art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 4
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di  immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. - 2. Omissis. 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b). 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 66. Turn over 
              1. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono, entro il 31 dicembre 2008  a  rideterminare  la
          programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  in
          relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione
          delle  dotazioni  organiche   e   di   contenimento   delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'articolo 1, comma 523, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole  «per
          ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
          anno». 
              3.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente. 
              4. All'articolo 1, comma 526, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008». 
              5.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente. 
              6. L'articolo 1, comma 527,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 
              7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni
          2010 e 2011, le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103  e  104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9. 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'articolo 1, comma 103 della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
          decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle  parole  «A
          decorrere dall'anno 2013». 
              13. Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013. 
              13-bis  Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. Per l'anno 2015, le  universita'  che  rispettano  la
          condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,   e   delle
          successive norme di attuazione del  comma  6  del  medesimo
          articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta'  di
          cui al secondo periodo del presente  comma,  all'assunzione
          di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere  a)
          e  b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   anche
          utilizzando le  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente
          riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
          3,  lettera  a),  gia'  assunti  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  previste  dal  presente  comma.  A  decorrere
          dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano  nella
          condizione di cui  al  periodo  precedente,  e'  consentito
          procedere   alle   assunzioni   di   ricercatori   di   cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, senza che a queste  siano  applicate
          le limitazioni da turn over. Resta  fermo  quanto  disposto
          dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2015,  con  riferimento  alle  facolta'  assunzionali   del
          personale a tempo indeterminato e dei  ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre  2010,   n.   240.   L'attribuzione   a   ciascuna
          universita' del contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 
              14.". 
              comma 329 
              La legge 14 agosto 1991, n. 281 recante  "Legge  quadro
          in materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
          randagismo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto  1991,
          n. 203. 
              comma 331 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1264
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2006,  n.
          296: 
              "1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
              Omissis.". 
              comma 332 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il  diritto
          al lavoro dei disabili): 
              "Art. 13. (Incentivi alle assunzioni) 
              1. - 3. Omissis. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali.". 
              comma 334 
              Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 8  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita') 
              1. - 15. Omissis. 
              16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          i cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di  eta'
          superiore a sessantacinque anni, appartenenti a  un  nucleo
          familiare con  un  reddito  complessivo  riferito  all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie neoplastiche maligne, i  pazienti  in  attesa  di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed i familiari a carico di questi ultimi. A  partire  dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed  i
          loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni  al
          minimo di eta' superiore a 60 anni ed i  loro  familiari  a
          carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con  un
          reddito   complessivo,   riferito   all'anno    precedente,
          inferiore a L.  16  milioni,  incrementato  fino  a  L.  22
          milioni in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di  un
          ulteriore milione di lire per  ogni  figlio  a  carico.  Le
          esenzioni  connesse  ai  livelli  di  reddito  operano   su
          dichiarazione dell'interessato o di  un  suo  familiare  da
          apporre sul retro della ricetta. I soggetti  affetti  dalle
          forme morbose e  le  categorie  previste  dal  decreto  del
          Ministro della sanita' 1° febbraio 1991,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,   sono   esentati   dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente alle  prestazioni  individuate  dallo  stesso
          decreto.  Dal  1°  gennaio   2020   sono   esentati   dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          i minorenni privi di un sostegno  familiare,  per  i  quali
          l'autorita' giudiziaria abbia disposto un provvedimento  ai
          sensi dell'articolo 343 del codice civile  o  dell'articolo
          403 del codice civile, nonche' dell'articolo 4 della  legge
          4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente  comma
          si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.  502.  Ai  fini  della  semplificazione  per   l'accesso
          all'esenzione  di  cui  al  presente  comma,  la   medesima
          esenzione e'  accertata  e  verificata,  nell'ambito  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente,  attraverso  le
          funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli  assistiti,  di
          cui all'articolo  62-ter  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero  nelle  more  della
          sua  realizzazione,  dell'Anagrafe  degli   assistiti   del
          Sistema tessera sanitaria, sulla  base  delle  informazioni
          rese disponibili dal Ministero della giustizia. 
              Omissis.". 
              comma 335 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1-quinquies
          del decreto-legge 29 marzo 2016,  n.  42,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2016,   n.   89
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca): 
              "Art. 1-quinquies Contribuzione alle  scuole  paritarie
          che accolgono alunni con disabilita' 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2017  e'  corrisposto   un
          contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
          2000, n. 62, che  accolgono  alunni  con  disabilita',  nel
          limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. 
              1-bis. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito
          secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  tenendo  conto,  per
          ciascuna scuola paritaria,  del  numero  degli  alunni  con
          disabilita' accolti  e  della  percentuale  di  alunni  con
          disabilita' rispetto al  numero  complessivo  degli  alunni
          frequentanti. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  del  mantenimento  della
          parita', il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca accerta annualmente, con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, il rispetto del requisito di cui  all'articolo  1,
          comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62. 
              3. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  12,2
          milioni di euro annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107.". 
              comma 338 
              La legge 3 marzo  2009,  n.  18  recante  "Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle persone con disabilita'" e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 14 marzo 2009, n. 61. 
              comma 340 
              Si riporta il testo vigente del comma 125 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'
          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui
          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 8 del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e'
          corrisposto fino al  compimento  del  terzo  anno  di  eta'
          ovvero del terzo anno di ingresso nel  nucleo  familiare  a
          seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani  o
          di uno Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di
          Stati extracomunitari con  permesso  di  soggiorno  di  cui
          all'articolo  9  del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive   modificazioni,
          residenti in Italia e a condizione che il nucleo  familiare
          di appartenenza del genitore richiedente l'assegno  sia  in
          una  condizione  economica  corrispondente  a   un   valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000  euro  annui.
