1101. La pubblicita' delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, e' assicurata mediante i quotidiani cartacei piu' diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. 1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicita' delle gare in caso di subappalto e' assicurata attraverso i quotidiani cartacei piu' diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, cosi' come previsto dalla normativa vigente. 1103. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »; b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: «Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una societa' del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche: a) la durata originaria degli strumenti di debito e' pari ad almeno dodici mesi; b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, ne' includono caratteristiche ad essi proprie; c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis). 2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non comporta la nullita' del contratto. 3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni pattuizione difforme. 4. La Banca d'Italia puo' disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello »; c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della societa' ». 1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-bis.4 e' aggiunto il seguente: «Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario ». 1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati. 1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma. 1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalita' e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano gia' beneficiato. 1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 1109. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 1110. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio « space weather ». 1111. Per l'attuazione del comma 1110 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie e' assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; b) all'articolo 36, comma 1: 1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca »; 2) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: « o) Capo Spartivento ». 1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento e' finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000. 1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme gia' destinate al funzionamento delle altre riserve marine. 1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 e' abrogato. 1116. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: « f-bis) Matese; f-ter) Portofino, comprendente la gia' istituita area protetta marina di Portofino ». 1117. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino e' finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000. 1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme gia' destinate al funzionamento degli altri Enti parco. 1119. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, e' destinata prioritariamente al finanziamento delle attivita' previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018; b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »; c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2019 »; d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2021 »; e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unita' Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi e' prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018. 1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni piu' rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attivita' informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalita' di attuazione del suddetto Piano; c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »; e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto. 1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione. 1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ». 1126. Al fine di garantire la continuita' operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo. 1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. 3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ». 1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 1129. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonche' al potenziamento delle attivita' di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facolta' nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonche' procedere anche all'inquadramento nell'area superiore del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 1130. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonche' dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, e' autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante l'utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi gia' esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d'anno, mediante utilizzo delle disponibilita' di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1131. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/ 2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, e' utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttivita' del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attivita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo. 1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »; 2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »; 3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »; 4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »; b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; c) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 1-ter. Per le imprese di autoriparazione, gia' iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »; 2) all'articolo 3: 2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »; 2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3». 1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ». 1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »; b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro » e' inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ». 1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 e' aggiunto il seguente: «Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). - 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalita' semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualita' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI. 6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ». 1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2018 »; b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018. 1137. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2020. 1139. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ». 1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ». 1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018. 1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ». 1144. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 1146. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ». 1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ». 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2018; f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato ». 1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2019 ». 1151. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ». 1153. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto di tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: « ad apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che puo' essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ». 1154. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». 1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 1156. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato »; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice »; b) al comma 8-quater, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e' riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa' di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non puo' alienare la maggioranza delle predette quote ». 1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn. 1158. La societa' Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilita' finanziarie della societa' stessa. 1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione: a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 1160. Le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici. 1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse gia' assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per le finalita' di cui al comma 1159. 1162. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE, nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonche' la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ». 1164. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla societa' Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, e' concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. 1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potra' essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 ». 1166. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge. 1167. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. E' altresi' prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che e' a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018. 1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 1169. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilita' di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », e' concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonche' di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, e' istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. 1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi 1173 e 1174. 1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonche' i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione. 1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA e' istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a: a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi annuali; b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali; c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico; d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei; e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Artico; g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici. 1174. Il Comitato scientifico per l'Artico ecomposto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile: a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official); b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) il rappresentante italiano nell'lASC; d) il rappresentante italiano di NySMAC; e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR. 1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attivita' e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti, universita', enti di ricerca pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, nonche' contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione. 1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilita' della Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attivita' scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR. 1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. 1179. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: « nonche' apposito preventivo parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione » sono soppresse; b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: « 7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalita' di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto di verifica ». 1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' prorogato fino a tale data. 1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.