art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
              6-bis.  All'articolo  1,  comma  166,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  228,  le  parole:  "entro  dodici  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge" e  le  parole:
          "con riferimento alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  il
          personale in effettivo servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,". 
              6-ter.   All'articolo   2,   comma   4-duodecies,   del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  le
          parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
          "siano in effettivo servizio". 
              6-quater. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni  e  i  comuni  che  hanno   proceduto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 560, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, a indire procedure selettive pubbliche  per  titoli
          ed  esami  possono,  in   via   prioritaria   rispetto   al
          reclutamento speciale  di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo e in relazione al proprio effettivo  fabbisogno  e
          alle risorse finanziarie  disponibili,  fermo  restando  il
          rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
          rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
          contenimento  della   spesa   complessiva   di   personale,
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a  domanda,
          del personale non dirigenziale  assunto  con  contratto  di
          lavoro a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione
          delle procedure  selettive  precedentemente  indicate,  che
          abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per le stesse finalita', previsti  dall'articolo  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, i contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  periodo  precedente   fino   alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
              7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6  sono
          di  norma   adottati   bandi   per   assunzioni   a   tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate. 
              8.  Al  fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e  di
          cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 280, le  regioni  predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che  hanno  vuoti
          in  organico   relativamente   alle   qualifiche   di   cui
          all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del loro  fabbisogno
          e nell'ambito dei vincoli finanziari di  cui  al  comma  6,
          procedono, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente. 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, riferita agli anni dal  2013  al  2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016  (31).
          Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16,  comma
          9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          province possono prorogare  fino  al  31  dicembre  2016  i
          contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   a
          progetto, per le strette necessita' connesse alle  esigenze
          di continuita' dei  servizi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le  disposizioni  previste  dall'articolo  14,  comma
          24-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  consentire  l'attuazione  dei  processi   di
          stabilizzazione di cui al presente articolo, in  ogni  caso
          nel rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tal  fine
          gli enti territoriali  delle  regioni  a  statuto  speciale
          calcolano il complesso delle  spese  per  il  personale  al
          netto  dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,
          attribuite nei limiti dei risparmi di  spesa  realizzati  a
          seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione  e
          revisione della spesa di cui al primo periodo; la  verifica
          del rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
          rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
          modificazioni per l'anno 2015, al solo fine  di  consentire
          la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  fino
          al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla
          lettera d) del comma 26 dell'articolo  31  della  legge  12
          novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'anno 2016, permanendo il fabbisogno  organizzativo  e  le
          comprovate esigenze istituzionali  volte  ad  assicurare  i
          servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro  a
          tempo  determinato,  fermo  quanto  previsto  nei   periodi
          precedenti, puo' essere disposta in  deroga  ai  termini  e
          vincoli di cui al comma  9  del  presente  articolo.  Fermo
          restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo'  essere  disposta
          in deroga ai limiti  o  divieti  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  l'anno   2016,   agli   enti
          territoriali di cui al primo periodo  del  presente  comma,
          che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,
          7 e 8 del  medesimo  articolo.  Per  gli  stessi  enti,  la
          proroga dei rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'
          subordinata all'assunzione integrale degli oneri  a  carico
          della regione ai sensi dall'articolo  259,  comma  10,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267. 
              9-ter. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21  maggio  2013,  n.
          54, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
          2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi  di  cui
          al comma 6 del presente  articolo.  Fino  al  completamento
          della procedura assunzionale,  alla  quale  si  applica  il
          limite  del  50  per  cento   delle   risorse   finanziarie
          disponibili,  sulla  base   delle   facolta'   assunzionali
          previste dalla  legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la
          proroga dei contratti a  tempo  determinato  relativi  allo
          stesso  personale  nei   limiti   numerici   e   finanziari
          individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 novembre di ciascun  anno.  All'onere  relativo
          alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
          euro annui, si provvede mediante utilizzo  di  quota  parte
          delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che  sono  annualmente
          riassegnate  ai  pertinenti   capitoli   dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  5.
          Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
          dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,
          si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con
          riferimento alle professionalita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  precedente
          periodo saranno previste  specifiche  disposizioni  per  il
          personale dedicato alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate
          anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai
          concorsi, dei titoli di studio di laurea e post  laurea  in
          possesso del personale precario nonche'  per  il  personale
          medico in servizio presso il pronto soccorso delle  aziende
          sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di  prestazione
          continuativa,   ancorche'    non    in    possesso    della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza.   Resta   comunque   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 10, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368. 
              10-bis. In considerazione dei  vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre  2007.  Ai  fini   della   razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
              10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
          178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              "Art.  1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6,  commi  2,
          3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". 
              10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "1°  gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
              b) le parole: "31 dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
              c) le parole: "31 dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
              d) le parole: "1°  gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 
              10-quinquies. All'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
              10-sexies.  All'articolo  8,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e  2014"  e,  al  quarto
          periodo, le  parole:  "per  gli  anni  2012  e  2013"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "per  gli  anni  2012,  2013  e
          2014". 
              10-septies. All'articolo 42-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2.  I  certificati  per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica, di cui all'articolo 3 del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              11.  All'articolo  10,   comma   4-bis,   del   decreto
          legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: 
              "Per assicurare il diritto all'educazione, negli  asili
          nidi e nelle scuole dell'infanzia  degli  enti  locali,  le
          deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
          del patto  di  stabilita'  e  dei  vincoli  finanziari  che
          limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
          regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo   personale
          educativo e scolastico.". 
              12.  All'articolo  114,  comma   5-bis,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
          parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti:  "servizi
          scolastici e per l'infanzia,". 
              13.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di cui all'articolo 7, comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale. 
              14. Per le finalita' di cui  al  comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015  nonche'
          per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di  1
          milione  di  euro  per  ciascun   anno   a   valere   sulle
          disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto  del
          patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa  in
          materia  di  contenimento  della   spesa   complessiva   di
          personale. Per le medesime finalita', i comuni del  cratere
          possono prorogare o rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
          dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
          collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
          delle ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  di  cui  all'articolo  7,  comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche  per
          l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5  milioni  di
          euro. 
              15. La disposizione dell'articolo 4,  comma  45,  della
          legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applica  anche  ai
          concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
          Le entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, relativamente ai  concorsi  per
          il reclutamento del personale  di  magistratura  ordinaria,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia. 
              16. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: ", gli enti pubblici non economici e  gli  enti  di
          ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  gli  enti
          pubblici  non  economici"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti   periodi:   "Per    gli    enti    di    ricerca,
          l'autorizzazione all'avvio delle procedure  concorsuali  e'
          concessa, in sede di approvazione del piano  triennale  del
          fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
          secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti  di  ricerca
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al  presente
          comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
          triennali di  attivita'  e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              16-bis.  All'articolo  55-septies,  comma  5-ter,   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a)  le  parole:  "l'assenza   e'   giustificata"   sono
          sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
              b) dopo le parole: "di attestazione" sono  inserite  le
          seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; 
              c) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "o
          trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 
              16-ter. All'articolo 14, comma 5, del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "L'individuazione  dei  limiti  avviene
          complessivamente  su   base   nazionale   e   la   relativa
          assegnazione alle singole camere di commercio delle  unita'
          di personale da  assumere  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico sulla base  dei  criteri
          individuati da un'apposita  commissione,  costituita  senza
          oneri presso il  medesimo  Ministero,  composta  da  cinque
          componenti:  due  in  rappresentanza  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  dei  quali  uno   con   funzione   di
          presidente,   uno   in   rappresentanza    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica ed uno in rappresentanza di  Unioncamere.
