art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Note al comma 1 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   6
          dell'articolo 11 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 11. Manovra di finanza pubblica 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli scaglioni, le  norme  necessarie  alla  eliminazione,
          riduzione o modifica delle spese fiscali e le altre  misure
          che  incidono  sulla  determinazione  del   quantum   della
          prestazione,  afferenti  a  imposte  dirette  e  indirette,
          tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con  effetto
          di norma dal 1° gennaio dell'anno cui  essa  si  riferisce,
          nonche'   le   correzioni   delle    imposte    conseguenti
          all'andamento  dell'inflazione.  E'  fatto   salvo   quanto
          previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con  riferimento
          ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle
          regioni e degli enti locali; 
              b-bis) le norme volte a rafforzare il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e  contributiva,  nonche'
          quelle volte  a  stimolare  l'adempimento  spontaneo  degli
          obblighi fiscali e contributivi; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
              4. - 5. (Omissis). 
              6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,  della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai  sensi  dell'articolo
          18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  delle  riduzioni  di  entrata
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti
          assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 
              (Omissis)." 
              Note al comma 2 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,   e   successive
          modificazioni  (Ristrutturazione  dell'Istituto   nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              "Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Sono a carico della gestione: 
              a) le pensioni sociali di  cui  all'articolo  26  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              b) l'onere delle integrazioni  di  cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
              c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  1,  comma
          2, lettera a) della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, o ad  ogni  altro
          trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
              f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui all'articolo 11 della legge 20  marzo  1980,  n.  75  ,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 15 aprile 1985, n.  140  ,  nonche'  delle  quote  di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  9   e   34
          dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449  e
          successive modificazioni  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica): 
              "Art.  59.  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). 
              1. - 8. (Omissis). 
              9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai
          fini dell'accesso  al  trattamento  pensionistico,  che  la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
          decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo  trattamento
          economico nel caso di prevista  maturazione  del  requisito
          entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto
          scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
          marzo  1997,  non  e'  stata  accolta  per  effetto   delle
          disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
          129, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio
          1997, n. 229, e'  collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,
          equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
          accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,  con  priorita'
          per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso  al
          trattamento  pensionistico  richiesti  al   personale   del
          pubblico impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'
          anagrafica. Sono fatte salve  comunque  le  cessazioni  dal
          servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
          appartenente ai ruoli, classi  di  concorso  a  cattedre  e
          posti di insegnamento e profili professionali nei quali  vi
          siano situazioni  di  esubero  rispetto  alle  esigenze  di
          organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
          Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
          accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della  suddetta
          condizione e' accertato  al  termine  delle  operazioni  di
          movimento del personale. 
              10. - 33. (Omissis). 
              34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato   alle
          gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37,  comma  3,
          lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e  successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1°  gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.  Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto articolo 37,  comma  3,  lettera
          c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
          3, comma 2, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con  il
          procedimento di cui all'articolo 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e sulla base  degli  elementi  amministrativi
          relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite  le
          percentuali di riparto, fra le  gestioni  interessate,  del
          predetto  importo   al   netto   della   richiamata   somma
          aggiuntiva.  Sono   escluse   da   tale   procedimento   di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge finanziaria, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  5,
          della  legge  9   marzo   1989,   n.   88,   e   successive
          modificazioni, e annualmente adeguato  secondo  i  medesimi
          criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
          delle  pensioni  INPS  sono   autorizzate,   ove   occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente  da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
          della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 2. Gestioni previdenziali 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  E'  istituita  presso   l'Istituto   nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali  e  di
          sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento
          e'  assunto   dallo   Stato.   Nell'ambito   del   bilancio
          dell'INPDAP, sono istituite  apposite  evidenze  contabili,
          relative alla gestione di cui al primo periodo del presente
          comma,  nonche'  alle  gestioni  che  erogano   trattamenti
          pensionistici e di  fine  servizio.  Sono  a  carico  della
          gestione di cui al primo periodo: 
              a) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dall'INPDAP. Tale somma  e'  annualmente  adeguata,
          con  la  legge  di  stabilita',  in  base  alle  variazioni
          dell'indice nazionale annuo dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie degli operai ed impiegati calcolato  dall'Istituto
          centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
          ed e' ripartita tra le evidenze contabili  interessate  con
          il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              b) tutti gli oneri relativi  agli  altri  interventi  a
          carico dello Stato previsti da specifiche  disposizioni  di
          legge. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              "Art. 14. Conferenza di servizi 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". 
