1001. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
b) il comma 8 e' abrogato.
1002. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lettere da c-bis) a
c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c) a
c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non qualificati »
sono soppresse;
b) al comma 3, lettera d), le parole: « , con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi » sono
soppresse;
c) il comma 14 e' abrogato.
1003. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: « Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per
cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti,
anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo
unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del
comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonche' agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo
unico »;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: « non qualificati ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 » sono sostituite
dalle seguenti: « qualificati e non qualificati ai sensi delle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »;
c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) e' abrogata;
d) al comma 5, le parole: « o ad una partecipazione qualificata ai
sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo
unico » sono soppresse.
1004. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' soppresso;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle
disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla
formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella
misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per
cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la
disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle
condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
».
1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai
redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle
distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa'
formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.
1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano
provenienti da societa' residenti o localizzate in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le societa'
partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non
inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano
anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e,
in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la
preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al
cessionario.
1008. Ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto
non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da
considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale
privilegiato.
1009. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
« Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167,
comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto
non residente, di un'attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello Stato o territorio di
insediamento; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate
residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi
dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa'
partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili
».
1010. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel
territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare
una sua consistenza fisica nel territorio stesso »;
b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile
organizzazione" non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa;
e) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attivita';
f) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle
lettere da a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le
attivita' di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla
lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa d'affari siano
di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia
utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa
strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso luogo o
in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o
l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o
per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del
presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva risultante dalla
combinazione delle attivita' svolte dalle due imprese nello stesso
luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei
due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purche'
le attivita' svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla
stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un
complesso unitario di operazioni d'impresa.
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto
dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per
conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o
opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche
sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome
dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta', o
per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o
che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla
fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale
impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per conto
dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate
allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 le quali, se
esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero
di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi
delle disposizioni del medesimo comma 4.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel
territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge
la propria attivita' in qualita' di agente indipendente e agisce per
l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attivita'. Tuttavia,
quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per
conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlato,
tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del
presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e'
strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i
fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo
dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto.
In ogni caso, un soggetto e' considerato strettamente correlato ad
un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente piu' del
50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una
societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del
capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro
soggetto, direttamente o indirettamente, per piu' del 50 per cento
della partecipazione, o, nel caso di una societa', per piu' del 50
per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;
c) al comma 8, le parole: « dal comma precedente » sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 7».
1011. E' istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a
prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei
confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al
regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' delle stabili
organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo
territorio.
1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati
tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una
rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile
da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
1013. L'imposta di cui al comma 1011 si applica con l'aliquota del
3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della
transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di
cui al comma 1012, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente
o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero
complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000
unita'.
1014. L'imposta e' prelevata, all'atto del pagamento del
corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma
1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso
in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella
fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da
inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con
il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di
transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano
l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del
pagamento del corrispettivo.
1015. Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le
modalita' applicative dell'imposta di cui al comma 1011, ivi compresi
gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonche' eventuali casi di
esonero. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate ulteriori modalita' di
attuazione della disciplina.
1016. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione
e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1011, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore
aggiunto, in quanto compatibili.
1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
1012.
1018. Dall'attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
1019. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui
risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi da 1010 a 1018. Nella Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione
sull'attuazione dei commi da 1010 a1018 anche ai fini
dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD », il Garante per
la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti
fondamentali e delle liberta' dei cittadini.
1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante per la protezione
dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) disciplina le modalita' attraverso le quali il Garante stesso
monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua
applicazione;
b) disciplina le modalita' di verifica, anche attraverso
l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali
trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della
presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilita' dei
formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti
interessati, sia ai fini della portabilita' dei dati ai sensi
dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento
tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei
titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato
sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di
strumenti automatizzati;
d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento
dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi
dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un
trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di
nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale
fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia
al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita' e al
contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma
1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio
dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il
titolare puo' procedere al trattamento.
1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua
un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai
sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento
derivi una lesione dei diritti e delle liberta' dei soggetti
interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo
massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo' chiedere
al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere
tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi
comunque una lesione dei diritti e delle liberta' del soggetto
interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.
1024. Il Garante per la protezione dei dati personali da' conto
dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1023 e dei provvedimenti
conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo
154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 e
1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018.
1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione
efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la
tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della
Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la
decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei
diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di
comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri
bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di
spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto
previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle
frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita' di
sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero
dello sviluppo economico nonche' le assegnazioni per il servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via
satellite. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, le
procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo
sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo
dello spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul
territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso
concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' adeguato entro il
30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046. Per i
giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1027. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativaWiFi4EU della
Commissione europea e' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020.
