art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 213: 
          Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del
          citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: 
          "Art. 32. (omissis) 
          2.  Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE  entro
          il 31  dicembre  2008  per  la  realizzazione  delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
          3.  Sono altresi' revocati i  finanziamenti  assegnati  dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara. (194) 
          4.   Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati   per   la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti". 
 
          Note all'art. 1, comma 214: 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   14   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
          "Art. 14.  Expo Milano 2015. 
            In vigore dal 12 agosto 2012 
          1.  Per la realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'
          connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
          2015  in   attuazione   dell'adempimento   degli   obblighi
          internazionali assunti dal Governo italiano  nei  confronti
          del  Bureau  International   des   Expositions   (BIE)   e'
          autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
          45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro  per
          l'anno 2011, 223 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  564
          milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 
          2.  Ai fini di cui al comma 1  il  Sindaco  di  Milano  pro
          tempore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
          Governo   per   l'attivita'   preparatoria   urgente.    Il
          commissario straordinario, con proprio provvedimento,  puo'
          nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni. Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il presidente della regione  Lombardia  e
          sentiti i rappresentanti  degli  enti  locali  interessati,
          sono  istituiti  gli  organismi  per  la   gestione   delle
          attivita',   compresa   la   previsione   di   un    tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
          ripartizione   e   le   modalita'   di    erogazione    dei
          finanziamenti". 
          Si  riporta   il   testo   dell'articolo   2   del   citato
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
          "Art. 2.  Riduzione e flessibilita' negli  stanziamenti  di
          bilancio. 
            In vigore dal 31 luglio 2010 
          1.  Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali  di
          pervenire ad  un  consolidamento  delle  risorse  stanziate
          sulle missioni di ciascun stato di  previsione,  in  deroga
          alle norme in materia di flessibilita' di cui  all'articolo
          23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al
          triennio  2011-2013,  nel  rispetto  dell'invarianza  degli
          effetti sui saldi di finanza pubblica  con  il  disegno  di
          legge di bilancio, per motivate  esigenze,  possono  essere
          rimodulate le dotazioni  finanziarie  tra  le  missioni  di
          ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di
          cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge  n.  196
          del 2009. In appositi allegati  agli  stati  di  previsione
          della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative  di
          cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.
          Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
          capitale  per  finanziare  spese  correnti.   A   decorrere
          dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10  per
          cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a  legislazione
          vigente  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili   di   cui
          all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
          196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
          per  gli  importi  indicati  nell'Allegato  1  al  presente
          decreto. Dalle predette riduzioni  sono  esclusi  il  fondo
          ordinario delle universita', nonche' le  risorse  destinate
          all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5  per
          mille delle imposte sui redditi delle persone  fisiche.  Le
          medesime  riduzioni  sono  comprensive  degli  effetti   di
          contenimento   della   spesa   dei   Ministeri,   derivanti
          dall'applicazione   dell'articolo   6,   e   degli   Organi
          costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,
          comma 1,  primo  periodo.  Dato  il  vincolo  europeo  alla
          stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in  cui  gli
          effetti finanziari previsti  in  relazione  all'articolo  9
          risultassero, per qualsiasi motivo,  conseguiti  in  misura
          inferiore a quella prevista,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
          emanare su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          e' disposta, con riferimento alle  missioni  di  spesa  dei
          Ministeri  interessati,  una  ulteriore  riduzione  lineare
          delle dotazioni finanziarie di cui al  quarto  periodo  del
          presente comma  sino  alla  concorrenza  dello  scostamento
          finanziario riscontrato". 
          Si riporta il testo del  comma  5  dell'articolo  21  della
          citata legge 24 dicembre 2009, n. 196: 
          "Art. 21. (omissis) 
          5.   Nell'ambito  di  ciascun   programma   le   spese   si
          ripartiscono in: 
          a)  spese non rimodulabili; 
          b)  spese rimodulabili." 
 
          Note all'art. 1, comma 215: 
          Si riporta l'Allegato 1  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante "interventi
          necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015": 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
          Si riporta il testo del  comma  25  dell'articolo  3  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
          "Art. 3. (omissis) 
          25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le  residue  attivita'
          dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici  Torino
          2006 sono svolte, entro il  termine  di  tre  anni,  da  un
          commissario liquidatore nominato con decreto di natura  non
          regolamentare del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.  Con  il
          medesimo decreto sono precisati i compiti del  commissario,
          nonche' le dotazioni di mezzi e di personale  necessari  al
          suo funzionamento,  nei  limiti  delle  risorse  residue  a
          disposizione dell'Agenzia Torino  2006.  Le  disponibilita'
          che residuano alla fine della  gestione  liquidatoria  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato". 
 
          Note all'art. 1, comma 216: 
          Per il  il  riferimento  all'Allegato  1  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre  2008,  si
          veda nelle note all'art. 1, comma 215. 
 
          Note all'art. 1, comma 217: 
          Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
          18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice  della  nautica  da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172": 
          "Art. 3. Unita' da diporto. 
          1. Le costruzioni destinate  alla  navigazione  da  diporto
          sono denominate: 
          a) unita'  da  diporto:  si  intende  ogni  costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
          b) nave da diporto: si intende ogni  unita'  con  scafo  di
          lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata  secondo
          le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
          natanti e delle imbarcazioni da diporto; 
          c) imbarcazione da diporto:  si  intende  ogni  unita'  con
          scafo di  lunghezza  superiore  a  dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo le  norme  armonizzate
          di cui alla lettera b); 
          d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto  a
          remi, o con scafo di lunghezza pari  o  inferiore  a  dieci
          metri, misurata secondo le norme armonizzate  di  cui  alla
          lettera b)" 
 
          Note all'art. 1, comma 219: 
          Si riporta il testo del  comma  2  dell'articolo  17  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
          "Art. 17. (omissis) 
          2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
          Per il testo dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, si veda nelle note all'art.  1,  comma
          217 . 
 
          Note all'art. 1, comma 220: 
          Per il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n. 264 recante
          "Disciplina   dell'attivita'   di   consulenza    per    la
          circolazione dei mezzi di  trasporto  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. 
 
          Note all'art. 1, comma 224: 
          Per il riferimento alla delibera 6 marzo 2009 n. 1/2009 del
          Cipe (comitato interministeriale programmazione  economica)
          recante"Aggiornamento  della  dotazione  del   fondo   aree
          sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai  programmi
          strategici regionali, interregionali e  agli  obiettivi  di
          servizio e modifica della delibera 166/2007" e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale16 giugno 2009, n. 137. 
          Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge  27
          febbraio 1968, recante "Ulteriori interventi e  provvidenze
          per la ricostruzione e per la ripresa economica dei  comuni
          della Sicilia colpiti  dai  terremoti  del  gennaio  1968",
          convertito dalla legge di conversione  18  marzo  1968,  n.
          241: 
          "Art. 12. 
          I programmi di  opere  previsti  dall'art.  11  e  le  loro
          eventuali  variazioni  sono  redatti  da  una   commissione
          tecnica nominata con decreto  del  Ministro  per  i  lavori
          pubblici e composta: 
          dal capo dell'ispettorato generale per le zone colpite  dai
          terremoti del 1968, che la presiede; 
          da    due    rappresentanti    designati    rispettivamente
          dall'Assessorato allo sviluppo economico e dall'assessorato
          ai lavori pubblici della Regione siciliana; 
          dagli ingegneri capi degli uffici del  genio  civile  delle
          province di Agrigento, Palermo e Trapani; da due  urbanisti
          nominati rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici e
          dalla Regione siciliana; 
          dal soprintendente scolastico regionale di cui  all'art.  3
          della L. 28 luglio 1967, n. 641; 
          dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per
          le zone colpite dai terremoti del gennaio 1967. 
          Nello stesso decreto e' fissato il termine entro  il  quale
          la commissione dovra' assolvere il compito assegnatole". 
 
          Note all'art. 1, comma 225: 
          Si riporta il testo dell'articolo 4-bis  del  decreto-legge
          24 giugno 1978, n. 299, recante "Modificazioni  alla  legge
          29 aprile 1976, n. 178,  recante  ulteriori  norme  per  la
          ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto
          del gennaio 1968",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni. 
          "Art. 4-bis. 
          1. Nei comuni  indicati  nell'articolo  26  della  legge  5
          febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo  11  della  legge  29
          aprile 1976, n. 178, il  contributo  per  la  ricostruzione
          della  prima  unita'  immobiliare  destinata  ad   uso   di
          abitazione, ivi comprese quelle rurali, e' pari al costo di
          intervento  moltiplicato  per  la  superficie   complessiva
          dell'unita' immobiliare da ricostruire, sino ad un  massimo
          di 110 metri quadrati utili abitabili. 
          2. Qualora la superficie distrutta o  da  demolire  risulti
          inadeguata alle esigenze abitative del proprietario  e  del
          suo nucleo familiare, il  contributo  e'  commisurato  alla
          superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di
          un alloggio adeguato a dette esigenze abitative,  ai  sensi
          dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 . Per le
          unita' immobiliari appartenenti allo 
          stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate  ad
          uso  diverso  da  quello  abitativo,   il   contributo   e'
          commisurato alla  superficie  utile  abitabile  dell'unita'
          immobiliare distrutta o da demolire fino ad un  massimo  di
          novantacinque metri quadrati utili abitabili. 
          3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unita'
          immobiliari diverse  dalle  abitazioni  e'  pari  a  quello
          determinato ai sensi dell'articolo 2 del  decreto-legge  28
          febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 aprile 1984, n. 80. 
          4.  All'erogazione  dei  contributi  si  provvede  con   le
          modalita' dell'articolo 15 della legge 14 maggio  1981,  n.
          219  .  Fermi  restando  gli   scaglionamenti   percentuali
          previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178
          , integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64
          ,  il  costo  di  intervento  per  la  determinazione   del
          contributo  e'  fissato  semestralmente  con  decreto   del
          Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della
          legge 29 aprile 1976, n. 178 , e successive  modificazioni,
          e si applica a tutte le assegnazioni disposte  nel  periodo
          di riferimento. 
          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          ai lavori comunque non ultimati, per  le  parti  ancora  da
          realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le  domande
          giacenti presso i comuni a tale epoca.  Sono  abrogati  gli
          articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64 . 
          6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le
          maggiorazioni tra loro cumulabili, previste dagli  articoli
          2  e  6  del  decreto-legge  28  febbraio  1984,  n.  19  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  1984,
          n. 80. 
          7. Fermo quanto previsto dall'articolo  18  della  legge  7
          marzo 1981, n. 64 , i comuni possono  anche  richiedere  di
          provvedere  all'attuazione  dei   piani   particolareggiati
          previsti dalla legge  della  regione  siciliana  18  luglio
          1968, n. 20,  con  le  modalita'  e  le  procedure  di  cui
          all'articolo 16 della legge 14 
          maggio 1981, n. 219 , con le  quali  provvedono,  altresi',
          all'attuazione degli intervanti di cui agli articoli 31, 32
          e 33 della legge  7  marzo  1981,  n.  64  ,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. 
          8. E' abrogato l'articolo 17 del  decreto-legge  28  luglio
          1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          settembre 1981, n. 536. 
          9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo
          18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , prorogate  fino  al
          31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo  1981,
          n. 64 , e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo  22  della
          legge 13 agosto 1984, n. 462 , sono ulteriormente prorogate
          sino  al  31  dicembre  1990.   Per   la   manutenzione   e
          l'esecuzione di tutte le opere, comprese 
          quelle  di  sistemazione  degli  scarichi  occorrenti   per
          l'agibilita', la fuzionalita' e la demolizione dei ricoveri
          provvisori lasciati liberi dagli assegnatari e' autorizzata
          la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione  di  lire  2.000
          milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a  carico  dei
          fondi all'uopo 
          previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre  1986,  n.
          910 . 
          10. Agli effetti del secondo  comma  dell'articolo  14  del
          decreto-legge 27 febbraio 1968, n.  79  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  marzo   1968,   n.   241,
          sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64
          , le aree e gli immobili gia' di proprieta' degli  ex  enti
          ospedalieri beneficianti del trasferimento  nelle  zone  di
          nuovo insediamento passano a far parte del 
          patrimonio dei comuni senza alcun vincolo  di  destinazione
          d'uso e nella piena disponibilita' degli stessi. 
          11.  I  sindaci  possono  richiedere  di   utilizzare   per
          l'espletamento  delle  attivita'  connesse   all'opera   di
          ricostruzione,  personale  tecnico  e   amministrativo   in
          servizio  presso  l'Ispettorato  generale   per   le   zone
          terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome  del
          genio   civile   di   Agrigento,   Palermo    e    Trapani.
          L'utilizzazione    del     personale     e'     subordinata
          all'autorizzazione  del  capo  dell'Ispettorato   suddetto,
          tenuto conto delle esigenze di servizio e  previo  consenso
          degli interessati. 
          12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29  aprile
          1976,  n.  178,  sugli  stanziamenti  di  cui  al  presente
          articolo, sono riservate  somme  non  superiori  a  lire  5
          miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987,  1988
          e 1989. 
          13. Con ordinanza del Ministro per il  coordinamento  della
          protezione civile, emanata d'intesa  con  il  Ministro  dei
          lavori  pubblici,   possono   essere   disposte   ulteriori
          procedure accelerate  per  la  definitiva  ricostruzione  e
          rinascita delle zone del Belice. 
          14. Agli oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          articolo  si  provvede,  nei  limiti  dei  fondi   all'uopo
          previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre  1986,  n.
          910 , in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987  e  di
          lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 
          15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio  di
          ogni   anno   sottopone   alle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia, il  piano  di  riparto  predisposto
          dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
          del gennaio 1968,  di  intesa  con  i  comuni  interessati,
          relativo alle somme 
          occorrenti  per  la  concessione  dei  contributi   e   per
          l'attuazione   degli   interventi   previsti   nei    piani
          particolareggiati di cui all'articolo 2 della  legge  della
          Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione
          degli interventi di cui agli articoli 31,  32  e  33  della
          legge 7 marzo 1981, n. 64 , e successive  modificazioni  ed
          integrazioni. Ove le Commissioni non si pronuncino entro il
          termine di  45  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
          proposta di piano, lo  stesso  si  intende  esecutivo.  Nei
          venti giorni successivi all'approvazione  del  programma  o
          alla scadenza del termine previsto dal 
          precedente periodo, il Ministro  del  tesoro  accredita  le
          somme  corrispondenti  all'ammontare  del  programma   alla
          regione siciliana, la quale assegna  a  ciascun  comune  le
          quote di relativa competenza nei dieci  giorni  successivi.
          Nelle more della definizione del programma 1987, la regione
          siciliana, a valere sulle somme  all'uopo  accreditate  dal
          Ministero del tesoro, assegna a ciascun  comune  una  quota
          non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi
          decretati 
          nell'anno precedente. Esaurita tele somma, a richiesta  del
          comune, possono essere assegnate le somme necessarie a  non
          arrestare il ciclo ricostruttivo". 
 
          Note all'art. 1, comma 226: 
          Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre  2010,
          n. 190, recante "Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che
          istituisce un quadro per  l'azione  comunitaria  nel  campo
          della politica per l'ambiente marino" e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270 
 
          Note all'art. 1, comma 227: 
          Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo
          118  maggio  2001,  n.   226,   recante   "Orientamento   e
          modernizzazione    del    settore     della     pesca     e
          dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7  della  legge  5
          marzo 2001, n. 57": 
          "Art. 5. Convenzioni . 
          1. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali puo' stipulare con le Associazioni  nazionali  di
          categoria  ovvero  con  Consorzi  dalle  stesse  istituiti,
          convenzioni per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti
          attivita': 
          a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito  degli
          ecosistemi acquatici attraverso  l'utilizzo  di  tecnologie
          ecosostenibili; 
          b)   promozione   di   azioni   finalizzate   alla   tutela
          dell'ambiente marino e costiero; 
          c) tutela  e  valorizzazione  delle  tradizioni  alimentari
          locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche
          attraverso  l'istituzione  di  consorzi  volontari  per  la
          tutela  del  pesce  di  qualita',   anche   in   forma   di
          Organizzazioni di produttori; 
          d) attuazione dei sistemi di controllo e di  tracciabilita'
          delle filiere agroalimentare ittiche; 
          e) agevolazioni per l'accesso al  credito  per  le  imprese
          della pesca e dell'acquacoltura; 
          f)  riduzione  dei  tempi  procedurali  e  delle  attivita'
          documentali nel quadro della semplificazione amministrativa
          e del miglioramento dei  rapporti  fra  gli  operatori  del
          settore e la pubblica amministrazione,  in  conformita'  ai
          principi della legislazione vigente in materia; 
          g) assistenza tecnica alle  imprese  di  pesca  nel  quadro
          delle azioni previste dalla  politica  comune  della  pesca
          (PCP) e degli affari marittimi. 
          2. Le Convenzioni di cui  al  comma  1  sono  finanziate  a
          valere e nei limiti delle risorse della gestione  stralcio,
          gia' Fondo centrale per il credito peschereccio,  istituita
          ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri 4 
          giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22  del
          28 gennaio 2004. 
          2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di  cui  al  comma  2
          vengono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
          capitolo 3585, e successivamente  riassegnate  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, all'apposito  capitolo  di  spesa  da  istituire
          nell'ambito dello stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  si  provvede  alle
          occorrenti variazioni di bilancio". 
 
          Note all'art. 1, comma 228: 
          Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge  10
          ottobre 2012, n.  174,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone
          terremotate nel maggio 2012" 
          "Art. 4. Fondo di rotazione. 
          In vigore dal 8 dicembre 2012 
          1. Il Fondo di rotazione di cui  all'articolo  243-ter  del
          decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  introdotto
          dall'articolo 3 del presente decreto,  e'  istituito  nello
          stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  con  una
          dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 90 milioni
          di euro per l'anno 
          2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il  predetto
          Fondo  e',  altresi',  alimentato  dalle  somme  del  Fondo
          rimborsate dagli enti locali beneficiari. 
          2. Le somme di cui al comma  1  sono  versate  su  apposita
          contabilita' speciale intestata al Ministero  dell'interno.
          I rientri delle anticipazioni erogate  sono  versati  dagli
          enti locali alla predetta contabilita' speciale. 
          3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 e di cui al
          numero 5-bis) della lettera a) del  comma  1  dell'articolo
          11, pari a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  a  100
          milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno  degli
          anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante  corrispondente
          riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno 2012, allo scopo 
          parzialmente utilizzando,  quanto  a  30  milioni  di  euro
          l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali per gli anni 2012 e  2013,  quanto  a  70
          milioni di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'anno   2013   e,   quanto   a   200   milioni   di   euro
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.  Al
          finanziamento del Fondo  si  puo'  provvedere  altresi'  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31
          dicembre 2009, n. 196. 
          4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13  dicembre
          2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di
          euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo  n.  1349
          dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno  per
          l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al
          comma 1. 
          5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di  rotazione  di
          cui al comma 1 e' incrementata della somma di  498  milioni
          di  euro.  Tale  importo  e'  destinato  esclusivamente  al
          pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di
          personale,  alla  produzione  di  servizi  in  economia   e
          all'acquisizione di servizi e forniture, gia'  impegnate  e
          comunque non derivanti da riconoscimento  di  debiti  fuori
          bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle  predette  somme
          in favore degli  enti  locali  interessati  e'  subordinata
          all'invio al Ministero dell'interno da parte  degli  stessi
          di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla
          copertura dell'onere di cui al primo periodo  del  presente
          comma e degli oneri di cui all'articolo  11,  comma  1-bis,
          del presente decreto si  provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo della quota parte  delle  risorse  assegnate  agli
          enti locali di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge n. 1 del 
          24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti. 
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio". 
 
          Note all'art. 1, comma 229: 
          Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  "Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale", convertito con  modificazioni  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
          "Art. 18. (omissis) 
          1. In  considerazione  della  eccezionale  crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
          a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che  e'
          istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
          b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
          b-bis)  al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a   sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
          Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66, dell'articolo  2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva di crescita": 
          "Art. 2. (omissis) 
          64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso  il
          regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali
          di cui alla presente legge, assicurando la  gestione  delle
          situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza
          dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia 
          e delle finanze, puo' disporre,  sulla  base  di  specifici
          accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
          mesi, in deroga alla  normativa  vigente,  la  concessione,
          anche senza soluzione di  continuita',  di  trattamenti  di
          integrazione  salariale   e   di   mobilita',   anche   con
          riferimento a settori produttivi e ad aree  regionali,  nei
          limiti delle  risorse  finanziarie  a  tal  fine  destinate
          nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione,
          di  cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come 
          rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
          65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          di  cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
          66. Nell'ambito delle risorse  finanziarie  destinate  alla
          concessione, in deroga alla normativa vigente, anche  senza
          soluzione di continuita', di  trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', i trattamenti concessi  ai  sensi
          dell'articolo 33, comma 21, della legge 12  novembre  2011,
          n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
          possono essere prorogati, sulla base di  specifici  accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La misura dei 
          trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del  10
          per cento nel caso di prima proroga, del 30 per  cento  nel
          caso di seconda proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di
          proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
          nel caso  di  proroghe  successive  alla  seconda,  possono
          essere erogati esclusivamente  nel  caso  di  frequenza  di
          specifici  programmi  di  reimpiego,  anche  miranti   alla
          riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero
          del lavoro e delle politiche  sociali  invia  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze una relazione  sull'andamento
          degli impegni delle risorse destinate  agli  ammortizzatori
          in deroga." 
 
