art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
              comma 166 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          del decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni): 
              "Art. 1. Trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo 
              1. - 2. Omissis 
              3. La soppressione del  Dipartimento  del  turismo  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo determina  il  ripristino  presso  la  medesima
          Amministrazione  di  due  posti  funzione  dirigenziale  di
          livello non generale  equivalenti  sul  piano  finanziario.
          Conseguentemente la  dotazione  organica  dirigenziale  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo e' rideterminata nel numero massimo  di  undici
          posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni  di
          livello non generale. 
              Omissis.". 
              comma 167 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'): 
              "Art.    4-bis.    Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione dei Ministeri 
              1. Al fine di semplificare ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione dei Ministeri,  anche  con  riferimento
          agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui  agli
          articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di
          organizzazione dei  Ministeri,  ivi  inclusi  quelli  degli
          uffici di diretta collaborazione, possono  essere  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   previa   delibera   del
          Consiglio dei ministri. I  decreti  previsti  dal  presente
          articolo  sono  soggetti   al   controllo   preventivo   di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente.". 
              comma 168 
              La  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica n. 53/2018  del  25  ottobre  2018
          recante "STRATEGIA NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
          CONFISCATI  ATTRAVERSO  LE  POLITICHE   DI   COESIONE"   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 06 Marzo  2019,
          n. 55. 
              Si riporta il testo  dei  commi  2  e  3  dell'articolo
          113-bis del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  113-bis  Disposizioni  in  materia  di  organico
          dell'Agenzia 
              1. Omissis 
              2.  Alla  copertura  dell'incremento  della   dotazione
          organica di centosettanta unita', di cui  al  comma  1,  si
          provvede, nel limite di cento unita' mediante le  procedure
          di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              2-bis. Omissis 
              3. Fino al completamento  delle  procedure  di  cui  al
          comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
          a prestare servizio in posizione  di  comando,  distacco  o
          fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti  da
          parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
          professionalita'  specifiche  ed  adeguate,  il   personale
          proveniente  dalle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli
          enti pubblici economici, in servizio, alla data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia  in
          posizione di comando, distacco o fuori ruolo e'  inquadrato
          nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza  da  presentare  nei
          sessanta giorni successivi secondo le  modalita'  stabilite
          con il regolamento di cui al comma 1.  Negli  inquadramenti
          si tiene conto prioritariamente  delle  istanze  presentate
          dal personale, in servizio alla data di entrata  in  vigore
          della presente  disposizione,  che  ha  presentato  analoga
          domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Le  disposizioni  del
          presente comma si applicano anche al personale  proveniente
          dalle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,
          nonche' dagli enti pubblici economici,  in  servizio,  alla
          data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di
          comando, distacco o fuori ruolo. 
              Omissis.". 
              comma 169 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44  (Disposizioni
          concernenti il Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle
          richieste estorsive e dell'usura): 
              "Art. 18. Fondo di solidarieta' per  le  vittime  delle
          richieste estorsive. 
              1. E' istituito presso  il  Ministero  dell'interno  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive. Il Fondo e' alimentato da: 
              a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
          premi assicurativi, raccolti nel  territorio  dello  Stato,
          nei rami incendio,  responsabilita'  civile  diversi,  auto
          rischi diversi e furto, relativi ai contratti  stipulati  a
          decorrere dal 1° gennaio 1990; 
              b)  un  contributo  dello  Stato  determinato   secondo
          modalita' individuate dalla legge, nel  limite  massimo  di
          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata, unita' previsionale  di  base  1.1.11.1,  del
          bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   il   1998   e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; 
              c) una quota pari alla meta' dell'importo, per  ciascun
          anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
          una quota pari ad un terzo dell'importo del  ricavato,  per
          ciascun anno, delle vendite disposte a norma  dell'articolo
          2-undecies della suddetta legge n. 575 del  1965,  relative
          ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in  azienda
          confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.". 
              comma 170 
              Si riporta la tabella A di  cui  alla  legge  3  aprile
          1979, n. 103  (Modifiche  dell'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
              "Tabella A 
              Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato 
              Qualifiche Numero dei  posti  Avvocato  generale  dello
          Stato 1 Avvocati dello Stato 299 Procuratori dello Stato 70
          Totale 370 ". 
              comma 171 
              Si riporta il testo vigente del comma 318 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "318.  La  dotazione  organica  dell'Avvocatura   dello
          Stato, di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  14  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata  di  6
          posizioni di livello dirigenziale  non  generale  e  di  85
          unita' di personale non  dirigenziale.  L'Avvocatura  dello
          Stato,  per  il  triennio  2019-2021,  e'  autorizzata   ad
          assumere,  a   tempo   indeterminato,   mediante   apposita
          procedura concorsuale per titoli ed esami,  un  contingente
          di personale  di  6  unita'  di  livello  dirigenziale  non
          generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
          economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F1, in possesso del diploma  di  scuola
          secondaria  di  secondo  grado,   anche   con   particolare
          specializzazione nelle  materie  tecnico-giuridiche.  Nella
          procedura concorsuale  per  la  copertura  delle  posizioni
          dirigenziali di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          prevista una riserva per il personale interno  in  possesso
          dei requisiti per l'accesso al concorso per  dirigente  nel
          limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
          Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  presente
          comma, nel limite massimo di spesa pari  a  1.082.216  euro
          per l'anno 2019, a 3.591.100  euro  per  l'anno  2020  e  a
          4.013.480  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,   si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298 del presente articolo. 
              Omissis.". 
              comma 175 
              Il testo dell'articolo 14 del citato  decreto-legge  n.
          63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 90, come modificato dal  presente  comma  e
          dal comma 70 della presente legge e' riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 70. 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2,  del
          citato decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  16  Proroga   delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili 
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno  2012
          al 31 dicembre 2020. 
              1-bis. - 1-octies. Omissis 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
          2019, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2020  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2019  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2019 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
              Omissis.". 
              comma 177 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  621  a  626
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "621. Per le erogazioni liberali in  denaro  effettuate
          da privati nel corso dell'anno solare 2019  per  interventi
          di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici  e
          per la realizzazione di nuove strutture sportive  pubbliche
          spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate,  anche  nel  caso  in  cui  le
          stesse  siano  destinate  ai   soggetti   concessionari   o
          affidatari degli impianti medesimi. 
              622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del  comma
          621 e' riconosciuto alle persone fisiche e  agli  enti  non
          commerciali  nel  limite  del  20  per  cento  del  reddito
          imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa  nel
          limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
          tre quote annuali di pari importo. 
              623.  Ferma  restando  la  ripartizione  in  tre  quote
          annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
          d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel  limite
          complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e  non  rileva  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              624. Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              625. I soggetti che effettuano erogazioni  liberali  ai
          sensi dei commi da  621  a  627  non  possono  cumulare  il
          credito d'imposta con altra agevolazione  fiscale  prevista
          da altre disposizioni di  legge  a  fronte  delle  medesime
          erogazioni. 