1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze
in banda 694-790 MHz, con disponibilita' a far data dal 1º luglio
2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli
operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in
conformita' alle procedure di selezione su base competitiva definite
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma
1026. Il termine relativo alla disponibilita' delle frequenze di cui
al primo periodo e' fissato tenendo conto della necessita' e
complessita' di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte
della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in
banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalita' di cui al
comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze
in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata
sulla tecnologia 5G nonche' le assegnazioni per il servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via
satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della
liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro
il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del
diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz,
porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 1026,
idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante
uso delle frequenze liberate.
1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre,
denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard piu'
avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle
aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di
Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di
coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio
2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di pianificazione
esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi
stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base
dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale
per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per
massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna
regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non
attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento
definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non
possono essere pianificate ne' assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea
e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di
comunicazione e diversita' culturale e con la finalita' della piu'
efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle
tecnologie piu' avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito
nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il
calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari
alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di
rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacita'
trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in
tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce
i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso
delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del
comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli
operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessita' di
assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e
di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo
transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed
impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero
dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali
sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di cui al medesimo
periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF
pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione
di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di
programmi in ambito locale, destinando la capacita' trasmissiva al
trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e
riservando il 20 per cento della capacita' trasmissiva alla
trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente
l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il
calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30
giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale puo' utilizzare fino al 40 per cento della
capacita' trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei
programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in
vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo
contenente l'informazione a livello regionale.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, e' stabilito, previa consultazione pubblica, il
calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di
marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo conto
della necessita' di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio
2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da
parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti
d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del
multiplex contenente l'informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, e secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il
territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di
evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per
il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di
tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate
dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico
contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle
frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la
realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di
programmi in ambito locale di cui al comma 1031;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734
MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche' delle frequenze che
risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle
lettere b) e c),e contestuale attivazione di frequenze disponibili
che devono essere individuate tenendo conto della necessita' di
ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita'
d'impresa;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze
previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso
nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e
contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i
soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive
aree geografiche come individuate alla lettera a), nonche' delle
scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle
frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti
d'uso nazionali di cui alla lettera e).
1033. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo
economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei
diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale
terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete,
nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura
di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle
comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi
previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al
primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la
capacita' trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 31 dicembre
2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per
predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano
richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale
inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di
autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura
di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito
locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di
una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della
domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in
posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il
Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti
fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla
disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla posizione in
graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di
rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui
al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si
concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle
modalita' di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e
in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di
numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale
terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro il 31
maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a
1046. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei
principi di trasparenza, equita' e non discriminazione e di una
razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi
all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese
di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del piano di numerazione e della
regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la
numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di
cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034.
1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al
comma 1029, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il
servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della
Terra via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti,
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita' delle frequenze
della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032 e fino
all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei
relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 1028
hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle
somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello
sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non
hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto
dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032.
1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a
1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del
preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e
assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti
adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036
non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una
provvisionale.
1038. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione
dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero
dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad
altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai
sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita' all'articolo 14ter
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro
per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli
importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita' alla
normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti
finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di
adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori
di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si
renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz
e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di
euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di
euro per l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito
locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020
e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto
di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo
3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2019-2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da
parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti
attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle
attivita' di coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali
problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base
rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre;
definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti
dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle
procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione
delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e,
qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034,
previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti
d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a
disposizione della capacita' trasmissiva di cui al comma 1033 e
relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali
finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni
di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022.
1040. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione
degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire
a ciascuna delle finalita' di cui alle lettere da a) a c) del
medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la
diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di
sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli
obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e
ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico,
anche per lo svolgimento delle necessarie attivita' tecniche e
amministrative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 572.000 euro
annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero
dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della
Fondazione Ugo Bordoni.
1043. Al fine di coordinare le attivita' di cui al comma 1039, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a costituire,
nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma
1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a
cinque unita' in posizione di comando proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le
autorita' indipendenti, che mantiene il trattamento economico,
fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo
economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico.
Della suddetta task force puo' essere chiamato a far parte anche
personale dipendente di societa' e organismi in house ovvero di
societa' partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte
del Ministero dei relativi costi.
1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere
dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della
radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai
distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul
territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta
all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le
medesime finalita', a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi
atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia
che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.
1045. Dall'attuazione dei commi 1026 e 1028 devono derivare
proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di cui
al comma 1028 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,
entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al
2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8
GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50
milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020,
150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura
non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a
seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028,
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si
verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi
di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio
2022, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le
minori entrate in termini di indebitamento netto.
1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono abrogati.
1047. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono sostituite
dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel corso
dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »;
b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e « euro
3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre 2010, n. 220 » sono
inserite le seguenti: « , anche successivamente alla scadenza dei
termini ivi previsti ».