          Dalle  disposizioni  del  periodo  precedente  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 8.  Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
          delle agenzie governative nazionali e degli  enti  pubblici
          non  economici  nazionali.  I  decreti   legislativi   sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) con riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti  conseguenti   alla   ricognizione   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e completare  l'attuazione  dell'articolo  20
          dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
          di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
          di cui al decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259;
          riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
          del  territorio  e  del  mare,  nonche'  nel  campo   della
          sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,
          conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
          Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
          di polizia, fatte salve le competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,
          n.  121,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
          e tenuto conto dei criteri di delega della presente  legge,
          in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
          tenuto anche conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350; 4) previsione che il personale  tecnico  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di
          ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   214,   e   successive
          modificazioni; riordino dei corpi di  polizia  provinciale,
          in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  escludendo  in  ogni
          caso la confluenza nelle Forze di  polizia;  ottimizzazione
          dell'efficacia  delle  funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai
          compiti del personale permanente e volontario del  medesimo
          Corpo e conseguente revisione del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
          ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
          di nuovi  appositi  ruoli  e  qualifiche,  con  conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
              b) con riferimento alle forze operanti in  mare,  fermi
          restando   l'organizzazione,   anche   logistica,   e    lo
          svolgimento delle funzioni e  dei  compiti  di  polizia  da
          parte  delle   Forze   di   polizia,   eliminazione   delle
          duplicazioni  organizzative,   logistiche   e   funzionali,
          nonche' ottimizzazione di  mezzi  e  infrastrutture,  anche
          mediante forme  obbligatorie  di  gestione  associata,  con
          rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
          di  porto  e  Marina   militare,   nella   prospettiva   di
          un'eventuale maggiore integrazione; 
              c) con riferimento alla sola amministrazione  centrale,
          applicare i  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche',  all'esclusivo  fine  di
          attuare l'articolo 95 della Costituzione e di  adeguare  le
          statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, definire: 
              1) le competenze regolamentari e quelle  amministrative
          funzionali al  mantenimento  dell'unita'  dell'indirizzo  e
          alla promozione dell'attivita' dei Ministri  da  parte  del
          Presidente del Consiglio dei ministri; 
              2) le attribuzioni della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri in materia di analisi, definizione  e  valutazione
          delle politiche pubbliche; 
              3) i  procedimenti  di  designazione  o  di  nomina  di
          competenza, diretta o indiretta, del Governo o  di  singoli
          Ministri, in modo da garantire che le  scelte,  quand'anche
          da formalizzarsi con  provvedimenti  di  singoli  Ministri,
          siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 
              4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione
          dei Ministri, dei vice ministri  e  dei  sottosegretari  di
          Stato, con  determinazione  da  parte  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie  destinate
          ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni  e  alle
          dimensioni dei  rispettivi  Ministeri,  anche  al  fine  di
          garantire  un'adeguata  qualificazione  professionale   del
          relativo personale, con eventuale riduzione  del  numero  e
          pubblicazione  dei  dati  nei  siti   istituzionali   delle
          relative amministrazioni; 
              5) le competenze in materia di vigilanza sulle  agenzie
          governative nazionali, al fine  di  assicurare  l'effettivo
          esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra
          indirizzo politico e gestione; 
              6) razionalizzazione con eventuale  soppressione  degli
          uffici ministeriali le  cui  funzioni  si  sovrappongono  a
          quelle proprie delle autorita'  indipendenti  e  viceversa;
          individuazione di criteri omogenei  per  la  determinazione
          del trattamento economico dei componenti  e  del  personale
          delle autorita' indipendenti, in modo da  evitare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
          professionalita'; individuazione  di  criteri  omogenei  di
          finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  mediante   la
          partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
          operanti nei settori e servizi di riferimento,  o  comunque
          regolate o vigilate; 
              7)  introduzione  di   maggiore   flessibilita'   nella
          disciplina relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da
          realizzare  con  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
          adozione   dei   regolamenti   di   organizzazione,   anche
          modificando la competenza  ad  adottarli;  introduzione  di
          modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti  a
          quello del segretario generale  e  viceversa  in  relazione
          alle esigenze di coordinamento;  definizione  dei  predetti
          interventi   assicurando   comunque    la    compatibilita'
          finanziaria  degli  stessi,  anche  attraverso   l'espressa
          previsione della partecipazione  ai  relativi  procedimenti
          dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
              d) con riferimento alle amministrazioni  competenti  in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
              e) con riferimento alle Prefetture-Uffici  territoriali
          del   Governo:   a   completamento    del    processo    di
          riorganizzazione,  in  combinato  disposto  con  i  criteri
          stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni  contenute
          nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
          rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle
          funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo  conto
          delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
          2014, n. 56, in  base  a  criteri  inerenti  all'estensione
          territoriale,  alla  popolazione  residente,  all'eventuale
          presenza della citta' metropolitana,  alle  caratteristiche
          del  territorio,  alla  criminalita',   agli   insediamenti
          produttivi, alle dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno
          delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e  alle
          aree confinarie con flussi migratori; trasformazione  della
          Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  in  Ufficio
          territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
          amministrazione  periferica  dello   Stato   e   cittadini;
          attribuzione    al    prefetto    della     responsabilita'
          dell'erogazione  dei  servizi  ai  cittadini,  nonche'   di
          funzioni di direzione e coordinamento dei  dirigenti  degli
          uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
          eventualmente  prevedendo  l'attribuzione  allo  stesso  di
          poteri  sostitutivi,  ferma  restando  la  separazione  tra
          funzioni di amministrazione attiva e  di  controllo,  e  di
          rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai  fini
          del riordino della disciplina in materia di  conferenza  di
          servizi   di   cui   all'articolo   2;   coordinamento    e
          armonizzazione  delle  disposizioni  riguardanti  l'Ufficio
          territoriale   dello   Stato,   con   eliminazione    delle
          sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a  tal  fine
          necessarie;  confluenza  nell'Ufficio  territoriale   dello
          Stato di tutti gli uffici periferici delle  amministrazioni
          civili   dello   Stato;   definizione   dei   criteri   per
          l'individuazione  e  l'organizzazione  della   sede   unica
          dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
          competenze  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica
          nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dalla legge  1º  aprile  1981,  n.
          121;  individuazione  della   dipendenza   funzionale   del
          prefetto in relazione alle competenze esercitate; 
              f)  con  riferimento  a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al  Governo  per  la
          revisione dello strumento militare nazionale e norme  sulla
          medesima materia): 
              "Art. 1 Oggetto e modalita' di esercizio della delega 
              1. - 4. Omissis 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte  non
          superiore al 50 per cento dei risparmi di  spesa  di  parte
          corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma
          1, lettere c) e d),  della  presente  legge,  anche  tenuto
          conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo
          periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
          modificazioni, e' utilizzata  per  adottare,  entro  il  1º
          luglio 2017, ulteriori  disposizioni  integrative,  con  le
          medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
          al fine di assicurare la  sostanziale  equiordinazione  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
          comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216,  e  dei  criteri
          direttivi di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
          numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 972 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "972. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  sulla
          revisione dei ruoli  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate  e  per
          il  riconoscimento  dell'impegno   profuso   al   fine   di
          fronteggiare   le   eccezionali   esigenze   di   sicurezza
          nazionale, per l'anno 2016  al  personale  appartenente  ai
          corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
          alle  Forze  armate  non  destinatario  di  un  trattamento
          retributivo  dirigenziale  e'  riconosciuto  un  contributo
          straordinario  pari  a  960  euro   su   base   annua,   da
          corrispondere in quote di  pari  importo  a  partire  dalla
          prima retribuzione utile  e  in  relazione  al  periodo  di
          servizio prestato nel corso dell'anno 2016.  Il  contributo
          non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
          reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  e   non   e'   assoggettato   a   contribuzione
          previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari  del
          contributo    straordinario    si    applicano    altresi',
          ricorrendone  le  condizioni,  le  disposizioni   contenute
          nell'articolo  13,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di 510,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2016. Al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi
          programmatici   di   finanza   pubblica,    il    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          effettua  il  monitoraggio  mensile  dei   maggiori   oneri
          derivanti dal presente comma. Nelle more del  monitoraggio,
          e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
          di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma  63  del
          presente   articolo.   In   relazione   agli   esiti    del
          monitoraggio, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero  alla
          riduzione  delle  risorse  necessarie  per  assicurare   la
          copertura degli  eventuali  maggiori  oneri  accertati.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni
          compensative tra gli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai
          sensi del presente comma  anche  tra  stati  di  previsione
          diversi. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  2,
          comma 3,  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti,  e'  ridotta  di
          5,5 milioni di euro per l'anno 2016." 
              Si riporta il testo  del  comma  1328  dell'articolo  1
          della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale  sui
          diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo  2,
          comma  11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,   e
          successive  modificazioni,  e'  incrementata  a   decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato. Un apposito  fondo,  alimentato  dalle  societa'
          aeroportuali in proporzione al traffico generato,  concorre
          al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con  decreti
          del  Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche   con
          evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, tramite l'Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
          unita' previsionali di base del centro  di  responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno." 
              Comma 366: 
              Si riporta il testo del comma 201 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 107 del 2015: 
              "201. A decorrere dall'anno  scolastico  2015/2016,  la
          dotazione organica complessiva di personale  docente  delle
          istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel  limite
          di euro 544,18 milioni  nell'anno  2015,  1.828,13  milioni
          nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno  2017,  1.878,56
          milioni nell'anno 2018, 1.915,91  milioni  nell'anno  2019,
          1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
          2021, 2.053,60 milioni  nell'anno  2022,  2.095,20  milioni
          nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e  2.169,63
          milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a  quelle
          determinate  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  7,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi  2
          e 2-bis, del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128." 
              Comma 368: 
              Il  testo  del  comma  4  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge   n.   101   del   2013,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato
          dal presente comma, e' riportato nelle note al comma 365. 
              Si riporta il testo del comma  9-bis  dell'articolo  66
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 66. Turn over 
              1. - 9. Omissis 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              Omissis." 
              Comma 369: 
              Il testo del comma 466  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note al comma 365. 
              Comma 370: 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  509
          del 1994 e' riportato nelle note al comma 88. 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  103
          del 1996 e' riportato nelle note al comma 88. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  9  del
          citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: 
              "Art. 9 Contenimento delle spese in materia di  impiego
          pubblico 
              1. Per gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento
          economico complessivo  dei  singoli  dipendenti,  anche  di
          qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il   trattamento
          accessorio,  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso,  il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali arretrati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall'articolo 8, comma 14. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente del comma 417 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "417.  A  decorrere  dall'anno  2014,   ai   fini   del
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea  e  del  rispetto  dei  saldi
          strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
          legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  possono  assolvere
          alle disposizioni vigenti in materia di contenimento  della
          spesa   dell'apparato   amministrativo    effettuando    un
          riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato
          entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al  15  per  cento
          della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
          Per detti enti, la presente disposizione sostituisce  tutta
          la normativa vigente in materia di contenimento della spesa
          pubblica  che  prevede,  ai  fini  del  conseguimento   dei
          risparmi   di   finanza   pubblica,   il   concorso   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ferme  restando,  in  ogni
          caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
          di spese di personale." 
              Comma 371: 
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  11
          agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone): 
              "Art. 12. Fondo per le misure anti-tratta. 
              1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 
              2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
          di assistenza e di integrazione  sociale  in  favore  delle
          vittime,  nonche'  delle  altre  finalita'  di   protezione
          sociale previste dall'articolo 18  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              2-bis. Il Fondo per  le  misure  anti-tratta  e'  anche
          destinato all'indennizzo delle vittime dei  reati  previsti
          al comma 3. 
              2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
          1.500,00  per  ogni   vittima,   entro   i   limiti   delle
          disponibilita' finanziarie annuali del Fondo,  detratte  le
          somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti
          pubblici. In caso  di  insufficienza  delle  disponibilita'
          finanziarie annuali del Fondo, le richieste  di  indennizzo
          accolte  e  non  soddisfatte  sono  poste  a   carico   del
          successivo  esercizio  finanziario  ed   hanno   precedenza
          rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio. 
              2-quater. La  domanda  di  accesso  al  Fondo  ai  fini
          dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri, a pena di decadenza, entro  cinque  anni  dal
          passaggio in giudicato della sentenza di  condanna  che  ha
          riconosciuto il diritto al risarcimento  del  danno  ovvero
          dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento  di
          una provvisionale,  emesse  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  La  vittima  deve
          dimostrare di non avere ricevuto  ristoro  dall'autore  del
          reato, nonostante  abbia  esperito  l'azione  civile  e  le
          procedure esecutive. 
              2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore  del  reato,  la
          domanda di cui al comma 2-quater  e'  presentata  entro  un
          anno  dal  deposito  del  provvedimento  di  archiviazione,
          emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice  di  procedura
          penale, successivamente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto. 
              2-sexies. Decorsi sessanta giorni  dalla  presentazione
          della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle
          sentenze  di  cui  al  comma   2-quater   unitamente   alla
          documentazione   attestante    l'infruttuoso    esperimento
          dell'azione civile e delle procedure  esecutive  ovvero  il
          provvedimento di archiviazione, senza che  sia  intervenuta
          comunicazione di accoglimento, la vittima  puo'  agire  nei
          confronti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  al
          fine di ottenere l'accesso al Fondo. 
              2-septies. Il diritto all'indennizzo  non  puo'  essere
          esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
          definitiva,  ovvero,  alla  data  di  presentazione   della
          domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno  dei
          reati di cui all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del
          codice di procedura penale. 
              2-octies. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'
          surrogata, fino all'ammontare  delle  somme  corrisposte  a
          titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti  della
          parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato  al
          risarcimento del danno. 
              3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate  le  somme
          stanziate dall'articolo  18  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  nonche'  i
          proventi della confisca ordinata a seguito di  sentenza  di
          condanna o di applicazione della pena  su  richiesta  delle
          parti per uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  416,
          sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e  i
          proventi della confisca ordinata, per gli  stessi  delitti,
          ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in  deroga
          alle disposizioni  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  del
          medesimo articolo. 
              4. All'articolo 80, comma 17, lettera m),  della  legge
          23 dicembre 2000,  n.  388,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «, ad  esclusione  delle  somme  stanziate
          dall'articolo 18». 
              5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
          n. 394, e' abrogato." 
              Comma 372: 
              Si riporta il testo del comma 425 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014: 
              "425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di  cui  all'articolo  30,  comma
          2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   1.075   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          685 nel corso dell'anno 2016  e  390  nel  corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia." 
