art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
              a)  nel  limite  di  5.500  soggetti,   ai   lavoratori
          collocati in  mobilita'  ordinaria  a  seguito  di  accordi
          governativi  o  non  governativi,  stipulati  entro  il  31
          dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro  il  30
          settembre 2012 e che  perfezionano,  entro  il  periodo  di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero,
          anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
          dodici mesi dalla fine dello stesso  periodo,  i  requisiti
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario  di
          cui  alla  presente   lettera,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni  dell'articolo  6,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo'  riguardare  anche
          periodi eccedenti i  sei  mesi  precedenti  la  domanda  di
          autorizzazione stessa. Tale versamento puo' comunque essere
          effettuato solo con riferimento ai dodici  mesi  successivi
          al  termine  di  fruizione  dell'indennita'  di   mobilita'
          indicato dalla presente lettera; 
              b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di  cui
          all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il  quarantottesimo  mese  successivo  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
          del 2011; 
              c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
          27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il  quarantottesimo  mese  successivo  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
          del 2011; 
              d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo   24,   comma   14,   lettera   e-ter),    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  i
          quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza  del  trattamento  pensionistico,   secondo   la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro   il
          quarantottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
              e) nel limite di  4.000  soggetti,  ai  lavoratori  con
          contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal  lavoro
          tra  il  1º  gennaio  2007  e  il  31  dicembre  2011,  non
          rioccupati a tempo indeterminato, i  quali  perfezionano  i
          requisiti utili a comportare la decorrenza del  trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il  quarantottesimo  mese  successivo  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 
              2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a),  che
          siano gia' stati autorizzati  ai  versamenti  volontari  in
          data antecedente all'entrata in vigore della presente legge
          e per i quali siano decorsi i termini  di  pagamento,  sono
          riaperti a domanda i termini  dei  versamenti  relativi  ai
          dodici mesi successivi alla fine del periodo  di  fruizione
          dell'indennita' di mobilita' come specificato nel  medesimo
          comma 1. 
              3. Il trattamento  pensionistico,  con  riferimento  ai
          soggetti di  cui  al  presente  articolo,  non  puo'  avere
          decorrenza anteriore alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. 
              4. Ai fini della presentazione delle istanze  da  parte
          dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   si
          applicano   per   ciascuna    categoria    di    lavoratori
          salvaguardati  le   specifiche   procedure   previste   nei
          precedenti provvedimenti in  materia  di  salvaguardia  dei
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  da
          ultimo stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 89 del  16  aprile  2014.  L'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
          monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai
          lavoratori  di  cui  al  presente  articolo  che  intendono
          avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
          decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base  della
          data di cessazione del rapporto di  lavoro,  e  provvede  a
          pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
          fine di rispettare le vigenti disposizioni  in  materia  di
          tutela dei  dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
          dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di  evidenziare
          le  domande  accolte,  quelle  respinte   e   le   relative
          motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti    il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6,  l'INPS  non
          prende  in  esame  ulteriori   domande   di   pensionamento
          finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente
          articolo. 
              5. Sulla base  dei  dati  del  monitoraggio  effettuato
          dall'INPS,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle
          Camere  una  relazione  in  ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni di salvaguardia, con  particolare  riferimento
          al  numero  di  lavoratori  salvaguardati  e  alle  risorse
          finanziarie utilizzate. 
              6.  I  benefici  di  cui  al  presente  articolo   sono
          riconosciuti nel limite di 32.100  soggetti  e  nel  limite
          massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218  milioni
          di euro per l'anno 2015, 378 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno  2019,
          128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per
          l'anno  2021  e  4  milioni  di  euro  per   l'anno   2022.
          Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
          dicembre 2012, n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli
          importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente
          incrementati degli importi di cui al precedente periodo." 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   265   a   276
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "265.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando, nei limiti definiti ai sensi del  comma  263,  le
          salvaguardie  previste  dall'articolo  24,  comma  14,  del
          medesimo  decreto-legge  n.  201  del  2011,  e  successive
          modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,   n.   135,   e   successive   modificazioni,
          dall'articolo 1,  commi  da  231  a  234,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, e  successive  modificazioni,  dagli
          articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
          102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  ottobre
          2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo  2,
          commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194  a  198,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge
          10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi  decreti  attuativi
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno
          2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e  14  febbraio  2014,
          pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013,  n.  123
          del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile  2014,  continuano
          ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti
          per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
              a)  nel  limite  di  6.300  soggetti,   ai   lavoratori
          collocati in mobilita' o in trattamento speciale  edile  ai
          sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223,   e   successive   modificazioni,   o   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi,
          stipulati  entro  il  31  dicembre  2011,  o  nel  caso  di
          lavoratori provenienti da  aziende  cessate  o  interessate
          dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali  quali
          il fallimento, il concordato  preventivo,  la  liquidazione
          coatta amministrativa,  l'amministrazione  straordinaria  o
          l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza
          dei predetti  accordi,  cessati  dall'attivita'  lavorativa
          entro il 31 dicembre 2014  e  che  perfezionano,  entro  il
          periodo di fruizione dell'indennita'  di  mobilita'  o  del
          trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il  31
          dicembre 2012, anche mediante il versamento  di  contributi
          volontari,  entro  dodici  mesi  dalla  fine  dello  stesso
          periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in
          vigore  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente
          lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6,
          comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  184,
          puo'  riguardare  anche  periodi  eccedenti  i   sei   mesi
          precedenti  la  domanda  di  autorizzazione  stessa.   Tale
          versamento, relativo ai  lavoratori  cessati  entro  il  31
          dicembre 2012 di cui alla presente lettera,  puo'  comunque
          essere effettuato  solo  con  riferimento  ai  dodici  mesi
          successivi  al  termine  di  fruizione  dell'indennita'  di
          mobilita' o del trattamento speciale edile  indicato  dalla
          presente  lettera.   Eventuali   periodi   di   sospensione
          dell'indennita' di mobilita',  ai  sensi  dell'articolo  8,
          commi 6 e  7,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n. 451, per svolgere attivita'  di  lavoro  subordinato,  a
          tempo parziale,  a  tempo  determinato,  ovvero  di  lavoro
          parasubordinato mantenendo  l'iscrizione  nella  lista,  si
          considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo
          di  fruizione  dell'indennita'  stessa  e  non   comportano
          l'esclusione  dall'accesso  alle  salvaguardie  di  cui  al
          presente comma; 
              b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il sessantesimo mese successivo  alla  data
          di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
          2011; 
              c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
          27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il sessantesimo mese successivo  alla  data
          di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
          2011; 
              d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo   24,   comma   14,   lettera   e-ter),    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere  figli
          con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42,  comma  5,
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina vigente prima della data  di  entrata
          in vigore del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  entro
          il sessantesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
              e) nel limite di 3.000  soggetti,  con  esclusione  del
          settore  agricolo  e  dei  lavoratori  con   qualifica   di
          stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro  a  tempo
          determinato  e  ai  lavoratori  in   somministrazione   con
          contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º
          gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a  tempo
          indeterminato, i quali perfezionano  i  requisiti  utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina vigente prima della data  di  entrata
          in vigore del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  entro
          il sessantesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. 
