art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
              comma 231 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  43  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti e di sviluppo d'impresa 
              1. Per favorire l'attrazione degli  investimenti  e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
              a)  individuare  le  attivita',   le   iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
              b) affidare, con le  modalita'  stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
              c)  stabilire  le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
              d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
          possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   l'indizione   di
          conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla   conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
              e) le  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4. Per l'utilizzo del Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.". 
              comma 232 
              Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "203. Nello stato di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e'  istituito  un  fondo   finalizzato
          all'erogazione dei contributi alle imprese che  partecipano
          alla realizzazione dell'importante  progetto  di  interesse
          comune europeo  (IPCEI)  sulla  microelettronica,  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021  e  di  83,4
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024.
          Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti  i  criteri  per  l'utilizzazione  e  per  la
          ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione  della
          Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui  al
          presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla
          base  delle   richieste   adeguatamente   corredate   della
          documentazione amministrativa  e  contabile  relativa  alle
          spese sostenute. 
              Omissis.". 
              Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 107 del Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 1, comma 124. 
              comma 233 
              Il testo del comma  48  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 91. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  19  del
          citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per  la
          prima casa 
              1. Omissis 
              2. Per ogni finanziamento  ammesso  alla  garanzia  del
          Fondo di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  viene  accantonato  a
          copertura del rischio un importo non inferiore al  6,5  per
          cento dell'importo garantito. 
              Omissis.". 
              comma 234 
              La legge 9 dicembre 1998, n.  431  recante  "Disciplina
          delle locazioni e del rilascio degli  immobili  adibiti  ad
          uso abitativo" e' pubblicata nella Gazz. Uff.  15  dicembre
          1998, n. 292, S.O. 
              comma 237 
              Si riporta il testo vigente del comma 501 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "501. Il FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata Commissione e'  composta  da  nove
          membri in  possesso  di  idonei  requisiti  di  competenza,
          indipendenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con   successivo
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          nominati  i  componenti   della   Commissione   tecnica   e
          determinati gli emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel
          limite massimo di 1,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione  della  dotazione  del
          FIR.  Qualora  l'importo  dei  compensi  da  attribuire  ai
          componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al
          predetto  limite  massimo,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   l'importo   eccedente
          confluisce nel  FIR.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
          di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
          comma 494, e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta
          giorni  decorrenti  dalla  data  individuata  con  apposito
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
          prestazione di  collaborazione  nella  presentazione  della
          domanda  e   le   attivita'   conseguenti   non   rientrano
          nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno  luogo  a
          compenso. 
              Omissis.". 
              comma 238 
              Si riporta il  testo  dei  commi  494,  496  e  502-bis
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145  del  2018,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "494.  Hanno  accesso  alle  prestazioni  del   FIR   i
          risparmiatori, persone fisiche,  imprenditori  individuali,
          anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni  di  promozione  sociale  di
          cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che occupano meno di dieci persone  e  realizzano  un
          fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
          a 2 milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data  del  provvedimento  di  messa  in  liquidazione,
          ovvero i loro successori mortis causa,  o  il  coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra  vivi;  nei
          casi di trasferimento tra vivi successivi  al  30  dicembre
          2018 rilevano i requisiti reddituali  e  patrimoniali  e  i
          limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo
          al dante causa in  relazione  al  complesso  di  azioni  od
          obbligazioni da questi detenute." 
              495. Omissis. 
              496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
          al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo  di
          acquisto, in caso di  unico  acquisto,  ovvero  del  prezzo
          medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri  fiscali
          sostenuti  anche  durante  il  periodo  di  possesso  delle
          azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
          per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. 
              497. - 502. Omissis 
              502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione
          tecnica di cui al comma 501  esclusivamente  dei  requisiti
          soggettivi e oggettivi previsti nel presente  comma,  hanno
          diritto all'erogazione da parte del FIR  di  un  indennizzo
          forfettario  dell'ammontare  determinato   ai   sensi   dei
          precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche,
          imprenditori  individuali,  anche   agricoli,   coltivatori
          diretti, in possesso  delle  azioni  e  delle  obbligazioni
          subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data  del
          provvedimento   di    messa    in    liquidazione    coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla   vita,
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. I  cittadini  italiani
          residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e
          oggettivi previsti nel  presente  comma  presentano  idonea
          documentazione  del  Paese  di   residenza   attestante   i
          prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare. 
              Omissis.". 
              comma 239 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art. 37 Strumenti per favorire la cessione dei crediti
          certificati 
              1. - 5. Omissis 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              Omissis.". 
              comma 242 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio
          2010, n. 76 recante "Regolamento concernente  la  struttura
          ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
          del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
          ai sensi dell'articolo 2, comma 140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286" e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 27 maggio 2010, n. 122, S.O. 
              comma 249 
              Si riporta il testo vigente del comma 126 dell'articolo
          1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              "126. Per la valorizzazione del  merito  del  personale
          docente e' istituito presso il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca un apposito fondo, con  lo
          stanziamento  di  euro  200  milioni  annui   a   decorrere
          dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e  tra  le
          istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla   dotazione
          organica dei docenti, considerando altresi'  i  fattori  di
          complessita' delle istituzioni  scolastiche  e  delle  aree
          soggette a maggiore  rischio  educativo,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              Omissis.". 
              comma 250 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123  (Riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196): 
              "Art. 20 Compiti dei collegi dei revisori dei  conti  e
          sindacali 
              1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali  presso
          gli enti ed organismi pubblici,  di  cui  all'articolo  19,
          vigilano  sull'osservanza  delle  disposizioni  di   legge,
          regolamentari e statutarie; provvedono agli  altri  compiti
          ad essi demandati  dalla  normativa  vigente,  compreso  il
          monitoraggio della spesa pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
              a) verificare la corrispondenza dei dati riportati  nel
          conto  consuntivo  o  bilancio   d'esercizio   con   quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
              b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
          l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita'
          delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
          finanziari,  economici  e  patrimoniali  della  gestione  e
          l'esattezza e la chiarezza dei  dati  contabili  presentati
          nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; 
              c)  effettuare  le  analisi  necessarie   e   acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
              d)   vigilare    sull'adeguatezza    della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
              e) verificare l'osservanza delle norme  che  presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
              f) esprimere il parere in ordine  all'approvazione  del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
              g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre   controlli   e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
              h) effettuare il  controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.". 
              comma 251 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  165
          del 2001 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 94. 
              comma 253 
              Si riporta il testo vigente del comma 98  dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  interessati,  sulla   base   di
          programmi  settoriali  presentati   dalle   amministrazioni
          centrali dello  Stato  per  le  materie  di  competenza.  I
          decreti di cui al periodo precedente individuano i  criteri
          e le modalita' per l'eventuale revoca  degli  stanziamenti,
          anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
          loro  assegnazione   e   la   loro   diversa   destinazione
          nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
          In tal caso  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
          bilancio, anche in conto residui. Nel  caso  in  cui  siano
          individuati  interventi   rientranti   nelle   materie   di
          competenza  regionale  o   delle   province   autonome,   e
          limitatamente agli stessi, sono adottati  appositi  decreti
          previa intesa con gli enti territoriali interessati  ovvero
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti  sono  trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia,  le  quali
          esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla  data
          dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti  possono
          essere adottati anche in mancanza del  predetto  parere.  I
          medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita'  di
          utilizzo  dei  contributi,  sulla  base   di   criteri   di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
          di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri di riparto del fondo di cui al  primo  periodo
          sono adottati entro il 31 gennaio 2019. 
              Omissis.". 
              comma 254 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  21  del
          decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  128   (Riordino
          dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.): 
              "21. Indirizzo e coordinamento in  materia  spaziale  e
          aerospaziale. 
              1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento
          in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai
          servizi  operativi  correlati  e'  istituito,   presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Comitato
          interministeriale per le politiche relative allo  spazio  e
          alla   ricerca   aerospaziale,   di   seguito    denominato
          "Comitato". 
              2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  individua  il  Sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
          alle politiche spaziali e aerospaziali  e  l'ufficio  della
          Presidenza del Consiglio responsabile  delle  attivita'  di
          supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega  alle
          politiche spaziali  e  aerospaziali,  ed  e'  composto  dai
          Ministri della  difesa,  dell'interno,  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della   ricerca,   dello   sviluppo   economico,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale,  dell'economia  e  delle
          finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei,
          ove nominati, nonche' dal Presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome.  I
          citati Ministri possono delegare la loro partecipazione  al
          Comitato ad un vice Ministro o  ad  un  Sottosegretario  di
          Stato competente per i rispettivi Dicasteri. 
              4. In merito  agli  specifici  argomenti  discussi  dal
          Comitato, il Presidente, sentiti i  componenti  di  cui  al
          comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
          Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
          di enti pubblici  e  privati  la  cui  presenza  sia  utile
          all'espletamento  delle  funzioni  del  Comitato.   Laddove
          convocato,  il  presidente  dell'A.S.I.  partecipa,   senza
          diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
          alta consulenza tecnico-scientifica. Ai  soggetti  invitati
          non  spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  altri
          emolumenti comunque denominati. Agli  eventuali  oneri  per
          rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
          risorse   di   ciascuna   Amministrazione   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Le spese per  il  funzionamento  del  Comitato  sono
          poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
          Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti  compensi,
          indennita'  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di
          alta direzione, indirizzo e  coordinamento  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
          proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
          e tenendo  conto  degli  indirizzi  della  politica  estera
          nazionale e della politica dell'Unione europea nel  settore
          spaziale e aerospaziale: 
              a) definisce  gli  indirizzi  del  Governo  in  materia
          spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
          all'innovazione tecnologica e  alle  ricadute  sul  settore
          produttivo, nonche'  in  ordine  alla  predisposizione  del
          Documento strategico di politica spaziale nazionale; 
              b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella  definizione  di
          accordi internazionali  e  nelle  relazioni  con  organismi
          spaziali internazionali; 
              c) approva il Documento strategico di politica spaziale
          nazionale che definisce la strategia politica e le linee di
          intervento  finanziario  per  lo  sviluppo  di   tecnologie
          industriali innovative e di servizi applicativi spaziali  a
          favore della crescita economica del Paese; 
              d)  assicura   il   coordinamento   dei   programmi   e
          dell'attivita'  dell'A.S.I.  con  i  programmi  e  con   le
          attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche; 
              e) individua le linee prioritarie per la partecipazione
          ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.)
          e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; 
              f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme  di
          sinergia e di cooperazione nel  settore  spaziale  tra  gli
          enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
          universitarie e  il  mondo  dell'impresa,  con  particolare
          riferimento alle piccole e medie imprese di settore; 
              g) definisce gli  indirizzi  per  le  iniziative  delle
          amministrazioni  e  dei  soggetti   pubblici   interessati,
          individuati ai sensi della normativa vigente, e  competenti
          nelle  applicazioni  e  nei  servizi  spaziali,  anche   di
          pubblica  responsabilita',  nel  rispetto  dei   rispettivi
          compiti e funzioni,  favorendo  sinergie  e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  privati,  per  la  realizzazione   di
          programmi    applicativi    di     prevalente     interesse
          istituzionale; 
              h) definisce le  priorita'  di  ricerca  e  applicative
          nazionali  e  gli  investimenti   pubblici   del   settore,
          incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie  tra
          soggetti  pubblici  e  privati,  al  fine  di   promuovere,
          sviluppare  e   diffondere   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale  e
          lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di  favorire  lo
          sviluppo  e  la  competitivita'  del   sistema   produttivo
          italiano, con particolare riguardo  alle  piccole  e  medie
          imprese; 
              i)  definisce  il  quadro  delle  risorse   finanziarie
          disponibili per l'attuazione delle  politiche  spaziali  ed
          aerospaziali, secondo criteri di promozione e  sviluppo  di
          servizi  satellitari  innovativi  di  interesse   pubblico,
          perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
          private, destinate  alla  realizzazione  di  infrastrutture
          spaziali e aerospaziali e nel rispetto di  quanto  previsto
          dalla lettera h); 
              l) elabora le linee strategiche governative del settore
          spaziale e aerospaziale, promuovendo i  necessari  processi
          di  internazionalizzazione   delle   capacita'   nazionali,
          individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale  e
          aerospaziale indicate  dalle  amministrazioni  interessate,
          favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico  delle
          piccole  e  medie  imprese,  l'utilizzo  delle   tecnologie
          spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria
          e  dei  servizi  nazionali,  nonche'  i  trasferimenti   di
          conoscenze dal  settore  della  ricerca  alle  applicazioni
          commerciali  e  ai  servizi  di   pubblica   utilita'   con
          particolare  riferimento  ai  settori  dell'ambiente,   del
          trasporto e delle telecomunicazioni; 
              m)  promuove,  sulla  base  delle  condivise   esigenze
          capacitive   nel   settore   spaziale   individuate   dalle
          amministrazioni  interessate,  di  cui  alla  lettera   l),
          specifici   accordi   di   programma   congiunti   tra   le
          amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
          interministeriale   di   servizi   applicativi,    sistemi,
          infrastrutture spaziali; 
              n) effettua la valutazione globale dei  ritorni  e  dei
          risultati  dei  programmi  pluriennali  per   gli   aspetti
          sociali, strategici ed economici; 
              o)  promuove  opportune  iniziative  normative  per  la
          realizzazione di nuovi  servizi  satellitari  di  interesse
          pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea; 
              p)  promuove  lo  sviluppo  dei  programmi  spaziali  e
          aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
          e  di  tipo  duale,  con   particolare   riferimento   alle
          applicazioni per la sicurezza civile e militare,  anche  in
          raccordo  con  i  programmi  internazionali  ed  europei  a
          valenza strategica; 
              q) predispone, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una
          relazione  alle  Camere  contenente  l'illustrazione  delle
          attivita' e dei risultati degli  investimenti  nel  settore
          spaziale e aerospaziale; 
              r) promuove il trasferimento di conoscenze dal  settore
          della  ricerca  ai  servizi  di  pubblica   utilita',   con
          riferimento ai settori dell'ambiente,  della  gestione  del
          territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
          naturali e dei rischi derivanti  dall'attivita'  dell'uomo,
          nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; 
              s) promuove misure  volte  a  sostenere  le  domande  e
          l'offerta  di   formazione   in   discipline   spaziali   e
          aerospaziali, tenendo conto annualmente  del  quadro  delle
          iniziative promosse dalle universita' italiane. 
              7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il
          Comitato  si  avvale   del   supporto   tecnico-scientifico
          dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del  settore,  ivi
          compreso il settore  industriale,  nel  limite  massimo  di
          cinque unita', selezionati secondo  procedure  obiettive  e
          trasparenti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  di
          gruppi  di  lavoro  e  di  comitati  di  studio  coordinati
          dall'A.S.I. Agli esperti e  ai  componenti  dei  gruppi  di
          lavoro e dei comitati di studio  non  spettano  gettoni  di
          presenza,   indennita'   o   altri   emolumenti    comunque
          denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di  spese  di
          missione si provvede nell'ambito delle risorse di  ciascuna
          Amministrazione disponibili  a  legislazione  vigente,  con
          esclusione dei soggetti  privati,  per  i  quali  non  sono
          previsti rimborsi a carico della finanza pubblica. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              comma 256 
              Si riporta il testo vigente  dei  commi  7,  62  e  125
          dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015: 
              "7.  Le  istituzioni  scolastiche,  nei  limiti   delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
          posti   dell'organico    dell'autonomia,    in    relazione
          all'offerta  formativa  che   intendono   realizzare,   nel
          rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
          della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di
          flessibilita',  nonche'  in  riferimento  a  iniziative  di
          potenziamento  dell'offerta  formativa  e  delle  attivita'
          progettuali,  per   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
              a)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze
          linguistiche,  con  particolare  riferimento   all'italiano
          nonche' alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell'Unione
          europea,  anche  mediante  l'utilizzo   della   metodologia
          Content language integrated learning; 
              b) potenziamento delle competenze matematico-logiche  e
          scientifiche; 
              c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
          cultura musicali, nell'arte e nella storia  dell'arte,  nel
          cinema, nelle tecniche e  nei  media  di  produzione  e  di
          diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il
          coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e
          privati operanti in tali settori; 
              d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
          attiva   e   democratica   attraverso   la   valorizzazione
          dell'educazione interculturale e  alla  pace,  il  rispetto
          delle differenze e il dialogo tra le culture,  il  sostegno
          dell'assunzione   di    responsabilita'    nonche'    della
          solidarieta'  e  della  cura  dei  beni  comuni   e   della
          consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento
          delle    conoscenze     in     materia     giuridica     ed
          economico-finanziaria        e        di         educazione
          all'autoimprenditorialita'; 
              e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
          conoscenza   e   al   rispetto   della   legalita',   della
          sostenibilita'  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
          patrimonio e delle attivita' culturali; 
              f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai  media
          di produzione e diffusione delle immagini; 
              g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
          comportamenti ispirati  a  uno  stile  di  vita  sano,  con
          particolare riferimento  all'alimentazione,  all'educazione
          fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto
          allo studio degli studenti  praticanti  attivita'  sportiva
          agonistica; 
              h) sviluppo delle competenze digitali  degli  studenti,
          con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale,
          all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
          media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo  del
          lavoro; 
              i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e
          delle attivita' di laboratorio; 
              l)   prevenzione   e   contrasto   della    dispersione
          scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del
          bullismo, anche informatico; potenziamento  dell'inclusione
          scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          bisogni    educativi    speciali    attraverso     percorsi
          individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e
          la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi
          del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e
          l'applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il
          diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il 18 dicembre 2014; 
              m) valorizzazione della scuola  intesa  come  comunita'
          attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e
          aumentare l'interazione con le famiglie e con la  comunita'
          locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le
          imprese; 
              n) apertura pomeridiana delle scuole  e  riduzione  del
          numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per
          articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento
          del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario
          rispetto a  quanto  indicato  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89; 
              o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
          ciclo di istruzione; 
              p)     valorizzazione     di     percorsi     formativi
          individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli
          studenti; 
              q) individuazione di percorsi e di  sistemi  funzionali
          alla premialita' e alla  valorizzazione  del  merito  degli
          alunni e degli studenti; 
              r)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano
          come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per
          studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da
          organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e
          il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
          delle famiglie e dei mediatori culturali; 
              s) definizione di un sistema di orientamento. 
              8. - 61. Omissis. 
              62. Al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche
          di attuare le attivita' previste nei  commi  da  56  a  61,
          nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte,  pari
          a  euro  90   milioni,   delle   risorse   gia'   destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive, 
              63. - 124. Omissis. 
              125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
          e per la realizzazione delle attivita' formative di cui  ai
          commi da 121 a 124 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  40
          milioni annui a decorrere dall'anno 2016. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per
          la  prevenzione  ed   il   contrasto   del   fenomeno   del
          cyberbullismo): 
              "Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e  il
          contrasto in ambito scolastico 
              1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo
          1, comma 1, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, sentito il  Ministero  della  giustizia  -
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  adotta  linee  di  orientamento   per   la
          prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle  scuole,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione   della   Polizia
          postale  e  delle  comunicazioni,  e   provvede   al   loro
          aggiornamento con cadenza biennale. 
              2.  Le  linee  di  orientamento  di  cui  al  comma  1,
          conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
          dell'articolo  1  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
          includono per il  triennio  2017-2019:  la  formazione  del
          personale scolastico, prevedendo la  partecipazione  di  un
          proprio  referente  per  ogni  autonomia   scolastica;   la
          promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex
          studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto
          scolastico  in   attivita'   di   peer   education,   nella
          prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
          la previsione di misure  di  sostegno  e  rieducazione  dei
          minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. Dall'adozione  delle  linee  di  orientamento  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della  propria
          autonomia, individua fra i  docenti  un  referente  con  il
          compito di coordinare le iniziative  di  prevenzione  e  di
          contrasto  del  cyberbullismo,  anche   avvalendosi   della
          collaborazione  delle  Forze  di  polizia   nonche'   delle
          associazioni  e  dei  centri  di   aggregazione   giovanile
          presenti sul territorio. 
              4.  Gli  uffici  scolastici  regionali  promuovono   la
          pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti  di
          particolare interesse  elaborati  da  reti  di  scuole,  in
          collaborazione con i servizi minorili  dell'Amministrazione
          della giustizia, le prefetture -  Uffici  territoriali  del
          Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le  Forze
          di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
          territorio azioni integrate di contrasto del  cyberbullismo
          e l'educazione alla  legalita'  al  fine  di  favorire  nei
          ragazzi  comportamenti  di  salvaguardia  e  di  contrasto,
          agevolando e valorizzando il coinvolgimento di  ogni  altra
          istituzione competente, ente  o  associazione,  operante  a
          livello  nazionale  o   territoriale,   nell'ambito   delle
          attivita' di formazione e sensibilizzazione.  I  bandi  per
          accedere   ai   finanziamenti,   l'entita'   dei    singoli
          finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i  dettagli
          relativi ai progetti finanziati sono  pubblicati  nel  sito
          internet istituzionale degli uffici  scolastici  regionali,
          nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 
              5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del
          comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
          le  istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine   e   grado,
          nell'ambito della propria  autonomia  e  nell'ambito  delle
          risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  promuovono
          l'educazione all'uso consapevole della rete internet  e  ai
          diritti e doveri  connessi  all'utilizzo  delle  tecnologie
          informatiche,  quale  elemento  trasversale  alle   diverse
          discipline curricolari, anche mediante la realizzazione  di
          apposite  attivita'   progettuali   aventi   carattere   di
          continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti
          elaborati da reti di  scuole  in  collaborazione  con  enti
          locali,   servizi   territoriali,   organi   di    polizia,
          associazioni ed enti. 
              6.  I  servizi  territoriali,   con   l'ausilio   delle
          associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita'
          della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse
          disponibili,  specifici  progetti  personalizzati  volti  a
          sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche'
          a rieducare,  anche  attraverso  l'esercizio  di  attivita'
          riparatorie o di utilita' sociale,  i  minori  artefici  di
          tali condotte.". 
              comma 257 
              Il testo del comma  62  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 107 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 256. 
              comma 258 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1072
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "1072. Il fondo da ripartire  di  cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              Omissis.". 
              comma 259 
              Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  35,  36,
          comma 2, e 157 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50 (Codice dei contratti pubblici): 
              "Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria  e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti 
              1. Ai fini dell'applicazione del  presente  codice,  le
          soglie di rilevanza comunitaria sono: 
              a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori  e
          per le concessioni; 
              b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di  forniture,
          di servizi e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato  III;
          se gli appalti pubblici di forniture  sono  aggiudicati  da
          amministrazioni aggiudicatrici operanti nel  settore  della
          difesa,  questa  soglia  si  applica  solo   agli   appalti
          concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; 
              c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di  forniture,
          di servizi e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione
          aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
          tale soglia si  applica  anche  agli  appalti  pubblici  di
          forniture aggiudicati dalle autorita' governative  centrali
          che  operano  nel  settore  della  difesa,  allorche'  tali
          appalti concernono prodotti  non  menzionati  nell'allegato
          VIII; 
              d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
          altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
              a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
              b) euro  418.000  per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
              c) euro 1.000.000 per i contratti  di  servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
              a)  quando  un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando il  valore  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
              a) quando  un  progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando il  valore  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
              a) il valore reale complessivo dei  contratti  analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
              b)  il  valore  stimato   complessivo   dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
              a) per gli appalti pubblici di durata determinata  pari
          o inferiore a dodici mesi, il  valore  stimato  complessivo
          per la durata dell'appalto o, se la durata supera i  dodici
          mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
          dell'importo residuo; 
              b) per gli appalti pubblici di durata  indeterminata  o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
              a) per i servizi assicurativi: il premio  da  pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
              b) per i servizi bancari e  altri  servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
              c) per gli appalti riguardanti  la  progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
              d) per gli appalti pubblici di servizi che non  fissano
          un prezzo complessivo: 
              1) in caso di appalti  di  durata  determinata  pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
              2)  in  caso  di  appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione." 
              "Art. 36 Contratti sotto soglia 
              1. Omissis. 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita': 
              a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  euro,
          mediante   affidamento   diretto   anche    senza    previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
              b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
          euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
          di cui all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              c)  per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari   o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno   dieci
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              c-bis) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  quindici
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              d)  per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari   o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, mediante ricorso  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          97, comma 8. 
              Omissis." 
              "Art. 157 Altri incarichi di progettazione e connessi 
              1. Gli incarichi di progettazione  relativi  ai  lavori
          che non rientrano tra quelli  di  cui  al  comma  2,  primo
          periodo, dell'articolo 23 nonche'  di  coordinamento  della
          sicurezza  in  fase  di  progettazione,  di  direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          35, sono affidati secondo le modalita' di  cui  alla  Parte
          II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
          cui   il   valore   delle   attivita'   di   progettazione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          direzione   dei   lavori,   direzione   dell'esecuzione   e
          coordinamento della sicurezza in  fase  di  esecuzione  sia
          pari  o  superiore  complessivamente  la  soglia   di   cui
          all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione  dei
          lavori  e  coordinamento  della  sicurezza   in   fase   di
          esecuzione  al  progettista  e'  consentito  soltanto   per
          particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
          dal bando di gara della progettazione. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore a 40.000  e  inferiore  a  100.000
          euro possono essere affidati dalle  stazioni  appaltanti  a
          cura del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale
          numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di
          rotazione degli inviti. Gli incarichi  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
          di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
              3.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          collaudo, indagine e attivita' di  supporto  per  mezzo  di
          contratti a tempo determinato o altre procedure diverse  da
          quelle previste dal presente codice.". 
              Note all'art. 1, comma 261: 
              Si riporta il testo dei commi 153 e 154 dell'articolo 1
          della citata legge n. 107 del 2015: 
              "153. Al fine di  favorire  la  costruzione  di  scuole
          innovative   dal    punto    di    vista    architettonico,
          impiantistico, tecnologico,  dell'efficienza  energetica  e
          della sicurezza strutturale e  antisismica,  caratterizzate
          dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di  apprendimento   e
          dall'apertura al territorio, il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Struttura di missione per il  coordinamento
          e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
          dell'edilizia  scolastica,  istituita   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
          la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma  158
          tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione  da
          parte  delle  stesse  regioni   delle   manifestazioni   di
          interesse degli enti locali proprietari delle aree  oggetto
          di intervento e interessati alla costruzione di una  scuola
          innovativa. 
              154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi  al
          termine di cui  al  comma  153,  provvedono  a  selezionare
          almeno  uno  e  fino  a  cinque  interventi   sul   proprio
          territorio e a dare formale comunicazione  della  selezione
          al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              "Art.  18  Sblocca  cantieri,   manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              1. - 7. Omissis. 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,  destina
          fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
          al 2016 a un piano di  interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi  edifici
          scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni. 
              Omissis.". 
              comma 262 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma  dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              "Art. 3. Poli per l'infanzia 
              1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico  plesso
          o in edifici vicini, piu'  strutture  di  educazione  e  di
          istruzione per bambine e bambini fino a sei anni  di  eta',
          nel  quadro  di   uno   stesso   percorso   educativo,   in
          considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi  e  degli
          stili di apprendimento di ciascuno. I Poli  per  l'infanzia
          si caratterizzano quali laboratori permanenti  di  ricerca,
          innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche
          al  fine   di   favorire   la   massima   flessibilita'   e
          diversificazione per il  miglior  utilizzo  delle  risorse,
          condividendo servizi generali, spazi collettivi  e  risorse
          professionali. 
              2.  Per  potenziare  la  ricettivita'  dei  servizi   e
          sostenere  la  continuita'   del   percorso   educativo   e
          scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra
          tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa  con  gli
          Uffici scolastici regionali, tenuto  conto  delle  proposte
          formulate dagli  Enti  Locali  e  ferme  restando  le  loro
          competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione
          di  Poli  per  l'infanzia  definendone  le   modalita'   di
          gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di  autonomia
          scolastica. 
              3. I Poli  per  l'infanzia  possono  essere  costituiti
          anche presso direzioni didattiche  o  istituti  comprensivi
          del sistema nazionale di istruzione e formazione. 
              4. Al fine di favorire la  costruzione  di  edifici  da
          destinare a  Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione
          pubblica, l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli  obiettivi
          programmatici di finanza pubblica, fino ad  un  massimo  di
          150 milioni di euro per il triennio  2018-2020  comprensivi
          delle risorse per l'acquisizione delle  aree,  rispetto  ai
          quali i  canoni  di  locazione  che  il  soggetto  pubblico
          locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a  carico
          dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2019. 
              5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  «La  Buona
          Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
              6.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          Unificata, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  provvede  a  ripartire  le
          risorse di cui al comma 4 tra  le  Regioni  e  individua  i
          criteri per l'acquisizione  da  parte  delle  stesse  delle
          manifestazioni di interesse degli Enti  locali  proprietari
          delle  aree  oggetto  di  intervento  e  interessati   alla
          costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. 
              7. Per i fini di cui al comma 4, le  Regioni,  d'intesa
          con  gli  Enti   locali,   entro   novanta   giorni   dalla
          ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono  a
          selezionare gli interventi sul proprio territorio e a  dare
          formale  comunicazione   della   selezione   al   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le  aree
          individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti  delle
          risorse assegnate a ciascuna Regione. 
              [8. Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          Unificata, indice specifico concorso con procedura  aperta,
          anche mediante procedure  telematiche,  avente  ad  oggetto
          proposte progettuali relative agli  interventi  individuati
          dalle Regioni ai  sensi  del  comma  7,  nel  limite  delle
          risorse assegnate ai sensi  del  comma  6  e  comunque  nel
          numero di almeno uno per Regione. I progetti sono  valutati
          da una commissione nazionale di  esperti,  disciplinata  ai
          sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo  18  aprile
          2016,   n.   50,   la   quale   comunica    al    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per ogni
          area di  intervento,  il  primo,  il  secondo  e  il  terzo
          classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della
          commissione  di  esperti   non   spetta   alcun   compenso,
          indennita', gettone di presenza o altra  utilita'  comunque
          denominata, ne' rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari
          delle  aree  oggetto  di  intervento  possono  affidare   i
          successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati
          a seguito del concorso di cui al presente comma,  ai  sensi
          dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016.] 
              9. Nella programmazione unica  triennale  nazionale  di
          cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128, a  decorrere  dall'anno  2018,  sono  ammessi
          anche gli interventi  di  ristrutturazione,  miglioramento,
          messa    in     sicurezza,     adeguamento     antisismico,
          efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di
          proprieta' pubblica da destinare a Poli per  l'infanzia  ai
          sensi del presente articolo.". 
              comma 264 
              Il testo del comma 1072 dell'articolo 1 della legge  n.
          205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 258. 
              comma 265 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
              "Art. 18 Sistema di finanziamento 
              1. Nelle more della completa definizione dei LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
              a) dal fondo integrativo statale per la concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
              b)  dal  gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
              c)  dalle  risorse  proprie  delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              Omissis.". 
              comma 266 
              Si riporta il testo vigente del comma 366 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "366. Per il concorso alle finalita' di  cui  al  comma
          364 del presente articolo, nello stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di
          140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2018,  da  destinare   all'incremento
          dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo  1,  comma
          201, della legge 13 luglio 2015, n.  107.  Al  riparto  del
          fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.". 
              Si riporta il comma 69  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 107 del 2015: 
              "69. All'esclusivo scopo di far fronte ad  esigenze  di
          personale   ulteriori   rispetto   a   quelle   soddisfatte
          dall'organico dell'autonomia come definite  dalla  presente
          legge,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  ad
          esclusione dei posti di sostegno in  deroga,  nel  caso  di
          rilevazione  delle  inderogabili  necessita'   previste   e
          disciplinate,   in   relazione   ai   vigenti   ordinamenti
          didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,  e'  costituito
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  un   ulteriore
          contingente  di  posti  non  facenti  parte   dell'organico
          dell'autonomia ne' disponibili, per il  personale  a  tempo
          indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni  in
          ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le  modalita',
          i criteri e i parametri previsti  dal  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Alla
          copertura  di  tali  posti  si  provvede  a  valere   sulle
          graduatorie  di  personale  aspirante   alla   stipula   di
          contratti a  tempo  determinato  previste  dalla  normativa
          vigente ovvero mediante  l'impiego  di  personale  a  tempo
          indeterminato   con    provvedimenti    aventi    efficacia
          limitatamente ad un solo  anno  scolastico.  All'attuazione
          del presente comma si provvede  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili  annualmente  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          indicate nel decreto ministeriale di cui al primo  periodo,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 64,  comma  6,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              Omissis.". 
              comma 267 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  della
          legge 8 luglio 1998, n. 230  (Nuove  norme  in  materia  di
          obiezione di coscienza): 
              "Art. 19. 1. Per l'assolvimento  dei  compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998,   e   corrispondenti   proiezioni   per   gli    anni
          successivi.". 
              comma 269 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 giugno 2019, n. 60  (Misure  emergenziali  per  il
          servizio sanitario della Regione Calabria  e  altre  misure
          urgenti  in  materia  sanitaria),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. Disposizioni in materia  di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale 
              1. A decorrere dal 2019,  la  spesa  per  il  personale
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  di  ciascuna
          regione e  provincia  autonoma  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito del livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento
          e di Bolzano e  in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale
          importo include le risorse per  il  trattamento  accessorio
          del personale, il cui limite,  definito  dall'articolo  23,
          comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno  2021,
          il  predetto  incremento  di  spesa  del  5  per  cento  e'
          subordinato  all'adozione  di  una   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
              2. Ai fini del comma 1, la  spesa  e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              3. Le regioni e le provincie autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della
          salute ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui
          al comma 1, di un ammontare non  superiore  alla  riduzione
          strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari
          esternalizzati prima dell'entrata in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          indirizzano e coordinano  la  spesa  dei  propri  enti  del
          servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto  dal
          comma 1. 
              4-bis. [Abrogato]. 
              4-ter.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al quinto periodo: 
              1) le parole: «il blocco automatico del turn  over  del
          personale del  servizio  sanitario  regionale  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,»  sono
          soppresse; 
              2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
          dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
          quello di verifica»; 
              b) al sesto periodo, le parole: «del blocco  automatico
          del turn over e» sono soppresse; 
              c)  al  settimo  periodo,  le  parole:  «dei   predetti
          vincoli» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  predetto
          vincolo». 
              4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Nell'elenco nazionale di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106». 
              4-quinquies. All'articolo 11, comma 6,  primo  periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  «sicurezza  degli  alimenti»  sono   aggiunte   le
          seguenti: «e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti». 
              5.  Nelle   more   della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
              5-bis.  Nelle  more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.". 
              comma 270 
              Si riporta il testo vigente del comma 587 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "587. E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, un fondo da  ripartire  con  una  dotazione
          finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno  2017,  di  30
          milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della
          promozione  della   cultura   e   della   lingua   italiane
          all'estero. 
              Omissis.". 
              comma 271 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
              "Art.  37.  1.  All'atto  dell'iscrizione  alle  scuole
          universitarie di specializzazione in medicina e  chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo e dalla normativa per essi vigente, per  quanto
          non previsto o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti. 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
              a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
          formazione specialistica; 
              b) la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
              c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
          formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
          di malattia; 
              d) il mancato superamento delle prove stabilite per  il
          corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 521 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "521. Al fine di aumentare il numero dei  contratti  di
          formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37
          del  decreto  legislativo   17   agosto   1999,   n.   368,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  all'articolo  1,
          comma 252,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
          ulteriormente incrementata di  22,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4
          milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8  milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023. 
              Omissis.". 
              comma 272 
              Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "330. Il secondo e il terzo periodo  dell'articolo  26,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2021/2022. 
              Omissis.". 
              comma 274 
              Si riporta il testo vigente del punto 83  dell'articolo
          2  del  citato   Regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione, del 17 giugno 2014: 
              "Art. 2 Definizioni 
              1. - 82. Omissis 
              83)  «organismo   di   ricerca   e   diffusione   della
          conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti
          di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
          tecnologia,    intermediari    dell'innovazione,    entita'
          collaborative reali o  virtuali  orientate  alla  ricerca),
          indipendentemente  dal  suo  status  giuridico  (costituito
          secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o   fonte   di
          finanziamento, la cui finalita' principale  consiste  nello
          svolgere  in  maniera  indipendente  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,  di  ricerca  industriale   o   di   sviluppo
          sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia  diffusione   dei
          risultati di tali  attivita'  mediante  l'insegnamento,  la
          pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.  Qualora
          tale  entita'  svolga  anche   attivita'   economiche,   il
          finanziamento,  i  costi  e  i  ricavi  di  tali  attivita'
          economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
          Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva  su
          tale entita', ad esempio in  qualita'  di  azionisti  o  di
          soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale  ai
          risultati generati; 
              Omissis.". 
              comma 275 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  116  a  123
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
          e  privati  nei  settori  della  ricerca  finalizzata  alla
          prevenzione e alla salute, coerentemente con  il  Programma
          nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la  Fondazione
          per la creazione  di  un'infrastruttura  scientifica  e  di
          ricerca,  di  interesse  nazionale,   multidisciplinare   e
          integrata  nei  settori  della  salute,   della   genomica,
          dell'alimentazione  e  della  scienza  dei  dati  e   delle
          decisioni, e per la realizzazione del progetto  scientifico
          e di ricerca Human technopole di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.  9,  e  al
          relativo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          16 settembre 2016 di approvazione del  progetto  esecutivo,
          di seguito denominata «Fondazione». Per  il  raggiungimento
          dei  propri  scopi  la  Fondazione  instaura  rapporti  con
          omologhi enti e organismi in Italia e all'estero. 
              117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
          delle finanze, il Ministero della  salute  e  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
          viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. 
              118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  16  settembre  2016
          predispone lo schema di statuto  della  Fondazione  che  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  della
          salute.  Lo  statuto  stabilisce  la  denominazione   della
          Fondazione e disciplina,  tra  l'altro,  la  partecipazione
          alla Fondazione di altri enti pubblici e  privati,  nonche'
          le modalita' con  cui  tali  soggetti  possono  partecipare
          finanziariamente al progetto scientifico Human technopole. 
              119. Il patrimonio della Fondazione  e'  costituito  da
          apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
          apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da
          soggetti pubblici e privati. Le attivita',  oltre  che  dai
          mezzi propri, possono essere finanziate  da  contributi  di
          enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono  essere
          concessi  in  comodato  beni  immobili  facenti  parte  del
          demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile  dello
          Stato. L'affidamento in comodato  di  beni  di  particolare
          valore artistico e storico alla  Fondazione  e'  effettuato
          dall'amministrazione competente, d'intesa con  il  Ministro
          dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fermo
          restando il relativo regime giuridico  dei  beni  demaniali
          affidati, previsto dagli articoli 823 e 829,  primo  comma,
          del codice civile. 
              120.  Per  lo  svolgimento  dei   propri   compiti   la
          Fondazione puo' avvalersi di personale,  anche  di  livello
          dirigenziale, all'uopo messo a  disposizione  su  richiesta
          della stessa, secondo  le  norme  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti, da enti e da  altri  soggetti  individuati  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre,  della
          collaborazione di  esperti  e  di  societa'  di  consulenza
          nazionali ed estere, ovvero di universita'  e  di  istituti
          universitari e di ricerca. 
              121. Per la costituzione  della  Fondazione  e  per  la
          realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma
          116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro  per  il
          2017, di 114,3 milioni  di  euro  per  il  2018,  di  136,5
          milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di  euro  per
          il 2020, di 122,1 milioni di euro per  il  2021,  di  133,6
          milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2023. Il contributo  e'  erogato  sulla  base
          dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di
          cui al comma 116. 
              122.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              123. I criteri e le modalita' di attuazione  dei  commi
          da 116 a 122 del presente articolo, compresa la  disciplina
          dei rapporti  con  l'Istituto  italiano  di  tecnologia  in
          ordine al progetto Human  technopole  di  cui  al  medesimo
          comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
          residue di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge
          25 novembre 2015, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio  2016,  n.  9,  sono  stabiliti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e con il Ministro della salute. 
              Omissis.". 
              comma 276 
              Il testo dei commi 116  e  121  dell'articolo  1  della
          citata legge n.  232  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 275. 
              comma 278 
              Si riporta il testo vigente del comma 472 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "472.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma  «
          Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della missione «
          Giovani e sport », e' istituito un fondo con una  dotazione
          di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
          attivita' di cui ai commi da 470 a  477.  Le  risorse  sono
          successivamente  trasferite  al  bilancio  autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              Omissis.". 
              comma 279 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  64  e   65
          dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015: 
              "64. A decorrere dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive  modificazioni,  e  comunque  nel  limite
          massimo di cui al  comma  201  del  presente  articolo,  e'
          determinato l'organico dell'autonomia su base regionale. 
              65. Il riparto della dotazione organica tra le  regioni
          e' effettuato sulla base del numero  delle  classi,  per  i
          posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,  per  i
          posti del potenziamento,  senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla  dotazione  organica  assegnata.  Il   riparto   della
          dotazione  organica  per  il  potenziamento  dei  posti  di
          sostegno e' effettuato  in  base  al  numero  degli  alunni
          disabili. Si tiene conto, senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla dotazione organica assegnata, della presenza  di  aree
          montane o di  piccole  isole,  di  aree  interne,  a  bassa
          densita'  demografica  o  a  forte  processo  immigratorio,
          nonche'  di  aree  caratterizzate  da  elevati   tassi   di
          dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri
          rispetto  alla  dotazione  organica  assegnata,   considera
          altresi'  il  fabbisogno  per  progetti  e  convenzioni  di
          particolare rilevanza didattica  e  culturale  espresso  da
          reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In  ogni
          caso il riparto  non  deve  pregiudicare  la  realizzazione
          degli obiettivi di risparmio  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
          tenuto ad  assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei
          posti vacanti e disponibili. 
              Omissis.". 
              comma 280 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  58  del   citato
          decreto-legge   n.   69   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 58  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              1.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  del   sistema
          universitario  e  della   ricerca   all'articolo   66   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono
          sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e  le  parole
          «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti  «per  gli
          anni 2014 e 2015»; 
              b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»  sono
          sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le  parole
          «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti  «per  gli
          anni 2014 e 2015». 
              2.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' statali e' incrementato di  euro  21,4  milioni
          nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a  decorrere  dall'anno
          2015 e il Fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca  e'
          incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
          milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              3. All'articolo 1, comma  9,  della  legge  4  novembre
          2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente
          periodo: 
              «Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla vincita del programma.». 
              3-bis. All'articolo 6, comma 12,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole:  «soggetti  privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:
          «nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
          attivita' di ricerca». 
              4. Ai maggiori oneri derivanti dal  comma  1,  pari  ad
          euro 25 milioni nell'anno  2014  ed  euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
          risparmi di spesa di cui al comma 5. 
              5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014,  e  sino
          al  31  dicembre  2019,  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali acquistano,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i  servizi
          esternalizzati per  le  funzioni  corrispondenti  a  quelle
          assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
          limite della spesa che si sosterrebbe per coprire  i  posti
          di   collaboratore   scolastico   accantonati   ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 giugno 2009, n.  119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno
          scolastico il numero di posti accantonati non e'  inferiore
          a quello dell'anno scolastico  2012/2013.  In  relazione  a
          quanto previsto dal presente comma,  le  risorse  destinate
          alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono  ridotte
          di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le  istituzioni
          scolastiche ed educative  statali  svolgono  i  servizi  di
          pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
          dipendente  appartenente  al  profilo   dei   collaboratori
          scolastici e i corrispondenti posti  accantonati  ai  sensi
          dell'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119,  sono
          resi nuovamente disponibili, in  misura  corrispondente  al
          limite di spesa di cui al comma 5. Il  predetto  limite  di
          spesa  e'  integrato,  per  l'acquisto  dei  materiali   di
          pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2020. 
              5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  autorizzato  ad   avviare   un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'articolo 554 del decreto  legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297,  finalizzata  ad  assumere  alle
          dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il
          personale  impegnato  per  almeno  10   anni,   anche   non
          continuativi, purche' includano il 2018 e il  2019,  presso
          le istituzioni scolastiche ed  educative  statali,  per  lo
          svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in  qualita'
          di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari  di
          contratti per lo svolgimento  dei  predetti  servizi.  Alla
          procedura selettiva non puo' partecipare  il  personale  di
          cui all'articolo 1, comma  622,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205 nonche' il personale  escluso  dall'elettorato
          politico attivo, nonche' coloro che siano stati  destituiti
          o   dispensati    dall'impiego    presso    una    pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati  per
          taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2  e
          609-novies del codice penale,  nonche'  gli  interdetti  da
          qualunque incarico nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado,
          nonche'  da  ogni  ufficio  o  servizio  in  istituzioni  o
          strutture pubbliche o private frequentate  abitualmente  da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 
              5-quater. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
          primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura
          dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo
          comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
          cui  al  comma  5-ter,  sono  autorizzate  anche  a   tempo
          parziale.  I  rapporti  instaurati  a  tempo  parziale  non
          possono essere trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'
          puo' esserne incrementato il numero di ore  lavorative,  se
          non in presenza di risorse certe e  stabili.  Il  personale
          immesso in  ruolo  ai  sensi  del  presente  comma  non  ha
          diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli  economici,  al
          riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle
          imprese di cui al comma 5-ter. 
              5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
          hanno superato la selezione di cui  all'articolo  1,  comma
          622, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  non  ancora
          assunti  alle  dipendenze   dello   Stato,   e'   stanziato
          l'ulteriore importo di 1,135 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
          Al medesimo fine, l'organico dei  collaboratori  scolastici
          presso l'ufficio  scolastico  della  Regione  siciliana  e'
          aumentato di 119 unita'. 
              6. Eventuali risparmi di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del  presente  articolo,  tenuto
          anche conto della compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'articolo  59  del  presente   decreto,   rimangono   a
          disposizione  per  le  esigenze  di   funzionamento   delle
          istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
          in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
          delle aziende sperimentali  connesse  allo  svolgimento  di
          attivita' agricole, nell'ambito delle risorse  di  bilancio
          disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
          dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
          di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il  cui
          rapporto di lavoro e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
          e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione  puo'
          avvenire solo per l'esecuzione di lavori di  breve  durata,
          stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
          temporali e dei vincoli previsti  dalla  normativa  vigente
          per ciascuna tipologia di contratto.". 
              comma 281 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
          legislativo n. 65 del 2017, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 14. Norme transitorie e finali 
              1. A seguito della progressiva estensione  del  Sistema
          integrato  di  educazione  e  di  istruzione  su  tutto  il
          territorio nazionale attraverso l'attuazione del  Piano  di
          azione nazionale  pluriennale  di  cui  all'articolo  8,  a
          decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono  gradualmente
          superati   gli   anticipi   di   iscrizione   alla   scuola
          dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89. 
              2. Il superamento degli anticipi di cui al comma  1  e'
          subordinato  alla  effettiva  presenza  sui  territori   di
          servizi educativi per l'infanzia che assolvono la  funzione
          di educazione e istruzione. 
              3.  A   decorrere   dall'anno   scolastico   2019/2020,
          l'accesso ai posti di educatore di  servizi  educativi  per
          l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro  che  sono
          in   possesso   della   laurea   triennale    in    Scienze
          dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico  per
          educatori dei servizi  educativi  per  l'infanzia  o  della
          laurea  quinquennale  a  ciclo  unico  in   Scienze   della
          formazione   primaria,   integrata   da   un    corso    di
          specializzazione  per  complessivi  60  crediti   formativi
          universitari. Continuano ad avere validita'  per  l'accesso
          ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia  i  titoli
          conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali
          ove  non  corrispondenti  a  quelli  di  cui   al   periodo
          precedente, conseguiti entro la data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              3-bis.  Al  fine  di  conseguire  risparmi  di   spesa,
          continuano altresi' ad avere  validita'  per  l'accesso  ai
          posti di  coordinatore  di  struttura  educativa  i  titoli
          conseguiti entro la data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              4.   A    decorrere    dall'aggiornamento    successivo
          all'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   con
          provvedimento      del      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno
          scolastico  2007/2008  nelle  sezioni  primavera   di   cui
          all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del  2006  da
          coloro  che  sono  in  possesso  del  titolo   di   accesso
          all'insegnamento  nella  scuola   dell'infanzia   ai   fini
          dell'aggiornamento   periodico    del    punteggio    delle
          graduatorie ad esaurimento di  cui  all'articolo  1,  comma
          605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          delle graduatorie d'istituto del personale docente a  tempo
          determinato. 
              5. I servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia
          istituiti presso enti e reparti del Ministero della  difesa
          restano  disciplinati   dall'articolo   596   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              6. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
          Trento e Bolzano compatibilmente con i  rispettivi  Statuti
          speciali e le relative norme di  attuazione,  nel  rispetto
          della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              7.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca   sono   individuate,
          avvalendosi  dell'Ufficio  per   l'istruzione   in   lingua
          slovena, le modalita' di attuazione  del  presente  decreto
          per i servizi  educativi  e  le  scuole  dell'infanzia  con
          lingua di insegnamento slovena e bilingue  sloveno-italiano
          del Friuli-Venezia Giulia. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". 
              comma 283 
              Si riporta il testo vigente dei commi  252  e  seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "252. Gli studenti dei corsi  di  laurea  e  di  laurea
          magistrale delle universita'  statali  contribuiscono  alla
          copertura dei costi dei servizi  didattici,  scientifici  e
          amministrativi  mediante  un   contributo   onnicomprensivo
          annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di  laurea
          e di laurea magistrale,  da  versare  all'universita'  alla
          quale sono iscritti. Restano ferme le norme in  materia  di
          imposta di bollo, le norme  in  materia  di  esonero  e  di
          graduazione dei  contributi,  di  cui  all'articolo  9  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonche' le  norme
          sulla tassa regionale per il diritto allo  studio,  di  cui
          all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge  28  dicembre
          1995, n. 549. Sono  comunque  ricompresi,  all'interno  del
          contributo  onnicomprensivo  annuale,  i   contributi   per
          attivita' sportive. 
              253. L'importo del contributo  onnicomprensivo  annuale
          e'  stabilito  da  ciascuna  universita'  statale  con   il
          regolamento di cui al  comma  254  del  presente  articolo.
          Tutti gli studenti, ad eccezione  di  coloro  che  ne  sono
          esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti  al  pagamento  della
          tassa regionale per il diritto allo studio. 
              254. Ciascuna universita' statale, nell'esercizio della
          propria autonomia  normativa,  approva  il  regolamento  in
          materia di  contribuzione  studentesca,  nel  rispetto  dei
          criteri di equita', gradualita' e  progressivita',  nonche'
          delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima
          applicazione,  ciascuna  universita'  statale  approva   il
          proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca
          entro il  31  marzo  2017.  Il  regolamento  si  applica  a
          decorrere  dall'anno  accademico  2017/2018.  In  caso   di
          mancata approvazione del  regolamento  entro  il  31  marzo
          2017, trovano comunque  applicazione  le  disposizioni  dei
          commi da 255 a 258.