art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) ; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.". 
              Note al comma 87 
              Il testo dell'articolo 14 del decreto-legge n.  63  del
          2013 e' citato nelle Note al comma 74. 
              Note al comma 88 
              Il testo dell'articolo 14 del decreto-legge n.  63  del
          2013 e' citato nelle Note al comma 74. 
              Note al comma 89 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973: 
              "Art.  6.  Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche 
              L'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e'
          ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti: 
              a) enti e istituti di assistenza sociale,  societa'  di
          mutuo soccorso, enti  ospedalieri,  enti  di  assistenza  e
          beneficenza; 
              b) istituti  di  istruzione  e  istituti  di  studio  e
          sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
          lucro,   corpi   scientifici,   accademie,   fondazioni   e
          associazioni   storiche,   letterarie,   scientifiche,   di
          esperienze   e   ricerche   aventi   scopi   esclusivamente
          culturali; 
              c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini  di
          beneficenza o di istruzione; 
              c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque
          denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  Istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione dell'Unione europea in materia  di  "in  house
          providing" e che siano costituiti e operanti alla data  del
          31 dicembre 2013. 
              Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a
          condizione che abbiano personalita' giuridica.". 
              Note al comma 90 
              Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 88. Sopravvenienze attive 
              1. Si considerano  sopravvenienze  attive  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti a fronte  di  spese,  perdite  od
          oneri dedotti o  di  passivita'  iscritte  in  bilancio  in
          precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi  conseguiti
          per ammontare superiore a quello che ha concorso a  formare
          il reddito in precedenti esercizi, nonche' la  sopravvenuta
          insussistenza di spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
          passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
              2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma  1
          dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore
          a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo. 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85  e
          alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86; 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e  quelli
          per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'  sociali
          dei predetti Istituti, istituiti nella  forma  di  societa'
          che rispondono ai requisiti della legislazione  dell'Unione
          europea in materia di "in  house  providing"  e  che  siano
          costituiti e operanti  alla  data  del  31  dicembre  2013,
          nonche'  quelli  erogati  alle   cooperative   edilizie   a
          proprieta' indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          di  immobili  destinati  all'assegnazione  in  godimento  o
          locazione. 
              4.  Non  si   considerano   sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa'  e   agli   enti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
          ne' gli apporti  effettuati  dai  possessori  di  strumenti
          similari alle azioni. 
              4-bis. La rinuncia dei soci  ai  crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
              4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del  regio
          decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese o di procedure estere equivalenti  a  queste,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare  il  limite  dell'ottanta  per  cento,  e   gli
          interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di  cui
          al comma 4 dell'articolo 96. Ai  fini  del  presente  comma
          rilevano  anche  le  perdite  trasferite   al   consolidato
          nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora  utilizzate.
          Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  per
          le operazioni di cui al comma 4-bis. 
              5. In caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.". 
              Note al comma 92 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          164 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 164. Limiti di  deduzione  delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni 
              1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
          utilizzati nell'esercizio di imprese, arti  e  professioni,
          ai fini della  determinazione  dei  relativi  redditi  sono
          deducibili solo se  rientranti  in  una  delle  fattispecie
          previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): 
              a) per l'intero ammontare relativamente: 
              1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
          da diporto, alle autovetture ed autocaravan,  di  cui  alle
          lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori  e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
              2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
              b) nella misura del 20  per  cento  relativamente  alle
          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere
          dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285  del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'articolo 5,  la  deducibilita'
          e' consentita soltanto per un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture
          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4
          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per
          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui  al  citato  articolo  5,  i
          suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o  associato.
          I limiti  predetti,  che  con  riferimento  al  valore  dei
          contratti di locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche conto delle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo  per  le  famiglie  di  operai   e   di   impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di  35
          milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50  milioni
          di  lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti   o
          rappresentanti di commercio; 
              b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
          in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte  del
          periodo d'imposta. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 95 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo  15  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Riallineamento e rivalutazione  volontari  di
          valori contabili 
              1. - 9. (Omissis). 
              10.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   2-ter
          introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
          46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  del  relativo
          decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
          in tutto o  in  parte,  i  maggiori  valori  attribuiti  in
          bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e  alle  altre
          attivita' immateriali all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
          medesimo comma 2-ter, con  l'aliquota  del  16  per  cento,
          versando in  unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro  il
          termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte  relative
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione. I maggiori  valori  assoggettati  ad  imposta
          sostitutiva  si  considerano  riconosciuti  fiscalmente   a
          partire dall'inizio del periodo  d'imposta  nel  corso  del
          quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
          all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli  5,
          6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
          maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa  puo'
          essere effettuata in misura non superiore ad un  quinto,  a
          prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
          dal periodo di imposta successivo a quello  nel  corso  del
          quale e'  versata  l'imposta  sostitutiva.  A  partire  dal
          medesimo periodo di imposta sono  deducibili  le  quote  di
          ammortamento  del  maggior  valore  delle  altre  attivita'
          immateriali  nel  limite  della  quota  imputata  a   conto
          economico. 
              (Omissis)." 
              Note al comma 97 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  62-bis  del
          decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione  delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   Centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni: 
              "Art. 62-bis. Studi di settore 
              1.  Gli  uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero   delle   finanze,   sentite   le    associazioni
          professionali  e  di  categoria,  elaborano,  entro  il  31
          dicembre 1995, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
          appositi studi di settore al fine di rendere piu'  efficace
          l'azione accertatrice e di consentire una  piu'  articolata
          determinazione dei coefficienti presuntivi di cui  all'art.
          11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154  e
          successive modificazioni. A  tal  fine  gli  stessi  uffici
          identificano   campioni   significativi   di   contribuenti
          appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a  controllo
          allo  scopo   di   individuare   elementi   caratterizzanti
          l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
          con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale  entro  il  31  dicembre  1995,  possono
          essere soggetti a revisione  ed  hanno  validita'  ai  fini
          dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta
          1995.". 
              Note al comma 98 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  107  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 107 
              1.  Salvo  deroghe  contemplate  dai   trattati,   sono
          incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui
          incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti  concessi
          dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
          qualsiasi forma che,  favorendo  talune  imprese  o  talune
          produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro; 
              c) gli aiuti destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.". 
              Il Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   dell'11   dicembre   2013   relativo
          all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
          prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante  modifica
          ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)  n.  1224/2009  del
          Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000  del
          Consiglio,  e'  pubblicato  nella  GUUE  n.   L   354   del
          28.12.2013, pagg. 1-21. 