              266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera  a),
          che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in
          data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e per i quali siano  decorsi  i  termini  di
          pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti
          relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' come specificato nel
          medesimo comma 265. 
              267. Il trattamento pensionistico, con  riferimento  ai
          soggetti di cui al comma 265,  non  puo'  avere  decorrenza
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
          dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza
          di sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, si  applicano  per  ciascuna  categoria  di
          lavoratori salvaguardati le specifiche  procedure  previste
          nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  da
          ultimo stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 89 del  16  aprile  2014.  L'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
          monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai
          lavoratori di cui ai commi  da  263  a  270  che  intendono
          avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
          decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          del medesimo decreto-legge n.  201  del  2011,  sulla  base
          della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede
          a pubblicare nel proprio sito internet, in forma  aggregata
          al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di
          tutela dei  dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
          dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di  evidenziare
          le  domande  accolte,  quelle  respinte   e   le   relative
          motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti    il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione e dei limiti di spesa  anche  in  via  prospettica
          determinati ai sensi dei commi 265 e  270,  primo  periodo,
          l'INPS  non  prende   in   esame   ulteriori   domande   di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dai commi da 265 a 267. 
              269.  I  dati  rilevati  nell'ambito  del  monitoraggio
          svolto dall'INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati  ai
          fini  della  predisposizione   della   relazione   di   cui
          all'articolo 2, comma 5, della legge 10  ottobre  2014,  n.
          147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre  2014,
          n.  147,  le  parole  da:  «Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali» fino  a:  «30  giugno»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, entro il 30 settembre». 
              270. I benefici di cui ai  commi  da  265  a  267  sono
          riconosciuti nel limite di 26.300  soggetti  e  nel  limite
          massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni
          di euro per l'anno 2017, 336 milioni  di  euro  per  l'anno
          2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171  milioni  di
          euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno  2021,
          41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro  per
          l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1,  comma  235,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
          modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
          modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente
          incrementati degli importi di cui  al  precedente  periodo,
          per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro  per
          l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4
          milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 2.438,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
          1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3  milioni  di
          euro per l'anno 2019, 465,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e 11,9  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023,  cui  corrisponde  la  rideterminazione  del   limite
          numerico massimo in 172.466 soggetti. 
              271. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.
          228, e successive modificazioni, e' altresi'  incrementata,
          sulla base dei risparmi accertati ai sensi  del  comma  263
          per gli anni 2013 e 2014  ammontanti  a  complessivi  485,8
          milioni di euro, nella misura di 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8  milioni  di
          euro per l'anno 2022.  Conseguentemente  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro
          per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di
          euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli
          anni  2013  e  2014  iscritti  in  bilancio   costituiscono
          economie da registrare in sede di rendiconto 2015. 
              272. Al fine del concorso alla  copertura  degli  oneri
          derivanti dai commi da 263 a 270 l'autorizzazione di  spesa
          di cui all'articolo 1,  comma  235,  primo  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263  e  271,  e'
          ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni
          di euro per l'anno 2017, 336 milioni  di  euro  per  l'anno
          2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di
          euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno  2021,
          41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro  per
          l'anno 2023. 
              273. Ai fini del concorso alla copertura  dei  maggiori
          oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno
          al reddito per le  situazioni  di  disagio  previste  dalla
          presente  legge,   l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  come
          rifinanziata  dalla  presente  legge,  e'  ridotta  di  124
          milioni di euro per l'anno 2016. 
              274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, le parole: «nel corso  dell'anno  2015»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «nel  corso  degli  anni  2015,
          2016, 2017 e 2018». 
              275. Per i lavoratori indicati  all'articolo  1,  comma
          117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le  disposizioni
          ivi previste si  applicano  anche  ai  lavoratori  che,  in
          seguito alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  siano
          transitati in una gestione di previdenza diversa da  quella
          dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115,
          della citata legge n.  190  del  2014  e  che  non  abbiano
          maturato  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento
          pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. 
              276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali e' istituito  un  fondo  con  una
          dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2016, 2017  e  2018  finalizzato  all'accompagnamento  alla
          quiescenza,  entro  l'anno  2018,  dei  lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da   tale
          disposizione. Le risorse del fondo  sono  ripartite  tra  i
          lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e
          modalita' stabiliti con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge." 
