art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
              "Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN 
              1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare  anticipazioni
          di liquidita' alle Regioni ed  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano a valere sulle risorse  della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del   Servizio
          Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,  comma  10,  al
          fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti  dei  debiti
          degli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale   ed   in
          relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              2. In via d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma  5.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera  b),
          come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
          Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014  delle  risorse  di
          cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate  per
          l'anno  2013  ai  sensi  del  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al  comma  5.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Le regioni e le province autonome che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  in  deroga
          all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera  b),  della
          legge  12  novembre  2011,   n.   183,   trasmettono,   con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria  Generale  dello
          Stato,  entro  il  31  maggio  2013  l'istanza  di  accesso
          all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
          il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso  all'anticipazione
          di  liquidita'  di  cui  al  comma  3,  per  l'avvio  delle
          necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con  decreto
          direttoriale, puo' attribuire alle regioni che  ne  abbiano
          fatto richiesta, con l'istanza di  cui  al  primo  periodo,
          entro il 15 dicembre 2013, importi superiori  a  quelli  di
          cui al comma 3, nei limiti delle somme gia'  attribuite  ad
          altre regioni  ai  sensi  del  medesimo  comma  3,  ma  non
          richieste. 
              5.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 della citata Intesa; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'articolo 12  della  citata  Intesa  verifica  la
          coerenza con le somme assegnate  alla  singola  regione  in
          sede di riparto delle risorse  di  cui  rispettivamente  ai
          commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse  assegnate  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto  ai  debiti  di
          cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei
          pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il  31
          dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il predetto termine; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          citata Intesa, rilasciata dal responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma  4.  Quanto  previsto  dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
          dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale.  A
          decorrere  dall'anno  2015  la  predetta   percentuale   e'
          rideterminata al valore del 95  per  cento  e  la  restante
          quota deve essere erogata al servizio  sanitario  regionale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il  termine
          del 30 giugno 2013, la  documentazione  necessaria  per  la
          verifica dei dati contenuti nei  conti  economici  e  negli
          stati  patrimoniali.  Qualora  dette  regioni  e   province
          autonome   non   provvedano   alla    trasmissione    della
          certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano  in  modo
          incompleto, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'
          autorizzato a recuperare  le  somme  erogate  a  titolo  di
          anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
          fino a concorrenza degli importi non certificati, a  valere
          sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 
              9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di cui  al  comma  1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio.". 
              Il testo del comma 639 dell'articolo 1 della  legge  n.
          147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 14. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  243-bis  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 243-bis. Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  246  e
          seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 246. Deliberazione di dissesto 
              1. La deliberazione recante  la  formale  ed  esplicita
          dichiarazione  di  dissesto  finanziario  e'  adottata  dal
          consiglio   dell'ente   locale   nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il
          dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto  non  e'
          revocabile.  Alla  stessa  e'  allegata   una   dettagliata
          relazione dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria
          che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. 
              2.  La  deliberazione  dello  stato  di   dissesto   e'
          trasmessa, entro 5 giorni dalla data  di  esecutivita',  al
          Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso  la
          Corte dei conti competente per territorio, unitamente  alla
          relazione dell'organo di  revisione.  La  deliberazione  e'
          pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  Italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente al decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione. 
              3. L'obbligo di deliberazione dello stato  di  dissesto
          si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al  commissario
          nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3. 
              4. Se, per l'esercizio nel corso  del  quale  si  rende
          necessaria  la  dichiarazione   di   dissesto,   e'   stato
          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
          continua  ad  esplicare  la  sua  efficacia  per   l'intero
          esercizio finanziario,  intendendosi  operanti  per  l'ente
          locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191,
          comma 5. In tal caso, la  deliberazione  di  dissesto  puo'
          essere validamente adottata, esplicando gli effetti di  cui
          all'articolo 248.  Gli  ulteriori  adempimenti  e  relativi
          termini  iniziali,  propri  dell'organo  straordinario   di
          liquidazione e del consiglio dell'ente, sono  differiti  al
          1° gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  e'  stato
          deliberato il dissesto. Ove sia  stato  gia'  approvato  il
          bilancio di  previsione  per  il  triennio  successivo,  il
          consiglio provvede alla revoca dello stesso. 
              5. Le  disposizioni  relative  alla  valutazione  delle
          cause di dissesto sulla base  della  dettagliata  relazione
          dell'organo  di  revisione  di  cui  al  comma  1   ed   ai
          conseguenti oneri di trasmissione di  cui  al  comma  2  si
          applicano  solo  ai  dissesti   finanziari   deliberati   a
          decorrere dal 25 ottobre 1997." 
              "Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto 
              1. Ove dalle deliberazioni dell'ente,  dai  bilanci  di
          previsione,  dai  rendiconti  o  da  altra  fonte  l'organo
          regionale di controllo venga  a  conoscenza  dell'eventuale
          condizione  di  dissesto,  chiede  chiarimenti  all'ente  e
          motivata  relazione  all'organo  di   revisione   contabile
          assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni. 
              2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi  di  dissesto
          l'organo regionale di controllo assegna al  consiglio,  con
          lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine,  non
          superiore  a  venti  giorni,  per  la   deliberazione   del
          dissesto. 
              3.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine   l'organo
          regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la
          deliberazione dello stato di dissesto. 
              4. Del provvedimento sostitutivo e' data  comunicazione
          al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
          consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141." 
              "Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto 
              1. A seguito della dichiarazione di  dissesto,  e  sino
          all'emanazione del decreto di cui  all'articolo  261,  sono
          sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 
              2. Dalla data della dichiarazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti  dell'ente  per  i  debiti  che  rientrano  nella
          competenza dell'organo straordinario  di  liquidazione.  Le
          procedure esecutive pendenti alla data della  dichiarazione
          di  dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini  per
          l'opposizione giudiziale da parte dell'ente,  o  la  stessa
          benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate
          estinte d'ufficio dal giudice con inserimento  nella  massa
          passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
          e spese. 
              3.  I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo   la
          deliberazione dello stato di dissesto non vincolano  l'ente
          ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
          fini dell'ente e le finalita' di legge. 
              4. Dalla data della deliberazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo  256  i
          debiti  insoluti  a  tale  data  e  le  somme  dovute   per
          anticipazioni di cassa  gia'  erogate  non  producono  piu'
          interessi ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione  monetaria.
          Uguale disciplina  si  applica  ai  crediti  nei  confronti
          dell'ente  che  rientrano  nella   competenza   dell'organo
          straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
          loro liquidita' ed esigibilita'. 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20,  gli  amministratori  che  la
          Corte dei conti ha  riconosciuto,  anche  in  primo  grado,
          responsabili di aver contribuito  con  condotte,  dolose  o
          gravemente  colpose,  sia  omissive  che   commissive,   al
          verificarsi   del   dissesto   finanziario,   non   possono
          ricoprire, per un  periodo  di  dieci  anni,  incarichi  di
          assessore, di revisore  dei  conti  di  enti  locali  e  di
          rappresentante  di   enti   locali   presso   altri   enti,
          istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e  i
          presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi  del
          periodo precedente, inoltre, non sono candidabili,  per  un
          periodo  di  dieci  anni,  alle  cariche  di  sindaco,   di
          presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
          nonche' di  membro  dei  consigli  comunali,  dei  consigli
          provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali,  del
          Parlamento e del Parlamento europeo. Non  possono  altresi'
          ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni  la  carica
          di assessore comunale, provinciale o regionale  ne'  alcuna
          carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.  Ai
          medesimi  soggetti,  ove  riconosciuti   responsabili,   le
          sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei  conti
          irrogano una sanzione  pecuniaria  pari  ad  un  minimo  di
          cinque e fino ad un massimo di venti volte la  retribuzione
          mensile  lorda  dovuta  al  momento  di  commissione  della
          violazione. 
              5-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1
          della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  qualora,  a  seguito
          della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
          gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita'  del
          collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
          secondo  le  normative  vigenti,  delle   informazioni,   i
          componenti del collegio riconosciuti responsabili  in  sede
          di  giudizio  della  predetta  Corte  non  possono   essere
          nominati nel collegio dei  revisori  degli  enti  locali  e
          degli enti ed organismi agli stessi  riconducibili  fino  a
          dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La  Corte
          dei  conti  trasmette   l'esito   dell'accertamento   anche
          all'ordine professionale di appartenenza dei  revisori  per
          valutazioni inerenti all'eventuale  avvio  di  procedimenti
          disciplinari, nonche'  al  Ministero  dell'interno  per  la
          conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16,
          comma  25,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.  148.  Ai   medesimi   soggetti,   ove   ritenuti
          responsabili, le sezioni  giurisdizionali  regionali  della
          Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
          minimo di cinque e fino ad un massimo  di  venti  volte  la
          retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
          della violazione." 
              "Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui 
              1. Dalla data  di  deliberazione  di  dissesto  e  sino
          all'emanazione del decreto di cui all'articolo  261,  comma
          3, gli enti locali non possono contrarre nuovi  mutui,  con
          eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei  mutui
          con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni." 
              "Art. 250. Gestione del bilancio durante  la  procedura
          di risanamento 
              1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario
          e sino alla data di approvazione dell'ipotesi  di  bilancio
          riequilibrato di cui all'articolo  261  l'ente  locale  non
          puo'    impegnare    per    ciascun    intervento     somme
          complessivamente   superiori   a   quelle   definitivamente
          previste nell'ultimo  bilancio  approvato  con  riferimento
          all'esercizio in corso, comunque nei limiti  delle  entrate
          accertate. I relativi pagamenti  in  conto  competenza  non
          possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive
          somme  impegnabili,  con   esclusione   delle   spese   non
          suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.  L'ente
          applica principi di buona amministrazione al  fine  di  non
          aggravare la posizione debitoria e  mantenere  la  coerenza
          con l'ipotesi di bilancio riequilibrato  predisposta  dallo
          stesso. 
              2. Per le spese  disposte  dalla  legge  e  per  quelle
          relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in  cui
          nell'ultimo  bilancio  approvato  mancano  del  tutto   gli
          stanziamenti ovvero gli stessi sono  previsti  per  importi
          insufficienti, il consiglio o la giunta con  i  poteri  del
          primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese
          da finanziare, con  gli  interventi  relativi,  motiva  nel
          dettaglio  le  ragioni  per  le  quali   mancano   o   sono
          insufficienti   gli   stanziamenti   nell'ultimo   bilancio
          approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base
          di tali deliberazioni possono essere  assunti  gli  impegni
          corrispondenti. Le deliberazioni, da  sottoporre  all'esame
          dell'organo regionale  di  controllo,  sono  notificate  al
          tesoriere.". 
              Note al comma 27 
              Si riporta il testo dei commi 652 e 653 dell'articolo 1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "652. Il comune, in alternativa ai criteri  di  cui  al
          comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina  paga»,
          sancito dall'articolo 14  della  direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la  tariffa  alle
          quantita' e qualita' medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti
          per unita' di superficie, in  relazione  agli  usi  e  alla
          tipologia delle  attivita'  svolte  nonche'  al  costo  del
          servizio sui rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o
          sottocategoria  omogenea  sono   determinate   dal   comune
          moltiplicando  il  costo  del  servizio   per   unita'   di
          superficie  imponibile  accertata,  previsto   per   l'anno
          successivo, per uno o piu'  coefficienti  di  produttivita'
          quantitativa e qualitativa di  rifiuti.  Nelle  more  della
          revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
          semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi
          alla graduazione delle tariffe il  comune  puo'  prevedere,
          per gli anni  2014,  2015,  2016  e  2017,  l'adozione  dei
          coefficienti di cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b
          dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,  inferiori  ai
          minimi o superiori ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per
          cento, e puo' altresi' non considerare  i  coefficienti  di
          cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
              653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi
          di cui al comma 654, il comune deve avvalersi  anche  delle
          risultanze dei fabbisogni standard.". 
              Note al comma 28 
              Si riporta il testo vigente del comma 677 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "677. Il comune, con la medesima deliberazione  di  cui
          al comma 676, puo' determinare  l'aliquota  rispettando  in
          ogni caso il vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle
          aliquote della TASI e dell'IMU per  ciascuna  tipologia  di
          immobile non sia superiore all'aliquota massima  consentita
          dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,  fissata
          al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in  relazione
          alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014  e  per  il
          2015, l'aliquota massima  non  puo'  eccedere  il  2,5  per
          mille.  Per  gli   stessi   anni   2014   e   2015,   nella
          determinazione delle aliquote TASI possono essere  superati
          i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per  un
          ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
          a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle
          abitazioni principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse
          equiparate  di  cui   all'articolo   13,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          detrazioni d'imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare
          effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o  inferiori
          a   quelli   determinatisi    con    riferimento    all'IMU
          relativamente alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche
          tenendo conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del
          citato decreto-legge n. 201, del 2011.". 
              Note al comma 29 
              Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante
          "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e  dei
          fabbisogni  standard  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
          Province" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre  2010,
          n. 294. 
              Note al comma 31 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 5. Procedimento di determinazione dei  fabbisogni
          standard 
              1. Il procedimento  di  determinazione  del  fabbisogno
          standard si articola nel seguente modo: 
              a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la
          cui attivita', ai fini del presente decreto,  ha  carattere
          esclusivamente   tecnico,   predispone    le    metodologie
          occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
          determina i  valori  con  tecniche  statistiche  che  danno
          rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
          e Province, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo
          13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n.  42,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  tenendo  conto  dei
          gruppi  omogenei  e  tenendo  altresi'  conto  della  spesa
          relativa  a  servizi  esternalizzati  o  svolti  in   forma
          associata, considerando una quota di spesa per  abitante  e
          tenendo conto della produttivita' e della diversita'  della
          spesa   in   relazione   all'ampiezza   demografica,   alle
          caratteristiche territoriali, con  particolare  riferimento
          al livello di infrastrutturazione del territorio, ai  sensi
          di quanto previsto dagli articoli 21 e  22  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, alla presenza  di  zone  montane,  alle
          caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei
          predetti  diversi  enti,  al  personale   impiegato,   alla
          efficienza,  all'efficacia  e  alla  qualita'  dei  servizi
          erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti; 
              b) la Societa' per gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.
          provvede  al  monitoraggio   della   fase   applicativa   e
          all'aggiornamento   delle   elaborazioni   relative    alla
          determinazione dei fabbisogni standard; 
              c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per
          gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre  appositi
          questionari funzionali a raccogliere  i  dati  contabili  e
          strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti  e
          somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via
          telematica, entro sessanta giorni dal loro  ricevimento,  i
          questionari compilati con i  dati  richiesti,  sottoscritti
          dal legale  rappresentante  e  dal  responsabile  economico
          finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto,
          del questionario interamente compilato e' sanzionato con il
          blocco, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio  dei
          questionari, dei trasferimenti a qualunque  titolo  erogati
          al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito  del
          Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli  stessi
          fini di cui alle lettere a) e b), anche il  certificato  di
          conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, contiene i dati necessari per  il
          calcolo del fabbisogno standard; 
              d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
          in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
          l'Associazione  nazionale  dei   Comuni   Italiani-ANCI   e
          l'Unione  delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per i compiti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa'  per
          gli  studi  di  settore-Sose   s.p.a.   si   avvale   della
          collaborazione scientifica dell'Istituto per la  finanza  e
          per  l'economia  locale-IFEL,  in   qualita'   di   partner
          scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'   nella
          realizzazione di tutte le attivita' previste  dal  presente
          decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e  studi  in
          materia di contabilita' e finanza locale e  partecipa  alla
          fase  di  predisposizione  dei  questionari  e  della  loro
          somministrazione agli enti locali; concorre  allo  sviluppo
          della  metodologia  di  calcolo  dei  fabbisogni  standard,
          nonche'  alla  valutazione  dell'adeguatezza  delle   stime
          prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre  al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni  e  alle
          Province; la Societa' per gli studi di  settore-Sose  s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo; 
              e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
          e  le  elaborazioni  relative   alla   determinazione   dei
          fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono  sottoposte
          alla Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  anche
          separatamente,   per   l'approvazione;   in   assenza    di
          osservazioni, le  stesse  si  intendono  approvate  decorsi
          quindici giorni dal loro ricevimento. Le  metodologie  e  i
          fabbisogni  approvati  dalla   Commissione   tecnica   sono
          trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
          - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
          al presente articolo confluiscono nella  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  quella  di  cui
          all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.". 
              Note al comma 32 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          legislativo n. 216 del 2010, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 6. Pubblicazione dei fabbisogni standard 
              1. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri,  sono  adottati,  anche  separatamente,  la  nota
          metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli
          articoli precedenti e il fabbisogno  standard  per  ciascun
          comune  e  provincia,  previa   verifica   da   parte   del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  del
          rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto  e'
          corredato  di  una  relazione  tecnica  redatta  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, e  successive  modificazioni,  che  ne  evidenzia  gli
          effetti finanziari. Sullo schema di decreto e'  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Nel  caso  di
          adozione dei soli  fabbisogni  standard,  decorsi  quindici
          giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza,  il  decreto
          puo'  essere  comunque   adottato,   previa   deliberazione
          definitiva da parte del Consiglio  dei  ministri;  esso  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso  di  adozione
          della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo,
          decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza,
          lo  schema  e'  comunque  trasmesso  alle  Camere  ai  fini
          dell'espressione del  parere  da  parte  della  Commissione
          parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e  da
          parte delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  le
          conseguenze  di  carattere  finanziario.  Decorsi  quindici
          giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo,
          il  decreto   puo'   essere   comunque   adottato,   previa
          deliberazione  definitiva  da  parte  del   Consiglio   dei
          ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.  Il
          Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,
          trasmette alle Camere  una  relazione  con  cui  indica  le
          ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri.
          Ciascuno dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per
          i comuni e le province  indica  in  allegato  gli  elementi
          considerati ai fini di tale determinazione. 
              2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma  1,
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, secondo  le  proprie
          competenze, partecipa direttamente alle  attivita'  di  cui
          all'articolo 5. 
              3. Ciascun Comune e Provincia da' adeguata  pubblicita'
          sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al  comma
          1, nonche' attraverso le ulteriori forme  di  comunicazione
          del proprio bilancio.". 
              Note al comma 33 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          legislativo n. 216 del 2010, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 7. Revisione a regime dei fabbisogni standard 
              1. Al fine di garantire  continuita'  ed  efficacia  al
          processo  di  efficientamento   dei   servizi   locali,   i
          fabbisogni standard vengono  sottoposti  a  monitoraggio  e
          rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro
          precedente adozione, con le modalita' previste nel presente
          decreto. 
              2.  Le  relative  determinazioni  sono  trasmesse,  dal
          momento della sua istituzione, alla  Conferenza  permanente
          per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica   di   cui
          all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42." 
              Note al comma 34 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          5 maggio 2009, n. 42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              "Art.   4.   (Commissione   tecnica   paritetica    per
          l'attuazione del federalismo fiscale) 
              1.  Al  fine  di  acquisire   ed   elaborare   elementi
          conoscitivi  per  la  predisposizione  dei  contenuti   dei
          decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'   istituita,   presso   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  una  Commissione  tecnica
          paritetica per l'attuazione  del  federalismo  fiscale,  di
          seguito  denominata  «Commissione»,  formata  da  trentadue
          componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per
          i  restanti  trenta  componenti,  composta  per  meta'   da
          rappresentanti  tecnici  dello  Stato  e   per   meta'   da
          rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo  114,
          secondo  comma,  della   Costituzione.   Partecipano   alle
          riunioni della Commissione un rappresentante tecnico  della
          Camera dei deputati e  uno  del  Senato  della  Repubblica,
          designati   dai   rispettivi   Presidenti,    nonche'    un
          rappresentante   tecnico   delle   Assemblee    legislative
          regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra
          di  loro  nell'ambito  della  Conferenza   dei   presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome di cui agli articoli 5,  8  e  15  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              2. La Commissione e' sede di  condivisione  delle  basi
          informative finanziarie, economiche e tributarie,  promuove
          la  realizzazione  delle  rilevazioni  e  delle   attivita'
          necessarie   per   soddisfare   gli   eventuali   ulteriori
          fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
          riordino dell'ordinamento finanziario di comuni,  province,
          citta'  metropolitane   e   regioni   e   delle   relazioni
          finanziarie   intergovernative.    A    tale    fine,    le
          amministrazioni statali, regionali e  locali  forniscono  i
          necessari  elementi  informativi   sui   dati   finanziari,
          economici e tributari. 
              3. La Commissione adotta, nella sua  prima  seduta,  da
          convocare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 1, la  tempistica  e  la
          disciplina procedurale dei propri lavori. 
              4. La Commissione opera  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica  della
          Conferenza   di   cui   all'articolo    5    a    decorrere
          dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni  e
          dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di  esse,  e  ai
          Consigli regionali e delle province autonome, su  richiesta
          di ciascuno di essi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          della citata legge n. 42 del 2009: 
              "Art. 5. (Conferenza permanente  per  il  coordinamento
          della finanza pubblica) 
              1.  I  decreti  legislativi  di  cui   all'articolo   2
          prevedono  l'istituzione,  nell'ambito   della   Conferenza
          unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
          della  finanza   pubblica   come   organismo   stabile   di
          coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata
          «Conferenza», di  cui  fanno  parte  i  rappresentanti  dei
          diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano
          il funzionamento e  la  composizione,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  la  Conferenza  concorre  alla  definizione   degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  per  comparto,  anche  in
          relazione  ai   livelli   di   pressione   fiscale   e   di
          indebitamento; concorre alla  definizione  delle  procedure
          per accertare  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi  di
          finanza pubblica e promuove l'attivazione  degli  eventuali
          interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi,  in
          particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
          convergenza  di  cui  all'articolo  18;  verifica  la  loro
          attuazione   ed   efficacia;   avanza   proposte   per   la
          determinazione degli indici di virtuosita' e  dei  relativi
          incentivi;  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi   di
          premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
          loro funzionamento; 
              b)  la  Conferenza  propone  criteri  per  il  corretto
          utilizzo  dei  fondi  perequativi   secondo   principi   di
          efficacia,  efficienza  e   trasparenza   e   ne   verifica
          l'applicazione; 
              c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per  gli
          interventi di cui all'articolo 16; 
              d) la Conferenza assicura  la  verifica  periodica  del
          funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di  comuni,
          province, citta' metropolitane e regioni, ivi  compresa  la
          congruita' di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera  d);
          assicura altresi' la verifica delle  relazioni  finanziarie
          tra i livelli diversi  di  governo  e  l'adeguatezza  delle
          risorse finanziarie di ciascun livello di governo  rispetto
          alle funzioni  svolte,  proponendo  eventuali  modifiche  o
          adeguamenti del sistema; 
              e) la Conferenza verifica  la  congruita'  dei  dati  e
          delle basi informative finanziarie  e  tributarie,  fornite
          dalle amministrazioni territoriali; 
              f) la Conferenza mette a disposizione del Senato  della
          Repubblica,  della  Camera  dei  deputati,   dei   Consigli
          regionali e di quelli delle  province  autonome  tutti  gli
          elementi informativi raccolti; 
              g) la Conferenza si avvale  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo  svolgimento
          delle attivita' istruttorie e  di  supporto  necessarie;  a
          tali  fini,  e'  istituita  una  banca  dati   comprendente
          indicatori  di  costo,  di  copertura  e  di  qualita'  dei
          servizi, utilizzati per definire i  costi  e  i  fabbisogni
          standard e gli obiettivi di servizio nonche'  per  valutare
          il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; 
              h)   la   Conferenza   verifica    periodicamente    la
          realizzazione del percorso di convergenza  ai  costi  e  ai
          fabbisogni standard nonche' agli obiettivi  di  servizio  e
          promuove la conciliazione degli  interessi  tra  i  diversi
          livelli di governo interessati all'attuazione  delle  norme
          sul  federalismo  fiscale,  oggetto  di  confronto   e   di
          valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Note al comma 35 
              Si riporta il testo dell'articolo 22  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   641
          (Disciplina delle  tasse  sulle  concessioni  governative),
          come modificato dalla presente legge: 
 
    
 
                     "Titolo VII
     
             Professioni, arti e mestieri
   
Articolo 22 [Iscrizione agli albi]

Indicazione degli atti soggetti a tassa
                                                          Ammontare
                                                       delle tasse in
                                                            euro
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse
dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli
sottoindicati della tariffa approvata con il decreto
ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992                                               168,00 (64)
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (art. 70);
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto
dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese
ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare
e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli
(art. 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione
(art. 73);
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei
danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi
e collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art. 82);
8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di
professioni arti o mestieri (art. 86).
8-bis. Iscrizione all?albo di cui all?articolo 31, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. La tassa e' dovuta per le iscrizioni successive
alla data di entrata in vigore delle presente legge.".   
   

    
 
              Note al comma 36 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  recante
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come modificato  dal  comma  39
          della presente legge: 
              "Art. 31. Consulenti finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede 
              1.  Per   l'offerta   fuori   sede,   le   imprese   di
          investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari  finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  testo
          unico bancario e  le  banche  si  avvalgono  di  consulenti
          finanziari abilitati all'offerta fuori sede.  I  consulenti
          finanziari abilitati  all'offerta  fuori  sede  di  cui  si
          avvalgono  le  imprese  di  investimento   comunitarie   ed
          extracomunitarie, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE  e
          non UE, le banche  comunitarie  ed  extracomunitarie,  sono
          equiparati,  ai  fini  dell'applicazione  delle  regole  di
          condotta, a una succursale costituita nel territorio  della
          Repubblica. 
              2.  E'  consulente  finanziario  abilitato  all'offerta
          fuori sede la persona fisica che,  in  qualita'  di  agente
          collegato ai sensi  della  direttiva  2004/39/CE,  esercita
          professionalmente l'offerta  fuori  sede  come  dipendente,
          agente o mandatario. L'attivita' di consulente  finanziario
          abilitato all'offerta fuori sede e'  svolta  esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto. 
              3. Il soggetto abilitato che conferisce  l'incarico  e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          consulente finanziario abilitato  all'offerta  fuori  sede,
          anche se tali danni  siano  conseguenti  a  responsabilita'
          accertata in sede penale. 
              4. E' istituito l'albo unico dei consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori  sede,  articolato  in  sezioni
          territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede  un  organismo
          costituito dalle associazioni professionali rappresentative
          dei promotori e  dei  soggetti  abilitati.  L'organismo  ha
          personalita'  giuridica  ed  e'  ordinato   in   forma   di
          associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel
          rispetto del principio di articolazione territoriale  delle
          proprie strutture e attivita'.  Nell'ambito  della  propria
          autonomia finanziaria l'organismo determina  e  riscuote  i
          contributi e le altre  somme  dovute  dagli  iscritti,  dai
          richiedenti  l'iscrizione  e  da   coloro   che   intendono
          sostenere la prova valutativa di  cui  al  comma  5,  nella
          misura  necessaria  per  garantire  lo  svolgimento   delle
          proprie attivita'. Il  provvedimento  con  cui  l'organismo
          ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di
          titolo esecutivo. Decorso inutilmente  il  termine  fissato
          per il pagamento, l'organismo procede alla  esazione  delle
          somme  dovute  in  base  alle   norme   previste   per   la
          riscossione, mediante ruolo,  delle  entrate  dello  Stato,
          degli   enti   territoriali,   degli   enti   pubblici    e
          previdenziali.  Esso  provvede   all'iscrizione   all'albo,
          previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
          dall'albo nelle  ipotesi  stabilite  dalla  Consob  con  il
          regolamento di cui al comma 6, lettera a),  e  svolge  ogni
          altra  attivita'  necessaria  per  la   tenuta   dell'albo.
          L'organismo opera nel rispetto dei principi e  dei  criteri
          stabiliti  con  regolamento  della  Consob,  e   sotto   la
          vigilanza della medesima. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento  adottato  sentita  la  CONSOB,   determina   i
          requisiti  di  onorabilita'  e  di   professionalita'   per
          l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti  di
          professionalita' per l'iscrizione all'albo  sono  accertati
          sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
          della  pregressa  esperienza   professionale,   validamente
          documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 
              6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione dell'albo previsto  dal  comma  4  e
          alle relative forme di pubblicita'; 
              b)   ai   requisiti   di    rappresentativita'    delle
          associazioni  professionali   dei   consulenti   finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati; 
              c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e  alle
          cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; 
              d) alle cause di incompatibilita'; 
              e)  ai  provvedimenti   cautelari   e   alle   sanzioni
          disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55  e  196  e
          alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
          stesso articolo 196, comma 1; 
              f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
          contro le  delibere  dell'organismo  di  cui  al  comma  4,
          relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); 
              g) alle regole di presentazione e di comportamento  che
          i consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori  sede
          devono osservare nei rapporti con la clientela; 
              h)  alle  modalita'  di  tenuta  della   documentazione
          concernente l'attivita' svolta  dai  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede; 
              i) all'attivita' dell'organismo di cui  al  comma  4  e
          alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte  della
          stessa CONSOB; 
              l) alle modalita' di  aggiornamento  professionale  dei
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. 
              7. La CONSOB puo'  chiedere  ai  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori  sede  o  ai  soggetti  che  si
          avvalgono di consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori  sede  la  comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione  di  atti  e  documenti  fissando  i  relativi
          termini.  Essa  puo'   inoltre   effettuare   ispezioni   e
          richiedere l'esibizione di documenti e il compimento  degli
          atti ritenuti necessari.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   18-bis,   come
          modificato dalla presente legge, e dell'articolo 18-ter del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 18-bis. Consulenti finanziari autonomi 
              1. La riserva di attivita' di cui all'articolo  18  non
          pregiudica la  possibilita'  per  le  persone  fisiche,  in
          possesso dei requisiti di  professionalita',  onorabilita',
          indipendenza  e  patrimoniali  stabiliti  con   regolamento
          adottato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  ed   iscritte
          nell'albo di cui al comma 2, di prestare la  consulenza  in
          materia di investimenti, senza detenere somme di  denaro  o
          strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti
          di  professionalita'  per   l'iscrizione   nell'albo   sono
          accertati sulla base di  rigorosi  criteri  valutativi  che
          tengano conto  della  pregressa  esperienza  professionale,
          validamente  documentata,  ovvero  sulla  base   di   prove
          valutative. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. L'organismo di cui al comma 2: 
              a) provvede all'iscrizione nell'albo,  previa  verifica
          dei necessari  requisiti,  delle  persone  fisiche  che  ne
          facciano richiesta al fine di prestare l'attivita'  di  cui
          al comma 1, e ne dispone la cancellazione  qualora  vengano
          meno i requisiti; 
              b) vigila sul rispetto delle disposizioni di  cui  alle
          lettere c), d), e) e g) del comma 7; 
              c) per i casi di violazione delle regole  di  condotta,
          di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver  sentito
          il  soggetto  interessato,  in  relazione   alla   gravita'
          dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni  di  cui
          al comma 7, lettera b), il richiamo scritto,  il  pagamento
          di un importo da euro cinquecento a  euro  venticinquemila,
          la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi,  ovvero  la
          radiazione dal medesimo; 
              d) svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta
          dell'albo; 
              e)  puo'  richiedere   agli   iscritti   nell'albo   la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti, secondo le modalita' e nei termini dallo  stesso
          determinati; 
              f)  puo'  effettuare  nei  confronti   degli   iscritti
          ispezioni e richiedere  l'esibizione  dei  documenti  e  il
          compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' procedere
          ad audizione personale. 
              7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione dell'albo e alle relative  forme  di
          pubblicita'; 
              b)   alla   iscrizione   nell'albo,   alle   cause   di
          sospensione,  radiazione  e  riammissione  e  alle   misure
          applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo; 
              c) alle cause di incompatibilita'; 
              d) alle regole di condotta che gli  iscritti  nell'albo
          devono  rispettare  nel  rapporto  con  i  clienti,   avuto
          riguardo alla disciplina cui  sono  sottoposti  i  soggetti
          abilitati; 
              e)  alle  modalita'  di  tenuta  della   documentazione
          concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo; 
              f)   all'attivita'   dell'organismo,   con    specifico
          riferimento ai compiti di cui al comma 6; 
              g) all'aggiornamento professionale degli iscritti. 
              8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera  c),
          e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione   del
          provvedimento. La presentazione del ricorso e la  decisione
          sul medesimo avvengono  secondo  le  procedure  determinate
          dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7. 
              9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai  sensi
          del   comma   8   e'   ammessa   opposizione    da    parte
          dell'interessato  dinnanzi   alla   Corte   d'appello.   Si
          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195. 
              10.  La  Consob  puo'   richiedere   all'organismo   la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti con le  modalita'  e  nei  termini  dalla  stessa
          stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere
          l'esibizione dei  documenti  e  il  compimento  degli  atti
          ritenuti necessari presso l'organismo. 
              11.   In   caso   di   inerzia    o    malfunzionamento
          dell'organismo la Consob propone motivatamente al  Ministro
          dell'economia e delle finanze l'adozione dei  provvedimenti
          piu' opportuni, e, per i casi piu' gravi,  lo  scioglimento
          dell'organismo e la nomina di un commissario." 
              "Art. 18-ter. Societa' di consulenza finanziaria 
              1. A decorrere dal  1º  ottobre  2009,  la  riserva  di
          attivita'  di  cui  all'articolo  18  non   pregiudica   la
          possibilita'  per  le  societa'  costituite  in  forma   di
          societa' per azioni o societa' a responsabilita'  limitata,
          in possesso dei requisiti patrimoniali  e  di  indipendenza
          stabiliti   con   regolamento   adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,  di  prestare  la  consulenza  in  materia   di
          investimenti, senza detenere somme di  denaro  o  strumenti
          finanziari di pertinenza dei clienti. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il  possesso,
          da  parte  degli  esponenti  aziendali,  dei  requisiti  di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza. 
              3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis,  comma  2,  e'
          istituita una sezione dedicata alle societa' di  consulenza
          finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7
          e 8 del medesimo articolo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 55 e 196 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          comma 39 della presente legge: 
              "Art.  55  Provvedimenti   cautelari   applicabili   ai
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede 
              1. La CONSOB, in caso di  necessita'  e  urgenza,  puo'
          disporre in via cautelare  la  sospensione  del  consulente
          finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio
          dell'attivita' per un periodo massimo di  sessanta  giorni,
          qualora  sussistano   elementi   che   facciano   presumere
          l'esistenza  di  gravi  violazioni  di  legge   ovvero   di
          disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB. 
              2. La CONSOB puo' disporre in  via  cautelare,  per  un
          periodo massimo di un anno, la  sospensione  dall'esercizio
          dell'attivita' qualora il consulente finanziario  abilitato
          all'offerta fuori sede sia sottoposto a  una  delle  misure
          cautelari personali del libro IV, titolo I,  capo  II,  del
          codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato
          ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in  relazione
          ai seguenti reati: 
              a) delitti previsti nel  titolo  XI  del  libro  V  del
          codice civile e nella legge fallimentare; 
              b) delitti contro la pubblica  amministrazione,  contro
          la fede pubblica, contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine
          pubblico, contro l'economia  pubblica,  ovvero  delitti  in
          materia tributaria; 
              c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; 
              d) reati previsti dal presente decreto." 
              "Art. 196 Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede 
              1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta  fuori
          sede che  violano  le  norme  del  presente  decreto  o  le
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in
          forza di esso, sono puniti, in  base  alla  gravita'  della
          violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con  una
          delle seguenti sanzioni: 
              a) richiamo scritto; 
              b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.580  a
          euro 129.110; 
              c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; 
              d) radiazione dall'albo. 
              2.  Le  sanzioni  sono  applicate  dalla   CONSOB   con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli interessati, da effettuarsi entro  centottanta  giorni
          dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta  giorni  se
          l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e  valutate
          le deduzioni  da  essi  presentate  nei  successivi  trenta
          giorni.  Nello  stesso  termine  gli  interessati   possono
          altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 
              3. Alle sanzioni  previste  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
          1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. 
              4. Le societa' che si avvalgono dei responsabili  delle
          violazioni rispondono, in solido con  essi,  del  pagamento
          delle sanzioni pecuniarie e sono tenute  ad  esercitare  il
          regresso verso i responsabili.". 
              Note al comma 37 
              Il testo  del  comma  4  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note  al
          comma 36. 
              Il testo del comma 1 dell'articolo  18-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note  al
          comma 36. 
              Il testo del comma 3 dell'articolo  18-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note  al
          comma 36. 
              Note al comma 38 
              Il testo  del  comma  4  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note  al
          comma 36. 
              Il  testo   dell'articolo   31   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle  Note  al  comma
          36. 
              Il  testo  dell'articolo  18-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle  Note  al  comma
          36. 
              Si riporta il testo degli articoli 30, 166, 187-quater,
          191 del citato decreto legislativo n.  58  del  1998,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 30. Offerta fuori sede 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
              a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla  sede
          legale o dalle dipendenze  dell'emittente,  del  proponente
          l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
          del collocamento; 
              b) di servizi e  attivita'  di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede: 
              a)  l'offerta  effettuata  nei  confronti  di   clienti
          professionali, come individuati ai sensi  dell'articolo  6,
          commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta  ai
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
              a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   dei
          servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  e
          c-bis); 
              b) dalle Sgr, dalle  societa'  di  gestione  UE,  dalle
          Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e  non  UE,  limitatamente
          alle quote o azioni di Oicr. 
              4.  Le  imprese  di  investimento,   le   banche,   gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'articolo 107 del testo unico bancario,  le  Sgr  e  le
          societa' di gestione UE e i  GEFIA  UE  e  non  UE  possono
          effettuare  l'offerta  fuori  sede  dei  propri  servizi  e
          attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per  oggetto
          servizi e attivita'  prestati  da  altri  intermediari,  le
          imprese  di  investimento  e  le   banche   devono   essere
          autorizzate   allo   svolgimento   dei   servizi   previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 
              5.  Le  imprese  di  investimento   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia . 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo   al   consulente    finanziario    abilitato
          all'offerta  fuori  sede  o  al  soggetto  abilitato;  tale
          facolta' e' indicata  nei  moduli  o  formulari  consegnati
          all'investitore.  Ferma   restando   l'applicazione   della
          disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai  servizi
          di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
          c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a  decorrere  dal
          1° settembre 2013 la medesima disciplina si  applica  anche
          ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma  5,
          lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
          contrattuali effettuate fuori sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  prodotti
          finanziari   diversi   dagli   strumenti   finanziari    e,
          limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
          emessi da imprese di assicurazione." 
              "Art. 166. Abusivismo 
              1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con
          la multa da  euro  4.130  a  euro  10.329  chiunque,  senza
          esservi abilitato ai sensi del presente decreto: 
              a) svolge servizi o  attivita'  di  investimento  o  di
          gestione collettiva del risparmio; 
              b) offre in Italia quote o azioni di OICR; 
              c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
          tecniche di comunicazione a distanza, strumenti  finanziari
          o servizi o attivita' di investimento. 
              2. Con la  stessa  pena  e'  punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta
          fuori  sede  senza  essere  iscritto   nell'albo   indicato
          dall'articolo 31. 
              2-bis. Con la stessa pena e' punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di controparte centrale di cui  al  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4  luglio  2012,  senza  aver  ottenuto  la  preventiva
          autorizzazione ivi prevista. 
              3. Se vi e' fondato sospetto che  una  societa'  svolga
          servizi o  attivita'  di  investimento  o  il  servizio  di
          gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui
          al  comma  2-bis  senza  esservi  abilitata  ai  sensi  del
          presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob  denunziano
          i fatti al pubblico ministero  ai  fini  dell'adozione  dei
          provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile
          ovvero  possono  richiedere  al  tribunale  l'adozione  dei
          medesimi provvedimenti. Le spese  per  l'ispezione  sono  a
          carico della societa'." 
              "Art. 187-quater. Sanzioni amministrative accessorie 
              1.   L'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dal presente capo  importa  la  perdita
          temporanea dei requisiti di onorabilita' per gli  esponenti
          aziendali  ed  i  partecipanti  al  capitale  dei  soggetti
          abilitati, delle societa' di gestione del mercato,  nonche'
          per  i  revisori  e  i  consulenti   finanziari   abilitati
          all'offerta fuori sede e, per gli  esponenti  aziendali  di
          societa'  quotate,  l'incapacita'  temporanea  ad  assumere
          incarichi  di  amministrazione,   direzione   e   controllo
          nell'ambito di societa' quotate e di societa'  appartenenti
          al medesimo gruppo di societa' quotate. 
              2. La sanzione  amministrativa  accessoria  di  cui  al
          comma 1 ha una durata  non  inferiore  a  due  mesi  e  non
          superiore a tre anni. 
              3. Con il provvedimento di applicazione delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste  dal  presente  capo  la
          CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e  del
          grado della colpa, puo'  intimare  ai  soggetti  abilitati,
          alle societa'  di  gestione  del  mercato,  agli  emittenti
          quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
          nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
          superiore a  tre  anni,  dell'autore  della  violazione,  e
          richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
          sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
          dell'attivita' professionale." 
              "Art. 191. Offerta al pubblico di sottoscrizione  e  di
          vendita 
              1.  Chiunque  effettua  un'offerta   al   pubblico   in
          violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter,  comma  1,
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 
              2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5,  6  e
          7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3,  101,  ovvero  le  relative
          disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai
          sensi degli articoli 95, commi 1,  2  e  4,  97,  comma  2,
          98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere  a),
          b), c) e d),  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria     da     euro      cinquemila      a      euro
          settecentocinquantamila. 
              2-bis. Se all'osservanza  delle  disposizioni  previste
          dai commi 1 e 2 e'  tenuta  una  societa'  o  un  ente,  le
          sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di  questi
          ultimi; la stessa sanzione si applica nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
          lettera a). Se all'osservanza delle  medesime  disposizioni
          e' tenuta una persona fisica, in  caso  di  violazione,  la
          sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 
              3.   L'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie  previste  dal  comma  1,  importa  la   perdita
          temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente
          decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti  abilitati
          e  dei  requisiti  previsti  per  i  consulenti  finanziari
          abilitati  all'offerta  fuori  sede  nonche'  l'incapacita'
          temporanea  ad  assumere  incarichi   di   amministrazione,
          direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli
          quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico
          in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo
          gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non
          inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 
              3-bis.    Salvo    quanto    previsto     dall'articolo
          194-quinquies,  alle  sanzioni  amministrative   pecuniarie
          previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano   gli
          articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. 
              4. 
              5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'articolo 16 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.". 
              Note al comma 40 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          29-bis della legge 28 dicembre 2005, n.  262  (Disposizioni
          per la tutela del risparmio e  la  disciplina  dei  mercati
          finanziari): 
              "Art. 29-bis. (Incompatibilita' per i  componenti  e  i
          dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico) 
              1. I componenti degli organi di vertice e  i  dirigenti
          della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nei
          due anni  successivi  alla  cessazione  dell'incarico,  non
          possono  intrattenere,   direttamente   o   indirettamente,
          rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego  con
          i soggetti regolati ne' con societa' controllate da  questi
          ultimi. I contratti conclusi  in  violazione  del  presente
          comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si
          applicano  ai  dirigenti  che  negli  ultimi  due  anni  di
          servizio sono stati responsabili esclusivamente  di  uffici
          di supporto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano ai  componenti  degli  organi  di  vertice  e  ai
          dirigenti della  Banca  d'Italia  e  dell'Istituto  per  la
          vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore
          a due  anni,  stabilito  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  da  emanare  previo  parere  della
          Banca centrale europea, che viene  richiesto  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              "Art.  17.  Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo 
              1. - 13. (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 41 
              Il testo  del  comma  4  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note  al
          comma 36. 
              Note al comma 43 
              Si riporta il testo dell'articolo  190-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 190-ter. Altre violazioni in  tema  di  attivita'
          riservate 
              1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro cinquemila fino a cinque milioni di euro: 
              a) in caso di esercizio  dell'attivita'  di  consulente
          finanziario  o  di   promotore   finanziario   in   assenza
          dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente,  agli
          articoli 18-bis e 31; 
              b) [Abrogata]. 
              c) [Abrogata]. 
              d)  alle  persone  fisiche,  in  caso  di  inosservanza
          dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3,  ovvero  in  caso  di
          esercizio dell'attivita' di gestore di portale  in  assenza
          dell'iscrizione   nel   registro   di   cui    all'articolo
          50-quinquies. 
              2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 
              2-bis.  Su   proposta   della   CONSOB,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo dell'organismo di cui  all'articolo
          31     qualora      risultino      gravi      irregolarita'
          nell'amministrazione,   ovvero   gravi   violazioni   delle
          disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che
          regolano   l'attivita'   dello   stesso.    Il    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  provvede  agli  adempimenti
          necessari alla ricostituzione degli organi  di  gestione  e
          controllo  dell'organismo,  assicurandone  la   continuita'
          operativa, se necessario anche attraverso la nomina  di  un
          commissario. La CONSOB puo' disporre la rimozione di uno  o
          piu' componenti degli organi di  gestione  e  controllo  in
          caso di grave inosservanza dei  doveri  ad  essi  assegnati
          dalla  legge,  dallo  statuto  o  dalle   disposizioni   di
          vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e  di  altre
          istruzioni  impartite  dalla  CONSOB,  ovvero  in  caso  di
          comprovata   inadeguatezza,   accertata    dalla    CONSOB,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.". 
              Note al comma 46 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9
          della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2014): 
              "Art. 9. Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, anche ai  fini  dell'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti  finanziari
          e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, anche ai  fini  dell'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti  finanziari
          e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il  Governo
          e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri  direttivi
          di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
              a) apportare  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della   direttiva   2014/65/UE   e   all'applicazione   del
          regolamento  (UE)  n.  600/2014  e  delle  inerenti   norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
              b) designare, ai sensi degli articoli  67  e  68  della
          direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la  CONSOB  quali
          autorita' competenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste  dalla  direttiva  e  dal  regolamento   (UE)   n.
          600/2014, avuto riguardo alla ripartizione  delle  funzioni
          di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   ed
          apportando  le  modifiche  necessarie  per   rendere   piu'
          efficiente  ed  efficace  l'assegnazione  dei  compiti   di
          vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
          del   presente   comma,    perseguendo    l'obiettivo    di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati; 
              c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
          secondaria adottata rispettivamente dalla  CONSOB,  sentita
          la Banca d'Italia,  e  dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la
          CONSOB, secondo le rispettive competenze  e  in  ogni  caso
          nell'ambito  di  quanto   specificamente   previsto   dalla
          direttiva 2014/65/UE; a tal fine,  attribuire  la  potesta'
          regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  alla  Banca  d'Italia  o  alla   CONSOB   secondo   la
          ripartizione delle competenze  di  vigilanza  prevista  dal
          comma 2-ter del medesimo articolo  6,  come  modificato  ai
          sensi della lettera e) del presente comma; 
              d) attribuire alle autorita' designate ai  sensi  della
          lettera b) i poteri di vigilanza  e  di  indagine  previsti
          dalla  direttiva  2014/65/UE  e  dal  regolamento  (UE)  n.
          600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare,  ove
          possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando  i
          casi  in  cui  e'  necessaria  l'acquisizione  del   parere
          dell'altra autorita'; 
              e) in applicazione del criterio di  attribuzione  delle
          competenze secondo le finalita' indicate  nell'articolo  5,
          commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per  specifici  aspetti
          relativi  alle  materie  indicate  dall'articolo  6,  comma
          2-bis, lettere a), b), h), k)  e  l),  del  medesimo  testo
          unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
          dell'adozione dei regolamenti di cui alla  lettera  c)  del
          presente  comma  e,  sugli  aspetti  oggetto   di   intesa,
          attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
          fornisce l'intesa; 
              f)   fatte   salve   le   competenze   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, della CONSOB e  della  Banca
          d'Italia, previste  dal  vigente  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  con  riguardo
          ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da  banche  e
          imprese di investimento e ferme restando le  competenze  di
          vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle  banche  e
          sulle  imprese  di  investimento,  attribuire  alla  CONSOB
          poteri di vigilanza e di  indagine  e,  ove  opportuno,  il
          potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
          di disciplina secondaria per stabilire specifici  requisiti
          con riguardo ai sistemi e ai  controlli,  anche  di  natura
          organizzativa e  procedurale,  di  cui  devono  dotarsi  le
          banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
          di  negoziazione   e,   in   relazione   all'attivita'   di
          negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo
          17  della  direttiva,   i   partecipanti   alle   sedi   di
          negoziazione; 
              g) attribuire alla CONSOB i poteri di  vigilanza  e  di
          indagine  e,  ove  opportuno,   il   potere   di   adottare
          disposizioni  di  disciplina  secondaria  in  relazione  ai
          soggetti che  gestiscono  il  consolidamento  dei  dati,  i
          canali   di   pubblicazione   delle   informazioni    sulle
          negoziazioni e i canali per  la  segnalazione  alla  CONSOB
          delle informazioni sulle operazioni concluse  su  strumenti
          finanziari; 
              h) prevedere  l'acquisizione  obbligatoria  del  parere
          preventivo   della   CONSOB   ai    fini    del    rilascio
          dell'autorizzazione  alle  banche  alla   prestazione   dei
          servizi e delle attivita' d'investimento; 
              i)   modificare   la    disciplina    sull'operativita'
          transfrontaliera   delle   societa'   di    intermediazione
          mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la  Banca
          d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione; 
              l)  modificare  la  disciplina   della   procedura   di
          autorizzazione    delle     imprese     di     investimento
          extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi  e
          attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
          confronti  dei  clienti  al   dettaglio   o   dei   clienti
          professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
          direttiva     2014/65/UE,     prevedendo,     conformemente
          all'articolo  39  della  direttiva  stessa,  l'obbligo   di
          stabilimento di una succursale e attribuendo  alla  CONSOB,
          sentita  la  Banca   d'Italia,   i   relativi   poteri   di
          autorizzazione; 
              m) apportare al codice delle assicurazioni private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e  al
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58,  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al
          corretto e integrale  recepimento  dell'articolo  91  della
          direttiva 2014/65/UE, che emenda  la  direttiva  2002/92/CE
          sull'intermediazione  assicurativa,  prevedendo  anche   il
          ricorso alla disciplina secondaria  adottata  dall'IVASS  e
          dalla  CONSOB,  ove  opportuno,   e   l'attribuzione   alle
          autorita' anzidette dei relativi poteri  di  vigilanza,  di
          indagine e sanzionatori, secondo le rispettive  competenze,
          con particolare riguardo, per quanto  concerne  la  CONSOB,
          alle competenze sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma
          1,  lettera  w-bis),  del  citato  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  nonche'  sugli   altri   prodotti
          rientranti  nella  nozione  di  prodotto  di   investimento
          assicurativo contenuta nel citato articolo 91,  numero  1),
          lettera b), della direttiva 2014/65/UE; 
              n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  al  fine  di
          recepire le  disposizioni  della  direttiva  2014/65/UE  in
          materia di cooperazione e scambio di  informazioni  con  le
          autorita'  competenti  dell'Unione  europea,  degli   Stati
          membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea; 
              o) apportare le  opportune  modifiche  ed  integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia   di
          consulenti finanziari, societa' di consulenza  finanziaria,
          promotori finanziari,  assegnando  ad  un  unico  organismo
          sottoposto alla vigilanza,  anche  di  tipo  sanzionatorio,
          della  CONSOB,  ordinato  in  forma  di  associazione   con
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  la   tenuta
          dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
          confronti  dei  soggetti  anzidetti,  e  ponendo  le  spese
          relative all'albo dei consulenti finanziari  a  carico  dei
          soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
          cui alla presente  lettera  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  minori  entrate
          contributive per la CONSOB; 
              p) disciplinare modalita' di segnalazione,  all'interno
          degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza,  delle
          violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE  e
          del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche  conto  dei
          profili  di  riservatezza  e  di  protezione  dei  soggetti
          coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare
          le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di vigilanza ed eventualmente estendendo  le  modalita'  di
          segnalazione anche ad altre violazioni; 
              q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB, secondo le  rispettive  competenze,
          il  potere  di  applicare   le   sanzioni   e   le   misure
          amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e  7,
          della direttiva 2014/65/UE per le violazioni  indicate  dai
          paragrafi 3, 4 e  5  del  medesimo  articolo,  in  base  ai
          criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
          quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),
          della legge 7 ottobre 2014, n. 154; 
              r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure
          e  sanzioni  amministrative  previste   dall'articolo   70,
          paragrafo 6, della direttiva, in  base  ai  criteri  e  nei
          limiti massimi ivi previsti,  per  il  mancato  o  inesatto
          adempimento  della  richiesta  di   informazioni   di   cui
          all'articolo 22,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          600/2014; 
              s)  con  riferimento  alla   disciplina   sanzionatoria
          adottata in attuazione della lettera q),  valutare  di  non
          prevedere  sanzioni  amministrative  per   le   fattispecie
          previste dall'articolo  166  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              t) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni,  alla
          disciplina della direttiva  2014/65/UE  e  del  regolamento
          (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
          dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
          normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,  per  i
          settori interessati dalla normativa da  attuare  e  per  la
          gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
          miglior coordinamento con le  altre  disposizioni  vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
              u) dare  attuazione  all'articolo  75  della  direttiva
          2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per  i
          reclami dei consumatori, modificando,  ove  necessario,  le
          disposizioni   vigenti   in    materia    di    risoluzione
          extragiudiziale   delle    controversie    nelle    materie
          disciplinate dal citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,  ed  assicurando  il  coordinamento  con  le
          disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  e  con  le  altre  disposizioni
          nazionali  attuative   della   direttiva   2013/11/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio  2013,
          sulla  risoluzione  alternativa  delle   controversie   dei
          consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004
          e la direttiva 2009/22/CE. Alla  copertura  delle  relative
          spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  esclusivamente  con  le
          risorse di cui all'articolo 40, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,  nonche'
          con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
          medesime. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
          legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179   (Istituzione   di
          procedure di  conciliazione  e  di  arbitrato,  sistema  di
          indennizzo e fondo di garanzia per i  risparmiatori  e  gli
          investitori in attuazione dell'articolo 27, commi  1  e  2,
          della L. 28 dicembre 2005, n. 262): 
              "Art. 2. Camera di conciliazione e arbitrato. 
              1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato
          presso la Consob per l'amministrazione, in  conformita'  al
          presente decreto, dei procedimenti di  conciliazione  e  di
          arbitrato  promossi  per  la  risoluzione  di  controversie
          insorte tra gli  investitori  e  gli  intermediari  per  la
          violazione  da  parte   di   questi   degli   obblighi   di
          informazione,  correttezza  e  trasparenza   previsti   nei
          rapporti contrattuali con gli investitori. 
              2. La Camera di conciliazione  e  arbitrato  svolge  la
          propria  attivita',  avvalendosi  di  strutture  e  risorse
          individuate dalla Consob. 
              3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un
          elenco di conciliatori e arbitri,  scelti  tra  persone  di
          comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita'  e
          onorabilita'. 
              4.  La  Camera  di  conciliazione  e   arbitrato   puo'
          avvalersi  di  organismi  di  conciliazione  iscritti   nel
          registro previsto dall'articolo 38, comma  2,  del  decreto
          legislativo  17  gennaio   2003,   n.   5,   e   successive
          modificazioni.  L'organismo  di  conciliazione  applica  il
          regolamento  di  procedura   e   le   indennita'   di   cui
          all'articolo 4. 
              5. La Consob  definisce  con  regolamento,  sentita  la
          Banca d'Italia: 
              a) l'organizzazione della  Camera  di  conciliazione  e
          arbitrato; 
              b) le modalita' di nomina  dei  componenti  dell'elenco
          dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di
          consultazione delle associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti di cui all'articolo 137 del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, e delle  categorie  interessate,  e
          perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini; 
              c)  i   requisiti   di   imparzialita',   indipendenza,
          professionalita' e onorabilita' dei componenti  dell'elenco
          dei conciliatori e degli arbitri; 
              d) la periodicita' dell'aggiornamento  dell'elenco  dei
          conciliatori e degli arbitri; 
              e)  le  altre  funzioni  attribuite  alla   Camera   di
          conciliazione e arbitrato; 
              f) le norme per i procedimenti di  conciliazione  e  di
          arbitrato; 
              g) le altre norme di attuazione del presente capo. 
              5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB  esercita
          la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi  con  il
          regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi
          di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  con  gli
          investitori  diversi  dai  clienti  professionali  di   cui
          all'articolo 6, commi 2-quinquies  e  2-sexies  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.  In  caso  di
          mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le
          sanzioni di  cui  all'articolo  190,  comma  1  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle  persone  fisiche
          di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo
          n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo
          190-ter del medesimo decreto legislativo. 
              5-ter. La CONSOB determina,  con  proprio  regolamento,
          nel rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti
          di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto  legislativo
          6 settembre 2005, n. 206,  e  successive  modificazioni,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di cui al comma 5-bis  nonche'  i  criteri  di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura
          delle relative spese di funzionamento  si  provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          40 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  e  successive
          modificazioni (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica): 
              "Art. 40. (Sistema di finanziamento CONSOB) 
              1.- 2. (Omissis). 
              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
          comma 1, la CONSOB determina in  ciascun  anno  l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.    Nella    determinazione    delle     predette
          contribuzioni la CONSOB adotta  criteri  di  parametrazione
          che tengono conto dei costi derivanti dal  complesso  delle
          attivita' svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di
          soggetti. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 47 
              Il testo dei commi da  1  a  5  dell'articolo  2  della
          citata legge n. 179 del 2007 e' citato nelle Note al  comma
          46. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 4, 5 e  6
          del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, che saranno
          abrogati dalla  data  in  cui  diviene  operativo  l'organo
          decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del  citato
          decreto legislativo n. 179 del 2007: 
              "Art. 3. Indennizzo. 
              1. Nel caso in cui risulti, a seguito  dell'esperimento
          delle procedure  di  cui  all'articolo  5,  l'inadempimento
          dell'intermediario agli obblighi  di  cui  all'articolo  2,
          comma  1,  l'arbitro  o  il  collegio   arbitrale   possono
          riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per  il
          ristoro delle  conseguenze  pregiudizievoli  derivanti  dal
          predetto inadempimento. 
              2.  La  Consob  con  regolamento,  sentita   la   Banca
          d'Italia, determina  i  criteri  in  base  ai  quali  viene
          stabilito l'indennizzo di cui al comma 1. 
              3. E' fatto salvo il diritto dell'investitore di  adire
          l'autorita'   giudiziaria   ordinaria,   anche    per    il
          riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in
          conseguenza dell'inadempimento, oltre  all'indennizzo  gia'
          stabilito. 
              4. Il  lodo  arbitrale  con  il  quale  viene  disposto
          l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito
          del  visto  di  regolarita'  formale  della  Consob,  ferma
          l'applicabilita' dell'articolo 825 del codice di  procedura
          civile." 
              "Art. 4. Conciliazione stragiudiziale. 
              1. Gli investitori possono  attivare  la  procedura  di
          conciliazione, presentando,  anche  personalmente,  istanza
          alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. 
              2.  L'istanza  di   conciliazione   non   puo'   essere
          presentata qualora: 
              a) la controversia sia stata gia'  portata  su  istanza
          dell'investitore, ovvero su  istanza  dell'intermediario  a
          cui  l'investitore  abbia  aderito,  all'esame   di   altro
          organismo di conciliazione; 
              b) non sia stato presentato  reclamo  all'intermediario
          ovvero non siano decorsi piu' di novanta giorni  dalla  sua
          presentazione senza che  l'intermediario  abbia  comunicato
          all'investitore le proprie determinazioni. 
              3. Il regolamento  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,
          lettera f), disciplina le norme di procedura  nel  rispetto
          dei principi di riservatezza, imparzialita', celerita' e di
          garanzia del contraddittorio, fatta salva  la  possibilita'
          di sentire le parti separatamente. 
              4. In ogni caso il procedimento  deve  essere  concluso
          nel termine  massimo  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          presentazione dell'istanza di conciliazione. 
              5. Si applicano  gli  articoli  39,  commi  1  e  2,  e
          l'articolo 40, commi 2,  3,  4,  5,  6  e  8,  del  decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 
              6. Il conciliatore  tiene  conto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 3, comma 2  nella  proposta  conciliativa.  Le
          parti  sono  in  ogni  caso  libere  di  assumere  autonome
          determinazioni volontarie. 
              7. Le dichiarazioni rese dalle parti  nel  procedimento
          di   conciliazione   non    possono    essere    utilizzate
          nell'eventuale  procedimento  sanzionatorio  nei  confronti
          dell'intermediario   avanti   l'Autorita'   di    vigilanza
          competente per l'irrogazione delle sanzioni  amministrative
          previste per le medesime violazioni. 
              8. Con il  predetto  regolamento  sono  determinate  le
          modalita'  di  nomina  del  conciliatore  per  la   singola
          controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in
          base ai quali la Camera di conciliazione e  arbitrato  puo'
          designare un diverso organismo  di  conciliazione,  nonche'
          l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione  del
          servizio di conciliazione stragiudiziale nel  rispetto  dei
          limiti indicati nel regolamento  di  cui  all'articolo  39,
          comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5." 
              "Art. 5. Arbitrato amministrato dalla Consob. 
              1. Il regolamento  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,
          lettera f), disciplina altresi' la procedura  di  arbitrato
          amministrato dalla  Camera  di  conciliazione  e  arbitrato
          presso la Consob per la risoluzione delle  controversie  di
          cui al medesimo articolo 2, tenendo  conto  degli  articoli
          34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,  n.  5,
          in  quanto  applicabili,  nonche'  degli  articoli  806   e
          seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso
          il rispetto del contraddittorio. 
              2. Il regolamento prevede  una  procedura  semplificata
          per il riconoscimento dell'indennizzo di  cui  all'articolo
          3, comma 1, anche con lodo non definitivo,  ferma  restando
          l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3. 
              3. La Consob determina altresi' le modalita' di  nomina
          del collegio arbitrale o  dell'arbitro  unico,  i  casi  di
          incompatibilita', ricusazione e sostituzione degli arbitri,
          la responsabilita' degli arbitri  e  gli  onorari  ad  essi
          dovuti, oltre che le tariffe per il servizio  di  arbitrato
          dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato. 
              4.   L'arbitrato   amministrato   dalla    Camera    di
          conciliazione  e  arbitrato  presso  la  Consob  ha  natura
          rituale ed e' ispirato a criteri di economicita', rapidita'
          ed efficienza. Il lodo e' sempre impugnabile per violazione
          di norme di diritto."