              626. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali
          comunicano immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare  delle
          somme  ricevute  e  la   loro   destinazione,   provvedendo
          contestualmente a  darne  adeguata  pubblicita'  attraverso
          l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
          anno   successivo   a   quello   dell'erogazione   e   fino
          all'ultimazione dei  lavori  di  manutenzione,  restauro  o
          realizzazione di nuove strutture,  i  soggetti  beneficiari
          delle erogazioni comunicano  altresi'  all'Ufficio  per  lo
          sport presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  lo
          stato  di  avanzamento  dei  lavori,  anche  mediante   una
          rendicontazione delle modalita'  di  utilizzo  delle  somme
          erogate. L'Ufficio per lo sport presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
          comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              Omissis.". 
              comma 178 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art. 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              [d-bis)  all'addizionale  regionale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche;] 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
              h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
              h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
          avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
              2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.". 
              comma 180 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  13  del
          citato  decreto-legge  n.  87  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Societa' sportive dilettantistiche 
              1. - 4. Omissis 
              5. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito,  ai  fini  del
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a  interventi
          in favore delle societa' sportive  dilettantistiche,  delle
          associazioni sportive  dilettantistiche  e  degli  enti  di
          promozione sportiva, con una dotazione di  3,4  milioni  di
          euro nell'anno 2018, di  11,5  milioni  di  euro  nell'anno
          2019, di 9,8  milioni  di  euro  nell'anno  2020,  di  10,2
          milioni di euro nell'anno 2021, di  10,3  milioni  di  euro
          nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di
          5,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024.  Le
          suddette risorse sono assegnate all'Ufficio  per  lo  sport
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
          successivo  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri o dell'Autorita' politica con  delega  allo  sport
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione
          delle risorse disponibili. Ai relativi  oneri  si  provvede
          mediante le maggiori entrate e le  minori  spese  derivanti
          dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3." 
              comma 181 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 4  della
          legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in  materia  di  rapporti
          tra societa' e sportivi professionisti): 
              "Art. 3. Prestazione sportiva dell'atleta. 
              La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce
          oggetto di contratto di lavoro subordinato  regolato  dalle
          norme contenute nella presente legge. 
              Essa costituisce, tuttavia,  oggetto  di  contratto  di
          lavoro autonomo quando  ricorra  almeno  uno  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) l'attivita' sia svolta nell'ambito  di  una  singola
          manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni  tra  loro
          collegate in un breve periodo di tempo; 
              b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio'
          che riguarda la  frequenza  a  sedute  di  preparazione  od
          allenamento; 
              c) la prestazione che e'  oggetto  del  contratto,  pur
          avendo  carattere  continuativo,  non   superi   otto   ore
          settimanali oppure cinque giorni ogni  mese  ovvero  trenta
          giorni ogni anno." 
              "Art. 4. Disciplina del lavoro subordinato sportivo. 
              Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si
          costituisce  mediante   assunzione   diretta   e   con   la
          stipulazione di un contratto in forma scritta,  a  pena  di
          nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria  delle
          prestazioni   sportive,   secondo   il    contratto    tipo
          predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni  tre
          anni   dalla   federazione   sportiva   nazionale   e   dai
          rappresentanti delle categorie interessate. 
              La societa' ha l'obbligo  di  depositare  il  contratto
          presso    la    federazione    sportiva    nazionale    per
          l'approvazione. 
              Le eventuali clausole contenenti  deroghe  peggiorative
          sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. 
              Nel contratto individuale  dovra'  essere  prevista  la
          clausola contenente l'obbligo dello  sportivo  al  rispetto
          delle istruzioni tecniche e  delle  prescrizioni  impartite
          per il conseguimento degli scopi agonistici. 
              Nello  stesso  contratto  potra'  essere  prevista  una
          clausola  compromissoria  con  la  quale  le   controversie
          concernenti l'attuazione del contratto  e  insorte  fra  la
          societa'  sportiva  e  lo  sportivo  sono  deferite  ad  un
          collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere  la
          nomina degli  arbitri  oppure  stabilire  il  numero  degli
          arbitri e il modo di nominarli. 
              Il  contratto  non  puo'  contenere  clausole  di   non
          concorrenza  o,   comunque,   limitative   della   liberta'
          professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
          risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
          durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. 
              Le federazioni sportive nazionali possono prevedere  la
          costituzione di un fondo gestito  da  rappresentanti  delle
          societa' e  degli  sportivi  per  la  corresponsione  della
          indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
          a norma dell'articolo 2123 del codice civile. 
              Ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le norme contenute negli articoli 4, 5,  13,  18,
          33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli
          1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.  Ai
          contratti di lavoro a termine non  si  applicano  le  norme
          della legge 18 aprile 1962, n. 230. 
              L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si
          applica   alle   sanzioni   disciplinari   irrogate   dalle
          federazioni sportive nazionali.". 
              comma 182 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,  n.  9  (Misure
          urgenti per interventi nel territorio): 
              "Art. 15. Misure urgenti per favorire la  realizzazione
          di impianti sportivi nelle periferie urbane 
              1. Ai fini del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva
          agonistica  nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa
          cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
          l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali  e
          incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per il successivo trasferimento al bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo  «Sport  e
          Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale
          Italiano  (CONI).  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di 100 milioni di euro nel triennio  2015-2017,
          di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel  2016  e
          30 milioni di euro nel 2017. 
              2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi: 
              a) ricognizione degli impianti sportivi  esistenti  sul
          territorio nazionale; 
              b) realizzazione e rigenerazione di  impianti  sportivi
          con  destinazione   all'attivita'   agonistica   nazionale,
          localizzati nelle  aree  svantaggiate  del  Paese  e  nelle
          periferie urbane  e  diffusione  di  attrezzature  sportive
          nelle  stesse  aree  con  l'obiettivo  di   rimuovere   gli
          squilibri economici e sociali ivi esistenti; 
              c) completamento e  adeguamento  di  impianti  sportivi
          esistenti,  con   destinazione   all'attivita'   agonistica
          nazionale e internazionale; 
              d)   attivita'   e    interventi    finalizzati    alla
          presentazione e alla promozione della candidatura  di  Roma
          2024. 
              3. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri per l'approvazione, entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano
          riguardante i primi  interventi  urgenti  e,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  il  piano  pluriennale
          degli interventi, che puo' essere rimodulato  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno.  I  piani  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  Per  la
          predisposizione e  attuazione  del  piano  pluriennale,  il
          Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  puo'  avvalersi  del
          personale    in    servizio    presso    altre    pubbliche
          amministrazioni in  possesso  delle  specifiche  competenze
          tecniche in materia. 
              3-bis. Nel caso in cui il  progetto  ammesso  sia  gia'
          stato finanziato con altre  risorse  pubbliche  diverse  da
          quelle  stanziate  dal  presente  articolo,   il   relativo
          intervento  e'  escluso   dal   piano   pluriennale   degli
          interventi. Resta salva la possibilita'  che,  in  sede  di
          rimodulazione annuale del  piano,  le  risorse  equivalenti
          siano  destinate,  su  richiesta  del  proponente,   previa
          valutazione da parte del CONI  dei  requisiti  necessari  e
          previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
          altri  interventi  relativi  a  proposte  presentate  dallo
          stesso soggetto proponente, negli  stessi  modi  e  termini
          gia' previsti dal CONI, che  abbiano  analogo  o  inferiore
          importo e che posseggano i requisiti previsti. 
              4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante
          una Relazione sull'utilizzo dei  Fondi  assegnati  e  sullo
          stato di realizzazione degli interventi finanziati  con  le
          risorse di cui al comma 1. L'Autorita' Vigilante invia alle
          Camere la relazione di cui al periodo precedente. 
              5. Per la realizzazione degli interventi  previsti  dal
          Piano di  cui  al  comma  3,  e'  possibile  utilizzare  le
          procedure semplificate di cui  all'articolo  1  comma  304,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              6. Al di fuori degli interventi previsti dal  Piano  di
          cui al comma 3, le  associazioni  e  le  societa'  sportive
          senza fini di lucro possono presentare  agli  enti  locali,
          sul  cui  territorio   insiste   l'impianto   sportivo   da
          rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,   un   progetto
          preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'
          economico   finanziaria   per    la    rigenerazione,    la
          riqualificazione e l'ammodernamento  e  per  la  successiva
          gestione con la previsione di un utilizzo teso  a  favorire
          l'aggregazione sociale e  giovanile.  Se  gli  enti  locali
          riconoscono l'interesse pubblico del progetto  affidano  la
          gestione gratuita  dell'impianto  all'associazione  o  alla
          societa'  sportiva   per   una   durata   proporzionalmente
          corrispondente al valore  dell'intervento  e  comunque  non
          inferiore a cinque anni. 
              7. Le associazioni sportive o le societa' sportive  che
          hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico  possono
          aderire alle  convenzioni  Consip  o  di  altro  centro  di
          aggregazione  regionale  per  la   fornitura   di   energia
          elettrica di  gas  o  di  altro  combustibile  al  fine  di
          garantire la gestione dello stesso impianto. 
              8. Per  interventi  di  rigenerazione,  ammodernamento,
          riqualificazione di  impianti  sportivi  non  previsti  dal
          Piano  di  cui  al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare
          l'individuazione degli interventi promossi da  associazioni
          sportive  senza  scopo   di   lucro,   per   l'applicazione
          dell'articolo 24 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
          133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2014, n. 164.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 28  dell'articolo
          1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
              "Art. 1. Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare 
              Commi 1. - 27. Omissis 
              28. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le  risorse  del
          Fondo  Sport  e  Periferie  di  cui  all'articolo  15   del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,  n.  9,  sono
          trasferite alla societa'  Sport  e  salute  Spa,  la  quale
          subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. 
              Omissis.". 
              comma 183 
              Si riporta il testo del comma 44 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 44. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020,  i  redditi
          dominicali e agrari non concorrono  alla  formazione  della
          base imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   dei   coltivatori   diretti   e   degli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti
          nella previdenza  agricola.  Per  l'anno  2021,  i  redditi
          dominicali e  agrari  dei  soggetti  indicati  nel  periodo
          precedente, iscritti nella previdenza agricola,  concorrono
          alla formazione della base imponibile ai fini  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche nella misura del  50  per
          cento. 
              Omissis.". 
              comma 186 
              Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267   recante
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          aprile 1942, n. 81, S.O. 
              Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  recante
          "Codice  della  crisi  d'impresa   e   dell'insolvenza   in
          attuazione  della  legge  19  ottobre  2017,  n.  155"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231  (Disciplina
          della   responsabilita'   amministrativa   delle    persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
              "Art. 9. Sanzioni amministrative 
              1. Omissis 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
              a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
              b) la sospensione o  la  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
              c)  il  divieto  di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
              d)   l'esclusione   da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
              e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.". 
              comma 187 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          164 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 164. Limiti di  deduzione  delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni 
              1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
          utilizzati nell'esercizio di imprese, arti  e  professioni,
          ai fini della  determinazione  dei  relativi  redditi  sono
          deducibili solo se  rientranti  in  una  delle  fattispecie
          previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): 
              a) per l'intero ammontare relativamente: 
              1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
          da diporto, alle autovetture ed autocaravan,  di  cui  alle
          lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori  e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
              2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
              b) nella misura del 20  per  cento  relativamente  alle
          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere
          dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285  del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'articolo 5,  la  deducibilita'
          e' consentita soltanto per un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture
          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4
          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per
          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui  al  citato  articolo  5,  i
          suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o  associato.
          I limiti  predetti,  che  con  riferimento  al  valore  dei
          contratti di locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche conto delle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo  per  le  famiglie  di  operai   e   di   impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti  di  35
          milioni di lire  e  di  7  milioni  di  lire  sono  elevati
          rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per  gli
          autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o  rappresentanti   di
          commercio; 
              b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
          in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte  del
          periodo d'imposta. 
              1-bis. Le spese per carburante  per  autotrazione  sono
          deducibili nella misura di cui al  comma  1  se  effettuate
          esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o
          carte prepagate emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
          all'obbligo  di  comunicazione  previsto  dall'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605. 
              Omissis.". 
              comma 188 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          110 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 110. Norme generali sulle valutazioni 
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              Omissis.". 
              comma 191 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 178. 
              Si riporta il testo vigente del comma 53  dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2008): 
              " 53. A partire dal 1º gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
              Omissis.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  34  della
          citata legge n. 388 del 2000: 
              "Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. All'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 31 Preclusione alla autocompensazione in presenza
          di debito su ruoli definitivi 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  la  compensazione
          dei crediti di cui all'articolo 17, comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  relativi  alle  imposte
          erariali, e' vietata fino a  concorrenza  dell'importo  dei
          debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento  euro,
          iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
          e per i quali e' scaduto il termine di pagamento.  In  caso
          di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
          applica la sanzione  del  50  per  cento  dell'importo  dei
          debiti iscritti a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi
          accessori e per i quali e' scaduto il termine di  pagamento
          fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
          La sanzione non puo' essere applicata fino  al  momento  in
          cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione  giudiziale
          o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
          20 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
          della contestazione.  E'  comunque  ammesso  il  pagamento,
          anche parziale, delle somme iscritte a  ruolo  per  imposte
          erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
          crediti relativi alle  stesse  imposte,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
          del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              1-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e'  inserito
          il seguente: 
              «Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
          1º gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,  liquidi
          ed esigibili, maturati nei confronti delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale
          per somministrazione, forniture e appalti,  possono  essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
          prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  la  utilizza  per  il
          pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a  seguito
          dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
          condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
          certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
          del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
          riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro
          sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
          della riscossione procede, sulla base del  ruolo  emesso  a
          carico  del  creditore,  alla  riscossione   coattiva   nei
          confronti della regione, dell'ente locale o  dell'ente  del
          Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
          al  titolo  II  del  presente  decreto.  Le  modalita'   di
          attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine
          di garantire il rispetto  degli  equilibri  programmati  di
          finanza pubblica». 