              Si riporta il testo del comma 235 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 228 del 2012: 
              "235. Al fine di finanziare interventi in favore  delle
          categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
          15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
          fondo con una dotazione di 36 milioni di  euro  per  l'anno
          2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
          confluiscono anche le eventuali risorse individuate con  la
          procedura di cui al presente  comma.  Qualora  in  sede  di
          monitoraggio dell'attuazione dei decreti del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
          2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 14 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  e  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  vengano  accertate  a  consuntivo
          eventuali economie aventi  carattere  pluriennale  rispetto
          agli  oneri  programmati   a   legislazione   vigente   per
          l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e  pari,  ai  sensi  del  comma  15
          dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          e del comma 234 del presente  articolo  complessivamente  a
          309 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.354  milioni  di
          euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, a 2.877 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  2.421
          milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno  2019,  a
          172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali
          economie sono destinate ad alimentare il fondo  di  cui  al
          primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delle
          eventuali  economie  e'  effettuato  annualmente   con   il
          procedimento di cui all'articolo 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  disposta  la
          conseguente integrazione del fondo di cui al primo  periodo
          operando le occorrenti variazioni di bilancio." 
              Si riporta il testo del comma 193  dell'articolo  della
          citata legge n. 147 del 2013: 
              "193.   Le   risorse    finanziarie    complessivamente
          richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          sono finalizzate, nel rispetto  dei  limiti  ivi  previsti,
          alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di
          salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi  alle
          categorie   di   beneficiari    interessate.    L'eventuale
          trasferimento di risorse e relative  consistenze  numeriche
          tra le categorie di  soggetti  tutelati  sulla  base  della
          normativa  vigente,  come   definita   dalle   disposizioni
          richiamate al quarto periodo del predetto comma 235  e  dai
          relativi decreti attuativi, puo'  avvenire  esclusivamente,
          previo procedimento di cui all'articolo 14  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." 
              Comma 213: 
              Si riporta il testo del comma 263 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "263.  A  seguito  dell'attivita'  di  monitoraggio   e
          verifica relativa  alle  misure  di  salvaguardia  indicate
          nell'alinea del comma 265 resa possibile in relazione  alle
          misure per  le  quali  la  certificazione  del  diritto  al
          beneficio e' da ritenersi conclusa, i  complessivi  importi
          indicati al quarto  periodo  dell'articolo  1,  comma  235,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
          modificazioni, sono cosi' rideterminati: 243,4  milioni  di
          euro per l'anno 2013, 933,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2014, 1.871,4 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  2.380,0
          milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1  milioni  di  euro
          per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per  l'anno  2018,
          583,3 milioni di euro per l'anno  2019,  294,1  milioni  di
          euro per l'anno 2020, 138,0  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di
          euro per l'anno 2023, cui corrisponde  la  rideterminazione
          del  limite  numerico  massimo  in  146.166  soggetti.  Per
          effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo  del
          presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1  milioni  di
          euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021,
          69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di  euro
          per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di  euro
          per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021,  a
          69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di  euro
          per  l'anno   2023,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
          successive modificazioni. La ripartizione  dei  complessivi
          limiti di spesa e numerici di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma e'  effettuata  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Ai  sensi
          di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge
          n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al  primo
          periodo del predetto  comma  235  e'  incrementata  di  497
          milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro  per
          l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno  2018  e  72,7
          milioni di euro per l'anno 2019." 
              Il testo dell'articolo 24 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          n.214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166. 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  22  del  citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  e'  riportato
          nelle note al comma 212. 
              Comma 214: 
              Il testo dell'articolo 24 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166. 
              Si riporta il testo degli articoli 4,  11  e  24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
              "Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36." 
              "Art. 11 Norme in materia di  trattamento  speciale  di
          disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili
          ed affini 
              1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427,  i
          commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:  "Hanno
          diritto al trattamento speciale  i  lavoratori  di  cui  al
          primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di
          cessazione del rapporto di lavoro, siano  stati  versati  o
          siano  dovuti   all'assicurazione   obbligatoria   per   la
          disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili
          o  quarantatre'  contributi  settimanali  per   il   lavoro
          prestato nel settore dell'edilizia". 
              2. Nelle aree nelle quali  il  CIPI,  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta  la
          sussistenza di uno stato di  grave  crisi  dell'occupazione
          conseguente   al   previsto   completamento   di   impianti
          industriali o di opere pubbliche di grandi  dimensioni,  ai
          lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree  e
          nelle  predette  attivita',  per  un  periodo   di   lavoro
          effettivo non inferiore  a  diciotto  mesi  e  siano  stati
          licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori  edili  abbia
          superato il settanta per cento, il trattamento speciale  di
          disoccupazione  e'  corrisposto   nella   misura   prevista
          dall'articolo 7 e per un periodo non superiore  a  diciotto
          mesi, elevabile a ventisette nelle aree  di  cui  al  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218. I  trattamenti  di  cui  al  presente
          articolo   rientrano   nella    sfera    di    applicazione
          dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              3. I  lavoratori  di  cui  al  comma  2  non  residenti
          nell'area in cui sono completati i lavori, hanno diritto al
          trattamento di  cui  al  medesimo  comma  se  residenti  in
          circoscrizioni che presentino un  rapporto  superiore  alla
          media  nazionale  tra  iscritti  alla   prima   classe   di
          collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro. 
              4. Le imprese edili impegnate  in  opere  o  in  lavori
          finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni
          o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori
          titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui
          ai commi  1  e  2,  una  percentuale  delle  assunzioni  da
          effettuare in  aggiunta  all'organico  aziendale  esistente
          all'atto  dell'affidamento  dei  lavori,  ai   fini   dello
          svolgimento di tali opere e  lavori.  Tale  percentuale  e'
          determinata dalla Commissione regionale  per  l'impiego  in
          misura  non  superiore  al  venticinque  per  cento  ed  e'
          comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1." 
