art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
              1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
              2) le retribuzioni dei professionisti e di  ogni  altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione; 
              3) le provvigioni derivanti  dal  rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
              4) i crediti del coltivatore diretto, sia  proprietario
          che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario  o  comunque
          compartecipante, per  i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti, nonche' i  crediti  del  mezzadro  o  del  colono
          indicati dall'articolo 2765; 
              5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai  sensi
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  nonche'   delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti ; 
              5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole  e
          dei loro consorzi per i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti; 
              5-ter) i crediti delle  imprese  fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici." 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 31 Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti." 
              Comma 177: 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  15  a  22  del
          decreto del Presidente ella Repubblica 29  settembre  1973,
          n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie): 
              "Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine 
              Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo
          termine  e  tutti  i  provvedimenti,  atti,   contratti   e
          formalita' inerenti alle  operazioni  medesime,  alla  loro
          esecuzione, modificazione ed estinzione, alle  garanzie  di
          qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento  prestate
          e   alle    loro    eventuali    surroghe,    sostituzioni,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate  in
          relazione a tali  finanziamenti,  nonche'  alle  successive
          cessioni  dei   relativi   contratti   o   crediti   e   ai
          trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da
          aziende e istituti di credito e da loro sezioni o  gestioni
          che esercitano, in conformita' a disposizioni  legislative,
          statutarie o amministrative, il credito  a  medio  e  lungo
          termine, e quelle  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 7, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326, per le  quali  e'  stata  esercitata
          l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti  dall'imposta
          di  registro,  dall'imposta   di   bollo,   dalle   imposte
          ipotecarie e catastali  e  dalle  tasse  sulle  concessioni
          governative. 
              In deroga al  precedente  comma,  gli  atti  giudiziari
          relativi alle operazioni ivi indicate  sono  soggetti  alle
          suddette imposte secondo il regime ordinario e le  cambiali
          emesse in relazione alle operazioni  stesse  sono  soggette
          all'imposta di  bollo  di  lire  100  per  ogni  milione  o
          frazione di milione. 
              Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e
          lungo termine le operazioni di finanziamento la cui  durata
          contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi." 
              "Art. 16 Altre operazioni di credito 
              Le agevolazioni stabilite  dall'art.  15  si  applicano
          anche  alle  operazioni  relative   ai   finanziamenti   di
          qualunque durata, effettuati in conformita' a  disposizioni
          legislative,  statutarie  o  amministrative  da  aziende  e
          istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti
          settori: 
              1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui  al
          decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148; 
              2) 
              3)  credito  all'artigianato,  di  cui  al  D.Lgs.   15
          dicembre 1947, n. 1418, e alla legge  25  luglio  1952,  n.
          949; 
              4) 
              5)  credito  cinematografico,  di  cui  alle  leggi   4
          novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819; 
              6) 
              7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto  1967,
          n. 800; 
              8) credito di rifinanziamento effettuato a norma  degli
          artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 
              9) credito peschereccio di esercizio." 
              "Art. 17 Imposta sostitutiva 
              Gli enti che effettuano le  operazioni  indicate  negli
          artt. 15 e 16, a  seguito  di  specifica  opzione,  possono
          corrispondere, in  luogo  delle  imposte  di  registro,  di
          bollo,  ipotecarie  e  catastali  e   delle   tasse   sulle
          concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione
          e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento. 
              Per gli istituti di credito  costituiti  ai  sensi  dei
          decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre  1923,
          n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731 (30), degli artt. 14 e 18
          del  decreto-legge   29   luglio   1927,   n.   1509,   dei
          decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n.
          491, del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della  legge  22
          giugno 1950, n. 445, dell'art. 17  della  legge  25  luglio
          1952, n. 949 , e delle leggi 13  marzo  1953,  n.  208  ,11
          aprile 1953, n. 298 , e 31 luglio 1957, n.  742  ,  nonche'
          per gli  istituti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
          fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n.  646  ,
          per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al  D.Lgs.
          23 agosto 1946, n. 370 ,  per  le  sezioni  autonome  opere
          pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 (31), e 11
          marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di
          cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973,
          n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di
          bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le
          tasse sulle concessioni governative  sugli  altri  atti  ed
          operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro
          funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in
          conformita' alle norme legislative o agli  statuti  che  li
          reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
          15 per gli atti giudiziari e le cambiali." 
              "Art.  17-bis  Altre  operazioni   ammesse   a   fruire
          dell'agevolazione 
              1.  Le  disposizioni  degli  articoli   precedenti   si
          applicano altresi' alle operazioni di finanziamento la  cui
          durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto  mesi
          poste in essere dalle societa' di cartolarizzazione di  cui
          alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche'  da  imprese  di
          assicurazione  costituite  e  autorizzate   ai   sensi   di
          normative emanate da Stati  membri  dell'Unione  europea  o
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          costituiti negli Stati membri dell'Unione europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  del   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanato   ai    sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917." 
              "Art.  18  Aliquote  e  base  imponibile   dell'imposta
          sostitutiva 
              L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello  0,25
          per cento dell'ammontare complessivo dei  finanziamenti  di
          cui ai  precedenti  articoli  15  e16  erogati  in  ciascun
          esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante  aperture  di
          credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi  altra
          forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. 
              L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,25  per  cento  per  i
          finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4),  8)  e  9)
          dell'art. 16. 
              Qualora  il  finanziamento  stesso  non  si   riferisca
          all'acquisto  della  prima  casa  di  abitazione,  e  delle
          relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
          2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
          cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa
          aliquota si applica altresi' ai finanziamenti  erogati  per
          l'acquisto,  la  costruzione  e  la   ristrutturazione   di
          immobili ad uso abitativo, e  relative  pertinenze,  per  i
          quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis
          all'articolo 1 della tariffa, parte  I,  annessa  al  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131, e successive  modificazioni,  la  sussistenza
          delle stesse  non  risulti  da  dichiarazione  della  parte
          mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o  allegata  al
          medesimo." 
              "Art. 19 Finanziamenti speciali 
              Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16
          e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati  o
          conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti  per  conto
          degli stessi non concorrono a formare  la  base  imponibile
          dell'imposta sostitutiva. 
              Non concorrono inoltre a  formare  la  base  imponibile
          dell'imposta sostitutiva: 
              a) i finanziamenti previsti da leggi  speciali  recanti
          provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi  o  da
          calamita' naturali; 
              b) i finanziamenti fatti  ad  Amministrazioni  statali,
          anche con  ordinamento  autonomo,  a  regioni,  province  e
          comuni e ad  enti  pubblici  istituiti  esclusivamente  per
          l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
          di servizi pubblici in regime di monopolio. 
              L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui
          concessi dagli istituti di credito  fondiario  ad  Istituti
          Autonomi per le Case Popolari e a cooperative  edilizie  in
          conformita' alle disposizioni degli artt.  147  e  148  del
          Testo unico sull'edilizia popolare ed  economica  approvato
          con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165. 
              Per  le  operazioni  di   finanziamento   dei   crediti
          all'esportazione previsti dalla legge 24  maggio  1977,  n.
          227,  di  durata  superiore  ai  diciotto  mesi   l'imposta
          sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma
          dell'art. 18. 
              Il trattamento previsto agli  effetti  dell'imposta  di
          bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso  anche  agli
          effetti cambiari e titoli equivalenti  indicati  nel  primo
          comma  dell'art.  32  della  legge  citata  nel  precedente
          comma." 
              "Art.  20  Dichiarazione   e   pagamento   dell'imposta
          sostitutiva 
              Gli enti che effettuano le  operazioni  indicate  dagli
          artt. 15 e 16  devono  dichiarare,  entro  tre  mesi  dalla
          chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si  commisura
          l'imposta  dovuta,  indicando   separatamente   l'ammontare
          complessivo   dei   finanziamenti   soggetti   all'aliquota
          normale, quello  dei  finanziamenti  soggetti  all'aliquota
          ridotta di cui  all'art.  18  e  quello  dei  finanziamenti
          previsti dall'art. 19. 
              La  dichiarazione  deve  essere   presentata   in   due
          esemplari, sottoscritti dalle persone  che  sono  tenute  a
          firmare la dichiarazione annuale agli effetti  dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  all'Ufficio  del
          registro  nella  cui  circoscrizione  e'  la  sede   legale
          dell'ente. 
              L'Ufficio annota su un  esemplare  della  dichiarazione
          l'ammontare  dell'imposta   che   risulta   dovuta   e   lo
          restituisce all'ente, che deve effettuare il  pagamento  in
          unica soluzione entro trenta giorni. 
              L'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  competente   a
          recuperare le maggiori imposte sull'atto  di  compravendita
          della casa di abitazione, acquistata con i benefici di  cui
          all'articolo 1, quinto periodo,  della  tariffa,  parte  I,
          annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive
          modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
          dichiarazione mendace o trasferimento  per  atto  a  titolo
          oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
          prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
          loro acquisto, provvede, nel termine  decadenziale  di  tre
          anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
          benefici  medesimi,  a   recuperare   nei   confronti   del
          mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva  di  cui
          al terzo comma dell'articolo 18 e quella di  cui  al  primo
          comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
          amministrativa  nella  misura  del  30  per   cento   della
          differenza medesima. 
              Per la rettifica  dell'imponibile,  per  l'accertamento
          d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
          omissione  o  infedelta'  della   dichiarazione,   per   la
          riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva  valgono  le  norme
          sull'imposta di registro. 
              Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze   saranno
          stabilite le modalita' di applicazione  delle  disposizioni
          dei commi precedenti." 
              "Art. 20-bis Operazioni di finanziamento strutturate 
              1. Gli articoli da 15 a  20  si  applicano  anche  alle
          garanzie di qualunque tipo,  da  chiunque  e  in  qualsiasi
          momento  prestate   in   relazione   alle   operazioni   di
          finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni  o
          titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo  44,
          comma 2, lettera c), del  Testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, approvato con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   da   chiunque
          sottoscritte, alle loro eventuali  surroghe,  sostituzioni,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate  in
          relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie
          anche   conseguenti   alla    cessione    delle    predette
          obbligazioni, nonche' alla modificazione  o  estinzione  di
          tali operazioni. 
              2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'
          esercitata nella deliberazione di emissione  o  in  analogo
          provvedimento autorizzativo. 
              3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari
          finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58,  delle  attivita'  di  promozione  e
          collocamento delle operazioni di cui al  comma  1,  ovvero,
          nel caso in cui tali intermediari non  intervengano,  dalle
          societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con
          riferimento ai quali  e'  stata  esercitata  l'opzione.  Il
          soggetto finanziato  risponde  in  solido  con  i  predetti
          intermediari per il pagamento dell'imposta. 
              4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti
          tenute al pagamento  dell'imposta  sostitutiva  dichiarano,
          secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente
          decreto e dall'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge  27
          aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  26  giugno   1990,   n.   165,   l'ammontare   delle
          obbligazioni collocate. 
              5. Alle operazioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3  e
          3-bis,  del  decreto-legge  13   maggio   1991,   n.   151,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 202." 
              "Art. 21 Agevolazioni relative alle imposte sui redditi 
              Per le aziende e gli istituti di credito  le  quote  di
          reddito  destinate  a  riserva  legale  o   statutaria   in
          eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio  sono  esenti
          dall'imposta  locale  sui  redditi  per  meta'   del   loro
          ammontare. 
              Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al
          fondo di dotazione  del  medio  credito  centrale,  di  cui
          all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, si applicano
          le disposizioni dell'art.  3  del  decreto-legge  5  luglio
          1971, n. 430, convertito nella  legge  4  agosto  1971,  n.
          594." 
              "Art. 22 Fondi di garanzia 
              I proventi dei fondi di garanzia di cui  alle  leggi  2
          giugno 1961, n. 454  e  14  ottobre  1964,  n.  1068  e  al
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976  convertito  nella
          legge 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi  a
          fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello  Stato  o
          di altri enti, nonche' quelli derivanti dalle somme che  le
          aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti
          assistiti da garanzie e versati successivamente  ai  fondi,
          non concorrono a formare il reddito dei  fondi  stessi,  ai
          fini dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  e
          dell'imposta locale sui redditi, a condizione che  il  loro
          ammontare venga  integralmente  destinato  a  costituire  o
          incrementare un  fondo  di  garanzia.  Le  perdite  per  le
          garanzie prestate devono essere imputate a  detto  fondo  e
          non sono deducibili nella determinazione del reddito." 
              Comma 179: 
              Il testo del comma  26  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165. 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.214  del  2011,  e'  riportato
          nelle note al comma 166. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              "Art. 7 
              1. Ferma l'applicabilita',  per  il  licenziamento  per
          giusta  causa  e  per   giustificato   motivo   soggettivo,
          dell'articolo 7 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  il
          licenziamento per  giustificato  motivo  oggettivo  di  cui
          all'articolo  3,  seconda  parte,  della  presente   legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni." 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              "Art. 3 (Soggetti aventi diritto) 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              Omissis." 
              Comma 182: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 
              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in  via
          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          di cui all'articolo 1 che  abbiano  fruito  di  questa  per
          l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano  privi
          di occupazione e si trovino in una condizione economica  di
          bisogno. 
              2. Nel primo anno di applicazione gli  interventi  sono
          prioritariamente riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a
          nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori  in
          eta' prossima al pensionamento. In ogni caso,  il  sostegno
          economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
          Fondo di cui al comma 7. 
              3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
          di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
          indennita' NASpI percepita,  e,  comunque,  in  misura  non
          superiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato
          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella
          misura e secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di
          cui al comma 6. 
              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro
          i redditi derivanti da  nuova  occupazione  possono  essere
          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  limiti  e  secondo  i
          criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 
              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   e'   condizionata
          all'adesione ad  un  progetto  personalizzato  redatto  dai
          competenti  servizi  per  l'impiego,  contenente  specifici
          impegni  in  termini   di   ricerca   attiva   di   lavoro,
          disponibilita' a partecipare ad iniziative di  orientamento
          e formazione, accettazione di adeguate proposte di  lavoro.
          La partecipazione alle iniziative di  attivazione  proposte
          e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
          definiti: 
              a)  la  situazione  economica  di  bisogno  del  nucleo
          familiare di cui  al  comma  1,  valutata  in  applicazione
          dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non  computando
          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
          l'ASDI; 
              b)   l'individuazione   di   criteri    di    priorita'
          nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; 
              c) gli incrementi dell'ASDI per carichi  familiari  del
          lavoratore di cui al comma 3, comunque  nel  limite  di  un
          importo massimo; 
              d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi
          da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI  di
          cui al comma 4; 
              e) le caratteristiche del progetto personalizzato e  il
          sistema  degli  obblighi   e   delle   misure   conseguenti
          all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; 
              f) i flussi informativi tra i servizi per  l'impiego  e
          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di  cui  all'articolo  21  della  legge  8
          novembre 2000,  n.  328,  per  il  tramite  del  Casellario
          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              g) i controlli per evitare la fruizione indebita  della
          prestazione; 
              h) le  modalita'  di  erogazione  dell'ASDI  attraverso
          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              8. All'eventuale riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549, in materia di erogazione di un  indennizzo  per  la
          cessazione dell'attivita' commerciale): 
              "Art. 1. Indennizzo per  la  cessazione  dell'attivita'
          commerciale. 