              1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni
          2009 e 2010» sono sostituite con le  seguenti:  «A  partire
          dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali»
          sono sostituite con le  seguenti:  «le  regioni,  gli  enti
          locali e gli enti del Servizio  sanitario  nazionale».  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          nonche', in particolare, le condizioni per  assicurare  che
          la complessiva operazione  di  cui  al  comma  1-bis  e  al
          presente comma riguardante gli enti del Servizio  sanitario
          nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica. 
              2. In relazione alle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo, le dotazioni finanziarie del programma  di  spesa
          «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi  d'imposte»
          della  missione  «Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
          sono ridotte di 700 milioni di euro  per  l'anno  2011,  di
          2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2013.". 
              comma 192 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  61  e  109,
          comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986: 
              "Art. 61. Interessi passivi 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.". 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa 
              1. - 4. Omissis 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              Omissis.". 
              comma 193 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  35  e   36
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "35. Ai soli effetti della disciplina di cui  al  comma
          30 e di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  della  legge  11
          dicembre  2016,  n.  232,  se  nel  corso  del  periodo  di
          fruizione della maggiorazione  del  costo  si  verifica  il
          realizzo   a    titolo    oneroso    del    bene    oggetto
          dell'agevolazione,  non  viene  meno  la  fruizione   delle
          residue quote del  beneficio,  cosi'  come  originariamente
          determinate,  a  condizione  che,  nello   stesso   periodo
          d'imposta del realizzo, l'impresa: 
              a) sostituisca il bene originario con un bene materiale
          strumentale  nuovo  avente   caratteristiche   tecnologiche
          analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla
          legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
              b)    attesti     l'effettuazione     dell'investimento
          sostitutivo,  le  caratteristiche  del  nuovo  bene  e   il
          requisito dell'interconnessione secondo le regole  previste
          dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232. 
              36.  Nel  caso  in  cui  il   costo   di   acquisizione
          dell'investimento  sostitutivo  di  cui  al  comma  35  sia
          inferiore al costo di acquisizione del  bene  sostituito  e
          sempre che ricorrano  le  altre  condizioni  previste  alle
          lettere a) e b) del comma 35, la  fruizione  del  beneficio
          prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
          del nuovo investimento. 
              Omissis.". 
              comma 195 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              comma 196 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del  citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              "Art. 1. Maggiorazione  dell'ammortamento  per  i  beni
          strumentali nuovi 
              1. Ai fini delle imposte sui redditi,  per  i  soggetti
          titolari di reddito d'impresa e per gli  esercenti  arti  e
          professioni che effettuano investimenti in  beni  materiali
          strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri  mezzi  di
          trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dal  1°  aprile
          2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a
          condizione che entro  la  data  del  31  dicembre  2019  il
          relativo ordine  risulti  accettato  dal  venditore  e  sia
          avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari  al
          20 per cento  del  costo  di  acquisizione,  con  esclusivo
          riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento
          e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria,  il  costo   di
          acquisizione  e'  maggiorato   del   30   per   cento.   La
          maggiorazione del costo  non  si  applica  sulla  parte  di
          investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni
          di euro. Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  60  e   62
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "60. Al fine di  favorire  processi  di  trasformazione
          tecnologica e digitale secondo il modello «  Industria  4.0
          », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11
          dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure  previste
          al comma 61 del presente articolo, anche agli  investimenti
          in beni materiali strumentali nuovi, destinati a  strutture
          produttive situate nel territorio dello  Stato,  effettuati
          entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020
          a condizione che entro la data  del  31  dicembre  2019  il
          relativo ordine  risulti  accettato  dal  venditore  e  sia
          avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari  al
          20 per cento del costo di acquisizione. 
              61. Omissis 
              62. Per i soggetti che beneficiano della  maggiorazione
          di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al  medesimo
          comma  60,  effettuano  investimenti  in  beni  immateriali
          strumentali compresi  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B
          annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato
          dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, il costo di acquisizione  e'  maggiorato  del  40  per
          cento. 
              Omissis.". 
              comma 197 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          17 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi 
              1. - 12. Omissis 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              Omissis.". 
              comma 199 
              Il riferimento al testo del regio decreto  n.  267  del
          1942 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 186. 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo  n.  14
          del 2019 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 186. 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto
          legislativo  n.  231  del  2001  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 186. 
              comma 200 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2359  del
          codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              comma 201 
              Il  testo  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 200. 
              comma 202 
              Il  testo  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 200. 
              comma 204 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 178. 
              Il testo del comma  53  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 191. 
              Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 388 del
          2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 191. 
              Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 192. 
              comma 205 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e  10  del
          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione
          della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni  legali
          dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva 84/253/CEE): 
              "Art. 8 (Sezione A e B del Registro) 
              1. Il soggetto incaricato  della  tenuta  del  Registro
          acquisisce con le modalita' di cui all'articolo  21,  comma
          6, lettera d), gli incarichi di revisione legale  conferiti
          in  conformita'  del  presente  decreto   legislativo.   Le
          societa'  di  revisione  legale  comunicano,  per   ciascun
          incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali
          che hanno collaborato al suo svolgimento. 
              2. I revisori legali iscritti al Registro che  svolgono
          attivita'  di  revisione  legale  o   che   collaborano   a
          un'attivita'  di  revisione  legale  in  una  societa'   di
          revisione legale, o che hanno svolto le predette  attivita'
          nei tre anni  precedenti,  sono  collocati  in  un'apposita
          sezione denominata «Sezione A». 
              3. Gli iscritti che  non  hanno  assunto  incarichi  di
          revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita'  di
          revisione legale in una societa' di  revisione  legale  per
          tre  anni  consecutivi,  sono  collocati,   d'ufficio,   in
          un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B»,  e
          non  sono  soggetti  ai  controlli  di  qualita'   di   cui
          all'articolo 20. 
              4. I  soggetti  iscritti  nella  «Sezione  A»  e  nella
          «Sezione B» del Registro, sono in  ogni  caso  tenuti  agli
          obblighi di comunicazione e di aggiornamento del  contenuto
          informativo ai sensi  dell'articolo  7,  ad  osservare  gli
          obblighi in materia  di  formazione  continua,  nonche'  al
          pagamento del contributo annuale di iscrizione." 
              "Art. 10 (Indipendenza e obiettivita') 
              1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale
          che  effettuano  la  revisione  legale,  nonche'  qualsiasi
          persona fisica  in  grado  di  influenzare  direttamente  o
          indirettamente  l'esito  della  revisione  legale,   devono
          essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
          non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo  processo
          decisionale. 
