art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 331 
          * Si riporta il  testo  dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627  recante
          "Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633, concernente istituzione e  disciplina  dell'imposta
          sul valore aggiunto, in attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 7 della L. 10 maggio 1976,  n.  249,  riguardante
          l'introduzione dell'obbligo di emissione del  documento  di
          accompagnamento dei beni viaggianti", come modificato dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. - I beni viaggianti debbono  essere  accompagnati,
          durante il trasporto, da  bolla  di  accompagnamento  o  da
          fattura, o  da  altro  documento  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive
          modificazioni, emesso dal mittente  prima  dell'inizio  del
          trasporto. 
          Il documento deve essere datato e numerato progressivamente
          e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: 
          a)  dati  di  identificazione  del   mittente,   ai   sensi
          dell'articolo 21, comma 2,  lettere  c)  e  d),  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e  numero
          di codice fiscale dello stesso; 
          b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre  e  in
          lettere, dei beni trasportati;  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche
          in  lettere  la  quantita'  dei  beni  trasportati,  per  i
          soggetti  che  utilizzano  sistemi  elettrocontabili   sono
          disposte modalita' di compilazione della bolla  rispondenti
          alle esigenze di impiego di tali sistemi; 
          c) dati di identificazione  del  destinatario  e  luogo  di
          destinazione; 
          d) dati di identificazione di chi  effettua  il  trasporto,
          nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora  di
          ritiro espresse in cifre facendo  precedere  dallo  zero  i
          numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se  costituiti
          da unita'; 
          e) aspetto esteriore dei  beni  trasportati  e  numero  dei
          relativi colli. 
          Il documento deve essere emesso in tre  esemplari,  firmati
          per ricevuta dal vettore o da un  suo  incaricato  all'atto
          del ritiro dei beni. Uno degli esemplari e' conservato  dal
          mittente, gli altri due  sono  ritirati  dal  vettore  che,
          previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva  uno  e
          consegna     l'altro     al      destinatario      medesimo
          contemporaneamente ai beni trasportati.  La  sottoscrizione
          del  vettore  spiega  effetto   come   attestazione   delle
          indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma. 
          Se il trasporto e' eseguito, a norma dell'articolo 1700 del
          codice civile da piu' vettori, ciascuno di essi  o  un  suo
          incaricato deve apporre sugli esemplari del  documento  che
          accompagna  i  beni  all'atto  del  ritiro,  la  firma  per
          ricevuta e la data  del  ritiro.  La  disposizione  non  si
          applica se il trasporto e' effettuato da un  solo  vettore,
          che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire,
          in tutto o in parte, il trasporto. 
          Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta
          durante il trasporto, deve essere immediatamente  annotata,
          a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento  che
          accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in  suo
          possesso, se il trasporto e' effettuato per suo conto. 
          La variazione  del  destinatario  deve  risultare  da  atto
          scritto  o  da  comunicazione  telegrafica  e  deve  essere
          annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in
          possesso del vettore; se  la  variazione  e'  ordinata  dal
          mittente,    deve    essere     immediatamente     annotata
          sull'esemplare del documento  di  cui  all'art.  1  in  suo
          possesso; se e'  ordinata  dal  destinatario,  questi  deve
          conservare copia dell'ordine ai sensi  dell'art.  5,  terzo
          comma. Nell'ipotesi prevista  nel  presente  comma,  se  il
          documento di cui all'art. 1  e'  costituito  dalla  fattura
          questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento. 
          Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la  bolla  di
          accompagnamento deve specificare la causale. 
          Se, per qualsiasi motivo, i beni  non  sono  consegnati  al
          destinatario,  colui  che  effettua  la   restituzione   al
          mittente deve annotare sugli  esemplari  del  documento  la
          causale  del  nuovo  trasporto,   prima   dell'inizio   del
          medesimo. 
          Nel caso di  trasporto  in  conto  proprio,  la  firma  per
          ricevuta prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente
          del veicolo, prima dell'inizio del trasporto. 
          Nel caso di beni alla  rinfusa  provenienti  dal  luogo  di
          produzione  agricola,  da  cave  e  miniere,   nonche'   di
          materiali inerti o di materiali sfusi destinati  ad  essere
          utilizzati nell'attivita' imprenditoriale, il documento  di
          accompagnamento   potra'    riportare    una    indicazione
          approssimativa della quantita' trasportata. 
          E' ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione  dei
          documenti, in relazione alle  modalita'  di  organizzazione
          della impresa. 
          Per i beni ceduti dai  soggetti  esonerati  dal  versamento
          della imposta sul  valore  aggiunto  e  dagli  obblighi  di
          fatturazione, registrazione, liquidazione e  dichiarazione,
          ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del D.P.R.  26  ottobre
          1972, n. 633  ,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dai
          medesimi conferiti ad enti, cooperative e  altri  organismi
          associativi, non si applicano le disposizioni del  presente
          decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti  medesimi
          o da altri per loro  conto.  Tuttavia,  i  cessionari,  gli
          enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono
          tenuti alla osservanza delle predette disposizioni,  se  il
          trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto. 
          Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui
          che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto
          o  della  consegna  dei  beni  stessi  a  chi  effettua  il
          trasporto.". 
 
          Note all'art. 1, comma 332 
          -- Si riporta il testo  dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, recante
          "Regolamento di  attuazione  delle  disposizioni  contenute
          nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, relativamente alla soppressione  dell'obbligo
          della bolla di  accompagnamento  delle  merci  viaggianti",
          come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 1. - 1. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore
          del presente regolamento cessano di avere efficacia,  fatta
          eccezione per quanto riguarda la circolazione dei  tabacchi
          e dei fiammiferi, nonche' dei prodotti sottoposti al regime
          delle accise,  ad  imposte  di  consumo  od  al  regime  di
          vigilanza fiscale di cui agli articoli  21,  27  e  62  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, approvato con decreto  legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  le  disposizioni  riguardanti
          l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei
          beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. 
          2. Restano ferme le disposizioni  sul  controllo  dei  beni
          durante il trasporto ai fini dell'acquisizione  di  dati  e
          notizie utili all'accertamento della corretta  applicazione
          delle norme fiscali. 
          3. Il documento previsto dall'articolo 21, comma  4,  terzo
          periodo, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene  l'indicazione
          della data, delle generalita' del cedente, del  cessionario
          e  dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,  nonche'  la
          descrizione della natura, della qualita' e della  quantita'
          dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. Lo stesso documento e' idoneo a  superare  le
          presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto. 
          4. Il decreto del Ministro delle finanze 18  gennaio  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
          1996, e' abrogato.". 
 
          Note all'art. 1, comma 333 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  e
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          21 dicembre 1996,  n.  696,  recante  "Regolamento  recante
          norme   per   la   semplificazione   degli   obblighi    di
          certificazione dei corrispettivi",  come  modificati  dalla
          presente legge: 
          "Art.   2. Operazioni   non   soggette    all'obbligo    di
          certificazione. 
          1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione  di  cui
          all'articolo 1 le seguenti operazioni: 
          a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati
          esclusivamente dall'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato; 
          b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici  registri,  di
          carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
          c)  le  cessioni  di  prodotti  agricoli   effettuate   dai
          produttori agricoli  cui  si  applica  il  regime  speciale
          previsto dall'articolo 34, primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  ,  e
          successive modificazioni; 
          d) le cessioni di beni  risultanti  dal  documento  di  cui
          all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; 
          lett. e) - tt-bis) (omissis). 
          Art. 3. Modalita' di documentazione. 
          1. Ai fini della deducibilita' delle  spese  sostenute  per
          gli  acquisti  di  beni   e   di   servizi   agli   effetti
          dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  puo'  essere
          utilizzato lo scontrino fiscale, a  condizione  che  questo
          contenga la  specificazione  degli  elementi  attinenti  la
          natura,  la  qualita'  e  la  quantita'  dell'operazione  e
          l'indicazione del numero di codice fiscale  dell'acquirente
          o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a  cura
          del  soggetto  emittente  con  i  dati  identificativi  del
          cliente. 
          2. Il rilascio dello scontrino  fiscale  o  della  ricevuta
          fiscale non e' obbligatorio  nell'ipotesi  in  cui  per  la
          stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo
          21,  primo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
          3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna  o,
          se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta
          fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma,
          possono essere utilizzati come  documenti  idonei  ai  fini
          dell'osservanza della disposizione contenuta  nell'articolo
          21, comma 4, terzo periodo, lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". 
 
          Note all'art. 1, comma 334 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  109,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2005)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "109. I soggetti che nell'esercizio di impresa  si  rendono
          acquirenti  di  tartufi  da  raccoglitori   dilettanti   od
          occasionali non  muniti  di  partita  IVA  sono  tenuti  ad
          emettere autofattura con le modalita' e nei termini di  cui
          all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni.  In
          deroga all'articolo 21, comma 2, lettera  c),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, i soggetti acquirenti di  cui  al
          primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle
          generalita' del cedente e sono tenuti a versare all'erario,
          senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA  relativi
          alle autofatture emesse nei termini di legge.  La  cessione
          di tartufo non obbliga il cedente  raccoglitore  dilettante
          od occasionale non munito di partita IVA ad  alcun  obbligo
          contabile.  I  cessionari  sono  obbligati   a   comunicare
          annualmente alle regioni di appartenenza la  quantita'  del
          prodotto commercializzato  e  la  provenienza  territoriale
          dello stesso, sulla  base  delle  risultanze  contabili.  I
          cessionari sono obbligati a certificare  al  momento  della
          vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta  e
          quella di commercializzazione.". 
 
          Note all'art. 1, comma 336 
          -- Si riporta il testo degli articoli 66, 68 e 82 del Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come  modificati
          dalla presente legge: 
          "Art. 66.  Indennita'  di  maternita'  per  le  lavoratrici
          autonome e le imprenditrici agricole.  (legge  29  dicembre
          1987, n. 546, art. 1). 
          1.  Alle  lavoratrici   autonome,   coltivatrici   dirette,
          mezzadre  e  colone,  artigiane  ed   esercenti   attivita'
          commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n.  1047,  4
          luglio 1959, n.  463,  e  22  luglio  1966,  n.  613,  alle
          imprenditrici agricole a titolo  principale,  nonche'  alle
          pescatrici autonome della piccola pesca marittima  e  delle
          acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250,  e
          successive modificazioni,  e'  corrisposta  una  indennita'
          giornaliera per il  periodo  di  gravidanza  e  per  quello
          successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. 
          Art. 68.  Misura dell'indennita'. (legge 29 dicembre  1987,
          n. 546, articoli 3, 4 e 5). 
          1. Alle coltivatrici dirette,  colone  e  mezzadre  e  alle
          imprenditrici agricole  e'  corrisposta,  per  i  due  mesi
          antecedenti la data del parto e per i tre  mesi  successivi
          alla stessa, una indennita'  giornaliera  pari  all'80  per
          cento della retribuzione minima giornaliera per gli  operai
          agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo
          14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.  791,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 
          2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed   esercenti
          attivita'  commerciali  e'  corrisposta,  per  i  due  mesi
          antecedenti la data del parto e per i tre  mesi  successivi
          alla  stessa  data  effettiva  del  parto,  una  indennita'
          giornaliera  pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo
          giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge  29
          luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 settembre 1981, n. 537, nella  misura  risultante,
          per la qualifica  di  impiegato,  dalla  tabella  A  e  dai
          successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
          medesimo articolo 1. 
          2-bis.  Alle  pescatrici  autonome  della   piccola   pesca
          marittima e delle acque interne e' corrisposta, per  i  due
          mesi antecedenti la  data  del  parto  e  per  i  tre  mesi
          successivi  alla  stessa  data  effettiva  del  parto,  una
          indennita' giornaliera pari all'80 per cento  della  misura
          giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto  per   i
          pescatori della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
          interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250,
          come successivamente adeguato  in  base  alle  disposizioni
          vigenti. 
          3. In caso di interruzione della  gravidanza,  spontanea  o
          volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della
          legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi  non  prima  del
          terzo  mese  di  gravidanza,   su   certificazione   medica
          rilasciata dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio,  e'  corrisposta  una  indennita'   giornaliera
          calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta
          giorni. 
          Art. 82.  Oneri derivanti  dal  trattamento  di  maternita'
          delle lavoratrici autonome. (legge  29  dicembre  1987,  n.
          546, artt. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n.  488,  art.
          49, comma 1). 
          1. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'applicazione
          del Capo XI, si provvede con un contributo  annuo  di  lire
          14.500per   ogni   iscritto   all'assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti  per
          le gestioni dei coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri,
          artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 
          1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si  applica,
          altresi', alle persone che esercitano, per  proprio  conto,
          quale  esclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la
          piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte  al
          fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della  legge  13
          marzo 1958, n. 250. 
          2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle   singole
          gestioni previdenziali, il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il  consiglio  di  amministrazione  dell'INPS,  con
          proprio decreto stabilisce  le  variazioni  dei  contributi
          previsti ai commi 1 e 1-bis, in misura  percentuale  uguale
          alle variazioni delle corrispettive indennita'.". 
 
          Note all'art. 1, comma 337 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 69  del  citato  Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo n. 151 del 2001: 
          "Art. 69.  Congedo parentale. (legge 30 dicembre  1971,  n.
          1204, art. 1, comma 4). 
          1. Alle lavoratrici di  cui  al  presente  Capo,  madri  di
          bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, e' esteso  il
          diritto  al  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32,
          compresi il relativo trattamento economico e il trattamento
          previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente  ad  un
          periodo di tre mesi,  entro  il  primo  anno  di  vita  del
          bambino. 
          1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   trovano
          applicazione anche nei confronti dei  genitori  adottivi  o
          affidatari.". 
 
          Note all'art. 1, comma 338 
          -- Si riporta il testo degli articoli 2 e  27  del  decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante  "Codice  delle
          pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificati dalla
          presente legge: 
          "Art. 2.  Promozione e  coordinamento  delle  politiche  di
          pari opportunita'. (decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303, articolo 5) 
          1.   Spetta  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri
          promuovere e coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
          assicurare pari opportunita', a prevenire  e  rimuovere  le
          discriminazioni,  nonche'  a  consentire  l'indirizzo,   il
          coordinamento e il  monitoraggio  della  utilizzazione  dei
          relativi fondi europei. 
          1-bis. Agli organismi  di  parita'  previsti  dal  presente
          decreto, nonche' da altre  disposizioni  normative  vigenti
          spetta il compito di scambiare, al livello appropriato,  le
          informazioni  disponibili   con   gli   organismi   europei
          corrispondenti. 
          Art.  27.   Divieti  di  discriminazione  nell'accesso   al
          lavoro, alla formazione e alla promozione  professionali  e
          nelle condizioni di lavoro. (legge 9 dicembre 1977, n. 903,
          articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4; legge  10  aprile  1991,  n.
          125, articolo 4, comma 3). 
          1.   E'  vietata  qualsiasi  discriminazione   per   quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  in   forma   subordinata,
          autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri  di
          selezione  e  le  condizioni  di  assunzione,  nonche'   la
          promozione, indipendentemente dalle modalita' di assunzione
          e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a  tutti
          i livelli della gerarchia professionale, anche  per  quanto
          riguarda la  creazione,  la  fornitura  di  attrezzature  o
          l'ampliamento di un'impresa o l'avvio  o  l'ampliamento  di
          ogni altra forma di attivita' autonoma. 
          2.  La discriminazione di cui al comma 1 e'  vietata  anche
          se attuata: 
          a)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o  di
          famiglia  o  di  gravidanza,  nonche'   di   maternita'   o
          paternita', anche adottive; 
          b)    in   modo   indiretto,   attraverso   meccanismi   di
          preselezione ovvero a mezzo stampa o  con  qualsiasi  altra
          forma   pubblicitaria   che    indichi    come    requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. 
          3.  Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche  alle
          iniziative  in   materia   di   orientamento,   formazione,
          perfezionamento,    aggiornamento    e     riqualificazione
          professionale,  inclusi   i   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, per  quanto  concerne  sia  l'accesso  sia  i
          contenuti,  nonche'  all'affiliazione  e  all'attivita'  in
          un'organizzazione di lavoratori o datori di  lavoro,  o  in
          qualunque  organizzazione  i  cui  membri  esercitino   una
          particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
          organizzazioni. 
          4.  Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e  3
          sono   ammesse   soltanto   per    mansioni    di    lavoro
          particolarmente   pesanti   individuate    attraverso    la
          contrattazione collettiva. 
          5.  Nei  concorsi  pubblici  e  nelle  forme  di  selezione
          attuate, anche a  mezzo  di  terzi,  da  datori  di  lavoro
          privati  e   pubbliche   amministrazioni   la   prestazione
          richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno  o
          dell'altro sesso», fatta eccezione per i  casi  in  cui  il
          riferimento al sesso costituisca requisito  essenziale  per
          la natura del lavoro o della prestazione. 
          6.    Non    costituisce    discriminazione    condizionare
          all'appartenenza ad un determinato  sesso  l'assunzione  in
          attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo,  quando
          cio'  sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o   della
          prestazione.". 
 
          Note all'art. 1, comma 339 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 32  del  citato  Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 32.  Congedo parentale. (legge 30 dicembre  1971,  n.
          1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). 
          1. Per ogni bambino, nei primi  suoi  otto  anni  di  vita,
          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
          le modalita' stabilite dal presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
          a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di  congedo
          di  maternita'  di  cui  al  Capo  III,  per   un   periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
          b) al padre lavoratore, dalla nascita del  figlio,  per  un
          periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,
          elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
          c)  qualora  vi  sia  un  solo  genitore,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
          1-bis. La contrattazione collettiva di  settore  stabilisce
          le modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1  su
          base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria
          e l'equiparazione di un determinato monte ore alla  singola
          giornata  lavorativa.  Per  il   personale   del   comparto
          sicurezza e difesa, e di quello  dei  vigili  del  fuoco  e
          soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
          2. Qualora il  padre  lavoratore  eserciti  il  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
          3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
          genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita',
          a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e  i
          criteri definiti dai contratti collettivi, e  comunque  con
          un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con
          l'indicazione dell'inizio  e  della  fine  del  periodo  di
          congedo. 
          4. Il congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
          4-bis. Durante il periodo di congedo, il  lavoratore  e  il
          datore  di  lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.". 
 
          Note all'art. 1, comma 340 
          -- Si riporta il testo degli articoli 1, 8 e 22 della legge
          1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia  di
          prelievi e di trapianti di  organi  e  di  tessuti.",  come
          modificati dalla presente legge: 
          "Art. 1. Finalita'. 
          1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e  di
          tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte  ai
          sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578,  e  regolamenta
          le attivita' di prelievo e di trapianto  di  tessuti  e  di
          espianto e  di  trapianto  di  organi,  anche  da  soggetto
          vivente, per quanto compatibili. 
          2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti  ed  il
          coordinamento  delle  stesse  costituiscono  obiettivi  del
          Servizio   sanitario   nazionale.   Il   procedimento   per
          l'esecuzione  dei   trapianti   e'   disciplinato   secondo
          modalita' tali da assicurare il  rispetto  dei  criteri  di
          trasparenza  e  di  pari  opportunita'  tra  i   cittadini,
          prevedendo  criteri  di  accesso  alle  liste   di   attesa
          determinati da parametri clinici ed immunologici. 
          Art. 8. Centro nazionale per i trapianti. 
          1. E' istituito presso l'Istituto superiore di  sanita'  il
          Centro nazionale per i  trapianti,  di  seguito  denominato
          «Centro nazionale». 
          2. Il Centro nazionale e' composto: 
          a) dal direttore dell'Istituto superiore  di  sanita',  con
          funzioni di presidente; 
          b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o
          interregionali per i trapianti, designati dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
          c) dal direttore generale. 
          3. I componenti del  Centro  nazionale  sono  nominati  con
          decreto del Ministro della sanita'. 
          4. Il direttore generale  e'  scelto  tra  i  dirigenti  di
          ricerca dell'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  i
          medici  non  dipendenti  dall'Istituto   in   possesso   di
          comprovata esperienza in materia di trapianti ed e' assunto
          con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al
          rapporto contrattuale si applicano, in quanto  compatibili,
          le  disposizioni  previste  dall'articolo  3  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni. 
          5. Per lo svolgimento  delle  proprie  funzioni  il  Centro
          nazionale si avvale del personale  dell'Istituto  superiore
          di sanita'. 
          6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni: 
          a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di
          cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone  in
          attesa  di  trapianto,  differenziate  per   tipologia   di
          trapianto,  risultanti  dai  dati  trasmessi   dai   centri
          regionali o interregionali per i  trapianti,  ovvero  dalle
          strutture per i trapianti e dalle aziende unita'  sanitarie
          locali,   secondo   modalita'   tali   da   assicurare   la
          disponibilita' di tali dati 24 ore su 24; 
          b)  definisce  i  parametri  tecnici  ed  i   criteri   per
          l'inserimento dei dati relativi alle persone in  attesa  di
          trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita'  dei  dati
          stessi,  con  particolare  riferimento  alla  tipologia  ed
          all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di   consentire
          l'individuazione dei riceventi; 
          c) individua i criteri per  la  definizione  di  protocolli
          operativi per l'assegnazione degli  organi  e  dei  tessuti
          secondo parametri stabiliti  esclusivamente  in  base  alle
          urgenze  ed  alle  compatibilita'   risultanti   dai   dati
          contenuti nelle liste di cui alla lettera a); 
          d) definisce linee guida  rivolte  ai  centri  regionali  o
          interregionali per i trapianti  allo  scopo  di  uniformare
          l'attivita' di  prelievo  e  di  trapianto  sul  territorio
          nazionale; 
          e) verifica l'applicazione dei criteri e dei  parametri  di
          cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera
          d); 
          f)  procede  all'assegnazione  degli  organi  per  i   casi
          relativi alle urgenze, per i programmi definiti  a  livello
          nazionale e per i tipi di trapianto per i quali  il  bacino
          di  utenza  minimo  corrisponde  al  territorio  nazionale,
          secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c); 
          g)  definisce  criteri  omogenei  per  lo  svolgimento  dei
          controlli  di  qualita'  sui  laboratori   di   immunologia
          coinvolti nelle attivita' di trapianto; 
          h)  individua  il  fabbisogno  nazionale  di  trapianti   e
          stabilisce la soglia minima annuale di attivita'  per  ogni
          struttura per i trapianti e i criteri per  una  equilibrata
          distribuzione territoriale delle medesime; 
          i) definisce i parametri per la verifica di qualita'  e  di
          risultato delle strutture per i trapianti; 
          l) svolge le funzioni  attribuite  ai  centri  regionali  e
          interregionali per i tipi di trapianto  il  cui  bacino  di
          utenza minimo corrisponde al territorio nazionale; 
          m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere
          di settore al fine di facilitare lo scambio di organi; 
          m-bis)  mantiene  e  cura  il  sistema  di  segnalazione  e
          gestione degli eventi e delle reazioni avverse  gravi,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7; 
          m-ter) controlla lo scambio di organi con gli  altri  Stati
          membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati  organi
          tra Stati membri, il Centro nazionale  trapianti  trasmette
          le necessarie informazioni per garantire la  tracciabilita'
          degli organi; 
          m-quater) ai fini della protezione  dei  donatori  viventi,
          nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli  organi
          destinati al trapianto, cura la  tenuta  del  registro  dei
          donatori viventi in conformita' delle disposizioni  di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
          7. Per l'istituzione del Centro nazionale e' autorizzata la
          spesa complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal
          1999. 
          Art. 22. Sanzioni. 
          1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola  le
          disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa consistente nel  pagamento  di  una
          somma da euro 2.064 a euro 20.658. 
          2. La sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalle regioni
          con le forme e con le modalita'  previste  dalla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
          3. Chiunque procura per scopo  di  lucro  un  organo  o  un
          tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la
          morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e  del
          decreto 22 agosto 1994, n. 582, del Ministro della sanita',
          ovvero  ne  fa  comunque  commercio,  e'  punito   con   la
          reclusione da due a cinque anni e  con  la  multa  da  euro
          10.329 a euro 154.937. Se il fatto e' commesso  da  persona
          che  esercita  una  professione  sanitaria,  alla  condanna
          consegue  l'interdizione  perpetua   dall'esercizio   della
          professione. 
          4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo  o  un
          tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata
          accertata la morte ai sensi della legge 29  dicembre  1993,
          n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del  Ministro
          della sanita', e' punito con la reclusione fino a due anni.
          Se il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una
          professione    sanitaria,    alla     condanna     consegue
          l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni
          dall'esercizio della professione.". 
 
          Note all'art. 1, comma 342 
          -- Il titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
          219, recante  "Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice
          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
          della direttiva 2003/94/CE.", titolato FARMACOVIGILANZA, e'
          composto dagli articoli da 129 a 134. 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 6 del  citato  decreto
          legislativo n. 219 del 2006: 
          "Art. 6. Estensione ed effetti dell'autorizzazione. 
          1. Nessun medicinale puo' essere immesso in  commercio  sul
          territorio nazionale senza aver ottenuto  un'autorizzazione
          dell'AIFA  o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del
          regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto  con  il
          regolamento (CE) n. 1394/2007. 
          2. Quando per un medicinale e' stata rilasciata una AIC  ai
          sensi  del  comma  1,  ogni   ulteriore   dosaggio,   forma
          farmaceutica,  via  di  somministrazione  e  presentazione,
          nonche'  le  variazioni  ed  estensioni   sono   ugualmente
          soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso  comma  1;
          le AIC successive sono  considerate,  unitamente  a  quella
          iniziale, come facenti parte  della  stessa  autorizzazione
          complessiva,  in  particolare  ai  fini   dell'applicazione
          dell'articolo 10, comma 1. 
          3.   Il   titolare   dell'AIC   e'    responsabile    della
          commercializzazione del medicinale. La designazione  di  un
          rappresentante non esonera il titolare dell'AIC  dalla  sua
          responsabilita' legale. 
          4. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  richiesta  anche
          per i generatori di radionuclidi, i kit  e  i  radiofarmaci
          precursori di  radionuclidi,  nonche'  per  i  radiofarmaci
          preparati industrialmente. 
          4-bis. Con decreto del Ministro della salute,  da  emanarsi
          entro il 29 febbraio  2008,  su  proposta  dell'AIFA,  sono
          previste   particolari   disposizioni   per   la   graduale
          applicazione del disposto  del  comma  1,  con  riferimento
          all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  dei  gas
          medicinali.". 
 
          Note all'art. 1, comma 344 
          -- La Direttiva n. 2001/83/CE  del  6  novembre  2001,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  un  codice
          comunitario  relativo  ai  medicinali  per  uso  umano,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311. 
 
          Note all'art. 1, comma 345 
          -- Il titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
          219, recante  "Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice
          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
          della direttiva 2003/94/CE.", titolato FARMACOVIGILANZA, e'
          composto dagli articoli da 129 a 134. 
 
          Note all'art. 1, comma 349 
          -- Si riporta il testo degli articoli 2, 8, comma 1,  e  10
          del decreto legislativo 9  luglio  2003,  n.  225,  recante
          "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure
          di lotta e di eradicazione del  morbo  «lingua  blu»  degli
          ovini", come modificati dalla presente legge: 
          "Art. 2.  Definizioni. 
          1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
          a) «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo,  costruzione
          o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono  allevati
          o soggiornano, permanentemente o  temporaneamente,  animali
          appartenenti alle specie ricettive alla malattia; 
          b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di  ruminante,  sia
          domestica che selvatica; 
          c) «animali»: gli animali di una specie  ricettiva,  tranne
          gli animali selvatici  per  i  quali  in  sede  comunitaria
          possono essere fissate disposizioni specifiche; 
          d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche
          che hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate  di
          allevarli; 
          e) «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o
          qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di
          trasmettere la febbre catarrale degli ovini; 
          f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della
          malattia in una delle  specie  ricettive,  associato  a  un
          insieme   di   dati   epidemiologici    tali    da    poter
          ragionevolmente prendere  in  considerazione  una  siffatta
          eventualita'; 
          g)  «conferma  dell'infezione»:  la  dichiarazione,   fatta
          dall'autorita'  competente,  della  presenza  in  una  zona
          determinata  della  malattia  basata   sui   risultati   di
          laboratorio; in caso  di  epidemia,  tuttavia,  l'autorita'
          competente puo' anche confermare  la  malattia  in  base  a
          risultati clinici e/o epidemio-logici; 
          h) «autorita' competente»:  il  Ministero  della  salute  o
          l'autorita' cui siano delegate le funzioni  in  materia  di
          profilassi e di polizia veterinaria; 
          i)   «veterinario   ufficiale»:   il   medico   veterinario
          dipendente dall'autorita' competente; 
          i-bis) «vaccini vivi attenuati»: vaccini prodotti a partire
          da ceppi isolati del virus  della  febbre  catarrale  degli
          ovini attraverso passaggi seriali in colture di  tessuti  o
          in uova fecondate di pollame. 
          Art. 8.   Delimitazione  delle  zone  di  protezione  e  di
          sorveglianza. 
          1. A complemento delle  misure  stabilite  all'articolo  6,
          l'autorita' competente delimita una zona  di  protezione  e
          una zona di sorveglianza,  tenendo  conto  dei  fattori  di
          ordine    geografico,    amministrativo,    ecologico    ed
          epizooziologico connessi con  la  malattia,  nonche'  delle
          strutture  di  controllo.  Tali   zone   sono   costituite,
          rispettivamente, da: 
          a) una parte del territorio avente un raggio minimo di  100
          km intorno all'azienda infetta; 
          b) una parte del territorio profonda almeno 50 km  oltre  i
          limiti della zona di protezione e in cui  nei  dodici  mesi
          precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione  con
          vaccini vivi attenuati. 
          Art. 10.  Misure applicabili nella zona di sorveglianza. 
          1. Nella zona di sorveglianza: 
          a) si applicano le misure di cui all'articolo 9, comma 1; 
          b) e' vietata qualsiasi vaccinazione contro la malattia che
          impieghi vaccini vivi attenuati.". 
 
          Note all'art. 1, comma 351 
          -- La decisione della Commissione  del  25  novembre  1999,
          relativa alle misure di aiuto in favore delle  imprese  nei
          territori di Venezia e di Chioggia previste dalle legge  n.
          30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri  sociali,
          e' pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee L150/50 del 23 giugno 2006. 
 
          Note all'art. 1, comma 354 
          -- Si riporta il testo  dell'articolo  22  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato.": 
          "Art. 22. Attivita' consultiva. 
          1.  L'Autorita'  puo'  esprimere  pareri  sulle  iniziative
          legislative o regolamentari e sui problemi  riguardanti  la
          concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su
          richiesta di amministrazioni ed enti pubblici  interessati.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'  chiedere  il
          parere  dell'Autorita'  sulle  iniziative   legislative   o
          regolamentari che abbiano direttamente per effetto: 
          a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso
          ad un mercato a restrizioni quantitative; 
          b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; 
          c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e
          di condizioni di vendita.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 30  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  "Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica.": 
          "Art.  30.   Potenziamento  dei  processi  di   riscossione
          dell'INPS. 
          1.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di
          riscossione relativa al recupero delle  somme  a  qualunque
          titolo dovute all'INPS, anche  a  seguito  di  accertamenti
          degli uffici, e' effettuata  mediante  la  notifica  di  un
          avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
          2.  L'avviso di addebito deve contenere a pena di  nullita'
          il codice fiscale del soggetto  tenuto  al  versamento,  il
          periodo di riferimento del credito, la causale del credito,
          gli  importi  addebitati  ripartiti  tra  quota   capitale,
          sanzioni  e  interessi  ove  dovuti  nonche'  l'indicazione
          dell'agente  della  riscossione  competente  in   base   al
          domicilio fiscale presente  nell'anagrafe  tributaria  alla
          data di formazione dell'avviso.  L'avviso  dovra'  altresi'
          contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento
          degli importi nello stesso indicati  entro  il  termine  di
          sessanta giorni dalla notifica nonche'  l'indicazione  che,
          in  mancanza  del  pagamento,  l'agente  della  riscossione
          indicato nel medesimo avviso procedera'  ad  espropriazione
          forzata, con i poteri,  le  facolta'  e  le  modalita'  che
          disciplinano la riscossione a mezzo  ruolo.  L'avviso  deve
          essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica,  dal
          responsabile dell'ufficio che ha  emesso  l'atto.  Ai  fini
          dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione   dell'estratto
          dell'avviso di cui al comma 1,  come  trasmesso  all'agente
          della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5,
          tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto
          stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
          attesti la provenienza. 
          [3.  abrogato] 
          4.  L'avviso di addebito e' notificato in  via  prioritaria
          tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
          risultante  dagli  elenchi  previsti  dalla  legge,  ovvero
          previa eventuale convenzione tra comune e INPS,  dai  messi
          comunali  o  dagli  agenti  della  polizia  municipale.  La
          notifica puo'  essere  eseguita  anche  mediante  invio  di
          raccomandata con avviso di ricevimento. 
          5.  L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in  deroga
          alle disposizione  contenute  nel  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con  le
          modalita' e i  termini  stabiliti  dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
          6.   All'atto  dell'affidamento  e,   successivamente,   in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
          [7.  abrogato ] 
          [8. abrogato ] 
          [9.  abrogato ] 
          10.  L'articolo 25, comma 2,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
          [11.  abrogato ] 
          [12.  abrogato ] 
          13.  In caso di mancato o ritardato pagamento  delle  somme
          richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni  e  le
          somme  aggiuntive  dovute  sono   calcolate,   secondo   le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
          14.  Ai fini di cui al  presente  articolo,  i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
          15.   I  rapporti  con   gli   agenti   della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.". 
          -- Il  regolamento  (CE)  21  aprile  2004,  n.  794,  reca
          "Regolamento  della  Commissione  recante  disposizioni  di
          esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999  del  Consiglio
          recante modalita'  di  applicazione  dell'articolo  93  del
          trattato CE.". 
 
