1101. La pubblicita' delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite
dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni
immobiliari, e' assicurata mediante i quotidiani cartacei piu'
diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come
previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della
giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione del presente comma.
1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti,
la pubblicita' delle gare in caso di subappalto e' assicurata
attraverso i quotidiani cartacei piu' diffusi sul territorio
nazionale e dai siti web, cosi' come previsto dalla normativa
vigente.
1103. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile »
sono aggiunte le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito
chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo
livello). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo
livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una
banca o da una societa' del gruppo bancario, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito e' pari ad almeno
dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari
derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono
collegati a strumenti finanziari derivati, ne' includono
caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito
indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati
secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e'
subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le
clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non
comporta la nullita' del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di
secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far
venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni
pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia puo' disciplinare l'emissione e le
caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo
livello »;
c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) e' inserita
la seguente:
«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati
dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della
societa' ».
1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo
l'articolo 60-bis.4 e' aggiunto il seguente:
«Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo
livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono
emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai
sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica
l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario
».
1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito
chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad
almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere
oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a
soli investitori qualificati.
1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo di ristoro finanziario con una
dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in
favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto,
riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri
presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento relativi alla
sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da
banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di
risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il
16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico
della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle
Camere sullo stato di attuazione del presente comma.
1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti requisiti, modalita' e condizioni necessarie
all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.
Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le
eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui
i risparmiatori abbiano gia' beneficiato.
1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del
Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia
ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13
milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
1109. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 12 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021.
1110. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni
naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della
Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione
di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e
geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della
rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree
marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi
vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli
acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di
monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati
satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le
emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di
monitoraggio « space weather ».
1111. Per l'attuazione del comma 1110 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed
Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del
perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito
con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del
Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della
regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato
raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta
del Po. La copertura delle spese obbligatorie e' assicurata a valere
sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente
dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
b) all'articolo 36, comma 1:
1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca
»;
2) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
« o) Capo Spartivento ».
1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al
comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa
di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro
funzionamento e' finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019,
rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000 per
l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione
delle somme gia' destinate al funzionamento delle altre riserve
marine.
1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 e'
abrogato.
1116. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
« f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la gia' istituita area protetta
marina di Portofino ».
1117. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al
comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro
300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario
2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino
e' finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019,
rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000 per
l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante
corrispondente riduzione delle somme gia' destinate al funzionamento
degli altri Enti parco.
1119. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e
2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, e' destinata
prioritariamente al finanziamento delle attivita' previste
dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;
b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le
parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto
mesi »;
c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le
parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «
Fino al 31 gennaio 2019 »;
d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «
Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al
31 gennaio 2021 »;
e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, in materia di Unita' Tecnica-Amministrativa per la gestione dei
rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, e'
disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi e'
prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente all'anno 2018.
1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio
volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' previsto l'avvio, in via sperimentale, di
un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio
volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di
reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo
2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di
1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale
Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli
comunali che svolgono, in concorso con le associazioni piu'
rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture
uffici territoriali del Governo, con le questure e con le
organizzazioni internazionali, attivita' informative, di supporto, di
orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che
possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la
formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti
che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di
origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalita'
di attuazione del suddetto Piano;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.
26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le
parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per
l'anno 2018 »;
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, in materia di utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle
contabilita' speciali delle province di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in
materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA,
le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono
sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti
del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria
vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con
decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale,
attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
deposito.
1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure
connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, e'
autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per
l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20,
nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3
novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi
informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali
e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i
dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in
considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei
collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge
n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, il numero delle
sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto.
1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti
dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza presso gli
uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale
fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto,
trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la
successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai
sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo
interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici
elettorali di sezione.
1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' disposta la seguente proroga di termini:
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione
dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».
1126. Al fine di garantire la continuita' operativa e gestionale
necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi
alle attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di
attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa'
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso
per la stipula del nuovo atto regolativo.
1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni
del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione
agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi
versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti
dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in
scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre
2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ».
1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
1129. In considerazione delle nuove competenze e funzioni
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con
particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli
acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle
partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del
bilancio, nonche' al potenziamento delle attivita' di monitoraggio
dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e
all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti
delle dotazioni organiche e delle facolta' nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche
all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili
professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria,
nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali per
il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive
interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con
graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonche'
procedere anche all'inquadramento nell'area superiore del personale
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1130. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a
regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita'
strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio
2016, n. 93, nonche' dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, e'
autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili,
reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante
l'utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi gia' esistenti,
nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d'anno, mediante
utilizzo delle disponibilita' di parte corrente dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1131. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «
Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta
delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella
allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 114/ 2015 del 23 dicembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel
limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, e'
utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa,
per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie,
anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344, e all'incentivazione della produttivita' del personale del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attivita'
di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi
e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma
del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le procedure e le modalita' di utilizzo delle risorse di
cui al precedente periodo.
1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo
economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia
di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »;
2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « diciotto mesi »;
3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « quindici mesi »;
4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « quindici mesi »;
b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato
delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il
31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31
dicembre 2018 »;
d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo
7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione
di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita'
ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, gia' iscritte nel
registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e
abilitate per una o piu' attivita' di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi
regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del
presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile
tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese
non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per
almeno un anno dell'attivita' di autoriparazione, come operaio
qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore
nell'arco degli ultimi cinque anni »;
2) all'articolo 3:
2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite
dalle seguenti: « per i dieci anni »;
2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai fini
della regolarizzazione delle imprese gia' iscritte, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o
nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu'
attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo
1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche
per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1,
comma 3».