              1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della
          delega conferita dall'art. 2,  comma  43,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549 ,  istituisce,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 1996, un indennizzo per  la  cessazione  definitiva
          dell'attivita' commerciale ai soggetti che  esercitano,  in
          qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al
          minuto in  sede  fissa,  anche  abbinata  ad  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  ovvero
          che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche." 
              Comma 184: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  2,  e  70,
          comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche): 
              "Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis." 
              "Articolo 70 Norme finali 
              1. - 3. Omissis 
              4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla  legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,
          all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28  maggio  1997,  n.  140  (Misure  urgenti  per  il
          riequilibrio della finanza pubblica): 
              "Art. 3. Trattamento di  fine  servizio  e  termini  di
          liquidazione della pensione. 
              1. Il trattamento pensionistico  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
          e 5 dell'articolo 2 dello stesso  decreto  legislativo,  e'
          corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
          cessazione dal servizio. In  ogni  caso  l'ente  erogatore,
          entro la predetta data, provvede  a  corrispondere  in  via
          provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
          quello previsto, fatte salve le disposizioni  eventualmente
          piu' favorevoli. 
              2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine  servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di cui  al  comma  1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi  dodici  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro. Alla  corresponsione  agli  aventi  diritto  l'ente
          provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali  sono
          dovuti gli interessi. 
              3. Per i dipendenti di  cui  al  comma  1  cessati  dal
          servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
          aventi  causa,  il  trattamento   di   fine   servizio   e'
          corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque  non
          oltre tre mesi da tale data, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alle   analoghe   prestazioni   erogate
          dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a  quelle  relative
          al personale comunque iscritto alle gestioni  dell'Istituto
          nazionale    di     previdenza     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
              6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
          di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. I dipendenti gia' cessati per  causa  diversa  dal
          compimento dei limiti di eta' sono  riammessi  in  servizio
          con effetto immediato qualora presentino  apposita  istanza
          entro il predetto termine e non abbiano  ancora  percepito,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          trattamento di fine servizio, comunque denominato." 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  e'  riportato
          nelle note al comma 166. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              "Art. 14 Conferenza di servizi 
              1. La conferenza di  servizi  istruttoria  puo'  essere
          indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
          di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita'  sincrona  ai  sensi  dell'articolo  14-ter.   La
          conferenza e' indetta non  oltre  dieci  giorni  dall'esito
          della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4,
          del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro
          il  termine  di  conclusione  del   procedimento   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
          Resta ferma la  specifica  disciplina  per  i  procedimenti
          relativi a progetti sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale di competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9." 
              Comma 187: 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 2
          luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3  agosto  2007,  n.  127  (Disposizioni  urgenti  in
          materia finanziaria), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.5. Interventi in materia pensionistica. 
              1. A decorrere dall'anno 2007, a  favore  dei  soggetti
          con eta' pari o superiore  a  sessantaquattro  anni  e  che
          siano titolari di uno o piu'  trattamenti  pensionistici  a
          carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle
          forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
          gestite da enti pubblici  di  previdenza  obbligatoria,  e'
          corrisposta una somma aggiuntiva determinata come  indicato
          nella tabella A allegata al presente  decreto  in  funzione
          dell'anzianita' contributiva complessiva e  della  gestione
          di appartenenza  a  carico  della  quale  e'  liquidato  il
          trattamento principale. Se il soggetto e' titolare  sia  di
          pensione diretta sia di pensione ai  superstiti,  si  tiene
          conto  della  sola  anzianita'  contributiva  relativa   ai
          trattamenti diretti. Se il soggetto  e'  titolare  solo  di
          pensione ai superstiti,  ai  fini  dell'applicazione  della
          predetta tabella A, l'anzianita'  contributiva  complessiva
          e'  computata  al  60  per  cento,  ovvero   alla   diversa
          percentuale   riconosciuta    dall'ordinamento    per    la
          determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale
          somma aggiuntiva  e'  corrisposta  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale (INPS), con  riferimento  all'anno
          2007, in sede di erogazione della  mensilita'  di  novembre
          ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno  2008,  in
          sede  di  erogazione  della  mensilita'  di  luglio  ovvero
          dell'ultima  mensilita'  corrisposta  nell'anno  e  spetta:
          nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella  A
          a  condizione  che  il   soggetto   possieda   un   reddito
          complessivo  individuale  relativo  all'anno   stesso   non
          superiore a una volta e mezza il trattamento  minimo  annuo
          del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti;  fermo  restando
          quanto stabilito dal comma  2,  nella  misura  prevista  al
          punto 2) della predetta  tabella  A  a  condizione  che  il
          soggetto  possieda  un  reddito   complessivo   individuale
          relativo all'anno stesso compreso tra una volta e  mezza  e
          due volte il trattamento minimo annuo  del  Fondo  pensioni
          lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni  del
          presente comma, si tiene conto  dei  redditi  di  qualsiasi
          natura, compresi i  redditi  esenti  da  imposte  e  quelli
          soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  di  imposta  o  ad
          imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti
          dall'assegno per il nucleo familiare ovvero  dagli  assegni
          familiari e dall'indennita'  di  accompagnamento,  sia  del
          reddito della casa di abitazione, dei trattamenti  di  fine
          rapporto comunque denominati e delle  competenze  arretrate
          sottoposte a tassazione separata. 
              2.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  soddisfano   le
          condizioni di cui al  comma  1  e  per  i  quali  l'importo
          complessivo del reddito individuale  annuo,  al  netto  dei
          trattamenti di famiglia, risulti superiore a  una  volta  e
          mezza il trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
          incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante,
          l'importo e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del
          predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti  che
          soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e  per  i  quali
          l'importo complessivo del  reddito  individuale  annuo,  al
          netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a  due
          volte il trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
          incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante,
          l'importo e' attribuito fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato. 
              3. Qualora i soggetti di cui al comma 1  non  risultino
          beneficiari di prestazioni  presso  l'INPS,  il  casellario
          centrale  dei  pensionati   istituito   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,  n.  1388,  e
          successive  modificazioni,  individua   l'ente   incaricato
          dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al  comma  1,
          che  provvede  negli  stessi  termini  e  con  le  medesime
          modalita' indicati nello stesso comma. 
              4.  La  somma  aggiuntiva  di  cui  al  comma   1   non
          costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai  fini  della
          corresponsione    di    prestazioni     previdenziali     e
          assistenziali,  con  esclusione  dall'anno  2008,  per   un
          importo   pari   a   156   euro,   dell'incremento    delle
          maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28
          dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del
          comma 5 del presente articolo. 