          Note all'art. 1, comma 357 
          --  Si  riporta  il   testo   degli   articoli   23-sexies,
          23-septies, 23-octies, 23-novies,  23-decies,  23-undecies,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario.", come modificati dalla presente legge: 
          "Art. 23-sexies.  Emissione di strumenti finanziari. 
          1. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  di  rafforzamento
          patrimoniale previsti in attuazione  della  raccomandazione
          della European Banking Authority dell'8  dicembre  2011  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  (di  seguito  il
          "Ministero"), su specifica richiesta  di  Banca  Monte  dei
          Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  l'"Emittente")   e
          subordinatamente al verificarsi  delle  condizioni  di  cui
          agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: 
          a)  provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013,  anche
          in deroga alle norme di contabilita'  di  Stato,  strumenti
          finanziari (di seguito  i  "Nuovi  Strumenti  Finanziari"),
          computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1)  come
          definito dalla raccomandazione EBA  dell'8  dicembre  2011,
          fino all'importo di euro due miliardi; 
          b)  provvede altresi' a sottoscrivere,  entro  il  medesimo
          termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
          di euro unmiliardonovecentomilioni al  fine  dell'integrale
          sostituzione    degli    strumenti    finanziari     emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione
          previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 
          1-bis. Il  Ministero,  in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo 23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i
          limiti  indicati  al  precedente  comma,  Nuovi   Strumenti
          Finanziari  e   azioni   ordinarie   di   nuova   emissione
          dell'Emittente,  fino  a  concorrenza  dell'importo   degli
          interessi non pagati in forma monetaria. 
          Art. 23-septies.  Condizioni di sottoscrizione. 
          1.   Il  Ministero  non  puo'  sottoscrivere  alcun   Nuovo
          Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel
          rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del  7  marzo  2009,  e  del
          relativo prospetto, al riscatto degli strumenti  finanziari
          emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2,  ed  alla  accettazione  preventiva  di  quanto
          previsto dal comma 2. L'importo  dovuto  dall'Emittente  e'
          compensato  con  l'importo  dovuto  dal  Ministero  per  la
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.  L'Emittente
          comunica al Ministero la data in cui intende  procedere  al
          riscatto unitamente  alla  richiesta  di  cui  all'articolo
          23-novies, comma 1. 
          2.  In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari,  la
          remunerazione  degli  strumenti  finanziari   gia'   emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1°  gennaio  2012
          fino  alla  data  di  riscatto,  e'  calcolata  secondo  le
          condizioni di remunerazione previste per i Nuovi  Strumenti
          Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
          ministeriale   di   cui   all'articolo   23-duodecies.   La
          remunerazione e' corrisposta alla prima data  di  pagamento
          degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti  Finanziari.
          Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 
          2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da
          parte del Ministero e' altresi' subordinata  all'assunzione
          da parte  dell'Emittente,  delle  deliberazioni  in  ordine
          all'aumento   di   capitale   a   servizio   dell'eventuale
          conversione  in  azioni  ordinarie  dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma   1,
          nonche' al servizio dell'assegnazione di  azioni  ordinarie
          di nuova emissione dell'Emittente in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
          si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
          anni   agli   amministratori   della   facolta'    prevista
          dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile. 
          Art. 23-octies.  Conformita' con la disciplina degli  aiuti
          di Stato. 
           1.  La sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  e'
          consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione
          della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure
          previste nel  presente  decreto  con  il  quadro  normativo
          dell'Unione  europea  in  materia   di   aiuti   di   Stato
          applicabile  alle  misure  di  sostegno  alle  banche   nel
          contesto della crisi finanziaria. 
          2.   In  caso  di  sottoscrizione   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari da parte del Ministero,  l'Emittente  svolge  la
          propria attivita' in  modo  da  non  abusare  del  sostegno
          ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
          3.   L'Emittente  e'  tenuto  a  presentare  un  piano   di
          ristrutturazione (il "Piano")  conforme  alle  disposizioni
          europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
          107 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          anche per quanto attiene alle strategie  commerciali  e  di
          espansione, alle politiche di distribuzione degli  utili  e
          ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
          le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
          Commissione  europea  ai  sensi  del  paragrafo  14   della
          comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 
          4.  Per il tempo necessario  all'attuazione  del  Piano  di
          ristrutturazione,   l'Emittente   non    puo'    acquisire,
          direttamente  o  indirettamente,  nuove  partecipazioni  in
          banche,  in  intermediari  finanziari  e  in   imprese   di
          assicurazione   e    di    riassicurazione,    salvo    che
          l'acquisizione sia funzionale all'attuazione  del  Piano  e
          sia compatibile con la  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione  del
          Piano di  ristrutturazione,  l'Emittente  e'  vincolato  al
          contenimento    della    componente     variabile     delle
          remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock  options,
          accordate  o  pagate  ai  componenti   del   consiglio   di
          amministrazione,  al  direttore  generale  e   agli   altri
          dirigenti che possono  assumere  rischi  rilevanti  per  la
          banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento  con
          i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
          e  con  l'esigenza  di  mantenere   adeguati   livelli   di
          patrimonializzazione. In caso di inosservanza,  si  applica
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria     prevista
          dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 145 dello  stesso  decreto
          legislativo. A decorrere dalla data  di  sottoscrizione,  e
          fino all'approvazione del Piano da parte della  Commissione
          europea,  l'Emittente  non  puo'  deliberare  o  effettuare
          distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 
          5.  Nel caso in cui  il  bilancio  approvato  evidenzi  una
          perdita di esercizio non sono corrisposti  interessi  sugli
          altri strumenti finanziari  subordinati  il  cui  contratto
          preveda  la  facolta'  per  la  banca  emittente   di   non
          corrispondere  la  remunerazione  in  caso   di   andamenti
          negativi della gestione. Il precedente  periodo  non  trova
          applicazione, nei limiti in cui  cio'  risulti  compatibile
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato, ai casi in cui la  facolta'  dell'Emittente
          di  non  corrispondere  la  remunerazione  sugli  strumenti
          finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
          comporti la definitiva perdita della  remunerazione  ma  un
          differimento della stessa,  ovvero  ai  casi  in  cui  tale
          facolta'   non   possa   essere   esercitata   in   ragione
          dell'operare, al ricorrere di  determinate  condizioni,  di
          altre  disposizioni  contrattuali,  tali  che  il   mancato
          pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
          contratto. 
          Art. 23-novies.  Procedura. 
          1.   L'Emittente,  se  intende  emettere  Nuovi   Strumenti
          Finanziari, trasmette al Ministero e alla  Banca  d'Italia,
          almeno quindici giorni prima della data  di  sottoscrizione
          prevista, una richiesta che include: 
          a)  la delibera del consiglio di amministrazione; 
          b)  l'importo della sottoscrizione richiesta; 
          c)  il  valore  nominale  iniziale  di  ciascuno  strumento
          finanziario emesso; 
          d)  la data di sottoscrizione prevista; 
          e)  il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
          2.  Entro quindici giorni dalla  comunicazione  di  cui  al
          precedente comma, la Banca d'Italia valuta: 
          a)  l'adeguatezza del Piano,  avendo  riguardo  anche  alla
          conformita' del Piano alla normativa europea in materia  di
          aiuti  di  Stato,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo
          23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; 
          b)   l'adeguatezza  patrimoniale  attuale   e   prospettica
          dell'Emittente; 
          c)  il profilo di rischio dell'Emittente; 
          d) la computabilita' dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  nel
          patrimonio di vigilanza; 
          e)  l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine  del
          conseguimento   delle   finalita'   di   cui   all'articolo
          23-sexies, comma 1. 
          3.   La  Banca   d'Italia   puo'   chiedere   all'Emittente
          chiarimenti, integrazioni ed  effettuare  accertamenti.  In
          tali casi il termine di cui  al  comma  2  e'  sospeso.  Le
          valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
          e al Ministero. Nel termine di cui  al  comma  2  la  Banca
          d'Italia rilascia  altresi'  l'autorizzazione  al  riscatto
          degli  strumenti   finanziari   emessi   dall'Emittente   e
          sottoscritti dal Ministero ai sensi  dell'articolo  12  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
          4.  La sottoscrizione dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
          parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare  di  cui
          al comma 2, lettera e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,
          sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
          degli elementi di cui al comma 2. 
          5.  Il Ministero sottoscrive i Nuovi  Strumenti  Finanziari
          dopo l'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 
          6.  La sottoscrizione dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  e'
          approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
          Art.  23-decies.  Caratteristiche   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari. 
          1.  I Nuovi Strumenti Finanziari  sono  privi  dei  diritti
          indicati  nell'articolo  2351  del  codice  civile  e  sono
          convertibili    in    azioni    ordinarie    a    richiesta
          dell'Emittente. L'esercizio della facolta'  di  conversione
          e'  sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione   in
          ordine al relativo aumento di  capitale.  A  tal  fine,  la
          determinazione del prezzo di  emissione  e'  effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma,  del  codice  civile
          tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
          in  conformita'  ai  criteri  previsti  in  relazione  alla
          determinazione del rapporto di conversione dal  decreto  di
          cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni previsto dall'articolo 158,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
          2.  E' prevista a  favore  dell'Emittente  la  facolta'  di
          rimborso o riscatto, a  condizione  che  l'esercizio  della
          facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
          d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e  di
          solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 
          3.  Gli interessi sono pagati in  forma  monetaria  fino  a
          concorrenza del risultato  dell'esercizio  come  risultante
          dall'ultimo  bilancio  dell'Emittente,   al   lordo   degli
          interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto  fiscale
          e al netto degli accantonamenti per  riserve  obbligatorie.
          La  delibera  con  la  quale   l'assemblea   decide   sulla
          destinazione degli utili e'  vincolata  al  rispetto  delle
          condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
          4.   Gli  eventuali  interessi   eccedenti   il   risultato
          dell'esercizio, come definito al  comma  3,  sono  composti
          mediante assegnazione al Ministero di azioni  ordinarie  di
          nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal  fine,
          la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma, del  codice  civile,
          tenendo conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
          conformita' ai criteri previsti in relazione  al  pagamento
          degli   interessi   dal   decreto   di   cui   all'articolo
          23-duodecies, comma 1. Non e'  richiesto  il  parere  sulla
          congruita' del prezzo di emissione  delle  azioni  previsto
          dall'articolo 158, comma  l,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nei  limiti  in  cui  cio'  risulti
          compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea  in
          materia di aiuti  di  Stato,  in  relazione  agli  esercizi
          finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
          risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
          essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
          del  corrispondente  valore  nominale  di  Nuovi  Strumenti
          Finanziari di nuova emissione. 
          5.     All'assunzione    di    partecipazioni     azionarie
          nell'Emittente da  parte  del  Ministero  conseguente  alla
          sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  non   si
          applicano: 
          a)  le disposizioni di cui ai capi III e IV del  titolo  II
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
          b)  le disposizioni degli articoli 106,  comma  1,  e  109,
          comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
          c)  eventuali limiti  di  possesso  azionario  previsti  da
          disposizioni legislative o statutarie. 
          6.  Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera
          in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
          7.  Con il decreto di cui  all'articolo  23-duodecies  sono
          specificate  le   caratteristiche   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari individuate dal presente decreto e  definite  le
          ulteriori caratteristiche degli stessi. 
          Art. 23-undecies  Risorse finanziarie 
          1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le risorse necessarie  per  finanziare  la
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le  predette
          risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate mediante: 
          a)   riduzione  lineare  delle  dotazioni  finanziarie,   a
          legislazione vigente, delle missioni di  spesa  di  ciascun
          Ministero, con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa  di
          ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni  e
          altre spese fisse; alle spese  per  interessi;  alle  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni contabili con le regioni;  ai  trasferimenti  a
          favore degli enti territoriali aventi natura  obbligatoria;
          del  fondo  ordinario  delle  universita';  delle   risorse
          destinate  alla  ricerca;  delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del 5 per mille  delle  imposte  sui  redditi
          delle persone fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
          parametri stabiliti dalla  legge  o  derivanti  da  accordi
          internazionali; 
          b)  riduzione  di  singole  autorizzazioni  legislative  di
          spesa; 
          c)  utilizzo temporaneo mediante versamento in  entrata  di
          disponibilita'  esistenti   sulle   contabilita'   speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche ed enti  pubblici  nazionali  con  esclusione  di
          quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
          di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
          l'Unione europea ed i connessi  cofinanziamenti  nazionali,
          con corrispondente riduzione delle relative  autorizzazioni
          di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; 
          d)  emissione di titoli del debito pubblico. 
          2.  Lo schema del decreto di cui al comma 1,  corredato  di
          relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione  di
          bilancio, e' trasmesso alle Camere  per  l'espressione  del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di
          carattere finanziario. I pareri sono espressi  entro  dieci
          giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente
          alle Camere lo schema di decreto, corredato  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data  di
          trasmissione.   Decorsi   inutilmente   i    termini    per
          l'espressione dei pareri, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
          bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 
          2-bis. Qualora non  sia  possibile  procedere  mediante  le
          ordinarie  procedure  di  gestione   dei   pagamenti   alla
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  nei  termini
          stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
          di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sul pertinente capitolo  di  spesa,  e'
          effettuata  entro  il  termine  di   novanta   giorni   dal
          pagamento.". 
 
          Note all'art. 1, comma 358 
          -- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
          22 luglio  2011,  recante  "Dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma
          in relazione  all'imminente  chiusura  della  discarica  di
          Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare  un
          sito alternativo  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti.",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto  2011,  n.
          178. 
 
          Note all'art. 1, comma 359 
          -- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  6
          settembre 2011, n. 3963,  reca:  "Disposizioni  urgenti  di
          protezione civile finalizzate a fronteggiare la  situazione
          di emergenza ambientale nel territorio della  provincia  di
          Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di
          Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare  un
          sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti" 
 
          Note all'art. 1, comma 362 
          --  Il  decreto-legge  11  dicembre  2012,  n.  216,  reca:
          «Disposizioni urgenti volte  a  evitare  l'applicazione  di
          sanzioni dell'Unione europea». 
 
          Note all'art. 1, comma 363 
          * Si riporta il testo  dell'articolo  21  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
          amministrative, approvato con  il  decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 21  Prodotti sottoposti ad accisa. (Artt. 1 e 17 D.L.
          n. 331/1993- Art. 11 D.L. n. 688/1982) 
           Commi 1 - 9 (Omissis) 
          10.   Nella  movimentazione  con  gli  Stati  membri  della
          Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli  e
          alla circolazione intracomunitaria  previste  dal  presente
          titolo  si  applicano   soltanto   ai   seguenti   prodotti
          energetici, anche quando destinati per gli impieghi di  cui
          al comma 13: 
          a)  i prodotti di cui ai  codici  NC  da  1507  a  1518  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
          b)  i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707  20,  2707
          30 e 2707 50; 
          c)  i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69;
          per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e
          2710 19 29,  limitatamente  ai  movimenti  commerciali  dei
          prodotti sfusi; 
          d)  i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione  dei
          prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29; 
          e)  i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; 
          f)  i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902  30,  2902
          41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; 
          g)  i prodotti di cui al codice  NC  2905  11  00,  non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
          g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,  3811  11
          90, 3811 19 00 e 3811 90 00; 
          h)  i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati
          ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento  o
          come carburante per motori. 
          11.   I  prodotti  di  cui  al  comma  10  possono   essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati alla loro movimentazione, in tutto o in  parte,
          dagli obblighi relativi ai controlli  e  alla  circolazione
          intracomunitaria previsti dal presente titolo,  sempre  che
          non siano tassati ai sensi del comma 2. 
          12.  Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei  prodotti
          di cui al comma 1,  tra  di  loro  o  con  altre  sostanze,
          l'imposta  e'  dovuta  secondo  le  caratteristiche   della
          miscela risultante. 
          13.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4  e  5,  ferme
          restando le norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e
          circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si
          applicano  ai  prodotti  energetici   utilizzati   per   la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e mineralogici  classificati  nella  nomenclatura  generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti  della  lavorazione
          di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
          3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre  1990,  relativo  alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea. 
          14.  Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
          temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.". 
 
          Note all'art. 1, comma 365 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 4 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
          "Articolo 4. Esercizio di imprese. 
          [1]  Per esercizio di imprese si  intende  l'esercizio  per
          professione  abituale,  ancorche'  non   esclusiva,   delle
          attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli  2135
          e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
          di impresa, nonche' l'esercizio di  attivita',  organizzate
          in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
          non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile . 
          [2]  Si considerano in ogni caso effettuate  nell'esercizio
          di imprese: 
          1)  le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  fatte
          dalle  societa'  in  nome  collettivo  e   in   accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni, dalle societa' a  responsabilita'  limitata,  dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento, dalle societa' estere di cui all'art.  2507  del
          Codice civile e dalle societa' di fatto; 
          2)  le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  fatte
          da altri enti pubblici e privati, compresi i  consorzi,  le
          associazioni  o  altre  organizzazioni  senza  personalita'
          giuridica e le societa' semplici, che abbiano  per  oggetto
          esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
          o agricole. 
          [3]  Si considerano effettuate in ogni caso  nell'esercizio
          di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa'  e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti. 
          [4]  Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma,  che
          non abbiano per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio
          di  attivita'  commerciali  o  agricole,   si   considerano
          effettuate nell'esercizio di imprese soltanto  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita' commerciali  o  agricole.  Si  considerano  fatte
          nell'esercizio di attivita' commerciali anche  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi ai  soci,  associati  o
          partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,  o
          di contributi supplementari determinati in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
          esclusione  di  quelle  effettuate  in   conformita'   alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  sportive  dilettantistiche  ,   di   promozione
          sociale e di  formazione  extra-scolastica  della  persona,
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 
          [5]  Agli effetti delle  disposizioni  di  questo  articolo
          sono  considerate  in  ogni  caso  commerciali,   ancorche'
          esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': 
          a)   cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per  la  vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati; 
          b)   erogazione  di  acqua  e  servizi   di   fognatura   e
          depurazione, gas, energia elettrica e vapore; 
          c)   gestione  di  fiere   ed   esposizioni   a   carattere
          commerciale; 
          d)  gestione di  spacci  aziendali,  gestione  di  mense  e
          somministrazione di pasti; 
          e)  trasporto e deposito di merci; 
          f)  trasporto di persone; 
          g)   organizzazione  di  viaggi  e   soggiorni   turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; 
          h)  servizi portuali e aeroportuali; 
          i)  pubblicita' commerciale; 
          l)  telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
          Non sono invece considerate attivita' commerciali: 
            le operazioni  effettuate  dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalle province, dai comuni e dagli altri  enti  di  diritto
          pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; 
            le operazioni relative  all'oro  e  alle  valute  estere,
          compresi i depositi anche  in  conto  corrente,  effettuate
          dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; 
            la gestione, da parte delle  Amministrazioni  militari  o
          dei corpi di  polizia,  di  mense  e  spacci  riservati  al
          proprio  personale  ed  a  quello  dei  Ministeri  da   cui
          dipendono, ammesso ad  usufruirne  per  particolari  motivi
          inerenti al servizio; 
            la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte
          di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche  e  di
          servizi concernenti il controllo qualitativo dei  prodotti,
          compresa l'applicazione di marchi di qualita'; 
             le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di   servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dai  partiti   politici   rappresentati   nelle   assemblee
          nazionali e regionali; 
            le cessioni di beni e prestazioni  di  servizi  poste  in
          essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato  della
          Repubblica,  dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla   Corte
          costituzionale, nel perseguimento delle  proprie  finalita'
          istituzionali;  le  prestazioni   sanitarie   soggette   al
          pagamento di quote di partecipazione alla  spesa  sanitaria
          erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
          ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. 
          Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche
          in deroga al secondo comma: 
          a)   il  possesso  e  la  gestione  di  unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o classificabili nella categoria catastale A10,  di  unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi  o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero e al servizio di unita' da diporto,  da  parte  di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo  inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione  ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni; 
          b)  il possesso, non strumentale ne'  accessorio  ad  altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita' finanziaria, ovvero attivita'  di  indirizzo,  di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate. 
          [6]  Per le associazioni di promozione  sociale  ricomprese
          tra gli enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),
          della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,  non  si  considera  commerciale,  anche   se
          effettuata verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar ed esercizi similari,  sempreche'  tale  attivita'  sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e sia  effettuata  nei
          confronti  degli  stessi  soggetti  indicati  nel   secondo
          periodo del quarto comma. (42) 
          [7]  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  quarto,  secondo
          periodo,  e  sesto  si  applicano  a  condizione   che   le
          associazioni  interessate  si  conformino   alle   seguenti
          clausole, da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
          statuti redatti nella  forma  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata o registrata: 
          a)  divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
          avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
          b)  obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente,  in  caso
          di  suo  scioglimento  per  qualunque   causa,   ad   altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita',  sentito  l'organismo   di   controllo   di   cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
          c)  disciplina uniforme del rapporto  associativo  e  delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
          d)  obbligo di  redigere  e  di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
          e)   eleggibilita'  libera  degli  organi   amministrativi,
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,
          secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
          dei soci, associati o partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2532,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale ; 
          f)  intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
          ad eccezione dei trasferimenti  a  causa  di  morte  e  non
          rivalutabilita' della stessa. 
          [8]  Le disposizioni di cui  alle  lettere  c)  ed  e)  del
          settimo comma non si applicano alle associazioni  religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria. 
          [9]  Le disposizioni sulla perdita della qualifica di  ente
          non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.". 
          -- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
          giugno 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6
          giugno  2012,  n.  130,   reca   "Sospensione,   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
          212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari
          a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del  20  maggio
          2012, verificatosi  nelle  province  di  Bologna,  Ferrara,
          Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che  hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012." convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122: 
          " Art. 3.  Ricostruzione  e  riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale. 
          1.  Per soddisfare le esigenze  delle  popolazioni  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al  comma
          2 del medesimo articolo, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,
          con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni effettivamente verificatisi, priorita',  modalita'  e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi nel limite delle risorse allo scopo  finalizzate
          a valere sulle disponibilita' delle  contabilita'  speciali
          di  cui  all'articolo  2,  fatte  salve   le   peculiarita'
          regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al   netto   di
          eventuali  risarcimenti  assicurativi,  con   provvedimenti
          adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4  e  5.
          In particolare, puo' essere disposta: 
          a)  la concessione di contributi  per  la  riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
          b)   la  concessione,  previa  presentazione   di   perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013; 
          b-bis)  la concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata,  di  contributi  per  il  risarcimento  dei  danni
          economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in  strutture
          ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          presente decreto; 
          c)  la concessione di contributi per i danni alle strutture
          adibite   ad   attivita'   sociali,    socio-sanitarie    e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
          d)  la concessione di contributi per i danni  agli  edifici
          di interesse storico-artistico; 
          e)  la concessione di contributi a soggetti che abitano  in
          locali sgombrati dalle competenti autorita' per  gli  oneri
          sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle
          risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei; 
          f)   la  concessione   di   contributi   a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
          f-bis)  la concessione di contributi  a  soggetti  pubblici
          per garantire lo svolgimento  degli  interventi  sociali  e
          socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per  le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
          seguito degli eventi sismici; 
          f-ter)  la concessione di contributi a  soggetti  pubblici,
          ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla  persona,
          nonche' a  soggetti  privati,  senza  fine  di  lucro,  che
          abbiano dovuto interrompere le proprie  attivita'  sociali,
          socio-sanitarie e socio-educative a seguito di  danni  alle
          strutture conseguenti agli eventi sismici; 
          f-quater)  la concessione  di  contributi  ai  consorzi  di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
          1-bis.  I contratti stipulati dai  privati  beneficiari  di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le  linee  guida
          del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
          grandi opere. 
          2.  L'accertamento dei danni  provocati  dagli  eccezionali
          eventi sismici su  costruzioni  esistenti  o  in  corso  di
          realizzazione alla data del  20  maggio  2012  deve  essere
          verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
          giurata, a cura  del  professionista  abilitato  incaricato
          della progettazione degli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli edifici, ai sensi di quanto  disposto  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  maggio
          2011. Restano salve le verifiche da parte delle  competenti
          amministrazioni. 
          3.  Il saldo dei contributi di cui  al  presente  articolo,
          limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
          alla riparazione degli immobili  dichiarati  inagibili,  e'
          vincolato  alla  documentazione   che   attesti   che   gli
          interventi sono stati realizzati ai sensi  dell'articolo  5
          del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
          4.  In deroga agli  articoli  1120,  1121  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
          5.  Al fine di favorire  il  rapido  rientro  nelle  unita'
          immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
          di lavoro nei comuni interessati dal  sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, nelle more che venga  completata  la  verifica
          delle  agibilita'  degli  edifici  e   strutture   ordinari
          effettuate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  5   maggio   2011,   i   soggetti
          interessati possono,  previa  perizia  e  asseverazione  da
          parte  di  un  professionista  abilitato,   effettuare   il
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
          dati delle schede AeDES  di  cui  al  decreto  sopracitato,
          integrate  con  documentazione  fotografica  e  valutazioni
          tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra  gli
          eventi sismici del 20-29  maggio  2012  e  lo  stato  della
          struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
          6.  In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          all'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,
          all'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, agli articoli 8  e  12  della  legge  della  Regione
          Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli  9,
          10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
          ottobre  2008,   n.   19,   nonche'   alle   corrispondenti
          disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,  i  soggetti
          interessati comunicano ai  comuni  delle  predette  regioni
          l'avvio dei  lavori  edilizi  di  ripristino  da  eseguirsi
          comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
          urbanistica comunale e  dei  vincoli  paesaggistici,  fatta
          eccezione, per i fabbricati rurali, per la  modifica  della
          sagoma  e  per   la   riduzione   della   volumetria,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione e della  direzione  lavori  e  della  impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica.  I  soggetti  interessati
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei  lavori
          provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
          alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
          dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
          edilizio  nonche'  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione sismica ovvero per il deposito del  progetto
          esecutivo riguardante le strutture. 
          7. Al fine di favorire la rapida  ripresa  delle  attivita'
          produttive e delle normali condizioni di vita e  di  lavoro
          in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati
          dai fenomeni sismici iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui
          all'allegato 1 al presente decreto, nonche' per le  imprese
          con sede o unita' locali al di fuori delle aree individuate
          dal presente decreto che abbiano  subito  danni  a  seguito
          degli eventi sismici, accertati ai  soli  fini  di  cui  al
          presente comma sulla base delle verifiche effettuate  dalla
          protezione civile  o  dai  vigili  del  fuoco  o  da  altra
          autorita' od organismo tecnico preposti alle verifiche,  il
          titolare dell'attivita' produttiva, in quanto  responsabile
          della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.  9
          aprile 2008, n. 81 e successive modifiche  e  integrazioni,
          deve  acquisire,  nei  casi  di  cui   al   comma   8,   la
          certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a  seguito
          di verifica di sicurezza effettuata ai  sensi  delle  norme
          tecniche vigenti  (cap.  8  -  costruzioni  esistenti,  del
          decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
          abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione  al
          Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
          periodicamente alle strutture di coordinamento istituite  a
          livello  territoriale  gli  elenchi  delle   certificazioni
          depositate. Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma
          saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
          7-bis.  In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre
          strutture    inerenti     alle     attivita'     produttive
          agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
          prodotti  deperibili  oppure  alla   cura   degli   animali
          allevati,  eccetto  i  prefabbricati,  e'   necessaria   e,
          sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
          l'acquisizione   della    certificazione    dell'agibilita'
          ordinaria. 
          8.  La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma
          7 e'  acquisita  per  le  attivita'  produttive  svolte  in
          edifici che presentano una  delle  carenze  strutturali  di
          seguito precisate o eventuali altre  carenze  prodotte  dai
          danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: 
          a)   mancanza  di  collegamenti  tra  elementi  strutturali
          verticali e elementi strutturali orizzontali e  tra  questi
          ultimi; 
          b)  presenza di elementi di tamponatura  prefabbricati  non
          adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
          c)  presenza di  scaffalature  non  controventate  portanti
          materiali  pesanti  che   possano,   nel   loro   collasso,
          coinvolgere   la   struttura   principale   causandone   il
          danneggiamento e il collasso. 
          8-bis  Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva
          o per la sua  ripresa,  nelle  more  dell'esecuzione  della
          verifica di  sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme
          tecniche vigenti, in via  provvisoria,  il  certificato  di
          agibilita'  sismica  puo'  essere  rilasciato  dal  tecnico
          incaricato, in assenza delle carenze di cui al  comma  8  o
          dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
          risolte,    attraverso    appositi    interventi,     anche
          provvisionali. 
          9.  La verifica di sicurezza ai sensi delle  norme  vigenti
          dovra' essere effettuata entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
          10.  Per quanto concerne le imprese  di  cui  al  comma  8,
          nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012  in
          cui l'accelerazione spettrale subita dalla  costruzione  in
          esame,  cosi'  come  risulta  nelle  mappe  di  scuotimento
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,  abbia
          superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione  spettrale
          elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
          della costruzione nuova e questa, intesa  come  insieme  di
          struttura, elementi non strutturali  e  impianti,  non  sia
          uscita  dall'ambito  del  comportamento  lineare  elastico,
          l'adempimento di cui al comma  9  si  intende  soddisfatto.
          Qualora l'accelerazione spettrale  come  sopra  individuata
          non abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
          spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente  ad  una
          costruzione  nuova  di  analoghe  caratteristiche,  per  il
          profilo  di  sottosuolo  corrispondente,  tale  costruzione
          dovra' essere  sottoposta  a  valutazione  della  sicurezza
          effettuata  conformemente  al  capitolo  8.3  delle   norme
          tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma  9
          del  presente  articolo,  tenendo  conto  degli  interventi
          locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il  livello
          di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60  per
          cento della  sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,
          dovranno  eseguirsi  interventi  di  miglioramento  sismico
          finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
          sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
          seguenti scadenze temporali: 
          a)  entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la
          sicurezza mica risulta essere pari o inferiore  al  30  per
          cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
          b)  entro otto anni dal termine di cui al comma  9,  se  la
          sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per  cento
          della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
          c)  entro un numero di  anni  ottenuto  per  interpolazione
          lineare tra  quattro  e  otto  per  valori  di  livello  di
          sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30  e  il  50  per
          cento, secondo l'equazione: 
 
                  Ls - 30 
          4 + 
                     5 
 
          11.  I Direttori regionali,  rispettivamente,  dell'Agenzia
          regionale    di    Protezione    civile    della    Regione
          Emilia-Romagna,  della  Direzione  generale  di  Protezione
          civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
          nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile  della
          Regione  Veneto,  provvedono,  anche  per  il  tramite  dei
          Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree pubbliche  e  private  occorrenti
          per  la   delocalizzazione   totale   o   parziale,   anche
          temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di delocalizzazione sia  richiesta
          la    valutazione    di    impatto    ambientale     ovvero
          l'autorizzazione   integrata   ambientale,   queste    sono
          acquisite sulla base della normativa vigente,  nei  termini
          ivi  previsti  ridotti  alla  meta'.  Detti   termini,   in
          relazione alla somma urgenza che rivestono le opere  e  gli
          interventi di ricostruzione, hanno carattere  essenziale  e
          perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
          n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
          dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
          norme regionali di attuazione. 
          12.  La delocalizzazione totale o parziale delle  attivita'
          in strutture  esistenti  e  situate  in  prossimita'  delle
          aziende     danneggiate,     e'     autorizzata,     previa
          autocertificazione del mantenimento dei requisiti  e  delle
          prescrizioni previsti nelle  autorizzazioni  ambientali  in
          corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
          dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle  normative
          vigenti. Le suddette aziende devono  presentare  entro  180
          giorni dalla delocalizzazione la documentazione  necessaria
          per l'avvio del procedimento  unico  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2. 
          13.   Al  fine  di  consentire  l'immediata  ripresa  delle
          attivita' economiche i  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad  adottare  gli
          indispensabili  provvedimenti   volti   a   consentire   lo
          spostamento temporaneo dei mezzi,  materiali,  attrezzature
          necessari,  ferme  restando  le  procedure  in  materia  di
          sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
          ed integrazioni. 
          13-bis.  In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad
          attivita' industriale o artigianale,  anche  a  seguito  di
          delocalizzazione, i comuni possono prevedere un  incremento
          massimo del  20  per  cento  della  superficie  utile,  nel
          rispetto delle norme  di  tutela  ambientale,  culturale  e
          paesaggistica. 
          13-ter.  In deroga al termine di  novanta  giorni  previsto
          dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  e  successive  modificazioni,   le   opere
          temporanee   dirette   a   soddisfare   l'esigenza    della
          prosecuzione  delle   attivita'   produttive   nei   comuni
          interessati  dal  sisma  sono  rimosse  al  cessare   della
          necessita' e comunque entro la  data  di  agibilita'  degli
          immobili produttivi ripristinati o ricostruiti. 
          -- Si riporta  il  testo  dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dai commi 374 e 376 della presente legge: 
          "Art. 3-bis.  Credito di imposta  e  finanziamenti  bancari
          agevolati per la ricostruzione. 
          1.  I contributi di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  destinati  ad
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          immobili di edilizia abitativa e  ad  uso  produttivo,  nei
          limiti   stabiliti    dai    Presidenti    delle    regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti  di
          cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
          domanda del soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati
          all'esercizio del credito operanti  nei  territori  di  cui
          all'articolo 1 del citato  decreto-legge  n.  74  del  2012
          possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti  tipo
          definiti  con  apposita  convenzione   con   l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          fino ad un massimo di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
          danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
          2.  In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati
          dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in  capo  al
          beneficiario  del  finanziamento  matura  un   credito   di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
          3.   Il  soggetto  che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
          4. I   finanziamenti   agevolati,   di    durata    massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
          5.  Con apposito  protocollo  di  intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
          6.  Al  fine  dell'attuazione  del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
          7.  All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito  dal  seguente:
          «3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai
          sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207, secondo le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  di
          attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le  modalita'  e
          nei limiti stabiliti dal decreto  di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011,  n.  106,  e  all'articolo  39  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
          8.  Per  le  strette  finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, per le annualita' 2012 e 2013  e'  autorizzata
          l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a  170
          unita'  di  personale  per  i  comuni  colpiti  dal   sisma
          individuati dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, e fino a  50  unita'  di  personale  da
          parte della struttura  commissariale  istituita  presso  la
          regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5  dell'articolo
          1  del  citato  decreto-legge.  Nei  limiti  delle  risorse
          impiegate  per  le  assunzioni  destinate  ai  comuni,  non
          operano i vincoli assunzionali di cui ai commi  557  e  562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo  sono  effettuate  dalle  unioni  di  comuni,   con
          facolta' di  attingere  dalle  graduatorie,  anche  per  le
          assunzioni a  tempo  indeterminato,  approvate  dai  comuni
          costituenti le unioni  medesime  e  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di
          collocazione  dei  candidati  nelle  medesime  graduatorie.
          L'assegnazione delle risorse finanziarie per le  assunzioni
          tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4
          luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
          6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati  avviene
          previa intesa tra le unioni ed  i  commissari  delegati.  I
          comuni non ricompresi in unioni possono stipulare  apposite
          convenzioni con le unioni per poter  attivare  la  presente
          disposizione. 
          8-bis.    I   comuni   individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
          9. Agli oneri derivanti dal comma 8,  nel  limite  di  euro
          3.750.000 per l'anno 2012 e di euro  9.000.000  per  l'anno
          2013, si provvede mediante utilizzo delle  risorse  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione.". 
 
          Note all'art. 1, comma 367 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato
          decreto-legge   n.   74   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
          " Art.  1.  Ambito  di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni. 
          1.  Le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
          (omissis).". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 11  del  decreto-legge
          10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni  urgenti  in
          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone
          terremotate   nel    maggio    2012."    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
          "Art.  11.   Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012. 
          01.  All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
          «8-bis.   I   comuni   individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici   ed   alla   riorganizzazione    della    gestione
          ordinaria.». 
          1.  Al fine della migliore  individuazione  dell'ambito  di
          applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   e   per   favorire
          conseguentemente la  massima  celerita'  applicativa  delle
          relative disposizioni: 
          a)  nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
          1)   all'articolo  1,  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il
          seguente: 
          «5-bis.  I   Presidenti   delle   Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto della presente normativa.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.»; 
          1-bis)  all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo e'
          inserito il seguente: «Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  le
          risorse di cui al primo periodo,  presenti  nelle  predette
          contabilita'  speciali,  nonche'   i   relativi   utilizzi,
          eventualmente  trasferite   agli   enti   locali   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari.»; 
          2)  all'articolo  3,  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
          seguente: 
          «1-bis. I contratti stipulati dai  privati  beneficiari  di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le  linee  guida
          del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
          grandi opere»; 
          3)  all'articolo 4, comma 1, lettera a),  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della
          rete scolastica preveda la costruzione di edifici  in  sedi
          nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo.»; 
          4)   all'articolo  5-bis   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
          4.1)  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli
          interventi  previsti  nel  presente  decreto,   presso   le
          prefetture-uffici territoriali del Governo  delle  province
          interessate alla ricostruzioni sono  istituiti  elenchi  di
          fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
          soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti  nei
          settori di cui al comma 2, cui si rivolgono  gli  esecutori
          dei  lavori   di   ricostruzione.   Per   l'affidamento   e
          l'esecuzione,  anche  nell'ambito   di   subcontratti,   di
          attivita' indicate nel comma  2  e'  necessario  comprovare
          quantomeno  l'avvenuta  presentazione  della   domanda   di
          iscrizione negli  elenchi  sopracitati  presso  almeno  una
          delle prefetture - uffici territoriali  del  Governo  delle
          province interessate.»; 
          4.2)  al comma 2,  dopo  la  lettera  h),  e'  aggiunta  la
          seguente: 
          «h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola
          Regione,  con  ordinanza  del  Presidente  in  qualita'  di
          Commissario delegato, conseguentemente  alle  attivita'  di
          monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione»; 
          5)  all'articolo  7,  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
          «1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  non  si
          applicano le sanzioni per mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma  2
          e seguenti, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          149.»; 
          5-bis)  all'articolo 7, dopo il comma 1-bis e' aggiunto  il
          seguente: