art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
              comma 89 
              Si riporta il testo vigente del comma 822 dell'articolo
          1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 821. Omissis 
              822. Al fine di  contribuire  alla  costituzione  delle
          piattaforme di investimento previste dal  regolamento  (UE)
          2015/1017 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di
          investimento  ammissibili  al   Fondo   europeo   per   gli
          investimenti  strategici  (FEIS)   promosse   dall'istituto
          nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere
          assistite dalla garanzia dello  Stato.  La  garanzia  dello
          Stato   e'   onerosa,   a   prima   richiesta,   esplicita,
          incondizionata e irrevocabile. 
              Omissis.". 
              comma 90 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 30 Disposizioni relative al Fondo rotativo per il
          sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI 
              1. Omissis 
              2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'   di   cui
          all'articolo 23, comma  2  del  presente  decreto-legge,  i
          programmi e gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la
          crescita  sostenibile  possono  essere  agevolati  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno
          alle imprese e gli  investimenti  in  ricerca  (di  seguito
          anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge  30
          dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
          valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi  358,  359,
          360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1
          non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e,  a  decorrere
          dal 2013, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate
          alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70
          per cento. La ricognizione  delle  risorse  non  utilizzate
          puo' essere effettuata  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.a.  a  partire  dall'anno  2019,  con  cadenza   almeno
          biennale  e  con  riferimento  al  31  dicembre   dell'anno
          precedente, mediante: 
              a) la verifica degli  atti  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale per le risorse gia'  destinate  a  interventi  in
          relazione ai quali non  siano  ancora  stati  pubblicati  i
          decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
          per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
          la   presentazione   delle   istanze   di   accesso    alle
          agevolazioni; 
              b)  i  dati  a  essa  forniti   dalle   amministrazioni
          pubbliche  titolari  degli   interventi   agevolativi   che
          accedono  al  FRI  per  le  risorse   eccedenti   l'importo
          necessario  alla  copertura   finanziaria   delle   istanze
          presentate a valere sui bandi per i quali, al  31  dicembre
          dell'anno a cui si riferisce ciascuna  ricognizione,  siano
          chiusi i termini di presentazione  delle  istanze,  per  le
          risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
          agevolazioni concedibili e per  le  risorse  rivenienti  da
          atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque  denominati  e
          formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per  la
          parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
          cui le predette amministrazioni pubbliche non  comunichino,
          entro  due  mesi  dalla  relativa  istanza,  le  necessarie
          informazioni, la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  puo'
          procedere alla  ricognizione  sulla  base  delle  eventuali
          evidenze a sua disposizione; 
              c)  le  proprie  scritture  contabili  per  le  risorse
          provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti  gia'
          erogati,  rivenienti   dai   pagamenti   delle   rate   dei
          finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni   anticipate   dei
          finanziamenti,  non  costituenti  causa  di  revoca   delle
          agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  855  a  859
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 854 Omissis 
              855.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 354e commi da 358 a 361, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito
          di operativita' del Fondo rotativo  per  il  sostegno  alle
          imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso  agli
          interventi previsti  da  leggi  regionali  di  agevolazione
          ovvero  conferiti  alle  regioni  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  per  gli  investimenti
          produttivi e per la  ricerca.  Gli  interventi  di  cui  al
          presente  comma  possono  assumere  anche   la   forma   di
          contributi in conto  interessi  concessi  dalle  Regioni  e
          dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere  sulle
          proprie risorse a fronte  di  finanziamenti  deliberati  da
          Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  al  tasso  di  interesse
          vigente pro tempore, determinato  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311. 
              856. Per le finalita' di cui al  comma  855,  la  Cassa
          depositi e prestiti Spa e' autorizzata  ad  apportare  alla
          dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo  comma  855
          un incremento nell'importo massimo fino  a  2  miliardi  di
          euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio
          dello Stato fissati ai sensi dell'articolo  1,  comma  361,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
          modificazioni, che allo scopo possono essere integrati: 
              a) a valere  sul  Fondo  per  la  competitivita'  e  lo
          sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura  di  cui
          al comma 844, per il finanziamento di interventi  regionali
          complementari o integrativi  dei  progetti  di  innovazione
          industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; 
              b)  a  valere  sulle  risorse  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma
          858. 
              857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali
          complementari o integrativi  dei  progetti  di  innovazione
          industriale ai  sensi  del  comma  856,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite
          convenzioni, in  conformita'  agli  indirizzi  fissati  dai
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa,  per  la
          regolamentazione delle modalita' di intervento,  prevedendo
          anche la misura minima del tasso di interesse da  applicare
          e la durata massima del piano di rientro. 
              858.   Ai   fini   dell'attuazione   del   comma    856
          relativamente agli interventi agevolativi  alle  imprese  e
          alla ricerca previsti in atti di legislazione  regionale  o
          di programmazione comunitaria diversi da quelli di  cui  al
          comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  possono   stipulare   apposite   convenzioni,   in
          conformita'   agli   indirizzi   fissati    dai    Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo  economico,
          con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il  finanziamento
          degli  interventi  di  interesse,  mediante  l'impegno  dei
          relativi  limiti  annuali  di   spesa,   nonche'   per   la
          regolamentazione delle modalita' di intervento,  prevedendo
          anche la misura minima del tasso di interesse da  applicare
          e la durata massima del piano di rientro. I relativi  oneri
          per interessi sono posti a carico  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              859. Le risorse non utilizzate dalle  regioni  e  dalle
          province autonome ai  sensi  del  comma  858  integrano  la
          dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma   855   dell'anno
          successivo. 
              Omissis.". 
              Il titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  185  (Incentivi   all'autoimprenditorialita'   e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45,  comma  1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144) comprende gli  articoli
          da 1 a 4-ter ed e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  6  luglio
          2000, n. 156. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          29 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
          "Art. 29. Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e 
          Digital Transformation 
              1. Omissis 
              2.  Per  garantire  il  tempestivo   adeguamento   alle
          disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita' atte
          a consentire la  maggiore  efficacia  dell'intervento,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione
          della misura di cui al Capo 0I del decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per  le  imprese  di
          piu'  recente  costituzione,  l'offerta   di   servizi   di
          tutoraggio e la copertura dei costi iniziali  di  gestione,
          per una percentuale comunque non superiore al 20 per  cento
          del totale delle spese  ammissibili.  Fino  all'entrata  in
          vigore  delle   predette   disposizioni   attuative,   alle
          iniziative  agevolate  ai  sensi   del   medesimo   decreto
          legislativo continua ad applicarsi  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              Omissis.". 
              comma 91 
              Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 47. Omissis 
              48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
          l'accesso al credito delle famiglie e  delle  imprese,  del
          piu' efficiente utilizzo delle risorse  pubbliche  e  della
          garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
          di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti  sulla
          finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema  nazionale  di
          garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e  strumenti  di
          garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del  Fondo,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Gli interventi del  Fondo  di  garanzia
          per la prima  casa  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, quale garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del
          Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante  versamento  di
          contributi da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici  ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  anche  a  valere  su  risorse  di
          soggetti terzi e anche al fine di  incrementare  la  misura
          massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  con  delega  alle
          politiche giovanili e con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le norme di attuazione del Fondo,  comprese  le  condizioni
          alle quali e' subordinato  il  mantenimento  dell'efficacia
          della garanzia del Fondo in caso  di  cessione  del  mutuo,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per
          l'operativita'   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa; 
              c-bis)  la   sezione   speciale,   che   e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale. 
              Omissis.". 
              comma 94 
              Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              comma 96 
              La legge 4 novembre 2016, n. 204 recante  "Ratifica  ed
          esecuzione   dell'Accordo   di   Parigi   collegato    alla
          Convenzione quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
          climatici, adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2016, n. 263. 
              comma 97 
              Si riporta il testo vigente del comma 15  dell'articolo
          83 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 
              1. - 14. Omissis 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              Omissis.". 
              comma 101 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 56  della
          legge 28 dicembre 2015, n.  221  (Disposizioni  in  materia
          ambientale per promuovere misure di green economy e per  il
          contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 56. Disposizioni  in  materia  di  interventi  di
          bonifica da amianto 
              1. - 6. Omissis 
              7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi
          di bonifica di edifici  pubblici  contaminati  da  amianto,
          comprese  le  navi  militari,  a  tutela  della  salute   e
          dell'ambiente,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Fondo per la progettazione preliminare e  definitiva  degli
          interventi di bonifica di beni contaminati da amianto,  con
          una dotazione finanziaria di  5,536  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni  2017  e  2018.  Il   funzionamento   del   Fondo   e'
          disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, che individua anche i criteri di  priorita'  per  la
          selezione dei progetti ammessi a finanziamento. 
              Omissis.". 
              comma 102 
              Il testo del comma  7  dell'articolo  56  della  citata
          legge n. 221 del 2015 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 101. 
              comma 104 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni 
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.". 
              comma 108 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              1. Omissis 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              Omissis.". 
              comma 110 
              Si riporta il testo vigente del comma 647 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          e' autorizzato a concedere contributi per  l'attuazione  di
          progetti   per   migliorare   la   catena   intermodale   e
          decongestionare la rete viaria, riguardanti  l'istituzione,
          l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi  marittimi  per
          il trasporto combinato delle merci o il  miglioramento  dei
          servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e  in  partenza  da
          porti situati in Italia, che  collegano  porti  situati  in
          Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa annua di 45,4 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
              Omissis.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  36  della
          legge  5  agosto  1978,  n.  457  (Norme   per   l'edilizia
          residenziale): 
              "Art.     36.     Finanziamento     per      l'edilizia
          convenzionata-agevolata. 
              Per la concessione di  contributi  agli  interventi  di
          edilizia residenziale fruenti di mutuo  agevolato  previsto
          dal precedente articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli
          anni finanziari 1978, 1979,  1980  e  1981,  il  limite  di
          impegno di lire 70 miliardi. 
              I contributi di cui  al  primo  comma  sono  destinati,
          altresi'  alla  corresponsione  agli  istituti  di  credito
          mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi  di
          preammortamento  sulle  erogazioni  effettuate   in   corso
          d'opera non gravino sul mutuatario in  misura  superiore  a
          quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18. 
              I limiti di impegno autorizzati dal  presente  articolo
          sono  iscritti  nel  bilancio  del  Ministero  dei   lavori
          pubblici e corrisposti annualmente alla  Cassa  depositi  e
          prestiti ai sensi della lettera d) del precedente  articolo
          13. 
              All'onere    di    lire    70    miliardi     derivante
          dall'applicazione  del   presente   articolo   per   l'anno
          finanziario  1978  si  provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          34-ter della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale  dei
          residui passivi 
              1. - 4 Omissis 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.". 
              comma 111 
              Si riporta il testo vigente del comma 648 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
              Omissis.". 
              comma 112 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della  citata
          legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 110. 
              comma 114 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione  dei
          veicoli a motore e dei motori riguardo alle  emissioni  dei
          veicoli pesanti (euro VI) e  che  modifica  il  regolamento
          (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga  le
          direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE: 
              "Art. 10 Incentivi finanziari 
              1. Con riserva  dell'entrata  in  vigore  delle  misure
          d'attuazione del presente  regolamento,  gli  Stati  membri
          possono introdurre incentivi finanziari che si applicano  a
          veicoli a motore prodotti in  serie  conformi  al  presente
          regolamento e alle relative misure di attuazione. 
              Tali incentivi si applicano a tutti  i  veicoli  nuovi,
          commercializzati nello Stato membro interessato e  conformi
          al   presente   regolamento   e   alle   relative    misure
          d'attuazione. Tuttavia, essi cessano  di  essere  applicati
          entro e non oltre il 31 dicembre 2013. 
              2. Con riserva  dell'entrata  in  vigore  delle  misure
          d'attuazione del presente  regolamento,  gli  Stati  membri
          possono concedere incentivi finanziari per l'adeguamento  a
          posteriori di veicoli in servizio al fine di  garantire  il
          rispetto dei valori limite d'emissione di cui  all'allegato
          I e per la demolizione di veicoli non conformi al  presente
          regolamento e alle relative misure di attuazione. 
              3.  Per  ogni  tipo  di  autoveicolo,   gli   incentivi
          finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il
          costo supplementare dei dispositivi tecnici utilizzati  per
          soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato  I,
          compresi i costi d'installazione sul veicolo. 
              4.  La  Commissione  e'  informata  dei  progetti   per
          introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui  ai
          paragrafi 1 e 2.". 
              La legge 11 agosto 2003,  n.  218  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente" e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190. 
              Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 recante
          "Riordino dei  servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza  statale"  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9
          gennaio 2006, n. 6, S.O. 
              Il citato regolamento (CE) n.  595/2009  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188. 
              comma 115 
              Il REGOLAMENTO n. 1407/2013/UE DELLA COMMISSIONE del 18
          dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  24
          dicembre 2013, n. L 352. 
              comma 119 
              Il riferimento alla legge 4 novembre 2016,  n.  204  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 96. 
              comma 121 
              La legge  29  novembre  1984,  n.  798  recante  "Nuovi
          interventi per la salvaguardia di  Venezia"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1984, n. 332. 
              comma 123 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  32  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              "Art. 32. Reddito agrario 
              1. Il reddito agrario e'  costituito  dalla  parte  del
          reddito medio ordinario dei terreni imputabile al  capitale
          d'esercizio e al lavoro di  organizzazione  impiegati,  nei
          limiti della potenzialita' del terreno,  nell'esercizio  di
          attivita' agricole su di esso. 
              2. Sono considerate attivita' agricole: 
              a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
          alla silvicoltura; 
              b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili  per
          almeno un quarto dal terreno e le  attivita'  dirette  alla
          produzione di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di  strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione non eccede il doppio di quella del  terreno
          su cui la produzione stessa insiste; 
              c) le attivita' di cui  al  terzo  comma  dell'articolo
          2135  del  codice  civile,  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,   di
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali,  con
          riferimento ai beni individuati, ogni  due  anni  e  tenuto
          conto dei criteri di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito per ciascuna specie animale il  numero  dei  capi
          che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2,
          tenuto conto della potenzialita' produttiva dei  terreni  e
          delle unita' foraggere occorrenti a  seconda  della  specie
          allevata. 
              4. Non si considerano produttivi di reddito  agrario  i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.". 
              comma 124 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  107  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 107 
              1.  Salvo  deroghe  contemplate  dai   trattati,   sono
          incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui
          incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti  concessi
          dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
          qualsiasi forma che,  favorendo  talune  imprese  o  talune
          produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate  dall'origine  dei  prodotti;b)
          gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati  dalle
          calamita' naturali oppure da  altri  eventi  eccezionali;c)
          gli aiuti  concessi  all'economia  di  determinate  regioni
          della Repubblica federale di Germania che  risentono  della
          divisione  della  Germania,  nella  misura  in   cui   sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera.3. Possono considerarsi compatibili con il
          mercato interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica  e  sociale;b)
          gli aiuti destinati a promuovere  la  realizzazione  di  un
          importante progetto di comune interesse  europeo  oppure  a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato  membro;c)  gli  aiuti  destinati  ad  agevolare   lo
          sviluppo  di  talune  attivita'   o   di   talune   regioni
          economiche, sempre che non  alterino  le  condizioni  degli
          scambi in misura contraria al comune interesse;d) gli aiuti
          destinati a promuovere la cultura e  la  conservazione  del
          patrimonio, quando non alterino le condizioni degli  scambi
          e  della  concorrenza  nell'Unione  in   misura   contraria
          all'interesse  comune;e)le  altre   categorie   di   aiuti,
          determinate con decisione del Consiglio, su proposta  della
          Commissione.". 
              comma 125 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              "Art. 3 (Soggetti aventi diritto) 
              1. - 2. Omissis 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              Omissis.". 
              comma 127 
              Si riporta il testo del comma 436 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021. 
              Omissis.". 
              comma 128 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178  (Riorganizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione
          (SSPA), a norma dell'articolo  24  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69) come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11 Altri incarichi 
              1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti  esterni,  di
          professionalita' e competenze utili allo svolgimento  delle
          sue  attivita'  istituzionali,  anche  di   supporto   alla
          didattica ed alla ricerca. 
              1-bis. Per le specifiche  esigenze  di  tutoraggio,  la
          Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'  autorizzata  a
          stipulare,  fino  al  31  dicembre   2022,   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa per un contingente
          di  personale  non  superiore  a  trenta   unita',   previo
          svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 
              1-ter. Agli oneri  relativi  all'attuazione  del  comma
          1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la  Scuola
          nazionale dell'amministrazione provvede  nell'ambito  delle
          risorse  derivanti  dal  contributo  finanziario  ordinario
          dello Stato disponibile a legislazione vigente. 
              2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono  conferiti  dal
          Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.". 
              comma 129 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  16  della
          legge  1°  aprile   1981,   n.   121   (Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              "Art. 16. Forze di polizia. 
              Ai fini della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica,  oltre  alla  polizia  di  Stato  sono  forze  di
          polizia,  fermi  restando  i   rispettivi   ordinamenti   e
          dipendenze: 
              a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
              b) il Corpo della guardia di finanza, per  il  concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione 
              1. Omissis 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              Omissis.". 
              comma 130 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  43  della
          citata legge n. 121 del 1981: 
              "Art. 43. Trattamento economico. 
              Il trattamento economico del personale della Polizia di
          Stato, esclusi i dirigenti,  e'  stabilito  sulla  base  di
          accordi di cui all'articolo 95, con decreto del  Presidente
          della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, ferma restando la necessita' di approvazione  per
          legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. 
              Gli accordi sono triennali. 
              Il trattamento  economico  del  personale  che  espleta
          funzioni di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata in base alle funzioni attribuite, ai  contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio. 
              Alle trattative per la determinazione  del  trattamento
          economico  di  cui  al  comma  precedente   partecipano   i
          sindacati di  polizia  nei  modi  e  nelle  forme  previsti
          dall'articolo 95. 
              Vanno previsti,  oltre  all'iniziale,  piu'  classi  di
          stipendio, in maniera che  la  progressione  economica  sia
          sganciata dalla progressione di carriera. 
              L'indennita' di cui al terzo comma assorbe  lo  assegno
          personale di funzione previsto  dall'articolo  143,  L.  11
          luglio 1980, n. 312. 
              Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,  le
          qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni  di
          polizia sono distribuite nei  livelli  retributivi  di  cui
          alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli  corrispondenti
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,  come
          segue: 
              a)  IV  livello:  agente,  agente  seconda   qualifica,
          assistente di prima, assistente di seconda; 
              b) V livello: assistente di  terza,  sovrintendente  di
          prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; 
              c) VI livello: sovrintendente di quarta,  ispettore  di
          prima, ispettore di seconda; 
              d)  VI  livello-bis:  ispettore  di  terza;   a   detta
          qualifica  del  ruolo  degli  ispettori  e'  attribuito  il
          livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
          per cento dell'incremento previsto per il VII livello; 
              e)  VII  livello:  ispettore  di  quarta;   prime   due
          qualifiche del ruolo direttivo; 
              f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; 
              g)  VIII  livello-bis:  qualifica  apicale  del   ruolo
          direttivo;  a  detta  qualifica  del  ruolo  direttivo   e'
          attribuito il livello di  stipendio  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
              Nella  qualifica  apicale  del  ruolo  direttivo   sono
          inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
          di anzianita' di qualifica. 
              Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e'
          attribuito  il  trattamento  economico  previsto   per   il
          personale di cui al VI livello-bis. 
              Al personale civile  di  pubblica  sicurezza,  che  per
          effetto  della  promozione  ai  sensi   dell'ultimo   comma
          dell'art. 155, L.  11  luglio  1980,  n.  312,  riveste  la
          qualifica di vice questore  del  ruolo  ad  esaurimento  e'
          attribuito il trattamento economico  fissato  dall'articolo
          133, secondo comma della citata legge n. 312. 
              Nella  prima  applicazione  della  presente  legge   e'
          concesso al personale della Polizia di Stato un assegno  ad
          personam    pensionabile,    come     anticipazione     del
          riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate  nelle
          carriere di provenienza,  da  effettuarsi  con  gradualita'
          entro tre fasi. La  misura  di  tale  assegno  deve  essere
          determinata  in  relazione  alla  anzianita'  di   servizio
          maturata al 1° gennaio 1978. 
              Al personale della Polizia di Stato  cui,  per  effetto
          del passaggio di ruolo di  provenienza  nei  ruoli  di  cui
          all'articolo 36, spetta uno stipendio  inferiore  a  quello
          che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o  qualifica  di
          provenienza, viene attribuito nel livello  retributivo  del
          nuovo  ruolo,  anche  mediante   attribuzione   di   scatti
          convenzionali, lo stipendio di classe o scatto  di  importo
          pari a quello percepito nel livello di provenienza. 
              Per le esigenze funzionali dei servizi di  polizia,  in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
              Le indennita' per la presenza e  per  i  servizi  fuori
          sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario  vanno
          determinati  in  misura  proporzionale  alla   retribuzione
          mensile. 
              La durata degli anni di permanenza  in  una  classe  di
          stipendio  puo'  essere  ridotta  per  meriti   eccezionali
          acquisiti  durante  il  servizio,  secondo   le   modalita'
          prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. 
              Il trattamento  economico  previsto  per  il  personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo  e  secondo  dell'articolo
          16. 
              L'equiparazione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di
          Stato con quelli delle altre forze di  polizia  di  cui  ai
          commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene  sulla  base
          della tabella allegata alla presente legge. 
              Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
          particolari attivita',  limitatamente  al  tempo  del  loro
          effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione  delle
          indennita'   stesse   per   effetto   del    possesso    di
          qualificazioni o specializzazioni. 
              Il trattamento  economico  del  personale  appartenente
          alle  qualifiche  dirigenziali  dei  ruoli  indicati  nella
          presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla  L.
          10  dicembre  1973,  n.  804,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, e dalle norme della presente legge. 
              Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
          Bolzano, nonche' ai prefetti e ai  direttori  centrali  del
          Ministero spetta l'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo salvo per il periodo in  cui  si  trovano
          nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento  ove  sia  percepita  per  un   periodo   complessivo
          inferiore a cinque anni. 
              Per il  personale  indicato  al  comma  precedente,  in
          servizio alla data del  25  aprile  1981,  l'indennita'  e'
          pensionabile solo nella misura del  50  per  cento  ove  la
          stessa sia stata percepita o  le  suddette  funzioni  siano
          state esercitate per un  periodo  complessivo  inferiore  a
          cinque anni. 
              Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
          civile dell'interno  in  servizio  presso  il  dipartimento
          della pubblica sicurezza o negli  uffici  dipendenti  dalle
          autorita' nazionali e provinciali  di  pubblica  sicurezza,
          nonche' al personale di altre amministrazioni  dello  Stato
          che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e  la
          pianificazione  delle  forze   di   polizia,   spetta   una
          indennita' mensile speciale  non  pensionabile  di  importo
          complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
          terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
          che beneficia dell'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo. 
              Al personale di  cui  al  comma  precedente  spetta  il
          compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
          le misure previste per le corrispondenti  qualifiche  degli
          appartenenti alla Polizia di Stato. 
              Fino a quando  non  sara'  determinato  il  trattamento
          economico mediante gli  accordi  di  cui  all'articolo  95,
          l'indennita'  pensionabile  prevista  dal  comma  terzo  e'
          costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui  alla
          L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive  modificazioni,
          ed e' corrisposta con le modalita' prescritte  dalla  legge
          stessa." 
              comma 131 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97  (Disposizioni
          recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
          139,  concernente  le  funzioni  e  i  compiti  del   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'   al   decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 16. Clausola di salvaguardia retributiva 
              1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco  l'autorizzazione   allo   svolgimento   del   lavoro
          straordinario  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta  annualmente
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti  dei
          fondi stanziati in bilancio. 
              2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al
          comma   1,   il   pagamento   dei   compensi   per   lavoro
          straordinario, prestato dal personale del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco per  le  attivita'  svolte  nel  primo
          semestre di ciascun anno, e'  autorizzato  entro  i  limiti
          massimi stabiliti con  il  decreto  autorizzativo  relativo
          all'anno precedente.". 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle  Note
          all'art. 1, comma 129. 
              comma 132 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  74  e   75
          dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n.  102  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di
          termini): 
              "Art. 24. Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato 
              Commi 1. - 73. Omissis 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
          ambientali e industriali ed a favorire  lo  sviluppo  delle
          aree interessate): 
              "Art. 3 Combustione illecita di rifiuti 
              1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
              «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). -  1.
          Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque
          appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
          maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due  a
          cinque anni. Nel caso in  cui  sia  appiccato  il  fuoco  a
          rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione  da
          tre a sei anni. Il responsabile  e'  tenuto  al  ripristino
          dello  stato  dei  luoghi,  al   risarcimento   del   danno
          ambientale e al pagamento, anche in via di regresso,  delle
          spese per la bonifica. 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
          reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
          successiva combustione illecita di rifiuti. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.
          92, convertito, con modificazioni,  alla  legge  24  luglio
          2008, n.  125  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza
          pubblica): 
              "Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              Omissis.". 
              comma 133 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1328
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale  sui
          diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo  2,
          comma  11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,   e
          successive  modificazioni,  e'  incrementata  a   decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato. Un apposito  fondo,  alimentato  dalle  societa'
          aeroportuali in proporzione al traffico generato,  concorre
          al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con  decreti
          del  Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche   con
          evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, tramite l'Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
          unita' previsionali di base del centro  di  responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-bis
          dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 23 Formazione del bilancio 
              1. Omissis 
              1-bis.   Al    fine    di    garantire    tempestivita'
          nell'erogazione delle risorse a decorrere  dall'anno  2017,
          con il disegno di legge di bilancio di previsione,  possono
          essere iscritte negli stati di previsione  della  spesa  di
          ciascuna amministrazione e in quello  dell'entrata  importi
          corrispondenti a  quote  di  proventi  che  si  prevede  di
          incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
          per  legge  al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
          attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da  iscrivere  in
          bilancio  e'  commisurato  all'andamento   dei   versamenti
          registrati nei singoli esercizi del triennio  precedente  a
          quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
          alla data di entrata in vigore della legge che  dispone  la
          destinazione delle entrate al  finanziamento  di  specifici
          interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
          esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  alle   effettive   somme   riscosse
          nell'esercizio di riferimento, possono essere  previste  le
          necessarie variazioni con  il  disegno  di  legge  ai  fini
          all'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio  di   cui
          all'articolo 33, comma 1. 
              Omissis.". 
              comma 134 
              Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  614
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 614 Incremento  del  fondo  per  l'incentivazione
          della  produttivita'  del  personale  del  Ministero  della
          difesa 
              1. - 2. Omissis 
              2-bis. In relazione alle medesime esigenze  di  cui  al
          comma 1, e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, da  destinare,
          attraverso   la   contrattazione    collettiva    nazionale
          integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del
          personale   contrattualizzato   appartenente   alle    aree
          funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al
          presente comma si provvede, per ciascuno degli  anni  2018,
          2019, 2020 e 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui
          all'articolo  11,  comma  5,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 94." 
              Note all'art. 1, comma 135 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 7
          del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,
          n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
              "Art. 7. Trattamento economico. 
              1. - 6. Omissis 
              7.  Al  personale  non  dirigenziale  o  a  quello  con
          rapporto di impiego non privato, assegnato agli  uffici  di
          diretta collaborazione, su proposta dei responsabili  degli
          uffici di cui all'articolo 2, comma  2,  spetta,  a  fronte
          delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
          disponibilita'  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
          diretta   collaborazione,   sostitutiva   degli    istituti
          retributivi    finalizzati     all'incentivazione     della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui  all'articolo  2,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennita'  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
              Omissis.". 
              comma 137 
              Si riporta il testo vigente del comma 295 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi  287,
          289 e 299, relative  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per  cento
          dei contingenti annuali, al  personale  volontario  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  che  risulti
          iscritto nell'apposito elenco istituito per  le  necessita'
          delle strutture centrali e periferiche del  Corpo  medesimo
          da almeno tre anni e  che  abbia  effettuato  non  meno  di
          centoventi giorni  di  servizio.  Ai  fini  delle  predette
          assunzioni, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  19-bis
          del decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  limite
          di   eta'   previsto   dalle   disposizioni   vigenti   per
          l'assunzione del personale volontario del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato.  Per  il
          personale volontario di eta' fino a 40 anni sono  necessari
          i  soli   requisiti   gia'   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'  delle
          strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
          personale volontario con eta'  ricompresa  tra  i  40  anni
          compiuti e i 45 anni compiuti,  il  requisito  relativo  ai
          giorni di servizio e' elevato a 250  giorni,  ad  eccezione
          del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
          requisito  e'  elevato  a  150   giorni;   tale   personale
          volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
          altresi'  effettuato  complessivamente  non  meno   di   un
          richiamo di  14  giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Per  il
          personale  con  eta'  superiore  ai  46  anni  compiuti  il
          requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato  a  400
          giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
          cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale
          personale volontario, di sesso sia maschile che  femminile,
          deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
          due richiami di 14 giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Resta
          fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
          l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
          normativa vigente. Con decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
          criteri di verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
          modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.   Al
          personale volontario in possesso dei requisiti  di  cui  al
          presente comma, ai fini dell'assunzione per lo  svolgimento
          delle funzioni di addetto antincendio anche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
          a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente  per
          territorio,   l'attestato   di   idoneita'   per    addetto
          antincendio in attivita' a rischio elevato. 
              Omissis.". 
              comma 141 
              Si riporta il testo del comma 149 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e
          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale
          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7
          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio
          2019-2020 e di 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al  precedente
          periodo e'  ulteriormente  incrementato  di  12.000.000  di
          euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
          in  materia  di  immigrazione,  ordine  pubblico,  soccorso
          pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
          dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno  2019,  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6  milioni  di  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2021,   da    destinare
          all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
          la retribuzione di risultato del personale  della  carriera
          prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione  e
          la retribuzione  di  risultato  del  personale  di  livello
          dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione  civile
          dell'interno. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si
          provvede al riparto delle predette risorse tra i  fondi  di
          cui al secondo periodo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2003): 
              "Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio) 
              1. Per il  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, le dotazioni iniziali delle  unita'  previsionali
          di base degli stati di previsione dei Ministeri per  l'anno
          finanziario 2003 concernenti spese  per  consumi  intermedi
          non aventi natura obbligatoria  sono  ridotte  del  10  per
          cento. In ciascuno  stato  di  previsione  della  spesa  e'
          istituito un fondo da ripartire nel  corso  della  gestione
          per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori  esigenze
          di spese per acquisto di beni e servizi, la  cui  dotazione
          iniziale e' costituita dal  10  per  cento  dei  rispettivi
          stanziamenti come risultanti dall'applicazione del  periodo
          precedente. La  ripartizione  del  fondo  e'  disposta  con
          decreti del  Ministro  competente,  comunicati,  anche  con
          evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,  nonche'
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti. 
              Omissis.". 
              comma 143 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 48, comma 1,
          e 45, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 48 Disponibilita' destinate  alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica 
              1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          quantifica, in coerenza  con  i  parametri  previsti  dagli
          strumenti  di  programmazione  e   di   bilancio   di   cui
          all'articolo 1-bis della legge 5  agosto  1978,  n.  468  e
          successive modificazioni e integrazioni, l'onere  derivante
          dalla contrattazione  collettiva  nazionale  a  carico  del
          bilancio dello Stato con apposita norma da  inserire  nella
          legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono   determinati   gli
          eventuali oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato   per    la    contrattazione    integrativa    delle
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo  40,  comma
          3-bis. 
              Omissis.". 
              "Art. 45 Trattamento economico 
              1. Il trattamento economico fondamentale ed  accessorio
          fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter  e
          3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, e'  definito  dai
          contratti collettivi. 
              2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai  propri
          dipendenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento  contrattuale  e   comunque   trattamenti   non
          inferiori  a  quelli  previsti  dai  rispettivi   contratti
          collettivi. 
              3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza  con
          le disposizioni legislative vigenti, trattamenti  economici
          accessori collegati: 
              a) alla performance individuale; 
              b)  alla  performance  organizzativa  con   riferimento
          all'amministrazione  nel  suo  complesso  e   alle   unita'
          organizzative o aree di responsabilita' in cui si  articola
          l'amministrazione; 
              c)    all'effettivo    svolgimento     di     attivita'
          particolarmente disagiate ovvero pericolose o  dannose  per
          la salute. 
              3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento  della
          performance  dei  dipendenti,  ai   sensi   delle   vigenti
          disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente  con
          i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
          di quelle previste per il rinnovo del contratto  collettivo
          nazionale di lavoro. 
              4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione  dei
          trattamenti economici accessori. 
              5. Le funzioni  ed  i  relativi  trattamenti  economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari esteri, per i servizi  che  si  prestano  all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono
          disciplinati, limitatamente  al  periodo  di  servizio  ivi
          prestato, dalle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   dalle   altre
          pertinenti normative di settore del Ministero degli  affari
          esteri.". 
              comma 144 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della  citata
          legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 110. 
              comma 145 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle  pubbliche  amministrazioni),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 19 Bandi di concorso 
              1. Fermi restando gli  altri  obblighi  di  pubblicita'
          legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi  di
          concorso  per  il  reclutamento,  a  qualsiasi  titolo,  di
          personale presso l'amministrazione, nonche'  i  criteri  di
          valutazione della Commissione, le tracce delle prove  e  le
          graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale  scorrimento
          degli idonei non vincitori. 
              2. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  e  tengono
          costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 
              2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano,
          tramite  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del
          collegamento ipertestuale  dei  dati  di  cui  al  presente
          articolo,   ai   fini    dell'accessibilita'    ai    sensi
          dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125.". 
              comma 146 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del  citato
          decreto legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              comma 147 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. Omissis 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.". 
              comma 149 
              Si riporta il testo del comma  5-ter  dell'articolo  35
          del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 35 Reclutamento del personale 
              Commi 1. - 5-bis. Omissis 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              Omissis.". 
              comma 150 
              Si riporta il testo del comma 352 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 351. Omissis 
              352.  Per  le  medesime  finalita'  del  comma  348  la
          percentuale  stabilita  al  primo  periodo  del   comma   6
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale
          da conferire al personale in servizio presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  in  possesso  di  comprovate
          professionalita'  tecniche,  con  oneri  a   valere   sulle
          facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12
          per cento. 
              Omissis.". 
              comma 151 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  815  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 815 Dotazioni organiche dei volontari  del  Corpo
          delle capitanerie di porto 
              1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle
          capitanerie di porto, sono cosi' determinate: 
              a) 3.500 sino all'anno 2020,  3.600  per  l'anno  2021,
          3.730 per l'anno 2022, 3.860 per  l'anno  2023,  3.990  per
          l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in
          servizio permanente; 
              b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.". 
              comma 152 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  585  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 585 Oneri per le consistenze  dei  volontari  del
          Corpo delle capitanerie di porto 
              1. Gli oneri  riferiti  alle  consistenze  di  ciascuna
          categoria dei volontari di truppa, determinate con  decreto
          del  Ministro  della  difesa,  di  cui  all'articolo  2217,
          restano a carico del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e sono  determinati  negli  importi  in  euro  di
          seguito indicati: 
              a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
              b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
              c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
              d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
              e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
              f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
              g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
              h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; 
              h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; 
              h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; 
              h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; 
              h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; 
              h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; 
              h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79; 
              h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59; 
              h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39; 
              h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19; 
              h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29; 
              h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99; 
              h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69; 
              h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39; 
              h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09; 
              h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; 
              h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99; 
              h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59; 
              h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19; 
              h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79». 
              comma 155 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,
          con modificazioni, alla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): 
              "Art.   11   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti 
              1. - 4. Omissis 
              5.  Fino  alla   data   di   adozione   dello   statuto
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
          e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e  i
          compiti ad essa trasferiti ai sensi  dell'articolo  36  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, continuano ad essere  svolti  dai
          competenti  uffici  delle  Amministrazioni  dello  Stato  e
          dall'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
          mancata adozione, entro il predetto termine, dello  statuto
          e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui  all'articolo  36,  comma  5,  settimo   periodo,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5 nonche' alle  altre
          strutture  dell'Anas  spa  che  svolgono  le  funzioni   di
          concedente  di  cui   all'articolo   36,   comma   2,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pari  a
          dieci  unita'  per  l'area  funzionale  e  due  per  l'area
          dirigenziale  di  seconda  fascia.   Conseguentemente,   la
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti e'  incrementata  di  due  posizioni  per  l'area
          dirigenziale di seconda fascia, nonche'  di  un  numero  di
          posti corrispondente alle unita' di personale trasferito. 
              Omissis.". 
              comma 156 
              Si riporta il testo del comma 28  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica),  come  modificato  dal  presente
          comma e dal comma 545 della presente legge: 
              "Art. 9 Contenimento delle spese in materia di  impiego
          pubblico 
              1. - 27. Omissis 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.". 
              comma 157 
              Il testo  del  comma  28  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 156. 
              comma 158 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 
              1. - 5-ter. Omissis 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              Omissis.". 
              comma 159 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          24 dicembre 1993, n. 538 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 1994): 
              "Art. 4. 1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per  il
          ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende   di
          trasporto pubbliche  e  private  nelle  regioni  a  statuto
          ordinario,  gia'  confluito  nel  fondo   comune   di   cui
          all'articolo 8 della legge 16  maggio  1970,  n.  281  ,  e
          successive modificazioni,  e'  confermato  nell'importo  di
          lire   4.764   miliardi,   stabilito   per   l'anno    1993
          dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992,  n.
          500   ,   ed   e'   comprensivo   dell'importo   di    lire
          531.771.982.000 ai sensi dell'articolo  9  della  legge  10
          aprile 1981, n. 151 . Le quote spettanti alle regioni  sono
          determinate  in  applicazione  di   criteri   e   modalita'
          stabiliti con decreto del Ministro dei  trasporti  e  della
          navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.  418,  e
          devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei
          servizi di trasporto pubblico locale. 
              2. Ai sensi delle disposizioni di  cui  alla  legge  17
          maggio 1985, n. 210 , e dei principi di cui alla  direttiva
          91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo
          sviluppo  delle  ferrovie  comunitarie,  in  relazione   ad
          operazioni  finanziarie  contratte  dall'Impresa   Ferrovie
          dello Stato S.p.A. per la  realizzazione  di  un  ulteriore
          programma  di  investimenti  per  il  potenziamento,  senza
          riduzioni di linee,  della  rete  ferroviaria  nazionale  e
          locale di lire 8.050 miliardi, di cui lire  2.600  miliardi
          per i raddoppi e i quadruplicamenti delle  linee  necessari
          allo sviluppo del  trasporto  passeggeri  e  merci  e  alla
          velocizzazione della rete, lo  Stato  concorre  all'aumento
          per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante
          versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi  a
          decorrere dal 1995. L'eventuale  disattivazione  temporanea
          del servizio avverra', previa intesa  con  le  regioni,  in
          presenza di obiettive condizioni di eccezionale  squilibrio
          altrimenti irriducibile tra servizio e utenza. 
              3. In attesa della riforma del sistema previdenziale  e
          pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il
          1994 il concorso finanziario dello Stato  negli  oneri  del
          Fondo Pensioni gestito dall'Impresa  Ferrovie  dello  Stato
          S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi. 
              4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato  e  la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  concernenti   gli
          obblighi  di  esercizio,  di  trasporto  e  tariffari  sono
          regolati,  ai  sensi  della  direttiva  91/440/CEE  e   dei
          Regolamenti comunitari  vigenti  in  materia,  mediante  il
          contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico
          i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in  appositi
          capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto  concerne  il
          mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria,
          ai sensi dell'articolo 7 della predetta direttiva  CEE,  la
          relativa quota verra' iscritta in apposito fondo di riserva
          nel bilancio della predetta Societa', destinabile  anche  a
          compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte
          dell'infrastruttura ferroviaria. Tale  ultima  disposizione
          si  intende  applicabile  anche  in  sede  di   definizione
          contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.". 
              comma 160 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9  della  legge  7
          giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle   attivita'   di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Uffici stampa. 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          possono dotarsi, anche in forma associata,  di  un  ufficio
          stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria  indirizzata
          ai mezzi di informazione di massa. 
              2. Gli  uffici  stampa  sono  costituiti  da  personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o
          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica
          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo  5,  utilizzato  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nei
          bilanci  di  ciascuna  amministrazione  per   le   medesime
          finalita'. 
              3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,  che
          assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
          base  delle  direttive  impartite  dall'organo  di  vertice
          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
          informazione, assicurando il massimo grado di  trasparenza,
          chiarezza e tempestivita' delle  comunicazioni  da  fornire
          nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
              4. I coordinatori e i  componenti  dell'ufficio  stampa
          non possono esercitare, per tutta la  durata  dei  relativi
          incarichi,    attivita'    professionali    nei     settori
          radiotelevisivo, del  giornalismo,  della  stampa  e  delle
          relazioni  pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono   essere
          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 
              5.  Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e   la
          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate
          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale
          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle
          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei
          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici
          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino
          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di
          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque
          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti. 
              5-bis. Ai dipendenti di ruolo in  servizio  presso  gli
          uffici stampa delle amministrazioni di cui al  comma  1  ai
          quali,  in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi   al
          triennio  2016-2018,   risulti   applicato   il   contratto
          collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
          contratti individuali sottoscritti  sulla  base  di  quanto
          previsto dagli specifici  ordinamenti  dell'amministrazione
          di appartenenza, puo' essere riconosciuto  il  mantenimento
          del trattamento in godimento, se piu' favorevole,  rispetto
          a  quello  previsto  dai  predetti   contratti   collettivi
          nazionali  di  lavoro,  mediante  riconoscimento,  per   la
          differenza, di un assegno  ad  personam  riassorbibile,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  3,
          ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, con le modalita' e nelle misure  previste  dai  futuri
          contratti collettivi nazionali di lavoro.". 
              comma 161 
              Si riporta il testo del comma 446 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "446.  Nel  triennio  2019-2021,   le   amministrazioni
          pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
          cui all'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2000, n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nonche'  dei
          lavoratori gia' rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  dei
          lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica  utilita',
          anche mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato  o
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nonche'  mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
          lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano   di
          fabbisogno  del  personale,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) possesso da parte dei lavoratori  dei  requisiti  di
          anzianita' come previsti  dall'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  ovvero
          dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  o   svolgimento   delle   attivita'
          socialmente utili o di pubblica utilita'  per  il  medesimo
          periodo di tempo; 
              b) espletamento di selezioni riservate, mediante  prova
          di idoneita', dei  lavoratori  da  inquadrare  nei  profili
          professionali delle aree o categorie per  i  quali  non  e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo  che   abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato  di  cui  alla
          presente lettera sono considerate, ai  sensi  dell'articolo
          36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          nella quota di accesso dall'esterno; 
              c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per
          titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare  nei  profili
          professionali  delle  aree  o  categorie  per  i  quali  e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego; 
              d) finanziamento, nei limiti delle  risorse,  a  valere
          sul regime ordinario delle  assunzioni,  nel  rispetto  del
          principio dell'adeguato accesso dall'esterno; 
              e) per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  pieno
          utilizzo delle risorse previste per i contratti  di  lavoro
          flessibile, nei limiti di  spesa  di  cui  all'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  calcolate  in  misura  corrispondente   al   loro
          ammontare  medio   nel   triennio   2015-2017,   al   netto
          dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
          che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
          a  regime  la   relativa   spesa   di   personale,   previa
          certificazione della sussistenza  delle  correlate  risorse
          finanziarie da parte dell'organo di  controllo  interno  di
          cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei  propri  bilanci
          la contestuale e definitiva riduzione  di  tale  valore  di
          spesa utilizzato per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; 
              f)   pieno   utilizzo    delle    risorse    permanenti
          appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
          contributo statale  concesso  permanentemente,  nonche'  di
          quelle  calcolate  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
          del principio  del  saldo  positivo  di  bilancio  e  delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
          territoriali e degli enti  pubblici  interessati,  ai  fini
          delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  557,
          557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  al
          netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato  e
          dalle regioni; 
              h) per consentire il completamento delle  procedure  di
          assunzione  a  tempo   indeterminato   avviate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
          il  31  dicembre  2020,  e'  autorizzata  la  proroga   dei
          contratti a tempo determinato fino al 31  dicembre  2020  a
          valere sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1156,
          lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  fino
          ad  un  massimo  di  30  milioni  di  euro  a   titolo   di
          compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono  effettuate
          in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo
          259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267, e  all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75.". 
              comma 162 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 78  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              "Art.   78.   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          ammortizzatori  sociali,  di   previdenza   e   di   lavori
          socialmente utili) 
              1. Omissis. 
              2.  Ferma  restando  la   possibilita'   di   stipulare
          convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo n.  81  del  2000,  tenendo  conto  dei
          conguagli  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  45,
          comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144,  il  Ministero
          del lavoro e della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
          stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo  scopo
          nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
          regioni in riferimento a situazioni straordinarie  che  non
          consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il  bacino
          regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  del
          citato   decreto    legislativo    n.    81    del    2000;
          conseguentemente, a tal fine,  il  termine  del  30  aprile
          2001, di cui all'articolo 8, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 31 dicembre 2007
          e il rinnovo di cui all'articolo 4,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto
          mesi. In particolare le convenzioni prevedono: 
              a)  la  realizzazione,  da  parte  della  Regione,   di
          programmi  di   stabilizzazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          81 del 2000, con l'indicazione di una quota  predeterminata
          di soggetti da avviare alla  stabilizzazione  che,  per  il
          primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del
          numero dei soggetti appartenenti al  bacino  regionale;  le
          convenzioni  possono  essere   annualmente   rinnovate,   a
          condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati
          raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di
          cui al citato articolo 2, comma 1; 
              b) le risorse finanziarie necessarie  ad  assicurare  a
          tutti i soggetti non  stabilizzati  entro  il  31  dicembre
          2000,  ad  esclusione  di  quelli  impegnati  in  attivita'
          progettuali interregionali di competenza  nazionale  e  dei
          soggetti che maturino il cinquantesimo anno di  eta'  entro
          il 31 dicembre 2000,  anche  la  copertura  dell'erogazione
          della quota di cui all'articolo  4,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al  50  per  cento
          dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili
          e dell'intero ammontare dell'assegno al  nucleo  familiare,
          che le regioni si impegnano a  versare  all'INPS;  nonche',
          nell'ambito delle risorse disponibili a  valere  sul  Fondo
          per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non
          inferiore  al  precedente  finalizzato  ad  incentivare  la
          stabilizzazione dei soggetti interessati da  situazione  di
          straordinarieta'; a tale scopo  per  l'anno  2001  verranno
          utilizzate le risorse destinabili alle  regioni,  ai  sensi
          dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81
          del   2000,   tenendo   conto   dei   conguagli   derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6,  della  citata
          legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito  della
          stipula delle convenzioni; 
              c)  la   possibilita',   nei   limiti   delle   risorse
          preordinate  allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo   per
          l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma
          1, del citato decreto  legislativo  n.  81  del  2000,  che
          abbiano compiuto,  alla  data  del  31  dicembre  2000,  il
          cinquantesimo anno di eta', di continuare  a  percepire  in
          caso di prosecuzione delle attivita' da  parte  degli  enti
          utilizzatori,  l'assegno  per  prestazioni   in   attivita'
          socialmente utili e l'assegno per nucleo  familiare,  nella
          misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio  2001  e
          sino al 31 dicembre 2001; 
              d) la possibilita' di impiego, da parte delle  regioni,
          delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate
          alle attivita' socialmente utili e  non  impegnate  per  il
          pagamento   di   assegni,   per   misure   aggiuntive    di
          stabilizzazione e di politica attiva del lavoro  e  per  il
          sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del  decreto  legislativo   28   febbraio   2000,   n.   81
          (Integrazioni  e  modifiche  della  disciplina  dei  lavori
          socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
          L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 2. Definizione dei soggetti utilizzati. 
              1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,   ai
          soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente  utili
          e  che  abbiano  effettivamente  maturato  dodici  mesi  di
          permanenza in tali attivita' nel  periodo  dal  1°  gennaio
          1998 al 31 dicembre 1999. 
              Omissis.". 
              comma 163 
              Si riporta il testo degli articoli 46 e 47  del  citato
          decreto legislativo n. 33 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 46  Responsabilita'  derivante  dalla  violazione
          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione
          e di accesso civico 
              1.  L'inadempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione
          previsti  dalla  normativa  vigente  e   il   rifiuto,   il
          differimento e la limitazione dell'accesso  civico,  al  di
          fuori   delle   ipotesi   previste   dall'articolo   5-bis,
          costituiscono  elemento  di  valutazione   negativa   della
          responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di
          cui all'articolo 47, comma 1-bis,  ed  eventuale  causa  di
          responsabilita'        per        danno        all'immagine
          dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione
          della  retribuzione  di   risultato   e   del   trattamento
          accessorio  collegato  alla  performance  individuale   dei
          responsabili. 
              2.  Il  responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile." 
              "Art. 47 Sanzioni per la violazione degli  obblighi  di
          trasparenza per casi specifici 
              1.  La  mancata  o   incompleta   comunicazione   delle
          informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti
          la  situazione  patrimoniale   complessiva   del   titolare
          dell'incarico al  momento  dell'assunzione  in  carica,  la
          titolarita'  di  imprese,   le   partecipazioni   azionarie
          proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado,
          nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione  della
          carica, da' luogo a una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 500 a  10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
          mancata  comunicazione  e  il  relativo  provvedimento   e'
          pubblicato  sul  sito   internet   dell'amministrazione   o
          organismo interessato. 
              1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche
          nei  confronti  del   dirigente   che   non   effettua   la
          comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
          relativa agli emolumenti  complessivi  percepiti  a  carico
          della finanza  pubblica.  Nei  confronti  del  responsabile
          della mancata pubblicazione dei dati  di  cui  al  medesimo
          articolo si applica una sanzione amministrativa consistente
          nella decurtazione dal 30 al 60 per  cento  sull'indennita'
          di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per
          cento sull'indennita' accessoria percepita dal responsabile
          della  trasparenza  ed   il   relativo   provvedimento   e'
          pubblicato  nel  sito   internet   dell'amministrazione   o
          organismi interessati. La stessa sanzione  si  applica  nei
          confronti del responsabile della mancata pubblicazione  dei
          dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 
              2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
          all'articolo  22,  comma  2,  da'  luogo  ad  una  sanzione
          amministrativa   in   carico    al    responsabile    della
          pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30  al  60
          per  cento  sull'indennita'  di  risultato   ovvero   nella
          decurtazione  dal  30  al  60  per  cento   sull'indennita'
          accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La
          stessa sanzione si applica  agli  amministratori  societari
          che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
          il relativo compenso entro trenta giorni  dal  conferimento
          ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni
          dal percepimento. 
              3.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          irrogate    dall'Autorita'    nazionale     anticorruzione.
          L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio
          regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
          delle sanzioni.".