              "Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,
          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una
          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio   1994,   n.   451
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione degli oneri sociali): 
              "Art. 3. Trattamenti di disoccupazione. 
              1. La percentuale di  commisurazione  dell'importo  del
          trattamento ordinario di disoccupazione e'  elevata  al  27
          per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per
          cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994. 
              2.  La   disciplina   dell'importo   massimo   di   cui
          all'articolo unico, secondo comma, della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione
          anche al trattamento  ordinario  di  disoccupazione  avente
          decorrenza successiva alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3. Nel caso di attuazione di programma  di  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
          licenziati ai sensi dell'art. 4, L. 23 luglio 1991, n. 223,
          i  quali  abbiano  una  anzianita'  aziendale   di   almeno
          trentasei  mesi,  di  cui  almeno  ventiquattro  di  lavoro
          effettivamente  prestato,  ivi  compresi   i   periodi   di
          sospensione del lavoro derivanti da  ferie,  festivita'  ed
          infortuni, hanno diritto al trattamento  di  disoccupazione
          speciale previsto dall'articolo 11, comma 2,  della  citata
          legge n. 223 del 1991. 
              4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per  quelli  di
          cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti  al  comma  3,
          licenziati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto  ed  entro  il  31  dicembre  1994  da
          imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di  cui
          all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223,  anche  al  di  la'  dei  limiti  territoriali  ivi
          previsti." 
              Il citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  214  del  2011,   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 30  aprile  1997,  n.  184  (Attuazione
          della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della  L.
          8 agosto 1995, n. 335, in  materia  di  ricongiunzione,  di
          riscatto   e   di   prosecuzione   volontaria    ai    fini
          pensionistici): 
              "Art.6. Presupposti di ammissione. 
              1. La  contribuzione  volontaria  puo'  essere  versata
          anche per i sei mesi precedenti la  data  di  presentazione
          della domanda. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dei commi 6  e  7  dell'articolo  8
          della citata legge n. 223 del 1991: 
              "Art. 8 Collocamento dei lavoratori in mobilita' 
              1. - 5. Omissis 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6,  nonche'  per  quelle  dei  periodi  di  prova  di   cui
          all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le  indennita'  di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono  sospesi.  Tali
          giornate non sono computate ai  fini  della  determinazione
          del periodo di durata  dei  predetti  trattamenti  fino  al
          raggiungimento di un numero di giornate pari a  quello  dei
          giorni complessivi di spettanza del trattamento. 
              Omissis." 
              Il testo del comma 194  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle note al comma 212. 
              Il testo del  comma  14  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  e'  riportato
          nelle note al comma 166. 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  42  del
          decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              "Art. 42. Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave 
              1. - 4. Omissis 
              5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
              Omissis." 
              Comma 216: 
              Il testo dell'articolo 24 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166. 
              Il riferimento al testo del citato decreto-legge n. 201
          del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
          del 2011, e' riportato nelle note al comma 214. 
              Comma 217: 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 2 della citata legge
          n. 147 del 2014 e' riportato nelle note al comma 212. 
              Comma 218: 
              Si riporta il testo del comma 235 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 228 del 2012, come modificato dal comma 221
          del presente articolo: 
              "235. Qualora in sede di  monitoraggio  dell'attuazione
          dei decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 171 del 24 luglio 2012,  e  5  ottobre  2012,  attuativi
          delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e  15,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, del  decreto  ministeriale  di
          cui al comma 232 del presente articolo  e  delle  ulteriori
          modifiche  apportate  al  comma  14  dell'articolo  24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo  6
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano
          accertate a consuntivo eventuali economie aventi  carattere
          pluriennale rispetto agli oneri programmati a  legislazione
          vigente per l'attuazione dei predetti decreti del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai  sensi  del
          comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
          del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge  n.  95
          del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135
          del  2012,  e  del  comma   234   del   presente   articolo
          complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno  2013,  a
          1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di  euro  per  l'anno
          2016, a 2.421 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a  1.420
          milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro  per
          l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno  2020,  a  49
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare  il
          fondo di cui al primo periodo del presente comma." 
              Comma 219: 
              Il testo del comma 235  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note al comma 218. 
              Comma 220: 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 307 del  2004,  e'  riportato
          nelle note al comma 133. 
              Comma 221: 
              Il testo del comma 235  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 228 del 2012, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note al comma 218. 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
              Comma 222: 
              Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  1  della
          legge  23  agosto  2004,   n.   243   (Norme   in   materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza  pubblica,  per  il  sostegno  alla   previdenza
          complementare e all'occupazione stabile e per  il  riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria): 
              "1. - 8. Omissis 
              9. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2015,  e'
          confermata  la  possibilita'  di  conseguire   il   diritto
          all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita',  in
          presenza di un'anzianita' contributiva pari o  superiore  a
          trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a  57  anni
          per  le  lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni   per   le
          lavoratrici autonome, nei confronti delle  lavoratrici  che
          optano  per  una  liquidazione  del  trattamento   medesimo
          secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
          previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  180.
          Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica  i  risultati
          della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di   una   sua
          eventuale prosecuzione. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del   citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: 
              "Art. 12 Interventi in materia previdenziale 
              1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
          il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
          anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
          settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
          comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
          successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
          del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
          specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
          diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio  2006,
          n. 42 (146) e' sostituito  dal  seguente:  «Ai  trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1º gennaio 2011.». 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
              a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
              b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
          2010; 
              c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma
          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All'articolo  22-ter  del  decreto-legge  1º
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1º  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1º luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1º luglio 2010. 
              12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente». 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista." 
              Comma 223: 
              Il testo dell'articolo 12 del citato  decreto-legge  n.
          78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          122 del 2010, e' riportato nelle note al comma 222. 
              Il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge
          n. 243 del 2004 e' riportato nelle note al comma 222. 