              Comma 373: 
              Si riporta il testo del comma 69 dell'articolo 1  della
          citata legge n. 107 del 2015: 
              "69. All'esclusivo scopo di far fronte ad  esigenze  di
          personale   ulteriori   rispetto   a   quelle   soddisfatte
          dall'organico dell'autonomia come definite  dalla  presente
          legge,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  ad
          esclusione dei posti di sostegno in  deroga,  nel  caso  di
          rilevazione  delle  inderogabili  necessita'   previste   e
          disciplinate,   in   relazione   ai   vigenti   ordinamenti
          didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,  e'  costituito
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  un   ulteriore
          contingente  di  posti  non  facenti  parte   dell'organico
          dell'autonomia ne' disponibili, per il  personale  a  tempo
          indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni  in
          ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le  modalita',
          i criteri e i parametri previsti  dal  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Alla
          copertura  di  tali  posti  si  provvede  a  valere   sulle
          graduatorie  di  personale  aspirante   alla   stipula   di
          contratti a  tempo  determinato  previste  dalla  normativa
          vigente ovvero mediante  l'impiego  di  personale  a  tempo
          indeterminato   con    provvedimenti    aventi    efficacia
          limitatamente ad un solo  anno  scolastico.  All'attuazione
          del presente comma si provvede  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili  annualmente  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          indicate nel decreto ministeriale di cui al primo  periodo,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 64,  comma  6,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." 
              Comma 374: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81 recante "Norme per  la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2  luglio  2009,  n.
          151. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio
          2016, n. 19 recante "Regolamento recante  disposizioni  per
          la  razionalizzazione  ed  accorpamento  delle  classi   di
          concorso a cattedre e a  posti  di  insegnamento,  a  norma
          dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          22 febbraio 2016, n. 43, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  64  del   citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare  le  risorse  disponibili,  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per  disciplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti" 
              Commi 375 e 376: 
              Si riporta il testo dei commi 131 e 132 dell'articolo 1
          della citata legge n. 107 del 2015: 
              "131. A decorrere dal 1ºsettembre 2016, i contratti  di
          lavoro a  tempo  determinato  stipulati  con  il  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
          la copertura di posti vacanti e  disponibili,  non  possono
          superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
          continuativi. 
              132.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          istituito  un  fondo  per  i  pagamenti  in  esecuzione  di
          provvedimenti  giurisdizionali   aventi   ad   oggetto   il
          risarcimento dei danni  conseguenti  alla  reiterazione  di
          contratti a termine per una durata complessiva superiore  a
          trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti  e
          disponibili, con  la  dotazione  di  euro  10  milioni  per
          ciascuno degli anni 2015  e  2016,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 14  del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni." 
              Comma 377: 
              Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'articolo  24
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              "Art. 24. Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato 
              1. - 73. Omissis 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   febbraio   2014,   n.   6
          (Disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze
          ambientali e industriali ed a favorire  lo  sviluppo  delle
          aree interessate): 
              "Art. 3 Combustione illecita di rifiuti 
              1. Omissis. 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
          reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
          successiva combustione illecita di rifiuti. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125
          (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
              "Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano (29) puo' essere autorizzato per un  periodo  di  sei
          mesi, rinnovabile per una volta,  per  un  contingente  non
          superiore a 3.000 unita'. 
              1-bis. Omissis. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              Omissis." 
              Comma 378: 
              Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo  13  del
          citato decreto-legge  n.  145  del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: 
              "Art. 13 Disposizioni urgenti  per  EXPO  2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo 
              1. - 22. Omissis 
              23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
          pari a 184 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2016,
          2017  e  2018,  si  provvede  mediante  il   corrispondente
          incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
          di cui all'articolo 2, comma 11, della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350,  e  successive  modificazioni,  da  destinare
          all'INPS.  La   misura   dell'incremento   dell'addizionale
          comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e'  subordinata
          l'efficacia della disposizione di cui al comma 21. 
              Omissis." 
              Comma 379: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          citato  decreto-legge  n.  42  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1.  Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici
          scolastici e per lo svolgimento dei servizi  di  pulizia  e
          ausiliari nelle scuole 
              1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1°  aprile
          2016 al 31 agosto 2017 degli interventi di mantenimento del
          decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a  sede
          di istituzioni scolastiche  ed  educative  statali  di  cui
          all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge  7
          aprile 2014, n. 58, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la spesa  di  64
          milioni di euro per l'anno 2016 e di 128  milioni  di  euro
          per l'anno 2017. 
              Omissis." 
              Comma 380: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 7 aprile 2014,  n.  58  (Misure  urgenti  per
          garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico),
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del  2014,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   urgenti   per   il   regolare
          svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
              1. Al fine di consentire la regolare conclusione  delle
          attivita'  didattiche  nell'anno  scolastico  2016/2017  in
          ambienti  in  cui  siano  garantite  le  idonee  condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
          ovvero   sia   stata   sospesa   o    sia    scaduta,    la
          convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi  di
          pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014  alla
          data di effettiva attivazione della  citata  convenzione  e
          comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, le istituzioni
          scolastiche  ed  educative  provvedono   all'acquisto   dei
          servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti
          e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. 
              Omissis." 
              Comma 382: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del   citato
          decreto-legge   n.   179   del   2012,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e  sistemi  di
          sorveglianza nel settore sanitario 
              1.  Il  fascicolo  sanitario   elettronico   (FSE)   e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti l'assistito. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
              a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
              b)  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
              c) programmazione sanitaria,  verifica  delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che
          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in
          possesso dello stesso. 
              3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente
          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte
          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati
          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
          fascicolo medesimo. 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura
          l'assistito. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale  e  di   impianti   protesici   sono   aggiornati
          periodicamente con  la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
          tenuta e aggiornamento dei  registri  di  cui  al  presente
          comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
          e rientra tra le attivita' istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di
          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. Ferme  restando  le  funzioni  del  Commissario
          straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di  cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
          179, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base  delle
          esigenze avanzate dalle regioni e dalle province  autonome,
          nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo  con  il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze e  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  la
          progettazione dell'infrastruttura  nazionale  necessaria  a
          garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
          e' curata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attraverso  l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema
          Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2
          novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264
          del 12 novembre 2011, garantendo: 
              1)  l'interoperabilita'   dei   FSE   e   dei   dossier
          farmaceutici regionali; 
              2)   l'identificazione    dell'assistito,    attraverso
          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti
          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita
          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli
          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326; 
              3) per le regioni e province autonome che, entro il  31
          marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministero della  salute  di  volersi  avvalere
          dell'infrastruttura  nazionale  ai  sensi  del  comma   15,
          l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
          per la trasmissione telematica dei dati di cui  ai  decreti
          attuativi del comma 7, ad esclusione dei  dati  di  cui  al
          comma  15-septies,  per  la  successiva   alimentazione   e
          consultazione del FSE da parte  delle  medesime  regioni  e
          province autonome, secondo le modalita'  da  stabilire  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero della salute; 
              4) a partire dal 30  aprile  2017,  la  gestione  delle
          codifiche nazionali e regionali stabilite  dai  decreti  di
          cui al comma 7, rese disponibili dalle  amministrazioni  ed
          enti che le detengono, secondo le  modalita'  da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministero della salute»; 
              c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della
          salute» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Ministero
          della salute e il Ministero dell'economia e delle  finanze»
          e  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   parole:   «,
          congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica  degli
          adempimenti di cui all'articolo 12  della  predetta  intesa
          del 23 marzo 2005. 
              15-quater.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze operano congiuntamente, per le parti di  rispettiva
          competenza, al fine di:  a)  valutare  e  approvare,  entro
          sessanta giorni,  i  piani  di  progetto  presentati  dalle
          regioni e dalle province autonome per la realizzazione  del
          FSE, verificandone la conformita' a  quanto  stabilito  dai
          decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
          l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali  a
          livello   nazionale,    per    indagini    epidemiologiche,
          valutazioni statistiche, registri nazionali e  raccolta  di
          dati a  fini  di  programmazione  sanitaria  nazionale;  b)
          monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
          e  delle  province  autonome,  conformemente  ai  piani  di
          progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
          a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
          tra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le
          province   autonome   per   l'accesso   al    finanziamento
          integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale  da
          verificare da parte del  Comitato  di  cui  all'articolo  9
          dell'intesa sancita  il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          predetta intesa del 23 marzo 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
              15-sexies.  Qualora  la  regione,  sulla   base   della
          valutazione del Comitato e del Tavolo  tecnico  di  cui  al
          comma 15-quater, non abbia adempiuto nei  termini  previsti
          dal medesimo comma 15-quater, il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
          ad adempiere entro i  successivi  trenta  giorni.  Qualora,
          sulla base delle valutazioni operate dai medesimi  Comitato
          e Tavolo  tecnico,  la  regione  non  abbia  adempiuto,  il
          Presidente della regione, nei successivi trenta  giorni  in
          qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti  necessari
          all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  e  ai  citati  Comitato  e  Tavolo
          tecnico. 
              15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in
          attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  entro  il  30  aprile  2017,  rende
          disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici  regionali,
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo
          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di
          farmaceutica  e  specialistica  a   carico   del   Servizio
          sanitario nazionale, ai certificati di malattia  telematici
          e alle  prestazioni  di  assistenza  protesica,  termale  e
          integrativa." 
              Comma 383: 
              Il testo del comma 15-ter dell'articolo 12  del  citato
          decreto-legge   n.   179   del   2012,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
          dal comma 382 del presente  articolo,  e'  riportato  nelle
          note al comma 382. 
              Comma 384: 
              Il testo del comma 15-quinquies  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge  n.  179  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
          dal comma 382 del presente  articolo,  e'  riportato  nelle
          note al comma 382. 
              Comma 385: 
              Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo  15  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art. 15  Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 23. Omissis 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 68 e dei commi da 77 a 97
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 67-bis. Omissis 
              68.  Al  fine   di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
          6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi  da
          2  a  6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'articolo  12,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              69. - 76. Omissis 
              77.  E'  definito  quale  standard   dimensionale   del
          disavanzo sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento
          ordinario e alle maggiori  entrate  proprie  sanitarie,  il
          livello del 5 per cento, ancorche' coperto  dalla  regione,
          ovvero il livello inferiore al  5  per  cento  qualora  gli
          automatismi fiscali  o  altre  risorse  di  bilancio  della
          regione non garantiscano con la quota libera  la  copertura
          integrale del  disavanzo.  Nel  caso  di  raggiungimento  o
          superamento di  detto  standard  dimensionale,  la  regione
          interessata e' tenuta a presentare entro il  successivo  10
          giugno un piano di  rientro  di  durata  non  superiore  al
          triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
          farmaco (AIFA)  e  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
          presente legge, che contenga sia le misure di  riequilibrio
          del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
          per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure   per
          garantire l'equilibrio di bilancio  sanitario  in  ciascuno
          degli anni compresi nel piano stesso. 
              78. Il piano di rientro, approvato  dalla  regione,  e'
          valutato dalla Struttura tecnica  di  monitoraggio  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, della citata intesa  Stato-regioni
          in materia sanitaria per  il  triennio  2010-2012  e  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nei
          termini  perentori   rispettivamente   di   trenta   e   di
          quarantacinque giorni dalla data di approvazione  da  parte
          della regione.  La  citata  Conferenza,  nell'esprimere  il
          parere, tiene  conto  del  parere  della  citata  Struttura
          tecnica, ove espresso. 
              79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della salute, sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le
          regioni, decorsi i termini di  cui  al  comma  78,  accerta
          l'adeguatezza del piano presentato anche  in  mancanza  dei
          pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
          di riscontro positivo, il piano e' approvato dal  Consiglio
          dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
          la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero  in  caso
          di  mancata  presentazione  del  piano,  il  Consiglio  dei
          ministri,   in   attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione,  nomina  un  commissario  ad  acta   per   la
          predisposizione, entro  i  successivi  trenta  giorni,  del
          piano di rientro e  per  la  sua  attuazione  per  l'intera
          durata  del  piano  stesso.  A  seguito  della  nomina  del
          commissario ad acta: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio  e,  sempre  in  via
          automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente. Con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati   i   trasferimenti   erariali   a    carattere
          obbligatorio; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
          le modalita' previste dal citato  articolo  1,  comma  174,
          della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato  dal
          comma 76 del presente articolo. 
              80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
          fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera  durata  del
          piano,  delle  maggiorazioni   dell'aliquota   dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
          in ciascuno degli anni dell'ultimo  biennio  di  esecuzione
          del Piano di rientro, ovvero  del  programma  operativo  di
          prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
          tecnici di cui agli articoli 9 e 12  dell'Intesa  23  marzo
          2005, sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  un  disavanzo
          sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
          delle  coperture,  decrescente  e  inferiore   al   gettito
          derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
          consentita  la  riduzione  delle  predette   maggiorazioni,
          ovvero la destinazione del  relativo  gettito  a  finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale  un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel medesimo  biennio.  Alle
          regioni che presentano, in ciascuno degli anni  dell'ultimo
          triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
          esercizio  e  prima  delle  coperture,  inferiore,  ma  non
          decrescente,   rispetto   al   gettito   derivante    dalla
          massimizzazione delle predette aliquote, e'  consentita  la
          riduzione   delle   predette   maggiorazioni,   ovvero   la
          destinazione   del    relativo    gettito    a    finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale un gettito  pari  al  valore  massimo  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel  medesimo  triennio.  Le
          predette   riduzioni    o    destinazione    a    finalita'
          extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
          medesimi Tavoli e in presenza  di  un  Programma  operativo
          2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
          l'efficacia  degli  eventuali  provvedimenti  di  riduzione
          delle  aliquote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF   e
          dell'IRAP secondo  le  vigenti  disposizioni.  Resta  fermo
          quanto previsto dal presente comma  in  caso  di  risultati
          quantitativamente migliori e quanto previsto dal  comma  86
          in  caso  di  determinazione  di  un  disavanzo   sanitario
          maggiore di quello programmato e  coperto.  Gli  interventi
          individuati dal piano sono vincolanti per la  regione,  che
          e'   obbligata   a   rimuovere   i   provvedimenti,   anche
          legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che  siano  di
          ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
          scopo, qualora, in corso di  attuazione  del  piano  o  dei
          programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
          di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
          ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi  regionali,
          li  trasmettono   al   Consiglio   regionale,   indicandone
          puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di  rientro
          o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  apporta   le   necessarie
          modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
          o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
          apportare  le  necessarie  modifiche  legislative  entro  i
          termini indicati, ovvero vi provveda  in  modo  parziale  o
          comunque tale da non rimuovere gli ostacoli  all'attuazione
          del piano o  dei  programmi  operativi,  il  Consiglio  dei
          Ministri  adotta,  ai   sensi   dell'articolo   120   della
          Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
          superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma  796,  lettera  b),  ottavo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  merito
          alla possibilita', qualora sia verificato che  il  rispetto
          degli  obiettivi  intermedi  sia   stato   conseguito   con
          risultati quantitativamente migliori,  di  riduzione  delle
          aliquote fiscali nell'esercizio  successivo  per  la  quota
          corrispondente  al  miglior  risultato  ottenuto;   analoga
          misura di attenuazione si puo' applicare  anche  al  blocco
          del  turn  over  e  al  divieto  di  effettuare  spese  non
          obbligatorie  in  presenza  delle  medesime  condizioni  di
          attuazione del piano. 
              81. La verifica dell'attuazione del  piano  di  rientro
          avviene  con  periodicita'  trimestrale  e  annuale,  ferma
          restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
          previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove  ritenute
          necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
          spesa  e  programmazione  sanitaria,  e  comunque  tutti  i
          provvedimenti  aventi  impatto   sul   servizio   sanitario
          regionale indicati nel piano in  apposito  paragrafo  dello
          stesso, sono trasmessi  alla  piattaforma  informatica  del
          Ministero della salute, a  cui  possono  accedere  tutti  i
          componenti degli organismi  di  cui  all'articolo  3  della
          citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
          dell'attivita' di affiancamento di propria  competenza  nei
          confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro  dai
          disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente  sui
          provvedimenti indicati nel piano di rientro. 
              81-bis. Il commissario  ad  acta,  a  qualsiasi  titolo
          nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del
          comma  81,  riscontri  il  mancato   raggiungimento   degli
          obiettivi  del  piano  di  rientro,  come  specificati  nei
          singoli contratti  dei  direttori  generali,  propone,  con
          provvedimento motivato, la decadenza  degli  stessi  e  dei
          direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio
          sanitario regionale, in applicazione  dell'articolo  3-bis,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis  si  applicano
          anche ai commissariamenti disposti ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, e successive modificazioni. 
              82. L'approvazione del piano di rientro  da  parte  del
          Consiglio dei ministri e la  sua  attuazione  costituiscono
          presupposto  per   l'accesso   al   maggior   finanziamento
          dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e  di
          quelli  interessati  dal  piano  stesso.  L'erogazione  del
          maggior finanziamento, dato dalle quote  premiali  e  dalle
          eventuali ulteriori  risorse  finanziate  dallo  Stato  non
          erogate in conseguenza di inadempienze  pregresse,  avviene
          per  una  quota  pari   al   40   per   cento   a   seguito
          dell'approvazione  del  piano  di  rientro  da  parte   del
          Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
          seguito della verifica positiva dell'attuazione del  piano,
          con la procedura  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189.  In
          materia  di  erogabilita'  delle  somme  restano  ferme  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
          decreto-legge n. 154 del 2008, e all'articolo 6-bis,  commi
          1  e  2,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma
          81 emerga l'inadempienza della  regione,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio di  cui  all'articolo  3,
          comma 2,  della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia
          sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono  il
          proprio parere entro i termini perentori,  rispettivamente,
          di dieci e di venti  giorni  dalla  richiesta,  diffida  la
          regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
          tutti gli atti normativi, amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  idonei  a  garantire  il  conseguimento   degli
          obiettivi  in  esso  previsti.  In   caso   di   perdurante
          inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la  verifica
          degli adempimenti regionali e dal Comitato  permanente  per
          la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza  di  cui  rispettivamente  all'articolo   12   e
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005,  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
          il Ministro per i rapporti con le  regioni,  in  attuazione
          dell'articolo 120 della Costituzione nomina un  commissario
          ad acta per  l'intera  durata  del  piano  di  rientro.  Il
          commissario adotta tutte  le  misure  indicate  nel  piano,
          nonche'  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi   e   gestionali   da   esso
          implicati in quanto  presupposti  o  comunque  correlati  e
          necessari  alla   completa   attuazione   del   piano.   Il
          commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
          del  piano  a  tutti  i  livelli  di  governo  del  sistema
          sanitario  regionale.  A  seguito  della  deliberazione  di
          nomina del commissario: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  da
          ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
              84. Qualora il commissario ad acta per la  redazione  e
          l'attuazione del piano, a qualunque  titolo  nominato,  non
          adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
          piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
          stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
          il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo  120
          della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
          della predisposizione del piano  di  rientro  e  della  sua
          attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede  di
          verifica e  monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
          tempi o  nella  dimensione  finanziaria  ivi  indicata,  il
          Consiglio dei ministri,  in  attuazione  dell'articolo  120
          della Costituzione, sentita la regione interessata,  nomina
          uno o piu' commissari ad acta di qualificate  e  comprovate
          professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  gestione
          sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
          nel piano e non realizzati. 
              84-bis. In caso di  impedimento  del  presidente  della
          regione nominato commissario  ad  acta,  il  Consiglio  dei
          ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
          poteri indicati nel terzo e nel quarto  periodo  del  comma
          83, fino alla cessazione della causa di impedimento. 
              85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
          comma  2,  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  periodo,  del
          decreto-legge 1º ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          successive modificazioni, in materia di soggetti  attuatori
          e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
          altresi'   salve   le   disposizioni    in    materia    di
          commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le
          disposizioni del presente articolo. 
              86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di   verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge   30
          dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma
          76 del presente articolo. 
              87. Le disposizioni di cui  ai  commi  80,  82,  ultimo
          periodo, e da 83 a 86  si  applicano  anche  nei  confronti
          delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano
          di rientro. 
              88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di  rientro
          e gia' commissariate alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  restano  fermi  l'assetto  della  gestione
          commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di
          rientro, secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
          obiettivi   finanziari   programmati,    predisposti    dal
          commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
          contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita'  per
          la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
          della disciplina recata dal presente  articolo.  A  seguito
          dell'approvazione    del    nuovo    piano    cessano     i
          commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
          nel  medesimo  piano  per  il  passaggio   dalla   gestione
          straordinaria   commissariale   alla   gestione   ordinaria
          regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo. 
              88-bis. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel
          senso che i programmi operativi costituiscono  prosecuzione
          e   necessario   aggiornamento    degli    interventi    di
          riorganizzazione,  riqualificazione  e  potenziamento   del
          piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento
          del  servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di
          riferimento,   dell'effettivo    stato    di    avanzamento
          dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di  ulteriori
          obblighi regionali derivanti da Intese  fra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o  da
          innovazioni della legislazione statale vigente. 
              89.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi dei piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,
          sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          nella  loro  unitarieta',  anche   mediante   il   regolare
          svolgimento  dei  pagamenti   dei   debiti   accertati   in
          attuazione dei medesimi piani, per un periodo di  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti delle  aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere
          delle  regioni  medesime  e  i  pignoramenti  eventualmente
          eseguiti non vincolano gli enti debitori e i  tesorieri,  i
          quali  possono  disporre  delle  somme  per  le   finalita'
          istituzionali  degli  enti.  I  relativi  debiti   insoluti
          producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente
          gli interessi legali di cui all'articolo  1284  del  codice
          civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che  prevedono
          tassi di interesse inferiori. 
              90.  Le  regioni  interessate  dai  piani  di  rientro,
          d'intesa con il Governo, possono utilizzare,  nel  rispetto
          degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
          sanitari, le risorse del Fondo per le aree  sottoutilizzate
          relative ai programmi di interesse strategico regionale  di
          cui alla delibera del CIPE n.  1/2009  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  16  giugno
          2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto
          dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE. 
              91. Limitatamente ai  risultati  d'esercizio  dell'anno
          2009, nelle regioni  per  le  quali  si  e'  verificato  il
          mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati   di
          risanamento e riequilibrio economico-finanziario  contenuti
          nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di
          cui all'accordo  sottoscritto  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni: 
              a)  e'  consentito  provvedere   alla   copertura   del
          disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio  regionale
          a condizione che le relative misure di copertura, idonee  e
          congrue,  risultino  essere  state  adottate  entro  il  31
          dicembre 2009; 
              b)  si  applicano,  secondo   le   procedure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, le disposizioni di cui al comma 86  del  presente
          articolo, in deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 796,  lettera  b),  sesto  periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              92. Per  le  regioni  che  risultano  inadempienti  per
          motivi diversi  dall'obbligo  dell'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi  da
          93 a 97. 
              93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un
          accordo, con il relativo piano di rientro, approvato  dalla
          regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  per
          le parti non in contrasto con la presente  legge.  Ai  fini
          della  sottoscrizione  del  citato  accordo,  il  piano  di
          rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
          di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  della  citata  intesa
          Stato-regioni  in  materia  sanitaria   per   il   triennio
          2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici
          e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  nell'esprimere  il  parere,  tiene
          conto del parere della citata Struttura tecnica, ove  reso.
          Alla sottoscrizione del citato accordo si da'  luogo  anche
          nel caso sia decorso inutilmente  il  predetto  termine  di
          trenta giorni. 
              94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e
          la  relativa  attuazione  costituiscono   presupposto   per
          l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si
          e' verificata l'inadempienza e di  quelli  interessati  dal
          piano di rientro. L'erogazione  del  maggior  finanziamento
          avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della
          sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate
          a  seguito  della  verifica  positiva  dell'attuazione  del
          piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189.  In
          materia  di  erogabilita'  delle  somme  restano  ferme  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
          decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1
          e  2,  del  decreto-legge  29  novembre   2008,   n.   185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              95. Gli interventi individuati  dal  piano  di  rientro
          sono  vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a
          rimuovere i  provvedimenti,  anche  legislativi,  e  a  non
          adottarne  di  nuovi  che  siano  di  ostacolo  alla  piena
          attuazione del piano di rientro. 
              96. La verifica dell'attuazione del  piano  di  rientro
          avviene  con  periodicita'  semestrale  e  annuale,   ferma
          restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
          previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove  ritenute
          necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
          spesa  e  programmazione  sanitaria,  e  comunque  tutti  i
          provvedimenti  aventi  impatto   sul   servizio   sanitario
          regionale indicati nel piano in  apposito  paragrafo  dello
          stesso, sono trasmessi  alla  piattaforma  informatica  del
          Ministero  della  salute,  cui  possono  accedere  tutti  i
          componenti degli organismi  di  cui  all'articolo  3  della
          citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
          dell'attivita' di affiancamento di propria  competenza  nei
          confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro  dai
          disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente  sui
          provvedimenti indicati nel piano di rientro. 
              97. Le  regioni  che  avrebbero  dovuto  sottoscrivere,
          entro  il  31  dicembre   2009,   un   accordo   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, e successive modificazioni, con il  relativo  piano
          di   rientro,   per   la   riattribuzione    del    maggior
          finanziamento,    possono    formalmente    chiedere     di
          sottoscrivere il medesimo accordo corredando  la  richiesta
          di un adeguato piano di rientro, entro il  termine  del  30
          aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
          entro i successivi novanta  giorni,  la  quota  di  maggior
          finanziamento si  intende  definitivamente  sottratta  alla
          competenza della regione interessata. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia di federalismo fiscale, a  norma  dell'articolo  10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133): 
              "Art.  9.  Procedure  di  monitoraggio  dell'assistenza
          sanitaria 
              1. Al fine di consentire la tempestiva  attivazione  di
          procedure   di   monitoraggio   dell'assistenza   sanitaria
          effettivamente  erogata  in  ogni   regione,   nonche'   di
          permettere la verifica del rispetto delle garanzie  di  cui
          all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e  delle
          compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma  3,
          del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  un
          sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna  regione
          degli obiettivi  di  tutela  della  salute  perseguiti  dal
          Servizio sanitario nazionale. 
              2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende: 
              a) un insieme  minimo  di  indicatori  e  parametri  di
          riferimento, relativi a  elementi  rilevanti  ai  fini  del
          monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
          essenziali ed uniformi di assistenza, nonche'  dei  vincoli
          di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
          conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
              b) le regole e le convenzioni per  la  rilevazione,  la
          validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei  dati
          statistici necessari per l'applicazione del sistema di  cui
          alla lettera a); 
              c) le procedure per la pubblicizzazione  periodica  dei
          risultati   dell'attivita'   di    monitoraggio    e    per
          l'individuazione delle regioni che  non  rispettano  o  non
          convergono verso i parametri di cui alla lettera a),  anche
          prevedendo limiti di  accettabilita'  entro  intervalli  di
          oscillazione dei valori di riferimento. 
              3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, adotta  le  raccomandazioni  al  fine  di
          correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
          monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo  e   per   la
          individuazione di forme di  sostegno  alle  regioni,  anche
          attraverso  la  sottoscrizione  di  convenzioni  ai   sensi
          dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
              4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte
          della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei
          commi 1 e 2, il Governo, su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', con le procedure e le garanzie di cui all'articolo
          2, comma 2-octies,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  dispone  la
          progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle
          compartecipazioni, in misura non superiore al 3  per  cento
          della  quota  capitaria  stabilita  dal   Piano   sanitario
          nazionale  e   la   loro   contestuale   sostituzione   con
          trasferimenti  erariali  finalizzati  all'attivazione   del
          sistema di garanzie. 
              5. Le determinazioni incidenti sui  fattori  generatori
          della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
          la spesa per il personale,  la  spesa  farmaceutica  e  gli
          oneri per la cura dei non residenti, sono  assunte,  ognuna
          secondo  il  rispettivo  regime,   in   modo   da   rendere
          trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
          riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
          e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
          istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
          finanziari  delle  determinazioni  medesime   sui   diversi
          livelli di governo, assicurando che gli eventuali  maggiori
          oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
          da disposizioni legislative assunte  a  livello  nazionale,
          siano correlati  ad  un  corrispondente  adeguamento  della
          quota di compartecipazione regionale all'IVA." 
              Comma 390: 
              Si riporta il testo del comma 524 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno, individua, con apposito  provvedimento  della  Giunta
          regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato  ai
          sensi dell'articolo 2,  commi  79  e  83,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2,  del
          decreto-legge 1º ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  le
          aziende   ospedaliere   (AO),   le   aziende    ospedaliere
          universitarie (AOU), gli istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici (IRCCS)  o  gli  altri  enti
          pubblici che erogano prestazioni di  ricovero  e  cura,  ad
          esclusione degli enti di cui al comma 536,  che  presentano
          una o entrambe le seguenti condizioni: 
              a) uno scostamento tra costi rilevati  dal  modello  di
          rilevazione del conto economico (CE)  consuntivo  e  ricavi
          determinati come  remunerazione  dell'attivita',  ai  sensi
          dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o  superiore
          al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore  assoluto,
          pari  ad  almeno  7  milioni  di  euro.  Le  modalita'   di
          individuazione dei costi e  di  determinazione  dei  ricavi
          sono individuate dal decreto di cui al comma 526; 
              b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
          qualita'  ed  esiti  delle  cure,   valutato   secondo   la
          metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526." 
              Comma 391: 
              Il testo del comma 524  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 390. 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   525   a   536
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "525. In sede di prima applicazione, per  l'anno  2016,
          entro il 31 marzo  le  regioni  individuano,  con  apposito
          provvedimento   della   Giunta   regionale,   ovvero    del
          Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2,
          commi 79 e 83, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  e
          dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007,  n.  222,  gli  enti  del  proprio  Servizio
          sanitario  regionale  che  presentano  una  o  entrambe  le
          condizioni di cui al comma 524, lettere a)  e  b).  Per  la
          verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera  a),
          sono  utilizzati  i  dati  dei  costi  relativi  al  quarto
          trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai  sensi  del
          decreto  di  cui  al  comma  526;  per  la  verifica  delle
          condizioni di cui al comma 524, lettera b), sono utilizzati
          i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto
          di cui al comma 526. 
              526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, e' definita la metodologia  di
          valutazione dello scostamento di cui al comma 524,  lettera
          a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo  8-sexies
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  modalita'   di
          remunerazione delle prestazioni  sanitarie,  tenendo  conto
          dei diversi assetti organizzativi ed  erogativi  regionali.
          Con il medesimo decreto  sono  definiti  anche  gli  ambiti
          assistenziali e  i  parametri  di  riferimento  relativi  a
          volumi, qualita' ed esiti delle cure, anche  tenendo  conto
          di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 2 aprile  2015,  n.  70,  recante  la
          definizione  degli   standard   qualitativi,   strutturali,
          tecnologici   e   quantitativi   relativi    all'assistenza
          ospedaliera. Il decreto definisce, altresi', le linee guida
          per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530. 
              527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, entro  il  31  dicembre  2016,  con
          apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al
          medesimo decreto legislativo, al fine di  dare  evidenza  e
          trasparenza del risultato di  esercizio  nei  documenti  di
          bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale  delle
          voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto
          dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni. 
              528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e  525
          presentano alla regione, entro i novanta giorni  successivi
          all'emanazione  del  provvedimento  di  individuazione,  il
          piano di rientro  di  durata  non  superiore  al  triennio,
          contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio
          economico-finanziario e  patrimoniale  e  al  miglioramento
          della qualita' delle cure o  all'adeguamento  dell'offerta,
          al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. 
              529. Le regioni non  in  piano  di  rientro  regionale,
          entro trenta giorni dalla presentazione del piano da  parte
          dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai
          piani, la loro coerenza  con  la  programmazione  sanitaria
          regionale e con le linee guida  di  cui  al  comma  526,  e
          approvano i piani di rientro degli enti  con  provvedimento
          della Giunta regionale.  I  piani  di  rientro  degli  enti
          approvati  dalla  Giunta  regionale   sono   immediatamente
          efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. 
              530. Le regioni in piano di  rientro  regionale,  anche
          commissariate per l'attuazione dello stesso,  entro  trenta
          giorni dalla presentazione del piano  da  parte  dell'ente,
          valutano l'adeguatezza delle misure previste dai  piani  di
          rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale
          e con le linee guida di cui al comma  526,  e  approvano  i
          piani di rientro degli enti con provvedimento della  Giunta
          o  del  Commissario  ad  acta,  ove  nominato.  Le  regioni
          medesime evidenziano, in  apposita  sezione  del  programma
          operativo di prosecuzione del piano di  rientro  regionale,
          predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e  ai
          sensi dell'articolo  15,  comma  20,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          l'eventuale sussistenza di piani di  rientro  di  enti  del
          proprio Servizio sanitario regionale, nonche' dei  relativi
          obiettivi  di  riequilibrio  economico-finanziario   e   di
          miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani  di  rientro
          degli  enti  approvati  dalla  Giunta  regionale,   o   dal
          Commissario  ad  acta  ove  nominato,  sono  immediatamente
          efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme
          le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9  e
          12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano in data 23  marzo  2005,  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105
          del  7  maggio  2005,  e  dei  Ministeri  della  salute   e
          dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attivita' di
          monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano  di
          rientro regionale. 
              531. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, e quanto  previsto  dall'articolo
          2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al
          fine  di  garantire  l'equilibrio  del  Servizio  sanitario
          regionale  nel  suo  complesso,   la   Gestione   sanitaria
          accentrata, di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  b),
          punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
          iscrive nel proprio bilancio una quota di  fondo  sanitario
          regionale  corrispondente  alla   somma   degli   eventuali
          scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli  enti
          del Servizio  sanitario  regionale.  Nel  caso  in  cui  si
          verifichino le condizioni di cui ai commi  524  e  525,  le
          regioni  che  si  sono  avvalse  della  facolta'   di   cui
          all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118,  sono  tenute  ad  istituire  la  Gestione   sanitaria
          accentrata, di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  b),
          punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.
          I tavoli tecnici di cui agli articoli 9  e  12  dell'Intesa
          sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano  il  rispetto  del
          presente  comma.  A  tal  fine  le  regioni  comunicano  ai
          suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione  dei  piani
          di  rientro  degli  enti  del  proprio  Servizio  sanitario
          regionale   entro   cinque   giorni    dall'adozione    del
          provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti
          negativi di cui ai medesimi piani di rientro. 
              532. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 80,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  gli
          interventi individuati dai piani di cui ai commi 529 e  530
          sono   vincolanti   per   gli   enti   interessati   e   le
          determinazioni in essi previste possono comportare  effetti
          di  variazione  dei   provvedimenti   amministrativi   gia'
          adottati  dagli  stessi  in  materia  di  programmazione  e
          pianificazione  aziendale,  per  renderli  coerenti  con  i
          contenuti dei piani. 
              533. La regione, ovvero  il  Commissario  ad  acta  ove
          nominato,  verifica   trimestralmente   l'adozione   e   la
          realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di
          cui ai commi 529 e 530 nel rispetto  della  tempistica  ivi
          indicata. In caso  di  verifica  trimestrale  positiva,  la
          Gestione sanitaria accentrata  puo'  erogare  a  titolo  di
          anticipazione una quota parte delle  risorse  iscritte,  ai
          sensi del comma 531,  nel  proprio  bilancio,  al  fine  di
          salvaguardare   l'equilibrio   finanziario    degli    enti
          territoriali interessati. In caso di  verifica  trimestrale
          negativa, la regione, ovvero il  Commissario  ad  acta  ove
          nominato,  adotta  le  misure  per   la   riconduzione   in
          equilibrio della gestione,  nel  rispetto  dei  livelli  di
          assistenza,  come  individuati   nel   piano   di   rientro
          dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica
          nel proprio sito internet i risultati  economici  raggiunti
          dai singoli enti interessati,  raffrontati  agli  obiettivi
          programmati nel piano di rientro. 
              534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni
          di cui ai commi  da  521  a  547,  tutti  i  contratti  dei
          direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono
          la decadenza automatica del direttore generale  degli  enti
          di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  in  caso  di  mancata
          trasmissione del piano  di  rientro  all'ente  interessato,
          ovvero in caso di esito  negativo  della  verifica  annuale
          dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 
              535. A decorrere dal 2017, le disposizioni  di  cui  ai
          commi  da  521  a  547,  coerentemente  con  le  previsioni
          normative di cui agli articoli 2, comma  2-sexies,  lettera
          d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni,  e  nel  rispetto
          delle modalita' e dei criteri stabiliti dal decreto di  cui
          al comma 536, primo  periodo,  si  applicano  alle  aziende
          sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione  diretta,
          ovvero ad altri enti pubblici che  erogano  prestazioni  di
          ricovero  e  cura,  individuati  da  leggi  regionali,  che
          presentano un significativo scostamento tra costi e  ricavi
          ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
          qualita' ed esiti delle cure. 
              536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti  i  criteri
          di valutazione, i dati da prendere  in  considerazione,  le
          modalita' di calcolo e i relativi parametri di  riferimento
          per  l'individuazione,  da  parte  delle   regioni,   delle
          aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma  535,  da
          sottoporre ad un piano  di  rientro,  in  caso  di  mancato
          conseguimento   dell'equilibrio   di    bilancio    o    di
          disallineamento rispetto ai parametri di qualita' ed  esiti
          delle cure.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016,
          sono apportati i  necessari  aggiornamenti  ai  modelli  di
          rilevazione dei costi dei presidi  ospedalieri  a  gestione
          diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di  valutare
          l'equilibrio della  gestione  dei  presidi  ospedalieri  in
          rapporto   alla   loro   remunerazione,    tariffaria    ed
          extra-tariffaria,   in   coerenza   con   quanto   previsto
          dall'articolo 4, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."