          L'assegno di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto,  a
          domanda, dall'INPS, che provvede alle  relative  attivita',
          nonche' a quelle del  comma  127,  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora il nucleo familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito
          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non
          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato. 
              Omissis.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
          dicembre 2013, n. 159 recante "Regolamento  concernente  la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)"  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24
          gennaio 2014, n. 19. 
              comma 341 
              Il testo del comma 125  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n.  190  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 340. 
              comma 342 
              Si riporta il testo dei commi 354 e 355 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del  2016,  come  modificato  dal
          presente comma e dal comma 343 della presente legge: 
              "354. L'applicazione delle disposizioni concernenti  il
          congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
          fruire entro  i  cinque  mesi  dalla  nascita  del  figlio,
          introdotte in via sperimentale per gli anni  2013,  2014  e
          2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge  28
          giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo
          1, comma 205, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
          prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019  e  2020.  La
          durata del congedo obbligatorio  per  il  padre  lavoratore
          dipendente e' aumentata a due giorni  per  l'anno  2017,  a
          quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per  l'anno
          2019 e a sette giorni per l'anno 2020, che  possono  essere
          goduti anche in via non continuativa; al  medesimo  congedo
          si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  22   dicembre   2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  13  febbraio
          2013. Per gli anni 2018, 2019 e 2020  il  padre  lavoratore
          dipendente puo' astenersi per un periodo  ulteriore  di  un
          giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
          relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
          quest'ultima. Per gli anni  2017  e  2018,  alla  copertura
          degli oneri derivanti dai primi tre  periodi  del  presente
          comma, valutati in 20 milioni di euro  per  l'anno  2017  e
          alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre
          periodi del presente comma, valutati  in  41,2  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20  milioni  di
          euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di  euro  per  l'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  sociale
          per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio
          2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza  di
          asili nido pubblici e privati, nonche'  per  l'introduzione
          di forme di supporto presso la propria abitazione in favore
          dei bambini al di sotto dei  tre  anni,  affetti  da  gravi
          patologie croniche, e' attribuito, un buono di importo pari
          a  1.000  euro  su  base  annua,   parametrato   a   undici
          mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500  euro
          su base annua a decorrere  dall'anno  2019;  l'importo  del
          buono spettante a decorrere dall'anno 2022 e'  determinato,
          nel rispetto del limite di spesa programmato  e  in  misura
          comunque non inferiore a 1.000  euro  su  base  annua,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare entro il 30  settembre  2021  tenuto  conto  degli
          esiti  del  monitoraggio  di  cui  al  quinto  periodo  del
          presente comma. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui
          al primo periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per
          i nuclei familiari  con  un  valore  dell'Indicatore  della
          situazione economica equivalente (ISEE), di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,
          n.  159,  fino  a   25.000   euro,   calcolato   ai   sensi
          dell'articolo 7 del medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per
          i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000
          euro; l'importo del buono spettante a  decorrere  dall'anno
          2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite  di
          spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  le   pari
          opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di
          cui al sesto  periodo  del  presente  comma.  Il  buono  e'
          corrisposto  dall'INPS  al  genitore  richiedente,   previa
          presentazione   di   idonea    documentazione    attestante
          l'iscrizione  e  il  pagamento  della  retta  a   strutture
          pubbliche o private. Il  beneficio  di  cui  ai  primi  tre
          periodi del  presente  comma  e'  riconosciuto  nel  limite
          massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
          di euro per l'anno 2018, 300 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno  2022,
          552 milioni di euro per l'anno 2023, 563  milioni  di  euro
          per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno  2025,  585
          milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, 609 milioni di euro  per  l'anno  2028  e  621
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2029.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro con delega in  materia  di  politiche
          per la famiglia, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono stabilite, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   le
          disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del   presente
          comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei  maggiori  oneri
          derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma
          inviando relazioni mensili alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel
          caso in cui, in sede di attuazione del presente  comma,  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
          anche in via  prospettica,  rispetto  al  limite  di  spesa
          programmato, l'INPS non prende in esame  ulteriori  domande
          finalizzate ad usufruire del beneficio di cui  al  presente
          comma. Il  beneficio  di  cui  al  presente  comma  non  e'
          cumulabile con  la  detrazione  prevista  dall'articolo  1,
          comma  335,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008,  n.
          203; il beneficio di cui al presente comma non e'  altresi'
          fruibile contestualmente con il beneficio di cui  ai  commi
          356 e 357 del presente articolo. 
              Omissis.". 
              comma 343 
              Il testo del comma 355  dell'articolo  1  della  citata
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato  dal
          presente comma e' riportato nelle Note  all'art.  1,  comma
          342. 
              comma 345 
              Si riporta il testo vigente del comma 411 dell'articolo
          1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "411. Al fine di sostenere le politiche in  materia  di
          adozioni internazionali e di  assicurare  il  funzionamento
          della  Commissione  per  le  adozioni   internazionali   e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo  per  le
          adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
          euro  annui  a  decorrere  dal  2016.   In   attesa   della
          riorganizzazione  delle  strutture  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7
          agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo  e
          della Commissione di cui al presente comma e' assegnata  al
          Centro di responsabilita' del Segretariato  generale  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              Omissis.". 
              comma 346 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente comma, dal comma 361  e  dal  comma
          629 della presente legge: 
              "Art. 15. Detrazione per oneri 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
          sostenute  per  l'acquisto  di  alimenti  a   fini   medici
          speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro  nazionale
          di cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 154 del  5  luglio  2001,  con  l'esclusione  di  quelli
          destinati ai lattanti. Ai fini della  detrazione  la  spesa
          sanitaria relativa all'acquisto di medicinali  deve  essere
          certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
          specificazione della natura, qualita' e quantita' dei  beni
          e l'indicazione del codice  fiscale  del  destinatario.  Le
          spese riguardanti i  mezzi  necessari  all'accompagnamento,
          alla deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento  e
          per sussidi tecnici  e  informatici  rivolti  a  facilitare
          l'autosufficienza e le  possibilita'  di  integrazione  dei
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, si assumono integralmente. Tra  i  mezzi  necessari
          per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
          periodo,  con  ridotte   o   impedite   capacita'   motorie
          permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli  autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m),  del
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti in serie e adattati  in  funzione  delle  suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli adattati alla  guida  sono  compresi  anche  quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Tra  i  mezzi
          necessari per la locomozione dei non vedenti sono  compresi
          i  cani  guida   e   gli   autoveicoli   rispondenti   alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  euro
          500, limitatamente alla parte che eccede euro  129,11.  Con
          decreto del Ministero delle  finanze  sono  individuate  le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone, per importo non  superiore  a  euro  1.550  per
          ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
          cui alla presente lettera; 
              e-ter) le spese sostenute in favore  dei  minori  o  di
          maggiorenni,   con   diagnosi   di    disturbo    specifico
          dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
          secondaria di secondo grado, per  l'acquisto  di  strumenti
          compensativi e di sussidi tecnici  e  informatici,  di  cui
          alla   legge   8   ottobre   2010,   n.   170,    necessari
          all'apprendimento,   nonche'   per   l'uso   di   strumenti
          compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
          assicurino ritmi graduali  di  apprendimento  delle  lingue
          straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
          il collegamento funzionale tra i sussidi  e  gli  strumenti
          acquistati  e  il  tipo  di   disturbo   dell'apprendimento
          diagnosticato; 
              e-quater) le spese, per  un  importo  non  superiore  a
          1.000  euro,  sostenute   da   contribuenti   con   reddito
          complessivo non superiore a 36.000  euro  per  l'iscrizione
          annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
          18 anni a conservatori di musica,  a  istituzioni  di  alta
          formazione   artistica,   musicale   e   coreutica   (AFAM)
          legalmente riconosciute ai sensi della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, a scuole  di  musica  iscritte  nei  registri
          regionali  nonche'  a  cori,  bande  e  scuole  di   musica
          riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
          e la pratica della musica; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. A decorrere dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2016,  l'importo  di  euro  530  e'
          elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
          aventi per oggetto il rischio  di  morte  finalizzate  alla
          tutela delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge. Con decreto del  Ministero  delle  finanze,
          sentito l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          private (ISVAP), sono  stabilite  le  caratteristiche  alle
          quali devono  rispondere  i  contratti  che  assicurano  il
          rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
          di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai  fini
          del predetto limite, anche dei premi  di  assicurazione  in
          relazione ai quali il datore di  lavoro  ha  effettuato  la
          detrazione in sede di ritenuta; 
              f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il
          rischio di  eventi  calamitosi  stipulate  relativamente  a
          unita' immobiliari ad uso abitativo; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e ambientali (98), previo accertamento della loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis). 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
              i-quater). 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
              i-sexies.01)  limitatamente  ai  periodi  d'imposta  in
          corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre  2018,  il
          requisito della distanza di cui alla lettera  i-sexies)  si
          intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
          ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
          zone montane o disagiate; 
              i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
          un importo non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
              i-sexies.2) le spese di cui alla  lettera  i-sexies.1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241; 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
              i-decies)  le  spese  sostenute  per  l'acquisto  degli
          abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          regionale e interregionale per un importo non  superiore  a
          250 euro. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              1-bis. 1-ter. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino  alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa  di  510.000
          euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti  per  il
          mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e),  e-bis),
          e-ter), e-quater, f), i-quinquies), i-sexies)  e  i-decies)
          del comma 1  la  detrazione  spetta  anche  se  sono  stati
          sostenuti    nell'interesse    delle    persone    indicate
          nell'articolo  12  che  si  trovino  nelle  condizioni  ivi
          previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
          f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
          oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12  che
          non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
          medesimo articolo, affette da patologie che  danno  diritto
          all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
          detrazione spetta per  la  parte  che  non  trova  capienza
          nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole  spese
          sanitarie riguardanti tali patologie, ed  entro  il  limite
          annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla  lettera
          i-septies) del citato comma 1, la detrazione  spetta,  alle
          condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
          le persone  indicate  nell'articolo  12  ancorche'  non  si
          trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del  medesimo
          articolo. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici  di  cui  all'articolo  5  la  detrazione
          spetta ai singoli soci nella  stessa  proporzione  prevista
          nel menzionato articolo 5 ai  fini  della  imputazione  del
          reddito. 
              3-bis.  La  detrazione  di  cui  al  presente  articolo
          spetta: 
              a) per l'intero importo qualora il reddito  complessivo
          non ecceda 120.000 euro; 
              b)  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo  di   240.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo
          sia superiore a 120.000 euro. 
              3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito  complessivo
          e' assunto al netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 
              3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a
          prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli
          oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter,
          nonche' per le spese sanitarie di cui al comma  1,  lettera
          c).". 
              comma 347 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  15  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 346. 
              comma 348 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 147. 
              comma 349 
              Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle Note all'art.  1,
          comma 146. 
              comma 350 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              "Art. 86 
              Non possono esercitarsi, senza  licenza  del  questore,
          alberghi,  compresi  quelli  diurni,   locande,   pensioni,
          trattorie, osterie, caffe'  o  altri  esercizi  in  cui  si
          vendono al minuto o si consumano vino,  birra,  liquori  od
          altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche  per
          bigliardi o per altri  giuochi  leciti  o  stabilimenti  di
          bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. 
              Per la somministrazione di  bevande  alcooliche  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci, e' necessaria  la  comunicazione  al  questore  e  si
          applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali  e
          agenti di pubblica sicurezza previsti per le  attivita'  di
          cui al primo comma. 
              Relativamente agli apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
              a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
              b) per l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,
          anche indiretta; 
              c)  per  l'installazione  in  esercizi  commerciali   o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   terzo   comma
          dell'articolo 25 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833
          (Istituzione del servizio sanitario nazionale): 
              "Art. 25 (Prestazioni di cura) 
              Commi 1. - 2. Omissis. 
              L'assistenza medico-generica e pediatrica  e'  prestata
          dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del  servizio
          sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie  locali
          o nel comune di residenza del cittadino. 
              Omissis.". 
              La  legge  2  aprile  1968,  n.  475   recante   "Norme
          concernenti il servizio farmaceutico" e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 aprile 1968, n. 107. 
              comma 351 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 21 Responsabilita' dirigenziale 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.". 
              comma 352 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              "Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita' 
              1. - 2. Omissis 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.". 
              comma 353 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5   del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province): 
              "Art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza
          sessuale e di genere 
              1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  "Piano  d'azione
          straordinario contro la violenza sessuale e di genere",  di
          seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto  in
          sinergia con la nuova  programmazione  dell'Unione  europea
          per il periodo 2014-2020. 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'
          trasmette   annualmente   alle   Camere    una    relazione
          sull'attuazione del Piano. 
              4. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  e'
          incrementato di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma  4
          del medesimo articolo e dall'articolo  5-bis,  si  provvede
          mediante l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Il testo  del  comma  3  dell'articolo  19  del  citato
          decreto-legge   n.   223   del   2006,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 352. 
              comma 354 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537: 
              "Art. 5 (Universita') 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.". 
              comma 356 
              Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "160. A decorrere dall'anno 2016, le eventuali maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo
          nel bilancio di previsione per l'anno 2016  sono  riversate
          all'Erario per una quota pari al  33  per  cento  del  loro
          ammontare per l'anno 2016 e del 50 per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2017, per essere destinate: a) [Abrogata]; b)  al
          finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di
          euro in ragione d'anno,  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;  c)
          al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147,  e  successive  modificazioni.  Le  somme  di  cui  al
          presente comma sono  ripartite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  ferma  restando  l'assegnazione
          alla  societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa   della
          restante quota delle eventuali maggiori entrate  versate  a
          titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del
          canone di abbonamento  gia'  destinate  dalla  legislazione
          vigente a specifiche finalita' sono attribuite  sulla  base
          dell'ammontare delle predette somme iscritte  nel  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2016,  ovvero   dell'ammontare
          versato al predetto titolo nell'esercizio  di  riferimento,
          se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme  di  cui
          al  presente  comma  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.". 
              comma 361 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  15  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986
          come modificato dal presente comma e' riportato nelle  Note
          all'art. 1, comma 346. 
              comma 362 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  110  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art. 110 Incasso e riparto di proventi 
              1. Nei casi previsti  dall'articolo  115,  comma  2,  i
          proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di  ingresso
          agli istituti ed  ai  luoghi  della  cultura,  nonche'  dai
          canoni  di  concessione  e   dai   corrispettivi   per   la
          riproduzione dei beni culturali, sono versati  ai  soggetti
          pubblici cui gli  istituti,  i  luoghi  o  i  singoli  beni
          appartengono  o  sono  in  consegna,  in  conformita'  alle
          rispettive disposizioni di contabilita' pubblica. 
              2.  Ove  si  tratti  di   istituti,   luoghi   o   beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria  provinciale
          dello Stato, anche mediante versamento  in  conto  corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente  bancario  aperto  da  ciascun   responsabile   di
          istituto o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto  di
          credito.  In  tale  ultima  ipotesi   l'istituto   bancario
          provvede, non oltre cinque  giorni  dalla  riscossione,  al
          versamento delle somme affluite alla sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo. 
              3. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la  conservazione  e  al
          funzionamento e alla valorizzazione degli  istituti  e  dei
          luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato,
          ai sensi dell'articolo  29,  nonche'  all'espropriazione  e
          all'acquisto di beni culturali,  anche  mediante  esercizio
          della prelazione. 
              4. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna  ad  altri  soggetti   pubblici   sono   destinati
          all'incremento  ed  alla  valorizzazione   del   patrimonio
          culturale.". 
              comma 363 
              Il  testo  dell'articolo   110   del   citato   decreto
          legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art.
          1, comma 362. 
              comma 364 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo): 
              "Art. 8.  Misure  urgenti  per  favorire  l'occupazione
          presso  gli  istituti  e  i   luoghi   della   cultura   di
          appartenenza pubblica 
              1. 1. Al fine di fare fronte a esigenze  temporanee  di
          rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al
          pubblico,  di  miglioramento  e  di   potenziamento   degli
          interventi di tutela, vigilanza e ispezione,  protezione  e
          conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali  in
          gestione, gli istituti  e  i  luoghi  della  cultura  dello
          Stato,  delle  regioni  e   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali  possono  impiegare,  mediante  contratti   di
          lavoro  a  tempo  determinato,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          professionisti competenti ad eseguire interventi  sui  beni
          culturali, di cui  al  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, di eta' non superiore a quaranta  anni,  individuati
          mediante  apposita   procedura   selettiva.   A   decorrere
          dall'istituzione presso  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, ai sensi della normativa
          vigente,  degli  elenchi   nazionali   dei   professionisti
          competenti ad eseguire interventi  sui  beni  culturali,  i
          contratti di cui al precedente periodo  sono  riservati  ai
          soggetti iscritti  in  detti  elenchi.  In  nessun  caso  i
          rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo
          idoneo  a   instaurare   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato   con   l'amministrazione.    Ogni    diversa
          previsione o  pattuizione  e'  nulla  di  pieno  diritto  e
          improduttiva di effetti giuridici. I  rapporti  di  cui  al
          presente  comma  sono  comunque  valutabili  ai   fini   di
          eventuali successive  procedure  selettive  nella  pubblica
          amministrazione. 
              2. I rapporti di lavoro per le esigenze  temporanee  di
          cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei  servizi
          per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117  del  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, che non costituiscono in nessun caso  motivo
          ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
              3.  La  finalita'  di  miglioramento  del  servizio  di
          valorizzazione dei beni culturali puo'  essere  conseguita,
          con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
          eta'  non  superiore  a   ventinove   anni,   mediante   la
          presentazione, da parte degli  istituti  della  cultura  di
          appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti  uffici
          amministrativi competenti, anche su  richiesta  degli  enti
          pubblici territoriali, di apposite  iniziative  nell'ambito
          del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
          e culturale. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede, per gli istituti  e  i  luoghi  della
          cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro  per
          l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le  regioni  e  gli
          enti pubblici territoriali  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo nell'ambito delle risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di
          contenimento della spesa complessiva di personale.". 
              comma 366 
              La Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 recante "Fondo
          sviluppo e coesione 2014-2020.  Presa  d'atto  degli  esiti
          della cabina di regia del 16 marzo 2018  relativi  a  piani
          operativi e interventi approvati con le delibere n. 10,  n.
          11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e  al  quadro
          di ripartizione del Fondo tra aree tematiche  di  interesse
          approvato con delibera n.  26  del  28  febbraio  2018"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 Settembre
          2018. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  della
          legge 14 novembre 2016, n. 220  (Disciplina  del  cinema  e
          dell'audiovisivo): 
              "Art. 13. Fondo per lo sviluppo degli investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo 
              1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno,
          valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
          missione «Tutela e  valorizzazione  dei  beni  e  attivita'
          culturali e paesaggistici» dello stato  di  previsione  del
          Ministero, e' istituito il  Fondo  per  lo  sviluppo  degli
          investimenti nel  cinema  e  nell'audiovisivo,  di  seguito
          denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo». 
              2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'  destinato
          al finanziamento degli interventi  previsti  dalle  sezioni
          II, III, IV e  V  del  presente  capo,  nonche'  del  Piano
          straordinario per il potenziamento del circuito delle  sale
          cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
          per la digitalizzazione del  patrimonio  cinematografico  e
          audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e  29.
          Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei   predetti
          interventi e'  parametrato  annualmente  all'11  per  cento
          delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio  dello
          Stato,  registrate  nell'anno  precedente,  e  comunque  in
          misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti
          dal versamento delle  imposte  ai  fini  IRES  e  IVA,  nei
          seguenti    settori     di     attivita':     distribuzione
          cinematografica  di  video  e  di   programmi   televisivi,
          proiezione cinematografica, programmazioni  e  trasmissioni
          televisive, erogazione di servizi di  accesso  a  internet,
          telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 
              3. Nell'anno 2017, previo  versamento  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato,  al   Fondo   per   il   cinema   e
          l'audiovisivo  sono   conferite,   altresi',   le   risorse
          finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
          speciale n. 5140 intestata  ad  Artigiancassa  S.p.a.  alla
          data di entrata in vigore della presente legge relative  al
          Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
          industrie tecniche previsto dall'articolo  12  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni, nonche' le eventuali risorse  relative  alla
          restituzione dei contributi erogati a valere  sul  medesimo
          Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
          Fondo per il cinema e l'audiovisivo e  le  quote  ulteriori
          rispetto alle somme di cui all'articolo  39,  comma  2,  da
          destinare agli  interventi  di  cui  alla  sezione  II  del
          presente capo, da trasferire al  programma  «Interventi  di
          sostegno  tramite  il  sistema  della   fiscalita'»   della
          missione «Competitivita' e sviluppo  delle  imprese»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
          superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
          l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
          presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
          per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
          puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
          cento del Fondo medesimo. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, su  proposta  del  Ministro,  con
          propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
          di finanza pubblica, variazioni compensative in termini  di
          residui, competenza e cassa tra gli  stanziamenti  iscritti
          in bilancio ai sensi  del  presente  capo  negli  stati  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.   Detti   decreti   sono   trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti.". 
              comma 367 
              La  legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante   "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4  maggio  1985,
          n. 104. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto-legge 28 giugno 2019, n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.  81  (Misure
          urgenti in materia di  personale  delle  fondazioni  lirico
          sinfoniche,  di  sostegno  del   settore   del   cinema   e
          audiovisivo e finanziamento delle attivita'  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali, di  credito  d'imposta
          per  investimenti  pubblicitari  nei  settori   editoriale,
          televisivo e radiofonico, di  normativa  antincendio  negli
          edifici   scolastici   e   per   lo    svolgimento    della
          manifestazione UEFA Euro  2020,  nonche'  misure  a  favore
          degli istituti superiori  musicali  e  delle  accademie  di
          belle arti non statali): 
              "Art. 2. Misure  urgenti  per  il  finanziamento  delle
          attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali 
              1. Al fine di assicurare  lo  svolgimento  dei  servizi
          generali di supporto alle attivita'  del  Ministero  per  i
          beni  e  le  attivita'  culturali  e  delle  sue  strutture
          periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00,
          per l'anno 2019, cui si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno 2019, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
              Omissis.". 
              comma 368 
              Si riporta il testo vigente del comma 40  dell'articolo
          1  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "40. Gli importi dei contributi dello Stato  in  favore
          di  enti,  istituti,  associazioni,  fondazioni  ed   altri
          organismi, di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente
          legge, sono iscritti in un unico capitolo  nello  stato  di
          previsione di ciascun Ministero  interessato.  Il  relativo
          riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          previo parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          alle quali vengono altresi' inviati  i  rendiconti  annuali
          dell'attivita'  svolta  dai  suddetti  enti,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
          relative autorizzazioni di spesa. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme  per  l'erogazione  di
          contributi statali alle istituzioni culturali): 
              "Art.1. 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  1997,  le  istituzioni
          culturali in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  2
          sono ammesse, a domanda, al  contributo  ordinario  annuale
          dello Stato mediante  l'inserimento  nell'apposita  tabella
          emanata, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
          beni  culturali  e  ambientali,   di   seguito   denominato
          «Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
          il parere delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e del competente comitato di settore del  Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella  e'
          sottoposta a revisione  ogni  tre  anni,  con  la  medesima
          procedura. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
          alle competenti commissioni parlamentari unitamente  ad  un
          prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti  i  dati
          preventivi   e   consuntivi   relativi   al   bilancio   ed
          all'attivita'  delle  istituzioni  culturali  di   cui   al
          medesimo comma 1.". 
              comma 370 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  20
          dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il  sostegno  e  la
          valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
          di assoluto prestigio internazionale), come modificato  dal
          presente comma e dal comma 404 della presente legge: 
              "Art. 2 Contributo straordinario 
              1. Al  fine  di  sostenere  e  valorizzare  i  festival
          musicali  e  operistici  italiani  di  assoluto   prestigio
          internazionale e'  assegnato,  a  decorrere  dal  2013,  un
          contributo di un milione di euro ciascuna  a  favore  della
          Fondazione  Rossini  Opera   Festival,   della   Fondazione
          Festival  dei   due   Mondi,   della   Fondazione   Ravenna
          Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
          del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
          milione di euro ciascuna a favore della  Fondazione  Teatro
          Regio di Parma per la realizzazione del Festival  Verdi  di
          Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
          per  la  realizzazione  del  Romaeuropa  Festival  e  della
          Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz". 
              1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1 milione di euro  per
          ciascuno degli anni  2020,  2021  e  2022  a  favore  della
          Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione
          del Festival Donizetti Opera. 
              1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021  a  favore  del  comune  di
          Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.". 
              comma 372 
              Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
          presente legge: 
              "317. Per  assicurare  il  funzionamento  dei  soggetti
          giuridici creati o partecipati dal  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo per  rafforzare  la
          tutela e la valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2018,
          di 500.000 euro per l'anno 2019 e  di  1  milione  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse sono ripartite
          annualmente con decreto del  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni  e
          delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e'   altresi'
          autorizzato a costituire una  fondazione  per  la  gestione
          della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma,
          di cui al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. 
              Omissis.". 
              comma 374 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 8
          del  decreto   legislativo   20   luglio   1999,   n.   273
          (Trasformazione  in  fondazione  dell'ente   autonomo   «La
          Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L.  15
          marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 8. Disponibilita' finanziarie e gestione. 
              1. La fondazione provvede ai suoi compiti con: 
              a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto  previsto
          dall'articolo 9, comma 2; 
              b) i contributi ordinari  dello  Stato  stanziati  ogni
          anno negli stati di previsione della  spesa  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali; 
              c)  il  contributo  ordinario  annuale  del  comune  di
          Milano; 
              d) eventuali contributi straordinari dello Stato  e  di
          altri enti pubblici; 
              e) eventuali proventi di gestione; 
              f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo
          di sponsorizzazione, di altri soggetti o  enti  pubblici  o
          privati, italiani e stranieri; 
              g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di
          attivita' commerciali. 
              Omissis.". 
              comma 375 
              Si riporta il testo vigente del comma 83  dell'articolo
          3 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali del  gioco  del  lotto.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e per i beni  culturali  e  ambientali,  da  emanare
          entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata in favore del Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire, per il recupero e  la  conservazione  dei
          beni   culturali,   archeologici,    storici,    artistici,
          archivistici e librari, nonche' per interventi di  restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali. 
              Omissis.". 
              comma 379 
              Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  recante
          "Testo  unico  dei   servizi   di   media   audiovisivi   e
          radiofonici" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  7  settembre
          2005, n. 208, S.O. 
              comma 383 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2011,   n.   75
          (Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo): 
              "Art. 1 Intervento finanziario dello  Stato  in  favore
          della cultura 
              1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione,  a
          decorrere dall'anno 2011: 
              a) la dotazione del fondo di cui alla legge  30  aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
              c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              Omissis."... 
              comma 391 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettivita' del
          diritto  allo  studio  attraverso  la   definizione   delle
          prestazioni, in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con
          particolare riferimento alle condizioni  di  disagio  e  ai
          servizi  strumentali,  nonche'  potenziamento  della  carta
          dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180  e  181,
          lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              "Art. 10. Potenziamento della Carta dello Studente 
              1. «IoStudio - La Carta dello Studente -»,  di  seguito
          denominata  Carta,  e'  una  tessera  nominativa  cui  sono
          associate funzionalita' volte ad agevolare l'accesso  degli
          studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi  per
          la mobilita' nazionale e internazionale, ausili  di  natura
          tecnologica e multimediale per lo studio e  per  l'acquisto
          di  materiale  scolastico,  allo  scopo  di   garantire   e
          supportare il diritto allo studio. 
              2. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca attribuisce la Carta  agli  studenti  censiti
          nell'Anagrafe nazionale degli studenti e  frequentanti  una
          scuola primaria o secondaria di primo e secondo  grado.  La
          Carta   e'   attribuita,   a   richiesta,   agli   studenti
          frequentanti  le  Universita',  gli  Istituti  per   l'alta
          formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  i  Centri
          regionali per la formazione  professionale.  L'attribuzione
          della Carta non comporta nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              3.  Alla   Carta   attribuita   agli   studenti   delle
          istituzioni scolastiche secondarie di  secondo  grado  puo'
          essere associato un borsellino  elettronico  attivabile,  a
          richiesta,  dallo  studente  o  da  chi  ne   esercita   la
          responsabilita' genitoriale. 
              4. Per consentire agli studenti  l'accesso  ai  servizi
          per i quali e' richiesta  l'identificazione  digitale  come
          studente, il  profilo  e  le  credenziali  d'accesso  dello
          studente sul portale IoStudio sono sviluppate in  identita'
          digitale, uniformandosi agli standard del Sistema  pubblico
          di  identita'   digitale   (SPID)   e   con   funzionalita'
          assimilabili a quelle previste dalla  Carta  nazionale  dei
          servizi. 
              5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'uni-versita' e  della  ricerca,  da  adottare,  previa
          intesa  in  sede   di   Conferenza   Unificata   ai   sensi
          dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono definiti i criteri  e  le  modalita'
          per l'istituzione di un sistema nazionale per  l'erogazione
          di voucher, anche in forma virtuale, per  l'erogazione  dei
          benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. Con successivo  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentito il Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sono definiti i criteri e le modalita' per
          la  realizzazione  e  la  distribuzione  della  Carta,   le
          funzionalita'  di  pagamento,   nonche'   le   informazioni
          relative  al  curriculum  dello  studente   come   previsto
          dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri   per   la   finanza
          pubblica.". 
              comma 392 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          26 ottobre 2016, n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per  il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
              "Art. 1. Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione 
              1. Al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione  dei
          principi di cui  all'articolo  21  della  Costituzione,  in
          materia di diritti,  liberta',  indipendenza  e  pluralismo
          dell'informazione,  nonche'  di  incentivare  l'innovazione
          dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione  e
          di vendita, la  capacita'  delle  imprese  del  settore  di
          investire e di acquisire posizioni di  mercato  sostenibili
          nel tempo, nonche' lo sviluppo di  nuove  imprese  editrici
          anche nel campo dell'informazione  digitale,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze il Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
              a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
              b)   le   risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
              c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
          di cui all'articolo 1, comma 160,  primo  periodo,  lettera
          b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  sostituita
          dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; 
              d)  le  somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
              2) societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e
          della comunicazione  che  svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
              3)  altri  soggetti  che  esercitino   l'attivita'   di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.". 
              comma 393 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  806  a  809
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "806.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  agli   esercenti
          attivita'  commerciali  che  operano   esclusivamente   nel
          settore della vendita al dettaglio di giornali,  riviste  e
          periodici e'  riconosciuto,  nel  limite  di  spesa  di  13
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per
          l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli  importi
          pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con  riferimento
          ai locali dove si svolge la medesima attivita'  di  vendita
          di giornali, riviste e periodici al dettaglio,  nonche'  ad
          altre  eventuali  spese  di  locazione  o  ad  altre  spese
          individuate con il decreto di cui al comma  808,  anche  in
          relazione all'assenza di punti  vendita  della  stampa  nel
          territorio  comunale.  Il  credito  d'imposta  di  cui   al
          presente comma e' stabilito nella misura massima  di  2.000
          euro.  L'agevolazione  si  estende  anche  agli   esercenti
          attivita'  commerciali  non  esclusivi,  come   individuati
          dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile
          2001, n.  170,  a  condizione  che  la  predetta  attivita'
          commerciale rappresenti l'unico punto vendita al  dettaglio
          di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. 
              807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono  accedere
          al credito d'imposta nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «  de  minimis  ».  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, mediante modello F24. 
              808. Con decreto della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite  le
          disposizioni applicative dei commi  806  e  807  anche  con
          riferimento al monitoraggio ed al rispetto  dei  limiti  di
          spesa ivi previsti. 
              809. Agli oneri derivanti dai commi da  806  a  808  si
          provvede: 
              a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno  2019  e  a  4
          milioni di euro  nell'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione  della  quota  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione spettante  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1,  comma
          4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
              b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere
          sulle  risorse  disponibili  gia'  destinate   al   credito
          d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio
          2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
          luglio 2012, n. 103. Il Fondo per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per
          l'anno 2020. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
          del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.  170  (Riordino
          del  sistema  di  diffusione  della  stampa  quotidiana   e
          periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999,
          n. 108): 
              "Art. 2.  Definizione  del  sistema  di  vendita  della
          stampa quotidiana e periodica. 
              1. Il sistema di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in
          punti vendita: 
              a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale  di
          quotidiani e di periodici; 
              b) non esclusivi, che possono vendere, alle  condizioni
          stabilite dal presente decreto, quotidiani o  periodici  in
          aggiunta ad altre merci. 
              2. 
              3. Possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  della
          stampa  quotidiana  e   periodica,   in   regime   di   non
          esclusivita',   le   seguenti   tipologie    di    esercizi
          commerciali: 
              a) le rivendite di generi di monopolio; 
              b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; 
              c) i bar, inclusi gli  esercizi  posti  nelle  aree  di
          servizio  delle  autostrade  e  nell'interno  di   stazioni
          ferroviarie, aeroportuali e  marittime,  ed  esclusi  altri
          punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
              d) le strutture di vendita come definite  dall'articolo
          4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di  superficie  di
          vendita pari a metri quadrati 700; 
              e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
          libri e  prodotti  equiparati,  con  un  limite  minimo  di
          superficie di metri quadrati 120; 
              f)  gli  esercizi  a  prevalente  specializzazione   di
          vendita,  con  esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle
          riviste di identica specializzazione. 
              Omissis.". 
              comma 394 
              Si riporta il testo vigente del comma 810 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "810.  Nelle  more  di  una  revisione  organica  della
          normativa di settore, che tenga  conto  anche  delle  nuove
          modalita'  di  fruizione  dell'informazione  da  parte  dei
          cittadini, i contributi diretti alle  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
          loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: 
              a) a decorrere dal 31 gennaio 2020: 
              1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata; 
              2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27  dicembre
          2006,  n.  296,  le  parole:  «  ,  nonche'  alle   imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990, n. 250 » sono soppresse; 
              b) il contributo diretto  erogato  a  ciascuna  impresa
          editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b)  e
          c), del decreto legislativo  15  maggio  2017,  n.  70,  in
          deroga a  quanto  stabilito  all'articolo  8  del  medesimo
          decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  e'  ridotto
          progressivamente con le seguenti modalita': 
              1) per l'annualita'  2019,  l'importo  complessivamente
          erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto  del  20
          per  cento  della  differenza  tra  l'importo  spettante  e
          500.000 euro; 
              2) per l'annualita'  2020,  l'importo  complessivamente
          erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto  del  50
          per  cento  della  differenza  tra  l'importo  spettante  e
          500.000 euro; 
              3) per l'annualita'  2021,  l'importo  complessivamente
          erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto  del  75
          per  cento  della  differenza  tra  l'importo  spettante  e
          500.000 euro; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere
          al contributo le imprese editrici di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettere a), b) e c), del  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70; 
              d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione  e
          diffusione    della    cultura     e     del     pluralismo
          dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e  digitale
          e della liberta' di stampa, con uno o  piu'  decreti  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate  le
          modalita' per il sostegno e la valorizzazione di  progetti,
          da parte di soggetti sia pubblici che privati,  finalizzati
          a diffondere la cultura della libera informazione  plurale,
          della    comunicazione    partecipata    e    dal    basso,
          dell'innovazione digitale e sociale,  dell'uso  dei  media,
          nonche'  progetti  volti  a  sostenere  il  settore   della
          distribuzione  editoriale  anche   avviando   processi   di
          innovazione digitale, a valere sul Fondo per il  pluralismo
          di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
              Omissis.". 
              Il decreto legislativo 15 maggio 2017,  n.  70  recante
          "Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
          imprese editrici di quotidiani e periodici,  in  attuazione
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,
          n. 198" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio  2017,  n.
          123. 
              comma 398 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          della  legge  11  luglio   1998,   n.   224   (Trasmissione
          radiofonica dei  lavori  parlamentari  e  agevolazioni  per
          l'editoria): 
              "1. 1. Allo  scopo  di  garantire  la  continuita'  del
          servizio   di   trasmissione   radiofonica   delle   sedute
          parlamentari, e confermando lo strumento della  convenzione
          da stipulare a seguito di  gara  pubblica,  i  cui  criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale  del   sistema   delle   comunicazioni,   in   via
          transitoria  la  convenzione   tra   il   Ministero   delle
          comunicazioni e il Centro di produzione  S.p.a.,  stipulata
          ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  28
          ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro
          delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994,
          e'  rinnovata  con  decorrenza  21  novembre  1997  per  un
          ulteriore   triennio,   intendendosi   rivalutato   in   L.
          11.500.000.000 l'importo di cui al  comma  4  dello  stesso
          articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
          compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale  di
          lavoro dei giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del
          Centro  di  produzione  S.p.a.  fino  alla  scadenza  della
          convenzione. 
              Omissis.". 
              comma 399 
              Si riporta il testo dei commi 1-ter,  1-quinquies  e  2
          dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione),  come  modificato  dal  comma  401  della
          presente legge: 
              "Art. 8. Piattaforme digitali 
              1. - 1-bis. Omissis 
              1-ter. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  al  fine  di
          garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
          italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale  europea,
          le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al  Commissario
          straordinario   per   l'attuazione   dell'Agenda   digitale
          dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
          179,  sono  attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al Ministro delegato  che  li  esercita  per  il
          tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri dallo  stesso  individuate,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze per le  materie  di
          sua competenza. Allo stesso fine e per  lo  sviluppo  e  la
          diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
          e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
          ministri, o il Ministro  delegato,  individua,  promuove  e
          gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  progetti  di
          innovazione tecnologica e  di  trasformazione  digitale  di
          rilevanza strategica e di interesse nazionale. 
              1-quater. Omissis. 
              1-quinquies. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  dei
          commi da 1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
              a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a  6
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma  200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          relativa al Fondo per esigenze indifferibili. 
              2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          al  comma  1,  sulla  base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
          partecipata dallo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
          e modalita' individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie gia' destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  societa'  sono
          previste  modalita'  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
              Omissis.".