1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, e' disposta la seguente
proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello
stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino
al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31
dicembre 2018 ».
1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31
dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonche' nel
limite massimo di 10 milioni di euro » e' inserita la seguente: «
annui » e le parole: « nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».
1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilita'
dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). -
1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per
consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di
carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui
agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere
effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia
digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato
digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario
di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193,
anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione
ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non
corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di
utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non
regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del
sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva
del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non
corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo
alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con
quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita' semplificate per la regolarizzazione
della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei
contributi per il SISTRI, fino all'annualita' in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano
provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante
ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in
contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di
favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al
rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente
articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione
contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo
260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre
2018 »;
b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 ». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia
disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1137. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al
31 dicembre 2020.
1139. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ».
1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per
soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della
filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1º gennaio
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ».
1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione
antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima
del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.
1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti
proroghe di termini:
a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ».
1144. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27
novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti
al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' a valere
sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente
alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo
concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi
e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere
favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei
soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
1146. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».
1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « per ciascuno dei due anni ».
1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre
2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2018 »;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e
le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il
decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2018;
f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono
sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato ».
1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 ».
1151. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ».
1153. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto di
tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: « ad apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La
relativa gestione, che puo' essere affidata ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di
gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
».
1154. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All'articolo 8, comma 2, della
legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».
1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1156. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali »
sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio
dello Stato »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Gli immobili di
tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai
citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al
raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal
comma 3 dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi
introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice »;
b) al comma 8-quater, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su
indicazione del conferente, e' riconosciuto direttamente in quote del
costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da
impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese
di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale
riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie
iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando
la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa'
di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non puo'
alienare la maggioranza delle predette quote ».
1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con
particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della
biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi
marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e
interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul
piano nazionale, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e
biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.
1158. La societa' Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione,
tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma
2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile,
versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018,
la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle
disponibilita' finanziarie della societa' stessa.
1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno
2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due
regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di
cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;
b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto
ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non
possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e
117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1160. Le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo
periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto
dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini
sociali, economici e morfologici.
1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi
finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse gia'
assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
medesimo Fondo per le finalita' di cui al comma 1159.
1162. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti
previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE,
nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati
dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui
all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e' ulteriormente incrementato nella misura di
4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza
alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e
delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione,
monitoraggio e valutazione dello stesso nonche' la formazione nel
settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le
conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ».
1164. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere,
anche accessorie, inerenti alla societa' Quadrilatero Umbria Marche
SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto
di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, e' concesso ad ANAS
SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il
concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il
15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione,
che non potra' essere complessivamente inferiore a 580 milioni di
euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al
periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia'
erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di
convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con
riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena,
entro il 30 settembre 2018 ».
1166. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie
relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2
annesso alla presente legge.
1167. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per
l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini
dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il
Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati
l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il
raggiungimento degli obiettivi. E' altresi' prorogato, per l'anno
2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che e' a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno
2018.
1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari complessivamente a
24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro
mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono
conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
1169. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere
concernenti il progetto «Viabilita' di accesso all'hub portuale di La
Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », e' concesso all'ANAS Spa un
contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020.
1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia
italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la
partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee
(IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny
Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonche' di attuare gli
impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei
Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial
a Washington il 28 settembre 2016, e' istituito per il triennio
2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al
sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.
1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono
elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai
commi 1173 e 1174.
1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le
linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonche' i programmi
annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA e'
istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del
sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato
scientifico per l'Artico che provvede a:
a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi
annuali;
b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici
internazionali;
c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle di altri
Paesi presenti in Artico;
d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre
iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in
progetti europei;
e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una
relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle
attivita' scientifiche svolte in Artico;
g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e
lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.
1174. Il Comitato scientifico per l'Artico ecomposto dai seguenti
nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:
a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana
al Consiglio artico (Senior Arctic Official);
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
c) il rappresentante italiano nell'lASC;
d) il rappresentante italiano di NySMAC;
e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente
del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso,
dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
(OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA);
f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza
italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato
dal CNR.
1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel
rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto
tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le
attivita' e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote
di partecipazione a favore dei soggetti, universita', enti di ricerca
pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal
CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei
seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica,
nonche' contributi in termini di risorse umane, strumentali e
finanziarie alla loro realizzazione.
1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al CNR. Attraverso
le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla
manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate
presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso
strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse
per i contratti di affitto che assicurano la disponibilita' della
Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree
riservate all'attivita' scientifica sono a carico dei competenti
uffici del CNR.
1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020.
1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo
56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di
4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno
2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
1179. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « nonche' apposito preventivo parere
dell'Autorita' nazionale anticorruzione » sono soppresse;
b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
« 7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in via
preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura
adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle
transazioni di cui al comma 7. Le modalita' di svolgimento della
verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione nella quale
e' individuata anche la documentazione oggetto di verifica ».
1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione
delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in
un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e'
prorogato fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro
della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale
connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate
prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di
assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito
per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente
all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita
in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini della
garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi
complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia
nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.