              Note al comma 99 
              Si riporta il testo vigente  dei  punti  49,  50  e  51
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione,  del  17  giugno  2014  che  dichiara   alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. - 48. (Omissis) 
              49) «investimento iniziale»: 
              a) un investimento in attivi  materiali  e  immateriali
          relativo  alla  creazione   di   un   nuovo   stabilimento,
          all'ampliamento  della  capacita'   di   uno   stabilimento
          esistente, alla diversificazione della  produzione  di  uno
          stabilimento   per   ottenere   prodotti   mai   fabbricati
          precedentemente  o  a  un  cambiamento   fondamentale   del
          processo  produttivo  complessivo   di   uno   stabilimento
          esistente; 
              b)  l'acquisizione  di  attivi   appartenenti   a   uno
          stabilimento che sia  stato  chiuso  o  che  sarebbe  stato
          chiuso senza tale  acquisizione  e  sia  acquistato  da  un
          investitore che non ha  relazioni  con  il  venditore.  Non
          rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote
          di un'impresa; 
              50)  «attivita'  uguali  o   simili»:   attivita'   che
          rientrano nella stessa classe (codice  numerico  a  quattro
          cifre) della  classificazione  statistica  delle  attivita'
          economiche NACE Rev.  2  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1893/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          dicembre 2006, che definisce la classificazione  statistica
          delle attivita' economiche NACE Revisione 2 e  modifica  il
          regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio  nonche'  alcuni
          regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici; 
              51)  «investimento  iniziale  a  favore  di  una  nuova
          attivita' economica»: 
              a) un investimento in attivi  materiali  e  immateriali
          relativo alla creazione di un  nuovo  stabilimento  o  alla
          diversificazione delle attivita'  di  uno  stabilimento,  a
          condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili
          a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; 
              b)  l'acquisizione  di  attivi   appartenenti   a   uno
          stabilimento che sia  stato  chiuso  o  che  sarebbe  stato
          chiuso senza tale  acquisizione  e  sia  acquistato  da  un
          investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione
          che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando  gli
          attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle  svolte
          nello stabilimento prima dell'acquisizione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 100 
              La  Comunicazione  della  Commissione  europea   2014/C
          249/01 del 31 luglio  2014  (Orientamenti  sugli  aiuti  di
          Stato per il salvataggio e la ristrutturazione  di  imprese
          non finanziarie in difficolta'), e' pubblicata  nella  GUUE
          n. C 249 del 31.7.2014, pagg. 1-28. 
              Note al comma 104 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo n. 241 del 1997 e' citato nelle Note  al  comma
          85. 
              Si riporta il testo vigente del comma 53  dell'articolo
          1 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "53. A partire dal 1º gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.". 
              Note al comma 107 
              Il  citato   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione, del 17 giugno 2014 e' pubblicato nella GUUE n.
          L 187 del 26.6.2014, pagg. 1-78. 
              Il   testo   dell'articolo   107   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle  Note  al
          comma 98. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  108  del
          citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 108. 1. La  Commissione  procede  con  gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
          regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione: 
              "Art. 14. Aiuti a finalita' regionale agli investimenti 
              1. Le  misure  di  aiuto  a  finalita'  regionale  agli
          investimenti sono compatibili con  il  mercato  interno  ai
          sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato  e  sono
          esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite. 
              3. Nelle zone assistite che  soddisfano  le  condizioni
          dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),  del  trattato,
          gli aiuti  possono  essere  concessi  per  un  investimento
          iniziale, a prescindere dalle dimensioni del  beneficiario.
          Nelle  zone  assistite   che   soddisfano   le   condizioni
          dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),  del  trattato,
          gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma
          di investimento iniziale. Gli  aiuti  alle  grandi  imprese
          possono essere concessi solo per un investimento iniziale a
          favore  di  una  nuova  attivita'  economica   nella   zona
          interessata. 
              4. Sono ammissibili i seguenti costi: 
              a)  i  costi   per   gli   investimenti   materiali   e
          immateriali; 
              b) i costi  salariali  stimati  relativi  ai  posti  di
          lavoro creati per  effetto  di  un  investimento  iniziale,
          calcolati su un periodo di due anni; o 
              c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a)  e
          b), purche' l'importo cumulato non  superi  l'importo  piu'
          elevato fra i due. 
              5. Una volta completato,  l'investimento  e'  mantenuto
          nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno
          tre  anni  nel  caso  delle  PMI.  Cio'   non   osta   alla
          sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti  o  guasti
          entro tale periodo, a condizione che l'attivita'  economica
          venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente
          periodo minimo. 
              6. Tranne per  le  PMI  o  per  l'acquisizione  di  uno
          stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere  nuovi.  I
          costi relativi alla locazione di attivi  materiali  possono
          essere  presi  in  considerazione   solo   nelle   seguenti
          condizioni: 
              a) per i terreni e  gli  immobili,  la  locazione  deve
          proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista  di
          completamento del progetto di investimento nel  caso  delle
          grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI; 
              b) per gli impianti o i  macchinari,  il  contratto  di
          locazione deve essere  stipulato  sotto  forma  di  leasing
          finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli
          aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza. 
              Nel   caso   dell'acquisizione   di   attivi   di   uno
          stabilimento ai sensi  dell'articolo  2,  punto  49,  vanno
          presi in considerazione esclusivamente i costi di  acquisto
          di  attivi  da  terzi   che   non   hanno   relazioni   con
          l'acquirente.  La  transazione  avviene  a  condizioni   di
          mercato.  Se  e'  gia'  stato   concesso   un   aiuto   per
          l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di
          detti attivi devono essere dedotti  dai  costi  ammissibili
          relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un  membro
          della  famiglia   del   proprietario   originario,   o   un
          dipendente, rileva una piccola impresa, non si  applica  la
          condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da
          terzi   che   non   hanno   relazioni   con   l'acquirente.
          L'acquisizione  di   quote   non   viene   considerata   un
          investimento iniziale. 
              7. Per  quanto  riguarda  gli  aiuti  concessi  per  un
          cambiamento fondamentale  del  processo  di  produzione,  i
          costi  ammissibili  devono  superare  l'ammortamento  degli
          attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre
          esercizi finanziari precedenti. Per gli  aiuti  concessi  a
          favore   della   diversificazione   di   uno   stabilimento
          esistente, i costi ammissibili devono superare  almeno  del
          200  %  il  valore  contabile  degli  attivi  che   vengono
          riutilizzati,   registrato    nell'esercizio    finanziario
          precedente l'avvio dei lavori. 
              8. Gli  attivi  immateriali  sono  ammissibili  per  il
          calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti
          condizioni: 
              a) sono utilizzati  esclusivamente  nello  stabilimento
          beneficiario degli aiuti; 
              b) sono ammortizzabili; 
              c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che
          non hanno relazioni con l'acquirente; e 
              d)  figurano   all'attivo   dell'impresa   beneficiaria
          dell'aiuto e restano  associati  al  progetto  per  cui  e'
          concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso
          di PMI. 
              Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali
          sono ammissibili  non  oltre  il  50  %  dei  costi  totali
          d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. 
              9. Quando i costi ammissibili  sono  calcolati  facendo
          riferimento ai costi salariali  stimati  come  indicato  al
          paragrafo  4,  lettera  b),  si   applicano   le   seguenti
          condizioni: 
              a) il progetto di investimento determina un  incremento
          netto  del  numero  di  dipendenti  impiegati  in  un  dato
          stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il
          che significa che ogni  posto  soppresso  e'  detratto  dal
          numero apparente di posti di lavoro creati nel corso  dello
          stesso periodo; 
              b) ciascun posto di lavoro e' occupato entro  tre  anni
          dal completamento dei lavori; e 
              c)  ciascun   posto   di   lavoro   creato   attraverso
          l'investimento e' mantenuto nella zona interessata  per  un
          periodo di almeno cinque anni dalla data in  cui  e'  stato
          occupato per la prima volta o di tre anni  nel  caso  delle
          PMI. 
              10. Gli aiuti a finalita'  regionale  per  lo  sviluppo
          delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni: 
              a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in  cui  non
          esistono reti della stessa categoria (reti di base a  banda
          larga o NGA), ne'  e'  probabile  che  siano  sviluppate  a
          condizioni  commerciali  nei  tre  anni   successivi   alla
          decisione di concessione dell'aiuto; e 
              b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un
          accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque  e
          non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica  in
          caso di reti NGA; e 
              c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura  di
          selezione competitiva. 
              11. Gli aiuti a  finalita'  regionale  a  favore  delle
          infrastrutture  di  ricerca  sono  concessi  solo  se  sono
          subordinati all'offerta di un  accesso  trasparente  e  non
          discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata. 
              12. L'intensita' di aiuto  in  equivalente  sovvenzione
          lordo non supera l'intensita' massima  di  aiuto  stabilita
          nella carta degli aiuti a finalita' regionale in vigore  al
          momento in cui l'aiuto e' concesso nella zona  interessata.
          Se l'intensita'  di  aiuto  e'  calcolata  sulla  base  del
          paragrafo 4, lettera c), l'intensita' massima di aiuto  non
          supera    l'importo    piu'    favorevole    che    risulta
          dall'applicazione di tale intensita' sulla base  dei  costi
          di  investimento  o  dei  costi  salariali.  Per  i  grandi
          progetti di investimento, l'importo dell'aiuto  non  supera
          l'importo di  aiuto  corretto  calcolato  conformemente  al
          meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20. 
              13. Gli  investimenti  iniziali  avviati  dallo  stesso
          beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di  tre
          anni dalla data di avvio dei lavori  relativi  a  un  altro
          investimento sovvenzionato nella stessa regione di  livello
          3 della nomenclatura delle unita' territoriali  statistiche
          sono  considerati   parte   di   un   unico   progetto   di
          investimento. Se tale progetto d'investimento unico  e'  un
          grande progetto di investimento, l'importo totale di  aiuto
          che riceve non supera l'importo di  aiuto  corretto  per  i
          grandi progetti di investimento. 
              14.  Il  beneficiario  dell'aiuto  deve  apportare   un
          contributo finanziario  pari  almeno  al  25  %  dei  costi
          ammissibili,  o  attraverso  risorse  proprie  o   mediante
          finanziamento esterno, in  una  forma  priva  di  qualsiasi
          sostegno  pubblico.  Nelle  regioni   ultraperiferiche   un
          investimento effettuato da una PMI puo' ricevere  un  aiuto
          con un'intensita' massima superiore al 75 % e, in tal caso,
          la   parte   rimanente   viene   fornita    mediante    una
          partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto. 
              15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di
          cooperazione territoriale europea oggetto  del  regolamento
          (UE) n. 1299/2013, l'intensita' di  aiuto  che  si  applica
          alla zona in cui e' realizzato l'investimento  iniziale  si
          applica anche a tutti  i  beneficiari  che  partecipano  al
          progetto. Se l'investimento iniziale interessa due  o  piu'
          zone assistite, l'intensita' massima  di  aiuto  e'  quella
          applicabile  nella  zona  assistita  in  cui  e'  sostenuto
          l'importo piu' elevato dei costi  ammissibili.  Nelle  zone
          assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107,
          paragrafo  3,  lettera  c),  del  trattato,   la   presente
          disposizione  si  applica  alle  grandi  imprese  solo   se
          l'investimento  iniziale  riguarda  una   nuova   attivita'
          economica.". 
              Note al comma 108 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183  (Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.". 
              Note al comma 109 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 4
          del citato decreto-legge n. 76 del 2013: 
              "Art. 4. Misure per la velocizzazione  delle  procedure
          in materia  di  riprogrammazione  dei  programmi  nazionali
          cofinanziati dai Fondi strutturali e di  rimodulazione  del
          Piano di Azione Coesione 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo
          delle risorse allocate  sul  Piano  di  Azione  e  Coesione
          secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto  Gruppo  di
          Azione  procede  periodicamente,  in  partenariato  con  le
          amministrazioni interessate, alla verifica dello  stato  di
          avanzamento  dei  singoli  interventi  e  alle  conseguenti
          rimodulazioni  del  Piano  di  Azione   Coesione   che   si
          rendessero necessarie anche  a  seguito  dell'attivita'  di
          monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e'
          citato nelle Note al comma 108. 
              Note al comma 110 
              Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle  Note
          al comma 107. 
              Note al comma 111 
              Si riporta il testo dei commi 54, 57 e 65 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificati dalla
          presente legge: 
              "54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
          d'impresa,  arti  o   professioni   applicano   il   regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del  presente   articolo   se,   al   contempo,   nell'anno
          precedente: 
              a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito
          compensi, ragguagliati ad anno,  non  superiori  ai  limiti
          indicati nell'allegato n. 4 annesso  alla  presente  legge,
          diversi a seconda del  codice  ATECO  che  contraddistingue
          l'attivita' esercitata; 
              b)   hanno   sostenuto   spese   per    un    ammontare
          complessivamente non superiore  ad  euro  5.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori  di
          cui all'articolo 50, comma 1,  lettere  c)  e  c-bis),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,   anche   assunti   secondo   la
          modalita'  riconducibile  a  un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme
          erogate  sotto  forma  di  utili  da  partecipazione   agli
          associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le
          spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60  del
          citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; 
              c) il costo complessivo, al lordo  degli  ammortamenti,
          dei  beni  strumentali  alla  chiusura  dell'esercizio  non
          supera 20.000  euro.  Ai  fini  del  calcolo  del  predetto
          limite: 
              1) per i beni in locazione finanziaria rileva il  costo
          sostenuto dal concedente; 
              2) per i beni in locazione, noleggio e comodato  rileva
          il  valore  normale  dei  medesimi  determinato  ai   sensi
          dell'articolo 9 del citato testo unico di  cui  al  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,   e
          successive modificazioni; 
              3) i beni, detenuti in  regime  di  impresa  o  arte  e
          professione,  utilizzati  promiscuamente  per   l'esercizio
          dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale
          o familiare del contribuente, concorrono nella  misura  del
          50 per cento; 
              4) non rilevano i beni il cui  costo  unitario  non  e'
          superiore ai limiti di  cui  agli  articoli  54,  comma  2,
          secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, e successive modificazioni; 
              5) non rilevano i beni  immobili,  comunque  acquisiti,
          utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o  della
          professione; 
              d) [Abrogata]." 
              "Art. 57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
              a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di
          regimi forfetari di determinazione del reddito; 
              b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
          sono  residenti  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in uno Stato aderente  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo  che  assicuri  un  adeguato  scambio  di
          informazioni e che producono  nel  territorio  dello  Stato
          italiano redditi che costituiscono almeno il 75  per  cento
          del reddito complessivamente prodotto; 
              c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  o  di
          mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
              d)  gli   esercenti   attivita'   d'impresa,   arti   o
          professioni     che     partecipano,     contemporaneamente
          all'esercizio  dell'attivita',  a  societa'  di  persone  o
          associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa'
          a responsabilita' limitata  di  cui  all'articolo  116  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. 
              d-bis)  i  soggetti  che  nell'anno  precedente   hanno
          percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
          a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente  agli
          articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000  euro;
          la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
          lavoro e' cessato." 
              "65. Al fine di favorire l'avvio  di  nuove  attivita',
          per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'  iniziata  e
          per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64  e'
          stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: 
              a) il contribuente non abbia esercitato, nei  tre  anni
          precedenti l'inizio dell'attivita'  di  cui  al  comma  54,
          attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa,  anche
          in forma associata o familiare; 
              b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
          modo, mera prosecuzione di altra attivita'  precedentemente
          svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
          il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta  consista
          nel periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio
          di arti o professioni; 
              c) qualora  venga  proseguita  un'attivita'  svolta  in
          precedenza da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi
          ricavi  e  compensi,  realizzati  nel   periodo   d'imposta
          precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
          non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.". 
              Note al comma 114 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della  legge  3  aprile  2011,  n.  142  (Revisione   della
          legislazione in materia cooperativistica,  con  particolare
          riferimento alla posizione del socio lavoratore): 
              "1. Soci lavoratori di cooperativa. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la
          propria adesione o  successivamente  all'instaurazione  del
          rapporto associativo un ulteriore rapporto  di  lavoro,  in
          forma subordinata o autonoma o in  qualsiasi  altra  forma,
          ivi compresi i rapporti di  collaborazione  coordinata  non
          occasionale,   con    cui    contribuisce    comunque    al
          raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione  dei
          predetti rapporti associativi  e  di  lavoro  in  qualsiasi
          forma derivano i  relativi  effetti  di  natura  fiscale  e
          previdenziale  e  tutti   gli   altri   effetti   giuridici
          rispettivamente previsti dalla presente legge, nonche',  in
          quanto compatibili con la posizione del  socio  lavoratore,
          da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.". 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986 e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O. 
              Note al comma 115 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario 
              1. Non si considerano produttivi di  reddito  fondiario
          gli immobili relativi ad imprese commerciali e  quelli  che
          costituiscono beni strumentali per l'esercizio  di  arti  e
          professioni. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio  dell'arte   o   professione   o   dell'impresa
          commerciale da parte del possessore. Gli immobili  relativi
          ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni si  considerano  strumentali  anche  se  non
          utilizzati o anche se dati in locazione  o  comodato  salvo
          quanto disposto dall'art.  77,  comma  1.  Si  considerano,
          altresi',  strumentali  gli  immobili  di  cui   all'ultimo
          periodo del comma 1-bis dell'articolo 62  per  il  medesimo
          periodo temporale ivi indicato.". 
              Note al comma 117 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          52 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          131 del 1986: 
              "Art. 52. Rettifica del valore degli immobili  e  delle
          aziende 
              1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di  cui
          ai commi 3 e 4 dell'articolo  51  hanno  un  valore  venale
          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
          provvede  con  lo  stesso  atto  alla  rettifica   e   alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni. 
              2.  L'avviso  di  rettifica  e  di  liquidazione  della
          maggiore imposta deve contenere  l'indicazione  del  valore
          attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
          degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai  quali  e'
          stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
          del calcolo della maggiore  imposta,  nonche'  dell'imposta
          dovuta in caso di presentazione del ricorso. 
              2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve   indicare   i
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato. Se la motivazione fa riferimento ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  contribuente,  questo
          deve essere allegato all'atto che  lo  richiama  salvo  che
          quest'ultimo non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.
          L'accertamento  e'  nullo  se   non   sono   osservate   le
          disposizioni di cui al presente comma. 
              3. L'avviso e' notificato nei  modi  stabiliti  per  le
          notificazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  dagli
          ufficiali giudiziari, da messi speciali  autorizzati  dagli
          Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 
              4. Non sono sottoposti  a  rettifica  il  valore  o  il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione  di  rendita,   dichiarato   in   misura   non
          inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito  dominicale
          risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100  volte  il
          reddito   risultante   in   catasto,   aggiornati   con   i
          coefficienti stabiliti per le imposte sul  reddito,  ne'  i
          valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei  diritti
          reali di godimento  sugli  immobili  stessi  dichiarati  in
          misura non inferiore a quella determinata su  tale  base  a
          norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della  disposizione  del
          presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti  per
          le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti  pubblici
          formati, per le scritture private autenticate  e  gli  atti
          giudiziari pubblicati o emanati dal  decimo  quinto  giorno
          successivo a quello di pubblicazione dei  decreti  previsti
          dagli artt. 87  e  88  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  597,  nonche'  per  le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione da tale data. La  disposizione  del  presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite 
              1. I redditi e le perdite che concorrono a  formare  il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria. 
              2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
          sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
          in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
          conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
          conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
          in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
          conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
          non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
          norma del successivo comma 4, lettera a). 
              3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
          4 per i beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
          corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
          della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
          concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
          nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
          fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
          tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
          in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 
              4. Il valore normale e' determinato: 
              a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
          in mercati regolamentati italiani o esteri,  in  base  alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 
              b) per le altre azioni, per le quote  di  societa'  non
          azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti; 
              c) per le obbligazioni e gli altri  titoli  diversi  da
          quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
          valore normale dei titoli aventi  analoghe  caratteristiche
          negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
          mancanza, in base ad altri elementi determinabili  in  modo
          obiettivo. 
              5. Ai fini delle imposte sui  redditi  le  disposizioni
          relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
          gli atti a titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'.". 
                
              Note al comma 118 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 47. Utili da partecipazione 
              1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
          a), gli  utili  distribuiti  in  qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi  denominazione  dalle  societa'  o   dagli   enti
          indicati  nell'articolo  73,  anche  in   occasione   della
          liquidazione,  concorrono  alla  formazione   del   reddito
          imponibile complessivo limitatamente al 40  per  cento  del
          loro   ammontare.    Indipendentemente    dalla    delibera
          assembleare,  si  presumono  prioritariamente   distribuiti
          l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da  quelle  del
          comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione
          di imposta. 