              Comma 225: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 5. Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
          le Politiche Attive del Lavoro 
              1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANPAL   a
          decorrere dall'anno 2016 sono costituite: 
              a) dal  finanziamento  annuale,  per  il  funzionamento
          dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato  di
          previsione dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali; 
              b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di  cui
          all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
              c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
              d)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni secondo quanto  disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
              2. A decorrere  dal  2016  le  entrate  del  contributo
          integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
          1978, n.  845,  e  successive  modificazioni,  relativo  ai
          datori di lavoro non aderenti ai  fondi  interprofessionali
          per la formazione continua, sono  versate  per  il  50  per
          cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante  50
          per  cento  al  Fondo  sociale  per  l'occupazione   e   la
          formazione, di cui all'articolo  18  del  decreto-legge  29
          novembre 2008 n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              3. Con il decreto di cui al  successivo  comma  4  puo'
          essere individuata una quota non superiore al 20 per  cento
          delle  entrate  annue  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
          destinata a far fronte ad esigenze gestionali e  operative,
          ivi incluso l'incremento della dotazione organica. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate  all'ANPAL
          quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016: 
              a)  alla  quota  parte  del  Fondo  per   l'occupazione
          alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2; 
              b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
          maggio 1999, n. 144; 
              c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui
          all'articolo 29, comma 2, del presente decreto. 
              4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
          a valere sul Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5, del decreto-legge n.  148  del  1993,  relativi  a
          impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
          presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          da disimpegnare a seguito della verifica di  cui  al  primo
          periodo.  Il  50  per  cento  delle  risorse   disimpegnate
          confluisce in una gestione a  stralcio  separata  istituita
          nell'ambito dello stesso  fondo  di  rotazione  per  essere
          destinate al finanziamento di iniziative del Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, il  quale  dispone  delle
          risorse  confluite  nella  gestione  a  stralcio   separata
          delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti." 
              Si riporta il testo dell'articolo  25  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro   in   materia   di
          formazione professionale): 
              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1041, un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160, sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata  in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  118  della  citata
          legge n. 388 del 2000: 
              "Art.  118.  (Interventi  in  materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo) 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in tutto o  in  parte  piani
          formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
          concordati  tra  le  parti   sociali,   nonche'   eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra  le  parti.  I  piani
          aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
          le  regioni  e  le   province   autonome   territorialmente
          interessate. I progetti relativi ai  piani  individuali  ed
          alle iniziative propedeutiche e connesse ai  medesimi  sono
          trasmessi  alle   regioni   ed   alle   province   autonome
          territorialmente interessate, affinche' ne  possano  tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. 
              Nel finanziare i piani formativi  di  cui  al  presente
          comma,   i   fondi   si   attengono   al   criterio   della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. 
              Tale Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale  dei  lavoratori   (ISFOL).   Ai   componenti
          dell'Osservatorio non compete alcun compenso  ne'  rimborso
          spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1º gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              [7. I fondi, previo accordo tra le  parti,  si  possono
          articolare regionalmente o territorialmente.] 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive  modificazioni  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196." 
              Comma 226: 
              Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 2, della
          legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
              "Art. 2. Deleghe al Governo per la ridefinizione  della
          disciplina   del   sostegno   pubblico   per   il   settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
              1. - 3. Omissis 
              4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per
          i  giornalisti  progressivamente  conforme  alla  normativa
          generale   del   sistema    pensionistico,    nonche'    di
          razionalizzare  la  composizione  e  le  attribuzioni   del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
          e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti  e
          la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai  trattamenti
          di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
          comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.  416,  e
          la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
              Omissis." 
              Comma 227: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  37  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle  imprese  editrici  e
          provvidenze per l'editoria): 
              "Art. 37. Esodo e prepensionamento. 
              1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e'  data
          facolta' di optare, entro sessanta  giorni  dall'ammissione
          al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero,  nel  periodo
          di  godimento  del  trattamento  medesimo,  entro  sessanta
          giorni  dal  maturare  delle   condizioni   di   anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: 
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
          citato  articolo  35  sono  riconosciuti  utili   d'ufficio
          secondo quanto previsto dalla presente lettera; 
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti dalle imprese editrici di  giornali  quotidiani,
          di giornali periodici e di agenzie di stampa  a  diffusione
          nazionale, limitatamente al numero di  unita'  ammesso  dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  sulla
          base delle risorse finanziarie e disponibili e per  i  soli
          casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza  di
          crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione  di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano stati maturati almeno  diciotto  anni  di  anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  adottato  dall'INPGI  e
          approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995,  di
          cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale  n.  234
          del 6 ottobre 1995. 
              1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              2. L'integrazione contributiva a carico  dell'INPGI  di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque anni. Per  i  giornalisti  che  abbiano  compiuto  i
          sessanta  anni  di  eta',  l'anzianita'   contributiva   e'
          maggiorata di un periodo non superiore alla differenza  fra
          i  sessantacinque  anni  di  eta'   e   l'eta'   anagrafica
          raggiunta, ferma restando la non  superabilita'  del  tetto
          massimo di 360  contributi  mensili.  Non  sono  ammessi  a
          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
          titolari di pensione a carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria  o  di  forme   sostitutive,   esonerative   o
          esclusive  della  medesima.   I   contributi   assicurativi
          riferiti a  periodi  lavorativi  successivi  all'anticipata
          liquidazione della pensione di vecchiaia  sono  riassorbiti
          dall'INPGI  fino  alla  concorrenza   della   maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista. 
              3. La  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  degli
          operai    dell'industria    corrisponde    alla    gestione
          pensionistica  una  somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore  per
          la  gestione   medesima   sull'importo   che   si   ottiene
          moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima  retribuzione   percepita   da   ogni   lavoratore
          interessato rapportati al mese. I contributi versati  dalla
          Cassa integrazione guadagni sono  iscritti  per  due  terzi
          nella  contabilita'  separata  relativa   agli   interventi
          straordinari e per il rimanente  terzo  a  quella  relativa
          agli interventi ordinari. 
              4. Agli effetti del cumulo del trattamento di  pensione
          di  cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione   si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 
              5. Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo non e' compatibile con  le  prestazioni  a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione." 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              "Art. 1-bis (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione
          di vecchiaia anticipata per i giornalisti) 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo  41-bis,  comma
          7, primo periodo, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di  euro
          per l'anno 2014, 9 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  13
          milioni di euro per l'anno 2016, 13  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017, 10,8 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  3
          milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento  al  primo
          periodo del presente comma si applica quanto  previsto  dal
          secondo  periodo  del  comma  7  dell'articolo  41-bis  del
          predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo  periodo
          del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge
          n. 207 del 2008, le  parole:  "all'importo  massimo  di  20
          milioni di euro  annui"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "all'importo massimo di  20  milioni  di  euro  annui  fino
          all'anno 2013,  23  milioni  di  euro  nell'anno  2014,  29
          milioni  di  euro  nell'anno  2015,  33  milioni  di   euro
          nell'anno 2016, 33 milioni di  euro  nell'anno  2017,  30,8
          milioni  di  euro  nell'anno  2018,  23  milioni  di   euro
          nell'anno 2019 e 20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020". 
              2.  I  trattamenti  di  vecchiaia  anticipata  di   cui
          all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5  agosto
          1981, n. 416, e  successive  modificazioni,  finanziati  ai
          sensi del presente  articolo  sono  erogati  in  favore  di
          giornalisti dipendenti da aziende che hanno  presentato  al
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  piani  di
          ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  a
          condizione che prevedano, anche mediante  integrazione  dei
          piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale gia'
          presentati,  la   contestuale   assunzione   di   personale
          giornalistico  in  possesso  di  competenze   professionali
          coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e
          sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione  a
          tempo  indeterminato  ogni   tre   prepensionamenti.   Tale
          condizione non  si  applica  alle  imprese  i  cui  accordi
          prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. 
              3. L'instaurazione di rapporti di lavoro  dipendente  o
          autonomo di cui agli articoli 2222 e  seguenti  del  codice
          civile, anche  in  forma  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per  la
          cessione  del  diritto  d'autore,  con  i  giornalisti  che
          abbiano optato per i trattamenti  di  vecchiaia  anticipata
          finanziati ai sensi  del  presente  articolo,  comporta  la
          revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il
          rapporto di lavoro sia instaurato  con  un'azienda  diversa
          facente capo al medesimo gruppo editoriale. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1  si
          provvede: 
              a) quanto a 3 milioni di euro  per  l'anno  2014,  a  9
          milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per
          l'anno  2016,  mediante  corrispondente   riduzione   della
          dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
              b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016,  a  13
          milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per
          l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per pari  importo  e  per  i  medesimi  anni,  delle
          risorse disponibili su apposita contabilita'  speciale,  su
          cui affluiscono 22 milioni di euro per  l'anno  2014  e  11
          milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione  del  Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147. 
              5.   Alla   compensazione   dei   conseguenti   effetti
          finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4
          si provvede mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  di
          cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  7  ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni,  pari  a
          6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni  di  euro
          per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a
          3 milioni di euro per l'anno 2019. 
              6. Il  Fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni, e' incrementato di 22 milioni  di
          euro per l'anno 2014 e di 11 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Comma 228: 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  41-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni finanziarie urgenti): 
              "Art. 41-bis Editoria 
              1. - 6. Omissis 
              7.  Per  il  sostegno  degli  oneri   derivanti   dalle
          prestazioni  di  vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti
          dipendenti    da    aziende    in    ristrutturazione     o
          riorganizzazione per crisi aziendale, di  cui  all'articolo
          37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a  quanto
          previsto dall'articolo 19, commi 18-ter  e  18-quater,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione,  in  maniera
          lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
          autorizzazioni di spesa come determinate  dalla  tabella  C
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
          10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora  i  datori
          di lavoro interessati dai processi  di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione in presenza di crisi aziendali  presentino
          piani comportanti complessivamente un numero di  unita'  da
          ammettere   al    beneficio    con    effetti    finanziari
          complessivamente  superiori  all'importo  massimo   di   20
          milioni di euro annui fino all'anno  2013,  23  milioni  di
          euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015,  33
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  33  milioni  di   euro
          nell'anno 2017, 30,8 milioni di  euro  nell'anno  2018,  23
          milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
          introdotto,  su  proposta  delle  organizzazioni  sindacali
          datoriali, a carico dei datori di lavoro  del  settore  uno
          specifico contributo  aggiuntivo  da  versare  all'Istituto
          nazionale di previdenza dei  giornalisti  italiani  (INPGI)
          per il finanziamento dell'onere eccedentario. 
              Omissis." 
              Comma 229: 
              Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2222  e
          seguenti del codice civile: 
              "Art. 2222. Contratto d'opera 
              Quando una persona  si  obbliga  a  compiere  verso  un
          corrispettivo  un'opera   o   un   servizio,   con   lavoro
          prevalentemente proprio e senza vincolo  di  subordinazione
          nei confronti del committente, si  applicano  le  norme  di
          questo capo, salvo che il  rapporto  abbia  una  disciplina
          particolare nel libro IV." 
              "Art. 2223. Prestazione della materia. 
              Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la
          materia e' fornita dal prestatore d'opera, purche' le parti
          non abbiano  avuto  prevalentemente  in  considerazione  la
          materia,  nel  qual  caso  si  applicano  le  norme   sulla
          vendita." 
              "Art. 2224. Esecuzione dell'opera. 
