6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
"con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che hanno vuoti
in organico relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno
e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (31).
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno e successive
modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla
lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per
l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i
servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e
vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta
in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti
territoriali di cui al primo periodo del presente comma,
che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,
7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e'
subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico
della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
stesso personale nei limiti numerici e finanziari
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonche' per il personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche'
per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,
applicare i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative
funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e
alla promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di analisi, definizione e valutazione
delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di
Stato, con determinazione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate
ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle
dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di
garantire un'adeguata qualificazione professionale del
relativo personale, con eventuale riduzione del numero e
pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle
relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie
governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo
esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra
indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli
uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a
quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali
del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e
armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio
territoriale dello Stato, con eliminazione delle
sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello
Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato; definizione dei criteri per
l'individuazione e l'organizzazione della sede unica
dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n.
121; individuazione della dipendenza funzionale del
prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia):
"Art. 1 Oggetto e modalita' di esercizio della delega
1. - 4. Omissis
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non
superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte
corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1º
luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le
medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri
direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 972 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per
il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai
corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alle Forze armate non destinatario di un trattamento
retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo
straordinario pari a 960 euro su base annua, da
corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di
servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo
non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non e' assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del
contributo straordinario si applicano altresi',
ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute
nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno
2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri
derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio,
e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del
presente articolo. In relazione agli esiti del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla
riduzione delle risorse necessarie per assicurare la
copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai
sensi del presente comma anche tra stati di previsione
diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di
5,5 milioni di euro per l'anno 2016."
Si riporta il testo del comma 1328 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006:
"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno."
Comma 366:
Si riporta il testo del comma 201 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015:
"201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la
dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel limite
di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni
nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56
milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019,
1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63
milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2
e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128."
Comma 368:
Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato
dal presente comma, e' riportato nelle note al comma 365.
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 66. Turn over
1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
Omissis."
Comma 369:
Il testo del comma 466 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 365.
Comma 370:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 509
del 1994 e' riportato nelle note al comma 88.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 103
del 1996 e' riportato nelle note al comma 88.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall'articolo 8, comma 14.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 417 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea e del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere
alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa dell'apparato amministrativo effettuando un
riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta
la normativa vigente in materia di contenimento della spesa
pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni
caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
di spese di personale."
Comma 371:
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 11
agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone):
"Art. 12. Fondo per le misure anti-tratta.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione
sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche
destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti
al comma 3.
2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le
somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti
pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita'
finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo
accolte e non soddisfatte sono poste a carico del
successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza
rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero
dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di
una provvisionale, emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve
dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del
reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le
procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la
domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un
anno dal deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura
penale, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle
sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla
documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il
provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta
comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al
fine di ottenere l'accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere
esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva, ovvero, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a
titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i
proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416,
sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e i
proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti,
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga
alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del
medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziate
dall'articolo 18».
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e' abrogato."
Comma 372:
Si riporta il testo del comma 425 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.075 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia."
Comma 373:
Si riporta il testo del comma 69 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015:
"69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte
dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad
esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e
disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti
didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore
contingente di posti non facenti parte dell'organico
dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo
indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in
ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita',
i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla
copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di
contratti a tempo determinato previste dalla normativa
vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo
indeterminato con provvedimenti aventi efficacia
limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili annualmente nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Comma 374:
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2009, n.
151.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per
la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma
dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
22 febbraio 2016, n. 43, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti"
Commi 375 e 376:
Si riporta il testo dei commi 131 e 132 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015:
"131. A decorrere dal 1ºsettembre 2016, i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono
superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi.
132. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e
disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni."
Comma 377:
Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'articolo 24
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
"Art. 3 Combustione illecita di rifiuti
1. Omissis.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
Omissis."
Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano (29) puo' essere autorizzato per un periodo di sei
mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non
superiore a 3.000 unita'.
1-bis. Omissis.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
Omissis."
Comma 378:
Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014:
"Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. - 22. Omissis
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente
incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare
all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata
l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
Omissis."
Comma 379:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni per il decoro degli edifici
scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari nelle scuole
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile
2016 al 31 agosto 2017 degli interventi di mantenimento del
decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede
di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui
all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 7
aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la spesa di 64
milioni di euro per l'anno 2016 e di 128 milioni di euro
per l'anno 2017.
Omissis."
Comma 380:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni urgenti per il regolare
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle
attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in
ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la
convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di
pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla
data di effettiva attivazione della citata convenzione e
comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, le istituzioni
scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei
servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti
e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
Omissis."
Comma 382:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale e di impianti protesici sono aggiornati
periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di
tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente
comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle
esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31
marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti
attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al
comma 15-septies, per la successiva alimentazione e
consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di
cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed
enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute»;
c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della
salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa
del 23 marzo 2005.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro
sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e dalle province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai
decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a
livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di
dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
e delle province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le
province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della
valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al
comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti
dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora,
sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato
e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il
Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in
qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari
all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica e specialistica a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici
e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e
integrativa."
Comma 383:
Il testo del comma 15-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dal comma 382 del presente articolo, e' riportato nelle
note al comma 382.
Comma 384:
Il testo del comma 15-quinquies dell'articolo 12 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dal comma 382 del presente articolo, e' riportato nelle
note al comma 382.
Comma 385:
Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 23. Omissis
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 68 e dei commi da 77 a 97
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 67-bis. Omissis
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
69. - 76. Omissis
77. E' definito quale standard dimensionale del
disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento
ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il
livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o
superamento di detto standard dimensionale, la regione
interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10
giugno un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio
del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno
degli anni compresi nel piano stesso.
78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e'
valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei
termini perentori rispettivamente di trenta e di
quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte
della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il
parere, tiene conto del parere della citata Struttura
tecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta
l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio
dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso
di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione, nomina un commissario ad acta per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del
piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina del
commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal
comma 76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del
piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione
del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di
prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni,
ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle
regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non
decrescente, rispetto al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la
riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le
predette riduzioni o destinazione a finalita'
extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo
2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione
delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo
quanto previsto dal presente comma in caso di risultati
quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86
in caso di determinazione di un disavanzo sanitario
maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi
individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali,
li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone
puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro
o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro
i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
apportare le necessarie modifiche legislative entro i
termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione
del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei
Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito
alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto
degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro.
81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo
nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del
comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli
obiettivi del piano di rientro, come specificati nei
singoli contratti dei direttori generali, propone, con
provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio
sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano
anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni.
82. L'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono
presupposto per l'accesso al maggior finanziamento
dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di
quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del
maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non
erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene
per una quota pari al 40 per cento a seguito
dell'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano,
con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, e all'articolo 6-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il
proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente,
di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la
regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante
inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione nomina un commissario
ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel piano,
nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e
necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
del piano a tutti i livelli di governo del sistema
sanitario regionale. A seguito della deliberazione di
nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. Qualora il commissario ad acta per la redazione e
l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non
adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina
uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.
84-bis. In caso di impedimento del presidente della
regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma
83, fino alla cessazione della causa di impedimento.
85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori
e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano
altresi' salve le disposizioni in materia di
commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo.
87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo
periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti
delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano
di rientro.
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.
88-bis. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel
senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione
e necessario aggiornamento degli interventi di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del
piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori
obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da
innovazioni della legislazione statale vigente.
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nella loro unitarieta', anche mediante il regolare
svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente
eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i
quali possono disporre delle somme per le finalita'
istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti
producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente
gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono
tassi di interesse inferiori.
90. Le regioni interessate dai piani di rientro,
d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
relative ai programmi di interesse strategico regionale di
cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto
dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno
2009, nelle regioni per le quali si e' verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di
risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti
nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di
cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni:
a) e' consentito provvedere alla copertura del
disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale
a condizione che le relative misure di copertura, idonee e
congrue, risultino essere state adottate entro il 31
dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente
articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
92. Per le regioni che risultano inadempienti per
motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio
sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da
93 a 97.
93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un
accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla
regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per
le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini
della sottoscrizione del citato accordo, il piano di
rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici
e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene
conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso.
Alla sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche
nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di
trenta giorni.
94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e
la relativa attuazione costituiscono presupposto per
l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si
e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal
piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento
avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della
sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate
a seguito della verifica positiva dell'attuazione del
piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1
e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
95. Gli interventi individuati dal piano di rientro
sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro.
97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere,
entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano
di rientro, per la riattribuzione del maggior
finanziamento, possono formalmente chiedere di
sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta
di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30
aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior
finanziamento si intende definitivamente sottratta alla
competenza della regione interessata.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
"Art. 9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria
1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di
procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria
effettivamente erogata in ogni regione, nonche' di
permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle
compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione
degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di
riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del
monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la
validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati
statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui
alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei
risultati dell'attivita' di monitoraggio e per
l'individuazione delle regioni che non rispettano o non
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche
prevedendo limiti di accettabilita' entro intervalli di
oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al presente articolo e per la
individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi
dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte
della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei
commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della
sanita', con le procedure e le garanzie di cui all'articolo
2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la
progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle
compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento
della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario
nazionale e la loro contestuale sostituzione con
trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
secondo il rispettivo regime, in modo da rendere
trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi
livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
da disposizioni legislative assunte a livello nazionale,
siano correlati ad un corrispondente adeguamento della
quota di compartecipazione regionale all'IVA."
Comma 390:
Si riporta il testo del comma 524 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun
anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta
regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai
sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le
aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere
universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti
pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad
esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano
una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di
rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi
determinati come remunerazione dell'attivita', ai sensi
dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore
al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto,
pari ad almeno 7 milioni di euro. Le modalita' di
individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi
sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualita' ed esiti delle cure, valutato secondo la
metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526."
Comma 391:
Il testo del comma 524 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 390.
Si riporta il testo dei commi da 525 a 536
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016,
entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito
provvedimento della Giunta regionale, ovvero del
Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2,
commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio
sanitario regionale che presentano una o entrambe le
condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b). Per la
verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera a),
sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto
trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del
decreto di cui al comma 526; per la verifica delle
condizioni di cui al comma 524, lettera b), sono utilizzati
i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto
di cui al comma 526.
526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' definita la metodologia di
valutazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera
a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, in materia di modalita' di
remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto
dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali.
Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti
assistenziali e i parametri di riferimento relativi a
volumi, qualita' ed esiti delle cure, anche tenendo conto
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la
definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera. Il decreto definisce, altresi', le linee guida
per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530.
527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con
apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al
medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e
trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di
bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle
voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525
presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi
all'emanazione del provvedimento di individuazione, il
piano di rientro di durata non superiore al triennio,
contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento
della qualita' delle cure o all'adeguamento dell'offerta,
al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
529. Le regioni non in piano di rientro regionale,
entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte
dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai
piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria
regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e
approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento
della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti
approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente
efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche
commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta
giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente,
valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di
rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale
e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i
piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta
o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni
medesime evidenziano, in apposita sezione del programma
operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale,
predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai
sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del
proprio Servizio sanitario regionale, nonche' dei relativi
obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di
miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro
degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal
Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente
efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme
le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attivita' di
monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di
rientro regionale.
531. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo
2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al
fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario
regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario
regionale corrispondente alla somma degli eventuali
scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti
del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si
verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le
regioni che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.
I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del
presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai
suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani
di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario
regionale entro cinque giorni dall'adozione del
provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti
negativi di cui ai medesimi piani di rientro.
532. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli
interventi individuati dai piani di cui ai commi 529 e 530
sono vincolanti per gli enti interessati e le
determinazioni in essi previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti amministrativi gia'
adottati dagli stessi in materia di programmazione e
pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i
contenuti dei piani.
533. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove
nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la
realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di
cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi
indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la
Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a titolo di
anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai
sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di
salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti
territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale
negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove
nominato, adotta le misure per la riconduzione in
equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di
assistenza, come individuati nel piano di rientro
dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica
nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti
dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi
programmati nel piano di rientro.
534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 521 a 547, tutti i contratti dei
direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono
la decadenza automatica del direttore generale degli enti
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata
trasmissione del piano di rientro all'ente interessato,
ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale
dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai
commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni
normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera
d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto
delle modalita' e dei criteri stabiliti dal decreto di cui
al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende
sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta,
ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che
presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi
ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualita' ed esiti delle cure.
536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri
di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le
modalita' di calcolo e i relativi parametri di riferimento
per l'individuazione, da parte delle regioni, delle
aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 535, da
sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato
conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di
disallineamento rispetto ai parametri di qualita' ed esiti
delle cure. Con successivo decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016,
sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di
rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione
diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare
l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in
rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."