              2. Le remunerazioni dei contratti di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), concorrono  alla  formazione  del
          reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale  di
          cui  al  comma  1,  qualora  il  valore  dell'apporto   sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di  stipula  del  contratto  nel
          caso in cui  si  tratti  di  societa'  i  cui  titoli  sono
          negoziati   in   mercati   regolamentati   o    di    altre
          partecipazioni; se l'associante  determina  il  reddito  in
          base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di
          cui al periodo precedente concorrono  alla  formazione  del
          reddito imponibile complessivo dell'associato nella  misura
          del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25  per
          cento della  somma  delle  rimanenze  finali  di  cui  agli
          articoli  92e  93  e  del  costo   complessivo   dei   beni
          ammortizzabili   determinato   con   i   criteri   di   cui
          all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per  i
          contratti  stipulati  con  associanti  non  residenti,   la
          disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto
          delle  condizioni  indicate  nell'articolo  44,  comma   2,
          lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni  non  siano
          rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione  del
          reddito per il loro intero ammontare. 
              3. Nel caso di distribuzione di  utili  in  natura,  il
          valore imponibile e' determinato  in  relazione  al  valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'articolo 109. 
              4. Nonostante quanto  previsto  dai  commi  precedenti,
          concorrono  integralmente  alla  formazione   del   reddito
          imponibile gli utili provenienti da societa'  residenti  in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
          decreto o nel provvedimento emanati ai sensi  dell'articolo
          167, comma 4; a tali fini, si  considerano  provenienti  da
          societa'  residenti  in  Stati   o   territori   a   regime
          privilegiato   gli   utili   relativi   al   possesso    di
          partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
          di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in  altre
          societa' residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
          regime  privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente non si  applicano
          nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati  imputati
          al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo  167  o
          sia   dimostrato,   anche    a    seguito    dell'esercizio
          dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso
          articolo 167, il rispetto delle condizioni  indicate  nella
          lettera  c)  del  comma  1   dell'articolo   87.   Ove   la
          dimostrazione operi in applicazione della  lettera  a)  del
          medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai
          periodi   precedenti,   e'   riconosciuto    al    soggetto
          controllante residente nel territorio dello  Stato,  ovvero
          alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,  un
          credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione
          delle imposte  assolte  dalla  societa'  partecipata  sugli
          utili  maturati  durante  il  periodo  di  possesso   della
          partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
          limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
          fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
          in aumento del reddito complessivo. Se nella  dichiarazione
          e' stato omesso soltanto il computo del  credito  d'imposta
          in aumento del reddito complessivo, si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Qualora il contribuente intenda far valere  la  sussistenza
          delle condizioni indicate nella  lettera  c)  del  comma  1
          dell'articolo 87  ma  non  abbia  presentato  l'istanza  di
          interpello  prevista  dalla  lettera   b)   del   comma   5
          dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia
          ricevuto  risposta  favorevole,  la  percezione  di   utili
          provenienti da partecipazioni  in  imprese  o  enti  esteri
          localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o  nel
          provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere
          segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del
          socio  residente;  nei  casi  di   mancata   o   incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  8,  comma
          3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
          disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano
          anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma  9,
          lettera b), relative a contratti stipulati  con  associanti
          residenti nei predetti Paesi o territori. 
              5. Non costituiscono utili le somme e i  beni  ricevuti
          dai soci delle societa' soggette  all'imposta  sul  reddito
          delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o  altri
          fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle  azioni
          o  quote,  con  interessi   di   conguaglio   versati   dai
          sottoscrittori di nuove  azioni  o  quote,  con  versamenti
          fatti dai soci a fondo perduto o in conto  capitale  e  con
          saldi  di  rivalutazione  monetaria  esenti   da   imposta;
          tuttavia le somme o il valore  normale  dei  beni  ricevuti
          riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle  azioni  o
          quote possedute. 
              6. In caso di aumento  del  capitale  sociale  mediante
          passaggio di riserve o altri fondi  a  capitale  le  azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili per i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura  in  cui
          l'aumento e' avvenuto  mediante  passaggio  a  capitale  di
          riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,  la
          riduzione   del   capitale    esuberante    successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione si imputa con precedenza alla parte  dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  5,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi in materia di rivalutazione monetaria che  dispongono
          diversamente. 
              7. Le somme o il valore normale dei beni  ricevuti  dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
              8. Le disposizioni del presente  articolo  valgono,  in
          quanto applicabili, anche per  gli  utili  derivanti  dalla
          partecipazione in enti, diversi  dalle  societa',  soggetti
          all'imposta di cui al titolo II." . 
                
              Note al comma 120 
              Il decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241  recante
          "Norme   di   semplificazione   degli    adempimenti    dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff  28  luglio
          1997, n. 174. 
              Note al comma 121 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          43 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario 
              1. (Omissis). 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio  dell'arte   o   professione   o   dell'impresa
          commerciale da parte del possessore. Gli immobili  relativi
          ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni si  considerano  strumentali  anche  se  non
          utilizzati o anche se dati in locazione  o  comodato  salvo
          quanto disposto dall'art.  77,  comma  1.  Si  considerano,
          altresi',  strumentali  gli  immobili  di  cui   all'ultimo
          periodo del comma 1-bis dell'articolo 62  per  il  medesimo
          periodo temporale ivi indicato.". 
              Note al comma 122 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          4 della citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 4. Riduzioni delle  spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri 
              1. - 13. (Omissis). 
              14. Ai fini della verifica del possesso  dei  requisiti
          di idoneita' psicofisica ed attitudinale richiesta  per  il
          reclutamento del personale volontario di  cui  all'articolo
          8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,
          gli oneri per gli  accertamenti  clinico-strumentali  e  di
          laboratorio indicati  dall'Amministrazione  sono  a  carico
          degli interessati. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  (Riassetto
          delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
          11 della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              "Art. 9. Richiami in servizio del personale volontario. 
              1. (Omissis). 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
              a) in caso di necessita'  delle  strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo; 
              b) per le  esigenze  dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
              c)  per  frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.". 
              Note al comma 123 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  4-bis  dell'articolo
          11 del citato decreto legislativo n.  446  del  1997,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore della produzione netta 
              1. Nella determinazione della base imponibile: 
              a) sono ammessi in deduzione: 
              1)  i  contributi  per  le  assicurazioni  obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro; 
              1-bis) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria
          al  fondo  istituito,  con  mandato  senza  rappresentanza,
          presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese  aderiscono  in
          ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in  conformita'  alle
          disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
          trattamento contabile ad esse applicato, a  condizione  che
          siano  utilizzate  in  conformita'  agli  scopi   di   tali
          consorzi; 
              2) per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su  base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta, aumentato a  13.500  euro
          per i lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di
          eta' inferiore ai 35 anni; 
              3) per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a e),  esclusi  le  banche,  gli  altri  enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti  in  concessione   e   a   tariffa   nei   settori
          dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,     delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta e depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della
          raccolta e smaltimento rifiuti, un importo  fino  a  15.000
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna  e  Sicilia,  aumentato  a  21.000  euro   per   i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35  anni;  tale  deduzione  e'  alternativa  a
          quella di cui al  numero  2),  e  puo'  essere  fruita  nel
          rispetto  dei  limiti  derivanti  dall'applicazione   della
          regola de minimis di cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001
          della  Commissione,  del  12  gennaio  2001,  e  successive
          modificazioni; 
              4) per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali relativi ai  lavoratori  dipendenti  a  tempo
          indeterminato; 
              5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
          spese per il personale assunto con contratti di  formazione
          e lavoro, nonche', per i soggetti di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere da a) a  e),  i  costi  sostenuti  per  il
          personale addetto alla ricerca  e  sviluppo,  ivi  compresi
          quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra
          imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
          di ricerca e sviluppo, a condizione che  l'attestazione  di
          effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
          collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore  dei
          conti o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi  dei
          revisori  dei  conti,  dei  dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
          lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile   del
          centro di assistenza fiscale; 
              b) non sono ammessi in deduzione: 
              1) ; 
              2)  i  compensi  per  attivita'   commerciali   e   per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche' i compensi attribuiti per  obblighi  di  fare,  non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917; 
              3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
          e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
          e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 
              4) i compensi per prestazioni di  lavoro  assimilato  a
          quello dipendente ai sensi dell'articolo  47  dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
              5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
          di cui alla lettera c) del predetto articolo 49,  comma  2,
          del testo unico delle imposte sui redditi; 
              6). 
              1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a),  numeri
          2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, si applicano, nella  misura  del  50  per  cento  degli
          importi ivi previsti, anche per  ogni  lavoratore  agricolo
          dipendente a tempo determinato  impiegato  nel  periodo  di
          imposta purche' abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il
          contratto abbia almeno una durata triennale. 
              1-bis. - 4. (Omissis). 
              4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
              a) euro 8.000 se la base  imponibile  non  supera  euro
          180.759,91; 
              b)  euro  6.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91; 
              c)  euro  4.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91; 
              d)  euro  2.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91; 
              d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          lettere da  a)  a  d)  del  presente  comma  e'  aumentato,
          rispettivamente, di euro 5.000,  di  euro  3.750,  di  euro
          2.500 e di euro 1.250. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 125 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Presupposto dell'imposta 
              1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale  di
          una  attivita'  autonomamente  organizzata   diretta   alla
          produzione o allo scambio di beni ovvero  alla  prestazione
          di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa'  e  dagli
          enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato,
          costituisce in ogni caso presupposto di imposta. 
              1-bis. Non sussiste  autonoma  organizzazione  ai  fini
          dell'imposta nel caso di medici  che  abbiano  sottoscritto
          specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per  lo
          svolgimento   della   professione   all'interno   di   tali
          strutture, laddove gli stessi percepiscano per  l'attivita'
          svolta presso le medesime strutture piu' del 75  per  cento
          del  proprio  reddito  complessivo.  Sono  in   ogni   caso
          irrilevanti,  ai  fini  della   sussistenza   dell'autonoma
          organizzazione, l'ammontare del  reddito  realizzato  e  le
          spese   direttamente   connesse    all'attivita'    svolta.
          L'esistenza  dell'autonoma   organizzazione   e'   comunque
          configurabile in  presenza  di  elementi  che  superano  lo
          standard e i parametri previsti dalla  convenzione  con  il
          Servizio sanitario nazionale." 
              Note al comma 128 
              Si riporta il testo dell'articolo 17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e
          successive   modificazioni   (Istituzione   e    disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 17. Soggetti passivi 
              1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che  effettuano  le
          cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili,  i
          quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
          le  operazioni  effettuate  e  al  netto  della  detrazione
          prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
          titolo secondo. 
              2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.  Tuttavia,
          nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto passivo  stabilito  in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea,   il   cessionario   o
          committente  adempie  gli  obblighi  di   fatturazione   di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
              3. Nel caso in cui gli obblighi o i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. 
              4.Le disposizioni del secondo e del terzo comma non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
          di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e  seguenti  e  con  l'annotazione  "inversione
          contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui  al
          presente comma, deve essere integrata dal  cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. 
              6.Le disposizioni di cui al quinto comma  si  applicano
          anche: 
              a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui
          alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera,
          rese nel  settore  edile  da  soggetti  subappaltatori  nei
          confronti  delle  imprese  che  svolgono   l'attivita'   di
          costruzione  o  ristrutturazione  di  immobili  ovvero  nei
          confronti  dell'appaltatore  principale  o  di   un   altro
          subappaltatore.  La  disposizione  non  si   applica   alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalita'  dei
          lavori; 
              a-bis) alle cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
              a-ter) alle  prestazioni  di  servizi  di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
              a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi  rese   dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma 1 dell'articolo 34  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'articolo 17-ter del  presente  decreto.  L'efficacia
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, dell'autorizzazione di una  misura  di  deroga  ai
          sensi dell'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio,   del   28   novembre   2006,    e    successive
          modificazioni; 
              b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  nonche'  dei  loro
          componenti ed accessori; 
              c) alle  cessioni  di  personal  computer  e  dei  loro
          componenti ed accessori; 
              d) alle  cessioni  di  materiali  e  prodotti  lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
              d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas  a
          effetto  serra  definite  all'articolo  3  della  direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
          e successive modificazioni; 
              d-ter) ai trasferimenti di  altre  unita'  che  possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
              d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a
          un  soggetto  passivo-rivenditore  ai  sensi  dell'articolo
          7-bis, comma 3, lettera a); 
              d-quinquies)  alle  cessioni  di  beni  effettuate  nei
          confronti degli  ipermercati  (codice  attivita'  47.11.1),
          supermercati  (codice   attivita'   47.11.2)   e   discount
          alimentari (codice attivita' 47.11.3). 
              7.Le disposizioni di cui al quinto comma  si  applicano
          alle  ulteriori   operazioni   individuate   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in  base
          alla direttiva 2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio
          2006, ovvero  individuate  con  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nelle  ipotesi  in  cui   necessita   la   preventiva
          autorizzazione   comunitaria   prevista   dalla   direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.". 
              Note al comma 129 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   7-bis
          dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
              "Art. 12. Misure per favorire il credito alla piccola e
          media impresa 
              1. - 7. (Omissis). 
              7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalita'  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  143  del  21
          giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
          2012, qualora la somma iscritta a  ruolo  sia  inferiore  o
          pari al credito vantato. Con il decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono individuati gli  aventi  diritto,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione dei relativi  elenchi  all'agente
          della riscossione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 132 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  331  del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 331. Denuncia da parte di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati di un pubblico servizio. 
              1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
          ufficiali e gli incaricati di  un  pubblico  servizio  che,
          nell'esercizio o a causa delle loro  funzioni  o  del  loro
          servizio, hanno notizia di reato perseguibile  di  ufficio,
          devono farne denuncia per iscritto, anche  quando  non  sia
          individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 
              2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza  ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto. 
              4.  Se,  nel  corso  di  un   procedimento   civile   o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero." 
              Il decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74  recante
          "Nuova disciplina dei  reati  in  materia  di  imposte  sui
          redditi e sul valore  aggiunto,  a  norma  dell'articolo  9
          della legge 25 giugno 1999, n.  205"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-quater  del
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  agosto  1990,   n.   227,   e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 5-quater. Collaborazione volontaria 
              1.  L'autore  della  violazione   degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
          al 30 settembre 2014, puo'  avvalersi  della  procedura  di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo  per
          l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
          costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
          la definizione delle sanzioni per le  eventuali  violazioni
          di tali obblighi e  per  la  definizione  dell'accertamento
          mediante   adesione    ai    contenuti    dell'invito    al
          contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
          materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,  di
          imposte sostitutive, di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
          eventuali  violazioni  relative  alla   dichiarazione   dei
          sostituti d'imposta. A tal fine deve: 
              a)    indicare    spontaneamente    all'Amministrazione
          finanziaria,  mediante   la   presentazione   di   apposita
          richiesta, tutti gli investimenti e tutte le  attivita'  di
          natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,  anche
          indirettamente  o  per  interposta  persona,   fornendo   i
          relativi documenti e le informazioni per la  determinazione
          dei redditi che servirono per  costituirli  o  acquistarli,
          nonche' dei redditi che derivano dalla loro  dismissione  o
          utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
          alle informazioni per  la  determinazione  degli  eventuali
          maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui  redditi
          e  relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dei
          contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle ritenute, non connessi con le attivita'  costituite
          o detenute all'estero,  relativamente  a  tutti  i  periodi
          d'imposta per i quali, alla  data  di  presentazione  della
          richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o
          la  contestazione  della  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
              b) versare le somme dovute in base  all'invito  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in  unica
          soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
          della violazione, in tre rate mensili di pari  importo.  Il
          pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  nei
          termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
          mancato pagamento di una delle rate comporta il venir  meno
          degli effetti della procedura. 
              2. La collaborazione volontaria non e'  ammessa  se  la
          richiesta e' presentata dopo che l'autore della  violazione
          degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma  1,  abbia  avuto  formale  conoscenza  di   accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo o  di  procedimenti  penali,
          per violazione di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
          oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
          volontaria indicato al comma 1 del  presente  articolo.  La
          preclusione opera anche nelle ipotesi  in  cui  la  formale
          conoscenza delle circostanze di cui  al  primo  periodo  e'
          stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati  in  via
          tributaria  o  da  soggetti  concorrenti  nel   reato.   La
          richiesta di accesso alla collaborazione volontaria  rimane
          irrevocabile e non  puo'  essere  presentata  piu'  di  una
          volta, anche indirettamente o per interposta persona. 
              3. Entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione  dei
          versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
          entrate comunica all'autorita'  giudiziaria  competente  la
          conclusione della procedura di  collaborazione  volontaria,
          per  l'utilizzo  dell'informazione  ai   fini   di   quanto
          stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere  a)  e
          b). 
              4. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
          i quali non sono scaduti i  termini  di  accertamento  e  i
          termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  non  si
          applica il raddoppio dei termini di  cui  all'articolo  12,
          commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009,  n.  102,   qualora   ricorrano   congiuntamente   le
          condizioni previste  dall'articolo  5-quinquies,  commi  4,
          primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 
              5.  La  procedura  di  collaborazione  volontaria  puo'
          essere attivata fino al 30  novembre  2015.  L'integrazione
          dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
          1, lettera  a),  possono  essere  presentati  entro  il  30
          dicembre 2015. In deroga all'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione  delle
          istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal  10
          novembre 2015 e all'emissione dei relativi  atti,  compresi
          quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
          per  tutte  le  annualita'  oggetto  della   procedura   di
          collaborazione volontaria, e' attribuita  all'articolazione
          dell'Agenzia delle entrate  individuata  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro  la
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Per
          gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  si
          applicano le disposizioni  in  materia  di  competenza  per
          territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia  di
          legittimazione   processuale   dinanzi   alle   commissioni
          tributarie di cui all'articolo 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto  legislativo  n.  546  del   1992,   e   successive
          modificazioni, previste per le  articolazioni  dell'Agenzia
          delle entrate  ivi  indicate.  Al  fine  di  assicurare  la
          trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per  la
          conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
          per l'accertamento di cui all'articolo 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
          la   notifica   dell'atto   di   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, che scadono  a  decorrere  dal  31  dicembre  2015,
          limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
          ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
          procedura di  collaborazione  volontaria  e  per  tutte  le
          annualita' e le violazioni oggetto della procedura  stessa,
          sono fissati, anche in deroga  a  quelli  ordinari,  al  31
          dicembre 2016. 
              6. Per i residenti nel  comune  di  Campione  d'Italia,
          gia'  esonerati  dalla  compilazione  del  modulo   RW   in
          relazione  alle  disponibilita'  detenute  presso  istituti
          elvetici derivanti da redditi  di  lavoro,  da  trattamenti
          pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative  svolte
          direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
          comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
          proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  specifiche
          disposizioni  relative  agli  imponibili  riferibili   alle
          attivita'   costituite   o   detenute   in   Svizzera    in
          considerazione della  particolare  collocazione  geografica
          del comune medesimo.". 
              Note al comma 133 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  32
          del  decreto  legislativo  24  settembre   2015,   n.   158
          (Revisione  del  sistema   sanzionatorio,   in   attuazione
          dell'articolo 8, comma 1, della legge  11  marzo  2014,  n.
          23), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32. Decorrenza degli effetti e abrogazioni 
              1. Le disposizioni di cui al  Titolo  II  del  presente
          decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2016  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) gli articoli 32 e  33  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
              b)  l'articolo  27,  comma  18,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              c) l'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241; 
              d) l'articolo 3, comma 5, del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. 
              (Omissis).". 
              La legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni
          in materia di emersione  e  rientro  di  capitali  detenuti
          all'estero  nonche'  per  il  potenziamento   della   lotta
          all'evasione   fiscale.   Disposizioni   in   materia    di
          autoriciclaggio" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre
          2014, n. 292. 
              Il   testo   dell'articolo    5-quater    del    citato
          decreto-legge n. 167 del 1990 e' citato nelle Note al comma
          132. 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  5-quinquies
          del citato decreto-legge n. 167 del 1990: 
              "Art.   5-quinquies.Effetti    della    procedura    di
          collaborazione volontaria 
              1. Nei confronti di colui che presta la  collaborazione
          volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: 
              a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui  agli
          articoli  2,  3,  4,  5,  10-bis  e  10-ter   del   decreto
          legislativo  10   marzo   2000,   n.   74,   e   successive
          modificazioni; 
              b) e' altresi' esclusa la  punibilita'  delle  condotte
          previste  dagli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, commesse  in  relazione  ai  delitti  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b-bis) si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e   di   finanziamento   del
          terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, ad eccezione di quanto previsto  dall'articolo  58,
          comma 6, del medesimo decreto. 
              2.  Le  disposizioni   del   comma   1   si   applicano
          limitatamente alle condotte relative agli imponibili,  alle
          imposte  e  alle  ritenute  oggetto  della   collaborazione
          volontaria. 
              3.   Limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione    volontaria,    le    condotte    previste
          dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili
          se commesse in relazione ai delitti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo sino  alla  data  del  30
          novembre 2015, entro  la  quale  puo'  essere  attivata  la
          procedura di collaborazione volontaria, o  sino  alla  data
          del  30  dicembre  2015   in   presenza   di   integrazione
          dell'istanza o  di  presentazione  dei  documenti  e  delle
          informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
          a). 
              4. Le sanzioni di cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
          presente decreto sono determinate, ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 4, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472, in misura pari alla meta' del minimo edittale: 
              a) se le attivita' vengono trasferite in  Italia  o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  consentono
          un effettivo scambio di informazioni con l'Italia,  inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre  1996,  e  successive  modificazioni,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; 
              ovvero b) se le attivita' trasferite in  Italia  o  nei
          predetti Stati erano o sono ivi detenute; 
              ovvero  c)  se  l'autore  delle   violazioni   di   cui
          all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
          eseguire   gli   adempimenti   ivi    previsti,    rilascia
          all'intermediario  finanziario   estero   presso   cui   le
          attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
          autorita' finanziarie italiane  richiedenti  tutti  i  dati
          concernenti  le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria  e  allega   copia   di   tale   autorizzazione,
          controfirmata dall'intermediario finanziario  estero,  alla
          richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
          quelli di cui al primo periodo, la sanzione e'  determinata
          nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
          confronti del contribuente che si avvale della procedura di
          collaborazione volontaria, la misura minima delle  sanzioni
          per le violazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          aggiunto e di  ritenute  e'  fissata  al  minimo  edittale,
          ridotto di un quarto. 
              5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c)  del  primo
          periodo del comma  4,  qualora  l'autore  della  violazione
          trasferisca,  successivamente  alla   presentazione   della
          richiesta,   le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria presso un altro intermediario localizzato  fuori
          dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
          a), l'autore della violazione e'  obbligato  a  rilasciare,
          entro trenta giorni  dalla  data  del  trasferimento  delle
          attivita', l'autorizzazione di  cui  alla  lettera  c)  del
          primo periodo del comma 4 all'intermediario presso  cui  le
          attivita' sono state  trasferite  e  a  trasmettere,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data   del   trasferimento   delle
          attivita', tale autorizzazione alle  autorita'  finanziarie
          italiane, pena l'applicazione di  una  sanzione  pari  alla
          meta' della sanzione prevista dal primo periodo  del  comma
          4. 
              6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
          violazione  degli  obblighi   di   dichiarazione   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, del presente decreto  e'  definito
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997,  n.  472,  e  successive  modificazioni.  Il
          confronto previsto all'articolo 16, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e'
          operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il
          terzo della somma  dei  minimi  edittali  previsti  per  le
          violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della
          somma delle sanzioni piu' gravi determinate  ai  sensi  del
          comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo. 
              7. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
          violazioni   dell'obbligo   di   dichiarazione    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
          secondo periodo, nei casi  di  detenzione  di  investimenti
          all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
          negli Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e al decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3  per
          cento dell'ammontare degli importi  non  dichiarati  se  le
          attivita' oggetto della collaborazione volontaria  erano  o
          sono detenute in Stati che stipulino  con  l'Italia,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, accordi che consentano un  effettivo
          scambio di  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  26  del
          modello  di  Convenzione  contro  le   doppie   imposizioni
          predisposto dall'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo
          sviluppo economico,  anche  su  elementi  riconducibili  al
          periodo intercorrente tra  la  data  della  stipulazione  e
          quella di entrata  in  vigore  dell'accordo.  Al  ricorrere
          della condizione di cui al primo periodo non si applica  il
          raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              8. Su istanza  del  contribuente,  da  formulare  nella
          richiesta di cui all'articolo 5-quater,  comma  1,  lettera
          a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica  dei
          rendimenti,  calcola  gli  stessi  applicando   la   misura
          percentuale del 5 per cento  al  valore  complessivo  della
          loro  consistenza   alla   fine   dell'anno   e   determina
          l'ammontare   corrispondente   all'imposta    da    versare
          utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza  puo'
          essere presentata solo nei  casi  in  cui  la  media  delle
          consistenze di tali  attivita'  finanziarie  risultanti  al
          termine  di  ciascun  periodo   d'imposta   oggetto   della
          collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
          di euro. 
              9. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
          patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
          contraria, ripartita, per  ciascun  periodo  d'imposta,  in
          quote eguali tra tutti coloro che al termine  degli  stessi
          ne avevano la disponibilita'. 
              10. Se il contribuente destinatario dell'invito di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218,  e  successive  modificazioni,  o  che  abbia
          sottoscritto l'accertamento  con  adesione  e  destinatario
          dell'atto di contestazione non versa le  somme  dovute  nei
          termini previsti dall'articolo 5-quater, comma  1,  lettera
          b),  la  procedura  di  collaborazione  volontaria  non  si
          perfeziona e non si producono gli effetti di cui  ai  commi
          1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle  entrate
          notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni,  all'articolo  57
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive  modificazioni,  e  all'articolo
          20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472, e successive modificazioni, un avviso di  accertamento
          e un nuovo atto di contestazione  con  la  rideterminazione
          della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo  a
          quello di notificazione  dell'invito  di  cui  al  predetto
          articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  n.  218  del
          1997, e successive modificazioni, o a quello  di  redazione
          dell'atto di  adesione  o  di  notificazione  dell'atto  di
          contestazione.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68 recante "Regolamento recante  disposizioni  per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'articolo 27  della  L.  16  gennaio  2003,  n.  3"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97. 
              Note al comma 134 
              Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218  recante
          "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
          luglio 1997, n. 165. 
              Note al comma 135 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente  che  dichiara  di   versare   in   temporanea
          situazione   di   obiettiva   difficolta',    concede    la
          ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo,
          con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo
          di settantadue rate mensili.  Nel  caso  in  cui  le  somme
          iscritte a ruolo sono di importo superiore a  cinquantamila
          euro, la dilazione puo' essere concessa se il  contribuente
          documenta   la   temporanea   situazione    di    obiettiva
          difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
          caso di mancato accoglimento  della  richiesta,  ovvero  di
          decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
          fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di  concessione
          della rateazione. A seguito  della  presentazione  di  tale
          richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
          ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
          concessa la dilazione, non  possono  essere  avviate  nuove
          azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
          in caso di relativo accoglimento, il pagamento della  prima
          rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
          non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
          terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
          gia'  emesso  provvedimento  di  assegnazione  dei  crediti
          pignorati. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis.".