              5. Con effetto dal 1º gennaio 2008, l'incremento  delle
          pensioni  in  favore   di   soggetti   disagiati   di   cui
          all'articolo 38, commi da 1 a 5, della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi  stabiliti,
          tenuto conto anche di  quanto  previsto  dall'articolo  39,
          commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  fino
          a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese  per
          tredici mensilita' e,  con  effetto  dalla  medesima  data,
          l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del  medesimo
          articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro.  Per  gli  anni
          successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro
          e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del
          trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo
          pensioni   lavoratori   dipendenti,    rispetto    all'anno
          precedente. Con effetto  dalla  medesima  data  di  cui  al
          presente comma sono conseguentemente incrementati i  limiti
          reddituali e gli importi di cui all'articolo 38,  comma  9,
          della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              6.  Per   le   fasce   di   importo   dei   trattamenti
          pensionistici  comprese  tra  tre   e   cinque   volte   il
          trattamento  minimo   INPS,   l'indice   di   rivalutazione
          automatica delle pensioni e'  applicato,  per  il  triennio
          2008-2010, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'articolo
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  nella
          misura del 100 per cento. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  un  mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono  definite,  ove  necessario,  le
          modalita' di attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. In sede di prima applicazione delle  disposizioni
          del presente articolo concernenti la  corresponsione  delle
          somme aggiuntive di cui al comma 1,  il  Governo,  d'intesa
          con    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative dei lavoratori interessati, procede,  entro
          il  mese  di  dicembre  dell'anno   2008,   alla   verifica
          dell'attuazione delle predette disposizioni. 
              8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  un  fondo  per  il  finanziamento,   nel   limite
          complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di  234
          milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro  a
          decorrere  dall'anno   2010,   di   interventi   e   misure
          agevolative in materia di riscatto  ai  fini  pensionistici
          della  durata  legale  del  corso  di  laurea  e   per   la
          totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi
          regimi pensionistici, in particolare per i soggetti  per  i
          quali trovi  applicazione,  in  via  esclusiva,  il  regime
          pensionistico  di  calcolo   contributivo,   al   fine   di
          migliorare la misura dei trattamenti  pensionistici,  fermo
          restando  il  principio  di  armonizzazione   dei   sistemi
          previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire  l'applicazione
          di parametri identici per i diversi enti." 
              Comma 188: 
              Il riferimento al decreto legislativo n. 252  del  2005
          e' riportato nelle note al comma 92. 
              Comma 192: 
              Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,  del
          citato decreto legislativo n. 165  del  2001  e'  riportato
          nelle note al comma 184. 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato  nelle  note  al
          comma 166. 
              Comma 194: 
              Il testo del  comma  10  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato  nelle  note  al
          comma 166. 
              Comma 195: 
              Si riporta il testo del comma 239 dell'articolo 1 della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia
          di  totalizzazione  dei  periodi  assicurativi  di  cui  al
          decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.   42,   e   di
          ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7
          febbraio  1979,  n.  29,  e  successive  modificazioni,   i
          soggetti iscritti a  due  o  piu'  forme  di  assicurazione
          obbligatoria per invalidita', vecchiaia  e  superstiti  dei
          lavoratori dipendenti,  autonomi,  e  degli  iscritti  alla
          gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle  forme  sostitutive  ed
          esclusive della medesima, nonche' agli enti  di  previdenza
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano
          gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi non coincidenti al fine del  conseguimento  di
          un'unica  pensione.  La  predetta  facolta'   puo'   essere
          esercitata   per   la    liquidazione    del    trattamento
          pensionistico a  condizione  che  il  soggetto  interessato
          abbia  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal   comma   6
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7
          del medesimo articolo  24,  ovvero,  indipendentemente  dal
          possesso   dei   requisiti   anagrafici,   abbia   maturato
          l'anzianita'  contributiva  prevista  dal  comma   10   del
          medesimo  articolo  24,  adeguata  agli  incrementi   della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          per la liquidazione dei trattamenti  per  inabilita'  e  ai
          superstiti di assicurato deceduto." 
              Comma 196: 
              Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,  del
          citato decreto legislativo n. 165  del  2001  e'  riportato
          nelle note al comma 184. 
              Il testo del comma 239  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 228 del 2012, come modificato dal  comma  195,  e'
          riportato nelle note al comma 195. 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79
          del 1997 e' riportato nelle note al comma 184. 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato  nelle  note  al
          comma 166. 
              Comma 197: 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge  7
          febbraio  1979,   n.   29   (Ricongiunzione   dei   periodi
          assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali): 
              "Art. 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o  privato,
          che sia o  sia  stato  iscritto  a  forme  obbligatorie  di
          previdenza    sostitutive    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti dei lavoratori dipendenti  gestita  dall'INPS  o
          che abbiano dato  luogo  all'esclusione  o  all'esonero  da
          detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e
          della  misura  di  una  unica  pensione,  di  chiedere,  in
          qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi  di
          contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa  presso
          lo sopracitate forme previdenziali mediante  la  iscrizione
          nell'assicurazione generale obbligatoria e la  costituzione
          in    quest'ultima    delle    corrispondenti     posizioni
          assicurative. A tal fine  la  gestione  o  le  gestioni  di
          provenienza trasferiscono alla gestione  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta l'ammontare  dei  contributi
          di  loro  pertinenza,  maggiorati  dell'interesse  composto
          annuo  del  4,50  per  cento.  Ai  fini  del  calcolo   dei
          contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
          di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma,  della
          presente legge. 
              Qualora  il  trasferimento  debba  avvenire  a   carico
          dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
          autonome, i contributi di pertinenza del datore  di  lavoro
          sono  calcolati  con  riferimento  alle  aliquote   vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti. 
              Coloro che possono far valere periodi di  assicurazione
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui  al
          primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al
          cinquanta per cento della differenza  tra  l'ammontare  dei
          contributi trasferiti e l'importo della riserva  matematica
          calcolata  in  base  ai  criteri  e  alle  tabelle  di  cui
          all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
              La  facolta'  di  cui  al  primo  comma   puo'   essere
          esercitata  dai  lavoratori  autonomi  di  cui   al   comma
          precedente che possano far valere, all'atto della  domanda,
          un  periodo  di  contribuzione  di   almeno   cinque   anni
          immediatamente  antecedente   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due  o  piu'
          gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione
          generale obbligatoria." 
              "Art. 2. In alternativa all'esercizio della facolta' di
          cui all'articolo 1, primo comma, il  lavoratore  che  possa
          far  valere  periodi   di   iscrizione   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  ovvero  in  forme
          obbligatorie di previdenza  sostitutive  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta o  che  abbiano  dato  luogo
          all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini  del
          diritto  e  della   misura   di   un'unica   pensione,   la
          ricongiunzione presso la gestione in cui  risulti  iscritto
          all'atto della domanda, ovvero presso  una  gestione  nella
          quale possa far valere almeno otto  anni  di  contribuzione
          versata in costanza di effettiva attivita'  lavorativa,  di
          tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
          figurativa  dei  quali  sia  titolare.  Per  i   lavoratori
          autonomi restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo
          1, quarto comma. 
              La gestione o le gestioni interessate  trasferiscono  a
          quella  in  cui  opera  la  ricognizione  l'ammontare   dei
          contributi di  loro  pertinenza  maggiorati  dell'interesse
          composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 
              La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
          ricongiunzione delle posizioni assicurative pone  a  carico
          del  richiedente  il  cinquanta  per  cento   della   somma
          risultante dalla  differenza  tra  la  riserva  matematica,
          determinata in base  ai  criteri  e  alle  tabelle  di  cui
          all'articolo 13  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338,
          necessaria  per  la  copertura  assicurativa  relativa   al
          periodo  utile  considerato,  e  le  somme  versate   dalla
          gestione o dalle gestioni assicurative a  norma  del  comma
          precedente. 
              Il pagamento della somma di cui  al  comma  precedente,
          puo' essere effettuato, su domanda, in un  numero  di  rate
          mensili  non  superiore   alla   meta'   delle   mensilita'
          corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione
          di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. 
              Il debito residuo al  momento  della  decorrenza  della
          pensione  potra'  essere   recuperato   ratealmente   sulla
          pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di  rate
          indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo,  il
          trattamento  previsto  per  la  pensione   minima   erogata
          dall'INPS. 
              Sono fatte  salve  le  condizioni  di  rateazione  piu'
          favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali." 
              Il testo del comma 239  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note al comma 195. 
              Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.  42  recante
          "Disposizioni in  materia  di  totalizzazione  dei  periodi
          assicurativi" e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 39  del  16
          febbraio 2006. 
              Comma 199: 
              Il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato  nelle  note  al
          comma 166. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  12  e   13
          dell'articolo 1 della citata legge n. 335 del 1995: 
              "Art. 1 (Principi  generali;  sistema  di  calcolo  dei
          trattamenti  pensionistici  obbligatori  e   requisiti   di
          accesso; regime dei cumuli) 
              1. - 11. Omissis 
              12. Per i lavoratori iscritti alle forme di  previdenza
          di cui al comma 6  che  alla  data  del  31  dicembre  1995
          possono far valere un'anzianita' contributiva  inferiore  a
          diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: 
              a)  della  quota  di   pensione   corrispondente   alle
          anzianita' acquisite  anteriormente  al  31  dicembre  1995
          calcolata, con riferimento alla data  di  decorrenza  della
          pensione, secondo il  sistema  retributivo  previsto  dalla
          normativa vigente precedentemente alla predetta data; 
              b)  della   quota   di   pensione   corrispondente   al
          trattamento   pensionistico   relativo    alle    ulteriori
          anzianita'  contributive  calcolato  secondo   il   sistema
          contributivo. 
              13. Per  i  lavoratori  gia'  iscritti  alle  forme  di
          previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31  dicembre
          1995  possono  far  valere  un'anzianita'  contributiva  di
          almeno diciotto anni, la pensione e' interamente  liquidata
          secondo  la  normativa   vigente   in   base   al   sistema
          retributivo. 
              Omissis." 
              Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 604  del
          1966 e' riportato nelle note al comma 179. 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della citata legge
          n. 104 del 1992 e' riportato nelle note al comma 179. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 21 aprile 2011, n. 67  (Accesso  anticipato  al
          pensionamento   per   gli    addetti    alle    lavorazioni
          particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
          della legge 4 novembre 2010, n. 183), come  modificato  dal
          comma 206 della presente legge: 
              "Art.    1    Lavoratori    addetti    a    lavorazioni
          particolarmente faticose e pesanti 
              1. In deroga a quanto  previsto  all'articolo  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
          a  domanda,  il  diritto  per  l'accesso   al   trattamento
          pensionistico anticipato, fermi restando  il  requisito  di
          anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
          il  regime  di  decorrenza  del  pensionamento  vigente  al
          momento  della  maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le
          seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: 
              a) lavoratori  impegnati  in  mansioni  particolarmente
          usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale in data 19  maggio  1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4  settembre
          1999; 
              b) lavoratori notturni, come definiti  e  ripartiti  ai
          soli fini del presente decreto legislativo, nelle  seguenti
          categorie: 
              1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,
          che prestano la loro attivita' nel  periodo  notturno  come
          definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6
          ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno  non
          inferiore a 78 per coloro  che  maturano  i  requisiti  per
          l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°  luglio
          2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a  64  per  coloro
          che maturano i requisiti per l'accesso  anticipato  dal  1°
          luglio 2009; 
              2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
          che  prestano  la  loro  attivita'  per  almeno   tre   ore
          nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque  del  mattino
          di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  d),  del  predetto
          decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi  di  lavoro
          di durata pari all'intero anno lavorativo; 
              c) lavoratori alle dipendenze di imprese per  le  quali
          operano le voci di tariffa per l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  di  cui  all'elenco  n.  1  contenuto
          nell'allegato 1 al presente  decreto  legislativo,  cui  si
          applicano  i  criteri  per  l'organizzazione   del   lavoro
          previsti dall'articolo 2100 del  codice  civile,  impegnati
          all'interno   di   un   processo   produttivo   in   serie,
          contraddistinto da un ritmo determinato da  misurazione  di
          tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
          postazioni, che  svolgano  attivita'  caratterizzate  dalla
          ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
          staccate di un prodotto finale, che si  spostano  a  flusso
          continuo  o  a  scatti  con   cadenze   brevi   determinate
          dall'organizzazione del  lavoro  o  dalla  tecnologia,  con
          esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a  linee
          di   produzione,   alla   manutenzione,   al   rifornimento
          materiali,  ad  attivita'  di   regolazione   o   controllo
          computerizzato delle linee di produzione e al controllo  di
          qualita'; 
              d) conducenti di veicoli, di capienza  complessiva  non
          inferiore  a  9  posti,  adibiti  a  servizio  pubblico  di
          trasporto collettivo. 
              2. Il diritto al trattamento  pensionistico  anticipato
          e' esercitabile qualora i lavoratori  di  cui  al  comma  1
          abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
          alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1,  secondo
          le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari: 
              a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attivita'
          lavorativa, ovvero 
              b)  ad  almeno   la   meta'   della   vita   lavorativa
          complessiva. 
              3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
          tiene conto dei  periodi  di  svolgimento  effettivo  delle
          attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
          con   esclusione   di   quelli   totalmente   coperti    da
          contribuzione figurativa. 
              4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  i  lavoratori
          dipendenti di cui al  comma  1  conseguono  il  diritto  al
          trattamento pensionistico con i  requisiti  previsti  dalla
          Tabella B di cui all'Allegato 1  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti  dei  requisiti
          agli   incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
          dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di
          cui  al  presente  comma  non  trovano   applicazione   gli
          adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo
          12 del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del  2010,  previsti  per
          gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24,
          comma 13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              5. In via  transitoria,  per  il  periodo  2008-2011  i
          lavoratori di cui al  comma  1  conseguono  il  diritto  al
          trattamento  pensionistico   in   presenza   dei   seguenti
          requisiti: 
              a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008  e  il
          30 giugno 2009,  un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno
          rispetto  a  quella  indicata  nella  Tabella  A   di   cui
          all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
              b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009  e  il
          31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed
          una somma di  eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva
          inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per
          lo stesso periodo nella Tabella B  di  cui  all'allegato  1
          della legge n. 247 del 2007; 
              c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta  di  due
          anni  ed  una  somma  di  eta'  anagrafica   e   anzianita'
          contributiva ridotta di una unita'  rispetto  ai  requisiti
          indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B; 
              d)  per  l'anno  2011,  un'eta'  anagrafica   inferiore
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di due unita'  rispetto  ai
          requisiti indicati per lo  stesso  periodo  nella  medesima
          Tabella B. 
              6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
          comma 1, lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni
          lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
          per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31  dicembre
          2011,  la  riduzione  del  requisito  di  eta'   anagrafica
          prevista al comma 5 non puo' superare: 
              a)  un  anno  per  coloro  che  svolgono  le   predette
          attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
          a 71; 
              b)  due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette
          attivita' lavorative per un  numero  di  giorni  lavorativi
          all'anno da 72 a 77. 
              6-bis. Per i lavoratori che prestano  le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77. 
              7.  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   6,   e'
          considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a)  e  b)
          del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
          il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del  periodo  di
          tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso  di  svolgimento
          per un periodo di tempo equivalente,  quella  di  cui  alla
          lettera b). Qualora il lavoratore di cui al commi 6 e 6-bis
          abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di  cui  alle
          altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 1, si  applica  il  beneficio  ridotto  previsto  dal
          predetto comma 6 solo se, prendendo  in  considerazione  il
          periodo complessivo in cui sono state svolte  le  attivita'
          di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
          specificate al comma 6 medesimo siano state svolte  per  un
          periodo superiore alla meta'. 
              8. Sono fatte salve le  norme  di  miglior  favore  per
          l'accesso  anticipato   al   pensionamento,   rispetto   ai
          requisiti     previsti     nell'assicurazione      generale
          obbligatoria. Tali condizioni di miglior  favore  non  sono
          cumulabili o integrabili con le disposizioni  del  presente
          articolo. 
              9. I benefici di cui  al  presente  articolo  spettano,
          fermo restando quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con
          effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  purche',  in  ogni  caso,
          successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro." 
              Comma 200: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 12 Interventi in materia previdenziale 
              1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
          il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
          anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
          settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
          comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
          successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
          del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
          specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
          diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
          n. 42 (146) e' sostituito  dal  seguente:  «Ai  trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1º gennaio 2011.». 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
              a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
              b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
          2010; 
              c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma
          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All'articolo  22-ter  del  decreto-legge  1º
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1º  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1º luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1º luglio 2010. 
              12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente». 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista." 
              Comma 201: 
              Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,  del
          citato d. lgs. n. 165 del 2001 e' riportato nelle  note  al
          comma 184. 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79
          del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140
          del 1997, e' riportato nelle note al comma 184. 
              Il testo dell'articolo 24 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          n.214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166. 
              Comma 202: 
              Il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del
          1990 e' riportato nelle note al comma 185. 
              Comma 204: 
              Il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.214  del  2011,  e'  riportato
          nelle note al comma 166. 
              Comma 205: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 80  della
          citata legge n. 388 del 2000: 
              "Art.  80.  (Disposizioni  in  materia   di   politiche
          sociali) 
              1. - 2. Omissis 
              3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori  sordomuti
          di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970,  n.  381,
          nonche' agli invalidi per  qualsiasi  causa,  ai  quali  e'
          stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento
          o ascritta alle prime quattro  categorie  della  tabella  A
          allegata al testo unico delle norme in materia di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita  dalla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  30  dicembre  1981,  n.   834,   e   successive
          modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per  ogni
          anno  di  servizio,  presso  pubbliche  amministrazioni   o
          aziende private ovvero cooperative, effettivamente  svolto,
          il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa  utile
          ai soli fini del diritto alla  pensione  e  dell'anzianita'
          contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino  al  limite
          massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 
              Omissis." 
              Comma 206: 
              Il testo del comma 17-bis dell'articolo 24  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.214  del  2011,  e'  riportato
          nelle note al comma 166. 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo n. 67 del 2011 e' riportato nelle note al comma
          199. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2 Modalita' di presentazione  della  domanda  per
          l'accesso al beneficio e relativa documentazione 
              1.  Ai  fini   dell'accesso   al   beneficio   di   cui
          all'articolo 1, il lavoratore interessato deve  trasmettere
          la relativa domanda e la necessaria documentazione: 
              a) entro  il  30  settembre  2011  qualora  abbia  gia'
          maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo
          1 entro il 31 dicembre 2011; 
              b) entro il  1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei
          requisiti agevolati qualora tali requisiti  siano  maturati
          entro il 31 dicembre 2016; 
              b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di  maturazione  dei
          requisiti agevolati qualora tali requisiti  siano  maturati
          nel corso dell'anno 2017; 
              b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello
          di  maturazione  dei  requisiti  agevolati   qualora   tali
          requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
              Omissis." 
              Comma 207: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 247 del 2007: 
              "1. - 2. Omissis 
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
          di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
          eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
          contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
          pensionamento secondo le modalita' di cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n.
          243; 
              b)   i   lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
              c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima: 
              1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di  sette
          anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
              2) a regime, un periodo pari almeno  alla  meta'  della
          vita lavorativa; 
              d) stabilire la documentazione e gli elementi di  prova
          in  data  certa  attestanti   l'esistenza   dei   requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva; 
              e) prevedere  sanzioni  amministrative  in  misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte; 
              f) assicurare, nella specificazione dei criteri per  la
          concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
          dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
          200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
          milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
              g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo n. 67 del 2011: 
              "Art. 7 Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri di cui al presente  decreto  legislativo,
          valutati in 312  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  350
          milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni  di  euro  per
          gli anni 2013 e 2014 e 233  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge  24
          dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              Omissis." 
              Comma 208: 
              Il  citato  decreto  legislativo  n.  67  del  2011  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. n. 108 dell'11 maggio 2011. 
              Comma 209: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  9  della
          legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina
          del collocamento al lavoro e del  rapporto  di  lavoro  dei
          centralinisti non vedenti), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.9. Indennita' di mansione. 
              1. Omissis. 
              2.  Le  prestazioni   di   lavoro   dei   centralinisti
          telefonici  non  vedenti,  di  cui  all'articolo  2   della
          presente legge, sono considerate particolarmente  usuranti.
          Conseguentemente agli stessi  viene  riconosciuto,  a  loro
          richiesta, per  ogni  anno  di  servizio  presso  pubbliche
          amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il
          beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile
          ai soli fini del diritto alla  pensione  e  dell'anzianita'
          contributiva nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica  a
          cui applicare il  coefficiente  di  trasformazione  per  il
          calcolo della quota di pensione  nel  sistema  contributivo
          come previsto dall'articolo  1,  comma  6,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335. 
              Omissis." 
              Comma 210: 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente comma: 
              "Art. 13. Altre detrazioni 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  rapportata  al
          periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
              b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
              c) 978 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro. 
              1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
              1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
          a 24.000 euro; 
              2) 960 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro. 
              2. 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono  uno  o  piu'  redditi  di   pensione   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con quella  prevista  al
          comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
          pensione nell'anno, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
              b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              5.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli  articoli  50,
          comma 1, lettere e), f), g), h)  e  i),  ad  esclusione  di
          quelli   derivanti   dagli   assegni   periodici   indicati
          nell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
          deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
          pari a: 
              a) 1.104 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          4.800 euro; 
              b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione  spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          50.200 euro. 
              5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo  10,  comma
          1, lettera c), spetta una  detrazione  dall'imposta  lorda,
          non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3,  4  e
          5, in  misura  pari  a  quelle  di  cui  al  comma  3,  non
          rapportate ad alcun periodo nell'anno. 
              6. Se il risultato dei rapporti indicati nei  commi  1,
          3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo  stesso  si  assume  nelle
          prime quattro cifre decimali. 
              6-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo  il   reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle relative pertinenze di  cui  all'articolo  10,  comma
          3-bis." 
              Comma 211: 
              La legge 13  agosto  1980,  n.  466  recante  "Speciali
          elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici  e
          di cittadini vittime del dovere o di azioni  terroristiche"
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 230 del 22 agosto 1980. 
              La legge 20 ottobre  1990,  n.  302  recante  "Norme  a
          favore delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'
          organizzata" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 250  del  25
          ottobre 1990. 
              Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo 1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "563.  Per  vittime  del  dovere  devono  intendersi  i
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto  1980,
          n.  466,  e,  in  genere,  gli  altri  dipendenti  pubblici
          deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente  in
          attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
          istituto  per  effetto  diretto  di  lesioni  riportate  in
          conseguenza di eventi verificatisi: 
              a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; 
              b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
              c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
              d) in operazioni di soccorso; 
              e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; 
              f) a causa di  azioni  recate  nei  loro  confronti  in
          contesti   di   impiego    internazionale    non    aventi,
          necessariamente, caratteristiche di ostilita'." 
              "564. Sono equiparati ai soggetti di cui al  comma  563
          coloro che  abbiano  contratto  infermita'  permanentemente
          invalidanti o alle quali consegua il decesso, in  occasione
          o a seguito di missioni  di  qualunque  natura,  effettuate
          dentro  e  fuori  dai  confini  nazionali   e   che   siano
          riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per   le
          particolari condizioni ambientali od operative." 
              Si riporta il testo dei commi 5  e  6  dell'articolo  2
          della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata): 
              "1. - 4. Omissis 
              5.   Il   trattamento   speciale   di    reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;  sul  trattamento
          speciale e' corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale
          con decorrenza dalla  data  di  liquidazione  del  predetto
          trattamento e senza corresponsione di  somme  a  titolo  di
          rivalutazione  o  interessi  anche   se   il   beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di  lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Le pensioni privilegiate dirette di prima  categoria
          erogate ai soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  che
          siano anche titolari dell'assegno  di  superinvalidita'  di
          cui all'articolo 100 del citato testo unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092,  e  successive  modificazioni,  non  concorrono  a
          formare il  reddito  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di  lire  122  milioni
          annue a decorrere dall'anno 2000." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  3  della
          legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme  in  favore  delle
          vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice): 
              "Art. 3 
              1. - 1-ter Omissis 
              2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e'  esente
          dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)." 
              Comma 212: 
              Il testo del  comma  14  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato  nelle  note  al
          comma 166. 
              Si riporta il testo dell'articolo 22 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 22 Salvaguardia  dei  lavoratori  dall'incremento
          dei requisiti di accesso al sistema pensionistico 
              1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardia
          stabilite  dai  commi  14  e  15   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  dai
          commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le  disposizioni,  i
          presupposti e le condizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,
          che ha determinato  in  sessantacinquemila  il  numero  dei
          soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui
          alle predette disposizioni, le disposizioni in  materia  di
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
          limite di ulteriori 19.741 soggetti, ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
          31 dicembre 2011: 
              a)  ai  lavoratori  per  i  quali  le  imprese  abbiano
          stipulato in sede governativa entro  il  31  dicembre  2011
          accordi   finalizzati   alla   gestione   delle   eccedenze
          occupazionali  con  utilizzo  di   ammortizzatori   sociali
          ancorche'  siano  percettori,  entro  i   quindici   giorni
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione,  del  trattamento   di   cassa   integrazione
          guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  e  il
          cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016  per
          il collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni,   ovvero   siano   cessati    dall'attivita'
          lavorativa  entro  il  31  dicembre  2014  e  collocati  in
          mobilita' ai sensi degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,  i  cui
          nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014
          al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  secondo
          le modalita' di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 8 ottobre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013,  i  quali  in
          ogni caso maturino i requisiti per il  pensionamento  entro
          il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223 ovvero, ove prevista, della mobilita'  lunga  ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge  n.  223
          del 1991.  Ai  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera
          continua  ad  applicarsi  la  disciplina  in   materia   di
          indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre
          2011, con particolare riguardo al regime della durata; 
              b) nei limiti di ulteriori 1.600  soggetti  rispetto  a
          quanto  indicato  dall'articolo  6   del   citato   decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012  ai  lavoratori  che,  alla
          data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, ma per i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
          predetti fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati  alla
          suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
          al sessantaduesimo anno di eta'; 
              c) ai lavoratori di  cui  all'articolo  24,  comma  14,
          lettera d) del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche'  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato  decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente  alla
          data del 4 dicembre  2011,  siano  stati  autorizzati  alla
          prosecuzione   volontaria    della    contribuzione,    che
          perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  nel
          periodo   compreso   fra   il   ventiquattresimo    e    il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
              d) ai lavoratori di cui all'articolo  6,  comma  2-ter,
          del  decreto-legge  n.  216  del  2011,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
          di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento
          medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e  il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
          sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 1 che intendono  avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  risulti  il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
          non prendera' in esame ulteriori domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 1." 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   231   a   234
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "Art. 1 
              1. - 230. Omissis 
              231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata in vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ferme   restando   le
          salvaguardie di cui ai decreti del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 1° giugno  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e  5  ottobre
          2012, si applicano, ai sensi dei commi da  232  a  234  del
          presente  articolo,  anche  ai  seguenti   lavoratori   che
          maturano i requisiti per il  pensionamento  successivamente
          al 31 dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori cessati dal rapporto di  lavoro  entro
          il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita'  ordinaria  o
          in  deroga  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non
          governativi, stipulati entro il 31  dicembre  2011,  e  che
          abbiano  perfezionato  i  requisiti  utili  al  trattamento
          pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
          di mobilita' di cui all'articolo 7,  commi  1  e  2,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo  di
          godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in  ogni
          caso entro il 31 dicembre 2014; 
              b)  ai   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il  4  dicembre  2011,
          con  almeno  un   contributo   volontario   accreditato   o
          accreditabile  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  n.  214  del  2011,  ancorche'
          abbiano svolto, successivamente alla medesima  data  del  4
          dicembre 2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a
          rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato  dopo
          l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
          che: 
              1) abbiano conseguito successivamente alla data  del  4
          dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a
          tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
              2) perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
              c) ai lavoratori  che  hanno  risolto  il  rapporto  di
          lavoro entro il 30  giugno  2012,  in  ragione  di  accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411  e  412  del  codice  di  procedura  civile  ovvero  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011,  ancorche'  abbiano  svolto,  dopo   la   cessazione,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 
              1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30
          giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo  riferito  a
          tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
              2) perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
              d)  ai   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011  e
          collocati in mobilita'  ordinaria  alla  predetta  data,  i
          quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
          attendere il termine della fruizione della stessa per poter
          effettuare  il  versamento  volontario,  a  condizione  che
          perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 214 del 2011. 
              232. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  231  del  presente  articolo
          sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo
          24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive   modificazioni,   e   all'articolo    22    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   da
          esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del
          relativo schema. 
              233. L'INPS provvede al monitoraggio delle  domande  di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma  231
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla base: 
              a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria  o
          in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; 
              b) della data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
              c) della data di cessazione del rapporto di  lavoro  in
          ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231. 
              234. Il beneficio di cui al comma 231  e'  riconosciuto
          nel limite massimo di 64 milioni di euro per  l'anno  2013,
          di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197  milioni  di
          euro per l'anno 2015, di 158 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53  milioni
          di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo degli  articoli  11  e  11-bis  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici): 
              "Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative  norme  attuative
          (30) 
              1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre
          2011,»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  ragione   della
          risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro  medesimo
          ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti  condizioni
          per l'accesso al beneficio dell'anticipo del  pensionamento
          da parte dei soggetti interessati che: 
              a) abbiano  conseguito  successivamente  alla  data  di
          cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore  al
          1° gennaio 2009  e  successiva  al  31  dicembre  2011,  un
          reddito  annuo  lordo  complessivo  riferito  a   qualsiasi
          attivita',  non  riconducibile   a   rapporto   di   lavoro
          dipendente a tempo  indeterminato,  non  superiore  a  euro
          7.500; 
              b) risultino in possesso  dei  requisiti  anagrafici  e
          contributivi che, in  base  alla  disciplina  pensionistica
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          avrebbero  comportato   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo  alla
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni
          di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro  per  l'anno
          2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43  milioni
          di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro  per  l'anno
          2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini  della
          presentazione delle istanze da  parte  dei  lavoratori,  si
          applicano  le  procedure  relative   alla   tipologia   dei
          lavoratori di  cui  al  comma  2-ter  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          definite nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 171 del  24  luglio  2012,  e  successivamente
          integrate dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  123  del  28  maggio  2013,  con  particolare
          riguardo alla circostanza che la data di  cessazione  debba
          risultare  da  elementi  certi  e   oggettivi,   quali   le
          comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali  del
          lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
          sulla base di disposizioni  normative  o  regolamentari,  e
          alle  procedure  di  presentazione   delle   istanze   alle
          competenti Direzioni  Territoriali  del  lavoro,  di  esame
          delle medesime e di  trasmissione  delle  stesse  all'INPS.
          L'INPS  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui  al  comma  1
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla  base  della  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro, e altresi' provvede  a  pubblicare  nel
          proprio sito  internet,  in  forma  aggregata  al  fine  di
          rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
          dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di
          monitoraggio,  avendo  cura  di  evidenziare   le   domande
          accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. I risparmi di spesa  complessivamente  conseguiti  a
          seguito dell'adozione delle misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di accesso al sistema  pensionistico  di  cui  al
          comma 18 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  confluiscono  al  Fondo  di   cui
          all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24
          dicembre  2012,   n.   228,   per   essere   destinati   al
          finanziamento di misure di salvaguardia  per  i  lavoratori
          finalizzate all'applicazione delle disposizioni in  materia
          di requisiti  di  accesso  e  di  regime  delle  decorrenze
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
          maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al   pensionamento
          successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1,  comma
          235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
          seguenti modifiche: 
              a) le parole "e del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          comma 232 del  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14"; 
              b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno  2014,  a
          1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a 1.480 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  583
          milioni di euro per  l'anno  2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
          milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
          1.527 milioni di euro per l'anno 2018,  a  595  milioni  di
          euro per l'anno 2019"." 
              "Art. 11-bis Modifica all'articolo 24 del decreto-legge
          6  dicembre  2011,  n.  201,  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici 
              1. All'articolo  24,  comma  14,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: 
              "e-ter) ai lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014". 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di  spesa  di
          23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni  di  euro
          per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          (INPS)  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al  comma  1,
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   sulla   base   della   prossimita'   al
          raggiungimento dei requisiti  per  il  perfezionamento  del
          diritto al primo trattamento pensionistico  utile.  Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17  milioni  di  euro
          per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. All'articolo 1, comma  235,  quarto  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "delle ulteriori modifiche  apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012,  n.  14"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "delle  ulteriori   modifiche   apportate   al   comma   14
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma  2-ter
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14"; 
              b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a  1.527  milioni  di  euro  per  l'anno  2018"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "1.133  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a
          2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347  milioni  di
          euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di  euro  per  l'anno
          2018"." 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   194   a   198
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "194.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie previste dall'articolo  24,  comma
          14, del decreto-legge n.  201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  dall'articolo
          22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          dall'articolo 1,  commi  da  231  a  234,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228,  dagli  articoli  11  e  11-bis  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e
          dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  e  i  relativi  decreti
          ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
          22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
          i   requisiti   anagrafici   e   contributivi,    ancorche'
          successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare  la
          decorrenza  del  trattamento   pensionistico   secondo   la
          disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
          successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214  del  2011,  appartenenti
          alle seguenti categorie: 
              a)   i   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011 i  quali  possano  far  valere  almeno  un  contributo
          volontario accreditato o  accreditabile  alla  data  del  6
          dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente  alla
          data  del  4  dicembre  2011,  qualsiasi   attivita',   non
          riconducibile a  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
          indeterminato; 
              b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
          entro il 30 giugno 2012 in ragione di  accordi  individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter  del  codice  di  procedura   civile,   ovvero   in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011, anche se  hanno  svolto,  dopo  il  30  giugno  2012,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato; 
              c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
          dopo il 30 giugno 2012 ed entro  il  31  dicembre  2012  in
          ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai  sensi
          degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura
          civile, ovvero in applicazione  di  accordi  collettivi  di
          incentivo   all'esodo   stipulati   dalle    organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
          cessazione,  qualsiasi  attivita'   non   riconducibile   a
          rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
              d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia  cessato
          per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
          gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,
          successivamente  alla   data   di   cessazione,   qualsiasi
          attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
          a tempo indeterminato; 
              e) i lavoratori collocati in mobilita'  ordinaria  alla
          data del 4 dicembre 2011 e  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria   della   contribuzione   successivamente   alla
          predetta data, che, entro sei mesi dalla fine  del  periodo
          di  fruizione   dell'indennita'   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi
          volontari, i requisiti vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011.  Il
          versamento volontario di cui alla presente  lettera,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
          del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra'  riguardare
          anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
          autorizzazione stessa; 
              f)   i   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011,  ancorche'  al  6  dicembre  2011  non   abbiano   un
          contributo  volontario  accreditato  o  accreditabile  alla
          predetta  data,  a  condizione  che   abbiano   almeno   un
          contributo accreditato  derivante  da  effettiva  attivita'
          lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
          30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre  2013  non
          svolgano attivita' lavorativa riconducibile a  rapporto  di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
              195. Il trattamento pensionistico  con  riferimento  ai
          soggetti di cui al comma  194  non  puo'  avere  decorrenza
          anteriore al 1° gennaio 2014. 
              196. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definite le modalita' di attuazione  del  comma
          194 sulla base di quanto stabilito dal  comma  197.  L'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento
          inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che  intendono
          avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
          decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sulla
          base della data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro.
          Qualora dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del
          limite numerico delle domande di  pensione  determinato  ai
          sensi del comma 197, l'INPS non prende in  esame  ulteriori
          domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
          benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 
              197. I benefici di cui al comma 194  sono  riconosciuti
          nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203
          milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, 197 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  110
          milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 81 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  26
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da
          194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto  previsto
          dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  102,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e  all'effettivo
          conseguente rifinanziamento del Fondo di  cui  all'articolo
          1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012,
          n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri  di
          cui al comma 197, il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
          come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3,
          primo periodo,  del  decreto-legge  n.  102  del  2013,  e'
          ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di
          euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per  l'anno  2016,
          38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro  per
          l'anno 2018, 69 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  26
          milioni di euro per l'anno 2020." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  10
          ottobre  2014,  n.  147  (Modifiche  alla  disciplina   dei
          requisiti  per  la  fruizione  delle  deroghe   riguardanti
          l'accesso al trattamento pensionistico): 
              "Art.  2.  Requisiti  di  accesso  e  decorrenze  delle
          prestazioni pensionistiche 
              1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
          di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ferme   restando   le
          salvaguardie  previste  dall'articolo  24,  comma  14,  del
          medesimo  decreto-legge  n.  201  del  2011,  e  successive
          modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1  della
          presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          dagli articoli 11 e  11-bis  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter,
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  e
          dall'articolo 1,  commi  da  194  a  198,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  1º  giugno
          2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e  14  febbraio  2014,
          pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013,  n.  123
          del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile  2014,  continuano
          ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti
          per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: