(parte 13)

           	
				
 
              5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo  10,  comma
          1, lettera c), spetta una  detrazione  dall'imposta  lorda,
          non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3,  4  e
          5, in  misura  pari  a  quelle  di  cui  al  comma  3,  non
          rapportate ad alcun periodo nell'anno. 
              6. Se il risultato dei rapporti indicati nei  commi  1,
          3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo  stesso  si  assume  nelle
          prime quattro cifre decimali. 
              6-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo  il   reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle relative pertinenze di cui all'  articolo  10,  comma
          3-bis.". 
              Comma 435 
              Il testo  vigente  dell'articolo  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          citato nelle note al comma 432 del presente articolo. 
              Comma 436 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          26 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
              "Art.   26.   Proseguimento    delle    attivita'    di
          documentazione, di  studio  e  di  ricerca  in  materia  di
          federalismo fiscale e di contabilita' e finanza pubblica 
              1.  Il  termine   del   31   dicembre   2011   previsto
          dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          prorogato al 31  dicembre  2013.  Al  medesimo  comma  sono
          aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  nonche'  per
          assicurare   la   formazione   specialistica   nonche'   la
          formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero
          previa stipula di apposite convenzioni anche  con  primarie
          istituzioni universitarie italiane ed europee».". 
              - Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 1  del
          citato  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262  ,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Accertamento,  contrasto   all'evasione   ed
          all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
          dell'Amministrazione economico-finanziaria 
              1-16 (Omissis). 
              17.  Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti   dal
          funzionamento  degli  organismi  collegiali  la   struttura
          interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato  di
          coordinamento  del   Servizio   consultivo   ed   ispettivo
          tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
          Scuola superiore dell'economia e delle finanze  nonche'  la
          Commissione consultiva per la riscossione  sono  soppressi.
          L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma
          37, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  e'  soppressa.  L'autorizzazione  di  spesa
          prevista   per   l'attivita'   della    Scuola    superiore
          dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.  350,  e'
          ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta'  delle  risorse
          finanziarie  previste  dall'anzidetta   autorizzazione   di
          spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere
          utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'affidamento,   anche   a   societa'   specializzate,   di
          consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il  riordino
          dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31
          dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
          e  di  ricerca  connesse  al  completo  svolgimento   delle
          attivita' indicate nella legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          nella legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  le  esigenze
          connesse alle attivita' di analisi e riordino  della  spesa
          pubblica  e  miglioramento  della  qualita'   dei   servizi
          pubblici di cui all'articolo 49-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  98,  nonche'  per  assicurare  la
          formazione specialistica nonche' la formazione  linguistica
          di base dei dipendenti  del  Ministero  previa  stipula  di
          apposite  convenzioni  anche   con   primarie   istituzioni
          universitarie italiane ed europee. 
              18-19 (Omissis).". 
              Comma 437 
              Il testo vigente dell'articolo 49-bis del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98 e' citato nelle  note  al  comma
          431 del presente articolo. 
              Comma 440 
              - Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 12 del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 12. Soppressione di enti e societa' 
              1-19 (Omissis). 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma
          1-bis, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269  nonche'  il
          Comitato nazionale di parita' e  la  Rete  nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'. 
              23-90-bis. (Omissis).". 
              Comma 441 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: 
              "Art. 2. 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti
          salvi i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  e  di
          nomina dei commissari  straordinari  delle  amministrazioni
          provinciali, adottati, in  applicazione  dell'articolo  23,
          comma 20,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   gli   atti   e    i
          provvedimenti adottati, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 
              2. (omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   115
          dell'articolo 1 della citata legge  24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              "Art. 1. 
              1-114 (Omissis). 
              115. Al fine di consentire la  riforma  organica  della
          rappresentanza  locale  ed  al   fine   di   garantire   il
          conseguimento dei risparmi  previsti  dal  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' quelli  derivanti  dal
          processo    di    riorganizzazione     dell'Amministrazione
          periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
          l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18  e  19
          dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire  le  parole:
          «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei
          casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre  2012  e
          il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del
          mandato degli organi delle  province,  oppure  la  scadenza
          dell'incarico di Commissario straordinario  delle  province
          nominato ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  cui  al
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o  in
          altri casi  di  cessazione  anticipata  del  mandato  degli
          organi provinciali ai sensi della legislazione vigente,  e'
          nominato   un   commissario   straordinario,    ai    sensi
          dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000  per  la  provvisoria  gestione
          dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17,  comma
          4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          parole: «Entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «Entro  1131  dicembre  2013».
          All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135  le  parole:  «all'esito  della  procedura  di
          riordino» sono sostituite dalle seguenti:  «in  attesa  del
          riordino, in via transitoria». Il Presidente, la  Giunta  e
          il Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla
          naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013  e'
          sospesa   l'applicazione   delle   disposizioni   di    cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.
          135, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge." 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Comma 442 
              - Si riporta l'allegato 2 del comma 20 dell'articolo  7
          del citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Allegato 2 
              (articolo 7, comma 20) 
              In vigore dal 27 febbraio 2011 
               Comma 443 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  52  e  53  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136), come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 52. Diritti dei terzi 
              1. La confisca non pregiudica i diritti di credito  dei
          terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore  al
          sequestro, nonche' i diritti reali di  garanzia  costituiti
          in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le  seguenti
          condizioni: 
                a)  che  l'escussione  del  restante  patrimonio  del
          proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del
          credito, salvo per i crediti assistiti da  cause  legittime
          di prelazione su beni sequestrati; 
                b) che il credito non sia  strumentale  all'attivita'
          illecita o a quella che  ne  costituisce  il  frutto  o  il
          reimpiego, a  meno  che  il  creditore  dimostri  di  avere
          ignorato in buona fede il nesso di strumentalita'; 
                c)  nel  caso  di  promessa   di   pagamento   o   di
          ricognizione  di  debito,  che  sia  provato  il   rapporto
          fondamentale; 
                d) nel caso di titoli di credito,  che  il  portatore
          provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
          possesso. 
              2. I crediti di cui al comma 1 devono essere  accertati
          secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,  58  e
          59. 
              2-bis.  Gli  interessi  convenzionali,  moratori  e   a
          qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1
          sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima
          comunque non superiore  al  tasso  calcolato  e  pubblicato
          dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto  dai
          buoni   del   tesoro   poliennali   quotati   sul   mercato
          obbligazionario telematico (RENDISTATO). 
              3. Nella valutazione della  buona  fede,  il  tribunale
          tiene conto delle  condizioni  delle  parti,  dei  rapporti
          personali e patrimoniali  tra  le  stesse  e  del  tipo  di
          attivita' svolta dal creditore, anche  con  riferimento  al
          ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi
          di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
          enti, alle dimensioni degli stessi. 
              4. La confisca  definitiva  di  un  bene  determina  lo
          scioglimento dei contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto
          personale di godimento, nonche'  l'estinzione  dei  diritti
          reali di godimento sui beni stessi. 
              5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in
          prededuzione un equo  indennizzo  commisurato  alla  durata
          residua del contratto o alla durata del diritto  reale.  Se
          il diritto reale si estingue con la morte del titolare,  la
          durata residua del diritto e' calcolata alla stregua  della
          durata media della vita determinata sulla base di parametri
          statistici. Le modalita' di  calcolo  dell'indennizzo  sono
          stabilite   con   decreto   da   emanarsi   dal    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              6. Se sono confiscati  beni  di  cui  viene  dichiarata
          l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
          proposto sono preferiti ai creditori chirografari in  buona
          fede dell'intestatario fittizio,  se  il  loro  credito  e'
          anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
              7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene
          e' indivisibile, ai partecipanti in buona fede e'  concesso
          diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata
          al valore di mercato, salvo che  sussista  la  possibilita'
          che il  bene,  in  ragione  del  livello  di  infiltrazione
          criminale, possa tornare anche per interposta persona nella
          disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni
          di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi  appartenenti.
          Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,  comma
          5, sesto e settimo periodo. 
              8. Se i soggetti di cui al comma 7  non  esercitano  il
          diritto  di  prelazione  o  non  si  possa  procedere  alla
          vendita, il  bene  puo'  essere  acquisito  per  intero  al
          patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare  un  concreto
          interesse pubblico e  i  partecipanti  hanno  diritto  alla
          corresponsione di una somma equivalente al  valore  attuale
          della  propria  quota  di  proprieta',  nell'ambito   delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. 
              9. Per i beni appartenenti  al  demanio  culturale,  ai
          sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta
          senza previa autorizzazione del Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali. 
              Art. 53. Limite della garanzia patrimoniale 
              1.  I  crediti  per  titolo  anteriore  al   sequestro,
          verificati ai sensi delle disposizioni di cui al  capo  II,
          sono soddisfatti dallo Stato nel limite del  60  per  cento
          del valore dei beni sequestrati  o  confiscati,  risultante
          dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma
          eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.". 
              Comma 444 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto del Presidente della repubblica 29 luglio 1982,  n.
          571 (Norme  per  l'attuazione  degli  articoli  15,  ultimo
          comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n.  689,  concernente  modifiche  al  sistema  penale),   e
          successive modificazioni: 
              "Art. 8. Limitatamente ai casi di sequestro di  veicoli
          a motore  e  di  natanti,  il  pubblico  ufficiale  che  ha
          proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o
          non conviene custodire il veicolo a  motore  o  il  natante
          presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo
          precedente, puo' disporre che la  custodia  avvenga  presso
          soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e  dai
          comandanti di porto capi di circondario qualora  si  tratti
          di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa  avvenga  in
          luogo diverso nominando il custode ed  informando  il  capo
          dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al  servizio  ai
          sensi del secondo comma del precedente art. 7. 
              I prefetti e i comandanti di porto capi di  circondario
          provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti  di
          cui al comma precedente ai quali puo'  essere  affidata  la
          custodia dei veicoli a motore e dei  natanti  sottoposti  a
          sequestro. 
              Il trasporto del veicolo a motore al luogo di  custodia
          deve  essere   eseguito   secondo   le   prescrizioni   del
          funzionario o agente che, in relazione  alla  natura  della
          violazione, alle circostanze di tempo e di  luogo,  nonche'
          alle  esigenze  di  sicurezza  della   circolazione,   puo'
          disporre  anche  la  rimozione  del  mezzo  sequestrato   o
          l'accompagnamento con  scorta,  o  l'obbligo  di  osservare
          itinerari  prestabiliti.  Il  trasporto  del   natante   e'
          eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che
          ha proceduto al sequestro e con l'eventuale  ausilio  degli
          ormeggiatori  e  del  pilota  del  porto  e   sentito,   se
          necessario, l'ente tecnico. 
              Nel processo  verbale  di  consegna  al  custode,  deve
          essere  fatta  descrizione  del  veicolo  o   del   natante
          sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il  verbale
          deve,   altresi',   contenere   menzione   espressa   degli
          avvertimenti  rivolti  al  custode   circa   l'obbligo   di
          conservare e di presentare il  mezzo  sequestrato  ad  ogni
          richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni
          penali per chi trasgredisce ai doveri  della  custodia.  La
          compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento
          di cui al primo comma del precedente art. 5.". 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Comma 445 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  196  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 196. Principio di solidarieta' 
              1.  Per  le  violazioni  punibili   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  il  proprietario  del   veicolo
          ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,  o,
          in sua vece, l'usufruttuario,  l'acquirente  con  patto  di
          riservato dominio o l'utilizzatore a  titolo  di  locazione
          finanziaria, e' obbligato  in  solido  con  l'autore  della
          violazione al pagamento della somma da  questi  dovuta,  se
          non prova che  la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
          contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di  cui  all'art.  84
          risponde solidalmente il locatario e,  per  i  ciclomotori,
          l'intestatario del contrassegno di identificazione. 
              2. Se la violazione e' commessa da  persona  capace  di
          intendere e di volere, ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o  incaricata  della  direzione  o   della   vigilanza   e'
          obbligata, in solido  con  l'autore  della  violazione,  al
          pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi  di
          non aver potuto impedire il fatto. 
              3. Se la violazione e' commessa  dal  rappresentante  o
          dal dipendente di una persona giuridica  o  di  un  ente  o
          associazione privi di personalita' giuridica o comunque  da
          un imprenditore, nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o
          incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione  o
          l'imprenditore e' obbligato, in solido con  l'autore  della
          violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la
          somma stabilita per la violazione ha  diritto  di  regresso
          per l'intero nei  confronti  dell'autore  della  violazione
          stessa.". 
              Comma 446 
                
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1965  del
          Codice Civile: 
              "Art 1965. Nozione. 
              La transazione e' il  contratto  col  quale  le  parti,
          facendosi reciproche concessioni, pongono fine a  una  lite
          gia' incominciata o prevengono una lite  che  puo'  sorgere
          tra loro. 
              Con  le  reciproche  concessioni  si  possono   creare,
          modificare o estinguere anche rapporti  diversi  da  quello
          che ha formato oggetto della pretesa e della  contestazione
          delle parti.". 
              Comma 448 
                
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  38  del
          citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 : 
              "Art.  38.  Norme  di  semplificazione  in  materia  di
          sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli. 
              1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nell'articolo 213: 
                  1) ...; 
                  2) ...; 
                  3) ...; 
                  4); 
                b) ...; 
                c) .... 
              2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate
          a  seguito  dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  e
          sanzioni accessorie previste  dal  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  ovvero
          quelli non alienati per  mancanza  di  acquirenti,  purche'
          immatricolati per la prima volta da  oltre  cinque  anni  e
          privi di  interesse  storico  e  collezionistico,  comunque
          custoditi da oltre due anni  alla  data  del  30  settembre
          2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli
          fini della  rottamazione,  mediante  cessione  al  soggetto
          titolare del deposito. La cessione e' disposta  sulla  base
          di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche  senza
          documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono
          individuati secondo il tipo, il modello  ed  il  numero  di
          targa o telaio. 
              3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali
          e   connesse   procedono   congiuntamente   il    Ministero
          dell'interno e l'Agenzia  del  demanio,  secondo  modalita'
          stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra  le  due
          Amministrazioni. 
              4. Il  corrispettivo  dell'alienazione  e'  determinato
          dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per  il
          totale dei veicoli che ne sono oggetto,  tenuto  conto  del
          tipo e delle condizioni dei veicoli,  dell'ammontare  delle
          somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i
          criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle  spese  di
          custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che
          possono gravare sul medesimo depositario-acquirente. 
              5. L'alienazione  del  veicolo  si  perfeziona  con  la
          notifica al depositario-acquirente  del  provvedimento  dal
          quale risulta la determinazione  all'alienazione  da  parte
          dell'Amministrazione  procedente,  anche  relativamente  ad
          elenchi  di  veicoli.  Il   provvedimento   notificato   e'
          comunicato al pubblico registro automobilistico  competente
          per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri. 
              6. Al custode e' riconosciuto, in deroga  alle  tariffe
          di cui all'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un  importo  complessivo
          forfettario,  comprensivo  del  trasporto,  calcolato,  per
          ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00
          per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00  per  gli
          autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore  a
          3,5  tonnellate,  nonche'  per  le  macchine  agricole   ed
          operatrici, ed in euro  30,00  per  gli  autoveicoli  ed  i
          rimorchi di massa complessiva superiore a  3,5  tonnellate.
          Gli importi sono progressivamente  ridotti  del  venti  per
          cento per ogni ulteriore  anno,  o  frazione  di  esso,  di
          custodia  del  veicolo,   salva   l'eventuale   intervenuta
          prescrizione delle somme dovute. Le somme  complessivamente
          riconosciute come  dovute  sono  versate  in  cinque  ratei
          costanti annui; la  prima  rata  e'  corrisposta  nell'anno
          2004. 
              7. Se risultano vizi relativi alla notificazione  degli
          atti del procedimento sanzionatorio  non  si  procede,  nei
          confronti del trasgressore,  al  recupero  delle  spese  di
          custodia liquidate. 
              8.  Nei  casi  previsti  dal  presente   articolo,   la
          prescrizione  del  diritto  alla  riscossione  delle  somme
          dovute a titolo  di  sanzione  amministrativa,  nonche'  il
          mancato recupero, nei  confronti  del  trasgressore,  delle
          spese  di  trasporto  e  di   custodia,   non   determinano
          responsabilita' contabile. 
              9. Le operazioni di rottamazione o di  alienazione  dei
          veicoli  oggetto  della  disciplina  di  cui  al   presente
          articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo  od
          onere ai fini degli adempimenti  relativi  alle  formalita'
          per l'annotazione nei pubblici registri. 
              10.  Le  procedure  di   alienazione   o   rottamazione
          straordinaria che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  state   avviate   dalle   singole
          prefetture - uffici territoriali del Governo,  qualora  non
          ancora concluse, sono disciplinate dalle  disposizioni  del
          presente articolo. In questo  caso  i  compensi  dovuti  ai
          custodi e non ancora liquidati sono  determinati  ai  sensi
          del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione  del
          titolare della depositeria,  salvo  che  a  livello  locale
          siano  state  individuate  condizioni  di  pagamento   meno
          onerose per l'erario. 