              Se il prestatore  d'opera  non  procede  all'esecuzione
          dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto  e
          a regola d'arte, il committente  puo'  fissare  un  congruo
          termine,  entro  il  quale  il  prestatore   d'opera   deve
          conformarsi a tali condizioni. 
              Trascorso   inutilmente   il   termine   fissato,    il
          committente puo' recedere dal contratto, salvo  il  diritto
          al risarcimento dei danni." 
              "Art. 2225. Corrispettivo. 
              Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non
          puo' essere determinato secondo le tariffe professionali  o
          gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato
          ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo." 
              "Art. 2226. Difformita' e vizi dell'opera. 
              L'accettazione espressa o tacita dell'opera  libera  il
          prestatore d'opera dalla responsabilita' per difformita'  o
          per vizi  della  medesima,  se  all'atto  dell'accettazione
          questi   erano   noti   al   committente    o    facilmente
          riconoscibili, purche'  in  questo  caso  non  siano  stati
          dolosamente occultati. 
              Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le
          difformita' e i vizi occulti al  prestatore  d'opera  entro
          otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro  un
          anno dalla consegna. 
              I diritti del committente nel caso di difformita' o  di
          vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668." 
              "Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto. 
              Il committente puo' recedere dal  contratto,  ancorche'
          sia iniziata l'esecuzione dell'opera,  tenendo  indenne  il
          prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito  e  del
          mancato guadagno." 
              "Art. 2228. Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione
          dell'opera. 
              Se  l'esecuzione  dell'opera  diventa  impossibile  per
          causa non imputabile ad alcuna delle parti,  il  prestatore
          d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in
          relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta." 
              Comma 230: 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 198 del 2016: 
              "Art. 1. Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione 
              1. - 3. Omissis 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              Omissis." 
              Comma 231: 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. Omissis 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
              Comma 232: 
              Il testo del comma 284  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 231. 
              Comma 233: 
              Si riporta il testo vigente del comma 284 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "284.  I  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato
          iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle
          forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto
          di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano  entro
          il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico
          di  vecchiaia,  di  cui  all'articolo  24,  comma  6,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, possono, a  condizione  di  avere
          maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
          al  predetto  trattamento   pensionistico   di   vecchiaia,
          d'intesa con il  datore  di  lavoro,  per  un  periodo  non
          superiore al periodo intercorrente tra la data  di  accesso
          al beneficio  di  cui  al  presente  comma  e  la  data  di
          maturazione del requisito anagrafico  previsto  dal  citato
          articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del
          2011, ridurre l'orario del rapporto  di  lavoro  in  misura
          compresa tra il 40 per cento e il 60 per  cento,  ottenendo
          mensilmente dal datore di lavoro una  somma  corrispondente
          alla contribuzione previdenziale  a  fini  pensionistici  a
          carico del  datore  di  lavoro  relativa  alla  prestazione
          lavorativa non effettuata. Tale importo non  concorre  alla
          formazione del  reddito  da  lavoro  dipendente  e  non  e'
          assoggettato a contribuzione previdenziale. Per  i  periodi
          di riduzione della prestazione lavorativa  e'  riconosciuta
          la contribuzione figurativa commisurata  alla  retribuzione
          corrispondente alla prestazione lavorativa non  effettuata.
          Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al  presente
          comma e' riconosciuto nel limite massimo di 60  milioni  di
          euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e
          60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di  cui  al
          presente comma e' concessa, a domanda e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione
          della Direzione  territoriale  del  lavoro.  Il  datore  di
          lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa
          con lo stesso datore di lavoro, accedere alla  facolta'  di
          ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma
          deve  dare  comunicazione   all'INPS   e   alla   Direzione
          territoriale del lavoro della stipulazione del contratto  e
          della relativa cessazione secondo  le  modalita'  stabilite
          dal decreto di cui al successivo periodo. Il  beneficio  di
          cui al presente comma e' riconosciuto dall'INPS, qualora ne
          ricorrano i necessari presupposti e requisiti,  nei  limiti
          delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e
          secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle
          domande di accesso al beneficio di cui  al  presente  comma
          comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio
          risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in
          via prospettica, l'INPS non prendera'  in  esame  ulteriori
          domande finalizzate all'accesso al beneficio in  esame.  Ai
          maggiori oneri derivanti dal  presente  comma,  pari  a  60
          milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro  per
          l'anno 2017 e a 60 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  si
          provvede mediante il  versamento  in  entrata  al  bilancio
          dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro  per  l'anno
          2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60  milioni
          di  euro  per   l'anno   2018   delle   entrate   derivanti
          dall'aumento contributivo  di  cui  all'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle  somme
          destinate   al   finanziamento   dei    fondi    paritetici
          interprofessionali nazionali per la formazione continua  di
          cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          e successive modificazioni. Le somme versate in entrata  al
          bilancio dello Stato ai sensi del periodo  precedente  sono
          trasferite  all'INPS  a  copertura   dei   maggiori   oneri
          derivanti ai sensi del presente comma. In deroga  a  quanto
          disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 150, la quota residua  delle  entrate
          derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo  25
          della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di
          lavoro non aderenti ai fondi paritetici  interprofessionali
          nazionali  per  la  formazione  continua,  dedotte   quelle
          utilizzate per la  copertura  degli  oneri  della  presente
          disposizione,  e'  versata  prioritariamente  al  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino  alla  concorrenza
          di  un  importo  pari  al  50   per   cento   della   somma
          complessiva." 
              Comma 234: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  12  del
          decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno   2016,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia di procedure  esecutive  e
          concorsuali, nonche' a favore degli investitori  in  banche
          in liquidazione), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. Fondo di solidarieta' per la riconversione  e
          riqualificazione professionale del personale del credito 
              1. Limitatamente agli anni 2016,  2017,  2018  e  2019,
          ferma  restando  la  modalita'  di  finanziamento  prevista
          dall'articolo 33,  comma  3,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, la finalita'  di  cui  al  comma  9
          lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del
          2015, con riferimento  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la
          riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il
          sostegno dell'occupazione e del reddito del  personale  del
          credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei  processi
          di agevolazione all'esodo, in relazione  a  lavoratori  che
          raggiungano i requisiti previsti per  il  pensionamento  di
          vecchiaia  o  anticipato   nei   successivi   sette   anni.
          L'operativita' delle disposizioni di cui al  primo  periodo
          e'   subordinata   all'emanazione   del   regolamento    di
          adeguamento della disciplina del Fondo,  da  adottarsi  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          entro trenta giorni dall'entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto
          previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica." 
              Il testo  del  comma  3  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato nelle note
          al comma 172. 
              Comma 235: 
              Il  testo   dell'articolo   26   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 172. 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  33  del
          citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              "Art. 33. Contributi di finanziamento 
              1. - 2. Omissis 
              3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo  26,
          comma 9, e' dovuto, da  parte  del  datore  di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 4,  5  e  12  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni  per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
          l'Impiego - NASpI 
              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'  istituita  presso
          la   Gestione   prestazioni   temporanee   ai    lavoratori
          dipendenti, di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego (ASpI) di  cui  all'articolo  2  della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015." 
              "Art. 4. Calcolo e misura 
              1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione  imponibile
          ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa  per
          il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata  per
          il numero 4,33. 
              2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia  pari  o
          inferiore nel 2015 all'importo di  1.195  euro,  rivalutato
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari
          al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui
          la retribuzione mensile sia superiore al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementato di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza  tra  la  retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare  nel  2015
          l'importo  mensile  massimo  di  1.300   euro,   rivalutato
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
              3. La NASpI si riduce del  3  per  cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              4. Alla NASpI non si applica il  prelievo  contributivo
          di cui all'articolo 26 della legge  28  febbraio  1986,  n.
          41." 
              "Art. 5. Durata 
              1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per  un  numero
          di  settimane  pari   alla   meta'   delle   settimane   di
          contribuzione  degli  ultimi  quattro  anni.  Ai  fini  del
          calcolo  della  durata  non  sono   computati   i   periodi
          contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione  delle
          prestazioni di disoccupazione." 
              "Art. 12. Contribuzione figurativa 
              1.  La  contribuzione  figurativa  e'  rapportata  alla
          retribuzione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  entro  un
          limite di retribuzione pari a 1,4 volte  l'importo  massimo
          mensile della NASpI per l'anno in corso. 
              2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma
          1, rivalutate fino alla data di decorrenza della  pensione,
          non sono prese  in  considerazione  per  la  determinazione
          della retribuzione pensionabile qualora  siano  di  importo
          inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non
          considerando tali retribuzioni.  Rimane  salvo  il  computo
          dell'anzianita'   contributiva    relativa    ai    periodi
          eventualmente non considerati  nella  determinazione  della
          retribuzione   pensionabile   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 24, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge  22
          dicembre 2011, n. 214." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  37  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              "Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali 
              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  «Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
              a) le pensioni sociali di  cui  all'articolo  26  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              b) l'onere delle integrazioni  di  cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
              c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.  Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  1,  comma
          2, lettera a) della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, o ad  ogni  altro
          trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
              f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile 1985, n. 140 ,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
          n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge  3
          giugno 1975, n.  160  ,  all'articolo  27  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140 . 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2,
          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  quelli
          destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati. 
              Comma 238: 
              Si riporta il testo del comma 386 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "386. Al fine di garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'." 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
          legislativo n. 22 del 2015, come rifinanziata dall'articolo
          43, comma 5 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148: 
              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 
              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in  via
          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          di cui all'articolo 1 che  abbiano  fruito  di  questa  per
          l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano  privi
          di occupazione e si trovino in una condizione economica  di
          bisogno. 
              2. Nel primo anno di applicazione gli  interventi  sono
          prioritariamente riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a
          nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori  in
          eta' prossima al pensionamento. In ogni caso,  il  sostegno
          economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
          Fondo di cui al comma 7. 
              3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
          di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
          indennita' NASpI percepita,  e,  comunque,  in  misura  non
          superiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato
          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella
          misura e secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di
          cui al comma 6. 
              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro
          i redditi derivanti da  nuova  occupazione  possono  essere
          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  limiti  e  secondo  i
          criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 
              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   e'   condizionata
          all'adesione ad  un  progetto  personalizzato  redatto  dai
          competenti  servizi  per  l'impiego,  contenente  specifici
          impegni  in  termini   di   ricerca   attiva   di   lavoro,
          disponibilita' a partecipare ad iniziative di  orientamento
          e formazione, accettazione di adeguate proposte di  lavoro.
          La partecipazione alle iniziative di  attivazione  proposte
          e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
          definiti: 
              a)  la  situazione  economica  di  bisogno  del  nucleo
          familiare di cui  al  comma  1,  valutata  in  applicazione
          dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non  computando
          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
          l'ASDI; 
              b)   l'individuazione   di   criteri    di    priorita'
          nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; 
              c) gli incrementi dell'ASDI per carichi  familiari  del
          lavoratore di cui al comma 3, comunque  nel  limite  di  un
          importo massimo; 
              d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi
          da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI  di
          cui al comma 4; 
              e) le caratteristiche del progetto personalizzato e  il
          sistema  degli  obblighi   e   delle   misure   conseguenti
          all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; 
              f) i flussi informativi tra i servizi per  l'impiego  e
          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di  cui  all'articolo  21  della  legge  8
          novembre 2000,  n.  328,  per  il  tramite  del  Casellario
          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              g) i controlli per evitare la fruizione indebita  della
          prestazione; 
              h) le  modalita'  di  erogazione  dell'ASDI  attraverso
          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.