              Note al comma 3 
              Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo 2
          della legge n. 183 del 2011, vedasi i n Note al comma 2. 
              Note al comma 3-bis 
              La legge 24 febbraio 2005, n.  34  recante  "Delega  al
          Governo   per   l'istituzione   dell'Ordine   dei   dottori
          commercialisti e degli  esperti  contabili"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 15 marzo 2005, n. 61. 
              Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139  recante
          "Costituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e
          degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2  della  L.
          24 febbraio 2005, n. 34" e' pubblicato nella Gazz. Uff.  19
          luglio 2005, n. 166, S.O. 
              Note al comma 6 
              Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "718. Fermo restando quanto previsto dal comma  207,  e
          fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi  di  cui
          al comma 719: 
              a) l'aliquota IVA del 10 per cento e'  incrementata  di
          tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017; 
              b) l'aliquota IVA del 22 per cento e'  incrementata  di
          due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore
          punto percentuale dal 1° gennaio 2018; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2018,  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
          l'aliquota dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  con
          piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa  sul  gasolio  usato
          come carburante, di cui  all'allegato  I  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
          misura tale  da  determinare  maggiori  entrate  nette  non
          inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e  ciascuno
          degli anni successivi; il provvedimento e'  efficace  dalla
          data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli.". 
              Note al comma 7 
              Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "632. L'efficacia delle disposizioni di  cui  al  comma
          629, lettera a),  numero  3),  capoverso  d-quinquies),  e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395
          della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre
          2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
          comma 629, lettera b), nelle more del  rilascio,  ai  sensi
          dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura
          di deroga  da  parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,
          trovano comunque applicazione  per  le  operazioni  per  le
          quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a  partire
          dal 1° gennaio 2015. In  caso  di  mancato  rilascio  delle
          suddette misure di  deroga,  alla  copertura  dei  relativi
          effetti finanziari negativi si provvede, per  l'anno  2015,
          con le maggiori entrate di cui all'articolo 1  della  legge
          15 dicembre 2014,  n.  186,  attestate  dall'Agenzia  delle
          entrate nel medesimo anno sulla  base  delle  richieste  di
          accesso alla procedura di collaborazione volontaria di  cui
          alla medesima legge 15 dicembre  2014,  n.  186,  acquisite
          dalla medesima Agenzia, che,  pertanto,  sono  iscritte  in
          bilancio; l'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla
          benzina con  piombo,  nonche'  l'aliquota  dell'accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n.  504,  e  successive  modificazioni,  sono
          aumentate in misura tale da  determinare  maggiori  entrate
          nette non inferiori a 728 milioni di euro a  decorrere  dal
          2016;  il  provvedimento  e'   efficace   dalla   data   di
          pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
          dei monopoli.". 
              Note al comma 10 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  13.  Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
              a)   alle   unita'   immobiliari   appartenenti    alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
              b) ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
              c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a  seguito
          di  provvedimento  di  separazione  legale,   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              d) a un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica; 
              0a) per le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. [Abrogato]. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso  anno.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il termine del 28  ottobre,  si
          applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.". 
              Note al comma 11 
              Si riporta il testo del comma  8  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),  f),  h),
          ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  Sono
          altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ubicati  nei   comuni
          classificati  montani  o  parzialmente   montani   di   cui
          all'elenco dei comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). 
              (Omissis).". 
              Note al comma 12 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  8  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 8. Imposta municipale propria 
              1.  L'imposta  municipale  propria  e'   istituita,   e
          sostituisce, per la componente immobiliare,  l'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  e  le  relative  addizionali
          dovute in relazione ai redditi fondiari  relativi  ai  beni
          non locati, e  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  fatto
          salvo quanto disposto nel successivo articolo 9,  comma  9,
          terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma  si
          applicano, dal periodo d'imposta  2014,  anche  all'imposta
          municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,
          istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3,  ed
          all'imposta immobiliare semplice della  provincia  autonoma
          di Trento, istituita dalla legge  provinciale  30  dicembre
          2014, n. 14. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 13 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  (Riordino
          della   finanza   degli   enti   territoriali,   a    norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 7. Esenzioni 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  dalle  camere  di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
          adibiti  direttamente  allo  svolgimento  delle   attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984; 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, fatta eccezione per gli  immobili  posseduti
          da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
          all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione   d'uso
          dell'immobile, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38): 
              "Art. 1. Imprenditore agricolo professionale. 
              1. Ai fini dell'applicazione della  normativa  statale,
          e'  imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  colui  il
          quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
          ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.  1257/1999
          del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi  alle  attivita'
          agricole di cui  all'  articolo  2135  del  codice  civile,
          direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno  il
          cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
          e che ricavi dalle attivita' medesime almeno  il  cinquanta
          per  cento  del  proprio  reddito  globale  da  lavoro.  Le
          pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
          indennita' e  le  somme  percepite  per  l'espletamento  di
          cariche pubbliche, ovvero in  associazioni  ed  altri  enti
          operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
          reddito globale  da  lavoro  Nel  caso  delle  societa'  di
          persone  e  cooperative,  ivi  incluse  le  cooperative  di
          lavoro, l'attivita' svolta  dai  soci  nella  societa',  in
          presenza  dei  requisiti   di   conoscenze   e   competenze
          professionali, tempo lavoro  e  reddito  di  cui  al  primo
          periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
          di imprenditore agricolo professionale e al  riconoscimento
          dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso  di  societa'
          di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori  nella
          societa', in presenza dei predetti requisiti di  conoscenze
          e competenze professionali,  tempo  lavoro  e  reddito,  e'
          idonea  a  far  acquisire  ai  medesimi  amministratori  la
          qualifica  di  imprenditore  agricolo  professionale.   Per
          l'imprenditore che operi nelle  zone  svantaggiate  di  cui
          all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
          requisiti  di  cui  al  presente  comma  sono  ridotti   al
          venticinque per cento. 
              2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
          requisiti di cui al comma 1. E'  fatta  salva  la  facolta'
          dell'Istituto nazionale di  previdenza  sociale  (INPS)  di
          svolgere, ai  fini  previdenziali,  le  verifiche  ritenute
          necessarie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 
              3. Le societa' di persone, cooperative e  di  capitali,
          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori
          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'
          agricole di cui all' articolo  2135  del  codice  civile  e
          siano in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno  un
          socio sia  in  possesso  della  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 
              b); 
              c) nel caso di  societa'  di  capitali  o  cooperative,
          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le
          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore agricolo professionale. 
              3-bis.   La   qualifica   di   imprenditore    agricolo
          professionale    puo'    essere    apportata    da    parte
          dell'amministratore ad una sola societa'. 
              4.  All'imprenditore  agricolo  professionale   persona
          fisica,  se  iscritto  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale, sono altresi' riconosciute  le  agevolazioni
          tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
          stabilite dalla normativa vigente a  favore  delle  persone
          fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
          La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
          dalla data di applicazione delle agevolazioni  ricevute  in
          qualita' di imprenditore agricolo  professionale  determina
          la decadenza dalle agevolazioni medesime. 
              5. Le indennita' e le somme percepite  per  l'attivita'
          svolta in societa' agricole  di  persone,  cooperative,  di
          capitali, anche a scopo consortile, sono  considerate  come
          redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole  ai  fini
          del  presente  articolo,  e  consentono  l'iscrizione   del
          soggetto  interessato  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale per l'agricoltura. 
              5-bis. L'imprenditore  agricolo  professionale  persona
          fisica,  anche  ove  socio  di  societa'   di   persone   o
          cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
          deve   iscriversi   nella   gestione    previdenziale    ed
          assistenziale per  l'agricoltura.  Ai  soci  lavoratori  di
          cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
          aprile 2001, n. 142. 
              5-ter.  Le   disposizioni   relative   all'imprenditore
          agricolo  professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti
          persone fisiche o societa' che, pur  non  in  possesso  dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
          di riconoscimento della qualifica alla  Regione  competente
          che rilascia  apposita  certificazione,  nonche'  si  siano
          iscritti    all'apposita    gestione    dell'INPS.    Entro
          ventiquattro mesi dalla data di presentazione  dell'istanza
          di riconoscimento, salvo diverso  termine  stabilito  dalle
          regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
          dei requisiti di cui ai predetti  commi  1  e  3,  pena  la
          decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
          l'Agenzia   delle   entrate   definiscono   modalita'    di
          comunicazione delle informazioni relative al  possesso  dei
          requisiti relativi alla qualifica di IAP. 
