(parte 12)

           	
				
 
              - Si riporta il testo del  comma  224  dell'articolo  2
          della  citata  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   come
          modificata dalla presente legge: 
              "224. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  222-bis,
          sesto periodo, le maggiori entrate e i  risparmi  di  spesa
          derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato". 
              Comma 388 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'articolo  1,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              "2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Comma 389 
              - Si riporta il testo del vigente  articolo  2-bis  del
          decreto-legge 15 ottobre  2013,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 (Misure
          urgenti di riequilibrio della finanza pubblica  nonche'  in
          materia di immigrazione): 
              "Art.  2-bis  (Facolta'  di  recesso  delle   pubbliche
          amministrazioni da contratti di locazione) 
              "1. Anche ai fini della realizzazione  degli  obiettivi
          di contenimento della spesa di cui agli articoli  2,  comma
          5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni
          e  gli  enti  locali,  nonche'  gli  organi  costituzionali
          nell'ambito della  propria  autonomia,  hanno  facolta'  di
          recedere, entro il  31  dicembre  2014,  dai  contratti  di
          locazione di immobili in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Il
          termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso
          e' stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali
          clausole difformi previste dal contratto". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare): 
              "Art. 4. (Conferimento di beni immobili a fondi  comuni
          di investimento immobiliare) 
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a promuovere la  costituzione  di  uno  o  piu'
          fondi comuni  di  investimento  immobiliare,  conferendo  o
          trasferendo  beni  immobili  a  uso   diverso   da   quello
          residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
          Monopoli di Stato e degli enti pubblici  non  territoriali,
          individuati  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
          Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
          delle quote del fondo  e  i  criteri  di  attribuzione  dei
          proventi derivanti dalla vendita delle quote 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo 27 della legge 27 luglio  1978,  n.  392.  Il
          fondo previsto dal comma 1, quinto  periodo,  dell'articolo
          29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          puo'  essere  incrementato  anche  con  quota  parte  delle
          entrate derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo,  ed  il   comma   1-bis   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto". 
              Comma 390 
              Il  testo  del  comma  2-bis,  dell'articolo   12   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  come  modificato  dal
          presente comma e' riportato nella nota al comma 368. 
              Comma 391 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8.(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  33  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, citato  nella  nota  al
          comma 368: 
              "Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare) 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  costituita  una  societa'  di   gestione   del
          risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
          di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu'
          fondi  d'investimento  al  fine  di  partecipare  in  fondi
          d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
          regioni, provincie, comuni anche  in  forma  consorziata  o
          associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n.  267,  ed  altri  enti  pubblici  ovvero   da   societa'
          interamente partecipate  dai  predetti  enti,  al  fine  di
          valorizzare o dismettere il proprio patrimonio  immobiliare
          disponibile. Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
          ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
          gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
          comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, fatto salvo quanto previsto  dal  successivo
          comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa'  di  gestione
          del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
          finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85,  la  domanda
          prevista dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto
          legislativo puo'  essere  motivata  dal  trasferimento  dei
          predetti beni  ai  fondi  di  cui  al  presente  comma.  E'
          abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,
          possono apportare beni ai suddetti fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  per
          gli enti pubblici, di natura assicurativa o  previdenziale,
          per  gli  anni  2012,  2013  e  2014  e'   destinato   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1.  Il
          venti per cento del piano di impiego di cui  al  precedente
          periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014,  alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'articolo 5, comma 5, del decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. 
              6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
          di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo
          4 del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          valorizzazione rientrano nella disponibilita'  dell'Agenzia
          del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo  le
          norme vigenti. Spettano  all'Amministrazione  della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
          a titolo oneroso sulla base di specifiche  convenzioni  con
          le parti interessate. 
              8-sexies. I decreti di cui al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.". 
              Comma 392 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   48,
          dell'articolo 31, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
          recante "Misure di finanza pubblica per la  stabilizzazione
          e lo sviluppo", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali) 
              1-47 (Omissis). 
              48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
          determinato dal  comune,  su  parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato attraverso  il  valore  venale  del  bene,  con
          facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al  50
          per cento, al netto degli oneri di concessione del  diritto
          di superficie,  rivalutati  sulla  base  della  variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il  mese
          in cui sono stati versati i  suddetti  oneri  e  quello  di
          stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo
          dell'area cosi' determinato non  puo'  essere  maggiore  di
          quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
          in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di
          cui al comma 47". 
              (Omissis).". 
              Comma 394 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'articolo  75,
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo  1997,  n.  59",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  75.   (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione non universitaria) 
              "3.  Relativamente  alle  competenze  in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o  dirigenziale  generale
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi". 
              Comma 395 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1,
          dell'articolo 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n.  112   (Disposizioni   urgenti   per   la   tutela,   la
          valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo): 
              "Art.  1  (Disposizioni  urgenti  per   accelerare   la
          realizzazione  del  grande  progetto  Pompei   e   per   la
          rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale  e  la
          valorizzazione  delle  aree   interessate   dall'itinerario
          turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
          per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
          del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
          turistico-culturale delle residenze borboniche). 
              1. Al fine di potenziare ulteriormente le  funzioni  di
          tutela dell'area  archeologica  di  Pompei,  di  rafforzare
          l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi  di
          tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione
          del Grande  Progetto  Pompei  approvato  dalla  Commissione
          europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012,
          nel  quadro  del  programma  straordinario  e  urgente   di
          interventi  conservativi  di  prevenzione,  manutenzione  e
          restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge  31  marzo
          2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          maggio  2011,  n.  75,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo,  nomina  con  proprio
          decreto, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un
          rappresentante della realizzazione del  Grande  Progetto  e
          del programma straordinario, denominato "direttore generale
          di progetto", nonche' un vice direttore  generale  vicario,
          in  possesso  dei  seguenti  requisiti:   appartenenza   al
          personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165;   comprovata   competenza   ed   esperienza
          pluriennale; assenza di condanne passate in  giudicato  per
          reati contro la pubblica  amministrazione.  Con  successivo
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  su
          proposta del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, viene definita l'indennita' complessiva  per
          entrambe le cariche di direttore generale e vice  direttore
          generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi  annui
          nel  rispetto  dell'articolo  23-ter,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni,
          i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
          in  ordine  alla  gestione  ordinaria  del  sito  e   quale
          beneficiario   finale   degli   interventi    ordinari    e
          straordinari attuati nell'ambito del sito  medesimo,  e  in
          stretto  raccordo  con  essa,  il  "direttore  generale  di
          progetto": a) definisce e approva gli elaborati progettuali
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  restauro,   e
          valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione  del
          "Grande  Progetto  Pompei";  b)   assicura   l'efficace   e
          tempestivo svolgimento  delle  procedure  di  gara  dirette
          all'affidamento dei lavori  e  all'appalto  dei  servizi  e
          delle forniture necessari alla  realizzazione  del  "Grande
          Progetto  Pompei",  assumendo  le  funzioni   di   stazione
          appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a
          tutte le  misure  atte  ad  accelerare  gli  affidamenti  e
          seguendo la fase di attuazione ed esecuzione  dei  relativi
          contratti, anche avvalendosi,  attraverso  il  Dipartimento
          per lo sviluppo  e  la  coesione  economica,  del  supporto
          fornito   alla   progettazione   e   all'attuazione   degli
          interventi dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti per lo sviluppo  di  impresa  Spa  di  cui  al
          decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e  successive
          modificazioni, anche con riferimento,  ove  necessario  per
          l'accelerazione degli  affidamenti  di  cui  alla  presente
          lettera, alle sue funzioni di centrale  di  committenza  di
          cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27, nonche' di altri soggetti terzi;  c)  assicura
          la  piu'  efficace  gestione  del  servizio   di   pubblica
          fruizione  e  di  valorizzazione  del  sito   archeologico,
          predisponendo  la  documentazione  degli  atti  di  gara  e
          seguendo la fase di attuazione ed esecuzione  dei  relativi
          contratti; d) assume direttive atte a migliorare l'efficace
          conduzione del sito, definendo obiettivi  e  modalita'  per
          assicurare  il  rafforzamento  delle   competenze   e   del
          contributo del complesso del personale della Soprintendenza
          agli  obiettivi  di  miglioramento  delle   condizioni   di
          fruizione  e  valorizzazione  del  sito;  e)  provvede   ad
          assicurare  le  condizioni  di  supporto  organizzativo   e
          amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione
          di competenza della Soprintendenza; f) svolge  le  funzioni
          di  cui  lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il  Comitato  di
          pilotaggio del Grande Progetto Pompei  di  cui  al  decreto
          interministeriale  19  dicembre  2012,  anche  al  fine  di
          garantire la coerenza  con  le  funzioni  di  coordinamento
          istituzionale,   impulso   all'attuazione   e   riferimento
          unitario per i collegamenti con la politica di  coesione  e
          per  i  rapporti  con  la  Commissione  Europea  di   detto
          Comitato;  f-bis)  informa  con   cadenza   semestrale   il
          Parlamento sullo stato  di  avanzamento  dei  lavori  e  su
          eventuali   aggiornamenti   del   crono-programma;   f-ter)
          collabora per assicurare la trasparenza, la  regolarita'  e
          l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche
          al fine di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,
          nel quadro del Protocollo di  legalita'  stipulato  con  la
          prefettura - Ufficio territoriale del Governo". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1,
          dell'articolo 23, terzo periodo, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche)  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti) 
              1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei  dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito sono definite apposite sezioni in modo da  garantire
          la  eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti   della
          seconda fascia sono reclutati attraverso  i  meccanismi  di
          accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti  della  seconda
          fascia transitano nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto
          incarichi di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o
          equivalenti, in base  ai  particolari  ordinamenti  di  cui
          all'articolo 19, comma 11, per un  periodo  pari  almeno  a
          cinque anni senza  essere  incorsi  nelle  misure  previste
          dall'articolo  21  per  le   ipotesi   di   responsabilita'
          dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale . 
              (Omissis).". 
              Comma 396 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3,  lettera  b)
          dell'articolo 536, di cui al decreto legislativo  15  marzo
          2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare): 
              "3. In relazione agli indirizzi di cui al  comma  1,  i
          conseguenti programmi ed i relativi impegni di  spesa  sono
          approvati: a) con legge,  se  richiedono  finanziamenti  di
          natura straordinaria; b) con  decreto  del  Ministro  della
          difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli
          ordinari stanziamenti  di  bilancio,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  se  tali  programmi
          sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al  comma
          4  e  sempre  che  i  programmi  non  si   riferiscano   al
          mantenimento  delle  dotazioni  o  al  ripianamento   delle
          scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo  precedente
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi  entro
          quaranta  giorni  dalla  data  di   assegnazione.   Decorso
          inutilmente il termine  per  l'espressione  del  parere,  i
          decreti possono essere adottati. Il  Governo,  qualora  non
          intenda  conformarsi  alle   condizioni   formulate   dalle
          Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni
          esprimano  parere  contrario,  trasmette  nuovamente   alle
          Camere gli schemi di  decreto  corredati  delle  necessarie
          controdeduzioni per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          competenti da esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  loro
          assegnazione.  In  tal  caso,  qualora  entro  il   termine
          indicato le Commissioni competenti esprimano  sugli  schemi
          di decreto parere  contrario  a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti, motivato con riferimento alla mancata  coerenza
          con il piano di impiego pluriennale di cui al comma  1,  il
          programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso,  il
          Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi
          di  decreto   sono   trasmessi   anche   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari.". 
              Comma 397 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova  organizzazione
          dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici   del   pubblico
          ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
          settembre 2011, n. 148),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 8 (Edilizia giudiziaria) 
              1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o
          funzionali, in deroga all'articolo 2,  primo  comma,  della
          legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro  della  giustizia
          puo'  disporre  che  vengano  utilizzati  a  servizio   del
          tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla
          data di efficacia di cui  all'articolo  11,  comma  2,  gli
          immobili di proprieta' dello Stato,  ovvero  di  proprieta'
          comunale interessati da interventi  edilizi  finanziati  ai
          sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,  n.  119,
          adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle  sezioni
          distaccate soppressi. 
              2. Il provvedimento e' adottato sentiti  il  presidente
          del  tribunale,  il  consiglio  giudiziario,  il  consiglio
          dell'ordine degli  avvocati  e  le  amministrazioni  locali
          interessate. 
              3. Per il personale che presta servizio  presso  alcuno
          degli immobili indicati nel comma 1, si considera  sede  di
          servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato. 
              4. Le spese di gestione e manutenzione  degli  immobili
          sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in  base
          alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392. 
              4-bis. In via sperimentale, il Ministro della Giustizia
          puo'  disporre,   nell'ambito   di   apposite   convenzioni
          stipulate con  le  regioni  e  le  province  autonome,  che
          vengano utilizzati, per il tempo necessario,  gli  immobili
          adibiti a servizio degli  uffici  giudiziari  periferici  e
          delle  sezioni  distaccate  soppressi  per  l'esercizio  di
          funzioni giudiziarie  nelle  relative  sedi.  Le  spese  di
          gestione e manutenzione degli immobili  e  di  retribuzione
          del personale di servizio oggetto  delle  convenzioni  sono
          integralmente a carico del bilancio dello regione". 
              Comma 399 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  73,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
          Camera dei deputati), come modificato dalla presente legge: 
              "2.   Le   operazioni   di   cui   all'art.    67    e,
          successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
          subito dopo la chiusura della votazione,  proseguite  senza
          interruzione  ed  ultimate  entro  le  ore  14  del  giorno
          seguente. Se per causa  di  forza  maggiore  l'Ufficio  non
          possa  ultimare  le  anzidette   operazioni   nel   termine
          prescritto, il presidente deve, alle  ore  14  del  lunedi'
          successivo al giorno delle elezioni, chiudere  la  cassetta
          contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o  le
          schede gia' spogliate,  l'urna  contenente  le  schede  non
          spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle
          che si trovassero fuori  della  cassetta  o  dell'urna,  le
          liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte
          relative  alle  operazioni   elettorali.   Alla   cassetta,
          all'urna ed al plico devono apporsi  le  indicazioni  della
          circoscrizione  e  della  sezione,  il  sigillo  col  bollo
          dell'Ufficio e  quello  dei  rappresentanti  di  lista  che
          vogliano  aggiungere  il  proprio,  nonche'  le  firme  del
          presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta,  l'urna
          ed il plico, insieme col verbale e con  le  carte  annesse,
          vengono subito  portati  nella  Cancelleria  del  Tribunale
          nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al
          Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
          In caso di inadempimento, si applica  la  disposizione  del
          penultimo comma dell'art. 75". 
              - Si riporta il testo del comma  6,  dell'articolo  22,
          del testo unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione
          del Senato della Repubblica, di cui al decreto  legislativo
          20  dicembre  1993,  n.533,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "6. Il presidente procede  quindi  alle  operazioni  di
          scrutinio, con precedenza di quelle  relative  all'elezione
          del  Senato.  Tali  operazioni   devono   svolgersi   senza
          interruzione ed essere ultimate entro  le  ore  quattordici
          del lunedi' successivo alla votazione; se non sono compiute
          entro tale ora, si applicano le disposizioni  dell'articolo
          73 del testo unico delle leggi per l'elezione della  Camera
          dei deputati, approvato con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361". 
              - Si riporta il testo del  comma  1,  dell'articolo  2,
          lettera  c)  del  decreto-legge  3  maggio  1976,  n.  161,
          concernente    "Modificazioni    ed    integrazioni    alle
          disposizioni di legge relative al  procedimento  elettorale
          per  le  elezioni  politiche,  regionali,   provinciali   e
          comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per  la
          rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali  si
          vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
          scade il 12 giugno  1976",  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
          politiche con  quelle  per  la  rinnovazione  dei  consigli
          regionali,  dei  consigli  provinciali   e   dei   consigli
          comunali, si osservano le seguenti norme:  a);  b)  per  la
          costituzione  dell'ufficio   elettorale   di   sezione   si
          applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957,  n.  361;
          c) il seggio, dopo che siano state ultimate  le  operazioni
          di riscontro dei votanti per  tutte  le  consultazioni  che
          hanno avuto  luogo,  procede  alla  formazione  dei  plichi
          contenenti gli atti relativi a tali operazioni  nonche'  le
          schede   avanzate.   I   plichi   devono   essere   rimessi
          contemporaneamente, prima che abbiano inizio le  operazioni
          di scrutinio, per il tramite  del  comune  al  pretore  del
          mandamento  che  ne  rilascia   ricevuta.   Effettuate   le
          anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle  operazioni
          di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio  per
          il Senato e poi quello per la Camera. Lo scrutinio  per  le
          elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e
          dei consigli  comunali  viene  rinviato  alle  ore  14  del
          lunedi' successivo alla votazione, dando la precedenza allo
          spoglio delle schede per le elezioni  regionali  e  poi  di
          quelle per le elezioni provinciali; d) le  spese  derivanti
          dall'attuazione  di  adempimenti   comuni   alle   elezioni
          politiche  ed  alle  elezioni  regionali,   provinciali   e
          comunali sono  ripartite  fra  lo  Stato,  la  regione,  la
          provincia ed il comune, nella misura di due quinti  per  lo
          Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione,  per
          la  provincia  e  per  il  comune.   Le   spese   derivanti
          dall'attuazione  di  adempimenti   comuni   alle   elezioni
          politiche ed alle  elezioni  provinciali  e  comunali  sono
          ripartite tra lo Stato, la provincia ed  il  comune,  nella
          misura  di  due  quarti  per  lo  Stato  e  di  un  quarto,
          rispettivamente, per la provincia e per il comune. Le spese
          derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti   comuni   alle
          elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o  alle
          elezioni provinciali, o alle sole  elezioni  comunali  sono
          ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di
          un terzo a carico  del  comune,  della  provincia  o  della
          regione". 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'articolo 5, del citato decreto-legge n. 161 del  1976,
          come modificato dalla presente legge: 
              "1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
          politiche con  quelle  per  la  rinnovazione  dei  consigli
          comunali del Trentino-Alto Adige si osservano  le  seguenti
          norme: a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma,
          punti 2, 3 e 4, del testo unico  20  marzo  1967,  n.  223,
          debbono essere ultimate non oltre la data di  pubblicazione
          del   manifesto   recante   l'annuncio    della    avvenuta
          convocazione dei comizi per la elezione  della  Camera  dei
          deputati e del Senato della Repubblica. I  termini  per  il
          compimento  delle  operazioni  previste  dal  primo   comma
          dell'art. 33  del  testo  unico  20  marzo  1967,  n.  223,
          decorrono  dalla  data  di  pubblicazione   del   manifesto
          anzidetto; b) il seggio, dopo che siano state  ultimate  le
          operazioni  di  riscontro  dei   votanti   per   tutte   le
          consultazioni  che  hanno   avuto   luogo,   procede   alla
          formazione dei plichi contenenti gli atti relativi  a  tali
          operazioni nonche' le  schede  avanzate.  I  plichi  devono
          essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio
          le operazioni di scrutinio, per il tramite del  comune,  al
          pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta. Effettuate
          le  anzidette  operazioni,  il  seggio  da'   inizio   alle
          operazioni di scrutinio,  eseguendo  nell'ordine  prima  lo
          scrutinio per il Senato e poi  quello  per  la  Camera.  Lo
          scrutinio per  le  elezioni  dei  consigli  comunali  viene
          rinviato al lunedi' successivo, con inizio alle ore  14.00;
          c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni
          alle elezioni  politiche  ed  alle  elezioni  dei  consigli
          comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di  due
          terzi.  Il  riparto  delle  spese  anticipate  dai   comuni
          interessati  e'  effettuato  di  intesa  tra  il  Ministero
          dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base  dei
          rendiconti  dei   comuni.   Le   altre   spese,   sostenute
          direttamente   dall'amministrazione   dello   Stato,   sono
          ripartite  nella  stessa   proporzione,   di   intesa   con
          l'amministrazione regionale". 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  20,
          della legge 17 febbraio 1968, n. 108,  concernente:  "Norme
          per la elezione dei  Consigli  regionali  delle  Regioni  a
          statuto normale",  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "2. Nel caso la elezione del Consiglio regionale  delle
          regioni a statuto normale  abbia  luogo  contemporaneamente
          alle elezioni  dei  consigli  provinciali  e  dei  consigli
          comunali, lo svolgimento  delle  operazioni  elettorali  e'
          regolato dalle disposizioni seguenti: 1)  l'elettore,  dopo
          che e'  stata  riconosciuta  la  sua  identita'  personale,
          ritira dal presidente del  seggio  le  schede,  che  devono
          essere  di  colore  diverso,  relative  a  ciascuna   delle
          elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso
          il voto, le  riconsegna  contemporaneamente  al  presidente
          stesso, il quale le  pone  nelle  rispettive  urne;  2)  il
          presidente procede alle operazioni di scrutinio,  dando  la
          precedenza  a  quelle  per  la   elezione   del   Consiglio
          regionale. Terminate le operazioni di  scrutinio  per  tale
          elezione, il presidente: a) provvede al  recapito  dei  due
          esemplari del relativo verbale; b) rinvia alle ore  14  del
          lunedi' lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e,  dopo
          aver provveduto a sigillare le urne  contenenti  le  schede
          votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente  tutte
          le carte, i verbali ed il timbro  della  sezione,  scioglie
          l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia  della
          sala  della  votazione;  c)  alle  ore  14   del   lunedi',
          ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei  mezzi
          precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli
          delle  urne  e  del  plico,  riprende  le   operazioni   di
          scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del
          consiglio provinciale.  Tali  operazioni  devono  svolgersi
          senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore  24,  se
          lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore  10
          del  martedi',  se  lo  scrutinio  riguarda   le   elezioni
          provinciali e quelle  comunali;  se  lo  scrutinio  non  e'
          compiuto entro i predetti termini, si osservano, in  quanto
          applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del  testo  unico
          delle leggi per l'elezione della  Camera  dei  deputati  30
          marzo 1957, n. 361. Nel caso la  elezione  di  uno  o  piu'
          consigli  regionali  abbia  luogo  contemporaneamente  alle
          elezioni  del  Senato  e  della  Camera  dei  deputati,  si
          applicano le norme previste dai precedenti commi  e  quelle
          previste dalle leggi  per  tali  elezioni.  Allo  scrutinio
          delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale
          si procede dopo gli scrutini delle elezioni  del  Senato  e
          della Camera dei deputati". 
              Comma 400 
              - Si riporta il testo del comma  8,  dell'articolo  55,
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "8.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  6  e  7,   le
          amministrazioni   preposte   all'organizzazione   ed   allo
          svolgimento   delle   consultazioni   elettorali   dovranno
          comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare  un
          ulteriore  contenimento  delle  spese  rispetto  a   quelle
          scaturenti  dalla  normativa  vigente.  A  tale  scopo  con
          cadenza triennale entro il 31 gennaio  del  primo  anno  di
          ciascun triennio, con decreto del Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          i Ministri dell'interno e  di  grazia  e  giustizia,  sara'
          determinata la misura massima del finanziamento delle spese
          per lo svolgimento delle  consultazioni,  ivi  comprese  le
          somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione  tecnica
          e  l'attuazione  delle  elezioni  i  cui  oneri,  a   norma
          dell'articolo 17 della legge 23  aprile  1976,  n.  136,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24
          gennaio 1979, n. 18, e  successive  modificazioni,  sono  a
          carico dello Stato". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          aprile   1976,   n.   136   (Riduzione   dei   termini    e
          semplificazione   del   procedimento   elettorale),    come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.17 - (..)  Tutte  le  spese  per  l'organizzazione
          tecnica e  l'attuazione  delle  elezioni  politiche  e  dei
          referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio
          1970, n. 352, sono a carico dello Stato, nei limiti massimi
          fissati dal decreto previsto  dall'articolo  55,  comma  8,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma  del
          presente articolo. Le spese per l'organizzazione tecnica  e
          l'attuazione  delle  elezioni   dei   consigli   regionali,
          provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle  indicate
          nel successivo comma, sono a carico degli enti ai  quali  i
          consigli appartengono.  Le  spese  inerenti  all'attuazione
          delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a  carico
          dei rispettivi comuni. Sono comunque, a carico dello  Stato
          le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati
          alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali
          agli elettori residenti fuori del comune e delle  cartoline
          avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura
          delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi
          dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle  buste
          occorrenti per le operazioni  degli  uffici  elettorali  di
          sezione nonche' le spese per la spedizione dei  plichi  dei
          predetti  uffici,  comprese  quelle  per  l'apertura  degli
          uffici postali fuori del normale orario di lavoro. Nel caso
          di contemporaneita' di elezioni politiche con  le  elezioni
          dei  consigli  regionali,  tutte  le  spese  derivanti   da
          adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite  tra  lo
          Stato e la regione  rispettivamente  nella  misura  di  due
          terzi e di un terzo. In qualunque caso di  contemporaneita'
          di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali,
          vengono ripartite in parti uguali tra gli enti  interessati
          tutte  le  spese  derivanti  da  adempimenti  comuni   alle
          consultazioni. Gli oneri per il trattamento  economico  dei
          componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei
          comuni quando le elezioni non riguardino  esclusivamente  i
          consigli comunali, sono anticipati dai comuni e  rimborsati
          dallo Stato, dalla regione o dalla  provincia,  in  base  a
          documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine  di
          tre mesi  dalla  data  delle  consultazioni.  Nel  caso  di
          contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei
          consigli circoscrizionali  con  la  elezione  dei  consigli
          regionali  e  provinciali,  tutte  le  spese  derivanti  da
          adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico  allo
          Stato  sono  ripartite  tra  gli  enti   interessati   alla
          consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa
          totale. Nel caso di  contemporaneita'  della  elezione  dei
          consigli comunali e dei consigli  circoscrizionali  con  la
          elezione del solo consiglio regionale o del solo  consiglio
          provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste
          a carico del comune in ragione dei due  terzi  del  totale.
          L'importo massimo da rimborsare  a  ciascun  comune,  fatta
          eccezione  per  il  trattamento  economico  dei  seggi,  e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  nei
          limiti  delle  assegnazioni  di  bilancio,   con   distinti
          parametri per sezione elettorale e per elettore,  calcolati
          rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60  per
          cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3
          sezioni elettorali, le quote sono  maggiorate  del  40  per
          cento.  Gli  oneri  per  il   trattamento   economico   dei
          componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei
          comuni quando le elezioni non riguardino  esclusivamente  i
          consigli comunali e circoscrizionali  sono  anticipati  dai
          comuni e rimborsati dallo  Stato,  dalla  ragione  o  dalla
          provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi
          entro  il  termine   di   tre   mesi   dalla   data   delle
          consultazioni. Lo Stato, le  regioni  o  le  province  sono
          tenute  ad  erogare  ai  comuni,  nel  mese  precedente  le
          consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che
          si presume essi debbano anticipare. Ai fondi  iscritti  nel
          bilancio   dello   Stato   per   effetto   delle   presenti
          disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e
          terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18  novembre
          1923, n. 2440 e successive modificazioni.  I  fondi  stessi
          possono essere utilizzati con ordini di  accreditamento  di
          ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo  56
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive
          modificazioni. A carico di tali  ordini  di  accreditamento
          possono essere imputate, per intero,  spese  dipendenti  da
          contratti". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge  18  gennaio   1993,   n.   8,   concernente:
          "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata  e  di
          contabilita'  pubblica",  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 19 marzo 1993, n.  68,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.15 - (Lavoro straordinario dei dipendenti comunali
          in occasione di consultazioni elettorali). 1. In  occasione
          della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il
          personale dei comuni, addetto a  servizi  elettorali,  puo'
          essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione,  anche
          in deroga alle vigenti disposizioni, ad  effettuare  lavoro
          straordinario entro il limite medio  di  spesa  di  40  ore
          mensili per persona e sino ad un massimo individuale di  60
          ore   mensili,   per   il   periodo    intercorrente    dal
          cinquantacinquesimo  giorno  antecedente  la   data   delle
          consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.
          Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con piu'
          di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si  riferisce  al
          personale  stabilmente  addetto  agli  uffici  interessati,
          nonche' a quello che si intenda assegnarvi  quale  supporto
          provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente
          e nella quale dovranno essere  indicati  i  nominativi  del
          personale  previsto,   il   numero   di   ore   di   lavoro
          straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.  La
          mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento  dei
          compensi. 3. Le  spese  per  il  lavoro  straordinario  dei
          dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai  comuni
          per   l'organizzazione   tecnica    e    l'attuazione    di
          consultazioni elettorali i cui oneri sono  a  carico  dello
          Stato saranno rimborsate,  al  netto  delle  anticipazioni,
          posticipatamente  in  base  a  documentato  rendiconto   da
          presentarsi entro il termine  perentorio  di  quattro  mesi
          dalla data  delle  consultazioni,  pena  la  decadenza  dal
          diritto al rimborso". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85 del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
          1960, n. 570, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 85 (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44 ) -  Nel
          caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento
          delle elezioni, il  Prefetto  provvede  all'amministrazione
          del Comune a mezzo di  un  commissario  sino  a  quando,  a
          seguito di impugnativa, la  decisione  predetta  non  venga
          sospesa o il Consiglio comunale non  sia  riconfermato  con
          decisione definitiva, oppure sino  a  quando  il  Consiglio
          medesimo non venga rinnovato con altra elezione. 
              Le elezioni saranno rinnovate in  occasione  del  primo
          turno elettorale utile,  ai  sensi  dell'articolo  2  della
          legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni,
          dalla data in cui la sentenza di annullamento  e'  divenuta
          definitiva. 
              Analogamente si procede quando le elezioni non  possono
          aver luogo per mancanza di  candidature  o  perche'  si  e'
          verificata la ipotesi di cui al primo comma  dell'art.  36,
          oppure quando le elezioni  sono  risultate  nulle  per  non
          essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  23
          febbraio 1995, n. 43  (Nuove  norme  per  la  elezione  dei
          consigli  delle  regioni   a   statuto   ordinario),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. - ( ..) 
              1. I consigli delle regioni a  statuto  ordinario  sono
          eletti a suffragio universale con voto  diretto  personale,
          eguale, libero e segreto. 
              2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a  ciascuna
          regione  sono  eletti  sulla  base  di  liste   provinciali
          concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella  legge
          17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. 
              3. Un  quinto  dei  consiglieri  assegnati  a  ciascuna
          regione e' eletto con sistema maggioritario, sulla base  di
          liste  regionali  concorrenti,  nei  modi  previsti   dagli
          articoli seguenti. La  dichiarazione  di  presentazione  di
          ciascuna  lista   regionale   e'   effettuata   presso   la
          cancelleria  della  corte  d'appello  del  capoluogo  della
          regione nei termini di cui all'articolo 9  della  legge  17
          febbraio 1968,  n.  108,  e  successive  modificazioni.  La
          presentazione  della  lista  regionale  deve,  a  pena   di
          nullita',  essere  accompagnata  dalla   dichiarazione   di
          collegamento con almeno  un  gruppo  di  liste  provinciali
          presentate in non meno della  meta'  delle  province  della
          regione,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore.  Tale
          dichiarazione e' efficace solo se convergente  con  analoga
          dichiarazione resa dai delegati  alla  presentazione  delle
          liste provinciali interessate. La presentazione della lista
          regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori
          pari a quello stabilito dall'articolo  9,  comma  6,  primo
          periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533  .
          In caso di scioglimento  del  consiglio  regionale  che  ne
          anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e  in  sede
          di prima  applicazione  della  presente  legge,  il  numero
          minimo  delle  sottoscrizioni  previsto,   per   le   liste
          regionali,  dal  precedente  periodo  e,   per   le   liste
          provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17
          febbraio 1968,  n.  108,  e  successive  modificazioni,  e'
          ridotto alla meta'. 
              4. (abrogato). 
              5.  Ogni  lista  regionale  comprende  un   numero   di
          candidate  e  candidati  non  inferiore  alla   meta'   dei
          candidati da eleggere ai sensi del comma 3. 
              6. In ogni lista regionale e  provinciale  nessuno  dei
          due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore  ai
          due terzi dei candidati; in caso di  quoziente  frazionario
          si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina. 
              8.  La  presentazione  delle  liste   provinciali   dei
          candidati di cui all'articolo 9  della  legge  17  febbraio
          1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a  pena  di
          nullita',  essere  accompagnata  dalla   dichiarazione   di
          collegamento con una delle liste regionali di cui al  comma
          5; tale dichiarazione e' efficace solo se  convergente  con
          analoga dichiarazione resa dai delegati alla  presentazione
          della lista regionale predetta. Le liste provinciali  e  la
          lista regionale collegate sono contrassegnate dal  medesimo
          simbolo. 
              9.  Piu'  liste  provinciali  possono  collegarsi  alla
          medesima lista regionale. In tal caso, la  lista  regionale
          e' contrassegnata da un simbolo unico, ovvero  dai  simboli
          di tutte le liste ad essa collegate. 
              11. Alle liste regionali e  ai  relativi  candidati  si
          applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e  11  della
          legge  17  febbraio   1968,   n.   108   ,   e   successive
          modificazioni, intendendosi sostituito  l'ufficio  centrale
          regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. 
              12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9,  primo
          comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e  successive
          modificazioni, in sede di prima applicazione della presente
          legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
          ore  8  del  ventiseiesimo   giorno   alle   ore   12   del
          venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione". 
              Il testo dell'articolo 9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  2000,
          n.   299   (Istituzione,   le   modalita'   di    rilascio,
          l'aggiornamento ed  il  rinnovo  della  tessera  elettorale
          personale a carattere permanente, a norma dell'articolo  13
          della L. 30 aprile 1999, n. 120), abrogato  dalla  presente
          legge, recava:  "Apertura  degli  uffici  comunali  per  il
          rilascio delle tessere elettorali". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5  della
          legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina  della
          propaganda  elettorale),  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art.1.(..) - 1.  L'affissione  di  stampati,  giornali
          murali od altri e di manifesti di propaganda, da  parte  di
          partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
          elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a
          sistema uninominale, da parte dei singoli candidati  o  dei
          partiti o dei gruppi politici  cui  essi  appartengono,  e'
          effettuata  esclusivamente  negli  appositi  spazi  a  cio'
          destinati in ogni Comune. 
              L'affissione di stampati, giornali murali  od  altri  e
          manifesti,  inerenti  direttamente  o  indirettamente  alla
          campagna elettorale, o comunque diretti  a  determinare  la
          scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi  alla
          competizione elettorale ai sensi del comma  precedente,  e'
          consentita soltanto in appositi spazi, di numero  eguale  a
          quelli riservati ai partiti o gruppi politici  o  candidati
          che partecipino alla  competizione  elettorale,  aventi  le
          seguenti misure: 
                metri 2,00 di altezza per metri  4,00  di  base,  nei
          Comuni sino a 10.000 abitanti; 
                metri 2,00 di altezza per metri  6,00  di  base,  nei
          Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 
                metri 2,00 di altezza per metri  8,00  di  base,  nei
          Comuni  con  popolazione  superiore  o  che,   pur   avendo
          popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia. 
              Tra gli stampati, giornali murali od altri e  manifesti
          previsti dai precedenti commi si intendono  compresi  anche
          quelli  che  contengono  avvisi  di  comizi,   riunioni   o
          assemblee a scopo elettorale. 
              I divieti di cui al presente articolo non si  applicano
          alle affissioni di giornali quotidiani  o  periodici  nelle
          bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente  autorizzate
          alla data di pubblicazione del decreto di convocazione  dei
          comizi 
              Sono proibite le iscrizioni murali e  quelle  su  fondi
          stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni." 
              "2. In ogni comune la giunta municipale, tra il  33°  e
          il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni  e'
          tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con  popolazione
          residente superiore  a  150  abitanti,  speciali  spazi  da
          destinare,  a  mezzo  di  distinti  tabelloni  o  riquadri,
          esclusivamente all'affissione degli stampati, dei  giornali
          murali od altri e dei  manifesti  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle  localita'
          piu'  frequentate  ed  in  equa   proporzione   per   tutto
          l'abitato. Il numero degli spazi e' stabilito  per  ciascun
          centro  abitato,  in   base   alla   relativa   popolazione
          residente, secondo la seguente  tabella:  da  150  a  3.000
          abitanti: almeno 1 e non piu'  di  3;  da  3.001  a  10.000
          abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;  da  10.001  a  30.000
          abitanti: almeno 10 e non piu' di 20; da 30.001  a  100.000
          abitanti e nei capoluoghi di Provincia  aventi  popolazione
          inferiore: almeno 20 e non piu' di 50; da 100.001 a 500.000
          abitanti: almeno 50 e  non  piu'  di  100;  da  500.001  al
          1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500;  oltre
          1.000.000 di abitanti: almeno 500  e  non  piu'  di  1.000.
          Qualora non fosse possibile destinare un unico  spazio  per
          comprendervi  il  tabellone  o   riquadro,   nelle   misure
          prescritte,  il  tabellone   o   riquadro   potra'   essere
          distribuito in due o piu' spazi il piu'  possibile  vicini.
          L'insieme degli  spazi  cosi'  delimitati  costituisce  una
          unita' agli effetti di cui  al  comma  precedente.  Per  le
          elezioni a sistema uninominale, nei  Comuni  ripartiti  fra
          piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi
          in proporzione della aliquota della popolazione dei  Comuni
          stessi  appartenente  a  ciascun  collegio.  In   caso   di
          coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a
          delimitare gli spazi distintamente  per  ciascuna  elezione
          con le modalita' previste nei commi precedenti. Nel caso in
          cui  la  Giunta  municipale  non   provveda   nei   termini
          prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il
          Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese  sono
          anticipate,  salvo  rivalsa  verso  chi  di  ragione,   dal
          tesoriere comunale. Nell'ambito delle stesse disponibilita'
          complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati
          ai candidati possono essere  aumentati  rispetto  a  quelli
          previsti dai commi precedenti " 
              "Art.4 (..) - Sono vietati gli  scambi  e  le  cessioni
          delle superfici assegnate" 
              "Art. 5.(..) - Nei casi in cui,  entro  il  giorno  34°
          precedente la data fissata per le elezioni non siano  state
          ancora comunicate le liste  o  le  candidature  uninominali
          ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti  di
          cui all'articolo 3  entro  i  due  giorni  successivi  alla
          ricezione  della  comunicazione   delle   liste   o   delle
          candidature uninominali ammesse". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
          1° aprile 2008, n. 49, convertito  dalla  legge  30  maggio
          2008,  n.  96  (Misure  urgenti  volte  ad  assicurare   la
          segretezza della espressione del voto  nelle  consultazioni
          elettorali e referendarie) , come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 1.(..) -  1.  Nelle  consultazioni  elettorali  o
          referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine
          elettorali telefoni cellulari o  altre  apparecchiature  in
          grado di fotografare o registrare immagini. 
              2. Il presidente dell'ufficio  elettorale  di  sezione,
          all'atto   della    presentazione    del    documento    di
          identificazione  e  della  tessera  elettorale   da   parte
          dell'elettore, invita l'elettore  stesso  a  depositare  le
          apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in
          possesso. 
              3. Le apparecchiature depositate  dall'elettore,  prese
          in  consegna  dal  presidente  dell'ufficio  elettorale  di
          sezione unitamente al documento di identificazione  e  alla
          tessera  elettorale,  sono  restituite  all'elettore   dopo
          l'espressione del voto. 
              4. Chiunque contravviene al divieto di cui al  comma  1
          e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e  con  l'ammenda
          da 300 a 1000 euro". 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'articolo  72,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000,  n.  267,  concernente:  "Testo  unico  delle   leggi
          sull'ordinamento degli enti locali", cosi' come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  72.  (Elezione  del  sindaco  nei   comuni   con
          popolazione superiore a 15.000 abitanti) - (omissis). 
              3. La scheda  per  l'elezione  del  sindaco  e'  quella
          stessa utilizzata per l'elezione del consiglio.  La  scheda
          reca i nomi e  i  cognomi  dei  candidati  alla  carica  di
          sindaco, scritti entro un  apposito  rettangolo,  sotto  ai
          quali sono riportati i contrassegni  della  lista  o  delle
          liste con cui il candidato e' collegato. Tali  contrassegni
          devono essere riprodotti sulle schede con  il  diametro  di
          centimetri 3. Ciascun elettore puo',  con  un  unico  voto,
          votare per un candidato alla carica di sindaco  e  per  una
          delle liste ad esso  collegate,  tracciando  un  segno  sul
          contrassegno di una di tali liste.  Ciascun  elettore  puo'
          altresi' votare per un candidato alla  carica  di  sindaco,
          anche non collegato alla  lista  prescelta,  tracciando  un
          segno sul relativo rettangolo. 
              (Omissis).". 
              Comma 402 
              - Si riporta il testo del comma 447,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007) : 
              "447. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono stipulate  apposite  convenzioni
          per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
          degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
          carico del bilancio dello Stato mediante ordini  collettivi
          di  pagamento  emessi  in  forma   dematerializzata,   come
          previsto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  31  ottobre  2002,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il  Ministero  della
          difesa assicura, per le Forze armate  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi
          alle competenze fisse e accessorie  al  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  mediante  protocolli  di
          colloquio tra sistemi informativi da definire  ai  sensi  e
          per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165". 
              Comma 403 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              "Art. 16. (Forze di polizia) 
              Ai fini della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica,  oltre  alla  polizia  di  Stato  sono  forze  di
          polizia,  fermi  restando  i   rispettivi   ordinamenti   e
          dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso". 
              Comma 404 
              - Si riporta il testo del  comma  4,  dell'articolo  13
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
              "4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   sono
          determinati  il  compenso  ed  i  rimborsi   spettanti   ai
          componenti del Garante del contribuente". 
              Comma 406 
              - Si riporta il testo  del  comma  32  dell'articolo  4
          .della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012) , come modificato dalla  presente
          legge: 
              "32. Per le attivita' svolte negli anni  2011,  2012  e
          2013, nonche'  negli  anni  2015  e  2016  non  si  procede
          all'adeguamento dei  compensi  previsto  dall'articolo  38,
          comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 
              Comma 407 
              - Si riporta il testo del  comma  515  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013) : 
              "515.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
          2014, un fondo  finalizzato  ad  escludere  dall'ambito  di
          applicazione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  le  persone  fisiche   esercenti   le   attivita'
          commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  arti  e  professioni,  che  non  si
          avvalgono di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che
          impiegano, anche mediante locazione,  beni  strumentali  il
          cui  ammontare  massimo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adottato  previo
          parere conforme delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari, che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del relativo  schema.  La
          dotazione annua del predetto fondo e'  di  188  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 252 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016". 
              Comma 408 
              - Si riporta il testo del  comma  139  dell'articolo  1
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "139.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2013, un fondo per il  pagamento  dei  canoni  di
          locazione degli immobili conferiti dallo  Stato  ad  uno  o
          piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo  e'
          di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
          euro per l'anno 2014, di 590 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016". 
              Comma 409 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  9  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,   n.   30
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione): 
              "8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
          cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata  l'assegnazione
          della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
          miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi  per  gli  anni
          1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno  2000
          la durata  di  detto  Fondo,  e  di  lire  156  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2001, restando confermate le  modalita'
          di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
          6 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          1990, n. 58". 
              Comma 410 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 21. Se la sentenza dichiarativa di fallimento  e'
          revocata restano salvi gli effetti  degli  atti  legalmente
          compiuti  dagli  organi  del  fallimento.  Le  spese  della
          procedura ed il compenso al  curatore  sono  liquidati  dal
          tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su  relazione
          del giudice delegato. Le spese di procedura e  il  compenso
          al curatore sono a carico del  creditore  istante,  che  e'
          stato  condannato   ai   danni   per   avere   chiesto   la
          dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il
          curatore puo' ottenere il pagamento, in tutto o  in  parte,
          secondo le modalita' stabilite dalle speciali norme vigenti
          per  l'attribuzione  di  compensi  ai  curatori,  che   non
          poterono conseguire adeguate retribuzioni". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4,  comma  2,  e
          9-quater  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.   457
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione),  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30: 
              "2. A partire dal periodo  d'imposta  in  corso  al  1°
          gennaio 1998, il reddito  derivante  dall'utilizzazione  di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura  pari  al  20  per  cento  a  formare   il   reddito
          complessivo assoggettabile all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte  sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
          relativo  onere  e'   posto   a   carico   della   gestione
          commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del  presente
          decreto" 
              "9-quater.  1.  Nell'articolo  2,  lettera  A),   della
          tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre
          1961, n. 1216, l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05
          per  cento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1998   per   le
          assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti
          dalla  navigazione  marittima  di  navi   immatricolate   o
          registrate in Italia, ad  eccezione  dei  prolungamenti  di
          dette assicurazioni rilasciati per concedere  garanzia  per
          giacenze a terra che non superino  la  durata  di  sessanta
          giorni.  La  gestione  commissariale  del  Fondo   di   cui
          all'articolo 6 del presente decreto versa  all'entrata  del
          bilancio dello Stato l'importo di lire 7,5 miliardi  annue,
          per  il  minore  introito  derivante  dalla  differenza  di
          aliquota. 2.  A  tutti  i  contratti  di  arruolamento  del
          personale imbarcato su  navi  mercantili  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma  2,  del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre  1994,  n.  656.  La
          gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6  del
          presente decreto riversa  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato l'importo di lire 5 miliardi annue. 3. Le tre  unita'
          del personale civile  in  servizio  presso  gli  uffici  di
          collocamento della gente di mare e movimento  ufficiali  di
          Genova  e  di  Napoli  sono  inquadrate  nell'organico  del
          Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione,  anche  in
          sovrannumero, con  riassorbimento  in  caso  di  successive
          vacanze di organico. A tali fini, con decreto del  Ministro
          dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
          Ministri del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  e  per  la  funzione  pubblica  e   gli   affari
          regionali, e' definita la tabella di equiparazione  tra  le
          qualifiche  e  i  profili  professionali   dell'ordinamento
          statale e le posizioni giuridiche  rivestite  dal  predetto
          personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere
          e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
          cui all'articolo 6 del presente  decreto,  che  provvede  a
          riversare annualmente l'importo  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti  capitoli
          di spesa. 4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di
          cui all'articolo 146 del  codice  della  navigazione,  come
          nave destinata alla  pesca  marittima,  e'  subordinata  al
          nulla osta del  Ministero  per  le  politiche  agricole  da
          rilasciare   entro   sessanta   giorni   dalla   data    di
          presentazione della  relativa  istanza.  5.  Alla  maggiore
          spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione". 
              - Si riporta il testo del comma  5,  dell'articolo  10,
          del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
              Comma 412 
              - Si riporta il testo degli articoli 35 e 206 del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 35. (Integrazione dei poteri del curatore) 
              Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi,
          le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi,
          la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni,  lo
          svincolo  delle  cauzioni,  l'accettazione  di  eredita'  e
          donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione  sono
          effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato
          dei creditori. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato
          dei creditori, il curatore formula le  proprie  conclusioni
          anche  sulla  convenienza  della  proposta.  Se  gli   atti
          suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in
          ogni caso  per  le  transazioni,  il  curatore  ne  informa
          previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano
          gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell' articolo
          104-ter comma ottavo. Il limite di  cui  al  secondo  comma
          puo'  essere  adeguato  con  decreto  del  Ministro   della
          giustizia" 
              "Art. 206. (Poteri del commissario) 
              L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e
          i componenti degli  organi  di  controllo  dell'impresa  in
          liquidazione, a norma degli artt. 2393 e  2394  del  codice
          civile, e' esercitata dal commissario  liquidatore,  previa
          autorizzazione    dell'autorita'    che    vigila     sulla
          liquidazione.  Per  il  compimento  degli   atti   previsti
          dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o  di
          valore superiore a euro  25  (lire  cinquantamila)  per  la
          continuazione dell'esercizio  dell'impresa  il  commissario
          deve essere autorizzato dall'autorita' predetta,  la  quale
          provvede sentito il comitato di sorveglianza". 
              Comma 413 
              - Si riporta il testo del  comma  481  dell'articolo  1
          della  citata  legge  25  dicembre  2012,  n.   228,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio  al  31
          dicembre 2013,  di  misure  sperimentali  per  l'incremento
          della produttivita' del lavoro, e' introdotta una  speciale
          agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo  trova
          applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni  di
          euro per l'anno 2013 e di 305 milioni di  euro  per  l'anno
          2014.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo
          periodo, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. Se il decreto di cui al terzo  periodo  non
          e' emanato entro il 15 gennaio  2013,  il  Governo,  previa
          comunicazione alle Camere, promuove un'apposita  iniziativa
          legislativa per destinare le risorse  di  cui  al  presente
          comma a politiche  per  l'incremento  della  produttivita',
          nonche'  al  rafforzamento  del  sistema  dei  confidi  per
          migliorare l'accesso  al  credito  delle  piccole  e  medie
          imprese,  e  per  incrementare  le  risorse  del  fondo  di
          garanzia  per  le  piccole  e   medie   imprese,   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662". 
              Comma 414 
              - Si riporta il testo del  comma  241  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010) , come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita,  per
          ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990,
          n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per  ciascun
          anno, delle entrate di cui all' articolo 23 della legge  12
          agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni;  a  8,4
          milioni di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
          all' articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n.
          481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9  milioni
          di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate
          di cui all' articolo 1, comma 6,  lettera  c),  numero  5),
          della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7  milioni  di  euro,
          per l'anno 2010, e a 7,7  milioni  di  euro,  per  ciascuno
          degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'  articolo
          1, comma 67, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni. Per  gli  anni  2011  e  2012  e'
          attribuita all'autorita' di cui al  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari:  a  1,6
          milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  al
          citato  articolo  23  della  legge  n.  576  del  1982,   e
          successive  modificazioni;  a  3,2  milioni  di  euro,  per
          ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo  2,
          comma 38, della legge n. 481 del 1995;  a  3,6  milioni  di
          euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
          249 del 1997; a 3,6 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
          delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
          legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per  gli
          anni 2010, 2011  e  2012  e'  attribuita,  per  ogni  anno,
          all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una
          quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno,  delle
          entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del
          1982, e successive modificazioni; a 0,3  milioni  di  euro,
          per ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo
          2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni  di
          euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
          249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
          delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
          legge n. 266 del 2005,  e  successive  modificazioni;  a  1
          milione di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
          all' articolo 13 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e
          successive modificazioni, e di cui all' articolo 59,  comma
          39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme  di  cui
          ai  precedenti  periodi  sono   trasferite   dall'autorita'
          contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio
          di ciascun anno. A fini di perequazione,  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentite   le   autorita'
          interessate, sono stabilite, senza maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica,  misure  reintegrative  in  favore  delle
          autorita' contribuenti, nei limiti del contributo  versato,
          a partire dal decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
          contributo,   a   carico   delle   autorita'   indipendenti
          percipienti  che  a  tale  data  presentino  un  avanzo  di
          amministrazione.  In  deroga  alla  previsione  di  cui  al
          periodo precedente,  l'Autorita'  di  cui  all'articolo  10
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce  entro  il
          31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle
          autorita' contribuenti quale quota  delle  entrate  di  cui
          all'articolo 23 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,  e
          successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo
          2, comma 38, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  delle
          entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c),  numero
          5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate  di
          cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266,  e  successive  modificazioni;  le  restanti  somme
          saranno restituite in dieci annualita' costanti da  erogare
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015."". 
              Comma 415 
              - Si riporta il testo del comma  5,  dell'articolo  10,
          del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
              Comma 416 
              - Si riporta il testo del comma 523,  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              523. Per gli anni  2014,  2015  e  2016  e'  attribuita
          all'Autorita' di cui al codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, una quota pari  a  2  milioni  di  euro,  per
          ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti  di
          finanziamento: entrate di cui all'articolo 23  della  legge
          n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui
          all'articolo 2, comma 38, della  legge  n.  481  del  1995;
          entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c),  numero
          5),  della  legge  n.  249  del  1997;   entrate   di   cui
          all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266  del  2005,  e
          successive modificazioni; entrate di cui  all'articolo  10,
          comma 7-ter, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  ed
          entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994.
          Per gli anni 2014 e 2015 e'  attribuita,  all'Autorita'  di
          cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,  una  quota  pari  a
          0,17 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,  a  valere  su
          ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate  di
          cui al citato articolo 23 della  legge  n.  576  del  1982;
          entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della  legge
          n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma
          6, lettera c), numero 5), della  legge  n.  249  del  1997;
          entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della  legge
          n. 266 del 2005; entrate  di  cui  all'articolo  10,  comma
          7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed  entrate  di
          cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una  quota
          pari a 0,98  milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,  delle
          entrate di cui all'articolo 13 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di  cui
          all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449". 
              Comma 417 
              Il  decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   509
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza),
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23  agosto
          1994, n. 196. 
              Il  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.   103
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera  professione),   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale2  marzo  1996,  n.  52,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'articolo  1
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 : 
              "Art.1.  (Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento) 
              (Omissis). 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre". 
              Comma 418 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2012,   n.   18
          (Introduzione    di    un    sistema    di     contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del  bilancio  consolidato  nelle  universita',   a   norma
          dell'articolo 5, comma 1, lettera  b),  e  4,  lettera  a),
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240", e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57. 
              - Si riporta il testo del  comma  116  dell'articolo  1
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "116.  Per  il   triennio   2013-2015   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi
          637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296". 
              Comma 420 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  6  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'articolo 7, comma 6.". 
              Comma 421 
              - Si riporta il testo del  comma  10  dell'articolo  43
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              "Art. 43. (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
          di  regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
          violazioni del diritto dell'Unione europea) 
              10. Lo Stato ha altresi' diritto, con  le  modalita'  e
          secondo le procedure stabilite nel  presente  articolo,  di
          rivalersi sulle regioni,  sulle  province  autonome,  sugli
          enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
          equiparati,  i  quali  si  siano   resi   responsabili   di
          violazioni delle  disposizioni  della  Convenzione  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,  resa
          esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e dei  relativi
          Protocolli addizionali, degli  oneri  finanziari  sostenuti
          per dare esecuzione alle sentenze di  condanna  rese  dalla
          Corte europea dei diritti  dell'uomo  nei  confronti  dello
          Stato in conseguenza delle suddette violazioni.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  37  e  38  della
          legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed  esecuzione  della
          Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
          delle liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4  novembre
          1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione  stessa,
          firmato a Parigi il 20 marzo 1952): 
              "Art. 37. (Cancellazione) 
              1. In  ogni  momento  della  procedura  la  Corte  puo'
          decidere di cancellare  un  ricorso  dal  ruolo  quando  le
          circostanze consentono di concludere: a) che il  ricorrente
          non intende mantenerlo; oppure b) che  la  controversia  e'
          stata risolta; oppure c) che non e' piu' giustificato,  per
          ogni altro motivo di  cui  la  Corte  accerta  l'esistenza,
          proseguire l'esame del ricorso. Tuttavia la Corte  prosegue
          l'esame del ricorso qualora cio' sia richiesto dal rispetto
          dei Diritti dell'Uomo garantiti  dalla  Convenzione  e  dai
          suoi protocolli. 2. La Corte puo' decidere di riscrivere il
          ricorso a ruolo quando ritenga  che  cio'  e'  giustificato
          dalle circostanze. 
              Art. 38. (Esame in contraddittorio del caso e procedura
          di composizione amichevole) 
              Esame  in  contraddittorio  del  caso  e  procedura  di
          composizione amichevole. 1. Quando dichiara che il  ricorso
          e'  ricevibile,  la  Corte:  a)  procede  all'esame   della
          questione in contraddittorio con rappresentanti delle Parti
          e, se del caso, ad un'inchiesta  per  la  quale  tutti  gli
          Stati  interessati  forniranno   tutte   le   facilitazioni
          necessarie ai fini della sua  efficace  conduzione;  b)  si
          mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una
          regolamentazione amichevole della controversia  sulla  base
          del rispetto dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti  dalla
          Convenzione  e  dai  suoi  protocolli.  2.   La   procedura
          descritta al paragrafo 1, lettera b) e' riservata". 
              Comma 422 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  4-ter  e  4-quater
          dell'articolo 5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile): 
              "Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva rassegnazione". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 110 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 110. ( Successione nel processo) 
              Quando la parte vien meno per morte o per altra  causa,
          il processo e' proseguito dal successore  universale  o  in
          suo confronto". 
              L'articolo 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile) reca: 
              "Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui  all'articolo  2,
          comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro  imminenza,  il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un
          Ministro con portafoglio o  del  Sottosegretario  di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  segretario  del
          Consiglio, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente
          della regione interessata e comunque acquisitane  l'intesa,
          delibera lo  stato  d'emergenza,  fissandone  la  durata  e
          determinandone  l'estensione  territoriale  con   specifico
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
          La delibera individua le risorse finanziarie  destinate  ai
          primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
          in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da
          parte  del  Commissario  delegato  e  autorizza  la   spesa
          nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali  istituito
          ai sensi del comma  5-quinquies,  individuando  nell'ambito
          dello  stanziamento  complessivo  quelle  finalizzate  alle
          attivita' previste dalla lettera a) del  comma  2.  Ove  il
          Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
          le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett.  a)
          del comma 2, risultino o siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato  d'emergenza.
          1-bis.  La  durata  della  dichiarazione  dello  stato   di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 2. Per l'attuazione degli
          interventi da effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza
          dichiarato a seguito degli eventi di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze
          in deroga  ad  ogni  disposizione  vigente,  nei  limiti  e
          secondo i criteri indicati  nel  decreto  di  dichiarazione
          dello stato  di  emergenza  e  nel  rispetto  dei  principi
          generali  dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono
          emanate, acquisita l'intesa delle regioni  territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili,  in  ordine:
          a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei  servizi  di
          soccorso  e  di  assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento;  b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei
          servizi   pubblici   e   delle   infrastrutture   di   reti
          strategiche,  entro  i  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili; c) alla  realizzazione  di  interventi,  anche
          strutturali,  per  la   riduzione   del   rischio   residuo
          strettamente connesso  all'evento,  entro  i  limiti  delle
          risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque  finalizzate
          prioritariamente  alla  tutela  della  pubblica  e  privata
          incolumita'; d) alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
          procedure definite con la medesima o  altra  ordinanza;  e)
          all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte
          alle esigenze urgenti di  cui  alla  lettera  d),  entro  i
          limiti delle risorse finanziarie disponibili e  secondo  le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 2-bis. Le ordinanze di  cui
          al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro  con
          portafoglio  delegato  ai  sensi  del  comma  1  ovvero  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate
          entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello  stato
          di emergenza sono immediatamente efficaci e  sono  altresi'
          trasmesse  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          perche'  comunichi  gli  esiti  della  loro   verifica   al
          Presidente del Consiglio dei Ministri.  Successivamente  al
          trentesimo  giorno  dalla  dichiarazione  dello  stato   di
          emergenza le ordinanze sono  emanate  previo  concerto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  limitatamente  ai
          profili finanziari. 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 4-bis. Per  l'esercizio  delle  funzioni
          loro attribuite ai sensi del comma 4, non  e'  prevista  la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati
          e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze  di
          cui  al  comma  2  si  applica  l'articolo  23   -ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il
          compenso  e'  commisurato  proporzionalmente  alla   durata
          dell'incarico, nel limite del parametro massimo  costituito
          dal 70 per cento del trattamento economico previsto per  il
          primo presidente della Corte di cassazione.  4-ter.  Almeno
          dieci giorni prima della scadenza del  termine  di  cui  al
          comma 1-bis, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  apposita  ordinanza  volta  a  favorire  e
          regolare   il   subentro   dell'amministrazione    pubblica
          competente in via ordinaria a  coordinare  gli  interventi,
          conseguenti   all'evento,   che   si   rendono    necessari
          successivamente alla scadenza del termine di  durata  dello
          stato di emergenza. Ferma in  ogni  caso  l'inderogabilita'
          dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono
          essere altresi' emanate, per la durata massima di sei  mesi
          non  prorogabile  e  per   i   soli   interventi   connessi
          all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di
          affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni  e
          servizi. 4-quater. Con l'ordinanza di cui  al  comma  4-ter
          puo' essere individuato,  nell'ambito  dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva   riassegnazione.   4-quinquies.   Il    Governo
          riferisce annualmente  al  Parlamento  sulle  attivita'  di
          protezione civile riguardanti le attivita'  di  previsione,
          di  prevenzione,  di   mitigazione   del   rischio   e   di
          pianificazione dell'emergenza,  nonche'  sull'utilizzo  del
          Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze
          nazionali. 5. Le ordinanze emanate  in  deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme a cui si intende derogare e devono  essere  motivate.
          5-bis.  Ai  fini  del  rispetto  dei  vincoli  di   finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440 e  dell'articolo  333  del  regio
          decreto 24 maggio  1924,  n.  827  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa,  nonche'  degli   eventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l' articolo 337 del regio decreto 24 maggio 1924,  n.  827.
          Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.  5-ter.
          In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza,
          i   soggetti   interessati   da   eventi   eccezionali    e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 5-quater. A  seguito  della  dichiarazione
          dello stato di emergenza, la Regione puo' elevare la misura
          dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  fino  a  un
          massimo di cinque centesimi per litro,  ulteriori  rispetto
          alla misura massima  consentita.  5-quinquies.  Agli  oneri
          connessi agli interventi conseguenti  agli  eventi  di  cui
          all'articolo 2, relativamente ai  quali  il  Consiglio  dei
          Ministri  delibera  la   dichiarazione   dello   stato   di
          emergenza, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          Protezione  civile.  Per  il  finanziamento   delle   prime
          esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la  spesa  di  5
          milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del  Fondo  nazionale   di   protezione   civile   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3  maggio  1991,
          n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
          1991, n.195, come determinate dalla tabella C  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario
          2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali  e'
          determinata annualmente, ai sensi dell'articolo  11,  comma
          3, lett. d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Sul
          conto  finanziario  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, al  termine  di  ciascun  anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
          Qualora sia utilizzato il  fondo  di  cui  all'articolo  28
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  fondo   e'
          reintegrato in tutto o in parte, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, mediante riduzione  delle  voci  di
          spesa  rimodulabili  indicate  nell'elenco  allegato   alla
          presente legge. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle
          riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le  voci
          di spesa  interessate  e  le  conseguenti  modifiche  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno,   tali   da
          garantire la neutralita' in termini di indebitamento  netto
          delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione  con
          la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di  cui
          all' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  Ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
          modificazioni.  La  misura   dell'aumento,   comunque   non
          superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,  sulla
          base della deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  in
          misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti,
          tenuto  conto  dell'eventuale  ricorso  alla  modalita'  di
          reintegro di cui al secondo periodo  all'importo  prelevato
          dal  fondo  di  riserva.  Per  la  copertura  degli   oneri
          derivanti dalle disposizioni di cui al successivo  periodo,
          nonche' dal  differimento  dei  termini  per  i  versamenti
          tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter,
          si provvede mediante  ulteriori  riduzioni  delle  voci  di
          spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di  cui  al  del
          terzo, quarto  e  quinto  periodo.  In  presenza  di  gravi
          difficolta' per il tessuto economico  e  sociale  derivanti
          dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i  soggetti
          residenti nei comuni interessati, ai soggetti  titolari  di
          mutui relativi agli immobili distrutti o  inagibili,  anche
          parzialmente, ovvero alla gestione di attivita'  di  natura
          commerciale ed economica  svolta  nei  medesimi  edifici  o
          comunque compromessa dagli eventi  calamitosi  puo'  essere
          concessa, su richiesta, la sospensione delle rate,  per  un
          periodo di tempo circoscritto, senza oneri  aggiuntivi  per
          il mutuatario. Con  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento
          della  protezione  civile,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 5-sexies. Il Fondo di  cui  all'articolo  28  del
          decreto-legge 18 novembre  1966,  n.  676  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 5-septies. Il pagamento degli  oneri
          dei mutui attivati sulla base  di  specifiche  disposizioni
          normative a seguito di  calamita'  naturali  e'  effettuato
          direttamente dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
          Con apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  si  procede  ad  una  puntuale  ricognizione  dei
          predetti mutui ancora in essere e  dei  relativi  piani  di
          ammortamento,  nonche'  all'individuazione  delle  relative
          risorse finanziarie autorizzate per il  loro  pagamento  ed
          iscritte  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio  autonomo
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Le  relative
          risorse giacenti in tesoreria,  sui  conti  intestati  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  sono  integralmente
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione  allo  Stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine   di
          provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative
          quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle
          occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le ordinanze  emanate
          ai  sensi  del  presente  articolo  sono  pubblicate  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   nonche'
          trasmesse  ai   sindaci   interessati   affinche'   vengano
          pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della  legge
          8 giugno 1990, n. 142.  6-bis.  La  tutela  giurisdizionale
          davanti al  giudice  amministrativo  avverso  le  ordinanze
          adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate  ai
          sensi del comma 1 e avverso i consequenziali  provvedimenti
          commissariali nonche' avverso gli atti, i  provvedimenti  e
          le  ordinanze  emananti  ai  sensi  dei  commi  2  e  4  e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo". 
              Comma 424 
              Il  decreto  legislativo  17   agosto   1999,   recante
          attuazione della direttiva 93/16/CE in  materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 23
          ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              Comma 425 
              La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per
          garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
          dolore, e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010,
          n. 65. 
              Comma 426 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,
          recante:  "Interventi   urgenti   in   materia   di   spesa
          sanitaria": 
              "Art.  8.  (Particolari  modalita'  di  erogazione   di
          medicinali agli assistiti) 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  anche  con  provvedimenti  amministrativi,  hanno
          facolta' di: 
                a) stipulare accordi con  le  associazioni  sindacali
          delle farmacie  convenzionate,  pubbliche  e  private,  per
          consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie  di
          medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del
          paziente anche presso le farmacie predette con le  medesime
          modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
          strutture aziendali del Servizio  sanitario  nazionale,  da
          definirsi in sede di convenzione regionale; 
                b) assicurare l'erogazione  diretta  da  parte  delle
          aziende sanitarie dei medicinali necessari  al  trattamento
          dei pazienti  in  assistenza  domiciliare,  residenziale  e
          semiresidenziale; 
                c) disporre, al  fine  di  garantire  la  continuita'
          assistenziale,   che   la   struttura   pubblica   fornisca
          direttamente  i  farmaci,  limitatamente  al  primo   ciclo
          terapeutico completo, sulla base  di  direttive  regionali,
          per il periodo immediatamente  successivo  alla  dimissione
          dal  ricovero  ospedaliero  o  alla  visita   specialistica
          ambulatoriale.". 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo  15
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "3. A decorrere dall'anno 2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale, di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
          11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 222. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui al l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
          159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica  ospedaliera  di  cui   all'articolo   5   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159  convertito,  con
          modificazioni, dal la legge 29 novembre 2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
          le disposizioni dei commi da 5 a 10". 
              Comma 427 
                
              - Si riporta il testo dei commi  1  e  2  dell'articolo
          49-bis  del   decreto-legge   21   giugno   2013,   n.   69
          (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98: 
              "Art.  49-bis.  (Misure  per  il  rafforzamento   della
          spending review) 
              1. Al fine di coordinare  l'azione  del  Governo  e  le
          politiche volte  all'analisi  e  al  riordino  della  spesa
          pubblica e migliorare  la  qualita'  dei  servizi  pubblici
          offerti,  e'  istituito  un   Comitato   interministeriale,
          presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          composto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dal
          Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti  con  il
          Parlamento e il coordinamento  dell'attivita'  di  Governo,
          dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione  e  dal  Sottosegretario  di   Stato   alla
          Presidenza del Consiglio con  funzioni  di  Segretario  del
          Consiglio dei ministri. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  puo'  invitare   alle   riunioni   del   Comitato
          interministeriale  altri   Ministri,   in   ragione   della
          rispettiva competenza in ordine alle materie  da  trattare.
          Il  Comitato   svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di
          coordinamento in materia di razionalizzazione  e  revisione
          della  spesa  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196,  degli   enti   pubblici,   nonche'   delle   societa'
          controllate    direttamente     o     indirettamente     da
          amministrazioni  pubbliche  che  non   emettono   strumenti
          finanziari   quotati   in   mercati   regolamentati,    con
          particolare riferimento alla  revisione  dei  programmi  di
          spesa e della disciplina dei  trasferimenti  alle  imprese,
          alla  razionalizzazione  delle  attivita'  e  dei   servizi
          offerti,  al  ridimensionamento   delle   strutture,   alla
          riduzione delle spese  per  acquisto  di  beni  e  servizi,
          all'ottimizzazione dell'uso degli  immobili  e  alle  altre
          materie individuate  dalla  direttiva  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  23  luglio  2012,  o  da
          ulteriori  direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri". 
              "2. Ai fini della razionalizzazione della spesa  e  del
          coordinamento della finanza  pubblica,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo'  nominare  con  proprio
          decreto un Commissario straordinario,  con  il  compito  di
          formulare  indirizzi  e  proposte,   anche   di   carattere
          normativo, nelle materie e per i soggetti di cui  al  comma
          1, terzo periodo". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art.  1.  (Principi  di  coordinamento  e  ambito   di
          riferimento) 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni". 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  17
          della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17. (Regolamenti) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
              Comma 428 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          21 della citata Legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 21. Bilancio di previsione 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili. 
              (Omissis).". 
              Comma 429 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   454
          dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012: 
              "454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          finanziaria e di  competenza  eurocompatibile,  determinato
          riducendo il complesso delle spese  finali  in  termini  di
          competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 
                a) degli importi indicati per il 2013  nella  tabella
          di cui all'articolo 32, comma 10, della legge  12  novembre
          2011, n. 183; 
                b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
                c) degli importi indicati nel decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
          autonomie speciali. 
              Il  complesso  delle  spese  finali   in   termini   di
          competenza finanziaria di ciascuna  autonomia  speciale  di
          cui al  presente  comma  non  puo'  essere  superiore,  per
          ciascuno degli anni dal  2013  al  2016,  all'obiettivo  di
          competenza    eurocompatibile    determinato     per     il
          corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal
          fine, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il  Presidente
          dell'ente trasmette la  proposta  di  accordo  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2  e  6
          dell'articolo 31 della citata legge 12  novembre  2011,  n.
          183 : 
              1 (Omissis). 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per  gli
          anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta  dai  certificati
          di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012 e a 18,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; b) per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6  per  cento
          per l'anno 2012 e a 14,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; c) per i comuni con  popolazione  compresa  tra
          1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0  per
          cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli  anni  dal
          2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e
          c)  si  applicano  nelle  more  dell'adozione  del  decreto
          previsto dall'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              2-bis-5 (Omissis). 
              6. Per l'anno 2014, le province ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  applicano  le
          percentuali di cui  al  comma  2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto   previsto   dall'articolo   20,   comma   2,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali di  cui  al  comma  2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione dell'articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
                a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno  2012
          e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
                b) per i comuni con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012  e  a  15,8  per
          cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
                c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per
          cento per gli anni dal 2014 al 2016. 
              7-32 (Omissis).". 
              Comma 431 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 49-bis  del
          citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: 
              "Art.  49-bis.  Misure  per  il   rafforzamento   della
          spending review 
              1. Al fine di coordinare  l'azione  del  Governo  e  le
          politiche volte  all'analisi  e  al  riordino  della  spesa
          pubblica e migliorare  la  qualita'  dei  servizi  pubblici
          offerti,  e'  istituito  un   Comitato   interministeriale,
          presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          composto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dal
          Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti  con  il
          Parlamento e il coordinamento  dell'attivita'  di  Governo,
          dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione  e  dal  Sottosegretario  di   Stato   alla
          Presidenza del Consiglio con  funzioni  di  Segretario  del
          Consiglio dei ministri. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  puo'  invitare   alle   riunioni   del   Comitato
          interministeriale  altri   Ministri,   in   ragione   della
          rispettiva competenza in ordine alle materie  da  trattare.
          Il  Comitato   svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di
          coordinamento in materia di razionalizzazione  e  revisione
          della  spesa  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196,  degli   enti   pubblici,   nonche'   delle   societa'
          controllate    direttamente     o     indirettamente     da
          amministrazioni  pubbliche  che  non   emettono   strumenti
          finanziari   quotati   in   mercati   regolamentati,    con
          particolare riferimento alla  revisione  dei  programmi  di
          spesa e della disciplina dei  trasferimenti  alle  imprese,
          alla  razionalizzazione  delle  attivita'  e  dei   servizi
          offerti,  al  ridimensionamento   delle   strutture,   alla
          riduzione delle spese  per  acquisto  di  beni  e  servizi,
          all'ottimizzazione dell'uso degli  immobili  e  alle  altre
          materie individuate  dalla  direttiva  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  23  luglio  2012,  o  da
          ulteriori  direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri. 
              2. Ai fini della razionalizzazione della  spesa  e  del
          coordinamento della finanza  pubblica,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo'  nominare  con  proprio
          decreto un Commissario straordinario,  con  il  compito  di
          formulare  indirizzi  e  proposte,   anche   di   carattere
          normativo, nelle materie e per i soggetti di cui  al  comma
          1, terzo periodo. 
              3.  Il  Commissario  straordinario   opera   in   piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e  di  valutazione
          ed e' scelto tra  persone,  anche  estranee  alla  pubblica
          amministrazione,  dotate   di   comprovata   esperienza   e
          capacita'  in  materia  economica   e   di   organizzazione
          amministrativa. 
              4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 2 stabilisce: 
                a) la durata dell'incarico,  che  non  puo'  comunque
          eccedere i tre anni; 
                b) l'indennita' del  Commissario  straordinario,  nei
          limiti  di  quanto  previsto   dall'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
                c) le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze delle  quali  il  Commissario
          straordinario  puo'  avvalersi  nell'esercizio  delle   sue
          funzioni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              5.  Il  Commissario   straordinario   ha   diritto   di
          corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo
          periodo, e di chiedere ad  essi,  oltre  a  informazioni  e
          documenti, la collaborazione per  l'adempimento  delle  sue
          funzioni. In particolare, il Commissario  straordinario  ha
          il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite
          o  alimentate.  Nell'esercizio  delle  sue   funzioni,   il
          Commissario straordinario puo' disporre lo  svolgimento  di
          ispezioni  e  verifiche  a  cura  dell'Ispettorato  per  la
          funzione  pubblica  e  del  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato e richiedere, previe intese  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19  marzo
          2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza. 
              6. Entro venti  giorni  dalla  nomina,  il  Commissario
          straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui
          al comma 1 un programma di lavoro recante gli  obiettivi  e
          gli  indirizzi  metodologici  dell'attivita'  di  revisione
          della  spesa   pubblica.   Nel   corso   dell'incarico   il
          Commissario straordinario, anche su richiesta del  Comitato
          interministeriale,   puo'   presentare   aggiornamenti    e
          integrazioni del programma ai fini della loro  approvazione
          da  parte  del  medesimo  Comitato.  Il  programma  e   gli
          eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi  alle
          Camere. 
              7. Il Commissario straordinario, se  richiesto,  svolge
          audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari. 
              8. Agli oneri derivanti dal comma 4,  lettera  b),  nel
          limite massimo di 150 mila euro per  l'anno  2013,  di  300
          mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila
          euro per l'anno 2016, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              9.  Gli  articoli  1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e  6  del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,   e
          l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio  2012,  n.  94,
          sono abrogati.". 
              Comma 432 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore della produzione netta 
              1. Nella determinazione della base imponibile: 
                a) sono ammessi in deduzione: 
                  1) i contributi per le  assicurazioni  obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro; 
                  2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su  base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta, aumentato a  13.500  euro
          per i lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di
          eta' inferiore ai 35 anni; 
                  3) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma  1,
          lettere da a) a e),  esclusi  le  banche,  gli  altri  enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti  in  concessione   e   a   tariffa   nei   settori
          dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,     delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta e depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della
          raccolta e smaltimento rifiuti, un importo  fino  a  15.000
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna  e  Sicilia,  aumentato  a  21.000  euro   per   i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35  anni;  tale  deduzione  e'  alternativa  a
          quella di cui al  numero  2),  e  puo'  essere  fruita  nel
          rispetto  dei  limiti  derivanti  dall'applicazione   della
          regola de minimis di cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001
          della  Commissione,  del  12  gennaio  2001,  e  successive
          modificazioni; 
                  4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali relativi ai  lavoratori  dipendenti  a  tempo
          indeterminato; 
                  5) le spese relative agli apprendisti, ai  disabili
          e le spese  per  il  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione e lavoro, nonche', per i soggetti  di  cui  all'
          articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi  sostenuti
          per il personale  addetto  alla  ricerca  e  sviluppo,  ivi
          compresi quelli per  il  predetto  personale  sostenuti  da
          consorzi tra imprese costituiti  per  la  realizzazione  di
          programmi comuni di ricerca e sviluppo,  a  condizione  che
          l'attestazione di effettivita' degli stessi sia  rilasciata
          dal presidente del collegio sindacale ovvero, in  mancanza,
          da un revisore dei conti o da  un  professionista  iscritto
          negli  albi   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
          commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali  o  dei
          consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'  articolo
          13, comma 2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
          del centro di assistenza fiscale; (50) 
                b) non sono ammessi in deduzione: 
                  [1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
          a),  i   costi   relativi   al   personale   classificabili
          nell'articolo 2425, primo comma, lettera B),  numeri  9)  e
          14), del codice civile; ] 
                  2) i  compensi  per  attivita'  commerciali  e  per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche' i compensi attribuiti per  obblighi  di  fare,  non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917; 
                  3)  i  costi  per  prestazioni  di   collaborazione
          coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi  2,
          lettera a) (71),  e  3,  del  predetto  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; 
                  4) i compensi per prestazioni di lavoro  assimilato
          a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
                  5)  gli   utili   spettanti   agli   associati   in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
          49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 
                  6). 
              1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto  di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste contrattualmente, per la parte che non concorre  a
          formare il reddito del dipendente  ai  sensi  dell'articolo
          48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. 
              2. 
              3. 
              4. 
              4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
                a) euro 8.000 se la base imponibile non  supera  euro
          180.759,91; 
                b) euro 6.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91; 
                c) euro 4.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91; 
                d) euro 2.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91; 
                d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          lettere da  a)  a  d)  del  presente  comma  e'  aumentato,
          rispettivamente, di euro 2.500,  di  euro  1.875,  di  euro
          1.250 e di euro 625. 
              4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla formazione del valore della produzione  non  superiori
          nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una  deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo  d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei disabili e  del  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione lavoro. 
              4-bis. 2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata
          inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di  inizio  e
          cessazione dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli  importi
          delle deduzioni e della base imponibile  di  cui  al  comma
          4-bis e dei componenti positivi di  cui  al  comma  4-bis.1
          sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di  cui  ai
          commi 1, lettera  a),  numeri  2)  e  3),  e  4-bis.1  sono
          ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
          corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
          a tempo  indeterminato  e  parziale,  nei  diversi  tipi  e
          modalita' di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25
          febbraio 2000,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e  di
          tipo misto, sono ridotte in  misura  proporzionale;  per  i
          soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,  lettera  e),  le
          medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
          impiegati nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in
          caso  di  dipendenti  impiegati   anche   nelle   attivita'
          istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto  di
          cui all' articolo 10, comma 2. 
              4-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
          applicano le deduzioni indicate nel presente  articolo  sul
          valore della  produzione  netta  prima  della  ripartizione
          dello stesso su base regionale. 
              4-quater. Fino al periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettere da a) ad e), che incrementano, in  ciascuno  dei
          tre periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al  31
          dicembre 2004, il numero di lavoratori  dipendenti  assunti
          con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
          lavoratori assunti con  il  medesimo  contratto  mediamente
          occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
          costo del predetto personale per  un  importo  annuale  non
          superiore  a  20.000  euro  per  ciascun  nuovo  dipendente
          assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
          del  personale  classificabile  nell'articolo  2425,  primo
          comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice  civile.  La
          suddetta  deduzione  decade  se   nei   periodi   d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il  numero
          dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
          al numero degli stessi lavoratori  mediamente  occupati  in
          tale periodo d'imposta; la deduzione spettante  compete  in
          ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
          di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
          sempreche'  permanga  il  medesimo  rapporto  di   impiego.
          L'incremento della base  occupazionale  va  considerato  al
          netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi   in
          societa' controllate o  collegate  ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona, allo  stesso  soggetto.  Per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base  occupazionale
          di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento  al
          personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato impiegato  nell'attivita'  commerciale  e  la
          deduzione spetta solo con  riferimento  all'incremento  dei
          lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'.  In
          caso   di   lavoratori   impiegati   anche   nell'esercizio
          dell'attivita' istituzionale  si  considera,  sia  ai  fini
          della   individuazione   della   base   occupazionale    di
          riferimento  e  del  suo  incremento,  sia  ai  fini  della
          deducibilita' del costo, il solo personale  dipendente  con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   riferibile
          all'attivita' commerciale individuato in base  al  rapporto
          di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
          incrementi  occupazionali  i  trasferimenti  di  dipendenti
          dall'attivita'  istituzionale  all'attivita'   commerciale.
          Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non  rilevano
          gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
          attivita' che assorbono anche solo in  parte  attivita'  di
          imprese giuridicamente preesistenti,  ad  esclusione  delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
          caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un
          servizio  pubblico,  anche  gestito  da  privati,  comunque
          assegnata, la deducibilita' del costo del personale  spetta
          limitatamente al  numero  di  lavoratori  assunti  in  piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
              4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
          a quello in corso al 31 dicembre 2004,  fermo  restando  il
          rispetto  del   regolamento   (CE)   n.   2204/2002   della
          Commissione, del  5  dicembre  2002,  l'importo  deducibile
          determinato ai sensi del comma  4-quater  e'  quintuplicato
          nelle aree ammissibili alla deroga  prevista  dall'articolo
          87, paragrafo  3,  lettera  a),  e  triplicato  nelle  aree
          ammissibili  alla   deroga   prevista   dall'articolo   87,
          paragrafo 3, lettera c), del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea, individuate dalla Carta  italiana  degli
          aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  e  da
          quella che verra' approvata per il successivo periodo. 
              4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
          definizione  di   lavoratore   svantaggiato   di   cui   al
          regolamento (CE) n.  2204/2002  della  Commissione,  del  5
          dicembre 2002, in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
          dell'occupazione, in  alternativa  a  quanto  previsto  dal
          comma     4-quinquies,     l'importo     deducibile     e',
          rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque  nelle
          suddette aree, ma in  questo  caso  l'intera  maggiorazione
          spetta nei limiti di  intensita'  nonche'  alle  condizioni
          previsti dal predetto regolamento sui  regimi  di  aiuto  a
          favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 
              4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo   delle
          deduzioni  ammesse  dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1   e
          4-quater, non puo'  comunque  eccedere  il  limite  massimo
          rappresentato dalla retribuzione  e  dagli  altri  oneri  e
          spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
          4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
          ai commi 1,  lettera  a),  numero  5),  4-bis.1,  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi): 
              "Art. 13. Altre detrazioni [Testo post riforma 2004] 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  rapportata  al
          periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
                a) 1.840 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
                b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 15.000 euro; 
                c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
          di 40.000 euro. 
              2. La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera c), e' aumentata di un importo pari a: 
                a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
          superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; 
                b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
          superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; 
                c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
          superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; 
                d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
          superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; 
                e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
          superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu'  redditi  di  pensione  di  cui  all'
          articolo 49, comma 2, lettera  a),  spetta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con  quella  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
          pensione nell'anno, pari a: 
                a) 1.725 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          7.500 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 690 euro; 
                b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.500  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.500
          euro ma non a 15.000 euro; 
                c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
          di 40.000 euro. 
              4. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  dei
          soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono  uno  o
          piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma  2,
          lettera a), spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  in
          luogo di quella di cui al comma 3  del  presente  articolo,
          rapportata  al  periodo  di  pensione   nell'anno   e   non
          cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
                a) 1.783 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          7.750 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
                b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.250  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.750
          euro ma non a 15.000 euro; 
                c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
          di 40.000 euro. 
              5.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli  articoli  50,
          comma 1, lettere e), f), g), h)  e  i),  ad  esclusione  di
          quelli   derivanti   dagli   assegni   periodici   indicati
          nell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
          deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
          pari a: 
                a) 1.104 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          4.800 euro; 
                b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          50.200 euro.