              1-bis. Il requisito  di  indipendenza  deve  sussistere
          durante  il  periodo  cui  si  riferiscono  i  bilanci   da
          sottoporre a revisione legale e durante il periodo  in  cui
          viene eseguita la revisione legale stessa. 
              1-ter. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione
          legale  deve  adottare  tutte  le  misure  ragionevoli  per
          garantire che la sua indipendenza non  sia  influenzata  da
          alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale,  o
          da  relazioni  d'affari  o  di  altro  genere,  dirette   o
          indirette, riguardanti il revisore legale o la societa'  di
          revisione legale e, laddove applicabile,  la  sua  rete,  i
          membri  dei  suoi  organi  di   amministrazione,   i   suoi
          dirigenti, i suoi revisori, i  suoi  dipendenti,  qualsiasi
          persona fisica i cui servizi sono messi  a  disposizione  o
          sono  sotto  il  controllo  del  revisore  legale  o  della
          societa' di revisione o qualsiasi  persona  direttamente  o
          indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
          di revisione legale. 
              2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
          non effettua la revisione legale di  una  societa'  qualora
          sussistano  dei  rischi  di   autoriesame,   di   interesse
          personale o rischi derivanti dall'esercizio del  patrocinio
          legale,  o  da  familiarita'   ovvero   una   minaccia   di
          intimidazione,  determinati   da   relazioni   finanziarie,
          personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
          tra tale societa' e il revisore legale  o  la  societa'  di
          revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona  fisica
          in grado di influenzare  l'esito  della  revisione  legale,
          dalle quali un terzo informato,  obiettivo  e  ragionevole,
          tenendo  conto  delle   misure   adottate,   trarrebbe   la
          conclusione che l'indipendenza del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale risulti compromessa. 
              3. Il revisore legale, la societa' di revisione legale,
          i  loro  responsabili  chiave  della  revisione,  il   loro
          personale professionale e qualsiasi persona  fisica  i  cui
          servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
          di tale revisore legale o societa' di  revisione  legale  e
          che partecipa  direttamente  alle  attivita'  di  revisione
          legale, nonche' le persone a loro  strettamente  legate  ai
          sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
          non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
          o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
          loro  revisione  legale,  devono  astenersi  da   qualsiasi
          operazione  su  tali  strumenti  e  non  devono  avere  sui
          medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
          diretto,  salvo  che  si  tratti  di   interessi   detenuti
          indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
          diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
          o assicurazione sulla vita. 
              4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
          documenta nelle carte di lavoro tutti  i  rischi  rilevanti
          per la sua indipendenza  nonche'  le  misure  adottate  per
          limitare tale rischi. 
              5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare
          ne' influenzare in alcun  modo  l'esito  di  una  revisione
          legale di un ente sottoposto a revisione se: 
              a) possiedono strumenti finanziari dell'ente  medesimo,
          salvo che si tratti di  interessi  detenuti  indirettamente
          attraverso regimi di investimento collettivo diversificati; 
              b) possiedono strumenti finanziari  di  qualsiasi  ente
          collegato  a  un  ente  sottoposto  a  revisione,  la   cui
          proprieta' potrebbe causare un  conflitto  di  interessi  o
          potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
          si tratti di interessi detenuti  indirettamente  attraverso
          regimi di investimento collettivo diversificati; 
              c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro  dipendente
          o una  relazione  d'affari  o  di  altro  tipo  con  l'ente
          sottoposto a revisione nel periodo di cui al  comma  1-bis,
          che potrebbe causare un conflitto di interessi  o  potrebbe
          essere generalmente percepita come tale. 
              6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio,
          una societa' sottoposta a revisione legale  viene  rilevata
          da un'altra societa', si fonde con essa  o  la  rileva,  il
          revisore legale o la  societa'  di  revisione  legale  deve
          individuare e valutare eventuali interessi o  relazioni  in
          essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione
          prestati a detta societa',  tali  da  poter  compromettere,
          tenuto conto delle misure disponibili, la sua  indipendenza
          e la sua capacita' di proseguire la revisione  legale  dopo
          la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione.  Il
          revisore legale o la societa' di revisione  legale  adotta,
          entro tre mesi dalla data di approvazione del  progetto  di
          fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti  necessari
          per porre fine agli interessi o alle relazioni  di  cui  al
          presente comma e, ove possibile,  adotta  misure  intese  a
          ridurre al minimo i  rischi  per  la  propria  indipendenza
          derivanti da tali interessi e relazioni. 
              7. Il revisore legale o il  responsabile  chiave  della
          revisione legale che effettua la revisione per conto di una
          societa' di revisione legale  non  puo'  rivestire  cariche
          sociali negli organi di amministrazione  dell'ente  che  ha
          conferito  l'incarico  di  revisione  ne'  prestare  lavoro
          autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
          funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso  almeno
          un anno dal momento in cui abbia cessato la  sua  attivita'
          in qualita' di revisore legale o responsabile chiave  della
          revisione,  in  relazione  all'incarico.  Tale  divieto  e'
          esteso  anche  ai  dipendenti  e  ai  soci,   diversi   dai
          responsabili chiave della revisione, del revisore legale  o
          della societa' di revisione, nonche' a ogni  altra  persona
          fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
          il controllo  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
          revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
          personalmente abilitati all'esercizio della professione  di
          revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
          coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. 
              8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione
          della societa' di revisione legale o  di  un'affiliata  non
          possono  intervenire  nell'espletamento   della   revisione
          legale in un modo che puo' compromettere  l'indipendenza  e
          l'obiettivita' del responsabile dell'incarico. 
              9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione  legale
          non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non  puo'
          essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
          ne' puo' dipendere  in  alcun  modo  dalla  prestazione  di
          servizi  diversi  dalla   revisione   alla   societa'   che
          conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti,
          da parte del revisore legale o della societa' di  revisione
          legale o della loro rete. 
              10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
          e'  determinato  in  modo  da  garantire  la   qualita'   e
          l'affidabilita'  dei  lavori.  A  tale  fine   i   soggetti
          incaricati della revisione legale  determinano  le  risorse
          professionali e le ore da  impiegare  nell'incarico  avendo
          riguardo: 
              a) alla dimensione, composizione e  rischiosita'  delle
          piu' significative  grandezze  patrimoniali,  economiche  e
          finanziarie del  bilancio  della  societa'  che  conferisce
          l'incarico, nonche'  ai  profili  di  rischio  connessi  al
          processo di consolidamento dei dati relativi alle  societa'
          del gruppo; 
              b) alla preparazione tecnica e  all'esperienza  che  il
          lavoro di revisione richiede; 
              c) alla necessita' di assicurare, oltre  all'esecuzione
          materiale  delle  verifiche,   un'adeguata   attivita'   di
          supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei  principi  di
          cui all'articolo 11. 
              11. La misura della retribuzione dei  dipendenti  delle
          societa'  di  revisione   legale   che   partecipano   allo
          svolgimento delle attivita' di revisione  legale  non  puo'
          essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
          da essi compiute. 
              12. I soggetti abilitati  all'esercizio  dell'attivita'
          di revisione legale dei  conti  rispettano  i  principi  di
          indipendenza e obiettivita'  elaborati  da  associazioni  e
          ordini   professionali    congiuntamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sentita la  Consob.
          A tal fine, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
              13. I soggetti di cui al  comma  3  non  sollecitano  o
          accettano regali  o  favori  di  natura  pecuniaria  e  non
          pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da  qualsiasi
          ente legato a un ente sottoposto  a  revisione,  salvo  nel
          caso in cui un terzo  informato,  obiettivo  e  ragionevole
          considererebbe    il    loro    valore    trascurabile    o
          insignificante.". 
              comma 206 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 195. 
              comma 208 
              Il testo del comma 13 dell'articolo 17 della  legge  n.
          196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 197. 
              comma 209 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi  urgenti  di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3 Credito d'imposta per attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo 
              1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma
          giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
          regime contabile adottato, che effettuano  investimenti  in
          attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014  e
          fino a quello in corso al 31 dicembre 2019,  e'  attribuito
          un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevata
          al 50 per cento nei casi indicati  al  comma  6-bis,  delle
          spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media  dei
          medesimi investimenti realizzati nei tre periodi  d'imposta
          precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
              1-bis. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  spetta
          anche alle imprese residenti o alle stabili  organizzazioni
          nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti  che
          eseguono le attivita' di ricerca e  sviluppo  nel  caso  di
          contratti stipulati con imprese residenti o localizzate  in
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   negli   Stati
          aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo  ovvero
          in  Stati  compresi  nell'elenco  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 
              2. Per le imprese in attivita' da meno di  tre  periodi
          d'imposta, la media  degli  investimenti  in  attivita'  di
          ricerca e sviluppo da  considerare  per  il  calcolo  della
          spesa  incrementale  e'  calcolata  sul  minor  periodo   a
          decorrere dal periodo di costituzione. 
              3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10
          milioni per ciascun beneficiario, a  condizione  che  siano
          sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo  almeno
          pari a euro 30.000. 
              4. Sono ammissibili al credito  d'imposta  le  seguenti
          attivita' di ricerca e sviluppo: 
              a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale
          principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
          fondamenti di fenomeni e di fatti  osservabili,  senza  che
          siano  previste  applicazioni  o   utilizzazioni   pratiche
          dirette; 
              b) ricerca pianificata o indagini critiche  miranti  ad
          acquisire nuove conoscenze, da  utilizzare  per  mettere  a
          punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un
          miglioramento dei prodotti, processi  o  servizi  esistenti
          ovvero la creazione di  componenti  di  sistemi  complessi,
          necessaria per la ricerca industriale,  ad  esclusione  dei
          prototipi di cui alla lettera c); 
              c)   acquisizione,   combinazione,   strutturazione   e
          utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti  di  natura
          scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo  scopo   di
          produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
          servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'  trattarsi
          anche  di  altre  attivita'  destinate   alla   definizione
          concettuale,  alla  pianificazione  e  alla  documentazione
          concernenti  nuovi  prodotti,  processi  e  servizi;   tali
          attivita' possono comprendere l'elaborazione  di  progetti,
          disegni, piani e altra documentazione,  purche'  non  siano
          destinati a uso  commerciale;  realizzazione  di  prototipi
          utilizzabili per scopi commerciali  e  di  progetti  pilota
          destinati a esperimenti tecnologici o  commerciali,  quando
          il prototipo e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
          finale e il suo costo di fabbricazione  e'  troppo  elevato
          per poterlo usare soltanto a fini  di  dimostrazione  e  di
          convalida; 
              d)  produzione  e  collaudo  di  prodotti,  processi  e
          servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
          in  vista  di  applicazioni  industriali  o  per  finalita'
          commerciali. 
              5. Non si considerano attivita' di ricerca  e  sviluppo
          le modifiche ordinarie o periodiche apportate  a  prodotti,
          linee di produzione,  processi  di  fabbricazione,  servizi
          esistenti e altre operazioni in corso,  anche  quando  tali
          modifiche rappresentino miglioramenti. 
              6. Ai fini della determinazione del  credito  d'imposta
          sono ammissibili le spese relative a: 
              a) personale dipendente  titolare  di  un  rapporto  di
          lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente
          impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
              a-bis) personale titolare  di  un  rapporto  di  lavoro
          autonomo  o  comunque  diverso   dal   lavoro   subordinato
          direttamente  impiegato  nelle  attivita'  di   ricerca   e
          sviluppo; 
              b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione  o
          utilizzazione di strumenti e attrezzature  di  laboratorio,
          nei limiti dell'importo  risultante  dall'applicazione  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  31  dicembre  1988,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
          1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
          l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo
          unitario non inferiore a 2.000 euro al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto; 
              c) contratti stipulati con universita', enti di ricerca
          e organismi equiparati per  il  diretto  svolgimento  delle
          attivita' di ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al  credito
          d'imposta;  contratti  stipulati  con   imprese   residenti
          rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di
          PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge  24
          gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2015, n.  33,  per  il  diretto  svolgimento
          delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
          credito d'imposta, a condizione, in entrambi  i  casi,  che
          non si tratti di imprese appartenenti  al  medesimo  gruppo
          dell'impresa committente. Si  considerano  appartenenti  al
          medesimo gruppo  le  imprese  controllate,  controllanti  o
          controllate da un medesimo soggetto ai sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile compresi i  soggetti  diversi  dalle
          societa' di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
          anche di partecipazioni, titoli  o  diritti  posseduti  dai
          familiari   dell'imprenditore,   individuati    ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
              c-bis)  contratti  stipulati  con  imprese  diverse  da
          quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento
          delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
          credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese
          appartenenti al medesimo gruppo  dell'impresa  committente.
          Si considerano appartenenti al medesimo gruppo  le  imprese
          controllate, controllanti  o  controllate  da  un  medesimo
          soggetto ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile
          compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per
          le persone fisiche si tiene conto anche di  partecipazioni,
          titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore,
          individuati ai sensi dell'articolo 5, comma  5,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              d) competenze tecniche e privative industriali relative
          a  un'invenzione  industriale  o  biotecnologica,   a   una
          topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova
          varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne; 
              d-bis) materiali, forniture e altri  prodotti  analoghi
          direttamente  impiegati  nelle  attivita'  di   ricerca   e
          sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti
          pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello
          sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma
          4. La presente lettera non  si  applica  nel  caso  in  cui
          l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra  le  spese
          ammissibili   comporti   una    riduzione    dell'eccedenza
          agevolabile. 