              11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli  oggetto
          della disciplina stabilita dal presente articolo, che  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          giacenti  presso  le  depositerie  autorizzate  a   seguito
          dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  o  di   fermo
          previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992,  l'organo
          di polizia  che  ha  proceduto  al  sequestro  o  al  fermo
          notifica  al  proprietario  l'avviso  previsto  dal   comma
          2-quater   dell'articolo   213   del    predetto    decreto
          legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2)  del
          presente articolo, con  l'esplicito  avvertimento  che,  in
          caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese,
          si procedera', altresi',  all'applicazione  della  sanzione
          amministrativa pecuniaria e della  sanzione  amministrativa
          accessoria previste,  al  riguardo,  dal  comma  2-ter  del
          predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera  a),
          n. 2) del presente articolo. Il termine  di  dieci  giorni,
          dopo il cui inutile decorso si  verifica  il  trasferimento
          della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data
          della  notificazione   dell'avviso.   La   somma   ricavata
          dall'alienazione e' depositata, sino alla  definizione  del
          procedimento in relazione al quale  e'  stato  disposto  il
          sequestro o il  fermo,  in  un  autonomo  conto  fruttifero
          presso la tesoreria  dello  Stato.  In  caso  di  confisca,
          questa ha ad oggetto la somma depositata in ogni altro caso
          la somma depositata e' restituita all'avente diritto. 
              12. Nelle  ipotesi  disciplinate  dagli  articoli  213,
          comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto
          legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente  introdotto  e
          sostituito dal presente articolo, fino alla  stipula  delle
          convenzioni previste  dall'articolo  214-bis  del  medesimo
          decreto  legislativo,  introdotto  dal  presente  articolo,
          l'alienazione o la rottamazione dei veicoli  continuano  ad
          essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo
          49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2,  e  all'articolo  50
          della  legge  28  dicembre  2001,  n.   448,   nonche'   le
          disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma
          3, del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992, n. 495.". 
              Comma 451 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  7  del
          codice della strada di cui al citato decreto legislativo 30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati 
              1-6 (Omissis). 
              7. I proventi dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
              8-15-bis (Omissis).". 
              Comma 452 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          47-bis del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165: 
              "Art.  47-bis  Tutela  retributiva  per  i   dipendenti
          pubblici 
              1. (Omissis). 
              2.  In  ogni  caso  a  decorrere  dal  mese  di  aprile
          dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
          nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
          rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di  cui  al
          comma 1,  e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei  rispettivi
          comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
          stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  finanziaria  in   sede   di
          definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
          economica che  costituisce  un'anticipazione  dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale.". 
              - Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 9  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1-16 (Omissis). 
              17. Non si da' luogo, senza possibilita'  di  recupero,
          alle  procedure  contrattuali  e  negoziali   relative   al
          triennio 2010-2012 del personale  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165  e  successive  modificazioni.  Si  da'  luogo  alle
          procedure contrattuali e  negoziali  ricadenti  negli  anni
          2013 e 2014 del personale dipendente dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  per  la  sola  parte  normativa   e   senza
          possibilita' di recupero per la parte economica.  E'  fatta
          salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza  contrattuale
          nelle  misure  previste  a  decorrere  dall'anno  2010   in
          applicazione dell'articolo 2,  comma  35,  della  legge  22
          dicembre 2008, n. 203. 
              18-37 (Omissis).". 
              Comma 453 
              Il testo vigente  del  comma  17  dell'articolo  9  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e'  citato
          nelle note al comma 452 del presente articolo. 
              Comma 455 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          9 del decreto-legge 30 settembre 2005 (Misure di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: 
              "Art. 9. Potenziamento di strumenti  di  programmazione
          finanziaria nel settore sanitario. 
              1. Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la
          corretta e  ordinata  gestione  delle  risorse  programmate
          nell'ambito del livello di finanziamento  cui  concorre  lo
          Stato, di cui all'articolo 1, comma  164,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, nonche'  il  rispetto  del  relativo
          equilibrio economico-finanziario, a decorrere  dal  biennio
          economico 2006-2007, per le regioni  al  cui  finanziamento
          concorre lo Stato, nel  rispetto  della  propria  autonomia
          contabile, costituisce  obbligo  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo  a  carico  dello  Stato  secondo
          quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  e   dalla   conseguente   Intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
          la costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio
          delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
          dal rinnovo  dei  contratti  collettivi  nazionali  per  il
          personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN)
          e degli  accordi  collettivi  nazionali  per  il  personale
          convenzionato  con  il   SSN,   nell'ambito   del   proprio
          territorio, quantificati sulla base dei parametri  previsti
          dai documenti di finanza  pubblica.  Ciascuna  regione  da'
          evidenza   di   tale   accantonamento   nel   modello    CE
          riepilogativo regionale di cui al D.M. 16 febbraio 2001 del
          Ministro  della   sanita',   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001,
          e al D.M.  28  maggio  2001  del  Ministro  della  sanita',
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  132  del  9  giugno
          2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede
          di   verifica   delle   certificazioni    trimestrali    di
          accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo  6
          dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il
          mancato  o  parziale  accantonamento,  il  Ministro   della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, segnala alla regione tale circostanza. 
              2. (Omissis).". 
              Comma 456 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  9
          citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78   ,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1-2. (Omissis). 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011  e  sino  al  31
          dicembre  2014  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1
          gennaio  2015,  le   risorse   destinate   annualmente   al
          trattamento  economico  accessorio  sono  decurtate  di  un
          importo  pari  alle  riduzioni  operate  per  effetto   del
          precedente periodo. 
              3-37 (Omissis).". 
              Comma 457 
              Il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578
          (Ordinamento   delle   professioni   di   avvocato   e   di
          procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          gennaio 1934, n. 36, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 dicembre 1933, n. 281. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001: 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione(Art. 1 del
          d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
          n. 80 del 1998) 
              1 (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. (Omissis).". 
              Comma 458 
                
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          8 della legge 19 ottobre  1999,  n.  370  (Disposizioni  in
          materia  di  universita'  e  di   ricerca   scientifica   e
          tecnologica),  come  modificato  dall'articolo   5,   comma
          10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              "Art.  8.  Disposizioni   in   materia   di   personale
          universitario. 
              1-4 (Omissis). 
              5. Al professore o ricercatore universitario  rientrato
          nei ruoli e'  corrisposto  un  trattamento  pari  a  quello
          attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il
          professore o ricercatore universitario rientrato nei  ruoli
          delle universita' puo' conservare il trattamento  economico
          complessivo  goduto  nel   servizio   o   incarico   svolto
          precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in  cui
          abbia  svolto  l'incarico.  L'attribuzione  di  assegni  ad
          personam  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente   comma   e'   illegittima   ed   e'   causa    di
          responsabilita'  amministrativa  nei   confronti   di   chi
          delibera l'erogazione. 
              6-12 (Omissis).". 
              Comma 460 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  66  del  citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 66. Turn over 
              1. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono, entro il 31 dicembre 2008  a  rideterminare  la
          programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  in
          relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione
          delle  dotazioni  organiche   e   di   contenimento   delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'articolo 1, comma 523, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole  «per
          ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
          anno». 
              3.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente. 
              4. All'articolo 1, comma 526, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008». 
              5.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente. 
              6. L'articolo 1, comma 527,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 
              7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni
          2010 e 2011, le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103  e  104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9.  Per  l'anno  2015,  le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  ad  eccezione  dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, possono  procedere,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 40 per cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'articolo 1, comma 103 della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
          decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle  parole  «A
          decorrere dall'anno 2013». 
              13. Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013. 
              13-bis  Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente
          delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata
          con decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'
          e  della  Ricerca,  tenuto   conto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
          Ricerca   procede   annualmente   al   monitoraggio   delle
          assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di  completarne
          l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
          disposizioni precedenti non si applicano agli  istituti  ad
          ordinamento  speciale,  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8  luglio
          2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  2
          agosto 2005, 18 novembre 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°  dicembre
          2005. 
              14.  Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti
          di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute  nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento negli
          anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016,  dell'80
          per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2018." 
              Comma 461 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 7 della
          citata legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei  professori
          e dei ricercatori) 
              1-2 (Omissis). 
              3.   Al    fine    di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
          altresi' favorita prevedendo la possibilita' di  effettuare
          trasferimenti  di  professori  e  ricercatori  consenzienti
          attraverso lo scambio contestuale di  docenti  in  possesso
          della stessa qualifica  tra  due  sedi  universitarie,  con
          l'assenso delle universita' interessate. 
              4-5 (Omissis).". 
              Comma 462 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  9  del
          citato decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 , come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1-7 (Omissis). 
              8.  Nell'anno   2016,   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, possono procedere ad assunzioni di personale  a  tempo
          indeterminato, nel limite di un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  assunzionale  e'  fissata
          nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per
          cento  a   decorrere   dall'anno   2018.   Il   comma   103
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  come
          modificato  da  ultimo  dall'articolo  66,  comma  12,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          abrogato. 
              9-37 (Omissis).". 
              Comma 463 
                
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  23-quater
          e 23- quinquies del citato decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95: 
              "Art.  23-quater.  Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico 
              1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1°  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  per  i
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   delle   funzioni
          riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di  Stato.  Per  lo  svolgimento  sul
          territorio dei compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
          la Guardia di finanza e con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al
          fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  gia'
          facenti capo agli enti di cui al  presente  comma  fino  al
          perfezionamento del processo di riorganizzazione  indicato,
          l'attivita' facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad
          essere esercitata dalle  articolazioni  competenti,  con  i
          relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'  a  tal
          fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti  o
          atti amministrativi ovvero contrattuali  fanno  riferimento
          all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione  autonoma
          dei   Monopoli   di   Stato    si    intendono    riferite,
          rispettivamente, all'Agenzia delle entrate  ed  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,  l'agenzia
          del territorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; 
                b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
          le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
                d)  all'articolo  64,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                  1)  nella  rubrica,   le   parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                  2) al comma 1, le parole: «del territorio e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
                  3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del  territorio»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate». 
                d-bis) all'articolo 67,  comma  3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              "Art. 23-quinquies. Riduzione delle dotazioni organiche
          e riordino delle strutture del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie fiscali 
              1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          all'esito  della  riduzione  degli  assetti   organizzativi
          prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, e le  Agenzie  fiscali  provvedono,
          anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,  entro   il   31   ottobre   2012,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          generale e  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
          dotazioni organiche, in misura: 
                  1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento
          di  quelli  risultanti  a  seguito  dell'applicazione   del
          predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 
                  2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
          personale dirigenziale di livello non generale e  personale
          non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed  il  rapporto
          tra personale dirigenziale di livello generale e  personale
          dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
          su 20 per  l'Agenzia  delle  entrate  e  ad  1  su  15  per
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Per  assicurare  la
          funzionalita'  dell'assetto  operativo   conseguente   alla
          riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
          possono essere previste posizioni organizzative di  livello
          non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
          dirigenziali coperti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
          soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
          nei  limiti  del  risparmio  di  spesa   conseguente   alla
          riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una  quota
          non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
          superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare  a  personale
          della terza area che abbia maturato almeno cinque  anni  di
          esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione
          di  tali  posizioni  e'   disposta   secondo   criteri   di
          valorizzazione delle capacita' e del merito sulla  base  di
          apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
          posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di   posizione,
          graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
          un'indennita' di risultato, in misura complessivamente  non
          superiore  al  50  per  cento  del  trattamento   economico
          attualmente corrisposto al dirigente di seconda  fascia  di
          livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione   della
          retribuzione  di  risultato;  l'indennita'  di   risultato,
          corrisposta  a  seguito  di  valutazione  annuale  positiva
          dell'incarico  svolto,  e'  determinata   in   misura   non
          superiore al 20 per cento  della  indennita'  di  posizione
          attribuita;    in     relazione     alla     corresponsione
          dell'indennita'  di  posizione  non  sono  piu'  erogati  i
          compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte  le  altre
          voci del trattamento  economico  accessorio  a  carico  del
          fondo, esclusa l'indennita' di agenzia;  il  fondo  per  il
          trattamento   accessorio   del   personale   dirigente   e'
          corrispondentemente  ridotto  in   proporzione   ai   posti
          dirigenziali coperti e effettivamente  soppressi  ai  sensi
          del presente articolo; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  apportando  una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale risultante a seguito dell'applicazione,  per
          il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge  n.
          138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
          presente decreto. 
              1-bis-8 (Omissis).". 
              Comma 464 
                
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   9-bis
          dell'articolo 66 del citato decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112: 
              "Art. 66. Turn over 
              1-9 (Omissis). 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10-14 (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   91
          dell'articolo 1 della citata legge  24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              "91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate,
          anche in deroga alle  percentuali  del  turn  over  di  cui
          all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  che
          possono essere  incrementate  fino  al  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento  per
          l'anno 2015, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione,   nonche'   del   Ministro    responsabile
          dell'amministrazione    che    intende    procedere    alle
          assunzioni.". 
              Comma 465 
                
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Comma 466 
                
              Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 8, comma
          11-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1. Per gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento
          economico complessivo  dei  singoli  dipendenti,  anche  di
          qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il   trattamento
          accessorio,  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso,  il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali arretrati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall' articolo 8, comma 14. 
              2.  In  considerazione   della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
          ottobre 1933, n. 1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011  e  sino  al  31
          dicembre  2013  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  provvedimento,  nei  confronti  dei  titolari  di
          incarichi   di   livello   dirigenziale   generale    delle
          amministrazioni pubbliche, come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi  del  comma  3,
          dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  non  si
          applicano le  disposizioni  normative  e  contrattuali  che
          autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una  quota
          dell'importo  derivante  dall'espletamento   di   incarichi
          aggiuntivi. 
              4. I  rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente
          dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
          i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
          di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
          ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
          per cento. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si
          applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
          data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
          difformi contenute nei predetti contratti ed  accordi  sono
          inefficaci; a decorrere dalla  mensilita'  successiva  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   i
          trattamenti retributivi saranno conseguentemente  adeguati.
          La disposizione di cui al primo periodo del presente  comma
          non si applica al comparto sicurezza-difesa  ed  ai  Vigili
          del fuoco. 
              5. All'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, come modificato dall'articolo  66,  comma  7,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole:
          «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:
          «Per il quadriennio 2010-2013». 
              6. All'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli
          anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «A
          decorrere dall'anno 2010». 
              7. All'articolo  66,  comma  9,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  la  parola:  «2012»   e'
          sostituita dalla parola: «2014». 
              8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari a  quella
          relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
          caso il numero delle unita' di personale  da  assumere  non
          puo'  eccedere  quello  delle  unita'   cessate   nell'anno
          precedente. Il comma 103 dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,   come   modificato   da   ultimo
          dall'articolo 66, comma 12,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              9. All'articolo 66,  comma  14,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              - le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
          parole: «anno 2010»; 
              - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Per
          il  triennio  2011-2013  gli  enti   di   ricerca   possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad  assunzioni  di  personale
          con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  entro  il
          limite dell'80 per cento  delle  proprie  entrate  correnti
          complessive,  come  risultanti  dal   bilancio   consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite  del  20  per
          cento delle risorse relative alla cessazione  dei  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  indeterminato  intervenute  nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  assunzionale  e'  fissata
          nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
          cento a decorrere dall'anno 2015. 
              10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma
          3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
              11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili
          in  riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno
          precedente,  riferite  a  ciascun  anno,  siano   inferiori
          all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate
          con quelle derivanti dalle cessazioni  relative  agli  anni
          successivi, fino al raggiungimento dell'unita'. 
              12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7,  8  e  9
          trova   applicazione   quanto   previsto   dal   comma   10
          dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              15. Per l'anno scolastico 2010/2011  e'  assicurato  un
          contingente  di  docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in
          attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto
          dell'anno     scolastico     2009/2010,     fatta     salva
          l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto
          contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
          particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
              15-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca,  anche  attraverso   i   propri   uffici
          periferici, nei limiti di spesa  previsti  dall'  elenco  1
          allegato  alla  legge  23  dicembre  2009,   n.   191,   e'
          autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
          attivati dagli uffici scolastici  provinciali  e  prorogati
          ininterrottamente,   per   l'espletamento    di    funzioni
          corrispondenti ai collaboratori scolastici, a  seguito  del
          subentro dello Stato ai sensi dell' articolo 8 della  legge
          3 maggio 1999, n. 124, nonche'  del  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000,  nei  compiti
          degli enti locali. 
              16. In conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il
          personale dipendente e convenzionato che si determinano per
          gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione  di
          quanto previsto dal comma  17  del  presente  articolo,  il
          livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
          a  cui   concorre   ordinariamente   lo   Stato,   previsto
          dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni  di  euro
          per l'anno 2011 e di 1.132  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2012. 
              17. Non si da' luogo, senza possibilita'  di  recupero,
          alle  procedure  contrattuali  e  negoziali   relative   al
          triennio 2010-2012 del personale  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165  e  successive  modificazioni.   E'   fatta   salva
          l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale  nelle
          misure previste a decorrere dall'anno 2010 in  applicazione
          dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
          203. 
              18. Conseguentemente sono rideterminate le  risorse  di
          cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
          come di seguito specificato: 
              a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a
          decorrere dall'anno 2012; 
              b) comma 14, per l'anno 2011 e  a  decorrere  dall'anno
          2012 complessivamente in 222 milioni  di  euro  annui,  con
          specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per  il
          personale delle forze armate e dei corpi di polizia di  cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
              19. Le somme di cui  al  comma  18,  comprensive  degli
          oneri  contributivi  e  dell'IRAP   di   cui   al   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   concorrono   a
          costituire   l'importo   complessivo   massimo    di    cui
          all'articolo  11,  comma  3,  lettera  g)  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per  l'anno  2011  e  a
          decorrere  dall'anno   2012   si   adeguano   alle   misure
          corrispondenti a quelle indicate al comma  18,  lettera  a)
          per il personale statale. 
              21. I meccanismi  di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, non si applicano  per  gli  anni  2011,  2012  e  2013
          ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
          successivi recuperi. Per le categorie di personale  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165  e  successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un
          meccanismo di progressione automatica degli  stipendi,  gli
          anni 2011, 2012  e  2013  non  sono  utili  ai  fini  della
          maturazione  delle  classi  e  degli  scatti  di  stipendio
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n.  165  e  successive  modificazioni  le  progressioni  di
          carriera comunque denominate eventualmente  disposte  negli
          anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,
          ai  fini  esclusivamente  giuridici.   Per   il   personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici. 
              22. Per il personale di cui alla legge n.  27/1981  non
          sono erogati, senza possibilita' di recupero,  gli  acconti
          degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del  triennio
          2010-2012; per tale personale, per  il  triennio  2013-2015
          l'acconto spettante per l'anno 2014  e'  pari  alla  misura
          gia' prevista per l'anno 2010 e il  conguaglio  per  l'anno
          2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
          e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale  di
          cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio  1981,  n.  27,
          spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta  del  15
          per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
          e del 32 per cento per  l'anno  2013.  Tale  riduzione  non
          opera ai fini previdenziali.  Nei  confronti  del  predetto
          personale non si applicano le disposizioni di cui ai  commi
          1 e 21, secondo e terzo periodo. 
              23. Per il personale docente,  Amministrativo,  Tecnico
          ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011  e
          2012  non  sono  utili  ai  fini  della  maturazione  delle
          posizioni stipendiali e dei relativi  incrementi  economici
          previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E'  fatto
          salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 14. 
              24. Le disposizioni recate dal comma  17  si  applicano
          anche al personale convenzionato con il Servizio  sanitario
          nazionale. 
              25. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  33  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  le  unita'  di   personale
          eventualmente risultanti in  soprannumero  all'esito  delle
          riduzioni  previste  dall'articolo  2,  comma  8-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  non
          costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo  33  e
          restano  temporaneamente  in   posizione   soprannumeraria,
          nell'ambito dei contingenti di ciascuna  area  o  qualifica
          dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie  si  considerano
          riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque  titolo,
          nell'ambito   della   corrispondente   area   o   qualifica
          dirigenziale.  In  relazione  alla  presenza  di  posizioni
          soprannumerarie in un'area,  viene  reso  indisponibile  un
          numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario
          in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze
          in organico. In coerenza con quanto previsto  dal  presente
          comma il personale, gia'  appartenente  all'Amministrazione
          Autonoma dei Monopoli di  Stato  distaccato  presso  l'Ente
          Tabacchi Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito  di
          ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato  presso  uffici
          delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.  4  del
          decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere  dal
          1°  gennaio  2011  e'  inquadrato  anche  in  posizione  di
          soprannumero, salvo  riassorbimento  al  verificarsi  delle
          relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i
          quali presta servizio alla data del  presente  decreto.  Al
          predetto  personale  e'  attribuito  un  assegno  personale
          riassorbibile  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
          economico  in  godimento  ed   il   trattamento   economico
          spettante   nell'ente   di   destinazione.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze provvede  ad  assegnare  agli
          enti le relative risorse finanziarie. 
              26. In alternativa a quanto previsto dal comma  25  del
          presente articolo, al fine di rispondere alle  esigenze  di
          garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e
          la  funzionalita'  degli   uffici   delle   amministrazioni
          pubbliche interessate dalle misure di  riorganizzazione  di
          cui all'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  queste  ultime  possono
          stipulare accordi di mobilita', anche intercompartimentale,
          intesi alla ricollocazione del  personale  predetto  presso
          uffici che presentino vacanze di organico. 
              27.   Fino    al    completo    riassorbimento,    alle
          amministrazioni interessate e' fatto divieto  di  procedere
          ad  assunzioni  di  personale  a  qualunque  titolo  e  con
          qualsiasi contratto in relazione alle aree  che  presentino
          soprannumeri e in relazione a posti resi  indisponibili  in
          altre aree ai sensi del comma 25. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'  articolo
          1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  controllate
          direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
          pubbliche, adeguano le  loro  politiche  assunzionali  alle
          disposizioni previste nel presente articolo. 
              30. Gli effetti  dei  provvedimenti  normativi  di  cui
          all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011. 
              31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
          assetti organizzativi delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  fermo  il  rispetto  delle  condizioni  e   delle
          procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.  72  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  i
          trattenimenti   in   servizio   previsti   dalle   predette
          disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
          nell'ambito delle facolta'  assunzionali  consentite  dalla
          legislazione vigente in base alle cessazioni del  personale
          e con il rispetto delle relative procedure  autorizzatorie;
          le risorse destinabili a  nuove  assunzioni  in  base  alle
          predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
          del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti  in
          servizio. Sono fatti  salvi  i  trattenimenti  in  servizio
          aventi decorrenza anteriore al 1°  gennaio  2011,  disposti
          prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  I
          trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
          ° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono privi di effetti. Il presente  comma
          non  si  applica  ai  trattenimenti  in  servizio  previsti
          dall'art.  16,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria  limitatamente
          agli  anni  2011  e  2012,  ai   capi   di   rappresentanza
          diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              32. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001  che,  alla  scadenza  di  un  incarico   di   livello
          dirigenziale,  anche  in   dipendenza   dei   processi   di
          riorganizzazione, non intendono, anche in  assenza  di  una
          valutazione negativa, confermare  l'incarico  conferito  al
          dirigente, conferiscono  al  medesimo  dirigente  un  altro
          incarico, anche  di  valore  economico  inferiore.  Non  si
          applicano   le   eventuali   disposizioni    normative    e
          contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima
          data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter,  secondo  periodo,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta  fermo  che,
          nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente  viene
          conferito un incarico di livello generale o di livello  non
          generale, a  seconda,  rispettivamente,  che  il  dirigente
          appartenga alla prima o alla seconda fascia. 
              33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art.  67,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.
          133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai
          sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
          meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui  alla
          legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al
          fondo di previdenza per il personale  del  Ministero  delle
          finanze, cui sono iscritti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2010,     anche     gli     altri     dipendenti     civili
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria.  A   decorrere
          dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al
          predetto Fondo di cui  al  capitolo  3985  dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          nell'ambito   del   programma   di    spesa    "Regolazione
          giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'"
          della  missione  "Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio",  non  puo'  essere   comunque   superiore   alla
          dotazione per l'anno  2010,  come  integrata  dal  presente
          comma. 
              34. A  decorrere  dall'anno  2014,  con  determinazione
          interministeriale prevista dall'articolo 4,  comma  2,  del
          D.P.R. 10 maggio 1996,  n.  360,  l'indennita'  di  impiego
          operativo per  reparti  di  campagna,  e'  corrisposta  nel
          limite  di  spesa  determinato  per  l'anno  2008,  con  il
          medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del  30%.
          Per    l'individuazione    del     suddetto     contingente
          l'Amministrazione dovra' tener conto dell'effettivo impiego
          del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita'  di
          campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto
          a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante  utilizzo  di
          quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo
          32 e, quanto a 4 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2012  e  2013,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi  13-bis
          e seguenti. 
