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata
          la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
          soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  o  dell'imposta
          sostitutiva. 
            5. Per  i  fondi  pensione  in  regime   di   prestazioni
          definite, per le forme pensionistiche  individuali  di  cui
          all'articolo 13,  comma 1,  lettera  b),  e  per  le  forme
          pensionistiche  complementari   di   cui   all'articolo 20,
          comma 1,  gestite  mediante  convenzioni  con  imprese   di
          assicurazione, il risultato netto si  determina  sottraendo
          dal valore attuale della rendita in  via  di  costituzione,
          calcolato  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   ovvero
          determinato  alla  data  di   accesso   alla   prestazione,
          diminuito  dei  contributi  versati  nell'anno,  il  valore
          attuale  della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il
          risultato negativo e' computato in riduzione del  risultato
          dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo  che
          trova in essi capienza. 
            6. I fondi pensione il  cui  patrimonio,  alla  data  del
          28 aprile  1993,  sia  direttamente   investito   in   beni
          immobili,  sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva   delle
          imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per  cento  del
          patrimonio riferibile agli immobili, determinato,  in  base
          ad apposita contabilita' separata,  secondo  i  criteri  di
          valutazione previsti dal  decreto  legislativo  24 febbraio
          1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare
          chiusi, calcolato come media annua  dei  valori  risultanti
          dai prospetti periodici previsti dal  citato  decreto.  Sul
          patrimonio riferibile al valore degli immobili per i  quali
          il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
          dei canoni di locazione ai  sensi  della  legge  9 dicembre
          1998, n. 431,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  periodo
          precedente e' aumentata all'1,50 per cento. 
            7. Le   forme   pensionistiche   complementari   di   cui
          all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
          gestite   in   via   prevalente    secondo    il    sistema
          tecnico-finanziario della ripartizione,  se  costituite  in
          conti individuali dei singoli dipendenti, sono  soggette  a
          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
          dell'11 per cento, applicata sulla differenza,  determinata
          alla data  di  accesso  alla  prestazione,  tra  il  valore
          attuale della rendita e i contributi versati. 
            8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e  7  e'
          versata dai fondi  pensione,  dai  soggetti  istitutori  di
          fondi pensione aperti, dalle  imprese  di  assicurazione  e
          dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui  patrimonio
          il fondo e' costituito  entro  il  16 febbraio  di  ciascun
          anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
            9. La dichiarazione relativa all'imposta  sostitutiva  e'
          presentata dai fondi pensione  con  le  modalita'  e  negli
          ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
          Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio  di
          societa'   ed   enti   la   dichiarazione   e'   presentata
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
          societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione  aperti  e
          di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
          comma 1,  lettera  b),  la  dichiarazione   e'   presentata
          rispettivamente dai soggetti istitutori di  fondi  pensione
          aperti e dalle imprese di assicurazione." 
            Il  testo  dell'articolo 17   del   decreto   legislativo
          9 luglio 1997, n. 241 e' citato nelle note al comma 15. 
            Il  testo  del  comma 53  dell'articolo 1   della   legge
          24 dicembre 2007, n. 244 e' citato nelle note al comma 91. 
            Il testo dell'articolo 34 della legge  23 dicembre  2000,
          n. 388 e' citato nelle note al comma 91. 
            Comma 95: 
            Il testo del comma 5 dell'articolo 10  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 49. 
            Comma 97: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 46   della   legge
          21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace),
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 46. Regime fiscale. 
            1. Le cause e  le  attivita'  conciliative  in  sede  non
          contenziosa il cui valore  non  eccede  la  somma  di  euro
          1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
          soggetti soltanto al pagamento  del  contributo  unificato,
          secondo gli importi  previsti  dall'articolo 13  del  testo
          unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
            1-bis. Per  le  notificazioni  richieste  agli  ufficiali
          giudiziari, i diritti e le indennita'  di  trasferta  o  le
          spese di spedizione sono dovuti dal  notificante  ai  sensi
          delle   disposizioni   vigenti.   Le   risorse    derivanti
          dall'attuazione   del   presente   comma   restano    nella
          disponibilita' del Ministero della  giustizia  al  fine  di
          assicurare  la  piena   funzionalita'   degli   uffici   di
          esecuzione penale  esterna.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
            2." 
            Comma 100: 
              
            Il testo  dell'articolo 14  della  legge  7 agosto  1990,
          n. 241 e' citata nelle note al comma 2. 
            Si riporta il  testo  degli  articoli  14-bis,  14-ter  e
          14-quater della citata legge n. 241 del 1990: 
            "Art. 14-bis Conferenza di servizi preliminare 
            1. La conferenza di servizi  puo'  essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
            1-bis.   In   relazione    alle    procedure    di    cui
          all'articolo 153 del decreto  legislativo  12 aprile  2006,
          n. 163, la conferenza dei servizi  e'  sempre  indetta.  La
          conferenza  si  esprime  sulla   base   dello   studio   di
          fattibilita' per le procedure che prevedono che  lo  stesso
          sia posto a base di gara ovvero  sulla  base  del  progetto
          preliminare per le procedure che prevedono  che  lo  stesso
          sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di
          conferenza  possono  essere  motivatamente   modificate   o
          integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
          nelle fasi successive del procedimento. 
            2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche  e
          di interesse pubblico, la conferenza di servizi si  esprime
          sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
          condizioni  per  ottenere,  sul  progetto  definitivo,   le
          intese, i pareri, le  concessioni,  le  autorizzazioni,  le
          licenze, i nullaosta e gli  assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico o  alla  tutela  della  salute,  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
            3. Nel caso in cui sia richiesta VIA,  la  conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
            3-bis.  ll  dissenso  espresso  in  sede  di   conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di  cui  all'articolo 14-quater,
          comma 3. 
            4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3,  la  conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
            5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico  del
          procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il
          progetto definitivo, redatto sulla  base  delle  condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge  11 febbraio  1994,  n. 109,  e
          successive modificazioni." 
            "Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi 
            01. La prima riunione  della  conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
            1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
            2. La convocazione della prima riunione della  conferenza
          di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
          anche per  via  telematica  o  informatica,  almeno  cinque
          giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
          giorni, le amministrazioni  convocate  possono  richiedere,
          qualora  impossibilitate  a  partecipare,   l'effettuazione
          della  riunione  in  una  diversa  data;  in   tale   caso,
          l'amministrazione  procedente  concorda  una  nuova   data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
            2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14
          e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti  il  progetto
          dedotto in conferenza, alla quale  gli  stessi  partecipano
          senza diritto di voto. 
            2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto
          di voto, i concessionari e i gestori di  pubblici  servizi,
          nel  caso  in  cui  il  procedimento  amministrativo  o  il
          progetto dedotto in conferenza  implichi  loro  adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
            3. Nella prima riunione della conferenza  di  servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo 14-bis,  le  amministrazioni  che   vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 4. Decorsi      inutilmente       tali       termini,
          l'amministrazione procedente provvede ai  sensi  dei  commi
          6-bis e 9 del presente articolo. 
            3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta  anche  ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio
          2004, n. 42. 
            4. Fermo restando quanto  disposto  dal  comma 4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
            4-bis.  Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto   della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 aprile 2006,  n. 152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima   sede,   statale   o    regionale,    ai    sensi
          dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,
          n. 152. 
            5. Nei  procedimenti  relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui  agli  articoli  16,  comma 3,  e  17,  comma 2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
            6. Ogni   amministrazione   convocata   partecipa    alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
            6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e  in  ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,   comma 2,   del   decreto    legislativo
          30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,  valutate
          le specifiche risultanze della conferenza e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
            7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione,
          ivi comprese quelle preposte alla  tutela  della  salute  e
          della      pubblica      incolumita',      alla      tutela
          paesaggistico-territoriale  e   alla   tutela   ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
            8. In  sede  di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
            8-bis.  I  termini  di  validita'  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  Conferenza
          di  Servizi,  decorrono  a  far  data   dall'adozione   del
          provvedimento finale. 
            [9. Il provvedimento finale conforme alla  determinazione
          conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a  tutti  gli
          effetti, ogni autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o
          atto di assenso comunque  denominato  di  competenza  delle
          amministrazioni  partecipanti,  o   comunque   invitate   a
          partecipare   ma   risultate   assenti,    alla    predetta
          conferenza.] 
            10. Il provvedimento finale concernente opere  sottoposte
          a VIA e' pubblicato,  a  cura  del  proponente,  unitamente
          all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
          nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e  in  un
          quotidiano  a  diffusione  nazionale.  Dalla   data   della
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati." 
            "Art. 14-quater  Effetti  del  dissenso  espresso   nella
          conferenza di servizi 
            1. Il  dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti   delle
          amministrazioni ivi comprese quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
          del   decreto   legislativo    3 aprile    2006,    n. 152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
            2. 
            3. Al di fuori dei casi di cui  all'articolo 117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo 120   della    Costituzione,    e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  ha  natura  di  atto  di  alta
          amministrazione. Il Consiglio  dei  Ministri  si  pronuncia
          entro sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
          Regioni e le Province  autonome  interessate,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale e una  regionale  o
          tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa
          con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale o  regionale  e  un
          ente locale o tra piu' enti locali, motivando  un'eventuale
          decisione  in  contrasto  con  il  motivato  dissenzo.   Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una regione o  da  una  provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
          dell'intesa, entro trenta giorni dalla data  di  rimessione
          della questione alla delibera del Consiglio  dei  Ministri,
          viene indetta una riunione dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri con la partecipazione della  regione  o  della
          provincia   autonoma,   degli   enti   locali    e    delle
          amministrazioni   interessate,    attraverso    un    unico
          rappresentante  legittimato,  dall'organo  competente,   ad
          esprimere    in     modo     vincolante     la     volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
          motivando  un'eventuale  decisione  in  contrasto  con   il
          motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
          di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
            3-bis. 
            3-ter. 
            3-quater. 
            3-quinquies.  Restano  ferme   le   attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
            4 
            5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in
          caso   di   provvedimento   negativo   trova   applicazione
          l'articolo 5,   comma 2,   lettera c-bis),   della    legge
          23 agosto  1988,   n. 400,   introdotta   dall'articolo 12,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303." 
            Comma 101: 
            Il decreto  del  Presidente  della  repubblica  18 aprile
          1994, n. 383, recante "Regolamento recante  disciplina  dei
          procedimenti di localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  18 giugno  1994,
          n. 141, S.O. 
              
            Comma 102: 
            Si   riporta   il    testo    dell'articolo 17-ter    del
          decreto-legge    30 dicembre    2009,    n. 195,    recante
          "Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile",  convertito,  con   modificazioni,   dalla   legge
          26 febbraio 2010, n. 26: 
            "Art. 17-ter. Disposizioni per la  realizzazione  urgente
          di istituti penitenziari 
            1. Il   Commissario   straordinario    per    l'emergenza
          conseguente    al    sovrappopolamento    degli    istituti
          penitenziari presenti sul  territorio  nazionale  provvede,
          d'intesa con il Presidente della  regione  territorialmente
          competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla
          localizzazione delle aree destinate alla  realizzazione  di
          nuove  infrastrutture  carcerarie  anche  in  deroga   alle
          vigenti previsioni urbanistiche, nonche' agli articoli 7 ed
          8 della legge 7 agosto 1990,  n. 241. Il  provvedimento  di
          localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita',
          indifferibilita'  ed  urgenza  delle  opere  e  costituisce
          decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
            2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1,
          se   derogatoria   dei   vigenti   strumenti   urbanistici,
          costituisce  variante  degli  stessi  e  produce  l'effetto
          dell'imposizione    del    vincolo     preordinato     alla
          espropriazione. In deroga  alla  normativa  vigente  ed  in
          sostituzione delle notificazioni ai proprietari e  ad  ogni
          altro avente diritto o interessato  da  essa  previste,  il
          Commissario   delegato   da'   notizia    della    avvenuta
          localizzazione    e    conseguente    variante     mediante
          pubblicazione del provvedimento all'albo del  comune  e  su
          due giornali, di cui uno a diffusione nazionale  ed  uno  a
          diffusione  regionale.  L'efficacia  del  provvedimento  di
          localizzazione  decorre  dal  momento  della  pubblicazione
          all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,
          n. 327. 
            3. Per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario
          straordinario  provvede,   prescindendo   da   ogni   altro
          adempimento, alla redazione dello stato  di  consistenza  e
          del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale
          di immissione  in  possesso  costituisce  provvedimento  di
          provvisoria   occupazione   a   favore   del    Commissario
          straordinario  o  di   espropriazione,   se   espressamente
          indicato, a favore della regione o di altro ente  pubblico,
          anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
          L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione
          e' determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi
          dalla data di immissione in possesso,  tenuto  conto  delle
          destinazioni   urbanistiche   antecedenti   la   data   del
          provvedimento di cui al comma 1. 
            4. Avverso  il  provvedimento  di  localizzazione  ed  il
          verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente
          ricorso giurisdizionale o  ricorso  straordinario  al  Capo
          dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative
          previste dalla normativa vigente. 
            5. L'utilizzazione di un bene  immobile  in  assenza  del
          provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione
          in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo'
          essere disposta dal Commissario straordinario,  in  via  di
          somma urgenza,  con  proprio  provvedimento,  espressamente
          motivando   la    contingibilita'    ed    urgenza    della
          utilizzazione.  L'atto  di   acquisizione   di   cui   all'
          articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n. 327,  e'
          adottato,   ove   ritenuto   necessario,   con   successivo
          provvedimento, dal Commissario straordinario a  favore  del
          patrimonio indisponibile dello Stato. 
            6. Il  Commissario  straordinario  puo'   avvalersi   del
          Dipartimento della protezione civile per  le  attivita'  di
          progettazione, scelta del contraente,  direzione  lavori  e
          vigilanza degli interventi strutturali ed  infrastrutturali
          attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui
          all' articolo 44-bis del  decreto-legge  30 dicembre  2008,
          n. 207,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          27 febbraio 2009, n. 14. 
            7. In deroga all'  articolo 118  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163,  e  successive
          modificazioni,   e'   consentito   il   subappalto    delle
          lavorazioni della  categoria  prevalente  fino  al  50  per
          cento. 
            8. Al  fine  di  consentire   l'immediato   avvio   degli
          interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture
          carcerarie e  l'aumento  di  quelle  esistenti,  l'utilizzo
          delle risorse di  cui  all'  articolo 2,  comma 219,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a  quanto
          stabilito dall'  articolo 18,  comma 3,  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  dalla  delibera  CIPE
          6 marzo 2009, n. 2,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 90 del 18 aprile 2009". 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 17   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n. 163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": 
            "Art. 17. Contratti secretati o che  esigono  particolari
          misure di sicurezza 
            1. Le disposizioni  del  presente  codice  relative  alle
          procedure di affidamento possono essere derogate: 
            a) per i contratti al cui oggetto, atti  o  modalita'  di
          esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
            b)  per  i  contratti  la  cui  esecuzione  deve   essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
            2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a),
          le amministrazioni e gli  enti  usuari  attribuiscono,  con
          provvedimento motivato, le  classifiche  di  segretezza  ai
          sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto  2007,  n. 124,
          ovvero di altre norme vigenti. Ai fini  dell'esclusione  di
          cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e  gli  enti
          usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori,  i
          servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
          sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
            3. I  contratti  di  cui  al  comma 1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai  sensi  e
          nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
          n. 124 del 2007. 
            4. L'affidamento  dei  contratti  di  cui   al   presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
            5. I contratti di  cui  al  presente  articolo  posti  in
          essere   da   amministrazioni   statali   sono   sottoposti
          esclusivamente al  controllo  successivo  della  Corte  dei
          conti, la quale si pronuncia  altresi'  sulla  regolarita',
          sulla  correttezza   e   sull'efficacia   della   gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il  30 giugno  di  ciascun  anno  in   una   relazione   al
          Parlamento". 
            Si   riporta   il   testo   dei   commi   10   e   10-ter
          dell'articolo 11 del citato decreto  legislativo  12 aprile
          2006, n. 163: 
            "10. Il contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni   del   provvedimento    di    aggiudicazione
          definitiva ai sensi dell'articolo 79". 
            "10-ter. Se e' proposto ricorso avverso  l'aggiudicazione
          definitiva con contestuale domanda cautelare, il  contratto
          non puo' essere stipulato, dal momento della  notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell' articolo 14, comma 3, del codice  del  processo
          amministrativo,  o  fissa  con   ordinanza   la   data   di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare". 
            Comma 106: 
            Si riporta il  testo  del  comma 5  dell'articolo 10  del
          decreto-legge    29 novembre    2004,    n. 282,    recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica",  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
            Comma 108: 
            Si riporta il testo  dell'articolo 49  del  decreto-legge
          24 aprile 2014,  n. 66,  recante  "Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
            "Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) 
            1. Nelle more del completamento della riforma della legge
          di contabilita' e  finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti  alla  data  del   31 dicembre   2013,   di   cui
          all'articolo 275,  secondo   comma,   del   regio   decreto
          23 maggio  1924,  n. 827,  ai  fini  della  verifica  della
          permanenza  dei   presupposti   indicati   all'articolo 34,
          comma 2, della legge n. 196 del 2009. 
            2. In esito alla  rilevazione  di  cui  al  comma 1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
            a) per i  residui  passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
            b) per i  residui  passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a). 
            c)  per  i  residui  passivi   perenti,   connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
            d) per i residui passivi  relativi  a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati." 
            Comma 109: 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 18  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n. 185,  recante  "Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
            "1. In considerazione della eccezionale  crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater  e  6-quinquies  del  decreto-legge
          25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,  presieduto  in
          maniera non delegabile dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
            a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che  e'
          istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
            b) al Fondo infrastrutture  di  cui  all'art. 6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
            b-bis) al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri". 
            Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni  in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva di crescita": 
            "64. Al fine di garantire la graduale  transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1,
          lettera a), del  decreto-legge  29 novembre  2008,  n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2,  come  rifinanziato   dal   comma 65   del   presente
          articolo". 
            "65. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo 1,
          comma 7,  del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 gennaio  2009,  n. 2,   e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016". 
            "66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
          concessione, in deroga alla normativa vigente, anche  senza
          soluzione di continuita', di  trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', i trattamenti concessi  ai  sensi
          dell'articolo 33, comma 21, della legge  12 novembre  2011,
          n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
          possono essere prorogati, sulla base di  specifici  accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La misura dei trattamenti di cui al periodo  precedente  e'
          ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del  30
          per cento nel caso di seconda proroga e del  40  per  cento
          nel caso di proroghe successive. I trattamenti di  sostegno
          del reddito, nel caso di proroghe successive alla  seconda,
          possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
          di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
          riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero
          del lavoro e delle politiche  sociali  invia  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze una relazione  sull'andamento
          degli impegni delle risorse destinate  agli  ammortizzatori
          in deroga". 
            Comma 110: 
            Si riporta il testo del comma 183  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "183. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo 1,
          comma 7,  del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 gennaio  2009,  n. 2,   e'
          incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di  euro  per
          essere destinata al  rifinanziamento  degli  ammortizzatori
          sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei
          contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5  e
          8, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n. 148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n. 236,  e'
          autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di  euro
          e per il finanziamento delle proroghe a  ventiquattro  mesi
          della  cassa  integrazione   guadagni   straordinaria   per
          cessazione di attivita', di  cui  all'articolo 1,  comma 1,
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 dicembre  2004,  n. 291,  e
          successive modificazioni, sono destinati, per l'anno  2014,
          50  milioni  di  euro.  L'onere   derivante   dal   periodo
          precedente  e'  posto  a  carico  del  Fondo  sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1,
          lettera a), del  decreto-legge  29 novembre  2008,  n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato  dall'articolo 2,  comma 65,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni,  e
          dalla presente legge". 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1  dell'articolo 1  del
          decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  recante  "Interventi
          urgenti in materia di  politiche  del  lavoro  e  sociali",
          convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre  2004,
          n. 291: 
            "Art.1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni  di  euro  a
          carico del Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo 1,
          comma 7,  del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, nel caso di cessazione  dell'attivita'  dell'intera
          azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di  uno  o  piu'
          stabilimenti o parte di essi, il trattamento  straordinario
          di integrazione salariale per crisi aziendale  puo'  essere
          prorogato,  sulla  base  di  specifici  accordi   in   sede
          governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso  di
          programmi, che comprendono la  formazione  ove  necessaria,
          finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti  nei
          primi dodici mesi il concreto avvio del piano  di  gestione
          delle eccedenze occupazionali. A tale  finalita'  il  Fondo
          per l'occupazione e' integrato di 63 milioni  di  euro  per
          l'anno  2004. Al  relativo  onere  si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione degli  stanziamenti  iscritti,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2004-2006,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
            Il testo del comma 1, lettera  a),  dell'articolo 18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n. 185,  e'  citato  nelle
          note al comma 109 
            Comma 111: 
            Si riporta il  testo  del  comma 15-bis  dell'articolo 17
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della
          legislazione in materia portuale": 
            "15-bis.  Qualora  un'impresa  o   agenzia   che   svolga
          esclusivamente  o  prevalentemente  fornitura   di   lavoro
          temporaneo,  ai  sensi  del  presente   articolo,   nonche'
          dell'articolo 16, versi in stato di grave  crisi  economica
          derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
          fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi  di
          riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
          l'operativita'  e  all'efficienza  del  porto,  l'ente   di
          gestione del porto puo' destinare una quota,  comunque  non
          eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie  derivanti
          dalle tasse a carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate,
          senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,  a
          iniziative  a   sostegno   dell'occupazione,   nonche'   al
          finanziamento delle esigenze di formazione  dei  prestatori
          di lavoro temporaneo e  per  misure  di  incentivazione  al
          pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o  agenzia.
          I contributi non possono  essere  erogati  per  un  periodo
          eccedente  cinque  anni,  o   comunque   eccedente   quello
          necessario  al  riequilibrio  del  bilancio  del   soggetto
          autorizzato alla fornitura di  lavoro  temporaneo,  e  sono
          condizionati alla riduzione della manodopera  impiegata  di
          almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
          il soggetto autorizzato beneficia del sostegno  di  cui  al
          presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione  di
          personale o all'aumento di soci lavoratori". 
            Si riporta il testo del comma 183  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
          dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: 
            «15-bis.  Qualora  un'impresa  o   agenzia   che   svolga
          esclusivamente  o  prevalentemente  fornitura   di   lavoro
          temporaneo,  ai  sensi  del  presente   articolo,   nonche'
          dell'articolo 16, versi in stato di grave  crisi  economica
          derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
          fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi  di
          riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
          l'operativita'  e  all'efficienza  del  porto,  l'ente   di
          gestione del porto puo' destinare una quota,  comunque  non
          eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie  derivanti
          dalle tasse a carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate,
          senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,  a
          iniziative  a   sostegno   dell'occupazione,   nonche'   al
          finanziamento delle esigenze di formazione  dei  prestatori
          di lavoro temporaneo e  per  misure  di  incentivazione  al
          pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o  agenzia.
          I contributi non possono  essere  erogati  per  un  periodo
          eccedente  cinque  anni,  o   comunque   eccedente   quello
          necessario  al  riequilibrio  del  bilancio  del   soggetto
          autorizzato alla fornitura di  lavoro  temporaneo,  e  sono
          condizionati alla riduzione della manodopera  impiegata  di
          almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
          il soggetto autorizzato beneficia del sostegno  di  cui  al
          presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione  di
          personale o all'aumento di soci lavoratori».". 
            Comma 112: 
            Si riporta il testo del  comma 8  dell'articolo 13  della
          legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme  relative  alla
          cessazione dell'impiego dell'amianto": 
            "8. Per i lavoratori che siano stati esposti  all'amianto
          per un periodo superiore a  dieci  anni,  l'intero  periodo
          lavorativo soggetto all'assicurazione  obbligatoria  contro
          le  malattie   professionali   derivanti   dall'esposizione
          all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato,  ai  fini
          delle prestazioni pensionistiche, per  il  coefficiente  di
          1,25". 
            Comma 113: 
            Si riporta il testo  del  comma 2-quater  dell'articolo 6
          del  decreto-legge  29 dicembre   2011,   n. 216,   recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative",
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio
          2012, n. 14, come modificato dalla presente legge: 
            "2-quater. All'articolo 24,  comma 14,  lettera  c),  del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22 dicembre  2011,  n. 214,  le
          parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». Le  disposizioni  di
          cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22 dicembre  2011,  n. 214,  in
          materia   di   riduzione   percentuale   dei    trattamenti
          pensionistici, non trovano  applicazione  limitatamente  ai
          soggetti che maturano il previsto requisito  di  anzianita'
          contributiva entro il 31 dicembre 2017". 
            Comma 114: 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 1  del  decreto-legge
          20 gennaio 1998, n. 4,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  sostegno   al   reddito,   di   incentivazione
          all'occupazione e di carattere previdenziale",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52: 
            "Art.1. Disposizioni in materia di sostegno al reddito. 
            1. Il  termine  previsto  dalle   disposizioni   di   cui
          all'art. 4, comma 17, del  decreto-legge  1° ottobre  1996,
          n. 510  ,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          28 novembre 1996, n. 608,  relative  alla  possibilita'  di
          iscrizione  nelle  liste  di   mobilita'   dei   lavoratori
          licenziati da imprese che occupano anche meno  di  quindici
          dipendenti per giustificato  motivo  oggettivo  connesso  a
          riduzione, trasformazione o cessazione di  attivita'  o  di
          lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2009  ai  fini
          dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
          medesime, nel limite complessivo massimo di 9  miliardi  di
          lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire  per  ciascuno
          degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche'  di  60,4  milioni  di
          euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
          2006 nonche' di 37 milioni di euro per  il  2007  e  di  45
          milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2008  e  2009  a
          carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art. 1,
          comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,   n. 148   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. A  tal  fine  il  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale rimborsa i relativi  oneri  all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS),   previa
          rendicontazione. 
            2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5  e  8,  del
          decreto-legge 20 maggio  1993,  n. 148  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19 luglio  1993,  n. 236,  come
          modificato   dall'art. 4,   comma 2,   del    decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1994,  n. 451,  trovano  applicazione
          fino al 31 dicembre 2009. Alle finalita' del presente comma
          si  provvede   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
          preordinate  allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo   per
          l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
          massimo di 30 miliardi di lire. 
            3. Sono  prorogati  per  ulteriori  otto   mesi:   a)   i
          trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
          in  crisi   sottoposte   al   regime   di   amministrazione
          straordinaria,  a  decorrere  dalla  scadenza   dell'ultima
          proroga  concessa  ai  sensi  dell'art. 3,   comma 3,   del
          decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67  ,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n. 135;  b)  i
          trattamenti di integrazione salariale  di  cui  all'art. 5,
          comma 8,  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n. 552   ,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre
          1996, n. 642, per i lavoratori in servizio  alla  data  del
          15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione
          salariale  prorogati  e'  ridotta  del  10  per  cento.  Le
          predette  proroghe  possono  essere  concesse  nel   limite
          massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti  di  cui  alla
          lettera a) e di lire 3 miliardi per i  trattamenti  di  cui
          alla lettera b), per indennita' e contribuzione  figurativa
          e l'onere complessivo e'  posto  a  carico  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui al comma 1. 
            3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          puo' prorogare, per un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  i
          trattamenti di integrazione salariale straordinaria di  cui
          all'art. 9,  comma 25,  lettera   c),   del   decreto-legge
          1° ottobre 1996, n. 510 ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608. L'onere  complessivo
          per la concessione del predetto intervento, pari a  lire  3
          miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione  di
          cui al comma 1. 
            4. La possibilita' prevista  dall'art. 4,  comma 25,  del
          decreto-legge 1° ottobre 1996,  n. 510  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28 novembre  1996,  n. 608,  di
          concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, i  benefici  di  cui
          agli articoli  8,  comma 4,  e  25,  comma 9,  della  legge
          23 luglio 1991, n. 223 ,  e  successive  modificazioni,  in
          materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita', trova applicazione  relativamente  alle  domande
          presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle
          risorse allo scopo  predeterminate  dall'art. 2,  comma 29,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . 
            5. Le  disposizioni  di  cui  all'art. 4,  comma 31,  del
          decreto-legge 1° ottobre 1996,  n. 510  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre   1996,   n. 608,
          relative  al  diritto  dei  lavoratori  dipendenti  o  gia'
          dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste
          di mobilita' non antecedentemente al  1° gennaio  1996,  si
          interpretano nel senso che  la  percezione  della  relativa
          indennita' non e' subordinata  al  possesso  dei  requisiti
          previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e  16,  comma 1,
          della  legge  23 luglio  1991,  n. 223   ,   e   successive
          modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di
          cui all'art. 4, comma 31, del citato  decreto-legge  n. 510
          del 1996, il termine di  scadenza  per  l'iscrizione  nelle
          liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi. 
            6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di
          cui all'art. 9-octies del  decreto-legge  1° ottobre  1996,
          n. 510  ,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo  svolgimento
          delle attivita', da parte di giovani residenti  nelle  aree
          di cui agli obiettivi numeri 1 e 2  del  regolamento  (CEE)
          n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
          modificazioni,  presso  imprese  del  settore   industriale
          operanti in territori diversi da  quelli  ricompresi  negli
          obiettivi numeri 1 e  2  del  predetto  regolamento  e  che
          abbiano concordato,  ai  sensi  del  comma 203  dell'art. 2
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , o anche  tramite  le
          loro associazioni territoriali, rapporti di  collaborazione
          con le corrispondenti associazioni o con  gli  enti  locali
          delle  aree  territoriali  di  provenienza   dei   giovani,
          finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.  In  tali
          casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di
          L.  800.000  mensili  a  titolo  di  rimborso  degli  oneri
          relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio,  a
          carico del Fondo  per  l'occupazione  di  cui  al  comma 1,
          nonche' una indennita' pari  a  lire  200  mila  mensili  a
          carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di  cui
          all'art. 15 del  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di  cui  al  citato
          obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente
          comma sono corrisposte nel caso che le attivita'  formative
          siano svolte presso imprese non operanti nelle  regioni  di
          residenza.  Il  Governo  deve  riferire  alle   Commissioni
          parlamentari  competenti  in  ordine  ai  risultati   dello
          svolgimento  delle  suddette  attivita'.  I  piani  di  cui
          all'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge  16 maggio  1994,
          n. 299  ,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          19 luglio 1994,  n. 451,  avviati  entro  il  1998  possono
          essere  completati  nel  1999  nei  limiti  delle   risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
          Fondo". 
            Si riporta il testo  del  comma 2  dell'articolo 8  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro": 
            "2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti  con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge   19 gennaio   1955,   n. 25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4". 
            Si riporta il testo del  comma 9  dell'articolo 25  della
          citata legge 23 luglio 1991, n. 223: 
            "9. Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista   di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni". 
            Comma 115: 
            Si riporta il testo  dell'articolo 47  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269,  recante  "Disposizioni  urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici", convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326: 
            "Art.47. Benefici  previdenziali  ai  lavoratori  esposti
          all'amianto. 
            1. A  decorrere  dal  1° ottobre  2003,  il  coefficiente
          stabilito dall'articolo 13, comma 8, della  legge  27 marzo
          1992, n. 257, e' ridotto  da  1,5  a  1,25. Con  la  stessa
          decorrenza,  il  predetto  coefficiente  moltiplicatore  si
          applica ai  soli  fini  della  determinazione  dell'importo
          delle prestazioni pensionistiche e  non  della  maturazione
          del diritto di accesso alle medesime. 
            2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche
          ai lavoratori a cui sono  state  rilasciate  dall'INAIL  le
          certificazioni relative all'esposizione  all'amianto  sulla
          base degli  atti  d'indirizzo  emanati  sulla  materia  dal
          Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche    sociali
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto. 
            3. Con  la  stessa  decorrenza  prevista  al  comma 1,  i
          benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai
          lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
          sono stati  esposti  all'amianto  in  concentrazione  media
          annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio  su
          otto ore al giorno. I predetti limiti non si  applicano  ai
          lavoratori per i quali sia  stata  accertata  una  malattia
          professionale  a  causa  dell'esposizione  all'amianto,  ai
          sensi   del   testo   unico    delle    disposizioni    per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
            4. La   sussistenza   e   la   durata    dell'esposizione
          all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e  certificate
          dall'INAIL. 
            5. I lavoratori che intendano ottenere il  riconoscimento
          dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli  a  cui  e'
          stata  rilasciata  certificazione  dall'INAIL   prima   del
          1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede  INAIL
          di residenza entro 180 giorni dalla data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del decreto  interministeriale  di
          cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi
          benefici. 
            6. Le modalita' di attuazione del presente articolo  sono
          stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
            6-bis.  Sono   comunque   fatte   salve   le   previgenti
          disposizioni per i lavoratori che  abbiano  gia'  maturato,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          diritto al  trattamento  pensionistico  anche  in  base  ai
          benefici previdenziali  di  cui  all'articolo 13,  comma 8,
          della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  fruiscano
          dei trattamenti di mobilita', ovvero che  abbiano  definito
          la risoluzione del rapporto di  lavoro  in  relazione  alla
          domanda di pensionamento. 
            6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla  base  del
          presente articolo, i benefici  previdenziali  di  cui  alla
          legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla  base
          del  presente  articolo,  qualora  siano   destinatari   di
          benefici previdenziali che comportino, rispetto  ai  regimi
          pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
          al   pensionamento,   ovvero   l'aumento    dell'anzianita'
          contributiva, hanno  facolta'  di  optare  tra  i  predetti
          benefici  e  quelli  previsti  dal  presente  articolo.  Ai
          medesimi soggetti non si applicano i  benefici  di  cui  al
          presente  articolo,  qualora  abbiano  gia'  usufruito  dei
          predetti aumenti o anticipazioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
            6-quater. All'onere relativo all'applicazione  dei  commi
          6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni  di  euro  annui,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 1,
          comma 8,  del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. 
            6-quinquies. In caso di indebito pensionistico  derivante
          da sentenze  con  le  quali  sia  stato  riconosciuto  agli
          interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge
          27 marzo 1992, n. 257, riformate nei  successivi  gradi  di
          giudizio in favore  dell'ente  previdenziale,  non  si  da'
          luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto". 
            Il  testo  del  comma 8  dell'articolo 13   della   legge
          27 marzo 1992, n. 257, e' citato nelle note al comma 112 
            Comma 116: 
            Si riporta il testo del comma 241  dell'articolo 1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)": 
            "241.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          con contabilita' autonoma  e  separata,  un  Fondo  per  le
          vittime dell'amianto, in favore di  tutte  le  vittime  che
          hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
          all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
          in favore degli eredi". 
            Comma 117: 
            Si riporta il testo  dell'articolo 24  del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti  per
          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
          pubblici",  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
            "Art. 24   Disposizioni   in   materia   di   trattamenti
          pensionistici 
            1. Le disposizioni del presente articolo sono  dirette  a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
            a)   equita'   e   convergenza    intragenerazionale    e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
            b)    flessibilita'    nell'accesso    ai     trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
            c) adeguamento dei requisiti di accesso  alle  variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento  alle
          anzianita' contributive maturate a decorrere da tale  data,
          la quota di pensione corrispondente a  tali  anzianita'  e'
          calcolata secondo il sistema contributivo. 
            3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre  2011  i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
            a) «pensione  di  vecchiaia»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
            b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla
          base dei requisiti di cui ai commi 10 e  11,  salvo  quanto
          stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 
            4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui  pensione  e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2,  comma 26,  della  legge   8 agosto   1995,
          n. 335,  la  pensione  di  vecchiaia  si  puo'   conseguire
          all'eta' in cui operano i  requisiti  minimi  previsti  dai
          successivi   commi.   Il    proseguimento    dell'attivita'
          lavorativa  e'  incentivato,  fermi   restando   i   limiti
          ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di   appartenenza,
          dall'operare dei coefficienti di  trasformazione  calcolati
          fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
          alla speranza di vita, come previsti  dall'articolo 12  del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,   n. 122   e
          successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti  dei
          lavoratori dipendenti, l'efficacia  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 18 della legge 20 maggio  1970,  n. 300  e
          successive modificazioni opera fino  al  conseguimento  del
          predetto limite massimo di flessibilita'. 
            5. Con  riferimento  esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2  del  decreto-legge  31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio  2010,  n. 122  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, e  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge  13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          14 settembre 2011, n. 148. 
            6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5,  al  fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
            a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui  pensione
          e' liquidata a carico dell'AGO e  delle  forme  sostitutive
          della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato  a  63
          anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65  anni
          a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122; 
            b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici  autonome  la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2,  comma 26,  della  legge   8 agosto   1995,
          n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122; 
            c) per i  lavoratori  dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'articolo 22-ter,   comma 1,   del
          decreto-legge  1° luglio  2009,   n. 78,   convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2009,   n. 102,   e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni  di  cui  all'articolo 1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
            d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata
          a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'
          della gestione separata di  cui  all'articolo 2,  comma 26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito  anagrafico
          di sessantacinque  anni  per  l'accesso  alla  pensione  di
          vecchiaia nel sistema misto e il  requisito  anagrafico  di
          sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
          b),  della  legge  23 agosto  2004,  n. 243,  e  successive
          modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
            7. Il diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma 6  e'  conseguito  in   presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3,  comma 6,  della   legge   8 agosto   1995,
          n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media
          quinquennale del prodotto  interno  lordo  (PIL)  nominale,
          appositamente   calcolata   dall'Istituto   nazionale    di
          statistica  (ISTAT),   con   riferimento   al   quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare. In occasione di  eventuali
          revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
          tassi di variazione da  considerare  sono  quelli  relativi
          alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
          la revisione e quelli relativi alla  nuova  serie  per  gli
          anni successivi. Il predetto importo  soglia  non  puo'  in
          ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a  1,5  volte
          l'importo mensile dell'assegno  sociale  stabilito  per  il
          medesimo anno.  Si  prescinde  dal  predetto  requisito  di
          importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari  a
          settant'anni,  ferma  restando  un'anzianita'  contributiva
          minima effettiva di  cinque  anni.  Fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo 2  del  decreto-legge  28 settembre
          2001, n. 355, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre 2001, n. 417,  all'articolo 1,  comma 23  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  le  parole  «,  ivi  comprese
          quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
          cui al comma 19,» sono soppresse. 
            8. A  decorrere  dal   1° gennaio   2018   il   requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n. 335
          e delle prestazioni  di  cui  all'articolo 10  della  legge
          26 maggio  1970,  n. 381,  e  all'articolo 19  della  legge
          30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
            9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui  pensione  e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza   di   vita   ai   sensi   dell'articolo 12    del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
          periodo  del  presente  comma.  L'articolo 5  della   legge
          12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 
            10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai
          soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO  e
          delle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della   medesima,
          nonche' della  gestione  separata  di  cui  all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014. Sulla  quota   di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente  il  1° gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
            11. Fermo restando quanto previsto dal  comma 10,  per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e  7  della  legge  8 agosto  1995,
          n. 335,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
            12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal  presente
          decreto per l'accesso attraverso le diverse  modalita'  ivi
          stabilite   al   pensionamento,   nonche'   al    requisito
          contributivo di cui al comma 10, trovano  applicazione  gli
          adeguamenti alla speranza di vita  di  cui  all'articolo 12
          del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo
          sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
            a) al comma 12-bis  dopo  le  parole  "e  all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
            b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti
          di eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di
          eta' e di anzianita' contributiva"; 
            c) al comma 12-quater, al primo  periodo,  e'  soppressa,
          alla fine, la parola "anagrafici". 
            13. Gli adeguamenti agli  incrementi  della  speranza  di
          vita  successivi  a  quello   effettuato   con   decorrenza
          1° gennaio  2019  sono  aggiornati  con  cadenza   biennale
          secondo  le   modalita'   previste   dall'articolo 12   del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,   n. 122   e
          successive modificazioni e integrazioni.  A  partire  dalla
          medesima  data  i  riferimenti  al  triennio,  di  cui   al
          comma 12-ter  dell'articolo 12  del  citato   decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni, devono riferirsi al biennio. 
            14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso  e
          di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i  requisiti  entro  il
          31 dicembre  2011,  ai  soggetti  di  cui   all'articolo 1,
          comma 9 della legge 23 agosto 2004,  n. 243,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per   l'accesso   al   pensionamento   successivamente   al
          31 dicembre 2011: 
            a) ai lavoratori collocati in mobilita'  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 24  della  legge  23 luglio  1991,  n. 223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione   dell'indennita'    di    mobilita'    di    cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della  legge  23 luglio  1991,
          n. 223; 
            b) ai lavoratori collocati in mobilita'  lunga  ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23 luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; 
            c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
          titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
          solidarieta' di settore di  cui  all'articolo 2,  comma 28,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori
          per i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi  collettivi
          stipulati entro la medesima data il diritto di  accesso  ai
          predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo  caso  gli
          interessati restano tuttavia a carico  dei  fondi  medesimi
          fino al compimento di almeno 60  anni  di  eta',  ancorche'
          maturino  prima  del  compimento  della  predetta  eta'   i
          requisiti per l'accesso  al  pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
            d) ai lavoratori  che,  antecedentemente  alla  data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
            e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011  hanno
          in  corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con  modificazioni  con  legge  6 agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato  emanato  prima  del
          4 dicembre 2011;  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogati i  commi  da  1  a  6  dell'
          articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  che
          continuano a trovare applicazione per i lavoratori  di  cui
          alla  presente  lettera.  Sono  altresi'  disapplicate   le
          disposizioni   contenute   in   leggi   regionali   recanti
          discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal
          servizio; 
            e-bis) ai lavoratori che alla data  del  31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42,  comma 5,  del
          testo unico di cui al decreto  legislativo  26 marzo  2001,
          n. 151, i quali maturino,  entro  ventiquattro  mesi  dalla
          data  di  inizio  del  predetto   congedo,   il   requisito
          contributivo     per     l'accesso     al     pensionamento
          indipendentemente    dall'eta'    anagrafica     di     cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge  23 agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni; 
            e-ter) ai  lavoratori  che,  nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere  in  congedo  ai  sensi  dell'articolo 42,
          comma 5, del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,  o  aver
          fruito di  permessi  ai  sensi  dell'articolo 33,  comma 3,
          della  legge  5 febbraio   1992,   n. 104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 
            15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          sono definite le modalita' di attuazione del comma 14,  ivi
          compresa la determinazione del limite massimo numerico  dei
          soggetti  interessati  ai  fini   della   concessione   del
          beneficio di cui  al  comma 14  nel  limite  delle  risorse
          predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013,  635
          milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro  per
          l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno  2016,  1.030
          milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti
          gestori di forme di previdenza obbligatoria  provvedono  al
          monitoraggio, sulla  base  della  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero  di
          cui  alla  lettera  e)  del  comma 14,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma 14
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio risulti il raggiungimento del limite  numerico
          delle domande di pensione determinato ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno
          in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico  sono
          computati  anche  i  lavoratori  che  intendono  avvalersi,
          qualora ne ricorrano i necessari presupposti  e  requisiti,
          congiuntamente  del  beneficio  di  cui  al  comma 14   del
          presente articolo e di  quello  relativo  al  regime  delle
          decorrenze disciplinato  dall'  articolo 12,  comma 5,  del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          successive modificazioni, per il quale  risultano  comunque
          computati nel relativo limite numerico di cui  al  predetto
          articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
          regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai
          soggetti di cui al presente comma che maturano i  requisiti
          dal  1° gennaio  2012  trovano  comunque  applicazione   le
          disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.