1048. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le
concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione
concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di
concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto
assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative
concessioni alle condizioni gia' previste all'articolo 1, comma 932,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a
410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche' la
titolarita' dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento
della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta
regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici.
1049. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di
selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie
leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico
all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7
settembre 2017.
1050. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli
apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilita,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la
distruzione degli apparecchi stessi.
1051. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito
dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.
154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di
gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di
cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte ed e' stabilito per la rete fisica nella misura del 43
per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il
gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota
fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle
corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' per tutte le scommesse a
quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti
complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il
67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle
immagini delle corse nonche' delle provvidenze per l'allevamento dei
cavalli.
1052. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota
fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti,
nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello
previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' proporre un intervento normativo volto a ridurre le
aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a
distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
1053. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regola le modalita' con le quali le reti autorizzate offrono
propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse
di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di
tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del
programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
1054. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
societa' che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono
autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di
cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei
principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del
gioco pubblico.
1055. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, devono essere conformate, ove
possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato
per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure
occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a
totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta
unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove
formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori
categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi.
1056. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei
provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di
totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di
consentirne la commercializzazione.
1057. Qualora dall'applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi un
minore gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, puo' stabilire l'aumento delle aliquote stabilite
dal comma 1051 in misura tale da assicurare il conseguimento di
maggiori entrate in misura compensativa.
1058. Al fine di migliorare la qualita' e l'organizzazione delle
corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del
settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per
individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b),
della legge 28 luglio 2016, n. 154.
1059. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma
di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e
dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio
dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
1060. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo
l'articolo 52 e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti). - 1. E'
istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro
informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti
di gioco.
2. Nel registro sono annotati:
a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa
dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile
legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;
b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede
operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della
citta' e del relativo codice di avviamento postale;
c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalita'
dell'attivita' di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3,
lettera a).
3. Nel registro e' altresi' annotata l'eventuale estinzione del
rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma
2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le
modalita' definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilita'
solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, e'
esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato
l'estinzione del rapporto nelle modalita' e nei termini previsti
dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreche' le
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano
gia' state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo
64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone
la sospensione e' comunicato, a cura della Guardia di finanza,
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel
registro.
5. L'accesso al registro e' consentito, senza restrizioni, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza,
alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio
delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso e' altresi'
consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica
sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli
autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e alle relative norme esecutive, nonche' ai concessionari di
gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei
comportamenti degli operatori del mercato.
6. Le modalita' tecniche di alimentazione e di consultazione del
registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo
che siano garantiti:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle
autorita' di cui al comma 5;
b) le modalita' di consultazione da parte dei concessionari di
gioco per le finalita' di cui al comma 5;
c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e
dei relativi aggiornamenti;
d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui
al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente
disponibile alle autorita' e ai concessionari di gioco l'informazione
circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle
finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in
chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per
la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295.
1062. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018».
1063. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2018.
1064. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono rideterminate in
18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per l'anno 2019,
in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in 238.783.000 euro per l'anno
2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per
l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000 euro
per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000
euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in
20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e
in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031.
1065. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 21.450.000 euro per l'anno 2018, di 36.150.000
euro per l'anno 2019, di 33.250.000 euro per l'anno 2020, di
8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per
l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024, di 46.200.000 euro
per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno 2026, di 71.900.000
euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2033.
1066. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 18.380. 793 euro
per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno 2019, di 68.125.000
euro per l'anno 2020, di 81.025.000 euro per l'anno 2021, di
102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno 2023
e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1067. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno
2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro
per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1
milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno
2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1068. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 7 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30
milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno
2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro
per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni
di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di
16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1069. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 431, lettera b), le parole: « si stima di incassare
quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio
dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate
nell'esercizio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « si
stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto
alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a
quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato »;
b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: « sono annualmente utilizzate, nell'esercizio
successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo » sono
sostituite dalle seguenti: « sono annualmente utilizzate,
dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo
»;
2) le parole: « e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo,
per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilita' del
Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per incrementare,
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso »;
c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: « dell'anno in corso » sono
sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »;
2) al secondo periodo, le parole: « , limitatamente al primo anno
del triennio di riferimento, » sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: « La legge di stabilita', » sono
sostituite dalle seguenti: « La legge di bilancio, ».
1070. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di
euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere
dall'anno 2021.
1071. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure
indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di
euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per
2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per
2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono
ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita';
b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture,
anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento,
fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia
pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attivita'
industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h)
digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del
rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e
sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi
per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione
delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo
del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma
140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto
del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1073. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e
nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a
70 milioni di euro puo' essere destinata al finanziamento:
a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano
stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di
popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora
finanziati;
b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle
regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074.
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono
individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE
su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
presidente della regione o della provincia autonoma interessata al
programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri a stipulare appositi mutui di durata
massima quindicennale sulla base di criteri di economicita' e di
contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate
in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le
rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato.
1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli
interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato,
ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento,
nonche' una indicazione delle principali criticita' riscontrate
nell'attuazione delle opere.
1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta'
metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il
2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023.
1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di
cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete
viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono
altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e
non utilizzate.
1078. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo
successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata
o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse
assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate
ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma
1072.
1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' istituito il Fondo per la progettazione degli enti
locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di
fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli
enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e
strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per
gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di
fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, e' ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019.
1080. I criteri e le modalita' di accesso, selezione e
cofinanziamento dei progetti, nonche' le modalita' di recupero delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi
1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento
devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni
proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla
redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di
contratto e alla valutazione della sostenibilita' finanziaria dei
progetti.
1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA,
quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le
attivita' di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente
all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri
posti a carico del medesimo Fondo.
1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080
sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per
l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla
comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle
attivita' di progettazione oggetto del contributo.
1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la
progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata
ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il
bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi
dall'approvazione del progetto definitivo.
1084. Il monitoraggio delle attivita' di cui ai commi da 1079 a
1083 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema
di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori
ai sensi dei commi da 1079 a 1083 e' verificato tramite il predetto
sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice
identificativo di gara (CIG).
1085. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite
dalle seguenti: « e alle linee tramviarie, compreso il materiale
rotabile, » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti e'
effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ».
1086. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, compreso il
materiale rotabile.
1087. Al fine di affermare un modello digitale italiano come
strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in
Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicita'
territoriale, e' assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD
per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del
turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.
1088. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « settembre 2018 ».
1089. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con
una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
per le finalita' di cui al comma 1090.
1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto
per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture
possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono
l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle
imprese aggiudicatrici e' riconosciuto, nel limite delle risorse
disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso
fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica
indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le
modalita' per la definizione dei prodotti del commercio equo e
solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al
presente comma.
1091. Per perseguire obiettivi di politica economica ed
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonche' per
accrescere la competitivita' e la produttivita' del sistema
economico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a
favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitivita' e
della produttivita', con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030
e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Gli obiettivi di
politica economica e industriale per la crescita e la competitivita'
del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con
delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato a
finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad
opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree
strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla
competitivita' del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei
progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di
valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il
sistema economico produttivo.
1092. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' individuato l'organismo competente alla gestione
delle risorse ed e' definito l'assetto organizzativo che consenta
l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il
collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli
obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con
gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il
sistema del venture capital italiano ed estero. Il medesimo
regolamento individua altresi' l'amministrazione vigilante.
1093. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel
contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi
connessi all'attivita' di assistenza e cura in ambito termale,
favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel
senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per
l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate
all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni
sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre
2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile
alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come
individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato
prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di
rinnovo, rispetto a quello delle attivita' di cui all'articolo 3,
comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una
specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e
formulata sulla base della contabilita' analitica aziendale.
1095. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1094 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alla societa' concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonche' di garantire
gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si
applicano alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di
contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione,
contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco
dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa puo' avviare, in un'ottica virtuosa
di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure
al livello retributivo piu' basso, attingendo in primis al personale
idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti
professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le
disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49,
commi 1-ter e1-quater, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
1097. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale,
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le
associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della
richiesta del certificato di agibilita' di cui all'articolo 10 non
sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma
dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora
utilizzati nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto
personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano
regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese
hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilita'
di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del
primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di
durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici
eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva
programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle
stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di
agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente. L'obbligo della
richiesta del certificato di agibilita' ricorre per le imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri
tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio,
gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti
sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei
lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3
nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di
godimento le imprese committenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per
ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ».
1098. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una
valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia
della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo, il 70 per cento e' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto
compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi da
16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il
risultato dell'attivita' liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni
separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato e' consentita
la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al
termine dell'attivita' liquidatoria da altro patrimonio separato.
1099. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano
Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-octies, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, presente nel
bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2018.
1100. Al fine di assicurare nel modo piu' sollecito la riduzione
del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni,
sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a societa' da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di societa'
statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne
le attivita' di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un
patrimonio separato rispetto al patrimonio della societa'
trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle
societa' in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto
del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato
per il trasferimento e' stabilito da un collegio di tre periti sulla
base della valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa tra la societa' trasferitaria ed il predetto
Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto di tutti i
costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione
stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei
periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle
finanze ed e' versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine
della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore
importo il 70 per cento e' attribuito al Ministero dell'economia e
delle finanze e il 30 per cento e' di competenza della societa'
trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.