              5-quater.  Qualunque  riferimento  nella   legislazione
          vigente all'imprenditore agricolo a  titolo  principale  si
          intende riferito all'imprenditore  agricolo  professionale,
          come definito nel presente articolo. 
              5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9  maggio  1975,
          n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'Allegato  A  annesso
          alla legge 28 dicembre 2001, n. 448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002), come  modificato  dal  comma  238
          della presente legge: 
              "ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7) 
              Isole Tremiti 
              1.  San  Nicola:  San  Nicola,  San  Domino,   Capraia,
          Pianosa. 
              - Mare: da un miglio dalla costa continentale  fino  al
          limite delle acque territoriali. 
              Pantelleria 
              2. Pantelleria. 
              - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. 
              Isole Pelagie 
              3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. 
              - Mare: per un raggio di 40 miglia intorno  a  ciascuna
          isola. 
              Isole Egadi 
              4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. -
          Mare: fino a i miglio dalla costa siciliana e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              5. Ustica: Ustica. 
              - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole Eolie 
              6.  Lipari:   Lipari,   Vulcano,   Alicudi,   Filicudi,
          Stromboli, Panarea. 
              - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre  la
          meta' della distanza tra Lipari e Salina. 
              7. Salina: Salina. 
              - Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e  per
          un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole Suscitane 
              8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. 
              - Mare: fino alla costa sarda da  Capo  Pecora  a  Capo
          Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole del Nord Sardegna 
              9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo  Stefano,
          Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio,  Tavolara,
          Molara, Asinara. 
              - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
          Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
          nelle altre direzioni. 
              Isole Partenopee. 
              10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.  -
          Mare: l'intero golfo di Napoli. 
              Isole Ponziane 
              11. Ponza, Palmarola, Zannone. 
              - Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. 
              - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno  a  ciascuna
          isola. 
              Isole Toscane 
              13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. 
              - Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala
          e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 
              14. Giglio: Isola del Giglio.  Giannutri,  Formiche  di
          Grosseto. 
              - Mare: fino alla costa da Punta Ala  all'Argentario  e
          per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 
              15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. 
              - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
          Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. 
              Isole del Mare Ligure 
              16.  Arcipelago  di  Porto  Venere:   Palmaria,   Tino,
          Tinetto. 
              - Mare: fino alla  costa  della  punta  di  San  Pietro
          all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isola del lago d'Iseo 
              16-bis. Monte Isola.". 
              Note al comma 14 
              Si riporta il testo del comma 639 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1,  A/8  e  A/9  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore." 
              Si riporta il testo del comma 678 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
          all'articolo 13, comma  8,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,   e   successive   modificazioni,
          l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il
          limite di cui al comma 676 del  presente  articolo.  Per  i
          fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice
          alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
          siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1
          per  cento.  I  comuni  possono  modificare   la   suddetta
          aliquota, in aumento,  sino  allo  0,25  per  cento  o,  in
          diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili  locati
          a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre  1998,  n.
          431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
          dal comune ai sensi del comma 683, e'  ridotta  al  75  per
          cento.". 
              Si riporta il testo del comma 681 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e'  occupata
          da un soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale
          sull'unita' immobiliare, quest'ultimo  e  l'occupante  sono
          titolari   di    un'autonoma    obbligazione    tributaria.
          L'occupante versa  la  TASI  nella  misura,  stabilita  dal
          comune nel regolamento, compresa fra il  10  e  il  30  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  della  TASI,  calcolato
          applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La
          restante parte e'  corrisposta  dal  titolare  del  diritto
          reale sull'unita' immobiliare. Nel  caso  in  cui  l'unita'
          immobiliare e' detenuta da un soggetto che  la  destina  ad
          abitazione principale, escluse  quelle  classificate  nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa  la
          TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento
          relativo all'anno 2015. Nel caso  di  mancato  invio  della
          delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di  cui  al
          comma 688 ovvero nel caso di mancata  determinazione  della
          predetta percentuale stabilita dal comune  nel  regolamento
          relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del
          possessore  e'  pari  al  90   per   cento   dell'ammontare
          complessivo del tributo". 
              Si riporta il testo del comma 688 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite  apposito
          bollettino di conto corrente postale al quale si  applicano
          le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili. Il versamento della TARI e  della  tariffa  di
          natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668   e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo n. 241  del  1997,  ovvero  tramite
          bollettino di conto corrente postale  o  tramite  le  altre
          modalita' di pagamento offerte dai servizi  elettronici  di
          incasso e di pagamento interbancari e postali. Con  decreto
          del Direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
          riscossione, distintamente per ogni contribuente, da  parte
          dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai  comuni  e
          al sistema informativo del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Il comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento
          della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a  scadenza
          semestrale e in modo anche  differenziato  con  riferimento
          alla TASI. Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei
          termini individuati dall'articolo 9, comma 3,  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.  E'  consentito   il
          pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione  entro
          il 16 giugno di ciascun anno.  Il  versamento  della  prima
          rata della TASI e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente;  il
          versamento della  rata  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
          l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla  base  degli
          atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e successive modificazioni, alla data  del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  ad
          effettuare  l'invio  delle  deliberazioni  di  approvazione
          delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei  regolamenti
          della TASI, esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il
          termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso   anno
          mediante inserimento del testo degli  stessi  nell'apposita
          sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
          legislativo  n.  360  del  1998;   in   caso   di   mancata
          pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
          gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia  delle
          deliberazioni e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
          comuni sono altresi'  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A  decorrere
          dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la    massima
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
          disponibili  i   modelli   di   pagamento   preventivamente
          compilati   su   loro    richiesta,    ovvero    procedendo
          autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per  il  solo
          anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
          il versamento della prima rata  della  TASI  e'  effettuato
          entro il 16 giugno 2014 sulla base delle  deliberazioni  di
          approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate  dai
          Comuni, esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il  23
          maggio 2014, mediante inserimento del  testo  delle  stesse
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
          pubblicate nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31  maggio  2014.
          Nel caso di mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
          predetto termine del 23 maggio 2014,  il  versamento  della
          prima rata della TASI e' effettuato  entro  il  16  ottobre
          2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
          e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti  della   TASI
          pubblicati nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998, alla  data  del  18  settembre
          2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare
          l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
          telematica,  entro   il   10   settembre   2014,   mediante
          inserimento del testo delle  stesse  nell'apposita  sezione
          del Portale del federalismo fiscale. Nel  caso  di  mancato
          invio delle deliberazioni entro il predetto termine del  10
          settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il  16  dicembre  2014  applicando
          l'aliquota di base dell'1 per mille di cui  al  comma  676,
          nel rispetto comunque del limite massimo di  cui  al  primo
          periodo del comma 677, in base  al  quale  la  somma  delle
          aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  previste  per  ciascuna
          tipologia   di   immobile   non   puo'   essere   superiore
          all'aliquota massima consentita  dalla  legge  statale  per
          l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per  mille  e  ad
          altre minori aliquote, in relazione alle diverse  tipologie
          di immobile. La TASI dovuta  dall'occupante,  nel  caso  di
          mancato invio della delibera entro il predetto termine  del
          10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
          della percentuale di cui al comma 681, e' pari  al  10  per
          cento dell'ammontare complessivo del  tributo,  determinato
          con riferimento alle condizioni del  titolare  del  diritto
          reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni  entro
          il  predetto  termine  del  23  maggio  2014,   ai   comuni
          appartenenti  alle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  alla
          Regione Siciliana e alla  Regione  Sardegna,  il  Ministero
          dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a
          valere sul Fondo di solidarieta'  comunale,  corrispondente
          al 50 per cento del gettito annuo della  TASI,  stimato  ad
          aliquota di base e indicato,  per  ciascuno  di  essi,  con
          decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze,
          da  emanarsi  entro  il  10  giugno  2014.   Il   Ministero
          dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate,  entro  il
          30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare  nei
          confronti  dei  singoli   comuni   ove   le   anticipazioni
          complessivamente  erogate   siano   superiori   all'importo
          spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
          comunale. L'Agenzia delle entrate procede a  trattenere  le
          relative somme, per  i  comuni  interessati,  da  qualsiasi
          entrata  loro  dovuta  riscossa  tramite  il  sistema   del
          versamento unificato, di cui all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli  importi  recuperati
          dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad
          apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          entro il mese di ottobre 2014 ai fini della  riassegnazione
          per il reintegro del Fondo  di  solidarieta'  comunale  nel
          medesimo anno.". 
              Note al comma 15 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge
          n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma 10. 
              Note al comma 17 
              Si riporta il testo del comma 380-ter  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "380-ter. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          380, a decorrere dall'anno 2014: 
              a) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
          2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
          al primo periodo e' incrementata  di  3.767,45  milioni  di
          euro. La dotazione del Fondo di cui  al  primo  periodo  e'
          assicurata attraverso  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge  n.  201  del  2011,  pari  a  4.717,9
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e  2015  e  a
          2.768,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016  e
          seguenti. Corrispondentemente,  nei  predetti  esercizi  e'
          versata all'entrata del bilancio statale una quota di  pari
          importo dell'imposta municipale propria, di  spettanza  dei
          comuni. A seguito della riduzione 
              Pag. 8 
              della quota di imposta municipale propria di  spettanza
          comunale da versare al bilancio dello Stato per  alimentare
          il Fondo di solidarieta' comunale,  a  decorrere  dall'anno
          2016,    la    dotazione    del    predetto    Fondo     e'
          corrispondentemente  ridotta  in  misura  pari  a   1.949,1
          milioni di euro annui. Con la legge di assestamento  o  con
          appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono adottate le variazioni compensative  in
          aumento o in  diminuzione  della  dotazione  del  Fondo  di
          solidarieta'  comunale  per  tenere  conto   dell'effettivo
          gettito dell'imposta  municipale  propria  derivante  dagli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino
          e semplificazione degli enti territoriali,  una  quota  del
          Fondo di solidarieta' comunale, non inferiore a 30  milioni
          di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  e'  destinata  ad
          incrementare il contributo spettante alle unioni di  comuni
          ai  sensi  dell'articolo  53,  comma  10,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e successive  modificazioni,  e  una
          quota non inferiore a 30 milioni di euro e'  destinata,  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,  ai   comuni
          istituiti a seguito di fusione; 
              b)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          accordo da sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2014  per
          l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello di riferimento per l'anno 2015, entro il  30  aprile
          per  l'anno  2016  ed  entro  il  30   novembre   dell'anno
          precedente a quello di riferimento  per  gli  anni  2017  e
          successivi, sono stabiliti i criteri  di  formazione  e  di
          riparto del Fondo di solidarieta' comunale,  tenendo  anche
          conto, per i singoli comuni: 
              1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6)  della
          lettera d) del comma 380; 
              2)  della  soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
              3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          e in diminuzione, delle  risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              c)  in  caso  di  mancato  accordo,  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  alla  lettera
          b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
              d) con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui alla lettera  b)  puo'  essere  variata  la
          quota  di  gettito  dell'imposta  municipale   propria   di
          spettanza comunale di cui alla lettera  a)  da  versare  al
          bilancio dello Stato e, corrispondentemente,  rideterminata
          la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a).  Le
          modalita'  di  versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio". 
              Si riporta il testo del comma 380-quater  dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
          presente legge: 
              "380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni  a
          statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015,  il  30
          per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno  2017
          e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a
          titolo di Fondo di solidarieta' comunale di  cui  al  comma
          380-ter e' accantonato per  essere  redistribuito,  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma 380-ter,  tra  i  comuni
          sulla base della differenza tra le capacita'  fiscali  e  i
          fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
          i  fabbisogni  standard  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento. Per l'anno  2016,  sono
          assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla
          predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per  la  quota
          del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  attribuita  con  il
          criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
          di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. Per  gli
          anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo  della  capacita'
          fiscale dei comuni delle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          determinata in misura pari all'ammontare complessivo  delle
          risorse nette spettanti ai  predetti  comuni  a  titolo  di
          imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i  servizi
          indivisibili, ad aliquota standard,  nonche'  a  titolo  di
          Fondo di solidarieta' comunale netto per gli  anni  2015  e
          2016,  ed  e'  pari  al  45,8  per   cento   dell'ammontare
          complessivo della capacita' fiscale.". 
              Note al comma 18 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20  del   citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 20.  Disposizioni  per  favorire  la  fusione  di
          comuni e razionalizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          comunali 
              1.  A   decorrere   dall'anno   2013,   il   contributo
          straordinario ai comuni che danno luogo  alla  fusione,  di
          cui all'articolo 15, comma 3, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, o alla fusione  per  incorporazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 130, della legge 7  aprile  2014,  n.
          56, e'  commisurato  al  20  per  cento  dei  trasferimenti
          erariali attribuiti  per  l'anno  2010,  nel  limite  degli
          stanziamenti finanziari previsti  in  misura  comunque  non
          superiore a 1,5 milioni di euro. 
              1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2016   il   contributo
          straordinario a favore degli enti di  cui  al  comma  1  e'
          commisurato al 40  per  cento  dei  trasferimenti  erariali
          attribuiti per l'anno 2010, nel limite  degli  stanziamenti
          finanziari previsti e comunque in misura non superiore a  2
          milioni di euro per ciascun beneficiario.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del   contributo,
          prevedendo  che  in  caso  di   fabbisogno   eccedente   le
          disponibilita'  sia   data   priorita'   alle   fusioni   o
          incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'   e   che   le
          eventuali disponibilita' eccedenti rispetto  al  fabbisogno
          determinato ai sensi del primo periodo  siano  ripartite  a
          favore dei medesimi enti in  base  alla  popolazione  e  al
          numero dei comuni originari. 
              2. Alle fusioni per  incorporazione,  ad  eccezione  di
          quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
          le norme previste per le fusioni di  cui  all'articolo  15,
          comma 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 
              3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  si
          applicano per le fusioni di comuni  realizzate  negli  anni
          2012 e successivi. 
              4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
          l'attribuzione dei contributi alla  fusione  dei  comuni  e
          alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
              5. A decorrere  dall'anno  2013  sono  conseguentemente
          soppresse le disposizioni  del  regolamento  concernente  i
          criteri  di  riparto  dei  fondi  erariali   destinati   al
          finanziamento delle procedure di fusione  tra  i  comuni  e
          l'esercizio associato  di  funzioni  comunali,  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'interno  1º  settembre  2000,  n.
          318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3
          e 4 del presente articolo.". 
              Note al comma 19 
              Il  testo   del   comma   17   dell'articolo   13   del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma
          10. 
              Note al comma 20 
              Si riporta il testo vigente del comma 731 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "731. Per l'anno  2014,  e'  attribuito  ai  comuni  un
          contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno,  e'  stabilita,   secondo   una   metodologia
          adottata sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie
          locali,  la  quota  del  contributo  di  cui   al   periodo
          precedente di spettanza di ciascun  comune,  tenendo  conto
          dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'articolo
          1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35  (Disposizioni
          urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della  pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni: 
              "Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali 
              1. - 9. (Omissis). 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 22 
              Il decreto del Ministro delle finanze 19  aprile  1994,
          n. 701 recante "Regolamento recante norme per l'automazione
          delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali  e
          delle conservatorie dei registri immobiliari" e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1994, n. 300. 
              Note al comma 23 
              Il testo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge
          n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma 10. 
              Note al comma 26 
              Si riporta il testo vigente del comma 174 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
              "174.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario  regionale  fino   al   31   dicembre   dell'anno
          successivo a quello di verifica, il divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 79, 80, 83  e  86
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 78. (Omissis). 
              79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della salute, sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le
          regioni, decorsi i termini di  cui  al  comma  78,  accerta
          l'adeguatezza del piano presentato anche  in  mancanza  dei
          pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
          di riscontro positivo, il piano e' approvato dal  Consiglio
          dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
          la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero  in  caso
          di  mancata  presentazione  del  piano,  il  Consiglio  dei
          ministri,   in   attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione,  nomina  un  commissario  ad  acta   per   la
          predisposizione, entro  i  successivi  trenta  giorni,  del
          piano di rientro e  per  la  sua  attuazione  per  l'intera
          durata  del  piano  stesso.  A  seguito  della  nomina  del
          commissario ad acta: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio  e,  sempre  in  via
          automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente. Con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati   i   trasferimenti   erariali   a    carattere
          obbligatorio; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
          le modalita' previste dal citato  articolo  1,  comma  174,
          della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato  dal
          comma 76 del presente articolo. 
              80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
          fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera  durata  del
          piano,  delle  maggiorazioni   dell'aliquota   dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
          in ciascuno degli anni dell'ultimo  biennio  di  esecuzione
          del Piano di rientro, ovvero  del  programma  operativo  di
          prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
          tecnici di cui agli articoli 9 e 12  dell'Intesa  23  marzo
          2005, sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  un  disavanzo
          sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
          delle  coperture,  decrescente  e  inferiore   al   gettito
          derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
          consentita  la  riduzione  delle  predette   maggiorazioni,
          ovvero la destinazione del  relativo  gettito  a  finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale  un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel medesimo  biennio.  Alle
          regioni che presentano, in ciascuno degli anni  dell'ultimo
          triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
          esercizio  e  prima  delle  coperture,  inferiore,  ma  non
          decrescente,   rispetto   al   gettito   derivante    dalla
          massimizzazione delle predette aliquote, e'  consentita  la
          riduzione   delle   predette   maggiorazioni,   ovvero   la
          destinazione   del    relativo    gettito    a    finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale un gettito  pari  al  valore  massimo  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel  medesimo  triennio.  Le
          predette   riduzioni    o    destinazione    a    finalita'
          extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
          medesimi Tavoli e in presenza  di  un  Programma  operativo
          2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
          l'efficacia  degli  eventuali  provvedimenti  di  riduzione
          delle  aliquote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF   e
          dell'IRAP secondo  le  vigenti  disposizioni.  Resta  fermo
          quanto previsto dal presente comma  in  caso  di  risultati
          quantitativamente migliori e quanto previsto dal  comma  86
          in  caso  di  determinazione  di  un  disavanzo   sanitario
          maggiore di quello programmato e  coperto.  Gli  interventi
          individuati dal piano sono vincolanti per la  regione,  che
          e'   obbligata   a   rimuovere   i   provvedimenti,   anche
          legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che  siano  di
          ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
          scopo, qualora, in corso di  attuazione  del  piano  o  dei
          programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
          di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
          ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi  regionali,
          li  trasmettono   al   Consiglio   regionale,   indicandone
          puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di  rientro
          o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  apporta   le   necessarie
          modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
          o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
          apportare  le  necessarie  modifiche  legislative  entro  i
          termini indicati, ovvero vi provveda  in  modo  parziale  o
          comunque tale da non rimuovere gli ostacoli  all'attuazione
          del piano o  dei  programmi  operativi,  il  Consiglio  dei
          Ministri  adotta,  ai   sensi   dell'articolo   120   della
          Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
          superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma  796,  lettera  b),  ottavo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  merito
          alla possibilita', qualora sia verificato che  il  rispetto
          degli  obiettivi  intermedi  sia   stato   conseguito   con
          risultati quantitativamente migliori,  di  riduzione  delle
          aliquote fiscali nell'esercizio  successivo  per  la  quota
          corrispondente  al  miglior  risultato  ottenuto;   analoga
          misura di attenuazione si puo' applicare  anche  al  blocco
          del  turn  over  e  al  divieto  di  effettuare  spese  non
          obbligatorie  in  presenza  delle  medesime  condizioni  di
          attuazione del piano. 
              81. - 82. - (Omissis). 
              83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma
          81 emerga l'inadempienza della  regione,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio di  cui  all'articolo  3,
          comma 2,  della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia
          sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono  il
          proprio parere entro i termini perentori,  rispettivamente,
          di dieci e di venti  giorni  dalla  richiesta,  diffida  la
          regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
          tutti gli atti normativi, amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  idonei  a  garantire  il  conseguimento   degli
          obiettivi  in  esso  previsti.  In   caso   di   perdurante
          inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la  verifica
          degli adempimenti regionali e dal Comitato  permanente  per
          la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza  di  cui  rispettivamente  all'articolo   12   e
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005,  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
          il Ministro per i rapporti con le  regioni,  in  attuazione
          dell'articolo 120 della Costituzione nomina un  commissario
          ad acta per  l'intera  durata  del  piano  di  rientro.  Il
          commissario adotta tutte  le  misure  indicate  nel  piano,
          nonche'  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi   e   gestionali   da   esso
          implicati in quanto  presupposti  o  comunque  correlati  e
          necessari  alla   completa   attuazione   del   piano.   Il
          commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
          del  piano  a  tutti  i  livelli  di  governo  del  sistema
          sanitario  regionale.  A  seguito  della  deliberazione  di
          nomina del commissario: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  da
          ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
              84. - 85. - (Omissis) 
              86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di   verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge   30
          dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma
          76 del presente articolo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2  e  3  del
          decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35  (Disposizioni  urgenti
          per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti   della   pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64: 
              "Art. 2. Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome 
              1. Le regioni e le province autonome  che  non  possono
          far  fronte  ai  pagamenti  dei  debiti  certi  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione  dei  propri  debiti.  Il
          responsabile finanziario dell'ente locale o della  pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative registrazioni  contabili,  entro  il  30  novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al tavolo di cui al comma  4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono stabilite le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato."