art. 1 (commi 1301-1364)
  1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di  cui
all'articolo 5 della legge 9  ottobre  2000,  n.  285,  e  successive
modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono  svolte  dal
direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali. 
 
  1302.  Per  la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  di
interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di
uno specifico accordo di  programma  tra  il  Governo  nazionale,  il
presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati, e' autorizzata la  spesa  di  97  milioni  di  euro.  Al
relativo onere si provvede a valere sulle  somme  resesi  disponibili
per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n.  99,  che,
per l'importo di 97 milioni di euro, sono  mantenute  nel  conto  dei
residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del  bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e'
versato su apposita contabilita' speciale, ai fini  del  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al  2011  in
ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di  euro
in  ciascuno  degli  anni  dal  2008  al  2011  e  della   successiva
riassegnazione, per gli stessi importi e  nei  medesimi  anni,  nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. 
 
  1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  1304. Nello stato di previsione del Ministero  della  giustizia  e'
istituito un fondo da ripartire per  le  esigenze  correnti  connesse
all'acquisizione di beni  e  servizi  dell'amministrazione,  con  una
dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200  milioni
di euro. Con decreti del Ministro  della  giustizia,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  tramite  l'ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del fondo tra le  unita'  previsionali  di
base interessate del medesimo stato di previsione. 
 
  1305. All'articolo  7-viciesquater  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n.  7,  convertito,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  e
successive modificazioni, al  comma  1,  dopo  le  parole:  "Ministro
dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il  Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il  secondo
periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti:  "Una  quota  pari  a
euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa  nel  costo  della
carta   d'identita'   elettronica   e'   riassegnata   al   Ministero
dell'interno per essere destinata per euro 1,15  alla  copertura  dei
costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70  ai  comuni,
per la copertura delle spese connesse alla gestione  e  distribuzione
del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione della presente disposizione". 
 
  1306.  Al  fine  di  assolvere  tempestivamente  nonche'  in   modo
efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso  uno  stabile
assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza  sui
fondi pensione (COVIP)  e'  autorizzata  ad  inquadrare  in  ruolo  i
dipendenti gia' assunti mediante  procedura  selettiva  pubblica  con
contratti a tempo determinato ed in  servizio  da  almeno  tre  anni,
anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o
che  siano  stati  in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche   non
continuativi, nel quinquennio  anteriore  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge.  L'inquadramento  nei  ruoli,   nelle
medesime qualifiche oggetto dei predetti  contratti,  avviene  previo
svolgimento  di  apposito   esame-colloquio   innanzi   ad   apposita
Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP
e composta da due docenti universitari o  esperti  nelle  materie  di
competenza  istituzionale  della  COVIP;  agli  oneri   relativi   si
provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro
i limiti delle risorse assicurate  in  via  continuativa  alla  COVIP
dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
  1307.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, alla fine del primo  periodo,  dopo  le  parole:  "euro
250",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ";  per  i   ricorsi   previsti
dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,
nonche' da altre  disposizioni  che  richiamano  il  citato  articolo
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche'  di
provvedimenti delle  Autorita',  il  contributo  dovuto  e'  di  euro
2.000". 
 
  1308. Presso il Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale
amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e' istituita una
commissione per il patrocinio a spese dello Stato,  composta  da  due
magistrati  amministrativi,  designati  dal  Presidente   dell'organo
giurisdizionale, il piu' anziano dei  quali  assume  le  funzioni  di
presidente  della  commissione,  e  da  un  avvocato,  designato  dal
presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in  cui  ha  sede
l'organo. Per ciascun componente sono designati  uno  o  piu'  membri
supplenti. Esercita le  funzioni  di  segretario  un  funzionario  di
segreteria  dell'organo  giurisdizionale,  nominato  dal   presidente
dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non  spetta  nessun
compenso ne' rimborso spese. 
 
  1309.  Per  fronteggiare  specifiche   esigenze   organizzative   e
funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
definisce per l'anno 2007 un programma  straordinario  di  assunzioni
fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure  professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita'  dell'apparato
amministrativo  di  supporto   agli   uffici   giurisdizionali,   con
corrispondente  incremento  della   dotazione   organica.   All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020  milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2007,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate  dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare
delle riassegnazioni allo stato di  previsione  del  Ministero  della
giustizia e allo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma
309 del predetto articolo 1. 
 
  1310.  L'articolo  5  della  legge  25  luglio  2000,  n.  209,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi  umanitarie  e
iniziative della comunita' internazionale). - 1.  I  crediti  d'aiuto
accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono  essere
annullati o convertiti nei casi: 
     a) di catastrofe naturale e  nelle  situazioni  di  gravi  crisi
umanitarie al fine  di  alleviare  le  condizioni  delle  popolazioni
coinvolte; 
     b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a  fini
di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette
iniziative". 
 
  1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale  dell'Agenzia  del
demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano  di
razionalizzazione del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato
all'estero,  procedendo  alla  relativa  ricognizione,  alla   stima,
nonche',  previa  analisi  comparativa  di  costi  e  benefici,  alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. 
 
  1312. Con proprio decreto il Ministro degli  affari  esteri,  sulla
base del piano di cui  al  comma  1311,  individua  gli  immobili  da
dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio. 
 
  1313. Per finalita' di razionalizzazione  dell'uso  degli  immobili
pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del
demanio, individua con  decreto,  entro  il  31  gennaio  2007,  beni
immobili comunque in  uso  all'Amministrazione  della  giustizia  che
possono essere dismessi. Entro  il  medesimo  termine  l'Agenzia  del
demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta
con gli enti territoriali. Le attivita' e  le  procedure  di  permuta
sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con  il  Ministero
della giustizia, nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento
giuridico contabile. 
 
  1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  che
ne  verifica   la   compatibilita'   con   gli   obiettivi   indicati
nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita  presentato
all'Unione europea, una quota non  inferiore  al  30  per  cento  dei
proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  al  comma
1313,  puo'  essere  destinata  al  rifinanziamento  della  legge  31
dicembre 1998, n. 477, per la  ristrutturazione,  il  restauro  e  la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. 
 
  1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi  dei  diritti
da  riscuotere  corrispondenti  alle  spese  amministrative  per   il
trattamento  delle  domande  di  visto  per  l'area  Schengen,   come
modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  175
del 29 giugno 2006, e comunque non prima della  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, l'importo  della  tariffa  per  i  visti
nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo  26  della
tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1  della  legge  2
maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro. 
 
  1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti
da  riscuotere  corrispondenti  alle  spese  amministrative  per   il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen,  al  fine  di
rendere permanente la differenziazione delle due  tariffe,  l'importo
della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato  di
15 euro rispetto  alla  tariffa  prevista  per  i  visti  per  l'area
Schengen. 
 
  1317. Per assicurare il rispetto  degli  obblighi  derivanti  dagli
impegni assunti  in  sede  europea  finalizzati  al  contrasto  della
criminalita'  organizzata  e  dell'immigrazione  illegale,   per   le
esigenze   connesse   alla   componente   nazionale   del    "Sistema
d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici  all'estero,  di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e'  incrementato  di
non piu' di 65 unita'. 
 
  1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari
e' istituito un Fondo speciale destinato  a  finanziare  le  seguenti
tipologie di spesa: 
    a) manutenzione degli immobili; 
    b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro
interinale; 
    c) attivita' di  istituto,  su  iniziativa  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati. 
 
  1319. A decorrere dal 1° giugno 2007,  gli  uffici  consolari  sono
autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a  favore
dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti  al  registro
dell'AIRE. Il  costo  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della  carta
d'identita' e' fissato in misura identica a  quello  previsto  per  i
cittadini italiani residenti in Italia. 
 
  1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono: 
   a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita'; 
    b)  gli  importi  derivanti  da  contratti  di   sponsorizzazione
stipulati con soggetti pubblici  e  privati.  Tali  contratti  devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica  e
quella privata. 
 
  1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite   le
modalita'  per  il  funzionamento  e  la  rendicontazione  del  Fondo
speciale di cui al comma 1318. 
 
  1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2  della  predetta
legge e' autorizzata la spesa di euro 6.200.000  per  ciascuno  degli
anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'  ridotta  di
60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
 
  1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni  per  carichi  di
famiglia di cui all'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli  stessi
dimostrino,  con  idonea  documentazione,  individuata  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
che  le  persone  alle  quali  tali  detrazioni  si  riferiscono  non
possiedano un reddito complessivo superiore,  al  lordo  degli  oneri
deducibili, al limite di  cui  al  suddetto  articolo  12,  comma  2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello  Stato,  e  di
non godere, nel  paese  di  residenza,  di  alcun  beneficio  fiscale
connesso ai carichi familiari. 
 
  1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia  attraverso
il sostituto d'imposta sia  con  la  dichiarazione  dei  redditi,  le
detrazioni di cui  al  comma  1324,  la  documentazione  puo'  essere
formata da: 
    a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del
Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da
parte del prefetto competente per territorio; 
    b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i  soggetti
che provengono  dai  Paesi  che  hanno  sottoscritto  la  Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961; 
    c) documentazione validamente formata  dal  Paese  d'origine,  ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e  asseverata
come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. 
 
  1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a  quello
di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve
essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare  della
situazione certificata ovvero da una nuova documentazione  qualora  i
dati certificati debbano essere aggiornati. 
 
  1327.  Il  comma  6-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' abrogato. 
 
  1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio
antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24  dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro  a  passeggero  imbarcato.  Un
apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
al traffico generato, concorre al medesimo fine  per  30  milioni  di
euro annui. Con decreti del Ministero  dell'interno,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del fondo tra le  unita'  previsionali  di
base del centro  di  responsabilita'  "Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno. 
 
  1329. Per l'anno 2007, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sono  istituiti  un  fondo  di  parte
corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di' conto
capitale con una dotazione di  12  milioni  di  euro,  da  ripartire,
rispettivamente, per le  esigenze  di  funzionamento  e  le  esigenze
infrastrutturali  e  di  investimento  del  Colpo  della  guardia  di
finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte  dei
conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita'
previsionali di  base  del  centro  di  responsabilita'  "Guardia  di
finanza" del medesimo stato di previsione. 
 
  1330. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e'
istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un
fondo da ripartire per le esigenze  di  funzionamento  dell'Arma  dei
carabinieri. Con decreti del Ministro della  difesa,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  tramite  l'ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del fondo tra le  unita'  previsionali  di
base  del  centro  di  responsabilita'  "Arma  dei  carabinieri"  del
medesimo stato di previsione. 
 
  1331. Nello stato di previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e'
istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2007,  da  ripartire,  per  le   esigenze   di
funzionamento  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -   Guardia
costiera, con decreti del  Ministro  dei  trasporti,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio. 
 
  1332. Per l'anno 2007, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, e'  istituito  un  fondo  di  conto  capitale  con  una
dotazione di 100 milioni  di  euro,  da  ripartire  per  le  esigenze
infrastrutturali  e  di  investimento.  Con  decreti   del   Ministro
dell'interno, da comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione. 
 
  1333. Le risorse residue di cui all'articolo  145  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, comma  52,  sono  interamente  destinate  alle
opere di infrastrutturazione del  polo  di  ricerca  e  di  attivita'
industriali ed  alta  tecnologia.  Per  l'insediamento  di  una  sede
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito  del
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di  cui
al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di  euro
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. 
 
  1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono  sostituite
dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita
dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali"
sono inserite  le  seguenti:  "e  le  loro  controllate  e  collegate
estere". 
 
  1335. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, dopo le parole:  "internazionalizzazione  dell'economia
italiana" sono inserite le  seguenti:  ";  la  societa'  e'  altresi'
autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni  di  mercato,  garanzie  e
coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni
che siano di rilievo  strategico  per  l'economia  italiana  sotto  i
profili  dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica  e
dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia". 
 
  1336. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da  esse  concessi  ad
operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani
od esteri quando  rispettino  adeguati  principi  di  organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e". 
 
  1337. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  143,  dopo  le  parole:  "finanziamento   delle   suddette
attivita'," sono inserite le seguenti:  "nonche'  quelle  connesse  o
strumentali" e  le  parole:  "nonche'  per  i  crediti  dalle  stesse
concessi a Stati e banche centrali destinati  al  rifinanziamento  di
debiti di tali Stati" sono soppresse. 
 
  1338. All'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti:
"La societa'";  dopo  la  parola:  "autorizzati"  sono  soppresse  le
seguenti  parole:  "ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e
organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: ";  la  societa'
puo' altresi' stipulare altri  contratti  di  copertura  del  rischio
assicurativo, a condizioni  di  mercato  con  primari  operatori  del
settore". 
 
  1339. SACE Spa provvede a ridurre il  capitale  sociale  in  misura
adeguata alla  sua  attivita',  attribuendone  l'eccedenza  al  socio
tramite versamento al Fondo di cui  all'articolo  2  della  legge  27
ottobre 1993, n. 432, e  successive  modificazioni.  Il  termine  per
l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445
del codice civile, e' ridotto a trenta giorni.  Le  disposizioni  del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
  1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  ed
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno  2005,  n.  106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  156,
quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni  di  euro  per
l'anno 2007, sono rispettivamente versate  ad  apposita  contabilita'
speciale  di  tesoreria,   per   essere   successivamente   riversate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92  milioni  per
l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni
nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in  vigore  il  giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge. 
 
  1341.  Per  la  realizzazione  dell'archivio  storico   dell'Unione
europea, presso  l'Istituto  universitario  europeo  di  Firenze,  da
allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze,  e'  autorizzata
la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per  la
costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma. 
 
  1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, le parole: "si e' verificato il fatto  dannoso"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva  di
danno". 
 
  1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:  ",  di  30
milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2008 e 2009". 
 
  1345.  In  favore  delle  regioni   interessate   dal   radicamento
territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito
un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo  sviluppo  e  la
diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte  all'affermazione
della cultura della legalita', al  contrasto  delle  mafie,  ed  alla
diffusione della cittadinanza attiva, per  un  ammontare  di  950.000
euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Le   regioni
interessate provvedono ad insediare, entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e  d'intesa  con  il  Ministro
della pubblica istruzione, un  proprio  ufficio  di  coordinamento  e
monitoraggio delle iniziative. Il fondo  di  cui  al  presente  comma
opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate. 
 
  1346.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   di   cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  si  provvede  al  riordino  della  Commissione  per
l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da  assicurare  un  contenimento
dei relativi  costi  non  inferiore  al  20  per  cento  delle  spese
sostenute  nell'esercizio  2006,  e  prevedendo  un  riordino  e  una
razionalizzazione   delle   relative   funzioni,    anche    mediante
soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. 
 
  1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e'  integrata
di 14 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo  il
comma 294, e' inserito il seguente: 
    "294-bis.  Non  sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata  i  fondi
destinati al pagamento  di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi
finalita' giudiziaria o  penitenziaria,  nonche'  gli  emolumenti  di
qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal  Ministero  della
giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,  accreditati
mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati  degli
uffici centrali e periferici del  Ministero  della  giustizia,  degli
uffici giudiziari e  della  Direzione  nazionale  antimafia  e  della
Presidenza del Consiglio dei ministri". 
 
  1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle  procedure
di valorizzazione e di dismissione  gia'  avviate  nell'ambito  degli
interventi  di  risanamento  finanziario  della   Fondazione   Ordine
Mauriziano e nelle more della nomina dei  relativi  organi  ordinari,
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
2005, n. 4, le parole:  "ventiquattro  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "trentasei mesi". A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  medesimo  decreto-legge,  la   gestione   dell'attivita'
sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui  all'articolo  1,
comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano  di  Torino,  la
quale succede nei contratti di durata in  essere  con  l'Ente  Ordine
Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla  data  di  istituzione  della
predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti
dell'azienda sanitaria ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di  Torino  i
decreti di ingiunzione e le sentenze  emanati  o  divenuti  esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  2005,
n. 4, qualora riguardino  crediti  vantati  nei  confronti  dell'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data  di
istituzione  della  predetta  azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine
Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base  dei
medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine  Mauriziano
succede la Fondazione di cui al  comma  1,  articolo  2,  del  citato
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277. 
 
  1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili  gia'  appartenenti
all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19  novembre  2004,
11.277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  2005,
n. 4, alla Fondazione Ordine  Mauriziano  con  sede  in  Torino,  con
esclusione dei beni immobili e mobili  funzionalmente  connessi  allo
svolgimento delle attivita' istituzionali  del  presidio  ospedaliero
Umberto I di Torino e dei beni mobili  funzionalmente  connessi  allo
svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  dell'Istituto  per   la
ricerca e la cura del cancro di  Candiolo.  La  proprieta'  dei  beni
immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita  alla
Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso
e per  compendi  unitari  comprendenti  piu'  unita',  ai  valori  di
mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di  affitto
o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di
acquisto della regione Piemonte non si applicano i  vincoli  previsti
dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria. 
 
  1351.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo  117  del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: 
    "3-bis. Sono esenti dagli  obblighi  previsti  dal  comma  1  gli
intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b)  e  d),
che possano documentare in modo permanente con fideiussione  bancaria
una capacita' finanziaria pari al 4 per cento  dei  premi  incassati,
con un minimo di euro 15.000". 
 
  1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006",  costituita
ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21,  e
finalizzata  all'utilizzo  ed  alla  valorizzazione  del   patrimonio
costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione
dei XX Giochi Olimpici invernali e  dei  IX  Giochi  Paralimpici,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2007 e 2008. 
 
  1353.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per   il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel triennio  2007-2009,  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale. 
 
  1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
 
  1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n.  208,  gli  stanziamenti  di  spesa  per  il
rifinanziamento  di  norme  che  prevedono  interventi  di   sostegno
dell'economia classificati fra le spese  di  conto  capitale  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle  misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
 
  1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
 
  1357. Gli importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
 
  1358. A valere sulle autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  di
cui al comma 1357, le amministrazioni e  gli  enti  pubblici  possono
assumere impegni nell'anno 2007, a  carico  di  esercizi  futuri  nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per  ciascuna  disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi  compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime. 
 
  1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di  spesa  sono  indicate  nell'allegato  1  alla
presente legge. 
 
  1360. In applicazione dell'articolo 46, comma  4,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  le  autorizzazioni  di  spesa  e  i  relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato  di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge. 
 
  1361. La copertura della presente legge per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell' articolo 11,  comma  5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
 
  1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono  norme  di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti. territoriali. 
 
  1363. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle
relative norme d'attuazione. 
 
  1364. La presente legge entra in vigore  il  1°  gennaio  2007,  ad
eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in  vigore  dalla
data di pubblicazione della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006 
 
                             NAPOLITANO 
                              Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                              Padoa Schioppa, Ministro dell'economia 
                              e delle finanze 
  Visto, il Guardasigilli, Mastella 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.L.  27  dicembre  2006,  n.   299,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 23 febbraio  2007,  n.  16  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.