              35.  In  conformita'  all'articolo  7,  comma  10,  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo  52,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          giugno  2002,  n.  164  si  interpreta  nel  senso  che  la
          determinazione   ivi    indicata,    nell'individuare    il
          contingente  di  personale,  tiene  conto   delle   risorse
          appositamente stanziate. 
              35-bis. L' articolo 32 della legge 22 maggio  1975,  n.
          152,  si  interpreta  nel  senso  che,  in   presenza   dei
          presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse
          dalle   anticipazioni,   sono   liquidate   dal   Ministero
          dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si e'
          avvalso del libero professionista di fiducia. 
              36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti  da
          processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
          limitatamente al quinquennio  decorrente  dall'istituzione,
          le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure  di
          mobilita', fatte salve le  maggiori  facolta'  assunzionali
          eventualmente  previste  dalla  legge  istitutiva,  possono
          essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
          ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
          nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.  A
          tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
          da      sottoporre      all'approvazione      da      parte
          dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
          della funzione pubblica ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              37. Fermo quanto previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo, le disposizioni contrattuali del comparto  Scuola
          previste dagli artt. 82 e 83  del  CCNL  2006-2009  del  29
          novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le
          parti al termine del triennio 2010-2012." 
              "11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' articolo 38.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 155 dell'articolo
          3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350: 
              "155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate e delle Forze di polizia.". 
              Comma 467 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  2  del
          decreto-legge  16  settembre   2008,   n.   143,   recante:
          "Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario", convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181: 
              "7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
          decreto del Presidente della repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 : 
              "Art.  14.   Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali. 
              1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento  civile  e'
          costituito un Fondo  unico  per  l'efficienza  dei  servizi
          istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche: 
              a) la relativa quota di pertinenza  dello  stanziamento
          dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10,  della
          legge 23 dicembre 1998, n.449; 
              b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei
          limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449; 
              c) le risorse provenienti  da  specifiche  disposizioni
          normative   che   destinano   risparmi    per    promuovere
          miglioramenti nell'efficienza dei servizi; 
              d) gli importi derivanti dalla  riduzione,  pan  all'1%
          per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il  2001,  degli
          stanziamenti relativi ai compensi per lavoro  straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio; 
              e) l'importo pro-quota di cui al comma 2  dell'articolo
          10.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del citato
          decreto del Presidente della repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 : 
              "Art. 53. Efficienza dei servizi istituzionali. 
              1. Per ogni Forza di polizia  ad  ordinamento  militare
          sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi
          ed  a  promuovere  reali  e   significativi   miglioramenti
          dell'efficienza dei servizi istituzionali da  ogni  singola
          Amministrazione,  nell'ambito  delle  rispettive  quote  di
          competenza, le risorse derivanti da: 
              a) la relativa quota di pertinenza  dello  stanziamento
          dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 449; 
              b) i risparmi di spesa e di  gestione  nelle  misure  e
          limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449; 
              c)  specifiche  disposizioni  normative  che  destinano
          risparmi per promuovere miglioramenti  nell'efficienza  dei
          servizi; 
              d) gli importi derivanti dalla riduzione,  pari  all'1%
          per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il  2001,  degli
          stanziamenti relativi ai compensi per lavoro  straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio; 
              e)  gli  importi  pro-quota,  di   cui   al   comma   2
          dell'articolo 49. 
              2. Le risorse indicate al comma 1 sono  utilizzate  per
          attribuire compensi finalizzati a: 
              a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
              b) incentivare l'impegno del personale nelle  attivita'
          operative e di  funzionamento  individuate  dal  Comandante
          generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e   dal   Comandante
          generale del Corpo della guardia di finanza; 
              c) compensare l'impiego in  compiti  od  incarichi  che
          comportino l'assunzione  di  specifiche  responsabilita'  o
          disagio; 
              d) compensare la presenza qualificata; 
              e)  compensare  l'incentivazione  della   produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 
              3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro  delle  finanze,  su   proposta   dei   rispettivi
          Comandanti    Generali,    previa     informazione     alle
          rappresentanze militari centrali,  ai  sensi  dell'articolo
          59,  sono  annualmente  determinati  i   criteri   per   la
          destinazione, l'utilizzazione  delle  risorse  indicate  al
          comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun  anno  e  le
          modalita'  applicative   concernenti   l'attribuzione   dei
          compensi previsti dal presente articolo. 
              4. Le risorse di cui al comma 1 non possono  comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.". 
              Comma 469 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 70 del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   70.   Esclusione   di   trattamenti   economici
          aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2009  nei  confronti  dei
          dipendenti delle amministrazioni  pubbliche  ai  quali  sia
          stata riconosciuta un'infermita'  dipendente  da  causa  di
          servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A
          annessa al testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni,   fermo   restando   il   diritto   all'equo
          indennizzo   e'   esclusa   l'attribuzione   di   qualsiasi
          trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge
          o pattizie. 
              1-bis.  In  deroga  alle  disposizioni   del   presente
          articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
          civile e militare nonche' al personale del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco si applica l' articolo 1801 del codice
          dell'ordinamento militare. 
              2.  Con  la  decorrenza  di  cui  al   comma   1   sono
          conseguentemente abrogati gli articoli 43 e  44  del  testo
          unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290  e
          gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre  1928,
          n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni." 
              Comma 470 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   4-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          giugno 2009, n. 77: 
              "4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
          Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'articolo
          17 della citata legge 31 dicembre 2009,  n.  196:  recante:
          "Legge di contabilita' e finanza pubblica": 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.". 
              Comma 471 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni: 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni: 
              "Art. 3. Personale in regime di  diritto  pubblico(Art.
          2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.". 
              Comma 472 
              Il testo vigente dell'articolo 23-ter del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' citato nelle  note
          al comma 471 del presente articolo. 
              Il testo  vigente  del  comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, e'  citato  nelle  note  al  comma  471  del
          presente articolo. 
              Comma 474 
                
              Il testo vigente dell'articolo 23-ter del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' citato nelle  note
          al comma 471 del presente articolo. 
              Comma 475 
                
                
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  finanza   e   funzionamento   degli   enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              "Art. 2.  Riduzione  dei  costi  della  politica  nelle
          regioni 
              1. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica  e
          per il contenimento della spesa pubblica, a  decorrere  dal
          2013 una quota pari  all'80  per  cento  dei  trasferimenti
          erariali  a  favore  delle  regioni,  diversi   da   quelli
          destinati   al   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,  delle  politiche   sociali   e   per   le   non
          autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e'  erogata
          a condizione che la regione, con le modalita' previste  dal
          proprio ordinamento, entro  il  23  dicembre  2012,  ovvero
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto   qualora   occorra
          procedere a modifiche statutarie: 
              a)  abbia   dato   applicazione   a   quanto   previsto
          dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d)  ed  e),  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione
          e  dell'indennita'  di  carica,  nonche'  delle  spese   di
          esercizio del mandato, dei consiglieri  e  degli  assessori
          regionali, spettanti in virtu' del loro  mandato,  in  modo
          tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto
          dalla regione piu' virtuosa. La regione  piu'  virtuosa  e'
          individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale
          termine,  la  regione  piu'  virtuosa  e'  individuata  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
          delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
          lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno,  per  la
          pubblica   amministrazione   e   la    semplificazione    e
          dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi
          quindici giorni; 
              c) abbia disciplinato l'assegno  di  fine  mandato  dei
          consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo
          riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
          virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le
          modalita' di cui alla lettera b). Le  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non si  applicano  alle  regioni  che
          abbiano abolito gli assegni di fine mandato; 
              d) abbia introdotto il divieto di cumulo di  indennita'
          o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione  o  di
          presenza in  commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti
          dalle cariche di presidente della  regione,  di  presidente
          del consiglio regionale,  di  assessore  o  di  consigliere
          regionale, prevedendo  inoltre  che  il  titolare  di  piu'
          cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di
          cumulo  potenziale,  per  uno  solo  degli   emolumenti   o
          indennita'; 
              e) abbia previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'
          della  partecipazione   alle   commissioni   permanenti   e
          speciali, con l'esclusione anche di diarie,  indennita'  di
          presenza e rimborsi di spese comunque denominati; 
              f) abbia disciplinato le  modalita'  di  pubblicita'  e