              6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del
          50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al  comma  1
          proporzionalmente  riferibile  alle  spese  indicate   alle
          lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili
          complessivamente sostenute nello stesso  periodo  d'imposta
          agevolabile e nella misura del 25  per  cento  sulla  parte
          residua. 
              7. 
              8. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          relativa  dichiarazione  dei  redditi,  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito,   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
          a quello in cui sono stati sostenuti  i  costi  di  cui  al
          comma   6   del   presente    articolo,    subordinatamente
          all'avvenuto adempimento degli obblighi  di  certificazione
          previsti dal comma 11. 
              9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
          causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei  quali
          e' stato  determinato  l'importo  fruito,  l'Agenzia  delle
          entrate  provvede  al  recupero   del   relativo   importo,
          maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
              11. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,
          l'effettivo  sostenimento  delle  spese  ammissibili  e  la
          corrispondenza delle stesse alla  documentazione  contabile
          predisposta  dall'impresa  devono  risultare  da   apposita
          certificazione rilasciata  dal  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. Per le  imprese  non  obbligate
          per   legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
          certificazione e' rilasciata  da  un  revisore  legale  dei
          conti o da una societa'  di  revisione  legale  dei  conti,
          iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo   27   gennaio   2010,   n.   39.
          Nell'assunzione di tale incarico, il  revisore  legale  dei
          conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
          i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n.  39  del  2010  e,  in
          attesa della loro  adozione,  quelli  previsti  dal  codice
          etico dell'International Federation of Accountants  (IFAC).
          Per le sole imprese non obbligate per legge alla  revisione
          legale  dei  conti,  le  spese  sostenute   per   adempiere
          all'obbligo   di   certificazione   della    documentazione
          contabile previsto dal presente comma sono riconosciute  in
          aumento del credito d'imposta per un importo non  superiore
          a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il  limite  massimo
          di 10 milioni di euro di cui al comma 3. 
              11-bis. Ai fini dei successivi  controlli,  le  imprese
          beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
          conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
          i contenuti e i risultati  delle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta  in  relazione
          ai progetti o ai sottoprogetti in corso  di  realizzazione.
          Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
          organizzate e svolte internamente all'impresa, deve  essere
          predisposta  a  cura  del  responsabile   aziendale   delle
          attivita' di ricerca e  sviluppo  o  del  responsabile  del
          singolo   progetto   o   sottoprogetto   e   deve    essere
          controfirmata dal  rappresentante  legale  dell'impresa  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. Nel caso  in  cui  le  attivita'  di
          ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la  relazione
          deve essere redatta e rilasciata all'impresa  dal  soggetto
          commissionario  che  esegue  le  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo. Resta fermo, in materia  di  obblighi  formali  e
          documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  27  maggio  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  29  luglio
          2015. 
              12. Nei confronti del soggetto incaricato  che  incorre
          in colpa grave nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
          richiesti per il rilascio della certificazione  di  cui  al
          comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64  del
          codice di procedura civile. 
              13.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo   24   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e  quelle
          previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge  24
          dicembre 2012, n. 228, cessano alla data  del  31  dicembre
          2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
          d'imposta previsto dal presente articolo. 
              14. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  adottate  le   disposizioni   applicative
          necessarie, nonche' le modalita' di  verifica  e  controllo
          dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause   di
          decadenza  e  revoca  del  beneficio,   le   modalita'   di
          restituzione del credito  d'imposta  di  cui  l'impresa  ha
          fruito indebitamente. 
              15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
          il monitoraggio delle fruizioni del  credito  d'imposta  di
          cui al  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196.". 
              comma 210 
              Si riporta il testo  vigente  dei  commi  da  46  a  56
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla  forma
          giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
          regime  contabile  adottato,  che   effettuano   spese   in
          attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo  a
          quello in corso al  31  dicembre  2017,  e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese
          relative al solo costo aziendale del  personale  dipendente
          per  il  periodo  in  cui  e'  occupato  in  attivita'   di
          formazione negli ambiti di cui al comma 48. 
              47.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  46  e'
          riconosciuto, fino ad un importo massimo  annuale  di  euro
          300.000 per  ciascun  beneficiario,  per  le  attivita'  di
          formazione, negli ambiti richiamati al comma  48,  pattuite
          attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 
              48. Sono  ammissibili  al  credito  d'imposta  solo  le
          attivita' di formazione svolte per acquisire o  consolidare
          le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
          Industria 4.0 quali big data e analisi dei  dati,  cloud  e
          fog  computing,  cyber  security,   sistemi   cyber-fisici,
          prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta'
          aumentata, robotica avanzata e  collaborativa,  interfaccia
          uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose  e
          delle  macchine  e  integrazione  digitale   dei   processi
          aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. 
              49.  Non  si  considerano   attivita'   di   formazione
          ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata
          dall'impresa per  conformarsi  alla  normativa  vigente  in
          materia di salute e  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  di
          protezione  dell'ambiente  e  ad   ogni   altra   normativa
          obbligatoria in materia di formazione. 
              50. Il credito d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46  e  in
          quelle relative ai  periodi  d'imposta  successivi  fino  a
          quando  se  ne  conclude  l'utilizzo,  non  concorre   alla
          formazione  del   reddito   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   ed   e'
          utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello in cui i  costi  sono  sostenuti  esclusivamente  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              52. L'incentivo si applica nel rispetto  dei  limiti  e
          delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.  651/2014
          della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 31 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli  aiuti  alla  formazione.  Agli   adempimenti   europei
          provvede il Ministero dello sviluppo economico. 
              53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i
          costi  sono  certificati  dal  soggetto  incaricato   della
          revisione  legale  o  da  un  professionista  iscritto  nel
          Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39.  Tale  certificazione  deve  essere
          allegata al bilancio. Le imprese non soggette  a  revisione
          legale  dei   conti   devono   comunque   avvalersi   delle
          prestazioni di un  revisore  legale  dei  conti  o  di  una
          societa' di revisione legale dei conti. Il revisore  legale
          dei conti o il professionista responsabile della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n.  39  del  2010  e,  in
          attesa della loro emanazione, quelli  previsti  dal  codice
          etico dell'International Federation of Accountants  (IFAC).
          Le  spese  sostenute  per  l'attivita'  di   certificazione
          contabile da parte delle imprese di cui  al  terzo  periodo
          sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.  Le
          imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi
          previsti dal presente comma. 
              54. Nei confronti del revisore legale dei conti  o  del
          professionista  responsabile  della  revisione  legale  dei
          conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
          che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione
          di  cui  al  comma  53   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
              55. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          adottate, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  le  disposizioni  applicative
          necessarie, con particolare  riguardo  alla  documentazione
          richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause  di
          decadenza dal beneficio. 
              56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46
          a 55 e' autorizzata la spesa di 250  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui ai commi da 46 a 55,  ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.". 
              comma 211 
              Il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali  17  ottobre  2017  recante   "Individuazione   dei
          lavoratori svantaggiati  e  molto  svantaggiati,  ai  sensi
          dell'articolo 31,  comma  2,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81" e' pubblicato  nel  sito  internet  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  9
          febbraio 2018. 
              comma 212 
              Il testo vigente del regolamento (UE) n. 651/2014 della
          Commissione  del  17  giugno  2014  che   dichiara   alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli  107  e  108  del  trattato  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto
          legislativo  n.  231  del  2001  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 186. 
              comma 214 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 178. 
              comma 216 
              Il testo del comma 13  dell'articolo  17  della  citata
          legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 197. 
              comma 218 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18-quater
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 18-quater.  Credito  d'imposta  per  investimenti
          nelle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi
          sismici 
              1. Nei Comuni delle Regioni  Lazio,  Umbria,  Marche  e
          Abruzzo colpiti dagli eventi  sismici  succedutisi  dal  24
          agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
          189 del 2016, il credito d'imposta di cui  all'articolo  1,
          commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          fino al 31 dicembre 2020 e' attribuito nella misura del  25
          per cento per le grandi imprese, del 35 per  cento  per  le
          medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. 
              Omissis.". 
              comma 219 
              Il decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444  recante  "Limiti  inderogabili  di  densita'
          edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e
          rapporti massimi  tra  spazi  destinati  agli  insediamenti
          residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
          attivita' collettive, al verde pubblico o  a  parcheggi  da
          osservare ai fini  della  formazione  dei  nuovi  strumenti
          urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
          dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765" e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97. 
              comma 220 
              Il testo dell'articolo 14 del citato  decreto-legge  n.
          63 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 70. 
              comma 223 
              Il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998,
          n. 41 recante "Regolamento recante norme  di  attuazione  e
          procedure di controllo di cui all'articolo 1  della  L.  27
          dicembre 1997, n. 449, in  materia  di  detrazioni  per  le
          spese di ristrutturazione  edilizia"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 marzo 1998, n. 60. 
              comma 224 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004 n.  282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. Omissis 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              comma 225 
              Si riporta il testo  dell'articolo  56-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 56-bis. Altre attivita' agricole 
              1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali
          esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2,
          lettera  b),  il  reddito  relativo  alla  parte  eccedente
          concorre a formare il  reddito  di  impresa  nell'ammontare
          corrispondente al reddito agrario relativo alla  superficie
          sulla quale  la  produzione  insiste  in  proporzione  alla
          superficie eccedente. 
              2.  Per  le  attivita'  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,     trasformazione,     valorizzazione     e
          commercializzazione di prodotti diversi da quelli  indicati
          nell'articolo  32,  comma  2,   lettera   c)   ,   ottenuti
          prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco  o
          dall'allevamento di  animali,  il  reddito  e'  determinato
          applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
          registrate  o  soggette  a   registrazione   agli   effetti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  conseguiti  con  tali
          attivita', il  coefficiente  di  redditivita'  del  15  per
          cento. 
              3. Per le attivita' dirette alla fornitura  di  servizi
          di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
          il reddito  e'  determinato  applicando  all'ammontare  dei
          corrispettivi delle  operazioni  registrate  o  soggette  a
          registrazione  agli   effetti   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
          redditivita' del 25 per cento. 
              3-bis.    Per     le     attivita'     dirette     alla
          commercializzazione  di  piante  vive  e   prodotti   della
          floricoltura   acquistate    da    imprenditori    agricoli
          florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile,
          nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da  altri
          imprenditori  agricoli  florovivaistici,  il   reddito   e'
          determinato  applicando  all'ammontare  dei   corrispettivi
          delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di
          redditivita' del 5 per cento. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  non  si
          applicano ai soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettere a), b)  e  d)  ,  nonche'  alle  societa'  in  nome
          collettivo ed in accomandita semplice. 
              5. Il contribuente ha facolta' di non  avvalersi  delle
          disposizioni di cui  al  presente  articolo.  In  tal  caso
          l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
          modo normale si esercitano con le modalita'  stabilite  dal
          regolamento recante norme per il riordino della  disciplina
          delle opzioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  e
          di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.   442,   e   successive
          modificazioni.". 
              comma 226 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   5   e   8
          dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              "Art.  2  Finanziamenti   per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese 
              1. - 4. Omissis 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
              6. - 7. Omissis 
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  55  e   56
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "55. Al fine di favorire  la  transizione  del  sistema
          produttivo nazionale verso la  manifattura  digitale  e  di
          incrementare  l'innovazione  e  l'efficienza  del   sistema
          imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo  o
          di  prodotto,  le  imprese  di  micro,  piccola   e   media
          dimensione  possono  accedere   ai   finanziamenti   e   ai
          contributi di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto  di  macchinari,
          impianti e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  aventi  come
          finalita' la realizzazione di investimenti  in  tecnologie,
          compresi gli investimenti in  big  data,  cloud  computing,
          banda  ultralarga,  cybersecurity,  robotica   avanzata   e
          meccatronica,  realta'  aumentata,  manifattura  4D,  Radio
          frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e
          pesatura dei rifiuti. 
              56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi
          le finalita' di cui al comma 55 del presente  articolo,  il
          contributo  di   cui   all'articolo   2,   comma   4,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e'
          concesso secondo le  modalita'  di  cui  alle  disposizioni
          attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma
          5, del  citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  con  una
          maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi
          stabilita, fermo  restando  il  rispetto  delle  intensita'
          massime  di  aiuto  previste  dalla  normativa  dell'Unione
          europea applicabile in materia di aiuti di Stato. 
              Omissis.". 
              comma 227 
              Il  testo  del  comma  5  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   69   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98   e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 226. 
              comma 229 
              La legge 22 dicembre 1996, n. 662  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della  finanza  pubblica"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
              comma 230 
              Il decreto-legge 1° aprile 1989,  n.  120,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181
          recante "Misure di sostegno e di  reindustrializzazione  in
          attuazione del piano di risanamento  della  siderurgia"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
              c-bis) interventi in favore  di  imprese  in  crisi  di
          grande dimensione; 
              c-bis) la  definizione  e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              "Art.  27  Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi industriale complessa 
              1. Nel quadro della strategia europea per la  crescita,
          al  fine  di  sostenere  la  competitivita'   del   sistema
          produttivo nazionale, l'attrazione  di  nuovi  investimenti
          nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei  casi
          di situazioni di crisi industriali  complesse  con  impatto
          significativo  sulla  politica  industriale  nazionale,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  Progetti  di
          riconversione   e   riqualificazione   industriale.    Sono
          situazioni   di   crisi   industriale   complessa,   quelle
          riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a
          seguito  di  istanza  della   regione   interessata,   che,
          riguardano  specifici  territori  soggetti   a   recessione
          economica e perdita occupazionale  di  rilevanza  nazionale
          derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".