10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi. 11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il controllo di Terna Spa, in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il decreto, oltre ad assicurare quanto previsto al comma 7, garantisce che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese non appartenente all'Unione europea purche' conformi al diritto comunitario. 12. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, rilasciato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura VAS, tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuite a Terna ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla valutazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12. 14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al Piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica. 15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita', le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti". Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, recante "Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1963, n. 144. Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: "11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica". Comma 195: Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 26. Contratti di sponsorizzazione (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto. 2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice". Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e successive modificazioni: "Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. 4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi. 7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette". "Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento". "Art. 126. Pubblicazione della sentenza 1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente". Comma 196: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". Comma 198: Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare": "2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative". Comma 201: -Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica": "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.) 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1." Comma 202: -Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.": "Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti) 1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio enogastronomico italiano; f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia. 3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f). 3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. 4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher. 5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono definiti: a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) i risultati attesi; c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti. 9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di cui al presente articolo." -Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, recante "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore": "Art. 5. (Accordi di settore in tema di internazionalizzazione.) 1. Il Ministero delle attivita' produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attivita' promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera. 2. Il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitivita' del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate. 3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalita' previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese. 4. Per la realizzazione delle attivita' previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attivita' promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano. 5. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005." -Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese.": " Art. 42 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione) 1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti». c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.». 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attivita' promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. 3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. 4. Nelle attivita' dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarita' o collettivi. 5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di societa' consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. E' altresi' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attivita'. 6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli. Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I contributi di cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente comma. 7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse." -Si riporta il testo dei commi da 40 a 43, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.": "Art. 1 (omissis) 40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. 43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente. (omissis)" Comma 203: -Si riporta il testo vigente dell'articolo 49, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.": "Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) 1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a). c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale; d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati." Comma 204: -Il testo dell'articolo 49, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e' citato nelle note al comma 203. Comma 205: -Il testo dell'articolo 10, del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' citato nelle note al comma 201. Comma 206: -Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.": "Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo) 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta. 3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze." Comma 207: -Si riporta il testo del comma 430, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (omissis) 430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2016, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. (omissis)" Comma 208: -Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, recante "Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricole comune, in applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1185. (Quinto provvedimento)": "Art. 2. (L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , e' abrogato). Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze. I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono cedibili per atto tra vivi. E' fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e di cessione di credito notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto." Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio" -Si riporta il testo del comma 45, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)": "Art. 4. (Finanziamento agli investimenti.) (omissis) 45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a: a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare; b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione; c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione. (omissis)" -Si riporta il testo dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008": "Art. 72 (Domande di aiuto e domande di pagamento) 1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi: a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonche' la superficie non agricola per la quale e' richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2; b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione; c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato. Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che puo' essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non e' stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorita' competenti ne indicano l'ubicazione. 3. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonche' materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro puo' disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento: a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente; b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale possibilita' e' offerta a tutti gli agricoltori interessati. 4. Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra piu' o tutti i regimi di sostegno e piu' o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 67 o altri regimi di sostegno e misure. 5. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio , il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo e' adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. E' conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformita' dell'articolo 115 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche e' un giorno festivo, un sabato o una domenica." -Si riporta il testo dei commi 16 e 17, dell'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.": "Art. 01. (Disposizioni in materia di previdenza agricola.) (omissis) 16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell' articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale. 17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16." -Si riporta il testo degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.": "Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a). Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. Art. 70. Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima." -Si riporta il testo dell'articolo 1264 del codice civile: "Art.1264. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto). La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione." -Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante "Disciplina della cessione dei crediti di impresa": "Art. 4. (Garanzia di solvenza.) 1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. Art. 5.( Efficacia della cessione nei confronti dei terzi.) 1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e' opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. 1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. 3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi. Art. 6. (Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto.) 1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non e' soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Tuttavia tale azione puo' essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore trovi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario. 2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4. Art. 7. (Fallimento del cedente). 1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non e' opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. 2. Il curatore del fallimento del cedente puo' recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. 3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2." -Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro." Comma 209 -Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.", come modificato dalla presente legge: "Art. 17. (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.) 1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. 2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche' per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari. 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. 5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita' di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato." Comma 210: -Si riporta il testo dell'articolo 60, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dalla presente legge: "Art. 60. (Base di dati di interesse nazionale) 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresi' individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. 3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3." Comma 211: -Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.", come modificato dalla presente legge: "Art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura) 1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo. 2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche. 3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura. 4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni 7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa»." Comma 213: -Si riporta il testo del comma 515, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (omissis) 515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi , o con norme di attuazione lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri e le modalita' per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e' escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa." Comma 215: -Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, reca " REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE)". -Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, reca "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." Comma 216: -Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, reca "Criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie." Comma 217: -Il testo dell'articolo 49, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e' citato nelle note al comma 203. Comma 219: -Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.", come modificato dalla presente legge: "Art. 5. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse: a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari e internazionali (10). 2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25. 3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), e' determinata secondo la formula: «T =CTT * p * a, nella quale «T» e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per tutti gli aeroporti. 4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST", nel quale "CT" e' il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed "UST" e' il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti e' calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. 6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575. 7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento delle tasse stesse. 7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonche' di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati. 8. Sono a carico dello Stato: a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese; b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo; c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7. 9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda. 10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997." Comma 220: -Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", come modificato dalla presente legge: "Art. 76 (Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione) 1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria. 5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali. 6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza." Comma 221: -Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.", come modificato dalla presente legge: "Art. 28 (Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale) 1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni. 3. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.". 4. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e' assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo. 5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti. 6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso. 7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, previo parere del Ministero della salute, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali. 8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ", se del caso, " e, dopo le parole "del Ministero della difesa", aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea"; b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: "ART. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.". 8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, puo' rilasciare, previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i principi del diritto europeo ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali." Comma 222: -Si riporta il testo dell'articolo 17-undecies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese.", come modificato dalla presente legge: "Art. 17-undecies (Fondo per l'erogazione degli incentivi) 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per l'anno 2014, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per l'anno 2013: a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; b) 25 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a). (80) (81) 5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento. 6. Per l'anno 2014, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente:" Comma 223: -Si riporta il testo del comma 83, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), come modificato dal comma 225 della presente legge : "Art. 1 (omissis) 83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016 (omissis)" Comma 225: -Il testo del comma 83, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), come modificato dal presente comma, e' citato nelle note al comma 223. Comma 228: -La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.". -Si riporta il testo del comma 88, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Art. 1 (omissis) 88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. (omissis) Comma 229: -La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, reca "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)". Comma 230: -Si riporta il testo dei commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)": "Art. 2. (Disposizioni diverse) (omissis) 232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione; c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. 234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233. (omissis)" Comma 233: -Si riporta il testo dell'elenco 2, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014): Elenco 2 (articolo 1, comma 577) Norma Credito Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39 Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287 Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1 Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2: decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4 Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modifica/ioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1 Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1 Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504 Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1 Credito d'imposta sui costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1 Credito d'imposta per l'offerta on-Iine di opere dell'ingegno Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1 Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13 Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11: legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088 Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60 Credito d'imposta per investimenti in agricoltura Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075 Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56 Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno Comma 234: -Si riporta il testo del comma 579, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (omissis) 579. Per gli anni dal 2014 al 2018 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge. (omissis)" -Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, recante "Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014), ai sensi del comma 577 dell'articolo 1 della medesima legge.": "Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dall'art. 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre il medesimo credito del 15 per cento." Comma 235: Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.": "Art. 4. (Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica) 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili. 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni. 2. Il Programma di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2. 4. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati con priorita' alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. 5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978; b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma." -Si riporta il testo dei commi da 1 a 6, dell'articolo 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.": "Art. 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo) 1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita' disponibili: a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2; c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano. 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate. 2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, e' revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio. 3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione. 4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalita' e' disposta la cessione ad altra Autorita' portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. 6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorita' portuali, con modalita' che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. (omissis)" Comma 236: -Il testo del comma 6 dell'articolo 13, del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e' citato nelle note al comma 235. -Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale.": "Art.18-bis. (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro annui. 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota da iscrivere nel fondo. 3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo. 4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. 5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244." -Il testo del comma 1 dell'articolo 13, del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e' citato nelle note al comma 235. Comma 237: -Si riporta il testo dell'articolo 32, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.", come modificato dalla presente legge: "Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto) 1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto,"; b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", e' inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema." Comma 238: -Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 3, del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia) 1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.