          trasparenza  dello  stato  patrimoniale  dei  titolari   di
          cariche pubbliche elettive  e  di  governo  di  competenza,
          prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente,
          all'inizio e alla fine del mandato, nel sito  istituzionale
          dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con
          particolare riferimento ai redditi annualmente  dichiarati;
          i  beni  immobili  e  mobili   registrati   posseduti;   le
          partecipazioni  in  societa'  quotate  e  non  quotate;  la
          consistenza degli investimenti  in  titoli  obbligazionari,
          titoli di Stato o in altre  utilita'  finanziarie  detenute
          anche tramite fondi di investimento, SICAV  o  intestazioni
          fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per
          la mancata o parziale ottemperanza; 
              g)  fatti  salvi  i  rimborsi  delle  spese  elettorali
          previsti  dalla   normativa   nazionale,   abbia   definito
          l'importo dei contributi in favore dei  gruppi  consiliari,
          al  netto  delle  spese  per  il  personale,  da  destinare
          esclusivamente   agli    scopi    istituzionali    riferiti
          all'attivita' del consiglio regionale e  alle  funzioni  di
          studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni  caso  la
          contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per
          gruppi composti da un solo consigliere,  salvo  quelli  che
          risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni,  in
          modo  tale  che  non  eccedano  complessivamente  l'importo
          riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,  secondo  criteri
          omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa  e'
          individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano entro il 10  dicembre  2012,  tenendo  conto  delle
          dimensioni del territorio e della popolazione residente  in
          ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla  lettera
          b); 
              h) abbia definito,  per  le  legislature  successive  a
          quella  in  corso  e  salvaguardando  per  le   legislature
          correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per
          il personale dei gruppi consiliari,  secondo  un  parametro
          omogeneo, tenendo conto del numero dei  consiglieri,  delle
          dimensioni del territorio e dei  modelli  organizzativi  di
          ciascuna regione; 
              i)  abbia  dato  applicazione  alle   regole   previste
          dall'articolo  6  e  dall'articolo   9,   comma   28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4,
          dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e  dall'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  dall'articolo  3,  commi  4,  5,  6  e  9,
          dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e  dall'articolo
          9, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135; 
              l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al
          quale  affluiscono  i  dati   relativi   al   finanziamento
          dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la
          pubblicita' nel proprio sito  istituzionale.  I  dati  sono
          resi  disponibili,   per   via   telematica,   al   sistema
          informativo   della   Corte   dei   conti,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  --   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nonche'  alla  Commissione
          per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
          partiti e dei movimenti  politici  di  cui  all'articolo  9
          della legge 6 luglio 2012, n. 96; 
              m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto
          disposto  dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  f),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148.  La
          regione, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti  gia'
          in  erogazione  a  tale   data,   fino   all'adozione   dei
          provvedimenti di cui al primo  periodo,  puo'  prevedere  o
          corrispondere  trattamenti  pensionistici  o  vitalizi   in
          favore  di  coloro  che  abbiano  ricoperto  la  carica  di
          presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
          assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
              1) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
              2)   hanno   ricoperto   tali   cariche,   anche    non
          continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a  dieci
          anni. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  alla
          presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri
          1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti  maturati
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.  Le
          disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
          alle regioni che abbiano abolito i vitalizi; 
              n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e  29  del
          codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di  chi
          sia condannato in via  definitiva  per  delitti  contro  la
          pubblica amministrazione. 
              2. Ferme restando le  riduzioni  di  cui  al  comma  1,
          alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di
          cui al comma 1 entro i termini ivi  previsti,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della
          regione  inadempiente   sono   ridotti   per   un   importo
          corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per
          l'esercizio  2013  al  trattamento  economico   complessivo
          spettante ai membri del consiglio  regionale  e  ai  membri
          della giunta regionale. 
              3.  Gli  enti  interessati  comunicano  il  documentato
          rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  mediante
          comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro
          il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini
          di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano
          anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          presidente della regione  abbia  presentato  le  dimissioni
          ovvero si  debbano  svolgere  le  consultazioni  elettorali
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. Le regioni
          di cui al precedente periodo adottano  le  disposizioni  di
          cui al comma 1  entro  tre  mesi  dalla  data  della  prima
          riunione del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora
          occorra procedere a modifiche statutarie,  entro  sei  mesi
          dalla  medesima  data.  Ai  fini  del  coordinamento  della
          finanza  pubblica,  se,   all'atto   dell'indizione   delle
          elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione
          non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di
          cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le  elezioni  sono
          indette per il numero  massimo  dei  consiglieri  regionali
          previsto,  in  rapporto  alla  popolazione,  dal   medesimo
          articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  138
          del 2011. 
              4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti a quanto previsto dal comma  1  compatibilmente
          con i propri statuti di autonomia e con le  relative  norme
          di attuazione. 
              5. Qualora le regioni non adeguino i  loro  ordinamenti
          entro i termini di cui al comma 1 ovvero  entro  quelli  di
          cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato,  ai
          sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
          termine di  novanta  giorni  per  provvedervi.  Il  mancato
          rispetto di tale ulteriore  termine  e'  considerato  grave
          violazione di  legge  ai  sensi  dell'articolo  126,  primo
          comma, della Costituzione. 
              6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  83,  secondo  periodo,  le  parole:  «il
          presidente  della  regione  commissario   ad   acta»   sono
          sostituite dalle seguenti: «il presidente della  regione  o
          un altro soggetto commissario ad acta»; 
              b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
              «84-bis. In caso di dimissioni  o  di  impedimento  del
          presidente della regione il Consiglio dei  ministri  nomina
          un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati
          nel  terzo   e   quarto   periodo   del   comma   83   fino
          all'insediamento del nuovo presidente della regione o  alla
          cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si
          applica  anche  ai  commissariamenti  disposti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.». 
              7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo  1  della
          legge 3 giugno 1999, n. 157,  e  successive  modificazioni,
          dopo le parole: «Camera  dei  deputati»  sono  inserite  le
          seguenti: «o di un Consiglio regionale».". 
              Comma 476 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          10 del decreto del Presidente della repubblica 11 settembre
          2007, n. 170  (Recepimento  dell'accordo  sindacale  e  del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare  -  quadriennio  normativo  2006-2009  e   biennio
          economico 2006-2007) : 
              "3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00  a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          11 del decreto del Presidente della  repubblica  13  giugno
          2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per
          le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005
          ed al biennio economico 2002-2003): 
              "8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'Amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00  a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero.". 
              Comma 477 
              Si riporta il testo vigente del comma 108 dell'articolo
          1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "108. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalla legislazione  vigente,  gli  enti
          nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici,
          nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano
          ulteriori interventi di razionalizzazione per la  riduzione
          delle proprie spese, in modo  da  conseguire,  a  decorrere
          dall'anno 2013, risparmi  aggiuntivi  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro  il
          31  ottobre  di   ciascun   anno   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali  risparmi  sono
          conseguiti prioritariamente attraverso: 
              a)    la    riduzione    delle    risorse     destinate
          all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione
          patrimoniale,  ai  contratti   di   acquisto   di   servizi
          amministrativi, tecnici ed informatici, a  convenzioni  con
          patronati e centri di assistenza fiscale  (CAF),  bancarie,
          postali, ovvero ai  contratti  di  locazione  per  immobili
          strumentali non di proprieta'; 
              b) la riduzione dei contratti di consulenza; 
              c) l'eventuale riduzione, per gli  anni  2013,  2014  e
          2015,   delle   facolta'   assunzionali   previste    dalla
          legislazione  vigente,  con   l'obiettivo   di   realizzare
          un'ulteriore contrazione della consistenza del personale; 
              d) la rinegoziazione dei  contratti  in  essere  con  i
          fornitori di servizi al fine di allineare  i  corrispettivi
          previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; 
              e) la stipula di contratti di sponsorizzazione  tecnica
          o  finanziaria,  con  appositi  operatori  selezionati  nel
          rispetto dei vincoli stabiliti  dal  codice  degli  appalti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o  dalle  norme
          in tema di contabilita' pubblica.  Le  sponsorizzazioni  di
          cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante
          la  riserva  di  spazi  pubblicitari  nei   siti   internet
          istituzionali degli enti, la concessione in uso  temporaneo
          dei segni distintivi, la concessione  in  uso  di  spazi  o
          superfici interne ed esterne degli immobili,  e  attraverso
          ogni altro mezzo idoneo  a  reperire  utilita'  economiche,
          previa  verifica  della  compatibilita'  con  le  finalita'
          istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli
          obiettivi  previsti  dalla  presente  lettera,   gli   enti
          pubblici nazionali di previdenza e assistenza si  avvalgono
          anche delle altre formule di partenariato  pubblico-privato
          previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163.". 
              Comma 478 
              Si riporta il testo del comma 18-bis  dell'articolo  12
          del  citato  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
          di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
          2004, n.  99,  e'  soppressa.  Al  fine  di  razionalizzare
          l'attuazione delle  politiche  promozionali  di  competenza
          nazionale nell'ambito  della  promozione  all'estero  delle
          produzioni agroalimentari italiane e rendere piu'  efficaci
          ed   efficienti   gli    interventi    a    favore    della
          internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
          gia' svolte da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  sono
          attribuite  all'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
          deroga  ai  limiti   alle   facolta'   assunzionali,   sono
          inquadrati, anche in  posizione  di  sovrannumero  rispetto
          alla dotazione organica  dell'ente,  riassorbibile  con  le
          successive vacanze, nei  ruoli  dell'ente  di  destinazione
          sulla  base  di  un'apposita  tabella   di   corrispondenza
          approvata con il predetto decreto. I  dipendenti  traferiti
          mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento  economico  predetto   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia  i
          dipendenti percepiscono per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.". 
              Comma 479 
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  171  del
          decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri),
          e successive modificazioni: 
              "Art. 171. Indennita' di servizio all'estero. 
              1. L'indennita' di servizio all'estero  non  ha  natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
              a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; 
              b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
              a) del costo della vita, desunto  dai  dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
              b)  degli  oneri  connessi  con  la  vita   all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
              c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.". 
              Comma 480 
                
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  181  del
          citato decreto del Presidente della  repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18, come modificato dalla presente legge: 
              2. Le spese predette sono corrisposte per  il  percorso
          dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
          ritorno in sede nella misura del 50 per cento. ". 
              Comma 481 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          e  secondo  il  principio  del  graduale  superamento   del
          criterio della spesa storica di cui all' articolo 2,  comma
          2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.". 
              Comma 482 
              La legge 9  marzo  1971,  n.  98  (Provvidenze  per  il
          personale dipendente da  organismi  militari  operanti  nel
          territorio   nazionale    nell'ambito    della    Comunita'
          atlantica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
          1971, n. 77. 
              Si riporta il testo vigente del comma 101 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008) : 
              " 101. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono fissati i criteri e le  procedure  per
          l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per
          l'assegnazione    delle    risorse     finanziarie     alle
          amministrazioni interessate.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
          2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "100. Al fine di favorire l'assunzione nelle  pubbliche
          amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge  9
          marzo 1971, n. 98,  che,  come  personale  civile,  abbiano
          prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno  alla
          data del 31 dicembre 2006,  alle  dipendenze  di  organismi
          militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
          Stati esteri che ne fanno parte,  operanti  sul  territorio
          nazionale, che siano stati  licenziati  in  conseguenza  di
          provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
          militari degli organismi  medesimi  adottati  entro  il  31
          dicembre  2006,   e'   istituito,   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con  una
          dotazione di 7,250 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
          disposte  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  predetto
          fondo.". 
              Comma 483 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "Art.    34.    Trattamenti    pensionistici    e    di
          disoccupazione. 
              1. Con effetto dal 1° gennaio 1999,  il  meccanismo  di
          rivalutazione delle pensioni si applica  per  ogni  singolo
          beneficiario  in  funzione  dell'importo  complessivo   dei
          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per  i
          lavoratori  autonomi,  nonche'   dei   fondi   sostitutivi,
          esclusivi  ed  esonerativi  della  medesima  e  dei   fondi
          integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma  3,
          della legge 27  dicembre  1997,  n.  449.  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare rispetto all'ammontare complessivo." . 
              Si riporta il testo del comma 236 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre 2012, n.  228  ,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "236.  Non  e'  riconosciuta,  per  l'anno   2014,   la
          rivalutazione  automatica,  ove  prevista,   dei   vitalizi
          percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche
          elettive  regionali  e  nazionali,  secondo  le   modalita'
          stabilite  nell'esercizio   dell'autonomia   costituzionale
          delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il
          Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede  a
          monitorare gli  esiti  dell'attuazione,  anche  in  termini
          finanziari, delle disposizioni di cui ai  commi  da  231  a
          235.  Qualora  l'esito  di  tale  monitoraggio  riveli   la
          disponibilita'  di   risorse   continuative   a   decorrere
          dall'anno 2014,  entro  i  successivi  trenta  giorni,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e'    disposto    il
          riconoscimento   della   rivalutazione    automatica    con
          riferimento alle fasce di importo di cui al  primo  periodo
          nella misura prevista prima della data di entrata in vigore
          della presente legge ovvero in misura ridotta." 
              Comma 484 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  12  del
          citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n  .   78,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "7. A titolo di concorso al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma
          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di cui  al  comma  1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi  dodici  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro. Alla  corresponsione  agli  aventi  diritto  l'ente
          provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali  sono
          dovuti gli interessi.". 
              Comma 486 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
          1971, n. 1388  (Istituzione  del  casellario  centrale  dei
          pensionati), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          marzo 1972, n. 82. 
              Comma 488 
              Si riporta il testo vigente del comma 763 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              " 763. All'articolo 3, comma 12, della legge  8  agosto
          1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
          dai seguenti:  «Nel  rispetto  dei  principi  di  autonomia
          affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
          dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  e  con
          esclusione   delle   forme   di   previdenza    sostitutive
          dell'assicurazione generale  obbligatoria,  allo  scopo  di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto dall'articolo 2, comma  2,  del  suddetto  decreto
          legislativo n. 509 del 1994, la stabilita'  delle  gestioni
          previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e'  da
          ricondursi ad un arco  temporale  non  inferiore  a  trenta
          anni. Il bilancio tecnico di cui al  predetto  articolo  2,
          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le associazioni e le fondazioni interessate,  sulla
          base delle indicazioni elaborate  dal  Consiglio  nazionale
          degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale  (364).  In  esito  alle  risultanze   e   in
          attuazione di quanto  disposto  dal  suddetto  articolo  2,
          comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
          necessari per la salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario
          di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
          in relazione alle anzianita' gia'  maturate  rispetto  alla
          introduzione delle modifiche  derivanti  dai  provvedimenti
          suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
          e di  equita'  fra  generazioni.  Qualora  le  esigenze  di
          riequilibrio non  vengano  affrontate,  dopo  aver  sentito
          l'ente  interessato  e  la  valutazione   del   Nucleo   di
          valutazione  della  spesa  previdenziale,  possono   essere
          adottate le misure di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509».  Sono  fatti
          salvi gli atti e le deliberazioni in materia  previdenziale
          adottati dagli enti di cui al presente comma  ed  approvati
          dai Ministeri vigilanti prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.". 
              Comma 489 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.". 
              Il testo vigente dell'articolo 23-ter del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' citato nelle  note
          al comma 471 del presente articolo. 
              Comma 490 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19-ter  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come
          modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n.
          183, come ulteriormente modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19-ter. Indennizzi per le aziende commerciali  in
          crisi 
              1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28  marzo
          1996, n. 207,  e'  concesso,  nella  misura  e  secondo  le
          modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in
          possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 del  medesimo
          decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese  di
          compimento dell'eta' pensionabile sono  anche  in  possesso
          del requisito contributivo minimo richiesto per  conseguire
          la pensione di vecchiaia,  il  predetto  indennizzo  spetta
          fino  alla  prima  decorrenza  utile  della   pensione   di
          vecchiaia medesima. Le domande di cui all' articolo  7  del
          citato decreto legislativo n. 207 del 1996  possono  essere
          presentate fino al 31 gennaio 2017. 
              2.  L'aliquota  contributiva  aggiuntiva  di  cui  all'
          articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996,  n.  207,
          dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e  delle
          prestazioni   previdenziali   degli   esercenti   attivita'
          commerciali presso l'INPS, e' prorogata,  con  le  medesime
          modalita', fino al 31 dicembre 2018. 
              3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'  articolo  1,
          comma 272,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  in
          pagamento alla data del 31 dicembre  2011,  sono  prorogati
          fino alla data di decorrenza della  pensione  di  vecchiaia
          purche' i titolari dell'indennizzo siano in  possesso,  nel
          mese  di  compimento  dell'eta'  pensionabile,  anche   del
          requisito contributivo minimo richiesto per  conseguire  la
          pensione di vecchiaia." 
              Comma 491 
              Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 1  della
          citata legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "79.  Con  riferimento  agli  iscritti  alla   gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso
          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquota    contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
          al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritti  alla   predetta
          gestione  l'aliquota  contributiva   pensionistica   e   la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18  per  cento  per
          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  22  per
          cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015  e
          al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.". 
                
              Comma 492 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282: