art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
          «1-ter. E' disposta l'esclusione dal  patto  di  stabilita'
          interno, per gli anni 2013 e 2014,  delle  spese  sostenute
          dai comuni di cui all'articolo  1,  comma  1,  con  risorse
          proprie provenienti da erogazioni liberali e  donazioni  da
          parte  di  cittadini  privati  ed  imprese  e  puntualmente
          finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e
          la ricostruzione, per un importo massimo  complessivo,  per
          ciascun anno, di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle
          spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi
          del  periodo  precedente  e'  determinato   dalla   regione
          Emilia-Romagna nei limiti di 9  milioni  di  euro  e  dalle
          regioni Lombardia e Veneto nei limiti  di  0,5  milioni  di
          euro per ciascuna regione  per  ciascun  anno.  Le  regioni
          comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e  ai
          comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli
          importi di cui al periodo precedente.»; 
          5-ter)  all'articolo  8,  comma  7,  il  terzo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da  fonti
          rinnovabili gia' autorizzati alla  data  del  30  settembre
          2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno
          2012, qualora entrino in esercizio  entro  il  31  dicembre
          2013». 
          b)  le disposizioni di attuazione del credito  d'imposta  e
          dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di
          cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135,  sono  quelle  di  cui  al  Protocollo
          d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  i
          Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,   Lombardia   e
          Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012.  I  Presidenti
          delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del
          Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo
          scopo a legislazione vigente. 
          1-bis.  Per i fabbricati rurali situati nei  territori  dei
          comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
          Reggio Emilia e Rovigo, interessati  dagli  eventi  sismici
          dei  giorni  20  e  29  maggio   2012,   come   individuati
          dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, il termine  di  cui  all'articolo  13,  comma
          14-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  e'  prorogato  al  31  maggio  2013.  Alla
          compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
          pubblica conseguenti  all'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   fondo   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
          1-ter.  All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono  sostituite
          dalle seguenti: «dodici mesi». 
          1-quater.  Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012,  n.  122,  si  applicano   integralmente   anche   al
          territorio del  comune  di  Motteggiana.  Conseguentemente,
          anche ai fini della migliore attuazione  e  della  corretta
          interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato  dal  presente  articolo,  nell'allegato  1   al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, e' inserito, nell'elenco della provincia  di
          Mantova, il seguente comune: «Motteggiana». 
          2.  Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: «Per gli anni 2012  e  2013  ai  Comuni,  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, non si applicano le disposizioni  recate  dal
          presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
          riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.». 
          3.  All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al comma 1  dopo  le  parole:  «una  indennita',»  sono
          inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le
          modalita' previste per la concessione degli  ammortizzatori
          in deroga ai sensi dell'articolo 19  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,»; 
          b)  al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19»  fino
          a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire  con
          il decreto di cui al comma 3,». 
          3-bis.  Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e' inserito il seguente: 
          «Art. 17-bis  (Disposizioni  in  materia  di  utilizzazione
          delle terre e rocce da scavo). - 1. Al  fine  di  garantire
          l'attivita' di ricostruzione prevista all'articolo  3,  nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il
          rispetto della disciplina di settore  dell'Unione  europea,
          non trovano applicazione,  fino  alla  data  di  cessazione
          dello stato di emergenza, le disposizioni  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.  161,  recante
          la disciplina dell'utilizzazione delle  terre  e  rocce  da
          scavo.». 
          3-ter.  All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.   134,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
          a)  al comma 1, la parola: «Motteggiana,» e' soppressa; 
          b)  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2,  3,  10,
          11 e  11-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
          c)  al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite  le
          seguenti: «e al comma 1-bis». 
          3-quater.   All'articolo  67-octies  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
          a)  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Possono altresi' usufruire del credito  di  imposta
          di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei  contributi  ai
          fini del risarcimento del danno, sono  tenute  al  rispetto
          degli adempimenti di cui  all'articolo  3,  comma  10,  del
          medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione
          dei medesimi interventi.»; 
          b)  al comma 3,  le  parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
          4.  Per ragioni attinenti agli  eventi  sismici  che  hanno
          interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nel maggio 2012,  alle  richieste  di  anticipazione  della
          posizione individuale  maturata  di  cui  all'articolo  11,
          comma 7,  lettere  b)  e  c),  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti
          alle forme  pensionistiche  complementari  residenti  nelle
          province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
          Emilia e Rovigo,  si  applica  in  via  transitoria  quanto
          previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del  citato
          decreto legislativo n. 252  del  2005,  a  prescindere  dal
          requisito degli  otto  anni  di  iscrizione  ad  una  forma
          pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
          dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
          pensionistica  complementare.  Il  periodo  transitorio  ha
          durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012. 
          5.   In  considerazione  della  mancata  sospensione  degli
          obblighi dei sostituti di imposta, conseguente  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno  2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 6 giugno 2012, n.  130,  i  sostituti  di  cui  al
          predetto decreto che, a partire dal  20  maggio  2012,  non
          hanno  adempiuto  agli  obblighi  di   riversamento   delle
          ritenute sui redditi di  lavoro  dipendente  e  assimilati,
          nonche'  sui  redditi  di  lavoro  autonomo,   e   relative
          addizionali gia' operate ovvero  che  non  hanno  adempiuto
          alla  effettuazione  e   al   riversamento   delle   stesse
          successivamente a tale data, regolarizzano gli  adempimenti
          e i versamenti omessi entro  il  20  dicembre  2012,  senza
          applicazione  di  sanzioni  e  interessi.   Effettuato   il
          versamento, i  sostituti  operano  le  ritenute  IRPEF  sui
          redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  e  relative
          addizionali nei limiti di cui all'articolo  2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
          6.  I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
          sospesi ai sensi dei decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto  2012,  pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,
          rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto
          2012,  n.  202,  nonche'  dell'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  sono
          effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di
          sanzioni e interessi. 
          6-bis.   Ai fini della migliore attuazione e della corretta
          interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato  dal  presente  articolo,  nell'allegato  1   al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle  rispettive
          province, i seguenti comuni: «Ferrara»; «Mantova». 
          7.  Fermo restando  l'obbligo  di  versamento  nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
          7-bis.  Fermo restando che fra i  titolari  di  reddito  di
          impresa di cui al comma 7  gia'  rientrano  i  titolari  di
          reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui  al
          predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto  ai  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti,  previa
          integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: 
          a)  se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente  ai
          danni subiti  in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi
          rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
          dagli esercenti attivita' agricole di  cui  all'articolo  4
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, per il  pagamento
          dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6,  nonche'
          per gli altri importi dovuti dal 1°  dicembre  2012  al  30
          giugno 2013; 
          b)   dai  titolari  di  reddito   di   lavoro   dipendente,
          proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
          principale classificata nelle categorie B,  C,  D,  E  e  F
          della classificazione AeDES, per il pagamento  dei  tributi
          dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
          7-ter.  I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e  b),
          per accedere al finanziamento di cui al comma 7  presentano
          ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo  comma  7  la
          documentazione prevista dal comma 9. A questi fini,  per  i
          soggetti   di   cui   al   comma   7-bis,    lettera    a),
          l'autodichiarazione, nella parte  riguardante  la  "ripresa
          piena  dell'attivita'",  si  intende  riferita  alla   loro
          attivita' di lavoro autonomo  ovvero  agricola;  la  stessa
          parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al
          comma 7-bis, lettera b). 
          7-quater.  Salvo quanto previsto dai commi  7-bis  e  7-ter
          relativamente  a  tali  commi,   trovano   in   ogni   caso
          applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche'
          da 10 a 13 del presente articolo. (35) 
          8.  I soggetti finanziatori di cui al  comma  7  comunicano
          all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   identificativi   dei
          soggetti che omettono i pagamenti  previsti  nel  piano  di
          ammortamento, nonche'  i  relativi  importi,  per  la  loro
          successiva iscrizione, con gli interessi di mora,  a  ruolo
          di riscossione. 
          9.  Per accedere al finanziamento di  cui  al  comma  7,  i
          contribuenti   ivi   indicati   presentano   ai    soggetti
          finanziatori di cui al medesimo comma: 
          a)  una autodichiarazione, ai sensi  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni, che attesta: 
          1)  il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di
          cui all'articolo 3 del predetto  decreto-legge  n.  74  del
          2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge
          n. 95 del 2012; nonche' 
          2)  la circostanza che i danni subiti  in  occasione  degli
          eventi sismici, come comprovati  dalle  perizie  occorrenti
          per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono  stati
          di entita' effettivamente tale da condizionare  ancora  una
          ripresa piena della attivita' di impresa; 
          b)  copia del  modello  di  cui  al  comma  11,  presentato
          telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel  quale  sono
          indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al  30
          novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012  al
          30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che  ne  attesta  la
          corretta trasmissione; 
          c)  alle rispettive scadenze, per gli altri importi di  cui
          al comma 7, copia dei  modelli  di  pagamento  relativi  ai
          versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012  al  30
          giugno 2013. 
          10.   Gli  interessi  relativi  ai  finanziamenti  erogati,
          nonche'  le  spese  strettamente   necessarie   alla   loro
          gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di  cui
          al comma 7 mediante un credito di imposta di importo  pari,
          per ciascuna scadenza  di  rimborso,  all'importo  relativo
          agli interessi e alle spese dovuti. Il credito  di  imposta
          e' utilizzabile  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  applicazione  del
          limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo  quanto  previsto
          dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale  e'
          restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal  1°
          luglio 2013 secondo il piano di ammortamento  definito  nel
          contratto di finanziamento. 
          11.  Con provvedimento del Direttore  della  Agenzia  delle
          entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e'  approvato
          il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi'
          ad esporre distintamente i diversi importi  dei  versamenti
          da  effettuare,  nonche'  sono  stabiliti  i  tempi  e   le
          modalita'  della  relativa   presentazione.   Con   analogo
          provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi
          di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
          soggetti finanziatori, dei dati relativi  ai  finanziamenti
          erogati e al loro utilizzo, nonche'  quelli  di  attuazione
          del comma 8. (37) 
          12.   Ai  fini  del  monitoraggio  dei  limiti  di   spesa,
          l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
          e delle finanze i dati risultanti dal  modello  di  cui  al
          comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni  effettuate
          dai soggetti finanziatori  per  la  fruizione  del  credito
          d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
          13.  Agli oneri derivanti dal comma  10,  valutati  in  145
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
          l'anno 2014, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. 
          13-bis.  Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione,
          l'assistenza  alle  popolazioni  e  la  ripresa  economica,
          avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e  Rovigo,  interessati  dagli  eventi  sismici  dei
          giorni 20 e 29  maggio  2012,  la  presentazione  da  parte
          dell'affidatario della richiesta di subappalto di lavori di
          cui all'articolo 118  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista,
          costituisce in ogni caso titolo sufficiente per  l'ingresso
          del subappaltatore in cantiere e per l'avvio  da  parte  di
          questo delle  prestazioni  oggetto  di  subaffidamento.  E'
          fatto  salvo  ogni  successivo  controllo  della   stazione
          appaltante in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per
          il   rilascio   dell'autorizzazione   al   subappalto.   Le
          autorizzazioni al subappalto dei  lavori  realizzati  o  in
          corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla
          data delle relative richieste. 
          13-ter.  Al fine  di  garantire  la  corretta  applicazione
          delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui  all'articolo
          11, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che  esse
          sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi
          sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo
          di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012,  relativamente
          alla quota  delle  spese  di  ricostruzione  sostenuta  dai
          medesimi. 
          13-quater.  Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma  4,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  il
          decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e
          decadenze  da  qualsiasi  diritto,  azione  ed   eccezione,
          continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende
          a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 
          -- Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma  7,  del
          decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
          "Art.5. Trasformazione della Cassa depositi e  prestiti  in
          societa' per azioni. 
          1 - 6 (omissis) 
          7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
          a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici
          e gli organismi  di  diritto  pubblico,  utilizzando  fondi
          rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e
          di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello
          Stato e distribuiti  attraverso  Poste  italiane  S.p.A.  o
          societa'  da  essa   controllate,   e   fondi   provenienti
          dall'emissione di titoli, dall'assunzione di  finanziamenti
          e da  altre  operazioni  finanziarie,  che  possono  essere
          assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei  fondi
          di cui alla presente lettera, e' consentito  anche  per  il
          compimento di ogni altra operazione di  interesse  pubblico
          prevista  dallo  statuto  sociale  della  CDP  S.p.A.,  nei
          confronti  dei  medesimi  soggetti  di   cui   al   periodo
          precedente o dai  medesimi  promossa,  tenuto  conto  della
          sostenibilita'    economico-finanziaria     di     ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
          b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati
          alla fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle  bonifiche,
          utilizzando fondi  provenienti  dall'emissione  di  titoli,
          dall'assunzione di  finanziamenti  e  da  altre  operazioni
          finanziarie, senza garanzia dello Stato e  con  preclusione
          della raccolta di fondi a vista. La raccolta  di  fondi  e'
          effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali. 
          (omissis).". 
          * Si riporta il  testo  dell'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica.": 
          "Art. 31.  Garanzie statali. 1.  In allegato allo stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze sono elencate le garanzie principali e  sussidiarie
          prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.". 
 
          Note all'art. 1, comma 368 
          -- Si riporta il testo dell'articolo  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A): 
          "Articolo 47 (R)  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
          1.   L'atto  di  notorieta'  concernente  stati,   qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
          2.   La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio   del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
          3.  Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
          4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che
          la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia   Giudiziaria   e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
 
          Note all'art. 1, comma 370 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni". 
          "Art. 17. (Oggetto). 
          1.   I  contribuenti  eseguono  versamenti  unitari   delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
          2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano  i
          crediti e i debiti relativi: 
          a)  alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali  e
          alle  ritenute  alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
          b)  all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi  degli
          articoli  27  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
          c)  alle imposte sostitutive delle imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
          d)  all'imposta prevista dall'Art. 3,  comma  143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
          [d-bis)  all'addizionale regionale all'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche;] (soppresso) 
          e)  ai  contributi  previdenziali  dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
          f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai
          datori di  lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
          g)  ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie  professionali  dovuti  ai  sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
          h)  agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai
          sensi dell'Art. 20; 
          h-bis)  al saldo per il 1997  dell'imposta  sul  patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
          h-ter)  alle altre  entrate  individuate  con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
          h-quater)  al credito d'imposta  spettante  agli  esercenti
          sale cinematografiche; 
          h-quinquies)   alle  somme  che  i  soggetti  tenuti   alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
          [2-bis.  Non sono ammessi  alla  compensazione  di  cui  al
          comma 2 i crediti ed  i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono della procedura di compensazione  della  predetta
          imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633.]
          (soppresso)" 
          -- Si riporta il testo  dell'articolo  34  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)." 
          "Art. 34.  (Disposizioni  in  materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti.). 
          1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il  limite  massimo  dei
          crediti di imposta e dei contributi compensabili  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari  di  conto
          fiscale, e' fissato in lire 1  miliardo  per  ciascun  anno
          solare. Tenendo  conto  delle  esigenze  di  bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
          2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre  2000
          non possono essere revocate. 
          3.  Al  secondo  comma  dell'articolo  3,  del  D.P.R.   29
          settembre 1973, n. 602, dopo la lettera h) e'  aggiunta  la
          seguente: "h-bis) le ritenute operate dagli  enti  pubblici
          di cui alle tabelle A e B allegate alla  legge  29  ottobre
          1984, n. 720". 
          4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi  di
          capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
          al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  non  sono
          state  operate  ovvero  non  sono  stati   effettuati   dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
          5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          «entro il termine previsto dall'articolo  2946  del  codice
          civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi». 
          6.  All'articolo  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          «di quarantotto mesi»." 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 43-ter del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          recante "Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  sul
          reddito". 
          "Art. 43-ter  (Cessione  delle  eccedenze  nell'ambito  del
          gruppo) 
          Le  eccedenze  dell'imposta  sul  reddito   delle   persone
          giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  risultanti
          dalla dichiarazione  dei  redditi  delle  societa'  o  enti
          appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
          in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello  stesso
          gruppo, senza l'osservanza delle  formalita'  di  cui  agli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. 
          Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la  cessione
          delle eccedenze e'  efficace  a  condizione  che  l'ente  o
          societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli  estremi
          dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno  di
          essi. 
          In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito
          delle societa' risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          del consolidato di cui all'articolo  122  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
          [Le  eccedenze  di  imposta  cedute  sono   computate   dai
          cessionari in diminuzione dei versamenti  dell'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui
          redditi i cui termini scadono a partire dalla data  in  cui
          la cessione si considera effettuata ai sensi del comma  2.]
          (soppresso) 
          Agli effetti del presente articolo appartengono  al  gruppo
          l'ente o societa' controllante  e  le  societa'  da  questo
          controllate; si considerano  controllate  le  societa'  per
          azioni, in  accomandita  per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  38  del  predetto
          decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui  alla  lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n.  87
          del 1992. 
          Si applicano le  disposizioni  del  comma  2  dell'articolo
          43-bis.". 
 
          Note all'art. 1, comma 374 
          -- Il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n.
          95 del 2012,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
 
          Note all'art. 1, comma 375 
          -- Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  14,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante
          "Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   ,   come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 10  (Ulteriori  misure  per  la  ricostruzione  e  la
          ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dagli   eventi
          sismici del maggio 2012) 
          1-13 omissis. 
          14.  Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i
          Commissari delegati di cui  all'articolo  1,  comma  2  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi  del  comma  4
          dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  6  giugno
          2012, n.  74  del  2012,  Fintecna  o  societa'  da  questa
          interamente    controllata    assicura     alle     regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il  supporto  necessario
          unicamente per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette
          a fronteggiare con la  massima  tempestivita'  le  esigenze
          delle popolazioni colpite dal sisma  del  20  e  29  maggio
          2012, individuate ai sensi dell'articolo  1,  comma  1  del
          decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite
          di euro 2 milioni per ciascuno  degli  anni  2012,  2013  e
          2014,  da  trasferirsi  ai  Commissari  delegati   per   il
          pagamento di  quanto  dovuto  in  relazione  alla  predetta
          convenzione, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74. 
          15-15-ter omissis.". 
 
          Note all'art. 1, comma 376 
          -- -- Il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge
          n. 95 del 2012, come modificato dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
 
          Note all'art. 1, comma 378 
          -- Il citato decreto-legge n. 74 del 2012 reca  "Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante
          "Misure urgenti per la crescita del Paese": 
          "Art  67-septies  (Interventi  urgenti  in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012) - 1.  Il decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
          e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche  ai
          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove
          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli
          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,
          Commessaggio,   Dosolo,   Pomponesco,    Viadana,    Adria,
          Bergantino,   Castelnovo   Bariano,   Fiesso    Umbertiano,
          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San
          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
          1-bis.  Le disposizioni previste dagli articoli 2,  3,  10,
          11 e  11-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
          2.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
          1 si provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  per  la
          ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del  29
          maggio 2012, di cui all'articolo 2,  comma  1  e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.". 
          -- Il testo dell'articolo 11 del  citato  decreto-legge  n.
          174 del 2012 e' riportato nelle note al comma 367. 
          -- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.  74
          del 2012 e' riportato nella nota al comma 365. 
          -- Il testo dell'articolo 3-bis, del  citato  decreto-legge
          n. 95 del 2012, come modificato dalla  presente  legge,  e'
          riportato nella nota al comma 365. 
 
          Note all'art. 1, comma 379 
          -- Il testo dell'articolo 11 del  citato  decreto-legge  n.
          174 del 2012 e' riportato nelle note al comma 367. 
 
          Note all'art. 1, comma 380 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 13, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici", come modificato dalla presente legge: 
          "Art.   13    (Anticipazione   sperimentale    dell'imposta
          municipale  propria)  -  1.    L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  in
          quanto  compatibili,  ed  alle  disposizioni  che  seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
          2.  L'imposta municipale  propria  ha  per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2,  comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.
          504 del 1992, sono individuati nei  coltivatori  diretti  e
          negli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola. Per abitazione principale si intende  l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il  suo
          nucleo  familiare   dimorano   abitualmente   e   risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
          3.  La base imponibile dell'imposta municipale  propria  e'
          costituita dal valore dell'immobile  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
          a)  per i fabbricati di interesse storico  o  artistico  di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
          b)  per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili  e
          di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
          durante   il    quale    sussistono    dette    condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
          4.  Per i fabbricati iscritti  in  catasto,  il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
          a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale
          A  e  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,   con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
          b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale
          B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
          b-bis.  80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale D/5; 
          c.   80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
          d.  60 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale
          D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5;  tale  moltiplicatore  e'  elevato  a  65  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013; 
          e.   55  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
          5.  Per i terreni agricoli,  il  valore  e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
          6.  L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76  per
          cento. I comuni con deliberazione del  consiglio  comunale,
          adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento  o
          in  diminuzione,  l'aliquota  di  base  sino  a  0,3  punti
          percentuali. 
          7.   L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4   per   cento   per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
          8.   L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
          8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti
          o   da   imprenditori   agricoli   professionali   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
          a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
          valore eccedente i  predetti  euro  6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
          b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
          valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
          c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
          valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
          9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base  fino  allo
          0,4 per cento  nel  caso  di  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
          9-bis.  I comuni possono ridurre l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall'ultimazione dei lavori. 
          10.  Dall'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita
          ad abitazione principale del  soggetto  passivo  e  per  le
          relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza  del
          suo ammontare, euro 200  rapportati  al  periodo  dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662. 
          11. (Abrogato) 
          12.  Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
          12-bis.  Per l'anno 2012, il  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
          12-ter. I   soggetti   passivi   devono    presentare    la
          dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il
          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono  intervenute
          variazioni   rilevanti   ai   fini   della   determinazione
          dell'imposta,  utilizzando  il  modello  approvato  con  il
          decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23.  La  dichiarazione  ha
          effetto anche per gli anni successivi  sempre  che  non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve essere presentata entro novanta giorni dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
          approvazione  del  modello  di  dichiarazione  dell'imposta
          municipale propria e delle relative istruzioni. 
          13. Restano  ferme  le  disposizioni  dell'articolo   9   e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
          13-bis.   A  decorrere  dall'anno  di  imposta   2013,   le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   della
          detrazione dell'imposta municipale  propria  devono  essere
          inviate  esclusivamente   per   via   telematica   per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
          L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico e  gli  effetti
          delle deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  pubblicazione  nel   sito   informatico,   a
          condizione che detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30
          aprile dell'anno a cui la  delibera  si  riferisce.  A  tal
          fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
          In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del  30
          aprile, le aliquote e la detrazione si intendono  prorogate
          di anno in anno. 
          14.  Sono abrogate, a decorrere dal  1°  gennaio  2012,  le
          seguenti disposizioni: 
          a.  l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano; 
          b.  il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed  h)
          del comma 1, dell'articolo 59 del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
          c.  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma
          4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
          23; 
          d.  il comma 1-bis dell'articolo 23  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
          d-bis.  i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater  dell'  articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
          14-bis.  Le domande di variazione della categoria catastale
          presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo  7  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
          14-ter.  I  fabbricati  rurali  iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
          14-quater.    Nelle   more   della   presentazione    della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
          15.   A  decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte   le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
          16.  All'articolo 1, comma 4, ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
          17.   Il   fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
          18.  All'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
          19.   Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,   non   trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
          19-bis.  Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
          20.  La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per
          l'acquisto della prima casa e' incrementata di  10  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.". 
          -- Si riporta il  testo  dell'articolo  16,  comma  6,  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
          "Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali) - 
          1 - 5 (omissis) 
          6.  Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, il  fondo  perequativo,  come  determinato  ai
          sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.  Per  gli  anni
          2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.000
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard e dei conseguenti risparmi potenziali  di  ciascun
          ente, dalla Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
          sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e  recepite
          con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 gennaio 2013 relativamente  alle  riduzioni  da
          operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di  mancata
          deliberazione della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, il decreto del Ministero dell'interno  e'  comunque
          emanato  entro  i  15  giorni  successivi,  ripartendo   la
          riduzione in proporzione alle spese sostenute  per  consumi
          intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In  caso  di
          incapienza, sulla base dei dati  comunicati  dal  Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
          delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati
          all'atto del  pagamento  agli  stessi  comuni  dell'imposta
          municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate
          sono  versate  allo   Stato   contestualmente   all'imposta
          municipale propria riservata allo Stato. Qualora  le  somme
          da riversare ai  comuni  a  titolo  di  imposta  municipale
          propria  risultino  incapienti  per   l'effettuazione   del
          recupero di cui al quarto periodo del  presente  comma,  il
          versamento  al  bilancio  dello  Stato  della   parte   non
          recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
          Entrate - Fondi di  Bilancio»  che  e'  reintegrata  con  i
          successivi  versamenti  dell'imposta   municipale   propria
          spettante ai comuni. 
          6-bis - 12-octies (omissis).". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  n.  23  del  2011,  recante  "Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale", come modificato
          dalla presente legge: 
          "Art.  2    (Devoluzione   ai   comuni   della   fiscalita'
          immobiliare) - 1.  In attuazione della citata legge  n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, ed  in  anticipazione
          rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente
          articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono  attribuiti  ai
          comuni,  relativamente  agli  immobili  ubicati  nel   loro
          territorio e con le modalita' di cui al presente  articolo,
          il gettito o  quote  del  gettito  derivante  dai  seguenti
          tributi: 
          a)  imposta di registro ed  imposta  di  bollo  sugli  atti
          indicati  all'articolo  1  della  tariffa,   parte   prima,
          allegata al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
          b)  imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto  stabilito
          dal comma 5; 
          c)  imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione
          ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
          d)  imposta di registro ed imposta di bollo  sui  contratti
          di locazione relativi ad immobili; 
          e)  tributi speciali catastali; 
          f)  tasse ipotecarie; 
          g)  cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con
          riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del
          comma 8 del presente articolo. 
          2.  Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),  b),
          e) ed f), del  comma  1,  l'attribuzione  del  gettito  ivi
          prevista ha per oggetto una quota  pari  al  30  per  cento
          dello stesso. 
          3.  (abrogato). 
          4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto;   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
          3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          fissata la percentuale della predetta  compartecipazione  e
          sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  del  presente
          comma,  con  particolare  riferimento  all'attribuzione  ai
          singoli  comuni   del   relativo   gettito,   assumendo   a
          riferimento il territorio  su  cui  si  e'  determinato  il
          consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  prevista  dal  presente  comma  e'  fissata,  nel
          rispetto  dei  saldi  di  finanza   pubblica,   in   misura
          finanziariamente equivalente alla compartecipazione  del  2
          per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche. In sede di prima applicazione, e in  attesa  della
          determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          ripartito per ogni comune, l'assegnazione  del  gettito  ai
          comuni avviene sulla  base  del  gettito  dell'imposta  sul
          valore aggiunto per  provincia,  suddiviso  per  il  numero
          degli abitanti di ciascun comune. 
          5.   Il  gettito  delle  imposte  ipotecaria  e   catastale
          relative agli atti soggetti ad imposta sul valore  aggiunto
          resta attribuito allo Stato. 
          6.  A decorrere  dall'anno  2012  l'addizionale  all'accisa
          sull'energia elettrica di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge  28  novembre  1988,  n.
          511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  gennaio
          1989, n. 20, cessa di  essere  applicata  nelle  regioni  a
          statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata,  nei
          predetti territori,  l'accisa  erariale  in  modo  tale  da
          assicurare  la   neutralita'   finanziaria   del   presente
          provvedimento ai fini del rispetto  dei  saldi  di  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  da  emanarsi  entro  il  31  dicembre  2011   sono
          stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
          7. (abrogato). 
          8.  La quota di gettito del tributo  di  cui  al  comma  1,
          lettera g), devoluta ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011  e  al
          21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I  trasferimenti
          erariali   sono   ridotti,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in misura corrispondente al  gettito  che
          confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
          comma 3, nonche'  al  gettito  devoluto  ai  comuni  ed  al
          gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
          e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
          e 2012, al fine di  garantire  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare  di
          risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta  quota
          di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),  puo'
          essere  rideterminata  sulla  base  dei  dati   definitivi,
          tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica. La quota  di  gettito
          del tributo di cui al comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
          successivamente  incrementata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in misura  corrispondente
          alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
          di riduzione. 
          9.  Ai comuni e' garantito che le  variazioni  annuali  del
          gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo  non
          determinano  la  modifica  delle  aliquote  e  delle  quote
          indicate nei commi 2,  4  e  8.  Le  aliquote  e  le  quote
          indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
          2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
          finanza pubblica; in particolare,  dal  2014  la  quota  di
          gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), puo' essere incrementata sino alla  devoluzione
          della totalita' del gettito stesso, con la  contestuale  ed
          equivalente riduzione della quota di  cui  all'articolo  7,
          comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al  comma  4
          del presente articolo. 
          10.  In ogni caso, al fine di rafforzare  la  capacita'  di
          gestione  delle  entrate  comunali  e  di  incentivare   la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
          a)  e' assicurato al comune interessato il maggior  gettito
          derivante dall'accatastamento  degli  immobili  finora  non
          dichiarati in catasto; 
          b)  e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali
          riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. La quota  del  50  per  cento  e'
          attribuita ai comuni in via provvisoria anche in  relazione
          alle somme riscosse a titolo non  definitivo.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
          in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
          titolo; 
          c)  i singoli comuni hanno accesso,  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
          1)   ai  contratti  di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
          2)  alla somministrazione di energia elettrica, di  servizi
          idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio
          territorio; 
          3)  ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel  proprio
          territorio; 
          4)  ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di
          lavoro autonomo o di impresa; 
          d)  i comuni hanno altresi' accesso, con  le  modalita'  di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
          e)  il sistema informativo della fiscalita'  e'  integrato,
          d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con
          i  dati  relativi  alla  fiscalita'  locale,  al  fine   di
          assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed  i  servizi
          necessari per la gestione dei tributi di cui agli  articoli
          7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. 
          11.   Il  sistema  informativo  della  fiscalita'  assicura
          comunque l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo
          utilizzo degli immobili, con particolare  riferimento  alle
          risultanze catastali,  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti  di
          somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 
          12.  A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo  e
          massimo  della   sanzione   amministrativa   prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato.". 
          -- Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2011, n.  178,
          reca  disposizioni  per  la  "Riduzione  dei  trasferimenti
          erariali (art. 2, comma 8 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23)". 
          -- Il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze del  4  maggio  2012
          (erroneamente indicato come decreto  23  giugno  2012),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del  23  giugno
          2012 e reca: "Attribuzione delle risorse  ai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012.". 
          --  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomia locali (Accordo per  l'alimentazione  ed
          il riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
          comma 7 dell'articolo 2 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, per l'anno 2012): 
          "Articolo 5. 
          Commi 1 - 2 (omissis) 
          3. Entro il mese di febbraio del 2013  verranno  effettuate
          le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del
          mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il
          modello F24.". 
 
          Note all'art. 1, comma 381 
          -- Si  riporta  il  testo  dell'articolo  151  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": 
          "Art. 151 (Principi in materia di contabilita')  -  1.  Gli
          enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio  di
          previsione per l'anno successivo, osservando i principi  di
          unita',   annualita',    universalita'    ed    integrita',
          veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
          puo'   essere   differito   con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, d'intesa con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
          motivate esigenze. 
          2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e
          programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari  a
          quello della  Regione  di  appartenenza  e  degli  allegati
          previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge. 
          3. I documenti di bilancio devono comunque  essere  redatti
          in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
          interventi. 
          4.  I  provvedimenti  dei  responsabili  dei  servizi   che
          comportano impegni di spesa sono trasmessi al  responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del visto di regolarita' contabile attestante la  copertura
          finanziaria. 
          5. I risultati di gestione  sono  rilevati  anche  mediante
          contabilita'  economica   e   dimostrati   nel   rendiconto
          comprendente  il  conto  del  bilancio  e  il   conto   del
          patrimonio. 
          6. Al rendiconto e'  allegata  una  relazione  illustrativa
          della  Giunta  che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
          rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
          7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro
          il 30 aprile dell'anno successivo.". 
 
          Note all'art. 1, comma 383 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  6-bis,  del
          citato decreto-legge n. 174 del 2012: 
          "Art.  9   (Disposizioni  in  materia  di  verifica   degli
          equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della
          disciplina IPT, di IMU, di riscossione  delle  entrate,  di
          cinque per mille) - 
          1-6 omissis 
          6-bis.  A seguito della verifica del  gettito  dell'imposta
          municipale propria dell'anno 2012, da effettuare  entro  il
          mese  di   febbraio   2013,   si   provvede   all'eventuale
          conseguente regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra  lo
          Stato e i comuni, nell'ambito  delle  dotazioni  del  fondo
          sperimentale di riequilibrio e dei  trasferimenti  erariali
          previste a legislazione vigente. 
          6- quater - 6-quinquies (omissis).". 
 
          Note all'art. 1, comma 385 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
          Art. 4   (Riduzione  di  spese,  messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche) 
          Commi 1 - 5 omissis. 
          6.   A  decorrere  dal  1°  gennaio   2013   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del  2001  possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          alla  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,   gli   enti   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          organizzazioni  non  governative  di  cui  alla  legge   26
          febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche di cui  all'articolo  90  della  legge  27
          dicembre   2002,   n.   289,   nonche'   le    associazioni
          rappresentative, di coordinamento o di supporto degli  enti
          territoriali e locali. 
          6-bis - 14 omissis. 
 
          Note all'art. 1, comma 386 
          -- Si riporta il  testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e  successive
          modificazioni,  recante  disposizioni  di  "Riordino  della
          finanza degli enti territoriali, a  norma  dell'articolo  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
          "Art. 10  (Versamenti e dichiarazioni) 
          1 - 4 omissis. 
          5.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  ,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalita'  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze , di concerto con  i  Ministri  dell'interno,
          del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attivita'   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalita'  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          6 omissis. 
 
          Note all'art. 1, comma 387 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   14   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          Art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui
          servizi) 
          1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti  i
          comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui
          rifiuti e sui servizi, a copertura dei  costi  relativi  al
          servizio di gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti
          assimilati avviati allo smaltimento, svolto  in  regime  di
          privativa  pubblica  ai  sensi  della   vigente   normativa
          ambientale, e dei costi relativi  ai  servizi  indivisibili
          dei comuni. 
          2.  Soggetto  attivo  dell'obbligazione  tributaria  e'  il
          comune  nel   cui   territorio   insiste,   interamente   o
          prevalentemente,    la    superficie     degli     immobili
          assoggettabili al tributo. 
          3.  Il tributo e' dovuto da  chiunque  possieda,  occupi  o
          detenga a  qualsiasi  titolo  locali  o  aree  scoperte,  a
          qualsiasi uso adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti
          urbani. 
          4.   Sono  escluse  dalla  tassazione  le   aree   scoperte
          pertinenziali o accessorie a civili abitazioni  e  le  aree
          comuni condominiali di cui  all'articolo  1117  del  codice
          civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
          5.  Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono
          i locali o le aree scoperte di cui  ai  commi  3  e  4  con
          vincolo  di  solidarieta'  tra  i  componenti  del   nucleo
          familiare o tra coloro che usano in comune i  locali  o  le
          aree stesse. 
          6.  In caso di utilizzi temporanei di durata non  superiore
          a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,  il  tributo
          e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
          titolo   di   proprieta',   usufrutto,   uso,   abitazione,
          superficie. 
          7.  Nel caso di  locali  in  multiproprieta'  e  di  centri
          commerciali integrati il soggetto che  gestisce  i  servizi
          comuni e' responsabile del versamento  del  tributo  dovuto
          per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i  locali
          ed aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli  occupanti  o
          detentori, fermi restando nei confronti di  questi  ultimi,
          gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal   rapporto
          tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
          8.  Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata
          ad anno solare, cui  corrisponde  un'autonoma  obbligazione
          tributaria. 
          9. La tariffa e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'
          medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di
          superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di
          attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione
          delle disposizioni di cui al  comma  9-bis,  la  superficie
          delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  iscritte
          o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
          tributo e' costituita da quella calpestabile dei  locali  e
          delle  aree  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e
          assimilati.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo   si
          considerano le superfici dichiarate  o  accertate  ai  fini
          della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
          cui  al  decreto  legislativo  13  novembre  1993,  n.  507
          (TARSU), o della  Tariffa  di  igiene  ambientale  prevista
          dall'articolo 49 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152 (TIA  2).  Ai  fini  dell'attivita'  di
          accertamento,  il  comune,  per  le  unita'  immobiliari  a
          destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili  nel  catasto
          edilizio   urbano,   puo'   considerare   come   superficie
          assoggettabile al tributo  quella  pari  all'80  per  cento
          della superficie catastale determinata  secondo  i  criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  Con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  sentita  la
          Conferenza  Stato  -   citta'   ed   autonomie   locali   e
          l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
          le procedure di interscambio dei dati tra  i  comuni  e  la
          predetta  Agenzia. Per  le  altre  unita'  immobiliari   la
          superficie  assoggettabile   al   tributo   rimane   quella
          calpestabile. 
          9-bis.  Nell'ambito  della  cooperazione  tra  i  comuni  e
          l'Agenzia del territorio  per  la  revisione  del  catasto,
          vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
          catastali relativi alle unita' immobiliari  a  destinazione
          ordinaria e  i  dati  riguardanti  la  toponomastica  e  le
          numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
          fine di addivenire  alla  determinazione  della  superficie
          assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento  di
          quella catastale determinata secondo  i  criteri  stabiliti
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  138  del  1998.  I  comuni  comunicano   ai
          contribuenti le nuove  superfici  imponibili  adottando  le
          piu'  idonee  forme  di  comunicazione   e   nel   rispetto
          dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
          10.  Nella determinazione della  superficie  assoggettabile
          al tributo non si tiene conto di quella parte di  essa  ove
          si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che  il
          produttore   ne   dimostri   l'avvenuto   trattamento    in
          conformita' alla normativa vigente. 
          11.  La tariffa e' composta da  una  quota  determinata  in
          relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
          di gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli
          investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
          una quota rapportata alle quantita' di  rifiuti  conferiti,
          al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
          modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
          investimento e di  esercizio.  La  tariffa  e'  determinata
          ricomprendendo anche i costi di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
          12. (abrogato) 
          13.  Alla tariffa determinata in base alle disposizioni  di
          cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a
          0,30  euro  per  metro  quadrato,  a  copertura  dei  costi
          relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni,  i  quali
          possono,  con   deliberazione   del   consiglio   comunale,
          modificare in aumento la misura della maggiorazione fino  a
          0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della  tipologia
          dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
          13-bis.  A decorrere dall'anno 2013 il  fondo  sperimentale
          di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo  2
          del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il  fondo
          perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
          medesimo  decreto  legislativo  n.  23  del  2011,   ed   i
          trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  della  Regione
          Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti  in  misura
          corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
          standard di cui al comma 13 del presente articolo. In  caso
          di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          dei  comuni  ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito di cui al precedente periodo. 
          14.  Resta ferma la disciplina del tributo  dovuto  per  il
          servizio  di  gestione  dei   rifiuti   delle   istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del  decreto-legge
          31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
          gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  e'
          sottratto dal costo che deve essere coperto con il  tributo
          comunale sui rifiuti e sui servizi. 
          15.  Il comune con  regolamento  puo'  prevedere  riduzioni
          tariffarie, nella misura massima del trenta per cento,  nel
          caso di: 
          a)  abitazioni con unico occupante; 
          b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od
          altro uso limitato e discontinuo; 
          c)  locali, diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte
          adibiti ad uso stagionale o ad  uso  non  continuativo,  ma
          ricorrente; 
          d)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano
          la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
          e)  fabbricati rurali ad uso abitativo. 
          16.  Nelle zone in cui non e' effettuata  la  raccolta,  il
          tributo e' dovuto in misura non superiore al  quaranta  per
          cento  della  tariffa  da  determinare,  anche  in  maniera
          graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino  punto
          di raccolta rientrante nella zona perimetrata  o  di  fatto
          servita. 
          17.   Nella  modulazione  della  tariffa  sono   assicurate
          riduzioni per la  raccolta  differenziata  riferibile  alle
          utenze domestiche. 
          18.  Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
          proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati  che  il
          produttore dimostri di aver avviato al recupero. 
          19.   Il  consiglio  comunale  puo'  deliberare   ulteriori
          riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte  in
          bilancio  come  autorizzazioni  di  spesa  e  la   relativa
          copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del
          tributo di competenza dell'esercizio al quale si  riferisce
          l'iscrizione stessa. 
          20.  Il tributo e' dovuto nella misura massima del  20  per
          cento della tariffa, in caso  di  mancato  svolgimento  del
          servizio di gestione dei rifiuti, ovvero  di  effettuazione
          dello  stesso  in  grave  violazione  della  disciplina  di
          riferimento,  nonche'  di  interruzione  del  servizio  per
          motivi   sindacali   o   per   imprevedibili    impedimenti
          organizzativi  che  abbiano  determinato   una   situazione
          riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno  o  pericolo
          di danno alle persone o all'ambiente. 
          21.  Le agevolazioni  di  cui  ai  commi  da  15  a  20  si
          applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13. 
          22.  Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  il
          consiglio   comunale   determina    la    disciplina    per
          l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: 
          a)  la classificazione delle  categorie  di  attivita'  con
          omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 
          b)  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
          c)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
          d)  l'individuazione di categorie di  attivita'  produttive
          di rifiuti speciali alle  quali  applicare,  nell'obiettiva
          difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti  si
          formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto   all'intera
          superficie su cui l'attivita' viene svolta; 
          e)  i termini di presentazione  della  dichiarazione  e  di
          versamento del tributo. 
          23.  Il consiglio comunale deve approvare  le  tariffe  del
          tributo entro il  termine  fissato  da  norme  statali  per
          l'approvazione del bilancio di previsione,  in  conformita'
          al piano finanziario del servizio di gestione  dei  rifiuti
          urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio  stesso
          ed approvato dall'autorita' competente. 
          24.  Per il servizio di  gestione  dei  rifiuti  assimilati
          prodotti   da   soggetti   che   occupano    o    detengono
          temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
          pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono  con  il
          regolamento le modalita' di applicazione  del  tributo,  in
          base a tariffa giornaliera. L'occupazione o  detenzione  e'
          temporanea quando si protrae per periodi  inferiori  a  183
          giorni nel corso dello stesso anno solare. 
          25.  La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla
          tariffa  annuale  del   tributo,   rapportata   a   giorno,
          maggiorata di un importo percentuale non superiore  al  100
          per cento. 
          26.  L'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  e'
          assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  per   la   tassa   di
          occupazione temporanea di spazi ed  aree  pubbliche  ovvero
          per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo  11
          del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  a  partire
          dalla data di entrata in vigore della stessa. 
          27.  Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si
          applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al
          tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al  comma
          13. 
          28.  E' fatta salva l'applicazione del tributo  provinciale
          per l'esercizio delle funzioni  di  tutela,  protezione  ed
          igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,   n.   504.   Il   tributo
          provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
          assoggettabili  a  tributo,  e'  applicato   nella   misura
          percentuale deliberata  dalla  provincia  sull'importo  del
          tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
          29.  I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione
          puntuale della quantita' di rifiuti conferiti  al  servizio
          pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione
          di una tariffa avente natura corrispettiva,  in  luogo  del
          tributo. 
          30.  Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui
          al comma 29 e' determinato sulla base dei criteri stabiliti
          nel regolamento previsto dal comma 12. 
          31.  La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e  riscossa
          dal soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei
          rifiuti urbani. 
          32.  I comuni di cui  al  comma  29  applicano  il  tributo
          comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  limitatamente  alla
          componente diretta alla copertura  dei  costi  relativi  ai
          servizi indivisibili dei comuni determinata  ai  sensi  del
          comma 13. 
          33.   I  soggetti  passivi  del   tributo   presentano   la
          dichiarazione entro il termine  stabilito  dal  comune  nel
          regolamento, fissato in relazione alla data di  inizio  del
          possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali  e
          delle  aree  assoggettabili  a   tributo.   Nel   caso   di
          occupazione in comune di un  fabbricato,  la  dichiarazione
          puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
          34.   La  dichiarazione,  redatta  su   modello   messo   a
          disposizione dal comune, ha  effetto  anche  per  gli  anni
          successivi sempreche' non si verifichino modificazioni  dei
          dati dichiarati da cui consegua un  diverso  ammontare  del
          tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata  entro
          il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di
          acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
          numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun  comune,
          nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione
          ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati  i  dati
          catastali, il numero civico di ubicazione  dell'immobile  e
          il numero dell'interno, ove esistente. 
          35.  I  comuni,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  possono  affidare,
          fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo  o  della
          tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data  del
          31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,   il
          servizio di  gestione  dei  rifiuti  e  di  accertamento  e
          riscossione della TARSU, della  TIA1  o  della  TIA  2.  Il
          versamento del tributo, della tariffa di cui  al  comma  29
          nonche'  della  maggiorazione  di  cui  al  comma   13   e'
          effettuato,  in  deroga   all'articolo   52   del   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
          di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano   le
          disposizioni di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore  generale
          del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
          Italiani,  sono  stabilite  le  modalita'  di   versamento,
          assicurando in ogni caso la massima  semplificazione  degli
          adempimenti da parte dei soggetti  interessati,  prevedendo
          anche forme che rendano possibile  la  previa  compilazione
          dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
          deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
          1997, sono versati esclusivamente al comune. Il  versamento
          del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
          maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di  riferimento
          e' effettuato in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
          mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
          variare la scadenza e il numero delle rate  di  versamento.
          Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata
          e'  comunque  posticipato  ad  aprile,  ferma  restando  la
          facolta' per il comune di  posticipare  ulteriormente  tale
          termine. Per l'anno 2013, fino  alla  determinazione  delle
          tariffe ai  sensi  dei  commi  23  e  29,  l'importo  delle
          corrispondenti   rate   e'    determinato    in    acconto,
          commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
          titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.  Per  le  nuove
          occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
          corrispondenti  rate  di  cui  al  periodo  precedente   e'
          determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
          o alla TIA  1  oppure  alla  TIA  2  applicate  dal  comune
          nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il   versamento   a
          conguaglio  e'  effettuato  con  la  rata  successiva  alla
          determinazione delle tariffe ai sensi dei commi  23  e  29.
          Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
          comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
          0,30  euro  per  metro  quadrato,  senza  applicazione   di
          sanzioni e interessi, contestualmente  al  tributo  o  alla
          tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle  prime  tre
          rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento  della
          maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
          pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014
          e' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese
          di giugno di ciascun anno. 
          36.  Il comune designa il funzionario  responsabile  a  cui
          sono attribuiti tutti i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni
          attivita' organizzativa e gestionale,  compreso  quello  di
          sottoscrivere i provvedimenti afferenti a  tali  attivita',
          nonche' la rappresentanza in giudizio per  le  controversie
          relative al tributo stesso. 
          37.  Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli
          obblighi  tributari,  il  funzionario   responsabile   puo'
          inviare questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e
          notizie a uffici pubblici ovvero  a  enti  di  gestione  di
          servizi pubblici,  in  esenzione  da  spese  e  diritti,  e
          disporre l'accesso  ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
          tributo, mediante personale debitamente autorizzato  e  con
          preavviso di almeno sette giorni. 
          38.  In caso di mancata collaborazione del contribuente  od
          altro impedimento alla diretta rilevazione,  l'accertamento
          puo' essere effettuato in base a  presunzioni  semplici  di
          cui all'articolo 2729 del codice civile. 
          39.  In caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del
          tributo  risultante   dalla   dichiarazione,   si   applica
          l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471. 
          40.  In caso di omessa presentazione  della  dichiarazione,
          si applica la sanzione dal 100 per cento al 200  per  cento
          del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
          41.  In caso  di  infedele  dichiarazione,  si  applica  la
          sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo  non
          versato, con un minimo di 50 euro. 
          42.  In caso di mancata, incompleta o infedele risposta  al
          questionario di cui  al  comma  37,  entro  il  termine  di
          sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica  la
          sanzione da euro 100 a euro 500. 
          43.  Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un
          terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
          tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
          44.  Resta salva la facolta' del comune di  deliberare  con
          il  regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti   nel
          rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 
          45.  Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del
          presente  articolo  concernenti  il  tributo  comunale  sui
          rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
          46.  A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i
          vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
          sia  di  natura  patrimoniale  sia  di  natura  tributaria,
          compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli
          enti comunali di assistenza.  All'articolo  195,  comma  2,
          lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati"  fino  a
          "la predetta tariffazione". 
          47.  L'articolo 14, comma 7,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia  a  decorrere
          dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.". 
 
          Note all'art. 1, comma 389 
          -- Il decreto direttoriale n. 181 del 27  giugno  2012  del
          Ministero dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca,
          recante: "Procedura per  la  formazione  delle  commissioni
          nazionali  per  il  conferimento   dell'abilitazione   alle
          funzioni di professore universitario  di  prima  e  seconda
          fascia",   e'   pubblicato   nel   sito    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
 
          Note all'art. 1, comma 390 
          Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, del  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367,  recante  "Disposizioni
          per la trasformazione degli enti che  operano  nel  settore
          musicale in fondazioni di diritto privato": 
          Art. 21 (Amministrazione straordinaria) 
          1-1-bis omissis 
          2. Con il decreto di scioglimento vengono  nominati  uno  o
          piu' commissari straordinari, viene determinata  la  durata
          del loro incarico, non superiore a  sei  mesi,  rinnovabile
          una sola volta,  nonche'  il  compenso  loro  spettante.  I
          commissari  straordinari  esercitano  tutti  i  poteri  del
          consiglio di amministrazione. 
          3-5 omissis. 
 
          Note all'art. 1, comma 391 
          -- Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  70,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)": 
          Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti  con  le  regioni.
          Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
          1-69 omissis 
          70.    Con   decreto   interdirigenziale   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato e del  Ministero  della  salute  sono
          adottate,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  linee  d'azione  per  la  prevenzione,  il
          contrasto  e  il  recupero   di   fenomeni   di   ludopatia
          conseguente a gioco compulsivo. 
          71- 171 omissis. 
 
          Note all'art. 1, comma 392 
          --  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   29-ter   del
          decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.  216,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative": 
          Art. 29-ter.  (Proroga del  Commissario  straordinario  per
          l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge
          n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          n. 33 del 2009) 
          Il termine di cui all'articolo 8-quinquies,  comma  6,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  gia'
          prorogato ai sensi  dell'articolo  1,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2012. 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies, comma  6,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  recante
          "Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario": 
          Art.   8-quinquies   (Disposizioni   integrative   per   la
          rateizzazione in materia  di  debiti  relativi  alle  quote
          latte) 
          1 - 5 omissis 
          6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, e' nominato  fino  al  31  dicembre
          2010  (86)  un  Commissario  straordinario,  scelto  tra  i
          dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero  e
          delle relative societa' controllate, il quale,  avvalendosi
          degli uffici competenti di AGEA, assegna le  quote  di  cui
          all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce  le  modalita'  di
          applicazione  dell'articolo   8-quater   e   del   presente
          articolo. Sulle richieste di rateizzazione  il  Commissario
          provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste
          di rateizzazione in merito al  loro  accoglimento  e  entro
          trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
          decisione  il  debitore   comunica   l'accettazione   della
          rateizzazione. Con il decreto di  nomina  e'  stabilito  il
          compenso  del  Commissario  straordinario  a  valere  sugli
          stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per
          le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio  1999,
          n. 165. 
          7 - 10 omissis. 
 
          Note all'art. 1, comma 393 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, recante  "Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'": 
          Art.  1  (Liberalizzazione  delle  attivita'  economiche  e
          riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) 
          1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  in
          attuazione  del  principio  di   liberta'   di   iniziativa
          economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del
          principio di concorrenza sancito dal  Trattato  dell'Unione
          europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei
          decreti di cui al comma 3 del presente articolo  e  secondo
          le previsioni del presente articolo: 
          a)  le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
          licenze,  nulla  osta  o   preventivi   atti   di   assenso
          dell'amministrazione comunque  denominati  per  l'avvio  di
          un'attivita' economica non  giustificati  da  un  interesse
          generale, costituzionalmente rilevante  e  compatibile  con
          l'ordinamento comunitario nel  rispetto  del  principio  di
          proporzionalita'; 
          b)   le  norme  che  pongono  divieti  e  restrizioni  alle
          attivita' economiche non adeguati o non proporzionati  alle
          finalita' pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni  di
          pianificazione e programmazione  territoriale  o  temporale
          autoritativa   con   prevalente   finalita'   economica   o
          prevalente  contenuto  economico,   che   pongono   limiti,
          programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non  adeguati
          ovvero non proporzionati rispetto alle finalita'  pubbliche
          dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o
          ritardano  l'avvio  di   nuove   attivita'   economiche   o
          l'ingresso  di  nuovi  operatori   economici   ponendo   un
          trattamento  differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
          presenti sul mercato, operanti  in  contesti  e  condizioni
          analoghi,  ovvero  impediscono,  limitano  o   condizionano
          l'offerta di prodotti e servizi al consumatore,  nel  tempo
          nello  spazio  o  nelle  modalita',  ovvero   alterano   le
          condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici
          oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
          nei loro confronti. 
          2.  Le disposizioni recanti divieti, restrizioni,  oneri  o
          condizioni all'accesso  ed  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche sono in ogni caso interpretate ed  applicate  in
          senso    tassativo,    restrittivo    e     ragionevolmente
          proporzionato  alle  perseguite  finalita'   di   interesse
          pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali
          per  i  quali  l'iniziativa  economica  privata  e'  libera
          secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita'
          tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo  i
          limiti, i programmi e  i  controlli  necessari  ad  evitare
          possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
          patrimonio artistico  e  culturale,  alla  sicurezza,  alla
          liberta', alla dignita' umana  e  possibili  contrasti  con
          l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con  il  sistema
          tributario e con gli obblighi comunitari ed  internazionali
          della Repubblica. 
          3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1  e  2  e
          secondo  i  criteri  ed  i  principi   direttivi   di   cui
          all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, il  Governo,  previa  approvazione  da  parte
          delle Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi
          ed  ambiti  di  intervento  degli  atti  regolamentari,  e'
          autorizzato ad adottare entro il 31  dicembre  2012  uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le  attivita'
          per  le  quali  permane  l'atto   preventivo   di   assenso
          dell'amministrazione,  e  disciplinare  i   requisiti   per
          l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e
          le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di  controllo
          dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
          e regolamentari dello Stato che,  ai  sensi  del  comma  1,
          vengono abrogate a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei regolamenti stessi.  L'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato rende  parere  obbligatorio,  nel
          termine di trenta giorni decorrenti dalla  ricezione  degli
          schemi di regolamento, anche  in  merito  al  rispetto  del
          principio di proporzionalita'. In mancanza del  parere  nel
          termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. 
          4 - 5 omissis.