art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
              "Art. 6. Clausola compromissoria. 
              1. La clausola compromissoria inserita  nei  contratti,
          stipulati  con  gli  investitori,  relativi  ai  servizi  e
          attivita'  di  investimento,  compresi  quelli   accessori,
          nonche' i contratti di gestione collettiva  del  risparmio,
          e' vincolante solo per l'intermediario, a meno  che  questo
          non provi che sia frutto di una trattativa diretta.". 
              Note al comma 50 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  6  e  del
          paragrafo  1  dell'articolo  7  del  Regolamento  (UE)   n.
          1288/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013,  che  istituisce  "Erasmus+":  il  programma
          dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e
          lo sport e che abroga  le  decisioni  n.  1719/2006/CE,  n.
          1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE: 
              "Art. 6. Azioni del programma 
              1. In materia di istruzione e formazione  il  programma
          persegue i suoi  obiettivi  mediante  i  seguenti  tipi  di
          azioni: 
              a) mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento; 
              b) cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
          prassi; e 
              c) sostegno alle riforme delle politiche. 
              2. Le specifiche attivita' Jean Monnet  sono  descritte
          all'articolo 10." 
              "Art.    7.    Mobilita'    individuale     ai     fini
          dell'apprendimento 
              1. La mobilita' individuale ai fini  dell'apprendimento
          sostiene, nei paesi del programma di cui  all'articolo  24,
          paragrafo 1, le seguenti attivita': 
              a) la  mobilita'  degli  studenti  a  tutti  i  livelli
          dell'istruzione   superiore   e   degli   studenti,   degli
          apprendisti  e  degli  alunni   nell'istruzione   e   nella
          formazione professionali. Tale  mobilita'  puo'  esplicarsi
          nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o
          nell'acquisizione   di   esperienza   quale    apprendista,
          assistente  o  tirocinante  all'estero.  La  mobilita'  che
          consente di  preparare  un  master  puo'  essere  sostenuta
          attraverso  lo  strumento  di  garanzia  per   i   prestiti
          destinati agli studenti di cui all'articolo 20; 
              b) la mobilita' del personale,  nell'ambito  dei  paesi
          del programma di cui all'articolo  24,  paragrafo  1.  Tale
          mobilita'  puo'  esplicarsi   nell'insegnamento   o   negli
          assistentati,  o  nella  partecipazione  ad  attivita'   di
          sviluppo professionale all'estero. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          del decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105  (Disposizioni
          urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
          materia  di   abilitazione   all'esercizio   di   attivita'
          professionali), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          11 luglio 2003, n. 170: 
              "1. - 2. (Omissis). 
              3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b),  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 10- bis del decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  nonche'  quelle
          dell'articolo 4 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e
          successive  modificazioni,  ed  in  materia   previdenziale
          quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge  8
          agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 51 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  30
          novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di  studio
          universitarie), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Norme comuni. 
              1. Le borse di studio di cui alla  presente  legge  non
          possono  essere  cumulate  con  altre  borse  di  studio  a
          qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle  concesse
          da istituzioni nazionali o straniere  utili  ad  integrare,
          con soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di
          ricerca dei borsisti. 
              2. Chi ha gia' usufruito di una  borsa  di  studio  non
          puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 
              3. Alle borse di studio di cui alla presente  legge  si
          applica  l'articolo  79,  quarto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              4. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro,  sentito  il  Consiglio  universitario
          nazionale, sono determinati la misura  minima  delle  borse
          nonche'  i  limiti  e  la  natura  del  reddito   personale
          complessivo per poterne usufruire. 
              5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita'
          didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti
          nel decreto di concessione della borsa, pena  la  decadenza
          della stessa. 
              6. Per le borse di studio previste dalla presente legge
          si applicano le disposizioni  in  materia  di  agevolazioni
          fiscali di cui all' articolo 4 della legge 13 agosto  1984,
          n. 476. 
              6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio
          per la frequenza  dei  corsi  di  perfezionamento  e  delle
          scuole di specializzazione, per i  corsi  di  dottorato  di
          ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il
          dottorato e per  i  corsi  di  perfezionamento  all'estero,
          erogate dalla provincia autonoma di  Bolzano,  sono  esenti
          dall'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   nei
          confronti dei percipienti. 
              7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse  di
          studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilita'
          di chiedere il collocamento in  congedo  straordinario  per
          motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai
          corsi di dottorato di ricerca dall' articolo 2 della  legge
          13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario
          e' utile ai fini  della  progressione  di  carriera  e  del
          trattamento di quiescenza e di previdenza." . 
              Note al comma 53 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201  del
          2011 e' citato nelle Note al comma 10. 
              Note al comma 54 
              Il testo del comma 678 dell'articolo 1 della  legge  n.
          147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 14. 
              Note al comma 55 
              Si riporta il testo della nota II-bis  dell'Articolo  1
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 (Approvazione del  Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di  registro),  come  modificato  dal
          presente comma e dal comma 905 della presente legge: 
              "Tariffa 
              Parte prima 
              Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
              Articolo 1 
              1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
          beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi  di
          diritti  reali  immobiliari  di  godimento,   compresi   la
          rinuncia pura e semplice agli stessi,  i  provvedimenti  di
          espropriazione per  pubblica  utilita'  e  i  trasferimenti
          coattivi 9% 
              Se il trasferimento ha per oggetto case di  abitazione,
          ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,
          ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2% 
              Se il trasferimento ha per oggetto terreni  agricoli  e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti  diversi  dai
          coltivatori   diretti   e   dagli   imprenditori   agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale ed assistenziale: 15 per cento 
              Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti  di
          banche e intermediari finanziari autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario,  e  ha  per  oggetto
          case di abitazione, di categoria catastale diversa  da  A1,
          A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
          per i quali  ricorrono  le  condizioni  di  cui  alle  note
          II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento 
              Note: 
              I) (Omissis). 
              II) 
              II-bis) 1. - 3. (Omissis). 
              4. In caso di dichiarazione mendace o di  trasferimento
          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
          del decorso del termine di cinque anni dalla data del  loro
          acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria  e
          catastale nella misura ordinaria, nonche'  una  sovrattassa
          pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta  di
          cessioni  soggette   all'imposta   sul   valore   aggiunto,
          l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono  stati
          registrati i relativi atti deve  recuperare  nei  confronti
          degli acquirenti la differenza fra l'imposta  calcolata  in
          base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni  e
          quella    risultante    dall'applicazione     dell'aliquota
          agevolata, nonche'  irrogare  la  sanzione  amministrativa,
          pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
          gli interessi di mora di cui al comma  4  dell'articolo  55
          del presente testo unico. Le predette disposizioni  non  si
          applicano nel caso in cui il contribuente,  entro  un  anno
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
          cui al presente articolo,  proceda  all'acquisto  di  altro
          immobile da adibire a propria abitazione principale. 
              4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli
          atti di acquisto per i quali l'acquirente non  soddisfa  il
          requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i  quali
          i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo  comma
          si verificano senza tener  conto  dell'immobile  acquistato
          con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione
          che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno  dalla
          data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,  all'atto
          di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal
          comma 4. 
              II-ter) 
              II-quater) 
              II-quinquies) 
              II-sexies)  Nell'applicazione  della  nota  II-bis)  ai
          trasferimenti  effettuati  nei  confronti   di   banche   e
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing  finanziario,  si  considera,  in
          luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto
          di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.". 
              Note al comma 58 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
              "Art. 1. (Principi generali) 
              1. Le disposizioni della presente legge, in  attuazione
          degli  articoli  3,  23,  53  e  97   della   Costituzione,
          costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario
          e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
          mai da leggi speciali. 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              3. Le regioni a statuto ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dalla  presente  legge  in  attuazione  delle
          disposizioni  in  essa  contenute;  le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 
              4. Gli enti locali provvedono,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
          i rispettivi statuti e gli atti normativi da  essi  emanati
          ai principi dettati dalla presente legge.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   secondo   comma
          dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601  (Disciplina  delle
          agevolazioni tributarie): 
              "Art. 32. Edilizia economica e popolare 
              (Omissis). 
              Gli atti di trasferimento della proprieta'  delle  aree
          previste al titolo  III  della  legge  indicata  nel  comma
          precedente  e  gli  atti  di  concessione  del  diritto  di
          superficie sulle aree stesse sono soggetti  all'imposta  di
          registro in  misura  fissa  e  sono  esenti  dalle  imposte
          ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano
          agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore
          dei comuni o loro consorzi nonche' agli  atti  e  contratti
          relativi all'attuazione dei programmi pubblici di  edilizia
          residenziale di cui al titolo IV della legge  indicata  nel
          primo comma.". 
              La legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante  "Programmi  e
          coordinamento dell'edilizia  residenziale  pubblica;  norme
          sull'espropriazione per  pubblica  utilita';  modifiche  ed
          integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge
          18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29  settembre  1964,  n.
          847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
          nel  settore  dell'edilizia   residenziale,   agevolata   e
          convenzionata" e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  30  ottobre
          1971, n. 276. 
              Il Titolo III della citata legge n. 865 del  1971  reca
          "Modifiche ed integrazioni alle leggi 17  agosto  1942,  n.
          1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964,  n.  847"
          (comprende gli articoli da 26 a 47). 
              Note al comma 60 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre  2005,
          n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di
          concessione  in  uso  e  in  locazione  dei  beni  immobili
          appartenenti allo Stato), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 11. Soggetti beneficiari a canone agevolato. 
              1. I beni immobili dello Stato di  cui  all'articolo  9
          possono essere dati in concessione ovvero  in  locazione  a
          canone  agevolato  per  finalita'  di  interesse   pubblico
          connesse  all'effettiva  rilevanza  degli   scopi   sociali
          perseguiti  in  funzione  e  nel  rispetto  delle  esigenze
          primarie della collettivita'  e  in  ragione  dei  principi
          fondamentali   costituzionalmente   garantiti,   a   fronte
          dell'assunzione  dei   relativi   oneri   di   manutenzione
          ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti: 
              a); 
              b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della
          Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i  cui
          rapporti con lo Stato sono regolati per  legge  sulla  base
          delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; 
              c) gli enti parco nazionali di  cui  all'  articolo  4,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d) la Croce Rossa Italiana; 
              e) le organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale
          di cui all' articolo 10,  commi  1,  8  e  9,  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le  associazioni  di
          promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
          dall' articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
          n. 383; 
              f)  le  istituzioni  a  carattere   internazionalistico
          sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  degli   affari
          esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre
          1982, n. 948; 
              g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni  non
          aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le
          quali: 
              1) (Non ammesso al visto della Corte dei conti); 
              2) perseguono in ambito  nazionale  fini  di  rilevante
          interesse nel campo  della  cultura,  dell'ambiente,  della
          sicurezza pubblica, della salute e della ricerca; 
              3)  svolgono  la  propria  attivita'  sulla   base   di
          programmi di durata almeno triennale; 
              4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo,
          ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione  e  la
          valorizzazione  dei  medesimi,   garantendo   altresi'   la
          effettiva  fruibilita'  degli   stessi   da   parte   della
          collettivita'. 
              g-bis) le associazioni  sportive  dilettantistiche,  le
          quali: 
              1) non hanno fini di lucro; 
              2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o
          agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti  ai
          sensi delle leggi vigenti; 
              3) svolgono attivita'  sportiva  dilettantistica,  come
          definita  dalla  normativa  regolamentare  degli  organismi
          affilianti.". 
              Note al comma 61 
              Si riporta il testo dell'articolo 77  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 77. Aliquota  dell'imposta  [Testo  post  riforma
          2004] 
              1. L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo
          netto con l'aliquota del 24 per cento." 
              Note al comma 62 
              Si riporta il testo del comma  3-ter  dell'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui  redditi),  come  modificato
          dalla presente legge (a decorrere dal 1° gennaio 2017,  con
          effetto per i periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2016): 
              "Art. 27. (Ritenuta sui dividendi) 
              1. - 3-bis. (Omissis). 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell' 1,20 per  cento  sugli  utili  corrisposti
          alle societa'  e  agli  enti  soggetti  ad  un'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 44, comma  2,  lettera  a),  del  predetto
          testo   unico   e   ai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera
          b), del  medesimo  testo  unico,  non  relativi  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 63 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          21 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 21. Bilancio di previsione 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              (Omissis)." . 
              Note al comma 64 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 47, comma 1,
          58, comma 2, 59 e  68,  comma  3  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 47. Utili da partecipazione 
              1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
          a), gli  utili  distribuiti  in  qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi  denominazione  dalle  societa'  o   dagli   enti
          indicati  nell'articolo  73,  anche  in   occasione   della
          liquidazione,  concorrono  alla  formazione   del   reddito
          imponibile complessivo limitatamente al 40  per  cento  del
          loro   ammontare.    Indipendentemente    dalla    delibera
          assembleare,  si  presumono  prioritariamente   distribuiti
          l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da  quelle  del
          comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione
          di imposta. 
              (Omissis)." 
              "Art. 58. Plusvalenze 
              1. (Omissis). 
              2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono
          alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto  esenti
          limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 
              (Omissis)." 
              "Art. 59. Dividendi 
              1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o
          al  patrimonio  delle  societa'  e  degli   enti   di   cui
          all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli  e  agli
          strumenti finanziari  di  cui  all'articolo  44,  comma  2,
          lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui
          all'articolo 109, comma  9,  lettera  b),  concorrono  alla
          formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per
          cento  del  loro  ammontare,  nell'esercizio  in  cui  sono
          percepiti.  Si  applica  l'articolo  47,  per  quanto   non
          diversamente previsto dal periodo precedente. 
              2. 
              " 
              "Art. 68. Plusvalenze 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le plusvalenze di cui alla lettera c)  del  comma  1
          dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma  4  del
          presente articolo, per il 40 per cento del loro  ammontare,
          sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione,
          fino a concorrenza del 40 per  cento  dell'ammontare  delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel   quale   le
          minusvalenze sono state realizzate. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.  344  (Riforma
          dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a   norma
          dell'articolo 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80): 
              "Art. 4. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore. 
              1. Il presente decreto entra in vigore  il  1°  gennaio
          2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e
          4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta
          che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia: 
              a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2,
          del  decreto  legislativo   8   ottobre   1997,   n.   358,
          relativamente  alle  operazioni  di  fusione  e   scissione
          deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti fino
          al 30 aprile 2004; 
              b) per  il  primo  periodo  di  imposta  che  inizia  a
          decorrere dal 1° gennaio 2004,  ai  fini  dell'applicazione
          della disciplina di contrasto  della  sottocapitalizzazione
          di cui all'articolo 98 del citato testo unico delle imposte
          sui redditi, cosi' come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, il rapporto di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo e' fissato nella misura di cinque a uno; 
              c) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo  87
          ed all'articolo  58  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986,  n.  917  ,  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, le plusvalenze relative  alle
          azioni  o  quote  realizzate  entro  il   secondo   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2003
          fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello  stesso
          periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2003  e  nel
          precedente; 
              d) corrispondentemente  le  svalutazioni  delle  stesse
          azioni o quote di cui  al  periodo  precedente,  riprese  a
          tassazione nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
          2003 e nel precedente sono deducibili se  realizzate  entro
          il secondo periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
          al 31 dicembre 2003; 
              e) le norme di cui al capo VI del titolo II del  citato
          testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,   cosi'   come
          modificato dal presente decreto legislativo,  si  applicano
          ai  periodi  di  imposta   che   iniziano   successivamente
          all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea  al
          regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto; 
              f) l'eventuale  eccedenza  delle  minusvalenze  di  cui
          all'articolo 68, comma 3,  del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, ancora non utilizzate  alla  fine  del
          periodo d'imposta in corso al 2003 puo' essere  portata  in
          deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale
          di cui al medesimo comma; 
              g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i
          contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e  3,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato  dal
          presente decreto legislativo, gia' posseduti  o  in  essere
          all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano  le
          disposizioni del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  cosi'  come  modificato  dal   presente   decreto
          legislativo, il requisito di cui allo stesso  articolo  87,
          comma 1, lettera b), sussiste  se  le  partecipazioni,  gli
          strumenti finanziari e gli apporti dei contratti  risultano
          classificati   nella   categoria   delle   immobilizzazioni
          finanziarie  nel  bilancio  relativo  al  secondo   periodo
          d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima
          volta le disposizioni del citato testo  unico;  per  quelli
          acquisiti nel  periodo  d'imposta  anteriore  a  quello  di
          entrata in vigore delle disposizioni del testo unico,  come
          modificate dal  presente  decreto,  il  medesimo  requisito
          sussiste se  ne  e'  effettuata  la  classificazione  nella
          medesima  categoria  nel  bilancio  relativo  al   predetto
          periodo d'imposta; 
              h) le disposizioni  dell'articolo  109,  comma  4,  del
          citato testo unico delle imposte sui  redditi,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto legislativo,  si  applicano
          anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore  e
          agli accantonamenti operati: 
              1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore
          del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6  per  effetto
          dell'abrogato articolo  2426,  secondo  comma,  del  codice
          civile ed eliminati  dal  bilancio  in  applicazione  delle
          disposizioni di tale decreto; 
              2) nell'esercizio in corso  al  31  dicembre  2003  che
          termina successivamente alla medesima data; 
              i) in deroga alle disposizioni di cui all'  articolo  3
          della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo  109,  comma
          7, del citato testo unico delle imposte sui redditi,  cosi'
          come  modificato  dal  presente  decreto  legislativo,   si
          applica a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  all'8
          agosto 2002. Dalla  predetta  data  e  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono fatti  salvi  i
          comportamenti tenuti  sulla  base  delle  disposizioni  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          vigenti fino alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto; 
              l) per il periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore delle disposizioni del testo unico  delle
          imposte sui redditi, come modificate dal presente  decreto,
          l'acconto dell'imposta sul reddito  delle  societa'  dovuto
          dall'ente o societa' controllante secondo  le  disposizioni
          di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del
          citato testo unico delle imposte sui  redditi,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto legislativo, e'  effettuato
          assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente   quella
          indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per  il
          periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate; 
              m); 
              n) per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle societa',
          la misura dell'acconto e' aumentata dal  99  al  102,5  per
          cento; 
              o) il limitato concorso  alla  formazione  del  reddito
          imponibile dell'associato delle remunerazioni dei contratti
          di cui all'articolo 109, comma 9, lettera  b),  del  citato
          testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,   cosi'   come
          modificato   dal   presente    decreto    legislativo,    e
          l'applicabilita' delle ritenute previste dall' articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, non si  applica  alle  remunerazioni  dedotte
          nella determinazione del reddito imponibile dell'associante
          in base alle norme del citato testo unico delle imposte sui
          redditi prima delle modifiche recate dal  presente  decreto
          per le quali rimane il previgente regime fiscale; 
              p) per le svalutazioni delle  azioni  o  quote  operate
          fino al periodo di imposta  antecedente  a  quello  cui  si
          applicano le disposizioni  dell'articolo  1  continuano  ad
          applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro
          quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del
          decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito  dalla
          legge 22 novembre 2002, n. 265 ; ai fini  dell'applicazione
          delle  lettere  c)  e  d),   le   stesse   si   considerano
          integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31
          dicembre 2003; 
              q) fino a quando, ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80 ,  non  verra'
          attuata l'inclusione, tra i soggetti  passivi  dell'imposta
          sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo
          73, comma 1, lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, gli utili percepiti dagli enti  stessi
          non concorrono alla formazione del reddito  imponibile,  in
          quanto esclusi, nella misura del 22,26 per cento  del  loro
          ammontare;  sull'ammontare  imponibile  degli   utili,   in
          qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che
          inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le societa'  e  gli
          enti indicati nel comma 1 dell' articolo 23 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per
          cento a titolo di acconto; 
              q-bis) alla cessione delle  partecipazioni  ricevute  a
          seguito del conferimento effettuato ai sensi dell' articolo
          3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
          abrogato dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
          12 dicembre 2003, n.  344,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 175, comma 4, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 5. Redditi prodotti in forma associata 
              1.  I  redditi  delle  societa'   semplici,   in   nome
          collettivo  e  in  accomandita   semplice   residenti   nel
          territorio dello  Stato  sono  imputati  a  ciascun  socio,
          indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente  alla
          sua quota di partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
              b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
              c)  le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
              d)  si  considerano  residenti   le   societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
              a) che i familiari partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
              b) che la dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
              c)  che  ciascun  familiare  attesti,   nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.". 
              Note al comma 65 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87  recante
          "Attuazione della  direttiva  n.  86/635/CEE,  relativa  ai
          conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e  degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di  tale  Stato  membro"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. 
              Il  testo   dell'articolo   77   del   citato   decreto
          legislativo n. 917 del 1986 e' citato nelle Note  al  comma
          61. 
              Note al comma 66 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  115  e  117
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986: 
              "Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale 
              1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel  caso  di  mancato
          rinnovo  dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto   si
          determinano senza considerare gli effetti dell'opzione  sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci." 
              "Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate residenti [Testo post riforma 2004] 
              1.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e   ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  fra  i  quali
          sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
          comma 1, numero 1), del codice civile, con i  requisiti  di
          cui all'articolo  120,  possono  congiuntamente  esercitare
          l'opzione per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
          designare una societa' residente nel territorio dello Stato
          o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
          dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile
          con i requisiti di  cui  all'articolo  120,  ad  esercitare
          l'opzione per la tassazione di  gruppo  congiuntamente  con
          ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
          2-ter, su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai
          sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero  1),  del  codice
          civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  120.   La
          controllata designata non puo' esercitare l'opzione con  le
          societa' da cui e' partecipata. Agli effetti  del  presente
          comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo  127
          per le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali  risultanti  dalla
          dichiarazione  di  cui  all'articolo  122  sono  attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'articolo 127  per  le  societa'  o  enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359,  comma
          1,  numero  1),  del  codice  civile,  possono   esercitare
          l'opzione di cui al comma  1  in  qualita'  di  controllata
          mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
          1-bis dell'articolo 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.". 
              Note al comma 67 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5-bis
          dell'articolo 96 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 96. Interessi passivi 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di
          assicurazione  e  dalle  societa'  capogruppo   di   gruppi
          assicurativi sono deducibili nei limiti del  96  per  cento
          del loro ammontare. Nell'ambito del  consolidato  nazionale
          di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare  complessivo
          degli  interessi  passivi  maturati  in  capo  a   soggetti
          partecipanti al consolidato  a  favore  di  altri  soggetti
          partecipanti   sono   integralmente   deducibili   sino   a
          concorrenza  dell'ammontare  complessivo  degli   interessi
          passivi maturati in capo ai  soggetti  di  cui  al  periodo
          precedente partecipanti a favore di  soggetti  estranei  al
          consolidato. La  societa'  o  ente  controllante  opera  la
          deduzione integrale  degli  interessi  passivi  di  cui  al
          periodo  precedente  in  sede  di  dichiarazione   di   cui
          all'articolo 122,  apportando  la  relativa  variazione  in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 68 
              Si riporta il testo del comma  8  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma
          di legge, fatta eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
          indeducibili, nonche'  le  plusvalenze  e  le  minusvalenze
          derivanti dalla cessione di immobili che non  costituiscono
          beni strumentali per  l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni
          alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
          dell'impresa, concorrono in ogni caso alla  formazione  del
          valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione
          quote   di   ammortamento   del   costo    sostenuto    per
          l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento
          in  misura  non  superiore  a  un  diciottesimo  del  costo
          indipendentemente dall'imputazione al conto economico. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 70 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 3. Soggetti passivi 
              1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  sono  coloro   che
          esercitano una o piu' delle attivita' di  cui  all'articolo
          2. Pertanto sono soggetti all'imposta: 
              a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma
          1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) le societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice e quelle ad esse equiparate a norma  dell'articolo
          5, comma 3, del predetto testo unico,  nonche'  le  persone
          fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo
          51 del medesimo testo unico; 
              c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad
          esse equiparate a  norma  dell'articolo  5,  comma  3,  del
          predetto testo unico esercenti arti e  professioni  di  cui
          all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico; 
              c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola
          ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonche'  le
          cooperative e loro consorzi  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601; 
              d) [Abrogata]. 
              e) gli enti privati di cui all'articolo  87,  comma  1,
          lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
          le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello  stesso
          comma; 
              e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n.
          29, nonche' le amministrazioni della Camera  dei  Deputati,
          del Senato, della Corte  costituzionale,  della  Presidenza
          della Repubblica e gli organi legislativi delle  regioni  a
          statuto speciale. 
              2. Non sono soggetti passivi dell'imposta: 
              a)  gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio ad esclusione delle societa'  di  investimento  a
          capitale variabile; 
              b) i fondi pensione di cui al  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n. 124; 
              c) i gruppi economici di interesse  europeo  (GEIE)  di
          cui al decreto legislativo 23 luglio 1991,  n.  240,  salvo
          quanto disposto nell'articolo 13." 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 4. Base imponibile 
              1. L'imposta si applica  sul  valore  della  produzione
          netta derivante dall'attivita'  esercitata  nel  territorio
          della regione. 
              2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di  piu'
          regioni si considera prodotto nel  territorio  di  ciascuna
          regione il valore della produzione netta  proporzionalmente
          corrispondente all'ammontare delle  retribuzioni  spettanti
          al personale a  qualunque  titolo  utilizzato,  compresi  i
          redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,   i
          compensi ai collaboratori coordinati e continuativi  e  gli
          utili agli associati in partecipazione di cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita',  a
          stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse,  operanti  per
          un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
          di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
          societa' finanziarie, ad eccezione della Banca  d'Italia  e
          dell'Ufficio italiano cambi , le imprese  di  assicurazione
          proporzionalmente   corrispondente,   rispettivamente,   ai
          depositi in denaro e in titoli  verso  la  clientela,  agli
          impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi  raccolti  presso
          gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione.  Si
          considera prodotto nella  regione  nel  cui  territorio  il
          soggetto passivo e' domiciliato il valore della  produzione
          netta derivante dalle attivita' esercitate  nel  territorio
          di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre  mesi,  di
          personale. 
              3. Gli atti generali concernenti  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal  Ministero
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,
          di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".". 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 9. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta per alcuni soggetti del settore agricolo 
              1.  Per  gli  esercenti  attivita'  di  allevamento  di
          animali di  cui  all'articolo  78  del  testo  unico  delle
          imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile  e'
          determinata   dalla   differenza   tra   l'ammontare    dei
          corrispettivi e l'ammontare degli acquisti  destinati  alla
          produzione.  Le  disposizioni  del  periodo  precedente  si
          applicano anche per la determinazione della base imponibile
          relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai  soggetti
          che si avvalgono, ai fini delle imposte  sui  redditi,  del
          regime forfetario di cui  all'articolo  5  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413. 
              2. I soggetti di cui  al  comma  1  hanno  facolta'  di
          optare per la determinazione della base imponibile  secondo
          le norme previste nell'articolo 5.  L'opzione  deve  essere
          esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha
          effetto dall'inizio del periodo  di  imposta  cui  essa  si
          riferisce e fino a quando non e' revocata e  in  ogni  caso
          per almeno quattro periodi di imposta. 
              3. Per i soggetti che  esercitano  attivita'  agricola,
          diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e  enti
          di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  e  dalle
          societa'  di  cui  alla  successiva  lettera  b),  la  base
          imponibile e' determinata secondo le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  12  del
          citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 12. Determinazione del  valore  della  produzione
          netta realizzata fuori dal  territorio  dello  Stato  o  da
          soggetti non residenti. 
              1. Nei confronti dei  soggetti  passivi  residenti  nel
          territorio dello Stato che esercitano attivita'  produttive
          anche all'estero la quota di valore a  queste  attribuibili
          secondo i criteri  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  e'
          scomputata dalla base imponibile determinata a norma  degli
          articoli da 5 a 10-bis. 
              2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel
          territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio
          della  regione  il  valore  derivante   dall'esercizio   di
          attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita'
          non commerciali esercitate nel  territorio  stesso  per  un
          periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante  stabile
          organizzazione, base fissa o ufficio. Qualora  le  suddette
          attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu'
          regioni si applica la disposizione dell'articolo  4,  comma
          2. 
              2-bis. Il valore della produzione  netta  derivante  da
          una stabile organizzazione e' determinato sulla base di  un
          apposito rendiconto economico e patrimoniale, da  redigersi
          secondo  i  principi  contabili  previsti  per  i  soggetti
          residenti aventi le medesime caratteristiche, salva  quella
          della  emissione  di  strumenti  finanziari  ammessi   alla
          negoziazione in mercati regolamentati  di  qualsiasi  Stato
          membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra  il  pubblico
          di cui all'articolo 116 testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  A  tali  fini,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma  2,  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              3. Le persone fisiche e gli altri soggetti  passivi  si
          considerano residenti nel  territorio  dello  Stato  quando
          ricorrono  le  condizioni,   rispettivamente   applicabili,
          previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
          e 87, comma 3, del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.  Se  il  soggetto  passivo  esercita
          attivita'  produttive  mediante  l'utilizzazione  di   navi
          iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1998,  n.  30,  la
          quota di valore a queste attribuibile, determinata a  norma
          dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 45. Disposizioni transitorie 
              1. [Abrogato]. 
              2. Per i soggetti di cui agli articoli 6  e  7,  per  i
          periodi d'imposta in  corso  al  1°  gennaio  1998,  al  1°
          gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota  e'  stabilita
          nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
          successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
          misure del 5 e del 4,75 per cento. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   sono
          stabiliti, tenuto conto della base imponibile  dell'imposta
          sulle  attivita'  produttive  e  di   quella   dell'imposta
          personale sui redditi, gli ammontari in valore  assoluto  e
          percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
          derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
          articoli 36 e  51,  comma  1,  in  base  ai  quali  fissare
          l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
          stessa  imposta  determinato  ai  sensi  dell'articolo  31,
          nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
          da 4 a 6. La  predetta  riduzione  non  puo'  superare  per
          ciascun  soggetto  l'importo  massimo  in  valore  assoluto
          stabilito nel predetto decreto e non  puo'  comportare  una
          diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
          l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
          miliardi di lire per l'anno 2000. 
              4.  I  soggetti  per  i  quali   l'applicazione   delle
          disposizioni di cui  al  comma  3  determina  un  ammontare
          dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
          ordinaria, applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  3
          anche   per   la   determinazione    dell'imposta    dovuta
          all'esercizio in corso al  1°  gennaio  1998,  prendendo  a
          riferimento i tributi  o  contributi  che  sarebbero  stati
          dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. 
              5. Per i soggetti che esercitano la  propria  attivita'
          nel  territorio  di  piu'  regioni  e  che   applicano   le
          disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
          regioni e' determinata in misura  proporzionale  alla  base
          imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
          imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito  in  misura
          proporzionale alla base imponibile regionale. 
              6. La differenza tra l'imposta dovuta in via  ordinaria
          per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata  in  base
          alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in
          detrazione   dall'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e
          del 25 per cento per l'anno 2000.". 
                
              Note al comma 73 
              Si riporta il testo del comma 4-octies dell'articolo 11
          del citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  come
          modificato dalla presente legge: 
              Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione  del
          valore della produzione netta 
              1. - 4-septies (Omissis). 
              4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal  presente
          articolo e in deroga  a  quanto  stabilito  negli  articoli
          precedenti, per i soggetti che determinano il valore  della
          produzione netta ai sensi degli  articoli  da  5  a  9,  e'
          ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
          per  il  personale  dipendente  con   contratto   a   tempo
          indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi  dei  commi
          1, lettera a),  1-bis,  4-bis.1  e  4-quater  del  presente
          articolo. La deduzione di  cui  al  periodo  precedente  e'
          ammessa  altresi',  nei  limiti  del  70  per  cento  della
          differenza ivi  prevista,  calcolata  per  ogni  lavoratore
          stagionale  impiegato  per  almeno  centoventi  giorni  nel
          periodo  d'imposta,  a  decorrere  dal  secondo   contratto
          stipulato  con  lo  stesso  datore  di   lavoro   nell'arco
          temporale di due anni a partire dalla  data  di  cessazione
          del precedente contratto.". 
              Note al comma 74 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del  decreto-legge
          4  giugno  2013,  n.  63  (Disposizioni  urgenti   per   il
          recepimento  della  Direttiva  2010/31/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio   2010,   sulla
          prestazione energetica  nell'edilizia  per  la  definizione
          delle  procedure  d'infrazione  avviate  dalla  Commissione
          europea, nonche' altre disposizioni in materia di  coesione
          sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 90, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  14.  Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          efficienza energetica 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e   successive
          modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
          anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
          2016. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2016; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31
          dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro. 
              2-bis. La detrazione di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la  posa  in
          opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
          dotati di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse
          combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31  dicembre
          2016, fino a un valore massimo della detrazione  di  30.000
          euro. 
              2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31
          dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica
          di parti comuni degli edifici condominiali, i  soggetti  di
          cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13,  comma  1,
          lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  in   luogo   della
          detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione
          del  corrispondente  credito   ai   fornitori   che   hanno
          effettuato i predetti interventi, con modalita' da definire
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Si riporta il testo degli articoli 15 e 16  del  citato
          decreto-legge  n.  63  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  15.  Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica 
              1. Nelle more della definizione di misure ed  incentivi
          selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31
          dicembre 2016, finalizzati a favorire la  realizzazione  di
          interventi per il miglioramento, l'adeguamento  antisismico
          e la messa in sicurezza degli  edifici  esistenti,  nonche'
          per l'incremento dell'efficienza idrica  e  del  rendimento
          energetico degli stessi, si applicano  le  disposizioni  di
          cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e
          degli  incentivi  di  cui  al  primo  periodo  e'  compresa
          l'installazione di impianti di depurazione delle  acque  da
          contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo  e
          agricolo nei comuni dove e' stato rilevato  il  superamento
          del    limite    massimo    di     tolleranza     stabilito
          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  o  da  norme
          vigenti, ovvero dove i sindaci  o  altre  autorita'  locali
          sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
          divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. 
              1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1
          si tiene conto  dell'opportunita'  di  agevolare  ulteriori
          interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto,
          quali   ad    esempio    le    schermature    solari,    la
          micro-cogenerazione  e  la  micro-trigenerazione   per   il
          miglioramento    dell'efficienza    energetica,     nonche'
          interventi  per  promuovere  l'incremento   dell'efficienza
          idrica e per la sostituzione  delle  coperture  di  amianto
          negli edifici." 
              "Art.  16.  Proroga  delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili 
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno  2012
          al 31 dicembre 2016. 
              1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
          attivate dopo la data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  su  edifici  ricadenti
          nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e  2)  di
          cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003, riferite a costruzioni adibite  ad  abitazione
          principale o ad attivita' produttive, spetta,  fino  ad  un
          ammontare complessivo delle stesse non superiore  a  96.000
          euro per unita' immobiliare,  una  detrazione  dall'imposta
          lorda nella misura del 65 per cento per le spese  sostenute
          sino al 31 dicembre 2016. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1  e'  altresi'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
          di mobili  e  di  grandi  elettrodomestici  di  classe  non
          inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,   per   le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed e'
          calcolata su  un  ammontare  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro.  Le  spese  di  cui  al  presente  comma  sono
          computate,  ai  fini  della  fruizione   della   detrazione
          d'imposta,  indipendentemente  dall'importo   delle   spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1.". 
              Note al comma 76 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              Note al comma 77 
              .. Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 67
          del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) 
              1. - 2. (Omissis). 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere  a)  e  b)
          deve attestare la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e  la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve   essere   in   possesso   dei   requisiti    previsti
          dall'articolo 2399 del codice civile e  non  deve,  neanche
          per il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
          associazione professionale,  avere  prestato  negli  ultimi
          cinque anni attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  in
          favore del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di
          amministrazione  o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere
          pubblicato nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
          debitore; 
              e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in  essere
          in     esecuzione      del      concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
          i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  dopo
          il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; 
              f) i pagamenti dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 79 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  409  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 409. Controversie individuali di lavoro. 
              Si osservano le disposizioni del  presente  capo  nelle
          controversie relative a: 
              1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
          inerenti all'esercizio di una impresa; 
              2) rapporti di  mezzadria,  di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
              3) rapporti di agenzia, di  rappresentanza  commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato; 
              4) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
              5) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.". 
              Note al comma 81 
              Il Capo II, Titolo I, Libro IV del codice di  procedura
          civile reca "Del procedimento per convalida di  sfratto"  e
          comprende gli articoli da 657 a 669. 
              Note al comma 82 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  15  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dal presente comma e  dal  comma  954
          della presente legge: 
              "Art. 15. Detrazione per oneri 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo. 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e  sanitarie  in  genere.  Ai  fini  della
          detrazione la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita'  di   integrazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  si
          assumono  integralmente.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei soggetti indicati nel  precedente  periodo,
          con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)
          ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche  se  prodotti  in
          serie e adattati in  funzione  delle  suddette  limitazioni
          permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli  adattati
          alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
          automatico, purche'  prescritto  dalla  commissione  medica
          locale di cui all'articolo 119 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285.  Tra  i  mezzi  necessari  per   la
          locomozione dei non vedenti sono compresi i  cani  guida  e
          gli  autoveicoli  rispondenti   alle   caratteristiche   da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Tra  i
          mezzi necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono
          compresi gli autoveicoli rispondenti  alle  caratteristiche
          da stabilire con decreto del  Ministro  delle  finanze.  La
          detrazione spetta una sola volta in un periodo  di  quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone, per importo non  superiore  a  euro  1.550  per
          ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
          superiore  a  400  euro  per  alunno  o  studente.  Per  le
          erogazioni  liberali  alle  istituzioni   scolastiche   per
          l'ampliamento  dell'offerta  formativa  rimane   fermo   il
          beneficio  di  cui  alla  lettera  i-octies),  che  non  e'
          cumulabile con quello di cui alla presente lettera; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  sentito  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni   private   (ISVAP),   sono   stabilite    le
          caratteristiche alle quali devono  rispondere  i  contratti
          che assicurano il rischio di  non  autosufficienza.  Per  i
          percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
          tiene conto, ai fini del predetto limite, anche  dei  premi
          di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro
          ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'articolo 1  della  legge  15  aprile
          1886, n. 3818, al fine di assicurare ai  soci  un  sussidio
          nei  casi  di  malattia,  di  impotenza  al  lavoro  o   di
          vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto  alle  loro
          famiglie. La detrazione e' consentita a condizione  che  il
          versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis); 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
              i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
          un importo non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
              i-sexies.2) le spese di cui alla  lettera  i-sexies.1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241; 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              [1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          24 per cento, per  l'anno  2013,  e  al  26  per  cento,  a
          decorrere dall'anno  2014,  delle  erogazioni  liberali  in
          denaro in favore dei partiti e dei movimenti  politici  che
          abbiano presentato  liste  o  candidature  elettorali  alle
          elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati  o  del
          Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
          spettanti  all'Italia,  oppure  che   abbiano   almeno   un
          rappresentante  eletto  a  un  consiglio  regionale  o   ai
          consigli delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          per  importi  compresi  fra  50  e  10.000  euro  annui,  a
          condizione  che  siano   effettuate   mediante   versamento
          bancario o postale.] 
              1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e),  e-bis),
          f), i-quinquies) e i-sexies)  del  comma  1  la  detrazione
          spetta anche se sono stati sostenuti  nell'interesse  delle
          persone indicate nell'articolo  12  che  si  trovino  nelle
          condizioni ivi previste, fermo restando, per gli  oneri  di
          cui alla lettera f), il limite complessivo  ivi  stabilito.
          Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo  comma  1
          sostenuti    nell'interesse    delle    persone    indicate
          nell'articolo  12  che  non  si  trovino  nelle  condizioni
          previste dal comma 2  del  medesimo  articolo,  affette  da
          patologie   che   danno   diritto    all'esenzione    dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria, la  detrazione  spetta
          per la parte che non trova capienza  nell'imposta  da  esse
          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
          tali  patologie,  ed  entro  il  limite   annuo   di   lire
          12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del
          citato comma 1, la detrazione spetta, alle  condizioni  ivi
          stabilite, anche se sono state  sostenute  per  le  persone
          indicate nell'articolo 12 ancorche' non  si  trovino  nelle
          condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici  di  cui  all'articolo  5  la  detrazione
          spetta ai singoli soci nella  stessa  proporzione  prevista
          nel menzionato articolo 5 ai  fini  della  imputazione  del
          reddito.". 
              Note al comma 83 
              Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  131  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  40.  Atti  relativi   ad   operazioni   soggette
          all'imposta sul valore aggiunto 
              1.  Per  gli  atti  relativi  a  cessioni  di  beni   e
          prestazioni di  servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  l'imposta  si  applica  in  misura   fissa.   Si
          considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto  anche
          le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non  e'
          dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al sesto
          comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni
          esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis),  e  27
          quinquies) dello stesso decreto nonche' delle locazioni  di
          immobili esenti ai sensi dell'articolo  6  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del
          medesimo decreto n. 633 del 1972. 
              1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale   di
          registro le locazioni di  immobili  strumentali,  ancorche'
          assoggettate  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di   cui
          all'articolo 10, primo comma, numero 8),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  le
          cessioni, da parte  degli  utilizzatori,  di  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili  abitativi
          e strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati
          all'imposta sul valore aggiunto, di  cui  all'articolo  10,
          primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter), del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
              2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          l'imposta si  applica  sulla  cessione  o  prestazione  non
          soggetta all'imposta sul valore aggiunto.". 
              Il  testo  della  parte  prima  dell'articolo  1  della
          tariffa del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 131 del 1986 e' citato nelle Note al comma 55. 
              Si riporta il testo  della  parte  prima  dell'articolo
          8-bis della tariffa del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 131 del 1986, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 8-bis 
              1.  Atti  relativi  alle  cessioni,  da   parte   degli
          utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria  aventi
          ad oggetto immobili  strumentali,  anche  da  costruire  ed
          ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di
          cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-ter),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633: 4 per cento. 
              1-bis. Atti relativi  alle  cessioni,  da  parte  degli
          utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria  aventi
          ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di  categoria
          catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei  confronti
          di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle
          note  II-bis)  e  II-sexies)  dell'articolo  1,   ancorche'
          assoggettati  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di   cui
          all'articolo 10, primo comma, numero  8-bis),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633:
          1,5 per cento. 
              1-ter. Atti, diversi da  quelli  cui  al  comma  1-bis,
          relativi alle cessioni, da  parte  degli  utilizzatori,  di
          contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad   oggetto
          immobili a destinazione abitativa, anche  da  costruire  ed
          ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di
          cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633: 9 per cento. 
              NOTE 
              I) Per le cessioni di cui ai commi  1,  1-bis  e  1-ter
          l'imposta si applica  sul  corrispettivo  pattuito  per  la
          cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni
          ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.". 
              Note al comma 85 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          54 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada): 
              "Art. 54. Autoveicoli 
              1. Gli autoveicoli sono veicoli  a  motore  con  almeno
          quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in: 
              a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente; 
              b) autobus: veicoli destinati al trasporto  di  persone
          equipaggiati con piu' di nove  posti  compreso  quello  del
          conducente; 
              c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli  aventi
          una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5  t
          o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati  al
          trasporto di persone e di cose e  capaci  di  contenere  al
          massimo nove posti compreso quello del conducente; 
              d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose  e
          delle persone addette all'uso o  al  trasporto  delle  cose
          stesse; 
              e) trattori stradali: veicoli destinati  esclusivamente
          al traino di rimorchi o semirimorchi; 
              f)  autoveicoli  per   trasporti   specifici:   veicoli
          destinati al trasporto di determinate cose o di persone  in
          particolari condizioni, caratterizzati  dall'essere  muniti
          permanentemente di speciali attrezzature  relative  a  tale
          scopo; 
              g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          e destinati prevalentemente al trasporto proprio.  Su  tali
          veicoli e' consentito il  trasporto  del  personale  e  dei
          materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
          di persone e cose connesse alla  destinazione  d'uso  delle
          attrezzature stesse; 
              h) autotreni: complessi di veicoli  costituiti  da  due
          unita' distinte, agganciate, delle quali  una  motrice.  Ai
          soli fini della applicazione dell'art. 61,  commi  1  e  2,
          costituiscono un'unica unita' gli autotreni  caratterizzati
          in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per  il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
              i) autoarticolati: complessi di veicoli  costituiti  da
          un trattore e da un semirimorchio; 
              l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
          collegati tra loro da una sezione snodata. Su  questi  tipi
          di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in  ciascuno
          dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La  sezione
          snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
          i tronconi rigidi. La connessione e la  disgiunzione  delle
          due parti possono essere effettuate soltanto in officina; 
              m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
          ed  attrezzati  permanentemente  per  essere   adibiti   al
          trasporto  e  all'alloggio  di  sette  persone  al  massimo
          compreso il conducente. 
              n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
          di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
          materiali di impiego o di risulta dell'attivita'  edilizia,
          stradale, di escavazione mineraria e  materiali  assimilati
          ovvero  che  completano,  durante  la  marcia,   il   ciclo
          produttivo  di  specifici  materiali  per  la   costruzione
          edilizia; tali  veicoli  o  complessi  di  veicoli  possono
          essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e non  superiori  a  quelli  di  cui
          all'art. 10, comma 8, e comunque nel  rispetto  dei  limiti
          dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi  d'opera  devono
          essere,  altresi',  idonei  allo  specifico   impiego   nei
          cantieri o utilizzabili a  uso  misto  su  strada  e  fuori
          strada. 
              (Omissis).".