          Note all'art. 1, comma 230: 
          Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge  10
          ottobre 2012, n.  174,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone
          terremotate   nel    maggio    2012",    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  come
          modificato dal presente comma: 
          "Art. 1. Rafforzamento della partecipazione della Corte dei
          conti  al  controllo  sulla  gestione   finanziaria   delle
          regioni. 
          In vigore dal 8 dicembre 2012 
          1. Al fine di rafforzare  il  coordinamento  della  finanza
          pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
          regionale,  e  di  garantire  il   rispetto   dei   vincoli
          finanziari    derivanti    dall'appartenenza    dell'Italia
          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo
          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei
          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5  giugno  2003,
          n. 131, e successive modificazioni. 
          2. Ogni sei mesi le sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei  conti  trasmettono  ai  consigli  regionali  una
          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nelle  leggi  regionali  approvate  nel  semestre
          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
          3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti
          esaminano i bilanci preventivi e  i  rendiconti  consuntivi
          delle regioni e  degli  enti  che  compongono  il  Servizio
          sanitario  nazionale,  con  le  modalita'  e   secondo   le
          procedure di cui all'articolo  1,  commi  166  e  seguenti,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la  verifica  del
          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di
          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
          materia di indebitamento dall'articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento
          e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di 
          pregiudicare,   anche   in   prospettiva,   gli   equilibri
          economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci   preventivi
          annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i
          relativi allegati sono trasmessi  alle  competenti  sezioni
          regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
          delle regioni con propria 
          relazione. 
          4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali  di  controllo
          della Corte dei conti verificano altresi' che i  rendiconti
          delle regioni tengano conto anche delle  partecipazioni  in
          societa' controllate e alle quali e' affidata  la  gestione
          di servizi pubblici per la  collettivita'  regionale  e  di
          servizi strumentali alla 
          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione
          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
          resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   2,   comma
          2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, e dall'articolo 32 della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449. 
          5. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla
          sezione regionale di controllo della  Corte  dei  conti  ai
          sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui  al
          regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.  Alla  decisione  di
          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
          conti formula le sue 
          osservazioni in merito alla legittimita' e alla regolarita'
          della gestione e propone le  misure  di  correzione  e  gli
          interventi di riforma che ritiene  necessari  al  fine,  in
          particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio  e  di
          migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  della  spesa.  La
          decisione di parifica e 
          la relazione sono  trasmesse  al  presidente  della  giunta
          regionale e al consiglio regionale. 
          6. Il presidente della regione trasmette ogni  dodici  mesi
          alla sezione regionale di controllo della Corte  dei  conti
          una  relazione   sulla   regolarita'   della   gestione   e
          sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli
          interni adottato sulla base delle  linee  guida  deliberate
          dalla sezione delle autonomie della Corte dei  conti  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  La  relazione  e',
          altresi', inviata al presidente del consiglio regionale. 
          7. Nell'ambito della verifica  di  cui  ai  commi  3  e  4,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate
          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a
          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti
          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda
          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica
          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
          della relativa sostenibilita' finanziaria. 
          8.  Le  relazioni  redatte  dalle  sezioni   regionali   di
          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi
          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          le determinazioni di competenza. 
          9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva
          un rendiconto di  esercizio  annuale,  strutturato  secondo
          linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri,  per  assicurare  la  corretta
          rilevazione dei fatti di  gestione  e  la  regolare  tenuta
          della contabilita', nonche' per definire la  documentazione
          necessaria a  corredo  del  rendiconto.  In  ogni  caso  il
          rendiconto  evidenzia,  in  apposite   voci,   le   risorse
          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con
          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
          adottate per 
          consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati. 
          9-bis. Al fine di agevolare la  rimozione  degli  squilibri
          finanziari delle regioni che adottano, o abbiano  adottato,
          il  piano  di   stabilizzazione   finanziaria,   ai   sensi
          dell'articolo 14,comma  22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria. 
          9-ter.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo
          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione
          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma
          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
          per la concessione e per la restituzione della stessa in un
          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri
          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a
          ciascuna Regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo. 
          9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti  per  l'anno
          2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e  9-ter,  si
          provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di
          cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis
          e' altresi' alimentato dalle  somme  del  Fondo  rimborsate
          dalle regioni. 
          9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
          9-sexies. In sede di prima applicazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate,
          in presenza di eccezionali motivi di urgenza,  puo'  essere
          concessa un'anticipazione a valere sul Fondo  di  rotazione
          di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo  tempi  e
          modalita'  disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
          9-septies. Il piano di stabilizzazione  finanziaria  di  cu
          ial comma 9-bis, per le regioni che abbiano  gia'  adottato
          il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno  2016  e
          l'attuazione degli atti indicati nel  piano  deve  avvenire
          entro il 31  dicembre  2017.  Per  le  restanti  regioni  i
          predetti termini sono, 
          rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del
          ripetuto    piano    di    stabilizzazione     finanziaria.
          Conseguentemente, sono  soppressi  i  commi  13,  14  e  15
          dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
          convertito con modificazioni dalla legge 7  dicembre  2012,
          n. 213 
          10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo consiliare
          al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette  al
          presidente  della  regione.  Entro  sessanta  giorni  dalla
          chiusura  dell'esercizio,  il  presidente   della   regione
          trasmette il rendiconto di ciascun gruppo  alla  competente
          sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          perche' si pronunci,  nel  termine  di  trenta  giorni  dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di 
          mancata  pronuncia  nei  successivi   trenta   giorni,   il
          rendiconto di esercizio si intende comunque  approvato.  Il
          rendiconto e', altresi', pubblicato in  allegato  al  conto
          consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale
          della regione. 
          11. Qualora la competente sezione  regionale  di  controllo
          della Corte  dei  conti  riscontri  che  il  rendiconto  di
          esercizio  del  gruppo  consiliare  o   la   documentazione
          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle
          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,
          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del
          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione
          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,
          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La
          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio
          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo
          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine
          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo
          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine
          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto
          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del
          consiglio regionale e non rendicontate. 
          12. La decadenza e l'obbligo  di  restituzione  di  cui  al
          comma  11  conseguono   alla   mancata   trasmissione   del
          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma
          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto
          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte
          dei conti. 
          13.  Le  regioni  che  abbiano   adottato   il   piano   di
          stabilizzazione finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  14,
          comma  22,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, formalmente  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   possono   chiedere   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il  15
          dicembre  2012,  un'anticipazione  di  cassa  da  destinare
          esclusivamente al pagamento delle spese di  parte  corrente
          relative a spese di personale, alla produzione  di  servizi
          in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia'
          impegnate e comunque non derivanti  da  riconoscimento  dei
          debiti fuori bilancio. 
          14. L'anticipazione di cui al comma  13  e'  concessa,  nei
          limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  che  stabilisce
          altresi'  le  modalita'   per   l'erogazione   e   per   la
          restituzione dell'anticipazione 
          straordinaria in un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  a
          decorrere dall'anno successivo a quello in cui  e'  erogata
          l'anticipazione. 
          15. Alla copertura degli oneri derivanti,  nell'anno  2012,
          dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si  provvede  a
          valere sulla  dotazione  del  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 4, comma 5. 
          16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
          Trento e di Bolzano adeguano il  proprio  ordinamento  alle
          disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
          17.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 1, comma 231: 
          Si riporta il testo dell'articolo 24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
          "Art.  24.   Disposizioni   in   materia   di   trattamenti
          pensionistici. 
          In vigore dal 7 luglio 2012 
          1. Le disposizioni del presente  articolo  sono  dirette  a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e 
          criteri: 
          a)   equita'    e    convergenza    intragenerazionale    e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' 
          deboli; 
          b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti  pensionistici
          anche attraverso incentivi  alla  prosecuzione  della  vita
          lavorativa; 
          c) adeguamento dei requisiti  di  accesso  alle  variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
          2. A decorrere dal 1° gennaio 2012,  con  riferimento  alle
          anzianita' contributive maturate a decorrere da tale  data,
          la quota di pensione corrispondente a  tali  anzianita'  e'
          calcolata secondo il sistema contributivo. 
          3. Il lavoratore che maturi entro il  31  dicembre  2011  i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle 
          seguenti prestazioni: 
          a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla
          base dei requisiti di cui ai commi  6  e  7,  salvo  quanto
          stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
          b) «pensione anticipata», conseguita  esclusivamente  sulla
          base dei requisiti di cui ai commi 10 e  11,  salvo  quanto
          stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
          4. Per i lavoratori e le lavoratrici  la  cui  pensione  e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di 
          vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui  operano  i
          requisiti  minimi  previsti  dai   successivi   commi.   Il
          proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'articolo 18 della legge  20  maggio
          1970, n. 300  e  successive  modificazioni  opera  fino  al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
          5.  Con  riferimento  esclusivamente  ai  soggetti  che   a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. 
          6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine  di
          conseguire una convergenza verso un requisito uniforme  per
          il conseguimento del diritto al  trattamento  pensionistico
          di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti
          e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°  gennaio  2012  i
          requisiti  anagrafici  per  l'accesso  alla   pensione   di
          vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: 
          a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della
          medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni  e
          sei mesi a decorrere dal 1°  gennaio  2014,  a  65  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal  1°
          gennaio 2018. Resta in ogni caso  ferma  la  disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
          b) 63 anni e 6 mesi per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
          c)  per  i  lavoratori  dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
          d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a
          carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  nonche'
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito  anagrafico
          di sessantacinque  anni  per  l'accesso  alla  pensione  di
          vecchiaia nel sistema misto e il  requisito  anagrafico  di
          sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
          b), della legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
          modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
          7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma  6
          e' conseguito in  presenza  di  un'anzianita'  contributiva
          minima pari a 20 anni, a  condizione  che  l'importo  della
          pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con
          riferimento  ai  quali  il  primo  accredito   contributivo
          decorre successivamente al 1° gennaio  1996,  a  1,5  volte
          l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
          6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il  predetto  importo
          soglia  pari,  per  l'anno  2012,  a  1,5  volte  l'importo
          dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
          8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito  anagrafico
          per il conseguimento dell'assegno di  cui  all'articolo  3,
          comma 6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  e  delle
          prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26  maggio
          1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo  1971,
          n. 118, e' 
          incrementato di un anno. 
          9. Per i lavoratori e le lavoratrici  la  cui  pensione  e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al 
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n.  122,  per  gli  adeguamenti  successivi  a
          quanto previsto dal secondo  periodo  del  presente  comma.
          L'articolo 5 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  e'
          abrogato. 
          10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento  ai
          soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO  e
          delle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della   medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012.Tali  requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di 
          trattamento relativa alle anzianita' contributive  maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
          11. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  10,  per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito 
          anagrafico di sessantatre anni, a condizione che  risultino
          versati e  accreditati  in  favore  dell'assicurato  almeno
          venti anni di contribuzione  effettiva  e  che  l'ammontare
          mensile della prima rata di  pensione  risulti  essere  non
          inferiore  ad  un  importo  soglia   mensile,   annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
          mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
          e 7 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.  In  occasione  di  eventuali
          revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT  i
          tassi di variazione da  considerare  sono  quelli  relativi
          alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
          la revisione e quelli relativi alla  nuova  serie  per  gli
          anni successivi. Il predetto  importo  soglia  mensile  non
          puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8
          volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito  per
          il medesimo anno. 
          12. A tutti i requisiti anagrafici  previsti  dal  presente
          decreto per l'accesso attraverso le diverse  modalita'  ivi
          stabilite   al   pensionamento,   nonche'   al    requisito
          contributivo di cui al comma  10,trovano  applicazione  gli
          adeguamenti alla speranza di vita di  cui  all'articolo  12
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo
          sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,  comma
          6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
          b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole  "i  requisiti
          di eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di
          eta' e di anzianita' contributiva"; 
          c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla
          fine, la parola "anagrafici". 
          13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di  vita
          successivi a quello effettuato con  decorrenza  1°  gennaio
          2019  sono  aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data i 
          riferimenti  al  triennio,   di   cui   al   comma   12-ter
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30  luglio
          2010, n. 122 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          devono riferirsi al biennio. 
          14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi  ai
          soggetti che maturano i  requisiti  entro  il  31  dicembre
          2011, ai soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  9  della
          legge 23 agosto 
          2004, n. 243, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          nonche' nei limiti delle risorse  stabilite  ai  sensi  del
          comma 15 e sulla base  della  procedura  ivi  disciplinata,
          ancorche'   maturino   i   requisiti   per   l'accesso   al
          pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
          a) ai lavoratori collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (151) 
          b) ai lavoratori collocati  in  mobilita'  lunga  ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; 
          c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,  sono
          titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
          solidarieta' di settore di cui all'articolo  2,  comma  28,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori
          per i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi  collettivi
          stipulati entro la medesima data il diritto di  accesso  ai
          predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo  caso  gli
          interessati restano tuttavia a carico  dei  fondi  medesimi
          fino al compimento di almeno 60  anni  di  eta',  ancorche'
          maturino  prima  del  compimento  della  predetta  eta'   i
          requisiti per l'accesso  al  pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
          d) ai lavoratori che,  antecedentemente  alla  data  del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
          e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in
          corso  l'istituto  dell'esonero   dal   servizio   di   cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera 
          comunque in corso qualora il provvedimento  di  concessione
          sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  sono  abrogati  i
          commi da 1 a 6 dell' articolo 72 del  citato  decreto-legge
          n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione  per
          i lavoratori di cui alla presente  lettera.  Sono  altresi'
          disapplicate le disposizioni contenute in 
          leggi  regionali  recanti  discipline  analoghe  a   quelle
          dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
          e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto 
          congedo,  il  requisito  contributivo  per   l'accesso   al
          pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni. 
          15. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          sono definite le modalita' di attuazione del comma 14,  ivi
          compresa la determinazione del limite massimo numerico  dei
          soggetti  interessati  ai  fini   della   concessione   del
          beneficio di cui al  comma  14  nel  limite  delle  risorse
          predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013,  635
          milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro  per
          l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno  2016,  1.030
          milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti
          gestori di forme di previdenza obbligatoria  provvedono  al
          monitoraggio, sulla  base  della  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero  di
          cui  alla  lettera  e)  del  comma  14,  delle  domande  di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma  14
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio risulti il raggiungimento del limite  numerico
          delle domande di pensione determinato ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno
          in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono 
          computati  anche  i  lavoratori  che  intendono  avvalersi,
          qualora ne ricorrano i necessari presupposti  e  requisiti,
          congiuntamente del beneficio di cui al comma 
          14 del presente articolo e di  quello  relativo  al  regime
          delle decorrenze disciplinato dall' articolo 12,  comma  5,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, per il quale  risultano  comunque
          computati nel 
          relativo limite numerico di cui al  predetto  articolo  12,
          comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle
          decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai  soggetti  di
          cui al presente comma  che  maturano  i  requisiti  dal  1°
          gennaio 2012 trovano comunque applicazione le  disposizioni
          di cui al comma 12 del presente articolo. 
          15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del
          settore privato le cui pensioni  sono  liquidate  a  carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
          a)  i  lavoratori  che   abbiano   maturato   un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
          b) le lavoratrici  possono  conseguire  il  trattamento  di
          vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
          6, lettera a), con un'eta' anagrafica non  inferiore  a  64
          anni  qualora  maturino   entro   il   31   dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
          16.  Con  il  decreto  direttoriale  previsto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78
          (148), convertito con modificazioni  con  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente  di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
          17. Ai fini del riconoscimento della  pensione  anticipata,
          ferma restando la possibilita' di conseguire la  stessa  ai
          sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,  per  gli
          addetti  alle  lavorazioni   particolarmente   faticose   e
          pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21
          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
          - al comma 5, le parole "2008-2012" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo  comma
          5 le parole "per gli anni  2011  e  2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
          -  al  comma  4,  la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti 
          previsti dalla Tabella B"; 
          - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e
          5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal  1°
          luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
          - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
          "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita'  di  cui
          al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni
          lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
          per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il  requisito
          anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B  di  cui
          all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
          a) sono incrementati rispettivamente di due anni e  di  due
          unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un
          numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
          b) sono incrementati rispettivamente di un anno  e  di  una
          unita'  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
          - al comma 7 le parole  "comma  6"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
          17-bis. Per  i  lavoratori  di  cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  2
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
          18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento  dei
          requisiti minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione 
          generale obbligatoria,  ivi  compresi  quelli  relativi  ai
          lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, e al personale  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla  legge  27
          dicembre 1941, n. 1570, nonche'  ai  rispettivi  dirigenti,
          con regolamento da emanare entro il  31  ottobre  2012,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente  articolo  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
          dell'articolo 43 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488.
          (166) 
          19. All'articolo 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
          20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di  cui
          all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
          al 1° gennaio 2012. 
          21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al  31  dicembre
          2017 e' istituito un contributo di  solidarieta'  a  carico
          degli   iscritti   e   dei   pensionati   delle    gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di 
          pensione calcolata in base  ai  parametri  piu'  favorevoli
          rispetto    al    regime    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria.   Sono   escluse   dall'assoggettamento    al
          contributo le pensioni di importo  pari  o  inferiore  a  5
          volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni
          di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni
          a carico del Fondo di previdenza per il personale  di  volo
          dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile  di
          riferimento  e'  al   lordo   della   quota   di   pensione
          capitalizzata  al  momento  del  pensionamento.  A  seguito
          dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti 
          pensionistici, il trattamento  pensionistico  medesimo,  al
          netto del contributo di solidarieta' complessivo  non  puo'
          essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 
          22.  Con  effetto  dal  1°   gennaio   2012   le   aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
          23.  Con  effetto  dal  1°   gennaio   2012   le   aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
          24.   In   considerazione   dell'esigenza   di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti adottano, 
          nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non
          oltre il 30 settembre  2012,  misure  volte  ad  assicurare
          l'equilibrio  tra  entrate   contributive   e   spesa   per
          prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
          ad un arco temporale di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in
          materia  sono  sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri
          vigilanti  secondo  le  disposizioni  di  cui  ai  predetti
          decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro  trenta
          giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine
          del  30  settembre  2012  senza  l'adozione  dei   previsti
          provvedimenti, ovvero nel caso di parere 
          negativo  dei  Ministeri  vigilanti,  si   applicano,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
          a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente  articolo
          sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle  relative
          gestioni; 
          b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013,
          a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 
          25.  In   considerazione   della   contingente   situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  e'  riconosciuta,  per  gli   anni   2012   e   2013,
          esclusivamente ai trattamenti 
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS, nella misura del  100  per  cento.
          Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS  e  inferiore   a   tale   limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del 
          predetto limite maggiorato. Il comma 3  dell'  articolo  18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
          n. 111, e' abrogato. 
          26. A decorrere dal  1°  gennaio  2012,  ai  professionisti
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
          comma 788 della legge 
          27 dicembre 2006, n. 296. 
          27. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro 
          annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni
          di euro per l'anno  2015.  Con  decreti  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 
          27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
          28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita' di vigilanza 
          operanti nel settore previdenziale, al  fine  di  valutare,
          entro il 31 dicembre 2012,  nel  rispetto  degli  equilibri
          programmati di  finanza  pubblica  e  delle  compatibilita'
          finanziarie  del  sistema  pensionistico  nel   medio/lungo
          periodo,  possibili  ed  ulteriori  forme  di   gradualita'
          nell'accesso al trattamento 
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi in particolare a favore 
          delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori
          di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di  vigilanza
          operanti nel settore della previdenza. 
          29. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' 
          di comunicazione e promozione istruite da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione 
          dell'assolvimento   del   disposto   dell'art.   38   della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
          30.  Il  Governo  promuove,  entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
          31. Alla quota delle indennita' di  fine  rapporto  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo 
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212, le 
          disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano  con
          riferimento alle indennita' ed ai compensi il  cui  diritto
          alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
          31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' articolo 18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»". 
          Per il riferimento al decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 1 giugno 2012 recante "Modalita' di
          attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  determinazione  del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione dei  benefici  pensionistici  di  cui  al
          comma  14  del  medesimo  articolo"  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale24 luglio 2012, n. 171 
          Per il riferimento al decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 5 ottobre 2012 recante  "Attuazione
          dell'articolo 24, comma 27, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, di  istituzione  del  Fondo  per  il
          finanziamento di interventi  a  favore  dell'incremento  in
          termini   quantitativi   e   qualitativi   dell'occupazione
          giovanile  e  delle  donne  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 ottobre 2012, n. 243 
          Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  7  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro": 
          "Art. 7. (omissis) 
          1.  I  lavoratori   collocati   in   mobilita'   ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
          all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad  una  indennita'
          per  un  periodo  massimo  di  dodici   mesi,   elevato   a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e a trentasei per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          cinquanta   anni.   L'indennita'   spetta   nella    misura
          percentuale,   di   seguito   indicata,   del   trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: 
          a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
          b) dal tredicesimo  al  trentaseiesimo  mese:  ottanta  per
          cento. 
          2. Nelle aree di cui al testo unico approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  la
          indennita' di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un  periodo
          massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei  per  i
          lavoratori  che  hanno  compiuto  i  quaranta  anni   e   a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
          a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
          b) dal tredicesimo al  quarantottesimo  mese:  ottanta  per
          cento". 
          Per il riferimento al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201,  recante  "Disposizioni  urgenti  per   la   crescita,
          l'equita'  e  il   consolidamento   dei   conti   pubblici"
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          dicembre 2011, n. 284, S.O. 
          Si riporta il testo degli  articoli  410,  411  e  412  del
          codice di procedura civile: 
          "410. Tentativo di conciliazione 
          Chi intende proporre in giudizio una  domanda  relativa  ai
          rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere,  anche
          tramite l'associazione  sindacale  alla  quale  aderisce  o
          conferisce mandato, un previo  tentativo  di  conciliazione
          presso la commissione di conciliazione individuata  secondo
          i criteri di cui all'articolo 413. 
          La  comunicazione  della  richiesta  di  espletamento   del
          tentativo di conciliazione  interrompe  la  prescrizione  e
          sospende, per la durata del tentativo  di  conciliazione  e
          per i venti giorni  successivi  alla  sua  conclusione,  il
          decorso di ogni termine di decadenza. 
          Le commissioni di conciliazione sono  istituite  presso  la
          Direzione  provinciale  del  lavoro.  La   commissione   e'
          composta dal direttore dell'ufficio  stesso  o  da  un  suo
          delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
          di presidente, da quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti  effettivi  e  da  quattro   supplenti   dei
          lavoratori, 
          designati   dalle   rispettive   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a livello territoriale. 
          Le  commissioni,  quando  se  ne  ravvisi  la   necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni, presiedute dal direttore della  Direzione
          provinciale  del  lavoro  o  da  un   suo   delegato,   che
          rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.  In
          ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria  la
          presenza del Presidente e di almeno un rappresentante 
          dei  datori  di  lavoro  e  almeno  un  rappresentante  dei
          lavoratori. 
          La richiesta del tentativo di  conciliazione,  sottoscritta
          dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata
          con  avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  del
          tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita
          con raccomandata con  ricevuta  di  ritorno  a  cura  della
          stessa parte istante alla controparte. 
          La richiesta deve precisare: 
          1) nome, cognome e residenza dell'istante e del  convenuto;
          se l'istante o il convenuto  sono  una  persona  giuridica,
          un'associazione non riconosciuta o un  comitato,  l'istanza
          deve indicare la denominazione o la ditta nonche' la sede; 
          2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si  trova
          l'azienda  o  sua  dipendenza  alla  quale  e'  addetto  il
          lavoratore o presso la quale egli prestava 
          la sua opera al momento della fine del rapporto; 
          3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante  le
          comunicazioni inerenti alla procedura; 
          4)  l'esposizione  dei  fatti  e  delle  ragioni  posti   a
          fondamento della pretesa. 
          Se  la  controparte  intende  accettare  la  procedura   di
          conciliazione,   deposita   presso   la   commissione    di
          conciliazione, entro venti  giorni  dal  ricevimento  della
          copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e
          le eccezioni in fatto e in diritto,  nonche'  le  eventuali
          domande in  via  riconvenzionale.  Ove  cio'  non  avvenga,
          ciascuna  delle  parti  e'  libera  di  adire   l'autorita'
          giudiziaria. 
          Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione
          fissa la comparizione  delle  parti  per  il  tentativo  di
          conciliazione, che deve essere tenuto  entro  i  successivi
          trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore  puo'
          farsi assistere anche da un'organizzazione cui  aderisce  o
          conferisce 
          mandato. 
          La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta  la
          pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi
          dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo,  non  puo'
          dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo  e  colpa
          grave. 
          411. Processo verbale di conciliazione. 
          Se la conciliazione esperita  ai  sensi  dell'articolo  410
          riesce, anche limitatamente ad  una  parte  della  domanda,
          viene redatto separato processo verbale sottoscritto  dalle
          parti e dai componenti della commissione di  conciliazione.
          Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara 
          esecutivo con decreto. 
          Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la  commissione
          di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
          definizione della  controversia.  Se  la  proposta  non  e'
          accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
          indicazione delle valutazioni espresse dalle  parti.  Delle
          risultanze della proposta formulata dalla commissione e non
          accettata senza adeguata motivazione 
          il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
          Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle
          parti, al ricorso depositato  ai  sensi  dell'articolo  415
          devono essere allegati i verbali e le  memorie  concernenti
          il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo
          di conciliazione si e' svolto in sede  sindacale,  ad  esso
          non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  410.
          Il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato
          presso la Direzione provinciale del lavoro a  cura  di  una
          delle parti o per il tramite di un'associazione  sindacale.
          Il   direttore,   o   un    suo    delegato,    accertatane
          l'autenticita', provvede a  depositarlo  nella  cancelleria
          del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il
          giudice, su istanza della parte interessata,  accertata  la
          regolarita'  formale  del  verbale  di  conciliazione,   lo
          dichiara esecutivo con decreto. 
          412. Risoluzione arbitrale della controversia. 
          In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al  suo
          termine in caso  di  mancata  riuscita,  le  parti  possono
          indicare  la  soluzione,  anche   parziale,   sulla   quale
          concordano, riconoscendo, quando e' possibile,  il  credito
          che spetta al  lavoratore,  e  possono  accordarsi  per  la
          risoluzione  della  lite,  affidando  alla  commissione  di
          conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la 
          controversia. 
          Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della
          controversia, le parti devono indicare: 
          1) il termine per  l'emanazione  del  lodo,  che  non  puo'
          comunque superare i sessanta giorni  dal  conferimento  del
          mandato,  spirato  il  quale  l'incarico  deve   intendersi
          revocato; 
          2) le norme invocate dalle  parti  a  sostegno  delle  loro
          pretese  e  l'eventuale  richiesta  di   decidere   secondo
          equita',    nel    rispetto    dei    principi     generali
          dell'ordinamento e dei principi regolatori  della  materia,
          anche derivanti da obblighi comunitari. 
          Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato,  sottoscritto
          dagli arbitri e  autenticato,  produce  tra  le  parti  gli
          effetti di  cui  all'articolo  1372  e  all'articolo  2113,
          quarto comma, del codice civile. 
          Il lodo e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo  808-ter.
          Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del  lodo
          arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide
          in unico grado il tribunale, in  funzione  di  giudice  del
          lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
          Il ricorso e' 
          depositato  entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
          notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti
          hanno comunque dichiarato  per  iscritto  di  accettare  la
          decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e' stato respinto
          dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria  del
          tribunale   nella   cui   circoscrizione   e'    la    sede
          dell'arbitrato.  Il  giudice,  su   istanza   della   parte
          interessata, accertata  la  regolarita'  formale  del  lodo
          arbitrale, lo dichiara." 
 
          Note all'art. 1, comma 232: 
          Per il testo del  comma  15  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda  nelle  note
          all'art. 1, comma 168 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   22   del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
          "Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori  dall'incremento  dei
          requisiti di accesso al sistema pensionistico. 
          In vigore dal 15 agosto 2012 
          1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite
          dai commi 14 e 15  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i  presupposti  e  le
          condizioni di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  che  ha
          determinato in sessantacinquemila il  numero  dei  soggetti
          interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle
          predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
          limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
          31 dicembre 2011: 
          a) ai lavoratori per i quali le imprese  abbiano  stipulato
          in sede governativa  entro  il  31  dicembre  2011  accordi
          finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con
          utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data  del
          4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non  risultino
          cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in  mobilita'
          ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
          n. 223, e successive modificazioni, i quali  in  ogni  caso
          maturino i requisiti per il pensionamento entro il  periodo
          di  fruizione   dell'indennita'   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223 ovvero, ove prevista, della mobilita'  lunga  ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge  n.  223
          del 1991.  Ai  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera
          continua  ad  applicarsi  la  disciplina  in   materia   di
          indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre
          2011, con particolare riguardo al regime della durata; 
          b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
          indicato dall'articolo 6 del  citato  decreto  ministeriale
          del 1° giugno 2012 ai  lavoratori  che,  alla  data  del  4
          dicembre  2011,   non   erano   titolari   di   prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, ma per i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
          predetti fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati  alla
          suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
          al sessantaduesimo anno di eta'; 
          c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,  lettera
          d) del decreto-legge  n.  201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di  cui
          all'articolo 2, comma 1,  lettera  d)  del  citato  decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente  alla
          data del 4 dicembre  2011,  siano  stati  autorizzati  alla
          prosecuzione   volontaria    della    contribuzione,    che
          perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  nel
          periodo   compreso   fra   il   ventiquattresimo    e    il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
          d) ai lavoratori di cui all'articolo 6,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge   n.   216   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
          di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento
          medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e  il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
          2. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono definite le modalita' di attuazione del  comma
          1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base  della  data
          di cessazione del rapporto  di  lavoro,  delle  domande  di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  1
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora
          dal predetto monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del
          limite numerico delle domande di  pensione  determinato  ai
          sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in  esame
          ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
          dei benefici previsti dalla disposizione di  cui  al  comma
          1". 
 
          Note all'art. 1, comma 233: 
          Per il testo del citato decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, si veda nelle note all'art. 1, comma 168. 
 
          Note all'art. 1, comma 235: 
          Per il testo del citato decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, si veda nelle note all'art. 1, comma 168. 
          Si riporta il testo del comma  2-ter  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
          "Art. 6. (omissis) 
          2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale
          di cui all'articolo  24,  comma  15,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al  30  giugno
          2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di 
          cui al medesimo comma  15,  sono  inclusi  tra  i  soggetti
          interessati alla concessione del beneficio di cui al  comma
          14 del medesimo articolo 24, come modificato  dal  presente
          articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma  14,
          anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto
          entro  il  31  dicembre  2011,  in   ragione   di   accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411  e  412-ter  del  codice  di  procedura  civile,  o  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale, a 
          condizione che ricorrano i seguenti elementi:  la  data  di
          cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi
          e  oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie  agli
          ispettorati del lavoro o ad  altri  soggetti  equipollenti,
          indicati nel medesimo decreto ministeriale;  il  lavoratore
          risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi
          che, in  base  alla  previgente  disciplina  pensionistica,
          avrebberocomportato la decorrenza del trattamento  medesimo
          entro un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011". 
          Per il testo dell'articolo 22 del  citato  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, si veda nelle note  all'art.  1,  comma
          232. 
          Per il riferimento al decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 1 giugno 2012 recante "Modalita' di
          attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  determinazione  del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione dei  benefici  pensionistici  di  cui  al
          comma  14  del  medesimo  articolo"  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale24 luglio 2012, n. 171 
          Per il riferimento al decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 5 ottobre 2012 recante  "Attuazione
          dell'articolo 24, comma 27, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, di  istituzione  del  Fondo  per  il
          finanziamento di interventi  a  favore  dell'incremento  in
          termini   quantitativi   e   qualitativi   dell'occupazione
          giovanile  e  delle  donne  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 ottobre 2012, n. 243 
          Per il riferimento alla legge 7 agosto 2012, n, 135 recante
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale14
          agosto 2012, n. 189, S.O. 
          Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
          "Art.14. Conferenza di servizi . 
          1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
          vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un   procedimento
          amministrativo, l'amministrazione  procedente  puo'  indire
          una conferenza di servizi. 
          2. La  conferenza  di  servizi  e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti . 
          3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
          l'esame  contestuale  di  interessi   coinvolti   in   piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
          4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  ad  atti
          di consenso, comunque denominati,  di  competenza  di  piu'
          amministrazioni pubbliche,  la  conferenza  di  servizi  e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
          5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
          la  conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal  concedente
          ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario
          entro quindici giorni fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          leggi  regionali  in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA). Quando  la  conferenza  e'  convocata  ad
          istanza  del  concessionario  spetta  in   ogni   caso   al
          concedente il diritto di voto. 
          5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,  la
          conferenza di servizi e'  convocata  e  svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni". 
 
          Note all'art. 1, comma 236: 
          Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  34  della
          citata legge 23 dicembre 1998, n. 448: 
          "Art. 34. (omissis) 
          1. Con effetto  dal  1°  gennaio  1999,  il  meccanismo  di
          rivalutazione delle pensioni si applica  per  ogni  singolo
          beneficiario  in  funzione  dell'importo  complessivo   dei
          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per  i
          lavoratori  autonomi,  nonche'   dei   fondi   sostitutivi,
          esclusivi  ed  esonerativi  della  medesima  e  dei   fondi
          integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma  3,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  .  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;" 
 
          Note all'art. 1, comma 238: 
          Si riporta il testo degli articoli da 37 a 42  della  legge
          22  novembre  1962,  n.  1646,  recante   "Modifiche   agli
          ordinamenti  degli  Istituti  di   previdenza   presso   il
          Ministero del tesoro": 
          "37. Ai fini dell'applicazione della legge 2  aprile  1958,
          n. 322  ,  gli  assegni  vitalizi  di  diritto  corrisposti
          dall'Ente  nazionale   previdenza   assistenza   dipendenti
          statali, dall'Opera di previdenza a  favore  del  personale
          delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto  postelegrafonici
          e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali
          sono equiparati alle pensioni". 
          38. Per il personale dipendente da Amministrazioni statali,
          anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto
          agli    Istituti    di    previdenza     o     all'Istituto
          postelegrafonici, la legge 2 aprile  1958,  n.  322  ,  non
          trova applicazione: 
          a) nel caso di cessazione dal  servizio  per  passaggio  ad
          altro impiego per cui e'  prevista  la  ricongiunzione  dei
          servizi ai fini del trattamento di quiescenza; 
          b) nel caso di cessazione dal servizio per  morte,  qualora
          non  sussista  per  i   superstiti   diritto   a   pensione
          nell'assicurazione  obbligatoria  dell'Istituto   nazionale
          della previdenza sociale. 
          Per gli iscritti agli Istituti  di  previdenza,  la  citata
          legge n. 322 non trova inoltre  applicazione  nei  casi  di
          cessazione in cui sia ammessa la continuazione  facoltativa
          della  iscrizione  presso  la  rispettiva  Cassa   pensioni
          facente   parte   dei   predetti    Istituti,    in    base
          all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi  in
          cui gli interessati  non  presentino  domanda  ne'  per  la
          liquidazione del  trattamento  di  quiescenza  ne'  per  la
          costituzione       della       posizione       assicurativa
          nell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia e i superstiti". 
          39. Per il personale dipendente da Amministrazioni statali,
          anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto
          agli    Istituti    di    previdenza     o     all'Istituto
          postelegrafonici, nei casi in  cui  ricorre  l'applicazione
          della legge 2 aprile 1958, n. 322 ,  l'importo  complessivo
          delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro  e
          del lavoratore, da  versare  all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale  per  la  costituzione  della  posizione
          assicurativa    nell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e'  portato  in
          detrazione della indennita' una volta tanto  erogata  dallo
          Stato o dagli Istituti predetti.  Qualora  tale  indennita'
          risulti inferiore all'importo dei contributi di cui  sopra,
          l'onere differenziale e' assunto a  carico  dello  Stato  o
          degli Istituti stessi; ove la cessazione dal  servizio  non
          comporti  diritto  all'indennita'  una  volta   tanto,   la
          predetta costituzione  si  effettua  con  l'assunzione  del
          totale onere a carico  dello  Stato  o  dei  sopra  cennati
          Istituti. 
          Nel caso di cessazione dal servizio  che  comporti  diritto
          all'indennita' una volta tanto ad onere ripartito tra Stato
          e  Cassa  pensioni  facente   parte   degli   Istituti   di
          previdenza, oppure tra  Stato  ed  altri  Enti,  qualora  i
          contributi dovuti all'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale  risultino  di  importo  superiore   all'indennita'
          predetta, l'eccedenza  e'  ripartita  in  proporzione  alle
          rispettive quote dell'indennita' stessa. 
          40. abrogato 
          41. Per il personale dipendente da Amministrazioni statali,
          anche  con  ordinamento  autonomo,  e  per   gli   iscritti
          all'Istituto  postelegrafonici,  i  contributi  da  versare
          all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  per  la
          costituzione della posizione assicurativa, ai  sensi  della
          legge  2  aprile  1958,  n.  322  sono  determinati,  senza
          interessi,  prendendo  a  base   gli   stipendi   o   paghe
          pensionabili,  secondo  le   leggi   sul   trattamento   di
          quiescenza dei dipendenti statali, che  sono  spettati  nel
          periodo di tempo cui si  riferisce  la  costituzione  della
          posizione  assicurativa.  Per  i  servizi  non   di   ruolo
          riscattati  o  riconosciuti,  i  contributi  predetti  sono
          determinati, senza interessi, sulla  base  dello  stipendio
          sul quale e' stato commisurato il contributo di riscatto  o
          di riconoscimento. 
          Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da
          versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per
          la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della
          citata legge n. 322 sono determinati prendendo  a  base  le
          retribuzioni      annue       contributive       risultanti
          dall'applicazione  dell'ordinamento  della  Cassa  per   le
          pensioni ai dipendenti degli Enti locali e  computando  gli
          interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31
          dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino  al
          31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello  di
          presentazione  della  domanda  per  la   liquidazione   del
          trattamento di quiescenza oppure per la costituzione  della
          posizione  assicurativa.  Per  i   servizi   riscattati   i
          contributi predetti sono determinati prendendo  a  base  la
          retribuzione  riferita  alla  data  di  iscrizione   o   di
          reiscrizione alla rispettiva Cassa pensioni  immediatamente
          posteriore ai servizi stessi. 
          In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai
          due precedenti commi si considerano di importo superiore od
          inferiore, rispettivamente,  ai  massimali  o  ai  minimali
          previsti  per  l'assicurazione  obbligatoria   invalidita',
          vecchiaia e superstiti". 
          42. Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo
          Stato o di reiscrizione obbligatoria  ad  una  delle  Casse
          pensioni facenti  parte  degli  Istituti  di  previdenza  o
          all'Istituto postelegrafonici, qualora  il  dipendente  sia
          ammesso alla ricongiunzione, ai  fini  del  trattamento  di
          quiescenza, del nuovo servizio con  quello  precedentemente
          reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o  all'Istituto
          predetti,  l'eventuale  posizione  assicurativa  costituita
          nell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia e i superstiti, in  applicazione  della  legge  2
          aprile 1958, n. 322 , e' annullata. 
          La posizione assicurativa di cui  al  comma  precedente  e'
          altresi' annullata  qualora,  dopo  la  costituzione  della
          posizione  stessa,  venga  riconosciuto,   a   favore   del
          dipendente statale o dell'iscritto alle  predette  Casse  o
          all'Istituto postelegrafonici, o dei superstiti, il diritto
          al trattamento di quiescenza nella forma della pensione. 
          Nei  casi  di  annullamento  della  posizione  assicurativa
          contemplati  dai  commi  precedenti,  l'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale  restituisce  allo  Stato  o  alla
          competente Cassa pensioni o  all'Istituto  postelegrafonici
          le somme versategli in applicazione della citata  legge  n.
          322. Qualora  il  rimborso  abbia  luogo  in  favore  delle
          predette  Casse,  il   relativo   importo   e'   maggiorato
          dell'interesse composto al saggio annuo del tre  per  cento
          computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento  al  31
          dicembre dell'anno precedente  quello  della  richiesta  di
          restituzione. 
          Nel caso che la costituzione della  posizione  assicurativa
          abbia  gia'  fatto  conseguire   la   pensione   a   carico
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   o
          l'indennita' prevista dall'art. 13  della  legge  4  aprile
          1952, n. 218 , gli  interessati,  ai  fini  dell'ammissione
          alla ricongiunzione  di  cui  al  comma  primo  oppure  del
          conseguimento della pensione a carico  dello  Stato,  delle
          Casse   pensioni    o    dell'Istituto    postelegrafonici,
          contemplato  dal  comma  secondo,  devono  rinunciare  alla
          pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
          rifondere all'Istituto  medesimo  le  rate  o  l'indennita'
          riscossa con gli interessi composti  al  saggio  annuo  del
          cinque per cento".